STATUTO DISTRETTUALE DISTRETTO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE RO 04

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1 PROVINCIA DI ROVIGO STATUTO DISTRETTUALE DISTRETTO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE RO 04 COMUNI DI: BOSARO, CANARO, CRESPINO, FRASSINELLE POLESINE, GAVELLO, GUARDA VENETA, PAPOZZE, POLESELLA, PONTECCHIO POLESINE, VILLANOVA MARCHESANA. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Costituzione distretto E costituito il Distretto Volontari di Protezione Civile RO 04 (di seguito denominato distretto), tra gli Enti di: Canaro, Frassinelle Polesine, Gavello, Papozze, Unione dei Comuni dell Eridano, Villanova Marchesana. Possono aderire i cittadini di ambo i sessi, anche non residenti all interno degli Enti facenti parte del distretto, che intendono prestare la loro opera senza fini di lucro o di vantaggi personali, nell ambito della Protezione Civile. La durata del distretto è illimitata. Art. 2 Statuto e norme di rinvio Il distretto è disciplinato dal presente statuto redatto nei limiti delle legislazioni Regionali e Statali sul volontariato, oltre che dei principi generali dell Ordinamento Giuridico. Rimangono validi gli Statuti ed i regolamenti dei Gruppi Comunali di Protezione Civile facenti parte il distretto, purché non in palese contrasto con il presente Statuto. Lo statuto può essere modificato con deliberazione del Comitato dei coordinatori ed approvato dal comitato dei Sindaci. Art. 3 Finalità dello Statuto Il presente Statuto disciplina la costituzione, l organizzazione ed il funzionamento dei Gruppi di Protezione Civile dei Comuni citati all'art. 1, allo scopo di tutelare l integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della Legge , n. 996, del D.P.R , n. 66, della Legge , n. 142, della Legge , n. 225 del D.Lgs , n. 112, del D.Lgs , n. 267 e delle Leggi Regionali n. 58/84 e n. 17/98. Per il conseguimento delle finalità del servizio, il Comitato Direttivo di Protezione Civile del distretto promuove e coordina le attività e gli interventi all interno del proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di Protezione Civile. Il distretto svolge la propria attività secondo le direttive del Comitato dei Coordinatori di Protezione Civile del distretto e degli altri organi di Protezione Civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente in materia. 1

2 Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergenti nell ambito del territorio del distretto, il Sindaco del Comune interessato dalla calamità, facente parte distretto, dovrà coordinare gli interventi con il proprio gruppo, e qualora l entità dell evento o dell ipotesi di rischio è tale da necessitare di ulteriori forze, informerà il coordinatore dei sindaci ed il coordinatore del distretto, il quale provvederà a far giungere in soccorso ulteriori squadre di Volontari appartenenti a gruppi facenti parte del distretto medesimo. Art.4 Organi del Distretto: Sono organi del Distretto: il Comitato dei Sindaci; il Comitato dei Coordinatori. Art. 5 COMITATO DEI SINDACI Il Comitato dei sindaci è costituito dai sindaci (o loro delegati) degli Enti del Distretto. Nel caso di Unioni di Comuni partecipa il Presidente dell Unione o suo delegato. In tal caso dovranno comunque partecipare anche i Sindaci dei comuni facenti parte dell Unione senza alcun incarico di presidenza. Partecipa inoltre, al Comitato dei Sindaci con compiti di raccordo, il Coordinatore referente dei volontari del distretto. Il Comitato ha il compito di definire le politiche del distretto promuovendo attività e iniziative volte a migliorare l organizzazione e la cultura della protezione civile sul territorio. Il Comitato nomina un proprio presidente ed un vicepresidente che resteranno in carica per 3 anni, con possibile rinnovo per ulteriore medesimo periodo decadendo comunque a fine mandato. Il Comitato inoltre individua il Comune capofila. Il presidente (il vicepresidente in sua assenza) convoca e presiede il Comitato dei sindaci: Almeno una volta l anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno; Quando lo richiedano almeno tre membri del Comitato; Quando lo richieda la Provincia. Di norma la convocazione, qualora non rivesta carattere di urgenza, avviene entro 5 giorni dalla richiesta. Il Comitato dei Sindaci avrà facoltà di decidere in ordine all acquisto di mezzi e attrezzature per il potenziamento delle strutture del Distretto, stabilendo le risorse economiche da impiegare sia nelle singole Amministrazioni sia di altra provenienza (Enti pubblici o altri soggetti), avrà altresì facoltà di destinare eventuali apparecchiature e strumenti provenienti dalla Provincia e/o da altri Enti, provvedendo ad assegnarli ai Comuni e/o alle Associazioni di Volontari che ne avvertano una maggiore necessità di impiego. Il Comitato individua inoltre un segretario che può essere scelto tra i membri del Comitato o essere individuato al di fuori dello stesso tra i volontari di protezione civile del distretto. Le convocazioni ed il verbale delle sedute vengono trasmesse per conoscenza alla Provincia, che può partecipare al Comitato con una propria rappresentanza. Art. 6 COMITATO DEI COORDINATORI E costituito dai coordinatori dei gruppi comunali e dai presidenti di quelle associazioni che, presenti sul territorio, effettuano per statuto attività prevalente di protezione civile. Il comitato dei Coordinatori ha i seguenti compiti di indirizzo ed organizzativi: 2

3 concordare l attività formativa ed addestrativa comune ai Gruppi e alle associazioni; individuare la capacità del distretto relativamente alla colonna mobile definendo, inoltre, la catena di chiamata per l attivazione della colonna mobile; proporre iniziative utili ad una più efficace organizzazione della protezione civile ed alla diffusione della cultura di protezione civile sul territorio. Il Comitato elegge tra i membri il coordinatore referente e il vice coordinatore e tali incarichi avranno validità triennale. Il Comitato individua inoltre un segretario che può essere scelto tra i membri del Comitato o essere individuato al di fuori dello stesso tra i volontari di protezione civile del distretto. Il Coordinatore referente presiede il Comitato dei Coordinatori e l Assemblea dei Volontari. Partecipa inoltre al Comitato dei Sindaci con compiti di raccordo e funge da punto di riferimento per le attività dei volontari organizzate dalla Provincia nel distretto. Il segretario verbalizza le sedute del Comitato e dell Assemblea dei volontari e trasmette copia del verbale al segretario del distretto per la trasmissione agli altri organi. Le convocazioni ed il verbale delle sedute vengono trasmesse anche alla Provincia che può partecipare al Comitato con una propria rappresentanza. Art. 7 L UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE Ogni Comune o Unione ha attivo un ufficio di protezione civile ed ha individuato un funzionario responsabile. Tale Ufficio ha il compito di seguire tutte le attività tecnico-amministrative del Comune o Unione tra cui la redazione e l aggiornamento del piano comunale e raccorda l Amministrazione e l eventuale Gruppo o associazione di volontariato. Tale Ufficio, in accordo con i rispettivi Uffici degli altri Comuni o Unioni, curerà l aggiornamento dell elenco delle risorse, dei mezzi e materiali a disposizione del Comune per l attività di protezione civile e fornirà copia di tale censimento a tutti i corrispondenti Uffici degli altri Comuni o Unioni. I responsabili di tali Uffici avranno cura di raccordarsi tra loro per quanto opportuno anche dando vita ad incontri periodici o secondo necessità. Art. 8 OPERATIVITA DEL DISTRETTO All interno del Distretto i soccorsi e le esercitazioni vengono organizzati in coordinamento fra i vari gruppi comunali ed associazioni. Operando in un Comune diverso dal proprio, il gruppo di volontari agisce in nome e per conto del Sindaco competente per territorio e pertanto si mette a disposizione del coordinatore del gruppo comunale del luogo. Tale vincolo cessa nel momento in cui il coordinatore del distretto ne richieda l intervento altrove per necessità del Comune di appartenenza o di altra emergenza più grave. Art. 9 UTILIZZO ATTREZZATURE NEL DISTRETTO Le attrezzature in dotazione ai Gruppi Comunali di Protezione Civile potranno essere utilizzate liberamente da volontari del distretto; in tal caso la dislocazione provvisoria di mezzi ed attrezzature del singolo Comune presso altre sedi comunali avverrà previa autorizzazione del Sindaco o del Presidente dell Unione di ogni singolo gruppo, mantenendo i contatti con il coordinatore comunale del gruppo presso il quale sono in deposito od in uso le proprie attrezzature. Pari opportunità di utilizzo è, inoltre, allargata ai volontari delle associazioni aderenti al distretto con le stesse modalità ed incombenze. Art. 10 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI 3

4 Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei mezzi utilizzati, anche per interventi in altri Comuni, saranno comunque a carico dei Comuni o delle Associazioni di Volontari proprietari/e delle stesse apparecchiature e/o strumentazioni messe a disposizione. Art. 11 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL DISTRETTO Il distretto, attraverso il Comitato dei Sindaci, potrà acquistare, con fondi messi a disposizione dai vari Comuni associati e/o con in concorso della Regione e/o della Provincia, attrezzature o mezzi considerati di distretto. In tal caso essi verranno assegnati a uno dei Comuni o Unione del Distretto e immatricolati a nome dello stesso. Art. 12 UFFICIO PER IL COORDINAMENTO DEL DISTRETTO L ente capofila avrà cura di istituire un ufficio amministrativo di riferimento e di raccordo con gli altri Comuni del Distretto. A titolo di compensazione delle maggiori spese sostenute dall ente capofila per l attività di detto Ufficio, ogni Comune del Distretto provvederà a stanziare annualmente, nell apposito capitolo di Bilancio, una somma pari 0,20 per abitante modificabili, se necessario, di anno in anno. Tale somma dovrà essere trasferita all ente capofila entro il 30 giugno di ogni anno. Art. 13 SPESE PER ONERI, TASSE, ASSICURAZIONI Assicurazioni, tasse governative ed altri oneri dovuti per l assicurazione del personale volontario nonché per l uso di automezzi e frequenze radio, sono a carico di ogni singolo Comune per la propria struttura, sarà possibile il concorso negli oneri sopra descritti qualora il distretto acquisti attrezzature comuni. Art. 14 LINEA TELEFONICA D EMERGENZA Attraverso il numero telefonico d emergenza, il coordinatore comunale referente dovrà essere sempre rintracciabile. Qualora, per cause di forza maggiore, non potesse essere rintracciabile, il coordinatore comunale referente dovrà comunicare tempestivamente al distretto un nominativo suo sostituto e relativo numero telefonico d emergenza. Il coordinatore referente del distretto provvederà a trasmettere le variazioni dei numeri telefonici all Ufficio di Segreteria del distretto, agli Enti associati ed alla Prefettura, Provincia e Enti Superiori. Art. 15 MODIFICA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE I volontari iscritti nelle liste comunali di protezione civile dovranno osservare un apposito regolamento che normerà il proprio impiego all interno della struttura di Protezione Civile distrettuale. Tutti i Regolamenti comunali in vigore dovranno essere aggiornati attraverso dispositivi che prevedano l operatività all interno del distretto stesso nonché l apposizione in appendice del presente atto, quale norma integrante e sostanziale del proprio regolamento. Art. 16 ASSEMBLEA DEI VOLONTARI E costituita da tutti i Volontari effettivi iscritti ai Gruppi componenti il distretto. Possono farne parte anche soci sostenitori (persone che forniscano un sostegno economico alle attività del Gruppo) ed i soci onorari (persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita del Gruppo) entrambi iscritti in apposito registro. 4

5 Gli aderenti sostenitori e gli aderenti onorari hanno diritto di partecipare, ma non hanno diritto di voto. L assemblea si riunisce almeno una volta l anno per iniziativa del Coordinatore in carica o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. In assenza del Coordinatore e del Vice Coordinatore, l Assemblea viene convocata dal sindaco del comune referente con avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di emergenza. L Assemblea provvede all approvazione delle proposte dei piani o programmi annuali da inviare in fase successiva all approvazione del Comitato dei coordinatori. L Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal Vice Coordinatore. In caso di assenza di entrambi, l Assemblea sarà presieduta dal Volontario presente più anziano di età. L Assemblea può essere convocata a richiesta del Comitato dei coordinatori o del Comitato dei Sindaci o della Provincia per raccogliere indicazioni e proposte sulla programmazione delle attività dei volontari del distretto ed informare su ogni iniziativa ed evento che sia necessario o opportuno divulgare. Le convocazioni ed il verbale delle sedute vengono trasmesse anche alla Provincia, che può partecipare all assemblea con una propria rappresentanza. Art. 17 MUTUO SOCCORSO In caso di emergenza nei territori contermini i comuni che fanno parte del distretto sono tenuti ad attività di mutuo soccorso attraverso la messa a disposizione in via temporanea quanto meno dei mezzi ed attrezzature concesse in comodato d uso dalla Provincia e attraverso la disponibilità all impiego dei propri volontari anche negli altri comuni del distretto secondo le opportune procedure di attivazione, fatte salve priorità di intervento in sede locale. Art. 18 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DA UN GRUPPO DEL DISTRETTO Possono far richiesta di entrare a far parte di un Gruppo distrettuale tutti i cittadini di nazionalità italiana, uomini o donne che abbiano raggiunto la maggior età, senza precedenti penali, che dimostrino sana e buona salute, anche non residenti nei Comuni interessati dal distretto Per aderire al Gruppo, l interessato dovrà fare richiesta diretta al Sindaco pro-tempore della Sezione al quale lo stesso intende iscriversi. Il numero degli aderenti è illimitato. Nella domanda di ammissione al Sindaco, l aspirante aderente dovrà dichiarare, senza riserve, di accettare lo Statuto del Gruppo comunale e il regolamento distrettuale al quale intende iscriversi (tre mesi di prova). Possono far parte al Gruppo, con iscrizione in apposito registro, i soci sostenitori (persone che forniscano un sostegno economico alle attività del Gruppo) ed i soci onorari (persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita del Gruppo). Gli aspiranti volontari, provenienti da Comuni lontani, non saranno rimborsati da spese sostenute per riunioni e impieghi di ordinaria amministrazione. Verrà consegnata loro copia del presente statuto. Gli aderenti cessano di appartenere all Organizzazione: per dimissioni volontarie; per sopraggiunta mancata idoneità o per impossibilità di operare nelle attività; per comportamento contrastante e persistente con gli obblighi statuari; per persistente violazione degli obblighi statutari. La mancata ammissione o l esclusione da parte di un aderente deve essere comunicata per iscritto 5

6 dal Presidente del Gruppo Intercomunale, ed è concessa all aderente entro 30 (trenta) giorni la facoltà di replica allo stesso che dovrà decidere sull argomento. La decisione del Presidente è inappellabile. Art. 19 DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI Gli aderenti hanno il diritto di: di partecipare e votare alle assemblee direttamente o a mezzo delega. Quest ultima è ammessa nella misura massima di una per Volontario; di conoscere i programmi con i quali il distretto intende attuare gli scopi sociali; di partecipare alle varie attività; di usufruire di tutti i servizi del Gruppo; di dare le dimissioni scritte in qualsiasi momento con preavviso di almeno 15 giorni. In tal caso il volontario dovrà restituire immediatamente il materiale assegnato in dotazione. Gli aderenti hanno l obbligo di: osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni degli Organi Sociali; mantenere un comportamento conforme, professionale, disponibile alle finalità dell'organizzazione di protezione civile improntato alla massima serietà ed impegno; svolgere le attività preventivamente concordate; attenersi diligentemente alle disposizioni e alle direttive impartite dagli Organi superiori; favorire l efficacia delle azioni di Protezione Civile, anche attraverso il proprio atteggiamento funzionale ai principi dell auto-protezione e solidarietà; non svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività politica, ideologica, commerciale e contrastante con le finalità indicate. Le prestazioni dei volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti gli aderenti, previa documentazione, ed entro i limiti prefissati dal Comitato dei coordinatori di Protezione Civile del distretto Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con il Gruppo. Art. 20 Sanzioni disciplinari L appartenenza al Gruppo Intercomunale da parte degli aderenti implica l accettazione e il rispetto del presente regolamento. I comportamenti contrastanti con regolamento e le infrazioni commesse devono essere segnalate al Coordinatore di distretto, il quale riferirà in sede di Comitato dei coordinatori al fine di valutare le sanzioni disciplinari che si dovranno applicare come segue: richiamo scritto; sospensione temporanea dalle attività dal Gruppo; espulsione definitiva dal Gruppo con restituzione entro 15 giorni del materiale assegnato in dotazione. L allontanamento potrà essere disposto, in via del tutto straordinaria, anche da parte del 6

7 Coordinatore del Gruppo, il quale potrà decidere di allontanare quel Volontario che manifesti, durante le operazioni di intervento in emergenza, un comportamento scorretto e non idoneo, tale da compromettere le attività o creare situazioni di pericolo per sé o per gli altri. Art. 21 GRATUITA' DELLE CARICHE Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate,eventualmente, visti gli innumerevoli impegni anche di semplice rappresentanza. Art. 22 MODIFICHE ALLO STATUTO Le proposte di modifica allo statuto possono essere proposte dall Assemblea ai rispettivi Consigli Comunali. Le relative deliberazioni sono approvate dall Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art. 23 BENI I beni mobili del Gruppo sono acquistati dai rispettivi Comuni, e attribuiti alle rispettive Sezioni, oppure possono essere dati in comodato d uso da aderenti o da Enti Pubblici. Tutti i beni sono registrati nell inventario conservato presso la sede del Gruppo (ogni gruppo dovrà avere il proprio inventario dei beni di appartenenza). Art. 24 NORME FINALI Per quanto non previsto dal presente statuto e per disciplinarne il contenuto, sarà redatto un apposito Regolamento. 7

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