Sommario. Definizioni

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2 Sommario pag 2 Definizioni Settori (Norme): Incendio e altri danni materiali Furto e rapina Lastre Responsabilità civile Attività venatoria Tutela giudiziaria Assistenza 30 Norme che regolano la liquidazione dei sinistri 35 Norme che regolano l assicurazione in generale

3 Definizioni Definizioni relative all assicurazione in generale Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione Assicurazione Il contratto di assicurazione Contraente Il soggetto che stipula l'assicurazione Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Polizza I documenti che provano l'assicurazione Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa Società La MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione NUOVA MAA 2 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

4 Definizioni specifiche per l Assicurazione Famiglia Casa Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Cassaforte a mobile Mobile con pareti a battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa ed accorgimenti atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di effrazione. Le casseforti con peso inferiore a 200 Kg. devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete. Cassaforte murata Cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello a filo di parete. Collezione Raccolta ordinata secondo determinati criteri di oggetti di una stessa specie e/o categoria, rari, curiosi o di un certo valore. Contenuto Il complesso dei beni mobili riposti nel fabbricato/dimora per uso domestico e personale, suddiviso in: valori: gioielli, oggetti e collezioni d'oro, libretti e titoli di credito, denaro e cartevalori in genere; capi speciali: collezioni, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte, orologi non d'oro, oggetti d'argento o platino; arredamento: mobilio ed arredamento in genere per abitazione e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'assicurato, dei suoi familiari, dei suoi collaboratori domestici e di suoi eventuali ospiti, compresi: mobili d'antiquariato; moquettes, parati, rivestimenti, serramenti e antenne radiotelevisive, aggiunti dall'assicurato se i locali sono in affitto; mobilio, arredamento, dotazioni e attrezzature - esclusi documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, archivi e schedari - dell'eventuale ufficio e/o studio professionale privato posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione; impianti di prevenzione e d'allarme; caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda, impianti autonomi di condizionamento; tende frangisole esterne purché montate su strutture insistenti sui muri del fabbricato; documenti personali: patenti di guida, carte d'identità, passaporti, porto d'armi, tessere personali per abbonamenti auto/filotranviari, tesserini di codice fiscale, carte di credito o carte nominative di erogazione servizi. Sono esclusi roulottes, veicoli a motore soggetti agli obblighi dell assicurazione di legge, e parti degli stessi; compresi comunque ciclomotori, natanti e relativi motori fino a 25 cv.. Contenuto delle pertinenze Arredamento limitatamente a mobilio, elettrodomestici, vestiario, provviste, attrezzi in genere anche sportivi, sci, biciclette, ciclomotori, natanti e relativi motori fino a 25 cv. nonché macchinari per il giardinaggio. Cristalli/Vetri antisfondamento Quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo non inferiore a mm. 6, oppure quelli costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6. ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006 3

5 Dimora abituale Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'assicurato ovvero quella in cui l'assicurato risiede per la maggior parte dell'anno: di tipo A: appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato; di tipo B: casa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, sovrastanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato. Dimora saltuaria Quella ove l'assicurato non dimora abitualmente. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Estorsione Impossessamento di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, tale da indurre la stessa a consegnare la cosa. Fabbricato/Dimora Il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - che hanno l'ubicazione indicata in polizza ed adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale privato intercomunicante. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria; ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva, altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione (inclusi moquettes, parati, tinteggiature, controsoffittature, ecc.); affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli; le pertinenze realizzate anche in corpo separato purché situate nell'area immediatamente circostante il corpo principale, esclusi: parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private. Qualora si assicuri una sola porzione di un immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune. Le persone risultanti dal certificato di stato di famiglia nonché i familiari dell'assicurato con lui stabilmente conviventi. Sono ad essi equiparati i conviventi non familiari per i quali sia dimostrata la convivenza. Familiari dell Assicurato Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. Fissi e infissi Importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, deve essere detratto dall'indennizzo liquidabile a termini di polizza per restare a carico esclusivo dell'assicurato. Franchigia Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. Furto Cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna. Implosione Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. 4 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

6 Incendio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Infortunio Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalle attività professionali svolte. Invalidità permanente Tutte le lastre piane e curve, integre e senza difetti, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzocristallo, specchio, vetro o materiale plastico, stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale, tanto all interno che all esterno dei locali dell abitazione. Lastre Locali di ripostiglio, cantine, box, soffitte e rimesse non comunicanti con i locali della dimora. Pertinenze Porta omologata a norma UNI (9569) e almeno di classe 1 di resistenza all effrazione. Oppure porta avente i seguenti requisiti minimi di sicurezza circa la parte mobile e la parte fissa od infissa nel muro: battente costruito per l intera superficie con lamiera d acciaio dello spessore minimo di 1 mm., rivestito o meno esternamente con legno o altro materiale; telaio e controtelaio costruiti con lamiera d acciaio dello spessore minimo di 1 mm., il tutto formante una struttura robustamente ancorata al muro; almeno due rostri fissi antiscardinamento; serratura di sicurezza azionante almeno quattro punti mobili di chiusura (catenacci). È consentita la presenza di uno spioncino grandangolare. Porta blindata Forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene effettuato fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art del Codice Civile. Primo rischio assoluto Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene. Rapina Forzamento, sfondamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni. Scasso Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona. Scippo L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle norme contrattuali sull'indennizzo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, deve essere detratto dalla suddetta somma, per restare a carico esclusivo dell'assicurato. Scoperto Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. Scoppio Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate a tale titolo. Se, al momento del sinistro, viene accertato un valore esistente superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'art del Codice Civile - regola proporzionale. ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006 5

7 Settore incendio e altri danni materiali Garanzie prestate Art. 1. Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate nella scheda di polizza da: a) incendio, anche se determinato da colpa grave dell'assicurato, o da dolo o colpa grave delle persone di cui questi debba rispondere a norma di legge; b) esplosione e scoppio, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi, anche se determinati da colpa grave dell Assicurato, o da dolo e colpa grave delle persone di cui questi debba rispondere a norma di legge; c) implosione; d) azione del fulmine; e) caduta di aereomobili, meteoriti, velivoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate; f) urto di veicoli stradali non appartenenti né in uso all'assicurato o suoi familiari; g) bang sonico determinato dal superamento, da parte di aereomobili, del muro del suono; h) fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto o rottura degli impianti di riscaldamento del fabbricato, oppure sviluppatisi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito le cose assicurate od altri enti; i) guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso; l) rovina di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell'impianto; m) caduta di antenne radiotelevisive compresi i danni subiti dalle antenne; Delimitazioni delle garanzie Art. 4. Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione, i danni: verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; verificatisi in occasione di trasmutazione del nucleo dell atomo, di radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; causati con dolo dell'assicurato o del Contraente, nonchè quelli causati da scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi salvo quanto previsto dall art. 1 lettere a) e b), (derogabile con garanzia opzionale); di furto o smarrimento, avvenuti in occasione di eventi per i quali è prestata l'assicurazione; agli apparecchi ed impianti nei quali si è verificato lo scoppio o l implosione per usura o difetto di materiale; indiretti, quali cambiamento di costruzione eccetto quelli esplicitamente previsti in polizza. Art. 5. Caratteristiche del fabbricato Le garanzie sono operative a condizione che il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili. E' tollerata la presenza di legno, materia plastica o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del tetto, in misura non superiore al 25%. 6 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

8 Art. 6. Limiti di indennizzo Per i danni al contenuto valgono i seguenti limiti di indennizzo: per singolo oggetto, relativamente a quadri, sculture e oggetti d arte; per denaro e titoli di credito. Inoltre valgono le seguenti delimitazioni riportate a fianco di ciascuna garanzia prestata: n) correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici compresi singoli componenti, al servizio del fabbricato assicurato ed agli elettrodomestici, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di casa e personali; o) acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, di pluviali e grondaie, installati nel fabbricato assicurato. La Società, indennizza altresì: p) il furto di fissi ed infissi del fabbricato e i guasti arrecati agli stessi dai ladri; q) le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residuati del sinistro al più vicino scarico; r) le spese di rimpiazzo combustibile (nafta- gasolio-kerosene), in caso di spargimento di tali liquidi a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato; s) le spese per onorari dei periti che l'assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri; t) le spese per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali), sostenute dall'assicurato durante il periodo in cui la dimora abituale è resa inabitabile a seguito di sinistro indennizzabile; u) i danni materiali e diretti, nei casi di responsabilità dell'assicurato, causati da incendio, esplosione e scoppio ai locali temporaneamente condotti in locazione per la villeggiatura, nonchè all'arreda- mento ivi contenuto ed ai mobili ed immobili dei vicini dei predetti locali; (fenomeni elettrici) - sono esclusi i danni: da manomissione e quelli riconducibili a difetti di manutenzione; alle lampade elettriche. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di per anno assicurativo e con la franchigia di 51 per sinistro; (acqua condotta) - sono esclusi i danni : dovuti ad umidità e stillicidio; da rigurgiti di fogna e gelo (derogabile con garanzia opzionale); da guasto o rottura di condutture completamente interrate (derogabile con garanzia opzionale); nonché: le spese per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua (derogabile con garanzia opzionale). La garanzia è prestata con la franchigia di 51 per sinistro. (furto di fissi ed infissi) - relativamente ai guasti sono esclusi i danni indennizzabili in base al settore Furto, se ed in quanto operante, tranne che per l'importo che fosse eventualmente rimasto scoperto; (spese di demolizione, sgombero e trasporto) - la garanzia è prestata con il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza; (spese di rimpiazzo combustibile) - la garanzia è prestata con il limite di indennizzo per ogni sinistro dell'1% della somma assicurata per il fabbricato; (spese per onorari dei periti) - la garanzia è prestata con il limite del 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 5.200; (spese per un alloggio sostitutivo) - la garanzia è prestata con il limite del 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza per il fabbricato e contenuto; (locali in temporanea locazione) - la garanzia è operativa solo se in polizza è garantito il contenuto della dimora abituale ed è prestata fino alla concorrenza di una somma pari a quella assicurata in polizza per il contenuto dell abitazione stessa con il massimo di per anno assicurativo; ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006 7

9 v) i danni al contenuto della dimora abituale portato dall'assicurato in appartamenti, ville, residences ad uso villeggiatura, ubicati nei paesi della Comunità Europea, temporaneamente occupati dallo stesso e limitatamente al periodo della permanenza nel luogo di villeggiatura; x) le spese sostenute per la duplicazione di documenti personali dell'assicurato e/o suoi familiari danneggiati a causa degli eventi previsti dalle garanzie incendio e altri danni materiali; y) i danni di mancato freddo subiti dalle provviste in refrigerazione custodite in frigoriferi o banchi frigoriferi assicurati alla partita contenuto a causa di: mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti: a eventi garantiti nel presente settore; oppure all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero. La Società riconosce inoltre: z) un indennizzo forfettario di in caso di distruzione o inagibilità totale della dimora abituale o saltuaria assicurate, a seguito di calamità naturale, ufficialmente dichiarata dalla Pubblica Autorità. Art. 2. Ricorso terzi e Rischio locativo La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, sino alla concorrenza del massimale convenuto in scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per: a) Ricorso Terzi danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a temini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; b) Rischio locativo danni materiali e diretti cagionati da sinistro indennizzabile a termini di polizza ai locali ed all'eventuale contenuto condotti in locazione. Art. 3. Buona fede L'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo o colpa grave. (danni al contenuto in villeggiatura) - questa garanzia è operativa solo se in polizza è garantito il contenuto della dimora abituale; (duplicazione di documenti) - la garanzia è prestata sino alla concorrenza di 260 per sinistro; (mancato freddo) - sono comunque esclusi i guasti causati da usura o difetto di materiale. La garanzia è prestata sino alla concorrenza di 260 per sinistro; (calamità naturale) - la garanzia è prestata previa presentazione di attestato rilasciato dalle Autorità, comprovante il sinistro. (Ricorso terzi) - l'assicurazione non comprende i danni a cose che l'assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché quelli di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Per i danni da interruzioni o sospensioni il risarcimento è effettuato sino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato. Non sono comunque considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli e i familiari dell'assicurato. Si intendono esclusi i danni cagionati da trabocco di fognatura, da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali. (Buona fede) - resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata. 8 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

10 Garanzie opzionali (operanti solo se richiamate nella scheda di polizza) A. Ricerca guasti e ripristino fabbricato A parziale deroga di quanto riportato nelle delimitazioni di cui all'art. 1) lett. o), in caso di danno indennizzabile a termini della garanzia acqua condotta, la Società indennizza le spese necessariamente sostenute per: ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata; demolire e ricostruire le suddette parti di fabbricato. B. Eventi speciali 1) Eventi atmosferici La Società indennizza sino alla concorrenza della somma assicurata: i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da eventi atmosferici quali grandine, vento (sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali), neve, compresi i danni provocati dalle cose abbattute o trascinate dal vento o dalla neve nonché dall'acqua penetrata all'interno del fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni del tetto, delle pareti e dei serramenti causate dagli eventi atmosferici stessi. 2) Eventi sociopolitici A parziale deroga di quanto riportato nelle delimitazioni previste a pag. 13 del presente libretto, la Società indennizza sino alla concorrenza della somma assicurata: i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché di atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato; gli altri danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da scioperanti o persone (dipendenti o non del Contraente/Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato. 3) Ordigni esplosivi A parziale deroga dell'art. 1) lett. b), la Società indennizza sino alla concorrenza della somma assicurata i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti al precedente punto 2). C. Gelo A parziale deroga di quanto riportato nelle delimitazioni di cui all art. 1) lett. o), la Società indennizza l'assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento d'acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato descritto nella scheda di polizza, causate da gelo. Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e (Ricerca guasti e ripristino fabbricato) - la garanzia è prestata sino alla concorrenza di per anno assicurativo e con la franchigia di 103 per sinistro. (Eventi atmosferici) - sono esclusi i danni: a) causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali od artificiali; mareggiate e penetrazione di acqua marina; inondazioni, frane e valanghe; infiltrazioni di acqua piovana e disgelo di accumuli di neve non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture; gelo, rigurgiti di fogna; cedimento e franamento del terreno; b) subiti da: lastre, cristalli, pannelli solari. La garanzia è prestata con franchigia di 150 per sinistro. (Eventi sociopolitici) - sono esclusi i danni: di furto o smarrimento, avvenuti in occasione di eventi per i quali è prestata l'assicurazione; di sottrazione di qualsiasi genere. La garanzia è prestata con franchigia di 200 per sinistro. (Ordigni esplosivi) - la garanzia è prestata con franchigia di 200 per sinistro. (Gelo) - sono esclusi i danni: da spargimento d'acqua causata da condutture installate all'esterno della costruzione o interrate; ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006 9

11 conseguente riparazione sono comprese nei limiti della garanzia di cui al precedente punto A, a condizione che tale garanzia sia operante. D. Occlusioni /Rigurgito di fogna A parziale deroga di quanto riportato nelle delimitazioni di cui all art. 1) lett. o) la Società indennizza l'assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento di acqua condotta conseguente ad occlusione degli impianti installati nel fabbricato descritto nella scheda di polizza o in conseguenza di rigurgito di fogna. Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti della garanzia di cui al precedente punto A, a condizione che tale garanzia sia operante. E. Fuoriuscita d'acqua da condutture interrate A parziale deroga di quanto previsto nelle delimitazioni di cui all art. 1) lett. o), la Società indennizza l Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento di acqua condotta a seguito di rottura accidentale nonché di occlusione di condutture completamente interrate all'esterno del fabbricato descritto nella scheda di polizza, purché nell'area circostante e/o nei relativi camminamenti di collegamento. Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti della garanzia di cui al precedente punto A, a condizione che tale garanzia sia operante. F. Valore a nuovo per arredamento La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati all'arredamento assicurato nella partita Contenuto, alle condizioni previste all'art lett. g) delle norme per la liquidazione dei sinistri. G. Garanzia limitata La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al fabbricato descritto nella scheda di polizza unicamente per le garanzie previste all'art. 1) lettere: a) incendio b) esplosione e scoppio c) implosione d) azione del fulmine e) fumo, gas, vapori f) guasti. (Gelo) - (Occlusioni /rigurgito di fogna) (Fuoriuscita d'acqua da condutture interrate) - l indennizzo per le garanzie opzionali di cui alle lettere C), D), E), è effettuato complessivamente sino alla concorrenza di per anno assicurativo e con la franchigia di 103 per sinistro. (Fuoriuscita d acqua da condutture interrate) - sono comunque escluse le spese conseguenti a rottura o guasti di impianti di irrigazione. (Valore a nuovo per arredamento) - la garanzia vale unicamente per la dimora abituale. (Garanzia limitata) - la garanzia viene prestata unicamente nella forma a valore intero. H. Limiti estesi I limiti di indennizzo previsti all art. 6) sono sostituiti con i seguenti: per singolo oggetto, relativamente a quadri, sculture e oggetti d arte; per denaro e titoli di credito. 10 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

12 Settore furto e rapina Garanzie prestate Art. 7. Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al contenuto assicurato da: 7.1) Furto commesso dopo che i ladri si sono introdotti nell'interno della dimora abituale o saltuaria indicata nella scheda di polizza: a) con scasso, o rimuovendo: serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni che ne impediscano l'apertura od il sollevamento dall'esterno; inferriate metalliche a spazi impraticabili infisse nel muro o nelle strutture dei serramenti; tetti, pareti, soffitti o pavimenti; Delimitazioni delle garanzie Art. 10. Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione, i danni: verificatisi in occasione di trasmutazione del nucleo dell atomo, di radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'assicurato; commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone del fatto delle quali il Contraente o l'assicurato deve rispondere a norma di legge, comprese quelle con lui coabitanti e quelle incaricate della sorveglianza delle cose assicurate, ad eccezione di quanto previsto all'art. 7.1) lett b). causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto o della rapina. a valori riposti in cassaforte e a capi speciali: a partire dalle ore 24 del 60 giorno di disabitazione dei locali adibiti a dimora abituale; per i valori non riposti in cassaforte, l esclusione decorre dalle ore 24 del 15 giorno di disabitazione. Art. 11. Dimora saltuaria L'assicurazione è valida qualunque sia la durata della disabitazio- ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/

13 ne per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei valori per i quali l'assicurazione è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell'assicurato e/o suoi familiari. Art. 12. Contenuto riposto in cassaforte La garanzia furto è operativa a condizione che i ladri, dopo essersi introdotti nei locali secondo le modalità previste dall'art. 7.1) abbiano sottratto il contenuto mediante scasso od asportazione della cassaforte. Inoltre valgono le seguenti delimitazioni riportate a fianco di ciascuna garanzia prestata: b) senza scasso con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l'esterno situate in linea verticale oltre 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno; c) con uso di chiavi false, grimaldelli od uso di chiavi vere smarrite o sottratte all'assicurato, ai suoi familiari od agli eventuali ospiti; d) con introduzione clandestina, commesso cioè da persone che siano rimaste nella dimora all'insaputa dell'assicurato e/o dei suoi familiari e che abbiano poi asportato la refurtiva a locali chiusi; e) attraverso finestre anche aperte purchè nella dimora sia presente l'assicurato od altra persona di età superiore ai 12 anni oppure in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove è ubicata la dimora assicurata. f) con la sola rottura di cristalli o vetri non antisfondamento, di aperture verso l esterno situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno; (furto commesso con uso di chiavi vere) - la garanzia è operante dal momento della denuncia all'autorità Giudiziaria o di Polizia, dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi fino alle ore 24 del terzo giorno successivo; (attraverso finestre anche aperte) - la Società corrisponde all'assicurato l'importo indennizzabile a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 20%, salvo quando l introduzione avvenga come previsto al precedente comma b); (furto con rottura di cristalli o vetri non antisfondamento) - la Società corrisponde all'assicurato l'importo indennizzabile a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 20%; Inoltre la Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati da: g) furto perpetrato da collaboratori domestici durante lo svolgimento delle loro mansioni all'interno della dimora, purché l'assicurato denunci l'infedeltà dei collaboratori all'autorità Giudiziaria; h) furto e rapina di capi di vestiario, oggetti personali, valori e preziosi quando portati dall'assicurato o dai suoi familiari nella dimora temporaneamente presa in locazione per la villeggiatura, ubicata nei Paesi della Comunità Europea, limitatamente al periodo in cui è abitata dagli stessi. (collaboratori domestici) - l'indennizzo è corrisposto sino alla concorrenza di per anno assicurativo; (furto e rapina di capi di vestiario, oggetti personali, valori e preziosi) - l'indennizzo è corrisposto sino alla concorrenza di per sinistro; 7.2) - Rapina ed estorsione, anche se iniziata all'esterno della dimora assicurata, realizzata prelevando e costringendo all'interno le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia e portata a termine nei locali della dimora stessa. 12 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

14 La Società indennizza altresì: 7.3) - Le spese sostenute per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione, cioè quelle sostenute per installare, in aggiunta ai mezzi preesistenti, blindature, serramenti, congegni di bloccaggio ed inferriate, atti a potenziare l'efficacia protettiva dei serramenti danneggiati durante l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina. Sono comprese le spese per la sostituzione delle serrature (materiali e manodopera) di porte d'accesso dall'esterno della dimora assicurata nonchè di casseforti in caso di furto perpetrato con uso fraudolento di chiavi. 7.4) - Le spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti all'assicurato e/o suoi familiari anche nel corso di rapina o scippo ovunque avvenuti. (spese per potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione) - l'indennizzo è effettuato sino alla concorrenza di 520 per sinistro; (spese per la duplicazione di documenti) - l'indennizzo è effettuato sino alla concorrenza di 260 per sinistro. 7.5) - Guasti cagionati dai ladri ai locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l'estorsione. 7.6) - Atti vandalici e danneggiamento al contenuto commessi dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati. Art. 8. Cassette di sicurezza in Istituti di credito La Società indennizza l'assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto o rapina di valori contenuti in cassetta di sicurezza posta in camera corazzata presso Istituti di credito. Art. 9. Scippo e rapina fuori dall'abitazione La Società indennizza l'assicurato dei danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione e/o danneggiamento di oggetti di uso personale, di gioielli, di preziosi, di denaro, di pellicce, portati con sè dall'assicurato stesso o dai suoi familiari, in conseguenza di: 9.1) scippo e rapina subiti al di fuori della dimora dell'assicurato, denunciati all'autorità competente; 9.2) furto commesso in seguito a infortunio o malore della persona derubata; 9.3) furto, limitatamente ai casi in cui la persona assicurata si trovi a bordo dell'autovettura ed abbia a portata di mano gli oggetti personali. L assicurazione comprende, nell'ambito della somma assicurata, il caso di scippo, rapina e furto avvenuto secondo quanto previsto ai precedenti punti 9.2) e 9.3), di: documenti personali; apparecchi radio fono-riproduttori non installati su autoveicoli; oggetti e campionari che attengano ad attività professionali. La Società indennizza altresì: 9.4) le spese sostenute per la sostituzione delle serrature (serrature, chiavi e manodopera) di porte d'accesso dall'esterno della dimora abituale, in caso di scippo, rapina e furto delle chiavi di tali porte d'accesso; 9.5) le spese sanitarie per lesioni alla persona, qualora, in conseguenza dello scippo o della rapina le persone assicurate subiscano un infortunio che comporti o meno ricovero. La Società rimborserà le spese sostenute per: onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe (Cassette di sicurezza in Istituti di credito) - l'indennizzo è corrisposto sino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di polizza, in eccedenza all'eventuale indennizzo previsto dalla copertura dell'istituto di credito. (Scippo e rapina fuori dall'abitazione) - l indennizzo è corrisposto sino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di polizza. Per denaro, documenti personali, nonché oggetti e campionari che attengano ad attività professionali, l indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata. La garanzia non vale per le persone di età inferiore a 14 anni, salvo che si trovino in compagnia di persone adulte; (spese sostenute per la sostituzione delle serrature) l indennizzo è effettuato nell ambito della somma assicurata alla partita Scippo e Rapina fuori dall abitazione sino alla concorrenza di 155 per sinistro; (spese sanitarie per lesioni alla persona) - il rimborso è effettuato fino ad un massimo di per anno assicurativo, in aggiunta alla somma assicurata alla partita Scippo e Rapina fuori dall abitazione. ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/

15 operatoria, diritti di sala operatoria, materiale d'intervento ed apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento; assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami riguardanti il periodo di ricovero; rette di degenza; gli accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici), gli esami, i medicinali, le prestazioni mediche, chirugiche, infermieristiche, i trattamenti fisioterapici rieducativi, effettuati nei 90 giorni successivi alla data dello scippo o della rapina e resi necessari dall'infortunio subito in quell'occasione. Art. 13. Limiti di indennizzo Per i danni al contenuto valgono i seguenti limiti di indennizzo: per singolo oggetto, relativamente a capi speciali: per la dimora abituale; per la dimora salturaria; per valori (escluso denaro) se non riposti in cassaforte: il 50% della somma assicurata sul contenuto con il massimo di: per la dimora abituale; per la dimora saltuaria; per denaro: per la dimora abituale; 520 per la dimora saltuaria; per guasti cagionati dai ladri alla dimora e agli infissi: per la dimora abituale; 780 per la dimora saltuaria; per atti vandalici: per la dimora abituale; per la dimora saltuaria; per cose contenute nelle pertinenze e per ciclomotori, natanti e relativi motori: per la dimora abituale; 780 per la dimora saltuaria. 14 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

16 Garanzie opzionali (operanti solo se richiamate nella scheda di polizza) A. Limiti di indennizzo (estesi) La Società, conviene di sostituire i limiti di indennizzo previsti all art. 13 con quelli a fianco riportati: B. Valore a nuovo per l'arredamento La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati all'arredamento assicurato nella partita "Contenuto", alle condizioni previste all'art lett. g) delle norme per la liquidazione dei sinistri. C. Porta blindata Ai sensi di quanto disposto dall art. 55 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Dichiarazioni relative alla circostanze del rischio), l Assicurato dichiara che ogni accesso alla dimora abituale assicurata di tipo A è protetto da porta blindata, le cui caratteristiche sono indicate alla voce Definizioni. D. Impianto di allarme Ai sensi di quanto disposto dall art. 59) delle Condizioni Generali di Assicurazione (Dichiarazioni relative alla circostanze del rischio), l Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto. per singolo oggetto, relativamente a capi speciali: il limite della somma assicurata per la dimora abituale; per la dimora saltuaria; per valori (escluso denaro) se non riposti in cassaforte: il 50% della somma assicurata sul contenuto con il massimo di: per la dimora abituale; per la dimora saltuaria; per denaro: per la dimora abituale; 520 per la dimora saltuaria; per guasti cagionati dai ladri alla dimora e agli infissi: per la dimora abituale; per la dimora saltuaria; per atti vandalici: per la dimora abituale; per la dimora saltuaria; per cose contenute nelle pertinenze e per ciclomotori, natanti e relativi motori: per la dimora abituale; per la dimora saltuaria. (Valore a nuovo per l arredamento) - la garanzia vale unicamente per la dimora abituale. (Porta blindata) - la garanzia vale unicamente per la dimora abituale e/o saltuaria di tipo A. (Impianto di allarme) - qualora detto impianto per qualsiasi motivo non fosse stato attivato, in caso di furto, è operante lo scoperto del 10%. ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/

17 Settore lastre Garanzie prestate Art. 14. Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura delle lastre e lampadari integri e senza difetti, di vetro, cristallo, mezzo cristallo, specchio, pertinenti la dimora assicurata, dovuti a cause accidentali o a fatto di terzi o fatto involontario dell'assicurato. Delimitazioni Art. 15. Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione i danni: a) indennizzabili in base ai settori Incendio e Furto se ed in quanto operanti, salvo per l'importo eventualmente rimasto scoperto; b) causati da atti di guerra, da insurrezioni, da occupazione militare e da invasione; c) causati con dolo dell'assicurato o del Contraente e dei suoi familiari; d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, franamenti e smottamenti; e) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, rimozione o lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni e cornici; f) ai bordi delle lastre scorrevoli; g) ai lucernari; h) derivanti da emanazioni di calore o da radiazioni atomiche. 16 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

18 Settore responsabilità civile Garanzie prestate Art. 16. Oggetto dell assicurazione La Società, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza, si obbliga a tenere indenni l Assicurato ed i suoi familiari di quanto essi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali nell ambito della loro vita privata. E compresa la responsabilità civile derivante: a) dalla proprietà e conduzione delle abitazioni adibite a dimora abituale e saltuaria. In caso di abitazione in fabbricato plurifamiliare sono comprese anche le quote delle parti del fabbricato costituenti proprietà comune. E compreso il rischio della committenza dei lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria dei fabbricati, purché l Assicurato non assuma la direzione dei lavori; b) dalla conduzione e proprietà degli impianti, pertinenze, dipendenze dei fabbricati e dei giardini compresi recinzioni, cancelli ed alberi; c) da spargimento d acqua o rigurgiti di fogna; d) da lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia nei locali (pertinenze, dipendenze e giardini compresi) abitati dall Assicurato e dai suoi familiari; e) dalla caduta di antenne riceventi per la televisione e/o ricetrasmittenti per radioamatori, purchè installate in modo fisso; f) dall uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere; g) da intossicazione od avvelenamento da cibi e bevande; h) dalla proprietà e/o navigazione di natanti da diporto non a motore come definiti dalla legge, non soggetti all assicura- Delimitazioni Relative ai terzi - non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli ed i familiari dell Assicurato; le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti i collaboratori familiari occasionali che subiscano il danno in conseguenza dello svolgimento delle loro mansioni. ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/

19 zione obbligatoria di R.C., purché non dati in noleggio o locazione; i) dall esercizio di attività sportive di pratica comune, compresa la partecipazione a gare o raduni a scopo dilettantistico, escluse le competizioni di carattere professionale; l) dalla pratica di hobby quali: modellismo, campeggio, bricolage, giardinaggio, compreso l uso di specifiche attrezzature anche a motore; m) dalla proprietà, detenzione ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro a volo, tiro a segno e simili; n) dalla pratica della pesca subacquea effettuata in conformità alle leggi vigenti; o) dalla proprietà e possesso di animali domestici, salvo quanto espressamente escluso; p) da fatti colposi non menzionati nei punti precedenti, ma comunque verificatisi nell ambito della vita privata e di relazione, salvo quanto espressamente escluso. La garanzia è inoltre estesa alla Responsabilità Civile derivante all Assicurato: q) da scoppio di apparecchi televisivi, di apparecchi a vapore e di impianti di termosifone; r) da incendio, scoppio ed esplosione di cose dell Assicurato o dallo stesso detenute, avvenuti fuori dalle dimore indicate in scheda e relative pertinenze, compresi i danni subiti dai locali occupati occasionalmente o temporaneamente e dal relativo arredamento; s) in qualità di trasportato, non proprietario, su veicoli o natanti, per gli eventuali danni provocati ai terzi non trasportati sul medesimo veicolo o natante; t) dall uso da parte di bambini di giocattoli anche a motore; u) in conseguenza della partecipazione da parte di uno dei genitori alle attività della scuola e ad ogni altra attività autorizzata dalle Autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.) compresa altresì la responsabilità derivante da fatto degli allievi affidati alla sua sorveglianza; v) per danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini delle garanzie previste dal settore Incen-dio a altri danni materiali. Art. 17. Estensione territoriale L assicurazione vale per il mondo intero. (incendio, scoppio ed esplosione) - la garanzia non vale per i danni subiti dalle altre cose detenute ed è prestata a parziale deroga delle delimitazioni, sino alla concorrenza di per anno assicurativo. La garanzia è operativa nei casi in cui la copertura non sia già prevista nell ambito della garanzia Ricorso Terzi del settore Incendio; (trasportato non proprietario) - la validità dell estensione è subordinata alla condizione che il trasporto sia effettuato in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione; (interruzione o sospensione di attività) - la garanzia è prestata sino alla concorrenza di per anno assicurativo. Art. 18. Esclusioni L assicurazione non comprende i danni: da circolazione di veicoli o navigazione di natanti, soggetti alla legge sull assicurazione obbligatoria (legge 24/12/69 n. 990 e successive modifiche) (derogabile con garanzia opzionale); da proprietà, uso e guida di veicoli a motore nonché quelli derivanti dalla pratica del parapendio e dall uso di velivoli ultraleggeri e deltaplani; alle cose ed animali che gli Assicurati abbiano in consegna e/o custodia o detengano a qualsiasi titolo (derogabile con garanzia opzionale); provocati dall esercizio di attività professionali, commerciali o industriali; 18 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

20 da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio, scoppio, esplosione di cose degli Assicurati, salvo quanto previsto al punto r) dell art. 16 (derogabile con garanzia opzionale); da manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dei fabbricati di proprietà o in conduzione, salvo quanto previsto al punto a) dell art. 16; derivanti dalla proprietà di immobili che non costituiscono la dimora abituale o saltuaria dell Assicurato; derivanti da proprietà, possesso ed uso di cani e di animali da sella nonché dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici (derogabile con garanzia opzionale); derivanti dall esercizio dell attività venatoria; derivanti da sospensione o interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto al punto v) dell art. 16; derivanti da inquinamento dell aria, dell acqua, del suolo; derivanti da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali; provocati in stato di ubriachezza o a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti. ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/

21 Garanzie opzionali (operanti solo se richiamate nella scheda di polizza) La Società, anche a parziale deroga delle delimitazioni e/o esclusioni previste nella garanzia base, si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per: A. Ricorso Terzi e Rischio Locativo danni involontariamente cagionati a terzi da incendio, scoppio ed esplosione di cose dell Assicurato. B. Impiego di collaboratori familiari danni cagionati a terzi da collaboratori familiari, anche se occasionali, nello svolgimento delle loro mansioni. Sono compresi altresì i danni a terzi per fatto doloso dei collaboratori familiari dei quali l Assicurato debba rispondere, nonché i danni fisici subiti dagli stessi. Sono considerati collaboratori familiari gli addetti in genere ai servizi domestici, comprese anche le baby sitters, le ragazze alla pari o altro personale occasionale, anche se non iscritto a libro paga. (Ricorso Terzi e Rischio Locativo) - la garanzia viene prestata con il limite del 50% del massimale prescelto. Nei casi in cui la copertura sia prevista anche nell ambito della garanzia Ricorso Terzi e Rischio Locativo del settore Incendio, la presente garanzia viene prestata per l eccedenza rispetto a tale somma e per il massimale previsto. (Guida dei figli minorenni) - la validità dell estensione di garanzia è subordinata all esistenza sui veicoli o natanti interessati di operante copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi ai sensi della Legge 990 del 24/12/69 e successive modificazioni. C. Figli minori danni involontariamente cagionati a terzi da figli minori dell Assicurato: per guida e messa in moto di veicoli e natanti a motore, avvenuta all insaputa dei genitori in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge; quando sono affidati temporaneamente a persone con lui non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati. D. Cani e animali da sella danni involontariamente cagionati a terzi da: proprietà e possesso di cani; uso di cavalli ed animali da sella in genere, anche non di proprietà dell Assicurato; persone che abbiano in consegna temporaneamente gli animali predetti per conto dell Assicurato, purchè queste persone non svolgano per professione tale attività. E. Garanzia limitata danni involontariamente cagionati a terzi limitatamente a quanto previsto dall art. 16 lett. a), b), c), d) delle norme di polizza. 20 ASSICURAZIONE FAMIGLIA CASA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

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