OGGETTO: Approvazione della Convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale. IL CONSIGLIO COMUNALE

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1 OGGETTO: Approvazione della Convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale. Vista la seguente relazione proposta: IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamati: - l'art. 99 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche, il quale dispone che il Sindaco nomini il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali; - l'art. 30 dello stesso Decreto Legislativo laddove viene contemplata la possibilità, da parte degli enti locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni; - l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali) il quale, con specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà per i Comuni di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale; Dato atto: che in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge 122/2010 è stata soppressa l Agenzia Autonoma per la Gestione dell Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell Interno; che la continuità delle funzioni attribuite all Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia; Vista la deliberazione di C.C. n. 43/2009 avente per oggetto: Approvazione nuova convenzione per l'esercizio associato del servizio di segreteria comunale per il periodo Richiamata la propria precedente deliberazione n. 28/2013 avente ad oggetto: Scioglimento per recesso anticipato della convenzione per l esercizio associato del servizio di Segreteria Comunale. Attesa la necessità di procedere alla costituzione di una nuova convenzione di segreteria comunale; CONSIDERATO che è stata raggiunta l intesa con il Comune di Motta Visconti ed il Comune di Albuzzano per la costituzione di una nuova segreteria convenzionata, con copertura del servizio tramite il Segretario Comunale Dr. Fabio Todaro, che interpellato al riguardo, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare la nuova Segreteria convenzionata; RAVVISATO che tale scelta, vista la tipologia degli Enti coinvolti è motivata dalla razionalizzazione del servizio in oggetto con possibili vantaggi organizzativi e di funzionalità, alla luce delle nuove normative ed adempimenti a carico degli enti susseguitisi nel tempo e di prossima assegnazione, venendosi a creare i presupposti per sinergie fra gli Enti coinvolti, in base a principi di efficienza ed efficacia, pur nel rispetto di adeguatezza e fattibilità verso lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario Comunale; CONSIDERATO, inoltre, che l esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale e la condivisione degli oneri relativi, consentirà, comunque un contenimento dei costi complessivi rispetto alla gestione separata del singolo ente, con un ovvio vantaggio economico per le tre Amministrazioni;

2 Visto lo schema della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti al menzionato art. 10 D.P.R. n. 465/1997, assegnando al Comune di Motta Visconti il ruolo di Comune Capo Convenzione; Ravvisata la propria competenza ai sensi dell art. 42, comma 2 lett. c), del D. Lgs. 267/2000; Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000; Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato: DELIBERA 1. di approvare lo schema di Convezione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria fra i Comuni di Motta Visconti, Cura Carpignano e Albuzzano secondo lo schema di convenzione allegato che forma parte integrante della presente deliberazione; 2. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione; 3. di inviare copia della presente deliberazione ai Comuni interessati ed alla Prefettura di Milano - Ufficio territoriale del Governo di Milano ex Agenzia autonoma per la gestione dell Albo dei segretari Comunali e Provinciali per i provvedimenti di competenza; Successivamente: IL CONSIGLIO COMUNALE Con voti favorevoli e unanimi espressi ai sensi di legge DELIBERA Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art ^ comma del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

3 CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MOTTA VISCONTI, CURA CARPIGNANO E ALBUZZANO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE. L'anno duemilaquattordici, il giorno del mese di, tra il Comune di Motta Visconti c.f., legalmente rappresentato dal Sindaco De Giuli Primo Paolo, il Comune di Cura Carpignano c.f., legalmente rappresentato dal Sindaco, ed il Comune di Albuzzano c.f.legalmente rappresentato dal Sindaco, premesso che: l Amministrazione comunale di Motta Visconti con delibera di C.C. n. del l Amministrazione comunale di Cura Carpignano con delibera di C. C. n. del l'amministrazione comunale di Albuzzano con delibera di C.C. n.. del, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall art. 10 del D.P.R., n. 465 del , si conviene e si stipula quanto segue. ART. 1 - OGGETTO E FINE I Comuni di Motta Visconti in Provincia di Milano e Cura Carpignano e Albuzzano in Provincia di Pavia, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale. ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE Il Comune di Motta Visconti assume la veste di Comune capo convenzione. ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'agenzia Nazionale dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'agenzia Segretari Comunali. ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE Con la presente convenzione i tre Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale il Sindaco Capo convenzione nomina il supplente, d intesa con i Sindaci degli Enti convenzionati e salvo approvazione del Ministero dell Interno ex Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali. Qualora uno dei comuni convenzionati disponga in organico della figura del Vice segretario, i tre comuni possono avvalersi della sua opera in sostituzione del titolare assente o impedito. Resta fermo che l incarico di supplenza del Vice segretario non potrà superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non potrà superare i 120 giorni. Al Segretario spetta il rimborso delle spese di viaggio per l accesso alle sedi convenzionate. Il rimborso verrà effettuato con cadenza semestrale dietro richiesta del Segretario. ART. 5 - ORARIO DI LAVORO Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alla compartecipazione nella spesa di ciascuno. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio. Spetta al Sindaco del Comune capo convenzione il rilascio dell autorizzazione per lo svolgimento di incarichi o per l esercizio di attività ai sensi dell art.53 del Decreto legislativo 30/03/2001, n.165, nonchè la concessione di ferie, permessi, ecc.

4 Presso il Comune di Motta Visconti sono depositati gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico del Segretario comunale. Gli atti ed i provvedimenti di cui ai commi precedenti devono essere portati a conoscenza anche dei Comuni convenzionati a cura del Comune Capo convenzione. ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza annuale, delle spese a carico degli atri due Comuni in convenzione. A tal fine redigerà il rendiconto ed il riparto e li comunicherà agli Enti convenzionati affinchè operino il rimborso delle quote spettanti. I Comuni convenzionati, entro il primo semestre di ciascun anno, dovranno versare al Comune Capo convenzione una anticipazione del 50% delle spese annuali a proprio carico. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata allo stato dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione: - Comune di Motta Visconti 50%; - Comune di Cura Carpignano 30%; - Comune di Albuzzano 20%. Gli oneri relativi alla corresponsione della indennità di missione, alla partecipazione a corsi, convegni, seminari a cui il Segretario partecipa per l arricchimento della propria professionalità, saranno anch essi ripartiti tra i Comuni partecipanti nella misura prevista al punto precedente. Qualora siano conferite al Segretario comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti, ai sensi dell art. 97, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, ovvero eventuali maggiorazioni della retribuzione di posizione così come previsto dall art. 41, commi 4 e 5 del CCNL 16/05/2001, il relativo onere sarà a carico del Comune interessato. Il ritardo dei pagamenti oltre il sessantesimo giorno rispetto alle scadenze stabilite o alle comunicazioni effettuate comporterà l applicazione degli interessi legali sulle somme dovute. ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione. ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni 5 ( cinque ) a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione. Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare. Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause: Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento, in caso di disparità decide il Ministero dell Interno Ufficio per la gestione dell Albo dei Segretari comunali e provinciali Sezione Regionale della Lombardia ( ex AGES Lombardia) con apposito provvedimento; Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco ).

5 Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica alle amministrazioni interessate. In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario comunale rientrerà in servizio al 100% presso il Comune Capo convenzione. ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE La presente convenzione è classificata in classe 2^, (popolazione compresa dai ai abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, come risulta di seguito dai dati della popolazione residente nei Comuni partecipanti alla data del 31/12/2013: Comune di Motta Visconti, n Comune di Cura Carpignano, n Comune di Albuzzano n Non necessita di riclassificazione. ART REGISTRAZIONE La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro. ART. 11 NORME FINALI Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dall' atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell Interno Ufficio per la gestione dell Albo dei Segretari comunali e provinciali Sezione Regionale della Lombardia per i consequenziali provvedimenti. Letto, confermato e sottoscritto Comune di Comune di Comune di

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