ENERGIA ELETTRICA EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO RELATIVO AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE <10MVA E >10MVA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI
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1 ENERGIA ELETTRICA EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO RELATIVO AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE <0MVA E >0MVA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI Delibera n del Rumo, marzo 2005
2 POTENZA NOMINALE DEGLI IMPIANTI TIPOLOGIA DI IMPIANTO INFERIORE A 0 MVA EGUALE O SUPERIORE A 0 MVA FONTI RINNOVABILI TUTTI TUTTI GLI IMPIANTI GLI IMPIANTI () () D. LGS art. D. 3 LGS comma art. 3 comma 3 SOLO FONTI NON SOLO FONTI NON PROGRAMMABILI PROGRAMMABILI (2) (2) D. LGS art. D. 3 LGS comma art. 3 comma 3 FONTI RINNOVABILI PROGRAMMABILI E ASSIMILATE SOLO ECCEDENZE DA IMPIANTI SOLO ECCEDENZE DA IMPIANTI DI AUTOPRODUTTORI DI AUTOPRODUTTORI Legge MARZANO Legge comma MARZANO comma 4 FONTI NON RINNOVABILI TUTTI TUTTI GLI IMPIANTI GLI IMPIANTI Legge MARZANO Legge comma MARZANO comma 4 SOLO IN BORSA SOLO IN BORSA O CONTRATTI BILATERALI O CONTRATTI BILATERALI () Di qualsiasi tipologia. Sono compresi sia gli impianti programmabili che quelli non programmabili. (2) Si definiscono FONTI RINNOVABILI NON PROGRAMMABILI: a) eolica; b) solare; c) geotermica; d) del moto ondoso; e) maremotrice; f) idraulica ad acqua fluente. Il D.Lgs ha chiarito definitivamente la fine del concetto di fonte assimilata a fonte rinnovabile mentre la Del mantiene la dizione di fonte assimilata limitatamente, nei fatti, agli impianti di cogenerazione e ciò a solo livello di definizione di tipologia di impianto. SCENARIO NORMATIVO
3 Il D.Lgs si è occupato delle ENERGIE RINNOVABILI <0MVA TUTTE LE TIPOLOGIE ENERGIE RINNOVABILI >0MVA NON PROGRAMMABILI (es. idro fluente) ha fissato un REGIME TRANSITORIO di CESSIONE e REMUNERAZIONE destinato a cessare con il Decreto MAP di entrata a regime del mercato elettrico (ad oggi non ancora emanato) ha fissato il criterio delle CONDIZIONI ECONOMICHE DI MERCATO per quanto riguarda la cessione dell energia ai Gestori di Rete competenti La Legge Marzano si è occupata delle ENERGIE NON RINNOVABILI <0MVA TUTTE LE TIPOLOGIE ENERGIE RINNOVABILI >0MVA PROGRAMMABILI SOLO ECCEDENZE DA AUTOPRODUZIONE ASSIMILATA (COGENERAZIONE) >0MVA SOLO ECCEDENZE DA AUTOPRODUZIONE ha ribadito il criterio delle CONDIZIONI ECONOMICHE DI MERCATO per quanto riguarda la cessione dell energia ai Gestori di Rete competenti E stata pubblicata la Del del 23 febbraio 2005 Modalità e condizioni economiche per di ritiro dell energia elettrica di cui all art.3 commi 3 e 4 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e al comma 4 della Legge 23 agosto 2004 n. 239 La Delibera definisce i PREZZI DI CESSIONE, nel rispetto dei criteri generali fissati dai provvedimenti precedenti regolamenta le MODALITA DI CESSIONE tenendo conto della specificità degli impianti (con particolare riferimento agli impianti stessi) SCENARIO NORMATIVO 2
4 MODALITA DI RITIRO DELL ENERGIA UNA PRECISAZIONE PRELIMINARE Gli impianti che usufruiscono dei CERTIFICATI VERDI beneficiano comunque delle condizioni economiche previste dalla Del qualora intendano cedere l energia al gestore di rete competente e non la destinino quindi al libero mercato (tramite contratti bilaterali o borsa), in quanto i certificati verdi sono solo una componente incentivante alla costruzione di tali impianti riconosciuta per 8 anni. IL CARATTERE DI NOVITA Il ritiro dell energia da fonti rinnovabili da parte del gestore di rete competente (GRTN se l impianto è collegato alla rete a.t. o DISTRIBUTORE LOCALE se l impianto è collegato alla rete m.t. o b.t.) rappresenta una modifica concettuale del quadro normativo. Finora infatti, al ritiro della predetta energia era preposto il solo GRTN sulla base di apposite convenzioni. I VINCOLI PER IL GESTORE DI RETE CHE RITIRA L ENERGIA Il gestore di rete che ritira l energia è soggetto ai vincoli posti dalla normativa. Precisamente: se il gestore è un DISTRIBUTORE LOCALE é tenuto ad approvvigionarsi esclusivamente dall AU per il proprio mercato vincolato può vendere l energia ritirata al mercato libero solo costituendo una apposita società separata (comma 45 Legge Marzano). se il gestore è il GRTN può acquistare detta energia solo ai sensi dell art. 3 comma 2 D.Lgs.79/99 (da CIP6 e altro residuale) ante Del può rivendere detta energia all AU e al mercato libero nell ambito del meccanismo il cui equilibrio finanziario fa capo alla componente A3 della tariffa 3
5 LE INTERRELAZIONI TRA I SOGGETTI Le interrelazioni tra i soggetti sono illustrate dal seguente schema: PRODUTTORI DI ENERGIA DI CUI ALLA DEL Commenti In questo modo:. La maggior parte dei rapporti sono più semplici perché si svolgono tra realtà tra loro contigue (produttori e distributori locali) 2. Si semplificano gli adempimenti del GRTN, che ha rapporti con pochi produttori 3. Dato che non è possibile un rapporto diretto tra produttore e AU il Distributore Locale svolgerà le seguenti funzioni: DISTRIBUTORI ACQUIRENTE UNICO DISTRIBUTORI MERCATO VINCOLATO GRTN a) ritiro fisico dell energia b) misura dell energia immessa in rete dall impianto c) stipula e gestione dei contratti di trasporto e dispacciamento in immissione con il GRTN, dietro mandato rilasciato dal produttore d) pagamento dell energia ai produttori e) compensazione delle partite fisiche ed economiche relative al proprio mercato vincolato direttamente con l AU 4. Il gestore di rete (distributore) si pone quindi come intermediario tra produttori e AU. La vendita dell energia competerà esclusivamente all AU che la destinerà al mercato vincolato tramite i Distributori. 5. Per i produttori, la facoltà di cedere questa energia direttamente sul libero mercato è peraltro già riconosciuta in quanto essi si possono avvalere di traders o di contratti bilaterali. 4
6 REGOLE DI CESSIONE Per evitare comportamenti opportunistici sono fissate alcune regole: Il produttore può richiedere al gestore di rete unicamente il ritiro della INTERA QUANTITA DI ENERGIA IMMESSA IN RETE E così impedito il comportamento opportunistico che deriverebbe dalla cessione al gestore della sola energia in ore vuote riservando al mercato quella in ore piene Un autoproduttore titolare di impianto a fonti rinnovabili di cui al D.Lgs art.3 comma 3 e di cui alla legge comma 4 può chiedere al gestore di rete competente il ritiro dell intera energia non autoconsumata e quindi immessa in rete. La convenzione per la cessione tra produttore e gestore di rete deve essere di DURATA ANNUA e rinnovabile E così impedito il comportamento opportunistico che deriverebbe dalla cessione al gestore dell energia in una parte dell anno riservando al mercato quella nella restante parte dell anno (stagionalità dell impianto), in funzione di quale delle due opzioni presenta la maggiore redditività, momento per momento. 5
7 PREZZI DI RITIRO DELL ENERGIA Il criterio per la determinazione del prezzo soddisfa due principi:. Configurare un alternativa alla cessione al mercato priva di rischi e quindi con ragionevoli certezze sul prezzo 2. Consentire una regolazione semplice delle partite economiche tra i diversi soggetti Il prezzo riconosciuto ai Produttori è fissato dall AEEG e deve essere decurtato degli oneri sostenuti dai gestori per la gestione commerciale dell energia, tipicamente: a) i corrispettivi di dispacciamento; b) i corrispettivi di trasporto su RTN; c) i costi amministrativi. I prezzi fissati dall AEEG nella Del sono: Il prezzo di cessione dall AU ai Distributori per il mercato vincolato (ex art. 30..a del Testo Integrato) Il Ct, costo variabile riconosciuto per la produzione di energia elettrica da fonti convenzionali Entrambi i prezzi e 2 fanno riferimento a condizioni economiche di mercato il prezzo è fissato con cadenza mensile dall AU il prezzo 2 è fissato con cadenza trimestrale 6
8 PREZZI RELATIVI ALLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI per TUTTI gli impianti da POTENZA INFERIORE A 0 MVA si applica il prezzo per TUTTI gli impianti di POTENZA INFERIORE A MW o ai primi 2 GWh/anno ritirati si applicano i seguenti prezzi minimi garantiti fino a kwh/anno: 95 /MWh da a kwh/anno 80 /Mwh da a kwh/anno 70 /MWh o oltre i 2 GWh/anno si applica il prezzo per gli impianti NON PROGRAMMABILI di POTENZA EGUALE O SUPERIORE A 0MVA si applica il prezzo per gli impianti PROGRAMMABILI di POTENZA EGUALE O SUPERIORE A 0MVA relativamente ad ECCEDENZE DA AUTOPRODUZIONE si applica il prezzo 2 ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 7
9 PREZZI RELATIVI ALLE FONTI ENERGETICHE NON RINNOVABILI UNA PRECISAZIONE PRELIMINARE Il comma 4 della Legge fa riferimento ad impianti alimentati da fonti NON RINNOVABILI di potenza INFERIORE A 0 MVA ed appartenenti alle seguenti tipologie: a) di COGENERAZIONE ai sensi della delibera n.42/02; b) altri NON RINNOVABILI PREZZI DI RITIRO DELL ENERGIA Per quanto riguarda i prezzi di ritiro dell energia la Del prevede un prezzo differenziato tra:. impianti di COGENERAZIONE che soddisfano i requisiti della Del tutti gli altri impianti Per gli IMPIANTI DI COGENERAZIONE CHE SODDISFANO I REQUISITI DELLA DEL e di POTENZA INFERIORE A 0 MVA si applica il prezzo Per TUTTI gli impianti di POTENZA INFERIORE A 0 MVA si applica il prezzo 2 ENERGIA DA FONTI NON RINNOVABILI 8
10 SINTESI DELLO SCENARIO I prezzi, al netto degli oneri sostenuti dai gestori di rete per la gestione commerciale dell energia, sono: prezzo di cessione dall AU ai Distributori per il mercato vincolato (ex art. 30..a del Testo Integrato) Ct TIPOLOGIA DI IMPIANTO INFERIORE A 0 MVA EGUALE O SUPERIORE A 0 MVA FONTI RINNOVABILI TUTTE FONTI RINNOVABILI NON PROGRAMMABILI FONTI RINNOVABILI PROGRAMMABILI E ASSIMILATE SOLO ECCEDENZE DA AUTOPRODUZIONE 2 2 FONTI NON RINNOVABILI Prezzi COGENERAZIONE DEL o 2 Prezzi o 2 FONTI NON RINNOVABILI Prezzi o 2 ALTRE Prezzi o 22 9
11 ONERI. I costi a carico del produttore da riconoscere al gestore di rete competente per la gestione commerciale dell energia ceduta sono i seguenti: a. un corrispettivo fisso pari a 20 /anno per ciascun impianto e un corrispettivo proporzionale all energia elettrica ritirata pari allo 0,5% del controvalore dell energia ritirata b. un ulteriore corrispettivo fisso pari a 20 /anno per ciascun impianto e un corrispettivo proporzionale all energia elettrica ritirata pari allo 0,5% del controvalore dell energia ritirata, se il gestore di rete competente gestisce per conto del produttore i contratti di trasporto e dispacciamento 2. All energia elettrica ritirata dai gestori di rete competenti si applicano i corrispettivi per l assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all art.35 comma 2 della Del , ad eccezione: a. degli impianti di potenza nominale fino a MW per i quali detti corrispettivi sono nulli (tutti gli impianti) b. degli impianti di potenza nominale da MW fino a 5 MW alimentati da fonti rinnovabili per i quali detti corrispettivi vengono moltiplicati per un fattore R = (P ) / 4 ove P è la potenza nominale dell impianto 3. Ai fini della quantificazione dei corrispettivi per l assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto il programma di immissione è assunto pari all energia elettrica effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi. 4. La validità dei prezzi di cui alla Del è la seguente. a. i prezzi di cessione dell energia per impianti di cui al D.Lgs avranno valore dopo la pubblicazione del Decreto MAP di entrata a regime del mercato elettrico (sino ad allora prosegue l attuale regime transitorio di prezzi) b. i prezzi di cessione dell energia per impianti di cui alla legge hanno validità dalla data di pubblicazione della Del
12 ANDAMENTO STORICO DEI VALORI DEI PREZZI CUI SI RIFERISCE LA DELIBERA PREZZI DI CESSIONE ENERGIA ELETTRICA ALLE IMPRESE DITRIBUTRICI PER MERCATO VINCOLATO ANNO ,0 4,0 2,0 0,0 c /kwh 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN F F2 F3 F4
13 ENERGIA ELETTRICA EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO RELATIVO AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE <0MVA E >0MVA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI Delibera n del fine
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 23 febbraio Visti:
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