Ariscom RC Professionale GILD Modello 13I - edizione Maggio 2017

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1 Ariscom RC Professionale GILD Modello 13I - edizione Maggio 2017 Contratto di Assicurazione RC Professionale GILD Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario b) Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Avvertenza: prima della sottoscrizione Leggere attentamente la Nota Informativa. ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e amministrativa: Via Guido D Arezzo, R O M A Telefono Telefax PEC: ariscom@pec.ariscom.it Capitale sociale ,00 di cui sottoscritti e versati Codice Fiscale, Partita Iva e Registro delle Imprese di Roma n R.E.A. di Roma n Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n del Iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazioni al n

2 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Professionale GILD La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali ARISCOM - Compagnia di Assicurazioni S.p.A., di seguito denominata Ariscom; Forma giuridica: Società per Azioni. Via Guido D Arezzo Roma Tel sito internet: info@ariscom.it Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n del ed iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazioni al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L impresa, sulla base dell ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2016 dispone di un patrimonio netto pari a Il capitale sociale ammonta a ,00 e le riserve patrimoniali a ,00. L indice di copertura al 31/12/2016 del MCR (Minimum Capital Requirement) è pari al 63%, e l indice di copertura del SCR (Solvency Capital Requirement) è pari al 35%; i valori rappresentano il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (Solvency II). A tal proposito si rimanda al documento SFCR scaricabile dal sito della Compagnia al seguente indirizzo: RC Professionale GILD Pagina 2 di 23

3 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il presente contratto può avere durata : annuale, con o senza tacito rinnovo, oppure temporanea La durata viene esplicitata nella polizza Avvertenza: nel caso di polizza annuale con tacito rinnovo Il Contraente e la Società hanno la facoltà di disdire la polizza al termine di ogni annualità, mediante lettera raccomandata da inviarsi da una delle Parti all altra almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza; In mancanza di disdetta la polizza si intende prorogata per la durata di un anno e così successivamente, come previsto dall art. 9 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Con la presente copertura di Responsabilità Civile La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza come meglio precisato all art. 12 Oggetto dell assicurazione lett. a) b) - c). Sono inoltre comprese la RCT Conduzione dell ufficio e la RCO come indicato dalle Condizioni Speciali a) e b). Avvertenza: il contratto, prevede limitazioni, esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si rinvia agli Artt. seguenti : Art. 14 Persone non considerate terzi Art. 15 Esclusioni Art. 20 Estensione territoriale Art. 21 Regolazione del premio lett. d) omessa regolazione delle Condizioni per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza Validità temporale della Copertura Si rimanda all Art. 16 Inizio e termine della garanzia Avvertenza: il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e limiti massimi di indennizzo. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio a : Art 12 Oggetto dell Assicurazione lett. b) c) Art. 17 Limiti della garanzia Si riportano alcuni esempi numerici relativi al meccanismo di funzionamento degli stessi: Esempio limite di indennizzo: nel caso di una perdita patrimoniale dovuta ad errato trattamento di dati pari a euro il massimo risarcimento della Società è limitato al 10% del massimale come previsto dall Art. 12 Oggetto dell Assicurazione lett. b) RC Professionale GILD Pagina 3 di 23

4 Esempio franchigia/scoperto : nel caso di una sanzione fiscale con una richiesta di risarcimento pari a 700,00 euro verrà risarcito il seguente importo : Euro 700,00 ( risarcimento richiesto) Euro 500,00 (danno risarcito al terzo) = Lo scoperto del 10% pari a 70,00, previsto dall Art. 17 Limiti della Garanzia non opererà in quanto è previsto un minimo di 500,00 come precisato nello stesso articolo al secondo comma. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Avvertenza: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione come previsto Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Avvertenza: il contratto prevede alcune cause di perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione come previsto dall Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio (comprese le variazioni di professione) ai sensi e con gli effetti previsti dall Art. 5 Aggravamento del rischio delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. L esercitare una attività diversa o ulteriore rispetto a quella dichiarata in polizza puo comportare l aggravamento del rischio. La comunicazione di aggravamento o diminuzione del rischio, contenente gli estremi della polizza, dev essere inviata tramite lettera raccomandata a: Ariscom Compagnia di Assicurazioni SpA Assunzione Rischi Rami Danni - Via Guido D Arezzo, Roma oppure all Intermediario che ha in gestione la polizza. 6. Premi Il pagamento del premio viene effettuato con cadenza annuale o semestrale, mediante assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità. E consentito il pagamento del premio in contanti per un importo fino a 750,00. Il pagamento del premio è altresì consentito mediante ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico. E possibile pagare il premio in rate semestrali senza oneri aggiuntivi. 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non sono previsti adeguamenti del premio e delle somme assicurate. RC Professionale GILD Pagina 4 di 23

5 8. Rivalse: avvertenza sulle rivalse Avvertenza: Ariscom rinuncia al diritto di surroga derivante dall art del Codice Civile. 9. Diritto di recesso Avvertenza: ai sensi di quanto previsto nell Art. Art. 8 Recesso in caso di sinistro, dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dall Assicurazione con preavviso di 30 giorni; la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui è pervenuta la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato. Inoltre l inadempienza relativa all obbligo di denuncia (previsto entro tre giorni) è causa di perdita totale o parziale del diritto all indennizzo come previsto all Art. 7 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro. 11. Legge applicabile al contratto In base all art. 180 del D.Lgs 209/2005 Codice delle Assicurazioni, il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 12. Regime fiscale Al momento della redazione del presente fascicolo informativo, i premi sono soggetti all applicazione di un imposta pari al 22,25 % del premio imponibile. I suddetti oneri fiscali sono a carico del Contraente. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: La Società assume e gestisce le vertenze del danno come previsto dall Art. 18 Gestione delle vertenze di danno Spese legali Reclami Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinisti possono essere presentati per iscritto ad Ariscom secondo le seguenti modalità: reclami@ariscom.it posta: Ariscom Compagnia di Assicurazioni SpA Funzione Relazioni Esterne e Comunicazione Servizio Clienti, Via Guido D Arezzo, Roma fax 06/ I reclami indirizzati alla Compagnia contengono: RC Professionale GILD Pagina 5 di 23

6 - Nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; - Numero della polizza e nominativo del Contraente; - Numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; - Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - Breve descrizione del motivo di lamentela; - Ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura di Ariscom comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta da Ariscom entro il termine di 45 giorni dalla data del ricevimento del reclamo da parte di Ariscom stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo all ISVAP Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma (fax oppure ). I reclami indirizzati all ISVAP contengono: - Nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - Breve descrizione del motivo di lamentela; - Copia del reclamo presentato ad Ariscom e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - Ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle somme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati all ISVAP secondo le modalità sopra indicate. Si ricorda che in ogni caso resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 14. Arbitrato Avvertenza: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sia previsto l arbitrato resta ferma la possibilità in ogni caso, rivolgersi all Autorità giudiziaria. Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. RC Professionale GILD Pagina 6 di 23

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8 GLOSSARIO Le parti attribuiscono il seguente significato alle parole usate: ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione; ASSICURATORI: la Compagnia Assicuratrice (Società); ATTO ILLECITO: qualsiasi effettiva o presunta violazione di obbligazioni, negligenza, imprudenza ed imperizia, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni ed altri atti che provochino un danno a Terzi. Tutti gli Atti Illeciti connessi tra di loro, o riconducibili allo stesso atto, costituiranno un unico sinistro; CERTIFICATO: il documento che riporta i dati dell Assicurato/Contraente, il periodo di assicurazione, il limite di indennizzo, il Premio ed eventuali altri elementi di Assicurazione; COLLABORATORI: qualsiasi persona fisica, che opera, ha operato oppure opererà per conto dell Assicurato/Contraente (dipendente, collaboratore, sostituto di concetto, praticanti in genere, apprendista, ausiliario giudiziario, consulente e corrispondente italiano o estero, ecc.); CONTRAENTE: la persona fisica, l associazione professionale e la Società indicati in polizza, che stipula l Assicurazione in nome proprio e/o per conto dei propri Soci e Collaboratori e nel caso di morte, incapacità o scioglimento sia della Associazione che della Società indicata in polizza, i soggetti responsabili per le obbligazioni dell Assicurato/Contraente. DANNO e/o PERDITA: il pregiudizio economico subito dall Assicurato. Sono compresi tra le perdite: a) i Costi e le Spese sostenuti da un Terzo che l Assicurato sia tenuto a pagare in virtù di transazione o provvedimento giudiziale; b) i Costi e le Spese sostenute dall Assicurato, con il consenso scritto degli Assicuratori, per attività di difesa e/o di transazione relativa ad azioni, procedimenti intentati contro l Assicurato. I Costi e le Spese di cui al punto b) sono limitati al 25% del Massimale, come previsto dall art.1917 del Codice Civile, sono pagati in aggiunta al medesimo salvo l applicazione della Franchigia e/o Scoperto di Polizza se previsto dal Modulo; DANNI CORPORALI: si intende il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte ed infermità; DANNI MATERIALI: si intende il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose e/o di animali; FRANCHIGIA: l importo prestabilito che l Assicurato/Contraente tiene a suo carico per ciascun Sinistro; INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Compagnia Assicuratrice (Società) ai sensi della presente Polizza; RC Professionale GILD Pagina 8 di 23

9 INTERMEDIARIO: la persona fisica o giuridica iscritta al RUI ed autorizzata ad esercitare tale attività ai sensi della vigente Legge. MASSIMALE: la massima esposizione della Società per ogni Sinistro e in aggregato per il periodo di Polizza; PERIODO DI ASSICURAZIONE: si intende il periodo indicato nel Certificato; POLIZZA: il documento che contiene le condizioni e l oggetto dell Assicurazione: PREMIO: la somma dovuta dall Assicurato/Contraente alla Compagnia Assicuratrice; PROPOSTA: il questionario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio. Essa forma parte integrante del presente contratto di Assicurazione; SCOPERTO: la percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell Assicurato/Contraente per ciascun Sinistro; SINISTRO: è la Richiesta di Risarcimento o la Contestazione di Responsabilità o la conoscenza di ogni altra circostanza che possa dar adito ad una probabile Richiesta di Risarcimento; TERZI: tutti i soggetti, persone fisiche e/o giuridiche diversi dall Assicurato/Contraente che subiscano danni per atto illecito dell Assicurato, dei componenti lo Staff interno e collaboratori (con esclusione del coniuge, figli e genitori dell Assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, dei suoi rappresentanti legali, amministratori, soci, associati o contitolari e dei suoi dipendenti e/o collaboratori); Ariscom Compagnia di Assicurazioni SPA L Amministratore Delegato Marco Mondini RC Professionale GILD Pagina 9 di 23

10 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione; ASSICURATORI: la Compagnia Assicuratrice (Società); ATTO ILLECITO: qualsiasi effettiva o presunta violazione di obbligazioni, negligenza, imprudenza ed imperizia, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni ed altri atti che provochino un danno a Terzi. Tutti gli Atti Illeciti connessi tra di loro, o riconducibili allo stesso atto, costituiranno un unico sinistro; CERTIFICATO: il documento che riporta i dati dell Assicurato/Contraente, il periodo di assicurazione, il limite di indennizzo, il Premio ed eventuali altri elementi di Assicurazione; COLLABORATORI: qualsiasi persona fisica, che opera, ha operato oppure opererà per conto dell Assicurato/Contraente (dipendente, collaboratore, sostituto di concetto, praticanti in genere, apprendista, ausiliario giudiziario, consulente e corrispondente italiano o estero, ecc.); CONTRAENTE: la persona fisica, l associazione professionale e la Società indicati in polizza, che stipula l Assicurazione in nome proprio e/o per conto dei propri Soci e Collaboratori e nel caso di morte, incapacità o scioglimento sia della Associazione che della Società indicata in polizza, i soggetti responsabili per le obbligazioni dell Assicurato/Contraente. DANNO e/o PERDITA: il pregiudizio economico subito dall Assicurato. Sono compresi tra le perdite: a) i Costi e le Spese sostenuti da un Terzo che l Assicurato sia tenuto a pagare in virtù di transazione o provvedimento giudiziale; b) i Costi e le Spese sostenute dall Assicurato, con il consenso scritto degli Assicuratori, per attività di difesa e/o di transazione relativa ad azioni, procedimenti intentati contro l Assicurato. I Costi e le Spese di cui al punto b) sono limitati al 25% del Massimale, come previsto dall art.1917 del Codice Civile, sono pagati in aggiunta al medesimo salvo l applicazione della Franchigia e/o Scoperto di Polizza se previsto dal Modulo; DANNI CORPORALI: si intende il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte ed infermità; DANNI MATERIALI: si intende il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose e/o di animali; FRANCHIGIA: l importo prestabilito che l Assicurato/Contraente tiene a suo carico per ciascun Sinistro; INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Compagnia Assicuratrice (Società) ai sensi della presente Polizza; INTERMEDIARIO: la persona fisica o giuridica iscritta al RUI ed autorizzata ad esercitare tale attività ai sensi della vigente Legge. MASSIMALE: la massima esposizione della Società per ogni Sinistro e in aggregato per il periodo di Polizza; PERIODO DI ASSICURAZIONE: si intende il periodo indicato nel Certificato; POLIZZA: il documento che contiene le condizioni e l oggetto dell Assicurazione: PREMIO: la somma dovuta dall Assicurato/Contraente alla Compagnia Assicuratrice; PROPOSTA: il questionario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio. Essa forma parte integrante del presente contratto di Assicurazione; SCOPERTO: la percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell Assicurato/Contraente per ciascun Sinistro; SINISTRO: è la Richiesta di Risarcimento o la Contestazione di Responsabilità o la conoscenza di ogni altra circostanza che possa dar adito ad una probabile Richiesta di Risarcimento; TERZI: tutti i soggetti, persone fisiche e/o giuridiche diversi dall Assicurato/Contraente che subiscano danni per atto illecito dell Assicurato, dei componenti lo Staff interno e collaboratori RC Professionale GILD Pagina 10 di 23

11 (con esclusione del coniuge, figli e genitori dell Assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, dei suoi rappresentanti legali, amministratori, soci, associati o contitolari e dei suoi dipendenti e/o collaboratori); NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.) Art. 2 Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.). Art. 3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art C.C. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art. 4 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Aggravamento del rischio L Assicurato e il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art C.C.). Art. 6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato o del Contraente (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art C.C.). RC Professionale GILD Pagina 11 di 23

12 L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art C.C.). Art. 8 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta. Art. 9 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30gg, l'assicurazione, di durata non inferiore all anno, è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 10 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 11 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. RC Professionale GILD Pagina 12 di 23

13 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE Art. 12 Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti. L assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato per: a) fatto, anche doloso, delle persone addette al suo studio professionale delle quali debba rispondere; b) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, derivanti dall errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (D.Lgs. 196/2003), semprechè l Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di euro. Per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 10% del massimale per sinistro; c) per perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di euro. Per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 10% del massimale per sinistro. L Assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale degli altri addetti, facenti parte dello studio. Art. 13 Requisiti professionali La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte dell Assicurato e degli addetti allo studio, delle abilitazioni professionali e degli altri requisiti richiesti dalla legge per l attività da essi svolta. Art. 14 Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi: a) il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell Assicurato; ogni altro parente od affine con lui convivente; b) le società e le persone giuridiche nelle quali l Assicurato o le persone indicate alla lettera a) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo. RC Professionale GILD Pagina 13 di 23

14 Art. 15 Esclusioni La garanzia non vale per: a) i danni alle cose che l Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all art. 12 lett.c); b) perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore; c) perdite patrimoniali derivanti dall attività svolta nell ambito di incarichi di Consigliere di Amministrazione di Società od Enti; d) l attività che i collaboratori dell Assicurato svolgano in proprio, né per l attività di collaboratori non facenti parte dello studio; e) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; f) le perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi; g) le sanzioni fiscali, multe od ammende inflitte all Assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido; h) le perdite patrimoniali relative alla responsabilità derivante all Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società, alle funzioni di Sindaco e di Revisore Contabile. Art. 16 Inizio e termine della garanzia L assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente alla decorrenza della polizza. La garanzia è inoltre operante, nel caso l Assicurato abbia cessato la propria attività professionale per motivo diverso da radiazione o sospensione dall Albo professionale (cessazione volontaria e definitiva), per le richieste di risarcimento di danni, derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto, presentate all Assicurato stesso e da lui denunciate alla Società nei due anni successivi alla cessazione del contratto. Art. 17 Limiti della garanzia Fermo il massimale indicato nella scheda di polizza che rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per periodo di assicurazione, indipendentemente dal numero dei sinistri verificatisi e denunciati alla Società stessa, la garanzia è prestata con la FRANCHIGIA 1.000,00 Per quanto riguarda i sinistri conseguenti al servizio cambiario e le sanzioni di natura fiscale, il massimale indicato in polizza per periodo di assicurazione si intende ridotto a 1/3 e la garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00. Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa. Fermo quanto stabilito dal procedente comma e dall art. 16 per sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto, il limite di risarcimento, indipendentemente dal numero dei sinistri, non potrà superare il massimale indicato in polizza. Art. 18 Gestione delle vertenze di danno spese legali RC Professionale GILD Pagina 14 di 23

15 La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. In caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell avvenuta transazione. La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne delle spese di giustizia penale. Art. 19 Effetti sulle polizze sostituite Qualora il rischio assicurato sia stato già assicurato, senza soluzione di continuità, con altre polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società. Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale assicurato dalla polizza sostituita. Limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture. RC Professionale GILD Pagina 15 di 23

16 Art. 20 Estensione territoriale L assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in Europa. Art. 21 Regolazione del premio a) Determinazione del premio Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice. b) Premio anticipato Qualora all atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un adeguata rivalutazione del preventivo. L ammontare dell elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell ultimo consuntivo. c) Accertamenti e controlli La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti. d) Omessa regolazione 1. Qualora il contraente: ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione oppure ometta il pagamento della differenza attiva dovuta alla Società oppure dichiari inesatti o incompleti consuntivi degli elementi variabili e la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto ( somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto. 2. Qualora ricorra quanto previsto ai precedente punto 1) la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati. RC Professionale GILD Pagina 16 di 23

17 Condizioni Speciali 1.Conduzione dell ufficio ( sempre valida ed operante) a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dei locali adibiti all attività dell Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L assicurazione é inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei collaboratori indicati in polizza, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale. b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori (RCO) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, purchè in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per: 1) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell art.13 del D.Lgs. 23/02/2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione; 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23/02/2000 n.38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall INAIL, mediante l azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno Da tale assicurazione sono escluse le malattie professionali. Tanto l assicurazione R.C.T. quanto l assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222. c) Rischi esclusi dall assicurazione L assicurazione R.C.T. non comprende i danni: a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore,nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età; c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori; d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell ambito di esecuzione di tali operazioni; e) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento. RC Professionale GILD Pagina 17 di 23

18 f) da furto; g) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; h) derivante dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi; i) alle cose che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; k) di cui l Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile. L assicurazione RCT e RCO non comprende i danni: l) da detenzione o impiego di esplosivi; m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente ( fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); n) da amianto. Valide e operanti in relazione al rischio dichiarato in polizza 1.DOTTORE COMMERCIALISTA E ESPERTO CONTABILE E TRIBUTARISTA A titolo esemplificativo e non limitativo le attività coperte dalla presente polizza includono: - Consulenza ed assistenza fiscale, consulenza amministrativa; - Sanzioni di natura fiscale ed amministrativa, inflitte ai clienti dell Assicurato per errori imputabili all Assicurato stesso; - Tenuta, aggiornamento e riordinamento di contabilità, registri iva e tenuta libri contabili in genere; - Invio telematico - Qualsiasi atto doloso dei dipendenti, dei collaboratori, sostituti di concetto, praticanti in genere, Consulenti e Professionisti in genere non in rapporto di dipendenza e di cui l Assicurato/Contraente debba rispondere; - Perdite patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su Terzi, compreso i clienti; - Commissario Giudiziale, Commissario Governativo ed Ausiliario Giudiziario, liquidatore in atti di liquidazione volontaria, Liquidatore Giudiziale, Arbitro, Custode Giudiziario, Rappresentante degli Obbligazionisti, Commissario Straordinario, Membro di Commissione Tributaria, Perito e Consulente Tecnico; - Normativa Antiriciclaggio e libere docenze; - Esecuzione immobiliare per conto del Tribunale. 2.CONSULENTI DEL LAVORO Le attività coperte dalla presente Polizza includono a titolo esemplificativo e non limitativo quanto segue: - invio Telematico; - consulenza ed assistenza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale; - consulenza ed assistenza per selezione e ricerca del personale; - consulenza e partecipazione alla predisposizione e stesura di contratti di lavoro; - amministrazione del personale; - assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti, - consulenza ed assistenza nelle controversie di lavoro in sede extragiudiziale e giudiziale, comprese le procedure arbitrali, RC Professionale GILD Pagina 18 di 23

19 - sanzioni di natura fiscale ed amministrativa, inflitte ai Cliente dell Assicurato per errori imputabili all Assicurato stesso, comprese quelle previste dal D.L.472/97; - sanzioni, multe ed ammende di natura contributiva inflitte ai clienti dell Assicurato/Contraente per negligenza o errori imputabili all Assicurato; - qualsiasi atto doloso dei componenti lo Staff interno, dipendenti, collaboratori, sostituti di concetto, praticanti in genere, consulenti e professionisti in genere non in rapporto di dipendenza, di cui l Assicurato/Contraente debba rispondere: - attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche e giuridiche in materia di lavoro; - perdite patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi compresi i clienti; - curatore, commissario giudiziale, liquidatore, arbitro, perito e consulente tecnico, rappresentante e patrocinatore in materia tributaria, membro di commissione tributaria; - responsabilità civile derivante all Assicurato dall apposizione del visto di conformità in base a tutte le Leggi e regolamenti vigenti; - normativa Antiriciclaggio e libere docenze. 3.AVVOCATO Le attività coperte dalla presente Polizza includono a titolo esemplificativo e non limitativo quanto segue: - consulenza ed assistenza fiscale - attività di libero docente, limitatamente alle discipline economiche, fiscali e tributarie - perdite patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti - commissario giudiziale, commissario governativo ed ausiliario giudiziario, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione, liquidatore in atti di liquidazione volontaria, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante obbligazionisti, commissario straordinario, membro di commissione tributaria, perito e consulente tecnico - esecuzione immobiliari ex Legge 302/98 - custodia documenti e valori Legge 247/ mediazione - invio telematico - normativa antiriciclaggio. RC Professionale GILD Pagina 19 di 23

20 Condizioni Aggiuntive (valide solo in quanto richiamate in polizza e se il relativo premio è stato corrisposto) A) FUNZIONI DI SINDACO/REVISORE CONTABILE Ferme restando le condizioni tutte di polizza, a parziale deroga dell art.lo 15 lett.h) la copertura è estesa alla responsabilità derivante all Assicurato dall espletamento delle funzioni di sindaco e di revisore dei conti in società ed altri enti privati e o pubblici incluse le funzioni di Revisore di cui alla Legge 142/90. La copertura non vale per le richieste di risarcimento relative a : - Società o Enti che alla data di stipula del contratto si trovino in stato di insolvenza o sottoposti a procedure concorsuali o in enti pubblici che si trovino in stato di dissesto finanziario - Istituti di credito e Assicurazioni - Società quotate in borsa Tale garanzia viene prestata fino a concorrenza del 30% del massimale assicurato con il massimo di per sinistro e per anno assicurativo, con scoperto 10%, minimo assoluto di 5.000,00 e massimo di ,00. B) MEMBRO DELL ORGANISMO DI VIGILANZA (AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 ART.6 PUNTO 1 LETTERA B) Qualora sia prevista tale estensione e sia stata concordata con gli Assicuratori, fermo restando i limiti, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni di cui alla polizza, essa si intenderà estesa alla Perdita che traggono origine da ogni Richiesta di Risarcimento fatta da Terzi all Assicurato per la prima volta e notificate agli Assicuratori durante la vigenza della polizza, in conseguenza di un comportamento colposo commesso durante il periodo di Assicurazione oppure entro il periodo di retroattività (se concesso), nell espletamento dell incarico oggetto della presente estensione. A maggior precisazione di quanto sopramenzionato sono da intendersi compresi: - Gli incarichi di Membro dell Organo di Vigilanza in base alla legge vigente; - Tale estensione è operante anche per gli incarichi cessati. In ogni caso l Assicurazione è prestata con uno scoperto e/o franchigia come stabilito nel modulo. Lo scoperto e/o la franchigia dovrà rimanere a carico dell Assicurato senza che egli possa farlo assicurare da altri Assicuratori. la garanzia è prestata con la FRANCHIGIA 1.000,00 C) CURATORE FALLIMENTARE E COMMISSARIO LIQUIDATORE. Qualora sia prevista tale estensione e sia stata concordata con gli Assicuratori, l assicurazione comprende i danni derivanti ai Terzi dallo svolgimento dell attività di Curatore Fallimentare e Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa. la garanzia è prestata con la FRANCHIGIA 1.000,00 D) ATTESTATORE PIANO CONCORDATI PREVENTIVI Qualora sia prevista tale estensione e sia stata concordata con gli Assicuratori, l assicurazione comprende i danni derivanti ai Terzi dallo svolgimento dell attività di attestatore piano concordati preventivi. la garanzia è prestata con la FRANCHIGIA 1.000,00 RC Professionale GILD Pagina 20 di 23

21 E) ASSEVERATORE DEI PIANI DI RISANAMENTO Qualora sia prevista tale estensione e sia stata concordata con gli Assicuratori, l assicurazione comprende i danni derivanti ai Terzi dallo svolgimento dell attività di asseveratore dei piani di risanamento. la garanzia è prestata con la FRANCHIGIA 1.000,00 F) VISTO LEGGERO DI CONFORMITÀ Assistenza Fiscale e Compensazione Credito Iva Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, e sempre che L Assicurato abbia pagato il Premio addizionale convenuto, la garanzia prestata dalla presente polizza viene estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate ai clienti nell esercizio dell attività di apposizione dei visti di conformità, di asseverazione e di certificazione tributaria ( Visto Leggero o Visto di Conformità ): i. Assistenza Fiscale come specificato dal D.M. 164/99, dalla circolare 21/E del e dall articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 175/2014 dell Agenzia delle Entrate e successive modifiche e/o integrazioni di legge. ii. Compensazione Credito Iva come specificato dal D.L. 78/09 e Legge di conversione 102/09 D.M. 164/99, dal D.Lgs. 241/97, e dall articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 175/2014 e successive modifiche e/o integrazioni di legge. iii. Compensazione Crediti IRES, IRAP ed IRPEF, come specificato dall Art. 1 comma 574 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i., e dall articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 175/2014; Relativamente a questa sola estensione di garanzia, ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il Limite di Indennità dedicato viene fissato in Euro 3,000,000.00, e l'assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla cessazione della presente polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di Durata del Contratto. Gli Assicuratori inoltre si impegnano a definire tutti i Sinistri, anche per importi inferiori alla Franchigia prevista dalla presente Polizza e l Assicurato sin d ora da ampio ed irrevocabile mandato agli Assicuratori a trattare e definire tali Sinistri e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata per suo conto entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta. Ai sensi del citato art. 22 del D.M. n. 164 del viene stabilito che gli Assicuratori si impegnano a dare immediata comunicazione alla Agenzie delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative. RESTA A CARICO DELL ASSICURATO LA FRANCHIGIA PER SINISTRO DI 300,00 CHE NON POTRA ESSERE OPPOSTA AL TERZO DANNEGGIATO. Resta convenuto che in ogni caso il massimo esborso annuo della Società per la presente garanzia non puo essere superiore a euro E in ogni caso escluso : il visto apposto sui 730 precompilati; il controvalore dell imposta; la sanzione inflitta direttamente al professionista. RC Professionale GILD Pagina 21 di 23

22 G) RETROATTIVITA ESTESA ANNI UNO A parziale deroga dell Art. 3.5 Inizio e termine della garanzia, la copertura vale per le Richieste di Risarcimento o contestazione di responsabilità ricevute e denunciate per la prima volta dall'assicurato/contraente durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che esse siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere entro UN ANNO precedente la decorrenza della copertura e di cui l Assicurato non era a conoscenza prima della stipula della presente polizza. L Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli art e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo. Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa. H) RETROATTIVITA ESTESA ANNI DUE A parziale deroga dell Art. 16 Inizio e termine della garanzia, la copertura vale per le Richieste di Risarcimento o contestazione di responsabilità ricevute e denunciate per la prima volta dall'assicurato/contraente durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che esse siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere entro DUE ANNI precedenti la decorrenza della copertura e di cui l Assicurato non era a conoscenza prima della stipula della presente polizza. L Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli art e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo. Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa. I) RETROATTIVITA ESTESA ANNI TRE A parziale deroga dell Art.16 Inizio e termine della garanzia, la copertura vale per le Richieste di Risarcimento o contestazione di responsabilità ricevute e denunciate per la prima volta dall'assicurato/contraente durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che esse siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere entro TRE ANNI precedente la decorrenza della copertura e di cui l Assicurato non era a conoscenza prima della stipula della presente polizza. L Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli art e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo. RC Professionale GILD Pagina 22 di 23

23 Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa. L) RETROATTIVITA COME DA POLIZZA CESSATA A parziale deroga dell Art.16 Inizio e termine della garanzia, la copertura vale per le Richieste di Risarcimento o contestazione di responsabilità ricevute e denunciate per la prima volta dall'assicurato/contraente durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che esse siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere nel periodo di retroattività indicato in polizza. L Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli art e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo. Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa. La presente condizione è subordinata all acquisizione della copia della polizza assicurativa in vigore fino al momento della sottoscrizione del presente contratto. CLAUSOLA INTERMEDIAZIONE Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di intermediazione assicurativa, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 prevista nel frontespizio di polizza. Di conseguenza tutti i rapporti, comunicazioni e dichiarazioni inerenti a questa polizza saranno svolti dall'assicurata per il tramite del suddetto Intermediario, il quale tratterà con la Compagnia Delegataria. L Intermediario è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei premi, rilasciando apposita quietanza. RC Professionale GILD Pagina 23 di 23

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