QUADRO NORMATIVO. - Legge 24 giugno 1997, n. 196, articolo 26 "Interventi a favore dei giovani inoccupati nel Mezzogiorno";

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1 Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 11 del 5 marzo 1998 Oggetto: Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 febbraio 1998 "Riduzione del premio dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per borse di lavoro e piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione". QUADRO NORMATIVO - Legge 24 giugno 1997, n. 196, articolo 26 "Interventi a favore dei giovani inoccupati nel Mezzogiorno"; - decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 "Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196"; - decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, articolo 15, "piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione" modificato dall'articolo 9 octies del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; - decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 febbraio 1998 "Riduzione del premio dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per borse di lavoro e piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione". BORSE DI LAVORO Normativa Il Decreto legislativo n. 280/1997 prevede la concessione di borse di lavoro nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Molise e nelle province di Massa Carrara, Frosinone, Roma, Latina, Viterbo a giovani di età compresa tra i 21 e i 32 anni, iscritti da più di trenta mesi alla prima classe delle liste di collocamento. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data del 31 ottobre L'impegno dei giovani nelle borse di lavoro non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento. L'orario di lavoro è a tempo parziale e corrisponde a 20 ore settimanali e per non più di otto ore giornaliere. Le imprese possono legittimamente attivare le borse di lavoro solo nei confronti dei giovani iscritti nelle liste di collocamento della provincia per la quale è stata comunicata l'ammissione. La durata dell'impegno non può essere superiore a dodici mesi ed è articolata nel modo seguente: 1) presso le imprese sino a 15 dipendenti, la durata è di 11 mesi per i giovani senza diploma di scuola secondaria superiore o laurea e di dieci mesi per i giovani con diploma di scuola secondaria superiore o laurea; 2) presso le imprese con più di 15 dipendenti, la durata è rispettivamente per le stesse categorie di giovani di dodici e di undici mesi; 3) presso le imprese appartenenti all'artigianato artistico, la durata è sempre di dodici mesi. L'INPS ha, inoltre, precisato con il messaggio dei 16 gennaio 1998 che: - le imprese ammesse all'attivazione di borse di lavoro con giovani diplomati non possono sostituirli con quelli non diplomati;

2 - non è possibile l'attivazione di borse di lavoro con giovani che stiano svolgendo servizio militare di leva o servizio civile; - il borsista deve svolgere la propria attività solo nell'ambito della provincia di ammissione. E', invece, possibile che le imprese ammesse all'attivazione di borse con giovani non diplomati, qualora non riescano a reperirli, possano sostituirli con quelli in possesso di diploma ovvero di laurea. In tal caso la durata sarà inferiore di un mese. Le borse di lavoro possono essere svolte presso imprese appartenenti ai seguenti settori di attività: * settore D (manifatturiere); * settore G (commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa); * settore H (alberghi e ristoranti); * settore I (trasporti, magazzinaggio, e comunicazione); * settore J (intermediazione monetaria e finanziaria); * settore K (attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali). Non possono, tuttavia, riguardare: - le attività a carattere stagionale; - le attività riferite ad intensificazioni produttive o di servizio in determinati e limitati periodi dell'anno, per le quali si sia fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato nei dodici mesi precedenti. Ai giovani impegnati nelle borse di lavoro viene corrisposto dall'inps un sussidio di lire mensili a seguito di attestazione di presenza mensile. Agli stessi potrebbe, altresì, essere corrisposto dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni. Le imprese, ammesse all'attivazione delle borse di lavoro, sono tenute ad assicurare i giovani contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'inail. PIANI PER L'INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI GIOVANI PRIVI DI OCCUPAZIONE (PIP) Normativa L'articolo 15 della legge n. 451/1994 introduce la possibilità di realizzare piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani nelle aree a maggiore tensione occupazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 148/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236/1993. L'articolo 9 octies della legge n. 608/1996 ha stabilito che i progetti di cui al comma 1, lettera b) del predetto articolo 15 ("progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate") sono redatti dalle Associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali (soggetti proponenti) sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle Commissioni regionali per l'impiego alle quali sono successivamente trasmessi. I giovani da impiegare avranno un'età compresa tra i 21 e i 32 anni o fino a 35 per quelli iscritti da almeno 24 mesi nelle liste di collocamento.

3 L'utilizzazione dei giovani: * non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro, * non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento, * non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale. I progetti hanno una durata massima di 12 mesi e dovranno, comunque, concludersi entro il 31 dicembre L'impegno dei giovani è fissato in un massimo di 80 ore mensili e l'indennità complessiva è di lire orarie corrisposte con cadenza mensile dalla Direzione provinciale del lavoro sulla base delle effettive presenze comunicate dai soggetti proponenti. L'obbligo di assicurare presso l'inail i giovani contro gli infortuni e le malattie professionali è a carico dei soggetti utilizzatori. Soggetti utilizzatori possono essere sia singole aziende iscritte all'associazione proponente sia singoli professionisti iscritti all'ordine/collegio proponente che abbiano dichiarato la loro disponibilità alla realizzazione dei predetti progetti. Qualora uno o più soggetti utilizzatori rinunciassero, può essere data facoltà all'associazione datoriale o all'ordine professionale di consentire agli altri soggetti utilizzatori prenotatisi di ampliare la propria originaria richiesta oppure di ricercare la disponibilità a subentrare nell'attuazione dei progetti da parte di soggetti che non avessero inizialmente aderito alla convenzione approvata. La realizzazione dell'intervento formativo e/o dell'esperienza lavorativa avverrà presso i locali in cui ciascun soggetto utilizzatore esercita la propria attività. DETERMINAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO PER LE BORSE DI LAVORO ED I PIP A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 21 gennaio 1998 (all. n. 1), è stato emanato il decreto ministeriale del 12 febbraio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 1998 n. 38 (all. n. 2). Il citato decreto dispone che "a decorrere dal 1 gennaio 1998, per la durata di un triennio e a titolo di sperimentazione, ai datori di lavoro, per le borse di lavoro, e ai soggetti utilizzatori, per i piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, è concessa una riduzione del 50 per cento del premio INAIL, determinato sulla base della retribuzione minima annua fissata ai fini della rivalutazione delle rendite e dei tasso di tariffa relativo alla voce corrispondente alle lavorazioni effettivamente svolte. MODALITA'DI GESTIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO RELATIVO ALLE BORSE DI LAVORO E Al PIP Per ciascuna attività svolta dai borsisti o dai giovani impegnati nei PIP dovrà essere aperta (nel rispetto dei termini di legge) un'apposita posizione assicurativa a cui andrà attribuito uno specifico codice di agevolazione distintamente per le due fattispecie. Al riguardo saranno fornite istruzioni con una successiva nota tecnica, in attesa della quale - come precedentemente disposto - le Sedi si limiteranno alla sola fase di protocollazione. Alla denuncia di esercizio dovrà essere allegata la relativa documentazione ovvero copia della comunicazione dell'inps per le borse di lavoro e copia del progetto per i PIP, nonché l'elenco nominativo dei giovani con la durata del rapporto lavorativo.

4 Per quanto riguarda poi le registrazioni sui libri regolamentari, in assenza di un rapporto di lavoro subordinato ed in attesa di un chiarimento sulla materia da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i soggetti tenuti all'obbligo assicurativo dovranno provvedere ad annotare le presenze dei giovani assicurati utilizzando un registro presenze o altro sistema equipollente. E' opportuno precisare che, a parità di classificazione, nella stessa posizione assicurativa (aperta rispettivamente per la borsa di lavoro o per il PIP) possono confluire più giovani assunti per una delle due fattispecie. Per quanto concerne la classificazione, come previsto nel suindicato decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, questa andrà effettuata con riferimento al tasso di tariffa relativo alla voce corrispondente alle lavorazioni effettivamente svolte dai medesimi giovani, indipendentemente dal tasso applicato all'azienda o al soggetto utilizzatore. Per quanto concerne poi la determinazione del premio assicurativo, dovrà farsi riferimento al predetto tasso di tariffa ed al minimale annuo di rendita, allo stato pari a Lire In particolare, tenuto conto che le citate fattispecie lavorative sono caratterizzate dall'assenza di un rapporto di lavoro subordinato e di una retribuzione effettiva, da una durata predeterminata e dalla estrema varietà delle lavorazioni effettuate e tenuto altresì presente che non si tratta di premi speciali unitari, il predetto minimale retributivo dovrà essere frazionato in mesi (dodicesimi) in relazione alla durata della borsa di lavoro o dei PIP. Sul premio così calcolato la procedura informatica, in fase di attuazione, applicherà automaticamente lo sconto del 50 per cento. Sarà, inoltre, cura delle Unità periferiche tenere apposita evidenza degli elenchi nominativi dei lavoratori in questione, elenco che andrà correlato con l'indicazione del numero della relativa posizione assicurativa al fine di poter effettuare il monitoraggio dei dati gestionali, allo stato non acquisibili proceduralmente. Per quanto riguarda, infine, i lavori socialmente utili e i lavori di pubblica utilità, si fa riserva di fornire - in tempi brevi - istruzioni in merito al recente decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 ed in particolare alla determinazione del premio assicurativo. Allegato n. 1 alla circ. n. 11/1998 NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE LEGGE 24 GIUGNO 1997, N. 196 E LEGGE 19 LUGLIO 1994, N. 451 (E/4) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nella seduta del 21 gennaio 1998 visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni; visto il D.P.R. 367 del 24 settembre 1997; vista la relazione del Direttore generale in data 21 gennaio 1998; vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 in materi di promozione dell'occupazione; visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 in tema di borse di lavoro; vista la circolare del 10 settembre, n. 119, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; visto l'articolo 15 della legge 19 luglio 1994 n. 451 in tema di piani per l'inserimento dei giovani privi di occupazione; visto l'articolo 9 octies della legge 28 novembre 1996, n. 608, in tema di piani per l'inserimento dei giovani privi di occupazione; vista la circolare del 19 agosto 1997, n. 115, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; considerata l'opportunità di favorire, con un contenimento dei costi assicurativi, la rapida e concreta attuazione delle forme di incentivazione all'occupazione previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 e dalla legge 19 luglio 1994 n. 451; preso atto della richiesta del

5 Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 15 gennaio 1998, concernente la concessione, con carattere sperimentale, di uno sconto nella misura del 50 per cento del tasso medio di tariffa corrispondente alla lavorazionbe svolta nell'impresa a favore dei lavoratori in questione; sentito il direttore generale il quale si è espresso favorevolmente all'adozione del provvedimento, DELIBERA Di concedere, a titolo di sperimentazione, e per la durata di un triennio a partire dal 1 gennaio 1998, ai datori di lavoro (per le borse di lavoro) ed ai soggetti utilizzatori (per i piani per l'inserimento dei giovani privi di occupazione) una riduzione del 50 per cento del premio Inail, determinato sulla base della retribuzione pari al minimale di rendita e del tasso di tariffa relativo alla voce corrispondente alle lavorazioni effettivamente svolte. La presente delibera verrà inviata al ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione del relativo decreto. Allegato n. 2 alla circ. n. 11/1998 Decreto 12 febbraio 1998 Riduzione del premio dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per borse di lavoro e piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione. MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Articolo Unico A decorrere dal 1 gennaio 1998, per la durata di un triennio e a titolo di sperimentazione, ai datori di lavoro, per le borse di lavoro, e ai soggetti utilizzatori, per i piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, è concessa una riduzione del 50 per cento del premio INAIL, determinato sulla base della retribuzione minima annua fissata ai fini della rivalutazione delle rendite e del tasso di tariffa relativo alla voce corrispondente alle lavorazioni effettivamente svolte.

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