Condizioni generali di fornitura per macchine e attrezzature agricole

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1 Condizioni generali di fornitura per macchine e attrezzature agricole Le presenti Condizioni generali di fornitura sono essenzialmente concepite per scambi commerciali tra imprese. In caso dovessero eccezionalmente essere adottate anche per scambi commerciali con utilizzatori ai sensi del 1 cap. 1 comma 2 della Legge per la tutela dei Consumatori, GU della Repubblica d'austria N. 140/79, valgono solo nella misura in cui non siano in conflitto con le norme del primo titolo di detta legge. Generalità: Le presenti Condizioni di fornitura per Macchine e attrezzature agricole (nel seguito denominate Condizioni di fornitura) definiscono i diritti e gli obblighi delle parti contraenti. Esse costituiscono quindi il fondamento giuridico di detti contratti e regolano tutte le transazioni commerciali di Reform-Werke Bauer & Co. Gesellschaft m.b.h. (nel seguito il Fornitore) per quanto riguarda macchine e attrezzature agricole, come pure ricambi e accessori, nonché l'esecuzione di commesse, salvo accordi diversi stipulati espressamente per iscritto. Eventuali condizioni diverse prescritte dal Committente sono valide solo dietro espressa conferma scritta del Fornitore. 1. Entità e accettazione della commessa: Gli ordini richiedono l'accettazione scritta da parte del Fornitore. L'accettazione è a discrezione del Fornitore. Gli ordini divengono vincolanti nella misura e nell'entità espresse dalla conferma d'ordine scritta. Le conferme d'ordine generate con sistemi informatici non richiedono la firma. Accordi accessori e modifiche sono validi solo se confermati per iscritto dal Fornitore. Con l'accettazione della fornitura, il Committente riconosce che le presenti Condizioni di fornitura hanno valore contrattuale, e che non sono applicabili eventuali condizioni di acquisto del Committente, in contrasto con le nostre Condizioni di fornitura. I dati tecnici (dimensioni, pesi, prestazioni, ecc.) e le illustrazioni sono da considerarsi solo indicativi. Si riserva il diritto di apportare modifiche costruttive. In caso di recesso del Committente dopo la trasmissione della commessa legalmente vincolante, indipendentemente dal motivo, il Fornitore ha il diritto di richiedere, per le merci vendibili, un indennizzo (tariffa di annullamento) pari al 10 % del prezzo di vendita e, in caso di merci non vendibili, anche il risarcimento dei costi di produzione sostenuti, nel qual caso i componenti lavorati restano a disposizione del Committente. 2. Temine di consegna: Tutti i termini di consegna si intendono come non vincolanti, si riferiscono al completamento presso lo stabilimento e decorrono a partire dalla conferma d'ordine; quanto sopra a condizione che il Committente abbia fornito tutta la documentazione necessaria per la consegna e/o l'esecuzione (come ad es. permessi di importazione, garanzie bancarie ecc.) e abbia altresì adempiuto ai suoi obblighi contrattuali. Sono ammesse le consegne parziali; in caso di eventi imprevisti, come casi di forza maggiore, scioperi, fermi di impianto e scarti presso lo stabilimento del Fornitore o dei subfornitori il termine di consegna verrà di conseguenza prorogato nella misura in cui detti eventi incidono sull'adempimento puntuale dell'intero contratto o della parte del contratto di prossima scadenza. Quanto sopra non pregiudica il diritto di recesso del Fornitore in caso di forza maggiore. 1

2 Sono escluse le richieste di risarcimento danni a causa di ritardo della consegna. Il contratto si intende adempiuto all'avviso di merce pronta per la spedizione. In caso la spedizione venga prorogata su richiesta del Committente, quest'ultimo corrisponderà al Fornitore i costi sostenuti per l'immagazzinamento, per un importo minimo pari allo 0,5 % mensile sull'importo della fattura. Quanto sopra non pregiudica la fatturazione e i termini di pagamento. 3. Prezzi Salvo diversa indicazione, i prezzi si intendono espressi in Euro, più IVA di legge, nonché qualsiasi altro onere, tributo, imposta, dazio ecc. I prezzi sono prezzi indicativi franco fabbrica, imballaggio, carico e assicurazione esclusi. Il prezzo addebitato sarà quello in vigore al momento della consegna. 4. Condizioni di pagamento: Salvo accordi specifici, i pagamenti vanno eseguiti puntualmente, in contanti, senza detrazioni, franco luogo di pagamento del Fornitore. Sono ritenuti validi solo i pagamenti effettuati direttamente al Fornitore. In caso di ritardo di pagamento o di mancato ritiro della cambiale, saranno dovuti gli interessi di mora, senza necessità di messa in mora, a decorrere dalla scadenza del pagamento rispettivo al momento previsto di ritiro della cambiale, in ragione degli interessi debitori bancari o maggiori interessi legali, più costi e spese. L'eventuale accettazione di cambiali e assegni avviene esclusivamente a titolo di pagamento e, in caso di emissione su piazza secondaria, il Fornitore non risponde della tempestiva presentazione e del protesto. Nel caso in cui pagamenti scaduti non vengano effettuati puntualmente e il Committente, nonostante il sollecito con dilazione di 8 giorni, non onori la somma dovuta, o le cambiali concordate non vengano ritirate puntualmente dal Fornitore, oppure nel caso in cui una cambiale vada in protesto perché non onorata, l'intero importo residuo ancora in sospeso, compresa la cambiale non pagata, diverrà immediatamente esigibile, senza che sia necessaria un'ulteriore messa in mora. Se il Fornitore viene a conoscenza del fatto che la solvibilità del Committente non offre più sufficienti garanzie di pagamento, ad esempio in caso di cambiali in protesto, pignoramenti ecc., tutti i crediti ancora pendenti derivanti dal rapporto commerciale diventano immediatamente esigibili, senza che sia necessaria la messa in mora. Ulteriori forniture possono essere condizionate pagamento anticipato da parte del Committente. Eventuali reclami non danno diritto a trattenere pagamenti scaduti. Sono esclusi la compensazione con controrivendicazioni non riconosciute di qualsiasi genere, l'esercizio del diritto di ritenzione nonché la cessione di crediti del Committente nei confronti del Fornitore. I costi di garanzie bancarie, fideiussioni, lettere di credito, commissioni di incasso ecc., salvo accordi diversi, sono a carico del Committente. Il Committente può esigere l'applicazione dello sconto solo a condizione che tutti i conti precedenti siano stati saldati. I pagamenti del Committente privi di indicazione della causale del pagamento verranno accreditati in ordine cronologico di scadenza. Il Fornitore ha la facoltà di cedere i crediti vantati nei confronti del Committente. In tutti i casi suddetti i Fornitore ha il diritto, in qualsiasi momento, di ritirare la merce fornita a spese e a rischio del Committente per farla fruttare al meglio, a sua sola discrezione e a spese del Committente, oppure di custodirla a titolo di garanzia senza che ciò esoneri il Committente dall'obbligo di adempimento contrattuale, né che gli dia il diritto di richiedere il risarcimento danni per inadempienza. Di norma, i ricambi vengono forniti esclusivamente con pagamento contrassegno. 2

3 5. Diritto di recesso dal contratto: Il Fornitore si riserva il diritto di annullare gli ordini, in tutto o in parte, prima della consegna, in caso di dubbi sulla solvibilità del Committente e al Committente non spetterà alcun risarcimento danni anche nel caso in cui abbia effettuato un pagamento anticipato. 6. Riservato dominio: 6.1. Il Fornitore si riserva la proprietà di tutte le merci consegnate fino al saldo totale del credito vantato nei confronti del Committente e derivante dal rapporto commerciale, inclusi interessi e costi. Ciò vale anche nel caso in cui singoli crediti, o tutti i crediti, del Fornitore vengano gestiti in un conto corrente e il saldo sia stato trasmesso e riconosciuto In caso il Committente si serva della mediazione di una società finanziaria, o di un istituto di credito, esso ha l'obbligo di comunicare espressamente a detto istituto di credito che la proprietà della merce rimane esclusiva del Fornitore fino al pagamento dell'intero prezzo, compresi gli interessi dovuti e i costi Fino al pagamento completo del prezzo, il Committente non può dare in pegno la merce; in caso di altre disposizioni da parte di terzi, il Committente deve darne comunicazione immediata al Fornitore Il riservato dominio rimane impregiudicato dai pagamenti di terzi, in particolare dai pagamenti di giranti di cambiali. In questo caso i diritti del Fornitore passano al pagatore Indipendentemente dal riservato dominio, il Committente si assume il rischio del degrado e del deterioramento della merce. Nel caso in cui il Committente non abbia assicurato in modo sufficiente la merce acquistata, il Fornitore può assicurare i beni forniti, a spese del Committente, contro i danni nelle modalità usuali Per il resto la merce in riservato dominio va utilizzata con attenzione e con cura, effettuando la regolare manutenzione Nel caso in cui la merce venga fornita per la rivendita, si applica un'estensione del riservato dominio e il Committente può vendere la merce in riservato dominio solo a condizione che a) contestualmente ceda al Fornitore il credito derivante dal prezzo di vendita nella misura dell'importo ancora spettante al Fornitore stesso, registrando tale cessione nei propri libri contabili; b) in caso di pagamento per contanti, conservi il prezzo di acquisto separatamente per il Fornitore Quanto sopra non pregiudica la facoltà del Fornitore di provvedere autonomamente al recupero dei crediti. Nel caso in Committente non onori regolarmente i suoi impegni di pagamento, il Fornitore può esigere che il Committente gli comunichi i crediti ceduti e i suoi debitori, gli fornisca tutte le indicazioni necessarie per la riscossione, gli trasmetta tutta la documentazione pertinente e informi i debitori della cessione Nel caso in cui la merce fornita sia destinata all'integrazione in altri beni, la cessione avverrà in rapporto al valore della stessa rispetto al bene In caso di morosità nei pagamenti o di peggioramento della solvibilità del Committente, se il Committente non fornisce garanzie riconosciute dal Fornitore, quest'ultimo ha il diritto, in qualsiasi momento e in qualunque luogo, di ritirare la merce in riservato dominio Il Fornitore si impegna a liberare le garanzie lui spettanti quando il valore delle stesse superi di oltre il 20% i crediti da garantire e non ancora saldati. 3

4 7. Trasferimento del rischio e spedizione: Il rischio viene trasferito al Committente nel momento in cui la merce lascia lo stabilimento del Fornitore. La spedizione è a rischio del Committente, anche in caso di eventuale consegna in porto franco. 8. Diritto di prelazione: Il Committente concede al Fornitore il diritto di prelazione sulle scorte di prodotti del Fornitore stesso nel caso di liquidazione, concordato, fallimento o chiusura dell'azienda. 9. Garanzia: 9.1. Il Venditore ha l'obbligo, nella misura stabilita dalle seguenti norme, di eliminare qualsiasi difetto che comprometta l'utilizzo derivante da un errore di progetto o da difetto del materiale o di costruzione. Il Venditore deve altresì rispondere della mancanza di caratteristiche espressamente promesse Tale obbligo riguarda esclusivamente i difetti emersi nel periodo di un anno durante l'utilizzo su un turno di lavoro, a partire dal momento del trasferimento del rischio e/o, in caso di fornitura comprensiva di installazione, a partire dal termine del montaggio. 9.3 L'Acquirente può avvalersi del presente articolo solo se comunica immediatamente per iscritto al Venditore i difetti emersi. Resta esclusa la norma della presunzione ai sensi del 924 del Codice Civile Austriaco. Il Venditore così informato deve, se l'eliminazione dei difetti in base alle norme del presente articolo spetta al Venditore, a sua scelta: a) riparare la merce difettosa in loco; b) farsi rispedire la merce o i componenti difettosi per poterli riparare; c) sostituire i componenti difettosi; d) sostituire la merce difettosa In caso il Venditore si faccia rispedire la merce o i componenti difettosi per la loro riparazione o sostituzione, l'acquirente, salvo quanto diversamente pattuito, si assume i costi e il rischio del trasporto. Salvo diversamente pattuito, la spedizione all'acquirente della merce, o dei componenti riparati o sostituiti è a spese e a rischio dell'acquirente La merce o i componenti difettosi ai sensi del presente articolo sono a disposizione dell'acquirente Il Venditore ha l'obbligo di rispondere dei costi sostenuti dall'acquirente per l'eventuale eliminazione del difetto solo nel caso abbia dato la sua approvazione in merito per iscritto L'obbligo di garanzia del Venditore vale solo per i difetti emersi durante il normale utilizzo e rispettando le condizioni di esercizio previste. In particolare, non vale per difetti derivanti da: errata installazione da parte dell'acquirente, o dei suoi incaricati, cattiva manutenzione, cattive riparazioni effettuate senza l'approvazione scritta del Venditore o modifiche effettuate da persona diversa dal Venditore stesso o dai suoi incaricati, normale usura. Per i componenti della merce che l'acquirente ha acquistato presso il subfornitore autorizzato dal Venditore, quest'ultimo risponde esclusivamente nei limiti dei diritti di garanzia lui spettanti nei confronti del subfornitore. Nel caso il Venditore appronti della merce sulla base di dati costruttivi, disegni o modelli dell'acquirente, la responsabilità del Venditore non si estende alla correttezza del progetto, ma si limita all'esecuzione conforme alle indicazioni dell'acquirente. In questi casi l'acquirente deve manlevare e tenere indenne il Venditore da qualsiasi violazione di eventuali diritti di protezione industriale. Con 4

5 l'accettazione di ordini di riparazione, o in caso di modifiche o conversioni di merce vecchia o di produttori terzi, nonché in caso di fornitura di merce usata, il Venditore non presta alcuna garanzia A partire dall'inizio del periodo di garanzia, il Venditore non si assume alcuna responsabilità che esuli da quanto previsto nel presente articolo. 10. Responsabilità 10.1 Si concorda espressamente che il Venditore non ha alcun obbligo di risarcimento danni nei confronti dell'acquirente per danni a persone e cose che non siano oggetto del contratto, per altri danni e per mancato guadagno, salvo che dalle circostanze del caso specifico non risulti che il Venditore è imputabile di negligenza grave. Resta esclusa l'inversione dell'onere della prova ai sensi del 1298 del Codice Civile Austriaco Il bene oggetto dell'acquisto offre esclusivamente la sicurezza che è possibile attendersi in base alle norme di omologazione, alle istruzioni d'uso, alle prescrizioni del Venditore in merito all'uso del bene stesso, con particolare riguardo agli eventuali controlli prescritti, e ad altre indicazioni fornite Tutti i diritti di risarcimento danni derivanti da difetti e/o carenze delle forniture e/o nelle prestazioni, in caso di mancato riconoscimento espresso del difetto/carenza da parte del Venditore, devono essere fatti valere in sede giudiziaria entro un anno dallo scadere del periodo di garanzia contrattuale, pena la decadenza del diritto. esclusa la responsabilità del Venditore nei confronti dell'acquirente per fermi di produzione, mancato guadagno, perdita dell'uso, perdite contrattuali o altri danni economici o danni consequenziali indiretti. 12. Tariffe costi di gestione: Per il rilascio di un duplicato del certificato di conformità o dei documenti di circolazione del veicolo per importazione dell'usato EUR 120,- IVA escl Per resi: fino a un valore lordo della merce resa di EUR 150,- IVA escl., la tariffa è pari a EUR 13,- IVA escl. fino a un valore lordo della merce resa di EUR 400,- IVA escl., la tariffa è pari a EUR 32,- IVA escl. a partire da un valore lordo della merce resa di EUR 400,- IVA escl., la tariffa è pari a EUR 52,- IVA escl. 13. Merce in conto deposito: Il Committente risponde della perdita e dei danni alla merce che si trova in sua custodia, nonché delle conseguenze dell'immagazzinamento improprio, salvo che la perdita o il danno derivino da circostanze non prevenibili fatta salva la diligenza ordinaria. 14. Giurisdizione e Foro competente: La giurisdizione e il Foro competente per la fornitura, il pagamento e tutti gli altri obblighi reciproci è Wels. Il rapporto giuridico è governato dal diritto austriaco. Il Fornitore ha il diritto di adire anche al Foro competente della sede del Committente. Il contratto rimane vincolante anche in caso di nullità di una delle sue clausole. 11. Danni indiretti Fatte salve eventuali norme contrarie contenute nelle presenti condizioni, resta 5

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