GLI INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO DEGLI ITALIANI ALL ESTERO
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- Prospero Rota
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1 GLI INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO DEGLI ITALIANI ALL ESTERO E diventata Legge dello Stato la prima delle proposte del Progetto Controesodo, una complessa iniziativa parlamentare bipartisan (promossa da deputati e senatori del PD e del PDL) per favorire, attraverso un azione di sensibilizzazione in Parlamento e nella pubblica opinione, la mobilità dei talenti. Il Progetto si propone di alimentare un dibattito pubblico utile a definire un quadro normativo capace, da un lato, di trasformare il vincolo della nuova emigrazione italiana in una grande opportunità di sviluppo e coesione sociale e, dall altro, di fare dell immigrazione nel nostro Paese una scelta responsabile e fondata sull integrazione, per chi la compie e per chi ne è oggetto. La prima proposta - uno Scudo fiscale per il rientro dei talenti in Italia ha avuto il via libera definitivo del Senato il 23 dicembre scorso. Fanno parte di Controesodo altre quattro proposte di legge che, nel complesso, contribuiranno a definire un sistema di agevolazioni (si auspica, duraturo) per favorire circuiti virtuosi di diffusione della conoscenza nel nostro Paese: - Talenti, welcome!, che prevede un credito d imposta per ragazzi residenti all estero da almeno due anni che decidono di venire a studiare in Italia e di intraprendere poi un attività d impresa o di lavoro autonomo. - Learn and back, con un credito d imposta per chi investe in formazione qualificata all estero e torna a lavorare in Italia. - Scudo fiscale Nord Sud, per agevolare il rientro nel Mezzogiorno dei giovani emigrati nelle regioni settentrionali. - Investimenti Italians, un pacchetto di agevolazioni fiscali per gli italiani che vivono all estero che decidono di finanziare nuove attività nel nostro Paese. OBIETTIVO DELLA LEGGE La norma intende valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini italiani che studiano (rectius, hanno studiato), lavorano (rectius, hanno lavorato) o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all estero e che decidono di fare rientro in Italia. Lo fa garantendo a chi rientra benefici di varia natura, meglio evidenziati nell intera struttura del provvedimento. Per quanto qui rilevante, attraverso l introduzione di agevolazioni fiscali (sotto forma di minore imponibilità del reddito), si tende ad ottenere il rientro in Italia di cittadini dell Unione europea che hanno maturato esperienze all estero. Il beneficio vale se si rientra per svolgere attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d impresa, poiché la minore imponibilità stabilita dalla norma vale solo per queste specifiche categorie di redditi. Chi intende premiare la norma Cittadini Ue (purché abbiano risieduto almeno 24 mesi continuativi in Italia) che, dopo aver lavorato per almeno 24 mesi fuori dall Italia (e dal paese d origine) e/o dopo aver ivi conseguito la laurea o un titolo post laurea, decidono di rientrare in Italia. Si tratta - a ben vedere - di vantaggi che vengono accordati a persone fisiche che rientrano ma che, indirettamente, si traducono anche in un generico plus (in termini di attrattività) per gli operatori economici nazionali interessati ad impiegare, nella propria attività, personale con esperienza e cultura internazionale. In dato letterale della legge apre ad un universo di potenziali beneficiari molto più vasto dei soli cittadini italiani - presumibilmente per evitare censure Ue per eventuali discriminazioni nei confronti di altri cittadini comunitari - ed, infatti, annovera tra i beneficiari i cittadini dell Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia. In buona sostanza, anche un non italiano - purché cittadino UE e purché abbia risieduto per almeno 24 mesi continuativi nel nostro Paese - può tecnicamente
2 accedere ai benefici della legge. Ovviamente, lo potrà fare nei casi (e secondo le regole) previsti dalla medesima e - nella sostanza - ove diventi soggetto d imposta nel nostro Paese. Di contro, c è da evidenziare che un cittadino italiano (e lo si può essere per svariate casistiche giuridiche) che non abbia risieduto in Italia per almeno 24 mesi continuativi, non ha diritto agli incentivi in argomento. Sul punto, sarà molto importante definire il concetto di residenza continuativa per almeno 24 mesi (rectius, risieduto continuatamente ), fissato nell articolo 1, che appare molto differente da quello di svolgimento continuativo di un attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dal paese d origine e dell Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più - stabilito nell articolo 2, comma 1, lettera a) nonché da quello di svolgimento continuativamente di un attività di studio fuori di tale Paese e dell Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più - stabilito nell articolo 2, comma 1, lettera b). Si tratta di tematiche non nuove in campo fiscale ma che è importante l Agenzia delle Entrate (titolare alla gestione del principale beneficio) o, prima ancora, il Ministero dell Economia definiscano prontamente e puntualmente per l applicazione di specie, proprio per le particolari formulazioni qui utilizzate. In particolare, occorrerà chiarire se il concetto richiamato dalla norma nell articolo 1 ( risieduto continuatamente ) sia formalmente quello della residenza anagrafica (come sembrerebbe suggerire il dato letterale e come evidenziato nel corso dei lavori parlamentari) o se si possa anche ammettere un richiamo al più ampio concetto di domicilio, ovvero di sede principale degli interessi. Obiettivamente, per l articolo 1 (periodo trascorso in Italia) sembra prevalere in concetto di residenza anagrafica mentre, nell articolo 2 ( e per fissare il periodo di permanenza all estero necessario per fruire del regime agevolativo), sembra prevalere chiaramente il concetto di domicilio. E il dato letterale del provvedimento che induce a ritenere corretta tale posizione, nel momento in cui il testo di legge utilizza l inciso sebbene residenti nel loro Paese d origine che, chiaramente, non avrebbe senso ove si volesse intendere una obbligatoria residenza anagrafica all estero per le fattispecie dell articolo 2. CONCETTO DI RESIDENZA CONTINUATIVA (ART. 1) = RESIDENZA ANAGRAFICA LAVORO CONTINUATIVO ALL ESTERO (ART. 2, COMMA 1, LETT A) = DOMICILIO STUDIO CONTINUATIVO ALL ESTERO CON TITOLO (ART. 2, COMMA 1, LETT B) = DOMICILIO Sul punto occorre doverosamente ricordare che il Relatore di maggioranza del provvedimento, in Commissione Finanze al Senato, ha ottenuto che il Governo accogliesse come raccomandazione un ordine del giorno (G/2212/1/6) contenente l impegno ad individuare le categorie dei soggetti beneficiari tra coloro che sono cittadini dell Unione europea, sono nati dopo il 1º gennaio 1969, hanno risieduto continuativamente in Italia per almeno ventiquattro mesi, hanno successivamente risieduto all estero per almeno ventiquattro mesi, così come risultante, per i cittadini italiani dalla registrazione negli appositi elenchi dell A.I.R.E. (Anagrafe italiani residenti all estero) e, per i cittadini degli altri Stati membri dell Unione europea, dalla registrazione in eventuali simili registri nazionali. Una posizione, questa, che si ritiene erronea - e che, dunque, ci si augura il Governo non faccia propria nel richiesto provvedimento d attuazione almeno con riferimento ai requisiti fissati all articolo 2. La finalità della norma è delineata - dunque - nel primo comma dell articolo 1 in maniera generale. L applicabilità concreta dei benefici necessità, pertanto e come spesso accade, di una lettura sistematica dell intero provvedimento e più di tutto del previsto provvedimento d attuazione, demandato all esecutivo. PERIODO D OPERATIVITA E RETRODATAZIONE DEGLI EFFETTI I benefici saranno fruibili dalla data di entrata in vigore della legge fino al periodo d imposta in corso al 31 dicembre In altri termini, le disposizioni di favore dispiegano i loro effetti dalla data di pubblicazione
3 della norma (presumibilmente, gennaio 2011) e sino al 31 dicembre Si tratta (per i benefici fiscali) dei periodi d imposta , tranne che per i soggetti con periodo d imposta non coincidente con l anno solare (viene, infatti, utilizzata la dicitura fino al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013 che, tecnicamente, equipara il numero di esercizi ammissibili per i soggetti che non abbinano l esercizio all anno solare). Tutto ciò significa che il beneficio fiscale può essere fatto valere solo (ed al massimo) per tre annualità (2011, 2012 e 2013) salvo, ovviamente, proroghe (da stabilirsi, però, con uno specifico provvedimento normativo). ANNUALITÀ (ESERCIZI) AGEVOLATI = Sempre nell articolo 1, comma 2, del provvedimento viene stabilito che hanno diritto ai benefici i cittadini dell Unione europea che, alla data del 20 gennaio 2009, siano in possesso dei requisiti di cui all articolo 2. Questa formulazione ha suscitato perplessità anche durante i lavori parlamentari poiché, in sostanza, congela la data per la verifica del possesso dei requisiti oggettivi al momento della presentazione in Parlamento della proposta di legge. DATA ALLA QUALE DEVONO ESSERE POSSEDUTI I REQUISITI = 20 GENNAIO 2009 In realtà, la logica di tale disposizione deve rinvenirsi nella lettura coordinata dell intero Progetto Controesodo e non solo della sua prima proposta (già divenuta legge). Quest ultima, infatti, vuole favorire in rientro in Italia dei soli soggetti che - al varo del Progetto - avevano già intrapreso un esperienza lavorativa o di studio all estero, tutto ciò al fine di evitare possibili arbitraggi legati a comportamenti eminentemente strumentali per conseguire un abbattimento dell imponibile fiscale. Di contro, il Progetto Controesodo assegna incentivi (ma di diversa natura) anche a chi - dopo il suo varo - avesse deciso o decida di cimentarsi con un periodo di esperienze all estero. BENEFICIARI Rispettati i requisiti prima evidenziati, sono due le categorie dei soggetti agevolati dal provvedimento (ovviamente, nel momento in cui decidono di rientrare in Italia): a) Cittadini laureati che, dopo il conseguimento del titolo di studio, sono andati ad effettuare un periodo di lavoro all estero; b) Cittadini che sono andati all estero per conseguire una laurea o una specializzazione post lauream. In realtà, il dato letterale della norma è molto più articolato. BENEFICIARI (IN SINTESI): A) CHI È ANDATO A LAVORARE ALL ESTERO B) CHI È ANDATO A STUDIARE ALL ESTERO Rimane certamente da stabilire cosa debba intendersi per cittadini dell Unione europea in possesso di un titolo di laurea per come individuati all articolo 2, comma 1, lettera a) del provvedimento e a cosa esattamente ci si riferisca con l allocuzione i cittadini dell Unione europea che. hanno svolto continuativamente un attività di studio fuori dal Paese d origine e dell Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, utilizzata nella successiva lettera b).
4 La lettura dei lavori parlamentari (in particolare le precisazioni del Relatore di maggioranza) autorizzano a ritenere che per laurea si faccia riferimento - nelle citate lettera a) e b ad un titolo accademico di I o II livello o altro titolo accademico post lauream, riconosciuti come tali dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, secondo i criteri di equipollenza previsti dall Unione europea. La sola laurea, però, potrebbe non bastare, se si guarda con attenzione un altra raccomandazione al Governo affinché, per l individuazione dei beneficiari, si intenda tale presupposto (il possesso del titolo di laurea) come criterio che esaurisce la dizione specifiche competenze e qualificazioni scientifiche e professionali. L articolo 2 della Legge individua, al comma 1, i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti interessati per il diritto alla concessione dei benefici fiscali indicati all articolo 3. In primo luogo, per tutti i soggetti, è necessario: - che essi siano nati dopo il 1 gennaio 1969 (requisito stabilito dall articolo 2) e che siano cittadini comunitari (requisito stabilito dall articolo 1); - che essi siano stati residenti in Italia in via continuativa per almeno 24 mesi (requisito stabilito dall articolo 1). In secondo luogo, i cittadini in possesso dei predetti requisiti - sebbene residenti nel loro Paese di origine - possono beneficiare dell aiuto allorché si verifichi (rectius, si sia verificata) una delle seguenti condizioni: a) siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente - negli ultimi 24 mesi - un attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa, in un Paese diverso sia da quello di origine sia dall Italia (lettera a) del comma 1); b) abbiano svolto continuativamente - negli ultimi 24 mesi - un attività di studio, acquisendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, in un Paese diverso sia da quello di origine sia dall Italia (lettera b) del comma 1). Tutti i requisiti, come detto, devono essere posseduti alla data del 20 gennaio Ciò significa - ovviamente sempre e solo per i soggetti nati dopo il 1 gennaio che, a quella data: - occorreva essere cittadini UE; - occorreva aver lavorato per almeno 24 mesi all estero oppure occorreva aver studiato (coi requisiti stabiliti) almeno 24 mesi all estero. BENEFICIARI (DETTAGLI): - CITTADINI UE - NATI DOPO IL 1 GENNAIO 1969; - CHE SIANO STATI RESIDENTI IN ITALIA IN VIA CONTINUATIVA PER ALMENO 24 MESI; - CHE, DA LAUREATI, ABBIANO SVOLTO CONTINUATIVAMENTE - NEGLI ULTIMI 24 MESI PRIMA DEL 20 GENNAIO UN ATTIVITÀ DI LAVORO DIPENDENTE, DI LAVORO AUTONOMO O DI IMPRESA, IN UN PAESE DIVERSO SIA DA QUELLO DI ORIGINE SIA DALL ITALIA; - CHE ABBIANO SVOLTO CONTINUATIVAMENTE - NEGLI ULTIMI 24 MESI PRIMA DEL 20 GENNAIO UN ATTIVITÀ DI STUDIO, ACQUISENDO UN TITOLO DI LAUREA O UNA SPECIALIZZAZIONE POST LAUREAM, IN UN PAESE DIVERSO SIA DA QUELLO DI ORIGINE SIA DALL ITALIA. E sempre la struttura letterale della norma a prevederlo, oltre che con la prescrizione specifica del secondo comma dell articolo 1, nel momento in cui indica cittadini che hanno svolto continuativamente un attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più Articolo 2, comma 1, lettera a) o che hanno svolto continuativamente un attività di studio fuori di tale Paese e dell Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream Articolo 2, comma 1, lettera b).
5 Come visto, dal tenore letterale della norma risulta anche evidente che non occorre (occorreva) essere stati formalmente residenti all estero per 24 mesi (continuativi negli ultimi 24 mesi) ma occorre ivi aver lavorato o studiato (avendovi, chiaramente, domicilio principale). In ogni caso, il beneficio spetta a condizione che i suddetti soggetti vengano assunti o decidano di esercitare un attività d impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscano il proprio domicilio, nonché la residenza, in Italia entro tre mesi dall assunzione o dall avvio dell attività. Deve ritenersi (sempre per il dato letterale della norma) che l opportunità lavorativa di ritornare in Italia possa essere stata colta (o possa essere colta) ovviamente solo da chi possedeva i requisiti soggettivi alla data del 20 gennaio solo per i rientri effettuati a partire da tale ultima data (20 gennaio 2009). In altri termini, si ritiene che la norma (e gli incentivi): - non dovrebbero applicarsi a chi avendo i requisiti soggettivi al 20 gennaio 2009 è stato assunto o ha avviato un attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia prima di tale data; - potrebbero applicarsi anche a chi avendo i requisiti soggettivi al 20 gennaio 2009 è stato assunto o ha avviato un attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia dopo tale data, sebbene prima dell entrata in vigore della legge; - si applicano certamente a chi avendo i requisiti soggettivi al 20 gennaio 2009 venga assunto o avvii un attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, dall entrata in vigore della legge e sino al 31 dicembre A CHI SI APPLICA L INCENTIVO: A CHI RIENTRA IN ITALIA DOPO L ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE (CERTAMENTE); A CHI E RIENTRATO IN ITALIA DOPO IL 20 GENNAIO 2009 (MOLTO PROBABILMENTE); A CHI E RIENTRATO IN ITALIA PRIMA DEL 20 GENNAIO 2009 (POCO PROBABILMENTE). Ciò, chiaramente, non fa mutare i periodi agevolati (che continuano ad essere, come visto prima, solo 2011, 2012 e 2013). Questo significa che - salvo quanto si dirà di seguito - chi è tornato dopo il 20 gennaio 2009, ed anche prima dell entrata in vigore della legge, potrebbe sfruttare le agevolazioni per il periodo pieno (2011, 2012 e 2013) al pari di chi decide di tornare nel corso del 2011 (o nel periodo il corso al 31 dicembre 2011). Di contro, chi decidesse di tornare nel 2012 (rectius, periodo in corso al 31 dicembre 2012) avrebbe a disposizione solo un biennio di incentivi mentre chi lo fa nell ultimo anno di operatività della norma, ne beneficia (ovviamente per gli aspetti fiscali) solo per quest ultimo. La situazione più complicata da decifrare, dunque, rimane quella dei soggetti che nati dopo il 1 gennaio 1969 e possedendo i requisiti soggettivi al 20 gennaio 2009 sono stati assunti o hanno avviato un attività d impresa o di lavoro autonomo in Italia prima del 20 gennaio L analisi letterale della norma sembrerebbe ricomprenderli nel novero dei soggetti potenzialmente beneficiati. Ciò, però, appare configgere sia con le regole Ue in materia di effetto incentivante sia con quello che, presumibilmente, era l intento effettivo del legislatore, ovvero di indurre comportamenti ritenuti virtuosi che, pertanto, logicamente si collocano in un momento successivo alla presentazione della proposta di legge. Sul punto, risulteranno di fondamentale importanza i chiarimenti che vorrà fornire l Agenzia delle Entrate, ovviamente se non sarà anticipata dal Ministro dell economia e delle finanze che con proprio decreto ed ai sensi del secondo comma dell articolo 2 deve individuate le categorie dei soggetti beneficiari, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali e garantendo che non si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La prima delle due deleghe all esecutivo è destinata a circoscrivere il novero dei beneficiari a soggetti con particolari caratteristiche scientifiche e professionali, in quanto ritenute particolarmente meritevoli d apprezzamento da parte del Ministero. E un modo per non avere un applicazione assolutamente
6 indifferenziato del beneficio ma che attribuisce un particolare potere discrezionale al dicastero di Via XX Settembre. Molto più insidiosa è la seconda delle deleghe. La norma, infatti, che impone che non si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. E sulla scorta di quest ultima che - si ritiene - probabilmente il Ministero dell Economia ammetterà al beneficio solo chi pone in essere i comportamenti incentivati, ovvero venga assunto o avvii un attività d impresa o di lavoro autonomo in Italia solo dopo l entrata in vigore della Legge. CARATTERISTICHE DEI BENEFICI FISCALI La struttura tecnica operativa dell agevolazione è molto semplice e ricalca lo schema di analoghi incentivi fiscali già noti al nostro ordinamento. Si tratta di un abbattimento forfettario del reddito (di lavoro dipendente, d impresa e di lavoro autonomo) imponibile ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche dei soggetti identificati come beneficiari. Per le ultime due categorie, si segnala che il beneficio non si estende all IRAP. E dubbio, però, se il beneficio possa rilevare anche ai fini dell applicazione delle addizionali regionali e comunali che, come noto, traggono, in via generale, la loro base imponibile da quella calcolata ai fini IRPEF. Si tratta di tributi a titolarità degli enti locali, i cui meccanismi di calcolo sono affidati alle regole nazionali di determinazione della base imponibile. Ciò lascerebbe propendere per l applicazione del beneficio anche in tale ambito. E da escludersi, infine, che il reddito agevolato possa essere preso a base del calcolo dei benefici e dei sostegni sociali erogati da comuni, province e regioni sotto forma di servizi e per i quali si definiscono diritti e tariffe in base all indicatore della situazione economica equivalente ISEE. Sul punto, però, è auspicabile una chiarificazione nel previsto DM. I menzionati redditi (di lavoro dipendente, d impresa e di lavoro autonomo) concorrono, dunque, alla formazione della base imponibile ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali: - 20 per cento, per le lavoratrici; - 30 per cento, per i lavoratori. Si ribadisce che, con buona probabilità, deve ritenersi che i redditi debbano scaturire da situazioni giuridiche determinatesi successivamente all entrata in vigore della norma (o, al più, al 20 gennaio 2009). Tale convinzione deriva non tanto dall esegesi del provvedimento scritto quanto dalla statuizione (articolo 2, comma 2, ultimo periodo) che con esso non si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Questo beneficio di un reddito ridotto può essere fruito solo nel rispetto del cosiddetto de minimis (ovvero coi limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d importanza minore). Questo significa che il soggetto fruitore dovrà tenere conto del limite di ,00 euro di aiuti massimi utilizzabili a titolo de minimis in un triennio: ovviamente, dovrà tenere conto ai fini del rispetto del richiamato limite sia dei benefici attribuiti dalla norma in commento che di quelli assegnati da altre leggi sottoposte al de minimis. La fruizione del beneficio fiscale in analisi è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d imposta previsto dall articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La prima norma ha previsto, al comma 1, norme di favore per la tassazione dei redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato:
7 a) siano non occasionalmente residenti all estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi; b) dalla data di entrata in vigore del decreto, o in uno dei cinque anni solari successivi, vengono a svolgere la loro attività in Italia e che, conseguentemente, divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Verificate queste circostanze, i menzionati redditi sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell imposta regionale sulle attività produttive. La seconda norma prevede, in sintesi, l attribuzione di un credito d imposta automatico alle imprese che effettuano l acquisizione di determinati beni strumentali nuovi - destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato UE - a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d imposta in corso alla data del 31 dicembre Infine, il quarto comma dell articolo 3 della norma in discussione stabilisce che sono esclusi dai benefici fiscali i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dall articolo 2. In altri termini, se si va a lavorare all estero perché comandati da un impresa o da una pubblica amministrazione italiana, il beneficio non spetta. CAUSE DI DECADENZA DAI BENEFICI FISCALI I beneficiari degli incentivi fiscali decadono dal diritto agli stessi ove trasferiscano nuovamente la propria residenza (o, semplicemente, trasferiscano il proprio domicilio) fuori dell Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. Dunque, una volta utilizzato il regime di tassazione di favore (ed a prescindere da quanti anni abbiano visto applicare le imposte su un imponibile ridotto) il beneficiario non deve riandarsene all estero prima del decorso si cinque anni dalla prima fruizione. La norma non fa riferimento ad esercizi d imposta ma ad anni solari. Inoltre, utilizza come riferimento non l esercizio beneficiato ma la data della prima fruizione dell incentivo (che, come noto, avviene al momento della presentazione del modello Unico relativo all annualità precedente). In altre parole, se il primo esercizio beneficiato è il 2011, la data della prima fruizione sarà (a legislazione vigente e a seconda del modello dichiarativo presentato) 30 giugno o 30 settembre In tal caso, il beneficiario (che ha trasferito la propria residenza in Italia o nel caso non l avesse mai mutata ha trasferito definitivamente qui il proprio domicilio) non può trasferire la residenza all estero (ne può semplicemente qui stabilire domicilio) prima del decorso di 5 anni solari dal 30 giugno o 30 settembre Diversamente, deve provvedersi al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
8 ESEMPIO La fruizione del benefici e il rispetto del limite del de minimis Il soggetto A - in possesso dei requisiti soggettivi fissati dalla legge Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia - avvia nel nostro paese un attività di lavoro autonomo nel corso del In assenza di benefici, avrebbe subito (con scaglioni vigenti nel 2010) il prelievo riportato in tabella, parametrato ai volumi di reddito imponibile: Coi benefici di legge, se maschio, subisce (con scaglioni vigenti nel 2010) il prelievo riportato in tabella, parametrato ai volumi di reddito imponibile, ed ottiene i seguenti risparmi: Coi benefici di legge, se maschio, subisce (con scaglioni vigenti nel 2010) il prelievo riportato in tabella, parametrato ai volumi di reddito imponibile, ed ottiene i seguenti risparmi:
9 Si può osservare che i benefici di legge potranno essere fruiti, in un triennio, per i maschi sino ad un reddito medio anno di euro mentre, per le femmine, tale soglia si abbassa a euro, ovviamente in assenza di altri benefici de minimis , , , ,00 Andamento risparmio Maschi Andamento risparmio Femmine 2.000, , ,00 500,00 0,00
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