tutela delle persone Duomo Formato Abitazione Condizioni di Assicurazione

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1 tutela delle persone Duomo Formato Abitazione Condizioni di Assicurazione ASS. - MOD. ABITAZ/D2 ED. 07/2008

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3 DUOMO FORMATO ABITAZIONE: Condizioni di Assicurazione INDICE DEFINIZIONI... pag. 5 SEZIONE I) ASSICURAZIONE INCENDIO E ALTRE GARANZIE OGGETTO DELL ASSICURAZIONE... pag. 8 PRESTAZIONI SPECIALI... pag. 9 CONDIZIONI AGGIUNTIVE... pag. 11 CONDIZIONI PARTICOLARI... pag. 13 LIMITI DI INDENNIZZO... pag. 16 ESCLUSIONI... pag. 18 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO... pag. 19 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO... pag. 19 ASSICURAZIONE PARZIALE... pag. 20 FORMA DELL ASSICURAZIONE... pag. 20 SEZIONE II) ASSICURAZIONE FURTO E ALTRE GARANZIE OGGETTO DELL ASSICURAZIONE... pag. 21 PRESTAZIONI SPECIALI... pag. 21 CONDIZIONI AGGIUNTIVE... pag. 25 LIMITI DI INDENNIZZO... pag. 25 CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA... pag. 28 ESCLUSIONI... pag. 29 SOSPENSIONE DELL ASSICURAZIONE PER I LOCALI COSTITUENTI LA DIMORA ABITUALE... pag. 29 TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE... pag. 29 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO... pag. 29 DETERMINAZIONE DELL AMMONTARE DEL DANNO... pag. 30 ASSICURAZIONE PARZIALE... pag. 31 TITOLI DI CREDITO/CARTE VALORI... pag. 31 FORMA DELL ASSICURAZIONE... pag. 31 RECUPERO DELLE COSE RUBATE... pag. 31 3

4 SEZIONE III) NORME COMUNI ALLE SEZIONI I) E II) ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA... pag. 32 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO... pag. 32 PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO... pag. 32 MANDATO DEI PERITI... pag. 32 LIMITE MASSIMO ALL INDENNIZZO... pag. 33 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO... pag. 33 SEZIONE IV) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA OGGETTO DELL ASSICURAZIONE... pag. 34 PRESTAZIONI SPECIALI... pag. 36 CONDIZIONI AGGIUNTIVE... pag. 37 ESCLUSIONI... pag. 38 ESTENSIONE TERRITORIALE... pag. 39 PLURALITÀ DI ASSICURATI... pag. 39 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO... pag. 39 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI... pag. 39 LIMITAZIONI DI GARANZIA... pag. 40 SEZIONE V) ASSISTENZA ALL ABITAZIONE DEFINIZIONI CHE INTEGRANO QUELLE DI PAGG. 5, 6 E 7... pag. 41 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA... pag. 41 ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA... pag. 45 ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA... pag. 46 SEZIONE VI) NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE INDICIZZAZIONE... pag. 47 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO... pag. 47 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI... pag. 47 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA... pag. 47 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE... pag. 48 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO... pag. 48 DIMINUZIONE DEL RISCHIO... pag. 48 RECESSO IN CASO DI SINISTRO... pag. 48 PROROGA DELL ASSICURAZIONE... pag. 48 ONERI FISCALI... pag. 48 LEGGE APPLICABILE ALL ASSICURAZIONE... pag. 48 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE... pag. 48 4

5 DEFINIZIONI Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato: Abitazione Assicurato Assicurazione Cassaforte Contenuto dell abitazione Convivente more uxorio Cose particolari Cristalli locali ove l Assicurato, i suoi familiari conviventi e il convivente more uxorio dimorano, che possono formare: a. APPARTAMENTO, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un fabbricato costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all interno del fabbricato, ma con accesso comune dall esterno del fabbricato stesso; b. CASA UNIFAMILIARE, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un fabbricato costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, ognuna con propri accessi indipendenti dall esterno del fabbricato; c. VILLA, cioè complesso di locali con una o più porte individuali di accesso dall esterno, isolata da altri fabbricati. il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. il contratto di assicurazione. mobile con parete e battente di spessore adeguato, costruito usando materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti a opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura della cassaforte deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi si integrano fra di loro. Peso minimo Kg. 200 (tranne per le casseforti a muro dotate di corpo in acciaio, dello spessore minimo di due millimetri con dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della stessa in modo che, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo). mobilio, arredamento e quant altro serve in genere per uso domestico e personale, il tutto riposto nell abitazione dell Assicurato, esclusi veicoli iscritti al P.R.A. o parti di essi. la persona che, in forza di un rapporto personale con l Assicurato, duraturo, documentato, socialmente acclarato, convive con l Assicurato stesso e ha in comune con quest ultimo la dimora, la residenza anagrafica e lo stato di famiglia. quadri, arazzi, sculture e simili, costituenti oggetti d arte o di particolare valore artistico, mobili di antiquariato. tutte le lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro stabilmente collocate in posizione verticale e orizzontale, compresi i lampadari appesi o fissati ai soffitti e alle pareti, esistenti nei locali dell abitazione costituenti la dimora abituale. 5

6 Dimora abituale Dimora saltuaria Documenti personali Effetti personali Esplosione Estorsione Fabbricato Familiari conviventi Franchigia Furto Incendio Indennizzo Impianto di allarme Implosione l abitazione nella quale l Assicurato, i suoi familiari e il convivente more uxorio dimorano in modo continuativo e che ne costituisce il domicilio principale. l abitazione nella quale l Assicurato, i suoi familiari e il convivente more uxorio non dimorano abitualmente. la carta d identità, la patente, il passaporto, la tessera sanitaria e la tessera codice fiscale. vestiario, articoli da viaggio, bagagli in genere, macchine e apparecchi cine/foto/ottici, telefoni cellulari e relativi accessori, elettrodomestici, esclusi denaro, valori e cose particolari. sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. azione intimidatrice mediante la quale la vittima è costretta essa stessa a consegnare la cosa. l intera costruzione edile adibita ad abitazione dell Assicurato, compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrate, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d aria, ascensori, montacarichi, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione. Sono comprese inoltre le minori dipendenze quali centrale termica, box, cantine e solai, nonché le recinzioni e simili. coloro che compongono il nucleo familiare dell Assicurato quale risulta dallo stato di famiglia. parte del danno che rimane a carico dell Assicurato, espressa in valore assoluto. impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri. combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. impianto di tipo volumetrico, con sistemi di rilevazione installati nei locali contenenti le cose assicurate e con almeno una sirena autoalimentata e autoprotetta di adeguata potenza. repentino dirompere o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi. 6

7 Polizza Premio Primo rischio (Assicurazione a) Rapina Scasso Scippo Scoperto Scoppio Sinistro Società Valore a nuovo Valore commerciale Valore intero Valore nominale Valori documento che prova l assicurazione. costo della copertura assicurativa. forma di assicurazione in base alla quale l indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto del disposto dell art C.C.. sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia. azione di forzamento, rimozione o rottura dei serramenti, delle serrature o degli altri sistemi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, in precedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso. sottrazione commessa strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. percentuale del danno che rimane a carico dell Assicurato. repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d ariete non sono considerati scoppio. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. l impresa assicuratrice. per il Fabbricato: i costi necessari per l integrale ricostruzione a nuovo dello stesso, escludendo il valore dell area; per il Contenuto dell abitazione: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo, uguale o equivalente per rendimento economico. valore di un bene in comune commercio, inclusi gli oneri fiscali. forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, tenendo conto del disposto dell art del C.C.. la somma indicata su carte valori, titoli di credito in genere e denaro. carte valori, titoli di credito in genere, preziosi, gioielli, raccolte e collezioni, escluso il denaro. 7

8 SEZIONE I) ASSICURAZIONE INCENDIO E ALTRE GARANZIE Art. 1.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Incendio e rischi accessori Acqua condotta Altri danni da acqua Fenomeni elettrici La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati da: - incendio, compresi i guasti provocati allo scopo di impedire o di arrestare l incendio; - azione del fulmine; - implosione, nonché esplosione e scoppio, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi; - caduta di aerei, di veicoli spaziali e satelliti artificiali, di loro parti o di cose da essi trasportate; - bang sonico determinato da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica; - urto di veicoli o di natanti non appartenenti né in uso all Assicurato. - fuoriscita d acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento al servizio del fabbricato. - La garanzia non comprende: - a. i danni derivanti da gelo, da umidità, da stillicidio e da rigurgito dei sistemi di scarico; - b. le spese per demolizione e ripristino di parti di fabbricato ed impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua; - fuoriuscita di acqua da apparecchi elettrodomestici a seguito di rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e l impianto fisso del fabbricato. - La Società non risponde dei danni: - - causati da usura o da carenza di manutenzione; - - verificatisi in occasione di installazione degli elettrodomestici stessi, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; - - dovuti a difetti di costruzione, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; - - causati da umidità e stillicidio; - correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, compresa l azione del fulmine o l elettricità atmosferica. - La Società non risponde dei danni: - - causati da usura o da manomissione; - - verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; - - dovuti a difetti noti all Assicurato all atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. 8

9 - Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche, sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a: - - controlli di funzionalità; - - manutenzione preventiva; - - danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l esercizio senza concorso di cause esterne. Art. 1.2 PRESTAZIONI SPECIALI Incendio del contenuto nelle minori dipendenze Effetti personali portati in villeggiatura Valori, cose particolari, pellicce e tappeti in custodia Bagaglio riposto nell auto Contenuto del freezer o del congelatore Cristalli Sono inoltre comprese le seguenti Prestazioni speciali. Se risulta assicurata la partita Contenuto dell abitazione, le garanzie di cui all art. 1.1 sono estese anche agli eventi verificatisi nelle minori dipendenze di pertinenza dell abitazione, quali box, cantine e solai, con esclusione dei valori, delle cose particolari e del denaro. Se risulta assicurata la partita Contenuto dell abitazione, le garanzie di cui all art. 1.1 sono estese agli effetti personali portati al seguito e riposti nei locali di villeggiatura temporaneamente abitati dall Assicurato, dal convivente more uxorio o dai familiari con lui conviventi. Se risulta assicurata la partita Contenuto dell abitazione, le garanzie di cui all art. 1.1 sono estese a valori, cose particolari, pellicce e tappeti, quando temporaneamente custoditi in istituti di custodia specializzati. Se risulta assicurata la partita Contenuto dell abitazione, l assicurazione comprende i danni materiali e diretti da incendio, esplosione e scoppio agli effetti personali dell Assicurato, del convivente more uxorio o di familiari con lui conviventi, riposti all interno di autoveicoli colpiti da tali danni. Se risulta assicurata la partita Contenuto dell abitazione, l assicurazione è estesa al deterioramento dei generi alimentari, riposti nel freezer o nel congelatore domestico della dimora abituale, conseguente alla mancata o anormale produzione del freddo, protrattasi per più di 48 ore consecutive, avvenuta a locali disabitati. Sono altresì compresi i danni derivanti dalla fuoriuscita del liquido frigorigeno a seguito di guasto accidentale. Se risulta assicurata la corrispondente partita, la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati dalla rottura dei cristalli esistenti nell abitazione assicurata. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza. In ogni caso, la garanzia non è operante per i danni: 9

10 - avvenuti in occasione di crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, assestamenti del fabbricato, restauro dei locali e/o del fabbricato di cui i vetri sono parte, operazioni di trasloco, rimozione del mobilio o degli infissi e delle lastre, lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni, cornici, riparazioni e/o lavori effettuati da terzi nei locali dove esistono le lastre garantite; - determinati da vizio di costruzione o difetto d installazione degli oggetti assicurati; - alle vetrerie e cristallerie portatili; - indennizzabili ai sensi dell art. 1.1 dell Assicurazione Incendio e Altre Garanzie e ai sensi dell art. 2.2 dell Assicurazione Furto e Altre Garanzie Fuoriuscita di fumo Rovina di ascensore Rimpiazzo del combustibile Spese di ricerca e riparazione a seguito di dispersione di gas La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo, fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. L assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti conseguenti a rovina di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura accidentale dei congegni di comando e di controllo. L assicurazione è estesa al costo di rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio del fabbricato. Se risulta assicurata la partita Fabbricato, la Società, a seguito di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell Assicurato e posti al servizio del fabbricato, accertata dall Azienda di distribuzione e comportante da parte dell Azienda stessa il blocco dell erogazione, indennizza le spese sostenute per la riparazione o la sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas, nonché quelle connesse e strettamente necessarie per la demolizione e il ripristino delle parti di fabbricato. Devono intendersi escluse le spese sostenute per l eventuale adeguamento alle normative vigenti degli impianti in questione Spese di rifacimento documenti Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro L assicurazione è estesa alle spese documentate per la duplicazione dei documenti personali distrutti o danneggiati, a seguito di eventi garantiti con la presente polizza. L assicurazione è estesa alle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. 10

11 Spese di trasloco a seguito di sinistro Spese alberghiere a seguito di sinistro Rimborso onorari dei Periti Rischio locativo Art. 1.3 CONDIZIONI AGGIUNTIVE Ricorso terzi L assicurazione è estesa alle spese occorrenti per il trasloco e il ricollocamento del contenuto, resisi necessari in seguito a eventi indennizzabili ai sensi di polizza. Qualora l'assicurazione sia stata stipulata anche per le garanzie Assistenza all'abitazione, la presente prestazione speciale sarà operante esclusivamente per quanto non previsto e usufruito ai sensi dei punti e La garanzia è estesa alle spese di pernottamento in alberghi, pensioni o simili, o in altra abitazione, sostenute per effettiva inagibilità dei locali dell abitazione assicurata, in conseguenza di sinistri indennizzabili a termini di polizza, per il tempo necessario al suo ripristino. Qualora l'assicurazione sia stata stipulata anche per la garanzia Assistenza all'abitazione, la presente prestazione speciale sarà operante, relativamente alle spese di pernottamento in albergo, per l'eccesso di spese rispetto a quanto previsto e usufruito ai sensi del punto A parziale deroga di quanto stabilito dall art. 3.3, la Società rimborsa sia gli onorari del Perito nominato dal Contraente che la quota parte degli onorari a carico del Contraente relativi al terzo Perito. La Società, nei casi di responsabilità dell Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., risponde, secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall Assicurato, ferma l applicazione della regola proporzionale di cui all art. 1.9 delle Condizioni di Assicurazione, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza. Se risultano assicurate le corrispondenti partite e pagati i relativi premi, sono operanti le seguenti Condizioni aggiuntive. La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese (quale civilmente responsabile ai sensi di legge) per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclusi i sinistri di cui al punto (Acqua condotta) e punto (Altri danni da acqua). L assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale convenuto e sino alla concorrenza del 10% dello stesso. L assicurazione non comprende i danni: - a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i 11

12 veicoli dei dipendenti dell Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge (o il convivente more uxorio) e, se con lui conviventi, i genitori, i figli dell Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine; - quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente alinea; - le società le quali, rispetto all Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell art C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali, si applica l art del C.C Eventi atmosferici La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da: uragani, bufere, tempeste, trombe d aria, vento e cose da essi trascinate, grandine, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti nella zona circostante l abitazione assicurata. I danni da bagnamento, che si verificassero all interno dell abitazione assicurata, sono compresi solo se arrecati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza dei fenomeni atmosferici sopraindicati. Sono altresì compresi i danni derivanti da crollo o sfondamento del tetto provocato dall azione immediata e diretta della neve. La Società non risponde dei danni: a. causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali o artificiali; - mareggiata e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - cedimento, franamento o smottamento del terreno; - gelo, valanghe e slavine o spostamenti d aria da queste provocati; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; 12

13 b. subiti da: - cose mobili trovantisi all aperto, su terrazze, balconi, verande e spazi similari, nonché tendoni e veneziane posti all esterno dell abitazione; - fabbricati o tettoie (e quanto in essi contenuto) aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti; - pannelli solari, recinzioni e cancelli Eventi socio-politici, atti vandalici o dolosi Gelo Traboccamento e rigurgito di condutture e impianti fissi Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta Art. 1.4 CONDIZIONI PARTICOLARI Buona Fede La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, con esclusione dei danni da deturpamento o imbrattamento e dei danni conseguenti a furto e rapina. Relativamente ai danni conseguenti a terrorismo, sono altresì esclusi quelli causati da sostanze chimiche e biologiche, nonché quelli conseguenti a qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare. La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato. La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da traboccamento e rigurgito di condutture e impianti idrici, igienici e di riscaldamento, determinati da occlusione. Sono esclusi i danni da: - traboccamento e rigurgito delle rete fognaria pubblica; - raccolta e deflusso dell acqua piovana. Se risulta assicurata la partita Fabbricato, la Società, a seguito di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta dovuto a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base alla presente polizza, indennizza anche le spese di demolizione e ripristino necessariamente sostenute per la ricerca e l eliminazione della rottura. Sono sempre operanti le Condizioni particolari di seguito elencate. A parziale deroga degli art. 6.2 e 6.6 (sez. VI - Norme che regolano l assicurazione in generale), si conviene che le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dall'assicurato all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non 13

14 comporteranno decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata Colpa Grave Oneri di urbanizzazione Valore a nuovo del fabbricato Valore a nuovo del contenuto dell abitazione La Società corrisponderà l indennizzo liquidabile ai sensi degli artt. 1.1 e 1.2. anche per sinistri determinatisi per colpa grave dell Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi e/o del convivente more uxorio. Nella determinazione dei danni al fabbricato si intendono indennizzabili anche i relativi oneri di urbanizzazione eventualmente sostenuti o che si dovessero sostenere. Per il fabbricato è operante l assicurazione del valore a nuovo, intendendosi per tale il costo per l integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso il solo valore dell area. Si conviene pertanto che, in caso di sinistro, l ammontare del danno debba essere determinato in base a quanto previsto dall art. 1.8 senza tuttavia l applicazione del deprezzamento di cui al suddetto articolo, ma col massimo del doppio del valore allo stato d uso, stimato al momento del sinistro ai sensi del richiamato art Agli effetti dell art. 1.9, il valore della partita fabbricato è quello a nuovo sopra descritto. La Società corrisponderà l intero indennizzo, purché l Assicurato proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località entro due anni dall atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia. Nel caso in cui la ricostruzione e/o la riparazione non venisse effettuata entro il termine sopraindicato, l indennizzo sarà limitato al valore che le cose avevano al momento del sinistro. Per il contenuto è operante la garanzia valore a nuovo, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi compresi gli oneri fiscali. Si conviene pertanto che, in caso di sinistro, l ammontare del danno deve essere determinato in base a quanto previsto dall art. 1.8 senza tuttavia l applicazione del deprezzamento di cui al suddetto articolo, ma col massimo del doppio del valore allo stato d uso, stimato al momento del sinistro ai sensi del richiamato art Agli effetti dell art. 1.9, il valore della partita Contenuto è quello a nuovo, sopra descritto. Per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d arte, gli oggetti d antiquariato, gli oggetti e servizi di argenteria, si stima il valore commerciale. Per le carte valori, i titoli di credito ed il denaro si terrà conto del loro valore nominale. Per i beni fuori uso o in condizioni di inservibilità deve essere stimato il valore allo stato d uso. 14

15 Per quanto riguarda i titoli di credito resta inteso che: 1. la Società non pagherà l importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; 2. l Assicurato deve restituire alla Società l indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci; 3. il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda, in particolare, gli effetti cambiari, l indennizzo verrà riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l esercizio dell azione cambiaria. L Assicurato acquista il diritto all intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo e/o riparazione degli enti danneggiati, nello stesso luogo o in altra località, entro un anno dall atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia. Nel caso in cui il rimpiazzo e/o la riparazione non venisse effettuata entro il termine sopraindicato, l indennizzo sarà limitato al valore che le cose avevano al momento del sinistro Anticipazione sugli indennizzi Deroga alla proporzionale Rinuncia alla rivalsa L Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso e che l indennizzo complessivo sia preventivabile in un importo non inferiore a L obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 gg. dalla data di denuncia del sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 gg. dalla richiesta dell anticipo. Essendo l assicurazione stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all applicazione della regola proporzionale di cui all art. 1.9, qualora le somme assicurate per la partita Fabbricato e/o Contenuto risultassero insufficienti in misura non superiore al 20%. Quanto disposto dall art.1.9 rimarrà operativo per l eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo restando che l'indennizzo o risarcimento non potrà superare in nessun caso le somme assicurate. La disposizione di cui sopra si applica anche all assicurazione del Rischio Locativo. Per la partita Fabbricato il valore stimato è quello di ricostruzione determinato con i criteri di cui al precedente punto 1.4.4; per la partita Contenuto il valore stimato è quello di rimpiazzo determinato con i criteri di cui al precedente punto La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa (art C.C.) a condizione che l Assicurato ne faccia richiesta scritta, prima della liquidazione del danno, rinunciando espressamente lui stesso ad esercitare il suo diritto al risarcimento nei confronti dei responsabili. 15

16 1.4.9 Trasloco enti assicurati a seguito di cambio domicilio Art. 1.5 LIMITI DI INDENNIZZO In caso di trasloco degli enti assicurati, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nell ubicazione dichiarata che in quella nuova, per cinque giorni successivi alla comunicazione di cambio domicilio. Fermo restando quanto disposto dall art. 6.2 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), trascorso il periodo sopraindicato, la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione. Le garanzie sotto indicate, di cui alle condizioni di polizza e sempreché comprese, sono prestate con applicazione delle franchigie ed entro i limiti di indennizzo per ogni sinistro (ovvero, se diversamente indicato, per anno assicurativo) riportati nello schema seguente, fermo il disposto del punto (Deroga alla proporzionale) per la forma a valore intero. Qualora, a seguito di unico evento risarcibile a termini di polizza, concorrano prestazioni contrattuali che prevedano più franchigie, si applicherà la franchigia più elevata prevista dalle prestazioni interessate. GARANZIA FRANCHIGIA LIMITE DI INDENNIZZO (*) PER OGNI SINISTRO Acqua condotta (punto 1.1.2) 100,00 = Altri danni da acqua (punto 1.1.3) 100, ,00 per anno assicurativo Fenomeni elettrici a macchine e 100,00 = apparecchiature elettriche (punto 1.1.4) Fenomeni elettrici ad apparecchiature 150,00 = e componenti elettroniche (punto 1.1.4) Effetti personali portati in villeggiatura = 2 500,00 (punto 1.2.2) per anno assicurativo Bagaglio riposto nell auto (punto 1.2.4) = 1 500,00 per anno assicurativo Contenuto del freezer o Pari a 48 ore 150,00 del congelatore (punto 1.2.5) per anno assicurativo Cristalli (punto 1.2.6) 50,00 500,00 per singola lastra (*) quando non indicato, s intende la somma o il massimale assicurati 16

17 Spese di ricerca e riparazione a seguito 100, ,00 di dispersione di gas (punto ) Spese di rifacimento documenti = 250,00 (punto ) Spese di demolizione e sgombero dei = Sino a concorrenza del 10% dell indennizzo residuati del sinistro (punto ) pagabile a termini di polizza con il massimo di ,00 Spese di trasloco a seguito = Sino a concorrenza del 10% dell indennizzo di sinistro (punto ) pagabile a termini di polizza Spese alberghiere a seguito = Sino a concorrenza del 10% dell indennizzo di sinistro (punto ) pagabile a termini di polizza Rimborso spese onorari dei Periti = Sino a concorrenza del 3% dell indennizzo (punto ) pagabile a termine di polizza con il massimo di 1 500,00 Danni da interruzioni o sospensioni = Sino alla concorrenza del 10% dell utilizzo di beni o di attività (punto 1.3.1) del massimale convenuto Eventi atmosferici (punto 1.3.2) 250,00 = Eventi socio-politici, atti vandalici 200,00 = o dolosi (punto 1.3.3) Gelo (punto 1.3.4) 150, ,00 per anno assicurativo Traboccamento e rigurgito di condutture 150, ,00 ed impianti fissi (punto 1.3.5) per anno assicurativo Spese di ricerca e riparazione guasti 150, ,00 da acqua condotta (punto 1.3.6) per anno assicurativo Oneri di urbanizzazione = Sino a concorrenza del 10% dell indennizzo (punto 1.4.3) pagabile a termini di polizza Valore a nuovo del fabbricato = Massimo del doppio (punto 1.4.4) del valore allo stato d uso Valore a nuovo del contenuto = Massimo del doppio dell abitazione (punto 1.4.5) del valore allo stato d uso Cose particolari = ,00 per singolo oggetto Valori = 20% della somma assicurata, con il massimo di ,00 Denaro = 1 500,00 (*) quando non indicato, s intende la somma o il massimale assicurati 17

18 Art. 1.6 ESCLUSIONI Sono esclusi i danni: a. verificatisi in occasione di atti di guerra, dichiarata o non, guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione e simili, salvo che l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b. verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. Sono altresì esclusi eventuali danni, perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro; c. causati con dolo dell Assicurato, dei familiari conviventi o del convivente more uxorio; d. causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni e allagamenti; e. da smarrimento o da furto delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l assicurazione; f. da semplici bruciature, non accompagnate da sviluppo di fiamma (salvo quanto previsto dal punto Fenomeno elettrico); g. indiretti, quali cambiamento di costruzione o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, fatta eccezione per le garanzie previste dei punti , e 1.3.1; h. causati da sviluppo di fumi, gas o vapori, a meno che non si siano sviluppati a seguito di eventi risarcibili in base alla presente polizza che abbiano direttamente colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 metri da esse; i. a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione di esercizio. Tali danni a dati o software sono invece coperti se causati direttamente da danno materiale intrinseco coperto dalla polizza. Sono altresì esclusi i danni causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software, programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio; j. salvo quanto previsto dall art se prestata la relativa garanzia - verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di sabotaggio, atti vandalici o dolosi e atti di terrorismo; 18

19 Art. 1.7 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO Art.1.8 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO In caso di sinistro l Assicurato deve: a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società, secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell art C.C.; b. dare avviso all Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell art C.C.. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art C.C.. L Assicurato deve altresì: c. fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: I. Fabbricato: si stima la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso e a ogni altra circostanza concomitante; II. Contenuto dell abitazione e Cristalli: si stima il valore che avevano tutte le cose assicurate anche se rimaste illese, in relazione alla loro specie, qualità, condizione, vetustà, uso od altre cause, tenuto conto del rispettivo deterioramento. L ammontare del danno si determina, per il fabbricato, applicando il deprezzamento di cui al punto I. alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore dei residui; per il contenuto dell abitazione, deducendo dal valore delle cose assicurate di cui al punto II., il valore delle cose illese ed il valore ricavabile dalle cose danneggiate. 19

20 Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo. Se l assicurazione è prestata nella forma a primo rischio, la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni cosa assicurata, ed il suo ammontare si determina detraendo dal valore che le cose distrutte avevano al momento del sinistro e dalla spesa per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore di eventuali recuperi, fermi comunque i limiti di indennizzo previsti. Art. 1.9 ASSICURAZIONE PARZIALE (VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER LA FORMA A VALORE INTERO) Art FORMA DELL ASSICURAZIONE Se dalle stime fatte con le norme dell articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite. Le garanzie sono prestate per il Fabbricato e per il Contenuto dell abitazione nella forma di assicurazione e per le somme assicurate, scelte dal Contraente, specificate nella SCHEDA ANALITICA GARANZIE PRESTATE. Nel caso in cui le prestazioni della presente polizza siano relative ad una porzione di fabbricato, le garanzie si intendono estese anche alla quota di parti comuni di proprietà dell Assicurato. 20

21 SEZIONE II) ASSICURAZIONE FURTO E ALTRE GARANZIE Art. 2.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Furto Rapina ed estorsione Art. 2.2 PRESTAZIONI SPECIALI Furto e rapina nei locali di villeggiatura Guasti cagionati dai ladri La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da: furto, a condizione che l autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: a. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili; b. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c. in modo clandestino, purché l asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a.. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo; rapina ed estorsione, a condizione che le stesse siano avvenute nei locali contenenti le cose assicurate, quand anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Sono inoltre comprese le seguenti Prestazioni speciali. L assicurazione è estesa al furto e alla rapina degli effetti personali contenuti nei locali di villeggiatura temporaneamente abitati dall Assicurato, dal convivente more uxorio o dai familiari con lui conviventi. L assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati e indennizzabili ai sensi di polizza, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate e agli infissi posti a riparo o protezione degli accessi e aperture dei locali stessi, agli impianti di protezione e di allarme, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte. Qualora l'assicurazione sia stata stipulata anche per la garanzia Assistenza all'abitazione, la presente prestazione speciale sarà operante per quanto non previsto dal punto e in eccesso rispetto a quanto erogato ai sensi dello stesso. 21

22 2.2.3 Scippo, rapina ed estorsione Effetti personali depositati presso guardaroba custodito Rimborso spese accertamenti diagnostici, onorari medici Rimborso spese sostituzione o modifica serrature Smarrimento delle chiavi dell abitazione Rimborso onorari dei Periti L assicurazione è estesa allo scippo, rapina ed estorsione di denaro, effetti personali e valori indossati dall Assicurato, dai familiari con lui conviventi, dal convivente more uxorio, nonché di biciclette di proprietà del nucleo familiare al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate. Relativamente agli effetti personali, la garanzia rapina è operante anche per quelli depositati presso un guardaroba custodito che abbia rilasciato la relativa contromarca. L assicurazione comprende le spese sostenute per gli accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, in conseguenza di lesioni subite dalla persona dell Assicurato, dei suoi familiari con lui conviventi e del convivente more uxorio in occasione di scippo, rapina, estorsione. L assicurazione comprende le spese per la modifica o la sostituzione delle serrature poste a protezione degli accessi esterni dell abitazione assicurata, in caso di scippo o rapina delle relative chiavi. Qualora l'assicurazione sia stata stipulata anche per la garanzia Assistenza all'abitazione, la presente prestazione speciale sarà operante per quanto non previsto dal punto e in eccesso rispetto a quanto erogato ai sensi dello stesso. L assicurazione comprende i costi di sostituzione delle serrature delle porte d ingresso poste a protezione degli accessi esterni. La perdita delle chiavi dovrà essere denunciata alla Pubblica Autorità. La sostituzione delle serrature dovrà essere eseguita entro 24 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite. Qualora l'assicurazione sia stata stipulata anche per la garanzia Assistenza all'abitazione, la presente prestazione speciale sarà operante per quanto non previsto dal punto e in eccesso rispetto a quanto erogato ai sensi dello stesso. A parziale deroga di quanto stabilito dall art. 3.3, la Società rimborsa sia gli onorari del Perito nominato dal Contraente che la quota parte degli onorari a carico del Contraente relativi al terzo Perito. 22

23 2.2.9 Deroga alla proporzionale Furto in occasione di infortunio o malore Infedeltà dei collaboratori domestici Bagaglio riposto nell autovettura Dimora saltuaria Furto e rapina nelle minori dipendenze Furto in cassette di sicurezza Nel caso di assicurazione a valore intero, se, dalle stime fatte al momento del sinistro, risultasse che il valore assicurato per il contenuto eccede del 15% la somma assicurata, l Assicurato sopporta la parte proporzionale del danno per l eccedenza del predetto 15%. L assicurazione è estesa alla sottrazione di denaro, effetti personali, cose particolari e valori, avvenuta in occasione di infortunio o improvviso malore dell Assicurato, dei familiari con lui conviventi, del convivente more uxorio, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate. L assicurazione è estesa al furto commesso nei locali di abitazione dagli addetti ai servizi domestici, in servizio anche non continuativo, purché l Assicurato denunci l infedeltà del collaboratore all Autorità Giudiziaria. L assicurazione è estesa al furto degli effetti personali dell Assicurato, dei familiari conviventi, del convivente more uxorio, riposti nel bagagliaio di autovetture sia di proprietà degli stessi che di terzi. Questa specifica garanzia è operante solamente se l evento è conseguenza del furto totale dell autovettura regolarmente chiusa. L assicurazione vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutti i beni assicurati, ad eccezione dei valori, cose particolari e denaro per i quali la garanzia è limitata al temporaneo periodo di permanenza nell abitazione dell Assicurato o del nucleo familiare. La Società corrisponderà all Assicurato l 80% dell importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell Assicurato stesso. In caso di coesistenza con altra limitazione prevista dalla presente polizza, lo scoperto a carico dell Assicurato verrà unificato nella misura del 30%. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l indennizzo verrà determinato in base a quanto disposto dall art. 6.3 delle Norme che regolano l assicurazione in generale, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall importo così calcolato. L assicurazione è estesa al furto ed alla rapina (esclusi valori, cose particolari e denaro) perpetrati nelle minori dipendenze, quali box, cantine e solai, di pertinenza dei locali contenenti le cose assicurate ma non comunicanti con essi, aventi le medesime caratteristiche costruttive, mezzi di protezione e di chiusura di cui ai punti e L assicurazione è estesa al furto dei valori contenuti in cassette di sicurezza poste in camere corazzate all interno istituti di credito. Questa specifica garanzia viene prestata in eccedenza a somme già assicurate a favore dell Assicurato dall Istituto di Credito. 23

24 Duplicazione documenti Atti vandalici Riduzione delle somme assicurate a seguito di furto o rapina e loro reintegro Valore a nuovo del contenuto dell abitazione L assicurazione comprende le spese per duplicazione e/o rifacimento di documenti sottratti o danneggiati all Assicurato, ai suoi familiari conviventi, al convivente more uxorio, a seguito degli eventi di cui ai punti 2.1 e 2.2. L assicurazione è estesa agli atti vandalici commessi sulle cose assicurate dagli autori del furto o della rapina, consumati o tentati, indennizzabili ai sensi di polizza. In caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondere restituzione del premio. Qualora, a seguito del sinistro, la Società decidesse di recedere dal contratto, si provvederà a rimborsare all Assicurato la parte di premio pagato e non goduto, al netto dell imposta, sulle somme rimaste ancora in essere. Su esplicita richiesta del Contraente e previo consenso della Società, dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. L eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto, ai sensi dell art. 6.8 (Recesso in caso di sinistro). Per la partita Contenuto è operante la garanzia valore a nuovo, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi compresi gli oneri fiscali. Si conviene pertanto che, in caso di sinistro, l ammontare del danno debba essere determinato in base a quanto previsto dall art. 2.10, ma col massimo del doppio del valore allo stato d uso, stimato al momento del sinistro ai sensi del richiamato art Per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d arte, gli oggetti d antiquariato, gli oggetti e servizi di argenteria, si stima il valore commerciale. Per le carte valori, i titoli di credito e il denaro si terrà conto del loro valore nominale. Per i beni fuori uso o in condizioni di inservibilità, deve essere stimato il valore allo stato d uso. Per quanto riguarda i titoli di credito resta inteso che: 1. la Società non pagherà l importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; 2. l Assicurato deve restituire alla Società l indennizzo per essi percepito non appena, 24

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