OGGETTO: richiesta di parere su "Disciplinadei conti giudiziali degli agenti contabili delle Cameredi Commercio". Nell'adunanza del 12 settembre 2014
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1 A SEZIONI RIUNITE Nell'adunanza del 12 settembre 2014 OGGETTO: richiesta di parere su "Disciplinadei conti giudiziali degli agenti contabili delle Cameredi Commercio". Vista la nota n del 27 maggio I 2014 con la quale il Segretario Generale I dell'unioncamere chiede il parere della Corte dei conti circa la l disciplina riguardante la trasmissione alle Sezioni I giurisdizionali dei conti giu1iziali degli agenti delle Camere di commercio. Vista la nota del Magistrat~ Capo di, Gabinetto del Presidente della Corte n del 24 giugno 2014 con la quale sono stati richiesti elementi e notizie al Segretario Generale dell'unioncamere. Vista la nota n del 15 aprile 2009 del Vice Segretario Generale dell'unioncamere indirizzata al Ministero deile Attività i
2 Produttive, Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi, il Servizio Centrale delle Camere di commercio con la quale è stata richiesta una interpretazione dell'articolo 37 del d.p.r. n. 254/2005 in materia di conti giudiziali, con specifico riferimento alla disciplina riguardante le modalità di trasmissione dei predetti conti alle competenti Sezioni Giurisdizionali della Corte. Vista la nota del 19 gennaio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'intemalizzazione, Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica indirizzata all'unioncamere e al Ministero, dell'economia e delle frnanze, Ragioneria Generale dello Stato, con la quale ha espresso il proprio avviso sulla questione. ad esso sottoposta. Vista la nota dell'8 settembre 2014 del Segretario Generale dell'unioncamere di trasmissione della nota del 21 marzo 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato Generale di Finanza con la quale detto Ispettorato ha espresso l'avviso sulla questione in argomento. 2
3 Vista la nota n. 801 deu agosto 2014 della Segreteria delle Sezioni riunite con la quale si comunica la convocazione, da parte del Presidente della Corte dei conti, dell'adunanza delle Sezioni riunite in sede consultiva, per l'odierna data, per deliberare sul parere richiesto. Visti la legge ed il regolamento sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, emanati rispettivamente - con il regio decreto 18 novembre 1923 n e con il regia decreto 23 maggio 1924 n Esaminati gli atti e udito il relatore Presidente di sezione dotto Angelo BUSCEMA, con l'intervento del rappresentante della Procura Generale, dottoroberto Benedetti. Considerato che: L'Unioncamere con nota n del 27 maggio 2014, indirizzata al Presidente della Corte, ha richiesto il parere circa la disciplina dei conti giudiziali degli agenti contabili delle Camere di commercio. In particolare, viene chiesto di procedere; in attesa di modifiche del regolamento di amministrazione delle predette Camere, approvato con D.P.R. n. 254/2005, alle modalità applicative dell'art. 37 del predetto decreto presidenziale, tenendo anche conto delle direttive impartite dal Ministero dello sviluppo economico con la nota del 19 gennaio I termini della questione possono così riassumersi: 1) se le Camere di commercio siano obbligate alla trasmissione. alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei modelli dei conti giudiziali di cui agli allegati E e F del D.P.R. n. 254/2005, che si riferiscono alla gestione del tesoriere e del cassiere 3 ~ i.
4 interno ovvero debbano limitarsi all'acquisizione predetti agenti contabili; dei modelli di conto, redatti dai 2) l'esclusione dall'obbligo della resa del conto giudiziale da parte del provveditore camerale che cura la gestione dei beni mobili ed immobili, la tenuta del libro degli inventari, la vigilanza degli automezzi e dei beni che si trovano in ambienti ~,~ di uso comune; 3) l'esclusione dall'obbligo di resa del conto giudiziale delle quote possedute dalle Camere di commercio in società o altri organismi, tenuto conto che dette quote sono di norma depositate presso l'istituto tesoriere o la stessa società. Sulle predette questioni il Ministero dello sviluppo economico, con la citata nota del 19 gennaio 2011, si è così espresso: 1) per le Camere di commercio possono trovare applicazione, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 37 del D.P.R. n. 254/2005, le disposizioni previste dagli articoli 93 e 233 del d.lgs n.267/2000, con conseguente obbligo di trasmissione alle Sezioni giurisdizionali dei conti resi dal responsabile della cassa interna, del responsabile della gestione dei beni mobili ed immobili, nonché dell'incaricato della gestione dei titoli azionari; per queste ultime tipologie di gestioni possono essere utilizzati, rispettivamente, i modelli n.24 (Conto della gestione del consegnatario dei beni mobili) 'e n. 22 (conto della gestione del consegnatario di azioni), approvati con D.P;R. 31 gennaio 1996 n. 194, con riferimento alle amministrazioni locali; 2) gli agenti contabili sono tenuti, ai sensi dell'art.37 del D.P.R. n. 254/2005, alla presentazione di tali modelli.di conti (modelli E, F, 22 e 24) al Segretario Generale entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio e le Camere di commercio sono tenute alla trasmissione alle Sezioni giurisdizionali della Corte, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, entro il termine.' 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio; 3) le Camere di commercio sono invitate a prendere contatti con le predette Sezioni di 4
5 ,, giurisdizionali al fine di valutare i modi e i tempi dell'inoltro alle stesse dei modelli dei conti relativi all'ultimo esercizio e, ove occorra, alle gestioni degli esercizi pregressi rispetto all'entrata in vigore del D.P.R. n. 254/2005; 4) le Camere di commercio hanno l'obbligo di tenere aggiornati i dati relativi agli agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale alle Sezioni giurisdizionali della Corte. il Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato Generale di Finanza - invitato a far conoscere le proprie valutazioni sulle considerazioni svolte con la citata nota del Ministero per lo Sviluppo Economico, si è espresso con nota n del 21 marzo 2011 condividendo le argomentazioni del Ministero dello sviluppo economico in ordine alla sottoposizione, in mancanza di espressa e specifica normativa, dei soggetti che maneggiano denaro pubblico o siano incaricati della gestione dei beni delle Camere di commercio all'obbligo di resa del conto.giudiziale, in applicazione del combinato disposto dell'art. 37 del d.p.r. n. 254/2005 e degli articoli 93 e 233 del decreto legislativo n. 267/2000. Nella stessa nota il predetto Dicastero invitava poi i competenti Uffici del Ministero per lo sviluppo economico a farsi promotori di iniziative normative atte a definire compiutamente la disciplina in materia di resa del conto giudiziale da parte delle Camere di commercio. Premesso che: La richiesta di parere viene resa, ai sensi dell'art.620 del regolamento di contabilità generale dello Stato, da parte del Segretario Generale dell'unioncamere e sulla stessa è intervenuto l'avviso del Ministero dello Sviluppo Economico al quale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono attribuiti compiti di vigilanza sulle Camere di commercio. Dette problematiche attengono alle materie di contabilità pubblica, di CUI all'art. 103, secondo comma, della Costituzione. Il sistema delle responsabilità 5
6 vigente per gli impiegati civili dello Stato è stato esteso agli amministratori e i dipendenti delle Camere di commercio con l'art.21 della legge n. 580/1993. Ciò in quanto le predette Camere. sono qualifica,te come enti pubblici non territoriali e.. le loro funzioni, pur riguardando le categorie economiche del commercio, dell'industria e dell'agricoltura, hanno riflessi di carattere generale e, quindi, natura decisamente pubblica (ex multis, Sez. giurolazio sent. n. 41 del 24 giugno 1996)., La Suprema Corte di Cassazione con diverse pronunce (Sezioni Unite civili, sent. nn. 404, 405, 406 e 407 del 17 gennaio lj91) ha da tempo riconosciuto la sottoposizione alla giurisdizione della Corte,dei conti dell'unioncamere e delle Camere di commercio. L'art. 37 del d.p.r. n. 254/2005, ("Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio"), prevede l'estensione delle disposizioni in materia di giudizio di conto, di cui all'art. lo della legge n. 127/1997 (oggi trasfuse nell'art. 93 del d.lgsn. delle predette Camere. Ritenuto che: 267/2000), ai conti re~i dagli agenti contabili te' questioni sollevate dal Segretario Generale dell 'Unioncamere di cui al parere espresso dal Ministero per lo Sviluppo Economico hanno già formato oggetto di alcune recenti decisioni di "orientamento" (Sezione Veneto nn. 62/2012; 134/2013; 139/2013; 186/2013; 202/2013; 271/2013; 291/2013; 37/2014), assunte a seguito di un coinvolgimento degli Organi direttivi dei predetti Enti, e che sono state fondate sulla base delle peculiarità operative che dei principi posti a fondamento della necessarietà della resa del conto giudiziale da parte di chi ha maneggio di denaro o valori pu~blici. Tale decisioni vengono condivise da queste Sezioni riunite. Con le dette pronunce è stata effettuata una ricognizione dei principi generali di rendicontazione e del sistema delle garanzie sulle gestiòni pubbliche, e la verificata 6
7 applicabilità degli stessi alla gestione degli agenti contabili delle Camere di commercio, e ciò anche al fme di orientare gli adempimenti e le procedure. consequenziali all'interno dei predetti enti. La condivisibile conclusione alle quali perviene la richiamata giurisprudenza è nel senso che, in attesa di una compiuta disciplina in materia di resa del conto giudiziale da parte delle Camere di commercio, i soggetti che maneggiano denaro pubblico o siano incaricati della gestione dei beni delle Camere di commercio sono sottoposti all'obbligo di resa del conto giudiziale, in applicazione del combinato disposto dell'art. 37 del d.p.r. n. 254/2005 e degli articoli 93 e 233 del decreto legislativo n. 267/2000, e che pertanto sussiste l'obbligo della trasmissione alle Sezioni giurisdizionali dei conti resi dal tesoriere, dal responsabile della cassa interna, dal responsabile della gestione dei beni mobili ed immobili, nonché dall'incaricato della gestione dei titoli azionari, con applicazione dei modelli approvati con D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, con riferimento alle amministrazioni locali P.Q.M. Nelle considerazioni esposte è il parere delle Sezioni Ri Il Relatore Il D~~ 24 OTl.20U 7
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