CHIARAMutuo Protetto a premio annuo

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONNESSO A UN MUTUO CHIARAMutuo Protetto a premio annuo Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa comprensiva del Glossario b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Una Società del Gruppo Chiara Assicurazioni S.p.A. Facente parte del Gruppo Helvetia - Sede Legale: Via G. B.Cassinis, MILANO (MI); Direzione Generale: Via Galileo Galilei, MILANO, Cap. Soc. Euro ,00 i.v. CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano , Numero REA della CCIAA di Milano , Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di Assicurazione al n Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Provvedimento ISVAP N del 26 Ottobre 2006 G.U. N. 256 del 3 novembre Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia

2 INFORMATIVA PER L ACCESSO ALL AREA CLIENTI: ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013 Gentile Cliente, la informiamo che, come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la Sua posizione assicurativa con Chiara Assicurazioni S.p.A., per i contratti stipulati dal 01 settembre 2013, accedendo via web ad un apposita area riservata, c.d. Area Clienti. Per poter accedere alla suddetta Area Clienti occorre che richieda preventivamente le sue credenziali identificative personali di accesso seguendo i seguenti veloci passaggi: 1. Acceda al sito selezioni il link Area Clienti e clicchi sulla voce Registrazione Nuovo Utente ; 2. Inserisca i dati anagrafici che le vengono richiesti; 3. Inserisca il numero identificativo di una polizza che ha sottoscritto con Chiara Assicurazioni; 4. Inserisca un suo indirizzo di posta elettronica (presti molta attenzione all inserimento di questa informazione perché a quell indirizzo sarà inviata la password che le permetterà di accedere all Area Clienti ); 5. Stampi e custodisca la user-id o codice utente che il sistema le assegnerà; 6. Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, prenda nota e custodisca la password di accesso che le è stata comunicata via dalla Compagnia; 7. Entri nuovamente nell Area Clienti del sito inserendo negli appositi campi le proprie credenziali, ovvero user-id e password, per avere accesso immediato alla consultazione della propria posizione assicurativa. Dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire user-id e password. Le informazioni contenute nell Area Clienti sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell Area stessa. Il servizio è totalmente gratuito e l accesso all Area Clienti è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet tramite le proprie credenziali di accesso rilasciate dalla Compagnia, seguendo le istruzioni sopra riportate. Per qualunque chiarimento, potrà contattare Chiara Assicurazioni S.p.A. al seguente numero verde: CHIARA ASSICURAZIONI S.P.A. Chiara Assicurazioni S.p.A. Facente parte del Gruppo Helvetia - Sede Legale: Via G. B.Cassinis, MILANO (MI); Direzione Generale: Via Galileo Galilei, MILANO, Cap. Soc. Euro ,00 i.v. CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano , Numero REA della CCIAA di Milano , Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di Assicurazione al n Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Provvedimento ISVAP N del 26 Ottobre 2006 G.U. N. 256 del 3 novembre Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia

3 CHIARAMutuo Protetto a premio annuo NI_IPMR005_06 CHIARAMutuo Protetto a premio annuo Nota Informativa La presente nota informativa è aggiornata alla data del 30/09/2013 La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS (già ISVAP). Attenzione: Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni Generali Chiara Assicurazioni S.p.A. è una società che fa parte del Gruppo Helvetia, iscritto all Albo dei Gruppi di imprese di assicurazione al n Sede legale in Via G. B. Cassinis, Milano. Sede della Direzione Generale in via Galileo Galilei Milano. Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di assicurazione al n Numero di telefono: sito internet: infochiaraassicurazioni@chiaraassicurazioni.it Chiara Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n 2470 del 26 ottobre 2006, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n 256 del 3 novembre Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il Patrimonio Netto dell Impresa ammonta a 19,098 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 12,411 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 3,094 milioni di euro. L indice di solvibilità dell Impresa, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari 1,52. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto ha durata annuale con tacito rinnovo. AVVERTENZA: In mancanza di disdetta data dal Contraente o da Chiara, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. Si rinvia all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto di assicurazione stipulato, nei modi e nei termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione, offre all assicurato le seguenti opzioni tariffarie: - INFORTUNI DEL MUTUATARIO, che offre all Assicurato le seguenti coperture assicurative: o Morte a seguito di infortunio o Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60% a seguito di infortunio dell assicurato Si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio legati alle garanzie assicurative offerte nella suindicata opzione tariffaria, agli artt. 15 e 16 delle Condizioni di Assicurazione. - PROTEZIONE RATA DEL MUTUO che offre all Assicurato le seguenti coperture assicurative: o Inabilità Totale Temporanea da infortunio o malattia o Perdita involontaria dell impiego o Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia Si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio legati alle garanzie assicurative offerte nella suindicata opzione tariffaria, all art. 27, 33, 38, 43 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio: - agli artt. 17 e 20 delle Condizioni di Assicurazione, con riferimento all opzione tariffaria INFORTUNI DEL MUTUATARIO - agli artt. 27, 35, 40, 45 delle Condizioni di Assicurazione, con riferimento all opzione tariffaria PROTEZIONE RATA DEL MUTUO AVVERTENZA: Il contratto prevede la presenza di franchigie e massimali. Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli Artt. 15 e 27, 34, 39 e 44 delle Condizioni di Assicurazione. Per franchigia si intende la parte di danno che resta a carico dell Assicurato. Può essere espressa, secondo le garanzie, in valore assoluto o in percentuale. Sulle garanzie Inabilità Temporanea totale e Perdita Involontaria dell impiego è operante una franchigia assoluta di 30 giorni, ovvero il sinistro è indennizzabile, rispettivamente, solo dopo i primi 30 giorni di inabilità o di perdita dell impiego. Pagina 1 di 6

4 CHIARAMutuo Protetto a premio annuo NI_IPMR005_06 Esempio di franchigia assoluta: Inabilità Franchigia Prestazione erogata Totale accertata 90 gg 30 gg 90 gg 30 gg = 60 gg = 2 rate mensili del Mutuo Per la garanzia Invalidità Permanente non viene corrisposta alcuna indennità se l invalidità accertata è inferiore al 60%, per le invalidità pari o superiori al 60% viene liquidata la somma assicurata. Esempio di franchigia relativa: Grado Inv.Permanente accertato Somma Assicurata Prestazione erogata 55% % Sulla garanzia Ricovero Ospedaliero da infortunio o malattia, è presente una franchigia relativa di 7 giorni. Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato al termine del Periodo di Franchigia Relativa di 7 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. Ricovero Franchigia Prestazione erogata Ospedaliero 15 gg 7 gg 1 rata mensile Per massimale si intende l importo massimo entro il quale la Compagnia di Assicurazioni è impegnata ad offrire la prestazione di indennizzo. Per le garanzie assicurative offerte con l opzione PROTEZIONE RATA DEL MUTUO, il massimo indennizzo è stabilito pari a mensili con il massimo di 12 indennizzi mensili per Sinistro. Esempio di massimale: Importo rata mensile Prestazione erogata AVVERTENZA: è previsto un limite massimo di età assicurabile; più precisamente l Assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75esimo anno di età dell Assicurato. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione. 4. Periodi di carenza contrattuali AVVERTENZA: Il contratto prevede la presenza di periodi di carenza contrattuali. Per carenza si intende il periodo durante il quale le garanzie del contratto non sono efficaci, ovvero il numero di giorni a far data dalla decorrenza della polizza durante i quali la garanzia non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata. Ai sensi dell Art. 27 delle Condizioni di Assicurazione, cui si rimanda per maggiori dettagli, sono previsti periodi di carenza contrattuali con esclusivo riferimento all opzione tariffaria PROTEZIONE RATA DEL MUTUO. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Questionario Sanitario - Nullità AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all Art.2 delle Condizioni di Assicurazione. Non è prevista la compilazione di alcun questionario sanitario. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione per iscritto alla Compagnia di ogni circostanza rilevante che determini l aggravamento o la diminuzione del rischio intendendo per circostanze rilevanti quelle che se fossero sussistite al momento della stipula del contratto Chiara non avrebbe prestato l assicurazione o l avrebbe prestata a un premio differente, cioè quelle che modificano il rischio tenuto conto dell evento assicurato. Esempio: Manifestarsi in corso di contratto di affezioni che se presenti al momento della stipula della Polizza non avrebbero consentito l Assicurazione Gli aggravamenti di rischio rilevanti non noti o non accettati da Chiara possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Con riferimento a possibili variazioni della professione Chiara Assicurazioni non richiede all Assicurato alcuna forma di comunicazione scritta. Chiara Assicurazioni per la determinazione dell eventuale prestazione assicurata terrà esclusivamente conto della professione esercitata dall Assicurato al momento del sinistro. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. 7. Premi Il pagamento del premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile per tutta la durata del contratto, all addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice del prodotto. Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. E possibile frazionare il premio annuale in rate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali, senza aggravio di costi aggiuntivi. La polizza non prevede sconti. Pagina 2 di 6

5 CHIARAMutuo Protetto a premio annuo NI_IPMR005_06 Il premio imponibile di polizza è soggetto ad un caricamento per costi del 55%, di cui la quota parte percepita in media dall intermediario ammonta al 40% Esempio di provvigioni percepite dall Intermediario: Premio annuale Commissione = 40 % del Premio ,20 AVVERTENZA: In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento Chiara restituisce al Contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa Chiara, su richiesta del debitore/assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla prima scadenza anniversaria, con l intesa che a decorrere da tale data la polizza si intende cessata, senza obbligo di comunicazione da parte di Chiara. In caso di sinistro per la determinazione dell indennizzo relativo all assicurazione Protezione Rata del Mutuo si fa riferimento all ultima rata mensile pagata. Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate La polizza non prevede alcuna forma d indicizzazione o adeguamenti né relativamente al premio né alle somme assicurate. 9. Rivalse La polizza non prevede in nessun caso la presenza di rivalse. 10. Diritto di recesso AVVERTENZA: La polizza non prevede alcun diritto di recesso in caso di sinistro né per Chiara né per il Contraente, fatta salva la facoltà per Chiara di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall art. 3 delle Condizioni di Assicurazione cui si rimanda per maggiori dettagli. 11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto d assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del codice civile. 12. Legge applicabile al contratto In base all art.180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana. Le Parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e fatta salva in ogni caso la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano 13. Regime fiscale Imposta sui premi I premi relativi alle garanzie prestate dalla presente polizza al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti ad una aliquota d imposta pari al 2,5% del premio imponibile. Detraibilità fiscale dei premi Il pagamento del premio relativo alle Garanzie Morte e Invalidità Permanente prestate con l opzione tariffaria INFORTUNI DEL MUTUATARIO, a condizione che l Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, da diritto ad una detrazione del 19% dall imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 14. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: l insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. La presente polizza prevede determinate modalità e termini per la denuncia dei sinistri. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art c.c. Per aspetti di dettaglio con riferimento alle modalità e termini per la denuncia dei sinistri e alle procedure liquidative si rinvia agli articoli 24, 25, 26, 30 e 31 delle Condizioni di Assicurazione. 15. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Chiara Assicurazioni S.p.A. Controlli e Qualità Via G. Galilei, Milano Tel Fax Indirizzo segnalazioni@chiaraassicurazioni.it Possono essere presentati all IVASS (Via del Quirinale Roma Italia, oppure ai fax / ): i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Pagina 3 di 6

6 CHIARAMutuo Protetto a premio annuo NI_IPMR005_06 I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet Arbitrato In caso di controversie tra le Parti aventi ad oggetto aspetti disciplinati dal contratto di assicurazione, Il luogo di svolgimento dell arbitrato è la località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio dei Periti risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. AVVERTENZA: è possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità Giudiziaria. GLOSSARIO Ai seguenti termini si attribuisce, convenzionalmente, il significato di seguito precisato: ASSICURATO: la persona fisica, che può coincidere o meno con il Contraente, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, per conto della quale è stipulata la Polizza ed è stato pagato il Premio. Per i Finanziamenti intestati a persone giuridiche possono essere assicurati i seguenti soggetti: a) persone fisiche titolari di ditte individuali; b) Società di fatto e Società semplici: persone fisiche partecipanti in qualità di soci; c) Società per Azioni, Società a responsabilità limitata, Società Cooperative: componenti del Consiglio di Amministrazione; d) Società in nome Collettivo: Soci Amministratori (con o senza rappresentanza); e) Società in accomandita (semplice o per azioni): Socio Amministratore Per quanto riguarda le persone che rientrano nei punti c), d) ed e) l'assicurazione è operante alla condizione che il Modulo di Polizza sia sottoscritto da un legale rappresentante della società. Mediante la sottoscrizione di singoli Moduli di Polizza e relativo pagamento del premio possono essere assicurati anche i soggetti coobbligati o garanti del Finanziamento al quale si riferisce la presente assicurazione. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONALI: ogni attività esercitata non professionalmente purché inerente alla vita comune e di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi ed alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno, nonché alla pratica di hobby anche se a carattere continuativo. ATTIVITÀ PROFESSIONALI: l attività lavorativa svolta dall Assicurato in modo continuativo e abituale con la quale produce un reddito o percepisce una retribuzione. BENEFICIARIO: il soggetto cui spetta l indennizzo. CAPITALE ASSICURATO: l importo, pari o inferiore all Importo finanziato (per i finanziamenti di nuova accensione) o al Debito Residuo (per i finanziamenti in corso) al momento della sottoscrizione dell assicurazione, sulla base del quale viene determinato il Premio dell assicurazione e la misura dell indennizzo. CHIARA/SOCIETA : CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A., la compagnia che presta le garanzie assicurative. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: termini e condizioni alle quali è prestata la copertura assicurativa. CONTRAENTE: il soggetto (persona fisica o giuridica) intestatario di un rapporto di conto corrente con la Banca distributrice del prodotto, che ha sottoscritto il Finanziamento e che stipula il contratto con Chiara. DISOCCUPAZIONE: lo status dell Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente di un Ente Privato, qualora egli: a) abbia cessato, non volontariamente, la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno; e b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia o nelle liste di mobilità regionali; e c) non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro. ENTE PRIVATO: ogni soggetto giuridico che non sia parte della Pubblica Amministrazione. ENTE PUBBLICO: ogni soggetto giuridico che sia parte della Pubblica Amministrazione. FILIALE: l agenzia della banca dove è stata sottoscritta la polizza. FINANZIAMENTO/MUTUO: il contratto di finanziamento con il quale l Ente erogante, indicato sul modulo di polizza, concede in prestito una somma predeterminata ed al quale si riferisce la presente assicurazione. FRANCHIGIA: la parte di indennizzo che rimane a carico dell Assicurato. INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE: la perdita totale, in via temporanea, della capacità dell Assicurato di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia. INDENNIZZO: la somma dovuta da Chiara in caso di sinistro. INFORTUNIO: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza, diretta ed esclusiva - entro due anni dall evento - la morte e/o una invalidità permanente. INVALIDITA PERMANENTE: la perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa, indipendentemente dall attività svolta, conseguente ad Pagina 4 di 6

7 CHIARAMutuo Protetto a premio annuo NI_IPMR005_06 infortunio indennizzabile a termini di polizza in misura pari o superiore al 60% della capacità totale. ISTITUTO DI CURA: ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all erogazione dell assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche. LIMITE D INDENNIZZO: la somma massima dovuta da Chiara in caso di sinistro. LAVORATORE AUTONOMO: la persona fisica che abbia presentato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (così come definito nella definizione di Lavoratore Dipendente di seguito riportata) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, e continui a svolgere al momento della sottoscrizione della presente Polizza e durante la vigenza del Contratto le attività, o una delle attività, generative dei redditi di cui sopra. Sono inoltre considerati Lavoratori Autonomi i Lavoratori a Progetto. LAVORATORE DIPENDENTE: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti coloro che godono di redditi di cui all'art. 47, comma 1, D.P.R n. 917, lettere: a) (lavoratori soci di cooperative), c) (borse, assegni o sussidi a fini di studio o di addestramento), d) (remunerazioni dei sacerdoti), g) (indennità parlamentari ed assimilate). MALATTIA: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. MALATTIA MENTALE: stato di sofferenza psichica, prolungato nel tempo, che incide sul vivere quotidiano dell individuo, causando problematicità sul piano affettivo, socio-relazionale e lavorativo. Rientrano nella definizione di malattie mentali sia le nevrosi sia le psicosi. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono considerate malattie mentali la schizofrenia, la depressione, il disturbo da attacchi di panico, l anoressia, le bulimia, il disturbo ossessivo-compulsivo. MODULO DI POLIZZA: il documento, sottoscritto dal Contraente e da Chiara, che riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto. MORTE: decesso dell assicurato a seguito d infortunio. NON LAVORATORE: la persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente. È equiparato a Non Lavoratore il Lavoratore Dipendente di Ente Privato che, alla data del Sinistro, abbia un anzianità di servizio inferiore a 12 mesi. NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA: l attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque produttiva di reddito tale da non modificare le possibilità economiche dell Assicurato. PERIODO DI CARENZA: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza dell Assicurazione, durante il quale l Assicurazione non ha effetto. PERIODO DI FRANCHIGIA ASSOLUTA: periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, oppure per Disoccupazione, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, non viene riconosciuto alcun Indennizzo. PERIODO DI FRANCHIGIA RELATIVA: periodo di tempo per il quale deve protrarsi un Sinistro per Ricovero Ospedaliero, indennizzabile ai termini di Polizza, affinché l Assicurato abbia diritto all Indennizzo. PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE: periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Disoccupazione o di Inabilità Temporanea Totale, liquidabile ai sensi di Polizza, durante il quale l Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro rispettivamente per Disoccupazione o Inabilità Temporanea Totale. PERDITA DI OCCUPAZIONE: la risoluzione definitiva del contratto di lavoro a tempo indeterminato in corso tra l Assicurato ed il relativo Datore di Lavoro derivante da recesso di quest ultimo. POLIZZA: l insieme dei documenti che comprovano l assicurazione. PREMIO: la somma, comprensiva d imposte, dovuta dal Contraente a Chiara. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ogni amministrazione dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. RICOVERO OSPEDALIERO: la degenza ininterrotta dell Assicurato, corrispondente al numero di pernottamenti in un Istituto di Cura, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali. RISCHIO: la possibilità che si verifichi il sinistro. SINDROME ORGANICA CEREBRALE: termine con il quale vengono indicate le patologie organiche che causano una riduzione della funzione mentale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano in questa categoria: encefalopatia post-traumatica, emorragia intracerebrale e/o subaracnoidea, ematoma subdurale cronico, commozione cerebrale, problemi di respirazione come ipossia o ipercapnia, morbo di Parkinson, Alzheimer. SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l Assicurazione. SPORT PERICOLOSI: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, arti marziali in genere, scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala U.I.A.A., sci d alpinismo, arrampicata libera (free climbing), paracadutismo, deltaplano e sport aerei in genere, Pagina 5 di 6

8 CHIARAMutuo Protetto a premio annuo NI_IPMR005_06 equitazione durante gare e relative prove, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, slittino, bob, skeleton, hockey a rotelle e su ghiaccio, rugby, football americano, immersioni subacquee con autorespiratore, canoa fluviale oltre il 3 grado, salto con l elastico (bungee jumping), rafting, hydrospeed, kitesurf, down-hill. *** Si rinvia al sito internet della Compagnia per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative Chiara Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota. Il Direttore Generale Rosalba Granieri Pagina 6 di 6

9 CHIARAMutuoProtetto a premio annuo CGA_IPMR005_03 CHIARAMutuo Protetto a premio annuo CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 20/12/2012 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Le presenti condizioni di assicurazione si applicano esclusivamente ai sottoscrittori di un Finanziamento, titolari di un conto corrente con la Banca distributrice del prodotto. Pertanto, in caso di estinzione del conto corrente sul quale viene addebitato il premio del contratto, l assicurazione viene risolta di diritto con effetto dalla prima scadenza di rata successiva alla chiusura del conto, senza necessità di disdetta e senza l applicazione del termine di tolleranza di cui all art.1901, 2 comma del Codice Civile. Art. 2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. Art. 3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Chiara di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Chiara possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art C.C. Art. 4 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il pagamento del premio avviene esclusivamente mediante addebito automatico su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice del prodotto, previa sottoscrizione da parte del Contraente di autorizzazione irrevocabile all addebito per l intera durata contrattuale. Il premio sarà addebitato secondo il frazionamento indicato nel modulo di polizza. Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. Nel caso in cui il pagamento del premio o della rata non possa andare a buon fine a causa dell assenza sul conto corrente di fondi disponibili sufficienti, l assicurazione viene sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e viene riattivata dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Chiara al pagamento dei premi scaduti e non versati, ai sensi dell art C.C.. Il contratto di assicurazione si risolve di diritto se Chiara non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, fermo il diritto al premio di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese. Art. 5 DURATA DELL ASSICURAZIONE L assicurazione ha la durata indicata sul modulo di polizza. In mancanza di disdetta data dal Contraente o da Chiara, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento, il contratto di assicurazione si risolve automaticamente a decorrere dalle ore 24 del giorno di estinzione del contratto di finanziamento. In tal caso Chiara rimborsa al Contraente la parte di premio non usufruita a decorrere dal giorno di estinzione del finanziamento, secondo la seguente modalità: R = P/N x T Dove: R= rimborso P= Premio imponibile (comprensivo di costi e provvigioni) N= numero di rate mensili totali del piano rimborso mutuo della polizza. T= le rate mensili residue del piano rimborso mutuo alla scadenza della polizza. Il Contraente ha tuttavia la facoltà di proseguire l assicurazione sino alla prima scadenza anniversaria, con l intesa che a decorrere da tale data la polizza si intende cessata, senza obbligo di comunicazione da parte di Chiara. In caso di sinistro per la determinazione dell indennizzo relativo all assicurazione Protezione della Rata del Mutuo si fa riferimento all ultima rata mensile pagata. In caso di rinegoziazione del Finanziamento (ivi comprese le estinzioni parziali anticipate), l assicurazione rimarrà in vigore alle condizioni originariamente pattuite. Art. 6 LIMITI DI ETÀ L età massima per la stipula della presente assicurazione è fissata nel 68 anno di età compiuto. Qualora si verifichi il raggiungimento del 75 anno di età nel corso di un periodo annuale di assicurazione, l'assicurazione cesserà automaticamente alla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento dell 75 anno di età, senza necessità di disdetta. Art. 7 PERSONE NON ASSICURABILI CESSAZIONE DELL ASSICURAZIONE Non sono assicurabili le persone affette da intossicazione cronico alcolica, tossicodipendenza, epilessia e sintomi epilettoidi, sindromi organiche cerebrali, immunodeficienza acquisita (HIV). Il manifestarsi di tali affezioni in corso di contratto, comporta, per il medesimo Assicurato, la cessazione dell assicurazione sopradetta senza l obbligo dell Impresa di corrispondere alcun indennizzo. In tal caso Chiara s impegna a restituire al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento in cui Chiara ha ricevuto comunicazione della situazione di inassicurabilità (o ne è comunque venuta a conoscenza) ed il Pagina 1 di 8

10 CHIARAMutuoProtetto a premio annuo CGA_IPMR005_03 termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. Non sono, altresì, assicurabili le persone che, al momento della stipula della polizza o prima del verificarsi dell infortunio, presentano invalidità permanente di grado pari o superiore al 40%. Art. 8 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche all assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 9 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI Ai sensi dell art del codice civile, se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato. Art. 10 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente è esonerato dal comunicare a Chiara l esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto, fermo l obbligo - in caso di sinistro - di darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art del C.C. Art. 11 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 12 FORO COMPETENTE Foro competente è quello dove l Assicurato risiede o ha il suo domicilio. Art. 13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 14 CONTROVERSIE ARBITRATO IRRITUALE Qualora tra l Assicurato e Chiara insorgano eventuali controversie di natura medica sull indennizzabilità del Sinistro e sulla misura dell indennizzabilità la decisione della controversia può essere demandata, su richiesta dell Assicurato, ad un collegio di tre medici. L incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici legali la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell inizio dell arbitrato. Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali. Se non vi è accordo sull individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici della città ove ha sede l istituto di medicina legale più vicino alla residenza dell assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per Chiara e l assicurato, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Chiara e l assicurato si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l abbia sottoscritta. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL MUTUATARIO Art OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE In caso di infortunio che colpisca l assicurato durante lo svolgimento della propria attività professionale od extraprofessionale, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva: la Morte oppure l'invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%, Chiara indennizza la somma assicurata a tale titolo ed indicata nel modulo di polizza. Art. 16 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE Sono compresi in garanzia anche: a) gli infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da ebbrezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene; b) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato; c) gli infortuni causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, aggressioni o rapine, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva; d) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; e) i colpi di sole o di calore; f) l assideramento o congelamento; g) le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria; h) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; i) l asfissia di origine non dipendente da malattia; j) l annegamento; k) la folgorazione; l) gli infortuni causati da frane e smottamenti del terreno; m) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie. Art. 17 RISCHI SPORTIVI La garanzia vale durante la pratica di attività sportive a carattere ricreativo compresi i relativi allenamenti. La garanzia non vale per gli infortuni derivanti da: a) corse e gare (e relative prove) comportanti l uso di veicoli o natanti a motore; b) sport pericolosi; c) pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente. Art. 18 RISCHIO VOLO La garanzia vale per gli infortuni che l'assicurato subisce in qualità di passeggero durante i voli di linea regolari. Art. 19 RISCHIO GUERRA La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici in uno stato estero. Art. 20 DELIMITAZIONI L'assicurazione non comprende gli infortuni: a) causati da guida di qualsiasi veicolo o natante, anche a motore, se l Assicurato è privo della abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; b) subiti in stato di ubriachezza occasionale, alcoolismo, tossicodipendenza, uso non terapeutico di allucinogeni e/o di psicofarmaci e/o di sostanze stupefacenti; Pagina 2 di 8

11 CHIARAMutuoProtetto a premio annuo CGA_IPMR005_03 c) avvenuti durante il richiamo al servizio militare per mobilitazione per motivi di carattere eccezionale; d) conseguenza di azioni delittuose compiute o tentate dall'assicurato; e) conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e di accelerazione artificiale di particelle atomiche (ad esempio fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X); f) conseguenze di guerre o insurrezioni, salvo quanto previsto dall' Art "RISCHIO GUERRA"; g) causati da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; h) causati da sindromi organiche cerebrali; i) conseguenza di uragani, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti. Sono inoltre esclusi: j) le rotture sottocutanee di tendini. Art. 21 ESTENSIONE TERRITORIALE Le garanzie prestate dall assicurazione Infortuni del Mutuatario hanno validità nel mondo intero. Art. 22 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA Chiara rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi eredi, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell'infortunio. Art. 23 BENEFICIARI DEGLI INDENNIZZI In caso di decesso dell Assicurato a seguito di infortunio, Chiara corrisponde la somma assicurata agli eredi legittimi e/o testamentari dell Assicurato. In caso di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60% a seguito di infortunio, Chiara corrisponde la somma assicurata all Assicurato. Art. 24 DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI In caso di sinistro l Assicurato o i suoi aventi diritto devono fare denuncia scritta compilando l apposito modulo reperibile chiamando il numero verde entro 10 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. La denuncia dell infortunio deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire a Chiara le indagini e gli accertamenti necessari. L assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti da Chiara, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali, anche sensibili. In ogni caso per qualsiasi ulteriore informazione e qualora si verificassero gli eventi previsti dalla polizza è a disposizione il numero verde: che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Art. 26 LIQUIDAZIONE DEL DANNO L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, Chiara paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima. La percentuale di invalidità permanente è determinata facendo riferimento ai valori delle menomazioni riportate nella tabella INAIL delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente (D.P.R. 30/6/ ). Chiara liquida l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE PROTEZIONE RATA DEL MUTUO Art. 27 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Sono previste le seguenti garanzie per le quali sono operanti i limiti temporali, di somma assicurata, le franchigie e le carenze descritte nella Tabella riportata in calce al presente articolo: a) Inabilità Temporanea Totale al lavoro da malattia o da infortunio (abbreviata in ITT), b) Perdita d Impiego o Disoccupazione (abbreviata in PI) c) Ricovero Ospedaliero (abbreviata in RO) Nel caso in cui il Capitale Assicurato sia inferiore all Importo finanziato/debito Residuo indicato sul Modulo di Polizza, l indennizzo verrà proporzionalmente ridotto. Le garanzie sopradescritte sono valide secondo la condizione occupazionale (Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di ente Pubblico o Lavoratore Dipendente di Ente Privato o Non Lavoratore) dell Assicurato al momento del Sinistro. I relativi indennizzi saranno corrisposti per periodi di 30 giorni ciascuno, con esclusione pertanto di periodi inferiori. L Assicurato che, in corso del presente contratto, modifichi la sua posizione lavorativa e diventi Lavoratore Dipendente di Ente Privato, ha diritto all Indennizzo per Disoccupazione solo se questa si è verificata dopo che l Assicurato abbia superato il periodo di prova, e comunque, che abbia prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente di Ente Privato in modo continuativo per i 360 giorni immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Art. 25 CRITERI GENERALI DI INDENNIZZABILITÀ Chiara corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze Pagina 3 di 8

12 CHIARAMutuoProtetto a premio annuo CGA_IPMR005_03 TABELLA DELLE GARANZIE, TERMINI DI CARENZA, LIMITI E FRANCHIGIE Garanzie I.T.T. Indennizzo: Periodo di Franchigia Assoluta: Carenza: Limite di indennizzo: Periodo di Riqualificazione: P.I. Indennizzo: Periodo di Franchigia Assoluta: Carenza: Limite di indennizzo: Periodo di Riqualificazione: R.O. Indennizzo: Periodo di Franchigia Relativa: Carenza: Limite di indennizzo: Periodo di Riqualificazione: Lavoratori autonomi Lavoratori dipendenti pubblici GARANZIA OPERANTE Rata Mensile in scadenza alla data del sinistro, come comunicata dalla Banca. 30 gg. 60 gg. per Malattia Sino a 12 rate per Sinistro; max per Rata Mensile 30 gg. 180 gg. per sinistro dovuto allo stesso infortunio, malattia del sinistro precedente Garanzia NON operante Garanzia NON operante Soggetti assicurati Lavoratori dipendenti privati (con anzianità di servizio 12 mesi) Garanzia NON operante GARANZIA OPERANTE Rata Mensile in scadenza alla data del sinistro, come comunicata dalla Banca. 30 gg. 60 gg. Sino a 12 rate per Sinistro; max per Rata Mensile 180 gg. Garanzia NON operante Non Lavoratori Garanzia NON operante Garanzia NON operante GARANZIA OPERANTE Rata Mensile in scadenza alla data del sinistro, come comunicata dalla Banca. 7 gg. 30 gg. per Malattia Sino a 12 rate per Sinistro; max per Rata Mensile 30 gg. 180 gg. per sinistro dovuto allo stesso infortunio, malattia del sinistro precedente Art. 28 LIMITI DI INDENNIZZO L indennizzo non potrà superare la somma di Euro 2.000,00 mensili. Il numero massimo di indennizzi mensili liquidabili è di 12 rate per sinistro. Art. 29 MODIFICA DELLA POSIZIONE LAVORATIVA Qualora, nel corso dell assicurazione, l Assicurato modifichi la propria condizione occupazionale inerente la Normale Attività Lavorativa, l assicurazione sarà automaticamente modificata, nel senso che, dal momento della modifica, sarà operante la garanzia corrispondente alla nuova condizione occupazionale dell Assicurato. Art. 30 ONERI IN CASO DI SINISTRO In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto a Chiara, con lettera raccomandata A/R, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di accadimento del Sinistro. Ai fini dell avviso scritto di Sinistro, i soggetti di cui sopra dovranno compilare debitamente l apposito modulo, reperibile presso le filiali del Banca distributrice il prodotto o chiamando il numero verde e inviare lo stesso a: Chiara Assicurazioni S.p.A., Via Galileo Galilei 7, Milano, unitamente alla documentazione di cui all Art. 36 per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, all Art. 41 per il caso di Disoccupazione e all Art. 46 per il caso di Ricovero Ospedaliero. Si specifica che, in casi eccezionali e di particolare difficoltà valutativa, Chiara potrà richiedere quegli ulteriori documenti che ritiene strettamente necessari ai fini dell espletamento della pratica di sinistro. Una volta avvenuto il pagamento dell indennizzo per Inabilità Temporanea Totale o per Disoccupazione e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, il Contraente e/o l'assicurato o i suoi aventi causa sono tenuti a compilare ed inviare a Chiara il modulo di continuazione del Sinistro, reperibile presso le filiali della Banca distributrice il prodotto, con le stesse modalità di cui al precedente punto ed entro 60 giorni dalla fine di ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro. Chiara potrà, in ogni momento, richiedere al Contraente e/o all'assicurato od ai suoi aventi causa di fornire le prove documentali in ordine al perdurante diritto alle prestazioni di cui alla assicurazione. L Assicurato deve consentire a Chiara le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia di Chiara stessa. Art. 31 BENEFICIARI DELLE INDENNITÀ - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI Per le garanzie Inabilità Temporanea Totale, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero, beneficiario dell Indennizzo dovuto ai sensi dell assicurazione è l Assicurato stesso. Chiara esegue il pagamento dell Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa di tutto quanto necessario per la valutazione del sinistro. Pagina 4 di 8

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