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1 N /2015 REG.PROV.COLL. N /2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 7964 del 2013, proposto da: Soc Google Ireland Limited, Soc Google Italy Srl, rappresentate e difese dagli avv. Mario Siragusa, Saverio Valentino, Federico Marini Balestra, con domicilio eletto presso Mario Siragusa in Roma, piazza di Spagna, 15; contro Autorita' Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, rappresentata e difeso per legge dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Soc Filandolarete Srl; e con l'intervento di ad opponendum: Associazione Confindustria Radio Televisioni, rappresentata e difesa dagli avv. Cesare San Mauro, Giuseppe Rossi, con domicilio eletto presso Cesare San Mauro

2 in Roma, Via Guido D'Arezzo, 2 Int 8; Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Annecchino, con domicilio eletto presso Costantino Studio Legale Annecchino in Roma, Via Cassiodoro, 1/A; per l'annullamento della delibera n. 397/13/CONS recante "Informativa economica di sistema" pubblicata sul sito internet dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AgCom) in data , nella parte in cui estende l'obbligo di comunicare la c.d. informativa economica di sistema alle concessionarie di pubblicità attive sul web e alle società che abbiano sede all'estero. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni; Visti gli atti di intervento in giudizio di Associazione Confindustria Radio Televisioni e Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg); Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2015 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato: - Che la Società Google Ireland Limited e la Società Google Italy S.r.l. propongono ricorso al TAR del Lazio per l annullamento della delibera dell'autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) /13/CONS recante "Informativa Economica di Sistema"; - Che in data 25 giugno 2013 I'AGCOM ha adottato la citata delibera n. 397/13/CONS, recante "Informativa Economica di Sistema" (IES), nella quale

3 sono stati indicati, quali soggetti destinatari dell'obbligo di informativa, tra gli altri, le imprese concessionarie di pubblicità sul web e sulle altre piattaforme digitali fisse o mobili (art. 2, Co. 1, lett. e), nonché i soggetti i cui ricavi siano realizzati sul territorio nazionale anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero (art. 3, Co. 5); - Che secondo l AGCOM l'estensione si è resa necessaria a seguito delle intervenute innovazioni legislative disposte in Italia dal decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale", che ha modificato sia l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 5 della legge n. 249/97, obbligando all'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (di seguito, ROC) le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili (art. 3, comma 5 ter); sia l'art. 43, comma 10 del d.lgs. n. 177/ Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici (TUSMAR), inserendo nell'ambito dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni anche quelli derivanti "da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione" (art. 3, comma 5 bis); - Che, in particolare, secondo l AGCOM e secondo l Associazione italiana Confindustria Radio Televisioni e la Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg),costituitesi in giudizio per opporsi al ricorso, viceversa il citato d.l. n. 63/2012 ha modificato l'art. 1, comma 6, lett. a) n. 5 della legge n. 249/97, laddove ha obbligato all'iscrizione al ROC le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali

4 quotidiani o periodici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili (art. 3, comma 5 ter); ed ha altresì conseguentemente ampliato l'ambito di applicazione dell'art. 43, co. 10 del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici (TUSMAR), prevedendo l'inserimento, all'interno del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), dei ricavi derivanti da "pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione" (art. 3, comma 5 bis). Il nuovo quadro normativo nazionale avrebbe dunque reso necessario un adeguamento di entrambe le discipline; quella della IES, ove si è proceduto ad ampliare i soggetti obbligati all'informativa, inserendo anche quelli aventi ricavi derivanti da pubblicità on line; e quella del ROC, con la quale è stato esteso l'obbligo di iscrizione anche alle imprese concessionarie di pubblicità sul web. A seguito delle modifiche legislative intervenute, l'autorità ha, dunque, emanato la impugnata delibera n. 397/13/C0NS, estendendo l'obbligo di comunicazione della IES in capo a soggetti aventi ricavi derivanti da tutte le forme di raccolta pubblicitaria realizzate sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili (art. 2, comma 1, lett. e)), pur se realizzati da operatori con sede legale in uno Stato estero che esercitino la propria attività all'interno dell'ordinamento nazionale (art. 3, comma 5), ed ha contestualmente modificato, in modo sostanziale, la disciplina del ROC nell'ambito della delibera n. 398/13/CONS, ove è stato esteso l'obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione alle agenzie di stampa a rilevanza nazionale, ossia quelle i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001, compresi i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione e le agenzie di stampa a carattere nazionale, al fine di

5 allineare tale categoria di attività a quella declinata dalla impugnata delibera n. 397/13/CONS. Infatti, i due sistemi di raccolta di informazioni (IES e ROC) sarebbero tra di loro strettamente connessi e risponderebbero entrambi all'esigenza di offrire all'autorità un quadro complessivo degli operatori del settore delle comunicazioni allo scopo di esercitare le proprie funzioni; - Che le ricorrenti affermano viceversa la parziale illegittimità delle delibera impugnata nella parte in cui estende l'obbligo di comunicazione della IES alle imprese di pubblicità operanti sul web (art. 2, comma 1, lett. e) e aventi sede all'estero (art. 3, comma 5) e chiedono l'annullamento della citata delibera e l'accertamento del loro diritto "a non essere incluse tra i soggetti tenuti alla comunicazione della IES"; - Che a giudizio delle ricorrenti, infatti la IES riguarda esclusivamente gli operatori dei settori dell'editoria e della radiodiffusione sonora e televisiva, ovvero dei mercati rilevanti ai fini del pluralismo" (fermo restando che Google Ireland non sarebbe neppure soggetta alla legge italiana, ed al conseguente obbligo di comunicazione della IES essendo stabilita in un altro Stato membro dell'unione europea) con la conseguente carenza di potere in capo all'agcom, la quale avrebbe illegittimamente esteso l'ambito soggettivo di applicazione della IES alle concessionarie di pubblicità sul web in violazione dell'art. 1, comma 28 della legge n. 650/96, che ne costituisce la normativa fondante; - Che secondo le ricorrenti, in particolare, il ROC e la IES non sono sovrapponibili per la semplice ragione che non tutti i soggetti iscritti al ROC devono anche trasmettere la IES, tanto è vero che, ad esempio, i gestori telefonici sono iscritti al ROC, ma non sono soggetti alla IES. Analogamente sarebbe irrilevante il fatto che alcuni dei registri cui fa riferimento la legge n. 650/1996,

6 istitutiva della IES, siano stati trasfusi nel ROC, trattandosi di due strumenti con ambiti applicativi e con destinatari diversi. Inoltre, il nuovo regolamento ROC di cui alla delibera n. 398/13/CONS non impone l'iscrizione al registro alle imprese stabilite all'estero anche se realizzano ricavi in Italia, e infatti, Google Ireland non è iscritta al ROC. L'asserito collegamento tra la delibera impugnata e la nuova disciplina ROC opererebbe tutt'al più in senso inverso rispetto a quanto prospettato dall Autorità, in quanto è la delibera sul ROC a invocare quale giustificazione per estendere l'obbligo di iscrizione al registro a una nuova categoria di imprese, le agenzie di stampa a rilevanza nazionale (delibera n. 398/13/CONS, 11 "Considerato"), che peraltro esulano dalla fattispecie in esame. Inoltre, proseguono le ricorrenti, è pacifico che IES e ROC sono istituiti e disciplinati da leggi diverse:la IES dalla citata Legge n. 650/1996, il ROC dalla Legge n. 249/1997. Con il D.L. n. 63/2012, il Legislatore ha modificato solo la Legge n. 249/1997 relativa al ROC, introducendovi l'obbligo di iscrizione per le concessionarie web, ma non ha né modificato né abrogato la legge sulla IES. Neppure varrebbe l affermata necessità di una "interpretazione adeguatrice", basata su "una clausola residuale" della Legge n. 650/1996, che estenderebbe l'obbligo in questione alle nuove tecnologie di trasmissione, posto che le società ricorrenti non svolgono alcuna forma di trasmissione radiotelevisiva, né può affermarsi secondo le ricorrenti- che la modifica del TUSMAR recata dal D.L. n. 63/2012, in tema di SIC, renda "necessaria" l'estensione della IES a Google Ireland, in quanto SIC e TUSMAR devono avere il medesimo "ambito applicativo", essendo il SIC istituito e disciplinato unicamente dal TUSMAR, che non è peraltro applicabile alle imprese estere, ed inoltre in quanto nessuno dei divieti previsti dall'art. 43 del TUSMAR relativo al SIC risulterebbe comunque applicabile a Google Ireland, avendo la stessa AgCom (delibera n. 555/10/CONS) escluso la rilevanza del mercato pubblicitario fuori dagli ambiti dei mercati della televisione in chiaro, della

7 televisione a pagamento, della radiofonia, dell editoria quotidiana e dell editoria periodica, mentre Google non opera in nessuno di questi mercati. La necessità dell'estensione dell'obbligo di comunicare la IES per lo svolgimento delle attività di vigilanza dell'agcom sarebbe infine esclusa dalla circostanza che esistono settori che sono inclusi nel SIC anche se le imprese attive negli stessi non sono tenute a comunicare la IES (ad esempio, le sponsorizzazioni e altre modalità di pubblicità cosiddette below the line ) e per i quali l'agcom già provvede "ad elaborare una stima dei ricavi alla luce di studi e rapporti disponibili relativi all'andamento di tali settori" (delibera n. 4/14/CONS); - Che le ricorrenti deducono pertanto le seguenti censure: 1) Violazione e falsa applicazione di legge (legge n e TUSMAR); eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento di fatto; violazione del principio di proporzionalità Le ricorrenti sostengono che l'estensione della IES alle concessionarie di pubblicità che non operano nel settore audiovisivo ed editoriale costituisce una evidente violazione dell'art. 1, comma 28 della legge n. 650/96. L'Autorità avrebbe dunque esteso un obbligo in assenza di un valido fondamento normativo. Infatti la disciplina del SIC, argomentano le ricorrenti, è volta alla tutela del pluralismo e non già della concorrenza, conseguendone la carenza di legittimazione dell'autorità, così come confermato dalla delibera n /CONS, recante "Procedimento per l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del Sistema Integrato delle Comunicazioni". Le resistenti controbattono che la tutela del pluralismo e quella della concorrenza sono tra di loro strettamente connesse, in quanto la concorrenza del mercato delle comunicazioni è volta a garantire un suo assetto pluralistico, e il SIC (Sistema integrato delle comunicazioni) intende individuare tutti i diversi mercati afferenti al

8 complesso sistema delle comunicazioni, con la ovvia conseguenza che il divieto di posizioni dominanti o lesive del principio del pluralismo si estende automaticamente ai singoli mercati che lo compongono. Affermano inoltre lo stretto collegamento tra IES e ROC, in quanto al ROC sarebbe strettamente connesso il sistema di raccolta informazione IES. Più segnatamente,l'art. 1, comma 28 della legge n. 650/96 prevede che sono tenuti alla comunicazione IES, tra gli altri, i soggetti iscritti nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive (legge n. 223/90, artt. 12 e 21; legge n. 323/93, art. 6, comma 3; legge n. 250/90, art. 11) e nel Registro nazionale della stampa (legge n. 416/81, art. 11, commi 2 e 4, art. 12, art. 18, commi 1, 2 e 3, art. 19, comma 1). Tali Registri sono stati tuttavia trasfusi nell'unico Registro ROC, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. a), n. 6, legge n. 249/97, ove è stabilito che dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al n. 5), vale a dire il Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del ROC, sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive; 2) Violazione dell'art. 97 Cost. ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e discriminazione per la parte in cui la delibera impugnata estende l'obbligo di comunicazione della IES alle società aventi sede all'estero, ciò in quanto Google Ireland non sarebbe soggetta al TUSMAR e conseguentemente l'estensione della IES alla predetta società sarebbe priva di fondamento normativo. Le resistenti controbattono che,se è vero che il TUSMAR si riferisce solo ai fornitori dei servizi media audiovisivi e di radiofonia, è pur vero che il SIC ha un ambito applicativo diverso e più ampio, in quanto si riferisce ai soggetti tenuti all'iscrizione al ROC, che non possono conseguire ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC, derivanti a loro volta da molteplici e variegate attività

9 (quali, ad esempio, i ricavi che derivano dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici, dalle agenzia di stampa a carattere nazionale, ecc..). Il legislatore, dunque, con la normativa in materia di SIC avrebbe inteso individuare tutti i diversi mercati afferenti al complesso sistema delle comunicazioni e ciò al fine di garantire la più ampia tutela del pluralismo. Di conseguenza la circostanza che l'operatore abbia sede legale in uno Stato estero non rivestirebbe alcun rilevo in tale settore. Con riferimento alla dedotta violazione del principio di proporzionalità della misura adottata le resistenti affermano poi che la stessa appare idonea all'obiettivo perseguito dal Legislatore, volto ad ampliare la platea di soggetti tenuti ad una dichiarazione annuale con finalità puramente conoscitive, al fine di estendere l'analisi anche a nuovi ambiti di attività che sono il riflesso della evoluzione tecnologica e di mercato. Al riguardo le resistenti citano il considerando n. 19 della direttiva 2000/31/CE (direttiva "commercio elettronico") dove è precisato che "il luogo di stabilimento per le società che forniscono servizi tramite siti internet non è là dove si trova la tecnologia di supporto del sito né la dove esso è accessibile, bensì il luogo in cui tali società esercitano la loro attività economica". Inoltre, proprio sulla considerazione che l'obbligo di comunicazione della IES riguarda esclusivamente i ricavi realizzati all'interno del mercato italiano, anche l'asserita sovrapposizione di competenze, con altri organismi operanti nei diversi Stati in cui è stabilita la sede legale della società, non sarebbe fondata; 3) Violazione di legge (artt. 117 e 11 Cost., 56 TFUE); Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta, violazione del principio di proporzionalità. In particolare vi sarebbe una evidente violazione dell'art. 56 del Trattato sul funzionamento dell'unione Europea, in quanto l'impugnata delibera

10 avrebbe realizzato una limitazione alla libertà di prestazione dei servizi nei confronti di Google Ireland. Le resistenti oppongono il carattere meramente conoscitivo della IES, la quale permetterebbe all Autorità di raccogliere gli elementi necessari per adempiere a precisi obblighi di legge e tutelare il pluralismo; - Che, più in generale, secondo le ricorrenti risultano decisive le seguenti circostanze: - Google Italy, controllata italiana del gruppo Google, e Google Ireland, controllata irlandese del gruppo Google, non sono attive nel settore editoriale o in quello radiotelevisivo; - Google Italy non è nemmeno attiva nell'intermediazione pubblicitaria, limitandosi a offrire servizi alle altre società del gruppo; - Che viene quindi preliminarmente in rilievo la questione di diritto se l'agcom possa imporre a un'impresa estera, come Google Ireland, che svolge attività di intermediazione pubblicitaria unicamente on line, l'obbligo di comunicarle con cadenza annuale alcuni dati contabili mediante l'informativa economica di sistema (IES): - Secondo le resistenti la IES serve "anche" ad "acquisire dati e informazioni per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) mediante cui valutare le posizioni lesive del pluralismo ai sensi del Testo unico sui servizi di media audiovisivi (TUSMAR) ed in tale contesto l'agcom non può non tenere conto del fatto che si assiste ad una costante presenza di operatori che hanno sede legale in uno Stato estero ed esercitano la propria attività all'interno dell'ordinamento nazionale. Le ricorrenti controbattono che:

11 a) - la Legge n. 650/1996, istitutiva della IES, non prevede l'obbligo di comunicare la IES per le imprese attive in settori diversi dall'editoria e dalla radiotelevisione, poiché si tratta di uno strumento funzionale a raccogliere dati economici utili alla tutela del pluralismo proprio in quei settori (editoria e radiotelevisione). b) - in secondo luogo, la delibera impugnata fonderebbe l'estensione di tale obbligo alle concessionarie estere di pubblicità attive on line su una circostanza irrilevante (il fatto che una parte dei ricavi di una società estera sia realizzata attraverso l'offerta di servizi a clienti italiani); c) - in terzo luogo, l obbligo informativo sarebbe inutilmente oneroso per le concessionarie pubblicitarie sul web perché, secondo la stessa AGCOM, il settore pubblicitario non è rilevante ai fini del pluralismo. Ciò vale a fortiori per Google Ireland che non è parte di un gruppo attivo nei mercati rilevanti ai fini del pluralismo (come detto, l'editoria e la radiotelevisione). Quindi, i ricavi della ricorrente non potrebbero mai alimentare eventuali posizioni lesive del pluralismo (diversamente, si afferma a mero titolo di esempio, da quelli di Publitalia, concessionaria pubblicitaria di Mediaset); d) - in quarto luogo, la redazione della IES costituirebbe una gravosa misura restrittiva della libera prestazione dei servizi all'interno dell'unione europea, avendo dovuto Google Ireland procedere alla suddetta omunicazione in ottemperanza alla delibera, ed avendo dovuto a tal fine riclassificare il proprio bilancio, redatto secondo le norme irlandesi, alla luce delle norme civilistiche italiane, impegnando i propri contabili a Dublino. Successivamente, l'agom ha chiesto chiarimenti e informazioni, che hanno reso necessario l'intervento di legali esterni italiani. Tali oneri, si osserva, non competono ai concorrenti italiani (che redigono già il proprio bilancio in conformità della normativa italiana) e si traducono quindi in una palese discriminazione;

12 - Che secondo la prospettazione delle ricorrenti questo Tribunale non può quindi escludere che la delibera impugnata così come le citate disposizioni della legge nazionale di riferimento, ove interpretate nel senso indicato dall Autorità- violino il Diritto Europeo, considerato che, così come più volte affermato dalla Corte di Giustizia, l'art. 56 del Trattato prescrive non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri (Corte di Giustizia, sentenza Finlarte, Cause riunite C /98). Infatti, la Delibera violerebbe il diritto europeo imponendo una misura formalmente analoga, ma nei fatti discriminatoria delle imprese estere, in quanto per redigere la IES le imprese italiane possono usare il bilancio redatto secondo le norme codicistiche nazionali. Invece, le "società estere", come Google Ireland, devono fornire ogni anno "valori economici rielaborati secondo i criteri di cui all'art e ss. C.c. costituendo ciò una misura ingiustificata e sproporzionata (sentenza Commissione c. Germania, Causa C- 490/04). Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia l applicazione delle normative nazionali di uno Stato membro ai prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri deve essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento. Nel caso di specie, le ricorrenti non sono pacificamente soggette al Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici (TUSMAR), e non appare pertanto necessario imporre una misura servente al suo rispetto, come la Informativa Economica di Sistema (IES), mentre al fine di quantificare i ricavi del SIC l Autorità nazionale di regolazione in altre circostanze (ad esempio, per le sponsorizzazioni pubblicitarie) già ricorre ad altri strumenti come stime ed indagini di mercato;

13 - Che ancora secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, il divieto di misure discriminatorie è assoluto e non esistono esenzioni per quelle più tenui (sentenza Causa C-490/04 cit., sentenza Cause riunite Van de Haar 177 e 178/82, t, sentenza , De Coster, Causa C-17/00), anche qualora sussistano obiettivi meritevoli di tutela come gli interessi dei lavoratori (causa C-577/10, causa C-515/08); - Che ai fini della decisione del presente ricorso risulta quindi necessario adire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia al fine di conoscere se, alla stregua di una corretta interpretazione dell art 56 del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea (TFUE), secondo cui le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all interno dell Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione, la richiesta formulata sulla base di una normativa nazionale di significato non univoco- dell Autorità di regolazione italiana per il settore delle telecomunicazioni di fornire una complessa informativa economica di sistema (necessariamente redatta secondo le norme di contabilità italiane) sulle attività economiche svolte nei confronti dei consumatori italiani, motivata da finalità di tutela della concorrenza ma necessariamente connesse alle diverse e più limitate funzioni istituzionali della medesima Autorità di tutela del pluralismo nel settore considerato, rivolta nei confronti di due operatori pur non ricompresi nell ambito di applicazione della legislazione nazionale di disciplina del medesimo settore (Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici) ed in particolare di un operatore nazionale svolgente solo servizi per la sua consociata di diritto irlandese nonché, con riferimento a quest ultima, di un operatore non avente sede e non svolgente attività con impiego di dipendenti sul territorio nazionale, ecceda o meno -alla stregua di un criterio di proporzionalità- le finalità dichiaratamente perseguite dall Amministrazione nazionale, e quindi possa

14 o meno costituire una misura restrittiva della libera prestazione dei servizi all'interno dell'unione europea in violazione dell art. 56 del Trattato, con la conseguente necessità per questo Giudice di dare una interpretazione conforme al Diritto europeo della normativa nazionale e di annullare la predetta delibera, - Che in conclusione, alla luce di quanto esposto, si rimette all esame della Corte di giustizia dell Unione Europea la seguente questione pregiudiziale di corretta interpretazione che di seguito si trascrive: se l art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea (TFUE) osti all applicazione dell impugnata delibera dell Autorità di garanzia delle Telecomunicazioni n. 397/13/CONS, e delle relative disposizioni di legge nazionale di riferimento ove interpretate nel senso indicato dalla medesima Autorità, che richiedono una complessa informativa economica di sistema (necessariamente redatta secondo le norme di contabilità italiane) sulle attività economiche svolte nei confronti dei consumatori italiani, motivata da finalità di tutela della concorrenza ma necessariamente connesse alle diverse e più limitate funzioni istituzionali della medesima Autorità di tutela del pluralismo nel settore considerato, ad operatori pur non ricompresi nell ambito di applicazione della legislazione nazionale di disciplina del medesimo settore (Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici) ed in particolare, nella fattispecie in esame, ad un operatore nazionale svolgente solo servizi per la sua consociata di diritto irlandese nonché, con riferimento a quest ultima, ad un operatore non avente sede e non svolgente attività con impiego di dipendenti sul territorio nazionale, ovvero se ciò costituisca una misura restrittiva della libera prestazione dei servizi all'interno dell'unione europea in violazione dell art. 56 del Trattato;

15 - Che il presente giudizio viene sospeso, nelle more della definizione dell incidente comunitario, e ogni ulteriore decisione, anche in ordine alle spese, è riservata alla pronuncia definitiva. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe: - dispone, a cura della segreteria, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell Unione Europea ai sensi dell art. 267 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, nei sensi e con le modalità di cui in motivazione; - Sospende il presente giudizio; - Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese. Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 11 marzo e 22 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati: Luigi Tosti, Presidente Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore Ivo Correale, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/06/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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