GREENING INVERDIMENTO PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E PER L AMBIENTE

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1 GREENING INVERDIMENTO PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E PER L AMBIENTE Sommario Ambito... 1 Descrizione documento... 1 Normativa di riferimento... 1 Componenti del SIAN interessate... 2 Analisi della normativa... 2 Domande e risposte... 5 Tempi e ipotesi di implementazione del SIAN Versione 1

2 Ambito Pagamenti Diretti - Reg. UE 1307/2013 Elenco dei regimi di sostegno Settore Base giuridica Note Pagamento a favore delle pratiche agricole Titolo III, capo 3, del Reg. UE benefiche per il clima e l'ambiente 1307/2013 Titolo III, Capo II del DM 1 agosto 2014 Pagamento disaccoppiato Sostegno allo sviluppo rurale - Reg. UE 1305/2013 Misura Base giuridica Pagamenti agro-climatico-ambientali Art. 28 Agricoltura biologica art. 29 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua Art. 30 Descrizione documento Occorre individuare interventi normativi e applicativi per assicurare la controllabilità delle pratiche di inverdimento: Diversificazione Mantenimento prati permanenti Aree di Interesse Ecologico (Ecological Focus Areas EFA) Implementazione del Registro dei Prati Permanenti quale strumento di controllo del mantenimento dei prati permanenti Implementazione strumenti per l identificazione delle EFA, tenendo conto anche dei nuovi obblighi di condizionalità. Normativa di riferimento REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 Versione 1 Pag. 1

3 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008. REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio. Reg. UE 639/2014 DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l allegato X di tale regolamento. DM 1 agosto Disposizioni nazionali in applicazione del Reg. UE 1307/2013 (revisione presso la Conferenza SR). DSCG/2014/31 Rev1 - GUIDANCE DOCUMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE EFA-LAYER REFERRED TO IN ARTICLE 70(2) OF REGULATION (EU) 1306/ Documento tecnico (Linee guida) predisposto dalla DG AGRI sulla costituzione dell EFA Layer (censimento grafico delle Aree di interesse ecologico all interno del LPIS). Componenti del SIAN interessate 1. Fascicolo aziendale 2. Piano di coltivazione 3. GIS 4. LPIS 5. Domande 6. SICC Condizionalità 7. Controlli in loco 8. Cooperazione Analisi della normativa Il Capo 3 del regolamento (UE) n. 1307/2013, articoli 43 e seguenti, definisce le condizioni per il Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e per l ambiente ed introduce, per le aziende destinatarie del pagamento di base, l obbligo di applicare sui propri terreni le pratiche agricole benefiche per il clima e per l ambiente Greening o le pratiche equivalenti di cui all articolo 43 (3) e all allegato IX dello stesso regolamento. Il 1 agosto 2014 è stato pubblicato lo schema di Decreto Ministeriale Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che esplicita le scelte nazionali previste dai regolamenti. Versione 1 Pag. 2

4 Il DM non è ancora stato pubblicato e non ha nemmeno avuto una approvazione in sede di Conferenza Stato Regioni, ma risulta essere stato approvato dal Consiglio dei Ministri ed è quindi il riferimento ufficiale per l applicazione del regolamento e, al suo interno (art. 14, 15 e 16), delle Pratiche agricole benefiche per il clima e per l ambiente. Le pratiche equivalenti previste dalle scelte italiane in materia, dovranno essere definite dalle Regioni e Province Autonome sulla base dell allegato IX del regolamento citato. Data la complessità della loro implementazione, è da presumere che, almeno per il 2015, esse saranno rare o assenti. In relazione all implementazione del Greening, le esigenze e le scadenze poste dalla normativa europea e nazionale sono le seguenti: DIVERSIFICAZIONE COLTURALE attribuzione del vincolo alle aziende: definizione della popolazione di aziende che ha seminativi per più di 10 ha (minimo 2 colture) e chi ne ha più di 30 (tre o più colture); attribuzione delle condizioni di deroga: biologico, produzione di foraggio, ecc.; definizione delle condizioni di conformità all impegno: definizione del periodo di riferimento per l identificazione delle quote delle diverse colture presenti sui terreni aziendali. La definizione di tale periodo è a carico di AGEA coordinamento, come stabilito dall art. 14, paragrafo 5 dello schema di DM del 1 agosto PRATO PERMANENTE Vincoli specifici prati permanenti di alto valore ambientale: il regolamento prevede che la delimitazione minima delle zone sensibili sia coincidente con le aree protette ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. Le Regioni e Province Autonome possono individuare ulteriori superfici sensibili e devono comunicarle tempestivamente ad AGEA coordinamento (art. 15, par. 1 del DM 1 agosto 2014) in modo che vengano inserite nel SIPA/LPIS e l informazione sia trasmessa, per il tramite degli Organismi pagatori, agli agricoltori. Su questi prati sensibili è vietato ogni intervento di aratura o la conversione ad altri usi; Ammissibilità dei prati permanenti prati permanenti (pascoli) magri e prati posti ad altitudine superiore a seicento metri sul livello del mare: le superfici a pascolo magro, così come definite dal DM 1 agosto 2014, sono sottoposte ad una riduzione drastica (80%) della quota di superficie ammissibile, pari a quella cui sono assoggettati i prati permanenti di alta quota. Tali riduzioni non si applicano a chi esercita il pascolo con propri animali (detenuti da almeno otto mesi prima della presentazione della domanda) o chi è in grado di dimostrare che il pascolamento di terzi rappresenta una pratica tradizionale esercitata prima del 2005; prati permanenti con tare (cespugli, alberi, roccia affiorante): i prati permanenti con tare sono valutati, ai fini dell ammissibilità, con coefficienti di riduzione crescenti dallo zero al 100% per tare che coprono dal 5 al 50% della superficie. Le categorie di riduzione sono coerenti con quanto già stabilito e valido nell attuale programmazione. Versione 1 Pag. 3

5 Registro nazionale dei prati permanenti e sistema di monitoraggio e autorizzazione implementazione del registro: a partire dai dati refresh e delle banche dati grafiche e alfanumeriche presenti a livello regionale; mantenimento del rapporto tra superficie a prato permanente e superficie agricola totale: il vincolo del mantenimento del rapporto calcolato a valle della dichiarazione 2015 è fissato a livello nazionale (art. 15, par. 2 del DM 1 agosto 2014); gestione del vincolo aziendale: sulla base del registro dei prati permanenti, ad ogni azienda è associato un vincolo legato alla superficie di prato permanente che detiene. Tale vincolo si esercita solo in caso di diminuzione oltre il 5% del rapporto di cui sopra (art. 45 (3) del regolamento (UE) n. 1307/2013 e art. 44 regolamento (UE) n. 639/2014). Il vincolo segue il territorio e il sistema deve essere quindi in grado di seguire e gestire anche le cessioni interaziendali. monitoraggio del rapporto e autorizzazione alla conversione dei prati permanenti: il DM 1 agosto 2014 stabilisce (art. 15, par. 3) che l autorizzazione è rilasciata da AGEA coordinamento secondo quanto stabilito dall art. 44 del regolamento (UE) n. 639/2014. Di fatto l intendimento del MiPAAF è che AGEA possa concedere l autorizzazione in base all andamento del rapporto di cui al punto precedente, di cui effettua il monitoraggio. Non è chiaro il meccanismo autorizzativo, né perché l autorizzazione debba essere rilasciata da AGEA invece che dalle autorità competenti per territorio, come Regioni o P. A.; AREE DI INTERESSE ECOLOGICO (EFA) il vincolo è attivo per le sole aziende che hanno più di 15 ettari di seminativo; il vincolo parte dal 1 gennaio 2015; elenco delle tipologie di superfici considerate EFA: il DM 1 agosto 2014 ha stabilito che siano considerate EFA tutte le tipologie di superficie elencate all art. 46 (2) del regolamento (UE) n. 1307/2013, tranne le colture intercalari di cui alla lettera i): a. terreni lasciati a riposo; b. terrazze; c. elementi caratteristici del paesaggio, compresi quelli non inclusi nella superficie ammissibile purché siano adiacenti ai seminativi; d. fasce tampone, comprese quelle occupate da prati permanenti purché siano distinte dalla superficie agricola adiacente; e. ettari agroforestali; f. fasce di ettari ammissibili lungo le foreste; g. superfici con bosco ceduo a rotazione rapida; h. superfici imboschite (art. 32 (2) b ii del regolamento (UE) 1307/2013); j. superfici con colture azotofissatrici. le modalità attuative per la misurazione delle aree di interesse ecologico (EFA) sono stabilite da AGEA coordinamento: l Italia ha scelto di adottare sia i fattori di conversione che quelli di ponderazione previsti dall allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fissati nell allegato II del regolamento (UE) n. 639/2014; Versione 1 Pag. 4

6 comunicazione delle informazioni dettagliate sulle EFA, in relazione anche alle sovrapposizioni con il nuovo sistema di condizionalità (BCAA 7 e CGO 2 e 3): il MiPAAF ha trasmesso il 1 ottobre alla Commissione una descrizione dettagliata di ogni singola EFA scelta, che tiene conto delle opzioni previste dagli art. 45 e 46 del regolamento (UE) n. 639/2014 e della sovrapposizione con il nuovo sistema di condizionalità. Dato che il DM 2015 di condizionalità non è stato ancora pubblicato, la comunicazione del MiPAAF è stata fatta sulla scorta dell attuale impostazione della condizionalità. Si allega la tabella 1, che elenca le possibili EFA, indicando per ognuna di esse le modalità di individuazione grafica all interno dell LPIS, le dimensioni di riferimento, l eventuale sovrapposizione con gli impegni di condizionalità, la modalità di calcolo della superficie ammissibile, la modalità di applicazione dei fattori di conversione e ponderazione per arrivare alla superficie EFA corrispondente ad ogni elemento. Domande e risposte Il presente capitolo si compone delle principali questioni aperte in relazione all implementazione dell Inverdimento, completata con le risposte date dalla normativa europea e nazionale, i cui riferimenti sono evidenziati in fondo ad ogni singolo elemento approfondito. 1 A QUALI AZIENDE SI APPLICANO I VINCOLI RELATIVI ALLE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E PER L AMBIENTE (NEL SEGUITO INVERDIMENTO) O LE PRATICHE EQUIVALENTI? Ai beneficiari del regime di pagamento di base. Articolo 43 (1) del regolamento (UE) n. 1307/ SU QUALI TERRENI SI APPLICA L INVERDIMENTO? Su tutti i terreni ammissibili dell azienda. Articolo 43 (1) del regolamento (UE) n. 1307/2013 Articolo 32, paragrafi da 2 a 5 del regolamento (UE) n. 1307/ QUALI SONO LE PRATICHE DELL INVERDIMENTO? Diversificazione delle colture; Mantenimento del prato permanente; Mantenimento di aree di interesse ecologico (EFA) sulla superficie agricola. Articolo 43 (2) del regolamento (UE) n. 1307/ DA QUANDO SI APPLICANO I VINCOLI DELL INVERDIMENTO? Dal 1 gennaio 2015 (EFA); Versione 1 Pag. 5

7 Dalla data di presentazione delle domande di aiuto Articolo 46 (1) del regolamento (UE) n. 1307/2013 Articolo 79 del regolamento (UE) n. 639/ A QUALI AZIENDE SI APPLICANO LE PRATICHE DI INVERDIMENTO? QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER LE DIVERSE PRATICHE DELL INVERDIMENTO? DIVERSIFICAZIONE DELLE COLTURE Vincolo minimo alle aziende con superfici a seminativo superiori a 10 ha: almeno due colture diverse con la principale non oltre il 75% del seminativo; Vincolo massimo alle aziende con superfici a seminativo superiori a 30 ha: almeno tre colture diverse con la principale non oltre il 75% del seminativo e le due colture principali non oltre il 95% del seminativo; Deroghe parziali o totali agli impegni: Aziende con terreni a seminativi investiti per più del 75% a setaside o alla coltivazione di erba (nel testo inglese grasses ) o di altre piante erbacee da foraggio; Aziende con terreni a seminativi utilizzati per più del 75% a setaside o produzione di erba o foraggio, qualora la superficie rimanente non superi i 30 ha; Aziende con superficie ammissibile costituita per più del 75% a prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o foraggio, oppure di colture sommerse (come colture principali) o una combinazione di questi impieghi, qualora la superficie rimanente non superi i 30 ha. Definizione di coltura ai fini della diversificazione: Ogni coltura appartenente ad un genere definito nella classificazione botanica; Ogni coltura appartenente a una qualsiasi specie nel caso delle famiglie brassicacee, solanacee e cucurbitacee; Set-aside; Coltura per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio; Le colture appartenenti allo stesso genere ma coltivate con ciclo autunno-vernino o primaverile-estivo sono considerate colture differenti; Periodo di riferimento per il calcolo delle quote delle diverse colture che concorrono alla diversificazione: stabilito da AGEA coordinamento, entro il 31 ottobre 2014 Articolo 44, paragrafi da 1 a 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013 Articolo 40 (1) del regolamento (UE) n. 639/2014 Articolo 14 dello schema di DM 1 agosto 2014 Versione 1 Pag. 6

8 PRATO PERMANENTE Tutte le aziende destinatarie del pagamento di base, tranne che abbiano terreni investiti a prato permanente: Vincolo assoluto (divieto di conversione o aratura): a carico degli agricoltori per i terreni interessati da prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale. In prima istanza si tratta dei prati permanenti presenti nelle zone Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale e Siti di interesse Comunitario). Le Regioni possono inserire nuove aree sensibili (improbabile per il 2015); Vincolo relativo: a carico dello Stato membro per il mantenimento di un rapporto costante tra superficie a prato permanente e superficie agricola totale dichiarata dagli agricoltori. L Italia ha scelto che il rapporto sia calcolato a livello nazionale. Il rapporto da monitorare è tra: o la superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2012 dagli agricoltori soggetti agli obblighi di Inverdimento, integrata della (ulteriore) superficie investita a prato permanente dichiarata nel 2015; o la superficie agricola totale pari alla superficie agricola dichiarata nel 2015 dagli agricoltori soggetti agli obblighi di Inverdimento; Vincolo relativo: a carico degli agricoltori per l ottenimento di un autorizzazione per la conversione o l aratura dei prati permanenti. L autorizzazione è rilasciata da AGEA coordinamento a seguito di segnalazione da parte degli OP. La procedura non è ancora definita; Monitoraggio del rapporto: avviene annualmente; Diminuzione del rapporto: o oltre il 3,5% - per ottenere l autorizzazione alla conversione o aratura del prato permanente, l agricoltore deve creare contestualmente una superficie di pari entità, che è vincolata dal primo anno della sua costituzione; o oltre il 5% - obbligo per gli agricoltori di riconversione del prato permanente convertito ad altri usi. La procedura non è ancora definita; o gli obblighi di cui sopra non si applicano se la diminuzione del rapporto deriva dall imboschimento, tranne i cedui a rotazione rapida e le specie ad accrescimento rapido per produzione energetica. Definizione di prato permanente: Articolo 4 (1) h) del regolamento (UE) n. 1307/2013 Articolo 45 del regolamento (UE) n. 1307/2013 Articolo 15 dello schema di DM 1 agosto 2014 Regolamento (CE) n. 73/2009 (superficie a pascolo permanente) Articolo 72 (1), primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 Versione 1 Pag. 7

9 AREE DI INTERESSE ECOLOGICO (EFA) Le aziende destinatarie del pagamento di base che abbiano terreni a seminativo per più di 15 ha. Non è necessario che questi terreni siano effettivamente seminati; A tali superfici a seminativo si somma la superficie delle aree di interesse ecologico di cui all articolo 46 (2), lettere c), d), g) e h) del regolamento (UE) n. 1307/2013, relative a: Elementi caratteristici del paesaggio interni o adiacenti ai seminativi; Fasce tampone; Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida; Superfici oggetto di rimboschimento ai sensi dell articolo 32 (2), lettera b), punto ii) del regolamento (UE) n. 1307/2013; L obbligo è provvedere affinché, a partire dal 1 gennaio 2015, una superficie almeno pari al 5% delle superfici così calcolate sia costituita da aree di interesse ecologico; Le aree di interesse ecologico definite il 1 agosto dall Italia, con comunicazione ai Servizi della Commissione, sono tutte quelle elencate nell articolo 46 (2) del regolamento (UE) n. 1307/2013, tranne le colture intercalari o la copertura vegetale di cui al punto i); Le EFA sono situate sui seminativi dell azienda, tranne le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida e quelle soggette a rimboschimento (lettere g) e h) dell elenco di cui all articolo 46); Deroghe parziali o totali agli impegni: Aziende con terreni a seminativi utilizzati per più del 75% a setaside, produzione di erba o foraggio, a colture di leguminose, o una combinazione di questi impieghi, qualora la superficie rimanente non superi i 30 ha; Aziende con superficie ammissibile costituita per più del 75% a prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o foraggio, oppure di colture sommerse (come colture principali) o una combinazione di questi impieghi, qualora la superficie rimanente non superi i 30 ha. Vincolo assolto a livello regionale o collettivo: l Italia non ha recepito questa parte del regolamento all interno del suo DM; Le specie azotofissatrici che possono concorrere alla definizione delle EFA presenti in azienda sono elencate nell allegato III dello schema di DM del 1 agosto 2014; Ad ogni tipologia di EFA si applicano fattori di conversione e ponderazione, così come elencati dall Allegato II del regolamento (UE) n. 639/2014, che integra l Allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013; Il fattore di ponderazione per le colture azotofissatrici, fissato attualmente a 0,3, potrebbe passare a 0,7. Versione 1 Pag. 8

10 Articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 Articolo 16 dello schema di DM 1 agosto 2014 Articolo 72 (1), primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 Articolo 45 del regolamento (UE) n. 639/2014 Allegato II del regolamento (UE) n. 639/ COME SI EFFETTUA IL CALCOLO DELLE QUOTE DELLE COLTURE AI FINI DELLA DIVERSIFICAZIONE? Il calcolo si effettua prendendo in considerazione le colture seminate e coltivate nel periodo di riferimento. Il periodo di riferimento è la parte più significativa del ciclo colturale e deve essere stabilito dagli Stati membri e comunicato agli agricoltori in tempo utile; La determinazione del periodo di riferimento è a carico di AGEA coordinamento; La scadenza fissata per la comunicazione del periodo di riferimento agli agricoltori è il 31 ottobre 2014; Il piano colturale dichiarato dagli agricoltori deve contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire le colture principali che occupano i terreni a seminativo dell azienda, evitando sovrapposizioni; Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro di superficie a seminativi dell azienda può essere conteggiata una sola volta (ad esempio, nel caso di successione colturale grano-pomodoro, che avviene sullo stesso terreno nello stesso anno, il pomodoro non può essere considerata una coltura diversificante, dato che la coltura principale è il grano); Le aree degli elementi caratteristici del paesaggio che siano protette dalla condizionalità e/o considerate come EFA e che siano contenute nei seminativi aziendali, sono considerate parte della porzione corrispondente di seminativo e concorrono alla determinazione della superficie ai fini della diversificazione colturale; Il controllo di tipo amministrativo (sul 100% delle aziende che devono rispettare l obbligo) è svolto sulla base delle informazioni presenti nel piano colturale; Il piano colturale serve anche a stabilire l ammissibilità delle condizioni di esenzione, totale o parziale, dall obbligo di diversificazione. Articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013 Articolo 14 dello schema di DM 1 agosto 2014 Articolo 40 del regolamento (UE) n. 639/2014 Versione 1 Pag. 9

11 7 QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI AGRICOLTORI CHE NON RISPETTANO L OBBLIGO DI NON CONVERSIONE DEI PRATI SENSIBILI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE? Obbligo di riconvertire a prato permanente la superficie oggetto di infrazione; Riparazione del danno ambientale prodotto, secondo istruzioni che possono variare da caso a caso e che devono essere stabilite dallo Stato membro; La riconversione deve avvenire entro termini stabiliti, che non possono essere successivi alla data di presentazione della domanda per l anno successivo. Articolo 45 del regolamento (UE) n. 1307/2013 Articolo 15 dello schema di DM 1 agosto 2014 Articolo 42 del regolamento (UE) n. 639/ QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI AGRICOLTORI CHE VOGLIONO UTILIZZARE IL SET-ASIDE, LE FASCE DI ETTARI AMMISSIBILI LUNGO I BORDI FORESTALI E LE COLTURE AZOTOFISSATRICI COME EFA? Sui terreni lasciati a riposo ai fini EFA è vietata qualsiasi produzione agricola; Nelle fasce di terreno ammissibile lungo i bordi forestali, l Italia ha scelto di dare l opzione agli agricoltori di effettuare una produzione agricola oppure no. Il valore ai fini EFA (fattore di ponderazione) cambia da 1,5 (senza produzione) a 0,3 (con produzione). Nel caso di assenza di produzione, sono ammessi il pascolo e lo sfalcio di erba, purché la fascia interessata resti distinguibile dal terreno agricolo contiguo; Per le colture azotofissatrici, esse devono appartenere ad una delle specie elencate nell allegato III del DM del 1 agosto 2014, devono essere presenti in campo durante il periodo vegetativo (no sovescio) e, in base a regole da stabilire, devono rispettare vincoli che possono comprendere: Limitazioni dei luoghi dove ammettere queste coltivazioni ai fini EFA; Rispetto di vincoli relativi alla direttiva 91/676/CEE (Nitrati) ed alla direttiva 2000/60/CE (Acque), per evitare la lisciviazione dell azoto in autunno; Metodi particolari di produzione, con limitazioni alla fertilizzazione e utilizzazione di pesticidi e diserbanti. Articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 Articolo 16 dello schema di DM 1 agosto 2014 Articolo 45 del regolamento (UE) n. 639/2014 Versione 1 Pag. 10

12 9 QUALI SONO LE CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI INVERDIMENTO? Il pagamento per l Inverdimento è pagato sulla base della superficie minore tra la superficie dichiarata in domanda ai fini del pagamento di base e la superficie determinata ; Le conseguenze del mancato rispetto di una o più pratiche di Inverdimento sono di due tipi: Riduzione del pagamento per l Inverdimento; Sanzioni amministrative relative al pagamento dell Inverdimento; Le riduzioni del pagamento per l Inverdimento sono: Applicabili fin dal primo anno della nuova programmazione; Proporzionali alle inadempienze commesse in relazione alle singole pratiche di Inverdimento applicabili all azienda; Sono sempre rapportate agli ettari ammissibili ai pagamenti per l Inverdimento; In caso di inadempienze che interessino più pratiche di Inverdimento, la somma delle riduzioni non può superare il numero totale di ettari ammissibili e quindi il totale del pagamento per l Inverdimento; Le sanzioni amministrative relative al pagamento di Inverdimento sono: Proporzionali alla differenza tra la superficie dichiarata o determinata per il pagamento di Inverdimento e la superficie ottenuta applicando le riduzioni di cui sopra. Tre scaglioni: 3% < (differenza superficie) 20% - max 2 ettari; (differenza superficie) > 20%; (differenza superficie) > 50% C è un ulteriore riduzione (10%) applicabile ai beneficiari che non dichiarano tutta la propria superficie per sottrarsi ad una o più pratiche applicabili di Inverdimento; Applicabili solo a partire dal 2017 (non è chiaro se debbano essere comunque calcolate e non applicate nel corso dei primi due anni); Le sanzioni amministrative, così come calcolate secondo lo schema descritto dagli articoli da 24 a 28 del regolamento (UE) n. 640/2014, sono applicate progressivamente: Al massimo il 20% dell importo del pagamento per l Inverdimento nel 2017; Al massimo il 25% dell importo del pagamento per l Inverdimento dal 2018 in poi. Versione 1 Pag. 11

13 Articoli 44, 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 Articolo 14 dello schema di DM 1 agosto 2014 Articolo da 23 a 28 del regolamento (UE) n. 640/2014 Articolo 77 (6) del regolamento (UE) n. 1306/2013. Versione 1 Pag. 12

14 Tempi e ipotesi di implementazione del SIAN GESTIONE DEI TEMPI Ricognizione preventiva L art. 7, paragrafo 10 del DM 1 agosto 2014 prevede che un successivo DM del MiPAAF disponga la ricognizione preventiva per stabilire le superfici ed i beneficiari ammissibili ai regimi di sostegno. Questa fase dovrà concludersi entro il 15 aprile La ricognizione preventiva risulta necessaria per stabilire i titoli e la posizione aziendale in funzione delle diverse opzioni previste dai regolamenti. È altresì necessaria per stabilire la popolazione di aziende che dovrà rispettare i vincoli di Greening, in funzione della consistenza aziendale in termini di seminativi e pascoli permanenti. Implementazione del SIPA/LPIS Il LPIS italiano deve essere completato con la rilevazione delle EFA (costituzione dello strato EFA ) e la costituzione del Registro nazionale dei prati permanenti. La costituzione dello strato EFA come strato a sé stante in ambito LPIS, che si configura come il censimento grafico delle Aree di interesse ecologico di natura stabile nel tempo e generalizzato su tutto il territorio nazionale, è obbligatoria entro tempi congrui per assicurare la domanda grafica nel L opportunità di creare lo strato EFA in maniera progressiva in modo da fornire le informazioni grafiche alle aziende che, fin dal 2015, debbano rispettare gli obblighi Greening, genera costi e benefici così riassumibili: Costo di realizzazione dello strato parziale (circa aziende) entro tempi congrui prima della scadenza di presentazione della domanda 2015; Diminuzione della percentuale di controllo dal 10% al 5%, con un risparmio di costi per l amministrazione e degli oneri per le aziende. Nel caso in cui si proceda alla realizzazione dello strato EFA secondo tempi coerenti con le scadenze di presentazione delle domande 2015, attraverso le informazioni rese così disponibili le aziende agricole soggette al Greening potranno presentare la propria dichiarazione annuale legata alle domande di pagamento nel rispetto di tali vincoli e il SIGC italiano sarà in grado di esercitare un controllo preventivo sul 100% delle domande basato su dati oggettivi e certificati. Soluzioni dichiarative alternative, basate sull autodichiarazione delle superfici EFA da parte delle aziende agricole, potrebbero generare rischi per le aziende e causare un aggravio di costi amministrativi per l aumento del tasso di controlli che ne sarebbe la diretta conseguenza. Tempi agricoli I tempi di realizzazione della ricognizione preventiva e del completamento delle informazioni del LPIS non sembrano però compatibili con i tempi che le aziende hanno per avere una posizione conforme ai diversi impegni posti dal Greening. Il piano semine di molte delle aziende agricole italiane (soprattutto nel centro-sud) viene infatti deciso entro il mese di ottobre (semine autunno-vernine). Versione 1 Pag. 13

15 Queste decisioni influenzano in maniera decisiva la capacità delle aziende ad adempiere agli obblighi di: a. Diversificazione colturale (numero di colture e superficie occupata) b. Aree di interesse ecologico (raggiungimento della percentuale minima attraverso il set-aside o la semina di colture azoto fissatrici). Ipotesi di deroga parziale ai vincoli EFA attraverso una definizione transitoria di setaside Per gestire il primo anno di applicazione del Greening ed ovviare alle incompatibilità tra tempi di implementazione del sistema e tempi agricoli, potrebbe essere proposta una definizione di set-aside, eventualmente transitoria, che stabilisca che si considera set-aside una superficie non utilizzata per produzioni agricole a partire dal 1 gennaio di ogni anno. Questo è coerente con i tempi dei regolamenti (validità del vincolo a partire dal 1 gennaio 2015) e permetterebbe alle aziende che producono colture primaverili estive di avere l informazione necessaria (quantità di EFA insistenti sui propri territori) in tempo per decidere di quanta superficie devono eventualmente lasciare a set-aside. Versione 1 Pag. 14

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