C O M U N E D I S E N I G A L L I A
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- Arnaldo Arcuri
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1 C O M U N E D I S E N I G A L L I A PROVINCIA DI ANCONA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N 20 Seduta del 02/02/2016 OGGETTO: NUOVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLE SEDI FARMACEUTICHE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE L anno duemilasedici addì due del mese di febbraio alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale. Sono presenti i Signori: Presenti Assenti Mangialardi Maurizio Sindaco * - Bomprezzi Chantal Assessore * - Bucari Simonetta Assessore * - Campanile Gennaro Assessore * - Girolametti Carlo Assessore * - Memè Maurizio Assessore * - Monachesi Enzo Assessore * - Ramazzotti Ilaria Assessore * - Essendosi in numero legale per la validità dell adunanza, assume la presidenza il Sig. Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare. L A G I U N T A Visto l art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n 19 del 19 febbraio 2003; Udita la relazione di Campanile Gennaro;
2 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31/03/2008, di approvazione della revisione della Pianta organica delle Farmacie presenti nel territorio comunale, così mantenuta sino alle modifiche operate dal Comune a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 1/2012 (cd. "Cresci Italia") convertito con Legge n. 27/2012; RICHIAMATO l art. 11 del D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni in L. 27/2012 (Potenziamento del servizio distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica della disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria) e le linee guida approvate dalla Regione Marche con deliberazione di Giunta n. 467 del 2/04/2012 le quali prevedono che: Ciascun Comune sulla base dei dati ISTAT della popolazione residente al 31/12/2010 individua le nuove sedi farmaceutiche in modo che vi sia n. 1 farmacia ogni n abitanti ( art. 11 comma 1 e comma 2); Il Comune nell individuare una nuova farmacia deve considerare: che la zona di collocazione della nuova farmacia dovrà in ogni caso essere individuata con riferimento ad un bacino d utenza di n abitanti oppure ai sensi dell art. 1 comma 3 legge 475/1968 a s.m.i. ad un bacino d utenza che, in relazione al numero degli abitanti, sia superiore al 50% del parametro di n ; tenendo conto altresì dell esigenza di garantire l accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate; che va privilegiata la zona interessata da un processo di sviluppo economico, urbanistico e di incremento della popolazione; E consentita l apertura di una ulteriore farmacia qualora la popolazione eccedente, rispetto al parametro dei n abitanti, sia superiore al 50% del parametro medesimo ovvero quando il resto sia maggiore di n residenti (art. 11 comma 1); Il Comune identifica la zona nella quale collocare la nuova farmacia, sentito il parere del Direttore dell Area Vasta e dell Ordine Provinciale dei farmacisti competenti per territorio; RICORDATO che la predetta pianta organica di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31/03/2008 prevedeva n. 11 farmacie, individuate in n. 1 ogni n abitanti e che, per effetto della sopraggiunta norma, che prevede n. 1 farmacia ogni n abitanti, il totale previsto per il Comune di Senigallia è stato determinato, così come disposto dalla Regione Marche con deliberazione n. 467/2012, in numero di 14, con l istituzione di n. 3 nuove sedi farmaceutiche;
3 VISTE le proprie deliberazioni n. 61 del 17/04/2012, n. 68 del 24/04/2012 e n. 87 del 22/05/2012, di identificazione, ai sensi dell art. 11, comma 1, lettera a) D.L. n.1/2012, delle zone interessate dalle nuove tre sedi farmaceutiche: frazioni di Marzocca e Montignano; Lungomare, fra il sottopasso di via Mamiani e via Grosseto: la zona comprende tutte le vie laterali fra i lungomari e le vie Podesti, Bonopera e Raffaello Sanzio, sino all incrocio con via Mamiani; Direttrice Arceviese, fra l Autostrada e la frazione Vallone: su tale zona gravitano le frazioni Borgo Bicchia, Borgo Passera, Vallone, Bettolelle, nonché tutta la zona del centro commerciale Il Molino, l uscita dell A14 ed il raccordo della complanare; questo, in analogia con la direttrice Corinaldese, su cui infatti gravitano il quartiere Borgo Ribeca, le frazioni Borgo Catena, Cannella, Brugnetto, Roncitelli ed in cui è già presente una farmacia collocata, in via Po, presso il Borgo Coltellone; RICORDATO che rispetto alla collocazione delle nuove sedi farmaceutiche, come sopra indicate, sia l'asur Area Vasta n. 2, tramite il suo Direttore, e l'ordine provinciale dei Farmacisti di Ancona, tramite il suo Presidente, hanno già espresso parere favorevole, entrambi acquisiti dall Ufficio Patrimonio comunale preliminarmente all'approvazione da parte di questa Giunta municipale delle tre nuove zone/sedi farmaceutiche con le deliberazioni di cui sopra; RILEVATO che, a seguito della riforma operata dal Decreto Legge n. 1/2012, la giurisprudenza amministrativa ha affrontato con diverse pronunce l annosa questione dell ancora vigenza dell istituto della pianta organica e del perimetro delle sedi farmaceutiche (tra le altre, T.A.R. Milano n. 2312/2012, T.A.R. Brescia n. 173/2013, Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sezione Terza - Ordinanza n. 751/2013) e, con la sentenza n /2013, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sezione Terza ha stabilito in merito i seguenti principi fondamentali: a) le zone assegnate alle farmacie dal Decreto Legge n. 1/2012 corrispondono alle sedi della Legge n. 475/1968; b) rimane invariato l impianto generale della disciplina, a partire dal numero chiuso delle farmacie, pur se i criteri per la determinazione di tale numero sono alquanto modificati; c) si confermano i criteri di equa distribuzione sul territorio e di accessibilità al servizio anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate; non è pertanto possibile per le farmacie trasferirsi al di fuori della propria sede affermando che non
4 esiste più una pianta organica e nemmeno è consentito addensare le farmacie in zone già servite, prima di soddisfare le esigenze delle nuove direttrici di espansione; d) l intervento del sopra citato Decreto Legge n. 1/2012 ha soppresso le disposizioni che prevedevano la formazione e la revisione periodica delle piante organiche comunali a cura di un autorità sovra comunale (Regione o Provincia a seconda delle norme regionali). Questo potere - dovere di pianificazione deve essere comunque esercitato per apportare gli opportuni aggiornamenti, nel quadro di una visione complessiva del territorio comunale; e) benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato "Pianta organica", resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti, corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome; DATO ATTO, pertanto, che, per le motivazioni di cui sopra, la riforma non ha superato il sistema di programmazione territoriale delle farmacie e, infatti, lascia in vigore molte delle norme precedentemente vigenti in materia di circoscrizioni farmaceutiche, in particolare resta in vigore l'art. 1, comma 4, Legge n. 475/1968 che consente il trasferimento solamente nell'ambito della stessa zona ricompresa nel territorio comunale nel rispetto della distanza di 200 metri; RITENUTO pertanto necessario adeguare la vigente Pianta organica delle farmacie di questo Comune, ricomprendendo in essa le tre nuove sedi farmaceutiche sopra descritte, effettuando un inevitabile ridimensionamento delle perimetrazioni esistenti, comportante l'assegnazione di "zona" intesa come porzione del territorio comunale perimetrata, e tenendo conto sia della maggiore entità della popolazione servita per effetto del mutamento del parametro demografico intervenuto dal 2008 ad oggi, sia del nuovo parametro di n abitanti per ogni sede farmaceutica; SOTTOLINEATO che, riguardo all individuazione delle zone, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sezione Terza, con sentenza n /2013, ha stabilito che:... va precisato che, se la norma dispone che in un Comune debba esservi una farmacia ogni abitanti, ciò non significa che la popolazione delle singole zone debba corrispondere precisamente a questo numero. È vero che la distribuzione delle farmacie rispetto al territorio ed alla popolazione deve essere per quanto possibile equilibrata, ma non vi sono vincoli precisi come quello ipotizzato, anche per la ovvia considerazione che nessuno degli utenti è obbligato a servirsi della farmacia alla cui zona appartiene nominalmente la sua residenza; la delimitazione delle zone non ha questa funzione, ma solo quella di vincolare l'esercente a mantenere il suo esercizio all'interno di quel perimetro ;
5 SOTTOLINEATO, altresì, che, in ordine all'organo competente a deliberare in materia di modifica/adeguamento della "Pianta organica" delle sedi farmaceutiche, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sezione Terza, con la sentenza n /2013 ha stabilito che:... Si osserva che il decreto legge n. 1/2012 si riferisce all'amministrazione comunale senza precisare l'organo. In questa situazione appare ragionevole richiamare la giurisprudenza riformatasi sotto la disciplina previgente e in particolare sotto la legge n. 475/1968. Quest'ultima prevedeva che nel procedimento di formazione della pianta organica delle farmacie intervenisse il Consiglio Comunale. Con l'entrata in vigore della legge 142/1990 e del testo unico n. 267/2000, la giurisprudenza, dopo qualche incertezza, si è attestata sul principio che nel nuovo assetto degli enti locali quella competenza fosse passata alla Giunta Comunale (cfr. Cons. Stato, IV N.6850/2000 e giurisprudenza successiva). Le innovazioni del decreto non toccano questo aspetto. È noto che anche con la disciplina anteriore era quello comunale il livello decisionale effettivo nel quale si formava la pianta organica delle farmacie; il decreto legge ha eliminato un passaggio burocratico ma non ha alterato la sostanza del processo decisionale... ; RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni sopra riportate, approvare la nuova pianificazione territoriale delle sedi farmaceutiche presenti nel territorio comunale, la quale prevede n. 14 sedi anziché n.11 sedi; CHIARITO che, in generale, nella nuova pianificazione territoriale oggetto del presente atto è soddisfatto il rapporto di n. 1 farmacia ogni n abitanti ed è comunque garantita l'accessibilità al servizio farmaceutico dei cittadini residenti in zone scarsamente abitate; RICORDATO che: con la deliberazione della Giunta Regionale Marche n del 28/12/2012 è stato approvato il bando di concorso pubblico straordinario, per soli titoli, per l'assegnazione di n. 62 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Marche e l'elenco delle sedi farmaceutiche a concorso, tra cui sono indicate le sedi di nuova istituzione nel territorio comunale di Senigallia, denominate: o frazioni di Marzocca e Montignano ; o Grosseto ; o Direttrice Arceviese, fra autostrada e Frazione Vallone ; così come identificate nella propria deliberazione n. 87 del 22/05/2012;
6 il suddetto Bando è stato pubblicato sul B.U.R. Marche n. 3 del 17/01/2013, con decreto n. 24 del Direttore dell A.R.S. del 13/06/2013, è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso e con deliberazione della Giunta Regionale Marche n del 02/12/2013 è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso; e che la Regione Marche ha approvato la legge n. 4 del 16/02/2015 relativa alle nuove norme in materia di servizio farmaceutico, con la quale all art. 1 ed all art. 4 fissa le competenze dei comuni, in materia di disciplina degli orari ed autorizzazioni e dell istituzione di nuove sedi; STABILITO di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alla Regione Marche, alla Direzione ASUR Area Vasta 2 e all'ordine Provinciale dei Farmacisti di Ancona; - Preso atto del seguente parere favorevole reso ai ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n 267 sull'ordinamento degli Enti Locali: - dal Dirigente responsabile dell Area Organizzazione e Risorse Finanziarie; - Con votazione palese ed unanime; DELIBERA 1) DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) DI APPROVARE la nuova pianificazione territoriale delle sedi farmaceutiche presenti nel territorio comunale, la quale prevede n. 14 sedi anziché n.11 sedi, a seguito delle modifiche intervenute in applicazione del Decreto Legge n.1/2012; 3) DI DARE ATTO che delle n. 14 sedi farmaceutiche n. 11 sono ad oggi operanti e le n. 3 di nuova istituzione saranno assegnate per il privato esercizio tramite procedura concorsuale regionale, i cui ambiti territoriali d interesse sono specificati nelle planimetrie allegate al presente atto, con annessa descrizione dei rispettivi confini territoriali; 4) DI DARE ATTO, altresì, che la pianificazione territoriale delle sedi farmaceutiche presenti nel territorio comunale è stata realizzata tramite ridimensionamento delle perimetrazioni esistenti, comportante l'assegnazione di "zona" intesa come porzione del territorio comunale perimetrata, e tenendo conto sia della maggiore entità della popolazione servita per effetto del mutamento del parametro demografico intervenuto dal 2008 ad oggi, sia del nuovo parametro di n abitanti per ogni sede farmaceutica;
7 5) DI DARE ATTO, infine, che, in generale, nella nuova pianificazione territoriale oggetto del presente atto è soddisfatto il rapporto di n. 1 farmacia ogni n abitanti ed è comunque garantita l'accessibilità al servizio farmaceutico dei cittadini residenti in zone scarsamente abitate; 6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alla Regione Marche, alla Direzione ASUR Area Vasta 2, all'ordine Provinciale dei Farmacisti di Ancona; 7) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n 267 mediante separata ed unanime votazione palese.-
8 Letto, confermato e sottoscritto Il Sindaco Mangialardi Maurizio Il Segretario Comunale Morganti Stefano Per copia conforme ad uso amministrativo. Lì, La presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio dal 12 febbraio 2016 al 27 febbraio 2016 ai sensi dell art. 124, 1 comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n 267. Lì, 29 febbraio 2016 Il Segretario Comunale La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n 267, in data 23 febbraio 2016, essendo stata pubblicata il 12 febbraio 2016 Lì, 24 febbraio 2016 Il Segretario Comunale Spazio riservato all eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n 267: Per copia conforme ad uso amministrativo. Lì,
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