AGENTI E RAPPRESENTANTI - CNAI

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1 AGENTI E RAPPRESENTANTI - CNAI INDICE CNAI - AGENTI E RAPPRESENTANTI Accordo economico collettivo 22 febbraio 2001 Premessa Art. 1 - Campo di applicazione del C.C.N.L. Art. 2 - Agenti e rappresentanti Art. 3 - Incarico all'agente Art. 4 - Lavoro a tempo determinato Art. 5 - Obblighi vari dell'agente Art. 6 - Provvigioni - Liquidazione Art. 7 - Provvigioni Art. 8 - Provvigione - Risarcimento Art. 9 - Preavviso Art Provvigione aggiuntiva Art Indennità di risoluzione del rapporto Art Patto di non concorrenza Art Patto di non concorrenza - Indennità Art Malattia ed infortunio Art Condizioni di miglior favore Art Decorrenza e durata Art Enasarco TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 1 di 10

2 Art Controversie di lavoro - Commissione di conciliazione Art Controversie di lavoro - Conciliazione Art Assistenza sanitaria integrativa Art Controversie di lavoro - Commissione paritetica nazionale Art Disposizioni generali ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO NAZIONALE per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori artigiano, commercio e industria 22 FEBBRAIO 2001 (Decorrenza: 1º marzo Scadenza: 28 febbraio 2005) Parti stipulanti Coordinamento nazionale associazioni imprenditori (CNAI) e Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL) Federazione nazionale commercio (FEDERAGENTI CISAL) N.B. Per le vicende successive al 1º aprile 2009 si vedano i cc.cc.nn.l. Agenti e rappresentanti - CNAI - Artigianato ed Agenti e rappresentanti - CNAI - Terziario. Testo del c.c.n.l. Premessa Le Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto, una prima importante risposta alle esigenze, da più parti rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese. Il Contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi. Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'unione europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni sindacali e datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonchè una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale. Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni sindacali e datoriali, sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative. Sulla base di tali principi le Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonchè la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità europea. TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 2 di 10

3 - Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale. Le parti stipulanti hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione. Riconfermando gli impegni già precedentemente assunti e nel rispetto della coerenza dichiarata in tema di politica dei redditi, gli istituti contrattuali di contenuto economico saranno periodicamente e sistematicamente sottoposti a verifica da parte delle Organizzazioni stipulanti, essendo strettamente correlati alla dinamica del costo del lavoro, e formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulla evoluzione del costo della vita. Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", ed allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile. Si è convenuto, a chiusura delle trattative intercorse, di stipulare il presente accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale in considerazione ed attuazione di quanto previsto dalla direttiva CEE/86653 e dal codice civile, così come innovato dal decreto legislativo n. 303/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 1 Il presente accordo economico collettivo nazionale per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori artigiano, commercio e industria regola i rapporti fra gli agenti ed i rappresentanti di commercio rappresentati dalla CISAL e dalla Federagenti/CISAL e le ditte mandanti (preponenti) rappresentate da CNAI. Agli effetti di esso e in conformità agli artt e 1752 cod. civ., indipendentemente dalla qualifica e denominazione usata dalle parti: a) è agente di commercio che è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona; b) è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona. L'agente o rappresentante esercita la sua attività in una forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istituzioni impartite dal preponente ai sensi dal 1º comma dell'art del codice civile, senza gli obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all'art del cod. civ. devono tenere conto dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sull'esecuzione della sua attività. Il presente accordo si applica anche alle società che svolgono attività di agenzia, nonchè a coloro che in qualità di agenti o rappresentanti hanno incarico di vendere esclusivamente a privati consumatori. Art. 2 Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le parti, la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, nè l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza fra di loro. Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per una sola ditta, all'assunzione, da parte dell'agente o rappresentante, dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza fra di loro. Nel caso che l'agente o rappresentante non sia vincolato dal patto di esclusiva per una sola ditta egli resta libero di assumere altri mandati. Le variazioni di zona, di clientela e di qualunque altra condizione che comportino, rispetto all'anno solare precedente, una diminuzione dell'importo provvigionale fino al 10% possono essere realizzare previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante da darsi almeno 2 mesi prima. Qualora queste variazioni siano di entità superiore o, se ripetute nel tempo, comportino comunque una riduzione superiore al 10% dell'importo provvigionale rispetto al volume atteso e concordato, il preavviso scritto - fermi restando i suddetti termini minimi - non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto. Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 60 giorni, di non accettare le variazioni previste, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante. TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 3 di 10

4 Chiarimento a verbale all'art. 2 In relazione a quanto previsto dal 1º e 2º comma del presente articolo, le parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l'incarico conferito all'agente o rappresentante riguardi genere di prodotti che per foggia, destinazione e valore d'uso siano diversi e infungibili fra di loro o quando i prodotti siano in minima parte comuni. Art. 3 All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o rappresentante debbano essere precisati per iscritto, in un unico documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata (confini e clientela), i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e compensi, la durata quando questa non sia a tempo indeterminato. L'agente o rappresentante ha diritto di ottenere dal preponente, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, un documento che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Art. 4 Le norme previste nel presente accordo si applicano anche nel contratto a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque delle norme relative al preavviso di cui all'art. 9 del presente accordo. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o proroga del mandato. Il contratto a tempo determinato che venga rinnovato o che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Art. 5 L'agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerenti all'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni impartite dalla ditta. L'agente o rappresentante riscuote gli insoluti su indicazione della ditta e non può concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto. L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia, salvo diverso accordo che non può prevedere rimborso in forma percentuale. Il contratto potrà prevedere l'addebito totale o parziale del valore del campionario all'agente o rappresentante, in caso di mancata o parziale restituzione di danneggiamento non derivante dal normale utilizzo, In questo caso l'addebito non potrà essere superiore al 50% del prezzo di listino. L'agente o rappresentante che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve darne immediato avviso al preponente, comunque entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento. Il preponente è tenuto a fornire all'agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più producente il proprio mandato. Il preponente informerà altresì l'agente o rappresentante sul lancio dei nuovi prodotti e sulle nuove politiche di vendita e avvertirà l'agente per iscritto - con un preavviso di almeno 60 gg - qualora preveda che il volume delle operazioni commerciali subirà una notevole flessione rispetto alle attese o se ritenga di non poter far fronte alle consegne. Tali informazioni e precisazioni hanno comunque efficacia per il lavoro ancora da svolgere, fatto salvi gli ordini già acquisiti dall'agente o rappresentante che fanno maturare il diritto alla provvigione. Il mancato rispetto dei termini sia da parte dell'agente o rappresentante che dal preponente, costituisce causa di risoluzione immediata del rapporto per colpa della parte inadempiente. Art. 6 L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, di norma in percentuale, per tutti gli affari conclusi durante il contratto per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente o rappresentante aveva in precedenza acquisito come clienti per gli affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente o rappresentante. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente o rappresentante in data antecedente la cessazione o gli affari sono conclusi entro un anno dalla data di scioglimento del contratto e la cessazione sia da condurre prevalentemente all'attività dell'agente o rappresentante stesso. In tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente o rappresentante TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 4 di 10

5 precedente, salvo che specifiche circostanze rendano equo ripartire la provvigione tra gli agenti o rappresentanti intervenuti. La provvigione matura in favore dell'agente o rappresentante dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. Le provvigioni maturate vanno liquidate all'agente o rappresentante entro la fine di ogni trimestre. Entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all'agente o rappresentante il conto provvigioni con l'indicazione degli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo, nonchè il relativo importo, con l'adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali,. In caso di contestazioni, la ditta verserà le eventuali ulteriori somme con oltre 30 giorni dalla definizione della controversia. In deroga al comma precedente le parti possono prevedere che la maturazione delle provvigioni sia posticipata, per ordini con pagamento superiori a 90 giorni, al momento in cui il cliente ha eseguito la prestazione o avrebbe dovuto eseguirla, qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. In tal caso all'agente dovrà essere riconosciuta e corrisposta una provvigione anticipata nella misura del 50%. Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre quindici giorni rispetto ai termini di cui al comma 5, sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari a quello legale in vigore, senza obbligo di preventiva messa in mora. Qualora il ritardo nel pagamento delle provvigioni - ove il proponente non vanti crediti liquidi ed esigibili ad altro titolo - si protragga oltre i 60 giorni successivi al sollecito scritto dell'agente o rappresentante, quest'ultimo ha diritto di richiedere la risoluzione del contratto per grave inadempimento del proponente. Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell'agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti. La ditta ha altresì l'obbligo di fornire tutte le informazioni e, in particolare, l'estratto dei libri contabili per la verifica sulla liquidazione entro e non oltre 30 gg. Dalla richiesta dell'agente o rappresentante. Qualora le informazioni richieste non vengano fornite dalla ditta entro 60 gg dalla reintegrazione della richiesta, l'agente o rappresentante ha diritto di richiedere la risoluzione del contratto per grave inadempimento del preponente. Art. 7 Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine massimo 60 giorni per l'accettazione o il rifiuto da parte del preponente delle proposte d'ordine trasmesse dall'agente. Se comunque, anche successivamente si siano verificati eventi come proteste, che facciano dubitare della solvibilità del cliente, il preponente può rifiutarsi di evadere l'ordine ed all'agente non spetta alcuna provvigione. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento, ne altre spese di qualsiasi natura non addebitate in fattura al cliente. Le provvigioni per affari conclusi con clienti della zona dell'agente, in fiere o mostre, può essere ridotta fino ad un massimo del 50%, ma in tali casi l'agente deve essere totalmente spesato dalla mandante. All'agente non compete alcun compenso per la partecipazione a convegni, riunioni, mostre, fiere, ecc.., se invitato dalla mandante ma deve essere interamente spesato. Salvo quanto disposto dal comma successivo nel caso che l'esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta alla scadenza dei relativi termini. La provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. Ove il preponente ed il cliente si accordino per non dare in tutto o in parte esecuzione all'affare, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione piena per la parte eseguita e nella misura del 50% per la parte ineseguita. L'agente o rappresentante è tenuto a restituire le provvigioni corrispostegli dal preponente solo nelle ipotesi e nella misura in cui sia certo che l'affare non troverà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo - ai sensi dell'art. 1749, ultimo comma - ogni patto più sfavorevole per l'agente o rappresentante. Art. 8 Qualora un affare non vada a buon fine per una causa non imputabile al preponente, l'agente o rappresentante è tenuto a restituire esclusivamente la provvigione eventualmente TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 5 di 10

6 percepita, ove vi sia certezza circa la mancata conclusione successiva del contratto. Qualunque patto che ponga a carico dell'agente o rappresentante una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del cliente, è da ritenersi nullo ai sensi e per gli effetti della direttiva europea richiamata in premessa e dell'art. 1748, penultimo comma, del codice civile. Qualora gli affari non andati a buon fine per ordini effettuati nel corso dell'anno direttamente dall'agente o rappresentante siano di entità rilevante e cioè superiore al 20% del fatturato dell'anno medesimo o, per rapporti di durata inferiore all'anno, del fatturato del periodo preso a riferimento, il preponente può risolvere il rapporto senza preavviso, corrispondendo l'indennità di fine rapporto esclusivamente nella misura indicata dal successivo art. 11, commi 3 e 4. Il primo anno solare preso a riferimento ha comunque decorrenza dal momento iniziale del rapporto (es. 1º febbraio 2001) e così pure gli anni successivi decorrono con identica cadenza (es. 1º febbraio 2002, 1º febbraio 2003, ecc.) Le parti possono concordare una provvigione maggiore per determinati affari individuati di volta in volta per gruppi di clienti. In tal caso l'agente o rappresentante potrà comunque superare l'importo pattuito per la provvigione. In tal caso, ove il preponente recuperi in tutto o in parte le somme perdute, l'agente o rappresentante avrà diritto alla restituzione degli importi versati in proporzione al recuperato. Art. 9 Nel contratto a tempo indeterminato, in caso di risoluzione ad iniziativa del preponente, lo stesso dovrà darne comunicazione all'agente con un preavviso che non può essere inferiore a 4 mesi fino al 4º anno iniziato, a 5 mesi dal 5º anno iniziato, a sei mesi al 6º anno iniziato. I termini di cui sopra vengono aumentati di due mesi in caso di disdetta del preponente nei confronti di agenti monomandatari. Qualora l'iniziativa della risoluzione sia dell'agente, lo stesso dovrà darne comunicazione al proponente con un preavviso che non può essere inferiore a 4 mesi per il plurimandatario e a 5 mesi per il monomandatario. La scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario e la disdetta va effettuata esclusivamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o attestato controfirmato dall'altra parte, dal quale risulti la data di ricevimento. Ove la parte recedente intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate e, comunque, contrattualmente maturate nell'anno solare (1º gennaio-31 dicembre) precedente, quanti sono i mesi di preavviso dovuti o una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente, saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate e, comunque contrattualmente maturate durante il rapporto stesso. La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso senza obbligo di dover corrispondere l'indennità sostitutiva. Durante il preavviso il rapporto decorre regolarmente con tutti gli obblighi connessi al mandato. L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche se a titolo di rimborso o concorso spese e andrà corrisposta dalla parte recedente entro e non oltre 90 giorni dalla effettiva cessazione del rapporto. In caso di mancato pagamento entro tale termine il proponente dovrà riconoscere, senza bisogno di preventiva messa in mora, un interesse pari a quello legale in vigore, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto fino a quella dell'effettivo soddisfo. Dichiarazione a verbale dell'art. 9 Le parti si danno atto che nel contratto di agenzia il patto di prova non può essere superiore a tre mesi, applicandosi per rapporti di maggiore durata la disciplina prevista dall'art del codice civile, così come attuata dal sopra citato art. 9. Art. 10 Qualora l'agente o rappresentante svolga continuamente attività di incasso per la mandante compete comunque una provvigione aggiuntiva e separata apri all'1% delle somme incassate. Qualora l'agente o rappresentante svolga altre attività complementari od accessorie, non elencate ed indicate specificamente in un accordo scritto, le stesse daranno titolo ad un separato compenso, riferendosi la provvigione esclusivamente all'attività promozionale svolta dall'agente o TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 6 di 10

7 rappresentante. Art. 11 In caso di cessazione del rapporto di agenzia, sia a tempo determinato che indeterminato, sarà corrisposta dalla ditta preponente all'agente o rappresentante un'indennità che non potrà essere superiore ad una indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle provvigioni maturate dall'agente negli ultimi cinque anni, oppure, se il contratto risale a meno di 5 anni, nella media del periodo in questione. L'agente o rappresentante che receda per circostanze attribuibili al preponente, per l'età o per motivi di salute o che venga esonerato per motivi diversi dal grave inadempimento, ha diritto ad una indennità determinata in riferimento ai parametri del fatturato, della clientela, della durata del rapporto e, più in generale, al principio di equità previsti dal novellato art cod. civ. e della direttiva europea richiamata nella premessa. In riferimento a quanto sopra ed in particolare del principio dell'equità, in tutti i casi di cessazione del rapporto, verrà corrisposto all'agente o rappresentante un'indennità, la misura della quale sarà pari all'1 per cento sull'ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate durante il corso del rapporto. La suddetta aliquota base sarà integrata nelle seguenti misure: A) agenti o rappresentanti con l'obbligo di esclusiva per una sola ditta: - 3 per cento sulle provvigioni fino a lire annui; - 1 per cento sulla quota delle provvigioni tra lire e lire annui; B) agenti o rappresentanti senza l'obbligo di esclusiva per una sola ditta: - 3 per cento sulle provvigioni fino a lire annui; - 1 per cento sulla quota delle provvigioni tra lire e lire annui. Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari in vigore le cui misure e modalità si intendono applicabili anche ai periodi pregressi a questo accordo. Sempre in attuazione dell'art cod. civ., in aggiunta alla somma di cui sopra, verrà corrisposto un ulteriore importo così calcolo: - 3 per cento sulle provvigioni liquidate e, comunque, contrattualmente maturate nei primi 3 anni di durata del rapporto di agenzia; - 3,50 per cento sulle provvigioni liquidate e, comunque, contrattualmente maturate dal 4º al 6º anno compiuto; - 4 per cento sulle provvigioni liquidate e, comunque contrattualmente maturate negli anni successivi. Le predette indennità andranno così incrementate: - aumento del fatturato oltre il 50%: 2% per ciascun anno di durata del rapporto calcolato sulle provvigioni liquidate e, comunque, contrattualmente maturate, per ogni anno o frazione di anno; - aumento del fatturato oltre il 100%: 3% per ciascun anno o frazione di anno; - aumento del fatturato oltre il 200%: 4% per ciascun anno o frazione di anno; - aumento del fatturato oltre il 300%: 5% per ciascun anno o frazione di anno; - aumento del fatturato oltre il 400%: 6% per ciascun anno o frazione di anno; - aumento del fatturato oltre il 500%: 7% per ciascun anno o frazione di anno. Qualora detti aumenti di fatturato vengano conseguiti in rapporti con durata inferiore ai tre anni le percentuali di cui sopra verranno incrementate del 3%. L'aumento del fatturato è calcolato sul fatturato relativo all'anno solare precedente quello di inizio del rapporto che il proponente è tenuto a fornire, unitamente all'estratto dei libri contabili. Qualora il preponente non abbia fornito o non sia in grado di documentare quanto sopra al momento della cessazione del rapporto, si farà riferimento al fatturato del 1º anno di attività dell'agente - o periodo inferiore per rapporti più brevi - ridotto del 60%. Detto sistema di calcolo verrà adottato anche per i rapporti relativi a zona dove il preponente inizia l'attività e dove il fatturato di zona è inesistente. Le parti concordano che l'indennità - così come calcolata ai punti precedenti; è esaustiva in relazione alle circostanze previste dall'art cod. civ. A maggior chiarimento si precisa che l'indennità non è dovuta: 1) quando il preponente recede dal contratto per una inadempienza imputabile all'agente la quale per la sua gravità, non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Le parti concordano che tali inadempimenti debbano attenere esclusivamente a comportamenti scorretti (esempio trattenuta senza autorizzazione degli incassi, svolgimento di attività in concorrenza, lesione dell'immagine della preponente con comportamenti commerciali TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 7 di 10

8 scorretti, cessazione di fatto dell'attività, ecc.) e non obbligazioni di carattere diverso (baget, relazioni, ecc.) che costituiscono eventualmente motivo di recesso con preavviso; 2) quando sia l'agente a recedere unilateralmente dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente quali l'età (al conseguimento o, comunque, in ogni momento successivo al conseguimento delle pensioni INPS o ENASARCO), infermità o malattia, per le quali non può essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività (tra queste ultime circostanze sono certamente da annoverare le dimissioni dovute ad invalidità permanente o totale). Le circostanze di cui al presente punto si applicano agli agenti che operano in forma individuale o sotto forma di società di persone; 3) quando ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia. Agli effetti della liquidazione dell'indennità saranno computate anche le somme corrisposte a titolo di rimborso o di concorso spese. Qualora il preponente non corrisponda l'indennità per i fatti imputabili all'agente di cui al precedente punto 1) deve darne motivazione con comunicazione scritta nella lettera di risoluzione del rapporto. Ai fini della valutazione dell'indennità di cui al presente articolo, si considera a tempo indeterminato il contratto a tempo determinato che si sia rinnovato o sia stato prorogato. In caso di decesso dell'agente o rappresentante l'indennità prevista dal presente articolo. verrà corrisposta agli eredi. La richiesta dell'agente e del rappresentante di corresponsione dell'indennità prevista dal presente articolo deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro un anno dallo scioglimento del rapporto. Il pagamento dell'indennità va effettuato entro e non oltre 90 giorni dalla effettiva cessazione del rapporto. In caso di mancato pagamento entro tale termine il preponente dovrà riconoscere, senza bisogno di preventiva messa in mora, un interesse pari a quello legale in vigore, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto fino a quella dell'effettivo soddisfo. Art. 12 Le parti possono concludere per iscritto un patto di non concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali è stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può superare un anno per l'agente monomandatario e due anni per l'agente plurimandatario. I termini di cui sopra sono ridotti alla metà qualora il rapporto cessi ad iniziativa del preponente. Il patto inizia a produrre effetti esclusivamente dopo il primo anno compiuto. Sia in caso di rapporto a tempo determinato che indeterminato i periodi cui fare riferimento ai fini della durata dei rapporti stessi sono quelli relativi ad attività comunque prestate in favore della mandante per la promozione degli affari e l'acquisizione di nuovi clienti. Art. 13 A compenso della limitazione della concorrenza la mandante corrisponderà all'agente o rappresentante un'indennità calcolata con le modalità previste dall'art. 9 per l'indennità sostitutiva del preavviso, ridotta del 20% per quanti sono i mesi oggetto del patto. Detta indennità dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 30º giorno dalla effettiva cessazione dell'attività, dovendosi ritenere detto termine essenziale, con la conseguenza che il mancato adempimento nel termine da parte della mandante libera l'agente o rappresentante, a tutti gli effetti, dalla limitazione della concorrenza. In tal caso il preponente dovrà comunque corrispondere l'indennità di cui al 1º comma relativamente al mese non lavorato in attesa del termine previsto per il pagamento. La mandante, peraltro, può rinunciare per iscritto alla limitazione della concorrenza fino al momento della comunicazione della disdetta all'agente o rappresentante, o, in caso di disdetta di quest'ultimo, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione Nel caso di disdetta da parte della mandante, dovuta ad una inadempienza dell'agente o rappresentante di gravità tale da non consentire neanche la durata temporanea del rapporto, l'agente o rappresentante non ha diritto l'indennità come sopra determinata. Qualora sia l'agente o rappresentante a risolvere il rapporto per gravi inadempienze della mandante, egli può liberarsi dalla limitazione della concorrenza mediante una dichiarazione al momento della disdetta o entro i trenta giorni successivi. Qualora l'agente o rappresentante non ottemperi al patto dovrà corrispondere l'indennità di cui al 1º comma, restituendo l'indennità eventualmente corrispostagli. TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 8 di 10

9 L'indennità del presente articolo si applica agli agenti che operano in forma individuale, di società di persone o di capitale con un solo socio. L'indennità si applica, altresì, a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti di commercio. Art. 14 In caso di malattia od infortunio dell'agente o rappresentante, da comunicarsi ai sensi del precedente art. 5 (entro 15 giorni dall'evento), che gli impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di sei mesi nell'anno solare dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che per tale periodo la ditta asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. In caso di gravidanza e puerperio dell'agente, a richiesta dell'agente o su iniziativa del preponente, il rapporto resterà egualmente sospeso per un periodo di otto mesi entro cui dovrà collocarsi la data del parto. In caso di servizio di leva l'agente può richiedere alla mandante la sospensione del rapporto per il periodo della ferma obbligatoria. La mandante che non aderisce alla richiesta dovrà corrispondere l'indennità di fine rapporto prevista dal precedente art. 1. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo di sospensione del rapporto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato, infortunato od in servizio di leva e in puerperio o gravidanza deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga dell'organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo patto in contrario tra le parti. Art. 15 Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l'agente o rappresentante. Art. 16 Il presente accordo entra in vigore il 1º marzo 2001 e scade il 28 febbraio 2005 e si applica a tutti i contratti in corso alla data di entrata in vigore dell'accordo stesso. Art. 17 Le parti si riservano di incontrarsi in presenza di eventuali innovazioni normative o riassetti del settore che producano i propri effetti sulle clausole ed il contenuto del presente accordo economico collettivo Nazionale. Le parti si danno, altresì atto che intendono sviluppare durante la vigenza dell'accordo verifiche circa la fattibilità di un sistema pensionistico a capitalizzazione, possibilmente gestito dalla Fondazione ENASARCO, che destini alla previdenza le risorse oggi destinate al FIRR (Fondo indennità di risoluzione del rapporto), nonchè ulteriori contribuzioni volontarie aggiuntive senza gli attuali limiti massimali. Art. 18 E' costituita una Commissione nazionale di garanzia e conciliazione, composta da 12 (dodici) membri di cui 6 (sei) nominati dalle Organizzazioni datoriali e sei nominati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. La Commissione ha i seguenti compiti: a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione del presente accordo economico collettivo nazionale Per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori artigiano, commercio e industria; b) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie; c) esame ed interpretazione autentica della normativa del presente accordo in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti; d) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali; e) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa dagli articoli del presente TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 9 di 10

10 accordo economico collettivo nazionale Per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori artigiano, commercio e industria. Art. 19 Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente accordo, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro copie, dovranno essere sottoscritti anche dagli agenti e dalle Ditte preponenti interessate. Due copie del verbale saranno inviate all'ufficio provinciale del lavoro (legge 11 agosto 1973, n. 533). La parte interessata, sia essa agente che datore ditta mandante, alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'organizzazione alla quale sia iscritta. La Commissione di cui all'art. 19 del presente accordo, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione: l'incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta. Art. 20 Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta da 12 (dodici) persone, 6 (sei) nominati dalle Organizzazioni datoriali e 6 (sei) nominati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo, per individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi nel campo dell'assistenza sanitaria ed integrativa nonchè gli eventuali rapporti di compatibilità tra l'offerta di servizi e le modalità e l'entità dei finanziamenti. Fatta salva la facoltà dell'agente di accedere o no, ovvero, esercitare opzioni diverse da quelle che potranno essere previste dalla Commissione stessa Art. 21 Le parti convengono, sia per dar seguito che per meglio regolamentare e rilanciare il protocollo d'intesa tra loro sottoscritto il 29 settembre 1999, di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta da 12 (dodici ) persone, 6 (sei) nominati dalle Organizzazioni datoriali e 6 (sei) nominati dalle Organizzazioni sindacali ogni parte stipulante il presente accordo. Fermo restando quanto già stabilito con la precedente contrattazione. Art. 22 Per quanto non espressamente previsto dalle norme che regolano il Presente accordo economico collettivo nazionale per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori artigianato, commercio e industria valgono le disposizioni di leggi vigenti. Proprietà privata Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, Organizzazioni, imprese e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 10 di 10

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