PROPOSTA DI LEGGE N. 210

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1 PROPOSTA DI LEGGE N. 210 presentata dai consiglieri Martines, Cremaschi, Codega, Da Giau, Moretti, Zecchinon 1, Bagatin 2, Edera 3 il 28 aprile Firma aggiunta il 2 maggio Firma aggiunta il 22 maggio Firma aggiunta il 21 giugno 2017

2 Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la presente proposta di legge origina dal riconoscimento del valore e dell importanza del gioco e della pratica ludica per la salute e l equilibro dell essere umano; dalla consapevolezza della serietà del gioco per il conseguimento di un reale benessere e per la realizzazione di una sana socializzazione della persona, bambino, giovane o adulto che sia. La consapevolezza della serietà del gioco è stata costantemente riconosciuta in tutta l evoluzione del Pensiero umano, come significativamente dimostra la consonanza con la quale si sono espressi, a distanza di migliaia di anni l uno dall altro, Autori fondamentali per la creazione di una cultura universale come Eraclito che, nel V secolo a.c., sosteneva che L uomo è più vicino a sé stesso quando raggiunge la serietà di un bambino intento a giocare e Nietzsche, il quale, nel XIX secolo d.c., sostanzialmente ribadiva il medesimo concetto, dicendo che: Maturità dell'uomo significa avere ritrovato la serietà che si metteva nel gioco da bambini, per giungere infine a Huizinga che, nel XX secolo, ribadisce: la cultura sorge in forma ludica, la cultura è dapprima giocata. Nei giochi e con i giochi la vita sociale si riveste di forme sopra-biologiche che le conferiscono maggior valore. Con quei giochi la collettività esprime la sua interpretazione della vita e del mondo. Dunque ciò non significa che il gioco muta o si converte in cultura, ma piuttosto che la cultura nelle sue fasi originarie, porta il carattere di un gioco. Il gioco è, pertanto, anche un elemento culturale e, non a caso e non solo, nell art. 31 della Convenzione internazionale sui diritti dell infanzia è usato tre volte l aggettivo culturale riguardo a esso. Oltra a tale immanente valenza culturale, il gioco possiede anche una dimensione costituzionale 4. Il gioco da sempre è, infatti, considerato palestra mentale e di vita (uno dei significati del latino ludus era scuola, elementare o dei gladiatori) e lo è certamente per la democrazia e per il lavoro (art. 1 Cost.), mediante il rispetto delle regole del gioco e l impegno che comunque comporta; contribuisce alla socialità e socializzazione, allo svolgimento della personalità e alla solidarietà (art. 2 Cost.); fa sperimentare l uguaglianza, la rimozione degli ostacoli e l effettiva partecipazione (art. 3 Cost.); fa parte del patrimonio storico e artistico della Nazione (art. 9 Cost.); consente l espressione e l educazione di ogni forma di libertà, da quella personale (art. 13 Cost.) passando per quella di riunione (art. 17 Cost.) e quella di associazione (art. 18 Cost.) sino a quella di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.); è pure uno degli imprescindibili momenti educativi da vivere e condividere nel rapporto genitori-figli (art. 30 Cost.), soprattutto per evitare le possibili insidie di videogiochi e Internet; favorisce il benessere di ogni individuo (art. 32 Cost); infine, da tutti è riconosciuta la sua rilevanza didattica (art. 33 Cost.), per cui si parla di metodologia ludica e ludiforme. La presente proposta di legge, inoltre, intende rappresentare una integrazione degli interventi legislativi compiuti nella presente Legislatura in tema di attività sportive, andando a stabilire, in uno specifico ambito quale quello del diritto al gioco di cittadinanza, delle regole finalizzate a valorizzare il movimento e le attività ludiche, quindi le attività distinte dallo sport agonistico e prettamente competitivo, in termini educativi, di cittadinanza, di benessere individuale e collettivo e, così facendo, fornire una risposta alle richieste degli operatori che quotidianamente garantiscono l effettività di tale diritto ai nostri concittadini. La finalità del presente intervento legislativo si riallaccia e intende, altresì, ampliare le potenzialità del Progetto Città Sane, promosso dall Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l Agenzia 4 MARGHERITA MARZARIO, La dimensione costituzionale del gioco, pubblicato dal all indirizzo I

3 specializzata delle Nazioni Unite per la Salute, che dal 1948 opera con l obiettivo di assicurare alla popolazione mondiale il più alto livello di salute. Nello specifico, l OMS lavora direttamente con i Governi locali, tramite il suo Centro per la Salute Urbana e una rete di città (le Città Sane), per supportare i Paesi nel promuovere la concezione e la consapevolezza della salute pubblica, sviluppare le politiche locali per la salute e i programmi sanitari, prevenire e superare le minacce e i rischi per la salute, anticipare le sfide future per la salute. Il Progetto Città Sane, sviluppato in oltre 30 Paesi europei e che in Italia è partito nel 1995 come movimento di Comuni per poi diventare nel 2001 Associazione senza scopo di lucro, e che oggi comprende oltre 70 Comuni, tra i quali alcune Amministrazioni locali della nostra Regione, nasce per aiutare le città a perseguire concretamente questi obiettivi. Le parole chiave sono: salute a tutto campo, benessere del singolo come benessere della comunità e ruolo delle città come promotrici di salute. Infine, la proposta di legge rappresenta, dal punto di vista normativo, anche il momento conclusivo del percorso avviato nel 2010 dal Tavolo regionale del gioco e che ha visto coinvolte numerosi Comuni e numerose associazioni della nostra Regione finalizzato, per l appunto, a introdurre nel nostro ordinamento giuridico una disciplina del diritto al gioco di cittadinanza per smentire la diffusa considerazione per cui Il gioco è quasi ovunque oggetto di disattenzione e sottostima e i decisori politici e/o gli amministratori sembrano avere scarsa coscienza della sua importanza, in particolare nella vita dei bambini, e di quanto esso sia paradigmaticamente segnale della capacità di una comunità di farsi carico della presenza dei più giovani e di considerarli come cittadini del presente, non solo di un prossimo e incerto futuro. Passando al merito della proposta di legge, essa è composta da 8 articoli che, nel dettaglio: - descrivono le sue finalità e obiettivi (art. 1), ovvero che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce il valore della cultura ludica e promuove il diritto al gioco di cittadinanza per tutti i cittadini, senza discriminazioni di età, genere, religione, lingua, provenienza e condizione economica e sociale, al fine della formazione e della integrazione sociale delle persone, dello sviluppo delle relazioni sociali, del miglioramento degli stili di vita e della tutela della salute; - individuano (art. 2) gli interventi ammissibili a finanziamento in quegli interventi finalizzati al coinvolgimento della cittadinanza in un attività naturale, libera e spontanea, dotata di regole, circoscritta entro limiti di spazio e di tempo, finalizzata allo sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali e intellettive delle persone; - istituiscono presso la Direzione regionale competente in materia il Tavolo ludico regionale (art. 3) il quale a) elabora e formula alla Giunta regionale la proposta delle priorità e degli eventuali criteri di preferenza da inserire nel bando; b) redige annualmente una relazione sull attuazione della presente legge e sulla efficacia degli interventi previsti dal bando ed è composto da: a) quattro rappresentanti degli enti locali indicati dal Consiglio delle Autonomie locali; b) un esperto individuato fra docenti e ricercatori nelle discipline di scienze della formazione indicati dall Università degli studi di Udine; c) un esperto individuato fra docenti e ricercatori nelle discipline di scienze della formazione indicati dall Università degli studi di Trieste; d) l Assessore regionale competente in materia o suo delegato; -indicano i soggetti beneficiari che possono presentare domanda di finanziamento (art. 4) nei Comuni in forma singola o associata e nelle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 e successive modifiche e integrazioni; - prevedono che con bando regionale (art. 5), da approvare con deliberazione di Giunta regionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili a bilancio, sono individuati: a) la tipologia degli interventi ammessi a finanziamento in relazione alla definizione delle priorità ed eventuali criteri di preferenza II

4 proposti dal Tavolo ludico regionale; b) le spese ammissibili nonché le modalità e i termini di concessione dei contributi finanziari ai soggetti beneficiari. L entità del contributo regionale, a copertura integrale delle spese complessivamente ammissibili, non può eccedere gli importi di seguito indicati con riferimento alla popolazione di ciascun soggetto proponente dichiarata con riferimento al dato al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di presentazione della domanda: a) 3.000,00 euro per i soggetti di cui all articolo 4, con popolazione inferiore a abitanti; b) 7.000,00 euro per i soggetti di cui all articolo 4, con popolazione compresa tra abitanti e abitanti; c) ,00 euro per i soggetti di cui all articolo 4, con popolazione compresa tra abitanti e abitanti; d) ,00 euro per i soggetti di cui all articolo 4, con popolazione tra e abitanti; e) euro per i soggetti di cui all articolo 4, con popolazione oltre i abitanti; - statuiscono la celebrazione il 28 maggio di ogni anno della Giornata Mondiale del Gioco (art. 6) promossa dall Associazione Internazionale delle Ludoteche (ITLA International Toy Library Association); - dispongono, infine le norme finanziarie (art. 7) e l entrata in vigore (art. 8). L auspicio è che il presente disegno di legge possa essere approvato dal Consiglio regionale con il più ampio consenso possibile e che ciò possa avvenire, palese essendone la portata altamente simbolica di una simile circostanza, prima della Giornata Mondiale del Gioco MARTINES CREMASCHI CODEGA DA GIAU MORETTI III

5 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari PROPOSTA DI LEGGE N. 210 Art 1 (Finalità e obiettivi) 1. La Regione riconosce il valore della cultura ludica e promuove il diritto al gioco di cittadinanza per tutti i cittadini, senza discriminazioni di età, genere, religione, lingua, provenienza e condizione economica e sociale, al fine della formazione e della integrazione sociale delle persone, dello sviluppo delle relazioni sociali, del miglioramento degli stili di vita e della tutela della salute. Art. 2 (Interventi ammissibili a finanziamento) 1. Ai fini della presente legge si intende per gioco di cittadinanza il gioco intellettuale e fisico finalizzato al coinvolgimento della cittadinanza in un attività naturale, libera e spontanea, dotata di regole, circoscritta entro limiti di spazio e di tempo, finalizzata allo sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali e intellettive delle persone. 2. Ai fini della presente legge sono ammissibili a finanziamento regionale gli interventi e le iniziative che intendono promuovere il diritto al gioco di cittadinanza secondo la definizione di cui al comma 1, sulla base di priorità ed eventuali criteri di preferenza definiti dal Tavolo ludico regionale di cui all articolo 3. Art. 3 (Tavolo ludico regionale) 1. Presso la Direzione regionale competente in materia è istituito il Tavolo ludico regionale, di seguito denominato Tavolo, che svolge le seguenti funzioni: a) elabora e formula alla Giunta regionale la proposta delle priorità e degli eventuali criteri di preferenza da inserire nel bando di cui all articolo 5; b) redige annualmente una relazione sull attuazione della presente legge e sulla efficacia degli interventi previsti dal bando di cui all articolo Il Tavolo è composto da: a) quattro rappresentanti degli enti locali indicati dal Consiglio delle Autonomie locali; b) un esperto individuato fra docenti e ricercatori nelle discipline di scienze della formazione indicati dall Università degli Studi di Udine; c) un esperto individuato fra docenti e ricercatori nelle discipline di scienze della formazione indicati dall Università degli Studi di Trieste; d) l Assessore regionale competente in materia o suo delegato. 210_PDL.docx

6 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari PROPOSTA DI LEGGE N Il Tavolo è costituito con decreto del Direttore centrale competente e resta in carica per la durata della legislatura e, comunque, sino alla nomina del nuovo Tavolo. I componenti svolgono il loro incarico a titolo gratuito. È riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali. 4. Il Tavolo si riunisce almeno una volta all anno su convocazione dell Assessore regionale competente in materia. Art. 4 (Soggetti beneficiari) 1. Possono presentare domanda di finanziamento per gli interventi previsti dalla presente legge i Comuni in forma singola o associata e le Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e successive modifiche e integrazioni. 2. Le attività e le iniziative proposte dai soggetti di cui al comma 1 possono essere attuate in convenzione e collaborazione con altri soggetti pubblici o privati non aventi finalità di lucro e con le istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio regionale. Art. 5 (Bando) 1. L Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti individuati dall articolo 4 a copertura delle spese organizzative direttamente imputabili agli interventi e alle iniziative volte a promuovere il diritto al gioco di cittadinanza nel territorio di riferimento. 2. Con bando regionale da approvare con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili a bilancio, sono individuati: a) la tipologia degli interventi ammessi a finanziamento in relazione alla definizione delle priorità ed eventuali criteri di preferenza proposti dal Tavolo ludico regionale; b) le spese ammissibili nonché le modalità e i termini di concessione dei contributi finanziari ai soggetti beneficiari. 3. L entità del contributo regionale, a copertura integrale delle spese complessivamente ammissibili, non può eccedere gli importi di seguito indicati con riferimento alla popolazione di ciascun soggetto proponente, dichiarata con riferimento al dato al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di presentazione della domanda: a) euro per i soggetti di cui all articolo 4, con popolazione inferiore a abitanti; 210_PDL.docx

7 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari PROPOSTA DI LEGGE N. 210 b) euro per i soggetti di cui all articolo 4, con popolazione compresa tra abitanti e abitanti; c) euro per i soggetti di cui all articolo 4, con popolazione compresa tra abitanti e abitanti; d) euro per i soggetti di cui all articolo 4, con popolazione tra e abitanti; e) euro per i soggetti di cui all articolo 4, con popolazione oltre i abitanti. 4. Ciascun comune può presentare un unica domanda, singolarmente o congiuntamente ad altri comuni mentre l Unione territoriale intercomunale presenta un unica domanda per tutti i Comuni aderenti alla stessa. 5. Qualora le risorse stanziate a bilancio per il finanziamento delle iniziative non risultassero sufficienti a soddisfare tutte le istanze presentate, l entità dei contributi concessi verrà ridotta in misura proporzionale. Art. 6 (Giornata mondiale del gioco) 1. La Regione riconosce e celebra il 28 maggio quale Giornata Mondiale del Gioco promossa dall Associazione Internazionale delle Ludoteche (ITLA - International Toy Library Association). Art. 7 (Norme finanziarie) 1. Per le finalità previste dall articolo 5 è autorizzata la spesa complessiva di suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni , a valere sulla Missione n. - Programma n. - Titolo n. dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. - Programma n. - Titolo n. e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l anno. Art. 8 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 210_PDL.docx

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