CORTE DI GIUSTIZIA, SCOMMESSE. SENTENZA BIASCI: NON SONO DIRETTAMENTE APPLICABILI A GOLDBET I PRINCIPI DELLA SENTENZA COSTA CIFONE.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CORTE DI GIUSTIZIA, SCOMMESSE. SENTENZA BIASCI: NON SONO DIRETTAMENTE APPLICABILI A GOLDBET I PRINCIPI DELLA SENTENZA COSTA CIFONE."

Transcript

1 Comunicato stampa CORTE DI GIUSTIZIA, SCOMMESSE. SENTENZA BIASCI: NON SONO DIRETTAMENTE APPLICABILI A GOLDBET I PRINCIPI DELLA SENTENZA COSTA CIFONE. Spetta al Giudice Nazionale accertare le reali discriminazioni subite dall operatore austriaco. Goldbet non beneficierà più del fatto che il sistema concessorio sia stato discriminatorio verso Stanley ma dovrà dimostrare quali siano in concreto le discriminazioni subite. Liverpool, 12 settembre Con la sentenza Biasci, pubblicata questa mattina, la Corte di Giustizia si pronuncia sull operatore austriaco Goldbet disponendo che i principi contenuti nella sentenza Costa Cifone del 2012, che aveva definitivamente accertato le discriminazioni subite da Stanley, non potranno essere applicati autonomamente a Goldbet o ad altri operatori. Il TAR Toscana, quale Giudice del rinvio, aveva chiesto lumi interpretativi alla Corte di Giustizia in merito alla equiparabilità delle discriminazioni subite da Stanley a quelle invocate dall operatore austriaco in occasione delle gare Bersani. La Stanley era intervenuta ad opponendum nel ricorso di Goldbet e quindi, in questo caso, a sostegno delle tesi dell Avvocatura dello Stato e dell Amministrazione. I Giudici di Lussemburgo riconsegnano questo accertamento ai Giudici nazionali, i quali non potranno più automaticamente applicare i principi della Costa-Cifone a Goldbet o ad altri operatori che affermino di essere stati discriminati, ma dovranno valutare volta per volta il contesto fattuale nel quale l operatore si è trovato ad agire e verificare l effettivo pregiudizio subito. La soluzione Costa-Cifone non è quindi trasponibile a Goldbet: la Corte Europea chiarisce anche il senso dell ordinanza Pulignani del 16 febbraio 2012 (causa C-413/10), che di tale trasponibilità aveva parlato, chiarendo che... essa si è fondata su una constatazione del giudice del rinvio nella causa che ha dato origine a tale ordinanza. Nei presenti procedimenti spetta quindi al giudice del rinvio valutare il contesto fattuale e le conseguenze che ne derivano... (sentenza Biasci punto 35). In sostanza, spetta al giudice del rinvio, a cui la causa ora tornerà, stabilire se Goldbet è stata effettivamente discriminata, e, in caso contrario, la Costa Cifone NON sarà applicabile a Goldbet. Il giudice del rinvio dovrà constatare che Goldbet: (i) E stata titolare di una concessione CONI del 1999 e quindi (sentenza Biasci punto 36) avendo ottenuto alcune concessioni tramite una società italiana controllata, [...] una constatazione del genere comporti che la Goldbet debba essere considerata far parte 1

2 degli operatori esistenti che, in realtà, erano avvantaggiati dalle norme sulla distanza minima obbligatoria tra i punti di raccolta scommesse... (norma censurata dalla Corte di Giustizia nella sentenza Costa-Cifone); (ii) ha partecipato alle gare Bersani, anche tramite altra società del suo gruppo; (iii) le sue concessioni sono decadute perchè esercitava attività illegali. Non perchè, come dichiarato dall operatore austriaco, esercitava la modalità transfrontaliera dell offerta, che comunque, mancando qualsiasi discriminazione precedente, non poteva avere alcuna pretesa di legalità; (iv) Non può dolersi della mancanza di chiarezza dell art 23 della convenzione di gara (Bersani) perchè tale mancanza di chiarezza, rilevata nella sentenza Costa-Cifone, si applica al caso Stanley che aveva invece subito una discriminazione precedente (impedimento alla partecipazione alle gare del 1999). Nel caso Goldbet invece l attività transfrontaliera non trovava giustificazione in alcuna discriminazione precedente e, quindi, quale presunta attività illegale certamente in contrasto con la normativa interna, giustificava l applicazione dell art 23 che in tale caso era chiaro e del tutto privo di ambiguità, perchè diretta ad impedire che gli operatori concessionari effettuassero attivita illegali al di fuori del perimetro della Concessione. Si tratta di una sentenza lungimirante. Conosciamo bene la storia di Goldbet e confidiamo pienamente che gli accertamenti richiesti dalla Corte di Giustizia porteranno i Giudici italiani a dimostrare che Goldbet non è mai stata discriminata dalla legge italiana, ha dichiarato il COO di Stanley John Witthaker. Non possono esssere messe sullo stesso piano situazioni oggettivamente diverse, poichè ciò contrasterebbe con il principio di uguaglianza e si finirebbe, di fatto, per scardinare il sistema concessorio, che la Stanley ha tutto l interesse a proteggere e tutelare. In Italia si deve ripristinare la legalità con attente ed oculate verifiche sulle posizioni degli operatori diversi da Stanley, che dovrebbero portare alla conclusione che nessuno di essi ha subito la benchè minima discriminazione. NOTA LEGALE e COMMENTO -FINE- La Stanley invita tutti i media, tutti gli operatori destinatari di questo comunicato, compresi i concessionari statali, a dare la massima diffusione alla acclusa nota legale, ad utilizzo di tutte le forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza e di tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria, di AAMS, dei giuristi, degli avvocati e di ogni autorità giudiziaria e amministrativa competente per il contrasto al gioco illegale. 1. NOTA LEGALE: I titolari dei centri Goldbet, al fine di esercitare l intermediazione delle scommesse a mezzo di Centri di Elaborazione Dati [CED], avevano chiesto il rilascio della licenza di polizia ai sensi dell art. 88 TULPS alle competenti Questure che, però, non hanno accolto le loro istanze, nel presupposto che si trattava di una attività non consentita di raccolta per conto di terzi. Poichè Goldbet non risultava possedere la qualità di concessionario nazionale - rectius, ne era decaduta - e tenuto conto che, secondo l interpretazione offerta dalle Questure, lo svolgimento dell attività in Italia avrebbe dovuto inscindibilmente coniugare il titolo concessorio a quello autorizzatorio, i presupposti per il rilascio della licenza sono stati ritenuti insussistenti. Avverso i dinieghi delle Questure, i ricorrenti hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, domandandone l annullamento. 2

3 Il TAR Toscana ha chiesto lumi alla Corte di Giustizia proprio in merito alla equiparabilità delle discriminazioni subite da Stanley a quelle invocate dall operatore austriaco Goldbet in occasione delle gare Bersani. Facendo propri i dubbi di compatibilità comunitaria dell attuale assetto ordinamentale dei giochi sollevati dai ricorrenti - in particolare, delle previsioni contenute all art. 88 TULPS rispetto ai principi contenuti negli artt. 49 e 56 TFUE - i Giudici Toscani hanno sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 1) se gli artt. 43 CE e 49 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro, come quella italiana di cui agli artt. 88 T.U.L.P.S., alla stregua della quale «la licenza per l esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonchè a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione» e 2, comma 2-ter, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con l. n. 73/2010, in base al quale «l articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»; 2) se i predetti artt. 43 CE e 49 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano, in linea di principio, altresì, ad una normativa nazionale come quella prevista dall art. 38, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con l. n. 248/2006, secondo cui «L articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: Con provvedimenti del Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri: l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell economia e delle finanze 1 marzo 2006, n. 111». Ciò, con particolare riguardo alla previsione, da parte dell art. 38, comma 2, cit., di un indirizzo generale di tutela delle concessioni rilasciate anteriormente al mutato quadro normativo, di una serie di limiti e misure che finirebbero, di fatto, per garantire il mantenimento delle posizioni commerciali preesistenti, come dimostrano gli obblighi di apertura dei nuovi punti di vendita ad una determinata distanza da quelli già assegnati, e della generale interpretazione che del citato art. 38, comma 2, ha dato l Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserendo nelle convenzioni di concessione la clausola di decadenza prima riportata per l ipotesi di svolgimento, diretto o indiretto, di attività transfrontaliere assimilabili; 3) in caso di risposta affermativa, tale cioè che ritenga compatibile con la disciplina comunitaria le norme nazionali riportate ai punti precedenti, se l art. 49 del Trattato CE debba essere interpretato nel senso che, nel caso di una restrizione della libera prestazione dei servizi imposta per motivi di interesse generale, deve preventivamente accertarsi se tale interesse generale non venga già tenuto sufficientemente in considerazione in virtù delle norme, dei controlli e delle verifiche alle quali il prestatore dei servizi è soggetto nello Stato di stabilimento; 4) in caso di soluzione affermativa, come specificata al punto precedente, se nell esame della proporzionalità di una tale restrizione il giudice del rinvio debba tener conto del fatto che nello Stato di stabilimento del prestatore dei servizi le norme applicabili prevedono controlli di intensità uguale o addirittura superiore ai controlli imposti dallo Stato in cui viene effettuata la prestazione di servizi. Con la sentenza Biasci e altri la Corte di Giustizia si pronuncia per la prima volta sull operatore austriaco Goldbet disponendo che i principi contenuti nella sentenza Costa Cifone del 2012, che aveva 3

4 definitivamente accertato le discriminazioni subite da Stanley, non potranno essere applicati autonomamente a Goldbet o ad altri operatori. La Corte di Giustizia esclude la portata erga omnes della sentenza Costa-Cifone e dispone di effettuare una reale valutazione nazionale sulle discriminazioni subite dagli operatori diversi da Stanley. In risposta al primo quesito, la Corte conferma la legittimità del sistema concessorio e della necessarietà dell autorizzazione di polizia, costituendo tali requisiti un meccanismo efficace di controllo delle attività criminali o fraudolente. Ciò significa che non è, di per sè, in contrasto con il diritto dell Unione una normativa nazionale che imponga agli operatori interessati ad esercitare attività di giochi e scommesse l obbligo di ottenere un autorizzazione di polizia in aggiunta ad una concessione. Le altre risposte della Corte si riferiscono alle modalità di assegnazione delle concessioni a seguito dei bandi Bersani ed alle eventuali discriminazioni che l impianto delle gare avrebbero determinato. L equiparabilità delle discriminazioni subite da Stanley a quelle invocate dall operatore austriaco, viene dai Giudici di Lussemburgo considerata un'importante e dirimente questione di fatto, riconsegnata alla cognizione del Giudice del rinvio. Ne segue che i Giudici nazionali non potranno più automaticamente applicare i principi della sentenza Costa-Cifone a Goldbet o ad altri operatori che assumano di essere stati discriminati, ma dovranno valutare volta per volta il contesto fattuale e l effettivo pregiudizio subito. La soluzione Costa-Cifone non è trasponibile a Goldbet. Il Giudice del rinvio deve introdurre un nuovo "test Goldbet" e deve constatare che l'operatore: (i) anche tramite altre società italiane, è stata titolare di una concessione CONI del 1999 e, pertanto, è rientrata nel novero degli operatori avvantaggiati dalle gare (operatori, in particolare, che hanno beneficiato della disciplina sulle distanze che la Corte di Giustizia ha censurato nella sentenza Costa-Cifone); (ii) abbia partecipato alle gare Bersani, anche tramite altra società del suo gruppo; e, infine, (iii) se le vere ragioni della decadenza delle sue concessioni risiedano nell esercizio di attività illegali e non, come dichiarato dall operatore austriaco, nel semplice utilizzo di modalità transfrontaliera dell offerta. Nel caso in cui anche uno qualsiasi di tali accertamenti dovesse avere esito positivo, la società Goldbet non potrebbe sostenere di essere stata discriminata dalla normativa italiana, la quale, di conseguenza, sarebbe pienamente applicabile nei suoi confronti. La sentenza Costa Cifone ha riconosciuto la discriminazioni per gli intermediari di Stanley. Infatti, Stanley era stata illegittimamente esclusa dalle Gare CONI del 1999 e dal conseguimento delle relative concessioni, come giudicato dalle sentenze Gambelli e Placanica l accesso di Stanley al mercato non era stato utilmente ripristinato dalle gare Bersani del 2006, come giudicato dalla sentenza Costa-Cifone; ed in ogni caso Stanley aveva tempestivamente impugnato il bando Bersani ancora nel 2006 dinanzi al Giudice nazionale. Al contrario, tali discriminazioni non si sono verificate per gli intermediari di Goldbet. 4

5 2. COMMENTO E CONSEGUENZE DELLA DECISIONE DEL GIUDICE COMUNITARIO SULLA POSIZIONE DELLA SOCIETÀ GOLDBET SPORTWETTEN GMBH ALL INTERNO DELL ORDINAMENTO ITALIANO: Dal punto di vista dei principi generali, la decisione della Corte si articola secondo due precise direttive. I) Da un lato, essa conferma integralmente il costante insegnamento fornito in materia dalla giurisprudenza comunitaria. Alla stregua di tale insegnamento, I. i Paesi membri, nel settore delle scommesse, sono liberi di prevedere misure restrittive alle libertà del Trattato purchè siano rispettate le condizioni stabilite al riguardo dalla giurisprudenza della Corte; II. (soltanto) qualora tali condizioni non siano rispettate, la normativa in esame risulta (astrattamente) in contrasto con le disposizioni del Trattato. II) Dall altro, e in modo assolutamente innovativo, la decisione in parola pone finalmente termine all annosa questione relativa a chi e a che condizioni abbia titolo per chiedere la disapplicazione di una normativa nazionale che risulti astrattamente contraria al Trattato FUE. Dalla pronuncia, infatti, si ricava chiaramente che, ai fini della disapplicazione, non è sufficiente invocare l astratta contrarietà al diritto comunitario di una data normativa nazionale, ma occorre che il Giudice nazionale indaghi sulle concrete circostanze in cui si è trovato ad agire l operatore comunitario che asserisce di essere stato discriminato, nonchè sull esistenza di un effettiva discriminazione a suo carico: soltanto chi è stato effettivamente e concretamente pregiudicato da una disposizione nazionale, infatti, ha titolo per invocarne la disapplicazione. Per contro, in mancanza di un effettiva e concreta discriminazione, la normativa nazionale ivi compresa quella penale è e rimane pienamente applicabile. Come si dimostrerà nel prosieguo, la società Goldbet si trova esattamente in quest ultima condizione. Il primo dei suaccennati profili è affrontato dalla Corte nell ambito della risposta fornita alla prima questione pregiudiziale sollevata dal TAR Toscana. Con tale quesito, il Giudice italiano ha chiesto alla Corte di Giustizia di valutare se gli articoli 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d azzardo l obbligo di ottenere un autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione. A tale quesito, come anticipato, la Corte risponde nei seguenti termini: p.to 21: La Corte ha già dichiarato che la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, in quanto contiene il divieto penalmente sanzionato di esercitare attività nel settore dei giochi d azzardo in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia rilasciata dallo Stato, comporta restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ; p.to 22: Restrizioni del genere possono tuttavia essere ammesse sulla base delle deroghe espressamente previste dagli articoli 45 CE e 46 CE, applicabili anche in materia di libera prestazione di servizi in forza dell articolo 55 CE, ovvero giustificate, conformemente alla giurisprudenza della Corte, da motivi imperativi di interesse generale ; p.to 25: Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se il sistema di concessioni istituito dalla normativa nazionale, in quanto limita il numero di soggetti che operano nel settore dei giochi d azzardo, risponda realmente all obiettivo mirante a prevenire l esercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti. Del pari spetta a tale giudice verificare se queste restrizioni soddisfino le condizioni che risultano dalla giurisprudenza della Corte per quanto riguarda la loro proporzionalità ; 5

6 p.to 28: Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d azzardo l obbligo di ottenere un autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione. La seconda e più innovativa indicazione contenuta nella sentenza in esame è sviluppata dalla Corte in occasione della risposta al secondo quesito pregiudiziale, con cui il Giudice del rinvio ha chiesto di sapere se gli articoli 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale quale l articolo 38, comma 2, del decreto Bersani e l articolo 23, comma 3, dello schema di convenzione che, da un lato, tutela le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo, in particolare, determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli degli operatori esistenti e, dall altro, prevede la decadenza della concessione per le attività di raccolta e di gestione delle scommesse nell ipotesi che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle gestite dall AAMS ovvero giochi d azzardo proibiti dall ordinamento giuridico nazionale. Sul punto, la Corte fornisce le seguenti inequivocabili risposte: p.to 31: Il contenuto di tale questione è sostanzialmente identico a quello delle questioni sulle quali la Corte si è già pronunciata nella citata sentenza Costa e Cifone ; 1 p.to 34: Tuttavia, le parti del procedimento dinanzi alla Corte sono in disaccordo sul punto se le situazioni di cui trattasi nei procedimenti principali siano o meno paragonabili a quelle all origine di detta sentenza e, in particolare, se la Goldbet e i ricorrenti nei procedimenti principali abbiano subito un pregiudizio dalle disposizioni nazionali di cui la Corte ha dichiarato l incompatibilità con il diritto dell Unione ; p.to 35: Orbene, sebbene la Corte abbia già avuto occasione di rilevare che la situazione di un gestore di un CTD collegato alla Goldbet si inserisce in un contesto giuridico e fattuale che è essenzialmente identico a quello che ha dato origine alla citata sentenza Costa e Cifone (ordinanza del 16 febbraio 2012, Pulignani e a., C413/10, punto 3), al riguardo essa si è fondata su una [mera] constatazione del giudice del rinvio nella causa che ha dato origine a tale ordinanza. p.to 35: Nei presenti procedimenti spetta quindi al giudice del rinvio valutare il contesto fattuale e le conseguenze che gliene derivano dalla citata sentenza Costa e Cifone. Da quanto precede, discendono le seguenti, chiarissime, conclusioni: il giudice nazionale deve verificare la concreta situazione in cui si è trovato ad operare l allibratore in questione e l'effettiva esistenza di pregiudizi causati da tale normativa. In assenza della prova di un effettiva discriminazione, la normativa nazionale pur astrattamente contraria al diritto dell Unione è e rimane pienamente applicabile. 1 Al riguardo, la Corte ricorda che (p.ti 32 e 33): Per quanto riguarda la prima parte di tale questione, al punto 66 di detta sentenza, [essa aveva] dichiarato che gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro che abbia escluso, in violazione del diritto dell Unione, una categoria di operatori dall attribuzione di concessioni per l esercizio di un attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo, in particolare, determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti. Per quanto riguarda la seconda parte di questa stessa questione relativa all articolo 23, comma 3, dello schema di convenzione, [essa aveva] osservato ai punti 89 e 90 di detta sentenza che tale disposizione non era formulata in modo chiaro, preciso e univoco e che, in tali circostanze, non si può addebitare ad un operatore il fatto di aver rinunciato a presentare una candidatura per una concessione in assenza di qualsiasi sicurezza sul piano giuridico, fintanto che permaneva incertezza riguardo alla conformità del suo modus operandi alle disposizioni della convenzione da sottoscrivere al momento dell attribuzione di una concessione. 6

7 LA POSIZIONE SPECIFICA DI GOLDBET SPORTWETTEN GMBH. La Corte di Giustizia fornisce al Giudice del rinvio specifiche direttive d indagine dirette a verificare, in concreto, se l operatore Goldbet sia stato effettivamente discriminato dalla normativa italiana in materia di scommesse e possa, conseguentemente, chiederne la disapplicazione. A tal fine (p.ti 36 e 37), essa richiede al TAR Toscana di accertare: 1. se la Goldbet, prima di decadere dai suoi diritti, ha partecipato alle procedure di rilascio di concessioni ed ha ottenuto alcune concessioni tramite una società italiana controllata, [per] valutare se una constatazione del genere comporti che la Goldbet debba essere considerata far parte degli operatori esistenti che, in realtà, erano avvantaggiati dalle norme sulla distanza minima obbligatoria tra i punti di raccolta scommesse, riguardanti unicamente gli esercizi dei nuovi concessionari ; 2. se tale operatore abbia [effettivamente, N.d.R.] rinunciato a candidarsi per una concessione a causa dell incertezza del diritto derivante dall articolo 23, comma 3, dello schema di convenzione ; 3. se la decadenza di Goldbet sia stata pronunciata per il fatto che la Goldbet ha offerto giochi non autorizzati oppure solamente perché essa esercita attività transfrontaliere (al riguardo, la Corte specifica che soltanto In quest ultima ipotesi, gli articoli 43 CE e 49 CE ostano a una normativa nazionale che impedisca di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta attività ). Ebbene, le attestazioni notarili, le sentenze dei Giudici amministrativi, gli atti pubblici e tutti gli altri documenti ufficiali (prodotti in giudizio) dimostrano, inequivocabilmente, che Goldbet Sportwetten non è mai stata discriminata dalla normativa italiana in materia di scommesse, con la conseguenza che tale normativa risulta pienamente applicabile nei suoi confronti. Goldbet era titolare di una concessione CONI del Come risulta dagli atti notarili e dalla documentazione AAMS, Goldbet Sportwetten, attraverso la sua controllata totalitaria Goldbet Italia S.r.l., era divenuta titolare, ben prima dello svolgimento delle gare Bersani, della concessione CONI no Ebbene, è proprio con riferimento alle concessioni CONI che il decreto Bersani aveva previsto ed attuato il divieto di aprire i nuovi punti vendita al di sotto di una distanza di sicurezza da quelli già esistenti. Ne discende che Goldbet, proprio perchè ha pienamente usufruito della clausola sulle distanze minime che ha concretamente tutelato anch essa, ponendola al riparo dalla concorrenza e consentendole così di lucrare indebiti vantaggi concorrenziali (cfr. il p.to 53 della sentenza Costa e Cifone cit.) è stata beneficiata (e non pregiudicata!) da tale previsione e, pertanto, non ha alcun titolo invocarne la disapplicazione. Vero motivo della mancata partecipazione di Goldbet Sportwetten alla procedura Bersani. Goldbet Sportwetten non ha potuto partecipare alla gara Bersani per una preliminare e assorbente ragione di diritto italiano, che rende assolutamente irrilevante e meramente ipotetica e conseguentemente preclude ogni successiva ed eventuale argomentazione di diritto comunitario: ai sensi del par. 4.2 del capitolato d oneri che disciplinava la gara Bersani (rubricato Soggetti legittimati a partecipare alla procedura di selezione ), infatti, erano tassativamente esclusi dalla procedura di selezione i candidati che presentassero situazioni di controllo e/o collegamento, ai sensi dell articolo 2359 del codice civile, con altri candidati separatamente partecipanti alla procedura di selezione, ovvero di qualsivoglia riconducibilità al medesimo centro di interessi e/o decisionale, rispetto ad altri candidati alla procedura di selezione. 7

8 In altri termini, la mancata partecipazione della società austriaca alla gara Bersani indipendentemente da qualsivoglia questione di diritto comunitario eventualmente prospettabile è stata la diretta ed ineluttabile conseguenza del fatto che già un altra società facente parte del suo medesimo centro di interessi e decisionale (Goldbet Italia, appunto) partecipava alla stessa procedura. 2 Motivi della decadenza. Le ragioni che hanno indotto l AAMS a dichiarare la decadenza delle concessioni di Goldbet non hanno nulla a che vedere né con asserite violazioni del diritto dell Unione commesse dallo Stato italiano, né con i rilievi formulati nella sentenza Costa e Cifone con riferimento alla situazione specifica di Stanley. Invero, il provvedimento di decadenza emesso dall AAMS si fonda esclusivamente sulla circostanza che tale operatore dirottava illegalmente e surrettiziamente i consumatori italiani, dal proprio sito web ufficiale, sottoposto al controllo delle Autorità italiane e recante il logo AAMS, verso siti stranieri non autorizzati ed inibiti. 3 Anche in questo caso, non sussiste alcuna ragione che legittima Goldbet ad invocare la disapplicazione della normativa italiana. Alla luce di quanto precede, può senza dubbio affermarsi che considerato l insegnamento fornito dalla sentenza in esame in ordine alla necessità di verificare, in concreto, l esistenza di specifici pregiudizi quale effetto di una normativa contraria al Trattato, tenuto conto che nessuna discriminazione risulta essere stata perpetrata nel caso di specie la normativa italiana in materia di scommesse risulta pienamente applicabile nei confronti dell operatore Goldbet Sportwetten GMBH. Per informazioni, chiarimenti, inoltro di documentazione chiamare o mandare al dipartimento legale di Stanleybet: È noto infatti che, nell ordinamento italiano, gli effetti della partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica si estendono per molti versi anche a tutte le società facenti parte del medesimo gruppo o, comunque, tra di loro collegate. Più precisamente, ciò che assume rilievo ai fini della partecipazione a una gara pubblica è il concetto schiettamente sostanziale di centro di interessi e/o decisionale (il cui fondamento risiede, tra l altro, nella necessità di evitare alterazioni concorrenziali, frodi ai consumatori, elusioni del divieto di concentrazioni, cartelli societari). In definitiva, anche se si trattava di due soggetti formalmente distinti, il fatto stesso che tra Goldbet Sportwetten e Goldbet Italia fosse intercorso un rapporto di collegamento e controllo, ha fatto sì che gli stessi, per l ordinamento italiano, fossero considerati come facenti parte del medesimo centro di interessi e/o decisionale e che quindi ciò che più conta in questa sede la partecipazione di Goldbet Italia alla gara Bersani impedisse, de iure (par. 4.2 del capitolo d oneri cit.), la contemporanea partecipazione di Goldbet Sportwetten. 3 In relazione al provvedimento di sospensione emesso dall AAMS prima della dichiarazione di decadenza, il TAR Lazio ha osservato quanto segue (sentenza n /2008, confermata dal Consiglio di Stato) l atto impugnato è una statuizione cautelare emanata in relazione all uso strumentale dei citati portali internet per veicolare siti WEB offerenti giochi illeciti e/o non autorizzati nel territorio della Repubblica [ ]; siffatta misura è posta in base a stringenti regole della convenzione delle due concessioni per l immediata tutele dell interesse pubblico alla diffusione del solo gioco lecito così come è governato e autorizzato per legge dall AAMS [ ]; l AAMS ha verificato sia l identità di logo e di sito WEB della ricorrente e della controllante austriaca che commercializza on line il gioco illecito, sia la situazione di controllo intercorrente tra le due Società, sia varie segnalazioni di terzi al riguardo, sia, infine, la circostanza che il sito WEB goldbet.com sia stato oggetto di varie inibizioni ai sensi dell art. 1, c. 50 della l. 27 dicembre 2006 n. 296 e di continue modifiche di dominio, vicende tutte, queste, che costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti, ossia tutt altro che speciosi o irrilevanti, per iniziare il procedimento di decadenza ed approfondirne gli accertamenti del caso [ ]; non osta, di per sé sola, la natura oggettivamente transfrontaliera della raccolta on line di giochi e/o scommesse, in quanto ciò che rileva è una raccolta diversa da quella lecita, ossia sfruttando i portali autorizzati per i giochi concessi dall AAMS per consentire alla concessionaria o ad un impresa terza ma ad essa collegata l'offerta di giochi diversi ed illeciti. 8

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003 RISOLUZIONE N. 65/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 17 marzo 2003 OGGETTO: IVA. Rette scolastiche delle scuole di lingua straniera gestite da soggetti comunitari ed extra-comunitari. Art.

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata. Documento di riflessione della Corte di giustizia dell Unione europea su taluni aspetti dell adesione dell Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà

Dettagli

POLIZIA DI STATO Questura di Udine. Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell Immigrazione

POLIZIA DI STATO Questura di Udine. Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell Immigrazione POLIZIA DI STATO Questura di Udine Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell Immigrazione Norme principali di riferimento in materia di scommesse e gioco Testo Unico delle Leggi di Pubblica

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 129/E

RISOLUZIONE N. 129/E RISOLUZIONE N. 129/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 maggio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rimborsi IVA a soggetti non residenti Articolo

Dettagli

Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta

Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta Il caso Dano: il quadro giuridico (I) Assistenza sociale: bisogno come criterio essenziale di applicazione e per l erogazione delle relative prestazioni non

Dettagli

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2009 ot. 2005/ OGGETTO: Istanza di Interpello - Imposta sul valore aggiunto - Requisiti di territorialità delle cessioni relative

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 11 LUGLIO 2013 302/2013/S/EEL CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO TELEFONICO COMMERCIALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti.

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti. Direzione Area Contabile Servizio Affari Fiscali Viale Gallipoli 49-73100 Lecce Tel. 0832/293392 - Fax. 0832/293042 Lecce, lì 18 luglio 2003 Prot. 15971 Ai Direttori dei Centri di Spesa Ai Responsabili

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO 102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.

Dettagli

NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA

NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA 1. Premessa Il Garante per la radiodiffusione e l editoria determina con propri provvedimenti

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: Prot. n. 2010/188381 Criteri e modalità di inclusione delle partite IVA nell archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie ai sensi del comma 15-quater dell

Dettagli

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE Nella presente tavola sono riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione senza richiederne la non divulgazione. Rispondenti Hanno risposto alla consultazione: - ABI

Dettagli

Come cambia l antiriciclaggio

Come cambia l antiriciclaggio Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo

Dettagli

SENTENZA N. 355 ANNO 2005

SENTENZA N. 355 ANNO 2005 SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA

Dettagli

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco. Ministero dell Economia e delle Finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato DIREZIONE GENERALE Direzione per i giochi Ufficio 11 - Bingo Roma, 17 giugno 2011 AI CONCESSIONARI DEL GIOCO A DISTANZA

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E

RISOLUZIONE N. 212/E RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento

Dettagli

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO *

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO * LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO * La questione che si pone è se sia applicabile a carattere residuale la violazione dell art. 82/8 e 10 comma del Nuovo

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA.

GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA. S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI: RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA. EDOARDO GUFFANTI 18 Aprile

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI

REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI COMUNE DI ROCCAVIONE Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Dettagli

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede \ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale

Dettagli

O S S E R V A T O R I O D I D I R I T T O S A N I T A R I O N o v e m b r e 2 0 1 5. Affidamento diretto del servizio di trasporto malati.

O S S E R V A T O R I O D I D I R I T T O S A N I T A R I O N o v e m b r e 2 0 1 5. Affidamento diretto del servizio di trasporto malati. O S S E R V A T O R I O D I D I R I T T O S A N I T A R I O N o v e m b r e 2 0 1 5 Affidamento diretto del servizio di trasporto malati. Affidamento diretto del servizio di trasporto malati Cons. St.,

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Milano, 27 maggio 2014

Milano, 27 maggio 2014 Milano, 27 maggio 2014 La Lega Nazionale Professionisti Serie A (Lega Calcio Serie A), in relazione alle osservazioni formulate da un Operatore della Comunicazione precisato che - l Invito a Presentare

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

Oggetto: parere legale in merito alla competenza professionale degli. E stato chiesto di conoscere il mio parere in merito alla competenza

Oggetto: parere legale in merito alla competenza professionale degli. E stato chiesto di conoscere il mio parere in merito alla competenza Oggetto: parere legale in merito alla competenza professionale degli Architetti a rilasciare una certificazione energetica. E stato chiesto di conoscere il mio parere in merito alla competenza professionale

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

EVOLUZIONE DEL MERCATO AUDIOSIVISIVO E MODELLI REGOLAMENTARI

EVOLUZIONE DEL MERCATO AUDIOSIVISIVO E MODELLI REGOLAMENTARI EVOLUZIONE DEL MERCATO AUDIOSIVISIVO E MODELLI REGOLAMENTARI Dott.ssa Stefania Ercolani Società Italiana degli Autori ed Editori WEB TV, WEB RADIO E VIDEO ON DEMAND: UN REBUS NORMATIVO? LE FONTI Direttiva

Dettagli

Roma, 07 novembre 2007

Roma, 07 novembre 2007 RISOLUZIONE N.. 316/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 novembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 Opzioni parzialmente esercitate

Dettagli

RISOLUZIONE N. 206/E

RISOLUZIONE N. 206/E RISOLUZIONE N. 206/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 Novembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello il requisito della novità articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 Con istanza

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 12 settembre 2013 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 12 settembre 2013 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 12 settembre 2013 (*) «Libertà di stabilimento Libera prestazione dei servizi Articoli 43 CE e 49 CE Giochi d azzardo Raccolta di scommesse Presupposti per l autorizzazione

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 La norma applica a tutti i casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 12 settembre 2013 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 12 settembre 2013 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 12 settembre 2013 (*) «Libertà di stabilimento Libera prestazione dei servizi Articoli 43 CE e 49 CE Giochi d azzardo Raccolta di scommesse Presupposti per l autorizzazione

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

559/C.8862.10089.D.A(1) Roma, 4 giugno 1998. OGGETTO: Autorizzazione ex art 134 T.U.L.P.S. - consulenti incaricati.

559/C.8862.10089.D.A(1) Roma, 4 giugno 1998. OGGETTO: Autorizzazione ex art 134 T.U.L.P.S. - consulenti incaricati. .DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI SERVIZIO POLIZIA AMM.VA E SOCIALE 559/C.8862.10089.D.A(1) Roma, 4 giugno 1998 OGGETTO: Autorizzazione ex art 134 T.U.L.P.S. - consulenti

Dettagli

Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Prot. n. 1034/CGV Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi,

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 24 febbraio 2015 Pagina 1 di 7 ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE Articolo 1 (Ambito di applicazione) Articolo 2 (Titolarità dei diritti sull

Dettagli

RISOLUZIONE N. 141/E

RISOLUZIONE N. 141/E RISOLUZIONE N. 141/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 dicembre 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE Prot. 2010/ 43745 /Giochi Ltt INDIZIONE E MODALITÀ TECNICHE DI SVOLGIMENTO DELLA LOTTERIA AD ESTRAZIONE ISTANTANEA CON PARTECIPAZIONE A DISTANZA DENOMINATA RISULTATO FINALE ON LINE IL DIRETTORE GENERALE

Dettagli

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E di pochi giorni fa la circolare n. 51/E emessa dall Agenzia delle Entrate, con la quale si chiariscono i requisiti

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma, 13 maggio 2010

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma, 13 maggio 2010 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 maggio 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della L. n. 212 del 2000 Credito d imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate

Dettagli

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE I) PREMESSE. L EFFICACIA DELLA MEDIAZIONE ED IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA. La mediazione, quale adempimento

Dettagli

COMUNE DI VALENZA Provincia di Alessandria. REGOLAMENTO di MOBILITA ESTERNA

COMUNE DI VALENZA Provincia di Alessandria. REGOLAMENTO di MOBILITA ESTERNA COMUNE DI VALENZA Provincia di Alessandria REGOLAMENTO di MOBILITA ESTERNA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto del regolamento TITOLO II MOBILITA ESTERNA Articolo 2 Le assunzioni tramite

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli