Piano per la prevenzione della corruzione Triennio 2013/2016

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1 AZIENDA USL 1 DI MASSA E CARRARA Piano per la prevenzione della corruzione Triennio 2013/2016 Piano redatto ai sensi della Legge n. 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione Approvato con Delibera de Direttore Generale n 29 del 31/01/2014 1) ACRONIM E DEFINIZIONI ACRONIMI DEFINIZIONI Pag. 1

2 ASL R.A.A. C.I.V.I.T. D.F.P. P.A.A. P.N.A. U.O. U.P.D. P.A.F. R.T. Azienda USL n 1 MASSA CARRARA Responsabile Aziendale Anticorruzione Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Autorità Nazionale Anticorruzione) Dipartimento per la Funzione Pubblica Piano Triennale Aziendale Anticorruzione Piano Nazionale Anticorruzione Unità Operativa Ufficio Provvedimenti Disciplinari Piano Aziendale Formativo Responsabile per la trasparenza 2) INTRODUZIONE Il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell ASL è redatto dal R.A.A. (nominato con deliberazione del Direttore Generale numero 344 in data 13/09/2013, ai sensi e per gli effetti dell articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Il documento si inserisce nell ambito di un processo di rinnovamento che l Azienda ha intrapreso al fine di garantire una gestione efficace ed efficiente delle risorse pubbliche, assicurando ai cittadini ed alla collettività un servizio sanitario di elevata qualità con economie di spesa. In particolare, lo scenario normativo-istituzionale con il quale l Azienda deve confrontarsi ha visto un profondo rinnovamento derivante dalle recenti tendenze legislative finalizzate a contrastare i fenomeni corruttivi, nonché a rafforzare il sistema dei controlli interni della pubblica amministrazione. In tale contesto, l implementazione di percorsi di miglior rendimento da parte delle amministrazioni rappresenta un elemento fondamentale, anche in considerazione del fatto che la politica di contrasto alla corruzione costituisce una priorità assoluta del Governo nazionale, spinto anche dalle pressioni derivanti dal contesto internazionale (cfr. Convenzione dell O.N.U. contro la corruzione, ratificata dallo Stato italiano con legge 3 agosto 2009, n. 116). Nel corso dell anno 2012, il legislatore ha emanato la citata legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione, il cui dettato impatta notevolmente sull assetto gestionale e finanziario degli enti pubblici. La normativa ha previsto che l organo di indirizzo politico, su proposta del R.A.A., adotti il P.A.A.. Il termine entro il quale tale Piano doveva essere adottato, originariamente fissato per il 31 gennaio 2013, e successivamente posticipato al 31 marzo, è stato definitivamente fissato al 31 gennaio Il 13 marzo 2013, il Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione ha emanato le Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione. Pag. 2

3 Quest ultimo documento è stato, poi, emanato con deliberazione numero 72/2013 in data 11 settembre 2013 della C.I.V.I.T. (Autorità Nazionale Anticorruzione). Esso prevede sia le linee-guida per la redazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione da parte delle amministrazioni, sia la definizione del contenuto minimo di tali Piani. Il presente documento, redatto ai sensi e per gli effetti dell articolo 1, comma 8, della legge 190/2012 rappresenta, dunque, il P.A.A., al cui interno sono descritte le linee-guida che l Azienda USL 1 di Massa Carrara ha individuato per la prevenzione del rischio di corruzione, nonché i criteri sul coinvolgimento e la formazione del personale in materia di cultura della legalità. 3.1 ) Il livello statale Codice Penale (articoli dal 318 al 322); 3) PREMESSA NORMATIVA Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ; Legge 3 agosto 2009, n. 116, Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale ; Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ; Legge 28 giugno 2012, n. 110, Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 ; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (articolo 34- bis. Autorità nazionale anticorruzione ); Legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione ; Legge 17 dicembre 2012, n. 221, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013, contenente le linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano nazionale anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190; Linee di indirizzo del 13 marzo 2013 del Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione; Pag. 3

4 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ; Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ; Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ; Intesa n. 74/CU in data 24 luglio 2013 sancita dalla Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l attuazione dell articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione ; Deliberazione numero 71/2013 in data 1 agosto 2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (Autorità Nazionale Anticorruzione), recante Attestazioni OIV sull assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione ; Deliberazione numero 72/2013 in data 11 settembre 2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (Autorità Nazionale Anticorruzione), recante Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione; Intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ai sensi della L. n. 190/2012 definiscono (anche per le AA.SS.LL.) gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della stessa legge, anche con riguardo alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, ed, in particolare, della intesa sancita in data 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l attuazione dell art. 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione (provvedimento di Repertorio atti n. 79/CU in data 24 luglio 2013); -Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica. in particolare, delle circolari: a) n. 1/2013 in data 25 gennaio 2013, avente ad oggetto legge n. 190 del Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ; b) n. 2/2013 in data 19 luglio 2013, avente ad oggetto d.lgs. n. 33 del attuazione della trasparenza -Circolari, delle linee guida, delle direttive, delle indicazioni, degli indirizzi e delle delibere del Dipartimento della Funzione Pubblica, della Autorità Nazionale Anticorruzione e delle ulteriori pubbliche Autorità a vario titolo preposte all azione di prevenzione del rischio di corruzione e d illegalità; -Piano Nazionale Anticorruzione approvato in data 11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo le linee di indirizzo adottate in data 14 marzo 2013 dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2013, n ) Il livello locale Pag. 4

5 Il presente piano proposto dal R.A.A., dirigente amministrativo dott. C. Alberto Moruzzi, costituisce la risultante dell attività di prevenzione della corruzione e della illegalità svolta dall Azienda, a seguito dell entrata in vigore della L. n. 190/2012, sinora concretizzatasi nei seguenti provvedimenti, tutti debitamente consultabili sul sito aziendale ( nella specifica sezione prevenzione della corruzione : DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 344 del 13/09/2013 Nomina del Responsabile del la prevenzione del la corruzione e nomina Responsabile sella trasparenza; Prot. n del 18/11/2013 in attuazione del decreto legislativo sulla incompatibilità degli incarichi art. 20 D.Lgs. n 39 del 08/04/2013 che prevede, per i dirigenti titolari di incarico di responsabilità che comporti lo svolgimento in via esclusiva di poteri di amministrazione e gestione, seguendo le linee dettate ex delibera CIVIT 59/2013) il rilascio annuale di una dichiarazione, in autocertificazione, di assenza di cause di incompatibilità. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1 del 07/01/2014 individuazione gruppo di supporto per le attività della prevenzione della corruzione; Disposizione del Direttore Generale Prot. n 7/ AA.GG. del 13/01/2014 individuazione gruppo di supporto per le attività della prevenzione della corruzione; DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 28 del 31/01/2014 avente ad oggetto presa d atto proposta piano della trasparenza e dell integrità D. Lgs. 150/2012 art. 11 adempimenti, adottata su proposta del Direttore della U.O.. Affari Generali, ed elaborata dal Responsabile della Trasparenza, dott.ssa Giovanna Bitonti; 4) LA CORRUZIONE E LA SUA PREVENZIONE La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 in data 25 gennaio 2013 precisa che la legge non dà una esplicita definizione di corruzione. Il significato viene quindi dato per presupposto, ed è inteso, in senso lato, come comprensivo di tutte quelle situazioni in cui, nel corso dell attività Amministrativa, si riscontri l abuso da parte di un soggetto che gestisce un potere a lui affidato allo scopo di ottenerne vantaggi. L approccio che si intende adottare per il P.A.A. è di tipo multidisciplinare, dal momento che acquistano rilevanza non solo l intera gamma dei Reati contro la pubblica amministrazione (articoli 318, 319 e 319-ter del Codice Penale), ma anche situazioni che, pur prescindendo dalla rilevanza penale, pongono un malfunzionamento dell amministrazione a causa dell uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l inquinamento dell azione amministrativa da parte di soggetti esterni (sia che abbia avuto successo, sia quale mero tentativo). A supporto della normativa, poi, assumono rilevanza quelle motivazioni e quegli strumenti di trasparenza che consentono il controllo da parte dei cittadini e l adeguamento dell ordinamento giuridico italiano agli standard internazionali, oltre alla diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all articolo 97 della Costituzione. Pag. 5

6 Tra i valori che l Atto Aziendale di Organizzazione e Funzionamento pone a fondamento dell attività dell Azienda USL 1Massa Carrara ci sono il comportamento etico, lo spirito di servizio, la legalità, la trasparenza, e la buona amministrazione. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.1 La Legge 190/2012 ha introdotto modifiche al codice penale ed al codice civile nonché rilevanti novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti (ex D. Lgs. 231/2001), quindi il piano è redatto prendendo in considerazione le diverse ipotesi di corruzione previste dal Codice penale e non può prescindere da esse: Art. 318 c.p. (Corruzione per l esercizio della funzione) Il pubblico ufficiale che, per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Implicazioni: La fattispecie prevista dall art. 318 c.p. risulta rimodulata, in particolare: 1.il reato di Corruzione per un atto d ufficio di cui al precedente art. 318 c.p., ora risulta rinominato come Corruzione per l esercizio della funzione 2.risulta soppresso il necessario collegamento della utilità ricevuta o promessa con un atto, da adottare o già adottato, dell ufficio, divenendo quindi possibile la configurabilità del reato anche nei casi in cui l esercizio della funzione pubblica non debba concretizzarsi in uno specifico atto. Ciò attribuirebbe alla nozione di atto di ufficio non solo una vasta gamma di comportamenti, ma sembrerebbe poter prescindere dalla necessaria individuazione, ai fini della configurabilità del reato, di un atto al cui compimento collegare l accordo corruttivo, ritenendo sufficiente che la condotta consista anche in una pluralità di atti singoli, non preventivamente fissati e programmati Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. La pena è aumentata (art. 319-bis c.p.) se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. Pag. 6

7 Art. 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità) Salvo che il fatto costituisca più grav reato, il pubblico ufficiale o l incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poter induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità punito con la reclusione fino a tre anni. Implicazioni: Come anticipato in riferimento alle novità introdotte alla fattispecie prevista dall art. 317 c. tradizionalmente comprensiva delle condotte di costrizione e di induzione (intese quali modalità alternative realizzazione del reato), le modifiche al testo precedentemente in vigore hanno comportato che la costrizion continuasse ad essere disciplinata dalla nuova formulazione dell art. 317 c.p., mentre la condotta residua del induzione venisse ricollocata nell art. 319-quater introdotto dalla legge in oggetto. Ciò ha previsto diver elementi di differenziazione rispetto alla fattispecie della concussione ex art. 317 c.p., tra cui: 1.il soggetto attivo, che può essere oltre il pubblico ufficiale anche l incaricato di pubblico servizio 2.la modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità, che consiste, appunto, nella so induzione 3.la pena del soggetto che dà/promette denaro od altra utilità, che risulta ora prevista per la nuova fattispeci L introduzione di tale nuova fattispecie ha necessariamente comportato la modifica di tutte quelle ipotesi ch facevano riferimento al reato di concussione, prevedendo il richiamo anche alla nuova figura di reato. A esempio l art. 322-bis è ora Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comuni Europee e di Stati Esteri. La ratio dell introduzione della norma sta nell esigenza, più volte manifestata sede internazionale di evitare il più possibile spazi di impunità del privato che effettui dazioni o promess indebite di denaro o altra utilità ai pubblici funzionari, adeguandosi alla prassi di corruzione diffusa determinati settori (cd. Concussione ambientale ). Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall articolo 319. Implicazioni: Le modifiche all art 318 c.p.,hanno necessariamente comportato l adeguamento del disposto dell art. 322 c.p. in tema di istigazione alla corruzione Pag. 7

8 Diversi dalla corruzione sono i reati di: Art. 317 c.p. (concussione): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Implicazioni: La Legge 190/2012 riformula il reato di Concussione per recepire le Raccomandazioni indi carattere Internazionali, quali il rapporto sulla fase 3 dell applicazione della Convenzione anticorruzione Ocse in Italia. L originaria ed unitaria fattispecie prevista nell art. 317 c.p. era comprensiva tradizionalmente delle condotte di costrizione e di induzione (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato). Le modifiche al testo precedente in vigore hanno comportato: 1.che la condotta è adesso riferita esclusivamente al pubblico ufficiale e non più anche all incaricato di pubblico servizio 2.che la nuova formulazione circoscrive il reato esclusivamente alla condotta di costrizione, disciplinando la precedente figura della Concussione per induzione in una distinta ed ulteriore fattispecie inserita nel nuovo 319- quater e definita Induzione a dare o promettere utilità riferibile sia al pubblico ufficiale che all incaricato di pubblico servizio. 3.l inasprimento del minimo edittale della pena, fissato ora in sei (e non più quattro) anni di reclusione 4.che la modalità di induzione è stata ricollocata nell inedito art. 319-quater c.p. Art. 323 c.p. (abuso d'ufficio): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità. Art. 328 c.p. (rifiuto od omissione di atti d'ufficio ): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. Art. 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite). Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.la pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Pag. 8

9 Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. Implicazioni: Sino ad oggi, la giurisprudenza aveva sottolineato come il c.d. trading in influence, vale a dire l'utilizzo della carica pubblica per fini privati, fosse posto al di fuori della tipicità delle norme incriminatrici della corruzione contemplate dall ordinamento, presupponendo, questa, un nesso tra il pubblico ufficiale e l'atto d'ufficio oggetto del mercimonio. La nuova fattispecie appare volta a sanzionare condotte prodromiche alla corruzione per il caso che l accordo corruttivo non si perfezioni 5) SOGGETTI PREPOSTI ALLA LOTTA ALLA CORRUZIONE A LIVELLO AZIENDALE Rimandando alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, l individuazione dei soggetti che operano a livello nazionale elaborando le strategie di prevenzione e contrasto, a livello aziendale i soggetti che agiscono sulle misure di contrasto alla corruzione, sono i seguenti: Il Direttore generale quale Autorità di indirizzo Politico; Il Responsabile della prevenzione della corruzione; I Referenti per la Prevenzione per l area di rispettiva competenza, non ancora nominati ma che lo saranno con specifica Disposizione del Direttore Generale; I Direttori di Dipartimento, i Dirigenti delle Unità Operative Complesse, quelli delle Unità Operative Semplici Dipartimentali e Semplici, dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo e quello dei ruoli sanitari, per l area di rispettiva competenza; I Dipendenti nel loro complesso; Il Nucleo Interno di Valutazione (nelle funzioni di O.I.V.); l Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.; E onere e cura del Responsabile della prevenzione della corruzione definire le modalità e i tempi del raccordo con gli altri organi competenti nell ambito del P.A.A.. 6) L AUTORITA DI INDIRIZZO POLITICO Il Direttore Generale nella sua veste di autorità di indirizzo politico: designa il R.A.A.; adotta il P.A.A. e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione pubblica e, se del caso, alla regione interessata. (n.b. Il P.A.A. deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica, secondo istruzioni che saranno pubblicate sul sito del Dipartimento ( sezione anticorruzione. Non è consentita la trasmissione di documenti cartacei); adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali per il conferimento e l autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti). 7) IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Il Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione ha i seguenti compiti e responsabilità: Pag. 9

10 Definire il Piano triennale di prevenzione della corruzione e sottoporlo all approvazione del Direttore Generale dell Azienda ai sensi dell articolo 1, commi 5, 9 e 10, della legge 190/2012; notificare a tutti i Direttori di Dipartimento, i Dirigenti delle Unità Operative Complesse e delle Unità Operative Semplici Dipartimentali e Semplici aziendali, con il supporto della U.O. Gestione e Politiche del Personale, una copia del Piano, per la successiva diffusione al personale; Definisce, entro il 31 gennaio di ogni anno, le procedure per selezionare e formare i dipendenti che operano in settori esposti alla corruzione; Verifica l efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica in caso di accertate violazioni dello stesso ovvero quando intervengono mutamenti nell organizzazione o nell attività dell amministrazione; Verifica la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di commissione di reati di corruzione; Individua il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell etica e della legalità; Pubblica, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web dell amministrazione una relazione recante i risultati dell attività svolta e la trasmette all organo di indirizzo politico; Riferisce sull'attività qualora lo ritenga opportuno e nei casi in cui il Direttore Generale lo richieda; Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare deve darne tempestiva informazione affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare; Nel caso riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa deve presentare tempestiva denuncia alla competente Procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale; In ipotesi riscontri dei fatti che rappresentano notizia di reato deve presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica e deve darne tempestiva informazione all'autorità Nazionale Anticorruzione; Cura la diffusione dei Codici di Comportamento dei pubblici dipendenti ai sensi del Art. 15 del D.P.R. 62 del 2013, il suo monitoraggio sulla loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione alla C.I.V.I.T; Svolge i compiti di vigilanza sul rispetto in materia di inconferibilità ed incompatibilità (art. 15 d.lgs 39/ 2013). L imputazione della responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al R.A.A. non esclude che tutti i dipendenti delle strutture aziendali coinvolte nell attività amministrativa mantengano, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Al fine di realizzare la prevenzione, l attività del R.A.A. deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell organizzazione dell amministrazione. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di R.A.A., comunque motivato, è comunicato all'autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Nel caso in cui nei confronti del dirigente Responsabile della prevenzione della corruzione siano avviati procedimenti disciplinari o penali si procede alla applicazione dell obbligo di rotazione ed alla conseguente revoca dell incarico. 8) I REFERENTI PER LA PREVENZIONE In considerazione del carattere complesso della sua organizzazione Aziendale, tenendo conto anche dell'articolazione per centri di responsabilità, individuerà Referenti del R.A.A., che costituiranno il punto di riferimento per la raccolta delle informazioni e le segnalazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione, fermi restando i compiti del Responsabile e le responsabilità, che non possono essere derogati. I referenti per la prevenzione per l area di rispettiva competenza: Pag. 10

11 Sono previsti nel P.A.A e saranno individuati con successivi atti; I Referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione concorrono con il R.A.A. a: al fine di assicurare, in modo diffuso e capillare, azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Azienda, della corruzione a definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; prevedere, per le attività di cui sopra, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; assicurare, con particolare riguardo alle attività sopra individuate, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano anticorruzione; monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; svolgere attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull intera organizzazione ed attività dell amministrazione, e di costante monitoraggio sull attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale; individuare il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell etica pubblica e della legalità, in quanto chiamati ad operare nei settori nei quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; Osservare le misure contenute nel P.A.A.. I Referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione concorrono con il Responsabile della prevenzione della corruzione e con il Responsabile della trasparenza ad assicurare, in un contesto unitario, organico e coerente, la esatta osservanza delle prescrizioni in materia di trasparenza dell'attività amministrativa. I Referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione saranno individuati con deliberazione del Direttore Generale, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione. L'incarico di Referente del Responsabile della prevenzione della corruzione si configura già al momento come incarico aggiuntivo a quello già ordinariamente svolto dal dirigente che sarà individuato e non darà luogo ad alcuna remunerazione. 9) I DIRETTORI DI DIPARTIMENTO, DIRIGENTI DI STRUTTURA COMPLESSA, SEMPLICI DIPARTIMENTALI, SEMPLICI DEI RUOLI PROFESSIONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E DEL RUOLO SANITARIO La legge 6 novembre 2012, n. 190, affianca all attività del R.A.A. l attività dei Dirigenti, ai quali sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione. Pag. 11

12 In particolare, ciascun Direttore di Dipartimento, ciascun Dirigente di Unità Operativa Complessa e di Unità Operativa Semplice Dipartimentale e Semplice dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, e sanitario, nell ambito della propria competenza, dovrà: proporre misure di carattere generale idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, anche con l introduzione di adeguate forme interne di controllo specificamente dirette alla prevenzione e all emersione di possibili esposizioni al rischio corruttivo; individuare, anche nell ambito dell attività sanitaria, nella gestione dei beni, nel trattamento e nei rapporti con i pazienti e nella gestione organizzativa, quegli aspetti collegati a comportamenti di inadeguata correttezza, inosservanza di regole, discriminazione, o scarsa eticità, ed i relativi strumenti per affrontarli; fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni necessarie e le proposte adeguate per l adozione di misure di verifica e di controllo; avanzare proposte per la rotazione del personale soggetto di procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di natura corruttiva, qualora emergesse un effettivo e concreto rischio di reiterazione della corruzione; fare un attento censimento di tutta l area di propria competenza, in particolare attraverso una verifica delle risorse umane disponibili, degli incarichi e delle responsabilità, dei singoli obiettivi affidati, dei processi che coinvolgono i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate e delle vertenze in corso, al fine di verificarne la congruità in materia di lotta alla corruzione; formalizzare, nel rispetto delle prescrizioni legislative e delle disposizioni aziendali, precise disposizioni interne in ordine alle procedure di competenza della struttura, prevedendo puntuali e vincolanti sequenze di comportamenti e di responsabilità, allo scopo di standardizzare e di orientare i procedimenti; adottare le misure necessarie all effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione; adottare misure volte alla vigilanza sull attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (di cui all articolo 1, commi 49 e 50, della legge 190/2012), così come disciplinato dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell incarico (articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); il principio delle incompatibilità va considerato non solo nel senso strettamente giuridico ma in senso generale ed esteso, secondo ragioni di opportunità e di buon funzionamento dei servizi; adottare misure di verifica dell attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi esterni; proporre la programmazione di specifiche attività di formazione del personale, in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e con la struttura aziendale responsabile della formazione e dell aggiornamento; prevedere forme di diffusione del Piano triennale di prevenzione della corruzione ai dipendenti/collaboratori/consulenti a qualsiasi titolo dell Azienda. Si richiama, in proposito, il contenuto delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) all articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla disciplina delle funzioni dei Dirigenti di livello dirigenziale generale: l-bis. [i Dirigenti] concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. l-ter. [i Dirigenti] forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo. l-quater. [i Dirigenti] provvedono al monitoraggio delle attività nell ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte Pag. 12

13 di natura corruttiva. La responsabilità è di tipo dirigenziale, secondo le norme vigenti. 10) I DIPENDENTI NEL LORO COMPLESSO Il principio di legalità dell attività dei dipendenti pubblici trova fondamento in alcuni principi costituzionali che si correlano al diritto dei cittadini e alla correttezza dei funzionari. Non è negabile, infatti, che l articolo 54, comma 2, della Costituzione, in forza del quale I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge, si possa legittimamente considerare una specificazione del principio di imparzialità e buon andamento dell organizzazione amministrativa di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione stessa. Tutti i dipendenti dell amministrazione: partecipano al processo di gestione del rischio; osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all U.P.D.; segnalano casi di personale conflitto di interessi. Tutto il personale dell Azienda USL è pertanto tenuto alla puntuale osservanza delle norme anticorruzione e a fornire il suo apporto collaborativo al Responsabile della prevenzione della corruzione per l attuazione del presente Piano, anche nella considerazione che la violazione, da parte dei dipendenti dell amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare (cfr articolo 1, comma 14, della legge 190/2012). Le norme sanzionatorie sono quelle vigenti per i dipendenti della pubblica amministrazione. 11) IL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NELLE FUNZIONI DI O.I.V.) E GLI ALTRI ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO Il Nucleo Interno di Valutazione (nelle funzioni di O.I.V.) e gli altri organismi di controllo interno: a) partecipano al processo di gestione del rischio; b) considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; c) svolgono compiti propri connessi all attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa; d) esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall Azienda. 12) L UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - U.P.D. L Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.): a) svolge i procedimenti disciplinari nell ambito della propria competenza; b) provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell autorità giudiziaria; c) propone l aggiornamento del Codice di comportamento. 13) RACCORDO TRA IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED ALTRI ORGANI E FIGURE Lo svolgimento del ruolo di impulso che la legge affida al Responsabile della prevenzione della corruzione richiede che l organizzazione aziendale sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per procedimento, processo e output finale e che le strutture organizzative siano, oltre che coordinate tra loro, rispondenti all input ricevuto. Pag. 13

14 Tutte le articolazioni dell organizzazione aziendale svolgono quindi un ruolo fondamentale nel prevenire fenomeni corruttivi e di malfunzionamento dei servizi, talché anche singole figure professionali che svolgono ruoli intermedi e di coordinamento debbono farsi carico del miglioramento della qualità dei servizi e del benessere organizzativo che da tali iniziative viene prodotto. Gli obiettivi annuali di performance posti ai Dirigenti devono prevedere l utilizzo degli strumenti dell integrità e della trasparenza quali strategie di crescita e di sviluppo per delineare nuovi obiettivi organizzativi e individuali. Il R.A.A. identifica modalità di raccordo con le attività dell Organismo Indipendente per la Valutazione dell Azienda (in particolare per ciò che concerne il monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni) e con altri soggetto quali il Collegio Sindacale e la Commissione Disciplina Aziendali. Gli O.I.V e gli altri organismi di controllo interno partecipano al processo considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, svolgono compiti propri connessi all attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa, esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione. Il R.A.A. richiede assistenza alla Prefettura Territorialmente competente al fine di predisporre il Piano stesso ed elaborare una conforme strategia di prevenzione. 14) MISURE DI CARATTERE GENERALE PER PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE 14.1) COMUNICAZIONE E FORMAZIONE Il P.A.A. prevede la predisposizione di un programma formativo sui temi dell etica e della legalità di livello generale per i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione (art. 1 commi 5,8,10,11 L.190\2012); di livello specifico rivolti al Responsabile ed ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio. La formazione prevede l approfondimento delle discipline in materia di responsabilità dei procedimenti amministrativi, delle norme penali relative ai reati contro la pubblica amministrazione, agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte dell amministrazione. Il piano formativo dovrà essere attuato entro il 30 novembre di ogni anno. La procedure per la selezione del personale saranno predisposte con apposito atto del Responsabile in accordo con i Dirigenti dei Servizi interessati; il piano di formazione ha cadenza annuale e prevede la partecipazione obbligatoria del personale selezionato. L adozione del P.A.A. ed i suoi aggiornamenti saranno adeguatamente pubblicizzati sul sito internet ed intranet, nonché mediante segnalazione via mail a ciascun dipendente e collaboratore. In occasione della prima assunzione in servizio e/o sottoscrizione di contratti di collaborazione con l Amministrazione. Sono pianificati percorsi formativi, in linea con il Piano Triennale della Formazione (PTF), destinati al personale dell Ente che prevedano almeno: Formazione generale a tutto i dipendenti sulle competenze (es. forme di tutoraggio per l avvio al lavoro in occasione dell inserimento in nuovi settori lavorativi ) e sui temi dell etica e della legalità. Formazione specifica ai seguenti soggetti: R.A.A. (es. sessioni formative ad hoc sulle tecniche di risk management e internal audit, anche attraverso iniziative di training on the job o coaching) referenti, previsti nel presente P.A.A., ed identificati da successivi atti, che sono tenuti a relazionare al R.A.A.; personale coinvolto nelle aree a più elevato rischio di corruzione (es. focus group, laboratori didattici, ecc.) e formazione sulle misure obbligatorie/ulteriori (es. codice di comportamento, conflitto d interesse, whistleblowing, ecc.). 14.2) OBBLIGHI DI PUBBLICITA, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI Pag. 14

15 La Legge, ( D. Lgs n marzo 2013), all art. 1 comma 15, richiama la trasparenza dell attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell art.117 della Costituzione. Pertanto viene assicurata la pubblicazione, nei siti web delle Amministrazioni pubbliche, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d ufficio e di protezione dei dati personali. Al successivo comma 16, la stessa Legge assicura, come livello essenziale di trasparenza dell'attività amministrativa, la pubblicazione dei seguenti procedimenti: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; c) concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. Il Decreto Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 intende la trasparenza come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme di controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo di risorse pubbliche. Gli adempimenti degli obblighi previsti dal suddetto Decreto sono curati dal Responsabile del Piano di prevenzione della corruzione, in sinergia con il Responsabile della trasparenza cui compete la definizione delle misure, dei modi e le iniziative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. L ASL adotterà il Programma triennale per la trasparenza e l integrità, le cui misure sono collegate con le misure e gli interventi del presente Piano, di cui costituisce una Sezione. 14.3) CODICE DI COMPORTAMENTO La definizione e la diffusione di codici e regole di comportamento condivise assicura il buon andamento e l imparzialità dell azione amministrativa svolta a servizio della cittadinanza. L art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall art. 1, comma 44, della l. n. 190, assegna al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. In attuazione della delega il Governo ha approvato il d.p.r. n. 62 del 2013, recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici. Tale Codice sostituisce il Codice di Comportamento approvato con d.m. 28 novembre L art. 2, comma 3, del Codice prevede l estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell amministrazione. Nel Codice verranno richiamati: Divieto per i dipendenti pubblici di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali per l espletamento delle proprie funzioni; Limite-soglia orientativa per i regali non consentiti, la quale prevede che i regali di modico valore non possono superare il valore di 150 euro. I Codici adottati dalle singole amministrazioni possono comunque fissare soglie più basse in relazione alle caratteristiche dell ente e alle tipologia delle mansioni; Sottoscrizione del codice alla firma del contratto di assunzione da parte del dipendente; Obbligo di rispettare le misure di prevenzione, vale a dire le misure contenute nel PTPC e di prestare collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione; Violazione del Codice diviene fonte di responsabilità disciplinare; Definizione da parte di ciascuna P.A. di un proprio Codice di comportamento. A tal fine la CIVIT definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori/tipologie di amministrazione; Vigilanza dei dirigenti sull applicazione del Codice di Comportamento; Pag. 15

16 Il dirigente deve avere comportarsi da bravo funzionario, dunque assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell azione amministrativa ; Verifica annuale delle P.A. sullo stato di applicazione dei codici e a tal fine organizzano attività di formazione del personale. 14.4) MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI I Responsabili delle U.U.OO. /Servizi aziendali fissano, sulla base della normativa vigente e sulla base dei regolamenti aziendali, i termini per la conclusione dei procedimenti; provvedono a darne comunicazione tempestiva al R.A.A. Annualmente i suddetti responsabili verificano il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e relazionano al Responsabile del Piano su: dati relativi al numero dei procedimenti adottati; il numero dei procedimenti conclusi; numero dei procedimenti per i quali si registra un ritardo ed i motivi dello stesso; esiti dei procedimenti conclusi. Il Responsabile del Piano è tenuto ad accertarsi della corretto svolgimento del monitoraggio e del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti. 14.5) MONITORAGGIO DEI RAPPORTI FRA L AZIENDA E I SOGGETTI CON I QUALI INTERCORRONO RAPPORTI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA Nel corso del 2014 si procederà a definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e dipendenti dell'amministrazione. I Responsabili delle U.U.O.O. interessate da tali rapporti, sottoporranno ai dipendenti, agli utenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori e ditte appaltatrici, dichiarazione sottoscritta di assenza di conflitto di interesse, predisposta all uopo. In caso di conflitto di interesse, saranno attivate le procedure previste dalla normativa vigente in materia, Periodicamente sarà trasmesso, al responsabile del Piano, un report sugli esiti di tale monitoraggio. 14.6) MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO La responsabilità del monitoraggio del Piano è del R.A.A., che entro il 15 dicembre di ogni anno deve predisporrà la relazione sulle attività di monitoraggio svolte e gli esiti rilevati, anche avvalendosi della collaborazione della cittadinanza. Il monitoraggio sull implementazione delle misure, consente al R.A.A. di monitorare costantemente l andamento dei lavori e di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti. Nell ambito delle risorse a disposizione del R.A.A., il monitoraggio deve essere attuato mediante la messa a disposizione dello stesso di risorse di personale adeguate e sistemi informatici. Quanto sopra al fine di consentire la tracciabilità del processo e la verifica immediata dello stato di avanzamento. L aggiornamento annuale del Piano, segue la stessa procedura seguita per la prima adozione del P.A.A., e deve tener conto dei seguenti fattori: normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali; Pag. 16

17 dell amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.A.A.; nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A ) ROTAZIONE DEGLI INCARICHI Nell ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume rilievo l applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio. La ratio delle previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e di evitare che il medesimo funzionario tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti. In attesa di specifiche indicazioni che saranno eventualmente emanate in seguito, l ASL, compatibilmente con l organico e con l esigenza di mantenere continuità e coerenza di indirizzo delle strutture, applica il principio di rotazione prevedendo che nei settori più esposti a rischio di corruzione siano alternate le figure dei responsabili di procedimento, nonché dei componenti delle commissioni di gara e di concorso. 14.8) TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI Dopo l art. 54 del D. Lgs. 165/2011 è inserito l art. 54-bis Tutela del dipendete pubblico che segnala illeciti il c.d. whistleblower. La disposizione pone tre norme: Tutela dell anonimato: La ratio della norma è quella di evitare che il soggetto ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. Per la tutela si fa specifico riferimento al procedimento disciplinare. Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l identità del segnalante può essere rivelata all autorità disciplinare e all incolpato nei seguenti casi: consenso del segnalante; la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato; La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Si deve prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime, ma è necessario che presentino fatti e situazioni relazionabili a contesti determinati. L anonimato non può essere opposto in caso di indagini penali, tributarie o amministrative. Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower: Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito: deve dare notizia circostanziata dell avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; può dare notizia dell avvenuta discriminazione all organizzazione sindacale alla quale aderisce; può dare notizia dell avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia; può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione; sottrazione al diritto di accesso: Pag. 17

18 Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell ambito delle ipotesi di esclusione di cui all art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del ) INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA ED AREE DI RISCHIO L individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l emersione delle aree nell ambito dell attività dell intera Azienda che debbono essere presidiate più di altre mediante l implementazione di misure di prevenzione. Rispetto a tali aree il P.A.A. identifica le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione. L individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica sul campo dell impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell Azienda. Per rischio si intende l effetto dell incertezza sul corretto perseguimento dell interesse pubblico e, quindi, sull obiettivo istituzionale dell Azienda, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento. Per evento si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell obiettivo istituzionale dell Azienda. Le aree di rischio variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta dalla specifica amministrazione. Tuttavia, l'esperienza internazionale e nazionale mostrano che vi sono delle aree di rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte. In conseguenza, la L. n. 190/2012 ha già individuato delle particolari aree di rischio, ritenendole comuni a tutte le amministrazioni. Queste aree sono elencate nell art. 1, comma 16, e si riferiscono ai procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150/2009. I suddetti procedimenti corrispondono alle seguenti aree di rischio: processi finalizzati all acquisizione e alla progressione del personale; processi finalizzati all affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163/2006; processi finalizzati all adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; processi finalizzati all adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Le suindicate aree di rischio comuni ed obbligatorie a tutte le pubbliche amministrazioni si articolano, a loro volta, nelle seguenti sotto aree: A) Area: acquisizione e progressione del personale: 1. Reclutamento 2. Progressioni di carriera 3. Conferimento di incarichi di collaborazione B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture: 1. Definizione dell oggetto dell affidamento 2. Individuazione dello strumento/istituto per l affidamento 3. Requisiti di qualificazione 4. Requisiti di aggiudicazione Pag. 18

19 5. Valutazione delle offerte 6. Verifica dell eventuale anomalia delle offerte 7. Procedure negoziate 8. Affidamenti diretti 9. Revoca del bando 10. Redazione del cronoprogramma 11.Varianti in corso di esecuzione del contratto 12.Subappalto 13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell an 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell an e a contenuto vincolato 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell an 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell an e nel contenuto D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell an 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell an e a contenuto vincolato 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell an 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell an e nel contenuto. Queste aree di rischio sono state singolarmente analizzate, con i relativi responsabile ed allegati quali parte integrante e sostanziale pel presente Piano. Le aree di rischio costituiscono la specifica realtà organizzativa dell Azienda. Le stesse che costituiscono un contenuto minimale obbligatorio per legge non esauriscono, tuttavia, la individuazione delle aree di rischio dell Azienda. Il presente P.A.A. include al momento, ulteriori aree di rischio, nello specifico quelle relative alla U.O. Magazzini ed Attività Economali, rispecchiano le specificità funzionali e di contesto e che scaturiscono dal processo di valutazione del rischio. L individuazione delle aree di rischio, a parte quelle obbligatorie e comuni a tutte le pubbliche amministrazioni, scaturisce dal processo di gestione del rischio. 16) DETERMINAZIONE, PER CIASCUNA AREA DI RISCHIO, DELLE ESIGENZE DI INTERVENTO UTILI A RIDURRE LA PROBABILITA, CON INDICAZIONE DI MODALITA RESPONSABILI TEMPI DI ATTUAZIONE ED INDICATORI Le misure si classificano come: misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative; misure ulteriori, sono quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel presente P.A.A. Pag. 19

20 Il P.A.A. fa riferimento a tutte le misure obbligatorie per trattare il rischio e quelle ulteriori ritenute necessarie o utili, tenuto conto del contesto di riferimento dell Azienda: intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt del d.p.r. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000); l affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell Azienda ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale; misura da attuarsi con decorrenza immediata da parte dei Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, a vario titolo competenti; la previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; misura da attuarsi con decorrenza immediata da parte dei Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, a vario titolo competenti; la individuazione di orari di disponibilità dell U.P.D. durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell Azienda su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3, d.p.r. n. 62/2013); misura da attuarsi entro il mese di dicembre 2014 da parte dei dirigenti che compongono l U.P.D.; la pubblicazione sul sito internet dell Azienda di casi esemplificativi anonimi, tratti dall esperienza concreta dell Azienda, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, che realizza l illecito disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe stato adeguato, anche sulla base dei pareri resi dalla Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell art. 1, comma 2, lett. d), della l. n. 190/2012; misura da attuarsi entro il mese di dicembre 2015 da parte dei dirigenti che compongono l U.P.D.. l introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l utenza debbano essere sempre sottoscritti dall utente destinatario; misura da attuarsi con effetto immediato da parte dei Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, a vario titolo competenti; potenziamento, dell U.R.P. per curare il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici aziendali competenti; misura da attuarsi anche mediante la utilizzazione di tutti i canali di comunicazione possibili, dal numero verde, alle segnalazioni via web ai social media da parte del Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico, entro dicembre 2014; regolazione dell esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; misura da attuarsi, anche mediante la creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti, da parte dei Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, a vario titolo competenti, entro dicembre 2014; svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull attività dell Azienda, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali; misura da attuarsi con effetto immediato da parte della Direzione dell Azienda; Il presente P.A.A. individua ed implementa anche delle misure di carattere trasversale. Anche queste sono obbligatorie e ulteriori. Sono misure di carattere trasversale: la trasparenza (P.T.T.I.): gli adempimenti di trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel P.T.T.I.; Pag. 20

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