Protezione dell ambiente e della natura.
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- Franca Rinaldi
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1 Protezione dell ambiente e della natura. Scheda aggiornata alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 Tutela dei funghi epigei spontanei. Riferimenti normativi Statali:, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 Art. 69; D.P.R.357/97 e s.m.i Regolamento recante attuazione alla direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica. Artt. 3, 4, 5 e 7. (Con sentenza della Corte Giustizia tà Europee, 20 marzo 2003, n. 378 la Repubblica italiana, non avendo classificato in misura sufficiente come zone di protezione speciale i territori più idonei, per numero e per superficie, alla conservazione delle specie di cui all'allegato I della Dir. 1979/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e successive modifiche, e delle altre specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia, e non avendo comunicato alla Commissione tutte le informazioni opportune in merito alla maggior parte delle dette zone da essa classificate, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 4, nn. 1-3, della predetta direttiva). Regionali: Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale. Artt. 4, 11, 12, 17e 18; Disposizioni normative per l attuazione del decreto 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i Artt. 35, 36, 73 e 74; l.r. 24/2007 Tutela dei funghi epigei spontanei Artt. 3, 5, 6, 7 e 8. D.P.G.R. 16 novembre 2001, n. 16/R Regolamento regionale recante Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza. 13
2 tà montane PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO: art. 4 c. 4 art. 7 lett. A) Adozione di linee guida per la gestione delle aree della rete Natura 2000, da adottarsi con decreto del Ministero dell Ambiente, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo, le Regioni e le autonome di Trento e Bolzano. Definizione, sentita anche la Conferenza Permanente per il rapporti tra lo, le Regioni e le autonome di Treno e Bolzano, delle linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relative alle specie faunistiche e vegetali protette. Recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative alla tutela dell ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie per la loro attuazione nell ordinamento nazionale. C/S C/S lett. e) art. 35, (seconda parte) art. 36 Determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell ambiente sul territorio nazionale. Competono alla le seguenti funzioni amministrative che richiedono l unitario esercizio a livello regionale: (omissis) c) il coordinamento degli interventi e della ricerca in campo territoriale, ambientale, energetico e di prevenzione e previsione dei rischi naturali, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate per le relative iniziative. Le concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e specificazione e attuazione a livello provinciale delle medesime, attraverso l adozione coordinata di piani e programmi di propria competenza. 14
3 tà montane art. 8 c. 5 Attivazione di programmi di manutenzione e di pulizia dei castagneti in attualità di coltura. GESTIONE E REGOLAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI: lett. h) Acquisto, noleggio e utilizzazione di navi e aerei speciali per interventi di tutela dell ambiente, nelle materie di competenza statale. art. 36 c.3 art. 8 c.2 Le provvedono all organizzazione di un sistema informativo coordinato in campo ambientale ed energetico. Formazione del personale preposto alla vigilanza sull osservanza della sulla tutela dei funghi epigei spontanei. REGOLAMENTAZIONE DI ATTIVITA PRIVATE: art. 3 art. 4 Le Regioni e le autonome di Trento e Bolzano individuano i siti (Ndr: zone speciali di conservazione), in cui si trovano tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione ed habitat di specie animali e vegetali d interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Le Regioni e le autonome di Treno e Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate. 15
4 tà montane art. 4 art. 5 c. 5 art. 5 c. 9 art. 7 lett. c) Le Regioni e le autonome di Trento e Bolzano adottano le misure di conservazione necessarie che implicano all occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei vari tipi di habitat. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi, le Regioni e le autonome di Treno e Bolzano definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, i tempi per l effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di alle procedure nel caso di piani interregionali. Nota bene: con decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 novembre 2001, n. 16/R è stato adottato il Regolamento regionale recante Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza, al fine di disciplinare il procedimento di valutazione di incidenza relativo ai progetti di opere ed interventi che possono avere incidenza significativa sui siti di importanza comunitaria o su zone di protezione speciale. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano di intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire coerenza globale della rete Natura 2000 e ne danno comunicazione al Ministero dell Ambiente per le finalità di cui all art. 13 ( Informazione). Le Regioni e le autonome di Treno e Bolzano, disciplinano l adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia ed il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari. Relazione generale sullo stato dell'ambiente. 16
5 tà montane lett. i) lett. l) lett. m) lett. n) Variazione dell'elenco delle specie cacciabili. Indicazione delle specie di fauna e flora terrestre e marine minacciate di estinzione. Autorizzazione in ordine all importazione e all esportazione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone. Elencazione dei mammiferi e dei rettili pericolosi. (seconda parte) Lo continua a svolgere, in via concorrente con le Regioni, le funzioni relative: (omissis). d) alla protezione dell ambiente costiero. c.3 Attività di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti di rilievo nazionale, ivi comprese le attività di vigilanza sull'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e sull'istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM). art. 11 c. 3 Individuazione dei percorsi a fini turistici e sportivi. 17
6 tà montane art. 17 art. 18 c. 4 Autorizzazione per la raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee, rilasciata dal Presidente della tà montana o dal Sindaco, per i territori non classificati montani. Valutare la rispondenza dei dati forniti dal coltivatore nella presentazione della domanda per ottenere contributi per incentivare la coltivazione di specie vegetali protette, nonché verificare l attuazione dell impianto. art. 18 c. 5 Redazione di una relazione da fornire annualmente alla, circa gli sviluppi dell attività di coltivazione di specie vegetali protette. art. 35, (prima parte) art. 36 art. 73 Competono alla le seguenti funzioni amministrative che richiedono l unitario esercizio a livello regionale: a) la relazione sullo stato del sistema ambientale regionale, comprensiva di tutte le relazioni sui diversi aspetti territoriali, ambientali ed energetici previste dalle vigenti disposizioni di legge b) l individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici dei corpi idrici, nell atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l ambiente e la popolazione. Le provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato. Adozione della Carta della natura di cui all art. 3, co. 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). 18
7 tà montane art. 74 lett. a) Approvazione dei progetti di tutela, conservazione, valorizzazione e risanamento dell ambiente naturale. art. 74 lett. b) Autorizzazione alla raccolta di specie vegetali protette; erogare contributi per la loro coltivazione e valorizzazione ai sensi della l. r. n. 32/82 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell assetto ambientale). art. 74 bis Sono di competenza delle le funzioni amministrative di cui all art. 70, co. 1, lett. b) del d.lgs 112/1998. (Art. 70, comma 1, lett. b - Il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874). art. 3 Rilascio dell autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei da parte delle tà montane, delle tà collinari o dei non classificati montani che, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione della legge, hanno rilasciato il tesserino per la raccolta dei funghi. Nota bene: tale funzione è delegata dalla ai, alle tà montane e collinari, ai sensi dell art. 3, co. 2, della l.r.2407 in esame. 19
8 tà montane art. 5 art. 6 Rilascio dell autorizzazione (Ndr: autorizzazione in deroga) alla raccolta dei funghi epigei spontanei in quantitativi superiori a quelli consentiti dall art. 2, co. 1, qualora costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito. Nota bene: ai sensi del comma 2 dell art. 5 in esame, la Provincia può delegare le tà montane, collinari e i non appartenenti a tali comunità il rilascio di tali autorizzazioni in deroga. Rilascio dell autorizzazione alla raccolta ed alla detenzione dei funghi epigei spontanei per fini didattici e scientifici. art. 6 c. 3 art. 6 c. 4 Rilascio di autorizzazioni collettive alla raccolta ed alla detenzione dei funghi epigei spontanei in occasione di giornate di studio, convegni o seminari. Rilascio di autorizzazione per attività di raccolta di funghi epigei in aree protette. Nota bene: Il rilascio dell autorizzazione è subordinato al parere vincolante del relativo ente di gestione dell area protetta. art. 7 Le Aziende sanitarie locali attraverso gli ispettorati micologici, assicurano il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo. SUPPORTO E PROMOZIONE DI ATTIVITA lett. b) Conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonché alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria. Nota bene: ai sensi del de comma 4 dell del decreto in esame, tale funzione è esercitata sentita la Conferenza Unificata. C/S 20
9 tà montane lett. d) Protezione, sicurezza e osservazione delle qualità dell'ambiente marino. lett. f) (prima parte) c.3 Prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo ambientale, nelle materie di competenza statale. Lo continua a svolgere, in via concorrente con le Regioni, le funzioni relative: a) alla informazione ed educazione ambientale; b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile; Assicurare il supporto tecnico alla progettazione in campo territoriale, ambientale ed energetico nelle materie di competenza regionale e l'individuazione dei progetti dimostrativi. art. 4 e 2 art. 12 e 2 Approvazione del programma delle iniziative, con le relative modalità di esecuzione, tese a favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura, per la sua tutela, nonché per una razionale gestione delle risorse ambientali. Interventi per il recupero e la valorizzazione di aree degradate. In tal senso la : a) promuove e coordina con i Comprensori, sulla base di richieste o programmi di e tà montane, gli interventi per l individuazione delle aree degradate; b) promuove studi e ricerche sulle tecniche e sui metodi di recupero ambientale anche attraverso interventi a carattere sperimentale; c) concede a e tà montane che ne facciano domanda entro il 31 marzo di ogni anno, dietro presentazione di progetto in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e conforme agli indirizzi della legge in esame, contributi in conto capitale fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile. 21
10 tà montane art. 18 art. 8 art. 8 c. 3 Promozione ed incentivi per la coltivazione delle specie vegetali protette. Promozione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto dello flora fungina. Concessione di contributi ad enti o associazioni per l allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei. Legenda: I livello di allocazione ambito comunale aggregato/ consorziati e/o associati funzioni delegate/subdelegate a in avvalimento principi fondamentali P pareri I intesa C/S consultazione/sentito PS potere sostitutivo e/o di revoca Ai sensi dell art. 38 della legge regionale n. 44/00, la, le e i, singoli o associati, esercitano le funzioni in campo ambientale attraverso il supporto tecnico-scientifico, l'assistenza tecnica, il monitoraggio sulle risorse ambientali e sui fattori di pressione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA). 22
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