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1 Legge 27 febbraio 2017, n. 19 Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. Milleproroghe di ANPAL Servizi S.p.A.

2 Materiale a cura di ANPAL Servizi S.p.A. Autore: Andrea Fontanesi Realizzazione: Il documento è stato elaborato dallo Licenza Creative Commons: CC BY-NC-ND 4.0 Aggiornamento 28 febbraio

3 Legge 27 febbraio 2017, n. 19 Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. Milleproroghe Il Decreto Legge convertito in Legge, reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Di seguito alcune delle principali proroghe: 1. Pubbliche Amministrazioni - viene prorogata fino al 31 dicembre 2017 l efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle Amministrazioni Pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni; - vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; - vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti a tempo determinato per Province e Città metropolitane per i Centri per l Impiego; 2. editoria - è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese della stampa quotidiana e periodica. Il credito d imposta previsto per sostenere l adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti è conseguentemente riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017; 3. lavoro e politiche sociali - viene prorogato per il 2017 l intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti in un area di crisi industriale complessa; 4. istruzione, università e ricerca - vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti in essere di ricercatori a tempo determinato di tipo b ; 5. interno - sono differiti al 31 dicembre 2017 i termini in materia di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni; - è differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali; 6. sviluppo economico e comunicazione - per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi i termini di pubblicazione dei bandi delle gare per l affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale negli ambiti in cui sono presenti comuni terremotati; - vengono differiti al 1 gennaio 2018 i termini per la riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri di sistema elettrico applicate ai clienti diversi da quelli domestici; - vengono prorogati al 30 giugno 2017 i termini in materia di adeguamento delle modalità di misurazione e fatturazione dei consumi energetici; 7. giustizia - vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i termini concernenti la durata dell incarico del Commissario straordinario per il Palazzo di giustizia di Palermo e per l investimento finalizzato alla realizzazione delle relative strutture e impianti di sicurezza; 8. beni e attività culturali - sono prorogati gli incarichi di collaborazione per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei. La norma interviene sulle disposizioni relative alle speciali 3

4 modalità operative impiegate nella gestione degli interventi dell area archeologica di Pompei, al fine di garantire la prosecuzione delle attività di tutela, recupero e valorizzazione del sito e delle aree limitrofe e di avviare il progressivo avvio del rientro nella complessiva gestione ordinaria del sito nell ambito della Soprintendenza speciale per Pompei in tempi consoni con le particolari esigenze dell area; 9. ambiente - viene prorogato fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri); 10. economia e finanze - è prorogato al 31 dicembre 2017 il taglio del 10% degli emolumenti corrisposti dalla Pubblica Amministrazione ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo nonché per i commissari di Governo e i commissari straordinari; 11. proroga di termini relativi a interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 o da altre calamità naturali e a interventi emergenziali 1. Analogamente ai precedenti interventi in materia, anche il DL convertito in Legge, provvede alla proroga di numerosi termini in scadenza in prossimità della fine dell'anno, con la finalità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e di prevenire possibili difficoltà derivanti dal cessare dell'efficacia di norme e di altre disposizioni il cui mantenimento nell'ordinamento risulta necessario per i diversi settori di riferimento sui quali le norme incidono. È stata così approvata e pubblicata la Legge 27 febbraio 2017, n. 19 Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. (17G00033) (GU Serie Generale n. 49 del Supplemento Ordinario n. 14) Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/2017. Vediamo alcuni articoli e commi del Milleproroghe: Art. 1 Proroga di termini in materia di Pubbliche Amministrazioni Articolo 1, comma 3. (Proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale delle Province). All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: 31 dicembre 2016 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre Tale comma proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui le Province possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti. L'art. 4, c. 9, terzo periodo, del D.L. n. 101/13, ha disposto la facoltà per le Province, fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, c. 9, del D.L. n. 95/12 (cioè il divieto, per le Province, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle more dell'attuazione delle 1 Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 7 del 29 dicembre

5 disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province stesse), di prorogare fino al 31 dicembre 2016 (termine originariamente stabilito nel 31 dicembre 2014 e successivamente modificato dal D.L. n. 192/14 nel 31 dicembre 2015 e dal D.L. n. 210/15 nel 31 dicembre 2016) i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti. La disposizione di proroga deve ritenersi applicabile anche alle Città metropolitane ad esse subentrate 2. Articolo 1, comma 8. (Divieto per le PA di stipulare contratti di collaborazione organizzata dal committente). All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: 1 gennaio 2017 sono sostituite dalle seguenti: 1 gennaio Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle PA, la disposizione di cui al comma 1 (collaborazioni) non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1 gennaio 2018 è fatto comunque divieto alle PA di stipulare contratti di collaborazione organizzati dal committente. Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n Art. 2 Collaborazioni organizzate dal committente 1. A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1 gennaio 2018 è comunque fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1. Articolo 1, comma 9. (Contratti di lavoro a tempo determinato delle Province relativi a servizi erogati dai Centri per l'impiego). All'articolo 15, comma 6-bis, del DL 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: 31 dicembre 2016 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2017, e le parole: del patto di stabilità interno per l'anno 2014 sono sostituite dalle seguenti: degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno Al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai Centri per l'impiego, le Province e le Città metropolitane possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per l'esercizio dei predetti servizi e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017, anche nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n Fonte: Proroga e definizione di termini Parte I Schede di lettura D.L. 244/16 A.C Dossier - XVII Legislatura febbraio 2017 Camera e Senato Servizio Studi - Progetti di legge n. 521/3. 5

6 Art. 15 Servizi per l'impiego 6-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai Centri per l'impiego, le Province e le Città metropolitane possono stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del DL 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017, anche nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, purché venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi. Art. 3 Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali Articolo 3, comma 1. (Integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti in aree di crisi industriale). All'articolo 44, comma 11-bis, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: per l'anno 2016, sono inserite le seguenti: e di 117 milioni di euro per l'anno 2017 ; b) il terzo periodo è sostituito dal seguente periodo: All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui ; c) al quinto periodo, dopo le parole: per l'anno 2016, aggiungere le seguenti: e 117 milioni di euro per l'anno Il comma 1 consente che, nel 2017, entro un limite di spesa pari a 117 milioni di euro, sia concesso, previo accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti per tale tipologia di intervento 3. DLgs 14 settembre 2015, n. 148 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n Art. 44 Disposizioni finali e transitorie 11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con la presenza del Ministero dello Sviluppo economico e della Regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle 3 In base a tali limiti, la durata massima complessiva è pari a 24 mesi in un quinquennio mobile (o 36 mesi qualora il trattamento si basi su un contratto di solidarietà, mentre il limite è pari a 30 mesi per le imprese - industriali o artigiane - dell'edilizia e del settore lapideo). Inoltre, qualora il trattamento si basi su una causale di crisi aziendale, la durata massima è di 12 mesi ed una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione. Fonte ibidem nota 2. 6

7 imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n Al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni attuative dello stesso. All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le Regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117 milioni di euro per l'anno L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze 4. Articolo 3, comma 2. (Registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici). All'articolo 53, comma 6, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: Fino ai sei mesi sono sostituite dalle seguenti: Fino ai 12 mesi. Fino ai 12 mesi successivi all'adozione del Decreto Interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro, restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 53. Tenuta della documentazione 6. Fino ai 12 mesi successivi all'adozione del Decreto Interministeriale (istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro) di cui all'articolo 8 comma 4, del presente Decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici. Articolo 3, comma 2-bis. (Trattamento straordinario di integrazione salariale per lavoratori dipendenti di partiti politici). Il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso in favore dei lavoratori dei soggetti di cui alla Legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e delle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del DL 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché sulla base dei relativi Decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite 4 Comma aggiunto dall art. 2, comma 1, lett. f), n. 3), DLgs 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall 8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall art. 6, comma 1, del medesimo DLgs n. 185/16. 7

8 delle risorse disponibili di cui all'articolo 16, comma 2, del DL 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. L articolo 3, comma 2-bis, introdotto nel corso dell esame al Senato, dispone la possibilità di proroga o rinnovo dei trattamenti straordinari di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti da partiti e movimenti politici (o da loro articolazioni e sezioni territoriali) in deroga ai limiti di durata del trattamento stesso 5, fermi restando il rispetto del relativo limite di spesa annuo (pari a 11,25 milioni di euro) e degli altri requisiti e condizioni stabiliti dalla disciplina vigente per le suddette organizzazioni. Articolo 3, Comma 3. (Procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali). All'articolo 1, comma 302, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: gennaio 2016 ; sono sostituite dalla seguente: gennaio ; b) al secondo periodo le parole: anno 2017 sono sostituite dalle seguenti: anno L articolo 3, comma 3, differisce dal 2017 al 2018 la decorrenza di un nuovo regime temporale di pagamento dei trattamenti pensionistici a carico dell'inps, degli assegni, pensioni ed indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e delle rendite vitalizie a carico dell'inail. in base alla normativa vigente, tali prestazioni sono poste in pagamento (con un unico mandato, ove non esistano cause ostative) il primo giorno di ciascun mese, o il giorno successivo se festivo o non bancabile - ad eccezione del mese di gennaio, in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile -, mentre in base al futuro regime - la cui decorrenza viene ora differita dal 2017 al il pagamento verrà effettuato il secondo giorno bancabile di ciascun mese 6. Articolo 3, comma 3-bis (Obblighi di comunicazione in materia di infortuni sul lavoro). All'articolo 18, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: termine di sei mesi sono sostituite dalle seguenti: termine di dodici mesi. L articolo 3, comma 3-bis, introdotto nel corso dell esame al Senato, dispone un differimento del termine di decorrenza dell'obbligo - a carico del datore di lavoro e del dirigente - della comunicazione in via telematica all'inail, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Secondo la norma attuale, l'obbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all'adozione del regolamento interministeriale sul Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro. Il comma in esame eleva il termine a dodici mesi (dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017) 7. 5 Ai sensi dell art. 22 del DLgs n. 148/15, la durata massima della CIGS è pari relativamente a ciascuna unità produttiva: a 24 mesi (anche continuativi) in un quinquiennio mobile in caso di riorganizzazione aziendale; a 12 mesi (anche continuativi) in un quinquiennio mobile nel caso di crisi aziendale; a 24 mesi (anche continuativi) in un quinquiennio mobile (con possibilità di arrivare a 36 mesi) in caso di contratti di solidarietà. Si ricorda che nei casi di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato. Fonte Ibidem nota

9 Articolo 3, comma 3-ter (Decorrenza di alcune norme in materia di collocamento obbligatorio). All'articolo 3 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: 2017, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: L articolo 3, comma 3-ter, introdotto nel corso dell esame al Senato, dispone il differimento dal 1 gennaio 2017 al 1 gennaio 2018 della decorrenza di alcune norme in materia di collocamento obbligatorio. Le norme oggetto del differimento prevedono: l'obbligo per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti di avere alle proprie dipendenze almeno un soggetto rientrante nella tutela del collocamento obbligatorio22 a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni (si ricorda che nella normativa vigente fino al 31 dicembre 2016, tale obbligo sussiste solo qualora si proceda a nuove assunzioni); l'obbligo per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, di rispettare le quote generali di lavoratori dipendenti rientranti nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni (anche nella relativa normativa vigente fino al 31 dicembre 2016, tale obbligo sussiste solo qualora si proceda a nuove assunzioni) 8. Articolo 3, comma 3-quater (Libro unico del lavoro). All'articolo 15, comma 1, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: 2017 è sostituita dalla seguente: L articolo 3, comma 3-quater, introdotto nel corso dell esame al Senato, dispone il differimento dal 1 gennaio 2017 al 1 gennaio 2018 della decorrenza dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico del lavoro. Articolo 3, commi 3-sexies e 3-septies (Rivalutazione delle pensioni). 3-sexies. All'articolo 1, comma 288, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016 sono sostituite dalle seguenti: in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno septies. All'onere derivante dal comma 3-sexies, valutato in 208 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:. I commi 3-sexies e 3-septies dell articolo 3, introdotti nel corso dell esame al Senato, intervengono in materia di rivalutazione delle pensioni (cosiddetta perequazione), differendo al 1 gennaio 2018 (in luogo del 1 gennaio 2017) il termine di decorrenza per l effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai ratei dei trattamenti pensionistici corrisposti nel

10 Articolo 3, comma 3-octies (Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi). Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per l'anno Al relativo onere, pari a 19,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n L articolo 3, comma 3-octies, introdotto nel corso dell esame al Senato, proroga fino al 30 giugno 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016) l'istituto dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi. La proroga concerne gli eventi di disoccupazione ricadenti nel periodo 1 gennaio giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per il Agli oneri derivanti dalla presente proroga, pari, come detto, a 19,2 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante una corrispondente riduzione del fondo per le politiche attive del lavoro 10. Articolo 3, comma 3-novies (Agevolazioni fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia). Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16, c. 4, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è prorogato al 30 aprile 2017, per i lavoratori dipendenti che non l'hanno già esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 3-novies, dell art. 3, introdotto al Senato, riapre al 30 aprile 2017 il termine per l esercizio della scelta sul regime fiscale di favore applicabile ai lavoratori che rientrano in Italia. Le disposizioni in esame intervengono sull articolo 16 del DLgs n. 147 del 2015, novellato sia dalla Legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 259 della Legge n. 208 del 2015), sia dalla Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, commi 150 e 151 della Legge n. 232 del 2016). L articolo 16 ha inteso ridisciplinare la materia del rientro dei lavoratori all estero, in particolare concedendo una agevolazione fiscale temporanea ai lavoratori che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. Per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del cinquanta per cento del proprio ammontare. Per i lavoratori dipendenti, si richiede che l attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa. Detti lavoratori devono inoltre rivestire ruoli direttivi ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione Per i lavoratori autonomi non si richiede la presenza di un rapporto di lavoro con un impresa residente, né lo svolgimento di ruoli direttivi o il possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

11 L agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi. Per i lavoratori autonomi essa si applica dal 1 gennaio Art. 4 Proroga di termini in materia di istruzione, Università e ricerca Articolo 4, comma 3. (Ricercatori universitari a tempo determinato). All'articolo 1, c. 10-octies, del Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: 31 dicembre 2016 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2017 e le parole delle tornate 2012 o 2013 sono soppresse. Tale comma, autorizza le Università a prorogare fino al 31 dicembre 2017 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2016), con risorse a proprio carico e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo b, in scadenza prima della medesima data, ai titolari che non hanno partecipato alle procedure di abilitazione scientifica nazionale (2012, 2013 o attuale). A tal fine, novella l art. 1, c. 10-octies, primo periodo, del D.L. n. 210/15 (Legge n. 21/16) che, oltre a definire la suddetta data del 31 dicembre 2016, faceva riferimento alle tornate di abilitazione scientifica nazionale indette nel 2012 e nel La disposizione recata dal D.L. n. 210/15 era collegabile alla mancata indizione delle tornate 2014 e 2015 delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, il cui conseguimento avrebbe potuto consentire la chiamata nel ruolo di professore associato dei ricercatori di tipo b 12. Articolo 4, comma 3-bis (Chiamata di professori e ricercatori già in servizio presso le Università). All'articolo 24, c. 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, al primo periodo, le parole: del sesto anno sono sostituite dalle seguenti: dell'ottavo anno e, al terzo periodo, le parole: settimo anno sono sostituite dalle seguenti: nono anno. L articolo 4, comma 3-bis - inserito durante l esame al Senato - proroga (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2019 la possibilità per le Università di procedere alla chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia, previa valutazione, di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, che abbiano conseguito l abilitazione scientifica nazionale. Le Università possono destinare a tale scopo fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. Conseguentemente, proroga (dal 2018) al 2020 il termine a decorrere dal quale le Università possono utilizzare fino a metà delle risorse disponibili per coprire i posti di professore di ruolo per le chiamate a professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di tipo b, che abbiano conseguito l abilitazione scientifica nazionale. A tali fini, novella l art. 24, c. 6, della Legge n. 240/

12 Articolo 4, comma 5-quinquies (Validità dell idoneità per posti di professore e ricercatore universitari). All'articolo 6, comma 6-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: due anni sono sostituite dalle seguenti: quattro anni. L articolo 4, comma 5-quinquies, inserito durante l esame al Senato, estende di ulteriori 2 anni la validità dell idoneità conseguita per posti di professore e ricercatore universitari sulla base della disciplina previgente la Legge n. 240/10, portandola, complessivamente, a 9 anni. A tal fine, novella l art. 6, c. 6-bis, del D.L. n. 150/13 (Legge n. 15/14) che aveva esteso la validità dell idoneità in questione (dai previgenti 5) a 7 anni dal conseguimento. La disposizione sembrerebbe finalizzata a consentire a coloro che hanno conseguito l idoneità in base alla Legge n. 210/98 di poter ancora essere chiamati dalle Università ai sensi dell art. 29, c. 4 e 8, della Legge n. 240/ Articolo 4, comma 5-sexies (Lavori delle Commissioni nazionali per l abilitazione scientifica nazionale). Il termine di cui all'articolo 8, comma 3, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, è prorogato di trenta giorni. L articolo 4, comma 5-sexies, - inserito durante l esame al Senato - estende di 30 giorni il termine previsto per la conclusione, da parte delle Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, del lavoro di valutazione delle domande dei candidati. A tal fine, richiama l art. 8, c. 3, del DPR n. 95/16, in base al quale la commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura 15. Art. 13 Proroga di termini in materia economica e finanziaria Articolo 13, comma 1. (Riduzione dei costi sostenuti dalle Pubbliche Amministrazioni per organi collegiali e incarichi). All'articolo 6, c. 3, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: Sino al 31 dicembre 2016 sono sostituite dalle seguenti: Sino al 31 dicembre L articolo 13, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il limite massimo pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 ridotti del 10% stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di

13 qualsiasi tipo. La norma si inquadra nel contesto degli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche. Oggetto di proroga della disposizione in esame è l'articolo 6, comma 3, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, che a decorrere dal 1 gennaio 2011 ha stabilito che le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n , incluse le autorità indipendenti, nei confronti dei: componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati; titolari di incarichi di qualsiasi tipo; siano automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile Al contempo, la disposizione prevede che, a partire da tale data e fino in base alla proroga in esame al 31 dicembre 2017, i suddetti emolumenti non possano superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10%. Articolo 13, comma 3. (Riduzione dei costi delle locazioni passive per gli immobili delle Pubbliche Amministrazioni). All'articolo 3, comma 1, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: e 2016 sono sostituite dalle seguenti:, 2016 e L articolo 13, comma 3, estende all anno 2017 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'istat, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali. Originariamente il blocco dell adeguamento automatico dei canoni era previsto per il triennio dall articolo 3, comma 1, del D.L. n. 95/12 (c.d. spending review); esso è stato poi esteso all anno 2015 dall articolo 10, comma 7, del D.L. n. 192/14 e al 2016 dall articolo 10, comma 6, del D.L. n. 210/ Articolo 13, comma 6-undecies (Cassa integrazione guadagni in deroga nel settore della pesca). Al fine di prorogare anche per l'anno 2017 il finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, relativa all'anno 2016, nei limiti e secondo le modalità stabiliti con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 agosto 2016, è destinata una somma fino a 17 milioni di euro. Alla copertura dell'onere di cui al presente comma, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per l occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n

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