CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MELONI
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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato MELONI Disposizioni concernenti il risarcimento e la responsabilità dei dipendenti dei concessionari della riscossione per i danni arrecati al contribuente, nonché in materia di contenuto dei ruoli e delle cartelle e di dilazione del pagamento dei debiti tributari iscritti a ruolo Presentata il 19 luglio 2012 ONOREVOLI COLLEGHI! Il fenomeno delle cosiddette «cartelle pazze» ebbe origine nel 1998, quando l allora Ministero delle finanze emanò milioni di cartelle esattoriali sbagliate, procurando non pochi problemi ai contribuenti italiani. Tutto il Paese si ribellò e il Ministero delle finanze fu costretto ad emettere e a pubblicare la circolare n. 77/E del 1998, con la quale si sospendeva la riscossione delle «cartelle pazze» per il A distanza di alcuni anni, nel 2003, il Ministero delle finanze diede attuazione a un programma accelerato di smaltimento delle dichiarazioni dei redditi dal 1994 al 1998 che prevedeva, come termine ultimo di lavorazione delle dichiarazioni, il 31 dicembre Ciò, comportò, nei due anni successivi (2003 e 2004), un invio di milioni di cartelle esattoriali relative a tributi erariali. Secondo una stima degli stessi funzionari del Ministero delle finanze, circa il 40 per cento delle cartelle lavorate presentava errori sostanziali. Il fenomeno colpì 25 milioni di italiani ed ebbe un eco talmente clamorosa da indurre anche l allora Presidente della Repubblica a denunciare pubblicamente le mostruosità del fisco italiano. Le richieste di pagamento dell amministrazione finanziaria riguardavano i redditi del 1999 e comportavano interessi esorbitanti, tanto da raggiungere percentuali fino al 244 per cento. Nel frattempo era stata approvata la legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente, per cui si ritenne innanzitutto che le sanzioni non
2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 5378 dovessero essere pagate, dal momento che, secondo lo statuto, la sanzione deve essere proporzionata al presunto errore. Il problema, tra l altro, riguardava, oltre ai semplici contribuenti, anche le società, alle quali fu data ampia assicurazione che le situazioni sarebbero state esaminate caso per caso e, qualora fossero scaturiti errori, questi sarebbero stati immediatamente annullati attraverso l autotutela. L amara esperienza in materia vissuta dall amministrazione finanziaria negli anni 1998 e 2003 probabilmente non è servita a nulla se anche nel 2007 si è ripetuto lo stesso fenomeno. In quell anno si è registrata una nuova ondata di «cartelle pazze», che ha riguardato notifiche sul milione e mezzo di cartelle inviate (circa il 42 per cento); tra le vittime anche disabili e perfino persone decedute, bersagliate da multe automobilistiche, imposta comunale sugli immobili (ICI), diritti camerali, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), imposta sul valore aggiunto (IVA), contributi all Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e redditi soggetti a tassazione separata. In effetti, se è possibile considerare quasi fisiologica una percentuale (minima) di errore nell invio delle cartelle esattoriali, non si può fare a meno di indignarsi di fronte a numeri di tale portata. Sull insorgenza del fenomeno delle «cartelle pazze» è prontamente intervenuta la società Equitalia Spa (la società pubblica facente capo all Agenzia delle entrate che ha rilevato dal 1 o ottobre 2006 tutto il sistema di riscossione), minimizzando l episodio e sostenendo che il margine di errore delle cartelle di pagamento delle tasse e delle imposte iscritte a ruolo è molto basso, si aggira intorno al 3-5 per cento del totale. Si tratta, quindi, di cifre ben più contenute rispetto ai numeri che recentemente hanno alimentato le polemiche. Errori che, precisa il presidente Befera, non sono sempre riconducibili alla società di riscossione, in quanto la società «non è responsabile della bontà del credito ma si occupa esclusivamente di eseguire l attività della riscossione». Secondo Befera, quando si parla di errori, quindi, nella maggior parte dei casi «si parla di errori compiuti dall ente creditore, per esempio il singolo comune, e non dalla società di riscossione». Una cosa è certa: una valanga di avvisi di pagamento, di cartelle esattoriali, di iscrizione di ipoteche, di fermi amministrativi (auto e beni d impresa) e di procedure presso terzi per multe vecchie, spesso già pagate o per le quali sono scaduti i termini di esigibilità. Tanti e tali sono i casi anomali, tale e tanta è la rabbia che si respira ogni giorno agli uffici tributi e contravvenzioni dei comuni interessati, che questi hanno sollecitato incontri di chiarificazione con i vertici della società Equitalia Spa. In particolar modo gli enti impositori si chiedono perché la società ha atteso così a lungo per emettere gli atti esecutivi su ruoli di cui già si sapeva l esistenza e, soprattutto, perché tali atti stanno arrivando tutti insieme tenendo conto che essi contengono richieste ormai non più dovute. I ricorsi sono centinaia di migliaia. La citata legge n. 212 del 2000 ha stabilito l illegittimità delle cartelle esattoriali in cui non sia indicato l autore, ovvero il responsabile, della cartella stessa. Grazie alla legge, dunque, al contribuente cui arrivava una cartella esattoriale sbagliata (sempre priva dell indicazione del «responsabile», perché creata per «errore» dal sistema informatico degli enti di riscossione), veniva ex lege concessa la possibilità di impugnare la notifica di pagamento. La legge n. 31 del 2008 di conversione, del decreto-legge n. 248 del 2007 («mille proroghe») ha però introdotto una norma, al comma 4-ter dell articolo 36, che di fatto ha limitato la possibilità di avvalersi di questa possibilità a partire dalle cartelle emesse dal 1 o giugno Di fatto ad oggi il problema delle «cartelle pazze» non si è mai concretamente risolto: multe automobilistiche annullate dai giudici di pace; bolli automobilistici prescritti, già pagati o non dovuti;
3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 5378 Tarsu richieste erroneamente ai proprietari anziché agli affittuari con la conseguenza che sono state iscritte illegittimamente migliaia di ipoteche su immobili, «ganasce» fiscali su auto e moto, pignoramenti di stipendi e di conti correnti bancali e postali a contribuenti che mai avevano ricevuto alcuna comunicazione. La legge delega 4 marzo 2009, n. 15 (cosiddetta «legge Brunetta»), ha conferito al legislatore delegato il compito di modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti pubblici, prevedendo: a) a carico del dipendente responsabile, l obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, nonché del danno all immagine subìto dall amministrazione; b) l ipotesi di illecito disciplinare in relazione alla condotta colposa del pubblico dipendente che abbia determinato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni; c) l ipotesi di illecito disciplinare nei confronti dei soggetti responsabili, per negligenza, del mancato esercizio o della decadenza dell azione disciplinare. Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, attuativo della legge Brunetta ha introdotto, con il capo V del titolo IV, in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici, numerose disposizioni aggiuntive (articoli 55 e successivi) al decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme sul pubblico impiego. Per quanto riguarda le responsabilità specifiche dei concessionari della riscossione, queste sono contenute nel capo IV del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino del servizio nazionale della riscossione. Si tratta di un testo ormai vecchio, in quanto relativo al periodo in cui il servizio della riscossione era affidato a società esterne alla pubblica amministrazione, tuttavia, in attesa di una sua modifica, è utilizzabile per introdurre alcune fondamentali disposizioni: il diritto alla risarcibilità del contribuente danneggiato da una cartella impropria, con rivalsa dell incaricato della riscossione sull ente impositore originario e il dovere di verifica da parte del concessionario del contenuto della richiesta di recupero di tasse o di contributi non pagati provenienti dall ente impositore. Si tratta, quindi, di introdurre nella citata legge n. 212 del 2000 il principio generale della risarcibilità dei contribuenti per il danno derivante da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela. Poi si tratta di tipizzare, mediante modifiche al decreto legislativo n. 112 del 1999, sotto forma di autonoma figura di illecito, taluni comportamenti che, per loro natura, possono essere posti in essere solo dai soggetti operanti nella riscossione. L articolo 3, infine, modifica le norme sulla riscossione in modo da rendere sempre perfettamente intellegibile al contribuente sia la natura del debito originario, sia le modalità puntuali con cui si è formata la somma richiesta. Inoltre si estendono da 72 a 120 le rate concedibili per il pagamento dei debiti fiscali e contributivi.
4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 5378 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Introduzione dell articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di risarcibilità per i danni arrecati al contribuente). 1. Dopo l articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «ART. 10-bis. (Principio di risarcibilità del contribuente). 1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela. 2. Il risarcimento è stabilito in misura percentuale rispetto alla somma richiesta. 3. La misura del risarcimento può essere determinata anche in sede giudiziaria, in base al libero apprezzamento del giudice». ART. 2. (Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di obblighi dei concessionari della riscossione). 1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 dell articolo 46 è inserito il seguente: «1-bis.1. Qualora il concessionario sia un amministrazione pubblica di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alle violazioni commesse dal personale si applicano le sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001»;
5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 5378 b) dopo l articolo 46 è inserito il seguente: «ART. 46-bis. (Omissione di verifica dell attendibilità degli atti). 1. Il concessionario è tenuto a verificare la congruità degli elementi contenuti nelle richieste provenienti dagli enti impositori, a partire dalla decorrenza dei termini di esigibilità, con le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n Fatto salvo quanto previsto dall ordinamento vigente in materia di risarcimenti a seguito di ricorso alla giustizia civile e tributaria, qualora il destinatario dell atto rilevi, tramite l impugnazione, errori, omissioni o incongruenze tali da produrne la nullità o l annullabilità del medesimo atto, il concessionario è tenuto a versare al destinatario il 10 per cento delle somme iscritte nell atto, previa richiesta del destinatario medesimo, da inoltrare entro trenta giorni dalla dichiarazione di nullità. Tali somme possono essere scomputate da altre somme dovute dal destinatario dell atto. 3. Se l errore che ha portato alla nullità o all annullamento dell atto è imputabile all ente impositore, il concessionario scomputa le somme erogate a titolo di risarcimento dai riversamenti spettanti al medesimo ente impositore». ART. 3. (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione). 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti»; b) all articolo 19, comma 1, le parole: «settantadue rate» sono sostituite dalle seguenti «centoventi rate»;
6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 5378 c) all articolo 25, comma 2, dopo le parole: «redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze» sono inserite le seguenti: «secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta».
7 PAGINA BIANCA
8 1,00 *16PDL * *16PDL *
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