pianificazione territoriale degli istituti faunistici ricadenti nei territori degli Ambiti Territoriali di Prot. Segr.

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1 REGIONE MARCHE seduta del GIUNTA REGIONALE 20/06/2017 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N. 1_3_1 LEGISLATURA N. X delibera 653 COMUNE DI FILOTTRANO Prot /06/2017-D597-PROT A MESS DE/PN/SVM Oggetto: Art. 9 della legge reg ionale n. 7/95. Mod i fica alla O NC pianificazione territoriale degli istituti faunistici ricadenti nei territori degli Ambiti Territoriali di Prot. Segr. Caccia AN2 e MC2 708 Martedì 20 giugno 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, regolarmente convocata. Sono presenti: - LUCA CERI SCIaLI Presidente - ANNA CASINI Vicepresidente - MANUELA BORA Assessore - LORETTA BRAVI Assessore - FABRIZIO CESETTI Assessore - MaRENO PIERONI Assessore - ANGELO SCIAPICHETTI Assessore Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. Riferisce in qualità di relatore l'assessore Moreno Pieroni. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. Inviata per gli adempimenti di competenza alla struttura organizzativa: alla P.O. di spesa: NOTE DELLA SEGRETERJA DELLA GIUNTA Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il prot. n. (~ al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO alla redazione del Bollettino ufficiale I1 L'INCARICATO

2 REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Delibera 65 3 I OGGETTO: Art.9 della legge regionale n.7/95.modifica alla pianificazione territoriale degli istituti faunistici ricadenti nei territori degli Ambiti Territoriali di Caccia AN2 e MC2 LA GIUNTA REGIONALE VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P. F. Caccia e Pesca nelle acque interne, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito; VISTO il parere favorevole, di cui all'art.16 bis della L.R. 15 ottobre 200 l n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica, del Dirigente della P. F. Caccia e Pesca nelle acque interne, che contiene il parere favorevole e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche; VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l, DELIBERA l) Di provvedere alla istituzione, apertura e modifica delle sottoelencate Zone di ripopolamento e cattura e Centri Pubblici Riproduzione della Fauna Selvatica allo stato naturale, secondo le seguenti specifiche riportate a fianco di ciascun istituto ricadenti nei territori dell ' ATC AN2 ed MC2: latc AN 2 SITUAZIONE SITUAZIONE IIIPO DI MODIFICA ATTUALE PROPOSTA rtlenominazione ZRC SPFV HA SPFV HA ZRC La Cesoia RIDUZIONE (apertura parziale) ~RC Marischio O 405 ISTITUZIONE IZRC Nebbiano O 413 ISTITUZIONE ~RC Rio Morro O 505 ISTITUZIONE ZRC San Biagio O 401 ISTITUZIONE ~RC San Donato f422 RIDUZIONE (apertura parziale) ~RC San Filippo RIDUZIONE

3 REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE seduta del 2 O61U. 201ì DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE (apertura parziale) ZRC San Michele IAMPLIAMENTO ZRC Sant'Ignazio RlDUZIONE (apertura parziale) ATC AN2 SITUAZIONE SITUAZIONE TIPO DI MODIFICA ATTUALE PROPOSTA DENOMINAZIONE CPPS SPFVHA SPFVHA CPPS La Villa 178 O RESTITUZIONE TGPC (apertura) CPPS La Villa II 44 O RESTITUZIONE TGPC (apertura) CPPS Osimo O 262 ISTITUZIONE CPPS Rio Morro 102 O CONVERSIONE (ISTITUZIONE) ZRC CPPS San Michele 251 O ISTITUZIONE ~RC (CONVERSIONE) CPPS Vallina O 248 ISTITUZIONE ~TCMC2 SITUAZIONE SITUAZIONE TIPO DI MODIFICA ATTUALE PROPOSTA DENOMINAZIONE ZRC SPFVHA SPFVHA t RC MOGLIANO trlduzione (apertura parziale) ZRC LORO PICENO RlDUZIONE (apertura parziale) 2) Di approvare i perimetri degli istituti (ZRC e CPPS) da istituire, o modificare come da cartografia allegat A (1-13) 3) Di stabilire, ai sensi dell'art.9 comma Il della L.R. 7/95, la regolamentazione della caccia all'interno degli istituti da smantellare (aprire) per la stagione venatoria proposta da ciascun Ambito Territoriali secondo le modalità riportate all' Allegato B per quanto riguarda l'ambito denominato A.T.C.AN2 e secondo le modalità riportate all'allegato C per quanto riguarda l'ambito denominato A.T.C MC2 4) Di incaricare l'atc AN2 a provvedere all'affissione, presso i Comuni, Frazioni o Borgate interessati, di apposito manifesto previa notificazione a cura degli uffici regionali, ai proprietari o conduttori dei

4 REGIONE MARCHE seduta del GIUNTA REGIONALE 2 I GIU DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Delibera 653 I fondi inclusi nei comprensori interessati mediante deposito presso la sede dei Comuni coinvolti e di raccogliere le eventuali opposizioni di cui all'art. 12 comma 3 dandone comunicazione in ogni caso, al termine dei 60 giorni, alla Regione, con indicazione delle superfici interessate; 5) Di provvedere alla tabellazione degli istituti di cui ai punti precedenti tramite gli A.T.C. competenti per territorio c adiuvati dalle Polizie Provinciali; DOCUMENTO ISTRUTTORIO NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge 7 aprile 2014, n. 56 -Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni; Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 -Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province; Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 6 -Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"; Legge Il febbraio 1992, n Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; Legge 5 gennaio 1995, n. 7 -Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria; Deliberazione amministrativa n. 5 del 13 luglio Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunisticovenatoria 2010/2015 -Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7; Piani faunistici venatori della Provincia di Ancona e della Provincia di Macerata; MOTIV AZIONE Ai sensi dell'art. 1, comma 89, della Legge 56/2014 (c.d. "legge Delrio "), lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni delle Province, mediante attribuzione di funzioni non rientranti fra quelle fondamentali. Con L.R n. 13/2015 sono state approvate le disposizioni per il riordino delle funzioni delle Province, che prevedono il trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali, tra le quali quelle della Caccia.

5 REGIONE MARCHE seduta del GIUNTA REGIONALE ~ O GIU DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Delibera 65 3 I Infine l'art. 17 della L.R n. 28/2015 ha prorogato al 31 /3/2016 la data del subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni da trasferire; di conseguenza dal lo Aprile 2016 la Regione Marche è titolare della funzione Caccia. L' Art. 19 comma 3 della Legge 7/95 dispone che "I Comitati di gestione trasmettono entro il 31 marzo di ogni armo un programma annuale delle attività, sulla base della pianificazione quinquennale, alla Provincia (ora Regione), che può richiederne la revisione in caso di difformità. Gli AA.TT.CC. di Ancona harmo regolarmente presentato i programmi armuali 2017, assunti al Protocollo dell'ente entrambi in data coi rm (ATC AN 1) e (ATC AN 2) comprensivi, tra l'altro, anche della pianificazione e revisione delle Aree di Rispetto Venatorio; Peraltro, l'a TC AN 2, nel proprio programma annuale ha contestualmente chiesto l'istituzione, ampliamento e/o restituzione anche parziale alla caccia programmata di alcune Zone di Ripopolamento e Cattura e Centri Pubblici di Rjproduzione della Fauna Selvatica allo stato naturale (denominati nel piano dell' ATC indifferentemente CPuRS o CPPS) formulando una proposta- relazione tecnica, corredata dalle modalità di restituzione degli istituti da aprire, allegata al piano stesso che di seguito si riassume: ATCAN2 SITUAZIONE SITUAZIONE TIPO DI MODIFICA ATTUALE PROPOSTA DENOMINAZIONE SPFVHA SPFVHA IZRC La CesoIa RlDUZIONE (apertura parziale) IZRC Marischio O ~05 NUOVA ISTITUZIONE IZRC Montecamillone NESSUNA MODIFICA izrc Montesecco NESSUNA MODIFICA ZRC Nebbiano O 413 ISTITUZIONE IZRC Rio Morro O 505 ISTITUZIONE. ZRC San Biagio O 401 ISTITUZIONE ZRC San Donato RlDUZIONE (apertura parziale) ZRC San Filippo RlDUZIONE (apertura parziale) ZRC San Michele AMPLIAMENTO ZRC Sant'Ignazio RlDUZIONE (apertura parziale)

6 REGIONE MARCHE sed ula del ~ GIUNTA REGIONALE 2 O BlU ~ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ~RC Vallone NESSUNA MODIFICA rrotale: I ATCAN2 SITUAZIONE SITUAZIONE TIPO DI MODIFICA ~TTUALE PROPOSTA DENOMINAZIONE SPFVHA SPFVHA. CPPS Castelplanio L ~ESSUNA MODIFICA CPPS La Scarpara NESSUNA MODIFICA CPPS La Villa 178 O RESTITUZIONE TGPC (apertura) CPPS La Villa II 44 O RESTITUZIONE TGPC (apertura) CPPS Le Fontanelle NESSUl\JA MODIFICA CPPS Osimo O 262 ISTITUZIONE CPPS Rio Morro 102 O (CONVERSIONE IN ZRC) CPPS San Michele 251 O ISTITUZIONE (CONVERSIONE ZRC) CPPS Vallina O 248 ISTITUZIONE TOTALE: Gli ATC di Macerata hanno regolarmente presentato i programmi annuali 2017, assunti al Protocollo dell'ente in data col n (ATC MC 1) ed in data col n (ATC MC 2), quest'ultimo integrato con nota prot n del I programmi sono comprensivi, tra l'altro, anche della panificazione e revisione delle Aree di Rispetto Venatorio; Peraltro, l'atc MC 2, nel proprio programma annuale ha contestualmente chiesto la revisione dei confini delle Zone di Ripopolamento e Cattura di Loro Piceno e Mogliano. La proposta prevede la riduzione di entrambe le zone formulando una relazione tecnica inserita nel piano stesso che di seguito si riassume: IATCMC2 ISITUAZIONE ISITUAZIONE ITIPO DI MODIFICA IV)

7 REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Delibera 65 3 ATTUALE PROPOSTA DENOMINAZIONE SPFVHA SPFVHA ~RC MOGLIANO RIDUZIONE (apertura parziale) ~RC LORO PICENO RIDUZIONE (apertura parzial e ) Riguardo alle proposte presentate si evidenzia che ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 7/95, Il territorio agro-silvo-pastorale soggetto a pianificazione faunistico-venatoria è quello che ricomprende ambienti naturali e seminaturali, ovvero quello escluso dalla presenza di qualsiasi infrastruttura di origine antropica, in cui possa essere esercitata un'effettiva attività di tutela e gestione della fauna. L'effettiva superficie di tale territorio è ripartita, in percentuali definite dalla legge stessa, tra gli istituti in cui è vietato l'esercizio venatorio, gli istituti privatistici, ed il rimanente territorio in cui si esercita la gestione programmata della caccia. Tra tali tipologie figurano gli istituti delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, normati dai successivi artt. 9 e lo della medesima legge 7/95. La pianificazione di cui sopra si articola sia nella programmazione regionale, con i criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria approvati dalla Regione Marche con Delibera Amministrativa n. 5 del che in quella provinciale, con il Piano faunistico venatorio provinciale. L'art. 9 della Legge Regionale n. 7/95, al comma 13, stabilisce che, nel periodo di vigenza dei piani faunistico-venatori provinciali le ZRC possono essere istituite o restituite alla caccia programmata, secondo quanto stabilito ai commi 2 e 3, nell 'ambito della superficie destinata per tali istituti dai piani medesimi, consentendo alla Regione di aprire territori improduttivi preclusi alla caccia. Peraltro il medesimo articolo al comma 2 prevede la possibilità di sopprimere le ZRC quando, per condizioni oggettive riscontrate attraverso specifiche indagini, non sono più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati. Analogamente, anche i CPPS, qualora non sussistano più le condizioni idonee al conseguimento della loro finalità, possono essere soppressi nel rispetto delle modalità di cui all' art. 9 comma Il. Sono state esaminate pertanto le proposte degli ATC AN 2 e MC2 e le motivazioni contenute nelle rispettive relazione tecniche prodotte, che appaiono conformi alla normativa vigente: le proposte di modifica e/o istituzione sono finalizzate alla necessità di aumentare la produttività della lepre e del fagiano mentre relativamente agli istituti da smantellare o ridurre le ragioni sono riconducibili a scarsa produttività dell 'istituto di lepre e fagiano, ovvero alla presenza rilevante di cinghiali; Per ciò che concerne le modalità e opportune limitazioni di tempo e di prelievo venatorio per gli istituti da smantellare e restituire alla caccia programmata, ai sensi dell'art. 9 comma Il della Legge Regionale n. 7/1995, gli ATC hanno proposto specifica e distinta regolamentazione che di seguito si riporta:

8 REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Delibera 65 3 I PROPOSTA Per quanto sopra evidenziato si ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale l'adozione di una deliberazione avente per oggetto: "Art.9 della legge regionale n.7/95. Modifica alla pianificazione territoriale degli istituti faunistici ricadenti nei territori degli Ambiti Territoriali di Caccia AN 2 e MC2" La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014. IL RESPO' ( BILE DEL PROCEDIMENTO PARERE DEL DIRlGENTE DI POSIZIO E DI FUNZIONE CACCIA E PESCA La sottoscritta, considerata la moti vazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. IL PROPOSTA DEL DIRlGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORlZZAZIONE DELLE MARCHE Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR n. 64/2014. La presente deliberazione si compone di n. &5 pagine, di cui n. k pagine di allegato quale parte integrante e sostanziale. IL SEGRETARlO DELL. n~gionale iffdl)

9 REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Delibera 653 / Allegati Allegato A (l-13) Cartografia degli Istituti faunistici Allegato B regolamentazione della caccia all' interno degli istituti da smantellare ATC AN 2 Allegato C regolamentazione della caccia all 'interno degli istituti da smantellare ATC MC 2

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13 Ambito Territoriale di Caccia

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19 Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2 Via Raffaello San zia, 9/ Mergo (AN) ZRC "San Filippo" SPFV= 638 ha

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23 REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE 2 O 6 seduta del Delibera DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 65 3 I Allegato B Regolamentazione della caccia all ' interno degli istituti da smantellare A TC AN 2 "I cacciatori residenti nell'ambito Territoriale di Caccia in cui insistono le zone e i proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno delle zone che abbiano la disponibilità di almeno 2 ha di terreno anche se non residenti, purché titolari di licenza di caccia, hanno diritto di accedervi prioritariamente secondo le norme sotto riportate: a) non è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani; b) è consentito l'abbattimento della sola selvaggina stanziale (lepre, fagiano, stama) nelle giornate previste dal calendario venatorio con l'ausilio di un solo cane per ogni cacciatore solo per i cacciatori con residenza anagrafica nei Comuni in cui ricade la suddetta ZRC se in regola con la quota di isc11zione all'a TC; c) l'esercizio venatorio nei giorni indicati dal punto b) ha inizio alle ore 8,00 e cessa alle ore 11.00; d) dalla chiusura della stanziale così come indicato nel calendario venatorio marchigiano e fino alla chiusura generale della caccia l'esercizio venatorio è consentito alla selvaggina migratoria solo da appostamento fisso e temporaneo e alla volpe secondo le modalità del calendario venatorio marchigiano e solo per i cacciatori con residenza anagrafica nei Comuni in cui ricade la suddetta zona; e) prima e dopo l'orario previsto per l'esercizio venatorio il cacciatore che si introduce all'interno della Zona deve mantenere il fucile scarico nella custodia f) ogni cacciatore può abbattere un solo capo di selvaggina stanziai e (lepre, fagiano e starna) per ogni giornata di caccia g) dopo l'abbattimento del capo di selvaggina stanziai e (lepre, fagiano, starna) consentito, il cacciatore deve riporre il fucile scarico nella custodia e uscire dalla zona con l'eventuale cane al guinzaglio h) i bossoli delle cartucce devono essere recuperate dal cacciatore e non lasciate sul luogo di caccia; Si dispone che per tutto quanto non espressamente riportato si rimanda a quanto stabilito dalle leggi, dai regolamenti e provvedimenti in vigore. Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente disciplinare venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalle vigenti leggi. Per quanto non contemplato valgono le norme della legge 157/1992 e della Legge Regionale n. 7/1995 e ss.mm.ii."

24 REGIONE MARCHE seduta del GIUNTA REGIONALE 2 O GlU Delibera DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 65 3 Allegato C Regolamentazione della caccia all'interno degli istituti da smantellare ATC MC 2 "I cacciatori residenti anagraficamente nell'ambito Territoriale di Caccia in cui insistono le Zona e i proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno delle Zone che abbiano la disponibilità di almeno 2 ha di terreno anche se non residenti, purché titolari di licenza di caccia, hanno diritto di accedervi dal 17 settembre 2017 al 31 gennaio 2018 se in regola con la quota di iscrizione all ' A TC; dal 01 Febbrai02018 allo febbraio 2018 l'accesso è consentito a tutti i cacciatori iscritti all'ambito Territoriale di Caccia in cui insiste la zona. L'accesso è così regolamentato: a) è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani secondo le modalità del calendario venatorio marchigiano ai cacciatoli di cui al punto 1); b) è consentito l'abbattimento della sola selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna) dal 17 settembre 2017 alla data di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale stabilita dal calendario venatorio marchigiano limitatamente ai giorni di domenica con l' ausilio di un solo cane per ogni cacciatore; c) l'esercizio venatorio nei giorni indicati dal punto b) ha inizio alle ore 7,30 e cessa alle ore 12.00; d) dalla chiusura della stanziale così come indicato nel calendario venatorio marchigiano e fino al 31 gennaio 2018 l'esercizio venatorio è consentito alla selvaggina migratoria ed alla volpe secondo le modalità del calendario venatorio marchigiano; e) prima e dopo l'orario previsto per l'esercizio venatorio il cacciatore che si introduce all'interno della Zona deve mantenere il fucile scarico nella custodia; f) ogni cacciatore può abbattere un solo capo di selvaggina stanziale (lepre, fagiano e starna) per ogni giornata di caccia; g) dopo l'abbattimento del capo di selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna) consentito, il cacciatore deve riporre il fucile scarico nella custodia e uscire dalla zona con l'eventuale cane al guinzaglio; h) i bossoli delle cmiucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciate sul luogo di caccia; i) è consentito l'abbattimento della specie cinghiale esclusivamente in braccata e in selezione nei tempi e nelle modalità previste dal calendario venatorio, dal calendario per il prelievo in forma sei etti va degli ungulati e dal Regolamento Regionale 3/2012 e ss.mm.ii. : In braccata: Dall'apertura della caccia al cinghiale in braccata alla chiusura della caccia alla selvaggina stanziale nelle giornate di mercoledì e sabato; Dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale fino alla chiusura della caccia al cinghiale in braccata nelle giornate di mercoledì sabato e domenica. In selezione:

25 REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE seduta del ~ O 61U. 201] Delibera. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 653 ~ ~ Dall' apertura della caccia al cinghiale in braccata al 31 gennaio 2018 Resta fermo il divieto di esercitare la caccia di selezione qualora nella UG ricompresa nella UG braccata sia in atto quest'ultima forma di caccia. Si dispone che per tutto quanto non espressamente riportato si rimanda a quanto stabilito dalle leggi, dai regolamenti e provvedimenti in vigore. Nei comprensori restituiti alla caccia programmata si potranno effettuare le catture di selvaggina stanziale (lepre, fagiano, stama), prima dell'inizio dell'addestramento ed allenamento dei cani di cui alla lettera a). La fauna catturata, ai sensi dell'art 9 comma 8 della L.R. 7/95, dovrà essere trasferita prioritariamente, a cura dell' A TC, alle altre ZZ.RR.CC. o Zone di Rispetto ove si ravveda l'esigenza di incrementare le densità locali di popolazione"

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