Atti Parlamentari 4362 Camera dei Deputati
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- Ignazio Marchi
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1 Atti Parlamentari 4362 Camera dei Deputati stare un fenomeno che rischia di distruggere un patrimonio naturalistico che in Italia riveste una importanza addirittura monumentale e che minaccia adesso di trasformarsi in una catastrofe ambientale di gravissime proporzioni. ( ) * * * SVILUPPO ECONOMICO Interrogazione a risposta orale: LIBÈ. Al Ministro dello sviluppo economico. Per sapere premesso che: in conseguenza dell attuazione del nuovo piano di miglioramento dell efficienza aziendale di Poste Italiane è prevista la soppressione del turno pomeridiano in alcuni uffici postali della provincia di Parma, al fine di ottimizzare l offerta in funzione della domanda e delle esigenze del mercato; nello specifico il piano di ottimizzazione che Poste Italiane vuole attuare prevede la chiusura dei turni pomeridiani degli uffici postali di Collecchio e Borgotaro a giugno e di Salsomaggiore Terme ad ottobre, al fine di ridurre l organico in esubero; la decisione dell azienda appare più che mai incomprensibile in quanto gli uffici postali in questione risultano essere in linea con gli obiettivi di produttività richiesti, escludendo quindi una possibile divergenza tra domanda e offerta o ripercussioni negative sul mercato; le autorità locali hanno più volte ribadito che la soppressione di tali servizi in zone a forte vocazione turistica come Salsomaggiore Terme, e nei comuni limitrofi con un significativo bacino di utenza, provocherebbe numerosi disagi ai cittadini, incidendo negativamente sull efficienza dei servizi a loro forniti; ad oggi non risultano essere stati presi provvedimenti in funzione della risoluzione della problematica che vede coinvolta la provincia di Parma, al fine di evitare una drastica diminuzione della qualità dei servizi postali e le relative ripercussioni : se sia a conoscenza della questione sopra esposta e quali urgenti iniziative in suo potere intenda adottare per verificare l effettiva necessità del piano di ottimizzazione che Poste Italiane vuole avviare nella provincia di Parma. ( ) Interrogazione a risposta in Commissione: SCHIRRU, CALVISI, FADDA, MAR- ROCU, PES, MELIS, ARTURO MARIO LUIGI PARISI e LULLI. Al Ministro dello sviluppo economico. Per sapere premesso che: la grave recessione economica su scala globale che, secondo le previsioni, nel corso del 2009 si mostrerà in maniera ancora più pesante, vede l apparato produttivo industriale della nostra Regione Sardegna particolarmente esposto ai rischi di drastiche riduzioni produttive e, in alcuni casi, a chiusure di interi stabilimenti. in questi mesi, pressoché in tutte le realtà industriali della Sardegna, si è aperta, con imponenti iniziative di mobilitazione, un iniziativa di contrasto alla chiusura e allo smantellamento dell apparato produttivo isolano nei suoi diversi comparti; in questo contesto, la realtà industriale del Sulcis Iglesiente vive una grave situazione di crisi rilevabile in tutte le diverse attività metallurgiche presenti nell area industriale di Portovesme. Agli effetti della crisi internazionale si aggiungono le questioni specifiche che da anni sono la causa di grandi difficoltà nello sviluppo di questo territorio; il polo industriale di Portovesme, infatti, vive un momento di particolare drammaticità soprattutto perché restano irrisolte le questioni che in questi anni abbiamo posto all attenzione delle istitu-
2 Atti Parlamentari 4363 Camera dei Deputati zioni regionali, nazionali ed europee, ossia: la questione energetica e i problemi ambientali e infrastrutturali presso l area consortile; dopo aver riscontrato un surplus della produzione causato dal drastico calo dei consumi, in particolare nel settore dell auto, e un costo effettivo troppo elevato per il mantenimento «in marcia» dell impianto, i vertici della società Eurallumina raffineria sarda di allumina situata nel sito di Portovesme, nata nel 1973, con all attivo 1,1 milioni tonnellate annue di allumina prodotta, con 1000 lavoratori impiegati direttamente e nell indotto hanno deciso di sospendere per dodici mesi l attività produttiva a decorrere dal 1 o marzo 2009, tempo tecnico necessario per svuotare gli impianti, predisporre le manutenzioni e allestire il presidio; la chiusura dell impianto a partire dal marzo 2009 comporterà l avviamento delle procedure per la messa in cassa integrazione dei dipendenti diretti e dell indotto con forti ricadute sociali; il blocco della produzione con conseguente fermo dell impianto comporterebbe l intasamento delle condotte di sostanze incrostanti con il grave rischio della definitiva chiusura dell impianto stesso, l Eurallumina è l unico impianto del Mediterraneo che produce ossido di alluminio e la sua chiusura oggi temporanea, domani definitiva, porterebbe alla perdita di una installazione industriale strategica all interno del bacino mediterraneo, inoltre priverebbe l adiacente impianto dell Alcoa di alluminio primario del suo fornitore privilegiato con grave pregiudizio per la sua continuità produttiva : se il Ministro non ritenga opportuno, considerata la gravità della situazione, convocare al più presto un tavolo tecnico operativo con la partecipazione della Eurallumina, della Regione Sardegna, della Provincia, e delle organizzazioni sindacali affinché si scongiuri l interruzione della produzione e inevitabili danni irreparabili; se non valuti opportuno definire un pacchetto urgente di misure di sostegno all attività produttiva con la stipula di un protocollo d intesa tra azienda, Governo e Regione Sardegna che permetta ad Eurallumina di mantenere la produzione e rilanciare un piano di investimenti per potenziare gli impianti e consentirgli di utilizzare tutte le qualità di bauxite presenti sul mercato. ( ) Interrogazioni a risposta scritta: CESARIO. Al Ministro dello sviluppo economico. Per sapere premesso che: il mercato r.c. (responsabilità civile) auto registra tariffe tra le più alte dell Unione Europea, il cui costo nell attuale momento di crisi è diventato eccessivamente gravoso, se non addirittura insostenibile, per molte famiglie italiane; uno degli strumenti individuati per la liberalizzazione del mercato r.c. auto e per stimolare le imprese a farsi concorrenza, abbassando le tariffe e migliorando la qualità delle prestazioni assicurative, è il «preventivatore informatico» previsto dall articolo 136 del codice delle assicurazioni; tale preventivatore offrirà un servizio gratuito che permetterà al consumatore di comparare le tariffe r.c. auto offerte dalle diverse imprese, relativamente al proprio profilo individuale. L assicurando collegandosi al sito o e inserendo i dati relativi al proprio profilo, potrà ottenere i preventivi delle imprese operanti nel ramo r.c. auto, classificati in ordine di convenienza economica; il preventivatore è un efficace strumento di trasparenza, che permetterà all assicurando con un clic di conoscere e comparare le diverse offerte del mercato in relazione al proprio profilo di rischio, incentivando la concorrenza;
3 Atti Parlamentari 4364 Camera dei Deputati il 17 gennaio 2008 è stata aggiudicata la gara per la realizzazione del progetto, senza che all attualità sia ancora operativo il portale per ottenere i preventivi; all attualità al momento della richiesta di preventivo manca all assicuratore la certezza sulla situazione di rischiosità del veicolo assicurando e, pertanto, non è in grado di tariffare correttamente il singolo rischio che gli viene proposto, sulla base di una sinistralità certa di lungo termine; non esiste una banca dati elettronica pubblica (ad esempio, presso la Consap s.p.a.) che certifichi l attestazione sullo stato di rischio assicurativo di un veicolo per far sì che ogni compagnia abbia la certezza della effettiva classe di merito dell assicurando che chiede un preventivo; la mobilità degli assicurati r.c. auto, se fosse data certezza ad ogni assicuratore della sinistralità del veicolo assicurando, avvierebbe un circolo virtuoso, che stimolerebbe la concorrenza tra gli operatori per acquisire i clienti migliori e porrebbe le basi per la riduzione delle tariffe r.c. auto; le offerte per i nuovi assicurati sono talvolta più elevate di quelle dei contratti in portafoglio, perché l assicuratore non ha pienamente fiducia del rischio propostogli; le imprese assicurative hanno l obbligo entro precisi termini di legge di comunicare al danneggiato in sinistri r.c. auto l offerta, congrua e motivata, ovvero i motivi analitici e circostanziati della mancata offerta. Per la violazione di detti termini sono previste sanzioni amministrative; l assicuratore deve iscrivere nella riserva sinistri gli importi dei danni che non possono essere liquidati immediatamente. Detti importi sinistro per sinistro devono essere riservati al costo ultimo, cioè considerando tutte le possibili voci di danno su cui l impresa sarà chiamata a corrispondere i relativi risarcimenti e sono aggiornati annualmente; le statistiche dell ISVAP evidenziano un elevato numero delle cause civili pendenti alla fine del 2007 pari a , che aggravano le strutture giudiziarie; la riduzione del contenzioso r.c. auto potrebbe concorrere al contenimento percepibile e duraturo delle tariffe r.c. auto, almeno pari alla dinamica dell inflazione; l articolo 148, comma 10, del codice delle assicurazioni prescrive, nel caso in cui la somma offerta dall assicuratore nella trattazione di un sinistro r.c. auto sia inferiore alla metà di quella liquidata in sentenza, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, l obbligo per il giudice di trasmettere, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all ISVAP per gli accertamenti relativi all osservanza delle disposizioni di legge. La norma riconosce in tali casi l importanza di dare evidenza al comportamento ingiusto ed iniquo dell assicuratore che, senza validi motivi, ha formulato al danneggiato un offerta incongrua costringendolo al contenzioso per tutelare i propri diritti; il codice delle assicurazioni lascia un vuoto normativo poiché nella fattispecie sopra citata non prescrive una sanzione amministrativa per l impresa che formula un offerta che il giudice stima manifestamente incongrua e/o non adeguatamente motivata. Infatti, l articolo 315, comma 3, del Codice delle assicurazioni non prevede che qualora ricorra la fattispecie di cui all articolo 148, comma 10, l offerta non congrua e/o motivata inferiore al 50 per cento rispetto a quanto stabilito dal giudice in sentenza sia punita, ad esempio, con la sanzione da euro ad euro in relazione ai danni a cose e con la sanzione da euro ad euro in relazione a danni a persona o per il caso di morte; spesso i giudici omettono la comunicazione delle sentenze con ipotesi di inosservanza delle disposizioni di legge attualmente sanzionabili : quali iniziative, per incoraggiare la riduzione delle tariffe r.c. auto, intenda intraprendere per l immediata entrata in esercizio del preventivatore informatico,
4 Atti Parlamentari 4365 Camera dei Deputati per incrementare la mobilità degli assicurati r.c. auto dando certezza ad ogni assicuratore della sinistralità del veicolo assicurando attraverso la portabilità dell attestazione dello stato del rischio, nonché per stimolare la necessità che l assicuratore formuli offerte congrue e motivate, ad esempio, prevedendo quale strumento di deterrenza una appropriata sanzione nella fattispecie prevista dal citato articolo 148, comma 10. ( ) CESARIO. Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell economia e delle finanze. Per sapere premesso che: l articolo 60 del decreto legislativo n. 446/97 prevede che dal 1 o gennaio 1999 «il gettito dell imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è attribuito alle Province dove hanno sede i Pubblici Registri Automobilistici (PRA) nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l intestatario della carta di circolazione»; la circolare dell Associazione degli assicuratori (ANIA) del 27 gennaio 1999, ha fornito indicazione alle compagnie di individuare la Provincia cui andrà attribuito il gettito dell imposta di assicurazione sui premi r.c. auto, previsto dall articolo 60 del decreto legislativo n. 446/97, con «riguardo ai dati risultanti dalla polizza di assicurazione al momento del suo rilascio o rinnovo». Tali dati si riferiscono alla residenza del proprietario del veicolo, invece, di individuare la Provincia di competenza sulla base della sede del PRA, ove risulta iscritto il veicolo; non sempre la Provincia di iscrizione del veicolo al PRA coincide con la provincia di residenza del proprietario del veicolo. Infatti, per i proprietari delle categorie imprese, enti, cooperative, eccetera, cioè per tutti i soggetti che assicurano le loro flotte di veicoli su tutto il territorio nazionale dalla sede centrale (vedi Milano, Torino, Roma, eccetera), si sostituirebbe in luogo di tutte le province di iscrizione al PRA dei veicoli di proprietà, la provincia della sede legale a base del contratto di assicurazione; esistono numerosi veicoli circolanti a Napoli e ivi iscritti al PRA di proprietà di società, enti o privati residenti in altre province italiane, che introitano il gettito dell imposta sulle assicurazioni r.c. auto prodotta a Napoli; i dati ISVAP evidenziano che nella Provincia di Napoli nel 2007, siccome circolavano veicoli e sono incassati premi assicurativi per 813,7 milioni di euro, risulterebbe l assurdo che il premio medio r.c. auto è di 360 euro, a fronte di un premio medio della Provincia di Milano di 440 euro; è presumibile un minore gettito derivante dall imposta sulle assicurazioni (pari al 12,5 per cento dei premi r.c. auto) di competenza della Provincia di Napoli di diversi milioni di euro annui; le Forze dell ordine hanno estrema difficoltà a controllare che alla targa di un veicolo corrisponda una reale copertura assicurativa e rilevano un esteso fenomeno di automobilisti sorpresi senza assicurazione o con assicurazione falsificata; al recesso da una polizza r.c. auto il contraente riceve in restituzione il premio pagato al netto dell imposta di assicurazione e degli altri oneri che per legge restano a carico del contraente, rendendosi di fatto non conveniente l esercizio del diritto di recesso pure previsto dalla legge : quali iniziative intenda intraprendere per attribuire correttamente il gettito dell imposta sulle assicurazioni r.c. auto alle Province in cui i veicoli circolano mediante iscrizione al PRA, per accreditare alla Provincia di Napoli il mancato gettito,
5 Atti Parlamentari 4366 Camera dei Deputati pari a diverse decine di milioni di euro, di imposta sull assicurazione r.c. auto non incassato a partire dal 1999, per verificare che ogni veicolo circolante sia coperto da assicurazione e siano pagati effettivamente l imposta sulle assicurazioni e i contributi gravanti sul premio r.c. auto e per contrastare ogni odiosa forma di evasione fiscale sui premi r.c. auto, nonché per consentire al momento del recesso dalla polizza r.c. auto la restituzione dell intero importo pagato senza decurtazioni per oneri fiscali o contributivi. ( ) Apposizione di firme ad una mozione. La mozione Osvaldo Napoli ed altri n , pubblicata nell allegato B ai resoconti della seduta del 5 febbraio 2009, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Paroli, Romele. Pubblicazione di un testo riformulato. Si pubblica il testo riformulato della mozione La Loggia n , già pubblicata nell allegato B ai resoconti della seduta n. 86 del 14 novembre La Camera, premesso che: con decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante attuazione dell articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze», emanato, viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dell articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, si dà finalmente attuazione all articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana, che recita testualmente: «Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell accertamento dei redditi viene determinata la quota di reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima»; lo Statuto siciliano è stato approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, ed è stato convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; con sentenza della Corte costituzionale n. 145 del 2008 è stato chiarito, tra l altro, con riferimento al comma 661 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che con il «criterio di simmetria», in caso di trasferimento dallo Stato alla Regione del gettito di imposta, sono trasferite «simmetricamente» solo le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta. «Infatti, l articolo 1 del decreto legislativo n. 241 del 2005, nel dare attuazione all articolo 37 dello Statuto, si limita a disporre che, con riferimento all imposta relativa alle quote del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti siti nel territorio della Regione siciliana di imprese industriali e commerciali aventi la sede centrale fuori da tale territorio, sono trasferite alla Regione, simmetricamente al trasferimento del gettito di tale imposta, anche le competenze, previste dallo Statuto sino ad ora esercitate dallo Stato, e, cioè esclusivamente le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta»; a distanza di tre anni dall emanazione del predetto decreto legislativo non ne è stata data attuazione pratica, in quanto non è stato emanato il decreto dirigenziale del ministero dell economia e delle finanze, che, d intesa con l assessorato regionale del bilancio e delle finanze della Regione siciliana, deve determinare le modalità applicative del provvedimento, come espressamente indicato nel comma 2 dell articolo medesimo,
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