Allegato B. A Determinazione della capacità di trasporto per l anno 2002
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- Marcella Lazzari
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1 SCHEMA DI ACCORDO TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA COMMISSION DE REGULATION DE L ELECTRICITÉ PER L ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE TRA ITALIA E FRANCIA PER L ANNO 2002 Il presente documento illustra i principi rilevanti adottati dall Autorità per l energia elettrica e il gas (di seguito: AEEG) e dalla Commission de Regulation de l Electricité (di seguito: CRE) con riferimento a condizioni e misure per l allocazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra l Italia, la Francia e, per la parte di allocazione tecnicamente inscindibile, la Svizzera per l anno L AEEG intende, per quanto possibile, applicare le stesse condizioni e misure per l allocazione per l anno 2002 della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra l Italia, l Austria e la Slovenia. A Determinazione della capacità di trasporto per l anno Capacità vincolata riservata ad allocazioni gestite autonomamente dai singoli Stati che richiedono piena autonomia nell allocazione e destinata agli scambi di energia elettrica con clienti idonei italiani 1.1 La determinazione della capacità vincolata è riferita al periodo invernale (mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile), una volta dedotta la capacità corrispondente ai contratti pluriennali in essere (si veda paragrafo 3.1):?? Svizzera verso Italia: 1000 MW;?? Austria verso Italia: 110 MW (come da accordi separati);?? Slovenia verso Italia: 190 MW (come da accordi separati). 2. Capacità disponibile riservata all allocazione congiunta gestita dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: GRTN) in collaborazione con Réseau de Transport de l Electricité (di seguito: RTE) e destinata agli scambi di energia elettrica con i clienti idonei italiani 2.1 Le capacità disponibili (tolte le capacità vincolate come definite al paragrafo 1.1 e le capacità occupate dai contratti pluriennali in essere come definite al paragrafo 3.1) relative agli scambi di energia elettrica dall Europa ai clienti idonei italiani sono aggregate in due insiemi di capacità sulla base di due separate aree di confine e allocate separatamente. In particolare (valori invernali): a) la frontiera Nord-Ovest comprendente l interconnessione tra Italia e Francia ed Italia e Svizzera (di seguito: frontiera NW) per un totale di 1800 MW. Il GRTN e la RTE gestiscono congiuntamente l allocazione. Gli operatori che accedono alla frontiera NW presentano richieste di capacità esclusivamente al GRTN che agisce anche per conto di RTE sulla base di uno specifico accordo tra il GRTN e la RTE, notificato all AEEG e alla CRE; b) la frontiera Nord-Est comprendente l interconnessione tra Italia ed Austria ed Italia e Slovenia (di seguito: frontiera NE) per un totale di 300 MW. Il GRTN gestisce autonomamente l allocazione. Gli operatori che accedono alla frontiera NE presentano richieste di capacità esclusivamente al GRTN. 2.2 All interno delle capacità disponibili sulla frontiera NW, sono programmate e incluse le capacità pre-assegnate a particolari operatori. Queste capacità sono riservate a paesi terzi compresi nel territorio italiano e, in base alle decisioni del Governo italiano, sono: a) importazione di energia elettrica destinata alla Repubblica di San Marino: valore massimo di 50 MW; 1
2 b) importazione di energia elettrica destinata allo Stato di Città del Vaticano: valore massimo di 50 MW. B Allocazione della capacità di trasporto per il Capacità riservata per l allocazione dei contratti pluriennali 3.1 I contratti pluriennali esistenti (sottoscritti in data precedente all entrata in vigore della direttiva europea 96/92/CE) sono allocati con riserva di capacità equivalente al profilo fissato nel contratto: a) 1800 MW dalla Francia verso l Italia, di cui 1500(costanti) + 300(flessibili). Un massimo di 55 MW di capacità pre-assegnata riservata alla Corsica è compreso entro i 300 MW dei contratti pluriennali citati. Quest ultima rappresenta un transito attraverso il sistema elettrico italiano; b) 800 MW dalla Svizzera verso l Italia. 3.2 I contratti pluriennali sono destinati ai clienti del mercato vincolato italiano. 4. Integrazione delle capacità disponibili nel pool di capacità 4.1 Le frontiere NW e NE costituiscono due pool separati di capacità di trasporto all interno dei quali non è rilevante, ai fini dell assegnazione, l identificazione di quale sia la porzione di rete su cui insiste un dato scambio di energia. 4.2 Il soggetto assegnatario di diritti d uso di capacità di trasporto stipula contratti di transito con i gestori di reti facenti parte del pool e un contratto con il relativo TSO per il bilanciamento del programma di scambio stabilito sulla frontiera. Per i punti di prelievo in Italia vale la medesima previsione. 4.3 Fino all entrata in vigore del previsto accordo tra gli European Transmission System Operators sui transiti di energia, i gestori delle reti devono pubblicare ex-ante le condizioni di transito (in termini di tariffa di transito) le quali dovranno essere applicate, dai gestori medesimi, in modo trasparente e non discriminatorio. 4.4 Deve essere consentito il transito di energia, destinata a clienti italiani, sulle reti dei paesi confinanti con l Italia. 5. Allocazione preliminare della capacità disponibile sulle frontiere nord-ovest e nord-est a clienti idonei italiani che offrano il servizio di interrompibilità istantanea del carico. 5.1 I clienti che presentano richieste di ampiezza superiore a 10 MW possono accedere all allocazione preliminare purché siano ad essi riconosciute, da parte del GRTN, le caratteristiche di interrompibilità istantanea del carico per una quota maggiore o uguale alla richiesta effettuata. 5.2 Ai clienti interrompibili ed al GRTN vengono attribuiti i seguenti obblighi: a) clienti interrompibili: nel contratto bilaterale di fornitura deve essere prevista una clausola che stabilisca che durante i periodi di interruzione del carico (stabiliti dal GRTN) l immissione di energia dal paese estero non venga sospesa/ridotta e l energia risultante (valutata su base oraria in accordo al programma di scambio definito ex ante) dovrà comunque essere immessa nel sistema italiano. Le violazioni di detta clausola comportano l annullamento dei diritti d uso della capacità per la rimanente parte dell anno; b) GRTN: fatte salve le condizioni indotte da perturbazioni di rete di natura transitoria (disciplinate, nei primi minuti di loro permanenza, dalle vigenti regole UCTE), il GRTN è obbligato a prelevare, alla frontiera italiana, l energia corrispondente al programma stabilito dal cliente interrompibile e ad immetterla nel sistema italiano. L utilizzo dell interrompibilità del carico non deve comportare la variazione dei programmi orari di scambio stabiliti tra i Paesi. 2
3 5.3 Ai fini dell allocazione preliminare, sulle frontiere NW e NE, viene riservata una capacità massima di 600 MW (di cui al massimo 500 MW sulla frontiera NW e al massimo 100 MW sulla frontiera NE). Il valore di 600 MW viene definito con riferimento al valore totale del Transmission Reliability Margin utilizzato durante condizioni di emergenza del sistema elettrico. 5.4 Nel caso in cui le richieste di capacità eccedano la quantità di capacità disponibile per l allocazione preliminare, questa viene assegnata alle singole richieste mediante un razionamento pro-rata. 5.5 La capacità allocata può essere ceduta solo a clienti che presentano almeno le medesime caratteristiche di interrompibilità dell assegnatario originale per mezzo del meccanismo di allocazione secondario. Nel caso in cui gli assegnatari di tale capacità non forniscano il servizio di interrompibilità istantanea del carico, deve poter essere preservata l interrompibilità dell assegnatario precedente. 5.6 Nessuna società o gruppo di società può detenere diritti di capacità per più di 180 MW sulla frontiera NW e 30 MW sulla frontiera NE (10 % delle relative capacità assegnabili). 5.7 Le suddette porzioni di capacità di trasporto sono garantite fino a tre anni ( ). A seguito di eventuali modifiche delle regole per il commercio transfrontaliero di energia elettrica che potranno essere introdotte mediante direttive o regole della Commissione europea per il mercato interno, potrà essere previsto il pagamento di un apposito corrispettivo per i soggetti titolari di diritti di capacità di lungo periodo. 5.8 La capacità assegnata qualora le richieste eccedano la disponibilità deve essere utilizzata per l importazione di energia elettrica per almeno il 90% delle ore equivalenti del periodo (mese o settimana), al fine di garantire l uso efficiente della risorsa. GRTN e RTE propongono l adozione del periodo mensile o settimanale. L utilizzo della capacità viene verificato attraverso il programma di scambio alla frontiera italiana. La violazione del suddetto limite comporta la perdita dei diritti di capacità dell operatore per l intera durata prevista dal meccanismo di allocazione primaria. La capacità che si rendesse disponibile a seguito di tale evento viene riallocata attraverso il meccanismo di allocazione secondaria. 6. Allocazione primaria della capacità di trasporto assegnabile sulle frontiere NW e NE (dopo l allocazione preliminare) 6.1 Le capacità di trasporto assegnabili al netto di quelle allocate ai sensi del punto 5 (minimo 1300 MW per la frontiera NW e 200 MW per la NE) sono allocate per un periodo di un anno attraverso un meccanismo pro-rata con una soglia minima in uscita dal meccanismo di 3 MW (le richieste di dimensione inferiore a 3 MW dopo l applicazione del pro-rata sono scartate). 6.2 A ciascuna richiesta deve essere associata una dichiarazione di interesse dei clienti finali resa in maniera esclusiva. 6.3 Le capacità allocate possono essere scambiate esclusivamente mediante il sistema di allocazione secondaria, con cadenza mensile o settimanale. 6.4 Nessuna società o gruppo di società può detenere diritti di capacità per più di 180 MW sulla frontiera NW e 30 MW sulla frontiera NE (10 % delle relative capacità assegnabili). 6.5 L allocazione primaria riguarda solo la capacità di trasporto per l anno La capacità assegnata qualora le richieste eccedano la disponibilità deve essere utilizzata per l importazione di energia elettrica per almeno l 80% delle ore equivalenti del periodo (mese o settimana), al fine di garantire l uso efficiente della risorsa. Il GRTN e l RTE propongono l adozione del periodo mensile o settimanale. L utilizzo della capacità viene verificato attraverso il programma di scambio alla frontiera italiana. La violazione del suddetto vincolo comporta la perdita dei diritti di capacità dell operatore per l intera durata prevista dal meccanismo di allocazione primaria. La capacità che si rendesse disponibile a seguito di tale evento viene riallocata attraverso il meccanismo di allocazione secondaria. 3
4 7. Allocazione secondaria delle capacità di trasporto assegnabili sulla frontiera NW e NE (riallocazione) 7.1 Il meccanismo di allocazione secondaria prevede sessioni mensili o settimanali finalizzate a: a) consentire la negoziazione dei diritti di capacità di trasporto; b) riallocare le capacità di trasporto che si rendessero disponibili a seguito della revoca di diritti di capacità; c) allocare capacità di trasporto (dichiarata dal GRTN) che si rendesse disponibile per periodi mensili o settimanali; 7.2 Le disposizioni di cui ai paragrafi 6.2, 6.4 e 6.6 si applicano anche all allocazione secondaria. 7.3 In conseguenza dei vincoli di utilizzo di cui al paragrafo 6.6, l allocazione secondaria, sebbene basata su un assegnazione di capacità, è simile ad un allocazione di energia. L allocazione secondaria di capacità consente flessibilità nella modifica dei contratti di approvvigionamento a seguito della riallocazione dei diritti di capacità. Tale possibilità di modifica del fornitore insieme con il valore economico della capacità alla base della negoziazione nell allocazione secondaria (si veda anche il paragrafo 7.4) introduce un incentivo per l allocazione efficiente delle risorse, e concorre a promuovere l importazione dell energia a prezzo inferiore nel sistema elettrico italiano. 7.4 L allocazione secondaria è basata su transazioni bilaterali su un mercato organizzato di diritti di capacità per bande di un MW ciascuna. Le regole di tale mercato sono definite dal GRTN e dall RTE e approvate dall AEEG e dalla CRE prima che diventino operative. Le eventuali rendite derivanti dall allocazione di ulteriori capacità della frontiera NW che si rendessero disponibili sul mercato secondario sono raccolte dal GRTN e, relativamente alla capacità di trasporto disponibile sulla frontiera elettrica francese, ripartite in modo paritetico tra GRTN e RTE. Altre sopravvenienze da allocazione secondaria di capacità su altre frontiere sono raccolte dal GRTN e destinate con successivo provvedimento dell AEEG. 7.5 Nel meccanismo per l allocazione secondaria le offerte di acquisto e vendita di capacità di trasporto sono ordinate in un book rispettivamente in ordine decrescente e crescente e sono combinate sulla base di tali ordinamenti. Il prezzo di una transazione che combina un offerta di acquisto e una di vendita è il prezzo dell offerta inserita per prima nel sistema. I partecipanti al meccanismo sono tenuti al pagamento di un corrispettivo a copertura dei costi per l organizzazione e la gestione del medesimo meccanismo. 7.6 La capacità assegnata può essere scambiata solo mediante il meccanismo per l allocazione secondaria, organizzato in sessioni che possono avere luogo, in linea di principio, giornalmente o, qualora ciò non fosse praticabile, su base settimanale o mensile. 7.7 Una sessione del meccanismo per l allocazione secondaria ha luogo immediatamente dopo l allocazione primaria per consentire l aggiustamento delle posizioni delle operatori. 7.8 Nel caso in cui vi siano ritardi nell avvio del mercato secondario, AEEG e CRE potranno prevedere un meccanismo transitorio per l allocazione secondaria, basato su un criterio pro-rata, a sostituzione temporanea del mercato secondario. 8. Utilizzo della capacità che si rendesse disponibile in maniera non prevedibile e discontinua (energia spot) 8.1 Al fine di massimizzare l utilizzo della totale capacità di interconnessione il GRTN può acquistare energia spot per periodi di tempo inferiori a una settimana utilizzando quote di capacità che non siano state allocate, che non siano allocabili e che non siano state assegnate nei procedimenti di allocazione primaria e secondaria. L AEEG, con successivo provvedimento, determinerà le condizioni per l acquisto e la vendita di detta energia da parte del GRTN il quale sarà tenuto ad acquistare l energia mediante procedure trasparenti e 4
5 concorrenziali che minimizzino il costo di acquisto. I proventi derivanti da tale attività non dovranno costituire profitto per il GRTN medesimo. 9. Sommario della capacità di trasporto (quantità in MW, valori invernali) 9.1 Capacità riservata a contratti pluriennali: 9.2 Capacità autonomamente allocata: 9.3 POOL DI CAPACITA : 1800 (dalla Francia all Italia, inclusi 55 MW verso la Corsica); 800 (dalla Svizzera all Italia); 2600 totale di Svizzera 110 Austria 190 Slovenia 1300 totale di (NW, 500max interrompibile, 50 max +50 max MW verso San Marino e Città dello stato del Vaticano); 300 (NE, 100max interrompibile); 2100 totale di TOTALE di : Procedure di allocazione 10.1 Compatibilmente con le scadenze temporali di cui al paragrafo 10.2, il GRTN e la RTE propongono, in maniera congiunta, all AEEG e alla CRE per relativa approvazione, le regole generali delle procedure di allocazione preliminare, primaria e secondaria della capacità di trasporto. Una volta approvate, tali procedure divengono operative e vengono applicate congiuntamente dal GRTN e dalla RTE sulla frontiera NW. La capacità di trasporto della frontiera NE viene allocata dal solo GRTN secondo le medesime procedure Le regole delle procedure per l allocazione preliminare e primaria devono essere presentate entro il 10 dicembre Le regole delle procedure per l allocazione secondaria devono essere definite entro il 20 dicembre Organizzazione delle procedure di allocazione congiunta tra il GRTN e la RTE 11.1 Il GRTN e la RTE siglano un intesa al fine di proporre, all AEEG e alla CRE per relativa approvazione, e di implementare una procedura comune per l allocazione della capacità di trasporto sulla frontiera NW. L intesa viene siglata nel rispetto delle deliberazioni in materia emanate dall AEEG e dalla CRE e dovrà essere notificata al rispettivo regolatore. 5
Allegato A. Disposizioni generali. Articolo 1 Definizioni
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