CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO
|
|
- Isidoro Beretta
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Livorno premesso che l'art 11 della Legge n 247/2012 formazione continua prevede l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia ; che il Consiglio Nazionale Forense in data 28 Ottobre 2014 ha definitivamente approvato il Regolamento n 6 del 16 Luglio 2014, revisionato il 30 luglio 2015, per la formazione continua degli avvocati e praticanti avvocati abilitati al patrocinio, di seguito denominato Regolamento ; che l art. 8 di detto Regolamento attribuisce ai Consigli dell Ordine di sovrintendere e coordinare nelle proprie circoscrizioni l attività di formazione continua, vigilando sull assolvimento dell obbligo da parte degli iscritti; che l art. 17 del Regolamento attribuisce ai Consigli dell Ordine la facoltà di accreditare gli eventi formativi di cui all art. 3 del Regolamento ( Le attività formative ), le attività a rilevanza locale - di cui all art. 3 commi I e II, nonché le attività di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) dell art. 12 dello stesso Regolamento ( Altre attività ed autoformazione ); che appare necessario stabilire alcuni criteri generali oltre quelli già previsti dal Regolamento e comunque sempre nel rispetto di quest ultimo - in base ai quali fornire di volta in volta l accreditamento richiesto, al fine di svolgere una valutazione il più possibile omogenea;
2 Tutto ciò premesso delibera il seguente REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA 1) soggetti tenuti all'obbligo formativo Sono tenuti all'obbligo della formazione continua tutti gli Avvocati iscritti all'albo, compresi gli Avvocati iscritti nei relativi elenchi speciali degli addetti agli Uffici Legali degli Enti Pubblici, gli avvocati stabiliti e gli avvocati sottoposti alla sanzione disciplinare della sospensione, gli avvocati sospesi volontariamente ex art 20,comma 2, L. n 247/2012, nonché i tirocinanti abilitati, a prescindere, ai sensi dell'art 6 del Regolamento, dall'effettivo esercizio dell'attività professionale. 2) Esenzioni ed Esoneri Sono esonerati ex lege dall'obbligo di formazione continua : - gli avvocati sospesi dall esercizio professionale, ai sensi dell articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato; - gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all albo; - gli avvocati dopo il compimento del sessantesimo anno di età; - i componenti di organi con funzioni legislative ; - i componenti del Parlamento europeo; - i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche. Sono esonerati su domanda dell'interessato, gli iscritti che si trovino in una delle seguenti condizioni : - gravidanza, parto, adempimento da parte dell uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; - grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza ;
3 - interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell attività professionale o trasferimento di questa all estero; - cause di forza maggiore; - altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF. La causa e la durata dell'impedimento dovranno essere adeguatamente documentate e l'esonero avrà efficacia limitatamente al periodo dell'impedimento medesimo, con proporzionale riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio. In particolare: -in caso di gravidanza e parto la Commissione Formazione potrà riconoscere a richiesta dell'interessata l'esonero dal conseguimento dei crediti formativi per due mesi prima e tre mesi dopo il parto. Tale periodo comporterà la riduzione di n. 2 crediti per ogni mese. - in caso di adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori, la Commissione Formazione potrà riconoscere a richiesta degli interessati - annualmente - l'esonero dal conseguimento dei crediti formativi di n 12 crediti per figli minori di età compresa tra il quarto mese e un anno di età, di n. 10 crediti formativi per figli minori di età compresa tra uno e quattro anni di età, n. 5 crediti formativi per figli minori di età compresa tra quattro e nove anni di età. Tale esonero, nel caso di genitori entrambi avvocati verrà riconosciuto solo ad uno di essi. Nel caso di padre/madre avvocato, lo stesso dovrà in autocertificazione dichiarare che l'altro genitore non stia contemporaneamente usufruendo di congedi parentali. - nel caso di grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza, la Commissione Formazione potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero temporaneo totale o parziale per documentati problemi di salute (tra i quali anche la gravidanza a rischio) o di familiari, per un periodo corrispondente alla malattia e/o infortunio sulla base della certificazione medica allegata alla istanza di esonero. In caso di gravissime patologie che richiedono cure continuative e che hanno
4 carattere di stabilità, la Commissione Formazione valuterà la sussistenza per le condizioni di un esonero permanente. In caso di esonero parziale, potranno essere sottratti dal numero minimo stabilito dalla legge sino a n. 2 crediti per ogni mese di malattia e/o infortunio. Nello stesso modo verranno valutate le altre condizioni personali documentabili, tra cui la pluralità di figli minori, l'assistenza a genitori anziani. Inoltre, in considerazione dell'attività istituzionale svolta sistematicamente, i consiglieri dell'ordine sono esonerati, per il periodo di esercizio della funzione, dall'obbligo del conseguimento dei crediti formativi in ambito deontologico e di ordinamento forense. 3) Contenuto dell'obbligo formativo Ciascun avvocato o tirocinante abilitato è tenuto, a far data dal gennaio dell'anno successivo all'iscrizione, ad assolvere l'obbligo formativo. Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale. Nella fase transitoria tra i regimi del vecchio e nuovo Regolamento,il primo periodo di valutazione triennale, per gli avvocati e praticanti abilitati che risultino già iscritti alla data del 1 gennaio 2015 e già soggetti all'obbligo formativo, decorre dal 1 gennaio 2014 e si concluderà il 31 dicembre Il numero di crediti formativi (brevemente CF) necessari da acquisire nel triennio è pari a n 60, di cui 9 nelle materie formative obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia. Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno 15 CF, con possibilità di compensazione per un massimo di n.5 CF maturati nell'ambito dello stesso triennio formativo tra annualità consecutive, tranne che per le materie obbligatorie. Il Regolamento fissa nella misura del 40% del totale dei crediti da conseguire nel triennio i crediti formativi conseguibili con la formazione a distanza (di seguito indicata come FAD). Nel periodo transitorio, i crediti per eventi a distanza già acquisiti dal 1 gennaio 2014 al 30 luglio 2015 saranno computati per intero, valendo il limite del 40% solo per quelli residui ancora da maturarsi sino al 31 dicembre 2016.
5 4) Attività formative Le attività formative sono diversamente accreditate a seconda che siano di aggiornamento ( da n. 1 a n. 3 per mezza giornata e da n. 2 a n. 12 per eventi di una intera giornata o più giornate ) o di formazione ( da n.2 a n. 4 per mezza giornata e da n. 6 a n. 20 per eventi di una intera giornata o più giornate) e ciò che viene accreditato è l'evento per intero. Per questa ragione il Regolamento all'art 20 prevede il riconoscimento dei crediti solo ove documentata la partecipazione all'intero evento e in caso di eventi articolati in più giornate all' 80% dell intero corso. Il regolamento prevede altresì l'autoaggiornamento che comprende sia attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti sia quelle volte alla preparazione di lezioni,relazioni o materiale per attività formative ( per un massimo di 10 CF all'anno ). L'attività di autoaggiornamento necessita di preventiva autorizzazione del COA e pertanto la relativa istanza dovrà essere presentata l anno precedente all anno di svolgimento ed accreditamento. Sono altresì valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo ai sensi dell'art. 13 Regolamento CNF lo svolgimento di relazioni o lezioni ( per un massimo di 12 CF all'anno) pubblicazioni in materie giuridiche ( per un massimo di 12 CF all'anno ), contratti di insegnamento universitario in materie giuridiche (per un massimo di 10 CF all'anno), partecipazione a commissioni di studio ministeriali ( per un massimo di 10 CF all'anno), partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense ( per un massimo di 10 CF all'anno ). Per la partecipazione ad eventi formativi con pluralità di relatori, per questi ultimi, oltre all attribuzione di CF secondo quanto previsto dall art. 19 dell'all. A) del Regolamento, rimane ferma l acquisizione dei CF secondo le regole generali.
6 In caso di partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate dal COA, gli iscritti dovranno presentare domanda di riconoscimento dei CF entro e non oltre 90 giorni dalla data di svolgimento. Non costituisce attività formativa lo svolgimento di incarichi legati ad istituti di Volontaria Giurisdizione (curatele, tutele, amministrazioni di sostegno). 5) Limiti al riconoscimento dei crediti formativi Per attività di formazione a distanza vale il limite del 40%. Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata, i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento con un margine di tolleranza di 15 minuti in entrata o in uscita rispetto all'orario programmato. Per la partecipazione ad eventi di durata superiore, i crediti formativi verranno riconosciuti in caso di partecipazione dell'iscritto ad almeno l'80% dell'evento. 6) Procedura per l'accreditamento Il Consiglio dell Ordine degli avvocati di Livorno, atteso che il proprio Piano dell Offerta Formativa (P.O.F.) è integrato e deve essere considerato un unicum con il P.O.F. presentato dalla Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno degli Ordini di Pisa, Livorno, Massa-Carrara, Lucca e La Spezia, delibera sin da ora di accreditare - senza necessità di preventiva valutazione - gli eventi formativi organizzati dalla Scuola di Formazione Forense per il numero dei crediti che saranno dalla stessa Scuola indicati per ogni singolo evento; delibera altresì di accreditare senza necessità di preventiva valutazione anche gli eventi formativi da soggetti che abbiano raggiunto un protocollo d intesa con il C.N.F.. Gli eventi formativi realizzati dalle facoltà di Giurisprudenza delle Università degli Studi italiane e quelli realizzati dagli Istituti e dalle Scuole di perfezionamento universitarie riconosciute (come, ad esempio, la Scuola Superiore Sant Anna di Pisa) saranno automaticamente accreditati in
7 quanto soddisfano sempre e comunque i requisiti previsti dall art. 20 del Regolamento. Gli iscritti che intendono svolgere attività di studio e di aggiornamento in autonomia nell ambito della propria organizzazione professionale ex art. 12 lett. e) del Regolamento CNF dovranno corredare la domanda, da depositarsi presso la Segreteria del Consiglio, da una breve relazione illustrativa degli strumenti di sussidio al programma formativo e dei tempi di svolgimento. Saranno autorizzate solamente le attività formative che si esauriscano entro il 31 dicembre dell anno in corso. In caso di approvazione della relazione, il Consiglio si riserva il diritto di richiedere informazioni e chiarimenti circa l attività effettivamente svolta. 7) Attestato di Formazione Continua Su domanda dell'iscritto e previa verifica dell'effettività dell'adempimento dell'obbligo formativo triennale, il Consiglio, tramite la Commissione Formazione, rilascia al richiedente l'attestato di Formazione Continua. L'Attestato di Formazione Continua può essere rilasciato anche all'iscritto che abbia superato i 25 anni di iscrizione all'albo o abbia compiuto i 60 anni di età, qualora ne faccia richiesta. L'Attestato di Formazione Continua può essere rilasciato con riferimento all ultimo triennio concluso ed è valido sino alla conclusione del triennio successivo. L iscritto che ha conseguito l attestato di formazione continua può dichiararlo nel sito web del proprio Studio e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense. Sul sito internet del COA è pubblicato l elenco degli iscritti muniti dell attestato di formazione continua, il cui nominativo è inserito su espressa richiesta dell interessato dopo il rilascio dell attestato. Il Possesso dell'attestato di formazione continua ai sensi dell'art. 25 comma 7, Regolamento CNF costituisce titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'ordine su richiesta di
8 Enti Pubblici, per accettare la candidatura per nomina di incarichi o di commissario d'esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio. 8) Sanzioni disciplinari L accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico. 9) Vigenza e Pubblicità Il presente regolamento, ferma la immediata esecutività della deliberazione del CNF in data 30/7/2015,entra in vigore alla data della delibera di approvazione del Consiglio ed ai fini della conoscibilità viene pubblicato nel sito.
ESONERI ATTESTATO DI FORMAZIONE CREDITI PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
ESONERI ATTESTATO DI FORMAZIONE CREDITI PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO presentazione di Avv. Sibilla Santoni sibillasantoni@tiscali.it Gli avvocati non sono né giocolieri da circo, né conferenzieri
DettagliAv A v. v R o R ber e to t C APRA
Avv. Roberto CAPRA CODICE DEONTOLOGICO FORENSE (Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014) Art. 15 Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua L avvocato
DettagliREGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA Allegato alla delibera del 21 Dicembre 2011 REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA Articolo 1 Dovere di formazione professionale continua 1 Con l espressione
DettagliParagrafo I. Accredito di eventi formativi organizzati da terzi. Articolo 1 - Disciplina. Articolo 2 - Requisiti
Regolamento del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Macerata inerente la Formazione Continua ad integrazione del Regolamento per la Formazione Continua del 2009. Paragrafo I Accredito di eventi formativi
DettagliIL NUOVO REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
IL NUOVO REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE FIRENZE 4 DICEMBRE 2015 L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE LE FONTI L'ART. 11 DELLA LEGGE 31.12.2012 N. 247 Formazione continua Prevede
DettagliCONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE CIRCOLARE ATTUATIVA E INTERPRETATIVA DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE approvata dal Consiglio dell Ordine
DettagliREGOLAMENTO 16 LUGLIO 2014, N. 6 REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
VI REGOLAMENTO 16 LUGLIO 2014, N. 6 REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE nella seduta del 16 luglio 2014 visto l art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, rubricato
DettagliArticolo 1 Formazione professionale
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE considerato ) che al Consiglio Nazionale Forense e ai Consigli dell Ordine degli Avvocati è affidato il compito di tutelare l interesse pubblico al corretto esercizio della
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA REGOLAMENTO REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA REGOLAMENTO REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA 1 Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Padova, con propria delibera, assunta nell adunanza
DettagliREGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI
REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI Ai sensi dell art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 Ricevuto parere favorevole del Ministro dell
DettagliFormazioneProfessionaleContinua
Generalversammlung 2014 FormazioneProfessionaleContinua 2 Regolamento per la Formazione Professionale Continua B.U. 22/2013 Ministero della Giustizia Circolare CONAF 63/2013 D.P.R. n.137/2012 art.7 3 Art.
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA REGOLAMENTO
REGOLAMENTO REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA AGGIORNATO A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL CNF AL PROPRIO REGOLAMENTO CON DELIBERE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE DEL 30.07.2015
DettagliFormazione professionale continua degli iscritti all'ordine dei giornalisti - REGOLAMENTO -
Formazione professionale continua degli iscritti all'ordine dei giornalisti - REGOLAMENTO - In attesa di approvazione da parte del Ministero della Giustizia Art.1 Scopo del Regolamento 1. Scopo di questo
DettagliFormazione continua degli avvocati: pubblicato il nuovo regolamento Consiglio Nazionale Forense, regolamento n. 6
Formazione continua degli avvocati: pubblicato il nuovo regolamento Consiglio Nazionale Forense, regolamento 16.07.2014 n. 6 Roma 28/10/2014. Formazione e aggiornamento: sono queste le due fondamentali
DettagliIl Regolamento della Formazione Professionale Continua
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone Il Regolamento della Formazione Professionale Continua Pordenone, 27 aprile 2016 Gianluigi Degan PRESUPPOSTI IFAC - IES 7 (Maggio
DettagliFORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA NOVITA DAL 2016
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA NOVITA DAL 2016 MASSIMO BORTOLIN MILANO 9 MARZO 2016 Definizione/obiettivi della FPC e periodo formativo 2 S.A.F.- DEFINIZIONE ED OBIETTIVI DELLA FPC Con l espressione
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA REGOLAMENTO REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA REGOLAMENTO REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA TRIENNIO 2017-2019 Il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Padova, con propria delibera assunta
DettagliREGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA ART. 1 Finalità e definizioni
REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA ART. 1 Finalità e definizioni Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione dell obbligo di Formazione Professionale Continua,
DettagliDIPARTIMENTO Attuazione della Riforma Professionale
DIPARTIMENTO Attuazione della Riforma Professionale Consigliere Coordinatore Riccardo Pisanti, Dottore Agronomo e-mail: segretario@conaf.it Responsabile del procedimento: Dott.ssa Barbara BRUNI 1. Competenza
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DI FORLI -CESENA
CONSIGLIO DELL ORDINE DI FORLI -CESENA REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA art. 1) Finalità del Regolamento Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio dell Ordine degli
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO. Commissione locale per la Formazione
Regolamento 1. Costituzione ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO Commissione locale per la Formazione È costituita presso l ordine degli avvocati di Lagonegro la Commissione locale per la formazione professionale
DettagliREGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA AI SENSI DEL D.P.R. 7 AGOSTO 2012 N. 137, ARTICOLO 7 a cura della Commissione Formazione, Aggiornamento, Cultura e Sviluppo Professionale Riferimenti
DettagliRegolamento per la formazione continua del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Roma (approvato nell adunanza del )
Regolamento per la formazione continua del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Roma (approvato nell adunanza del 8.9.2016) TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1. Formazione professionale continua 1. Il
DettagliLINEE GUIDA INTERPRETATIVE ED ATTUATIVE REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
LINEE GUIDA INTERPRETATIVE ED ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE approvata dal Consiglio dell Ordine nella delibera del PREAMBOLO Le presenti linee guida
DettagliREGOLAMENTO PER L AGGIORNAMENTO CONTINUO DEGLI AVVOCATI ISCRITTI ALL ORDINE DI BASSANO DEL GRAPPA E I PRATICANTI ABILITATI,
REGOLAMENTO PER L AGGIORNAMENTO CONTINUO DEGLI AVVOCATI ISCRITTI ALL ORDINE DI BASSANO DEL GRAPPA E I PRATICANTI ABILITATI, così come modificato con delibere del 17.11.2011 e del 15.04.2014 -Articolo 1
DettagliAllegato 8 - REGOLAMENTO FORMAZIONE PERMANENTE DEI COUNSELLOR. Approvato dal Consiglio Direttivo del 23/04/2015
Allegato 8 - REGOLAMENTO FORMAZIONE PERMANENTE DEI COUNSELLOR Approvato dal Consiglio Direttivo del 23/04/2015 PREMESSA Il presente Regolamento fa espresso riferimento a quanto previsto nell art. 7 dello
DettagliCONVEGNO DI FORMAZIONE SU
CONVEGNO DI FORMAZIONE SU PREVISTI DAL REGOLAMENTO NAZIONALE IL MANCATO ASSOLVIMENTO I CONTROLLI DEL COA FIRENZE 19 LUGLIO 2017 I CONTENUTI DELL'OBBLIGO FORMATIVO L art. 11 Legge Professionale, intitolato
Dettagli- REGOLAMENTO - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2013
Formazione Professionale Continua degli iscritti all'ordine dei giornalisti - REGOLAMENTO - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2013 Art.1 Scopo del
DettagliIl nuovo regolamento per la formazione professionale continua
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI SASSARI Il nuovo regolamento per la formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Sassari, 14 Febbraio
DettagliRegolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali della Basilicata Approvato nella seduta di Consiglio del 29 Ottobre Del.
Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Basilicata Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali della Basilicata Approvato nella seduta di Consiglio del 29 Ottobre Del. 9/2014
DettagliCREDITI FORMATIVI
CREDITI FORMATIVI 2010 2012 Firenze, 2 luglio 2012 Consiglio dell Ordine Designata dal Consiglio dell Ordine Composizione: Membri effettivi: Dott. Agr. Leonardo Pani (coordinatore) Dott. Agr. Giordano
DettagliREGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LIGURIA
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LIGURIA Il Consiglio dell Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
DettagliREGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA (approvato nella seduta del 7/2/2017)
ORDINE AVVOCATI CATANIA REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA (approvato nella seduta del 7/2/2017) TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1. Formazione professionale continua Il presente regolamento disciplina
DettagliESONERI VERIFICHE ATTESTATO DI FORMAZIONE
ESONERI VERIFICHE ATTESTATO DI FORMAZIONE presentazione di Avv. Sibilla Santoni sibillasantoni@tiscali.it Art. 15 Esenzioni ed esoneri 1. Sono esentati dall'obbligo di formazione continua gli avvocati
DettagliORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEI TRIBUNALI DI PALERMO E TERMINI IMERESE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEI TRIBUNALI DI PALERMO E TERMINI IMERESE via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo 091 325535 fax 091 325291 http://www.odcpa.it - e_mail: info@odcpa.it
DettagliREGOLAMENTO COORDINATO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
REGOLAMENTO COORDINATO PER LA FORMAZIONE CONTINUA * * Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Pescara - visti gli articoli 11 e 29 comma 1, lettere d), i) e p) della Legge 31.12.2012 n. 247; - visto
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
REGOLAMENTO 16 luglio 2014, n. 6 Regolamento per la formazione continua IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE nella seduta del 16 luglio 2014 visto l art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, rubricato Formazione
DettagliConsiderato APPROVA IL SEGUENTE REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA. Articolo 1 Formazione professionale continua
IL CONSIGLIO DELL ORDINE DI VERONA Considerato - che l ordinamento professionale riserva ai Consigli dell Ordine degli Avvocati - ferma l attività di promozione e coordinamento del Consiglio Nazionale
DettagliOggetto: Circolare informativa Nuove modalità Formazione Professionale Continua.
A tutti i Geometri iscritti all Albo Professionale Loro Indirizzi Ferrara, 13 Aprile 2015 Prot. N. 15/0606U SGP Oggetto: Circolare informativa Nuove modalità Formazione Professionale Continua. Caro Collega,
DettagliRegolamento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali. (Ai sensi dell art. 6, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137)
Regolamento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali. (Ai sensi dell art. 6, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137) 1 Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, - visto l articolo 6
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
REGOLAMENTO 16 luglio 2014, n. 6 Regolamento per la formazione continua IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE nella seduta del 16 luglio 2014 visto l art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, rubricato Formazione
DettagliIl Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Genova,
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA PALAZZO DI GIUSTIZIA Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Genova, nelle sedute del 18 ottobre 2007 e 17 aprile 2008, 24 settembre e 15 ottobre 2009,
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
REGOLAMENTO 16 luglio 2014, n. 6 Regolamento per la formazione continua IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE nella seduta del 16 luglio 2014 visto l art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, rubricato Formazione
DettagliFORMAZIONE CONTINUA PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI ASSEMBLEA ANNUALE ISCRITTI 2017
FORMAZIONE CONTINUA PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI ASSEMBLEA ANNUALE ISCRITTI 2017 NOVARA, 02/04/2017 Relatore : Per.Ind. IULITA GABRIELE PANORAMICA NORMATIVA Previgente regolamento per
DettagliAlessandria/Asti - Biella Cuneo Torino - Verbania Vercelli/Novara. Giugno 2014
Consiglio Regionale del Piemonte Ciclo di Seminari Formazione Continua Ordine Assistenti Sociali Regione Piemonte Alessandria/Asti - Biella Cuneo Torino - Verbania Vercelli/Novara Giugno 2014 Consiglio
DettagliFORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA. 5 Dicembre 2016
FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA 5 Dicembre 2016 SITUAZIONE AD OGGI: 914 Iscritti totali 326 Iscritti con più di 40 CFP 209 Iscritti con più di 1 CFP e meno di 40 379 Iscritti a 0 CFP 379 326 Iscritti
DettagliFPC: L OBBLIGO L CONSEGUENZE DELL INADEMPIMENTO
FPC: L OBBLIGO L E LE CONSEGUENZE DELL INADEMPIMENTO Dott.ssa Annalisa DE VIVO Ricercatrice Area Giuridica IRDCEC Diretta 13 dicembre 20101 L OBBLIGO GIURIDICO ORDINAMENTO PROFESSIONALE art. art. 12, 12,
DettagliCIRCOLARE ATTUATIVA E INTERPRETATIVA DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
C O N S I G L I O D E L L O R D I N E D E G L I A V V O C A T I D I B O L O G N A CIRCOLARE ATTUATIVA E INTERPRETATIVA DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE approvata
DettagliREGOLAMENTO COORDINATO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
REGOLAMENTO COORDINATO PER LA FORMAZIONE CONTINUA * * Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Pescara -visti gli articoli 11 e 29 comma 1, lettere d), i) e p) della Legge 31.12.2012 n. 247; - visto
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
COMUNICATO Regolamento della formazione continua del perito industriale per l'eccellenza nell'esercizio della libera professione (in vigore dal 1 marzo 2004). Art. 1. Soggetti interessati I periti industriali,
DettagliLinee guida al Regolamento Formazione Continua CNF
Linee guida al Regolamento Formazione Continua CNF CIRCOLARE ATTUATIVA E INTERPRETATIVA DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 6/2014 (approvata dal Consiglio dell
DettagliORDINE DEI DOTTORI COMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LODI
il Consiglio dell Ordine di Lodi PRESO ATTO delle attribuzioni e dei compiti del Consiglio Nazionale in materia di formazione professionale continua, per cui: 1. ai sensi dell art. 29, co. 1, lett. m),
DettagliFORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA. Ufficio per la formazione continua. presso il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Modena
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA Ufficio per la formazione continua presso il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Modena approvato nella seduta del 27.10.2015 Il 28 ottobre 2014 il Consiglio Nazionale
DettagliINCONTRO CONVEGNO SULLA. ALESSANDRIA, 13 marzo 2014. TORINO, 20 marzo 2014. formazionecontinua@colpito.it
INCONTRO CONVEGNO SULLA FORMAZIONE CONTINUA ALESSANDRIA, 13 marzo 2014 TORINO, 20 marzo 2014 formazionecontinua@colpito.it Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province
DettagliRICHIESTA DI ESONERO DALL'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE
AL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE RICHIESTA DI ESONERO DALL'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE Il/la sottoscritto/a Nome Cognome nato/a a Prov. il
DettagliFORMAZIONE CONTINUA REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.N.F. IL 13 LUGLIO 2007 ***
FORMAZIONE CONTINUA REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.N.F. IL 13 LUGLIO 2007 *** IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE considerato ) che a se medesimo e ai Consigli dell'ordine degli avvocati è affidato il compito
DettagliVADEMECUM ATTIVITA FORMATIVA OBBLIGATORIA (in riferimento alle Linee guida)
VADEMECUM ATTIVITA FORMATIVA OBBLIGATORIA (in riferimento alle Linee guida) COSA DEVE FARE L ORDINE PROVINCIALE Informazioni generali L Ordine in base alle Linee Guida deve: - Diffondere fra gli iscritti
DettagliOrdine degli Avvocati di Vicenza
REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE OBBLIGATORIA IL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA Considerato - che spetta oltre che al Consiglio Nazionale Forense, anche ai Consigli
DettagliScopo del Regolamento
Regolamento sulla formazione professionale continua (Testo approvato nella riunione consiliare del 15/12/2008, a seguito della Informativa 64/08 del Consiglio Nazionale, successivamente modificato e approvato
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI NOCERA INFERIORE
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI NOCERA INFERIORE Caro Collega, Ti informo che, dal 1 gennaio 2008, gli avvocati e praticanti abilitati, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica, hanno
DettagliFormazione Professionale Continua degli iscritti all'ordine dei giornalisti
Formazione Professionale Continua degli iscritti all'ordine dei giornalisti - REGOLAMENTO - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2016 Art. 1 Attività di
DettagliASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI ASSOENOLOGI
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA ART. 1 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA Assoenologi sostiene la formazione professionale continua dei propri associati attraverso la promozione e l
DettagliIndice. Pag. Art. 1 - Ambito di applicazione
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RICONOSCIMENTO E L ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CHIETI Indice Pag. Art. 1 Ambito di applicazione
DettagliANCIT Associazione Nazionale Consulenti Tributari Italiani
ANCIT Associazione Nazionale Consulenti Tributari Italiani Regolamento della formazione professionale continua del Consulente Tributario (aggiornato nella seduta consiliare del 24 febbraio 2017) Art. 1
DettagliRegolamento per la Formazione Continua
Regolamento per la Formazione Continua Regolamento adottato in data 24 gennaio 2013 e successivamente modificato in data 23 maggio 2013 e in data 20 novembre 2013 dal Consiglio Nazionale dell Ordine dei
DettagliFacoltà: MEDICINA E CHIRURGIA Corso: SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (LM) Ordinamento: DM270
Page 1 of 5 Facoltà: MEDICINA E CHIRURGIA Corso: 8488 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (LM) Ordinamento: DM270 Titolo: SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE Testo: Scuola di Medicina e Chirurgia
DettagliCORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA. organizzati da ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA organizzati da ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO ANNO 2011-2012 Referenti: Ing. Giovanna Salzano Direttore dei corsi di formazione per la sicurezza
DettagliAGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO in attuazione del Dpr n. 137 del 7 Agosto appcpa
Dal 1 gennaio 2014, in attuazione del DPR n. 137 del 7 Agosto 2012, è obbligatorio anche per gli Architetti l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo. A disciplinare le modalità, le condizioni,
DettagliRISPOSTE ALLE FAQ IN TEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEMETRI E GEOMETRI LAUREATI
RISPOSTE ALLE FAQ IN TEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEMETRI E GEOMETRI LAUREATI La numerazione non è consecutiva in quanto essa è relativa a tutte le risposte fornite
DettagliFORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA VADEMECUM RIASSUNTIVO ( a cura della Commissione Formazione Professionale Continua) QUADERNO N 1 Via Croce n. 11 84078 Vallo della Lucania (SA) Pagina 1 COMMISSIONE FORMAZIONE
DettagliCONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA CIRCOLARE INTERPRETATIVA E ATTUATIVA DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE approvata dal Consiglio dell Ordine nella
DettagliConvenzione. tra. gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia, Vigevano e Voghera. l Università degli Studi di Pavia
Convenzione tra gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia, Vigevano e Voghera e l Università degli Studi di Pavia per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il
DettagliCIRCOLARE ATTUATIVA E INTERPRETATIVA DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
C O N S I G L I O D E L L O R D I N E D E G L I A V V O C A T I D I B O L O G N A CIRCOLARE ATTUATIVA E INTERPRETATIVA DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE approvata
DettagliFORMAZIONE POST LAUREA E ECM
Il logopedista del futuro FORMAZIONE POST LAUREA E ECM C. Reverberi PROFESSIONE OCCUPAZIONE PROFESSIONE - 1 DA SCUOLA PER ORTOFONISTI A CORSO UNIVERSITARIO DALL ESPERIENZA ALLE EBM PROFESSIONE - 2 CODICE
DettagliORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI VIGEVANO
Regolamento per la formazione professionale continua dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili della Circoscrizione del Tribunale di Vigevano Il Consiglio dell Ordine dei Dottori
DettagliINARSIND. INARSIND Nazionale SPETT.LE CNI CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
SPETT.LE CNI CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI e ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO Oggetto: Richiesta di chiarimento sull Art. 13 del Regolamento per l aggiornamento della competenza
DettagliRegolamento per la Formazione Continua
Regolamento per la Formazione Continua Regolamento adottato in data 24 gennaio 2013 e successivamente modificato in data 2 maggio 013 dal Consiglio Nazionale dell Ordine dei Periti Industriali e Periti
DettagliFORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Regolamento per la formazione professionale continua dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
DettagliSTATUTO DELLA SCUOLA FORENSE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI
STATUTO DELLA SCUOLA FORENSE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI Art. 1) Costituzione Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Rieti, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 29, comma 1, lett. c)
DettagliREGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE. Art. 1. (Durata) Il praticante avvocato deve frequentare lo studio del dominus per la durata di
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE Art. 1 (Durata) Il praticante avvocato deve frequentare lo studio del dominus per la durata di diciotto mesi con decorrenza dalla data di iscrizione.
DettagliREGOLAMENTO DELL ATTIVITA DI FORMAZIONE. Approvato al Congresso Straordinario di Verona il 17 dicembre 2016
REGOLAMENTO DELL ATTIVITA DI FORMAZIONE Approvato al Congresso Straordinario di Verona il 17 dicembre 2016 in vigore dal 1 gennaio 2017 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Formazione professionale
DettagliOrdine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia Regolamento per la Formazione Professionale Continua dell Ordine territoriale di Reggio Emilia (Approvato con deliberazione
DettagliSCUOLA DI GIURISPRUDENZA Corso di Laurea in Consulente del lavoro e delle relazioni aziendali
SCUOLA DI GIURISPRUDENZA Corso di Laurea in Consulente del lavoro e delle relazioni aziendali Art. 1 Requisiti per l accesso al corso Conoscenze richieste per l accesso Per essere ammessi al corso di laurea
DettagliAggiornamento e Sviluppo Professionale continuo
Aggiornamento e Sviluppo Professionale continuo Norme di riferimento: Regolamento recante Riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. 7 agosto n. 137, art. 7 co. 3) Regolamento per l aggiornamento
DettagliScuola di Lettere e Beni culturali
Scuola di Lettere e Beni culturali REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN STORIA E CONSERVAZIONE DELLE OPERE D'ARTE PARTE NORMATIVA Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso Requisiti curriculari
DettagliRegolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
DettagliCORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ISTITUZIONI E POLITICHE DEI DIRITTI UMANI E DELLA PACE REGOLAMENTO DIDATTICO. Titolo 1
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ISTITUZIONI E POLITICHE DEI DIRITTI UMANI E DELLA PACE REGOLAMENTO DIDATTICO Titolo 1 Finalità e ordinamento didattico Art. 1 - Finalità 1. Il Corso di Laurea Specialistica
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regolamento interno per la concessione da parte del CNF di patrocinio, utilizzo del logo e contributo economico in favore di iniziative meritevoli IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE nella seduta del 19 febbraio
DettagliCONAF Consiglio dell Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
CONAF Consiglio dell Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA ( ART. 9 COMMA 2, LETTERA D) DEL
DettagliFORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili REGOLAMENTO PER IL TRIENNIO 2014/2016
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili REGOLAMENTO PER IL TRIENNIO 2014/2016 Approvato dal Consiglio dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
DettagliConvenzione. tra. l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di. l Università degli Studi di
Convenzione tra l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di e l Università degli Studi di per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo e per l esonero
Dettagliart.5 (Riunioni della Commissione Formazione Continua Art. 6 (Accoglimento richieste accreditamento eventi formativi)
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA ISTITUITA DALL ORDINE REGIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO E PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI Delibera
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA. Corso di laurea in Economia e Commercio
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA Corso di laurea in Economia e Commercio Classe di laurea n. L-33 Scienze economiche DM 270/2004, art. 12 R.D.A. art. 5 RIDD 1 Art.
DettagliRegolamento per la formazione professionale continua dell Ordine di BUSTO ARSIZIO
Regolamento per la formazione professionale continua dell Ordine di BUSTO ARSIZIO IL CONSIGLIO DELL ORDINE DI BUSTO ARSIZIO PRESO ATTO delle attribuzioni e dei compiti del Consiglio Nazionale in materia
Dettaglidell Ordine territoriale del Circondario del Tribunale di Cassino
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Regolamento per la formazione professionale continua dell Ordine territoriale del Circondario del Tribunale di Cassino
DettagliCORSO DI LAUREA SPECIALISTICA In Politiche dell'unione Europea REGOLAMENTO DIDATTICO. Titolo I. Finalità e ordinamento didattico. Art.
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA In Politiche dell'unione Europea REGOLAMENTO DIDATTICO Titolo I Finalità e ordinamento didattico Art. 1 - Finalità 1. Il Corso di Laurea Specialistica in Politiche dell'unione
DettagliAggiornamento professionale ingegneri, ecco le nuove regole
Aggiornamento professionale ingegneri, ecco le nuove regole Aggiornamento professionale ingegneri, dal CNI le nuove linee di indirizzo con indicazioni su CFP, esoneri, tempistiche e schemi dei modelli
DettagliOSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) (L) Titolo: OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O)
Page 1 of 5 Facoltà: Corso: Ordinamento: DM270 MEDICINA E CHIRURGIA 8471 - OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) (L) Titolo: OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA
DettagliCORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SOCIOLOGIA REGOLAMENTO DIDATTICO. Titolo 1. Finalità e ordinamento didattico. Art. 1 - Finalità
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SOCIOLOGIA REGOLAMENTO DIDATTICO Titolo 1 Finalità e ordinamento didattico Art. 1 - Finalità 1. Il Corso di Laurea Specialistica in SOCIOLOGIA afferisce alla Classe n.
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN CONSULENTE DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI SINDACALI (Counsellor of labour law and labour relations) (CLASSE L-14) (Emanato con
Dettagli