ALLA GIUNTA REGIONALE DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, SVILUPPO E

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1 ALLA GIUNTA REGIONALE DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE SEZIONE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE Piazza Partigiani n Perugia PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it e, p.c. Servizio Geologico e sismico - (Direzione Programmazione) - Piazza Partigiani Perugia PEC: areaprogrammazione.regione@postacert.umbria.it gfelicioni@regione.umbria.it, amerini@regione.umbria.it Servizio Paesaggio, territorio, geografia (Direzione Programmazione) -Via Mario Angeloni Perugia aciarapica@regione.umbria.it Servizio Infrastrutture per la mobilità (Direzione Programmazione) Via Mario Angeloni Perugia larcaleni@regione.umbria.it Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico - (Direzione Risorsa Umbria) - Piazza Partigiani Perugia PEC: direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it aviterbo@regione.umbria.it Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive - (Direzione Risorsa Umbria) - Piazza Partigiani Perugia 1

2 PEC: Servizio Recupero ambientale, bonifica, educazione ambientale - (Direzione Risorsa Umbria) Terni acattani@regione.umbria.it Servizio Foreste, economia e territorio montano - (Direzione Risorsa Umbria) - Via M. Angeloni Perugia fgrohmann@regione.umbria.it Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia - (Direzione Risorsa Umbria) Via M. Angeloni Perugia rsegatori@regione.umbria.it Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n.1 - Via G. Guerra Perugia PEC: aslumbria1@postacert.umbria.it Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n.2 - Via Bramante 37, Terni PEC: aslumbria2@postacert.umbria.it A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale - Unità Operativa Tecnica Via Pievaiola Strada S. Sisto, Perugia PEC: protocollo@cert.arpa.umbria.it Provincia di Perugia Servizio P.T.C.P. e Urbanistica - Via Palermo Perugia PEC: provincia.perugia@postacert.umbria.it Presidente della Provincia di Terni (per tutte le competenze in materia ambientale) Viale della Stazione, Terni 2

3 PEC : provincia.terni@postacert.umbria.it Comune di San Venanzo PEC: comune.sanvenanzo@postacert.umbria.it Comune di Orvieto (TR) PEC: comune.orvieto@postacert.umbria.it Comunità Montana Orvietano Narnese Amerino Tuderte in qualità di soggetto gestore dell area protetta STINA Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico e Ambientale Monte Peglia e Selva di Meana Via delle Pertiche b Orvieto PEC: cm.orvnarametud@postacert.umbria.it Segretariato regionale dei beni e delle attività culturali e del turismo per l Umbria Piazza IV Novembre n Perugia PEC: mbac-sr-umb@mailcert.beniculturali.it Soprintendenza Archeologia dell'umbria - Piazza G. Bruno, 10 - Perugia PEC: mbac-sar-umb@mailcert.beniculturali.it Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell Umbria - Via Ulisse Rocchi, 71 Perugia PEC: mbac-sbeap-umb@mailcert.beniculturali.it Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Direzione generale belle arti e paesaggio Servizio III - Tutela del paesaggio Via di San Michele, Roma PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it Segretariato regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio 3

4 Via di San Michele, Roma PEC: Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo Via Cavalletti, Roma PEC: mbac-sbeap-laz@mailcert.beniculturali.it Segretariato regionale dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana - Lungarno Anna Maria Luisa De'Medici n Firenze PEC: mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Arezzo, Siena e Grosseto Via di Città, Siena PEC: mbac-sbeap-si@mailcert.beniculturali.it Regione Lazio (autorità competente in materia) PEC: infrastrutture@regione.lazio.legalmail.it Regione Toscana (autorità competente in materia) PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it Provincia di Viterbo PEC: provinciavt@legalmail.it Provincia di Siena PEC: provincia.siena@postacert.toscana.it Provincia di Arezzo PEC: protocollo.provar@postacert.toscana.it Provincia di Grosseto PEC: provincia.grosseto@postacert.toscana.it Comune di Abbadia San Salvatore (SI) 4

5 PEC: Comune di Acquapendente (VT) PEC: Comune di Acquasparta (TR) PEC: Comune di Allerona (TR) PEC: Comune di Alviano (TR) PEC: Comune di Amelia (TR) PEC: Comune di Assisi (PG) PEC: Comune di Attigliano (TR) PEC: Comune di Avigliano Umbro (TR) PEC: Comune di Bagnoregio (VT) PEC: Comune di Baschi (TR) PEC: Comune di Bassano in Teverina (VT) PEC: Comune di Bastia (PG) PEC: 5

6 Comune di Bettona (PG) PEC: Comune di Bevagna (PG) PEC: Comune di Bolsena (VT) PEC: Comune di Bomarzo (VT) PEC: Comune di Campello sul Clitunno (PG) PEC: Comune di Canepina (VT) PEC: Comune di Cannara (PG) PEC: Comune di Capodimonte (VT) PEC: Comune di Castel Giorgio (TR) PEC: Comune di Castel Viscardo (TR) PEC: Comune di Castell Azzara (GR) PEC: Comune di Castiglione D Orcia (SI) PEC: comune.castiglionedorcia@postacert.toscana.it Comune di Castiglione del Lago (PG) 6

7 PEC: Comune di Castiglione in Teverina (VT) PEC: Comune di Celleno (VT) PEC: Comune di Cellere (VT) PEC: Comune di Cetona (SI) PEC: Comune di Chianciano Terme (SI) PEC: Comune di Chiusi (SI) PEC: Comune di Città della Pieve (PG) PEC: Comune di Civitella d Agliano (VT) PEC: comune.civitella.vt@legalmail.it Comune di Collazzone (PG) PEC: comune.collazzone@postacert.umbria.it Comune di Corciano (PG) PEC: comune.corciano@postacert.umbria.it Comune di Cortona (AR) PEC: protocollo@pec.comune.cortona.ar.it Comune di Deruta (PG) PEC: comune.deruta@postacert.umbria.it 7

8 Comune di Fabro (TR) PEC: Comune di Ficulle (TR) PEC: Comune di Foligno (PG) PEC: Comune di Fratta Todina (PG) PEC: Comune di Giano dell Umbria (PG) PEC: Comune di Giove (TR) PEC: Comune di Gradoli (VT) PEC: Comune di Graffignano (VT) PEC: Comune di Grotte di Castro (VT) PEC: Comune di Gualdo Cattaneo (PG) PEC: Comune di Guardea (TR) PEC: Comune di Ischia di Castro (VT) PEC: Comune di Latera (VT) 8

9 PEC: Comune di Lisciano Niccone (PG) PEC: Comune di Lubriano (VT) PEC: Comune di Lugnano in Teverina (TR) PEC: Comune di Magione (PG) PEC: Comune di Marsciano (PG) PEC: Comune di Marta (VT) PEC: Comune di Massa Martana (PG) PEC: Comune di Montecastello di Vibio (PG) PEC: Comune di Montecastrilli (TR) PEC: Comune di Montecchio (TR) PEC: Comune di Montefalco (PG) PEC: Comune di Montefiascone (VT) PEC: 9

10 Comune di Montegabbione (TR) PEC: Comune di Monteleone d Orvieto (TR) PEC: comune.monteleonedorvieto@postacert.umbria.it Comune di Montepulciano (SI) PEC: comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it Comune di Narni (TR) PEC: comune.narni@postacert.umbria.it Comune di Orte (VT) PEC: comuneorte@pec.it Comune di Paciano (PG) PEC: comune.paciano@postacert.umbria.it Comune di Panicale (PG) PEC: comune.panicale@postacert.umbria.it Comune di Parrano (TR) PEC: comune.parrano@postacert.umbria.it Comune di Passignano sul Trasimeno (PG) PEC: comune.passignanosultrasimeno@postacert.umbria.it Comune di Perugia (PG) PEC: comune.perugia@postacert.umbria.it Comune di Piancastagnaio (SI) PEC: comune.piancastagnaio@pec.consorzioterrecablate.it Comune di Piansano (VT) PEC: comunepiansano@legalmail.it Comune di Comune di Piegaro (PG) 10

11 PEC: Comune di Pienza (SI) PEC: Comune di Pitigliano (GR) PEC: Comune di Porano (TR) PEC: Comune di Proceno (VT) PEC: Comune di Radicofani (SI) PEC: Comune di San Casciano dei Bagni (SI) PEC: Comune di San Gemini (TR) PEC: Comune di San Lorenzo Nuovo (VT) PEC: Comune di Santa Fiora (GR) PEC: Comune di Sarteano (SI) PEC: Comune di Seggiano (GR) PEC: Comune di Sorano (GR) PEC: 11

12 Comune di Soriano nel Cimino (VT) PEC: Comune di Spello (PG) PEC: Comune di Spoleto (PG) PEC: Comune di Terni (TR) PEC: Comune di Todi (PG) PEC: Comune di Torgiano (PG) PEC: Comune di Torrita di Siena (SI) PEC: Comune di Trevi (PG) PEC: Comune di Tuoro sul Trasimeno (PG) PEC: Comune di Tuscania (VT) PEC: Comune di Umbertide (PG) PEC: Comune di Valentano (VT) PEC: Comune di Valfabbrica (PG) 12

13 PEC: Comune di Vasanello (VT) PEC: Comune di Vignanello (VT) PEC: Comune di Viterbo (VT) PEC: Comune di Vitorchiano (VT) PEC: * * * * * Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 30, cc.2 e 2-bis - L.R. 12/ D.G.R. 861/2011 e s.m.i.. PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - Progetto: Progettazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico nel Comune di San Vananzo in Località La Montagna. Comuni di San Venanzo e Orvieto (Provincia di Terni). Soggetto Proponente: Società INNOVA WIND S.r.l.. * * * * * I Sottoscritti, - Disilluso Rocco Salvatore nato Foggia, il 22/07/1953, residente a Foggia in Via Natola, n. 3 CAP 71122, Provincia di (FG), - Mario Galeone nato a Napoli il 28/08/1964, residente a Napoli in via Orazio, n. 75 CAP 80122, Provincia di (NA), in qualità di Proponente, Legali Rappresenti della Società INNOVA WIND S.r.l. Codice Fiscale / Partita IVA con sede legale 13

14 nel Comune di Foggia, provincia FG, Via Torelli n. 22, C/C Studio Simone, CAP 71121, presentano le seguenti: OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI, RIGUARDO I PARERI RESI IN SEDE DI 1^ SEDUTA DI CONFERENZA DI V.I.A. DEL I. Preliminarmente va rilevato, in particolare, che dal comma 1 dell'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990 si desume il principio di base della necessità della manifestazione del dissenso in conferenza di V.I.A., con particolare riguardo al c.d. dissenso qualificato. Secondo la detta disposizione, infatti, il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le Amministrazioni invitate alla Conferenza di V.I.A., preposte alla cura di valori e interessi sensibili (come quelli qui in rilievo) hanno l'onere di esprimere ritualmente all'interno della conferenza di servizi, proprio per il valore aggiunto del confronto dialettico, il loro eventuale dissenso qualificato (ex plurimis: Consiglio di Stato, VI, 23 febbraio 2012, n. 451; 23 maggio 2012, n. 3039; 27 novembre 2012, n. 5494; 15 gennaio 2013, n. 220; 24 gennaio 2013, n. 434). 14

15 Occorre infatti superare conseguenze formalistiche, eccessive ed ultronee, che arrivano a negare la stessa ragione di base dei detti principi di confronto dialettico e di leale collaborazione che presiedono alla conferenza di servizi, e con essi i fondanti criteri di economicità e di efficacia che, a norma del principio generale dell'articolo 1, della legge n. 241 del 1990, debbono comunque presiedere alla complessiva azione amministrativa, anche in riferimento al principio costituzionale di buon andamento della pubblica Amministrazione, di cui all articolo 97 Cost. (cfr. Consiglio di Stato, VI, 10 marzo 2014, n. 1144). E, proprio in applicazione dei principi espressi dalla richiamata giurisprudenza, che il Servizio procedente, ha richiesto al proponente, integrazioni/chiarimenti ed eventuali controdeduzioni, ai pareri resi da tutti i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi che si elencano qui di seguito: - parere A_1 Comunità Montana Orvietano Narnese Amerino Tuderte, prot. n.3139 del , acquisito in sede di 1^ seduta della Conferenza di V.I.A. del ; - parere 1_1 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio Servizio III, prot. n del , acquisito con PEC n.r del ; - parere 2_1 Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, prot. n.3842 del , acquisito con PEC n.r del ; - parere 3_1 Soprintendenza Archeologia della Toscana Firenze prot. n del , acquisito con PEC n.r del 15

16 ; - parere 4_1 Segretariato regionale per il Lazio, prot. n del , acquisito con PEC n.r del ; - parere 5_1 Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l Umbria, prot. n del , acquisito con PEC n.r del ; - parere 6_1 Comune di Orvieto, acquisito con PEC n.r del ; - parere 7_1 - Servizio Risorse idriche e rischio idraulico, PEC n.r del ; - parere 8_1 Servizio Recupero Ambientale, Bonifiche, Educazione Ambientale, prot. n del ; - parere 9_1 Servizio Energia, qualità dell ambiente, rifiuti, attività estrattive, PEC n.r del ; - parere 10_1 - Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, prot. n.58596/15 del , acquisito con prot. n del ; - parere 11_1 - Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2, acquisito con PEC n.r del ; - parere 12_1 Servizio Paesaggio, territorio, geografia, PEC n.r del ; - parere 13_1 Provincia di Terni, acquisito con PEC n.r del ; - parere 14_1 - Provincia di Perugia, PEC n.r del ; - parere 15_1 Comune di San Venanzo, prot. n.3010/2015 del , acquisito con PEC n.r del ; 16

17 - parere 16_1 Comune di Massa Martana, acquisito con PEC n.r del ; - parere 17_1 Servizio Foreste, economia e territorio montano, PEC n.r del ; - parere 18_1 Comune di Perugia, prot. n del , acquisito con PEC n.r del ; - parere 19_1 - Provincia di Siena, acquisito con PEC n.r del ; - parere 20_1 - Arpa Umbria prot. n del , acquisito con PEC n.r del ; - parere 21_1 Comune di Fratta Todina prot. n.2797/6/9 del , acquisita al prot. n del ; - parere 22_1 Comune di Monte Castello di Vibio prot. n.2882 del , acquisito con PEC n.r del ; invitandolo a trasmetterle in un unica soluzione, entro e non oltre 45 giorni dalla notifica del verbale della seduta di conferenza di V.I.A. del (prorogabili per un massimo di ulteriori 45 gg. su istanza del Proponente stesso), a tutti i soggetti invitati alla Conferenza di V.I.A. ed al Servizio procedente. Ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990, infatti, l'amministrazione procedente, solo all'esito dei lavori della conferenza di servizi, valutate le specifiche risultanze della conferenza stessa e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione conclusiva del procedimento. Come chiarito dalla VI Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 17

18 1059 del 27 agosto 2014,... l'amministrazione procedente, chiamata ad adottare il provvedimento finale, deve tenere conto delle posizioni prevalenti espresse in seno alla conferenza, ma non essendo in presenza di un organo collegiale, bensì di un modulo procedimentale, ciò non significa che deve attuare la volontà della maggioranza delle amministrazioni, quanto piuttosto che deve esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco. Pertanto, il ruolo assunto dall'amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza. II. Va osservato inoltre preliminarmente che in materia di verifica di assoggettabilità a V.I.A. dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, in attuazione di quanto disposto dall'art. 15 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha dettato disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE in materia di valutazione di impatto ambientale in relazione alle procedure di infrazione n. 2009/2089 e n. 2013/2170, è stato emanato il D.M. 30 marzo 2015, recante, appunto: Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome. Con le dette disposizioni dettate dalle Linee guida, fatte salve le soglie già stabilite nell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e i criteri utilizzati per la loro fissazione, si è provveduto ad integrare ulteriori 18

19 criteri, contenuti nell'allegato III della direttiva VIA e nell'allegato V alla parte II del D.Lgs. 152/2006, al fine di individuare i progetti da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. In particolare, il paragrafo 4 indica e dettaglia i seguenti ulteriori criteri specifici: - cumulo con altri progetti. Viene considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006, ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati - l'ambito territoriale è definito dalle Linee guida, ma le regioni possono provvedere diversamente con le modalità di cui al paragrafo 6 delle Linee guida stesse - e per i quali le caratteristiche progettuali sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte Il del d.lgs. 152/2006. La sussistenza delle condizioni elencate comporta la riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica tipologia progettuale indicata nell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006; - localizzazione dei progetti. Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili le soglie individuate nell'allegato IV alla parte Il del D.Lgs. 152/2006 sono ridotte del 50%. A tal riguardo il paragrafo 4.3 riporta la definizione, i riferimenti normativi, l'ambito di applicazione, i dati di riferimento e la relativa fonte per ciascuna delle seguenti tipologie di area sensibile: zone umide; zone costiere; zone montuose e forestali; riserve e parchi naturali, zone classificate o 19

20 protette ai sensi della normativa nazionale (viene fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 per i nuovi progetti ricadenti in aree naturali protette di cui alla L. 394/1991); zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92143/CEE; zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa UE sono già superati; zone a forte densità demografica; zone di importanza storica, culturale e archeologica. Pertanto riguardo alle procedure di verifica di assoggettabilità a V.I.A. dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, deve evidenziarsi la doverosa e integrale applicazione delle nuove disposizioni dettate dal D.M. 30/03/2015, entrate in vigore il 26/04/2015, che sono contrastanti con le disposizioni regionali contenute nella Legge Regionale 12/2010, nonché nel Regolamento Regionale 7/2011 concernente la Disciplina regionale per l installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.. A tal proposito va osservato, che la disciplina della V.I.A. rientra senza alcun dubbio nella tutela dell'ambiente di competenza esclusiva dello Stato (Corte Cost. Sentenze n. 251 del 2013, n. 221 del 2010 e n. 234 del 2009). D'altra parte, il D.M. 30/03/2015, entrato in vigore il 26/04/2015, come affermato nelle sue premesse, contiene le Linee guida approvate allo scopo di fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché agli operatori di settore un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per lo svolgimento di tali procedure in conformità con quanto stabilito dalla direttiva VIA. Quanto sopra trova conferma al paragrafo 20

21 1 dell'allegato al detto Decreto ove si dispone che Linee guida forniscono indirizzi e criteri al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Ad ulteriore conferma, viene disposto al paragrafo 5 che le disposizioni contenute nelle presenti linee guida dovranno essere attuate su tutto il territorio nazionale per garantire l'applicazione di criteri omogenei e uniformi a parità di tipologia progettuale e di condizioni territoriali e ambientali. Inoltre, il comma 9, dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006, come sostituito dall'art 15, comma 1, lett. d) del D.L. 91/2014, prevede che fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto. Pertanto, le disposizioni contenute nel D.M. 30/03/2015, dal 26/04/2015 in cui sono entrate in vigore, vanno ad integrare le soglie di cui all'allegato IV della parte Il del D.Lgs. 152/2006. Il D.M. 30/03/2015, dal 26/04/2015 trova, pertanto, diretta ed immediata applicazione su tutto il territorio nazionale e le eventuali disposizioni regionali previgenti difformi da esso non potranno più essere applicate. Peraltro, il D.M. 30/03/2015, dispone appunto espressamente, all'art 4, la sua diretta applicazione su tutto il territorio nazionale, ma nelle more dell'eventuale adeguamento degli ordinamenti delle regioni. 21

22 Al riguardo, va osservato che si tratta di eventuale adeguamento, quindi solo se le regioni stesse lo riterranno necessario; infatti l'art. 2, comma 1, del D.M. 30/03/2015, prevede che le regioni adeguano i propri ordinamenti ai criteri di cui alle allegate linee guida ove necessario. L'eventuale adeguamento dei propri ordinamenti regionali, contrastanti con le linee guida di cui al D.M. 30/03/2015, dovrà avvenire sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali, come previsto dal comma 1 dell art. 3, con le specifiche modalità indicate, dal comma 2 dell'art. 2 e dal paragrafo 6 delle Linee guida. Per quanto previsto dalla prima parte del paragrafo 6 delle Linee guida, le regioni, ove ritenuto necessario e motivando adeguatamente: - declinano la definizione e individuazione delle aree sensibili di cui al paragrafo 4 delle presenti linee guida in base alle specifiche situazioni territoriali, a quanto previsto dalle norme, piani e programmi regionali, nonché in base alle banche dati ambientali e territoriali accessibili; - definiscono criteri relativi al cumulo dei progetti, differenziati per ciascuna tipologia di progetto; - riducono ulteriormente le soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 o stabiliscono criteri e condizioni per effettuare direttamente la procedura di VIA per determinate categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali ritenute meritevoli di particolare tutela dagli strumenti normativi di pianificazione e programmazione regionale. Inoltre, come previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 30/03/2015 e dalla 22

23 seconda parte del paragrafo 6 delle Linee guida, le regioni, tenendo conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali dalle stesse individuate, possono richiedere al Ministero dell'ambiente l'emanazione di un decreto che: - definisce una diversa riduzione percentuale delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del D.Lgs n. 152/2006 rispetto a quanto previsto dalle presenti linee guida in relazione alla presenza di specifiche norme regionali che, nell'ambito della procedura di autorizzazione dei progetti, garantiscono livelli di tutela ambientale più restrittivi di quelli stabiliti dalle norme dell'unione europea e nazionali nelle aree sensibili individuate al paragrafo 4 delle dette linee guida; - definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle presenti linee guida, un incremento nella misura massima del 30% delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del D.Lgs n. 152/2006, garantendo livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell'unione europea e nazionali; - definisce criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità. Per quanto concerne il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa sussiste una norma transitoria. Infatti, il comma 2, dell'art. 4, del D.M. 30/03/2015 dispone che le linee guida allegate al presente decreto si applicano a tutti i progetti per i 23

24 quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, come nella fattispecie di cui all oggetto. III. Orbene, in ragione di quanto sopra osservato, non vi è alcun ragionevole dubbio sull applicazione del D.M. 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome), al Procedimento di V.I.A. di cui all oggetto, poiché le vecchie norme contenute nella Legge Regionale 12/2010, nonché nel Regolamento Regionale 7/2011, concernente la Disciplina regionale per l installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili., sono in contrasto con le dette linee guida. Pertanto, trasponendo i principi normativi, introdotti dal D.M. 30 marzo 2015, al Procedimento di V.I.A. di cui all oggetto, si deduce, per contro che i pareri negativi e/o non favorevoli, resi dalle seguenti Amministrazioni invitate alla conferenza di V.I.A. : - parere A_1 Comunità Montana Orvietano Narnese Amerino Tuderte, prot. n.3139 del , acquisito in sede di 1^ seduta della Conferenza di V.I.A. del ; - parere 5_1 Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l Umbria, prot. n del , acquisito con PEC n.r del ; - parere 6_1 Comune di Orvieto, acquisito con PEC n.r del ; - parere 9_1 Servizio Energia, qualità dell ambiente, rifiuti, attività 24

25 estrattive, PEC n.r del ; - parere 12_1 Servizio Paesaggio, territorio, geografia, PEC n.r del ; - parere 13_1 Provincia di Terni, acquisito con PEC n.r del ; - parere 15_1 Comune di San Venanzo, prot. n.3010/2015 del , acquisito con PEC n.r del ; - parere 16_1 Comune di Massa Martana, acquisito con PEC n.r del ; - parere 22_1 Comune di Monte Castello di Vibio prot. n.2882 del , acquisito con PEC n.r del ; che sono stati motivati in base alla non idoneità delle aree contigue alle aree protette, per l installazione di impianti eolici, in applicazione del R.R.n.7/2011, non possono assumersi come idonei a fondare il dissenso qualificato, così come previsto dal comma 1, dell'articolo 14-quater, della legge n. 241 del 1990, poiché fondati sui chiarimenti interpretativi del R.R. n. 7/2011 e s.m.i., relativamente alle aree contigue dei parchi regionali, ancorché le aree contigue, dell'area naturale protetta Elmo-Melonta, con la Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2015, n Ampliamento dell area contigua del Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale (STINA) individuato con L.R. n. 29/1999 e s.m.i. (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 19 dell 8 aprile 2015), siano state estese - a modifica della perimetrazione approvata con la L.R. 2/ sulla base delle Deliberazioni di 25

26 Consiglio Comunale dei Comuni di San Venanzo N. 81 del e Parrano N.3 del , fino a ricomprendere nella nuova perimetrazione tutti gli aerogeneratori del progetto di cui all oggetto. Ciò in quanto, in primo luogo, nel detto R.R. n.7/2011, nell'allegato C da pagg. 35 a 38, Impianti Eolici, le aree contigue non sono menzionate tra le aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici superiori a 40 metri al mozzo, e quanto sopra risulta oltremodo confermato, dalle allegate cartografie riportate sul sito web /umbriageo/energie_rinnov/aree_non_idonee_eolic_100k_s.pdf, in cui sono raffigurate le aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici individuate nella legenda dall Allegato C lett. d) - Parchi nazionali e regionali (D.P.R. 6/8/93, LL. RR. nn 9/95, 4/2000) idonee_eolic_legenda.pdf ed in secondo luogo perché il predetto R.R. n.7/2011 oggi si pone in netto contrasto con il D.M. 30/03/2015, il cui comma 2, dell'art. 4, dispone che le linee guida allegate al presente decreto si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto concerne i pareri negativi e/o non favorevoli, resi dalle seguenti Amministrazioni invitate alla conferenza di V.I.A.: - parere 5_1 Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l Umbria, prot. n del , acquisito con PEC n.r del ; - parere 12_1 Servizio Paesaggio, territorio, geografia, PEC n.r. 26

27 del ; - parere 14_1 - Provincia di Perugia, PEC n.r del ; - parere 18_1 Comune di Perugia, prot. n del , acquisito con PEC n.r del ; - parere 20_1 - Arpa Umbria prot. n del , acquisito con PEC n.r del ; che sono stati motivati, con riferimento al R.R. n. 7/2011, art. 2, commi 1 e 2, ai fini della V.I.A. di cui alla Parte II del Titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in relazione all asserita mancata valutazione degli effetti cumulativi e sinergici prodotti nell'ambiente ricettore dall'impianto di cui all oggetto e dall'altro sito in area limitrofa (in Loc. Poggio della Cavallaccia), presentato dal medesimo Proponente ed avente in comune con esso la stazione di trasformazione e distribuzione di energia, non possono assumersi come idonei a fondare il dissenso qualificato, così come previsto dal comma 1, dell'articolo 14-quater, della legge n. 241 del 1990, poiché non fondati, e ciò in quanto il predetto R.R. n.7/2011, a tal riguardo prevede che i progetti per l installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili posizionati nella medesima area o in aree contigue e comunque a distanza inferiore a metri 1000 da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati devono essere valutati in termini cumulativi, qualora risulti una potenza complessiva superiore a 1 MW.. Inoltre come già osservato in precedenza il predetto R.R. n.7/2011, oltre modo si pone in contrasto con il D.M. 30/03/2015, che per quanto 27

28 concerne, il cumulo con altri progetti, viene considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006, ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati - l'ambito territoriale è definito dalle Linee guida, ma le regioni possono provvedere diversamente con le modalità di cui al paragrafo 6 delle Linee guida stesse - e per i quali le caratteristiche progettuali sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006. La sussistenza delle condizioni sopra elencate comporta la riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica tipologia progettuale indicata nell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006. A tal proposito si osserva che i due progetti superano entrambi la soglia di 1 MW e sono entrambi sottoposti a procedura di V.I.A. ed inoltre non esistono impianti già autorizzati della stessa tipologia posizionati nella medesima area o in aree contigue e comunque a distanza inferiore a metri 1000 dall impianto di cui all oggetto. Per quanto concerne i pareri negativi e/o non favorevoli, resi dalle seguenti Amministrazioni invitate alla conferenza di V.I.A.: - parere 5_1 Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l Umbria, prot. n del , acquisito con PEC n.r del ; - parere 14_1 - Provincia di Perugia, PEC n.r del ; 28

29 - parere 18_1 Comune di Perugia, prot. n del , acquisito con PEC n.r del ; - parere 21_1 Comune di Fratta Todina prot. n.2797/6/9 del , acquisita al prot. n del ; - parere 22_1 Comune di Monte Castello di Vibio prot. n.2882 del , acquisito con PEC n.r del ; che sono stati motivati, con riferimento al R.R. n. 7/2011, art. 2, comma 4, lett. a), ai fini della V.I.A. di cui all Allegato 4 del D.M. 10 settembre 2010, in relazione all asserita mancata e/o carente valutazione degli effetti visivi e prospettici dovuti all intervisibilità, non possono assumersi come idonei a fondare il dissenso qualificato, così come previsto dal comma 1, dell'articolo 14-quater, della legge n. 241 del 1990, poiché sono non fondati, e ciò in quanto si osserva in primo luogo che la Tav 05a - Mappa della Intervisibilità Potenziale in scala 1:50:000, prodotta a corredo del progetto e del S.I.A., per un raggio di 20 km, unitamente alla Relazione Fotosimulazioni Tridimensionali e Rendering Fotografici, dimostrano per contro la loro esistenza e presentazione a corredo del progetto di cui all oggetto ed in secondo luogo che tale documentazione tratta in maniera esaustiva gli aspetti relativi all'interferenza visiva del parco eolico di cui all oggetto con il contesto paesaggistico-panoramico presente del raggio di 20 km. Per quanto concerne i pareri negativi e/o non favorevoli e/o di richiesta di integrazioni, riguardanti gli aspetti faunistici e floristici, resi dalle seguenti Amministrazioni invitate alla conferenza di V.I.A.: - parere 13_1 Provincia di Terni, acquisito con PEC n.r del 29

30 ; - parere 17_1 Servizio Foreste, economia e territorio montano, PEC n.r del ; che sono stati motivati, con riferimento al R.R. n. 7/2011, art. 2, comma 5, lett. a), ai fini della V.I.A. di cui all Allegato 4 del D.M. 10 settembre 2010, in relazione all asserita mancata valutazione dell Analisi dell'impatto su vegetazione e flora e fauna non possono assumersi come idonei a fondare il dissenso qualificato, così come previsto dal comma 1, dell'articolo 14-quater, della legge n. 241 del 1990, poiché sono non fondati, e ciò in quanto si osserva che la Tav. 04B allegata allo Studio di Impatto Ambientale Localizzazione Rifugi Potenziali nell'intorno del Parco Eolico relativi ai Chirotteri, prodotta sia con l utilizzo di indagini bibliografiche e cartografiche, sia con rilievi di campagna che con interviste alla popolazione locale, unitamente alla Relazione Faunistica, comprendente: il monitoraggio avifaunistico, l analisi dell avifauna potenzialmente presente, l analisi stato conservazionistico delle specie, la stima del numero possibile di collisioni, l analisi degli impatti e interventi di mitigazione, l analisi dei chirotteri (pipistrelli), l analisi della chirotterofauna, la ricerca dei rifugi, le registrazioni al bat detector, l analisi degli impatti e interventi di mitigazione, dimostrano per contro che tale documentazione tratta in maniera esaustiva gli aspetti relativi alla vegetazione, flora e fauna del parco eolico di cui all oggetto e pertanto le integrazioni richieste sono inconferenti. IV. Riguardo al riferimento normativo in base al quale l'intervento pro- 30

31 posto è definito di rilevante interesse pubblico, come richiesto dal parere 17_1 Servizio Foreste, economia e territorio montano, PEC n.r del , si osserva che la materia è soggetta alla procedura semplificata di cui all art. 12 D.Lgs. 387/2003, Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell elettricità. La norma citata prevede che la costruzione di impianti per la produzione di energia eolica sia sottoposta ad autorizzazione unica rilasciata dalle Regioni, ovvero dalla Province delegate, o per gli impianti con potenza pari o superiore a 300 MW dal Ministero dello Sviluppo Economico nel rispetto della tutela dell ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. La normativa internazionale, comunitaria e nazionale manifestano un favor legis per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti. In particolare, in ambito europeo una disciplina così orientata è rinvenibile nella direttiva n. 2001/77/CE e in quella di più recente emanazione del 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), che ha confermato questa impostazione di fondo. In ambito nazionale, come noto, la normativa comunitaria è stata recepita dal decreto legislativo n. 387 del 2003, il cui art. 12 enuncia, i princìpi fondamentali in materia. Ulteriori princìpi fondamentali sono stati fissati, anche in questo ambito, dalla legge 1 giugno 2002, n. 120, di ratifica del 31

32 Protocollo di Kyoto e della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e, in particolare, l articolo 2, comma 1, che prevede che il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze e degli altri Ministri interessati, presenti a questo Comitato un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l aumento del loro assorbimento al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo (nota n. GAB/2002/10007/C dell 8 ottobre 2002 con la quale il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso il Piano di cui all art, 2 comma 1, della legge n. 120/2002); dalla legge n. 239 del 2004 che ha realizzato «il riordino dell'intero settore energetico, mediante una legislazione di cornice», dal Piano Energetico Regionale - oltre che rispetto agli artt. 41 e 97 Cost.. Lo stesso Consiglio di Stato, in ultimo, con sentenza della Sez. VI 9 marzo 2006 n. 971, ha sottolineato che il progetto per la realizzazione di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica, risponde a finalità di interesse pubblico: la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate compatibili con l'ambiente, costituisce altresì un impegno internazionale assunto dallo Stato Italiano con la firma del protocollo di Kyoto, recepito nell'ordinamento statale dalla legge 10 giugno 2002, n L'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pub- 32

33 blico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (art 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003), anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall'italia con la sottoscrizione del cosiddetto Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 (ratificato con legge n. 120 del 2002). Pres. Romeo, Est.Anastasi - Consorzio C. a r.l. (avv. Santacroce) c. Comune di Catanzaro (avv.ti Celestino, Paladino e Paladino) e altro (n.c.). TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 32. Con osservanza. Data 03/10/

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