DIREZIONE 1 - Servizi Istituzionali, Legali,Ricerca e Relazioni Esterne Area degli Affari Istituzionali IL RETTORE
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- Raffaele Gatto
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1 -._..-,-.,-...-,.-_,._ _ -.-_--. Decreto n w L Del I OL Prot IL RETTORE VISTO lo Statuto dell Università degli Studi di Verona emanato con D.R. n del 7 ottobre 1994, modificato con D.R. n del e con Decreto Rettorale n. 2/2002 del ; VISTA la Legge 168/89, ed in particolare gli artt. 6 e 7 relativi all emanazione dei Regolamenti di Ateneo ed all autonomia finanziaria e contabile delle Università; VISTO il vigente Regolamento di Contabilità e Finanza, emanato con D.R. n del ; CONSIDERATA la necessità di rivedere le precedenti disposizioni regolamentari in tema di missioni, adeguandole alle mutate esigenze dell Amministrazione; VISTO il provvedimento del Senato Accademico Allargato del con cui si esprime favorevole alla bozza del Regolamento relativo alle missioni; VISTO il provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2002 con il quale si approva il citato Regolamento per le missioni; VISTO l art. 43, comma 2, dello Statuto in materia di entrata in vigore dei Regolamenti di Ateneo; DECRETA Per le ragioni addotte in premessa, è approvato il Regolamento per le missioni. Il suddetto Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all Albo Ufficiale. REGOLAMENTO PER LE MISSIONI Art. 1 DEFINIZIONE DI MISSIONE I Per missione si intende la prestazione di un attività di servizio espletata in località distante almeno 10 km. dal comune in cui è ubicata l ordinaria sede di servizio, sia nel territorio nazionale che all estero, nell interesse dell Università degli Studi di Verona.
2 2. Lo svolgimento delle missioni da parte del personale dipendente dell Università degli Studi di Verona e dagli altri soggetti indicati al successivo art. 5 è disciplinato dalle disposizioni indicate negli articoli successivi. Art. 2 IMPUTAZIONE DELLA SPESA 1. La spesa per la missione viene imputata a capitoli di bilancio assegnati alle singole Strutture dell Ateneo (Amministrazione Centrale, Dipartimenti, Centri, Biblioteche). Art. 3 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MISSIONE L autorizzazione ad effettuare la missione viene data dal Direttore della Struttura per tutto il personale docente, ricercatore, dirigente, amministrativo e tecnico afferente alla stessa, e per gli altri soggetti indicati al successivo art. 4, previa verifica della copertura della spesa relativa e dell interesse dell Università degli Studi di Verona nonché della congruità fra l oggetto della missione e le finalità per cui i fondi sono stati stanziati. Per il personale assimilato a dipendente (componenti di Commissioni di Concorso, membri del Collegio dei Revisori dei Conti, del Nucleo Tecnico di Valutazione. ecc.) l autorizzazione preventiva, limitatamente alle trasferte connesse all incarico e con riferimento alla tipologia di mezzi di trasporto ordinaria ( v. infra art. 6, comma 1) e nei limiti di spesa indicati nel presente regolamento, si considera implicita ne I decreto di nomina, e la firma di autorizzazione è successivamente apposta a ratifica dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato. Le eventuali eccezioni dovranno essere esplicitamente autorizzate dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato. L autorizzazione a compiere la missione da parte del Direttore della Struttura al personale docente e ricercatore viene concessa con contestuale accertamento della compatibilità della stessa con le esigenze didattiche. Per le missioni la cui spesa grava su fondi finalizzati all esecuzione di programmi di ricerca o su fondi destinati a finalità specifiche, l incarico viene dato dal titolare del fondo; lo svolgimento della missione è però subordinato all autorizzazione del Direttore della Struttura, il quale deve accertarsi della copertura della spesa. Il dipendente che si trovi in congedo o autorizzato a svolgere esclusiva attività scientifica e sia titolare di fondi di ricerca ovvero inserito formalmente nel relativo gruppo di ricerca, ha diritto al rimborso delle spese, come disciplinato dal presente regolamento, per missioni effettuate nell ambito della ricerca medesima. L autorizzazione a compiere la missione deve essere concessa per iscritto, ai sensi dell art. 3, prima che abbia inizio la missione stessa utilizzando la modulistica prevista. Art. 4 SOGGETTI NON DIPENDENTI DALL UNIVERSITA 1. E consentito inviare in missione sia in Italia che all estero personale non dipendente dell Università degli Studi di Verona, nei seguenti casi: 4 Soggetti titolari di rapporto di collaborazione autonoma ovvero di collaborazione coordinata e continuativa; b) Soggetti inseriti in programmi di ricerca;
3 c> UNIVERSITÀ Studenti dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato, nonché dei corsi di perfezionamento, di master, di formazione avanzata, o comunque denominati. 2. Ad essi compete solo il rimborso delle spese documentate nei limiti previsti dal presente Regolamento. 1 documenti di spesa devono essere intestati all Università degli Studi di Verona. Art. 5 DURATA DELLA MISSIONE 1. Non è considerata missione la trasferta di durata inferiore a 4 ore, anche se in località distante oltre 10 km dalla sede di servizio. 2. La durata della missione effettuata in territorio nazionale, nella medesima località, è limitata a 240 giorni oltre i quali non potrà essere riconosciuta, in alcun caso, l indennità di trasferta. 3. Tale limite è ridotto a 180 giorni per le missioni effettuate all estero, oltre i quali l indennità giornaliera è ridotta a % (tre quarti) della misura stabilita, fino al raggiungimento massimo dei 240 giorni totali di missione. 4. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. 5. Il cambiamento di località nell espletamento di una missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo, qualora la distanza minima fra le due località sia di almeno 100 Km. 6. Per tutto il personale inviato in missione il giorno e l ora di inizio e fme della stessa devono essere dichiarati nel modulo di liquidazione. Gli scostamenti di notevole evidenza rispetto agli orari risultanti dai titoli di viaggio devono essere adeguatamente giustificati. Art. 6 MEZZI DI TRASPORTO personale in missione utilizza, di norma, i seguenti mezzi di trasporto ordinari: 4 il treno; b) gli altri mezzi in regolare servizio di linea (aereo, nave, autolinee, etc.); c> i mezzi di trasporto dell Amministrazione Universitaria; 4 il taxi, limitatamente al percorso. dalla sede di servizio alla stazione di partenza del mezzo di trasporto e dalla stazione di arrivo al luogo sede della missione e viceversa, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati. La ricevuta deve essere intestata all incaricato o alla Università di Verona, riportare il percorso effettuato ed essere firmata dal taxista. 2. Salvo che non ricorra una evidente diseconomia, o quando particolari esigenze, debitamente motivate, lo richiedano, è inoltre consentito l uso dell automezzo di proprietà dell incaricato, sia per missioni in Italia che all estero, dietro autorizzazione del Direttore della Struttura. 3. L utilizzo dell automezzo proprio è autorizzato in caso di:
4 4 vantaggio economico (trasporto di più persone incaricate alla medesima missione, durata inferiore della missione con risparmio di pernottamenti eio indennità di trasferta,...) b) percorso non servito in tutto 0 in parte c> trasporto di strumentazione ingombrante o delicata 4 altre esigenze straordinarie e adeguatamente motivate L incaricato deve, altresì, dichiarare sotto la propria responsabilità:. di essere in possesso di idonea abilitazione alla guida;. il numero di targa del mezzo utilizzato;. che detto veicolo è in regola con le norme per la circolazione (revisione in corso di validità);. che per detto veicolo è stata stipulata la prevista polizza per la copertura assicurativa per responsabil-ità civile e che tale polizza è in corso di validità per tutto il tempo di svolgimento della missione. 4. In caso di utilizzo dell automezzo proprio è operante la copertura assicurativa prevista per i danni subiti dal personale in missione. La denuncia dell eventuale sinistro dovrà essere presentata, anche a mezzo fax entro 3 giorni alla Direzione 5 Servizi Tecnici Generali e Patrimonio. 5. Quando esigenze straordinarie, debitamente motivate, lo richiedano, è inoltre consentito il noleggio *di mezzi di trasporto, sia per missioni in Italia che all estero, dietro autorizzazione del Direttore della Struttura. Art. 7 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 1. Per determinare il rimborso delle spese di viaggio, si considera sede di partenza e di ritorno la sede di servizio, salva la maggiore economicità determinata da sedi di partenza e/o ritorno diverse dalla sede di servizio rimborso delle spese effettivamente sostenute compete, per i viaggi in ferrovia o mezzi di navigazione, nel limite del costo del biglietto a tariffa d uso. 3. Per i viaggi in ferrovia, oltre al rimborso del biglietto di viaggio, spetta il rimborso dell eventuale spesa sostenuta per l uso di: 4 b) c> 4 un compartimento singolo in carrozza con letti; supplementi obbligatori; prenotazione posti; deposito bagagli. 4. Nei viaggi in aereo, all interno o all estero, l uso della classe superiore a quella economica deve essere previamente autorizzato. 5. In caso di uso del mezzo aereo è ammesso, su presentazione di regolare polizza stipulata dall interessato, il rimborso della spesa di un assicurazione sulla vita nei limiti di un massimale pari a 1Mld. 6. Al personale autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto, compete una indennità chilometrica commisurata ad un quinto del costo in Italia di un litro di benzina vigente all inizio dell anno con possibilità di revisione in corso d anno se lo scostamento in più o in meno supera il 10%. Il computo della distanza percorsa viene effettuato mediante l uso dei tabellari chilometrici ACI. L interessato deve evidenziare e motivare, sotto la propria responsabilità, il numero dei chilometri percorsi in eccesso. 7. Per i viaggi compiuti con mezzi di trasporto fomiti dall Amministrazione, non compete alcuna indennità chilometrica.
5 8. E consentito il rimborso della spesa per il pedaggio autostradale su presentazione del relativo documento giustificativo. E pure consentito il rimborso delle spese sostenute per il parcheggio a pagamento dell autovettura su presentazione di idonea documentazione rimborso delle spese di viaggio può avvenire esclusivamente previa presentazione del biglietto di viaggio originale riferito alla singola persona. Se inoltre il biglietto di viaggio è privo del prezzo è necessario allegare una dichiarazione dell agenzia che ha emesso il biglietto o la ricevuta del pagamento. Sono ammissibili, purché debitamente documentate, le spese di prenotazione del biglietto. 10. In assenza del biglietto originale di viaggio è ammessa, quale documentazione sostitutiva, solo la denuncia di furto o smarrimento presentata all autorità di polizia Al personale, incaricato di svolgere compiti ispettivi, sopralluoghi tecnici o per particolari esigenze di servizio anche nell ambito del territorio in cui ha la propria sede di lavoro, compete solo il rimborso chilometrico per l uso del mezzo proprio allorquando sia stato autorizzato. Art. 8 RIMBORSO DI SPESE PER VITTO ED ALLOGGIO 1. Per la missione vengono rimborsate esclusivamente le spese sostenute e documentate per vitto ed alloggio riferite alla singola persona. 2. Per le missioni in Italia ed all estero il rimborso riguarda: 4 b) c> spese per la consumazione di pasti compresi anche i piccoli pasti e le consumazioni effettuate nelle strutture alberghiere nel limite di L al giorno in Italia, e di U$ 100 al giorno all estero, se la missione supera le dodici ore. Detti limiti si dimezzano se la missione è inferiore a dodici ore ma supera le otto ore della giornata di riferimento; spese di pernottamento nel limite di L al giorno in Italia e di U$ 300 al giorno all estero spese per alloggio in appartamento se più conveniente dell albergo e con presentazione di regolare fattura o quietanza di pagamento. 3. Le spese di pernottamento, sono ammissibili per missioni effettuate in località la cui distanza dalla sede di servizio non sia percorribile in un tempo inferiore a 90 minuti con il mezzo pubblico più rapido a disposizione. In caso contrario l incaricato è tenuto al rientro giornaliero in sede, salvo particolari e giustificate esigenze in cui può essere autorizzato il pernottamento. 4. La documentazione per la consumazione di pasti all estero si intende prodotta allorquando il documento contenga l intestazione del ristoratore la somma pagata e la causale del pagamento. 5. Con provvedimento annuale il Consiglio di Amministrazione può adeguare i limiti di spesa indicati nel comma 2, tenuto conto degli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT personale universitario titolare di carta di credito aziendale, può utilizzare la stessa per effettuare esclusivamente le spese per le tipologie ammesse al rimborso e nei limiti previsti dal presente regolamento, con l obbligo di trasmettere la relativa documentazione assieme al modulo per il rimborso entro 15 qm dal termine della missione. 7. Per il rimborso delle spese sostenute in missione è necessaria la compilazione dell apposito modulo, anche in caso di rinuncia alla diaria Art. 9 INDENNITA GIORNALIERA
6 1. Al personale dipendente dell Università di Verona ed a quello ad esso equiparato viene corrisposta una indennità giornaliera così stabilità: 2. Per le missioni all estero si riconosce una indennità di Lire al giorno, ridotta di 1/3 in presenza di spese di pernottamento, del 50% in caso di spese di rimborso dei pasti e di 213 in caso di presentazione di spese di pernottamento e di pasti. Nel computo delle giornate all estero si considerano anche il giorno di arrivo in territorio estero e di partenza dallo stesso. 3. Per le missioni in Italia si riconosce una indennità di Lire giornaliere ridotta di 1/3 in presenza di spese di pernottamento, del 50% in caso di spese di rimborso dei pasti e di 213 in caso di presentazione di spese di pernottamento e di pasti. 4. Tale indennità è corrisposta in ragione di 1/24 per ora di missione. 5. Con provvedimento annuale il Consiglio di Amministrazione può adeguare i limiti di spesa indicati nei commi 2 e 3, tenuto conto degli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT. ART. 10 MISSIONE IN LOCALITA DI RESIDENZA 0 ABITUALE DIMORA DELL INCARICATO. 1. Non si considera missione, e pertanto non dà luogo ad alcun tipo di rimborso né di indennità la missione effettuata nella località di residenza o abituale dimora dell incaricato. ART. 11 RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE A CORSI, SCUOLE, CONVEGNI 1. L iscrizione a Corsi, Scuole o Convegni può avvenire a cura dell Uffkio Formazione o della Struttura Dipartimentale a ciò preposta, ovvero a cura dell incaricato allo svolgimento della missione che può richiedere il rimborso per le eventuali quote di iscrizione. 2. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato dall incaricato mediante Bonifico Bancario sono rimborsate anche le spese bancarie. 3. Nel caso in cui la quota di iscrizione sia comprensiva di vitto o dell alloggio o entrambi, e non sia possibile scorporare il costo del corso, tale circostanza è considerata ai fini della riduzione dell indennità di trasferta in base alla normativa vigente. 4. L avvenuto pagamento dell iscrizione deve essere comprovato mediante fattura emessa dall Ente organizzatore, quietanzata o munita di separata ricevuta, intestata alla Università degli Studi di Verona con indicazione del nominativo del partecipante e specificante le prestazioni cui il pagamento da diritto ivi comprese eventuali spese di vitto ed alloggio. Art. 12 COPERTURA SANITARIA ALL ESTERO 1. Per le missioni effettuate all estero è operativa una polizza assicurativa stipulata dall Università di Verona a copertura di eventuali spese mediche o di ricovero ospedaliero sostenute dal personale in missione. Art. 13 ANTICIPAZIONI DELLE SPESE DI MISSIONE 1. In caso di missione di durata superiore alle 24 ore, gli incaricati, possono richiedere, con congruo ;anticipo, una anticipazione delle spese inerenti il viaggio, l alloggio e le spese di iscrizione a Convegni o!seminari (qualora queste ultime siano saldate direttamente dalla Amministrazione- v. art. 12) presentando l apposito modulo compilato in tutte le sue parti ed allegando la documentazione attestante la spesa prevista.
7 2. 11 personale che ha richiesto ed ottenuto l anticipo in questione è tenuto, una volta terminato l incarico di missione, a far pervenire all Amministrazione con la massima tempestività e comunque non oltre 30 giorni dall effettuazione, tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione della missione. 3. Coloro che ottenuto l anticipo siano impossibilitati ad effettuare la missione, debbono provvedere alla restituzione della somma ricevuta entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto aver inizio la missione. Art. 14 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI SPESA E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE 1, La richiesta per la corresponsione del trattamento economico di missione va presentata nel termine di 6 mesi dal compimento della missione stessa, salvo quanto previsto dall art.8, comma Il termine di conclusione per il pagamento della missione è di 30 giorni dalla presentazione della documentazione. Art. 15 ENTRATA IN VIGORE NORMA TRANSITORIA 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblica.zione. 2. Alle missioni per le quali perviene richiesta di rimborso dopo l entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni in esso contenute. Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia per i dipendenti delle amministrazioni civili dello Stato, nonché il Regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità Generale dell Ateneo. 1 RETTORE (Pr i f. Elio Mosele)
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