Circolare Nr. 163/2016 SOLAS MASSIMA ATTENZIONE PESATURA CONTENITORI SERVIZIO CONSORZIO VGM NORME E MANDATI

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1 Circolare Nr. 163/2016 Genova, 10 giugno 2016 SOLAS MASSIMA ATTENZIONE PESATURA CONTENITORI SERVIZIO CONSORZIO VGM NORME E MANDATI Con riferimento alla precedente nostra nota circolare nr. 148/2016 dell'11 maggio u.s., qui richiamando quanto previsto nel Decreto Dirigenziale del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 5 maggio 2016 e dalla Circolare esplicativa del , siamo lieti di informare che, su iniziativa della Spediporto, d intesa tra la controllata Spediservices Srl, la società di consulenza Cerisola & Brillante Srl ed il Consorzio Servizi Portuali (CSP), è stato costituito il Consorzio VGM con l obiettivo di offrire una pronta e valida soluzione agli incombenti legati all entrata in vigore degli emendamenti alla normativa SOLAS, prevista per il prossimo 1 luglio Il Consorzio VGM, che ha natura di consorzio aperto con attività esterna, si propone infatti di fornire un servizio di assistenza alla pesatura dei contenitori destinati all imbarco presso il porto di Genova, pienamente integrato con il sistema telematico portuale E-port. Attraverso l utilizzo di apposito software sviluppato da Hub Telematica Scarl sarà possibile effettuare la prenotazione in remoto delle operazioni di pesa nelle stazioni di pesatura gestite dal Consorzio VGM presso i siti di Tortona 1 e Tortona 2, cui seguirà la trasmissione informatica del VGM (Verified Gross Mass) direttamente alla compagnia marittima. Gli operatori potranno accedere al sistema previa sottoscrizione del modulo di adesione al servizio, che verrà fornito, su richiesta, all indirizzo di posta elettronica: info@consorziovgm.com o al nr. di telefono Nell ottica di soddisfare le esigenze dei nostri Associati, il Consorzio VGM ha attrezzato attualmente due stazioni di pesatura, come citate, individuate presso il Comune di Tortona in località Strada Cabannoni Snc e Strada Statale per Voghera Snc, dotate complessivamente di sei pese a raso. Sempre il Consorzio VGM è in fase di realizzare un più ampio network di pese certificate che utilizzerà il sistema di prenotazione citato con la possibilità di interfacciarsi informaticamente, attraverso il sistema E-port, al porto di Genova. 1

2 In relazione alle procedure di prenotazione ed alle specifiche tecniche sarà nostra cura inviare entro la prossima settimana un dettagliato vademecum operativo, che illustrerà, tra gli altri: le procedure di prenotazione, le procedure di pesa, gli aspetti e le garanzie di generazione del VGM ed il suo successivo utilizzo. In considerazione della complessità della normativa e degli adempimenti cui sono chiamati gli operatori, auspichiamo di fare cosa gradita nel trasmettere l accluso vademecum normativo, le FAQ e i modelli di procura elaborati dai nostri legali (Shipping document - Procura VGM per singola spedizione di uno o più contenitori - Procura generale per la determinazione e trasmissione del VGM - Procura generale per la sola trasmissione del VGM) che speriamo possano essere utili alle Aziende Associate nell istruire correttamente la propria clientela ed i fornitori. Si specifica che i modelli allegati costituiscono un format di riferimento che potrà essere liberamente integrato dagli utilizzatori ai fini di soddisfare particolari esigenze operative legate alla propria attività ed alle esigenze dei propri clienti. Ad ulteriore supporto di tutti gli interessati al tema, Spediporto ed il Gruppo Spedigiovani hanno deciso di organizzare un Seminario di approfondimento dal titolo: EMENDAMENTO SOLAS E PORTO DI GENOVA UNA RIVOLUZIONE OPERATIVA che si terrà il prossimo 20 giugno 2016, con inizio alle ore 10, presso l NH HOTEL JOLLY MARINA al quale parteciperanno il Capo Reparto CA (CP) Luigi Giardino (firmatario della Circolare esplicativa al Decreto dirigenziale del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto nr. 447/2016), il Dott. Luigi Merlo, Consulente del Ministro dei Trasporti Graziano Delrio, oltre ai rappresentanti del Consorzio VGM, tecnici e consulenti firmatari dei modelli in allegato. Nel corso dello stesso verranno eseguite simulazioni di prenotazione e di esecuzione della pesa. La Segreteria rimane come di consueto a disposizione per maggiori informazioni e dettagli sull argomento. Con i migliori saluti. All.ti IL PRESIDENTE ALESSANDRO PITTO 1. Vademecum normativo 2. FAQ 3. Shipping document 4. Procura VGM per singola spedizione di uno o più contenitori 5. Procura generale per la determinazione e trasmissione del VGM 6. Procura generale per la sola trasmissione del VGM 2

3 VADEMECUM NORMATIVO

4 L IMO (International Maritime Organization) l'organizzazione marittima internazionale - è l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite con la responsabilità per la sicurezza della navigazione e della prevenzione dell'inquinamento marino causato dalle navi. La SOLAS, acronimo di Safety of Life at Sea è una convenzione internazionale dell'organizzazione Marittima Internazionale (IMO), volta a tutelare la sicurezza della navigazione mercantile, con esplicito riferimento alla salvaguardia della vita umana in mare.

5 Per garantire la sicurezza della nave, la sicurezza dei lavoratori, sia a bordo delle navi che a terra, la sicurezza del carico e la sicurezza complessiva in mare, la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), come modificato, prevede al capitolo VI, parte a, regolamento 2 che la massa lorda dei containers deve essere verificata prima dello stivaggio a bordo della nave. Lo scopo delle linee guida emanate dall IMO il 9 giugno 2014 è quello di stabilire un approccio comune per l'attuazione e l'applicazione dei requisiti SOLAS per quanto riguarda la verifica della massa lorda dei containers.

6 QUANDO 01/07/2016 ENTRA IN VIGORE?

7 I requisiti per verificare la massa lorda di un container si applicano ai containers ai quali si applica la CSC, e che devono essere stivati a bordo di una nave la cui Amministrazione è soggetta alla SOLAS. Con il termine container vengono inclusi tankcontainers, flat-racks, bulk containers ecc.

8 Sono inoltre inclusi i containers caricati su chassis o trailer fatta eccezione quando detti containers sono condotti su una nave ro-ro che effettua viaggi internazionali brevi. La regola SOLAS III / 2 definisce "breve viaggio internazionale" un viaggio internazionale nel corso del quale una nave non è a più di 200 miglia da un porto o da un luogo in cui i passeggeri e l'equipaggio potrebbero essere messi in sicurezza, e che non supera le 600 miglia di distanza tra l'ultimo porto di scalo nel paese in cui ha inizio il viaggio e il porto di destinazione finale. Sono esclusi dall obbligo di pesatura i containers imbarcati su navi impiegate in viaggi nazionali. I containers vuoti non sono soggetti a pesatura ad eccezione dei Tank containers sporchi.

9 LO SHIPPER E RESPONSABILE DELLA MASSA LORDA VERIFICATA Per Shipper si intende un soggetto giuridico o persona indicata sulla polizza di carico o lettera di trasporto marittimo o equivalente documento di trasporto multimodale (ad esempio, "attraverso la" polizza di carico) come speditore e/o con il quale (o in nome o per conto del quale) è stato concluso un contratto di trasporto con una compagnia di navigazione. E responsabilità dello Shipper di ottenere e documentare la massa lorda verificata di un container.

10 IN CHE MODO SI PUO OTTENERE LA MASSA LORDA VERIFICATA METODO 1 Ad avvenuta caricazione della merce e dopo aver apposto i sigilli lo Shipper può pesare o disporre che una terza parte pesi il container. Può avvenire che venga effettuata la pesatura del veicolo + container (vuoto all ingresso e carico in uscita con aggiunta della tara del container rilevabile dalla placca CSC). Si suggerisce inoltre l utilizzo del Metodo 1 per pesare containers che contengono rottami e altri carichi alla rinfusa.

11 IN CHE MODO SI PUO OTTENERE LA MASSA LORDA VERIFICATA METODO 2 Lo Shipper (o, previo accordo del caricatore, una terza parte), può pesare tutti gli imballaggi e gli elementi di carico, compresa la massa dei pallet, del fardaggio e di altro materiale di rizzaggio e confezionamento del container e aggiungere la tara del container alla somma delle singole masse usando un metodo certificato. Il metodo certificato utilizzato per la pesatura del contenuto del contenitore utilizzando il Metodo N 2 è soggetto alla certificazione e approvazione, come stabilito dall'autorità competente dello Stato in cui il confezionamento e il sigillo del container è stato completato.

12 IN CHE MODO SI PUO OTTENERE LA MASSA LORDA VERIFICATA METODO 2 Singoli imballi originali sigillati che hanno la massa lorda precisa delle confezioni e degli elementi di carico chiaramente ed in modo permanente marcata sulla loro superficie, non hanno bisogno di essere pesati ulteriormente quando vengono stivati nel container.

13 DOCUMENTAZIONE POLIZZA DI CARICO La massa lorda verificata del container deve essere comunicata in un documento di spedizione dallo Shipper. Questo documento può essere parte delle istruzioni di spedizione da fornire alla compagnia di navigazione oppure una comunicazione separata (ad esempio una dichiarazione che includa un peso certificato prodotto da una stazione di pesa, che utilizza apparati calibrati, omologati e certificati, sul tragitto stradale tra la sede dello Shipper ed il terminal portuale). In ogni caso, il documento deve chiaramente evidenziare che il peso lordo fornito è la massa lorda verificata. Indipendentemente dal formato, il documento deve essere firmato da persona autorizzata dallo Shipper, anche in forma elettronica o indicando in lettere maiuscole il nome della persona autorizzata a firmare.

14 In assenza dell indicazione da parte dello Shipper della massa lorda verificata, il container non può essere imbarcato sulla nave, a meno che il comandante o un suo rappresentante e il rappresentante del terminal abbiano ottenuto la massa lorda verificata attraverso altri strumenti.

15 Qualsiasi discrepanza tra massa lorda di un container dichiarato prima della verifica della sua massa lorda e la sua massa lorda verificata dovrebbe essere risolto con l'uso della massa lorda verificata. Qualsiasi discrepanza tra una massa lorda verificata di un container ottenuta prima della consegna del container al terminal portuale e una massa lorda verificata di quel contenitore ottenuto con strumenti di pesatura ubicati nel terminal portuale, il peso del contenitore deve essere risolto con l'uso di quest'ultimo peso verificato dalla struttura del terminal portuale. Un container non può essere confezionato con oltre la massa lorda massima indicata sulla piastra di approvazione di sicurezza ai sensi della Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), e successive modifiche. Un container con una massa lorda superiore alla massa lorda massima ammissibile non può essere caricato su una nave.

16 Come abbiamo visto esistono 2 metodi di pesatura. Per quanto riguarda il Metodo n 2 è necessario che ogni autorità competente dello Stato in cui viene confezionato e sigillato il container indichi le opportune certificazioni ed approvazioni dei soggetti che utilizzano tale metodo. Lo stato Italiano, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Comando generale delle Capitanerie di Porto VI Reparto indica quali certificazioni devono possedere gli shippers che adottano il Metodo n 2 di pesatura, e cioè: - dotarsi di un sistema di gestione del processo di cui al metodo 2 certificato secondo standard internazionali (UNI/EN/ISO 9001 o UNI/EN/ISO 28000) ovvero - essere un Operatore Economico Autorizzato (AEO) Copia di detta documentazione deve essere inviata all Ufficio 2 Sezione 3 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Roma

17 Il rispetto dei requisiti SOLAS per quanto riguarda la massa lorda verificata dei containers rientra nella competenza ed è responsabilità dei Governi dei paesi contraenti la SOLAS. I governi dei paesi contraenti devono verificare il rispetto di questi requisiti SOLAS. In Italia il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha emanato in data 05/05/2016 il Decreto Dirigenziale n. 447/2016 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n 106 del 12/05/2016. Qualsiasi condizione di non conformità ai requisiti SOLAS è esecutiva in base alla legislazione nazionale. L'efficacia finale e l'applicazione del requisito di verifica della massa lorda dei containers è che un container pieno, per il quale la massa lorda verificata non è stata ottenuta con sufficiente anticipo da utilizzare nel piano di stivaggio della nave, non sarà imbarcato su una nave a cui si applicano le norme SOLAS. Tutti i costi associati al mancato imbarco, stoccaggio, controstallia o eventuale ritorno del contenitore al mittente dovrebbero essere oggetto di accordi contrattuali tra le parti commerciali.

18 SHIPPER SPEDIZIONIERE CONSOLIDATORE STAZIONE DI PESATURA TRASPORTATORE COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE TERMINAL PORTUALE NAVE COMANDANTE NAVE GUARDIA COSTIERA

19 L emendamento SOLAS definisce i sistemi che devono essere utilizzati per pesare l intero container oppure la merce, gli imballaggi e qualsiasi altro materiale che viene stivato nel container. Tali apparati devono essere calibrati ed omologati e devono essere conformi agli standard e ai requisiti dello Stato in cui si trovano per essere utilizzati. Lo Stato Italiano li definisce strumenti per pesare che servono a determinare la massa di un corpo utilizzando l azione della forza di gravità che agisce su di esso e devono ovviamente essere in possesso della relativa omologazione rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui: - Decreto Legislativo , n. 517 e ss.mm.ii - Decreto Legislativo , n. 22 e ss.mm.ii - Regio Decreto 12 Giugno 1902, n. 226 e ss.mm.ii. Gli strumenti in questione devono essere muniti di contrassegno di verificazione periodica non scaduto, in quanto sono soggetti a calibrazione triennale. E stato previsto un periodo transitorio di un anno (fino al 30/06/2017) durante il quale potranno essere utilizzati anche strumenti di misura diversi da quelli regolamentari, purchè l errore massimo

20 non sia superiore a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati con analoghe caratteristiche metrologiche e, comunque, non sia superiore a ±500 kg.

21 Se la massa lorda verificata di un container è ottenuta pesandolo mentre è su un veicolo stradale, (per esempio telaio o rimorchio), la tara del veicolo stradale (e, se del caso, la motrice) deve essere sottratta per ottenere la massa lorda verificata del container. La sottrazione deve riflettere la massa della tara del veicolo stradale (e, se del caso, la motrice) come indicato nei documenti di registrazione rilasciati dall'autorità competente dello Stato in cui sono registrati. La massa del carburante nel serbatoio della motrice deve essere sottratta. Se due containers sono caricati su un unico veicolo stradale, la loro massa lorda deve essere determinata dal peso di ciascun container separatamente. Dividere la massa lorda totale di entrambi i containers dopo aver sottratto la massa del veicolo stradale e della motrice non garantisce ovviamente una accurata massa lorda verificata per ciascun container, e di conseguenza tale criterio non può essere accettato. Quindi occorre o avere il peso all origine di ogni unità di carico oppure, avvalendosi di stacker per sollevare i containers, si esegue una doppia pesata alternando prima un container e poi l altro.

22 Molta attenzione viene rivolta a chi può offrire soluzioni pratiche al problema che può generare questo nuovo obbligo nella logistica delle esportazioni via mare. Individuare il momento ed il punto per effettuare e determinare con esattezza la massa lorda verificata risulta quindi determinante per non ingolfare o creare ritardi nella catena delle spedizioni.un coordinamento delle informazioni sarà la chiave per non trovarsi in condizioni di difficoltà e ottemperare agli adempimenti richiesti dai nuovi regolamenti.

23 Lo Shipper come abbiamo visto è il soggetto responsabile dell ottenimento della massa lorda verificata del container. Può anche delegare una terza parte, ad esempio una stazione d pesa, ma comunque anche in questo caso ciò non lo esonera dalla responsabilità di cui sopra. Senza massa lorda verificata indicata nei documenti di trasporto il container non può essere imbarcato a bordo della nave. E poiché il contratto di trasporto è tra lo Shipper e la compagnia di navigazione, e non tra lo Shipper ed il terminal portuale, sarà lo Shipper che dovrà presentare la massa lorda verificata alla compagnia di navigazione. Sarà successivamente responsabilità della compagnia di navigazione fornire dette informazioni in anticipo al terminal per procedere alle operazioni di imbarco. Similarmente lo Shipper può anche presentare dette informazioni al rappresentante del terminal al momento della consegna del container. Lo spedizioniere marittimo, se ricopre il ruolo di Shipper, avrà gli obblighi che abbiamo esaminato. SHIPPER SPEDIZIONIERE TRASPORTATORE SHIPPING COMPANY TERMINAL PORTUALE NAVE

24 La convenzione SOLAS non prescrive nessun termine ultimo per la presentazione da parte dello Shipper della massa lorda verificata diversa dalle informazioni che devono essere ricevute in tempo per essere utilizzate dal comandante e il rappresentante del terminal portuale nel piano di stivaggio della nave. La finalizzazione del piano di stivaggio della nave dipenderà dal tipo di nave e dimensioni, le procedure di carico portuali locali e altri fattori operativi. E' responsabilità della compagnia di navigazione con la quale lo spedizioniere stipula un contratto di trasporto di informare lo Shipper, a seguito di discussioni preliminari con il terminal portuale, di qualsiasi termine di tempo specifico per la presentazione delle informazioni.

25 Oggi le informazioni viaggiano veloci, non si deve perdere tempo, e conseguentemente un passaggio supplementare come la pesatura certificata dei containers destinati all export potrebbe creare non poche criticità. La Commissione Economica delle Nazioni Unite per l Europa funge da punto di riferimento per le raccomandazioni di facilitazione degli scambi e degli standard di commercio elettronico, ed anche in questo ambito è stato implementato un nuovo tipo di messaggio EDIFACT chiamato VERMAS Verification of Mass che si aggiunge a tutti gli altri elementi di messaggistica previsti nei rapporti di commercio internazionale tra gli utenti coinvolti.

26 Controlli e verifiche: il valore di tolleranza da utilizzare in sede di eventuali controlli e verifiche effettuati dopo la pesatura è per ciascun container pari al ± 3% della VGM dichiarata nello shipping document. VGM Verified Gross Mass A tal fine, se la tara riportata sul container o il peso del trailer o dello chassis, riportati sui documenti di circolazione siano divergenti rispetto a quelli reali, lo shipper non sarà ritenuto responsabile, salvo diversa fattispecie, dell incorrettezza del dato VGM. E possibile che giungano in porti nazionali containers sprovvisti di VGM perché imbarcati prima dell entrata in vigore dell emendamento SOLAS. A tal proposito è consentito fino al 1 ottobre 2016 l imbarco per trasbordo di containers non muniti di VGM a condizione che la polizza di carico o altro documento di trasporto siano stati emessi prima del 1 luglio VERMAS Verification of Mass

27 1. Che cosa è la VGM - Verified Gross Mass? VGM significa che il peso di ogni singolo container deve essere attestato. La VGM deve considerare non solo il peso della merce, ma anche quello del materiale di imballaggio, di rizzaggio e la tara del container. La VGM non ha lo stesso significato e non corrisponde al peso dichiarato al momento del booking o dichiarato in polizza di carico. 2. Come si determina la VGM? Esistono due metodi per determinare la VGM: Metodo 1: Pesatura del container Una volta ultimato il carico, il container viene pesato. La pesatura viene effettuata a cura dello shipper o di un soggetto da questo incaricato ed autorizzato (fare riferimento al punto 5.11 delle Linee Guida SOLAS). Metodo 2: Calcolo dei pesi Tutti i colli caricati all'interno del container, inclusi gli imballaggi e gli strumenti di rizzaggio, vengono pesati singolarmente e vengono aggiunti alla tara del container. Il metodo 2 si articola in tre fasi: Fase 1: Pesatura dei colli (packages and cargo items) Lo shipper pesa i singoli colli con strumenti regolamentari. In alternativa, la massa di tali elementi può essere desunta dalla documentazione di pesatura fornita da una terza parte, determinata con strumenti regolamentari, ovvero, dal peso dichiarato apposto indelebilmente sull imballaggio sigillato all origine Fase 2: Pesatura dei materiali di rizzaggio e imballaggio (securing materials and packing materials) Lo shipper pesa i singoli materiali di rizzaggio e imballaggio con strumenti regolamentari. In alternativa, la massa di tali elementi può essere desunta dalla documentazione di pesatura, fornita da una terza parte, determinata con strumenti regolamentari.

28 Fase 3: Determinazione della tara del container Lo shipper determina la tara del container; la tara del container è indicata all'esterno del container stesso. Alcune compagnie di navigazione stanno rendendo disponibile uno strumento web per individuare la tara dei singoli container attraverso la sigla. E importante notare che, se la tara riportata sul container sia divergente rispetto a quella reale, lo shipper non sarà ritenuto responsabile, salvo diversa fattispecie, dell incorrettezza del dato VGM. La sommatoria dei pesi ottenuti nelle tre fasi determina la massa lorda verificata del contenitore. Il metodo usato per pesare e calcolare il contenuto del container è soggetto alle linee guida approvate da parte dell'autorità governativa incaricata dell'applicazione della normativa SOLAS a livello nazionale. Lo shipper che intenda utilizzare il metodo 2, dovrà dimostrare di possedere i requisiti di cui sopra, inviando copia, via PEC (cgcp@pec.mit.gov.it), della certificazione e della visura camerale in corso di validità all Ufficio 2 - Sezione 3 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto. E concesso un periodo transitorio (fino al 1 gennaio 2017) durante il quale lo shipper dovrà porre sotto la sorveglianza dell organismo di certificazione anche il processo di pesatura di cui sopra. Questo metodo non è permesso per il carico di liquidi in flexitank o merce alla rinfusa. 3. Qual è l'ambito di applicazione della norma? La normativa si applica ai contenitori trasportati su unità impiegate in viaggi internazionali, ad eccezione dei contenitori imbarcati su navi di tipo Ro/Ro, impiegate in brevi viaggi internazionali, e nel solo caso in cui gli stessi siano trasportati su rotabili. Ai fini di quanto sopra si intendono: a) per navi di tipo Ro/Ro, tutte le unità Roll-on/roll-off siano esse da carico o da passeggeri; b) per rotabili, i veicoli su ruote utilizzati come mezzo di trasporto dei contenitori (per esempio tralier, chassis e vagoni ferroviari); c) per contenitore quello che sia stato caricato e chiuso in Italia Appare opportuno ribadire che la normativa SOLAS VGM non si applica: a) alle navi Ro/Ro, siano esse da carico che passeggeri, impiegate in brevi viaggi internazionali, qualora i contenitori siano imbarcati su rotabili; b) alle navi impiegate in viaggi nazionali. 4. Quando entrerà in vigore? La normativa SOLAS VGM entrerà in vigore il 1 Luglio 2016, data di imbarco. Considerato che parecchi terminal adotteranno una politica NO VGM, No Gate In, sarà necessario provvedere il dato VGM per container previsti entrare in porto a partire presumibilmente dal 20 Giugno.

29 E previsto un periodo transitorio (fino al 1 ottobre 2016) per consentire il reimbarco di container in transhipment, imbarcati prima dell entrata in vigore della normativa e sprovvisti di dato VGM, qualora la polizza di carico sia datata prima del 1 luglio Che cosa significa VERMAS? In aggiunta agli esistenti messaggi EDIFACT, come quelli usati per la trasmissione delle Istruzioni Polizza, è stato creato un nuovo tipo di messaggio EDI, denominato VERMAS, per la trasmissione di tutte le informazioni obbligatorie relative alla VGM. 6. Come si può comunicare la VGM? Il dato relativo alla VGM potrà essere trasmesso in diversi formati. Può essere incluso ad esempio all interno delle Istruzioni Polizza come dato addizionale rispetto a quelli esistenti, ma considerando le tempistiche imposte dalla necessità di comunicare tale dato tempestivamente, è consigliabile adottare un messaggio per la trasmissione autonoma della VGM. Le modalità di ricezione del dato variano da compagnia a compagnia. Tipicamente, sarà possibile la trasmissione mediante , website, EDI diretto o tramite portali (INTTRA, CargoSmart). Spediporto sta lavorando allo sviluppo di una soluzione software web-based che consenta l interfacciamento con tutti i soggetti aderenti a E-port. 7. Quali dati deve contenere la VGM? Le informazioni minime obbligatorie riguardano: a) VGM b) Sigla del contenitore c) Numero di booking d) Nome dello shipper e) Nome e cognome della persona autorizzata Alcune compagnie potrebbero richiedere informazioni addizionali, quali la data di pesatura, il metodo utilizzato. E raccomandabile includere la data di pesatura, sebbene non obbligatoria ai sensi della normativa SOLAS VGM. Questo perché la normativa stessa stabilisce che prevalga una eventuale pesatura effettuata dal terminal. Nel caso di più pesate, la data di pesatura diventa fondamentale per identificare univocamente l ultima VGM. 8. Quando si deve trasmettere la VGM? La data di trasmissione della VGM può variare in base alle normative nazionali ed alle procedure operative locali ed essere differente fra i vari porti o i vari terminal. In Italia i terminal si stanno orientando verso l'adozione di procedure che vietino il Gate-In in assenza di VGM, per cui

30 indicativamente la VGM dovrà essere trasmessa il giorno stesso del carico, non appena completato il carico stesso (Metodo 1) o non appena disponibili tutti gli elementi per determinare la VGM (Metodo 2). 9. Chi è tenuto a trasmettere la VGM? Lo shipper indicato sulla polizza di carico è il soggetto tenuto a determinare la VGM e a far sì che la stessa sia comunicata al carrier. Il carrier non è tenuto ad eseguire controlli incrociati. Lo shipper può affidarsi ad un soggetto terzo, tipicamente lo spedizioniere, per trasmettere questa informazione al carrier, pur restando sua la responsabilità circa la tempestiva trasmissione del dato. 10. Chi è la Persona Autorizzata? La Persona Autorizzata è la persona fisica, individuata da nome e cognome, che presenta la dichiarazione. Può essere un dipendente dello shipper o un soggetto terzo (ad esempio lo spedizioniere o il pesatore), da questo debitamente incaricato ed autorizzato. Lo shipper nominato in polizza di carico rimane in ogni caso responsabile della VGM, secondo quanto previsto dalla normativa SOLAS. 11. Cosa succede se non si comunica la VGM? In assenza di comunicazione della VGM, il container non viene caricato a bordo. In Italia molti terminal rifiuteranno il Gate-in al container. I costi addizionali che dovessero scaturirne saranno a carico dello shipper. 12. Cosa succede in caso di discrepanze fra VGM e peso dichiarato in polizza di carico? Il peso dichiarato in sede di booking o dichiarato sulla Polizza di Carico corrisponde al peso lordo del carico ed è pertanto diverso dalla VGM. Sebbene ci si attenda che il peso lordo (cargo gross weight) più la tara del container corrispondano alla VGM, al momento la VGM ed il peso lordo non sono tenute ad avere alcuna relazione, dal momento che rispondono a normative e finalità del tutto differenti. Al momento pertanto la VGM non verrà verificata verso il peso dichiarato in Polizza di Carico. In futuro, le normative nazionali potrebbero prevedere che la VGM venga inclusa nella documentazione commerciale o venga comunicata ad un autorità pubblica. Al momento, tuttavia, il dato VGM: Non sarà stampato sulla Polizza di Carico, a meno che non venga inserito nelle Istruzioni Polizza; Non sarà validato a fronte del peso dichiarato in Polizza; Non sarà comunicato ad alcuna Autorità, salvo richiesta dell Autorità stessa per eventuali controlli e verifiche. 13. E' previsto un margine di tolleranza? Secondo il Decreto Dirigenziale del Comando Generale delle Capitanerie del 5 Maggio 2015, per un periodo transitorio, fino al 30/06/2017 sarà consentito un margine di tolleranza pari al 3%. Sempre nel periodo transitorio, sarà consentito l'utilizzo di strumenti di pesatura diversi da quelli

31 regolamentari, purché l'errore massimo consentito per tali strumenti non superi di due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati con analoghe caratteristiche, e comunque non superiore a +/- 500 kg.

32 Fac simile (DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA ESPORTATRICE) SHIPPING DOCUMENT Oggetto: trasmissione massa lorda verificata - Vostra Quotazione del.. Trasporto da..a Booking n..del Rif. Cliente.Rif. Spedizioniere. Nella nostra qualità di Shipper Vi trasmettiamo certificazione della massa lorda verificata del/dei contenitori che Vi chiediamo di inoltrare al vettore marittimo. Container FCL numero.. Verified Gross Mass VGM.. DATI MERCE Tipologia Numero di colli Peso lordo Vi precisiamo che per ottenere la massa lorda verificata del/dei contenitore/i è stato utilizzato il Metodo 1 (si allega copia dello scontrino di pesatura e copia certificazione bilancia) ovvero Metodo 2 (si allega copia certificazione AEO o ISO9001/28000 e copia PEC notificata al Comando Generale delle Capitanerie di Porto) Il sottoscritto Shipper attesta che il peso lordo delle merci elencate nel presente documento è vero e corretto e pertanto tiene indenne lo spedizioniere e/o suoi ausiliari da ogni responsabilità diretta ed indiretta ed onere connessi all espletamento delle procedure applicative della regola V/2 della Convenzione SOLAS 74, come emendata dalla Risoluzione MSC. 380 del 21 novembre 2014, relative alla determinazione della massa lorda verificata del contenitore, approvate e rese esecutive dal Decreto Dirigenziale n. 447/2016 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Resta pertanto inteso che responsabilità civili/amministrative/penali e/o ritardi e/o mancati imbarchi e/o extra costi generati dall errata certificazione della VGM resteranno ad esclusivo carico dello Shipper. Luogo e data certificazione Luogo e data Nome e cognome Persona Autorizzata Firma elettronica

33 Fac simile PROCURA VGM PER SINGOLA SPEDIZIONE DI UNO O PIU CONTENITORI DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA ESPORTATRICE Oggetto: Incarico per la determinazione e certificazione della massa lorda verificata Vs quotazione del.. Con la presente procura, da valersi ad ogni effetto di legge, nella nostra qualità di Shipper Vi conferiamo espresso mandato ad operare in nome e per conto della nostra azienda per l espletamento delle procedure applicative, conformemente alla regola V/2 della Convenzione SOLAS 74 come emendata dalla Risoluzione MSC. 380 del 21 novembre 2014, relative alla determinazione della massa lorda verificata del contenitore. Trasporto da..a.. Booking n..del Rif. Cliente.Rif. Spedizioniere. Container FCL numero.. Tipologia merce/numero di colli/peso lordo.. ISTRUZIONI Sistema di pesatura VGM: Metodo 1* ai sensi della normativa internazionale e nazionale vigente (si prega di farci pervenire copia dello scontrino di avvenuta pesatura) Certificazione VGM: a Vs cura e/o della Stazione di Pesatura in nome e per conto dello Shipper Trasmissione VGM all agente marittimo: a Vs cura e/o della Stazione di Pesatura in nome e per conto dello Shipper Pagamenti: il mandatario è autorizzato ad effettuare pagamenti in nome e per conto per l esecuzione del mandato Il Mandante si impegna a fornire al Mandatario tutti I documenti necessari all adempimento del presente mandato completi e sottoscritti in ogni loro parte e conformi a tutte le normative vigenti che precisano la qualità merceologica e la quantità delle merce. La Stazione di Pesatura incaricata della certificazione VGM si atterrà alle istruzioni del Mandatario che dovrà informare immediatamente il Mandante circa eventuali problematiche connesse alle svolgimento dell incarico e/o ogni variazione nelle modalità di esecuzione dello stesso. Il Mandante tiene indenne il Mandatario ed i suoi eventuali sub-mandatari da ogni responsabilità diretta o indiretta ed onere connessi all espletamento del presente mandato determinatisi per cause al Mandante stesso ascrivibili fra le quali, a titolo semplificativo, la consegna di documenti o informazioni incomplete e non veritiere anche per eventuale responsabilità del fornitore del Mandante stesso. Il Mandante attribuisce al Mandatario ed ai soggetti di cui il Mandatario si avvale ogni e più ampio potere, incluso quello di rappresentarlo dinanzi alle autorità pubbliche ai fini dell espletamento del mandato. Per tutto quanto ivi non disciplinato si richiamano le norme di legge nazionali ed internazionali applicabili. NOTA* La VGM sarà ricavata pesando il container pieno posto sopra l automezzo Dal peso complessivo ottenuto verrà sottratta la tara del trattore/motrice e del rimorchio riportate nelle carte di circolazione nonché la massa di carburante nel serbatoio dichiarata dal vettore stradale Luogo e data compilazione Luogo e data Nome e cognome legale rappresentante Firma elettronica

34 PROCURA GENERALE PER LA DETERMINAZIONE E TRASMISSIONE DELLA MASSA LORDA VERIFICATA DEL CONTENITORE VGM (su carta intestata della Mandante) La società (di seguito denominata: Mandante) in qualità di Esportatore/Shipper, con la presente procura, da valersi ad ogni effetto di legge, conferisce espresso mandato Alla società (di seguito denominata: Mandatario) ad operare in rappresentanza diretta per l espletamento delle procedure applicative relative alla determinazione ed alla trasmissione della massa lorda verificata del contenitore (di seguito denominata VGM), conformemente alla regola V/2 della Convenzione SOLAS 74, come emendata dalla Risoluzione MSC. 380 del 21 novembre 2014, secondo le modalità concordate e/o di quelle che il Mandatario riterrà più opportune, nello interesse del Mandante, tenuto conto della natura particolare delle operazioni da svolgere. Il Mandante attribuisce inoltre la possibilità di estendere gli effetti del mandato ad ausiliari del Mandatario della cui collaborazione voglia avvalersi conferendo loro ogni e più ampia facoltà in relazione all espletamento dell incarico conferito. Art.1 (Oggetto del contratto) 1. Le attività previste dal presente contratto hanno ad oggetto l incarico di compiere le procedure applicative per la determinazione e la trasmissione della VGM conformemente alla regola V/2 della Convenzione SOLAS 74, come emendata dalla Risoluzione MSC. 380 del 21 novembre Le linee guida concernenti le procedure applicative della Regola V/2 della Convenzione SOLAS 74, come emendata dalla Risoluzione MSC. 380 del 21 novembre 2014, sono state approvate e rese esecutive in Italia con Decreto Dirigenziale n. 447/2016 (pubblicato sulla G.U. n. 110 del 12 maggio 2016) emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dalla Circolare n. 125/2016 del 31 maggio Il presente mandato disciplina tutti gli incarichi che il Mandante di volta in volta commissionerà al Mandatario, da eseguirsi nel rispetto delle suddette normative e/o delle normative nazionali e/o internazionali applicabili. Art. 2 (Esecuzione degli incarichi) 1. La determinazione della VGM sarà ottenuta attraverso il Metodo 1 previsto dalle menzionate disposizioni (la VGM sarà ricavata pesando il container pieno posto sopra l automezzo Dal peso complessivo ottenuto verrà sottratta la tara del trattore/motrice e del rimorchio riportate nelle carte di circolazione nonché la massa di carburante nel serbatoio dichiarata dal vettore stradale). 2. La Certificazione VGM sarà emessa dal Mandatario e/o dalla Stazione di Pesatura incaricata in nome e per conto dello Shipper. 3. La trasmissione della VGM all agente marittimo e al terminal portuale sarà effettuata dal Mandatario e/o dalla Stazione di Pesatura in nome e per conto dello Shipper. 4. Le attività previste dal presente contratto includono anche eventuali operazioni connesse od accessorie 1

35 che di volta in volta potranno essere commissionate a mezzo fax, mail o, semplicemente, tramite la consegna di documenti. 5. Il Mandatario è autorizzato ad effettuare pagamenti od a riceverne in nome e per conto del Mandante rilasciando relativa quietanza. Le Parti si danno vicendevolmente atto che il rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della navigazione costituisce un valore primario, che deve necessariamente prevalere su ogni loro pattuizione. In questa prospettiva, il Mandante si impegna ad impartire al Mandatario istruzioni compatibili con il rispetto di tale normativa, sia per quanto attiene alla quantità e qualità di merce caricata su ogni singolo mezzo sia per quanto attiene alla tempistica di trasmissione della VGM compatibile con il booking nave, mentre il Mandatario si impegna a segnalare immediatamente al Mandante il caso in cui gli venissero impartite istruzioni anche solo potenzialmente incompatibili con il rispetto di tale normativa ed a non rispettare eventuali istruzioni che dovessero essere impartite dal personale del Mandante e/o da terzi incompatibili con tale normativa. L esecuzione del presente mandato riguarda tutte le spedizioni affidate dal Mandante al Mandatario, come dettagliato nella seguente tabella ove già compilabile. Punto di Carico Porto di Imbarco Porto di Sbarco Note (eventuali) Le istruzioni impartite dal Mandante dovranno essere contenute in una comunicazione scritta, anche a mezzo mail, trasmessa al Mandatario ove dovranno necessariamente essere indicati i seguenti elementi a) L espresso riferimento alla quotazione della spedizione fatta pervenire dallo spedizioniere Mandatario b) Il numero di riferimento pratica sia del Mandante che del Mandatario c) L indicazione della tratta marittima d) Il numero di booking nave e) Il/i contenitore/i oggetto della spedizione con la specifica del numero f) La tipologia, quantità e peso lordo delle merci per ciascun contenitore Art.3 (Obblighi del Mandatario e degli altri incaricati) Nell esecuzione delle attività finalizzate ad ottenere la certificazione VGM ed alla trasmissione della stessa all agente marittimo e al terminal portuale, i soggetti incaricati dell espletamento dei relativi adempimenti si atterranno strettamente alle istruzioni del Mandatario il quale si impegna, a sua volta, a rendere immediatamente nota alla Mandante qualsiasi problematica connessa alle modalità di svolgimento dell incarico e/o ogni variazione nelle 2

36 modalità di esecuzione dello stesso. Il Mandatario farà pervenire al Mandante copia dello scontrino di pesatura dei contenitori attestante la VGM. Art.4 (Obblighi del Mandante) 1. Il Mandante si impegna ad informare il Mandatario con un preavviso minimo di 36 (trentasei) ore circa gli incarichi che intende affidargli. 2. Il Mandante s impegna pagare i corrispettivi convenuti per l esecuzione degli incarichi. 3. Il Mandante si impegna a fornire di volta in volta al Mandatario tutti i documenti necessari all adempimento del presente mandato completi e sottoscritti in ogni loro parte e conformi a tutte le normative vigenti che precisano la qualità merceologica e la quantità della merce. 4. Il Mandante solleva e tiene indenne il Mandatario ed i suoi eventuali sub-mandatari da ogni responsabilità diretta o indiretta ed onere, connessi all espletamento del presente mandato e determinatisi per cause al Mandante stesso ascrivibili fra le quali, a titolo semplificativo ma non esaustivo, la consegna di documenti o informazioni incomplete e non veritiere anche per eventuale responsabilità del fornitore del Mandante stesso. Art.5 (Poteri del Mandatario o degli altri incaricati) Il Mandante attribuisce al Mandatario ed ai soggetti di cui il Mandatario si avvale ogni più ampio potere, incluso quello di rappresentarlo dinanzi alle autorità pubbliche ai fini dell espletamento del mandato e di tutte le operazioni accessorie ed affini. Art. 6 (Ritardo) Gli incarichi avverranno nel rispetto dei termini previamente concordati e compatibili con il booking nave. Il Mandatario si impegna a garantire il rispetto dei suddetti termini, fatta salva in ogni caso la necessità di evitare la violazione delle norme poste a tutela della sicurezza della navigazione. Il Mandatario, nel caso in cui fosse in ritardo rispetto ai tempi previsti, dovrà darne immediata comunicazione al Mandante indicando le ragioni del ritardo, in modo tale da consentire di predisporre, ove possibile, quanto necessario per minimizzare gli effetti negativi del ritardo. Art. 7 (Durata) Il contratto è a tempo indeterminato. Art. 8 (Validità ed efficacia del mandato) Il presente mandato resta valido ed efficace sino a revoca/rinuncia scritta di una delle parti e si considera esteso a tutte le operazioni effettuate in nome e per conto dello Shipper dalla data della sottoscrizione sino ad eventuale rinuncia / revoca. Art. 9 (Impegno alla riservatezza) Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere, e a far sì che i propri rappresentanti, dipendenti e consulenti mantengano la piena riservatezza sulle pattuizioni e le modalità di esecuzione del presente contratto, nonché su qualunque informazione e documentazione di carattere riservato relativo all altra Parte, ai suoi clienti e/o fornitori, 3

37 di cui essa (nonché i propri rappresentanti, dipendenti e consulenti) sia venuta a conoscenza nell ambito della negoziazione ed esecuzione del presente contratto, fatto salvo per quanto dovrà essere comunicato alle Pubbliche Autorità ai sensi delle leggi applicabili. Art. 10 (Foro competente) Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, si intende sin d ora competente in via esclusiva il foro di Genova. Luogo e data.. Timbro e firma del Mandante.. Per accettazione del Mandatario.. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approva specificatamente tutto quanto pattuito Timbro e Firma del Mandante Timbro e Firma del Mandatario 4

38 PROCURA GENERALE PER LA TRASMISSIONE DELLA MASSA LORDA VERIFICATA DEL CONTENITORE VGM (su carta intestata della Mandante) La società (di seguito denominata: Mandante) in qualità di Esportatore/Shipper, con la presente procura, da valersi ad ogni effetto di legge, conferisce espresso mandato Alla società (di seguito denominata: Mandatario) ad operare in rappresentanza diretta per l espletamento delle procedure applicative relative alla trasmissione della massa lorda verificata del contenitore (di seguito denominata VGM), conformemente alla regola V/2 della Convenzione SOLAS 74, come emendata dalla Risoluzione MSC. 380 del 21 novembre 2014, secondo le modalità concordate e/o di quelle che il Mandatario riterrà più opportune, nello interesse del Mandante, tenuto conto della natura particolare delle operazioni da svolgere. Il Mandante attribuisce inoltre la possibilità di estendere gli effetti del mandato ad ausiliari del Mandatario della cui collaborazione voglia avvalersi conferendo loro ogni e più ampia facoltà in relazione all espletamento dell incarico conferito. Art.1 (Oggetto del contratto) 1. Le attività previste dal presente contratto hanno ad oggetto l incarico di compiere le procedure applicative per la trasmissione della VGM all agente marittimo conformemente alla regola V/2 della Convenzione SOLAS 74, come emendata dalla Risoluzione MSC. 380 del 21 novembre Le linee guida concernenti le procedure applicative della Regola V/2 della Convenzione SOLAS 74, come emendata dalla Risoluzione MSC. 380 del 21 novembre 2014, sono state approvate e rese esecutive in Italia con Decreto Dirigenziale n. 447/2016 (pubblicato sulla G.U. n. 110 del 12 maggio 2016) emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dalla Circolare n. 125/2016 del 31 maggio La VGM è stata calcolata dal Mandante secondo le predette normative nazionali ed internazionali e viene riportata nello Shipping Document che la certifica. 4. Il presente mandato disciplina tutti gli incarichi che il Mandante di volta in volta commissionerà al Mandatario, da eseguirsi nel rispetto delle suddette normative e/o delle normative nazionali e/o internazionali applicabili. Art. 2 (Esecuzione degli incarichi) 1. Il Mandante trasmetterà lo Shipping Document al Mandatario. 2. La trasmissione della VGM all agente marittimo sarà effettuata dal Mandatario e/o da suoi ausiliari in nome e per conto dello Shipper. 3. Le attività previste dal presente contratto includono anche eventuali operazioni connesse od accessorie che di volta in volta potranno essere commissionate a mezzo fax, mail o, semplicemente, tramite la consegna di documenti. 4. Il Mandatario è autorizzato ad effettuare pagamenti od a riceverne in nome e per conto del Mandante rilasciando relativa quietanza. 1

39 Nello Shipping Document da trasmettere al Mandatario dovranno necessariamente essere contenuti i seguenti elementi a) L espresso riferimento alla quotazione della spedizione fatta pervenire dallo spedizioniere Mandatario b) L indicazione della tratta marittima c) Il numero di booking nave d) Il/i contenitore/i oggetto della spedizione con la specifica del numero e) La VGM per ciascun contenitore f) La tipologia, quantità e peso lordo delle merci per ciascun contenitore g) La metodologia utilizzata per la VGM: Metodo 1 o Metodo 2; nel caso di utilizzo del primo metodo si dovrà contestualmente allegare copia dello scontrino di pesatura e copia della certificazione della bilancia mentre nel caso di utilizzo del secondo metodo si dovrà allegare copia della certificazione AEO o ISO9001/28000 e copia della PEC notificata al Comando Generale delle Capitanerie di Porto h) Luogo e data certificazione i) Nome e cognome della Persona Autorizzata al rilascio e firma j) La dichiarazione di certificazione del seguente tenore letterale Il sottoscritto Shipper attesta che il peso lordo delle merci elencate nel presente documento è vero e corretto e pertanto tiene indenne lo spedizioniere e/o suoi ausiliari da ogni responsabilità diretta ed indiretta ed onere connessi all espletamento delle procedure applicative della regola V/2 della Convenzione SOLAS 74, come emendata dalla Risoluzione MSC. 380 del 21 novembre 2014, relative alla determinazione della massa lorda verificata del contenitore, approvate e rese esecutive dal Decreto Dirigenziale n. 447/2016 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Resta pertanto inteso che responsabilità civili/amministrative/penali e/o ritardi e/o mancati imbarchi e/o extra costi generati dall errata certificazione della VGM resteranno ad esclusivo carico dello Shipper. Le Parti si danno vicendevolmente atto che il rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della navigazione costituisce un valore primario, che deve necessariamente prevalere su ogni loro pattuizione. In questa prospettiva, il Mandante si impegna ad impartire al Mandatario istruzioni compatibili con il rispetto di tale normativa, sia per quanto attiene alla quantità e qualità di merce caricata su ogni singolo mezzo sia per quanto attiene alla tempistica di trasmissione della VGM compatibile con il booking nave, mentre il Mandatario si impegna a segnalare immediatamente al Mandante il caso in cui gli venissero impartite istruzioni anche solo potenzialmente incompatibili con il rispetto di tale normativa ed a non rispettare eventuali istruzioni che dovessero essere impartite dal personale del Mandante e/o da terzi incompatibili con tale normativa. In tal senso il Mandatario è autorizzato sin da adesso, qualora abbia fondati timori che la VGM trasmessa con lo Shipping Document sia inesatta e/o imprecisa, ad effettuare e/o far effettuare presso una Stazione di Pesatura una verifica della VGM in nome e per conto dello Shipper. Qualora vi fosse discordanza tra le due VGM le Parti convengono che debba essere trasmessa all agente marittimo la seconda VGM. 2

40 Art.3 (Obblighi del Mandatario e degli altri incaricati) Nell esecuzione delle attività finalizzate alla trasmissione della VGM all agente marittimo, i soggetti eventualmente incaricati dell espletamento dei relativi adempimenti si atterranno strettamente alle istruzioni del Mandatario il quale si impegna, a sua volta, a rendere immediatamente nota al Mandante qualsiasi problematica connessa alle modalità di svolgimento dell incarico e/o ogni variazione nelle modalità di esecuzione dello stesso. Art.4 (Obblighi del Mandante) 1. Il Mandante si impegna a trasmettere tempestivamente lo Shipping Document per consentire al Mandatario il diligente espletamento delle formalità di trasmissione all agente marittimo, propedeutiche all ingresso dei contenitori (Gate in) ai varchi doganali e gates portuali se ed in quanto il dato VGM costituisca un prerequisito di accesso imposto dal terminal portuale. Resta pertanto inteso che eventuali responsabilità e/o ritardi e/o mancati imbarchi e/o extra costi generati dalla tardiva trasmissione dello Shipping Document resteranno ad esclusivo carico dello Mandante. 2. Il Mandante s impegna pagare i corrispettivi convenuti per l esecuzione degli incarichi, ivi compresi gli extra costi generati dalla necessità di procedere alla certificazione e trasmissione di una seconda VGM secondo quanto pattuito all art. 2 o di quelli generati da una tardiva trasmissione dello Shipping Document. 3. Il Mandante si impegna a fornire di volta in volta al Mandatario tutti i documenti necessari all adempimento del presente mandato completi e sottoscritti in ogni loro parte e conformi a tutte le normative vigenti che precisano la qualità merceologica e la quantità della merce. 4. Il Mandante solleva e tiene indenne il Mandatario ed i suoi eventuali sub-mandatari da ogni responsabilità diretta o indiretta ed onere, connessi all espletamento del presente mandato e determinatisi per cause al Mandante stesso ascrivibili fra le quali, a titolo semplificativo ma non esaustivo, la consegna di documenti o informazioni incomplete e non veritiere anche per eventuale responsabilità del fornitore del Mandante stesso. Art.5 (Poteri del Mandatario o degli altri incaricati) Il Mandante attribuisce al Mandatario ed ai soggetti di cui il Mandatario si avvale ogni più ampio potere, incluso quello di rappresentarlo dinanzi alle autorità pubbliche ai fini dell espletamento del mandato e di tutte le operazioni accessorie ed affini. Art. 6 (Ritardo) Gli incarichi avverranno nel rispetto dei termini previamente concordati e compatibili con il booking nave. Il Mandatario si impegna a garantire il rispetto dei suddetti termini, fatta salva in ogni caso la necessità di evitare la violazione delle norme poste a tutela della sicurezza della navigazione. Il Mandatario, nel caso in cui fosse in ritardo rispetto ai tempi previsti, dovrà darne immediata comunicazione al Mandante indicando le ragioni del ritardo, in modo tale da consentire di predisporre, ove possibile, quanto necessario per minimizzare gli effetti negativi del ritardo. Art. 7 (Durata) Il contratto è a tempo indeterminato. 3

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