VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 41

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1 di Pesaro COPIA N. di Documento N. della deliberazione 32 Data della deliberazione 02/03/2009 Allegati n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 41 Convocazione 1^ Seduta pubblica OGGETTO: INTEGRAZIONE E MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. L anno duemilanove, addì due del mese di Marzo alle ore 16:00, in Pesaro e nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in data 25/02/2009 notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. Al momento della trattazione dell argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori: P A P A Acacia Scarpetti Luca SI Di Domenico Alessandro SI Baldantoni Giorgio SI Eusebi Valter SI Balducci Domenico SI Fiumani Alessandro SI Balestrini Gastone SI Galdenzi Maris SI Bettini Alessandro SI Giorgi Franco SI Biancani Andrea SI Ippaso Davide SI Bonatti Rosaria Rita SI Lo Conte Marco SI Briglia Rito SI Manenti Monica SI Brisigotti Dino SI Nardelli Massimiliano SI Camboni Lorenzo SI Pagnini Alessandro SI Cassiani Giovanna SI Pozzi Ferruccio SI Catalano Giuseppina SI Renzoni Bezziccheri Anna Maria SI Ceccarelli Giuliana SI Ricci Matteo SI Ceccarelli Loredana SI Rossi Carlo SI Cecchini Roberto SI Signorotti Milena SI Ceriscioli Luca SI Stafoggia Walter SI Cesarini Massimo SI Tartaglione Caterina Emirene Lilla SI Ciancamerla Silvano SI Tonelli Paolo SI Coraducci Gerardo SI Tonucci Maurizio SI Del Monte Gabriele SI Trebbi Luciano SI Vimini Daniele Presenti n. 23 Assenti n. 18 Presiede il Presidente Dott. Coraducci Gerardo Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Uguccioni Luca Scrutatori: Camboni Tonucci Sono presenti gli Assessori: Bartolucci Gambini G. Gambini M. Pascucci SI

2 In continuazione di seduta Il Presidente, pone in discussione l argomento iscritto al n. 4 dell O.d.G. ed indicato in oggetto, come da schema di deliberazione agli atti che di seguito si trascrive: IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la legge n. 130/2001, che all art. 3, ha fissato nuovi principi in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, prevedendo l adozione di un regolamento per dare attuazione ai suddetti principi che doveva essere emanato entro sei mesi dall entrata in vigore della legge; Tenuto Conto che a tutt oggi, nonostante siano trascorsi quasi otto anni dall emanazione di detta legge, il regolamento non è stato ancora adottato; Ritenuto opportuno assicurare la più ampia applicazione ai principi espressi dalla legge n.130/2001, in considerazione del fatto che in relazione ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il Consiglio di Stato, nell Adunanza della Sezione Prima del 29/10/2003 n. 2957/2003, ha espresso il proprio parere ritenendo parzialmente applicabile la legge n. 130/2001, in particolare sostenendo che la legge sia già applicabile in ordine all affidamento familiare di urne cinerarie ma non per la dispersione delle ceneri, ma tuttavia il C.d.S. ha manifestato che: ( ) la legge 30 marzo 2001 n. 130 ( ) non è una legge delega, come tale inapplicabile in carenza di esercizio della delega, ma una legge ordinaria, diretta ad innovare la normativa vigente in materia di cremazione e in particolare il regolamento di polizia mortuaria approvato con d.p.r. 10 settembre 1990 n. 285 ed inoltre nel senso che: non è sostenibile che, decorso ormai ampiamente il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrata in vigore, la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario. Considerato, inoltre, che diverse regioni sono intervenute con proprie leggi per dare attuazione alla citata L. 130/2001, in particolare la Regione Marche ha adottato la legge n. 3 del 1 febbraio 2005, Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali, con la quale all art. 6 comma 1 ha previsto che: L autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130, inoltre, l art. 6, comma 2 prevede che: La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall art. 3, comma 1, lett. c) della legge 130/2001, ed è eseguita dai familiari o dall esecutore testamentario. Atteso che da tale situazione normativa e giurisprudenziale si desume la seguente situazione: i principi stabiliti dalla legge n. 130/2001 sono stati attuati parzialmente (grazie ad un primo ampliamento a seguito del citato parere espresso dal C.d.S.) ed ampliati ulteriormente dalla Regione Marche, con legge regionale n. 3/2005, che ha richiamato espressamente l applicazione dei principi stessi. Considerato infine che è in discussione in parlamento la proposta di legge presentata il 03/07/2006 che ha lo scopo di rendere finalmente applicabile la legge n. 130/2001 (regolamento di attuazione della legge 130/2001). Dato il crescente interesse della cittadinanza all applicazione dei nuovi principi sia per la cremazione di resti mortali esumati od estumulati (sia per poter riutilizzare le sepolture già occupate che per un fattore affettivo di riunire i familiari in una unica tomba), sia per rispondere all esigenza di alcuni cittadini di effettuare la dispersione delle ceneri dei propri cari, si ritiene opportuno: sostituire l art. 49 del regolamento comunale di polizia mortuaria prevedendo che per il rilascio dell autorizzazione alla cremazione si applichino i principi e le modalità previste dall art. 3 comma 1 lett. a) b) della legge 130/2001 Pag. 2

3 aggiungere l art. 49-bis relativo alle modalità per l autorizzazione alla cremazione di resti mortali ed ossei nel rispetto dei principi previsti dall art. 3 comma 1 lett. g) della legge 130/2001 aggiungere l art. 50-bis relativo alle modalità per l autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel rispetto dei principi previsti dall art. 3 comma 1 lett. c) e d) della legge 130/2001. Vista la citata legge n. 130/2001; Vista la citata legge della regione Marche n. 3/2005; Visto il D.P.R. n.285/1990; Visto il D.P.R. n.254/2003; Visto il D.P.R. 24 febbraio 2004 in materia di dispersione delle ceneri e relativo parere del Consiglio di Stato; Vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993; Vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998; Visto il Regolamento Comunale di polizia mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 146 del 30/06/1998, modificato con delibera di C.C. n. 161 del 25/07/2005; Visto il Regolamento Comunale per le retrocessioni delle concessioni cimiteriali approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 124 del ; Rilevato l opportunità, per le motivazioni sopra esposte, per il periodo transitorio in attesa che venga approvata una normativa nazionale uniforme, di apportare le seguenti modifiche al Regolamento Comunale di Polizia Comunale sopra richiamato: L art. 49 è sostituito dal seguente: 1. La cremazione di salme è autorizzata con le seguenti modalità previste dall art. 3, comma 1 lett. a) e b) della legge n. 130 del 30 marzo 2001: a) l autorizzazione alla cremazione spetta all Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato; b) l autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità: 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; 2) l iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell iscrizione all associazione. L iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari; 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado della maggioranza assoluta di essi, manifestata all Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza; Pag. 3

4 4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette; Dopo l art. 49 è inserito il seguente art. 49 bis Art. 49 bis Cremazione di resti mortali e resti ossei 1. La cremazione di resti mortali e di resti ossei è ammessa al fine di recuperare, per un nuovo utilizzo, campi di inumazione, blocchi di loculi o singole sepolture nonché ossari comuni. 2. Per resti mortali si intende il risultato della incompleta scheletrizzazione decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni. Per resti ossei si intende il risultato della completa scheletrizzazione della salma. 3. Il Sindaco, in qualità di ufficiale di stato civile, autorizza con ordinanza la cremazione di resti mortali e di resti ossei in base a quanto previsto dall art. 3 comma 1 lett. g) della legge 130/2001. L ordinanza è predisposta dal servizio cimiteriale, previa verifica ed emanazione di tutti gli atti da parte del servizio medesimo per il riutilizzo delle sepolture liberate e sulla base del riscontro dei seguenti requisiti essenziali: a) assenso alla cremazione dei resti mortali od ossei da parte del coniuge del defunto o, in mancanza del coniuge, della maggioranza assoluta dei parenti di grado più prossimo. Il rapporto di parentela si intende esistente fino al 6 grado secondo quanto previsto dall art. 77 del codice civile. A tal fine i parenti più prossimi del defunto devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dichiarano qual è la maggioranza assoluta degli stessi e contestualmente manifestano il loro assenso alla cremazione; b) in assenza di parenti entro il 6 grado o in caso di irreperibilità degli stessi, la cremazione può essere disposta dopo che sia stata effettuata la pubblicazione per trenta giorni all albo pretorio del Comune di uno specifico avviso. L avviso deve indicare le generalità delle persone i cui resti mortali od ossei sono da avviare a cremazione e le sepolture dalle quali sono stati esumati o estumulati; tale avviso sarà affisso anche all albo dei cimiteri interessati e sul sito del Comune; 4. L ordinanza può riguardare: a) la cremazione dei resti mortali derivanti da operazioni di esumazione o estumulazione in interi reparti o blocchi di sepolture b) la cremazione dei resti mortali derivanti da operazioni di esumazione o estumulazione in singole sepolture. In tal caso l ordinanza, predisposta dal servizio cimiteriale con cadenza bimestrale, riguarderà più cremazioni. Il servizio cimiteriale individua i locali da utilizzare per il deposito temporaneo dei resti mortali e resti ossei ( ossari comuni) in attesa dall avvio a cremazione. 5. L ordinanza che autorizza la cremazione dei resti mortali od ossei dispone anche il trasporto dei resti all impianto di cremazione ed il successivo trasporto delle ceneri nel definitivo luogo di conservazione. Dopo l art. 50 è inserito il seguente art. 50 bis Art. 50 bis Dispersione delle ceneri 1. La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto dei principi indicati dall art. 3 comma 1 lett. c) e d) della legge 130/ La dispersione è autorizzata dall ufficiale dello stato civile che la rilascia dopo aver accertata la volontà espressa in tal senso dal defunto mediante propria dichiarazione autografa, disposizione testamentaria o mediante iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati e dalla quale risulti per iscritto la volontà di far disperdere le proprie ceneri. 3. La dispersione deve essere effettuata dalla persona indicata nella dichiarazione autografa, nella disposizione testamentaria o nei documenti relativi all iscrizione alla società di cremazione. In mancanza di tale indicazione la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall esecutore testamentario o dal rappresentante legale della società di cremazione, Pag. 4

5 cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato del servizio cimiteriale. 4. L autorizzazione è valida per la dispersione delle ceneri all interno del territorio comunale. La dispersione in natura all aperto è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni: a) in aree appositamente individuate dal responsabile del servizio cimiteriale all interno dei cimiteri; b) in mare ad oltre mezzo miglio dalla costa; c) nei fiumi nei tratti liberi da manufatti e da natanti; 5. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dalla legislazione vigente Le ceneri già tumulate o affidate ai familiari possono essere disperse secondo le modalità di cui sopra. 7. Di ogni autorizzazione alla dispersione di ceneri deve essere tenuta traccia in apposito registro, anche a tenuta informatica, con le indicazioni dei seguenti dati: - generalità del defunto - generalità dell incaricato alla dispersione delle ceneri - luogo e data dell operazione di dispersione Visto il Dlg.s 267/2000 del Testo Unico Enti Locali; Visto lo statuto comunale; Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell art. 49, comma 1, del Testo Unico lelle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: Dirigente del Servizio Servizi Demografici: Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta ; Responsabile del Servizio Finanziario: Atto non comportante impegno di spesa ; D E L I B E R A 1) DI APPORTARE le seguenti modifiche al regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con atto di C.C. 146 del e atto di C.C.161 del : L art. 49 è sostituito dal seguente: 1. La cremazione di salme è autorizzata con le seguenti modalità previste dall art. 3, comma 1 lett. a) e b) della legge n. 130 del 30 marzo 2001: a) l autorizzazione alla cremazione spetta all Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato; b) l autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità: 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; 2) l iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell iscrizione all associazione. L iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari; 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di 1 Art. 3 comma 1 n. 8) d.lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo codice della strada): 8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Pag. 5

6 volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado della maggioranza assoluta di essi, manifestata all Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza; 4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette; Dopo l art. 49 è inserito il seguente art. 49 bis Art. 49 bis Cremazione di resti mortali e resti ossei 1. La cremazione di resti mortali e di resti ossei è ammessa al fine di recuperare, per un nuovo utilizzo, campi di inumazione, blocchi di loculi o singole sepolture nonché ossari comuni. 2. Per resti mortali si intende il risultato della incompleta scheletrizzazione decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni. Per resti ossei si intende il risultato della completa scheletrizzazione della salma. 3. Il Sindaco, in qualità di ufficiale di stato civile, autorizza con ordinanza la cremazione di resti mortali e di resti ossei in base a quanto previsto dall art. 3 comma 1 lett. g) della legge 130/2001. L ordinanza è predisposta dal servizio cimiteriale, previa verifica ed emanazione di tutti gli atti da parte del servizio medesimo per il riutilizzo delle sepolture liberate e sulla base del riscontro dei seguenti requisiti essenziali: a) assenso alla cremazione dei resti mortali od ossei da parte del coniuge del defunto o, in mancanza del coniuge, della maggioranza assoluta dei parenti di grado più prossimo. Il rapporto di parentela si intende esistente fino al 6 grado secondo quanto previsto dall art. 77 del codice civile. A tal fine i parenti più prossimi del defunto devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dichiarano qual è la maggioranza assoluta degli stessi e contestualmente manifestano il loro assenso alla cremazione; b) in assenza di parenti entro il 6 grado o in caso di irreperibilità degli stessi, la cremazione può essere disposta dopo che sia stata effettuata la pubblicazione per trenta giorni all albo pretorio del Comune di uno specifico avviso. L avviso deve indicare le generalità delle persone i cui resti mortali od ossei sono da avviare a cremazione e le sepolture dalle quali sono stati esumati o estumulati; tale avviso sarà affisso anche all albo dei cimiteri interessati e sul sito del Comune; 4. L ordinanza può riguardare: a) la cremazione dei resti mortali derivanti da operazioni di esumazione o estumulazione in interi reparti o blocchi di sepolture b) la cremazione dei resti mortali derivanti da operazioni di esumazione o estumulazione in singole sepolture. In tal caso l ordinanza, predisposta dal servizio cimiteriale con cadenza bimestrale, riguarderà più cremazioni. Il servizio cimiteriale individua i locali da utilizzare per il deposito temporaneo dei resti mortali e resti ossei (ossari comuni) in attesa dall avvio a cremazione. 5. L ordinanza che autorizza la cremazione dei resti mortali od ossei dispone anche il trasporto dei resti all impianto di cremazione ed il successivo trasporto delle ceneri nel definitivo luogo di conservazione. Dopo l art. 50 è inserito il seguente art. 50 bis Art. 50 bis Dispersione delle ceneri 1. La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto dei principi indicati dall art. 3 comma 1 lett. c) e d) della legge 130/ La dispersione è autorizzata dall ufficiale dello stato civile che la rilascia dopo aver accertata la volontà espressa in tal senso dal defunto mediante propria dichiarazione autografa, disposizione testamentaria o mediante iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati e dalla quale risulti per iscritto la volontà di far disperdere le proprie ceneri. Pag. 6

7 3 La dispersione deve essere effettuata dalla persona indicata nella dichiarazione autografa, nella disposizione testamentaria o nei documenti relativi all iscrizione alla società di cremazione. In mancanza di tale indicazione la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall esecutore testamentario o dal rappresentante legale della società di cremazione, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato del servizio cimiteriale. 4. L autorizzazione è valida per la dispersione delle ceneri all interno del territorio comunale. La dispersione in natura all aperto è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni: a) in aree appositamente individuate dal responsabile del servizio cimiteriale all interno dei cimiteri; b) in mare ad oltre mezzo miglio dalla costa; c) nei fiumi nei tratti liberi da manufatti e da natanti; 5. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dalla legislazione vigente. 6. Le ceneri già tumulate o affidate ai familiari possono essere disperse secondo le modalità di cui sopra. 7. Di ogni autorizzazione alla dispersione di ceneri deve essere tenuta traccia in apposito registro, anche a tenuta informatica, con le indicazioni dei seguenti dati: - generalità del defunto - generalità dell incaricato alla dispersione delle ceneri - luogo e data dell operazione di dispersione 2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 3) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il dr. Franco Gabellini. Ha la parola l Ass. Gambini G. per l illustrazione. Terminata l illustrazione, il Presidente dichiara aperta la discussione, intervengono: i consiglieri Trebbi Signorotti Ass. Gambini G. (per la replica) e il dott. Gabellini, Responsabile Servizi Demografici, per spiegazioni tecniche. L illustrazione e i relativi interventi vengono registrati su nastro magnetico, conservato agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura della Segreteria. Il Presidente sostituisce la consigliera Renzoni Bezziccheri, come scrutatrice, con la consigliera Catalano. Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione lo schema di deliberazione sopratrascritto. La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato: - Presenti n Votanti n Voti favorevoli n. 23 Il Presidente proclama l esito della votazione, dichiarando che la delibera è approvata all unanimità. Dopodiché, il Presidente, pone ai voti la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con d.lgs , n La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato: - Presenti n. 23 Pag. 7

8 - Votanti n Voti favorevoli n. 23 Il Presidente proclama l esito della votazione, dichiarando che la delibera è resa immediatamente eseguibile. Il Presidente, alle ore 18,45, dichiara sciolta la seduta. /ld Pag. 8

9 Letto, approvato e sottoscritto Il Presidente f.to Coraducci Gerardo Il Segretario Generale f.to Uguccioni Luca Il sottoscritto certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata per copia in data 19/03/2009 all albo pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. Pesaro lì 19/03/2009 Il Segretario Generale Copia conforme all originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo Pesaro lì Il Segretario Generale Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all albo pretorio dal 19/03/2009 al 02/04/2009. Il Segretario Generale Pesaro lì 03/04/2009 Pag. 9

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