Circolare del 23/05/2003 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e
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1 Circolare del 23/05/2003 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Gestione istanze di interpello per la disapplicazione dell'articolo 127-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, presentate ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 127-bis Sintesi: La circolare fornisce chiarimenti ed istruzioni agli Uffici operanti presso le Direzioni Regionali in materia di trattamento delle istanze di interpello relative alla disapplicazione dell'articolo 127-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, presentate ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 127-bis, al fine di uniformare la gestione delle predette istanze. I principali temi trattati nel documento sono di seguito elencati -Procedura telematica dedicata alle istanze di interpello CFC; -Documentazione di prova: 1.bilancio; 2. certificazione del bilancio; 3.prospetto descrittivo dell'attivita'esercitata; 4.contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell'attivita'; 5.copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati; 6.contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il luogo di prestazione dell'attivita' lavorativa e le mansioni svolte; 7.conti correnti bancari aperti pressi istituti locali; 8.estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attivita' esercitate; 9.copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici; 10.autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attivita' e all'uso dei locali. -Attivita' principale esercitata nel paese a fiscalita' privilegiata; -Trasmissione dell'istanza alla Direzione Centrale; -Recapiti per comunicazione e notifiche; -Traduzione in lingua italiana. Testo: Al fine di uniformare la gestione delle istanze di interpello per la disapplicazione delle disposizioni CFC da parte dei competenti uffici operanti presso le Direzioni Regionali, con la presente vengono impartite alcune direttive da osservare anche in presenza di istanze gia' presentate alle DRE e non ancora trasmesse alla scrivente Direzione Centrale. A) Procedura telematica dedicata alle istanze di interpello CFC Come comunicato con prot. 2002/ del 31 dicembre 2002 e' attiva sul sito intranet dell'agenzia la nuova procedura telematica dedicata alla gestione delle istanze di interpello di cui all'art. 127-bis del TUIR. Gli utenti gia' abilitati alla procedura telematica per il trattamento delle istanze di interpello ordinario di cui all'art.11 della legge n. 212 del 2000 potranno accedervi collegandosi al sito intranet dell'agenzia ( < e selezionando il menu': Applicazioni. Per le modalita' di inserimento e di gestione delle istanze di interpello CFC, sostanzialmente identiche alla procedura dell'interpello ordinario, e' possibile in ogni caso consultare la guida on-line. Ne consegue, quindi, che le Direzioni regionali dovranno inserire le istanze di cui all'art. 127-bis del TUIR in questa nuova specifica procedura telematica con decorrenza dal 2 gennaio Relativamente ai soggetti che con una singola istanza chiedono la disapplicazione della normativa CFC con riferimento a piu' controllate e/o a piu' stabili organizzazioni, si fa presente che la procedura telematica prevede tassativamente che sia data una risposta (ovvero assegnato un numero di protocollo) per ciascuna delle controllate o stabili organizzazioni per le quali e' stata presentata istanza multipla. B) Documentazione di prova Come gia' indicato nella circolare n.18 del 12 febbraio 2002, ove la DR riscontrasse insufficiente la documentazione allegata all'istanza, e' compito della stessa DR effettuare formale richiesta di integrazione al contribuente istante. Dall'esame delle istanze sino ad oggi pervenute e' stata riscontrata - in alcuni casi - la carenza della documentazione a supporto dell'effettiva localizzazione della struttura organizzativa nel paese a fiscalita' Pagina 1
2 privilegiata. Si sottolinea che la prova del collegamento fisico di una struttura commerciale o industriale con il territorio cfc deve essere fornita anche attraverso la produzione dei seguenti documenti: 1. bilancio; 2. certificazione del bilancio; 3. prospetto descrittivo dell'attivita' esercitata; 4. contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell'attivita'; 5. copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati; 6. contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il luogo di prestazione dell'attivita' lavorativa e le mansioni svolte; 7. conti correnti bancari aperti pressi istituti locali; 8. estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attivita' esercitate; 9. copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici; 10. autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attivita' e all'uso dei locali. L'interpellante e' tenuto ad esibire tutti i documenti sopra elencati o, in alternativa, esplicitare i motivi della mancata esibizione. In carenza, la DR dovra' inoltrare esplicita richiesta di esibizione di tali documenti, oltre che di ogni altra documentazione ritenuta volta per volta necessaria. C) Attivita' principale esercitata nel paese a fiscalita' privilegiata Qualora la controllata estera svolga una pluralita' di attivita' ovvero operi in piu' paesi occorre verificare con particolare attenzione che la attivita' svolta nel paese a fiscalita' privilegiata, per la quale viene chiesta la disapplicazione delle disposizioni recate dall'art. 127-bis, sia quella principale. Pertanto, ove l'istanza non contenesse informazioni dettagliate al riguardo e' necessario acquisire adeguata documentazione circa la ripartizione quali-quantitativa delle diverse attivita' condotte e l'eventuale dettaglio distintamente per i diversi paesi in cui l'attivita' venga svolta. D) Traduzione in lingua italiana Si e' riscontrata in alcuni casi la tendenza a richiedere la traduzione in lingua italiana dei documenti presentati. Si suggerisce di limitare tale tipo di richiesta ai soli casi in cui non sia agevole procedere autonomamente alla traduzione in lingua italiana, trattandosi, ad esempio, di documenti predisposti in lingue diverse dall'inglese, francese, tedesco e spagnolo. E) Trasmissione dell'istanza alla Direzione Centrale Le istanze di disapplicazione dell'articolo 127-bis del TUIR complete di allegati e corredati del parere della DR devono essere trasmesse alla scrivente Direzione Centrale con ogni sollecitudine e comunque in tempo utile perche' la risposta dell'agenzia possa essere comunicata entro il termine di 120 giorni (o 180 giorni) previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto 21 novembre 2001, n E' utile sottolineare che nel parere predisposto dalla Direzione Regionale e' necessario evidenziare:. la data di ricezione della istanza da parte della Direzione Regionale dalla quale decorrono i termini per la risposta;. l'indicazione della eventuale richiesta formale di integrazione della documentazione presentata;. la data di ricezione della documentazione integrativa, se Pagina 2
3 richiesta al contribuente, dalla quale decorrono i termini per la risposta;. quanto costituisce mera dichiarazione del soggetto istante e quanto risulta invece provato da evidenza documentale allegata all'istanza;. la documentazione specifica utilizzata a fondamento del parere positivo o negativo per la disapplicazione della normativa CFC. Per le istanze che saranno trasmesse con la nuova procedura telematica per i primi tre punti sono state previste specifiche caselle da compilare necessariamente. F) Recapiti per comunicazione e notifiche In numerose istanze e' stata riscontrata l'assenza del numero di fax o l'indirizzo del contribuente cui indirizzare la risposta dell'agenzia. Ove detti recapiti non siano gia' indicati nell'istanza di interpello, gli uffici ne faranno esplicita richiesta per iscritto. Pagina 3
4 CIRCOLARE N. 29/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Gestione istanze di interpello per la disapplicazione dell articolo 127-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, presentate ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 127-bis. Al fine di uniformare la gestione delle istanze di interpello per la disapplicazione delle disposizioni CFC da parte dei competenti uffici operanti presso le Direzioni Regionali, con la presente vengono impartite alcune direttive da osservare anche in presenza di istanze già presentate alle DRE e non ancora trasmesse alla scrivente Direzione Centrale. A) Procedura telematica dedicata alle istanze di interpello CFC Come comunicato con prot. 2002/ del 31 dicembre 2002 è attiva sul sito intranet dell'agenzia la nuova procedura telematica dedicata alla gestione delle istanze di interpello di cui all'art. 127-bis del TUIR. Gli utenti già abilitati alla procedura telematica per il trattamento delle istanze di interpello ordinario di cui all'art.11 della legge n. 212 del 2000 potranno accedervi collegandosi al sito intranet dell'agenzia ( e selezionando il menù: Applicazioni. Per le modalità di inserimento e di gestione delle istanze di interpello CFC, sostanzialmente identiche alla procedura dell interpello ordinario, è possibile in ogni caso consultare la guida on-line. Pagina 4
5 Ne consegue, quindi, che le Direzioni regionali dovranno inserire le istanze di cui all'art. 127-bis del TUIR in questa nuova specifica procedura telematica con decorrenza dal 2 gennaio Relativamente ai soggetti che con una singola istanza chiedono la disapplicazione della normativa CFC con riferimento a più controllate e/o a più stabili organizzazioni, si fa presente che la procedura telematica prevede tassativamente che sia data una risposta (ovvero assegnato un numero di protocollo) per ciascuna delle controllate o stabili organizzazioni per le quali è stata presentata istanza multipla. B) Documentazione di prova Come già indicato nella circolare n.18 del 12 febbraio 2002, ove la DR riscontrasse insufficiente la documentazione allegata all istanza, è compito della stessa DR effettuare formale richiesta di integrazione al contribuente istante. Dall esame delle istanze sino ad oggi pervenute è stata riscontrata in alcuni casi - la carenza della documentazione a supporto dell effettiva localizzazione della struttura organizzativa nel paese a fiscalità privilegiata. Si sottolinea che la prova del collegamento fisico di una struttura commerciale o industriale con il territorio cfc deve essere fornita anche attraverso la produzione dei seguenti documenti: 1. bilancio; 2. certificazione del bilancio; 3. prospetto descrittivo dell attività esercitata; 4. contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell attività; 5. copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati; 6. contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il luogo di prestazione dell attività lavorativa e le mansioni svolte; 2 Pagina 5
6 7. conti correnti bancari aperti pressi istituti locali; 8. estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate; 9. copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici; 10. autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all attività e all uso dei locali. L interpellante è tenuto ad esibire tutti i documenti sopra elencati o, in alternativa, esplicitare i motivi della mancata esibizione. In carenza, la DR dovrà inoltrare esplicita richiesta di esibizione di tali documenti, oltre che di ogni altra documentazione ritenuta volta per volta necessaria. C) Attività principale esercitata nel paese a fiscalità privilegiata Qualora la controllata estera svolga una pluralità di attività ovvero operi in più paesi occorre verificare con particolare attenzione che la attività svolta nel paese a fiscalità privilegiata, per la quale viene chiesta la disapplicazione delle disposizioni recate dall art. 127-bis, sia quella principale. Pertanto, ove l istanza non contenesse informazioni dettagliate al riguardo è necessario acquisire adeguata documentazione circa la ripartizione quali-quantitativa delle diverse attività condotte e l eventuale dettaglio distintamente per i diversi paesi in cui l attività venga svolta. D) Traduzione in lingua italiana Si è riscontrata in alcuni casi la tendenza a richiedere la traduzione in lingua italiana dei documenti presentati. Si suggerisce di limitare tale tipo di richiesta ai soli casi in cui non sia agevole procedere autonomamente alla traduzione in lingua italiana, 3 Pagina 6
7 trattandosi, ad esempio, di documenti predisposti in lingue diverse dall inglese, francese, tedesco e spagnolo. E) Trasmissione dell istanza alla Direzione Centrale Le istanze di disapplicazione dell articolo 127-bis del TUIR complete di allegati e corredati del parere della DR devono essere trasmesse alla scrivente Direzione Centrale con ogni sollecitudine e comunque in tempo utile perché la risposta dell Agenzia possa essere comunicata entro il termine di 120 giorni (o 180 giorni) previsto dall articolo 5, comma 2, del decreto 21 novembre 2001, n E utile sottolineare che nel parere predisposto dalla Direzione Regionale è necessario evidenziare: la data di ricezione della istanza da parte della Direzione Regionale dalla quale decorrono i termini per la risposta; l indicazione della eventuale richiesta formale di integrazione della documentazione presentata; la data di ricezione della documentazione integrativa, se richiesta al contribuente, dalla quale decorrono i termini per la risposta; quanto costituisce mera dichiarazione del soggetto istante e quanto risulta invece provato da evidenza documentale allegata all istanza; la documentazione specifica utilizzata a fondamento del parere positivo o negativo per la disapplicazione della normativa CFC. Per le istanze che saranno trasmesse con la nuova procedura telematica per i primi tre punti sono state previste specifiche caselle da compilare necessariamente. F) Recapiti per comunicazione e notifiche In numerose istanze è stata riscontrata l assenza del numero di fax o l indirizzo del contribuente cui indirizzare la risposta dell Agenzia. 4 Pagina 7
8 Ove detti recapiti non siano già indicati nell istanza di interpello, gli uffici ne faranno esplicita richiesta per iscritto. 5 Pagina 8
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