REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PERITO INDUSTRIALE E DEL PERITO INDUSTRIALE LAUREATO ADOTTATO DAL COLLEGIO DI VERONA

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1 REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PERITO INDUSTRIALE E DEL PERITO INDUSTRIALE LAUREATO ADOTTATO DAL COLLEGIO DI VERONA Delibera del Consiglio del Collegio n. 004/10/04 del 10/12/04 Ultimo aggiornamento 06 Dicembre

2 INDICE PREMESSA pag. 3 ART. 1 Soggetti interessati pag. 4 ART. 2 Contenuto della formazione continua e finalità pag. 4 ART. 3 Attività che costituiscono la formazione continua pag. 4-5 ART. 4 Quantificazione dei crediti-accreditamento dei corsi- Crediti residui- pag. 5-6 ART. 5 Adempimenti per la formazione professionale continua pag. 7 ART. 6 Commissione Formazione Continua pag. 7 ART. 7 Compiti del Consiglio del Collegio pag. 7 ART. 8 Certificazione della qualificazione professionale e rilascio del marchio pag. 8 ART. 9 Provvedimenti pag. 9 ART. 10 Aree di intervento della Formazione Continua e corsi obbligatori pag. 9 ART. 11 Norma finale pag. 9 ALLEGATI ALLEGATO A TABELLE ESPLICATIVE DELLA FORMAZIONE CONTINUA pag. 10 I seguenti moduli sono allegati a parte in formato word per la compilazione. MODULO A MODULO B MODULO B1 MODULO C RICHIESTA DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA pag RICHIESTA DI RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA pag RICHIESTA DI RINNOVO FUORI TERMINE DELLA CERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA pag. 17 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA pag. 18 MODULO D DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI pag. 19 MODULO E RICHIESTA DI PATROCINIO DITTE PER INCONTRI TECNICI PRESSO IL COLLEGIO O PRESSO ALTRE SEDI pag. 23 MODULO F RICHIESTA DI PATROCINIO PER CORSI GESTITI DA ENTI, CFP ED ALTRI pag. 24 Esempi di compilazione della richiesta e dell autocertificazione pag

3 PREMESSA Il regolamento integra, aggiorna e traduce in termini normativi i principi generali di formazione continua elaborati dalla commissione e deliberati dal Consiglio del Collegio. I contenuti del progetto di formazione continua sono stati oggetto d esame e di approfondimento della commissione, confrontando il regolamento emanato dal Consiglio Nazionale, in relazione alle necessità di una migliore e più semplice gestione in ambito collegiale. Le indicazioni e le procedure emerse sono state recepite ed hanno portato alla stesura del presente articolato normativo. Il regolamento definisce la Formazione Professionale Continua, attività volta ad assicurare e garantire che il Perito Industriale ed il Perito Industriale Laureato iscritto nell albo professionale mantenga, approfondisca ed estenda la propria competenza tecnica e professionale, ai fini anche del riconoscimento dei crediti formativi nelle sedi universitarie. L art.5, co.7 del DM 270/2004, infatti, prevede, tra l altro, che le università possono riconoscere, come crediti formativi universitari, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia. Lo svolgimento della formazione professionale è presupposto per la qualità ed il pregio della prestazione professionale e costituisce un dovere deontologico, la cui osservanza impegna il perito industriale ed il perito industriale laureato al rispetto delle norme del presente regolamento ed il Collegio con i compiti e le attribuzioni definite dal regolamento stesso. Il regolamento precisa l oggetto dell attività formativa e le caratteristiche della stessa, volte a realizzarne le finalità: approfondire ed estendere la competenza tecnica e professionale del perito industriale e del perito industriale laureato, ed a certificare i percorsi formativi dei singoli iscritti. La certificazione della formazione continua è una scelta professionale qualificante, ad adesione facoltativa, ed aperta a tutti gli iscritti che esercitano la professione sia in forma autonoma, sia nelle forme del lavoro subordinato. L'iscritto che, fino ad oggi, provvedeva autonomamente e senza una regola alla sua formazione professionale, nel rispetto del dovere deontologico, ha la possibilità di certificare la formazione raggiunta, attraverso questo progetto. E' dunque una regolamentazione di un dovere, già in essere per tutti gli iscritti, che anticipa le nuove regole delle professioni intellettuali. Pertanto, l'iscritto che intende certificare la qualificazione professionale raggiunta attraverso proprie iniziative o con iniziative collegiali, può farlo con gli adempimenti previsti nel presente regolamento, ottenendo così il riconoscimento dal proprio Collegio Professionale. La partecipazione al presente progetto formativo, infine, offre il vantaggio che l iscritto possa fregiarsi di un marchio professionale rilasciato dal suo Ente di appartenenza, e possa essere iscritto nell elenco degli iscritti certificati per la formazione continua, nonché avere la possibilità di spendere i crediti formativi rilasciati non solo a miglioramento della professionalità, ma anche per il riconoscimento della preparazione professionale raggiunta. 3

4 Art. 1 Soggetti interessati I periti industriali, iscritti all Albo, che esercitano la professione in forma autonoma o nelle forme del lavoro subordinato, hanno il dovere di curare ed aggiornare con continuità le conoscenze tecniche e giuridiche necessarie per soddisfare le aspettative dei cittadini e delle istituzioni. Il presente regolamento individua un percorso di formazione continua che consente agli iscritti di mantenere e migliorare le proprie conoscenze a garanzia della qualità del lavoro professionale svolto. La formazione continua è facoltativa e volontaria, al fine di consentire all iscritto di adempiere al dovere dettato dal codice deontologico: mantenere e curare l aggiornamento professionale. Il presente regolamento, pertanto, disciplina un dovere degli iscritti già in vigore con il regolamento deontologico. I periti industriali che, in ottemperanza alle successive disposizioni, avranno partecipato alle iniziative formative di seguito regolamentate potranno richiedere il rilascio della prevista certificazione della qualificazione professionale 1 e attestazione di adempimento della formazione continua, del marchio identificativo e dell iscrizione nell apposito elenco. Art. 2 Contenuto della formazione continua e finalità La formazione continua deve riguardare le discipline oggetto della professione del perito industriale. Gli eventi formativi, in particolare, hanno quale oggetto le discipline tecnico-scientifiche inerenti all'attività professionale del perito industriale ed in particolare le conoscenze tecnico-scientifiche, giuridiche, la sicurezza e l'ambiente, l'organizzazione, la qualità, le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni. Deve altresì avere ad oggetto, le norme di deontologia e di ordinamento professionale, le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività' professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali. Sono compresi elementi di diritto privato, pubblico, civile e penale e di giustizia anche alternativa (conciliazione ed arbitrato) ed altre discipline comunque funzionali all'esercizio della libera professione quali le lingue, le applicazioni informatiche, la comunicazione. Il regolamento definisce la Formazione Professionale Continua, attività volta ad assicurare e garantire che il Perito Industriale ed il Perito Industriale Laureato iscritto nell albo professionale mantenga, approfondisca ed estenda la propria competenza tecnica e professionale, ai fini anche del possibile riconoscimento dei crediti formativi nelle sedi universitarie ai sensi dell art.5, co.7 del DM 270/2004 del 22 ottobre Art. 3 Attività che costituiscono la formazione continua Costituiscono attività di formazione professionale continua: 1) La partecipazione a corsi di formazione, master e/o seminari, risultante dall'attestato rilasciato dal soggetto formatore, purché riconducibili alle aree e discipline previste dall'art. 2 del presente regolamento; 2) La partecipazione a convegni di aggiornamento ed incontri tecnici anche monotematici di durata non inferiore a due ore, risultante da attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto organizzatore. L'iter formativo può inoltre essere assolto con l'espletamento di attività comunque collegate alla cultura professionale quali: 3) La docenza in corsi di formazione, nelle discipline di cui all'art. 2, regolarmente attestata; 4) L'attività di relatore in convegni con tematiche rientranti nelle discipline di cui all'art. 2, regolarmente attestata; 5) La redazione e pubblicazione di libri nelle aree di cui all'art. 2; 6) La redazione di articoli su riviste specializzate nelle discipline di cui all'art. 2; 7) La risposta a quesiti per organismi tecnici della categoria o per organizzazioni esterne purché inerenti alle discipline di cui all'art. 2, comprovata da idonea documentazione; 8) Il superamento di esami universitari (laurea, master universitari, perfezionamenti), nelle discipline di cui all'art. 2, risultanti da apposita documentazione rilasciata dalle università statali o riconosciute; 9) La partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria, quali gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all'estero, purché dedicati all'approfondimento degli aspetti tecnici delle discipline di cui all'art. 2, risultante da apposita attestazione; la partecipazione alle commissioni tecniche presso i collegi, gli organismi interprovinciali e il Consiglio nazionale, negli enti pubblici, nelle commissioni prefettizie, edilizie e altro; la partecipazione ad organismi nazionali o internazionali di normazione (ad esempio, CEI, UNI, EN, CTI ecc.); la partecipazione a corsi tecnico-scientifici di organismi di ricerca, istruzione e formazione; la rappresentanza nei consigli del Collegio, nazionali e 1 D ora in poi abbreviata con certificazione. 4

5 interregionali; 10) La partecipazione in qualità di commissari per gli esami di abilitazione per l'esercizio della professione; 11) L'attività professionale di particolare rilevanza; 12) La partecipazione ai corsi gestiti dai consorzi IFTS istituiti ai sensi della legge 17 settembre 1997, n. 59, art. 31, che ottengono crediti CFU (crediti formativi universitari); 13) La formazione svolta a favore di praticanti o tirocinanti universitari nell'ambito della propria attività professionale; 14) I titoli onorifici rilasciati dal Collegio di appartenenza; 15) Il corso praticanti svolto prima dell'abilitazione (utilizzabile solamente per la prima iscrizione); 16) Coordinatore, Vice-coordinatore e componenti le commissioni tecniche del Collegio che abbiano svolto lavori di particolare rilevanza ed impegno con riconoscimento da parte del Consiglio; 17) Coordinatore, componenti commissioni istituzionali; 18) Cariche istituzionali del Collegio e del Consiglio Nazionale o Cassa di Previdenza; 19) Altri eventi diversi classificabili dalla Commissione. La quantificazione dei crediti é riportata nella tabella di valutazione dei crediti di cui all art.4. Art. 4 Quantificazione dei crediti - Accreditamento dei corsi- Patrocinio- Crediti residui- La quantificazione dei crediti è riportata nello schema seguente: TABELLA DI VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI NELLE DISCIPLINE DI CUI ALL ART. 2 ATTIVITA VALUTAZIONE DEI CREDITI DI FORMAZIONE CONTINUA SVOLTA 1 Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento, master, e/o seminari (Esempi: corso 818/84 =20 crediti, corso 494/96 = 20 crediti, etc.) a) Patrocinati o gestiti dal Collegio e C.N.P.I 1 credito per ogni ora di formazione fino ad un massimo di 20 crediti per corso; b) Non patrocinati o gestiti dal Collegio: 1 credito per ogni 2 ore di formazione fino ad un massimo di 10 crediti per corso, con riserva di verifica da parte della Commissione; 2 Partecipazione a convegni di aggiornamento o incontri tecnici di durata minima di 2 ore (Esempi: convegni tecnici presso il collegio o patrocinati, convegni esterni senza patrocinio) 3 Docenza in corsi di formazione, regolarmente attestata 4 Attività di relatore in convegni, regolarmente attestata 5 Redazione e pubblicazione di libri nelle aree di cui 10 crediti per ciascun libro; all art.2 6 Redazione di articoli su riviste specializzate 4 crediti per ogni pubblicazione 7 Risposta a quesiti per organismi tecnici della categoria o per organizzazioni esterne, comprovata da idonea documentazione; 8 Superamento di esami universitari (laurea triennale o specialistica) presso Università statali o private riconosciute 9 Partecipazione a lavori di organismi di rappresentanza della categoria, gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all estero ed altri di cui al comma 9 art.3 a) Patrocinati o gestiti dal Collegio e C.N.P.I. : 5 crediti per ogni evento (valutati preventivamente e comunicati dalla commissione prima dell evento) b) Non patrocinati o gestiti dal Collegio o C.N.P.I : 1 credito per ogni evento, con riserva di verifica da parte della Commissione; 2 crediti per ciascuna ora di docenza fino ad un massimo di 20 crediti per corso; 4 crediti per ogni evento; 1 credito ogni due quesiti, comprovati da idonea documentazione; 7 crediti per ciascun esame superato risultante da apposita dichiarazione; 5 crediti per ciascuna riunione di rappresentanza, risultante da apposita dichiarazione (fanno parte anche le commissioni istituzionali); 5 crediti per ciascuna riunione di commissione tecnica del Collegio o C.N.P.I. risultante da apposita dichiarazione; 10 Partecipazione in qualità di commissari per gli esami di abilitazione all esercizio della professione 20 crediti ogni sessione d esame 11 Attività professionale di particolare rilevanza A discrezione della Commissione: fino a 10 crediti massimi per singolo progetto 12 Partecipazione a corsi gestiti dai consorzi IFTS Il doppio dei crediti CFU ottenuti per corso istituiti ai sensi della legge 17 settembre 1997, n. 59, art. 31 che ottengono CFU, oppure corsi universitari di aggiornamento o simili 5

6 13 Formazione svolta a favore di praticanti o tirocinanti universitari nell ambito della propria attività professionale 10 crediti per anno solare per ogni praticante o tirocinante universitario presente nello studio del professionista per un periodo non inferiore a 12 mesi 14 Titoli onorifici rilasciati dal Collegio A discrezione della Commissione e del Presidente del Collegio (comma 2 art. 5) 15 Corso praticanti 20 crediti (utilizzabile solamente per la prima iscrizione) 16 Coordinatore, Vice-coordinatore e componenti la commissione tecnica del Collegio che abbiano svolto lavori di particolare rilevanza ed impegno con riconoscimento da parte del Consiglio. 20 crediti Coordinatore 15 crediti al Vice-coordinatore 10 crediti ai componenti (tali crediti vanno in aggiunta alle partecipazioni di cui al punto 9 comma 2 con il massimo di 15 crediti). I crediti fissi sono per anno solare. 17 Coordinatore, componenti commissioni istituzionali 20 crediti al Coordinatore 15 al Vice-coordinatore 10 ai componenti I crediti fissi sono per anno solare. 18 Cariche istituzionali del Consiglio del Collegio o del 25 crediti per incarico Consiglio Nazionale o Cassa di Previdenza (tali crediti vanno in aggiunta alle partecipazioni ci cui al punto 9 comma 1) I crediti fissi sono per anno solare. 19 Altri eventi formativi diversi A discrezione della Commissione: fino ad un massimo di 20 crediti Accreditamento dei corsi L accreditamento dei corsi avviene come di seguito indicato: La Commissione, a suo insindacabile giudizio, attribuirà i crediti relativi agli eventi formativi sostenuti dall iscritto al di fuori del patrocinio o della gestione del Collegio di Verona, ed a eventi formativi particolari o non quantificabili con la presente tabella. Il rilascio dei crediti formativi, per ogni evento organizzato dal Collegio o da soggetti esterni con il patrocinio di quest ultimo, è soggetto alla preventiva valutazione da parte della Commissione. Crediti residui I crediti in eccedenza ai minimi annuali stabiliti per l anno in corso sono utilizzabili solo ed esclusivamente l anno successivo. Il mancato utilizzo nell anno successivo comporta l azzeramento dei crediti residui. In ogni caso, comunque, nella certificazione saranno indicati i crediti ottenuti e quelli residui da utilizzare, ridotti, se eccedenti al massimo di 20 crediti. Esempio: se il valore dei crediti residui per l'anno in corso è pari a 50 (cinquanta), l'eccedenza di 30 crediti è inutilizzabile. Patrocinio: La concessione del patrocinio è di esclusiva competenza della Commissione e viene rilasciata a seguito di apposita richiesta (Modulo E) e presentata dal richiedente che intende promuovere l evento formativo. Il rilascio del patrocinio è conseguente al versamento di una quota stabilita di anno in anno con delibera del Consiglio Direttivo. La concessione del patrocinio da diritto all organizzatore dell evento formativo all utilizzo della sala riunioni del Collegio nei tempi e nei giorni concordati dal Collegio stesso e ai servizi accessori della segreteria. La sala sarà predisposta dalla segreteria del Collegio e saranno messi a disposizione i mezzi audiovisivi di cui è dotata. I servizi accessori offerti comprendono: la pubblicazione sul Sito internet del Collegio e il servizio informativo a mezzo Newsletters agli iscritti in due momenti (la prima spedizione 15 giorni prima e la seconda 1 giorno prima dell evento) e l eventuale fornitura e consegna a mano degli elenchi/etichette degli iscritti. Nel caso in cui l organizzatore dell evento formativo intenda svolgere l incontro presso altra sede non sarà richiesta la quota prevista per il rilascio del patrocinio. Eventuali deroghe al Regolamento di concessione del patrocinio potranno essere stabilite dalla Commissione preposta. 6

7 Art. 5 Adempimenti per la formazione professionale continua Fermo restando il dovere deontologico dell aggiornamento professionale, ogni iscritto all albo, al fine di certificare il proprio percorso formativo, deve conseguire almeno VENTI (20) CREDITI ANNUALI scegliendo in completa libertà gli eventi formativi più rispondenti alle proprie esigenze secondo quanto indicato all art. 2 del presente regolamento. Il Presidente del Consiglio del Collegio può proporre il rilascio della certificazione professionale senza aver conseguito i crediti formativi a soggetti che abbiano illustrato la Categoria per rilevanti meriti conseguiti sul lavoro o che si siano profusi per la stessa. Art. 6 Commissione Formazione Continua E istituita presso il Collegio la Commissione Formazione Continua nominata dal Consiglio del Collegio con atto di delibera. La commissione ha i seguenti compiti: a) Promozione e valutazione degli eventi della formazione continua; b) Controllo dello svolgimento della formazione continua; c) Vigilanza e validità dell attività formativa (anche nella forma di autocertificazione) di ogni singolo iscritto; d) Tenuta dell Elenco degli iscritti certificati e del Registro di formazione continua; e) Istituzione e pubblicizzazione dell elenco degli iscritti che hanno ottenuto la certificazione professionale sul sito internet; f) Verifica del percorso formativo contemplato nell anno solare; g) Proporre eventuali nuove aliquote minime dei crediti formativi per anno solare; h) Proposte al Consiglio del Collegio di eventuali modifiche o migliorie al presente regolamento; i) Disporre il riconoscimento di crediti per onorificenza; j) Disporre la quota per iscrizione, rinnovo ed eventuali riduzioni/esenzioni. La Commissione è composta da un presidente, un segretario e da un membro esperto scelto di volta in volta dal presidente della commissione stessa tra gli iscritti all Albo. La Commissione dura in carica per la durata del Consiglio del Collegio e può essere sciolta dal Presidente del Collegio in caso di malfunzionamento. Art. 7 Compiti del Consiglio del Collegio Al Collegio sono attribuiti i seguenti compiti: a) Nominare la Commissione Formazione Continua b) Rendere disponibili mezzi e strumenti necessari allo svolgimento delle attività attribuite alla commissione formazione continua; c) Verificare le attività della commissione formazione continua; d) Rilasciare la Certificazione professionale annuale, l attestato ed il marchio ad ogni iscritto su parere della Commissione stessa; e) Stabilire ai sensi dell art. 7, co. 2 del DLTLGT 23 novembre 1944 n la quota di rimborso spese di segreteria per il rilascio della certificazione professionale annuale; f) Revocare o sospendere la certificazione professionale; g) Modificare il presente regolamento. 2 DLTLGT 23/11/1944 n.382 Il Consiglio può entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. 7

8 Art. 8 Certificazione della qualificazione professionale e rilascio del marchio L iscritto, che abbia partecipato ad eventi formativi di cui all Art. 3 del presente regolamento, può richiedere il rilascio della certificazione di cui all art. 7, presentando al Consiglio del Collegio la richiesta, corredata della documentazione comprovante l avvenuta formazione. La domanda deve essere presentata al termine dell anno solare e, in ogni caso entro il 31 GENNAIO dell anno successivo. I documenti soggetti a rinnovo annuale sono esclusivamente la certificazione, mentre l attestato ed il marchio non hanno scadenza, sempre che venga rinnovata la certificazione annuale. Nella certificazione annuale saranno riportati anche i crediti relativi all anno solare maturati e la scadenza relativa della stessa. Ogni anno, l iscritto che intende mantenere la certificazione dovrà presentare la domanda di rinnovo con il MODULO B. Nella richiesta per gli eventi non patrocinati o gestiti dal Collegio deve essere allegata una autodichiarazione indicante il numero delle ore dell evento se non espressamente indicato nell attestato ricevuto. Le autodichiarazioni sono accettate per tutti gli eventi organizzati e patrocinati dal Collegio qualora non sia stato rilasciato il relativo attestato di partecipazione; sono invece valutabili a discrezione della commissione tutti gli altri eventi. L autocertificazione ai sensi di legge, in sostituzione degli allegati è ammessa. La commissione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate, denunciando al consiglio del collegio gli eventuali abusi. Qualora contengano dichiarazioni false si procederà con denuncia all autorità giudiziaria così come previsto dal D.P.R. 28/12/2000 n Le autocertificazioni devono essere rese conformi al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, come da modello allegato. Primo Rilascio Il primo rilascio è ammesso anche fuori termini, purché presentato entro l anno di competenza. Il versamento per l istruzione della pratica è pari a 100,00 per l'anno 2013 (aggiornabile dalla Commissione per gli anni successivi) da versarsi contestualmente alla presentazione della domanda. Le domande incomplete, non valutabili o con totale di crediti formativi inferiori al minimo stabilito, verranno rigettate. Alle domande rigettate non sarà restituita la quota in quanto relativa alle spese sostenute dalla segreteria per l istruzione della pratica. I crediti acquisiti devono riferirsi esclusivamente all anno solare di riferimento e la certificazione professionale rilasciata avrà validità per l anno successivo in corso. Esempio : Certificazione o Rinnovo anno 2010 (Riferimento anno 2009). Alle richieste presentate per la prima volta sarà rilasciato contestualmente: Attestato di certificazione della qualificazione professionale; Certificazione annuale della qualificazione professionale a seguito della formazione continua contenente i crediti riconosciuti relativi all anno solare; Il Marchio formativo (in formato digitale) con concessione d uso sulla carta intestata e sugli elaborati grafici, indicante il numero progressivo assegnato nella forma: zero-numero iscrizione albo-fc,zero,numero progressivo attribuito (01234-FC01). Rinnovo Il rinnovo è ammesso su specifica richiesta (MODULO B) corredata della documentazione necessaria. Il versamento per l istruzione della pratica di rinnovo nei termini è pari a 100,00 per l'anno 2013 (aggiornabile dalla Commissione per gli anni successivi) da versarsi contestualmente alla presentazione della domanda. Le domande incomplete, non valutabili o con totale di crediti formativi inferiori al minimo stabilito, verranno rigettate. Alle domande rigettate non sarà restituita la quota in quanto relativa alle spese sostenute dalla segreteria per l istruzione della pratica. I crediti acquisiti devono riferirsi esclusivamente all anno solare di riferimento e la certificazione professionale rilasciata avrà validità per l anno successivo in corso. Esempio : Certificazione o Rinnovo anno 2010 (Riferimento anno 2009). Rinnovo fuori termini Il rinnovo è ammesso anche fuori termini e comunque non oltre il 31 MARZO, purché motivato su specifica richiesta (MODULO B1) e sarà accettato a discrezione della Commissione. Il versamento per l istruzione della pratica di rinnovo fuori termini è pari a 150,00 per l'anno 2013 (aggiornabile dalla Commissione per gli anni successivi) da versarsi contestualmente alla presentazione della domanda, quota che sarà restituita in caso di non accoglimento della domanda fuori termini. Le domande incomplete, non valutabili o con totale di crediti formativi inferiori al minimo stabilito, verranno rigettate. Alle domande rigettate non sarà restituita la quota in quanto relativa alle spese sostenute dalla segreteria per l istruzione della pratica. I crediti acquisiti devono riferirsi esclusivamente all anno solare di riferimento e la certificazione professionale rilasciata 8

9 avrà validità per l anno successivo in corso. Esempio : Certificazione o Rinnovo anno 2010 (Riferimento anno 2009). Iscrizioni ad Honorem E facoltà della commissione proporre al Consiglio del Collegio iscrizioni ad Honorem per colleghi che si siano distinti per dedizione al lavoro ed alla categoria o che per particolari funzioni assolvono alla formazione nel servizio reso ai collegiati. L iscrizione ad Honorem può essere a tempo determinato ed indeterminato e comporta l esenzione della presentazione annuale e del versamento della quota d iscrizione. Art. 9 Provvedimenti L iscritto che non intenda aderire all assolvimento della formazione continua, oppure non rinnovi annualmente la certificazione professionale, non potrà fregiarsi del marchio, né utilizzare l attestato, né essere iscritto nell apposito elenco e, se iscritto, sarà cancellato. In caso di mancato rinnovo della certificazione entro i termini stabiliti o per sospensione volontaria, il Consiglio del Collegio diffiderà l iscritto dall utilizzo del marchio con revoca ufficiale e con la cancellazione dall elenco relativo, successivamente alla scadenza per la presentazione. I crediti formativi cumulati potranno comunque essere ripresi con una successiva presentazione di rinnovo della certificazione a partire dall anno successivo alla sospensione. La certificazione professionale è in ogni caso sospesa agli iscritti che incorrono in sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dal codice deontologico. Art. 10 Aree di intervento della Formazione Continua e corsi obbligatori 1) Discipline inerenti all'oggetto della professione del perito industriale. 2) Normativa tecnica (nazionale, comunitaria, internazionale). 3) Lingue. 4) Applicazioni informatiche. 5) Tecnologie e materiali innovativi. 6) Organizzazione. 7) Qualità, sicurezza, salute, ambiente. 8) Comunicazione. 9) Ordinamento professionale. 10) Elementi di giurisprudenza, diritto privato, pubblico, civile e penale. 11) Altre tematiche comunque funzionali all'esercizio della professione. Ogni area di intervento può spaziare in argomenti di interesse generale o specifica area tematica. Il contenuto di ogni intervento formativo che si riterrà opportuno proporre farà parte di un elenco che si svilupperà in molteplici indicazioni e perfezionamenti. Le indicazioni più significative saranno prodotte dalle singole commissioni specialistiche, ma nessuna preclusione sarà fatta a proposte che giungano dai diversi livelli della categoria. La Commissione potrà determinare eventuali corsi obbligatori propedeutici per tutti gli iscritti nell elenco dei certificati per la qualificazione professionale. Tali corsi saranno comunicati agli iscritti e organizzati dal Collegio. Art. 11 Norma Finale Il presente Regolamento, approvato con delibera n. 004/10/04 del 10/12/04 ed aggiornato nel mese di Dicembre 2012, è depositato presso il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Verona. I soggetti che aderiscono devono osservare scrupolosamente ed integralmente gli articoli del presente Regolamento. 9

10 ALLEGATO A- TABELLE ESPLICATIVE DELLA FORMAZIONE CONTINUA SINTESI DELLA FORMAZIONE CONTINUA Soggetti interessati Tutti gli iscritti all Albo Obbligatorietà dell adesione alla formazione continua Vantaggi dell adesione al progetto formativo Sospensione volontaria Prima iscrizione Rinnovo Cancellazione dall elenco e diffida all utilizzo del marchio Resta l obbligo deontologico dell iscritto di mantenere ed aggiornare la propria formazione professionale programmazione della propria formazione e sua certificazione, ai fini del riconoscimento del percorso formativo e della carriera professionale dell iscritto ed anche per il riconoscimento eventuale dei crediti formativi ai fini universitari ai sensi dell art.5, co.7 del DM 270/2004 del 22 ottobre 2004; Rilascio dell attestato di formazione; Rilascio del marchio identificativo (in formato digitale) da apporre sulla carta intestata e sugli elaborati grafici; Partecipazione agli eventi formativi organizzati o patrocinati dal Collegio; Accesso ai servizi di agevolazione professionale ed alle convenzioni privilegiate. E possibile sospendere la formazione continua per uno o più anni, mantenendo validi i crediti cumulati, mentre si perdono il diritto al marchio ed all iscrizione nell apposito elenco, fino alla presentazione di rinnovo con esito positivo della verifica. (MODULO C) La prima iscrizione consente il riconoscimento dei crediti pregressi dell'anno solare precedente a quello della domanda. Certifica solamente i crediti acquisiti nell anno precedente ed i crediti residui spendibili nei due anni successivi. Il rinnovo consente di mantenere l iscrizione nell apposito elenco e l utilizzo del marchio con il numero progressivo attribuito. Il marchio e l attestato non perdono validità se il rinnovo ha esito positivo. In caso di mancato rinnovo, per insufficienza di crediti riconosciuti o per mancanza della richiesta di rinnovo da parte dell iscritto, il Consiglio entro 60 giorni procede alla cancellazione dall elenco dedicato e diffida l iscritto dall utilizzo del marchio. Entro 60 giorni dalla scadenza del 31 gennaio, in caso di mancato rinnovo o sospensione volontaria. PRIMA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA SCADENZA REGOLARE FISSATA PRESENTAZIONE FUORI TERMINI MODULO DA UTILIZZARE DOCUMENTI RILASCIATI CERTIFICAZIONE ANNO 2013 (riferimento anno 2012) E SUCCESSIVI 31 GENNAIO 2013 e 31 GENNAIO ANNI SUCCESSIVI Ammessa (se presentata richiesta entro l anno di competenza) MODULO A 1)Attestato di certificazione della formazione; 2)Certificazione della formazione continua contenente i crediti riconosciuti; 3) Marchio formativo con concessione d uso sulla carta intestata e sugli elaborati grafici, indicante il numero progressivo assegnato. RINNOVO SCADENZA REGOLARE FISSATA CERTIFICAZIONE ANNO 2013 E SUCCESSIVI 31 GENNAIO 2013 e 31 GENNAIO ANNI SUCCESSIVI PRESENTAZIONE FUORI TERMINI MODULO DA UTILIZZARE DOCUMENTI RILASCIATI Ammessa con domanda specifica (MODULO B1) e con riserva di accettazione e applicazione della quota moratoria da parte della Commissione di Formazione Continua MODULO B Certificazione della formazione continua per l anno contenente i crediti riconosciuti ed eccedenti 10

11 MODULO A Al Consiglio del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Verona RICHIESTA DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA ANNO.. (RIF. ANNO.) Il sottoscritto Perito Industriale iscritto al n. presso codesto Collegio, ai sensi del Regolamento della Formazione Continua emanato dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Verona CHIEDE La valutazione dei crediti formativi conseguiti nell anno..ed il rilascio della certificazione, dell attestato e del marchio di cui all art. 7-8 del Regolamento, avendo partecipato ai seguenti eventi formativi : TABELLA DI VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI NELLE DISCIPLINE DI CUI ALL ART.2 DELL ANNO ATTIVITA DI FORMAZIONE VALUTAZIONE DEI CREDITI TOTALE CREDITI TOTALE CREDITI ATTRIBUITI E NOTE CONTINUA RICHIESTI (SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE) 1 Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento, master, e/o seminari (Esempi: corso 818/84 =20 crediti, corso 494/96 = 20 crediti, etc.) 2 Partecipazione a convegni di aggiornamento o incontri tecnici di durata minima di 2 ore (Esempi: convegni tecnici presso il collegio o patrocinati, convegni esterni senza patrocinio) 3 Docenza in corsi di formazione, regolarmente attestata 4 Attività di relatore in convegni, regolarmente attestata 5 Redazione e pubblicazione di libri nelle aree di cui all art.2 6 Redazione di articoli su riviste specializzate 7 Risposta a quesiti per organismi tecnici della categoria o per organizzazioni esterne, comprovata da idonea documentazione; 8 Superamento di esami universitari (laurea triennale o specialistica) presso Università statali o private riconosciute a) Patrocinati o gestiti dal Collegio e C.N.P.I 1 credito per ogni ora di formazione fino ad un massimo di 20 crediti per corso; b) Non patrocinati o gestiti dal Collegio: 1 credito per ogni 2 ore di formazione fino ad un massimo di 10 crediti per corso, con riserva di verifica da parte della Commissione; a) Patrocinati o gestiti dal Collegio e C.N.P.I: 5 crediti per ogni evento (valutati preventivamente e comunicati dalla commissione prima dell evento) b) Non patrocinati o gestiti dal Collegio o C.N.P.I : 1 credito per ogni evento, con riserva di verifica da parte della Commissione; 2 crediti per ciascuna ora di docenza fino ad un massimo di 20 crediti per corso; 4 crediti per ogni evento; 10 crediti per ciascun libro; 4 crediti per ogni pubblicazione; 1 credito ogni due quesiti, comprovati da idonea documentazione; 7 crediti per ciascun esame superato risultante da apposita dichiarazione; 11

12 9 Partecipazione a lavori di organismi di rappresentanza della categoria, gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all estero ed altri di cui al comma 9 art.3 10 Partecipazione in qualità di commissari per gli esami di abilitazione all esercizio della professione 11 Attività professionale di particolare rilevanza 12 Partecipazione a corsi gestiti dai consorzi IFTS istituiti ai sensi della legge 17 settembre 1997, n. 59, art. 31 che ottengono CFU, oppure corsi universitari di aggiornamento o simili 13 Formazione svolta a favore di praticanti o tirocinanti universitari nell ambito della propria attività professionale 14 Titoli onorifici rilasciati dal Collegio COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 5 crediti per ciascuna riunione di rappresentanza, risultante da apposita dichiarazione; 5 crediti per ciascuna riunione di commissione tecnica del Collegio o C.N.P.I. risultante da apposita dichiarazione; 20 crediti per ogni sessione d esame A discrezione della Commissione: fino a 10 crediti massimi per singolo progetto; Il doppio dei crediti CFU ottenuti per corso; 10 crediti per anno solare per ogni praticante o tirocinante universitario presente nello studio del professionista per un periodo non inferiore a 12 mesi A discrezione della Commissione Formazione Continua e del Presidente del Collegio (art. 5 comma 2); 15 Corso praticanti 20 crediti (utilizzabile solamente per la 16 Coordinatore, Vice coordinatore e componenti la commissione tecnica del Collegio che abbiano svolto lavori di particolare rilevanza ed impegno con riconoscimento da parte del Consiglio. 17 Coordinatore, componenti commissioni istituzionali 18 Cariche istituzionali del consiglio del Collegio o del Consiglio Nazionale o Cassa di Previdenza prima iscrizione) 20 crediti Coordinatore 15 crediti al Vice coordinatore 10 crediti ai componenti (tali crediti vanno in aggiunta alle partecipazioni di cui al punto 9 comma 2). I crediti fissi sono per anno solare. 20 crediti al Coordinatore - 15 al Vicecoordinatore - 10 ai componenti (tali crediti vanno in aggiunta alle partecipazioni ci cui al punto 9 comma 1). I crediti fissi sono per anno solare. 25 crediti per incarico; (tali crediti vanno in aggiunta alle partecipazioni ci cui al punto 9 comma 1) I crediti fissi sono per anno solare. 19 Altri eventi formativi diversi A discrezione della Commissione Fino ad un massimo di 20 crediti TOTALE CREDITI FORMATIVI RICHIESTI Si allega la documentazione comprovante l avvenuta formazione di cui all art. 8 o in alternativa, ove ammesso, l autocertificazione, documenti riepilogativi e l avvenuta attestazione di pagamento della tassa per il rilascio della certificazione ai sensi dell art.7, co.2 DLTLGT 23/11/1944 n.382. il Il Dichiarante 12

13 Spazio riservato alla Commissione Formazione Continua La Commissione formazione continua riunita presso il Collegio di Verona in data Dopo attenta e scrupolosa analisi della documentazione presentata dal Perito Industriale richiedente ritiene la richiesta: Valida Non valida ed assegna N. crediti formativi. I crediti formativi minimi dell anno sono : ( ) e pertanto risultano Sufficienti al rilascio della certificazione professionale Insufficienti al rilascio della certificazione professionale I crediti residui spendibili per i due anni successivi al presente rilascio, sono... (max. 40) Il Segretario della Commissione Il Presidente della Commissione 13

14 MODULO B Al Consiglio del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Verona RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA ANNO.. (RIF. ANNO.) Il sottoscritto Perito Industriale iscritto al n. ed in possesso della certificazione professionale per la formazione continua n. presso codesto Collegio, ai sensi del Regolamento della Formazione Continua emanato dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Verona CHIEDE La valutazione dei crediti formativi conseguiti nell anno..per il RINNOVO della certificazione, di cui all art. 7-8 del Regolamento, avendo partecipato ai seguenti eventi formativi : TABELLA DI VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI NELLE DISCIPLINE DI CUI ALL ART.2 DELL ANNO ATTIVITA DI FORMAZIONE VALUTAZIONE DEI CREDITI TOTALE CREDITI TOTALE CREDITI ATTRIBUITI E NOTE CONTINUA RICHIESTI (SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE) 1 Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento, master, e/o seminari (Esempi: corso 818/84 =20 crediti, corso 494/96 = 20 crediti, etc.) 2 Partecipazione a convegni di aggiornamento o incontri tecnici di durata minima di 2 ore (Esempi: convegni tecnici presso il collegio o patrocinati, convegni esterni senza patrocinio) 3 Docenza in corsi di formazione, regolarmente attestata 4 Attività di relatore in convegni, regolarmente attestata 5 Redazione e pubblicazione di libri nelle aree di cui all art.2 6 Redazione di articoli su riviste specializzate 7 Risposta a quesiti per organismi tecnici della categoria o per organizzazioni esterne, comprovata da idonea documentazione; 8 Superamento di esami universitari (laurea triennale o specialistica) presso Università statali o private riconosciute a) Patrocinati o gestiti dal Collegio e C.N.P.I 1 credito per ogni ora di formazione fino ad un massimo di 20 crediti per corso; b) Non patrocinati o gestiti dal Collegio: 1 credito per ogni 2 ore di formazione fino ad un massimo di 10 crediti per corso, con riserva di verifica da parte della Commissione; a) Patrocinati o gestiti dal Collegio e C.N.P.I. : 5 crediti per ogni evento (valutati preventivamente e comunicati dalla commissione prima dell evento); b) Non patrocinati o gestiti dal Collegio o C.N.P.I : 1 credito per ogni evento, con riserva di verifica da parte della Commissione; 2 crediti per ciascuna ora di docenza fino ad un massimo di 20 crediti per corso; 4 crediti per ogni evento; 10 crediti per ciascun libro; 4 crediti per ogni pubblicazione; 1 credito ogni due quesiti, comprovati da idonea documentazione; 7 crediti per ciascun esame superato risultante da apposita dichiarazione; 14

15 9 Partecipazione a lavori di organismi di rappresentanza della categoria, gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all estero ed altri di cui al comma 9 art.3 10 Partecipazione in qualità di commissari per gli esami di abilitazione all esercizio della professione 11 Attività professionale di particolare rilevanza 12 Partecipazione a corsi gestiti dai consorzi IFTS istituiti ai sensi della legge 17 settembre 1997, n. 59, art. 31 che ottengono CFU, oppure corsi universitari di aggiornamento o simili 13 Formazione svolta a favore di praticanti o tirocinanti universitari nell ambito della propria attività professionale 14 Titoli onorifici rilasciati dal Collegio COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 5 crediti per ciascuna riunione di rappresentanza, risultante da apposita dichiarazione; 5 crediti per ciascuna riunione di commissione tecnica del Collegio o C.N.P.I. risultante da apposita dichiarazione; 20 crediti ogni sessione d esame A discrezione della Commissione: fino a 10 crediti massimi per singolo progetto; Il doppio dei crediti CFU ottenuti per corso; 10 crediti per anno solare per ogni praticante o tirocinante universitario presente nello studio del professionista per un periodo non inferiore a 12 mesi A discrezione della Commissione Formazione Continua e del Presidente del Collegio (art. 5 comma 2); 15 Corso praticanti 20 crediti (utilizzabile solamente per la 16 Coordinatore, Vice coordinatore e componenti la commissione tecnica del Collegio che abbiano svolto lavori di particolare rilevanza ed impegno con riconoscimento da parte del Consiglio. 17 Coordinatore, componenti commissioni istituzionali 18 Cariche istituzionali del consiglio del Collegio o del Consiglio Nazionale o Cassa di Previdenza prima iscrizione) 20 crediti Coordinatore 15 crediti al Vice coordinatore 10 crediti ai componenti (tali crediti vanno in aggiunta alle partecipazioni di cui al punto 9 comma 2 con il massimo di 15 crediti). I crediti fissi sono per anno solare. 20 crediti al Coordinatore - 15 al Vicecoordinatore - 10 ai componenti (tali crediti vanno in aggiunta alle partecipazioni ci cui al punto 9 comma 1 con il massimo di 15 crediti) I crediti fissi sono per anno solare. 25 crediti per incarico; (tali crediti vanno in aggiunta alle partecipazioni ci cui al punto 9 comma 1) I crediti fissi sono per anno solare. 19 Altri eventi formativi diversi A discrezione della Commissione fino ad un massimo di 20 crediti 20 Residuo crediti anno/i precedente/i A partire dalla presentazione della domanda anno 2013 (RIF. ANNO 2012) TOTALE CREDITI FORMATIVI RICHIESTI Si allega la documentazione comprovante l avvenuta formazione di cui all art. 8 o in alternativa, ove ammesso, l autocertificazione, documenti riepilogativi e l avvenuta attestazione di pagamento della tassa per il rilascio della certificazione ai sensi dell art.7, co.2 DLTLGT 23/11/1944 n.382. il Il Dichiarante 15

16 Spazio riservato alla Commissione Formazione Continua La Commissione formazione continua riunita presso il Collegio di Verona in data Dopo attenta e scrupolosa analisi della documentazione presentata dal Perito Industriale richiedente ritiene la richiesta: Valida Non valida ed assegna N. crediti formativi. I crediti formativi minimi dell anno sono : ( ) e pertanto risultano Sufficienti al rilascio della certificazione professionale Insufficienti al rilascio della certificazione professionale I crediti residui spendibili per i due anni successivi al presente rilascio, sono... (max. 40) Il Segretario della Commissione Il Presidente della Commissione 16

17 MODULO B1 Al Consiglio del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Verona RICHIESTA DI RINNOVO FUORI TERMINI DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA Il sottoscritto Perito Industriale iscritto al n. ed in possesso della certificazione professionale per la formazione continua n. presso codesto Collegio, ai sensi del Regolamento della Formazione Continua emanato dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Verona CHIEDE L ammissione della richiesta di rinnovo della certificazione di qualificazione professionale per la formazione continua presentata fuori termini, per le seguenti motivazioni:. Si allega Modulo B e la documentazione prevista dal Regolamento. il Il Dichiarante 17

18 MODULO C Al Consiglio del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Verona SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA Il sottoscritto Perito Industriale iscritto al n. ed in possesso della certificazione professionale per la formazione continua n. presso codesto Collegio, ai sensi del Regolamento della Formazione Continua emanato dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Verona CHIEDE La sospensione del certificazione a partire dall anno fino a revoca che avverrà mediante richiesta di rinnovo della certificazione. il Il Dichiarante 18

19 MODULO D Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni (Artt. 45 e 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445) Il sottoscritto nato il a residente a Via n. Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,di cui all art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n.445; ai sensi e per gli effetti dell art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità DICHIARA 1) 2). 3). Data (Firma) Esente da imposta di bollo ai sensi art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445. Informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003 (T.U. sulla Privacy):i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. Data (Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 19

20 FAC-SIMILE DI COMPILAZIONE MODULO A Al Consiglio Del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Verona RICHIESTA DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA ANNO. (RIF. ANNO. E PRECEDENTI) Il sottoscritto Perito Industriale ROSSI MARIO iscritto al n presso codesto Collegio, ai sensi del Regolamento della Formazione Continua emanato dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Verona CHIEDE La valutazione dei crediti formativi conseguiti nell anno.. ed il rilascio della certificazione, dell attestato e del marchio di cui all art. 7-8 del Regolamento, avendo partecipato ai seguenti eventi formativi: TABELLA DI VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI NELLE DISCIPLINE DI CUI ALL ART. 2 DELL ANNO.. E PREC. ATTIVITA DI FORMAZIONE CONTINUA 1 Corso 818/84 = 20 crediti Corso 494/96 = 20 crediti Corso CEI 10 ore = 10 crediti Corso CEI 4 ore = 4 crediti Vedi allegati o autodichiarazioni 2 Incontro patrocinato ma con crediti non predeterminati = 5 Crediti Incontro non patrocinato = 1 credito Incontro patrocinato con crediti attribuiti =?? Vedi allegati o autodichiarazioni 3 Docenza corso per automazione ore 22 = 20 crediti Docenza corso per praticanti 2 ore = 4 crediti VALUTAZIONE DEI CREDITI a) Patrocinati o gestiti dal Collegio e C.N.P.I 1 credito per ogni ora di formazione fino ad un massimo di 20 crediti per corso; b) Non patrocinati o gestiti dal Collegio: 1 credito per ogni 2 ore di formazione fino ad un massimo di 10 crediti per corso, con riserva di verifica da parte della Commissione; a) Patrocinati o gestiti dal Collegio e C.N.P.I. : 5 crediti per ogni evento (valutati preventivamente e comunicati dalla commissione prima dell evento); per gli eventi precedenti all emanazione del presente regolamento di cui non sia stata comunicata l assegnazione dei crediti: 2 crediti per ogni evento; b) Non patrocinati o gestiti dal Collegio o C.N.P.I : 1 credito per ogni evento, con riserva di verifica da parte della Commissione; 2 crediti per ciascuna ora di docenza fino ad un massimo di 20 crediti per corso; TOTALE CREDITI RICHIESTI TOTALE CREDITI ATTRIBUITI E NOTE (SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE) Vedi allegati o autodichiarazioni 4 4 crediti per ogni evento; 20

21 5 10 crediti per ciascun libro; 6 2 crediti per ogni pubblicazione; 7 1 credito ogni due quesiti, comprovati da idonea documentazione; 8 7 crediti per ciascun esame superato risultante da apposita dichiarazione; 9 Partecipazione a due commissioni tecniche del Collegio = 5 Vedi allegati o autocertificazione 10 Partecipazione in qualità di commissario d esame per gli esami di abilitazione all esercizio della libera professione Nella sessione. 5 crediti per ciascuna riunione di 10 rappresentanza, risultante da apposita dichiarazione; 5 crediti per ciascuna riunione di commissione tecnica del Collegio o C.N.P.I. risultante da apposita dichiarazione; 20 crediti per ogni sessione d esame Attività professionale rilevante Vedi allegati o autocertificazione A discrezione della Commissione: fino a 10 crediti massimi per singolo progetto; 12 Il doppio dei crediti CFU ottenuti per corso; a discrezione della Commissione crediti per anno solare per ogni praticante o tirocinante universitario presente nello studio del professionista per un periodo non inferiore a 6 mesi; 14 A discrezione della Commissione Formazione Continua e del Presidente del Collegio (art. 5 comma 2); 15 A discrezione della Commissione: 20 crediti massimi TOTALE CREDITI FORMATIVI RICHIESTI crediti discrezionali?? Si allega la documentazione comprovante l avvenuta formazione di cui all art. 8 o in alternativa, ove ammesso, l autocertificazione, documenti riepilogativi e l avvenuta attestazione di pagamento della tassa per il rilascio della certificazione ai sensi dell art.7, co.2 DLTLGT 23/11/1944 n.382. il Il Dichiarante 21

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