per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici
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1 l,- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici Prat. n /397 Roma, 28 febbraio AI SIGG.RI PREFETTI LORO SEDI AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI AL PRESIOENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA BOLZANO TRENTO AOSTA 8, per conoscenza: AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio I ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Commissione per le adozioni internazionali- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITACIA - Via dei Prefetti n PALERMO CAGLIARI S E D E ROMA ROMA 00186ROMA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE Via dei Mille n. 35 ElF 4 O O 2 4 CASTEL S. PIETRO TERME (BO) ALLA DE.A. - Demografici Associati cio Amministrazione Comunale V.le Comaschi n O 2 1 CASCINA (PI)
2 Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici CIRCOLARE N.6 (2003), OGGETTO: Trascrizione degli atti di nascita dei minori stranieri adottati all'estero da cittadini italiani..sono pervenuti numerosi quesiti in merito alla trascrizione in Italia degli atti di nascita di minori stranieri adottati all'estero da cittadini italiani. Sull' argomento questo Ministero si è già espresso con nota datata 2 agosto 2001, di cui si allega copia, il cui contenuto si ritiene di dover confermare al fine di evitare ulteriori controversie in materia e soprattutto allo scopo di favorire i cittadini che si trovino nella situazione suindicata che hanno già dovuto seguire un iter procedurale lungo e complesso per addivenire all'adozione definitiva. La problematica trae origine dal fatto che spesso l'autorità straniera nel provvedimento di adozione modifica uno o più dati d'identificazione del minore, formando un nuovo atto di.nascitadello stesso. In effetti, in molti Paesi la legge nazionale prevede che la sentenza di adozione disponga anche la sostituzione dell' atto di nascita originario (il quale non riveste più alcun valore giuridico),con un nuovo atto contenente le nuove generalità del minore indicate nella sentenza medesima, nònché le generalità dei genitori adottivi in luogo di quelli naturali, tutto cio' con la finalità di sancire l'assoluta equiparazione del figlio adottato a quello naturale e di evitare che possano essere fomite informazioni sull'identità dei genitori biologici o che consentano a questi ultimi di rintracciare il bambino. Pertanto, il nuovo atto di nascita, formato dalle Autorità straniere diventa l'unico atto di nascita trascrivibile, in quanto predisposto sulla base di una specifica disposizione legislativa dell'ordinamento interno dello Stato di 2
3 l... Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici appartenenza del minore, che l'autorità che pronunzia l'adozione e gli uffici di stato civile stranieri sono tenuti a rispettare. Argomentare diversamente comporterebbe l'applicazione della legge italiana ad un atto che è stato formato in un altro Stato che ha agito in base alla propria normativa e, quindi, significherebbe disconoscere, sia pure in parte, il prowedimento straniero di adozione, ch~ dispone la formazione del nuovo atto di nascita, mentre il prowedimento straniero o va dichiarato non trascrivibile, se v'è contrasto con i princìpi fondamentali dell'ordinamento italiano, oppure va accettato e trascritto senza alcuna possibilità di modificazione. AI riguardo, si richiama anche la circolare MIACEL n. 9 dell'11 luglio pubblicata, fra l'altro, nel sito - nella quale è stabilito il principio che con là trascrizione l'ufficiale dello stato civile si limita a ricopiare nei registri dello stato civile l,!ndocumento formato da altro pubblico ufficiale. Solo in alcuni casi tassativamente previsti (art. 98 D.P.R. 396/2000) possono essere apportate modificazioni. In effetti, l'atto originario, quando ancora esistente, è trasmesso al Tribunale per i minorenni in Italia insieme al nuovo atto e alla rela.tivasentenza di adozione, al solo scopo di consentire alle Autorità del nostro Paese di verificare la non contrarietà del prowedimento straniero ai principi fondamentali dell' ordinamento italiano in materia di diritti di famiglia e dei minori. Soltanto quando l'atto di nascita modificato sia palesemente falso, perché riporta dati in contrasto con la sentenza straniera di adozione e tale falsità non sia stata rilevata dal Tribunale per i minorenni in sede di dichiarazione di efficacia del prowedimento di adozione, l'atto non potrà essere trascritto, ma dovrà farsi luogo alla procedura giudiziale per la formazione dell'atto di nascità dell' adottato ai sensi dell'art. 451 C.C. e dell'art. 100 del D.P.R. 396/
4 L Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i SelVizi Demografici A riguardo si precisa che la relativa segnalazione da parte dell'ufficiale di Stato Civile dovrà essere inoltrata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per le sue successive iniziative. Con l'occasione in riferimento alle segnalazioni pelvenute riguardo al fatto che in alcuni casi sarebbero state fomite, dagli Ufficiali di stato civile, informazioni circa l'identità dei genitori biologici degli adottati, si ritiene, altresì, opportuno, ribadire c~e tali informazioni, ai sensi dell'art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 24 della legge 28 marzo 2001, n. 149, che sancisce il diritto alla conoscenza delle proprie origini, possono essere fornite agli aventi diritto (genitori adottivi, adottato, responsabili di strutture ospedaliere) solo previo rilascio del decreto di autorizzazione all'accesso, che deve essere richiesto al competente Tribunale per i Minorenni. L'autorizzazione non è necessaria solo ove le notizie siano richieste dallo stesso adottato che abbia raggiunto l'età di venticinque anni. In ogni caso, l'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale, owero se anche uno solo dei genitori biologici ha dichiarato di non voler essere nominato o ha prestato il consenso all'adozione solo a condizione di rimanere anonimo. Si invitano, pertanto, le SS.W. in indirizzo, sulla base dei compiti di vigilanza ed indirizzo attribuiti dall'art. 9 del D.P.R. 396/2000, a diffondere con la massima sollecitudine la presente alle Amministrazioni Comunali, considerando l'importanza delle questioni in esame e la necessità di un'immediata applicazione delle direttive contenute, al fine di evitare sul territorio nazionale difformità di comportamenti. CSlsr.115-B(1-4) IL DIRETTORE CENTRALE (Ciclosi), jo'o/pu 4
5 "".ii. o Ministero dell 'Internò- Direzione Generale dell'amministrazione Direzione Centrale delle Autonomie Servizio Enti Locali Civile Prot. n.{)o..{o 3 g 1{-..fstoo I /.s~sz. Roma, 2 agosto 2001 AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio I R O M A (Rif. notano 30-17(2000) U 4380 del ). e, p.c.: ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Commissione per le Adozioni Internazionali (Rif. nota n. 8404/200l/AG R O M A dell' ) OGGETIO: Trascrizione delle sentenze straniere e degli atti di nascita relativi a minori stranieri adottati. In relazione alla nota suindicata concernente l'oggetto, si concorda pienamente,con il parere espresso da codesto Ministero circa la questione prospettata.,./.
6 L.' Al.- Ministero de11'interno Direzione Generale dell' Amministrazione Civile Direzione Centrale delle Autonomie Servizio Enti Locali -2- In particolare, per ',quanto concerne la trascrizione dell'atto di nascita di un minore J'.~ straniero adottato, si ritiene che la stessa debba essere effettuata riportando fedelmente le generalità e i dati contenuti nell'atto formato dall'ufficiale dello stato civile del Paese di origine del minore in applicazione di quanto disposto dall'autorità giudiziaria del Paese in questione nella sentenza di concessione dell'adozione. Al riguardo, è infatti opportuno sottolineare che in molti Paesi, al fine di sancire l'assoluta equiparazione del figlio adottato a quello naturale e di evitare che possano essere fomite informazione sull'identità dei genitori biologici o che consentano a questi ultimi di rintracciare il bambino, la legge nazionale prevede che la sentenza di adozione disponga anche la sostituzione dell'atto di nascita originario (il quale, da quel momento, rimane a disposizione della sola Autorità giudiziaria e non riveste più alcun valore giuridico) con un nuovo atto contenente le nuove generalità del minore indicate nella sentenza' medesima, nonché le generalità dei genitori adottivi in luogo di quelli naturali. Il nuovo atto di nascita, formato dalle Autorità straniere in conformità alle proprie disposizioni, diventa, pertanto, l'unico atto di nascita trascrivibile. L'atto originario, infatti, non è più disponibile neppure presso gli"uffiçi dello stato civile del Paese di origine ed è trasmesso al Tribunale per i Minorenni in Italia insieme al nuovo atto e. ~ ' -..' '. alla relati~a sentenza di adozio~e, al sòl~ scopo di consentire alle Autorità del nostro Paese di verificare la non contrarietà del 'provvedimento straniero ai princìpi fondamentali dell'ordinamento italiano../.
7 AI Ministero dell 'Interno Direzione Generale dell' Amministrazione Direzione Centrale delle Autonomie Servizio Enti Locali Civile L'ufficiale dello stato civile italiano, pertanto, dovrà trascrivere l'atto pervenuto verificandone unicamente la conformità a quanto disposto con la sentenza di adozione, apportando eventualmente le modificazioni previste dall'art. 98 del D.P.R. 396/2000~ Nell'ipotesi in cui i dati riportati nell'atto siano palesemente falsi, in quanto in contrasto con quelli indicati nella sentenza straniera di adozione, e tale falsità non sia stata rilevata dal Tribunale per i ~orenni in sede di delibazione del provvedimento con cui è stata dichiarata l'efficacia in Italia del provvedimento straniero, l'atto in questione non potrà essere.trascritto, ma dovrà farsi luogo alla procedura giudiziale per la formazione dell'atto di nascita dell'adottato ai sensi dell'art. 451 del c.c. e dell'art. 100 del D.P.R. 396/2000. Qualora si renda necessario, questa Direzione Generale è a disposizione per eventuali incontri di approfondimento della materia IL DIRETTORE GENERALE (Morcone) TVsr.6Q-B(I-3)
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