Atto di impugnazione proposto mediante spedizione con lettera assicurata (Cass. Pen., Sez. III, 28 marzo 2017, n )

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1 Atto di impugnazione proposto mediante spedizione con lettera assicurata (Cass. Pen., Sez. III, 28 marzo 2017, n ) È ammissibile l atto di impugnazione nella specie ai sensi dell art. 310 c.p.p. proposto mediante spedizione con lettera assicurata, anziché con raccomandata, come espressamente previsto dall art. 583, comma primo, c.p.p., atteso che tale mezzo di spedizione rientra nella categoria della raccomandata, costituendone un servizio accessorio che abbina alla tracciabilità di quest ultima la possibilità di assicurarne il contenuto. *** LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CONTI Giovanni - Presidente - Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere - Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - Dott. D ARCANGELO Fabriz - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Pubblico Ministero; nel procedimento nei confronti di: S.C., nato in (OMISSIS); avverso la ordinanza del 27/10/2016 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; udito il difensore, avv. Pietro Asta, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale. Dirittifondamentali.it ISSN

2 Fatto 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Foggia ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che ha dichiarato inammissibile l'appello dal medesimo interposto avverso il rigetto della richiesta di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di S.C., sottoposto ad indagine per i delitti di maltrattamenti in famiglia, di violenza privata e per plurimi delitti di lesioni ai danni della convivente e dei figli minori. 2. Secondo il provvedimento impugnato, infatti, l'appello interposto dal Pubblico Ministero era pervenuto tardivamente nella Cancelleria del Tribunale di Bari in data 26 settembre 2016, essendo ormai decorso da due giorni il termine, previsto a pena di inammissibilità, dall'art. 309 c.p.p., comma Il Pubblico Ministero ricorre avverso tale ordinanza e, con unico motivo, deduce la inosservanza della legge processuale e, segnatamente, delle disposizioni dell'art. 310 c.p.p., comma 2, art. 309 c.p.p., commi 1 e 4, e art. 583 c.p.p., commi 1 e 2; l'atto di appello era, infatti, stato spedito a mezzo di posta assicurata in data 23 settembre 2016 e, pertanto, prima del decorso del predetto termine. Tale mezzo di spedizione dell'atto di impugnazione è, peraltro, ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità pienamente idoneo a radicare il giudizio di impugnazione ed, applicandosi nella specie l'art. 583 c.p.p., comma 2, il referente temporale per valutare la tempestività dell'opposizione era costituito dalla data di invio e non da quella di ricezione dell'atto. Diritto 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato. 2. La questione di diritto sulla quale si incentra integralmente il presente giudizio verte sulla ammissibilità della spedizione a mezzo di lettera assicurata dell'atto di appello ex art. 310 c.p.p.. 3. In relazione al procedimento di appello, infatti, l'art. 310 c.p.p., comma 2, richiama espressamente l'art. 309 c.p.p., comma 4, che, a sua volta, a seguito della modifica introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 16, comma 2, rinvia alle forme previste dall'art. 583 c.p.p.. 4. Tale norma consente alle parti ed ai difensori di proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata. Il comma 2, di tale disposizione, inoltre, prevede espressamente che in tali casi "L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma". 5. La previsione dell'art. 583 c.p.p., comma 1, è univocamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la dichiarazione di impugnazione costituisce un atto a forma vincolata e, pertanto, le modalità di presentazione e 2

3 ricezione della stessa costituiscono requisiti di forma inderogabili. In questa prospettiva interpretativa le modalità di spedizione dell'atto di impugnazione contemplate da tale norma sono ritenute tassative e non già esemplificative e, pertanto, non ammettono equipollenti. 6. L'atto di impugnazione, pertanto, non può essere inviato a mezzo di telefax (sez. 4, n del 27/10/2004, Iannello, Rv ), poiché se è vero che tale strumento tecnico garantisce la ricezione, esso non è idoneo ad assicurarne la provenienza (Sez. U, n. 15 del 5/10/2014, Tibaldi, Rv ; Sez. 1, n del 7/11/2011, Maiocchi, Rv ; con riferimento specifico all'impugnazione proposta dal pubblico ministero, Sez. 1, n del 18/04/2013, Stasi, Rv ). E' stata, inoltre, ritenuta inammissibile la richiesta di riesame proposta mediante telegramma dettato per telefono, trattandosi di una modalità di trasmissione che non garantisce certezza in ordine all'autenticità della provenienza ed all'identità dell'impugnante, a differenza della spedizione del telegramma da un ufficio postale (Sez. 2, n del 14/01/2011, Vallelonga, Rv ). 7. Analogamente è stato ritenuto inammissibile l'atto d'impugnazione proposto dal pubblico ministero (nella specie, nei confronti di un provvedimento in materia di misure cautelari personali) mediante spedizione tramite posta elettronica certificata (Pec), poiché tale mezzo, non consentendo la trasmissione dell'atto scritto in originale e non garantendo la sicura riferibilità dell'atto alla persona fisica legittimata ad adottarlo, non soddisfa i requisiti di forma prescritti, a pena di inammissibilità, per la proposizione e la spedizione dell'atto di impugnazione. Si tratta, infatti, di strumento che, come il fax, garantisce solo la riferibilità della provenienza dal servizio amministrativo che lo spedisce (Sez. 4, n del 30/3/2016, Mandato, Rv ; Sez. 5, n del 05/03/2015, Alamaru, Rv ). 8. Parimenti è stata esclusa la ammissibilità della spedizione a mezzo del servizio internet di "posta raccomandata online" (Sez. 3, 31/01/2014, n. 7337, Fazi, Rv ), in quanto lo stesso non consente la trasmissione dell'atto scritto in originale, ed anche a mezzo della posta ordinaria (Sez. 2, n del 23/05/2013, Faenza, Rv ; Sez. 5, n del 27/03/2003, Cito, Rv ), in quanto solo la raccomandata offre la garanzia di accertamento in ordine alla data di spedizione qualora non pervenga a destinazione. 9. E' stata, tuttavia, ritenuta legittima la impugnazione presentata a mezzo di servizio postale privato, regolarmente autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico, anche se limitatamente alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, epoca di entrata in vigore del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, posto che solo sulla base di questa disposizione è stata sottratta al gestore del servizio universale identificato in Poste Italiane s.p.a. la riserva dei servizi di invio e recapito delle raccomandate "attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie" (Sez. 3, n del 27/10/2015, Chessa, Rv. 3

4 265269; Sez. 3, n del 06/11/2014, Panichi, Rv ; Sez. 3, n del 28/11/2013, dep. 2014, Padovano, Rv ). 10. Secondo l'unico precedente rinvenibile sullo specifico tema oggetto del presente giudizio, deve, tuttavia, ritenersi valida la spedizione dell'atto d'impugnazione effettuata, anziché con raccomandata, come espressamente previsto dall'art. 583 c.p.p., comma 1, con lettera assicurata, atteso che tale mezzo è potenzialmente ancor più idoneo dell'altro al conseguimento dello scopo voluto dalla legge (Sez. 6, n del 30/09/2004, Magnabosco, Rv ). 11. Il principio enunciato da tale sentenza merita integrale condivisione. La posta assicurata, infatti, è ascrivibile all'ambito applicativo dell'art. 583 c.p.p., comma 1, in quanto costituisce un servizio accessorio che si affianca alla raccomandata nel caso in cui alla tracciabilità di quest'ultima si intenda aggiungere anche la possibilità di assicurarne il contenuto. Pertanto, non solo la corrispondenza "assicurata" equivale a quella "raccomandata", ma, anzi, la prima conferisce al contenuto spedito una maggiore garanzia. 12. Al pari della raccomandata, infatti, la posta assicurata è idonea a soddisfare i requisiti di forma prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 583 c.p.p., in quanto garantisce la autenticità e la effettiva riferibilità dell'atto alla parte impugnante ed, al contempo, consente compiutamente l'accertamento in ordine alla data di spedizione, anche qualora non pervenga a destinazione. 13. La posta assicurata non può, pertanto, ritenersi inutilizzabile per il solo fatto che non sia espressamente contemplata dall'art. 583 c.p.p., comma 1, essendo un mezzo di spedizione ascrivibile alla categoria della raccomandata ed anzi potenzialmente più idoneo della stessa a realizzare le finalità di tutela perseguite dalla norma. 14. Declinando tali principi nel caso di specie, deve rilevarsi come la ordinanza impugnata abbia erroneamente ritenuto tardiva la impugnazione proposta ex art. 310 c.p.p., dal Pubblico Ministero. 15. Stante, infatti, la piena legittimità della presentazione dell'atto di appello a mezzo di posta assicurata, l'impugnazione presentata dal Pubblico Ministero del Tribunale di Foggia in data 23 settembre 2016 non era tardiva. 16. L'ordinanza di rigetto emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, infatti, era stata comunicata al Pubblico Ministero in data 14 settembre 2016, come risulta dalla attestazione di ricezione vergata in calce, e, pertanto, il termine di dieci giorni per la impugnazione della stessa scadeva il 24 settembre Il Pubblico Ministero ricorrente ha, peraltro, dimostrato di aver spedito, a mezzo di posta assicurata, l'atto di appello in data 23 settembre 2016, producendo la distinta di Poste Italiane n. (OMISSIS). 4

5 18. Applicandosi nella specie l'art. 583 c.p.p., comma 2, e, pertanto, rilevando la data di spedizione e non quella di ricezione, l'appello proposto non può, tuttavia, essere considerato tardivo. 19. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza impugnata deve essere annullata e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 10 febbraio Depositato in Cancelleria il 28 marzo

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