CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MANTOVANO, MAZZOCCHI, AMORUSO, PORCU, ALBERTO GIORGETTI, ZACCHEO, MESSA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, CUSCUNÀ, GASPARRI Modifiche alla disciplina relativa ai protesti delle cambiali, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari Presentata il 22 ottobre 1996 ONOREVOLI COLLEGHI! «Se fossero un partito, sarebbero il primo partito d Italia: 9 milioni di persone, praticamente un italiano su 6, pargoli ed ultraottantenni compresi. Ma i protestati hanno in genere troppi guai per pensare alla politica: nel nostro Paese finire nel bollettino ufficiale dove sono schedati i nomi di coloro che non onorano assegni, cambiali, tratte, equivale ad una vera e propria sciagura. Anche se si salda immediatamente il proprio debito e non si incorre nel reato di truffa, per anni ed anni si rischia di essere tagliati fuori da qualsiasi attività economica: non solo non si riesce più ad avere prestiti ma spesso non si trova neanche un istituto disposto ad aprire un conto corrente anche se si gestisce una attività in realtà floridissima. Un evento quest ultimo tutt altro che improbabile. Le statistiche ufficiali dicono che il per cento di coloro che finiscono nell elenco della vergogna sono truffatori o comunque casi irrecuperabili. Gli altri sono in genere piccoli imprenditori, commercianti, artigiani, persone comuni che per problemi momentanei di liquidità, disattenzione e talvolta anche omonimia sono sottoposti ad un calvario che secondo gli ultimi studi delle associazioni di categoria, quasi nella metà dei casi li fa finire nelle mani degli usurai (...)». Così iniziava, in termini assolutamente aderenti alla realtà, il resoconto, pubblicato su il «Sole 24 ore» del 28 giugno 1986, della prima assemblea dell AIRP organizzata a Roma, in Campidoglio, alla presenza dell alto commissario antiracket

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2527 dottor Luigi Rossi. E continuava: «confusione normativa ed eccessi di cautela delle banche in realtà rendono facilissimo per chiunque cadere nel gorgo del protesto e difficilissimo uscirne. Basta, per esempio, firmare per sbaglio un assegno per un importo per qualche decina di mila lire superiore a ciò che si ha sul conto corrente. Se non si ha uno scoperto o un fido (o se sono stati revocati) quando l assegno viene portato all incasso scatta automaticamente la procedura di protesto. Solo se si tratta di una cambiale o di una tratta, pagando entro 60 giorni si può evitare l inserimento nella lista di proscrizione. Con gli assegni, il pagamento evita solo il processo penale, non il protesto. E dall elenco si viene cancellati, se va bene e dopo aver speso diverse centinaia di migliaia di lire di spese legali, dopo un anno. Se va bene: perché la legge antiusura che ha ridotto a 12 mesi (dai cinque anni originari) il periodo di riabilitazione parla di protesto al singolare. Per cui se si tratta di più di un effetto, come capita spesso ai commercianti, non c è modo di uscirne». Il quadro descritto nell articolo riportato è allarmante, ma non ignoto: una delle principali fronti di penalizzazioni dell attività del commerciante, dell artigiano e dell imprenditore, soprattutto quello piccolo e medio, è il regime giuridico del protesto dei titoli. Un esempio concreto rende il discorso più chiaro di ogni esposizione teorica: si ipotizzi che uno dei predetti soggetti economici paghi mensilmente venti cambiali da un milione ciascuna. Un mese accade che, per una momentanea crisi di liquidità, dovuta a fattori imprevisti e non voluti (una malattia, il ritardo della riscossione di un credito, un errore della banca), riesce ad onorarne soltanto diciannove. L unico effetto insoluto viene trasmesso al notaio, e da questi è protestato; il mese successivo il lavoro migliora, ovvero si accerta l errore della banca, ovvero ancora la salute ritorna: l operatore economico paga tutti i suoi creditori, incluso quello il cui debito era rimasto in sospeso il mese precedente. Resta il problema della cambiale da un milione di lire protestata, e comunque pagata, anche se in ritardo. Infatti, le conseguenze di quell effetto originariamente insoluto sono maturate: iscrizione nel duplice elenco dei protesti presso il tribunale e presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per cinque anni, segnalazione alla centrale rischi del sistema bancario, rientro immediato dall eventuale scoperto, chiusura del fido: si chiude il circuito ordinario e legale del credito e si apre la strada perversa dell usura. E pur vero che, a seguito dell entrata in vigore del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, è possibile avviare la procedura per la cancellazione del protesto nei sessanta giorni successivi alla levata del protesto medesimo, e non più nei termini di maggior rigore vigenti in precedenza, documentando l avvenuto pagamento ed inoltrando istanza al presidente del tribunale. Si tratta, tuttavia, di una procedura che per un verso è ancora insufficiente a consentire il «rientro» dell operatore economico in difficoltà, per altro verso, conoscendo il passaggio dall autorità giudiziaria, si presenta oneroso e di non rapido esperimento. Questa proposta di legge non intende aiutare i truffatori o gli insolventi abituali, che in quanto tali non «rientrano» mai, non avendone interesse e volontà, bensì l operatore sano ed onesto, esposto alle intemperie di un mercato sempre più difficile; e intende conseguire l obiettivo stimolando l eliminazione di ogni pendenza, per far tornare in carreggiata chi è altrimenti destinato alla rassegnazione e alla estromissione non solo dal circuito bancario, ma anche dalla stessa attività economica. I punti principali del testo sono quattro: 1) eliminazione del duplice elenco dei protesti per lasciare in vita esclusivamente il registro informatico delle camere di commercio; 2) massima semplificazione ed economicità dell iter di cancellazione del protesto, con l eliminazione della competenza

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2527 in capo al presidente del tribunale e l attribuzione della titolarità esclusiva al presidente della camera di commercio che provvede in termini rapidissimi; 3) congrua estensione del termine per proporre l istanza di cancellazione; 4) disciplina particolare per il protesto dell assegno bancario, tenuto conto delle peculiarità di quest ultimo. Non vi è alcuna ragione perché i protesti siano registrati su un duplice elenco, né perché il presidente del tribunale abbia ancora competenza in tema di cancellazione, posto che non si tratta di attività giurisdizionale in senso proprio; al contrario, la relativa semplicità della constatazione dell avvenuto pagamento di un debito, e quindi l assenza di qualsiasi contenzioso, rende la procedura compatibile con l attribuzione della titolarità ad una autorità amministrativa come la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Fra i vantaggi che derivano dall innovazione, oltre alla snellezza dell iter, vi è pure quello della sottrazione delle cancellerie dei tribunali di un carico di lavoro non irrilevante. Si è perciò modellata su tale competenza esclusiva la normativa in vigore, contenuta nella legge 12 febbraio 1955, n. 77; pertanto, in base al comma 1 dell articolo 1 della presente proposta di legge, il debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario, è tenuto a versare, unitamente al capitale, anche gli interessi maturati al tasso legale e le spese per il protesto, ma a differenza di quanto accade in base alla legislazione vigente ha a disposizione un anno dalla levata del protesto per chiedere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n Il periodo, notevolmente più ampio rispetto a quello di sessanta giorni in vigore oggi, trova ragione nella considerazione che, mentre una crisi momentanea o uno stato di malattia possono non essere superati, in tutto o in parte, in due mesi, il termine di un anno è certamente più adeguato per valutare se un operatore economico è in grado di reggere il mercato, superando anche difficoltà temporanee, ovvero è destinato alla scomparsa, senza trascurare i tempi tecnici richiesti dagli istituti di credito per far tornare in possesso dei titoli, che spesso si dilatano oltre il previsto ed il prevedibile. Nei sette giorni dall avvenuto pagamento, il debitore propone l istanza di cancellazione alla camera di commercio competente per territorio; in allegato viene inserito il relativo modello, la cui uniformità garantisce, grazie alla lettura ottica, una maggiore snellezza nella risposta. Ovviamente, l istanza va accompagnata dal titolo quietanzato e dall atto di protesto o dalla dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché dalla quietanza relativa al pagamento del diritto. Quest ultimo viene fissato nella somma di lire , che corrisponde ai diritti di cancelleria oggi necessari per l istanza presentata al presidente del tribunale: non vi è perciò alcuna variazione quanto ad introiti erariali, rispetto alla procedura di cancellazione oggi in vigore. Vi è invece una consistente differenza di costi per il debitore, poiché la presentazione dell istanza nella forma snella appena precisata, accessibile a chiunque, evita il ricorso ad un avvocato o ad un procuratore legale. Quanto all assegno bancario, si prevede che se il debitore esegue il pagamento entro due giorni dal momento in cui il titolo perviene al pubblico ufficiale abilitato a levarlo unitamente al pagamento della penale di cui all articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, il pubblico ufficiale non eleva il protesto. La diversa disciplina rispetto alla cambiale deriva, con tutta evidenza, dalla circostanza che, mentre la cambiale rappresenta un impegno di pagamento post-datato, in quanto tale soggetto a eventi imprevisti o imprevedibili, l assegno è una alternativa al contante, e quindi esige l immediatezza del recupero, e con essa un rigore più accentuato nella valutazione della emissione senza copertura: tutela e

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2527 considerazione merita soltanto chi ha commesso un errore in buona fede, e proprio per questo è in grado di provvedere a riparare in tempi strettissimi. Tornando alla cambiale e al vaglia cambiario, il presidente della camera di commercio accerta la regolarità dell adempimento e provvede alla cancellazione nel termine tassativo di dieci giorni dalla presentazione dell istanza. Decorso tale termine, si forma il silenzio-assenso e il debitore in tal caso chiede la cancellazione allegando copia della istanza originaria, cui segue la cancellazione, disposta dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, all atto della presentazione della nuova istanza. Una volta avvenuto il pagamento, non vi è alcuna ragione di far permanere nel «registro della vergogna» chi ha mostrato nei fatti la volontà di «rientrare»; ciò spiega perché la notizia di ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione, senza attendere i cinque anni oggi previsti, sempre che la relativa procedura sia attivata nelle forme previste della nuova disciplina. Ciò al fine di non penalizzare ulteriormente, con le limitazioni derivanti dalla notorietà del protesto, il debitore adempiente; resta, invece, il termine di conservazione di cinque anni se non è proposta istanza di cancellazione. Nel nuovo contesto, non ha più senso mantenere in vita il disposto di cui all articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, approvata al termine della XII legislatura, in quanto del tutto superato dalla regolamentazione che si propone. Infine, appare opportuno prevedere il termine di sei mesi dalla pubblicazione prima dell entrata in vigore della legge al fine di predisporre le dotazioni tecniche necessarie per la sua operatività e di consentire la trasposizione integrale dei dati dall elenco dei protesti al registro informatico.

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2527 PROPOSTA DI LEGGE ART L articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «ART Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario, unitamente agli interessi maturati al tasso legale ed alle spese per il protesto, nel termine di un anno dalla levata del protesto, ha facoltà di chiedere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, proponendo, entro sette giorni dall avvenuto pagamento, la relativa istanza alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente nel territorio, compilata in base al modello allegato alla presente legge e corredata dal titolo quietanzato e dall atto di protesto o dalla dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché dalla quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma Se il debitore esegue il pagamento di un assegno bancario entro due giorni dal momento in cui il titolo previene al pubblico ufficiale abilitato a levarlo, unitamente al pagamento della penale di cui all articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, il pubblico ufficiale non eleva il protesto. 3. Analoga richiesta può essere presentata, purché in tempo utile per effettuare la cancellazione, dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto. 4. Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, accertata la regolarità dell adempimento o la sussistenza

6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 2527 della illegittimità o dell errore del protesto, provvede alla cancellazione entro dieci giorni dalla presentazione dell istanza dal registro informatico di cui all articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n L istanza si intende accolta se il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio non provvede alla cancellazione nel termine di cui al comma Nell ipotesi di cui al comma 5, sulla base del mero decorso del termine, il debitore chiede la cancellazione allegando copia dell istanza originaria. La cancellazione è disposta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura all atto della presentazione della nuova istanza. 7. Per la proposizione dell istanza di cui al comma 1 è dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio un diritto pari, per ogni titolo protestato, a lire per il primo anno di attuazione della presente disposizione, rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo». ART Il primo comma dell articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio l elenco dei protesti per mancato pagamento e l elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con le eventuali motivazioni del rifiuto». ART L ultimo periodo del comma 1 dell articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modifi-

7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 2527 cazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, è sostituito dal seguente: «La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione, effettuata ai sensi dell articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni. Se non è presentata istanza per la cancellazione, la notizia di ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico per cinque anni dalla data della registrazione». ART L articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è abrogato. ART La presente legge entra in vigore dopo sei mesi dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8 Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 2527 ALLEGATO N. I (Articolo 1, comma 1) AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI... Istanza ai sensi dell articolo 3, comma 3, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni Il sottoscritto... nato a... il... residente in... in via-piazza... codice fiscale n.... premesso che sono stati protestati i seguenti titoli cambiari a firma dell istante: 1. Importo lire... scadenza... data del protesto... notaio Importo lire... scadenza... data del protesto... notaio Importo lire... scadenza... data del protesto... notaio Importo lire... scadenza... data del protesto... notaio... che in data... il sottoscritto ha adempiuto al pagamento delle somme recate dai predetti titoli, unitamente agli interessi maturati al tasso legale e alle spese del protesto, come si evince dagli allegati chiede la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, ai sensi del comma 5 dell articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni. data... firma... DDL Lire 500

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