COMUNE di ORTELLE. PROVINCIA di LECCE REGOLAMENTO SULL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

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1 COMUNE di ORTELLE PROVINCIA di LECCE REGOLAMENTO SULL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del Comando Polizia Municipale 1

2 INDICE TITOLO I - Generalità numero e tipo di armi Pag. Art. 1 Disposizioni generali 3 Art. 2 Numero delle armi in dotazione 3 Art. 3 Tipo delle armi in dotazione 3 TITOLO II - Modalità e casi di porto dell arma Art. 4 Modalità di porto dell arma 4 Art. 5 Servizi da svolgersi con armi 4 Art. 6 Utilizzo dell arma 4 Art. 7 Assegnazione dell arma 5 Art. 8 Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza 5 Art. 9 servizi di collegamento e rappresentanza 6 Art. 10 Servizi esplicati fuori dell ambito territoriale 6 per soccorso o in supporto TITOLO III - Tenuta e custodia delle armi Art. 11 Prelevamento dell arma 6 Art. 12 Doveri dell assegnatario 6 Art. 13 Custodia delle armi 7 Art. 14 Armadi metallici 7 Art. 15 Distribuzione e ritiro delle armi e delle 8 munizioni Art. 16 Controlli e sorveglianza 8 Art. 17 Doveri del consegnatario delle armi 9 TITOLO IV - Addestramento 9 Art. 18 Frequenza dei corsi di addestramento 10 Art. 19 Porto d armi per la frequenza dei tiri a segno 10 TITOLO V Disposizioni finali Art. 20 Norme integrative 11 Art. 24 Entrata in vigore 11 Comando Polizia Municipale 2

3 TITOLO I GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI Art. 1 Disposizioni generali 1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'interno Nr. 145 del 4 marzo 1987, l'armamento della Polizia Municipale del comune di Ortelle, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986 Nr. 65, è disciplinato dal presente regolamento. Art. 2 Numero delle armi in dotazione 1. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza. 2. Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi con il relativo munizionamento in dotazione al Servizio Polizia Municipale. Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato quale dotazione di riserva del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma. 3. Il provvedimento di cui al comma secondo ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto di Lecce. 4. Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., al locale Comando dei Carabinieri le armi acquistate per la dotazione degli addetti alla Polizia Municipale. Art. 3 Tipo delle armi in dotazione 1. L'arma in dotazione degli addetti di cui all'art. 2 è la pistola semiautomatica o la pistola a rotazione di modello compreso nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.m.i., sia per il personale maschile che per quello femminile. 2. Il munizionamento viene individuato nel calibro delle armi in dotazione, con caricamento confezionato per il commercio direttamente dal fabbricante della munizione, con palla blindata, in numero pari a cinquanta cartucce per ogni arma da fuoco prevista con il provvedimento di cui all art. 2 del Regolamento. 3. Per l espletamento dei servizi di polizia rurale e zoofila il personale potrà essere dotato di arma lunga comune da sparo. Comando Polizia Municipale 3

4 4. Per i servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, è ammessa la dotazione della sciabola limitatamente al numero degli addetti in possesso dell'alta uniforme. TITOLO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA Art. 4 Modalità di porto dell'arma 1. Gli addetti di cui all'art. 2 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. 2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge , Nr. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, questa è portata in modo non visibile. L'autorizzazione di cui al comma precedente deve essere data dal Sindaco o dall'assessore delegato. 3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni. Art. 5 Servizi da svolgersi con armi 1. I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti: - tutti i servizi esterni comunque effettuati; - servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale, della sede degli uffici del Servizio e degli altri immobili comunali; - servizi notturni; - servizio di pronto intervento; - servizio di scorta. Art. 6 Utilizzo dell'arma 1. L arma è assegnata agli ufficiali ed agenti del servizio di polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza per le finalità di istituto previste dalla legislazione vigente. 2. In particolare, l uso dell arma è consentito legittimamente soltanto quando il pubblico ufficiale che ne è assegnatario vi sia costretto dalla necessità contingente e non altrimenti rimediabile di: Comando Polizia Municipale 4

5 - respingere una violenza fisica grave, portata ai danni della propria persona, o di altri; in tali casi l uso dell arma deve essere improntato a criteri di adeguata proporzionalità, fra la minaccia posta in essere e la difesa disposta dal pubblico ufficiale mediante l uso dell arma; - vincere la resistenza all Autorità; - impedire la consumazione dei delitti di cui all articolo 53 del codice penale. 3. L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato all esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato ai sensi dell articolo Il porto, l uso e la custodia delle armi e delle munizioni devono essere improntati a criteri di massima cura, diligenza e professionalità e con sufficienti ed adeguate garanzie di tutela dell incolumità fisica delle persone. Nel caso in cui i pubblici ufficiali assegnatari di armi o munizioni denuncino comportamenti reiterati di violazione ai sopraddetti criteri, fatte salve le responsabilità penali e disciplinari, saranno privati dell assegnazione dell arma con provvedimento del Sindaco, su proposta del responsabile del servizio di Polizia Municipale. Art. 7 Assegnazione dell'arma 1. L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, che svolgono in via continuativa i servizi di cui all'articolo Per gli altri addetti, in possesso della qualità suddetta, destinati in modo non continuativo ai servizi di cui all'articolo 5, l'arma è assegnata di volta in volta a seconda dell esigenza. 3. Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio del Comune e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento. 4. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo di cinque anni ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. 5. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 sono comunicati al Prefetto di Lecce. 6. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sè. Art. 8 Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza 1. Gli addetti alla Polizia Municipale di cui all'art. 2 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge Nr. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, Comando Polizia Municipale 5

6 salvo sia diversamente richiesto dalla competente Autorità e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati. Art. 9 Servizi di collegamento e di rappresentanza 1. I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del Comune sono svolti di massima senza armi; tuttavia, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento e di rappresentanza o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa. Art. 10 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto 1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e Servizi, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati con armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge Nr. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti non munito di arma. 2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei regolamenti comunali di cui all'art. 2 del D.M.I. Nr. 145 del ed i criteri di cui all'art. 3 dello stesso Decreto. 3. Nei casi previsti dall'art. 9 e dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto di Lecce ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio del Comune, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione. Comando Polizia Municipale 6

7 TITOLO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI Art. 11 Prelevamento e versamento dell'arma 1. L'arma assegnata ai sensi del secondo comma dell'art. 7, è prelevata, all'inizio del servizio, presso il consegnatario e allo stesso deve essere versata al termine del servizio medesimo. 2. L'arma assegnata ai sensi del primo comma dell'art. 7 è prelevata presso il consegnatario, previa annotazione degli estremi del documento di cui al quarto comma dello stesso articolo, nel registro di cui al successivo art L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione. 4. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata al consegnatario allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Sindaco o dal Prefetto di Lecce. 5. Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione al Comando Carabinieri presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata. Art. 12 Doveri dell'assegnatario L'addetto alla Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 7 deve: 1) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate; 2) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia; 3) segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa; 4) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma; 5) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 18; 6) fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., al Comando Carabinieri del luogo di residenza. Comando Polizia Municipale 7

8 Art. 13 Custodia delle armi 1. Le armi assegnate in via continuativa vengono custodite da parte dello stesso assegnatario nel proprio domicilio. 2. Le armi e le munizioni assegnate di volta in volta saranno riconsegnate al consegnatario al termine del servizio e custodite, in armadio metallico corrazzato con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocato in uno dei locali di Servizio. 3. Le funzioni di consegnatario e di sub-consegnatario, per i casi di assenza o di impedimento, delle armi e delle munizioni sono svolte da addetti al servizio appositamente nominati dal Sindaco. 4. L'autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge , Nr. 110 ed ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica. Art. 14 Armadi metallici 1. La sede del Servizio di Polizia Municipale viene dotata di un apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave, con serratura di sicurezza tipo cassaforte, in cui poter custodire un numero di armi non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. 2. Nel caso di effettivo utilizzo dell armadio per custodire le armi e le munizioni di cui sopra, si dovranno eseguire le disposizioni seguenti: 1) Le chiavi degli armadi metallici in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio dal consegnatario delle armi che ne risponde. 2) Fuori dall'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Servizio, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sè dal consegnatario stesso. 3) Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Responsabile del Servizio, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario delle armi, in cassaforte. 4) Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore di Lecce. 5) I movimenti giornalieri di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal responsabile del Servizio. Comando Polizia Municipale 8

9 6) Il consegnatario è dotato altresì di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio, per: - le ispezioni settimanali e mensili; - le riparazioni delle armi; - i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi. Art. 15 Distribuzione e ritiro della armi e delle munizioni 1. L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore Delegato, al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, al consegnatario delle armi; l'accesso è altresì consentito al personale assegnato al Servizio e ad altri se appositamente autorizzati, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario delle armi o del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale se presenti. 2. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. 3. Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui le armi e le munizioni sono custodite. Art. 16 Controlli e sorveglianza 1. I controlli giornalieri alle armi e alle munizioni, sono effettuati dal consegnatario all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle stesse alle risultanze del registro di carico e scarico. 2. L'esito dei controlli è riportato nel registro di cui all'art Il Sindaco o l'assessore delegato e il Responsabile del Servizio, dispongono visite periodiche di controllo e ispezione. Art. 17 Doveri del consegnatario delle armi 1. Il consegnatario delle armi e delle munizioni cura con la massima diligenza: - la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni negli appositi armadi metallici di cui all'art. 14, dei registri e della documentazione, delle chiavi; - l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici; - la tenuta dei registri e della documentazione; - la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni. 2. Egli collabora con il Responsabile del Servizio, per la disciplina delle operazioni relative alle armi, per l'organizzazione ed esecuzione dei Comando Polizia Municipale 9

10 controlli nonchè per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità. TITOLO IV ADDESTRAMENTO Art. 18 Frequenza dei corsi di addestramento 1. Gli addetti al Servizio, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. 2. A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Servizio, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, al tiro a segno nazionale sezione di Lecce, ai sensi dell'art. 1 della legge , Nr E' facoltà del Sindaco o dell'assessore delegato, su proposta del Responsabile del Servizio, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Servizio o per quelli che svolgono particolari servizi. 4. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Lecce. 5. E' facoltà degli addetti al Servizio in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento. 6. Le spese relative all addestramento al tiro, ivi compresa l iscrizione al Tiro a Segno Nazionale, nonché approvvigionamento delle armi e munizioni sono a carico del Comune. Art. 19 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno 1. L'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al poligono di tiro e viceversa è rilasciata dal Questore di Lecce, ai sensi della legge Nr. 323, ed ha la durata di sei anni. 2. A tal fine, il Sindaco trasmette al predetto Questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data di scadenza, nel tesserino personale di riconoscimento degli stessi. Comando Polizia Municipale 10

11 TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Art. 20 Norme integrative Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge Nr. 65, del Decreto del Ministero dell'interno Nr. 145, della legge Nr. 110 e successive modificazioni ed integrazioni e del T.U.L.P.S. approvato con R.D Nr. 773, nonché ogni altra disposizione vigente in materia. Art. 21 Entrata in vigore 1. Si intendono abrogate le norme regolamentari ed i provvedimenti amministrativi in contrasto con il presente regolamento. 2. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all albo pretorio. 3. Copia del presente regolamento deve essere conservata dal consegnatario dell armamento presso la sede di custodia e reso disponibile durante le ispezioni dell autorità di pubblica sicurezza. 4. Il presente regolamento è trasmesso al termine della pubblicazione all Albo Pretorio al Prefetto di Lecce, ai sensi dell articolo 2 comma 2 del DM n 145, e al Ministero dell Interno ai sensi dell articolo 11 della Legge n 65. Comando Polizia Municipale 11

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