SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE CAMPANIA SENTENZA RESPONSABILITA' 24/03/2017

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE CAMPANIA SENTENZA RESPONSABILITA' 24/03/2017"

Transcript

1 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE CAMPANIA SENTENZA RESPONSABILITA' 24/03/2017 Sentenza n. 114/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA dai composta seguenti magistrati: prof. Michael SCIASCIA Presidente dott. Robert SCHÜLMERS VON PERNWERTH Consigliere rel. dott. Gaia PALMIERI Primo referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità, iscritto al n del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale presso questa Sezione nei confronti del sig.: PAOLANTONIO Giuseppe, nato a Piedimonte Matese (CE) il 02/04/1948 ed ivi residente alla Via A. Moro, rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'avv.to Andrea Abbamonte, presso il quale ha eletto domicilio in Napoli alla Via G Melisurgo n. 4; 1/7

2 VISTO l'atto di citazione in riassunzione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 02/03/2016; VISTA la memoria depositata presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale dalla Difesa del convenuto; VISTI gli altri atti di giudizio; CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 23 febbraio 2017, celebrata con l'assistenza del segretario dott. Alfonso Pignataro e nella quale sono sentiti il relatore consigliere dott. Robert SCHÜLMERS VON PERNWERTH, il rappresentante del pubblico ministero, in persona del Vice Procuratore Generale dott. Ferruccio CAPALBO, e l avvocato Massimo FALCO, su delega dell'avv. ABBAMONTE. Ritenuto in FATTO Con atto depositato in data 17/12/2003 la Procura contabile conveniva in giudizio il sig. PAOLANTONIO Giuseppe, già dirigente della Regione Campania, per sentirlo condannare alla rifusione di un danno all immagine asseritamente cagionato all Ente di appartenenza e quantificato da parte attrice in , oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia. A fondamento della domanda il Requirente esponeva come nell ottobre del 2002 il convenuto fosse stato tratto in arresto e quindi sottoposto per diversi mesi alla misura cautelare degli arresti domiciliari con l accusa di concussione ai danni di DE DONATO Lucia, DE AGOSTINO Angela e DE AGOSTINO Maria Silvia, titolari di una società la ARS s.r.l. attiva nel settore della formazione professionale. Secondo la tesi accusatoria, che aveva tratto alimento dalle denunce sporte dalle persone offese, il PAOLANTONIO, per anni dirigente capo servizio della Regione nel settore della formazione professionale, in un primo tempo si era fatto diretto promotore della costituzione della predetta società (la ARS s.r.l.) con l intesa che gli sarebbe stato riconosciuto dalle persone offese un premio 2/7

3 permanente nella misura del 25 % degli utili in ragione di ciascuna opera o progetto che fossero stati ultimati. Successivamente sempre secondo la tesi accusatoria il PAOLANTONIO avrebbe mutato atteggiamento, ingerendosi nell assetto societario e pretendendo dalle persone offese, attraverso minacce, ingiurie e pressioni telefoniche (alcune di queste operate per mezzo di telefoni in uso alla Regione), una fetta più sostanziosa di utili. Di qui la denuncia penale nei confronti del convenuto e il successivo arresto in flagranza di reato, unitamente ad una sua presunta complice, presso un area di servizio in cui era avvenuta la consegna di una prima somma di denaro, pari a in contanti. Alla luce di questi fatti nel maggio del 2003 il PAOLANTONIO veniva tratto a giudizio, in sede penale, per i delitti di concorso in concussione e peculato quest ultimo reato in ragione dell indebito uso delle linee telefoniche della Regione e successivamente convenuto, in sede contabile, per rifondere il danno all immagine quantificato dalla Procura erariale in anche in considerazione degli ingenti utili circa che il convenuto avrebbe inteso lucrare attraverso le condotte sopra descritte. Costituitasi in giudizio la Difesa del PAOLANTONIO negava la fondatezza delle pretese attoree sia nell an che nel quantum, stigmatizzando in particolare la circostanza che l azione del p.m. contabile si fondasse su fatti di cui mancava ancora l accertamento giudiziario nelle forme di una sentenza definitiva. In esito all udienza di discussione celebratasi in data 4 maggio 2004 questa Sezione adottava l ordinanza n. 244 del 2004, con la quale deliberava la sospensione del presente giudizio sino al passaggio in giudicato della sentenza definitoria del giudizio penale instaurato a carico del convenuto per la stessa vicenda presa in esame dal procuratore regionale nell atto di citazione. Tutto ciò premesso, con atto del 2 marzo 2016 la Procura regionale riassumeva il giudizio avendo avuto notizia della sentenza del G.U.P. di Avellino n. 328 del 10/07/2015, divenuta irrevocabile il 16/9/2015 e con la quale dopo un lungo e tormentato iter processuale era stato dichiarato il non luogo procedere nei confronti del sig. PAOLANTONIO Giuseppe per intervenuta prescrizione dei reati agli stessi ascritti. 3/7

4 Con memoria depositata il 2 febbraio 2017 la Difesa del convenuto ha ribadito nel merito l infondatezza dell accusa, evidenziando diverse circostanze di fatto da essa ritenute favorevoli, quali l incensuratezza del convenuto; il mancato avvio di procedimenti disciplinari nei suoi confronti; la non imputabilità allo stesso del clamore mediatico dato all arresto; la mancanza di effettivi poteri o competenze nell ambito del settore della formazione professionale all epoca dei fatti, essendo il sig. PAOLANTONIO stato assegnato ad altro settore della Regione dal giugno del In via preliminare, tuttavia, la Difesa del sig. PAOLANTONIO, preso atto del mutato quadro normativo rispetto a quello esistente al momento dall avvio dell azione di responsabilità, ha chiesto che venga dichiarata l inammissibilità dell azione per assenza del presupposto di legge costituito da una sentenza irrevocabile di condanna per uno dei delitti previsti al capo I, titolo II del codice penale. Nel corso dell udienza di discussione entrambe le parti hanno ribadito le rispettive istanze e conclusioni. DIRITTO (A) Il presente giudizio ha ad oggetto l azione di responsabilità esercitata nei confronti del sig. PAOLANTONIO Giuseppe, già dirigente della Regione Campania, al fine di sentirlo condannare, in favore dell Ente di appartenenza, alla rifusione di un danno all immagine, quantificato dalla Procura attrice in ,53, in ragione di una vicenda penale in cui il convenuto è stato imputato per i delitti di peculato e tentata concussione e che si è conclusa con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. (B) In via pregiudiziale la Difesa del convenuto ha eccepito l inammissibilità dell azione di responsabilità per assenza del presupposto di legge stabilito dall'art. 17, comma 30 ter, del d.l. 78/2009, convertito nella legge n. 102 del 2009, ed individuabile nella previa condanna del dipendente, con sentenza irrevocabile, per uno dei delitti di cui al Capo I, Titolo II del codice penale. L eccezione è fondata. Come noto a norma dell art. 17, comma 30 ter, del d.l. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge 102/2009, la Procura regionale della Corte dei conti può esercitare l'azione per il risarcimento del 4/7

5 danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A sua volta, quest ultima disposizione è esplicita nel subordinare l esercizio dell azione di responsabilità ad una già intervenuta sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti del dipendente per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. In altre parole, dal combinato disposto dei testi normativi si evince che l azione per il risarcimento del danno all immagine è oggi consentita innanzi al giudice contabile nelle sole ipotesi di sentenza irrevocabile di condanna per uno dei delitti propri contro la P.A. contenuti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (cfr. S 㜀 培 埽 㴀㜀 培 韀. C 뀀 切뀀㴀培 뀀, 㜀㴀預. 㴀 픀㜀 ퟺ 2014). Peraltro la disposizione in parola risulta espressamente applicabile anche ai giudizi in corso, salvo che sia stata già pronunciata [da parte del Giudice contabile] sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ; circostanza, quest ultima, non verificatasi nel presente caso. Ciò premesso, un pacifico orientamento della giurisprudenza contabile considera ostativa all esercizio dell azione di responsabilità per danno all immagine una pronuncia di non luogo a procedere per estinzione del reato in forza di intervenuta prescrizione (cfr. S 㜀 培 埽 㴀㜀 培 韀. S 培 埮 培 ퟺ 培 뀀, 㜀㴀預 픀㜀 ퟺ 2014; T 㜀 뀀 S 㜀 培 埽 㴀㜀 培 韀. 埮 㜀㴀預 뀀 ퟺ 㜀픀培 뀀切切㜀 ퟺ ퟺ 埽, 㜀㴀預. 㴀. 364 픀㜀 ퟺ 2013; S 㜀 培 埽 㴀㜀 培 韀. S 培 埮 培 ퟺ 培 뀀, 㜀㴀預. 㴀. 548 픀㜀 ퟺ 2012). Ne consegue l inammissibilità (o improcedibilità) dell azione di responsabilità per danno all immagine avviata con l atto di citazione depositato in data 17/12/2003 (cfr. S 㜀 培 埽 㴀㜀 培 韀. L 뀀 培 埽, 㜀㴀預. 㴀. 170 픀㜀 ퟺ 2015), convenendo il Collegio con l indirizzo secondo cui la nullità afferisce a vizi posseduti dagli atti ab origine e non già alla non conformità degli atti stessi a leggi intervenute dopo la loro adozione. In quest ultimo caso, l incompatibilità dell atto con sopravvenute disposizioni, quale l art. 17 comma 30 ter, immediatamente applicabile per espressa volontà del legislatore, determina non la nullità, ma semmai l improcedibilità dell atto (cfr. S 㜀 培 埽 㴀㜀 培 韀. L 培 韀 培 뀀, 㜀㴀預. 㴀. 16 픀㜀 ퟺ 2015). 5/7

6 (C) Quanto alla regolazione delle spese del giudizio occorre sottolineare come l art. 31, co. 3, del nuovo Codice di giustizia contabile attribuisca al giudice la facoltà di compensare le spese tra le parti quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari ; trova dunque spazio l applicazione del principio di diritto enunciato dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza 13/2011/QM del 3/8/2011, secondo cui «in caso di accoglimento della questione di nullità di cui all art. 17 del decreto legge n. 78 del 2009 e successive modificazioni, non spetta alla parte richiedente il rimborso delle spese difensive, non ricorrendo l ipotesi di proscioglimento nel merito di cui all art. 10 bis comma 10 del decreto legge numero 203 del 2005 e successive modificazioni». La compensazione delle spese nel caso di specie appare peraltro più che giustificata alla luce dei rilevanti indizi di colpevolezza a carico del convenuto e del conseguente giustificato esercizio (nel 2003) dell azione di responsabilità da parte della Procura. P.Q.M. la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la regione Campania DICHIARA l inammissibilità dell atto di citazione per sopravvenuta carenza del presupposto di proponibilità dell azione di cui all'art. 17, comma 30 ter, del d.l. 78/2009, convertito nella legge n. 102 del Spese compensate. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio IL CONS. ESTENSORE IL PRESIDENTE (Robert Schülmers von Pernwerth) (Michael Sciascia) Depositata in Segreteria il 24 marzo /7

7 Il Direttore della Segreteria (dott. Carmine De Michele) 7/7

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA SENT.N.757/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti magistrati Mario Ristuccia Andrea Lupi Presidente Consigliere

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A Sentenza N.72/2016 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria composta dai seguenti Magistrati: Dott. Angelo Canale Dott.ssa Acheropita

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensione dell efficacia,

per l'annullamento, previa sospensione dell efficacia, N. 01776/2012 REG.PROV.COLL. N. 00725/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

Page 1 of 5 N. 00906/2014 REG.PROV.COLL. N. 00624/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda)

Dettagli

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168 - (GU n. 203 del 31-8-2016) convertito con modificazioni in Legge TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE IN TEMA DI PROCEDURA CIVILE Codice di procedura civile Testo attuale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA N. 00336/2016 REG.PROV.CAU. N. 00666/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.

Dettagli

La legge sul processo lungo

La legge sul processo lungo La legge sul processo lungo Gli articoli del codice di procedura penale e della L. 354/1975 nel testo attualmente vigente e con le modifiche previste dal disegno di legge 2567 (Modifiche agli articoli

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 N. 04781/2014REG.PROV.COLL. N. 03164/2014 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 06131/2016 REG.PROV.COLL. N. 00857/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 16/09/2016 N. 04339/2016 REG.PROV.COLL. N. 03859/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria. Legittimo il comportamento di una Stazione Appaltante: alla gara, indetta a trattativa privata dal Presidente del tribunale, avevano preso parte tre ditte presentando offerte tra loro eguali, cosicché

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE

Dettagli

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 00684/2015 REG.PROV.COLL. N. 00866/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro nei confronti di e con l'intervento di N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Codice Procedura Penale aggiornato con la legge 20 febbraio 2006, n. 46

Codice Procedura Penale aggiornato con la legge 20 febbraio 2006, n. 46 Testo vigente del CODICE DI PROCEDURA PENALE coordinato, modificato, aggiornato ed impostato graficamente a cura dell avv. Giorgio Rossi in base alla legge 20 febbraio 2006, n. 46, pubblicata nella Gazzetta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda) N. 01135/2015 REG.PROV.COLL. N. 00067/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale ORDINANZA N. 00077/2016 REG.PROV.COLL. N. 00927/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SENTENZA N.

REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SENTENZA N. REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA composta dai seguenti magistrati : Luciano Coccoli Rossella Scerbo Quirino Lorelli

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente N. 00233/2016 REG.PROV.COLL. N. 05959/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA N. 05624/2014 REG.PROV.COLL. N. 05186/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

che nel presente processo la Pubblica Accusa era sostenuta in giudizio dal VPO Dr. Guido Piazzano

che nel presente processo la Pubblica Accusa era sostenuta in giudizio dal VPO Dr. Guido Piazzano La difesa dell imputato, rilevato: che nel presente processo la Pubblica Accusa era sostenuta in giudizio dal VPO Dr. Guido Piazzano alle udienze del, come risulta dai relativi verbali che, come risulta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente N. 00231/2016 REG.PROV.COLL. N. 06125/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Stranieri e permesso di soggiorno

Stranieri e permesso di soggiorno Stranieri e permesso di soggiorno Autore: sentenza In: Tanto il rilascio, quanto il rinnovo, del premesso di soggiorno in favore del cittadino straniero richiedono la verificabile sussistenza di precisi

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Luciana SAVAGNONE - Presidente - dott. Giuseppe

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 05209/2014 REG.PROV.COLL. N. 02539/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 01003/2015 REG.PROV.COLL. N. 01091/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

Legge 27 marzo 2001, n. 97

Legge 27 marzo 2001, n. 97 Legge 27 marzo 2001, n. 97 Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche 1 Legge 27

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento N. 00582/2013 REG.PROV.COLL. N. 00308/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 00022/2014 REG.PROV.COLL. N. 00278/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 12/04/2017 N. 04497/2017 REG.PROV.COLL. N. 12579/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'accesso

contro nei confronti di per l'accesso R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA. N. 05393/2011REG.PROV.COLL. N. 00339/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE STRUTTURA TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI ANCONA LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE LE MODIFICHE introdotte dalla L. 103/2017 con particolare

Dettagli

PROVINCIA DI VICENZA

PROVINCIA DI VICENZA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale N. 263 DEL 02/10/2012 L anno DUEMILADODICI, il giorno DUE del mese di OTTOBRE alle ore 10:45 il Commissario

Dettagli

Sentenza n. 2/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA

Sentenza n. 2/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA Ingiuria art. 594 c.p.c denuncia costituzione parte civile assunzione dichiarazioni parti civili anche come testi e imputato rinuncia al mandato del difensore parte civile conclusioni in assenza di parte

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) Pubblicato il 17/08/2016 N. 00783/2016 REG.PROV.COLL. N. 00470/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) N. 00384/2016 REG.PROV.COLL. N. 00074/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI SENT. 224/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3409 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori COLETTI e CAVALLARO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2005 Modifiche al codice di procedura penale per l

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) N. 01132/2012 REG.PROV.COLL. N. 00465/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 03482/2012 REG.PROV.COLL. N. 02493/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA N. 1414 DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51 N. 01710/2016 REG.PROV.COLL. N. 00226/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00543/2010 REG.DEC. N. 10618/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 01417/2010 06108/2006 REG.SEN. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la presente (Sezione Seconda

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5605/06 Reg.Dec. N. 12147 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA Page 1 of 5 N. 00242/2012 REG.PROV.COLL. N. 01061/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha

Dettagli

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale

Dettagli

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da: Pubblicato il 09/12/2016 N. 02056/2016 REG.PROV.CAU. N. 04892/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02541/2016 REG.PROV.COLL. N. 00841/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) N. 00350/2016 REG.PROV.COLL. N. 02308/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha

Dettagli

D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1).

D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1). Pagina 1 di 5 D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1). Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti (1/circ). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 00217/2012 REG.PROV.COLL. N. 01501/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha pronunciato la presente (Sezione

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2017, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2017, N. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2017, N. 47917: sulla prescrizione dell ordine di demolizione del manufatto abusivo e la sua esecuzione. «In materia di reati concernenti

Dettagli

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza

Dettagli

C. conti, sez. giur. Campania, sent. 21 dicembre 2010, n In tema di danno erariale da tardivo adempimento di obbligazioni

C. conti, sez. giur. Campania, sent. 21 dicembre 2010, n In tema di danno erariale da tardivo adempimento di obbligazioni C. conti, sez. giur. Campania, sent. 21 dicembre 2010, n. 2887. In tema di danno erariale da tardivo adempimento di obbligazioni pecuniarie in violazione della disciplina sui ritardi di pagamento nelle

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE

Dettagli

Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n

Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n. 46636 Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 07/12/010, confermava la sentenza

Dettagli

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

Le variazioni ai giudizi di impugnazione Le variazioni ai giudizi di impugnazione In nero sono evidenziate le modifiche apportate dal Dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 Articolo 342 Forma dell appello L appello si propone con citazione

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensiva,

per l'annullamento, previa sospensiva, N. 00841/2012 REG.PROV.COLL. N. 00104/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione

Dettagli

Non è interesse dello Stato consentire in massa ad immigrati privi di attività lavorativa la permanenza nel territorio.

Non è interesse dello Stato consentire in massa ad immigrati privi di attività lavorativa la permanenza nel territorio. Non è interesse dello Stato consentire in massa ad immigrati privi di attività lavorativa la permanenza nel territorio. Né il datore di lavoro può essere obbligato a stipulare il contratto di lavoro, cui

Dettagli

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA PENSIONI 26/04/2016

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA PENSIONI 26/04/2016 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA 17 2016 PENSIONI 26/04/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LE MARCHE nella

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia. Giulia.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia. Giulia. N. 00195/2016 REG.PROV.COLL. N. 00157/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5578/08 Reg.Sent. Anno IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N. 5509 Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul

Dettagli

Procedimenti e provvedimenti in materia penale dei Tribunali per i minorenni sezione GIP periodo 2 semestre semestre2008

Procedimenti e provvedimenti in materia penale dei Tribunali per i minorenni sezione GIP periodo 2 semestre semestre2008 Procedimenti e provvedimenti in materia penale dei Tribunali per i minorenni sezione GIP 2006/2007 2007/2008 noti ignoti Pendenti iniziali 1.444 1.474 Sopravvenuti 916 1.036 Esauriti totali 886 1.547 Pendenti

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 14/09/2016 N. 00615/2016 REG.PROV.CAU. N. 00378/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente N. 00058/2014 REG.PROV.CAU. N. 01014/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato

Dettagli

Direzione provinciale Inps di Perugia- Stabile Via Mario Angeloni 90- Via Canali,5. Lavori di ristrutturazione piano settimo.

Direzione provinciale Inps di Perugia- Stabile Via Mario Angeloni 90- Via Canali,5. Lavori di ristrutturazione piano settimo. ALLEGATO B.1 Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per SOGGETTI IN CARICA (solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità

Dettagli

Reversibilità guerra: domanda decade trascorsi 5 anni dal verificarsi dell inabilità (Corte dei Conti appello, Sentenza 28 maggio 2004 n.

Reversibilità guerra: domanda decade trascorsi 5 anni dal verificarsi dell inabilità (Corte dei Conti appello, Sentenza 28 maggio 2004 n. Reversibilità guerra: domanda decade trascorsi 5 anni dal verificarsi dell inabilità (Corte dei Conti appello, Sentenza 28 maggio 2004 n. 372) In tema di pensione di reversibile di guerra, è noto che il

Dettagli

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino sezione 1 civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile

Dettagli

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47 N. 02653/2016 REG.PROV.COLL. N. 01996/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00105/2013 REG.PROV.COLL. N. 00296/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01879/2011 REG.PROV.COLL. N. 01710/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 5856 del 2012, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 5856 del 2012, proposto da: N. 03774/2012 REG.PROV.CAU. N. 05856/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A II Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 29/11/2011 8.42 N. 00632/2011 REG.PROV.COLL. N. 00431/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara

Dettagli

PROGRAMMA DELLE LEZIONI DEONTOLOGIA FORENSE

PROGRAMMA DELLE LEZIONI DEONTOLOGIA FORENSE Scuola di Formazione Avvocati della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere FORMAZIONE PENALISTICA DI BASE CORSO DI PRIMO LIVELLO DI FORMAZIONE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00077/2016 REG.PROV.COLL. N. 00808/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 10 Torna alla pagina precedente N. 00334/2016 REG.PROV.COLL. N. 00224/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00377/2015 REG.PROV.COLL. N. 00175/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Regolamento degli Uffici e dei Servizi Allegato alla deliberazione n. 203 del 29/12/2015 COMUNE DI CATANIA Regolamento degli Uffici e dei Servizi REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI DA RICONOSCERE E LIQUIDARE IN FAVORE

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato

Dettagli