Competenze penali del Tribunale per i Minorenni
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1 Corso di Alta Formazione (a.a. 2015/2016) Competenze penali del Tribunale per i Minorenni Prof. Lucio Camaldo Docente di Diritto dell esecuzione penale e procedimento penale minorile Università degli Studi di Milano Milano -11 marzo 2016
2 Competenza penale del Tribunale per i Minorenni (TM) Il TM è competente per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 (art. 3 DPR 448/88) fino a 14 anni: il minore non è imputabile ex lege(art. 97 c.p.) immediata declaratoria della non imputabilità in ogni stato e grado del procedimento, anche d ufficio (art. 26 DPR 448/88) tra i 14 e 18 anni il minore è imputabile se era capace di intendere e di volere al momento del fatto: nel caso di riconosciuta capacità di intendere e di volere, la minore età costituisce una circostanza attenuante(pena diminuita)
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4 La competenza territoriale del TM La competenza del Tribunale per i Minorenni è a livello di distretto di Corte d Appello I distretti normalmente coincidono con le regioni ma per alcune regioni più grandi, quali lalombardiaolasicilia,visonopiùdistretti iltmdimilanosioccupadi8province(milano, Monza e Brianza, Como, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio, Varese) e di 966 Comuni.
5 Indagini preliminari E istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero: Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della Corte di appello o della sezione di Corte di appello in cui è istituito il tribunale per i minorenni (art. 4 r.d.l. 1404/1934)
6 PM Minorile Al PM sono trasmessi tutti i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18 al Procuratore della Repubblica sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per i minorenni, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale. (art. 4 r.d.l. 1404/1934)
7 PM Minorile I compiti fondamentali della Procura per i minorenni si svolgono in due ambiti: Penale: l'attività della Procura è sostanzialmente identica a quella di qualsiasi altra Procura, ossia deve svolgere le indagini preliminari in ordine a tutti i reati commessi da soggetti minorenni, ed eventualmente esercitare l azione penale; Civile: la Procura per i minorenni ha il compito di raccogliere le segnalazioni di situazioni di eventuale rischio o pregiudizio per soggetti minori e avanzare istanze al Tribunale per i minorenni, cioè chiedere provvedimenti a loro tutela
8 Polizia giudiziaria In ciascuna Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione (art. 5 DPR 448/88)
9 Sezioni di polizia giudiziaria Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate di polizia giudiziaria, si tiene conto dell'attitudine, dei titoli di studio, dei titoli di specializzazione in materia minorile e di eventuali esperienze specifiche del candidato. Le amministrazioni di appartenenza, d'intesa con il Ministero della giustizia, curano, anche congiuntamente, la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni. (art. 6 disp. att.)
10 Attività di indagine del PM e della polizia giudiziaria (come nel processo ordinario) Assunzione di sommarie informazioni da persone informate dei fatti Interrogatorio dell indagato Intercettazioni telefoniche Ispezioni, perquisizioni, sequestri Misure pre-cautelari Misure cautelari
11 Accertamenti sull età dell imputato Se sorge il dubbio sulla minore età dell imputato nel corso del procedimento ordinario: l autorità giudiziaria, in ogni stato e grado, trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni(art. 67 c.p.p.)
12 Accertamenti sull'età del minorenne nel processo minorile Art. 8 DPR 448/88: 1. Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche d ufficio, perizia. 2. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto. 3.Ledisposizionideicommi1e2siapplicanoaltresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.
13 Accertamenti sull'età del minorenne Perizia di tipo auxologico: analisi dei livelli di sviluppo scheletrico, statura, peso, circonferenza cranica, dentizione, manifestazioni puberali, da cui possa desumersi l età biologica dell individuo, presupponendo che essa rispecchi l età anagrafica
14 Accertamenti sulla personalità (art. 9 DPR 448/88) Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali dei minorenni al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto, nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.
15 Misure pre-cautelari 1) Arresto in flagranza(art. 16 DPR 448/88) 2) Fermo di minorenne indiziato di delitto (art. 17 DPR 448/88) 3) Accompagnamento a seguito di flagranza (art. 18 bis DPR 448/88)
16 Misure cautelari: tipologie per i minorenni 1) Prescrizioni: art. 20 DPR 448/88 2) Permanenza in casa: art. 21 DPR 448/88 3) Collocamento in comunità: art. 22 DPR 448/88 4) Custodia cautelare: art. 23 DPR 448/88
17 Misure cautelari Criterio di specialità delle misure per l imputato minorenne Numero chiuso Esigenza di non interrompere i processi educativi in atto Nessun automatismo nell adozione delle misure PM chiede la misura cautelare al giudice che la dispone con ordinanza
18 Finestre di libertà Per le misure cautelari diverse dalla custodia cautelare: il giudice, sentito l'esercente la potestà dei genitori, può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.
19 Conclusione delle indagini La durata delle indagini è, di regola, di 6 mesi, prorogabili su richiesta del PM al GIP fino a 18 mesi AlterminedelleindaginiilPMdevedecidere: richiesta di archiviazione(v. artt. 408 ss. c.p.p.) richiestadirinvioagiudizio(v.artt.416ss.c.p.p.) richiestadiunasentenzadi nonluogoaprocedere perirrilevanzadelfattoexart.27dpr448/88 procedimenti speciali
20 Procedimenti speciali Nel procedimento minorile sono esclusi i seguenti riti speciali(art. 25 DPR 448/88): applicazione della pena su richiesta delle parti ( patteggiamento ) procedimento per decreto penale di condanna Sono invece possibili: il giudizio abbreviato il giudizio immediato il giudizio direttissimo
21 Udienza preliminare Momento più significativo del processo minorile Baricentro del processo minorile Per quanto non previsto nel DPR 448/88 si deve fare riferimento alla disciplina ordinaria del c.p.p. GUP collegiale: 1 giudice togato + 2 giudici onorari(art. 50-bis c.2 ord. giud.) Incompatibilità GUP/GIP (art. 34 c. 2 bis c.p.p.)
22 Giudici onorari I componenti privati del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello per i minorenni sono nominati a seguito di deliberazione del CSM con decreto del Ministro della Giustizia è conferito loro il titolo di giudice onorario del tribunale per i minorenni, o di consigliere onorario della sezione della Corte d'appello per i minorenni Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente della Corte d'appello Durano in carica tre anni e possono essere confermati
23 Formazione/aggiornamento Il ministero di grazia e giustizia collabora con il CSM per la realizzazione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento per i magistrati ordinari e onorari addetti agli uffici giudiziari minorili, nelle materie attinenti al diritto minorile e alle problematiche della famiglia e dell'età evolutiva(art. 5 disp. att.)
24 Avviso dell udienza preliminare L avviso deve essere notificato (ai sensi dell art. 419 c.p.p.): all imputato al difensore dell imputato deve essere comunicato al pubblico ministero
25 Avviso dell udienza preliminare Nel rito minorile, l avviso deve essere notificato anche (art. 31 DPR 448/88): persona offesa servizi minorili che hanno svolto attività per il minorenne (art. 6 DPR 448/88) esercente la potestà dei genitori (se non compare, senza addurre un legittimo impedimento, può essere condannato al pagamento di unasommaafavoredellacassadelleammende-art.31 c.4). genitori o alla persona idonea per l assistenza affettiva e psicologica(art. 12 DPR 448/88)
26 Udienza preliminare L udienza preliminare si svolge in camera di consiglio(cioè senza la presenza del pubblico) L udienza si svolge con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell imputato.
27 Atti introduttivi Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità v. artt. 420, 420-bis, 420-ter c.p.p.(norme generali)
28 Accompagnamento coattivo il giudice può disporre l accompagnamento coattivo del minorenne non comparso (art. 31 comma 1 DPR 448/88)
29 Allontanamento coattivo minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a circostanze inerenti alla sua personalità (art.31comma2dpr448/88). esercente la potestà genitoriale, in qualunque momento, ove ricorrano le esigenze indicate nell art. 12 comma 3 [interesse del minore; inderogabili esigenze processuali] (art. 31 c. 4 DPR 448/88)
30 Persona offesa La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'articolo 90 c.p.p.: presentarememorie indicare elementi di prova Non può costituirsi parte civile (art. 10 DPR 448/88)
31 Audizione del minore e di altre persone Il minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice(art.31c.5dpr448/88) Le persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati nell'articolo 9 DPR 448/88 [accertamenti sulla personalità dell imputato minorenne]
32 Esame del minore imputato L esame dell imputato è condotto dal presidente L esame del minore da parte del giudice non può eliminare né sostituire il diritto dell imputato di rendere dichiarazioni spontanee o di chiedere di essere interrogato ex art. 421 c.p.p.
33 Integrazione probatoria All udienza preliminare minorile si applicano le disposizioni sull integrazione probatoria previste dagli artt. 421-bis e 422 c.p.p. Si applica anche l art. 423 c.p.p. relativo alla modificazione dell imputazione.
34 Il consenso dell imputato alla definizione anticipata prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato, se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 c.p.p. o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto (modifica introdotta dalla legge n. 63/2001 dopo la modifica dell art. 111 Cost.)
35 Epiloghi dell udienza preliminare Sentenza di non luogo a procedere(art. 425 c.p.p.) Decreto che dispone il giudizio(art. 429 c.p.p.) Immediata declaratoria della non imputabilità (art. 26 DPR 448/88) Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto(art. 27 DPR 448/88) Sospensionedelprocessoemessaallaprova(art.28e29 DPR 448/88) Perdono giudiziale(art. 19 r.d.l. 1404/1934 e art. 169 c.p.) Condanna a una pena pecuniaria o sanzione sostitutiva (artt.32c.2e30dpr448/88) Provvedimenti civili temporanei (art. 32 c. 4 DPR 448/88)
36 Perdono giudiziale Presupposti: a) pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 1.549, anche se congiunta a detta pena b) Il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati ( prognosi di futura buona condotta ) c) Il perdono giudiziale (salvo alcune eccezioni) non può essere concesso più di una volta.
37 Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto Presupposti: a) Tenuità del fatto b) Occasionalità del comportamento c) Pregiudizio alle esigenze educative derivante dall ulteriore corso del procedimento d) Accertamento dell esistenza del reato e della sua attribuibilità all imputato (presupposto implicito)
38 Sospensione del procedimento e messa alla prova Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito di un periodo di prova ilprocessoèsospesoperunperiodononsuperiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione
39 messa alla prova il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. la sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.
40 decisioni Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti (in caso di esito negativo) provvede a norma degli articoli 32 e 33 DPR 448/88 (cioè riprende il procedimento).
41 Condanna in udienza preliminare Art.32c.2DPR448/88: Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale
42 Opposizione nel caso di condanna (art. 32 c. 3 e 3 bis DPR 448/88) Contro la sentenza di condanna a una pena pecuniaria o a una sanzione sostitutiva, l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione Con l'atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale per i minorenni Iltribunaleperiminorennipuòapplicareinogni casounapenaanchediversaepiùgravediquella fissata nella sentenza revocata e revocare i benefici già concessi
43 Differenze rispetto alla pena per i maggiorenni 1) profilo qualitativo: esclusione dell ergastolo per i minorenni(v. Corte Cost. n. 168/1994) 2) profilo quantitativo: diminuente della minore età(art.98c.p.)
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