CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA MULTIGARANZIA PER LA CASA

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1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA MULTIGARANZIA PER LA CASA

2 Indice Definizioni.. 5 Sezione A: Incendio e rischi complementari Cosa si assicura... 8 Oggetto dell assicurazione Assicurazione del Fabbricato e/o degli effetti domestici Spese sostenute dall Assicurato in conseguenza di sinistro risarcibile...11 Delimitazioni dell assicurazione Esclusioni.12 Condizioni particolari ed estensioni di garanzia condizioni particolari ed estensioni di garanzia sempre operanti...12 Sezione B: Furto e rischi complementari Cosa si assicura..14 Caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali 14 Diminuzione delle somme assicurate.14 Oggetto dell assicurazione assicurazione degli effetti domestici nell abitazione assicurazione degli effetti domestici fuori dall abitazione.15 Delimitazione dell assicurazione Esclusioni...16 La polizza multigaranzia per la casa pag. 1 di 29

3 Condizioni particolari ed estensioni di garanzia condizioni particolari sempre operanti condizioni particolari ed estensioni di garanzia...17 Clausole speciali. 17 Norme operanti per le sezioni A (Incendio) e B (Furto)..18 Art. 1 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro..18 Art. 2 Esagerazione dolosa del danno...18 Art. 3 Procedura per la liquidazione del danno Art. 4 Mandato dei periti liquidatori..18 Art. 5 Determinazione del danno Art. 6 Assicurazione parziale (regola proporzionale).. 19 Art. 7 Pagamento dell indennizzo..19 Art. 8 Cose non appartenenti all Assicurato o in comproprietà...20 Art. 9 Eventuali scoperto e franchigia a carico dell Assicurato 20 Sezione C: Responsabilità Civile Oggetto dell assicurazione Assicurazione Responsabilità Civile per fatti della vita privata (R.C. della Famiglia) Responsabilità Civile Fabbricato Ricorso Terzi Estensione Territoriale Pluralità di assicurati Sussidiarietà Validità temporale dalla garanzia 22 Delimitazione dell assicurazione Persone non considerate terzi Esclusioni 23 Norme operanti in caso di sinistro Obblighi in caso di sinistro Gestione della vertenza di danno e spese di resistenza 24 La polizza multigaranzia per la casa pag. 2 di 29

4 Condizioni Generali di Assicurazione comuni a tutte le sezioni 25 Art. 1 Pagamento del premio e decorrenza dell assicurazione. 25 Art. 2 Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione 25 Art. 3 Assicurazione presso diversi assicuratori 25 Art. 4 Comunicazioni dell Assicurato alla Società.. 25 Art. 5 Recesso in caso di sinistro Art. 6 Indicizzazione. 25 Art. 7 Oneri 26 Art. 8 Foro competente. 26 Art. 9 Rinvio alle norme di legge Condizioni particolari 27 Sezione A) INCENDIO e RISCHI COMPLEMENTARI.27 Sezione C) RESPONSABILITA CIVILE 28 Per facilitare la lettura e la migliore comprensione delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono state evidenziate in grassetto corsivo. la polizza multigaranzia per la casa pag. 3 di 29

5 la polizza multigaranzia per la casa pag. 4 di 29

6 Definizioni Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Appartamento su piano intermedio Armadi forti Assicurato Assicurazione Casseforti Contraente Danni Corporali Danni materiali Dimora abituale Disabitazione Documenti Effetti Domestici appartamento posto su piano diverso da quelli terreno, seminterrato, rialzato ed attico (per quest ultimo il piano al di sopra della linea del fabbricato) e comunque con aperture, diverse da quelle relative all ingresso dell appartamento, situate ad oltre 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili o praticabili dall esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi. armadi di sicurezza e corazzati, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche: - pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm; - movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente; - serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale; - peso minimo 100 Kg. il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. il contratto di assicurazione. mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione, con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle sopra descritte per gli armadi forti (fatta eccezione per lo spessore delle pareti delle casseforti murate). Il peso minimo per le casseforti non murate non deve essere inferiore a 100 Kg. il soggetto che stipula l assicurazione. morte o lesione personali. distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e/o animali. unico luogo ove, di fatto, dimorano abitualmente l Assicurato e la sua famiglia. assenza continuativa dall abitazione dell Assicurato e delle persone con lui conviventi. La presenza di persone nelle sole ore diurne o la visita dei locali assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione. documenti, registri, schede, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici. il contenuto dell abitazione costituito da: - mobilio, arredamento, quadri e oggetti d arte, raccolte e collezioni, argenteria, elettrodomestici, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di casa e personale (compresi gli impianti di allarme e le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva); - vestiti, pellicce, libri, cineprese e macchine fotografiche, gioielli e preziosi (oggetti d oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, ecc.); - tutto quanto serve per uso di casa e personale nonché tappezzerie, rivestimenti e serramenti aggiunti dall Assicurato se i locali sono in affitto; la polizza multigaranzia per la casa pag. 5 di 29

7 - - attrezzatura, arredamento, documenti e tutto quanto serve per ufficio privato o studio professionale intercomunicante con l abitazione; mobilio, arredamento, attrezzatura, vestiario, provviste, attrezzi, cicli, dotazioni comuni: il tutto nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato; denaro, carte valori e titoli di credito. Sono esclusi i veicoli con targa e l eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing. Esplosione Fabbricato Fissi ed infissi Franchigia Furto Implosione Incendio Indennizzo Limite di indennizzo Partita Polizza sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. l intera costruzione edile, compresi fissi, infissi, ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (come centrale termica, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili, ma esclusi parchi, alberi e strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili. Sono inoltre compresi affreschi, statue e simili enti, purché non aventi valore artistico. Sono altresì comprese le quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune. È escluso quanto indicato alla voce Effetti Domestici. manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. importo prestabilito che l Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell indennizzo spettante tale importo va in deduzione all ammontare dell indennizzo che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita. reato previsto all art. 624 del Codice Penale (impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri). repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. importo massimo che viene pagato in caso di sinistro. insieme di beni o garanzie, assicurati con un unico capitale (es. Effetti Domestici, Ricorso Terzi). il documento che prova l assicurazione. la polizza multigaranzia per la casa pag. 6 di 29

8 Porta blindata Premio Primo Rischio Assoluto Rapina Rischio Scippo Scoperto Scoppio Sinistro Società Solaio Tetto porta omologata a norma UNI (9569) almeno di classe 1 di resistenza all effrazione, oppure porta avente i seguenti requisiti minimi di sicurezza circa la parte mobile e la parte fissa od infissa nel muro: - battente costruito per l intera superficie con lamiera d acciaio dello spessore minimo di 1 mm., rivestito o meno esternamente con legno o altro materiale; - telaio e controtelaio costruiti con lamiera d acciaio dello spessore minimo di 1 mm., il tutto formante una struttura robustamente ancorata al muro; - almeno due rostri fissi antiscardinamento; - serratura di sicurezza azionante almeno quattro punti mobili di chiusura (catenacci). È consentita la presenza di uno spioncino grandangolare. la somma dovuta alla Società. forma di assicurazione che, indipendentemente dal valore totale delle cose assicurate, non prevede l applicazione della regola proporzionale. reato previsto dall art. 628 del Codice Penale (impossessamento di cose mediante violenza alla persona o minaccia anche se la violenza o la minaccia vengono esercitate immediatamente dopo la sottrazione). la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. importo, che rimane a carico dell Assicurato, espresso in misura percentuale sull ammontare dell indennizzo che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso. repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d ariete non sono considerati scoppio. il verificarsi del danno per il quale è prestata l assicurazione. UNIQA Protezione SpA complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni o soffittature. insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. Vetro antisfondamento superficie costituita da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm. oppure costituita da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. la polizza multigaranzia per la casa pag. 7 di 29

9 Sezione A: Incendio e rischi complementari Cosa si assicura Si assicurano, per le somme pattuite in polizza, le seguenti partite: Fabbricato, come descritto nel capitolo Definizioni, relativo all abitazione civile sita nell ubicazione indicata in polizza. Effetti Domestici, come descritti nel capitolo Definizioni, contenuti nella predetta ubicazione con le seguenti limitazioni: a) Euro 1.100,00 per denaro, carte valori e titoli di credito; b) Euro 2.600,00 per documenti. e le garanzie: Responsabilità Civile, derivante dalla proprietà del fabbricato assicurato così come regolata nella Sezione C (Responsabilità Civile). Ricorso Terzi, così come regolato nella Sezione C (Responsabilità Civile). Rischio locativo, così come regolato nella presente Sezione, se l abitazione è in affitto. La Società si riserva il diritto di visitare le cose assicurate e l Assicurato si obbliga a consentire le visite ed a fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. la polizza multigaranzia per la casa pag. 8 di 29

10 Oggetto dell assicurazione Assicurazione del Fabbricato e/o degli effetti domestici La Società risponde dei danni diretti e materiali derivanti da: se indicata in polizza la COMBINAZIONE 01 a) Incendio, compresi i guasti arrecati allo scopo di impedire o arrestare l incendio; b) Esplosione e scoppio, anche se verificatisi all esterno del fabbricato, non causati da ordigni esplosivi. Sono esclusi i danni agli apparecchi e agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio se l evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiali; c) Fulmine, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici che rientrano nella successiva lett. o) fenomeni elettrici ; d) Implosione, esclusi i danni agli apparecchi ed agli impianti se l evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiali; e) Caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti e cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi; f) Onda sonica, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; g) Urto di veicoli stradali, non appartenenti all Assicurato né al suo servizio, se assicurato il fabbricato; h) Rovina ascensori e montacarichi, a seguito di rottura di congegni, se assicurato il fabbricato; se indicata in polizza la COMBINAZIONE 02 l assicurazione si estende anche ai danni diretti e materiali derivanti da: i) Acqua condotta, fuoriuscita a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o del maggior immobile di cui forma eventualmente parte: Sono esclusi: - i danni derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture e quelli causati da traboccamento o rigurgito di fogna, nonché quelli da gelo se l abitazione assicurata è adibita a dimora non abituale; - le spese per demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua (comprese alla lett. t). Per ogni sinistro, il pagamento dell indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di Euro 50,00; j) Occlusione di tubazioni e rigurgito di fogna, occlusione (purché non determinata da uso improprio) di tubazioni e condutture (escluse le grondaie e i pluviali) nonché da rigurgito e/o traboccamento di fogna avvenuti a seguito di rottura o guasto. Sono esclusi i danni conseguenti ad occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica, i danni da gelo nonché le spese per demolire e ripristinare parti di fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine al danno. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 150,00 e sino alla concorrenza di Euro 1.600,00 per anno assicurativo; l) Eventi socio-politici, cioè da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato. Sono inoltre compresi gli altri danni diretti e materiali arrecati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, nonché i danni avvenuti in occasione di furto o rapina ad eccezione di quelli causati dai ladri a fissi ed infissi (compresi alla lett. s). La presente garanzia è prestata anche a parziale deroga del punto 2.1 lett. c) della presente Sezione. la polizza multigaranzia per la casa pag. 9 di 29

11 Sono esclusi i danni: - di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto; - diversi da incendio, esplosione e scoppio avvenuti in occasione di occupazione non militare che si protrae per oltre 5 giorni consecutivi. Per ogni sinistro, il pagamento dell indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di Euro 150,00; m) Esplosione e scoppio di ordigni esplosivi, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti alla lett. l). Per ogni sinistro, il pagamento dell indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di Euro 150,00; n) Eventi atmosferici, cioè da vento e cose da esso trascinate e grandine, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non. Sono compresi i danni di bagnatura verificatisi all interno del fabbricato purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti. Sono esclusi i danni: - subiti da serramenti, vetrate, lucernari, tende, insegne, antenne, camini, pannelli solari, cancelli, recinti e simili installazioni esterne, enti all aperto, fabbricati in legno, plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze; - causati da stillicidio o umidità, frane e cedimenti del terreno, sovraccarico di neve (compreso alla lett. p), valanghe o slavine, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell acqua piovana. Per ogni sinistro, il pagamento dell indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di Euro 150,00; o) Fenomeni elettrici, cioè da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati (compresa l azione del fulmine e della elettricità atmosferica) esclusi i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi. Per ogni sinistro il pagamento dell indennizzo verrà effettuato sotto deduzione di una franchigia di Euro 150,00. Relativamente ai computers la garanzia opera con un limite di indennizzo di Euro 2.100,00 per anno assicurativo e una franchigia di Euro 250,00; sono comunque escluse le eventuali spese di ricostruzione e/o rifacimento di dati o programmi andati perduti; Per quanto concerne elettrodomestici, audiovisivi, apparecchi elettrici ed elettronici e computers, limitatamente alla presente garanzia, la condizione particolare A) Valore a nuovo (punto b) si applica solo per quelli il cui acquisto sia avvenuto nei tre anni precedenti la data del sinistro, purché l Assicurato possa, con idonea documentazione (bolla, garanzia, ecc.), dimostrarne la data di acquisto. Negli altri casi rimarrà integralmente vigente l art. 5 b) delle norme operanti per la Sezione A (Incendio) e B (Furto). A deroga del punto f) dell art. 2.1 sono compresi, se conseguenti agli eventi di cui sopra e se assicurati gli effetti domestici, i danni subiti dagli alimenti in refrigerazione con esclusione dei primi Euro 50,00 per sinistro; p) Sovraccarico di neve sui tetti, compresi i danni che si verificassero all interno del fabbricato a seguito di crollo parziale o totale del tetto dovuto al sovraccarico stesso. Sono esclusi i danni da gelo, valanghe o slavine, nonché quelli verificatisi in fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, nonché i danni a lucernari, vetrate e serramenti in genere. Per ogni sinistro, il pagamento dell indennizzo verrà effettuato: - con detrazione di una franchigia di Euro 250,00; - sino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per ogni partita; q) Fumo, gas o vapori, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato (o del maggior immobile di cui forma eventualmente parte), purché detti impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi a seguito di incendio (o di fulmine, esplosione, scoppio o implosione) che abbia colpito le cose assicurate o enti posti nell ambito di 20 m. da esse; la polizza multigaranzia per la casa pag. 10 di 29

12 r) Rottura accidentale di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchi, installati su porte o finestre oppure collocati all interno dei locali, se assicurati gli effetti domestici. Sono esclusi i danni avvenuti in occasione di rimozione, di traslochi o lavori di straordinaria manutenzione nonché quelli alle lastre che non siano perfettamente integre ed esenti da difetti alla entrata in vigore della presente assicurazione. Per ogni sinistro, il pagamento dell indennizzo verrà effettuato: - con detrazione di una franchigia di Euro 50,00; - sino alla concorrenza di Euro 1.100,00 per anno assicurativo. s) Guasti causati dai ladri a fissi ed infissi del fabbricato e furto dei medesimi, tale garanzia opera con un limite d indennizzo di Euro 550,00 per sinistro nel caso l abitazione sia adibita a dimora non abituale dell Assicurato; se indicata in polizza la COMBINAZIONE 03 l assicurazione si estende anche alle: t) Spese di ricerca e riparazione per danni da acqua condotta, cioè se assicurato il fabbricato, in caso di sinistro previsto dalla garanzia di cui alla lett. i) Acqua condotta ed in deroga a quanto dalla stessa previsto, risarcisce, sino alla concorrenza di Euro 1.600,00 per anno assicurativo, le spese di ricerca e riparazione del guasto, ovvero le spese per la riparazione o la sostituzione delle tubature (e relativi raccordi) che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta, nonché quelle strettamente connesse e necessarie di demolizione e ripristino di parti del fabbricato. Per ogni sinistro il pagamento dell indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di Euro 100,00; tale franchigia si somma a quella pattuita per la garanzia di cui alla lett. i). u) Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersioni di gas, cioè se assicurato il fabbricato, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione dell Assicurato e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall Azienda di distribuzione e comportante da parte dell Azienda stessa il blocco dell erogazione, indennizza le spese sostenute per la riparazione o la sostituzione delle tubazioni (e relativi raccordi) che hanno dato origine alla dispersione di gas, nonché quelle strettamente connesse e necessarie di demolizione e ripristino di parti del fabbricato. Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. Per ogni sinistro, il pagamento dell indennizzo verrà effettuato: - con detrazione di una franchigia di Euro 100,00; - sino alla concorrenza di Euro 1.600,00 per anno assicurativo Spese sostenute dall Assicurato in conseguenza di sinistro risarcibile La Società pagherà, anche in eccedenza alle somme assicurate per la combinazione di garanzie assicurata e senza applicazione della regola proporzionale di cui all art. 6 delle Norme operanti per le Sezioni A (Incendio) e B (Furto), complessivamente fino alla concorrenza di Euro 6.000,00: - le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico o a quello imposto dall Autorità i residui del sinistro; - le spese per rimuovere, depositare e ricollocare gli effetti domestici, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati occupati dall Assicurato. La garanzia è operante se assicurati gli effetti domestici; - le spese di alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall Assicurato e resi inabitabili a seguito di sinistro. La garanzia è operante sino ad un massimo di Euro 60,00 giornaliere e per non oltre un anno. Nessun indennizzo spetterà all Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati; - le spese e gli onorari del perito che l Assicurato avrà scelto e nominato in conformità di quanto disposto dall art. 3 delle Norme operanti per le Sezioni A (Incendio) e B (Furto), nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. La garanzia è operante fino al 5% dell ammontare del sinistro liquidato, ma con il massimo di Euro 1.100,00. la polizza multigaranzia per la casa pag. 11 di 29

13 Delimitazioni dell assicurazione Esclusioni Sono esclusi i danni: a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni; b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione; c) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato; d) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo, nonché da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; e) di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l assicurazione; f) conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo od a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti in polizza; g) determinati da dolo dell Assicurato. Condizioni particolari ed estensioni di garanzia Condizioni particolari ed estensioni di garanzia sempre operanti A - Valore a nuovo A parziale deroga dell art. 5 delle Norme operanti per le Sezioni A (Incendio) e B (Furto), l ammontare del danno sarà determinato in base al valore a nuovo intendendosi per tale: a) per il fabbricato, il costo di ricostruzione, secondo il preesistente tipo e genere, stimato in base a quanto previsto alla lett. a) del predetto articolo ma senza applicazione del deprezzamento ivi previsto; b) per gli effetti domestici, il costo di rimpiazzo dei beni distrutti o danneggiati con altri uguali od equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle cose danneggiate. Per i beni riparabili l ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se questo è inferiore al costo di rimpiazzo. Sono totalmente esclusi dall assicurazione valore a nuovo le cose fuori uso o non più utilizzabili per l uso corrente al momento del sinistro. Relativamente al fabbricato, l eventuale differenza tra il valore a nuovo ed il valore al momento del sinistro determinato secondo i criteri di cui all art. 5 lett. a) delle Norme operanti per le Sezioni A (Incendio) e B (Furto), verrà corrisposta solamente una volta avvenuta la ricostruzione. Ai fini della regola proporzionale di cui all art. 6 delle Norme operanti per le Sezioni A (Incendio) e B (Furto) si avrà riguardo al valore a nuovo. B - Colpa grave A deroga di quanto disposto dall art del Codice Civile, i danni per i quali è prestata l assicurazione sono indennizzabili anche se determinati da colpa grave dell Assicurato. C - Anticipo indennizzi L Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso e che l indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro ,00. L obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo. la polizza multigaranzia per la casa pag. 12 di 29

14 D - Rischio locativo Operante se l abitazione indicata in polizza, contenente gli effetti domestici assicurati, è in affitto. La Società nei casi di responsabilità dell Assicurato a termine degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde secondo le Norme operanti per le Sezioni A (Incendio) e B (Furto), dei danni diretti e materiali causati da incendio, esplosione e scoppio ai locali dell abitazione stessa. La garanzia è operante per un importo pari a 5 volte la somma assicurata per gli effetti domestici sino ad un massimo di Euro ,00 o del maggior importo assicurato per la partita Ricorso Terzi e senza applicazione della regola proporzionale di cui all art. 6 delle Norme operanti per le Sezioni A (Incendio) e B (Furto). E - Assicurazione degli effetti domestici posti in altre ubicazioni L assicurazione è estesa ai danni diretti e materiali agli effetti domestici, fino al 10% della relativa somma assicurata, quando tali beni siano posti in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza durante il temporaneo soggiorno dell Assicurato o del suo coniuge entro i confini dell Europa. Tale estensione non è operante nel caso l assicurazione sia prestata per l abitazione costituente dimora non abituale. la polizza multigaranzia per la casa pag. 13 di 29

15 Sezione B: Furto e rischi complementari Cosa si assicura Si assicurano, per la somme pattuite in polizza: gli Effetti Domestici, come descritti nel capitolo Definizioni, relativi all abitazione civile sita nell ubicazione indicata in polizza, con i seguenti limiti d indennizzo: a) 40% della somma assicurata con il massimo di Euro 6.000,00, per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, carte valori, titoli di credito, documenti; b) 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.100,00, per denaro; c) 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 550,00 per singolo oggetto, per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi, cicli, dotazioni comuni, il tutto nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato in cui è ubicata l abitazione; d) Euro ,00 per singolo oggetto, relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi di argenteria. Per le cose custodite in armadi forti e casseforti purché efficacemente chiusi ed aventi le caratteristiche descritte nelle Definizioni i limiti indicati alle lett. a) e d) non sono operanti. L ASSICURAZIONE È PRESTATA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO E CIOÈ SENZA APPLICARE IL DISPOSTO DELL ART DEL CODICE CIVILE. Caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali I mezzi posti a protezione e chiusura (quali porte, tapparelle, serramenti in genere, ecc.) delle aperture dell abitazione devono essere almeno quelli usualmente installati nelle abitazioni private, come meglio specificato al punto 3.1 A). II furto, per essere risarcibile, deve comunque avvenire secondo le modalità previste al successivo punto 1.1 lett. a). Diminuzione delle somme assicurate In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo eguale a quello del danno risarcibile a termini delle condizioni di polizza. Qualora a seguito di sinistro la Società decidesse invece di recedere dal contratto, il rateo di premio che la Società medesima metterà a disposizione ai sensi dell art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione comuni a tutte le Sezioni sarà determinato avendo riguardo alle somme assicurate rimaste in essere. La Società si riserva il diritto di visitare le cose assicurate e l Assicurato si obbliga a consentire le visite ed a fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. la polizza multigaranzia per la casa pag. 14 di 29

16 Oggetto dell assicurazione Assicurazione degli effetti domestici nell abitazione La Società risponde dei danni diretti e materiali causati da perdita o danneggiamento degli effetti domestici a seguito di: a) Furto, commesso con introduzione nei locali dell abitazione contenenti le cose assicurate: - o violandone i mezzi di protezione e di chiusura (od anche muri o soffitti o pavimenti) mediante rottura, scasso, sfondamento, uso di chiavi false, oppure anche attraverso finestre aperte quando nell abitazione vi è presenza di persone; - o mediante scalata e cioè per via diversa da quella ordinaria facendo uso di particolare agilità personale od impiego di mezzi quali corde, scale o simili; - o con asportazione della refurtiva avvenuta, ad abitazione chiusa, da parte di estranei nascostisi nell abitazione stessa; - o con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all Assicurato, ai conviventi od eventuali ospiti. Tale garanzia è operante dall ora e dal giorno della denuncia dello smarrimento o sottrazione all Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo. In presenza della denuncia di cui sopra l assicurazione copre inoltre, fino ad un importo pari al 5% della somma assicurata, le spese per l avvenuta sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti per qualità nonché per l intervento d emergenza per consentire l accesso all abitazione anche se attuato con scasso. Per le cose custodite in armadi forti e casseforti l assicurazione è operante a condizione che l autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso, uso di chiavi false o uso di chiavi vere, come sopra disciplinato, o mediante asportazione dell armadio forte o della cassaforte. b) Rapina, nell abitazione, anche se iniziata all esterno. c) Danneggiamenti ed atti di vandalismo, avvenuti in occasione del furto o rapina come sopra descritti (od anche del tentativo di commetterli). La copertura si estende, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 2.600,00 per anno assicurativo, ai locali dell abitazione ed ai suoi serramenti. Sono esclusi da questa garanzia i danni da incendio, esplosione o scoppio provocati dall autore del reato o del tentativo del reato. L assicurazione comprende i danni di furto e rapina verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse Assicurazione degli effetti domestici fuori dall abitazione La Società risponde dei danni diretti e materiali causati da perdita o danneggiamento degli effetti domestici, entro i confini dell Europa e solo se l abitazione indicata in polizza è adibita a dimora abituale, a seguito di: d) Rapina e scippo nonché furto a seguito di infortunio o improvviso malore, commessi sulla persona dell Assicurato, il coniuge e qualsiasi altro componente il nucleo familiare, fatta eccezione per i minori di anni 14 se non accompagnati da persone di età superiore, come risul ta dal certificato di Stato di Famiglia. Sono esclusi dall assicurazione i gioielli e preziosi, denaro e valori e gli oggetti portati con sé che siano attinenti ad attività professionale esercitata per conto proprio od altrui. Per questa garanzia la Società risarcirà, per anno assicurativo e complessivamente per l Assicurato ed il nucleo familiare come sopra definito, fino al 10% della somma assicurata senza tenere conto dei limiti di indennizzo previsti al punto Cosa si assicura della presente Sezione B ma con il massimo di Euro 1.100,00 per denaro e con l applicazione dello scoperto del 10%. e) Furto del bagaglio, posto all interno di autovetture di proprietà dell Assicurato o del coniuge, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 260,00 con l esclusione di gioielli, preziosi, denaro, valori, macchine fotografiche e cinematografiche, cinecamere e audiofonovisivi. La presente garanzia opera a condizione che il furto venga commesso mediante rottura o scasso dei mezzi di protezione e chiusura dell autovettura. la polizza multigaranzia per la casa pag. 15 di 29

17 Delimitazione dell assicurazione Esclusioni Sono esclusi i danni: a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, uragani, trombe d aria, mareggiate, frane ed altri sconvolgimenti della natura; b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione; c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni; e) avvenuti - fatta eccezione per la garanzia rapina di cui al punto 1.1 lett. b) della presente Sezione - a partire dalle ore 24 del 60 giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 60 giorni consecutivi disabitati; relativamente a gioielli e preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito in genere, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, l esclusione decorre dalle ore 24 del 15 giorno; f) di smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione di incendio o relativi rischi complementari; g) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dall Assicurato o da: - persone che abitano con l Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; - dipendenti delle persone di cui sopra o dell Assicurato; - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono. Condizioni particolari ed estensioni di garanzia Condizioni particolari sempre operanti A - Mezzi di protezione e chiusura Condizione essenziale per la risarcibilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione della rapina, è che ogni apertura (porta, finestra, lucernario, vetrata, ecc.) dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi: - robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti; - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti. Sono ammessi anche serramenti con cristalli o vetri non antisfondamento: se il furto è commesso con la sola rottura di tali cristalli o vetri ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura è applicato lo scoperto del 25%. B - Recuperi Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Società ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l Assicurato ha la facoltà di riprendere le cose recuperate restituendo alla Società l indennizzo ricevuto. la polizza multigaranzia per la casa pag. 16 di 29

18 3.2 - Condizioni particolari ed estensioni di garanzia La seguente condizione particolare è operante se l abitazione assicurata è adibita a dimora non abituale dell Assicurato: C - Dimora non abituale A deroga del punto 2.1 lett. e), limitatamente alla dimora non abituale, l assicurazione è valida qualunque sia la durata della disabitazione per tutte le cose assicurate, ad eccezione di denaro, gioielli e preziosi, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, carte valori e titoli di credito, per i quali l assicurazione è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell Assicurato o dei familiari con lui conviventi. In caso di sinistro, è convenuto lo scoperto del 20%, salvo che non sia indicata in polizza una percentuale diversa. La seguente estensione di garanzia è operante entro i confini dell Europa e se l abitazione assicurata è adibita a dimora abituale. D - Assicurazione degli effetti domestici posti in altre ubicazioni L assicurazione è estesa alla perdita o danneggiamento conseguente a furto o rapina degli effetti domestici fino al 10% della somma assicurata, quando tali beni siano posti in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza durante il temporaneo soggiorno dell Assicurato o del suo coniuge. furto è operante lo scoperto del 15%. la polizza multigaranzia per la casa pag. 17 di 29

19 Norme operanti per le sezioni A (Incendio) e B (Furto) Art. 1 - Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste; b) entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza farne denuncia all Autorità Giudiziaria o di Polizia e alla Società, circostanziando il fatto e indicando l importo approssimativo del danno; in caso di incendio e relativi rischi complementari il termine di 24 ore viene elevato a 3 giorni; c) ove siano distrutti o sottratti titoli di credito deve pure farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art del Codice Civile. L Assicurato deve altresì: d) conservare le tracce e i residui senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale; e) presentare alla Società entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte o danneggiate, con l indicazione del loro valore; f) dare la dimostrazione sia nei confronti della Società che dei periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto. Art. 2 - Esagerazione dolosa del danno L Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o sottrae cose non distrutte o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto al risarcimento. Art. 3 - Procedura per la liquidazione del danno La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall Assicurato con apposito atto unico. In caso di disaccordo, od anche prima su richiesta di uno di essi, i due periti ne eleggono un terzo e le decisioni, sui punti controversi sono prese a maggioranza di voti. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo, la scelta è demandata ad iniziativa della Parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti il terzo perito deve essere scelto fuori della provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è ripartita a metà e l Assicurato conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall indennizzo dovutogli. Art. 4 - Mandato dei periti liquidatori I periti devono: a) ricercare circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro; la polizza multigaranzia per la casa pag. 18 di 29

20 b) ricercare circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro; c) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se l Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 1; d) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate siano o no distrutte, sottratte o danneggiate; e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un apposito verbale. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori tra le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto dev essere attestato dai periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 5 - Determinazione del danno L ammontare del danno si determina per ciò che costituisce: a) fabbricati, stimando il valore al momento del sinistro, valutando il costo per la sua integrale costruzione a nuovo (escluso il valore dell area) diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, all uso e ad ogni altra circostanza concomitante. La determinazione del danno viene eseguita stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, deducendo il deprezzamento nella misura come sopra calcolata ed il valore ricavabile dai residui delle parti suddette; b) enti mobili, stimando il valore di tutte le cose assicurate al momento del sinistro in relazione alla loro qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause. L ammontare del danno è dato dalla differenza tra detto valore e quello delle cose non sottratte, rimaste illese o salvate o recuperate, stimato come sopra, dedotto il valore ricavabile dalle cose danneggiate. Per le raccolte e collezioni la Società risarcirà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti. Per i documenti la Società risarcirà solo le spese di rifacimento. Per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l assicurazione è prestata solamente per le spese sostenute dall Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all ammontare di dette spese e non al valore dei titoli. Art. 6 - Assicurazione parziale (regola proporzionale) Se dalle stime fatte in base ai criteri esposti al precedente art. 5 il valore di ciascuna partita supera quello assicurato, la somma dovuta dalla Società è pari all importo del danno accertato a termini di polizza ridotto in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Nella determinazione di quest ultimo valore non si tiene conto di denaro, carte valori, titoli di credito e documenti. Non sono ammesse compensazioni tra partite. Art. 7 - Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e purché, nel caso sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, dal procedimento stesso non risulti ricorrere alcuno dei casi previsti dal punto 2.1 lett. g) delle Sezioni A (Incendio) e B (Furto). la polizza multigaranzia per la casa pag. 19 di 29

21 Art. 8 - Cose non appartenenti all Assicurato o in comproprietà La presente assicurazione s intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. In caso di sinistro peraltro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni. L accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei terzi proprietari o comproprietari. Art. 9 - Eventuali scoperto e franchigia a carico dell Assicurato Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 35%. Qualora siano convenuti sia lo scoperto che la franchigia, in caso di sinistro la Società rimborserà all Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto, con il minimo pari all importo della franchigia. Nel caso di assicurazioni stipulate dall Assicurato presso diversi assicuratori, l indennizzo viene determinato, ai sensi dell art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione comuni a tutte le Sezioni, senza tener conto dello scoperto e/o franchigia il cui ammontare verrà dedotto successivamente all importo così calcolato. la polizza multigaranzia per la casa pag. 20 di 29

22 Sezione C: Responsabilità Civile Oggetto dell assicurazione Assicurazione Responsabilità Civile per fatti della vita privata (R.C. della Famiglia) La Società si obbliga, fino alla concorrenza delle somme indicate in polizza, a tenere indenne: il Contraente e tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell ambito della vita privata, con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali. L assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato e alle altre persone nei confronti delle quali è prestata l assicurazione, anche da fatto doloso di soggetti dei quali debbano rispondere ai sensi di legge. Sono compresi i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell abitazione (dimora abituale o non abituale) indicata in polizza, nonché di quella, di proprietà o in locazione, adibita a soggiorni temporanei dell Assicurato e delle persone nei confronti delle quali è prestata l assicurazione, entro i confini dell Europa. Sono inclusi, inoltre: - l uso di apparecchi domestici; - la caduta di antenne non centralizzate riceventi e trasmittenti per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricato. A parziale deroga del punto 2.2 lett. n), l assicurazione vale per la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o uso di animali domestici, nonché di cavalli da sella e di altri animali da sella. La presente estensione di garanzia viene prestata con una franchigia di Euro 70,00 per ogni danno a cose; tale franchigia non si applica per i cani addetti ad accompagnamento di persone non vedenti. L assicurazione vale altresì: a) Addetti ai servizi domestici A deroga del punto 2.1 lett. c), per la responsabilità civile dovuta a reato colposo, perseguibile d ufficio e giudizialmente accertato, dell Assicurato e delle persone nei confronti delle quali è prestata l assicurazione, verso gli addetti ai servizi domestici, per infortuni da questi sofferti in occasione di lavoro o servizio (escluse le malattie professionali). Per gli addetti ai servizi domestici soggetti ad assicurazione obbligatoria presso l INAIL, la garanzia comprende anche le somme che l Assicurato debba pagare a seguito dell eventuale azione di regresso dell INAIL stesso. b) Veicoli a motore A parziale deroga del punto 2.2 lett. e), h) e i), per i rischi derivanti da: - incendio, esplosione o scoppio di veicoli a motore purché detti mezzi siano ricoverati in box o rimesse private o, comunque, non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate. La presente garanzia comprende i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi anche se locati all Assicurato; - guida o messa in movimento da parte di figli minori e all insaputa dei genitori di autoveicolo o motoveicolo soggetto all assicurazione obbligatoria regolarmente operante, in relazione all eventuale azione di regresso svolta dall assicuratore della Responsabilità Civile Auto; - qualsiasi fatto conseguente all utilizzo, in qualità di trasportato, di autoveicoli di proprietà di terzi con esclusione dei danni arrecati all autoveicolo stesso Responsabilità Civile Fabbricato Operante se richiamata in polizza ed indicato il relativo massimale di garanzia. La Società si obbliga, fino alla concorrenza delle somme indicate in polizza, a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a la polizza multigaranzia per la casa pag. 21 di 29

23 titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell edificio identificato in polizza alla voce - ubicazione dell abitazione / casa Sono compresi i rischi delle antenne radiotelevisive centralizzate, degli spazi di proprietà dell Assicurato (escluse le strade private) adiacenti e pertinenti al fabbricato assicurato, anche tenuti a giardino, inclusi i danni da caduta accidentale degli alberi o parti di essi (tranne i danni da abbattimento e potatura). La garanzia copre anche la responsabilità civile derivante all Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il fabbricato o l abitazione (dimora abituale o non abituale) suindicati. I danni derivanti da spargimento d acqua sono compresi solo se conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o del maggior immobile di cui forma eventualmente parte. Per tali danni, nonché per quelli derivanti da rigurgito di fogna, la garanzia viene prestata con una franchigia di Euro 50,00 per ogni sinistro. Nel caso di sinistro per cui operi anche la garanzia di cui al punto 1.1 lett. i) Acqua condotta della Sezione A (Incendio) la franchigia verrà applicata una sola volta per i danni derivanti da una medesima causa. L assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, sino a concorrenza del 20% della somma assicurata purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia. Se l assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini Ricorso Terzi Operante se indicata la relativa somma assicurata nella sezione Incendio. La Società risponde delle somme dovute dall Assicurato in conseguenza di incendio, esplosione e scoppio delle cose assicurate con la Sezione A (Incendio) contro tali eventi che abbiano cagionato danni diretti e materiali a cose di terzi. L assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, sino a concorrenza del 20% della somma assicurata purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia. La Società, inoltre, se assicurata la partita Effetti Domestici alla Sezione A (Incendio), risponde, nei casi di responsabilità dell Assicurato, dei danni diretti e materiali causati da incendio, esplosione e scoppio ai locali dell abitazione ammobiliata presa in affitto per la villeggiatura entro i confini dell Europa e all arredamento ivi contenuto, per un importo pari a cinque volte la somma assicurata per gli effetti domestici sino ad un massimo di Euro , Estensione territoriale L assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo, esclusi Stati Uniti d America, Canada, Messico ed Australia Pluralità di assicurati - Sussidiarietà I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. Fermo quanto disposto delle Condizioni di Assicurazione qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di assicurazione di Responsabilità Civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest ultimo, sempre nei limiti convenuti, sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze Validità temporale dalla garanzia L assicurazione vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto. la polizza multigaranzia per la casa pag. 22 di 29

24 Delimitazione dell assicurazione Persone non considerate terzi Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla precedente lett. a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato e gli altri soggetti nei confronti dei quali è prestata l assicurazione, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio (salvo quanto previsto dal precedente punto 1.1 lett. a) addetti ai servizi domestici ) Esclusioni Sono esclusi i danni: a) derivanti dalla detenzione o dall impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l accelerazione di particelle atomiche; b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo; c) a cose che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo (salvo quanto previsto dal precedente punto 1.3); d) derivanti da furto; e) a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell Assicurato o da lui detenute (salvo quanto previsto dai precedenti punti 1.1 lett. b) veicoli a motore e 1.3 Ricorso Terzi ). f) - derivanti direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati; - verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici; - derivanti direttamente o indirettamente da amianto o prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o prodotti contenenti amianto. Per l assicurazione di Responsabilità Civile della Famiglia, di cui al punto 1.1, sono altresì esclusi i danni: g) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi (salvo quanto previsto dal punto 1.2 R.C. Fabbricato se operante); h) derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili (salvo quanto previsto dal precedente punto 1.1 lett. b) veicoli a motore ); i) derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età (salvo quanto previsto dal precedente punto 1.1 lett. b) veicoli a motore ); l) derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a m. 6,50 ed in ogni caso dalla navigazione oltre le acque del Mar Mediterraneo, gli stretti e le acque interne europei; m) derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio e paracadutismo, nonchè derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante e pugilato; n) derivanti dalla proprietà, uso o possesso di animali (salvo quanto previsto dal precedente punto 1.1); o) derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili; p) derivanti dall esercizio della caccia. Per l assicurazione di Responsabilità Civile Fabbricato, di cui al punto 1.2, sono altresì esclusi i danni: q) derivanti dall esercizio nel fabbricato, da parte dell Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti, professioni, nonché dall attività personale dell Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari; r) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; s) a fabbricati non in buone condizioni di stabilità e manutenzione. la polizza multigaranzia per la casa pag. 23 di 29

25 Norme operanti in caso di sinistro Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 del Codice Civile). L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art del Codice Civile) Gestione della vertenza di danno e spese di resistenza La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. la polizza multigaranzia per la casa pag. 24 di 29

26 Condizioni Generali di Assicurazione comuni a tutte e sezioni Art. 1 - Pagamento del premio e decorrenza dell assicurazione L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente o l Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, I assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art.1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art. 2 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell assicurazione quest ultima è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall art. 5 Recesso in caso di sinistro. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 3 - Assicurazione presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l ammontare del danno. Art. 4 - Comunicazioni dell Assicurato alla Società Tutte le comunicazioni devono essere fatte mediante lettera raccomandata all Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla Società e dall Assicurato. Art. 5 - Recesso in caso di sinistro Nel caso in cui il Contraente sia Consumatore ai sensi di legge: - Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dalla garanzia dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Nel caso in cui il Contraente non sia Consumatore ai sensi di legge: - Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dalla garanzia dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. II recesso ha effetto dalla data d invio della comunicazione da parte dell Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data d invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di assicurazione non corso. Art. 6 - Indicizzazione (Non operante per la garanzia Assistenza - Sezione D) Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio, sono collegati all indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati). la polizza multigaranzia per la casa pag. 25 di 29

27 Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l indice del mese di agosto dell anno precedente. Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione se si sarà verificata una variazione dell indice iniziale o di quello dell ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell indice verrà fatto riferimento all ultimo indice mensile conosciuto dell anno precedente. Si conviene che, a parziale deroga dell art. 6 delle Norme operanti per le Sezioni A (Incendio) e B (Furto), la regola proporzionale ivi prevista non si applica qualora il valore di ciascuna partita superi quello assicurato di una percentuale (calcolata sulla somma assicurata stessa) non superiore al 10%. Qualora detta percentuale venga superata, la regola proporzionale vale per l eccedenza. È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all adeguamento che peraltro si applicherà almeno per quattro volte inviando raccomandata all altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio resteranno quelli risultanti dall ultimo adeguamento e riprenderà pieno vigore il sopracitato art. 6 delle Norme operanti per le Sezioni A (Incendio) e B (Furto). Quanto disposto dal presente articolo può essere reso non operante, inserendo in polizza, tra i Codici di clausole speciali, il codice A343. Art. 7 - Oneri Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 8 - Foro competente Nel caso in cui il Contraente sia al Consumatore ai sensi di legge il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo in Italia del Contraente. Nel caso in cui il Contraente non sia Consumatore ai sensi di legge il Foro competente è, a scelta della parte attrice, quello del luogo ove ha sede legale il Contraente o la Società. Art. 9 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente modello o dalla polizza, di cui il presente modello forma parte integrante, valgono le norme di legge. la polizza multigaranzia per la casa pag. 26 di 29

28 Condizioni Particolari Le Condizioni particolari che seguono prevalgono su quelle generali in caso di discordanza. Sezione A) INCENDIO e RISCHI COMPLEMENTARI: si intende richiamata la combinazione Caratteristiche del fabbricato : fermo restando che la copertura assicurativa opera esclusivamente per le parti di fabbricato adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale collegato, il fabbricato deve essere: a. costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne; b. destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali ed uffici. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, le caratteristiche di cui ai precedenti punti 1 e 2, devono riferirsi sia alla porzione, sia all intero fabbricato di cui la porzione assicurata fa parte La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate derivanti da : 2 - Eventi atmosferici: trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, grandine, neve. Sono compresi i danni da bagnamento se conseguenti a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od a serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici stessi; sono compresi inoltre i danni causati dalla caduta di alberi o dal trasporto di corpi estranei per effetto di tali eventi. Tale garanzia è prestata con una franchigia di per sinistro. 3 - Spargimento di liquidi in genere, provenienti da qualsiasi tipo di conduttura installate nel fabbricato o di sua pertinenza o da qualsiasi impianto, macchinario od apparecchiatura ivi trovantisi, ciò senza far differenza se lo spargimento d'acqua provenga da rottura accidentale, difetti, ingorgo, traboccamento o rigurgito di fognature. La garanzia è estesa anche ai casi di rottura di tubazioni o impianti a causa di gelo, a condizione che il fabbricato sia normalmente riscaldato nei mesi invernali od, in alternativa, si svuotino tubazioni e condutture. Il mancato rispetto di tale condizione dovuto a forza maggiore od a gelate anomale per periodo dell'anno od intensità non è opponibile all'assicurato. Sono comprese, sempreché sia assicurato il fabbricato, le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali la rottura si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parte del fabbricato, fino alla concorrenza del 5% del valore assicurato sul fabbricato con il massimo di 2, per sinistro e per anno assicurativo. Tale garanzia è prestata con una franchigia di per sinistro. 4 - Fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura accidentale di lavatrici, lavastoviglie e di altri elettrodomestici installati nell'abitazione dell'assicurato nonché delle tubazioni di carico e scarico degli stessi. Tale garanzia è prestata con una franchigia di per sinistro. 5 - Correnti, scariche e fenomeni elettrici in generale a impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato e agli apparecchi elettrici ed elettronici di proprietà dell'assicurato fino a concorrenza per sinistro e per anno assicurativo di ,00, esclusi sempre i danni da usura o manomissione degli apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisi. Tale garanzia è prestata, a primo rischio assoluto, con una franchigia di per sinistro. 6 - Caduta di aeromobili, di velivoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti. ed inoltre corrisponde: 7 - il rimborso per le spese di trasloco, di alloggio provvisorio e di magazzinaggio delle cose salvate, in caso di inagibilità del fabbricato assicurato con il limite del 5% delle somme rispettivamente assicurate alla partita fabbricato e contenuto. 8 - il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare alla discarica e smaltire i residuati del sinistro con il limite del 10% delle somme rispettivamente assicurate alla partita fabbricato e contenuto. 9 - il rimborso delle spese e gli onorari di competenza del perito e/o consulenti che l'assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito.la presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell ammontare del sinistro liquidato, con il massimo di ,00 la polizza multigaranzia per la casa pag. 27 di 29

29 10 - Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a euro 2.500,00 ( primo fuoco ) In caso di sinistro indennizzabile il cui importo liquidabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, non supera l'importo di Euro 2.500,00, la Società indennizza tale danno senza applicazione della regola proporzionale. Sezione C) RESPONSABILITA CIVILE 11 - Rischi assicurati La Società si obbliga, nei limiti del massimale assicurato, a tenere indenne l'assicurato e i familiari con lui stabilmente conviventi compresi i domestici e, limitatamente per questi ultimi anche da fatto doloso, di quanto essi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della loro vita privata. L assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'Assicurazione si intende estesa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche ai rischi derivanti: a) dalla proprietà dei fabbricati - ad uso di civile abitazione - a condizione che per gli stessi sia operante l'assicurazione incendio di cui alla sezione A) ; b) da spargimento di acqua e rigurgiti di fogna; su ogni sinistro cagionato da spargimento di liquidi viene applicata una franchigia assoluta di ; c) dalla proprietà e conduzione di piscine, attrezzature sportive e per il gioco, giardini, parchi ed orti e relative recinzioni, cancellate e cancelli anche automatici; d) dalla caduta di antenne per la televisione e per radioamatori e di pannelli solari; e) dalla proprietà e uso di apparecchi domestici e elettrodomestici in genere; f) dalla proprietà e uso di giocattoli e modelli anche a motore; g) dalla pratica del campeggio, bricolage e giardinaggio compresa la proprietà e l'uso di macchine agricole anche a motore; h) dalla proprietà e uso dei velocipedi compreso il loro impiego da parte del personale domestico; i) dalla proprietà, detenzione e uso di armi anche da fuoco, per difesa, tiro a volo, tiro a segno, sempreché le armi siano state regolarmente denunciate alle Autorità competenti; l) dalla pratica della pesca anche subacquea; m) dalla proprietà e uso di imbarcazioni a remi e a vela compresi catamarani e tavole a vela; n) da intossicazione o avvelenamento causato da cibo o bevande; o) dalla pratica di sport a carattere dilettantistico, esclusi quelli indicati alla condizione particolare 11.1 e quelli aventi carattere professionale; p) per i danni a terzi -corporali o a cose - in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio di cose dell assicurato; q) per le lesioni personali subite dagli addetti ai servizi domestici a seguito di infortuni da essi sofferti anche in occasione di lavoro. Sono considerati domestici anche le baby sitter, le persone alla pari, o altro personale anche se non iscritto a libro paga; r) per i danni causati al fabbricato non di proprietà dell'assicurato o dei suoi familiari con lui stabilmente conviventi, se sono tenuti a risponderne ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile (rischio locativo); s) per i danni alle cose di proprietà degli albergatori o dei locatori consegnate o custodite dall'assicurato e dai suoi familiari durante la loro permanenza in alberghi o in locali di proprietà di terzi; su ogni sinistro viene applicata una franchigia assoluta di ; t) arrecati in caso di guida di autoveicoli, motoveicoli e natanti non di proprietà dell'assicurato o suoi familiari, per danni provocati al proprietario trasportato ed alle persone trasportate non considerate terzi nei confronti di questo ai sensi della legge n 209 del e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che l'assicurato e i suoi familiari siano abilitati alla guida a norma delle disposizioni di legge. u) da fatti colposi non menzionati ai punti precedenti ma comunque verificatisi nell'ambito della vita privata Esclusioni della sezione C) Responsabilità civile Non sono considerati terzi i familiari conviventi con l assicurato. L assicurazione non è operante per i seguenti danni : a) derivanti da o inerenti all esercizio della sua professione o contratto ; b) alle cose che l assicurato e i suoi familiari abbiano in uso, consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto dalla condizione particolare 11.0, lettere r) e s); la polizza multigaranzia per la casa pag. 28 di 29

30 c) da circolazione di veicoli o natanti soggetti all obbligo di assicurazione di cui alla legge n. 209 del e successive modifiche e integrazioni, e da impiego di aeromobili, nonchè alle persone trasportate sugli stessi, salvo quanto previsto dalla condizione particolare 11.0, lettere t), u) e v) ; d) derivanti dalla pratica dei seguenti sport : pugilato, rugby, lotta nelle sue varie forme, guidoslitta, sport aerei o attività aeree in genere ; e) derivante dalla pratica della caccia I diritti è gli obblighi di questa polizza spettano ai singoli assicurati. L Assicurato La Società La polizza multigaranzia per la casa pag. 29 di 29

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