OGGETTO: UFFICIO COMMERCIO. PIANO SULL'EDITORIA. LEGGE N. 67. AGGIORNAMENTO. IL CONSIGLIO COMUNALE
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- Liliana Gagliardi
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1 OGGETTO: UFFICIO COMMERCIO. PIANO SULL'EDITORIA. LEGGE N. 67. AGGIORNAMENTO. IL CONSIGLIO COMUNALE A relazione dell'assessore al Commercio; Dato atto che con deliberazioni consiliari n. 24 del e n. 29 del veniva approvato il "PIANO SULL'EDITORIA" redatto ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificata ed integrata dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67, e della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, come modificata ed integrata con legge regionale 25 agosto 1992, n. 40; Visti: - il decreto legislativo n. 114/98 che ha riformato la disciplina del commercio, - la legge n. 108/99 che ha introdotto la sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali quotidiani e periodici, riservata a predeterminati esercizi senza necessità di rispetto di distanze minime da altri punti di vendita; Vista altresì la circolare ministeriale n. 3482/C del ; In attesa dell'emanazione del decreto legislativo diretto a riordinare in materia organica il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, previsto dalla legge n. 108 del , si ritiene di operare una modifica al piano secondo il testo allegato che: - aggiorna le disposizioni alla situazione normativa, ad esempio eliminando i riferimenti al registro esercenti il commercio, introducendo l'istituto della comunicazione ai casi di subingresso - riduce a mt 200 la distanza minima dalla rivendita più vicina nel caso di trasferimento nell'ambito della stessa zona di programma, permettendo così rilocalizzazioni di punti vendita che hanno interesse ad adeguare la distribuzione alle esigenze dell'utenza, ad esempio migliorando l'accesso all'esercizio, finalità della programmazione comunale contenuta nell'art. 2 della legge regionale n. 40/1985; Dato atto che la proposta di aggiornamento è stata inviata alle Associazioni degli editori, dei distributori ed alle organizzazioni sindacali dei rivenditori: FIEG - Via Petrarca MILANO A.N.A.D.I.S. - agenzia DEVIETTI Strada Cebrosa 21 TORINO U.SI.A.GI. - Via Drovetti 23 TORINO UN.SI.AU. - Via Viverone 3 TORINO UILTuCS giornalai - Via Bologna 11 TORINO S.N.A.G. c/o Confcommercio - Via Beaumont TORINO CISL Giornalai- Via Barbaroux 43 TORINO SI.NA.G.I. CGIL - c/o Monaco Olga Via Roma 23 SAN GILLIO (To)
2 FENAGI c/o Confesercenti - Corso P.Eugenio 7d TORINO; Vista la nota della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) ns. prot. n del , unico riscontro pervenuto, con la quale si esprimono alcune osservazioni rispetto alle distanze minime tra i punti di vendita, proponendone l'eliminazione; Evidenziato che il criterio della distanza minima, contenuta nel piano attualmente vigente fu introdotto a seguito di analisi socio-economica del territorio ponendo attenzione al servizio all'utenza, ma anche a tutela della redditività dei punti vendita, si ritiene mantenerlo; l'intervento di riduzione della distanza minima in caso di trasferimento nell'ambito della stessa zona di programma (da mt 400 a mt 200), costituisce correttivo al suddetto criterio al fine di facilitare la rilocalizzazione di punti vendita che hanno interesse ad adeguare la distribuzione alle esigenze dell'utenza secondo le finalità proprie della programmazione comunale e nel contempo garantisce una equa redditività alle rivendite esistenti non comportando significativa alterazione degli equilibri commerciali, peraltro in parte modificati dalla cosiddetta "sperimentazione"; Visto il parere favorevole espresso dalla III^ Commissione Consiliare Permanente in data ; Visto l'art. 42 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato acquisito parere sulla regolarità tecnica della presente deliberazione; Dato atto che al momento della votazione, poichè interessato, si allontana dall aula il Consigliere Signor GENTILE Pasquale e che sono presenti in aula n. 19 Consiglieri Comunali - Con n. 18 voti favorevoli - n. 1 contrario (Tarulli) - su n. 19 presenti e votanti, espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente; D E L I B E R A 1) - Di aggiornare il vigente piano sull'editoria come da allegato alla presente deliberazione (allegato A) - Successivamente, il Consiglio Comunale, con n. 18 voti favorevoli - n. 1 contrario (Tarulli) - su n. 19 presenti e votanti, espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente; D E L I B E R A
3 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell articolo comma - del Decreto legislativo n. 267/18 agosto *****
4 COMUNE DI ALPIGNANO (To) - AGGIORNAMENTO PIANO EDITORIA (aggiornamenti in corsivo-grassetto) Allegato A alla C.C. n. / ART. 5 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività di rivendita di quotidiani e periodici, in sede fissa o ambulante, è rilasciata dal Dirigente cui fa capo l'ufficio attività economiche, ai sensi della legge 5 agosto 1981 n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità al presente piano e tenuto conto delle priorità stabilite in leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini. L'autorizzazione è necessaria per l'apertura di nuovi punti di vendita, per il trasferimento in altra zona di programma. Copia delle autorizzazioni rilasciate ovvero degli atti di diniego corredati dalle motivazioni dovrà essere trasmessa alla Giunta Regionale. L'autorizzazione per la rivendita di soli quotidiani e periodici può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciate sia a persone fisiche sia a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione. I soggetti autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici a norma del presente articolo sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate. ART. 8 - TERMINE PER L'ACCOGLIMENTO O LA REIEZIONE DELLA DOMANDA Il Comune è tenuto a pronunciarsi con provvedimento motivato entro novanta giorni dalla data di presentazione di domanda di autorizzazione per nuova apertura o per trasferimento in altra zona. Trascorsi ulteriori novanta giorni in assenza di pronuncia la domanda si intende accolta, sempre che sussistano i requisiti di cui all'art. 10 e la conformità della stessa al piano. ART. 9 - AMPLIAMENTO DELLE RIVENDITE L'ampliamento delle rivendite di giornali e riviste (fino ai limiti consentiti per gli esercizi di vicinato) non è soggetto ad autorizzazione, ma a comunicazione preventiva da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 114/98. Nel caso di esercizio ubicato su area pubblica dovrà essere acquisita concessione di occupazione del suolo pubblico. ART REQUISITI DEL RICHIEDENTE Coloro che intendono esercitare la vendita di giornali e riviste devono: 1) essere in possesso dei requisiti generali per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo n. 114/98 2) non essere titolari di altra autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici, anche se rilasciata da altro Comune 3) non esercitare altre attività professionali in proprio (fatte salve le condizioni di cui al successivo art. 11 punto 4) nè prestare la propria opera con rapporto di lavoro subordinato. Tale condizione va verificata all'atto del rilascio dell'autorizzazione. Possono essere intestate a persone giuridiche le autorizzazioni alla vendita di giornali e riviste qualora vi sia abbinamento con altri settori merceologici, con il solo requisito di cui al punto 1 del precedente comma.
5 La domanda di autorizzazione/comunicazione deve contenere dichiarazione di possesso dei requisiti ed indicare l'esatta ubicazione dell'unità di vendita.
6 ART CRITERI DI PRIORITA' NELL'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE Per il rilascio delle autorizzazioni, qualora per la stessa zona esistano domande concorrenti, si osservano le seguenti priorità: 1) domande presentate da soggetti cui sia stata affidata precedentemente la rivendita 2) domande di trasferimento da zone sature a zone che presentino disponibilità numerica in base alle indicazioni del piano 3) domande per l'esercizio di punti di vendita esclusivi presentate da soggetti che non risultino titolari di altra autorizzazione al commercio 4) domande per l'esercizio di punti di vendita non esclusivi presentate da soggetti titolari delle licenze per la rivendita di generi di monopolio o di esercizi per il commercio di prodotti di cui alla previgente tabella XIII di cui all'allegato 5 dell'abrogato d.m. n. 375/88: libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi 5) domande presentate da capi famiglia i cui componenti possono coadiuvare il titolare 6) l'ordine cronologico delle domande. ART. 12 SUBINGRESSO In caso di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, fermo restando il disposto di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge n. 67/87 è applicabile l'istituto della comunicazione di cui all'art. 26 comma 5 del decreto legislativo n. 114/98. ART TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO Il trasferimento dell'esercizio nell'ambito della stessa zona di programma è soggetto a comunicazione preventiva da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 114/98. Nel caso di esercizio ubicato su area pubblica dovrà essere acquisita concessione di occupazione del suolo pubblico. Il trasferimento di esercizio in altra zona di programma è soggetto ad autorizzazione e subordinato a disponibilità di punti di rivendita nella zona in cui l'esercizio intende trasferirsi. Il trasferimento, in ogni caso, dovrà avvenire nelle aree previste secondo il Piano Regolatore Generale. ART ATTIVITA' ESENTI DALL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA Non è richiesta l'autorizzazione amministrativa per: a) la rivendita, anche a mezzo di distributori automatici, di pertinenti pubblicazioni specializzate nelle sedi di Partiti, Enti, Chiese, Comunità religiose, Sindacati od Associazioni; b) la vendita ambulante di pubblicazioni di partito, sindacali o religiose, per le quali si ricorre all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; c) la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, di quotidiani e periodici editi dalle medesime; d) la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole; e) la consegna porta a porta e la vendita ambulante da parte di editori, distributori e rivenditori f) l'attività di strillonaggio effettuata da incaricati dell'editore per la vendita promozionale di una sola testata, in ore e luoghi prestabiliti, oggetto di apposite convenzioni da stipularsi tra le organizzazioni degli editori, dei rivenditori ed il Comune competente per territorio;
7 g) la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, in alberghi, pensioni ed in altri complessi turistico ricettivi quando essa costituisca un servizio ai clienti; h) la vendita effettuata ai sensi della legge n. 108 (sperimentazione). ART DISTANZE MINIME Per il rilascio di nuove autorizzazioni e per i trasferimenti fuori zona deve essere rispettata la distanza minima di mt. 400 dalla rivendita più vicina. La distanza è calcolata secondo la via pedonale più breve fra soglia e soglia degli esercizi interessati, seguendo nella misurazione le linee di marciapiede e non le linee d'aria. Il trasferimento di esercizio nell'ambito della stessa zona di programma, fatta salva la preventiva concessione per occupazione di suolo pubblico se dovuta, deve assicurare dalla rivendita più vicina (anche se localizzata in altra zona) una distanza di almeno mt. 200 calcolati come sopra indicato. ART SANZIONI Le violazioni alle disposizioni in materia di rivendite di quotidiani e periodici sono ricondotte, per quanto compatibili, a quelle previste dal decreto legislativo n. 114/98. Le sanzioni sono applicate secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
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