Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti e ai dati del Comune di Castello di Brianza
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- Ottaviano Tonelli
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1 Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti e ai dati del Comune di Castello di Brianza Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del
2 Indice TITOLO I Principi generali... 3 Articolo 1 - Oggetto... 3 Articolo 2 Trasparenza Definizioni... 3 TITOLO II Accesso civico... 5 Articolo 3 Accesso civico semplice... 5 Articolo 4 Domanda di accesso semplice... 5 TITOLO III Accesso generalizzato... 6 Articolo 5 Accesso civico generalizzato... 6 Articolo 6 Domanda di accesso generalizzato... 6 Articolo 7 Domanda inamissibili... 6 Articolo 8 - Esclusioni... 7 Articolo 9 - Limiti a tutela di interessi pubblici... 7 Articolo 10 - Limiti a tutela di interessi privati... 7 Articolo 11 - Controinteressati... 9 Articolo 12 - Domanda accolta... 9 Articolo 13 - Domanda respinta Articolo 14 - Domanda di riesame Articolo 15 - Difensore civico Articolo 16 - Ricorsi Articolo 17 - Tutela dei controinteressati Articolo 18 - Monitoraggio Articolo 19 - Registro Articolo 20 Responsabilità per l utilizzo di dati Articolo 21 - Entrata in vigore
3 TITOLO I Principi generali Articolo 1 - Oggetto 1. Questo regolamento disciplina e organizza l accesso civico semplice, l accesso civico generalizzato, secondo l articolo 5 commi 1 e 2 del decreto legislativo 33/2013 come modificato dal decreto legislativo 97/2016 (di seguito Decreto trasparenza ) e l accesso agli atti amministrativi secondo gli articoli 22 e seguenti della legge 241/ Il diritto di accesso, nel rispetto dei principi affermati dall'art. 97 della Costituzione e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, statale e nello statuto comunale, è garantito a chiunque ne abbia interesse, allo scopo di attuare il principio di pubblicità e di trasparenza dell attività amministrativa, nel contemperamento con il diritto alla riservatezza dei terzi. 3. Tutti i documenti, le informazioni e i dati di questo comune possono essere oggetto di accesso civico e accesso generalizzato, come meglio definiti all articolo 2 e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli. 4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) ha il potere sostitutivo per ogni richiesta di accesso civico e accesso generalizzato in caso di inerzia dei responsabili dei settori, che sono i primi responsabili per ogni richiesta di accesso. A tal fine il RPCT, mediante proprie determinazioni, può avvalersi di tutte le risorse umane e materiali disponibili. 5. Le limitazioni al diritto di accesso sono quelle previste dalla normativa nazionale ed esplicitate negli articoli seguenti del presente regolamento. Articolo 2 Trasparenza - Definizioni 1. La trasparenza è l accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dall ente, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 2. La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di informazioni, dati e documenti in Amministrazione trasparente e consentendo l accesso civico e agli atti amministrativi. 3. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per diritto di accesso, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per accesso civico, il diritto di accesso ai dati di pubblicazione obbligatoria nella sezione del sito internet istituzionale, nell apposita sezione denominata Amministrazione trasparente ;
4 c) per accesso generalizzato, il diritto di accesso con le modalità dell accesso civico a tutti i dati in possesso di questa amministrazione comunale, senza alcuna motivazione; d) per interessati, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l accesso documentale; e) per controinteressati, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall esercizio dell accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; f) per documento amministrativo, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; g) per dato amministrativo, si intende ogni documento e in genere ogni informazione in cui si è esplicata l attività dell amministrazione comunale, senza alcuna distinzione tra banca dati informatica o semplice notizia o informazione in possesso di dipendenti o amministratori. h) per responsabilità per il riutilizzo dei dati, la responsabilità civile, amministrativa e penale dell utilizzo dei dati e dei documenti dal momento in cui escono dalla materiale disponibilità del comune.
5 TITOLO II Accesso civico Articolo 3 Accesso civico semplice 1. Questo comune adempie agli obblighi di pubblicazione dei propri dati mediante il costante aggiornamento della sezione del proprio sito web istituzionale denominata Amministrazione trasparente. 2. Chiunque, indipendentemente dall essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, ha il diritto di chiedere documenti, informazioni e dati che questo ente deve pubblicare in Amministrazione trasparente qualora ne sia stata omessa la pubblicazione. Articolo 4 Domanda di accesso semplice 1. La domanda di accesso civico semplice non è motivata ma deve essere scritta ed identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti. 2. La domanda, che può essere presentata anche via PEC, è rivolta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 3. Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione su supporti materiali. 4. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni con un provvedimento espresso e motivato del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 5. In caso di accoglimento, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sovrintende alla pubblicazione in Amministrazione trasparente delle informazioni e dei documenti omessi e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
6 TITOLO III Accesso generalizzato Articolo 5 Accesso civico generalizzato 1. Chiunque, indipendentemente dall essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti da questo ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 2. L'accesso civico generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Articolo 6 Domanda di accesso generalizzato 1. La domanda di accesso civico generalizzato non è necessariamente motivata, ma identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. 2. La domanda, presentata in forma scritta anche via PEC, è rivolta all ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti. 3. Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo sostenuto per la riproduzione su supporti materiali. 4. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni con un provvedimento espresso e motivato del responsabile dell ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti. Articolo 7 Domanda inammissibili 1. Non sono ammissibili domande generiche che non individuino i dati, i documenti e le informazioni richieste con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. 2. Non sono ammissibili domande meramente esplorative volte semplicemente a scoprire di quali informazioni l ente dispone. 3. Non sono nemmeno ammissibili domande di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo un carico di lavoro tale da paralizzare, o rallentare, il buon funzionamento dell ente. 4. Resta escluso che, per rispondere alla richiesta di accesso civico generalizzato, l'ente abbia l'obbligo di formare, raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano in suo possesso. L'ente non ha l'obbligo di rielaborare dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma deve consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'ente stesso.
7 Articolo 8 - Esclusioni 1. L accesso civico generalizzato è sempre escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 241/1990. Articolo 9 - Limiti a tutela di interessi pubblici 1. L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive. 2. I limiti di cui sopra si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici di cui sopra, sia sufficiente fare ricorso al differimento. Articolo 10 - Limiti a tutela di interessi privati 1. L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali delle sole persone fisiche; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali; d) gli atti dei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; e) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi; f) i certificati del casellario giudiziale, i certificati dei carichi pendenti ed in generale gli atti giudiziari relativi allo stato giuridico delle persone, rilasciati dagli uffici giudiziari
8 all Amministrazione o comunque utilizzati nell ambito di procedimenti di competenza della stessa; g) gli atti di polizia giudiziaria e comunque gli atti e le informazioni provenienti dalle autorità di pubblica sicurezza; h) i documenti riguardanti la descrizione progettuale e funzionale di edifici destinati all esercizio dell attività creditizia e l installazione di impianti industriali a rischio, limitatamente alle informazioni la cui conoscenza può agevolare atti di furto, di sabotaggio o di danneggiamento. i) le certificazioni sanitarie, le cartelle cliniche, i verbali di commissioni mediche ed in generale i documenti riguardanti la salute delle persone; l) i documenti contenenti dati personali riguardanti interventi di assistenza sanitaria, di assistenza socio-economica, del servizio sociale, dei consultori familiari, degli istituti minorili, dei centri di igiene mentale, delle comunità terapeutiche ed istituti similari; m) i documenti contenenti dati personali riguardanti i dipendenti ed i rispettivi nuclei familiari, salvo quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria in amministrazione trasparente; n) i documenti contenenti dati personali e professionali riguardanti i dipendenti, utilizzati nell ambito di procedimenti disciplinari, di procedimenti di valutazione del personale, di azioni di responsabilità e di ispezioni gerarchiche, salvo quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria in amministrazione trasparente; o) i documenti contenenti i dati sensibili di cui agli artt. 20 e 21 D.Lgs. nr.196/2003. p) le domande di tariffe agevolate o di esenzione per servizi comunali prescolari, di mensa, di trasporto scolastico e similari, nonché i documenti allegati per la sola parte riguardante la vita privata delle persone in relazione a possibili stati di indigenza; q) le relazioni nei progetti educativi-riabilitativi (compresi i video) riguardanti portatori di handicap; r) immagini di persone nell'ambito delle attività educative e assistenziali dell'ente in caso di attività specifica e fatte salve le riprese televisive, da effettuare comunque con le opportune cautele e nel rispetto della riservatezza e dignità delle persone; s) accertamento di violazioni a norme amministrative per le parti che fanno riferimento alla vita privata altrui al diritto di riservatezza o a dati sensibili o para sensibili, salvo preventiva autorizzazione degli stessi interessati; t) progetti e atti che costituiscono espressione di attività intellettuale, non richiamati in provvedimenti amministrativi; u) atti idonei a rilevare l'identità di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla legge n. 194/78 sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza; v) rapporti con l autorità giudiziaria ordinaria, amministrativa o contabile e richieste di relazione di detti organi ove siano indicati nominativi per i quali si ipotizza la sussistenza
9 di responsabilità amministrativa, civile, contabile o penale, limitatamente alle parti la cui conoscenza può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni; z) atti e registri riservati per legge. 2. Sono altresì temporaneamente segreti fino alla conclusione del procedimento, per cui dovrà essere attivato il differimento: gli atti relativi allo svolgimento dei concorsi sino all approvazione della graduatoria finale. I concorrenti possono accedere agli atti concorsuali anche nel corso del procedimento; i pareri legali e consulenze fino a quando non sia conclusa la relativa pratica, secondo il disposto dell art.2 comma 1 lettere a) b) c) del DPCM nr.200 del ; gli atti preparatori dei procedimenti tributari; gli atti preparatori di atti di pianificazione e di programmazione; gli atti relativi agli appalti e alle aggiudicazioni per i quali l accesso è disciplinato dal codice dei contratti pubblici. 3. I limiti di cui sopra si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso non può essere negato ove, per la tutela degli interessi privati di cui sopra, sia sufficiente fare ricorso al differimento. 4. La domanda di accesso civico generalizzato è accolta oscurando i dati personali contenuti nei documenti richiesti. Articolo 11 - Controinteressati 1. Sono controinteressati coloro che dall accoglimento della domanda di accesso civico generalizzato possono ricevere una lesione ad uno degli interessi privati elencati all articolo precedente. 2. Qualora siano individuati dei controinteressati, l ufficio procedente comunica loro la copia della domanda di accesso generalizzato, con raccomandata AR o PEC. 3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche via PEC, alla richiesta di accesso. 4. Accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, decorso il termine di dieci giorni l ufficio provvede comunque sulla richiesta. 5. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per concludere il procedimento rimane sospeso fino all'eventuale opposizione degli stessi. Articolo 12 - Domanda accolta 1. Se la domanda di accesso generalizzato viene accolta, l'ufficio trasmette tempestivamente al richiedente i dati e i documenti.
10 2. Nel caso la domanda sia accolta nonostante l'opposizione di controinteressati, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'ufficio comunica la decisione motivata di accoglimento agli stessi controinteressati. Successivamente, ma non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento da parte dei controinteressati, l ufficio trasmette al richiedente i dati e i documenti richiesti. Articolo 13 - Domanda respinta 1. Se la domanda di accesso generalizzato è respinta o differita, la decisione deve essere motivata unicamente con riferimento alle cause di inammissibilità della domanda o di esclusione dell'accesso, oppure ai limiti a tutela di interessi pubblici e privati previsti dagli articoli precedenti e dal Decreto trasparenza. 2. L'ufficio trasmette tempestivamente e, comunque, entro il termine di conclusione del procedimento, il provvedimento di decisione al richiedente e ai controinteressati. Articolo 14 - Domanda di riesame 1. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di conclusione del procedimento il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide sulla domanda di riesame entro il termine di venti giorni con provvedimento motivato. 3. Se l'accesso civico generalizzato è stato negato o differito per tutelare dati personali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve acquisire il parere preventivo del Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. 4. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza rimane sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Articolo 15 - Difensore civico 1. Contro la decisione dell ufficio o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può presentare ricorso al Difensore civico regionale. 2. A norma di legge, il Difensore civico si pronuncia entro trenta giorni. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'ente. 3. Se l ufficio non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito.
11 Articolo 16 - Ricorsi 1. A norma di legge, contro la decisione dell ufficio o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può sempre proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Articolo 17 - Tutela dei controinteressati 1. I controinteressati dispongono delle stesse tutele che l ordinamento riconosce al richiedente. 2. In caso di accoglimento della domanda di accesso, i controinteressati possono presentare richiesta di riesame Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ricorso al difensore civico, oppure ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Articolo 18 - Monitoraggio 1. Gli uffici comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli esiti delle domande di accesso generalizzato, in caso di mancato accoglimento. 2. In ogni caso, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può sempre verificare presso gli uffici l'esito delle istanze e le decisioni assunte. Articolo 19 - Registro 1. E istituito il registro delle domande di accesso. La gestione e l aggiornamento del registro sono assegnate all ufficio segreteria. Gli uffici comunicano all Ufficio Segreteria le istanze e gli esiti delle domande di accesso. 2. Il registro è tenuto semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura. 3. Il registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l oggetto della domanda d accesso, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data. 4. Il registro è pubblicato, oscurando eventuali dati personali, e aggiornato ogni sei mesi in Amministrazione trasparente - Altri contenuti accesso civico. Articolo 20 Responsabilità per il riutilizzo dei dati 1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono riutilizzabili ai sensi dell art. 7 del Decreto Trasparenza, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
12 2. Ogni uso o riuso degli stessi, dal momento in cui i dati non sono più nella disponibilità del Comune, è rimesso alla piena responsabilità amministrativa, civile e penale degli utilizzatori. Articolo 21 - Entrata in vigore 1. Questo regolamento entra in vigore il 15 giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
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