Le norme e il commento

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Le norme e il commento"

Transcript

1 Le norme e il commento Premessa Il presente accordo assume la disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato fra governo e parti sociali il 23 luglio Parte prima Modalità di costituzione e di funzionamento 1. Ambito e iniziativa per la costituzione Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del Ccnl applicato nelle unità produttive ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, parte seconda, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo. L'iniziativa di cui al 1 comma deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate, entro 3 mesi dalla stipula del presente accordo. In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa entro il termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo detto termine. La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. Questo primo articolo di fatto si suddivide in più parti: - la prima riguarda la dimensione dell'unità produttiva e la soglia indicata è quella legislativa dei 15 dipendenti calcolati secondo quanto stabilito alla parte seconda art. 3 del presente accordo. Salvo accordi sindacali di miglior favore per le realtà di minore dimensione si dovrà prevedere una RSU territoriale secondo norme ancora da stabilire e concordare; - la seconda riguarda i soggetti che possono promuovere la costituzione della RSU. Essi sono quattro, e infatti possono attivarsi: a) le associazioni sindacali firmatarie del protocollo ;

2 b) le associazioni sindacali di categoria firmatarie del Contratto nazionale di lavoro; c) le associazioni sindacali con i requisiti richiesti all'art. 4 parte seconda del presente accordo purchè espressamente accettino tale accordo; d) la stessa RSU quando sarà costituita, quindi può esserlo solo nelle rielezioni dei prossimi anni, non adesso; - la terza stabilisce una condizione di esigibilità e pertanto riveste una particolare importanza. Al terzo comma si afferma che la facoltà di attivazione può essere esercitata "congiuntamente" (condizione ottimale) ma anche "disgiuntamente". Ciò significa che nel periodo previsto per l'elezione e a maggior ragione trascorsi i periodi temporali indicati per la costituzione o per la rielezione della RSU, qualsiasi soggetto che rientri nella elencazione sopra richiamata, anche da solo, è pienamente legittimato a indire regolari elezioni. Il quarto comma non rappresenta una limitazione dell'esigibilità, ma la volontà di prevedere anche i casi dove sussistano difficoltà realmente oggettive. Gli esempi che sono stati fatti nel corso della trattativa sono chiarificatori: unità produttive che sorgono dopo i tre mesi previsti per la costituzione o elezione; o che raggiungono successivamente la soglia dei 15 dipendenti; o nelle quali non si abbia una presenza sindacale organizzata per cui difficilmente si riesce a fare le elezioni, condizione che può essere invece realizzata in seguito. Altri casi che possono essere presi in considerazione devono possedere connotati di analoga eccezionalità. 2. Composizione Alla costituzione della RSU si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale e a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, a alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti. Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all'art cc, nei casi di incidenza significative delle stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza. Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.

3 Tale accordo è composto di due parti ben distinte. Il primo comma riguarda la cosiddetta composizione mista delle RSU che era presente nei due accordi sindacali già menzionati: quello del 1991 e quello del Il testo garantisce una elezione a suffragio universale e a scrutinio segreto e aperta a tutti i soggetti che ne abbiano i requisiti (parte prima art. 1 e parte seconda art. 4) per il 67% dei componenti della RSU. Invece, il 33% viene redistribuito soltanto fra le associazioni "firmatarie" il Ccnl (non le sole stipulanti, cioè è sufficiente la sottoscrizione senza avere svolto un ruolo attivo e protagonista nella trattativa). Questa assegnazione avviene in modo proporzionale al risultato conseguito nell'elezione a suffragio universale del 67%, eventualmente riproporzionato quando nell'elezione del 67% si siano presentate e abbiano ottenuto voti organizzazioni che non siano firmatarie del Ccnl, in quanto la loro quota va redistribuita fra le aventi diritto al terzo riservato. Due esempi: a) elezioni con presenti solo organizzazioni firmatarie il Ccnl: Risultato del suffragio universale Cgil Cisl Uil 40 % 33 % 25 % Xy 2% La parte del 33% viene distribuita con le stesse percentuali. b) elezione con presenti organizzazioni firmatarie e non: Risultato del suffragio universale Cgil 40% Cisl 20% Uil 20% 80% firmatarie

4 Alfa 10 Bet a 10 20% non firmatarie La parte riservata del 33% va redistribuita riproporzionando il risultato del suffragio universale: - la CGIL col 40% su 80% ha diritto alla metà del 33%; - la Cisl e la Uil col 20% su 80% hanno diritto ad un quarto del 33% ciascuna. Matematicamente la proporzione va così impostata: Cgil Cisl Uil 40 : 80 = x : 33, cioè 20 : 80 = x : 33, cioè 20 : 80 = x : 33, cioè 40*33/80 = 16.66% 50% 20*33/80 = 8.33% 25% 20*33/80 = 8.33% 25% L'accordo interno tra Cgil-Cisl-Uil del stabilisce un patto che impegna a suddividere pariteticamente la quota che spetta alle tre confederazioni nella sola parte del 33%. ciò significa sommare le percentuali raccolte da Cgil-Cisl-Uil nell'elezione del 67% e dividerla in tre parti uguali. Questa intesa di solidarietà interna fra Cgil-Cisl-Uil tende ad assicurare a ciascuna confederazione almeno una presenza oppure presenze fra loro equilibrate, ma senza inventare nessuno. Si hanno tre casi: - quando i componenti della RSU da redistribuire nella quota del 33% di competenza della Cgil-Cisl-Uil sono in numero di tre, oppure multipli di tre, la cosa è semplice perchè la divisione da un numero intero che spetta a ciascuna confederazione. - quando sono in numero superiore a tre, ma non multiplo, una volta attribuiti i numeri interi l'uno o i due componenti restanti vanno assegnati alla/e organizzazione/i con la più alta percentuale; - quando sono in numero inferiore a tre la logica solidaristica comporta che venga favorita la/e organizzazione/i che altrimenti rimarrebbe assente nella parte del 33% o perfino nell'intera RSU, ma senza inventare chi non esiste, cioè a condizione che tale organizzazione abbia almeno raggiunto la metà della percentuale che nell'elezione a suffragio universale dà diritto all'attribuzione di un componente.

5 Tale impegno solidaristico non può giungere a stravolgere l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna organizzazione nella parte del 33%, compito spettante alla Commissione elettorale. Pertanto all'interno dell'attribuzione spettante Cgil-Cisl-Uil si impegnano ad indicare in un seggio di propria competenza un nominativo di un'altra organizzazione quando siano raggiunte le condizioni minime. La composizione mista della RSU, soprattutto quando il "terzo" no è aperto a tutti i soggetti associativi che si presentano alle elezioni, ma, come stabilisce il protocollo , è riservato ad alcuni, sia pure firmatari del Ccnl, costituisce un limite rispetto all'universalità del diritto e pertanto non può essere estesa la percentuale del 33%. Nel caso in cui la dimensione della RSU non consentisse un numero intero nel terzo riservato (tutti i numeri non multipli di tre), non è ammissibile l'arrotondamento al numero superiore perchè comporterebbe appunto un aumento della percentuale. Facciamo alcuni esempi: RSU di 6 componenti 4 eletti 2 riservati pari al 33% RSU di 7 componenti 5 eletti 2 riservati pari al 28.5% RSU di 7 componenti 4 eletti 3 riservati pari al 42.8% RSU di 8 componenti 6 eletti 2 riservati pari al 25% RSU di 8 componenti 5 eletti 3 riservati pari al 37,5% sempre riguardo al terzo riservato si stabilisce che esso può essere designato oppure eletto. Si deve tendere a realizzare accordi con Cisl e Uil che optano per l'elettività, comunque per la Cgil la decisione è stata assunta dall'organismo dirigente nazionale e a nessuno e in nessun caso è consentito derogare. Eventuali componenti della RSU spettanti alla Cgil nel terzo riservato, dopo aver applicato il patto solidaristico con Cisl e Uil sopra richiamato, dovranno quindi essere stati presentati e votati nella lista della nostra organizzazione a suffragio universale e saranno scelti o come primo/i dei non eletti, oppure come primo/i degli eletti facendo scorrere al primo/i dei non eletti un corrispondente numero fra quelli spettanti nell'elezione del 67%. Il secondo e il terzo comma richiamano degli impegni per garantire una effettiva rappresentatività delle RSU. Questa struttura unitaria di base ha duplice contestuale funzione di rappresentanza e di esercizio del potere contrattuale per tutti i lavoratori, compito che può svolgere tanto più adeguatamente quanto più è in grado di rappresentare tutti i lavoratori con le loro molte differenze e specificità.

6 Si fa riferimento alle diversità professionali e utilizzando l'art del codice civile vengono citati operai, impiegati e quadri con esclusione dei dirigenti. In effetto tale richiamo è teso ad evidenziare una particolare attenzione verso le "alte professionalità" dei quadri e anche dei tecnici alle quali, dovunque esse assumano un'incidenza significativa, va assicurato un apposito collegio elettorale. Non è positiva invece una separazione tra operai ed impiegati. Al fine di consentire alle associazioni rappresentative delle alte professionalità di presentarsi alla verifica elettorale, la clausola del 5% delle firme richieste dal successivo art. 4 parte seconda deve essere intesa non sull'organico dell'intero luogo di lavoro, ma limitata al solo collegio riservato alle alte professionalità. L'ultimo capoverso intende garantire un'adeguata presenza delle lavoratrici nelle RSU attraverso, una formazione delle liste che rispecchi la composizione esistente nel luogo di lavoro rispetto alla differenza di sesso. Per quanto riguarda la Cgil siamo vincolati nella fase di acquisizione delle candidature a far emergere proposte delle stesse lavoratrici. Inoltre possono essere applicati correttivi sugli stessi risultati elettorali che prevedano di recuperare nelle nostre liste delle lavoratrici allo scopo di determinare una rappresentanza non discriminatoria, che cioè non sia punitiva della effettiva presenza femminile in quel luogo di lavoro. E' evidente che il problema dell'adeguatezza della rappresentanza non si esaurisce con le alte professionalità e con la differenza di sesso. Le eventuali diversità esistenti in un luogo di lavoro di natura strutturale (ad esempio lo stabilimento produttivo unito alla sede e/o al centro di ricerca ecc...) possono essere colte e riconosciute mediante l'individuazione di più collegi separati ad ognuno dei quali si applicano le norme come realtà fra loro distinte. E' chiaro che in quest'ultimo caso i collegi vanno poi riunificati per costituire un'unica RSU. Onde evitare squilibri o i collegi sono fra loro dimensionalmente equilibrati, oppure l'equilibrio va raggiunto con un corretto rapporto fra numero dei lavoratori e numero dei seggi da attribuire. Le diversità, invece, relative alle condizioni di lavoro e quelle determinate dall'organizzazione del lavoro (i vari reparti, la produzione e la manutenzione, i turni ecc...) non escludendo che in talune realtà di grande dimensione possano dar vita a collegi separati, nella stragrande maggioranza dei casi dovranno essere considerate nella formazione delle liste capaci di cogliere l'articolazione del luogo di lavoro. Tale accorgimento può rispondere positivamente all'esigenza di rappresentanza ed inoltre consente un miglior risultato della lista poichè

7 gli elettori inevitabilmente sono portati a votare persone conosciute e ritenute in grado di rappresentarli. Appare subito evidente l'importanza che riveste la composizione delle liste. Sull'argomento il Comitato Direttivo della Cgil nazionale ha assunto alcune decisioni vincolanti, oltre a quelle già illustrate: - le liste della nostra organizzazione devono essere approvate dall'assemblea degli iscritti; Il Comitato degli Iscritti e il sindacato territoriale hanno soltanto un diritto di proposta. Si può pensare anche ad indire delle "primarie", cioè delle elezioni interne agli iscritti per un primo riscontro dei candidati più autorevoli e riconosciti anche in grado di rappresentare la diversa composizione professionale, di sesso, di organizzazione del lavoro; - nelle liste della Cgil possono figurare lavoratori/lavoratrici sia iscritti che non iscritti all'organizzazione allo scopo di riuscire ad individuare candidati rappresentativi e di largo consenso e anche per favorire processi di rinnovamento nei gruppi dirigenti di luoghi di lavoro. 3. Numero dei componenti Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto B (vincolo della parità di costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o degli accordi collettivi di lavoro, il numero dei componenti delle RSU sarà pari almeno a: a) tre componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti; b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti; c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett.b). L'accordo stabilisce una soglia minima di componenti delle RSU e non una soglia massima invalicabile. La formulazione di questo articolo sul numero dei componenti delle RSU delinea due diversi scenari: - le realtà aziendali dove esistono soltanto i diritti previsti dalla legge 300 del detta Statuto dei lavoratori: la dimensione della RSU sarà quella indicata nel testo che riprende il numero dei rappresentanti sindacali aziendali che hanno diritti a permessi retribuiti secondo l'art. 23 dello Statuto; - le realtà aziendali dove esiste una contrattazione collettiva che ha acquisito condizioni migliorative o che in futuro potrà acquisirle. Intanto

8 sono fatte salve, quindi, le clausole più favorevoli stabilite dai contratti nazionali o da accordi collettivi di qualsiasi livello, con l'unica limitazione della parità dei costi per le aziende. Per meglio capire l'accordo, relativo al numero dei componenti della RSU, portiamo alcuni esmpi. Caso A (Azienda fino a 200 dipendenti) Azienda fino a 200 dipendenti = minimo 3 componenti Caso B (azienda fino a 3000 dipendenti) Azienda con 290 = minimo 3 componenti dipendenti Azienda con 300 = minimo 3 componenti dipendenti Azienda con 301 = 3 componenti (300 dipendenti dipendenti) + 3 componenti (1 più di 300 fa scattare gli altri tre componenti) totale = 6 componenti Azienda con 1100 = 3 componenti per i dipendenti primi 300 dip. + 3 componenti da 301 a 600 dip. + 3 componenti da 601 a 900 dip. + 3 componenti da 901 a 1100 dip. totale = 12 componenti Azienda con 1201 = 3 componenti per i dipendenti primi 300 dip. + 3 componenti da 301 a 600 dip. + 3 componenti da 601 a 900 dip. + 3 componenti da 901 a 1200 dip. + 3 componenti da 1200 a 1201 dip. totale = 15 componenti

9 Azienda con 2700 = 3 componenti per i dipendenti primi 300 dip. + 3 componenti da 301 a 600 dip. + 3 componenti da 601 a 900 dip. + 3 componenti da 901 a 1200 dip. + 3 componenti da 1201 a 1500 dip. + 3 componenti da 1501 a 1800 dip. + 3 componenti da 1801 a 2400 dip. + 3 componenti da 2401 a 2700 dip. totale = 27 componenti Caso C (azienda con più di 3000 dipendenti) Azienda con 3000 = 30 componenti dipendenti Azienda con 3100 = 30 componenti per i dipendenti primi 3000 dip. + 3 componenti da 3001 a 3100 dip. (perchè 100 è frazione di 500 dip.) totale = 33 componenti Azienda con 3501 = 30 componenti per i dipendenti primi 3000 dip. + 3 componenti da 3001 a 3500 dip. + 3 componenti da 3500 a 3501 dip. totale = 36 componenti Azienda con 3999 = 30 componenti per i dipendenti primi 3000 dip. + 3 componenti da 3001 a 3500 dip. + 3 componenti da 3501 a 3999 dip. totale = 36 componenti

10 E cioè, laddove nell'accordo si dice (art. 3): - punto b) " 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti", scattano tre componenti in più anche con 1 lavoratore in più rispetto a 300; - punto c) " 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità di maggiori dimensioni (e cioè superiori a 3000 dipendenti)" in aggiunta al numero di cui al precedente punto b, scattano tre componenti in più anche con 1 lavoratore in più rispetto a E se sono 3501 scattano 6 componenti in più. Tabella riassuntiva per unità produttive da 16 dip. 200 dip. = 03 componenti a da 201 dip. 300 dip. = 03 componenti a da 301 dip. 600 dip. = 06 componenti a da 601 dip. 900 dip. = 09 componenti a da 901 dip. a 1200 = 12 componenti dip. da = 15 componenti dip. a dip. da = 18 componenti dip. a dip. da = 21 componenti dip. a dip. da = 24 componenti dip. a dip. da = 27 componenti dip. a dip. da = 30 componenti dip. a dip. da 3001 dip. a 3500 = 33 componenti dip. da 3501 dip. a da 4001 dip. a da 4501 dip. a 4000 = 36 componenti dip = 39 componenti dip = 40 componenti dip.

11 e così via. Si tenga conto che l'accordo con la Confindustria dell' , che istituiva la Commissione interna, prevedeva che il numero dei componenti della Commissione interna venisse stabilito con il seguente criterio: - da 1501 a 3000 lavoratori: 9 componenti; - da 3001 a 5000 lavoratori: 11 componenti; - da 5001 a lavoratori: 13 componenti; - oltre lavoratori: sempre 15 componenti. Va inoltre ricordato che la legge 300 del indica: - 1 Rsa per ogni OS fino a 200 dipendenti; - 1 Rsa per ogni OS ogni 300 dipendenti o frazione di trecento dipendenti nelle aziende fino a 3000 dipendenti; - 1 Rsa per ogni OS ogni 500 dipendenti o frazione di 500 dipendenti nelle aziende superiori a 3000 dipendenti. In conclusione, il numero dei componenti è quindi almeno uguale a quello della legge 300, ma non esiste più il monopolio della Cgil-Cisl-Uil o il diritto della Cisnal e di altri a nominare ognuna la propria Rsa, bensì il diritto dei lavoratori tramite il sindacato o associazione formalmente costituita ad eleggere con il sistema del suffragio universale la rappresentanza dei lavoratori, con un sistema proporzionale ai voti conseguiti da ogni lista e non più paritetico. 4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti della Rsa nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3 della legge n. 300/1970. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai Ccnl o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della Rsa, diritti, permessi e libertà sindacali. Nelle stesse sedi negoziali si procederà nel principio dell'invarianza dei costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della Rsu. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute di mantenere una specifica agibilità sindacale.

12 In tale ambito sono fatti salvi, in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il Ccnl applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti: a) diritto a indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per tre delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300/1970; b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, legge n. 300/1970; c) diritto di affissioni di cui all'art. 25 della legge n. 300/1970. Questo quarto articolo ha una certa complessità che richiede alcuni chiarimenti. Il primo comma stabilisce che i diritti spettanti per lo Statuto dei lavoratori ai rappresentanti sindacali aziendali (Rsa) vengono trasferiti ai componenti della RSU. Questo subentrare è di carattere universale, cioè valido per tutte le realtà e costituisce la condizione minima tutelata dalla legge. Il secondo comma afferma il mantenimento di tutte le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva a tutti i livelli per le organizzazioni sindacali firmatarie di tali accordi. Il terzo comma stabilisce i criteri fondamentali da assumere per concordare le modalità di esercizio delle condizioni più favorevoli acquisite: - il confronto deve avvenire nelle stesse sedi negoziali (Ccnl, settore, gruppo, azienda ecc...) in quanto titolari di tali soluzioni migliorative; - nell'ambito dei singoli istituti contrattuali è necessario individuare un'armonizzazione, nel passaggio fra vecchio regime e nuovo regime, tra quanto le organizzazioni sindacali titolari delle condizioni più favorevoli decidono di trasferire alla RSU e quanto resta di loro appartenenza; - tutto deve avvenire con invarianza dei costi per le aziende. Questi principi consentono di affrontare e risolvere alcune questioni di grande rilevanza: - il numero dei componenti della rappresentanza aziendale quando sia più favorevole della legge deve essere trasferito alla RSU che così può avere una dimensione più congrua ai compiti di rappresentanza e di contrattazione che le sono propri. si deve tener presente tuttavia che tutti i componenti della RSU devono essere garantiti dalla tutela prevista dalla legge, si tratta di un vero e proprio vincolo concordato fra i firmatari dell'accordo del L'esperienza dei Consigli dei delegati non aveva questa garanzia perchè la tutela prevista per la Rsa spesso veniva trasferita ai soli componenti del cosiddetto esecutivo. Nell'armonizzazione laddove il numero dei componenti della struttura aziendale non è coperto da tutela si può anche concordare un parziale

13 contenimento di questa condizione numerica più favorevole purchè sulla dimensione concordata sia estesa a tutti la tutela prevista dallo Statuto dei lavoratori. - Sulle ore di permesso aggiuntive rispetto alla legge l'armonizzazione deve prevedere un congruo passaggio alla RSU al fine di metterla in condizione di operare e di svolgere efficientemente le proprie funzioni di rappresentanza e di contrattazione. Indicativamente la suddivisione può essere quella prevista per le ore di assemblea: 70% alle RSU e 30% alle organizzazioni sindacali titolari delle migliori condizioni contrattuali. Il quarto comma ribadisce la titolarità delle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi migliorativi e riconosce loro il diritto di definire nelle intese di armonizzazione quanto rimane a loro intestato per essere messe in grado di mantenere una specifica agibilità sindacale. Si tratta di una affermazione molto importante. Infatti oltre alla RSU col suo doppio compito di rappresentanza e di contrattazione viene riconosciuto il diritto ad una presenza nel luogo di lavoro delle organizzazioni sindacali, che hanno sottoscritto accordi migliorativi, per la loro vita associativa (comitato degli iscritti, partecipazione alla vita interna dell'organizzazione, patronato e servizio per i lavoratori ecc...). Questa vita associativa esercitata attraverso una quota del monte ore, sia pure minoritaria rispetto alla RSU. Per quanto riguarda la Cgil le sue regole interne escludono una confusione di ruoli fra RSU e presenza associativa (comitato iscritti) e ad esse bisogna rigorosamente attenersi. Il quinto comma completa l'agibilità interna al luogo di lavoro delle organizzazioni sindacali confermando per esse tre articoli dello Statuto dei lavoratori, precisamente il 20, il 24 e il Compiti e funzioni Le RSU subentrano alle Rsa e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge. La RSU e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del Ccnl possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal Ccn applicato nell'unità produttiva. Nell'art.5 il primo comma concretizza il principio base dell'accordo: la RSU sostituisce e subentra alle rappresentanze sindacali aziendali previste dallo Statuto dei lavoratori. L'altro comma riprende il punto "E" del protocollo del e riguarda il rapporto tra contrattazione collettiva nazionale e contrattazione aziendale (2 livello). Si stabilisce un affiancamento tra

14 soggetto sindacale interno ed esterno: "le RSU e le competenti strutture territoriali...". Si deve tener presente che il contratto integrativo aziendale prevista dalla nuova struttura della contrattazione è ben lontano da esaurire i compiti della RSU, infatti esiste una funzione di rappresentanza, di tutela dei diritti, di rispetto delle leggi e delle norme contrattuali, di contrattazione delle condizioni lavorative dei singoli e collettive o di gruppi di lavoratori che deve essere esplicata quotidianamente col massimo possibile di efficacia. 6. Durata e sostituzione nell'incarico I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il Ccnl applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti delle RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo. Si tratta di un articolo che non ha bisogno di delucidazioni. Occorrono solo due precisazioni. Per la Cgil i componenti che le vengono attribuiti nella parte del 33% non sono designati, ma elettivi, pertanto in caso di dimissioni la loro sostituzione deve avvenire col medesimo criterio dei dimissionari del 67%: quello elettivo. Quando le dimissioni e le conseguenti sostituzioni superano il 50% la RSU non è considerata più rappresentativa e quindi decade la stessa struttura che deve essere interamente rieletta. 7. Decisioni Le decisioni relative a materie di competenza delle RSU sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo. E' un articolo di puro rinvio. Per le decisioni ordinarie è logico pensare alla maggioranza semplice dei presenti una volta che sia, all'inizio della seduta, verificata la validità della stessa con la presenza di almeno il 50% più uno dei componenti.

15 Questo sul piano della legittimità, sempre confermando l'opportunità di raggiungere, con opportune mediazioni, il consenso più largo possibile. Invece per le decisioni di maggiore rilevanza e sicuramente per quelle riguardanti l'esercizio del potere contrattuale deve essere individuata, nei Ccnl e comunque dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei Ccnl, una maggioranza qualifficata. Tale impegno è contenuto nell'accordo tra Cgil-Cisl-Uil del Fra le modalità di maggioranza qualificata si ricorre frequentemente alla maggioranza degli aventi diritto (i componenti della RSU) oppure alla maggioranza dei 2/3 dei presenti. 8. Clausola di salvaguardia Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n.330, che che siano firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire Rsa ai sensi della norma sopra menzionata. L'articolo riguarda soltanto le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl che quindi acquisiscono il diritto a costituire Rsa nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori. Se queste organizzazioni, accettando il presente regolamento, decidono di partecipare alle elezioni della RSU rinunciano preventivamente alla costituzione della Rsa, indipendentemente dal risultato della competizione elettorale. Si tratta quindi di una clausola politicamente molto rilevante perchè vuole affidare alla RSU, come struttura unitaria ed elettiva, tutti i poteri e le funzioni di legge. Parte seconda Disciplina dell'elezione della RSU 1. Modalità per indire le elezioni Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, le associazioni sindacali di cui al punto 1, parte prima, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della RSU e da inviare alla direzione aziendale. Il termine per la presentazione

16 delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno. Questo articolo, che prevede, in modo generale, le modalità per indire le elezioni, va collegato all'art. 1, parte prima, commi 3 e 4, che sancisce il termine (tre mesi) della firma del presente accordo (20 dicembre 1993) per costituire la RSU, cioè fino al 20 marzo La non esistenza di sanzioni non deve ridurre l'impegno politico. Inoltre, si favorirebbe qualsiasi soggetto ad indire da solo, e tuttavia in piena legittimità, regolari elezioni per la costituzione della RSU. Tale formula di esigibilità è giustamente ripetuta ("congiuntamente o disgiuntamente") anche nelle successive elezioni. Nella rielezione tra i soggetti che hanno diritto ad indire nuove elezioni figura anche la RSU uscente. 2. Quorum per la validità delle elezioni Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva. E' indispensabile attivarsi per raggiungere la più ampia partecipazione poichè se la RSU non è stata eletta dalla maggioranza dei lavoratori rischia di essere espropriata del suo potere di rappresentanza e di contrattazione. Quando il quorum non viene raggiunto si deve preferire la ripetizione delle elezioni e considerare la validità senza quorum come ultima soluzione alla quale ci si arrende per obiettiva impossibilità. Nelle situazioni a rischio occorre intensificare la fase preparatoria in tema di informazione e di convincimento, così come vanno organizzate le elezioni (con più seggi, su più giorni, con orari adeguati ecc...) per favorire al massimo la partecipazione. Sempre, ma a maggior ragione nei casi di non raggiungimento del quorum, se vi è una responsabilità dell'azienda sia politica che organizzativa (non adempimento del successivo art. 22), essa va denunciata sia ai lavoratori sia all'esterno. Anche attraverso il sindacato territoriale si deve intervenire presso l'associazione industriale

17 competente e nei casi più gravi è pensabile pure il ricorso alla magistratura per comportamento antisindacale. 3. Elettorato attivo e passivo Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni. Ferma restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4, la contrattazione di categoria regolerà limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato. Sul piano di principio la formulazione afferma il diritto attivo e passivo di tutti i lavoratori/trici. Diritto attivo La base elettorale delle RSU è costituita da tutti i lavoratori e lavoratrici dipendenti occupati nell'unità produttiva e che abbiano superato il periodo di prova. I Ccnl regolamentano le modalità di esercizio di voto dei lavoratori con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato (Cf/l, avventizi, contratti a termine ecc...), onde favorire la loro partecipazione salvo casi dove la temporaneità è di breve durata e in numero limitato da non configurare una elezione separata con seggio apposito. Esempio: Unità produttiva con 1000 dipendenti di cui: - 50 in prova assunti a termine la base elettorale è composta da = 950. Diritto passivo Ogni lavoratore non in prova e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere, se candidato, eletto nella RSU. Fermo restando che dovrà essere il Ccnl a definire il diritto di elettorato passivo di questi lavoratori (elettori ma non candidabili nè eleggibili) si ritiene opportuno indicare alla struttura che definirà il Ccnl stesso di tener conto, soprattutto in quei settori ove il ricorso alle assunzioni non a tempo indeterminato (avventizi, assunzione a termine, stagionali ecc...) è ricorrente, e assume rilievo quantitativo nella determinazione dei cosiddetti "costi per la rappresentanza sindacale unitaria" di quote di monte ore per la designazione (elezione) da parte degli "stagionali" di una loro rappresentanza specifica, aggiuntiva a quella fissa. Nella solidarietà fra i lavoratori e nei diritti inalienabili vanno compresi anche modi, forme, quantità e qualità della rappresentanza.

18 Esempio: per aziende ove l'assunzione di lavoratori non a tempo determinato raggiunga il numero di 50 persone assunte per un periodo superiore a 15 giorni, si può prevedere una rappresentanza aggiuntiva. Nel caso di 200 lavoratori a termine sono previsti 3 rappresentanti aggiuntivi; oltre tale numero usare le indicazioni della parte prima art. 3. Poteri e tutela di tali rappresentanze devono essere pari agli altri componenti delle RSU, trattandosi di una integrazione della stessa RSU sia pure temporanea. 4. Presentazione delle liste All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle: a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva; b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto e atto costitutivo a condizione che: 1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione; 2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista e i membri della Commissione elettorale. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio. Questo articolo si integra con l'art. 1 della parte prima. Possono quindi convocare le elezioni: A - le OO.SS. firmatarie del protocollo del ( e del presente accordo, cioè Cgil-Cisl-Uil); B - congiuntamente o disgiuntamente le OO.SS. firmatarie di Ccnl (e quindi non solo le categorie di Cgil-Cisl-Uil); C - associazioni sindacali non firmatarie nè del protocollo del , nè di Ccnl, ma che siano formalmente costituite, abbiano un proprio statuto, accettino formalmente l'accordo sulle RSU e presentino una lista

19 di candidati che sia stata sottoscritta almeno dal 5% degli aventi diritti al voto fra i lavoratori dipendenti; D - le RSU una volta che siano state costituite, cioè nelle successive elezioni. Lo possono fare congiuntamente o disgiuntamente quando non si raggiunga un accordo fra i vari soggetti sull'attivazione di tale diritto dei lavoratori interessati. Esempio: l'associazione sindacale Xyz, non firmataria del protocollo nè del Ccnl che viene applicato in quell'unità produttiva dove lavorano 1000 dipendenti, dichiara ufficialmente di riconoscersi nell'accordo sulle RSU. Tale dichiarazione potrebbe essere affissa in bacheca, oppure consegnata alla Commissione elettorale già insediata (la quale dovrà essere allargata ad una rappresentanza dell'associazione Xyz). Inoltre, l'associazione Xyz dovrà consegnare alla Commissione elettorale una lista di candidati che abbia raccolto almeno 50 firme fra i lavoratori dipendenti e nessuno dei sostenitori della lista dovrà apparire fra i candidati stessi. Ciò significa che se non si attiva nessuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo del o firmatarie del Ccnl applicato nell'unità produttiva anche un gruppo di lavoratori dipendenti può costituirsi in associazione sindacale, redigere e depositare un proprio statuto (basato sui principi democratici, così come prevede la Costituzione), e indire le elezioni. Ma anche le strutture di base di Cgil-Cisl-Uil (esempio il Comitato degli iscritti della Cgil) hanno il potere di indire le elezioni, in quanto emanazione diretta delle organizzazioni firmatarie del protocollo del Va ricordato che la legge 300, art. 17, vieta la costituzione di sindacati (organizzazioni o associazioni) di comodo o il sostegno di tali sindacati da parte di datori di lavoro. Una volta indette le elezioni, entro 15 giorni (ore 24.00) vanno presentate le liste dei candidati (vedi precedente art. 1). Tutti i soggetti di cui sopra (da A a C) tranne la RSU (D) possono presentare liste di candidati. Nessuno dei candidati nella lista può far parte della Commissione elettorale. Nessuno dei presentatori della lista può far parte della lista stessa nè della Commissione elettorale. Il candidato di una lista non può essere candidato di un'altra lista. Qualora si dovesse invece verificare questo caso, la Commissione elettorale (dopo la scadenza del termine per la presentazione della lista - ovvero 15 giorni dopo la convocazione delle elezioni - e prima di affiggere le liste stesse - ovvero 8 giorni prima della data stabilita per le

20 votazioni) invita il lavoratore candidato su più liste a optare per una lista sola. Va ricordato che la Commissione elettorale fra i suoi compiti ha quello di verificare la validità delle liste e della loro presentazione e che è possibile, per la Commissione elettorale, non ammettere alle elezioni quella o quelle liste le cui caratteristiche non rispondono alla disciplina per le elezioni della RSU allegata all'accordo del Ogni organizzazione o associazione sindacale può presentare una lista di candidati maggiorata di 1/3 del numero pensato per la composizione della RSU, questo perchè in caso di dimissioni si possa fare la sostituzione col primo dei non eletti della medesima lista (v. parte prima art. 6). Esempio: RSU da eleggere formata da 12 componenti lista candidati fino a 16, ricavabili da 12+4 (cioè 1/3 di 12) = Commissione elettorale Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione elettorale. Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato. 6. Compiti della Commissione La Commissione elettorale ha il compito di: a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo: b) verificare la valida presentazione delle liste; c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale; d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti; e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo; f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste. La Commissione elettorale riveste un ruolo fondamentale. La sua composizione è aperta, in quanto ne hanno diritto tutti i soggetti che possono presentare liste.

21 I compiti sono definiti abbastanza chiaramente, si può ulteriormente precisare alle lettere: b) solo una volta completa la Commissione elettorale (che ricordiamo nuovamente deve essere formata da un componente per ogni lista che viene presentata) può procedere a verificare se le liste rispondono ai requisiti dell'accordo , e solo al completo insediamento della Commissione elettorale i lavoratori o i presentatori delle liste, o i candidati delle liste, possono avanzare alla Commissione elettorale eventuali contestazioni; f) esaminare e decidere (entro 48 ore) su eventuali ricorsi (che possono essere presentati al massimo entro 5 giorni dall'affissione in bacheca dei risultati elettorali) rispetto ai risultati elettorali. Le decisioni della Commissione elettorale vanno comunicate, insieme ai verbali, vanno notificate a ciascun rappresentante delle organizzazioni o associazioni sindacali che hanno presentato le liste e alla associazione degli industriali cui è associata l'azienda (v. successivo art. 19). Deve inoltre procedere alle operazioni di scrutinio (con la possibilità di essere affiancata da scrutatori nominati da ogni organizzazione o associazione sindacale che ha presentato liste ma che non siano candidati) (vedi successivo art. 8) e attribuire ad ogni lista il numero dei componenti della RSU in base ai voti proporzionali ottenuti da ogni lista e successivamente a questa operazione scrutinare i voti di preferenza di ogni singolo candidato nella lista al fine di determinare le avvenute elezioni o meno. Rimane un punto non risolto in modo esplicito: chi definisce i collegi elettorali ai sensi anche dell'art. 2 parte prima? Si può pensare logicamente alle organizzazioni-associazioni che indicono le elezioni, le quali in quanto presenti nella Commissione elettorale potrebbero ad essa delegare. Una volta costituita un ruolo almeno propositivo andrà riconosciuto anche alla RSU. Non essendo esplicitate in questo accordo del le tutele dei componenti della Commissione elettorale, e con riferimento alla prassi di questi anni, va ricordato che ogni componente della Commissione elettorale, in quanto rappresentante di una organizzazione sindacale o associazione, è tutelato al pari dei componenti delle Rsa previste dalla legge 300, Statuto dei lavoratori. Inoltre la Commissione elettorale concorda con la direzione aziendale: 1) luogo/ luoghi di } in modo da garantire a tutti gli votazione 2) elettori di esercitare il diritto di calendario della voto votazioni 3) la conservazione per tre mesi delle schede scrutinate, che dovranno essere poi distrutte.

22 La Commissione elettorale dovrà provvedere a: a) farsi consegnare gli elenchi dei dipendenti dalla direzione aziendale; b) farsi consegnare dalla direzione aziendale il materiale necessario (matite, carta, urne ecc...) per organizzare il voto e quanto necessario per consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. La Commissione elettorale predisporrà una scheda elettorale unica, comprendente tutte le liste, disposta in ordine di presentazione e con la stessa evidenza e dimensioni tali da poter essere ripiegata almeno in quattro parti. Le liste dei candidati potranno essere accompagnate dal simbolo e dalla sigla dell'organizzazione o associazione sindacale. In caso di contemporanea presentazione delle liste, l'ordine di inserimento nella scheda sarà estratto a sorte. E' consigliabile che la Commissione elettorale verbalizzi ogni operazione dal momento del suo insediamento sino al compimento del suo mandato. La Commissione elettorale, una volta definito il modello della scheda elettorale, ne farà stampare (a cura della direzione aziendale) le copie necessarie per i lavoratori dipendenti, più una scorta (5-10%) per sostituirle di fronte ad eventuali errori di cui si accorgesse l'elettore durante l'esercizio del voto. Ogni scheda elettorale dovrà essere firmata (o siglata) da almeno due componenti del seggio (si consiglia un componente della Commissione elettorale e uno scrutinatore). E' consigliabile che le schede inizino ad essere firmate (o siglate) non prima dell'insediamento del seggio elettorale (esempio: se le operazioni di voto iniziano la mattina alle ore 9, il seggio viene insediato alle ore 8). Ogni seggio elettorale insediato, oltre ad un'urna sigillata, dovrà avere in dotazione: a) elenco completo dei lavoratori che esercitano il diritto di voto presso il seggio; b) matite o altro materiale idoneo (ma che sia omogeneo: se sono matite devono essere tutte matite, se sono biro blu tutte biro blu, se rosse, tutte rosse ecc...) da consegnare insieme alla scheda elettorale, al lavoratore che vuole esercitare il diritto di voto; c) un verbale di seggio e un verbale di scrutinio (ciascuno i almeno triplice copia). Ogni lavoratore che intende esercitare il diritto di voto dovrà presentarsi al seggio (anche aziendale) con un documento di riconoscimento, consegnarlo al presidente di seggio (che sarà preventivamente nominato dalla Commissione elettorale), che glielo riconsegnerà non appena il lavoratore avrà consegnato la scheda ripiegata e il suo nome sarà depennato dall'elenco degli elettori aventi diritto. Una volta che il 50% + 1 dei lavoratori aventi diritto di voto avrà partecipato allo stesso, si procederà fino a scadenza dell'orario (e dei

23 giorni) previsto per le elezioni. Se invece, allo scadere del termine considerato utile per le operazioni elettorali, non si fosse raggiunto il 50% + 1, le elezioni non sono considerate valide, la Commissione elettorale, unitamente alle organizzazioni e associazioni presentatrici di liste, valuterà il da farsi. E allora valgono le considerazioni di cui al precedente art. 2, parte seconda. 7. Affissioni Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni. 8. Scrutatori E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni. 9. Segretezza del voto Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera nè per interposta persona. Le elezioni avvengono con suffragio universale e con la votazione segreta su una scheda elettorale. Occorre pertanto che la Commissione elettorale e la Commissione degli scrutatori presenti in ogni seggio vigilino e operino per rispettare il principio della segretezza. 10. Schede elettorali La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità di voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal presidente del seggio.

24 Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione. In relazione alle schede elettorali può essere affrontato il caso che Cgil- Cisl-Uil vogliano presentarsi con una lista unitaria. Quanto stabilito al successivo art. 11 sulle preferenze pone dei vincoli pena la nullità del voto. Tali norme così vincolanti sono fondate su una ragione molto precisa e condivisa da tutti i firmatari dell'accordo del e richiesta in modo diffuso anche nel paese. La ragione è quella della misurazione del consenso e della rappresentatività di ogni organizzazione, sia di Cgil-Cisl- Uil, sia di altri soggetti già presenti. Per tutti finora si poteva parlare di rappresentatività presunta, ora invece si è deciso di fare una verifica elettorale, sia pure suddivisa in ogni luogo di lavoro. Si tratta di una scelta importante perchè pone le basi per il superamento del principio della "maggiore rappresentatività" che ispira lo Statuto dei lavoratori e che viene da esso attribuito, appunto senza verifica, a particolari organizzazioni sindacali. La lista unitaria è quindi possibile solo alle seguenti condizioni: - che sia presentata sotto un'unica sigla (es. Unità Cgil-Cisl-Uil); - che accanto ad ogni candidato sia indicata la sigla dell'organizzazione di appartenenza; - che la preferenza sia unica, così che il voto al candidato prescelto sia anche attribuibile oltre che alla sigla unitaria anche alla organizzazione di appartenenza e quindi consenta la misurazione di ciascuna organizzazione. 11. Preferenze L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda. L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazioni di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.

ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE In Roma, addì 20 dicembre 1993 CONFINDUSTRIA, INTERSIND CGIL, CISL, UIL Parte prima Premessa tra e si conviene quanto

Dettagli

ACCI Accordo interconfederale sulla costituzione delle R.S.U. Modalita` di costituzione - ambito ed iniziativa per la costituzione

ACCI Accordo interconfederale sulla costituzione delle R.S.U. Modalita` di costituzione - ambito ed iniziativa per la costituzione ACCI 20.12.93 - Accordo interconfederale sulla costituzione delle R.S.U. Costituzione delle parti In Roma, addi` 20 dicembre 1993 tra Confindustria, Intersind e Cgil, Cisl, Uil si conviene quanto segue.

Dettagli

10 GENNAIO 2014 Testo Unico sulla Rappresentanza Confindustria Cgil, Cisl e Uil. Regolamento per le elezioni delle Rsu

10 GENNAIO 2014 Testo Unico sulla Rappresentanza Confindustria Cgil, Cisl e Uil. Regolamento per le elezioni delle Rsu PARTE SECONDA: 10 GENNAIO 2014 Testo Unico sulla Rappresentanza Confindustria Cgil, Cisl e Uil Regolamento per le elezioni delle Rsu REGOLAMENTAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA Sezione prima: regole

Dettagli

RSU LA FIOM INFORMA LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE. CCNL 26 novembre 2016 (Allegato 4 - con decorrenza 1 settembre 2017)

RSU LA FIOM INFORMA LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE. CCNL 26 novembre 2016 (Allegato 4 - con decorrenza 1 settembre 2017) RSU LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE CCNL 26 novembre 2016 (Allegato 4 - con decorrenza 1 settembre 2017) WWW.IT RSU LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE Con il contratto nazionale sottoscritto il

Dettagli

R. S. U. LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

R. S. U. LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA R. S. U. LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA Regole e adempimenti pag. 1 N.B. Quanto riportato si riferisce alle norme generali previste dall accordo. Occorre sempre verificare che gli accordi di categoria

Dettagli

REGOLAMENTO ELETTORALE

REGOLAMENTO ELETTORALE REGOLAMENTO ELETTORALE Prevaer Fondo Pensione REGOLAMENTO ELETTORALE Elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la costituzione o rinnovo dell Assemblea. 1. Indizione delle elezioni Almeno due mesi

Dettagli

Misurazione della rappresentatività.

Misurazione della rappresentatività. PROTOCOLLO D INTESA Con la presente intesa le parti intendono dare applicazione all accordo del 28 giugno 2011 in materia di rappresentanza e rappresentatività per la stipula dei Contratti Collettivi Nazionali

Dettagli

(CGIL CISL UIL CONFINDUSTRIA 10 gennaio 2014)

(CGIL CISL UIL CONFINDUSTRIA 10 gennaio 2014) Testo Unico sulla RAPPRESENTANZA (CGIL CISL UIL CONFINDUSTRIA 10 gennaio 2014) 1 Accordo quadro-riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 Confindustria -Confederazioni sindacali, CISL e UIL.

Dettagli

Guida Pratica per le RSU e i TAS FGU - GILDA

Guida Pratica per le RSU e i TAS FGU - GILDA Guida Pratica per le RSU e i TAS FGU - GILDA 1. INTRODUZIONE 1. INTRODUZIONE PERCHÉ LE RSU CHI PARTECIPA CHI SI PUÒ CANDIDARE COME SI ELEGGONO IL RUOLO DELLA SCUOLA SONO DIRIGENTI SINDACALI LE NOVITÀ?

Dettagli

nella nostra forza la tua libertà

nella nostra forza la tua libertà nella nostra forza la tua libertà 3-4-5 MARZO 2015 1 13 gennaio 2015 Annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale 14 gennaio 2015 Le amministrazioni rendono disponibile l elenco

Dettagli

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO. per i dipendenti da aziende di confezione in serie di prodotti di abbigliamento

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO. per i dipendenti da aziende di confezione in serie di prodotti di abbigliamento CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti da aziende di confezione in serie di prodotti di abbigliamento 27 LUGLIO 1995 Art. 7 (Ambiente di lavoro - Rappresentanti per la sicurezza) 1 -

Dettagli

Pesaro, 7 dicembre Regolamento di funzionamento della R.S.U. del Comune di Pesaro

Pesaro, 7 dicembre Regolamento di funzionamento della R.S.U. del Comune di Pesaro Pesaro, 7 dicembre 2004 Regolamento di funzionamento della R.S.U. del Comune di Pesaro REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA R.S.U. DEL COMUNE DI PESARO I giorni 16, 17 e 18 novembre 2004 i dipendenti del

Dettagli

Regolamento per le elezioni delle Rsu

Regolamento per le elezioni delle Rsu Regolamento per le elezioni delle Rsu Art. 1 - Modalità per indire elezioni La Rsu aziendale a partire dal 30 mese di permanenza in carica provvederà a indire le elezioni. Inoltre a partire dalla seconda

Dettagli

DEMOCRAZIA E RAPPRESENTANZA

DEMOCRAZIA E RAPPRESENTANZA DEMOCRAZIA E RAPPRESENTANZA (testo approvato dal Comitato Direttivo della CGIL del 15 gennaio 2011) A. IL PERCORSO 1. definire una griglia di principi e proposte che portano a sintesi una lunga elaborazione

Dettagli

Presentazione della lista R.S.U. GILDA-UNAMS ISTRUZIONI. (a cura di Rino Di Meglio e Michela Gallina)

Presentazione della lista R.S.U. GILDA-UNAMS ISTRUZIONI. (a cura di Rino Di Meglio e Michela Gallina) Presentazione della lista R.S.U. GILDA-UNAMS 2015 ISTRUZIONI (a cura di Rino Di Meglio e Michela Gallina) INDICE 1. Presentazione delle liste 2. Il presentatore 3. Firme di presentazione 4. Candidati 5.

Dettagli

REGOLAMENTO ELETTORALE

REGOLAMENTO ELETTORALE REGOLAMENTO ELETTORALE I N D I C E TITOLO I ASSEMBLEA DEI DELEGATI Art. 1 - Convocazione delle elezioni dei Delegati all Assemblea Art. 2 - Ufficio Elettorale Istituzione Art. 3 - Ufficio Elettorale Competenze

Dettagli

I punti qualificanti del nuovo accordo riguardano: Misurazione della rappresentatività Peso della rappresentatività; Nuove modalità di voto Rsu;

I punti qualificanti del nuovo accordo riguardano: Misurazione della rappresentatività Peso della rappresentatività; Nuove modalità di voto Rsu; 6 giugno 2013 I punti qualificanti del nuovo accordo riguardano: Misurazione della rappresentatività Peso della rappresentatività; Nuove modalità di voto Rsu; Titolarità negoziale Piattaforme di rinnovo;

Dettagli

Contrattazione collettiva nella p.a. Monica McBritton

Contrattazione collettiva nella p.a. Monica McBritton Contrattazione collettiva nella p.a Monica McBritton La riforma del rapporto di pubblico impiego l Inizia nel 1992: l. delega n. 421 l Si concludeva con il d. lgs. n. 165/2001 l OGGI NOVELLATO DALLA L.

Dettagli

Rev. 0 dell 08/03/2012 REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI SINDACI ELETTIVI

Rev. 0 dell 08/03/2012 REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI SINDACI ELETTIVI Rev. 0 dell 08/03/2012 REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI SINDACI ELETTIVI 1 Sommario Art. 1... 3 Presentazione delle candidature... 3 Art. 2... 3 Insediamento

Dettagli

La rappresentanza sindacale all interno dell impresa

La rappresentanza sindacale all interno dell impresa La rappresentanza sindacale all interno dell impresa 29 maggio 2007 1 L evoluzione storica La commissione interna ed il delegato d impresa Il delegato di reparto Il consiglio dei delegati La R.s.a. La

Dettagli

Fondo Pensione PREVILABOR Via Milazzo, 17/G BOLOGNA

Fondo Pensione PREVILABOR Via Milazzo, 17/G BOLOGNA Fondo Pensione PREVILABOR Via Milazzo, 17/G - 40121 BOLOGNA Iscrizione all Albo dei Fondi Pensione N 1092 3 maggio 2000 Tel. 051 242009 - Fax 051 4214183 - E-Mail previlabor@previlabor.it REGOLAMENTO PER

Dettagli

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI Approvato dal Consiglio Direttivo del 6 marzo 2017

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI Approvato dal Consiglio Direttivo del 6 marzo 2017 REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI Approvato dal Consiglio Direttivo del 6 marzo 2017 Articolo 1 Oggetto Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione o di rinnovo

Dettagli

Modalità di costituzione e di funzionamento

Modalità di costituzione e di funzionamento Segreterie Nazionali Comparto Igiene Ambientale Rappresentanza Sindacali Unitarie Premessa Le Rappresentanze sindacali unitarie sono l organismo di rappresentanza sindacale di tutti i lavoratori nei luoghi

Dettagli

Fim-Cisl Fiom-Cgil Uilm-Uil

Fim-Cisl Fiom-Cgil Uilm-Uil Allegato 1 Fac-simile lettera di avvio della procedura per la elezione della Rsu Fim-Cisl Fiom-Cgil Uilm-Uil (oppure solo Fiom-Cgil) Data.. Spett.le direzione del personale A tutti le lavoratrici e i lavoratori

Dettagli

REGOLAMENTO DEI CONGRESSI PROVINCIALI E DELLE GRANDI CITTA

REGOLAMENTO DEI CONGRESSI PROVINCIALI E DELLE GRANDI CITTA REGOLAMENTO DEI CONGRESSI PROVINCIALI E DELLE GRANDI CITTA Art. 1 - Il corpo elettorale esercizio dei diritti associativi Potranno partecipare ai congressi, secondo le norme statutarie, gli associati e

Dettagli

Testo unico su rappresentanza del 10 gennaio I contenuti

Testo unico su rappresentanza del 10 gennaio I contenuti Testo unico su rappresentanza del 10 gennaio 2014 I contenuti 1 Sintesi Come è strutturato il documento? Il Testo unico in materia di rappresentanza del 10 gennaio, è così strutturato: Parte prima Misura

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SENO ALL ASSEMBLEA DEL FONDO PERSEO SIRIO

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SENO ALL ASSEMBLEA DEL FONDO PERSEO SIRIO REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SENO ALL ASSEMBLEA DEL FONDO PERSEO SIRIO 1. Indizione delle elezioni Le elezioni per la costituzione dell Assemblea dei Delegati sono

Dettagli

Modulistica. di supporto ai lavori. delle commissioni elettorali. a cura. della Uil Scuola

Modulistica. di supporto ai lavori. delle commissioni elettorali. a cura. della Uil Scuola MODULISTICA DI SUPPORTO 99 Modulistica di supporto ai lavori delle commissioni elettorali a cura della Uil Scuola www.uilscuola.it - e-mail: uilscuola@uilscuola.it 100 FAC SIMILE Verbale Commissione Elettorale

Dettagli

Testo Unico sulla Rappresentanza. Confindustria Cgil, Cisl e Uil

Testo Unico sulla Rappresentanza. Confindustria Cgil, Cisl e Uil Testo Unico sulla Rappresentanza Confindustria Cgil, Cisl e Uil Roma, 10 gennaio 2014 1 Indice: PARTE PRIMA: misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale

Dettagli

POLITECNICO DI TORINO

POLITECNICO DI TORINO D.R. 162 Elezioni suppletive di due membri del Comitato Paritetico per la Didattica (Quadriennio 2005/09) IL R E T T O R E Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto lo Statuto del, emanato con D.R. 537

Dettagli

TESTO COMPARATO: ACCORDO 28/6/ /5/2013 e REGOLAMENTO 10/1/2014

TESTO COMPARATO: ACCORDO 28/6/ /5/2013 e REGOLAMENTO 10/1/2014 TESTO COMPARATO: ACCORDO 28/6/2011 31/5/2013 e REGOLAMENTO 10/1/2014 Accordo 28 giugno 2011 Accordo 31 maggio 2013 Regolamento 10 gennaio 2014 1. ai fini della certificazione della rappresentatività delle

Dettagli

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE della CANDIDATURA per L ELEZIONE DELLA R.S.U. 5-7 marzo 2012 presso (1)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE della CANDIDATURA per L ELEZIONE DELLA R.S.U. 5-7 marzo 2012 presso (1) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE della CANDIDATURA per L ELEZIONE DELLA R.S.U. 5-7 marzo 2012 presso (1) Oggetto: Elezione RSU 5-7 marzo 2012 Comparto Ricerca. Accettazione candidatura Il/la sottoscritto/a.......(2),

Dettagli

Dal REGOLAMENTO GRUPPO GIUDICI GARE - 3/11/2016. Art. 7 - Le Assemblee Elettive

Dal REGOLAMENTO GRUPPO GIUDICI GARE - 3/11/2016. Art. 7 - Le Assemblee Elettive Dal REGOLAMENTO GRUPPO GIUDICI GARE - 3/11/2016 Art. 7 - Le Assemblee Elettive Procedure di convocazione 7.1 - Le Assemblee Elettive vengono svolte unicamente a livello provinciale e sono convocate per

Dettagli

Testo Unico sulla Rappresentanza Confindustria Cgil, Cisl e Uil. Roma, 10 gennaio 2014

Testo Unico sulla Rappresentanza Confindustria Cgil, Cisl e Uil. Roma, 10 gennaio 2014 Testo Unico sulla Rappresentanza Confindustria Cgil, Cisl e Uil Roma, 10 gennaio 2014 PARTE PRIMA MISURA E CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEGLI IMMIGRATI

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEGLI IMMIGRATI Comune di Macerata REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEGLI IMMIGRATI Approvato con atto consiliare n. 99 del 29 settembre 1997 Esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 14.10.1997

Dettagli

Testo unico sulla Rappresentanza Confindustria - Cgil, Cisl e Uil

Testo unico sulla Rappresentanza Confindustria - Cgil, Cisl e Uil Testo unico sulla Rappresentanza Confindustria - Cgil, Cisl e Uil PARTE PRIMA: misura e certificazione della Rappresentanza ai fini della contrattazione Collettiva nazionale di categoria; (pag.2-12) PARTE

Dettagli

REGOLAMENTO per L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER GLI STRANIERI. Art. 1. Oggetto

REGOLAMENTO per L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER GLI STRANIERI. Art. 1. Oggetto REGOLAMENTO per L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER GLI STRANIERI Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento della "Consulta Comunale

Dettagli

Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali *

Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali * Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali * Art. 1 Oggetto 1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), quale organo di rappresentanza delle autonomie

Dettagli

REGOLAMENTO per L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER GLI STRANIERI (Approvato con delibera consiliare n. 30 del

REGOLAMENTO per L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER GLI STRANIERI (Approvato con delibera consiliare n. 30 del REGOLAMENTO per L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER GLI STRANIERI (Approvato con delibera consiliare n. 30 del 16.02.05) Art.1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l istituzione

Dettagli

Testo Unico sulla Rappresentanza. Confindustria Confsal

Testo Unico sulla Rappresentanza. Confindustria Confsal Testo Unico sulla Rappresentanza Confindustria Confsal Roma, 15 gennaio 2014 1 Indice: PARTE PRIMA: misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria.

Dettagli

La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro: dalle rappresentanze sindacali aziendali (r.s.a.) alle rappresentanze sindacali unitarie (r.s.u.

La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro: dalle rappresentanze sindacali aziendali (r.s.a.) alle rappresentanze sindacali unitarie (r.s.u. La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro: dalle rappresentanze sindacali aziendali (r.s.a.) alle rappresentanze sindacali unitarie (r.s.u.) Autore: La Marchesina Dario In: Diritto del lavoro Premessa

Dettagli

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI DEI CIRCOLI, DELLE UNIONI COMUNALI E DELLE UNIONI PROVINCIALI.

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI DEI CIRCOLI, DELLE UNIONI COMUNALI E DELLE UNIONI PROVINCIALI. REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI DEI CIRCOLI, DELLE UNIONI COMUNALI E DELLE UNIONI PROVINCIALI. La Direzione regionale del Partito Democratico, riunita il XXXXXX 2017, approva il seguente regolamento

Dettagli

COMUNE DI RAVENNA ACCADEMIA DI BELLE ARTI REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI. per il triennio

COMUNE DI RAVENNA ACCADEMIA DI BELLE ARTI REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI. per il triennio REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI per il triennio 2013 2016 Art.1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina le elezioni della Consulta degli Studenti. 2. La Consulta

Dettagli

Art. 1 Indizione e attivazione della procedura delle elezioni per la costituzione e il rinnovo della R.S.U.

Art. 1 Indizione e attivazione della procedura delle elezioni per la costituzione e il rinnovo della R.S.U. REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (R.S.U.) E DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE (RLSSA) Premessa La Rappresentanza sindacale unitaria

Dettagli

Informativa Della componente ex R.S.U. sulle elezioni suppletive della R.S.U.

Informativa Della componente ex R.S.U. sulle elezioni suppletive della R.S.U. Informativa Della componente ex R.S.U. sulle elezioni suppletive della R.S.U. Le elezioni suppletive della componente RSU si svolgeranno presso la nostra istituzione Scolastica. Le Organizzazioni Sindacali

Dettagli

Le Rappresentanze sindacali unitarie dureranno in carica 3 anni dalla data dell'elezione.

Le Rappresentanze sindacali unitarie dureranno in carica 3 anni dalla data dell'elezione. Accordo unitario di regolamentazione sulla costituzione e il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie e la democrazia nei luoghi di lavoro Premessa La Fim, la Fiom e la Uilm nazionale, in

Dettagli

La Contrattazione Collettiva di secondo livello

La Contrattazione Collettiva di secondo livello La Contrattazione Collettiva di secondo livello I CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO Definizione: accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per stabilire il trattamento

Dettagli

CNHINDUSTRIALNDUSTRIAL

CNHINDUSTRIALNDUSTRIAL ACCORDO DI REGOLAMENTAZIONE AZIONE PER LA ELEZIONE DELLE RSA/RLS E IL FUNZIONAMENTO DELLE DELLE OO. SS. FIRMATARIE CCSL DI FCA E CNHI CNHINDUSTRIALNDUSTRIAL - PREMESSA Le organizzioni sindacali firmatarie

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (R.S.U.)

REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (R.S.U.) REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (R.S.U.) E DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE (R.L.S.S.A.) Testo organico approvato dalle Parti stipulanti

Dettagli

Istruzioni per le riunioni dei circoli e delle convenzioni provinciali

Istruzioni per le riunioni dei circoli e delle convenzioni provinciali Istruzioni per le riunioni dei circoli e delle convenzioni provinciali RIUNIONI DEI CIRCOLI E LORO SVOLGIMENTO 1. Le riunioni di Circolo devono svolgersi dal 20 marzo al 2 aprile 2017 (art. 4 comma 1 del

Dettagli

COMUNE DI MEDE (Provincia di Pavia) REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DI MEDE

COMUNE DI MEDE (Provincia di Pavia) REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DI MEDE COMUNE DI MEDE (Provincia di Pavia) REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DI MEDE Il Comune di Mede intende difendere i diritti delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei

Dettagli

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L ELEZIONE O, LIMITATAMENTE AI DATORI DI LAVORO, LA DESIGNAZIONE DEI DELEGATI COSTITUENTI L ASSEMBLEA DI FOPADIVA

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L ELEZIONE O, LIMITATAMENTE AI DATORI DI LAVORO, LA DESIGNAZIONE DEI DELEGATI COSTITUENTI L ASSEMBLEA DI FOPADIVA REGOLAMENTO ELETTORALE PER L ELEZIONE O, LIMITATAMENTE AI DATORI DI LAVORO, LA DESIGNAZIONE DEI DELEGATI COSTITUENTI L ASSEMBLEA DI FOPADIVA Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori Dipendenti della

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SENO ALL'ASSEMBLEA

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SENO ALL'ASSEMBLEA ** N.B. Testo del regolamento elettorale, risultante in seguito alle modifiche apportate dall accordo integrativo del 5.7.2006, dall accordo integrativo del 9.7.2009 e dall accordo integrativo del 12.11.2013.

Dettagli

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI In data 14 dicembre 2011, alle

Dettagli

A. Elezione dei Delegati dei lavoratori per il rinnovo dell'assemblea.

A. Elezione dei Delegati dei lavoratori per il rinnovo dell'assemblea. 15 aprile 2008 FASCHIM - Regolamento elettorale A. Elezione dei Delegati dei lavoratori per il rinnovo dell'assemblea. 1 - Indizione delle elezioni Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei

Dettagli

REGOLAMENTO ELETTORALE

REGOLAMENTO ELETTORALE ACCORDO DI REGOLAMENTAZIONE PER LA ELEZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE RSA DELLE OO.SS. FIRMATARIE CCSL DI FCA E CNHINDUSTRIAL Premessa Le organizzioni sindacali firmatarie del CCSL Fim,Uilm,Fismic,Uglm

Dettagli

REGOLAMENTO ELETTORALE SISTEMA DI ELEZIONE PER LA RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE ASSOCIATE E DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN ASSEMBLEA

REGOLAMENTO ELETTORALE SISTEMA DI ELEZIONE PER LA RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE ASSOCIATE E DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN ASSEMBLEA REGOLAMENTO ELETTORALE SISTEMA DI ELEZIONE PER LA RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE ASSOCIATE E DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN ASSEMBLEA 1. Indizione delle elezioni Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato

Dettagli

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE DELLA CAMERA E DEL SENATO

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE DELLA CAMERA E DEL SENATO 1438 LA NUOVA LEGGE ELETTORALE DELLA CAMERA E DEL SENATO Il nuovo sistema elettorale nel testo approvato dalla Camera dei deputati (Fonte: Servizio Studi Camera dei deputati) 13 Ottobre 2017 a cura del

Dettagli

Regolamento Elettorale dei circoli, delle Unioni cittadine e provinciali.

Regolamento Elettorale dei circoli, delle Unioni cittadine e provinciali. Regolamento Elettorale dei circoli, delle Unioni cittadine e provinciali. (Approvato dall Assemblea Costituente Regionale riunita lunedì 02 marzo 2009, ai sensi dell art. 39 comma 4. dello Statuto Regionale)

Dettagli

Comune di Fabriano REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO AL CONSIGLIO COMUNALE DI FABRIANO

Comune di Fabriano REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO AL CONSIGLIO COMUNALE DI FABRIANO REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO AL CONSIGLIO COMUNALE DI FABRIANO APPROVATO CON DCC N.4 DEL 12.01.2010 REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO AL CONSIGLIO

Dettagli

Accordo Interconfederale Confcommercio 26 novembre 2015

Accordo Interconfederale Confcommercio 26 novembre 2015 LA RAPPRESENTATIVITA Testo Unico Confindustria 10 gennaio 2014 Accordo Interconfederale Cooperazione 28 luglio 2015 Accordo Interconfederale Confcommercio 26 novembre 2015 L impostazione è fondata sul

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE AeCI, DEL PRESIDENTE CCSA, DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI, DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE AeCI, DEL PRESIDENTE CCSA, DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI, DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE AeCI, DEL PRESIDENTE CCSA, DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI, DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DEL CONSIGLIO FEDERALE DELL Ae.C.I. Approvato con Delibera Commissariale

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI

Dettagli

REGOLAMENTO CONGRESSUALE. Art. 1. (Indizione del Congresso)

REGOLAMENTO CONGRESSUALE. Art. 1. (Indizione del Congresso) REGOLAMENTO CONGRESSUALE Art. 1 (Indizione del Congresso) E indetto il secondo congresso nazionale di Fratelli d Italia-Alleanza Nazionale che si dovrà svolgere entro il mese di novembre 2017. Le modalità

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE DR/2014/3047 del 17/09/2014 Firmatari: MARRELLI Massimo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE DR/2014/3047 del 17/09/2014 Firmatari: MARRELLI Massimo DR/2014/3047 del 17/09/2014 Firmatari: MARRELLI Massimo Regolamento elettorale della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina le procedure

Dettagli

INFORMATIVA NOMINA RLS

INFORMATIVA NOMINA RLS INFORMATIVA NOMINA RLS La nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs 81/08 stabilisce che:

Dettagli

REGOLAMENTO CONGRESSUALE (Approvato dal Consiglio Nazionale di Slow Food Italia, novembre 2013)

REGOLAMENTO CONGRESSUALE (Approvato dal Consiglio Nazionale di Slow Food Italia, novembre 2013) REGOLAMENTO CONGRESSUALE (Approvato dal Consiglio Nazionale di Slow Food Italia, novembre 2013) Il Consiglio Nazionale di Slow Food Italia ha approvato il regolamento che stabilisce tempi e modi con i

Dettagli

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI In data 11 aprile 2011, alle ore

Dettagli

Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 21 dicembre 2015 INDICE Art. 1 Oggetto

Dettagli

CONSERVATORIO DI MUSICA S. Giacomantonio

CONSERVATORIO DI MUSICA S. Giacomantonio CONSERVATORIO DI MUSICA S. Giacomantonio Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica COSENZA REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE ELETTORALI PER IL

Dettagli

REGOLAMENTO ELETTORALE

REGOLAMENTO ELETTORALE REGOLAMENTO ELETTORALE Addì 5 febbraio 2015, in Roma, il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Nazionale per il personale delle BCC: visto l art. 16, comma 1, dello Statuto approva il seguente

Dettagli

FIOM-CGIL. Oggetto: Avvio elezioni RSU

FIOM-CGIL. Oggetto: Avvio elezioni RSU FIOM-CGIL, Oggetto: Avvio elezioni RSU La scrivente organizzazione sindacale con la presente da l avvio alle procedure per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSU) come previsto dal Contratto

Dettagli

FILCEA-Cgil FLERICA-Cisl UILCER-Uil REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLE RSU-RLS. (Esecutivi FULC Milano 16/17 luglio 1997)

FILCEA-Cgil FLERICA-Cisl UILCER-Uil REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLE RSU-RLS. (Esecutivi FULC Milano 16/17 luglio 1997) FILCEA-Cgil FLERICA-Cisl UILCER-Uil REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLE RSU-RLS (Esecutivi FULC Milano 16/17 luglio 1997) Regolamento integrativo delle norme contrattuali di riferimento e dell accordo Interconfederale

Dettagli

ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1993 TRA CONFINDUSTRIA E CGIL, CISL E UIL - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE.

ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1993 TRA CONFINDUSTRIA E CGIL, CISL E UIL - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE. ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1993 TRA CONFINDUSTRIA E CGIL, CISL E UIL - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE. Parte prima Premessa Il presente accordo assume la disciplina generale

Dettagli

MODIFICHE ALLA LEGGE ELETTORALE PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

MODIFICHE ALLA LEGGE ELETTORALE PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE MODIFICHE ALLA LEGGE ELETTORALE PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DEI SEGRETARI E DELLE ASSEMBLEE DI FEDERAZIONE DEI SEGRETARI E DEI DIRETTIVI DI CIRCOLO

REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DEI SEGRETARI E DELLE ASSEMBLEE DI FEDERAZIONE DEI SEGRETARI E DEI DIRETTIVI DI CIRCOLO REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DEI SEGRETARI E DELLE ASSEMBLEE DI FEDERAZIONE DEI SEGRETARI E DEI DIRETTIVI DI CIRCOLO (modificato come da Circolare della Segreteria Nazionale del 28 settembre 2017) Articolo

Dettagli

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI UFFICIO ELETTORARE E STRUTTURE ISTITUZIONALI ISTRUZIONI PER L ELEZIONE DEI COORDINATORI DI CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI UFFICIO ELETTORARE E STRUTTURE ISTITUZIONALI ISTRUZIONI PER L ELEZIONE DEI COORDINATORI DI CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO ISTRUZIONI PER L ELEZIONE DEI COORDINATORI DI CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO A. Chi deve attivare il procedimento elettorale Attiva il procedimento elettorale il Decano del Consiglio del Corso di Studio.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLE CARICHE ASSOCIATIVE DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FONDAZIONE TARAS 706 A.C.

REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLE CARICHE ASSOCIATIVE DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FONDAZIONE TARAS 706 A.C. REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLE CARICHE ASSOCIATIVE DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FONDAZIONE TARAS 706 A.C. Art. 1 Indizione delle elezioni 1. Il Consiglio Direttivo convoca l Assemblea degli

Dettagli

PROCEDURE ELETTORALI 2.(Giunta Regionale e Presidente) CANDIDATURE

PROCEDURE ELETTORALI 2.(Giunta Regionale e Presidente) CANDIDATURE PROCEDURE ELETTORALI 2.(Giunta Regionale e Presidente) CANDIDATURE Tutti coloro che intendono concorrere alla carica di Presidente o di componente di Giunta Regionale devono presentare la propria formale

Dettagli

Regolamento per la elezione diretta del Sindaco dei Ragazzi Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Oliveto Citra

Regolamento per la elezione diretta del Sindaco dei Ragazzi Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Oliveto Citra COMUNE DI OLIVETO CITRA Provincia di Salerno Regolamento per la elezione diretta del Sindaco dei Ragazzi Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Oliveto Citra ( (approvato con delibera del C.C.

Dettagli

ELEZIONI COMUNALI DEL 9/10 GIUGNO 2013

ELEZIONI COMUNALI DEL 9/10 GIUGNO 2013 ELEZIONI COMUNALI DEL 9/0 GIUGNO 03 QUANDO SI VOTA Nella giornata di domenica dalle ore 8,00 alle ore,00 e nella giornata di lunedì dalle ore 7,00 alle ore 5,00. COME SI VOTA I cittadini iscritti nelle

Dettagli

D. Qual è la composizione delle delegazioni alla contrattazione integrativa di istituto?

D. Qual è la composizione delle delegazioni alla contrattazione integrativa di istituto? S.U. risposte a quesiti S.U. risposte a quesiti S.U. Qual è la composizione delle delegazioni alla contrattazione integrativa di istituto? Le delegazioni trattanti sono così costituite: a) parte pubblica,

Dettagli

Il Testo Unico ha come riferimento tre accordi

Il Testo Unico ha come riferimento tre accordi NUOVO SISTEMA DI RAPPRESENTANZA: MODALITA DI APPLICAZIONE DEL T.U. 10 GENNAIO 2014 TESTO UNICO SULLA RAPPRESENTANZA CGIL CISL UIL E CONFINDUSTRIA - CONFSERVIZI 10 gennaio 2014 10 FEBBRAIO 2014 Il Testo

Dettagli

REGOLAMENTO ELETTORALE

REGOLAMENTO ELETTORALE FONTEDIR Fondo Pensione Complementare Dirigenti Gruppo Telecom Italia FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI GRUPPO TELECOM ITALIA in forma abbreviata FONTEDIR REGOLAMENTO ELETTORALE Iscrizione all Albo

Dettagli

COMUNE DI MOTTA VISCONTI Provincia di Milano

COMUNE DI MOTTA VISCONTI Provincia di Milano COMUNE DI MOTTA VISCONTI Provincia di Milano DETERMINAZIONE SETTORE: SEGRETERIA /AA.GG. Registro di Settore n.33 del 07/03/2014 Registro Generale n. 64 del 3/04/2014 OGGETTO: RIPARTIZIONE DEI PERMESSI

Dettagli

ASSEMBLEA ORDINARIA. Signori Azionisti,

ASSEMBLEA ORDINARIA. Signori Azionisti, Moncler S.p.A. Via Stendhal n. 47, 20144 Milano Capitale sociale i.v. Euro 50.024.891,60 Codice fiscale ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 04642290961 Relazione illustrativa del Consiglio di

Dettagli

Regolamento per l elezione del Segretario e dell'assemblea dell Unione provinciale di Ferrara, dei Segretari e dei Comitati direttivi di Circolo

Regolamento per l elezione del Segretario e dell'assemblea dell Unione provinciale di Ferrara, dei Segretari e dei Comitati direttivi di Circolo Visti: l articolo 15 dello Statuto nazionale del Partito Democratico; l articolo 11 dello Statuto regionale del PD dell Emilia-Romagna; l articolo 16 del Regolamento per l elezione del Segretario e dell

Dettagli

VADEMECUM Utilitalia, Cisambiente e Legacoopservizi

VADEMECUM Utilitalia, Cisambiente e Legacoopservizi VADEMECUM Utilitalia, Cisambiente e Legacoopservizi PER L ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARI (R.S.U.) E DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE (R.L.S.S.A.) DEL

Dettagli

FEDERMANAGER PARMA REGOLAMENTO. Delibera del Consiglio Direttivo del ed approvato nella Assemblea Ordinaria del

FEDERMANAGER PARMA REGOLAMENTO. Delibera del Consiglio Direttivo del ed approvato nella Assemblea Ordinaria del FEDERMANAGER PARMA REGOLAMENTO Delibera del Consiglio Direttivo del 16.05.2008 ed approvato nella Assemblea Ordinaria del 29.05.2008 REGOLAMENTO ART.1 - POSIZIONE ASSOCIATIVA ART. 1.1 - QUOTA ASSOCIATIVA

Dettagli

REGOLAMENTO sulla GOVERNANCE

REGOLAMENTO sulla GOVERNANCE REGOLAMENTO sulla GOVERNANCE REGOLAMENTO sulla GOVERNANCE Art. 1 Gli organi sociali della Cooperativa sono quelli previsti dalla legge e dallo Statuto. Tali organi sono: a) l Assemblea dei Soci b) il Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO ELETTORALE DEL FONDO PENSIONE FON.TE. ELEZIONE DEI DELEGATI IN RAPPRESENTANZA DEI DATORI DI LAVORO ASSOCIATI IN SENO ALL ASSEMBLEA

REGOLAMENTO ELETTORALE DEL FONDO PENSIONE FON.TE. ELEZIONE DEI DELEGATI IN RAPPRESENTANZA DEI DATORI DI LAVORO ASSOCIATI IN SENO ALL ASSEMBLEA REGOLAMENTO ELETTORALE DEL FONDO PENSIONE FON.TE. Il presente Regolamento elettorale è definito dalle Parti Istitutive di Fon.Te. - CONFCOMMERCIO e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS UIL - che hanno

Dettagli

MODIFICA DELL ART. 14 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

MODIFICA DELL ART. 14 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI MODIFICA DELL ART. 14 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Signori Azionisti, Vi informiamo che la Consob, con propria missiva trasmessa via PEC il 20 luglio 2017, ha richiesto alla

Dettagli

Testo Unico sulla Rappresentanza Confindustria - Cgil, Cisl e Uil

Testo Unico sulla Rappresentanza Confindustria - Cgil, Cisl e Uil Testo Unico sulla Rappresentanza Confindustria - Cgil, Cisl e Uil Roma, 10 gennaio 2014 PARTE PRIMA MISURA E CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA

Dettagli

A) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI PILOTI PER LA COSTITUZIONE

A) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI PILOTI PER LA COSTITUZIONE REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA DEI PILOTI "SANIVOLO" A) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI PILOTI PER LA COSTITUZIONE O RINNOVO DELL ASSEMBLEA 1. Indizione delle elezioni Almeno

Dettagli

A) Elezione dei rappresentanti dei lavoratori soci per la costituzione o il rinnovo dell Assemblea

A) Elezione dei rappresentanti dei lavoratori soci per la costituzione o il rinnovo dell Assemblea REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI A) Elezione dei rappresentanti dei lavoratori soci per la costituzione o il rinnovo dell Assemblea Art. 1 Indizione delle elezioni 1 - Almeno

Dettagli

VERBALE DI ACCORDO. Tra. si è convenuto quanto segue in ordine ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

VERBALE DI ACCORDO. Tra. si è convenuto quanto segue in ordine ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: Autogrill, Accordo D.Lgs 626/94, 29/07/1999 Decorrenza: 29/07/1999 Scadenza: VERBALE DI ACCORDO Addì, 29 Luglio 1999 in sede Fipe Roma - l Autogrill SpA Tra e - la Filcams-Cgil - la Fisascat-Cisl - la

Dettagli

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Consiglio Nazionale delle Ricerche Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Neuroscienze (IN) di Pisa: conferma e sostituzione dell atto costitutivo. Provvedimento n. IL PRESIDENTE VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente

Dettagli

REGOLAMENTO CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PROVINCIA DI LIVORNO REGOLAMENTO CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 224/21.12.2006 In vigore dal 1 febbraio 2007 SOMMARIO Articolo 1 - Compiti

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LA TERZA ETA DELLA CITTA DI MOGLIANO VENETO (Approvato con deliberazione del C.C. n.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LA TERZA ETA DELLA CITTA DI MOGLIANO VENETO (Approvato con deliberazione del C.C. n. REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LA TERZA ETA DELLA CITTA DI MOGLIANO VENETO (Approvato con deliberazione del C.C. n. 97/99) PREMESSA Il Comune di Mogliano Veneto, in attuazione di quanto previsto dall art.

Dettagli

117 REGOLAMENTO ELETTORALE

117 REGOLAMENTO ELETTORALE PREVIMODA FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA TESSILE-ABBIGLIAMENTO, DELLE CALZATURE E DEGLI ALTRI SETTORI INDUSTRIALI DEL SISTEMA MODA Iscritto all Albo tenuto

Dettagli