DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE. 140 / 2017 del 09/05/2017

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1 DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 140 / 2017 del 09/05/2017 Oggetto: AVVALIMENTO DI N. 1 UNITÀ PERSONALE DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (ESACRI) PRESSO AREU PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

2 OGGETTO: AVVALIMENTO DI N. 1 UNITÀ PERSONALE DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (ESACRI) PRESSO AREU PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. vista la seguente proposta di deliberazione n. 170/2017, avanzata dal Direttore ad interim della Unità Struttura Complessa Gestione e Sviluppo Risorse Umane IL DIRETTORE GENERALE PREMESSO che: con D.Lgs. n. 178/2012 recante Riorganizzazione dell Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) a partire dal 1 gennaio 2016 era stato avviato il percorso di riordino e riorganizzazione dell Ente e il relativo avvio dei processi di mobilità del personale dipendente dalla CRI ad altre amministrazioni; la Legge n. 208/ Legge di stabilità ha apportato una serie di modifiche al D.Lgs. n. 178/2012 intervenendo, in particolare, per quanto concerne il personale, sugli articoli 6 e 8; il comma 7 del suddetto art. 6, come sostituito dall art. 1, comma 397, della Legge di stabilità anno 2016 ha apportato una serie di modifiche tra le quali, in particolare, ha previsto che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale... sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attivita' convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n ; in data è stato sottoscritto un accordo sindacale tra Direzione Generale Welfare della Giunta di Regione Lombardia e le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità riguardante l assunzione, tramite mobilità, del personale di ESACRI con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, accordo recepito con DGR n. X/5728 del 24/10/2016; la predetta DGR n. X/5728 del 24/10/2016 ha stabilito, inoltre, la sottoscrizione tra ESACRI, AREU e ASST/IRCCS di diritto pubblico coinvolte nel processo di mobilità di apposite convenzioni per perfezionare il distacco in avvalimento del richiamato personale autista-soccorritore di ESACRI presso i predetti Enti del Servizio sanitario regionale, con oneri economici a carico di ESACRI quale fase propedeutica al successivo trasferimento definitivo in mobilità obbligatoria; Pag. 1 di 3

3 RISCONTRATO che ESACRI con nota prot. n. 1209/2017, ha comunicato ad AREU che a seguito di sentenza sono stati stabilizzati nel ruolo organico del personale della (già) Associazione italiana della Croce Rossa nove autisti soccorritori da avviare in avvalimento, in quanto in possesso dei necessari requisiti prescritti dall art.1 comma 397 Legge n. 208/2015, presso gli Enti del Servizio Sanitario Regionale di Regione Lombardia in attesa del perfezionamento della mobilità ; PRECISATO che a seguito delle predetta comunicazione AREU ha effettuato i necessari colloqui conoscitivi a seguito dei quali è emerso che due unità di personale hanno dato disponibilità ad essere inseriti all interno delle attività proprie di AREU (Centrale di Continuità Assistenziale COCA e Sala Operativa Regionale di Emergenza Urgenza SOREU Metropolitana), a seguito delle quali sono state perfezionate le necessarie convenzioni per avvalimento del predetto personale (per la COCA tra AREU ed ESACRI e per la SOREU tra AREU, ASST GOM Niguarda ed ESACRI); VISTA la Convenzione per avvalimento, di cui al prot. AREU n del , sottoscritta tra AREU e ESACRI in data , con la quale in attesa di dare attuazione alla procedura di mobilità, si conviene, tra l altro, alla definizione dell assegnazione funzionale in avvalimento a favore di AREU del Sig. Roberto CAFAZZO, nato a Paderno Dugnano (MI) il , per la Centrale di Continuità Assistenziale (COCA) a decorrere dal e sino al ; RILEVATO che la predetta convenzione ha validità a decorrere dal fino al , e che presumibilmente, a decorrere dal , il personale sarà trasferito in mobilità ai sensi dell articolo 1, comma 397, della Legge n. 208/2015 mediante inserimento dello stesso nel contingente speciale attivato secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia; RITENUTO, pertanto, per effetto di quanto sopra, di considerare in avvalimento il Sig. Roberto CAFAZZO presso AREU dal al ; PRESO ATTO dell istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, che ne attesta la completezza, e della dichiarazione di regolarità tecnica e legittimità espressa dal Direttore ad interim della Struttura Complessa Gestione e Sviluppo Risorse Umane, proponente il presente provvedimento, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione; ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; DELIBERA Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati: 1. di prendere atto delle convenzioni perfezionate, allegate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l avvalimento del personale di ESACRI sottoscritti, rispettivamente, tra: a. AREU ed ESACRI per l assegnazione di un unità di personale al servizio COCA; b. AREU, ASST GOM Niguarda ed ESACRI per l assegnazione di un unità di personale alla SOREU Metropolitana; 2. di acquisire in distacco in avvalimento il dipendente ESACRI, Sig. Roberto CAFAZZO, nato a Paderno Dugnano (MI) il , a favore di AREU, per il Servizio COCA a decorrere dal e sino al ; Pag. 2 di 3

4 3. di procedere con adozione di un successivo provvedimento all assunzione in mobilità del Sig. Roberto CAFAZZO, presumibilmente a decorrere dal giorno , mediante inserimento dello stesso nel contingente speciale attivato secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia; 4. di riservarsi la verifica de possesso dei requisiti previsti dalla Legge ai fini della mobilità obbligatoria in parola una volta acquisita tutta la necessaria documentazione da parte di ESACRI; 5. di rinviare a un successivo provvedimento la quantificazione economica degli effetti del presente atto; 6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente; 7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio on line dell'azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009). (La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Francesco Nicola Zavattaro) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Carlo Picco) IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Alberto Zoli) Pag. 3 di 3

5 Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. CONVENZIONE TRA L ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (E.S.A.C.R.I.) E AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA E AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER L ACQUISIZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA TRA Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (di seguito per brevità E.S.A.C.R.I.), con sede in Roma, Via Toscana n. 12, C.F , in atto rappresentata dal Dr. Claudio Malavasi, nella sua qualità di Direttore Dipartimento ESRT di E.S.A.C.R.I.; E Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA , in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale, autorizzata alla sottoscrizione con DGR n. X/5728 del 24/10/2016. Rilevato che: la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha individuato AREU quale proprio ente strumentale per la complessiva gestione di tutte le fasi operative compresa l individuazione dell Ente del Servizio Sanitario Regione di assegnazione, derivanti dall attuazione dell art. 1, comma 397 della Legge n. 208/2015. Premesso che: a) l articolo 15, comma 1, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi il quale prevede che Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. ; b) con Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è stata avviata, come previsto all'articolo 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183, la riorganizzazione dell'associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), prevedendo di trasferire le relative funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana con decorrenza dal 1 gennaio 2016; c) ai sensi dell articolo 6 comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al personale in servizio a tempo indeterminato presso la C.R.I. e non attribuito alla nuova Associazione, si applicano le disposizioni di legge vigenti sugli strumenti utilizzabili per la gestione di eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni. La mobilità può in ogni caso aver luogo anche con riferimento ad amministrazioni con sede in province diverse rispetto a quella di impiego, con preferenza per le amministrazioni aventi sede nella provincia di impiego o nel territorio del Comune del capoluogo di Regione Lombardia (D.P.C.M. 14/09/2015); 1

6 d) al fine di coordinare e supportare il processo di mobilità del personale in parola è stata istituita una sede di confronto, presso il Dipartimento della funzione pubblica, alla quale partecipano rappresentanti dello stesso Dipartimento, dei Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, della E.S.A.C.R.I. e quindi dell'ente e dell'associazione, delle Regioni, delle Organizzazioni sindacali del personale della C.R.I. (articolo 6 comma 5 del Decreto Legislativo n. 178/2012); e) ai sensi dell articolo 6 comma 7 del Decreto Legislativo n. 178/2012 gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della E.S.A.C.R.I., con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli Enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Agli Enti e alle Aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale della E.S.A.C.R.I. ovvero dell'ente sopradetto come confermato con nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot del 10/10/2016; f) secondo quanto previsto dall art. 1, comma 397 Legge 28 dicembre 2015 n. 208: «Il personale della C.R.I. ovvero dell'ente, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, con oneri a carico del finanziamento pubblico dell Ente E.S.A.C.R.I., che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo»; g) in data 05/10/2016 è stato sottoscritto un accordo sindacale tra Assessorato al Welfare della Giunta di Regione Lombardia e le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità riguardante l assunzione tramite mobilità del personale di E.S.A.C.R.I. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvato dalla Giunta regionale con DGR n. X/5728 del 24/10/2016; h) a decorrere dallo scorso 01/01/2017 sono stati posti in mobilità presso Enti del Servizio Sanitario Regionale n. 205 Autisti Soccorritori ex dipendenti di E.S.A.C.R.I.; i) vi sono ancora pendenti dei contenziosi promossi da ex dipendenti di C.R.I. al fine di ottenere la stabilizzazione del rapporto di lavoro, la cui definizione porterà all aumento del personale sia da collocare tramite assegnazione funzionale in avvalimento sia da assegnare successivamente in mobilità; j) E.S.A.C.R.I. ha comunicato ad AREU, con nota prot. AREU n. 2017/1209, che a seguito di sentenza sono stati stabilizzati nel ruolo organico del personale della (già) Associazione Italiana della Croce Rossa nove Autisti Soccorritori da avviare in avvalimento, in quanto in posseggono dei necessari requisiti prescritti dall art. 1 comma 397 Legge 208/2015, presso gli Enti del Servizio Sanitario Regionale di Regione Lombardia, in attesa del perfezionamento della mobilità; k) a seguito di detta comunicazione, con nota di cui al prot. n. 2017/1871, AREU ha comunicato a E.S.A.C.R.I. che l avvalimento del predetto personale sarebbe stato possibile solo presso Enti sanitari siti in Milano; l) in data 23/03/2017 AREU ha effettuato i relativi colloqui conoscitivi a favore del personale in fase di stabilizzazione, a decorrere dal 01/04/2017, da parte di 2

7 E.S.A.C.R.I., a seguito dei quali è emerso che solo due unità di personale hanno dato disponibilità a essere da subito assegnati a funzioni per le quali AREU ha manifestato l immediata ed effettiva necessità, giusta comunicazione AREU prot. n. 2017/2429; m) in attesa di dare attuazione alla mobilità di cui alla precedente lettera f) a favore del personale stabilizzato da E.S.A.C.R.I. si conviene di provvedere, attraverso la presente convenzione, alla definizione dell assegnazione funzionale in avvalimento di una delle due unità di personale di cui alla precedente lettera da parte di E.S.A.C.R.I. a favore di AREU a decorrere dal 16/04/2017; n) nel processo di assegnazione del personale in parola si è tenuto conto: 1. prioritariamente per lo svolgimento delle funzioni assegnate ad AREU, dall art. 16 della Legge regionale n. 33/2009, nonché a quelle della ASST; 2. delle diverse mansioni di cui all articolo 1, comma 4 del Decreto Legislativo n. 178/2012, che trovano corrispondenza nelle attività istituzionali dell Ente regionale; 3. della disponibilità dichiarata dai singoli dipendenti di E.S.A.C.R.I. a svolgere diverse mansioni comunque compatibili e riconducibili alla professione di autista soccorritore nell ambito dei servizi di supporto alle attività di soccorso e dei trasporti sanitari; 4. nel caso in cui non sia possibile effettuare una delle predette assegnazioni verrà condivisa una allocazione differente che permetta di valorizzare al massimo le competenze, le conoscenze e le esperienze maturate dai singoli, pur nell ambito di un diverso contesto organizzativo, per massimizzare la possibilità di un profittevole impiego degli stessi nell ambito degli Enti regionali di assegnazione; o) in relazione alla individuazione della sede di destinazione per l assegnazione funzionale in avvalimento si è prioritariamente tenuto conto sia dell ambito del territorio di residenza dei singoli dipendenti sia dei criteri di cui alla precedente lettera c), fatte salve diverse esigenze o disponibilità degli stessi riferibili anche al Comune capoluogo di Regione. La predetta assegnazione in avvalimento diventerà, di norma, definitiva a seguito del perfezionamento del processo di mobilità. SI CONVIENE QUANTO SEGUE 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 2. La presente convenzione è stipulata affinché il personale di E.S.A.C.R.I. di cui alla tabella riportata in calce alla presente convenzione, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, venga collocato, a seguito di colloquio conoscitivo eseguito da AREU, a prestare la propria attività presso la ASST a decorrere dal 16/04/2017 con oneri economici a esclusivo carico di E.S.A.C.R.I.. 3. Durante la predetta fase temporanea la titolarità del rapporto di lavoro e il connesso trattamento economico (trattamento economico fondamentale e accessorio proprio del CCNL di appartenenza, nonché le coperture previdenziali e assicurative del dipendente) resterà a esclusivo carico di E.S.A.C.R.I., mentre AREU, in fase di assegnazione temporanea, metterà a disposizione le necessarie 3

8 ulteriori risorse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrastrutturali, dispositivi di prevenzione e accesso alla mensa). 4. AREU assume gli obblighi generali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; eventuali infortuni sul lavoro o in itinere dovranno essere tempestivamente comunicati a E.S.A.C.R.I. struttura decentrate Lombardia per consentire di adempiere alle relative prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia. 5. Al fine di consentire l effettivo inserimento presso AREU dovranno essere effettuate, da parte del Medico competente dello stesso, le necessarie valutazioni ai fini della verifica delle idoneità fisiche alla specifica mansione di assegnazione. 6. A seguito dell effettiva assegnazione funzionale in avvalimento presso AREU di destinazione potrà essere attivato uno specifico percorso di formazione al fine di permettere un idoneo inserimento del personale. 7. La presente convenzione ha validità a decorrere dal 16/04/2017 fino al 30/06/2017. A decorrere dal 01/07/2017, ovvero diversa data che verrà determinata in base all effettiva decorrenza della mobilità secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, il personale sarà trasferito in mobilità ai sensi dell articolo 1, comma 397, della Legge n. 208/ La prestazione lavorativa presso AREU del personale di cui all allegato A) non comporta costituzione di un nuovo rapporto di lavoro e non può dare titolo alla corresponsione di alcun emolumento aggiuntivo ai lavoratori, fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo Il personale assegnato funzionalmente in avvalimento presso AREU si dovrà impegnare a prestare una collaborazione fattiva con la struttura di assegnazione, nel rispetto delle disposizioni di servizio ricevute in relazione all attività lavorativa da svolgere. 10. Il personale dell E.S.A.C.R.I. sarà tenuto all osservanza delle disposizioni contenute dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili all interno del portale web - sezione Amministrazione trasparente di AREU) le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un eventuale risoluzione del rapporto. Letto, approvato e sottoscritto. Roma/Milano, a valere dell ultima data sottoscrizione digitale posta. Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana Azienda Regionale Emergenza Urgenza NOMINATIVO Codice Fiscale Attività CAFAZZO ROBERTO CFZRRT72C24G220W COCA Allegato A) 4

9 Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. CONVENZIONE TRA L ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (E.S.A.C.R.I.) E AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA E AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER L ACQUISIZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA TRA Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (di seguito per brevità E.S.A.C.R.I.), con sede in Roma, Via Toscana n. 12, C.F , in atto rappresentata dal Dr. Claudio Malavasi, nella sua qualità di Direttore Dipartimento ESRT di E.S.A.C.R.I.; E Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito per brevità ASST) con sede in Milano (MI), P.le Ospedale Maggiore n. 3, C.F./P.IVA in atto rappresentata dal Dott. Marco Trivelli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale; E Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA , in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale, autorizzata alla sottoscrizione con DGR n. X/5728 del 24/10/2016. Rilevato che: la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha individuato AREU quale proprio ente strumentale per la complessiva gestione di tutte le fasi operative compresa l individuazione dell Ente del Servizio Sanitario Regione di assegnazione, derivanti dall attuazione dell art. 1, comma 397 della Legge n. 208/2015. Premesso che: a) l articolo 15, comma 1, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi il quale prevede che Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. ; b) con Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è stata avviata, come previsto all'articolo 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183, la riorganizzazione dell'associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), prevedendo di trasferire le relative funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana con decorrenza dal 1 gennaio 2016; c) ai sensi dell articolo 6 comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al personale in servizio a tempo indeterminato presso la C.R.I. e non attribuito alla nuova Associazione, si applicano le disposizioni di legge vigenti sugli strumenti utilizzabili per la gestione di eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni. 1

10 La mobilità può in ogni caso aver luogo anche con riferimento ad amministrazioni con sede in province diverse rispetto a quella di impiego, con preferenza per le amministrazioni aventi sede nella provincia di impiego o nel territorio del Comune del capoluogo di Regione Lombardia (D.P.C.M. 14/09/2015); d) al fine di coordinare e supportare il processo di mobilità del personale in parola è stata istituita una sede di confronto, presso il Dipartimento della funzione pubblica, alla quale partecipano rappresentanti dello stesso Dipartimento, dei Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, della E.S.A.C.R.I. e quindi dell'ente e dell'associazione, delle Regioni, delle Organizzazioni sindacali del personale della C.R.I. (articolo 6 comma 5 del Decreto Legislativo n. 178/2012); e) ai sensi dell articolo 6 comma 7 del Decreto Legislativo n. 178/2012 gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della E.S.A.C.R.I., con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli Enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Agli Enti e alle Aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale della E.S.A.C.R.I. ovvero dell'ente sopradetto come confermato con nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot del 10/10/2016; f) secondo quanto previsto dall art. 1, comma 397 Legge 28 dicembre 2015 n. 208: «Il personale della C.R.I. ovvero dell'ente, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, con oneri a carico del finanziamento pubblico dell Ente E.S.A.C.R.I., che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo»; g) in data 05/10/2016 è stato sottoscritto un accordo sindacale tra Assessorato al Welfare della Giunta di Regione Lombardia e le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità riguardante l assunzione tramite mobilità del personale di E.S.A.C.R.I. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvato dalla Giunta regionale con DGR n. X/5728 del 24/10/2016; h) a decorrere dallo scorso 01/01/2017 sono stati posti in mobilità presso Enti del Servizio Sanitario Regionale n. 205 Autisti Soccorritori ex dipendenti di E.S.A.C.R.I.; i) vi sono ancora pendenti dei contenziosi promossi da ex dipendenti di C.R.I. al fine di ottenere la stabilizzazione del rapporto di lavoro, la cui definizione porterà all aumento del personale sia da collocare tramite assegnazione funzionale in avvalimento sia da assegnare successivamente in mobilità; j) E.S.A.C.R.I. ha comunicato ad AREU, con nota prot. AREU n. 2017/1209, che a seguito di sentenza sono stati stabilizzati nel ruolo organico del personale della (già) Associazione Italiana della Croce Rossa nove Autisti Soccorritori da avviare in avvalimento, in quanto in posseggono dei necessari requisiti prescritti dall art. 1 comma 397 Legge 208/2015, presso gli Enti del Servizio Sanitario Regionale di Regione Lombardia, in attesa del perfezionamento della mobilità; k) a seguito di detta comunicazione, con nota di cui al prot. n. 2017/1871, AREU ha comunicato a E.S.A.C.R.I. che l avvalimento del predetto personale sarebbe stato 2

11 possibile solo presso Enti sanitari siti in Milano; l) in data 23/03/2017 AREU ha effettuato i relativi colloqui conoscitivi a favore del personale in fase di stabilizzazione, a decorrere dal 01/04/2017, da parte di E.S.A.C.R.I., a seguito dei quali è emerso che solo due unità di personale hanno dato disponibilità a essere da subito assegnati a funzioni per le quali AREU ha manifestato l immediata ed effettiva necessità, giusta comunicazione AREU prot. n. 2017/2429; m) in attesa di dare attuazione alla mobilità di cui alla precedente lettera f) a favore del personale stabilizzato da E.S.A.C.R.I. si conviene di provvedere, attraverso la presente convenzione, alla definizione dell assegnazione funzionale in avvalimento di una delle due unità di personale di cui alla precedente lettera da parte di E.S.A.C.R.I. a favore della ASST a decorrere dal 16/04/2017; n) nel processo di assegnazione del personale in parola si è tenuto conto: 1. prioritariamente per lo svolgimento delle funzioni assegnate ad AREU, dall art. 16 della Legge regionale n. 33/2009, nonché a quelle della ASST; 2. delle diverse mansioni di cui all articolo 1, comma 4 del Decreto Legislativo n. 178/2012, che trovano corrispondenza nelle attività istituzionali dell Ente regionale; 3. della disponibilità dichiarata dai singoli dipendenti di E.S.A.C.R.I. a svolgere diverse mansioni comunque compatibili e riconducibili alla professione di autista soccorritore nell ambito dei servizi di supporto alle attività di soccorso e dei trasporti sanitari; 4. nel caso in cui non sia possibile effettuare una delle predette assegnazioni verrà condivisa una allocazione differente che permetta di valorizzare al massimo le competenze, le conoscenze e le esperienze maturate dai singoli, pur nell ambito di un diverso contesto organizzativo, per massimizzare la possibilità di un profittevole impiego degli stessi nell ambito degli Enti regionali di assegnazione; o) in relazione alla individuazione della sede di destinazione per l assegnazione funzionale in avvalimento si è prioritariamente tenuto conto sia dell ambito del territorio di residenza dei singoli dipendenti sia dei criteri di cui alla precedente lettera c), fatte salve diverse esigenze o disponibilità degli stessi riferibili anche al Comune capoluogo di Regione. La predetta assegnazione in avvalimento diventerà, di norma, definitiva a seguito del perfezionamento del processo di mobilità. SI CONVIENE QUANTO SEGUE 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 2. La presente convenzione è stipulata affinché il personale di E.S.A.C.R.I. di cui alla tabella riportata in calce alla presente convenzione, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, venga collocato, a seguito di colloquio conoscitivo eseguito da AREU, a prestare la propria attività presso la ASST a decorrere dal 16/04/2017 con oneri economici a esclusivo carico di E.S.A.C.R.I.. 3. Durante la predetta fase temporanea la titolarità del rapporto di lavoro e il connesso trattamento economico (trattamento economico fondamentale e 3

12 accessorio proprio del CCNL di appartenenza, nonché le coperture previdenziali e assicurative del dipendente) resterà a esclusivo carico di E.S.A.C.R.I., mentre l ASST di assegnazione temporanea metterà a disposizione le necessarie ulteriori risorse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrastrutturali, dispositivi di prevenzione e accesso alla mensa). 4. La ASST assume gli obblighi generali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; eventuali infortuni sul lavoro o in itinere dovranno essere tempestivamente comunicati a E.S.A.C.R.I. struttura decentrate Lombardia per consentire di adempiere alle relative prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia. 5. Al fine di consentire l effettivo inserimento presso la ASST dovranno essere effettuate, da parte del Medico competente dello stesso, le necessarie valutazioni ai fini della verifica delle idoneità fisiche alla specifica mansione di assegnazione. 6. A seguito dell effettiva assegnazione funzionale in avvalimento presso la ASST di destinazione potrà essere attivato uno specifico percorso di formazione al fine di permettere un idoneo inserimento del personale. 7. La presente convenzione ha validità a decorrere dal 16/04/2017 fino al 30/06/2017. A decorrere dal 01/07/2017, ovvero diversa data che verrà determinata in base all effettiva decorrenza della mobilità secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, il personale sarà trasferito in mobilità ai sensi dell articolo 1, comma 397, della Legge n. 208/ La prestazione lavorativa presso la ASST del personale di cui all allegato A) non comporta costituzione di un nuovo rapporto di lavoro e non può dare titolo alla corresponsione di alcun emolumento aggiuntivo ai lavoratori, fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo Il personale assegnato funzionalmente in avvalimento presso la ASST si dovrà impegnare a prestare una collaborazione fattiva con la struttura di assegnazione, nel rispetto delle disposizioni di servizio ricevute in relazione all attività lavorativa da svolgere. 10. Il personale dell E.S.A.C.R.I. sarà tenuto all osservanza delle disposizioni contenute dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili all interno del portale web - sezione Amministrazione trasparente dell ASST) le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un eventuale risoluzione del rapporto. Letto, approvato e sottoscritto. Roma/Milano, a valere dell ultima data sottoscrizione digitale posta. Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Azienda Regionale Emergenza Urgenza NOMINATIVO Codice Fiscale Attività SANZENI FEDERICA SNZFRC76L41F205N SOREU Allegato A) 4

13 5

14 PROPOSTA DI DELIBERA N. 170/2017 Oggetto: AVVALIMENTO DI N. 1 UNITÀ PERSONALE DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (ESACRI) PRESSO AREU PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. Attestazione La sottoscritta, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all oggetto. La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all oggetto. Milano, 02/05/2017 La proponente del provvedimento MACCAGNI LAURA Per giusta delega agli atti dell Azienda (La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

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