DEL DIRETTORE GENERALE

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1 N. 942 del Reg. Decreti del 18/12/2012 DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - Dott. Adriano Marcolongo - nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 253 del OGGETTO: Approvazione del Regolamento Aziendale di disciplina del patrocinio legale dei dipendenti dell'azienda U.L.S.S. 18 Presenti i : DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI Dr. Igino Eleopra Dr. Giovanni Pilati f.f. Dr. Giampaolo Pecere SOC Affari Generali

2 Decreto n.942 del 18/12/2012 Il Direttore della SOC Affari Generali riferisce quanto segue. pag. 2 L art. 26 del C.C.N.L. del Comparto Sanità del , l art. 25 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria del e l art. 25 del C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del , contemplano l istituto del patrocinio legale dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. L anzidetta normativa sancisce: - al primo comma l assunzione diretta da parte dell Azienda di ogni onere di difesa del dipendente coinvolto in un procedimento di responsabilità civile o penale, a condizione che sussistano: a) la necessità in capo all Azienda di tutelare i propri diritti ed interessi; b) la diretta connessione del contenzioso processuale all ufficio rivestito dal dipendente, dovendo la condotta censurata concretizzarsi in atti connessi all espletamento del servizio ed all adempimento dei compiti di ufficio; c) la carenza di conflitto di interessi tra la condotta tenuta dal dipendente e la posizione aziendale; - al secondo comma l assunzione indiretta degli oneri di difesa sopportati dal dipendente, da operarsi mediante il rimborso (eventuale e comunque da concedersi nei soli limiti di quanto avrebbe speso l Azienda nel caso di assunzione diretta del patrocinio processuale) delle spese legali sostenute dal dipendente, in caso di conclusione favorevole del procedimento, qualora ricorranno alternativamente le seguenti ipotesi: a) il dipendente abbia deciso di nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall Azienda o a supporto dello stesso, ovvero abbia scelto di essere difeso dal legale d ufficio eventualmente assegnatogli dall Autorità Giudiziaria; b) non sia stato possibile, da parte dell Azienda, assumere sin dall inizio la difesa diretta del dipendente successivamente prosciolto da ogni addebito, per presunto conflitto di interessi. In ossequio alla normativa pattizia e per soddisfare le esigenze di massima trasparenza nei rapporti con i propri dipendenti, si ritiene opportuno - in osservanza dei principi e nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa contrattuale adottare una disciplina di dettaglio dell istituto del patrocinio legale dei dipendenti dell Azienda U.L.S.S. 18 coinvolti in procedimenti giudiziari per fatti o atti connessi all espletamento del servizio ed all adempimento dei compiti di ufficio, che sia espressione dei consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia e che consacri espressamente i criteri ai quali l Azienda si è comunque sinora sempre attenuta nell operare il riconoscimento del rimborso delle spese per il patrocinio legale dei propri dipendenti. Si propone perciò l adozione di uno specifico atto regolamentare, del quale viene proposta l approvazione nel testo che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale. Per le ragioni sin qui enunciate IL DIRETTORE GENERALE Preso atto che il Direttore del Servizio proponente, competente dell istruzione dell argomento in questione, ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

3 Decreto n.942 del 18/12/2012 Visto il D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni; pag. 3 Richiamati i CC.CC.NN.LL del Comparto Sanità del , della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa e del ; Richiamati infine i CC.CC.NN.LL della Dirigenza Medica e Veterinaria, e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del ; Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali, espressi ai sensi dell art. 3 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi dell art. 16 della L.R. n. 56/1994 e successive modificazioni ed integrazioni; DECRETA 1) di approvare il Regolamento Aziendale di disciplina del patrocinio legale dei dipendenti dell Azienda U.L.S.S. 18 nel testo che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale, formato da 11 articoli e dall acclusa modulistica; 2) di demandare alla S.O.C. Acquisizione e Gestione Risorse Umane la comunicazione di avvenuta approvazione del citato regolamento alle OO.SS. ed alle RR.SS.UU aziendali con la prima informativa sindacale utile. 3) di dare atto che lo stesso entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all albo on-line del Decreto di approvazione. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Lorena Capuzzo

4 Decreto n.942 del 18/12/2012 pag. 12 Pareri favorevoli, per quanto di competenza: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.to Igino Eleopra IL DIRETTORE GENERALE f.to Adriano Marcolongo IL DIRETTORE SANITARIO f.to Giovanni Pilati IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI f.to f.f. Giampaolo Pecere IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE f.to Mariagrazia Canali Il presente atto, eseguibile dalla data di adozione: - è soggetto a controllo ; - non è soggetto a controllo X Rovigo, 21/12/2012 Il Direttore Soc Affari Generali f.to Patrizia Davì Attestazione di eventuale pubblicazione Copia del presente atto è pubblicata all Albo on line dell Azienda per 15 giorni consecutivi da oggi. Rovigo, 21/12/2012 Il Direttore Soc Affari Generali f.to Patrizia Davi Copia del presente atto viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale ( ex art. 10, comma 5, L.R. 56 del ) Rovigo, 21/12/2012 Il Direttore Soc Affari Generali f.to Patrizia Davi Copia conforme all originale, per uso amministrativo Rovigo, Il Direttore Soc Affari Generali Da distribuire a: DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI COLLEGIO DI DIREZIONE SOC DIRIGENZA MEDICA P.O. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SOC DIREZ.. DISTRETTO MEDIO POLES. SOC DIREZ. DISTRETTO ALTO POLES. SOC ACQ. GEST. RISORSE UMANE SOS SERV.PER LA CON. E FORMAZ SOC AFFARI GENERALI SOC BILANCIO E PROGRAM. FINANZ SOC GEST. RISORSE IN CONVENZIONE SOC INNOV. E GEST. TECN. INFORMAT SOC SERV. TECNICO SOC ACQUIS. E GEST. BENI E SERV IZI SOC DIREZ. AMM.VA PRES.OSP UFF.COMUNIC./RAPP.CON IL CITT. SOC FARMACIA TERRITORIALE SOC FARMACIA OSPEDALIERA SOS DPT DISABILITA ADULTA SOS DPT CONSULT. FAMILIARE SOC IGIENE E SANITA PUBBLICA SOS DPT IGIENE ALIMENTI E NUTR SOC SPISAL SOS DPT IGIENE ALIM.ORIG. ANIM.ALE SOC IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT. SERV. SANITA ANIMALE SOC TOSSICO-DIPENDENZE SOS CONTROLLO DI GESTIONE SOC SERV. QUALITA E ORGANIZZ. SOS SERV. PREV. E PROTEZIONE SOS DPT DIREZ.INFERM. E PROF.TEC. DIP. SALUTE MENTALE ALTRO

5 Allegato A al decreto n 942 del 18/12/12 REGOLAMENTO AZIENDALE DI DISCIPLINA DEL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI Riff.tti: art. 25 CC.NN.LL. Dirigenza e art. 26 C.C.N.L. Comparto INDICE ART. 1 OGGETTO.. Pag. 1 ART. 2 MODALITA : PATROCINIO DIRETTO E INDIRETTO.... Pag. 1 ART. 3 - LEGALE DESIGNATO DALL ASSICURATORE... Pag. 2 ART. 4 - CONSULENTE TECNICO DI PARTE.Pag. 2 ART. 5 - CONCLUSIONE FAVOREVOLE DEL PROCEDIMENTO Pag. 2 ART. 6 - RIMBORSO IN ESITO ALLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI. Pag. 3 PRELIMINARI ART. 7 - ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE.... Pag. 3 ART. 8 - ASPETTI ECONOMICI. Pag. 4 ART. 9 - CASI PARTICOLARI: INIZIALE POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI Pag. 4 ART. 10 MODULISTICA... Pag. 5 ART ENTRATA IN VIGORE Pag. 5 MODULISTICA ISTANZA DI PATROCINIO LEGALE... Pag. 6 ISTANZA DI RIMBORSO SPESE LEGALI Pag. 7

6 ART. 1 OGGETTO Il patrocinio legale dei dipendenti consiste nell assunzione a carico dell Azienda di ogni onere di difesa del dipendente che sia coinvolto in un procedimento di responsabilità civile o penale per fatti o atti connessi all espletamento del servizio ed all adempimento dei compiti d ufficio, nei termini disciplinati dal presente regolamento. Esulano pertanto dall applicazione delle presenti disposizioni le responsabilità derivanti da condotte poste in essere dal dipendente per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita ex lege all Azienda Sanitaria. Per essere ammessi al patrocinio non deve sussistere conflitto di interessi con l Azienda. La sussistenza di detto presupposto andrà valutata ex ante alla sola luce dei fatti contestati, prescindendo pertanto da qualsivoglia valutazione sul prevedibile epilogo del procedimento giudiziario. A titolo puramente esemplificativo, comportano conflitto di interessi con l Azienda le seguenti situazioni: - attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente ad opera dell Azienda; - costituzione di parte civile dell Azienda nei confronti del dipendente; - apertura di un procedimento disciplinare a carico del dipendente per il fatto contestato in sede giudiziaria; - indagine avviata contro il dipendente per reato doloso; - in ogni altro caso in cui si ravvisi contrapposizione tra finalità e/o conseguenze dell azione del dipendente e interesse dell Azienda Sanitaria, oppure estraneità dell Azienda rispetto all agire del dipendente. ART. 2 MODALITA : PATROCINIO DIRETTO E INDIRETTO L Azienda garantirà il patrocinio legale del dipendente che ne farà richiesta, facendolo assistere da un legale di comune fiducia fin dall apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, con diretta assunzione di ogni onere di difesa da parte dell Azienda medesima, che diverrà titolare del rapporto contrattuale con l'avvocato designato. La difesa diretta dell Azienda non potrà essere riconosciuta nell ipotesi in cui il dipendente sia coinvolto in un giudizio di responsabilità amministrativo/contabile, poiché in detta ipotesi il conflitto di interessi, nella fase antecedente alla definizione del giudizio, è in re ipsa (il dipendente dovrà pertanto rifarsi alle previsioni di cui al successivo capoverso). In alternativa, il dipendente potrà nominare un legale di sua esclusiva fiducia o scegliere di essere difeso dal legale d ufficio eventualmente assegnatogli dall Autorità Giudiziaria, dandone comunicazione all Azienda ma, in questa ipotesi, sarà egli stesso titolare del rapporto contrattuale di incarico al proprio legale. Di conseguenza, le spese di difesa saranno a suo esclusivo carico e potranno essere eventualmente rimborsate dall Azienda qualora sussistano i presupposti contemplati dalla normativa ed illustrati nei successivi articoli. L assunzione diretta degli oneri legali da parte dell Azienda, così come l assunzione indiretta (rimborso) sarà limitata all'attività difensiva complessiva riferita ad un solo legale. L Azienda assumerà a suo carico le spese di un solo legale anche nell'ipotesi in cui un medesimo procedimento giudiziario coinvolga più dipendenti, a meno che non sussistano oggettive ragioni ostative, accertate sulla base di valutazioni rimesse all esclusivo apprezzamento dell'azienda. Ne consegue che nel caso in cui i dipendenti provvedano a nominare ciascuno un proprio legale (e quindi nel caso in cui la difesa dei dipendenti sia dagli stessi affidata complessivamente a più legali) agli stessi purché ricorrano tutti i presupposti contemplati dalla normativa - verrà riconosciuto un rimborso solamente parziale delle spese sostenute, il cui importo verrà determinato mediante il rapporto tra l importo che l'azienda avrebbe speso se avesse assunto 1

7 in proprio la difesa (che sarà determinabile in misura ipotetica solo ex post, ovvero dopo il passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento nel merito) ed il numero dei dipendenti coinvolti. ART. 3 LEGALE DESIGNATO DALL ASSICURATORE Per legale fiduciario dell Azienda deve intendersi anche l avvocato eventualmente designato dalla Compagnia di Assicurazione con la quale l Azienda ha in essere una polizza assicurativa. Qualora l Azienda possa assicurare l assistenza legale al dipendente mediante legali e consulenti designati dall assicuratore ed il dipendente ritenga invece di non avvalersene e di affidare la propria difesa a legali e/o consulenti di sua esclusiva fiducia o al difensore assegnatogli d ufficio, la regolamentazione degli aspetti economici, con riferimento al rimborso delle spese legali eventualmente sostenute dal medesimo per la propria difesa, avverrà in conformità alle previsioni regolamentari dettate dal successivo art. 8. ART. 4 CONSULENTE TECNICO DI PARTE La disciplina dettata dal presente regolamento si applica, in quanto compatibile, anche alle spese relative alla consulenza tecnica di parte. L Azienda, nell ambito di un unico procedimento giudiziario - salvo rare e giustificate eccezioni - rimborserà al dipendente o ai dipendenti coinvolti le spese relative alle competenze di un solo consulente tecnico di parte (calcolate sulla base dei parametri approvati con apposito Decreto Ministeriale, applicando agli importi ivi indicati la riduzione nella misura massima consentita), a meno che non sussistano oggettive ragioni ostative all unicità della nomina, l accertamento della cui esistenza è rimesso all'esclusiva valutazione dell'azienda. ART. 5 CONCLUSIONE FAVOREVOLE DEL PROCEDIMENTO Ricorre la fattispecie di conclusione favorevole del procedimento richiesta dalla normativa contrattuale di riferimento per la riconoscibilità del rimborso delle spese legali (art. 25 CC.NN.LL. Dirigenza e art. 26 C.C.N.L. Comparto ) solo nell ipotesi in cui il giudizio civile e/o penale e/o amministrativo/contabile si concluda con una sentenza definitiva con la quale venga accertata l insussistenza dell elemento psicologico del dolo o della colpa nella condotta del dipendente. Se il proscioglimento viene pronunciato per mancanza del solo nesso di causalità, pur in presenza di una condotta colpevole del dipendente (dolo o colpa) l Azienda non procederà ad alcun rimborso. Nel caso di processo penale, si ha sentenza definitiva di proscioglimento nel merito - e quindi conclusione favorevole del procedimento - qualora il processo penale sia definito con provvedimento di assoluzione ex art. 530 comma 1 c.p.p.: a. perché il fatto non sussiste b. perché l imputato non lo ha commesso c. perché il fatto non costituisce reato. Tuttavia, l'ipotesi assolutoria di cui al punto c, non è da sola sufficiente a legittimare l'azienda al rimborso, ben potendo il fatto accertato, pur non penalmente rilevante, costituire illecito di altra natura ed essere stato determinato attraverso lo svolgimento di attività in contrasto con gli interessi dell'azienda. Anche l ipotesi assolutoria di cui all art. 530 comma 2 c.p.p. (perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato) non è di norma sufficiente a legittimare l'azienda al rimborso delle spese legali; è necessario che la formula assolutoria pronunciata conferisca certezza sull inesistenza di un possibile conflitto d interessi. 2

8 Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. remissione di querela, morte del reo, amnistia, prescrizione) non legittimano il rimborso delle spese legali. ART. 6 RIMBORSO IN ESITO ALLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI E altresì ammissibile il rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale definito in esito alle indagini preliminari, con una pronuncia di archiviazione della notitia criminis. In questo caso è però necessario che la formulazione del decreto di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscano l accertamento dell insussistenza dell elemento psicologico del reato. E' quindi assolutamente necessario che nella motivazione del provvedimento di archiviazione sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, analoga a quella che a seguito di dibattimento avrebbe potuto dar luogo al rimborso delle spese legali. Sarà di esclusiva competenza dell'azienda, nell'esercizio delle proprie prerogative istituzionali, procedere ad una valutazione caso per caso di equipollenza dei singoli provvedimenti giudiziari di archiviazione ad una sentenza definitiva di assoluzione con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa. Peraltro, poiché il decreto di archiviazione è privo del carattere di definitività trattandosi di provvedimento intrinsecamente provvisorio, alla luce della sempre possibile riapertura delle indagini preliminari, sussistendone i presupposti - le valutazioni dell'azienda in merito alla rimborsabilità delle spese legali saranno improntate a canoni di particolare rigore, e potranno subordinare il riconoscimento del diritto al rimborso alla prestazione da parte del richiedente di idonee garanzie per l'eventuale restituzione delle somme corrisposte dall'azienda, nell'ipotesi che il decreto di archiviazione venisse revocato con conseguente riapertura delle indagini. In ogni caso, per la rimborsabilità, è comunque necessario l accertamento dell inesistenza di conflitto di interessi, sulla scorta di valutazioni rimesse all Azienda con apprezzamento da effettuarsi ex post. ART. 7 ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE Il dipendente che abbia formale conoscenza di un procedimento di responsabilità civile, penale e/o amministrativo/contabile nei suoi confronti per fatti e/o atti connessi all espletamento del servizio ed all adempimento dei compiti di ufficio, ne deve dare immediata comunicazione scritta alla S.O.C. Affari Generali, allegando copia dell atto introduttivo del procedimento e di ogni altra documentazione in suo possesso che possa risultare pertinente al procedimento stesso. Qualora intenda avvalersi di un legale fiduciario dell Azienda, formulerà immediata richiesta scritta di patrocinio legale. Dichiarerà infine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, l eventuale stipula di polizze personali che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso degli oneri difensivi da parte di compagnie di assicurazione. A conclusione definitiva del procedimento dovrà presentare: a) istanza di rimborso accompagnata dalla parcella-fattura debitamente quietanzata dal proprio difensore, dalla quale dovrà risultare nel dettaglio l attività defensionale effettivamente svolta; b) copia dei verbali d udienza e di tutta la documentazione di causa relativa al procedimento giudiziario; c) il provvedimento conclusivo del giudizio, in copia autentica, con l indicazione della data in cui esso è passato in giudicato. Tutti gli adempimenti sopra elencati sono previsti a pena di decadenza. In nessuna ipotesi l Azienda provvederà al rimborso di spese legali, qualora le stesse siano ammissibili a copertura da parte di polizze assicurative personali stipulate dal dipendente. Sarà 3

9 pertanto onere e cura dello stesso procedere alla tempestiva attivazione delle coperture assicurative personali; non potranno essere imputati all Azienda gli eventuali pregiudizi derivanti al dipendente da un proprio negligente comportamento verso il proprio assicuratore. ART. 8 ASPETTI ECONOMICI Come accennato al precedente art. 2, nel caso di nomina da parte del dipendente di un legale indicato dall Azienda, tutte le spese verranno sostenute direttamente dall Azienda stessa, la quale avrà però l obbligo di rivalersi verso il dipendente che venisse condannato con sentenza definitiva per i fatti a lui ascritti per averli commessi con dolo o colpa grave. Nel caso in cui invece il dipendente decidesse di affidare la propria difesa ad un legale di sua esclusiva fiducia in sostituzione di quello indicato dall Azienda o al difensore d ufficio, gli oneri difensivi rimarranno definitivamente a suo esclusivo carico, fatta eccezione per l ipotesi in cui il giudizio si concludesse favorevolmente nel merito per il dipendente con sentenza definitiva. In quest ultimo caso l ULSS rimborserà le spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a carico dell Azienda nel caso in cui la stessa avesse assunto direttamente la difesa del dipendente mediante conferimento di incarico a legale fiduciario aziendale. Il suddetto limite coincide in linea di massima con i parametri di riferimento approvati con Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, diminuiti nella misura massima consentita con l anzidetto Decreto. Poiché ai sensi della contrattazione collettiva di categoria e del presente regolamento il patrocino legale può essere diretto o indiretto e l assunzione diretta degli oneri legali da parte dell Azienda, così come l assunzione indiretta (rimborso) è limitata ad un solo legale, in nessun caso l Azienda rimborserà al dipendente le spese di un legale dallo stesso designato a supporto del legale aziendale. Qualora l Azienda possa assicurare l assistenza legale al dipendente mediante legali e consulenti designati dall assicuratore e il dipendente decida di non avvalersene procedendo alla designazione di legali e consulenti di propria esclusiva fiducia, in nessun caso l Azienda provvederà a rimborsare il dipendente degli oneri da esso sostenuti, avendo l Azienda già sopportato il costo del pagamento del premio assicurativo e quindi non avendo sostenuto nessuna tariffa a proprio carico. Le eventuali spese di giudizio liquidate in sentenza a favore del dipendente ammesso al patrocinio legale con assunzione diretta dei relativi oneri a carico dell Azienda, costituiranno un credito dell Azienda verso il dipendente, da recuperarsi, ove possibile, mediante trattenuta da operarsi sulle ordinarie spettanze retributive; le eventuali spese di giudizio liquidate in sentenza a favore del dipendente ammesso al patrocinio legale mediante rimborso di oneri difensivi, saranno invece detratte dal quantum allo stesso eventualmente rimborsabile. ART. 9 CASI PARTICOLARI: INIZIALE POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI Se il dipendente richieda di avvalersi dell assistenza legale dell Azienda e la stessa non possa tuttavia accordarla per la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, qualora - all esito del giudizio - sia definitivamente accertata l insussistenza di tale conflitto, l Azienda provvederà a rimborsare al dipendente quanto la stessa avrebbe speso se gli avesse concesso direttamente assistenza mediante legali dalla stessa direttamente incaricati, anche su eventuale designazione dell assicuratore, sulla base di una parcella ipotetica calcolata assumendo quali parametri di riferimento quelli approvati con Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, diminuiti nella misura massima consentita con l anzidetto Decreto. In casi eccezionali da motivarsi adeguatamente, potrà essere valutata l accordabilità di una riduzione inferiore al massimo, qualora dal provvedimento dell Autorità Giudiziaria emerga 4

10 l estraneità del dipendente ai fatti contestati o comunque risulti manifesta una particolare diligenza nel comportamento tenuto dal dipendente. ART. 10 MODULISTICA Sono approvati i modelli allegati al presente regolamento, che il dipendete utilizzerà per la richiesta di assistenza legale e la richiesta di eventuale rimborso delle spese legali. ART. 11 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all albo on-line del Decreto del Direttore Generale di approvazione dello stesso. 5

11 All Azienda U.L.S.S. n SOC Affari Generali - ISTANZA DI PATROCINIO LEGALE Il/La sottoscritto... (cognome e nome) dipendente di questa Azienda in qualità di.... (qualifica) in servizio presso..... (S.O.C./S.O.S.) residente in... tel/fax comunica di aver ricevuto comunicazione/notifica in data... del seguente atto allegato in copia: Atto di citazione per risarcimento danni Atto connesso a procedimento penale: Avviso di garanzia Invito a comparire come persona sottoposta a indagine Altro (specificare) Breve descrizione del fatto: Richiede l assistenza legale diretta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 25, 1 comma, CC.CC.NN.LL. Dirigenza dell o art. 26, 1 comma, CCNL Comparto del A tal fine dichiara di voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, di un Legale individuato dall Azienda, ivi compreso quello eventualmente designato dalla Compagnia di Assicurazione con la quale l Azienda ha stipulato polizza.. Dichiara che si avvarrà, ai fini della difesa in giudizio, di un Legale di propria fiducia, individuandolo nella persona dell Avv.. Dichiara che si avvarrà, ai fini della difesa in giudizio, di un Legale di propria fiducia, riservandosi di comunicare successivamente il nominativo del difensore prescelto. Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, richiamate dall art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci DICHIARA di non aver contratto né di essere beneficiaria/o di polizze assicurative che conferiscano diritto al/la dichiarante di chiedere a Compagnie di Assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario; di aver contratto e/o di essere beneficiaria/o di polizze assicurative, di cui si allega copia, con la seguente/i Compagnia/e Assicuratrice/i che prevedono in favore del/la dichiarante diritto a chiedere il rimborso di oneri difensivi Luogo/data... Firma.... Si allega copia del documento di riconoscimento... n.... rilasciato il... da... ( Barrare l ipotesi prescelta) 6

12 All Azienda U.L.S.S. n SOC Affari Generali - ISTANZA DI RIMBORSO SPESE LEGALI Il/La sottoscritto.. (cognome e nome) dipendente di questa Azienda in qualità di.... (qualifica) in servizio presso (S.O.C./S.O.S.) residente in. tel/fax comunica che il procedimento giudiziario n. instaurato innanzi a... è stato definito con decreto di archiviazione. con sentenza passata in giudicato, nel seguente modo. Chiede, pertanto, il rimborso degli oneri legali sostenuti. A tal fine allega: copia del provvedimento giudiziario che definisce il giudizio (con la prova del passaggio in giudicato) parcella analitica delle attività svolte, con documentazione probante (copie verbali di udienza, comparse, note etc.); Avvocati; fattura debitamente quietanzata dal difensore Avv.... Altro (specificare):... Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, richiamate dall art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con riferimento al procedimento giudiziario per cui chiede il rimborso delle spese legali, DICHIARA di non aver contratto né di essere beneficiaria/o di polizze assicurative che conferiscano diritto al/la dichiarante di chiedere a compagnie di assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario o il pagamento diretto da parte della/e compagnia/e delle competenza di legali e consulenti del dichiarante. Luogo/data... Firma.... Si allega copia del documento di riconoscimento... n.... rilasciato il... da... ( Barrare l ipotesi prescelta) 7

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