Corte dei Conti. SEZIONI RIUNITE Adunanza del 24 maggio 2010

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1 N. 2 /2010/CONS Corte dei Conti SEZIONI RIUNITE Adunanza del 24 maggio 2010 Vista la nota n del 21 marzo 2008 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello StatoIspettorato Generale di Finanza con la quale chiede il parere della Corte dei conti sullo schema di conto giudiziale delle riscossioni e dei versamenti dei concessionari dei giochi gestiti dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Vista la nota n del 27 marzo 2008 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello StatoIspettorato Generale di Finanza con la quale chiede il parere della Corte dei conti sullo schema di conto giudiziale delle riscossioni e dei versamenti dei concessionari delle lotterie nazionali differite, istantanee e telematiche. Vista l'ordinanza n. 364/D del 6 maggio 2010 con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato l'odierna adunanza delle Sezioni riunite, in sede consultiva, per deliberare sui parere richiesto. Visti la legge ed il regolamento sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato emanati, rispettivamente, con il regio decreto 18 novembre 1923 n e con il regio decreta 23 maggio 1924 n Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948 n.496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco, e in particolare l'articolo che riserva allo Stato l organizzazione e l'esercizio di giochi di abilita e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro. Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948 n. 1677, di approvazione del regolamento delle lotterie nazionali. Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco. Vista la legge 2 agosto 1982 n.528, relativa all'ordinamento del gioco del lotto e, in particolare l'articolo 7, come modificato dall'articolo 3 della legge 19 aprile 1990 n.85, in base al quale, con decreto del Ministero delle finanze, oltre quelli previsti dalla predetta normativa possono essere stabiliti altri tipi e forme di estrazione e di scommesse. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990 n.303, concernente la disciplina del gioco del lotto in concessione. Visto il decreto del Ministero delle finanze 12 febbraio 1991 n.183 riguardante la regolamentazione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, che ha previsto, tra I 'altro, la possibilità per l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di avvalersi di un concessionario per la

2 distribuzione alle rivendite di generi di monopolio e alle ricevitorie del lotto dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea. Visto l'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 1993 n.557, convertito con legge 26 febbraio 1994 n.133, in base al quale il Ministro delle finanze e autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto. Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998 n.504, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si riordina I' imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell' art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998 n.288. Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999 n.133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n.400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999 n.278, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente I' istituzione di nuove scommesse a totalizzatore.

3 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto la posta unitaria, di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici; Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che eventuali variazioni delta posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 10 svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto ilo decreto legislativo 3 luglio 2003 n.173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002 n.137; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003 n.385, concernente il regolamento di organizzazione dell' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003 n.179, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva; Visto il decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito con modificazioni, dall'articol0 1 della legge 24 novembre 2003 n.326, recante disposizioni urgenti per favorire 10 sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'articolo 39, comma 14, concernente la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli; Visto l'articolo 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

4 Visto l'art.7 del decreto direttoriale del 18 giugno 2007, proto 2007/21429/giochi/GST, regolante i flussi finanziari della nuova scommessa ippica a totalizzatore, che prevede \'obbligo del concessionario di rendere il conto giudiziale annuale, contenente l'analisi della gestione finanziaria dei saldi settimanali e dei relativi versamenti, evidenziando gli eventuali importi a debito 0 a credito dell'intero esercizio finanziario; Visto il decreto direttoriale dell'8 ottobre 2009 proto 2009/37249/giochi/GST di ridefinizione dei flussi finanziari dei con corsi pronostici sportivi, delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli e delle nuove scommesse ippiche a totalizzatore; Vista l'ordinanza di queste Sezioni Riunite n. 1/2009/ord del 18 dicembre 2009, con la quale, in considerazione della complessità delle problematiche emerse dalla documentazione prodotta dall' Amministrazione stessa in sede di pubblica adunanza, hanno ritenuto necessario, ai fini della definitiva pronuncia sullo schema di conto giudiziale attenente alla gestione a denaro delle riscossioni e dei versamenti effettuati dai concessionari dei pronostici e delle scommesse, acquisire dal Dipartimento della Ragioneria Generale delle Stato i seguenti elementi e notizie: a) una dettagliata relazione nella quale, con riferimento alla vigente normativa regolamentare e amministrativa, emergano le procedure adottate dai concessionari dei concorsi pronostici, anche con riferimento agli adempimenti fiscali dagli stessi effettuati per la gestione dei predetti concorsi, e con specifico riferimento alle modalità di rendicontazione delle operazioni svolte; b) le modalità di remunerazione della predetta attività dei concessionari, con specifico riferimento all'aggio totale trattenuto dai gestori dei luoghi di vendita delle scommesse al compenso spettante al concessionario relative all'incasso; c) le forme di controllo/riscontro sulla predetta gestione effettuate dall' Amministrazione dei Monopoli e dai competenti Uffici finanziari; d) il definitivo avviso circa l'assoggettamento o meno all'obbligo di resa del conto giudiziale da parte dei concessionari, alla luce dell'art.7 del d.lgs n.504/1998 ovvero quale altra forma di rendicontazione ritenga normativamente esistente. Vista la nota n del 18 marzo 2010 del predetto Dipartimento, Ispettorato Generale di Finanza con la quale sono stati forniti chiarimenti rispetto ai singoli punti richiesti con la predetta ordinanza; Udito alla pubblica udienza il dott. Antonio Tagliaferri, Direttore generale dell'amministrazione dei Monopoli di Stato; Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Angelo Buscema;

5 Considerato che: II Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- Ispettorato Generale di Finanza ha chiesto, ai sensi dell'art.620 del regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, il parere delle Sezioni Riunite sullo schema di conto giudiziale dovuto dai concessionari dei giochi dell' Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato relativamente alla gestione della nuova scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n Alla pubblica udienza il dott. Tagliaferri, Direttore generale dell' Amministrazione dei Monopoli di Stato, ha ribadito che l'invio alla Corte dei conti dello schema di conto giudiziale delle riscossioni e dei versamenti effettuati dai concessionari di alcuni giochi gestititi dalla stessa Amministrazione e stato effettuato allo scopo di chiedere una preliminare pronuncia sull'assoggettabilità dei predetti concessionari all'obbligo di resa del conto giudiziale, facendo riferimento, condividendole, alle considerazioni contenute nella nota n del 18 marzo 2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato circa la non assoggettabilità al predetto obbligo. Sul predetto punta che richiede una pregiudiziale pronuncia il Collegio richiama la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, quale supremo giudice della giurisdizione, che con ordinanza S.U. n del 3 aprile 2007, (depositata il 16 aprile 2007) ha affermato chiaramente la competenza giurisdizionale della Corte dei Conti nelle "vertenze di natura contabile tra lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, ed i cosiddetti agenti contabili, nel novero dei quali sono da ricomprendere i concessionari della riscossione dei tributi, dall'altro" e di conseguenza escludendo ogni giurisdizione del plesso Tar - Consiglio di Stato in relazione agli atti amministrativi inerenti il rapporto concessorio, da considerarsi interamente devoluto alla cognizione del giudice contabile. In diverse precedenti decisioni a Sezioni Unite la Cassazione aveva avuto modo di precisare che i concessionari della riscossione sono sicuramente da considerare "agenti contabili " (Cass., S.U., ordinanza n del 2003) e che "La Corte dei conti e deputata alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra l'agente contabile e l'amministrazione, nonché del risultato contabile finale di detti rapporti" (cosi, testualmente: Cass., S.U., sentenza n del 2006 e su analoga posizione: Cass., S.U., sentenze n. 237/1999 e n. 8580/2003). Inoltre, il Collegio richiama la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale elementi essenziali e sufficienti perche un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in

6 materia di responsabilità contabile (art. 74 r.d. 18 novembre 1923 n e artt. 178 e 610 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827), sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale il soggetto stesso agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione e svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e persino mancare del tutto. Difatti, il relativo rapporto può modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte (Cass. 10 aprile 1999 n. 232, 28 marzo 1974 n. 846). Nella specie i concessionari dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in concreto, operano per l'attivazione e per la conduzione operativa della rete per la gestione telematica dei giochi, anche assicurando che la rete stessa contabilizzi le somme giocate, le vincite e il prelievo.. erariale unico, nonché la trasmissione periodica di tali informazioni al sistema centrale. I predetti concessionari, alla luce della richiamata giurisprudenza e in base agli atti e documenti esaminati, rivestono la qualifica di agenti della riscossione tenuti al versamento di quanto riscosso e, quindi, al conto giudiziale degli introiti complessivamente derivanti dalla gestione del gioco, compreso il compenso del concessionario. Alle considerazioni sopra riportate il Collegio aggiunge anche la natura pubblica del servizio prestato dai concessionari, dell'esistenza di una gestione di denaro raccolto, parte del quale versato per l'adempimento di una obbligazione tributaria e della garanzia offerta dallo Stato per il predetto servizio reso in regime di monopolio. Quanto allo schema di conto giudiziale il Collegio non ritiene di proporre significative osservazioni, facendo tuttavia presente come vada prevista con chiarezza la sottoscrizione da parte del concessionario incaricato della gestione e che vadano evidenziati con ulteriore chiarezza i crediti rimasti da versare con l'obbligo di indicare in allegato le motivazioni dei mancati versamenti. Ne1 complesso il Collegio rileva forme di scritturazione che dovrebbero consentire una più efficace rilevazione dei flussi finanziari relativi alla gestione dei giochi in argomento. P.Q.M. Nelle considerazioni esposte è il parere delle Sezioni Riunite Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 24 maggio 2010.

7 Il Relatore Documento firmato Il Presidente Documento firmato Il Dirigente Dott. Umberto Piccinin Documento firmato Depositato in Segreteria il 21 luglio 2010

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