Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative. Newsletter n.30 1 marzo 30 aprile 2015

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1 Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative Newsletter n.30 1 marzo 30 aprile 2015

2 Indice 1 BANKING Vigilanza prudenziale e Banking Union Conduct of Business Financial Crime Accounting & Taxes 7 2 CAPITAL MARKET 9 3 INSURANCE 11 2

3 1 BANKING 1.1 Vigilanza prudenziale e Banking Union Final Draft Regulatory Technical Standards on benchmarking portfolio assessment Fonte: EBA Data: 2/03/2015 Il presente documento riporta i Final Draft Regulatory e Implementing Technical Standards che sintetizzano le attività di analisi sulla comparabilità dei requisiti patrimoniali calcolati con i metodi dei rating interni e i modelli interni di rischio di mercato condotte dall EBA e dagli altri organi di controllo internazionali. I documenti, redatti nell'ottica di identificare possibili inconsistenze nel calcolo dei Risk Weighted Assets tra le banche europee, disegnano nel dettaglio il framework che le istituzioni europee e le autorità competenti dovranno seguire per portare a termine la valutazione della coerenza e della comparabilità dei Risk Weighted Assets prodotti con i metodi interni (Benchmarking annuale) come previsto dall'articolo 78 della Capital Requirement Directive (CRD IV). In particolare, gli Implementing Techinical Standards (ITS) specificano i portafogli di benchmarking, così come i modelli, le definizioni e i sistemi IT che dovranno essere oggetto dell'esercizio di benchmarking per il rischio di credito e di mercato. I primi dati che verranno raccolti sotto queste direttive faranno riferimento alle osservazioni del quarto trimestre del I Regulatory Technical Standards (RTS) specificano le procedure per la condivisione delle valutazioni con le autorità competenti e l EBA e gli standard per la valutazione degli approcci interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito e quello di mercato. Piani di Riorganizzazione del Business delle banche e delle imprese di investimento Fonte: EBA Data pubblicazione: 09/03/2015 Il presente documento riporta gli Standard Tecnici di Regolamentazione, sul contenuto dei Piani di Riorganizzazione del Business e Comunicazione dell Implementazione delle banche e delle imprese di investimento, e le Linee Guida per la valutazione di tali piani sottoposti alla consultazione pubblica da parte della Banca Centrale Europea. Tali RTS e le Linee Guida sono state implementate alla luce della Direttiva 2014/59 EU Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) che definisce le procedure per il risanamento e la risoluzione delle banche e delle imprese di investimento. In particolare: (Standard RTS), sviluppano gli elementi che dovrebbero essere inclusi in un piano di risoluzione e il contenuto dei relativi report di aggiornamento; (Linee Guida), specificano i criteri minimi affinché un piano possa essere approvato dalle autorità di risoluzione, che dovrebbero verificarne la credibilità delle assunzioni e la presenza di indicatori di performance realistici. Il periodo di consultazione termina il 9 giugno

4 Nuovo Regolamento sulle segnalazioni delle informazioni finanziarie di vigilanza Fonte: Banca Centrale Europea Data pubblicazione: 17/03/2015 Il presente documento riporta il Regolamento BCE del 17 marzo 2015 il quale identifica, quali soggetti destinatari della normativa sulle segnalazioni di vigilanza, i gruppi vigilati che applicano gli standard contabili internazionali o regimi contabili nazionali in base alla direttiva 86/635/EEC e gli altri enti vigilati, comprese le filiali, stabilite in stati membri partecipanti, di istituzioni creditizie operative in stati membri non partecipanti e le controllate di gruppi vigilati stabilite in Stati membri non partecipanti o in paesi terzi. In particolare, nella sezione relativa alle disposizioni transitorie, vengono identificate quali date di riferimento per la prima segnalazione: (31 dicembre 2015), per i gruppi vigilati considerati significativi e per gli enti significativi che non appartengono a gruppi vigilati; (30 giugno 2016), per gli enti significativi parte di un gruppo vigilato e le controllate di gruppi significativi vigilati stabilite in paesi membri non partecipanti o in paese terzi; (30 giugno 2017), per gli enti e i gruppi vigilati considerati meno significativi. Linee Guida in materia di limiti alle esposizioni verso il c.d. shadow banking Fonte: EBA Data pubblicazione: 19/03/2015 Il presente documento, sottoposto a consultazione pubblica da parte della BCE, riporta le Linee Guida al fine di introdurre i limiti alle esposizioni verso il c.d. shadow banking. In particolare, tale documento contiene le indicazioni qualitative per le istituzioni creditizie affinché sviluppino le proprie procedure interne per il monitoraggio e il contenimento di tali esposizioni, a livello individuale e consolidato. Obiettivo di tale analisi è quello della predisposizione, da parte della Commissione, della relazione in merito all appropriatezza e all impatto dei limiti alle esposizioni verso lo shadow banking. La consultazione termina il 19 giugno

5 Disposizioni di vigilanza Banche Popolari Fonte: Banca d'italia Data: 09/04/2015 Il presente documento riporta l aggiornamento della Circolare 285/2013 di Banca di Italia che introduce il limite di attivo di 8 miliardi di euro al di sopra del quale le banche popolari devono trasformarsi in Società per Azioni (SpA). Il modello di banca popolare, per le sue caratteristiche di assetto proprietario e governance (limiti al possesso azionario, voto capitario), è riservato a soggetti che svolgono l attività bancaria entro volumi compatibili con la struttura cooperativa della società. Il limite si calcola con gli stessi criteri utilizzati nelle segnalazioni di vigilanza per il totale attivo (come già previsto dal SSM per determinare la significatività di una banca), inclusi garanzie ed impegni fuori bilancio. Le Banche popolari che superano la soglia di 8 mld, e quindi impattati dalla normativa, sono: BP, UBI, BPER, BPM, BPVi, VB, PopSo, Creval, BPBari, BPEtruria. Per le banche che rimarranno popolari è previsto che il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale possa essere limitato per assicurare il rispetto delle soglie di CET1, Tier1 e total capital. La consultazione di questo documento è terminata il 24/04/2015 e i suoi dettami saranno incorporati nel prossimo aggiornamento della Circolare 285/2013 Disposizioni di vigilanza per le Banche. A partire dal giorno successivo la pubblicazione della Circolare, le banche avranno a disposizione 18 mesi per adeguarsi. Disposizioni secondarie di attuazione della riforma delle banche popolari. XX agg.to Circolare n. 285 Autorizzazione ad includere nel capitale primario di classe 1 (CET1) gli utili di fine periodo o di fine esercizio Fonte: Banca Centrale Europea Data pubblicazione: 25/04/2015 Il presente documento riporta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Decisione (UE) 2015/ 656 della Banca Centrale Europea del 4 febbraio 2015 (BCE/2015/4) sulle condizioni in presenza delle quali è consentito agli enti creditizi di includere nel capitale primario di classe 1 (CET1) gli utili di periodo o di fine esercizio in conformità all articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR). In particolare, tale autorizzazione è concessa se sono soddisfatte le seguenti due condizioni: gli utili sono stati verificati da persone indipendenti dall ente che sono responsabili della revisione dei conti dell ente stesso; l ente ha dimostrato che tutti gli oneri e i dividendi prevedibili sono stati dedotti dall importo di tali utili. La decisione entra in vigore il 6 febbraio 2015 e si applica dalla data di riferimento per le segnalazioni del 31 dicembre 2014, in conformità all articolo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/

6 1.2 Conduct of Business Vendita forzata di polizze accessorie on line Fonte: AGCM - IVASS Data: 01/04/2015 Il presente documento contiene una lettera al mercato con cui l AGCM e l IVASS comunicano di aver intrapreso, in modo coordinato, specifiche azioni contro le vendite forzate di polizze accessorie on line e contro i meccanismi di opt-out, che costringono il consumatore a deselezionare con un click le offerte non gradite. Al fine di inibire pratiche di vendita non in linea con i doveri di diligenza, correttezza e trasparenza previsti a carico delle imprese, l IVASS richiama le imprese di assicurazione ad evitare, in sede di preventivazione on line, forme di abbinamento automatico delle garanzie collegate alla copertura r.c. auto senza alcuna richiesta del consumatore (cd. meccanismi di opt-out). Le imprese di assicurazione non possono infatti collocare contratti a distanza senza il preventivo consenso espresso del contraente inoltre l assenza di risposta o il mancato dissenso non possono considerarsi espressione del consenso del contraente; né, in particolare, può considerarsi manifestazione di consenso la mancata eliminazione da parte del contraente della copertura assicurativa inserita automaticamente in accessorio ad un contratto di diversa natura. In tal senso, l IVASS richiede alle imprese di assicurazione, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione di tale lettera, di finalizzare ogni attività che si renda necessaria dal punto di vista organizzativo ed operativo per eliminare, ove adottati, i suddetti meccanismi Financial Crime Regolamento recante indicazione in merito al pagamento di assegni in forma elettronica Fonte: Ministero dell Economia e delle Finanze Data: 06/03/2015 Il presente documento contiene il "Regolamento sulla presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari" il quale disciplina le modalità attuative per presentare al pagamento gli assegni bancari e circolari in forma elettronica. Nello specifico, i temi che vengono affrontanti all interno del documento riguardano i seguenti aspetti: (presentazione dell assegno) la presentazione ha luogo quando il trattario o l'emittente ricevono dal negoziatore l'immagine e le informazioni relative all'assegno; tali copie informatiche sostituiscono a ogni effetto gli originali cartacei da cui sono tratte fintantoché la loro conformità è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale; (negoziatore) il negoziatore è tenuto a presentare l'assegno al pagamento al trattario o all'emittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l'assegno gli è stato girato per l'incasso; (protesto / constatazione) il protesto o la constatazione equivalente possono essere richiesti per via telematica, esclusivamente sulla base dell'immagine dell'assegno e delle informazioni ricevute. 6

7 Il negoziatore è inoltre autorizzato ad incaricare, sotto la propria responsabilità, soggetti terzi di effettuare la trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei. A tal fine il negoziatore è tenuto a garantire che tali soggetti dispongano della competenza, della capacità e delle autorizzazioni richieste dalla legge per esercitare in maniera professionale e affidabile le predette attività, nel rispetto degli standard nazionali e internazionali. In tal caso gli assegni cartacei andranno conservati per un periodo di sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. La Banca d Italia è tenuta ora a dettare le Regole tecniche per l attuazione del presente Regolamento Accounting & Taxes Practical implications of the new Leases Standard Fonte: IASB Data: 16/03/15 Il presente documento offre un confronto approfondito tra i modelli contabili proposti dallo IASB e dallo standard setter americano, FASB, in materia di leseas. Entrambe le entità, a partire dall ED congiunta del 2013, perseguono l obiettivo di migliorare le pratiche contabili previste per i contratti di locazione nell ottica di giungere alla pubblicazione di un quadro normativo comune entro la fine del 2015.Il documento è strutturato in due macro sezioni: nella prima viene fornita una panoramica dei due modelli contabili riassumendo le somiglianze e le differenze tra i due indirizzi e gli effetti attesi delle decisioni da prendere. In particolare il modello IASB prevede che per ogni locatario si rilevino in bilancio le attività e le passività di locazione inizialmente misurate al valore attuale dei canoni, l'ammortamento delle attività di leasing e gli interessi sui debiti per la durata del contratto, oltre alla suddivisione dei pagamenti tra quota capitale e interessi. Nella seconda sezione vengono analizzati i possibili effetti del modello contabile IASB sul costo del denaro, debt covenants e sui requisiti del regulatory capital. Sono inoltre contenuti una serie di esempi applicativi che illustrano gli effetti stimati delle modifiche proposte confrontando il modello contabile esistente con i risultati che ci si aspetta di ottenere dall applicazione del modello IASB. Standard-Project-Update-March-2015.pdf IFRS 4 Contratti assicurativi Fonte: IASB Data: 16/03/15 Il presente documento fornisce un aggiornamento sull avanzamento dello IASB per quanto riguarda la proposta di sostituire l attuale IFRS 4 in materia di Insurance contracts (previsto oltre la fine del 2015). L obiettivo dello IASB è quello di migliorare l efficacia del reporting finanziario attraverso informazioni che siano più trasparenti e comparabili, in particolar modo per ciò che attiene gli effetti sulle performance dei contratti di assicurazione, il modo in cui le entità guadagnano profitti o registrano 7

8 perdite e la natura e la portata dei rischi cui le aziende sono esposte successivamente all emissione di contratti di assicurazione. L approccio current market-consistent, proposto per la misurazione dei contratti di assicurazione, prevede una valutazione alla fine di ogni periodo della posizione finanziaria netta, che sintetizza obblighi futuri e diritti acquisiti e consente di valutare i cambiamenti nelle stime relative a servizi futuri nei periodi in cui tali servizi saranno prestati. Inoltre, tramite questo sistema, viene assicurata una maggior trasparenza del costo economico del contratto di assicurazione, comprese opzioni e garanzie. La proposta del nuovo Standard prevede altresì un metodo di misurazione semplificato per i contratti inferiori ai 12 mesi che approssima le proposte generali e ne riduce i costi di applicazione. Lo IASB ha inoltre precisato che la data di applicazione del nuovo standard sarà stabilita tenendo conto dell attuale processo di implementazione dell IFRS 9, per cui saranno concessi agli utilizzatori non meno di 3 anni dalla data di pubblicazione definitiva della nuova disciplina sui contratti assicurativi. Contracts-without-Participation-Features-March-2015.pdf 8

9 2 CAPITAL MARKET Consultazione sulle nuove linee guida relative ai prodotti complessi di debito e strutturati Fonte: European Securities and Markets Authority (ESMA) Data pubblicazione: 24/03/2015 Il presente documento contiene la bozza di Guidelines on complex debt instruments and structured deposits, sottoposta a consultazione pubblica da parte dell European Securities and Markets Authority (ESMA). Lo scopo di tali linee guida, inserite all interno del nuovo quadro regolamentare MiFID II / MiFIR, è quello di aumentare la tutela degli investitori, definendo in maniera trasparente e chiara quali strumenti finanziari e depositi strutturati (nel rispetto degli altri requisiti MiFID II) possono essere offerti senza valutare la conoscenza e l esperienza del cliente (i.e. senza effettuare il test di appropriatezza). Nello specifico i temi che vengono affrontanti all interno del documento riguardano i seguenti aspetti: (strumenti di debito complessi) con riferimento agli strumenti di debito (obbligazioni, strumenti di debito in genere e derivanti da cartolarizzazioni e strumenti di mercato monetario) l ESMA pone in consultazione un proposta di quadro normativo per l individuazione degli strumenti con componenti derivative e degli strumenti per cui la valutazione dei rischi da parte del cliente risulta essere complessa; (depositi strutturati complessi) con riferimento ai depositi strutturati l ESMA pone in consultazione un proposta di quadro normativo per la definizione del concetto di struttura che rende la valutazione dei rischi legati ai ritorni e la valutazione di costi legati al recesso anticipato difficili per l investitore. La consultazione si inserisce all interno della necessità dell ESMA di pubblicare entro il 3 gennaio 2016 delle linee guida finali per la valutazione dei prodotti complessi di debito e strutturati. La consultazione rimarrà aperta fino al 15 giugno Consultazione sulle Linee Guida sui criteri per la valutazione delle conoscenze e delle competenze del personale delle imprese di investimento Fonte: European Securities and Markets Authority (ESMA) Data: 23/04/2015 Il presente documento contiene la bozza di Guidelines for the assessment of knowledge and competence, sottoposta a consultazione pubblica da parte dell European Securities and Markets Authority (ESMA). Lo scopo di tali Linee Guida è quello di aumentare la tutela degli investitori attraverso un maggiore controllo sulle competenze e conoscenze del personale delle imprese di investimento soggette alla MiFID. Nello specifico, i temi che vengono affrontanti all interno del documento riguardano i seguenti aspetti: (qualifiche ed esperienza) l ESMA suggerisce di stabilire le qualifiche ed il livello di esperienza necessario per fornire consulenza o informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento e servizi accessori ai clienti (i.e. laurea con esami focalizzati sui mercati finanziari); (requisiti nazionali) considerando che i programmi educativi e le certificazioni differiscono tra i diversi paesi europei, l ESMA ritiene opportuno che questi criteri siano stabiliti a livello locale dalle autorità competenti di ogni Stato Membro; 9

10 (requisiti europei) a livello europeo, le linee guida si occupano di stabilire i criteri di armonizzazione che le autorità competenti devono rispettare (i.e. il livello di conoscenza e le competenze devono rispettare il criterio di proporzionalità e devono essere superiori per coloro che svolgono attività di consulenza). ESMA raccoglierà i commenti alle linee guida pervenuti entro il 10 luglio La pubblicazione della versione finale del documento è prevista per l ultimo trimestre del

11 3 INSURANCE Oggetto: Regolamento sulle semplificazioni per i rami vita e danni Fonte: IVASS Data: 03/03/2015 Il presente documento riporta il nuovo Regolamento sulle semplificazioni che si applica alla promozione, al collocamento e alla gestione da parte delle imprese e degli intermediari dei contratti di assicurazione sulla vita e contro i danni, salvo il caso in cui la promozione e la vendita del prodotto avvenga interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza. Alle imprese e agli intermediari iscritti nelle Sezioni A, B e D del RUI è fatto obbligo di: dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da rendere noto anche alla clientela al fine di consentirne l'uso negli atti e nella corrispondenza; favorire l'utilizzo da parte dei clienti delle forme di firma elettronica privilegiate in termini probatori (firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata e firma digitale) per la documentazione contrattuale in generale e, in modo particolare, per la sottoscrizione della polizza. Il cliente può dare il consenso alla trasmissione in formato elettronico della documentazione in fase precontrattuale e nel corso del rapporto; esso è libero nelle forme purché tracciabili, e può riguardare un solo contratto o tutti i futuri rapporti, la sola informativa precontrattuale o anche le comunicazioni infra-annuali, o ancora un contratto già in corso, per le comunicazioni successive. Il contraente potrà revocare il consenso alla modalità elettronica delle comunicazioni con la stessa libertà di forme con cui lo ha reso. Il ritorno alla modalità tradizionale (supporto cartaceo) delle comunicazioni può produrre a carico del contraente esclusivamente l'onere connesso alla stampa e all'invio per posta della documentazione, oltre all'eventuale perdita dell'apposito sconto previsto, se indicato in polizza, per le successive scadenze. Dematerializzazione dell attestato di rischio Fonte: IVASS Data: 05/03/2015 Il presente documento riporta il regolamento recante la disciplina relativa alle banca dati attestati di rischio e dell attestazione sullo stato del rischio posto in pubblica consultazione dall IVASS. Tramite tale documento si introduce la c.d dematerializzazione degli attestati di rischio, la cui finalità è quella di: una semplificazione mediante ricorso all innovazione tecnologica in luogo della produzione cartacea, rendere più snello il processo assuntivo del ramo r.c.auto e creare un rilevante strumento di deterrenza alle frodi collegate con la falsificazione degli attestati di rischio. In particolare, le principali novità normative recepite nel nuovo regolamento riguardano: il contenuto dell attestato di rischio: incluse le informazioni aggiuntive riguardanti l indicazione della tipologia di danno secondo la distinzione tra danno a cose, danno a persone o misto (sia cose sia persone) il codice fiscale del contraente, il nominativo ed il codice fiscale del proprietario o di altro avente diritto; l obbligo per le imprese di assicurazione di inserire in una banca dati elettronica le informazioni riportate negli attestati di rischio; 11

12 l obbligo di consegna dell attestato agli assicurati in forma elettronica (messa a disposizione dell attestato di rischio nell area riservata del sito web dell impresa) in luogo dell attuale rilascio in forma cartacea al domicilio degli stessi secondo tempi ben definiti a seconda delle varie situazioni contrattuali; l obbligo per le imprese di acquisire direttamente l attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l accesso alla banca dati degli attestati di rischio in sede di stipula dei nuovi contratti. L entrata in vigore del presente regolamento è prevista con riferimento ai contratti in scadenza dal 1 luglio Pertanto la banca dati dovrà contenere tutti gli attestati di rischio relativi a tali contratti dal 1 giugno = Disposizioni in merito alla gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione Fonte: IVASS Data: 24/03/2015 Il presente documento illustra le modalità di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e la procedura di presentazione degli stessi nei confronti dell IVASS. Tali modalità sono state riviste al fine di recepire le Guidelines on complaints handling by Insurance Undertaking emanate dall Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). In virtù dell'entrata in vigore del Provvedimento, le imprese sono tenute all'adempimento di specifici nuovi obblighi, tra cui figurano: (politica di gestione dei reclami) formalizzare e rendere disponibile a tutto il personale una politica di gestione dei reclami ispirata all'equo trattamento degli interessati e volta a garantire la corretta e tempestiva gestione dei reclami; (linguaggio semplice e chiaro) adottare un linguaggio semplice e facilmente comprensibile nonché illustrare con chiarezza le motivazioni della compagnia e le modalità per rivolgersi a IVASS o a un sistema di risoluzione alternativa delle controversie prima di adire all'autorità giudiziaria; (sito istituzionale) riportare sul proprio sito internet le informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami all'impresa e all'ivass. L'Autorità ha ritenuto di non estendere in toto l'ambito di applicazione del Regolamento alle imprese comunitarie operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia dovranno adeguarsi alle disposizioni del Provvedimento entro il prossimo 30 giugno; per le imprese comunitarie il termine è esteso fino al 1 ottobre pdf *** 12

13 REDAZIONE OSSERVATORIO NORMATIVO Tommaso Petrillo (coordinatore), Giorgio Di Napoli, Claudio Mustaro, Giuseppina Nucifero, Gabriele Morvillo, Roberto Silva, Alberto Trova, Manuela Belmonte, Giorgio Tomassetti, Luigi Della Morte, Fabio Bocchini, Enrico Malleni 13

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