Regolamento quadro per l elezione dei Segretari Provinciali e Comunali del Partito Democratico

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1 Regolamento quadro per l elezione dei Segretari Provinciali e Comunali del Partito Democratico APPROVATO 7 DICEMBRE 2007 Integrato con gli emendamenti approvati il 4 gennaio 2008 dall assemblea Articolo 1 (Indizione dell elezione e titolari dell elettorato attivo e passivo) 1. È indetta per il giorno 24 febbraio 2008 l elezione dei Segretari Provinciali e Cittadini del PD e delle rispettive assemblee. 2. Possono partecipare in qualità di elettori tutte le cittadine ed i cittadini residenti in Sardegna che abbiano compiuto, a tale data, 16 anni. Ciascuno deve votare nel comune dove risulta iscritto alle liste elettorali. Possono votare anche i cittadini extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno e gli studenti e lavoratori fuori sede. Per votare bisogna versare un contributo minimo di un euro. 3. Non possono votare i rappresentanti istituzionali di partiti e soggetti politici che non abbiano aderito al progetto del Partito Democratico. Non possono votare altresì i segretari politici di partiti che non siano DS, Margherita e Progetto Sardegna. 4. Tutti i partecipanti al voto devono sottoscrivere l adesione al progetto del Partito Democratico. Articolo 2 (Funzioni degli organi da eleggere) 1. L Assemblea Provinciale è convocata dal segretario regionale per la prima seduta entro due settimane dalla data delle elezioni. 2. L Assemblea è presieduta dal componente eletto con il maggior numero di voti. L Assemblea nella prima seduta procede alla convalida degli eletti, alla proclamazione del Segretario, all elezione del Presidente e del Tesoriere. 3. Nel caso in cui nessun candidato alla carica di Segretario Provinciale abbia conseguito la maggioranza dei componenti l Assemblea, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. Il voto avviene a scrutinio segreto. Risulterà eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

2 Articolo 3 (Comitato Tecnico Regionale) 1. L Assemblea Costituente Regionale, su proposta del Segretario Regionale, nomina il Comitato Tecnico Regionale, e tra questi il Direttore, in un numero massimo di 6 componenti. In caso di parità il voto del Direttore vale doppio. 2. Su richiesta di un terzo dei suoi componenti l Assemblea Costituente Regionale può procedere alla elezione del Comitato Tecnico Regionale sulla base di liste bloccate di candidati. I componenti del CTR verranno eletti proporzionalmente alle liste concorrenti. 3. Il CTR: a) nomina i componenti dei Comitati Tecnici Provinciali e, tra questi, il Direttore; b) approva gli ulteriori regolamenti necessari allo svolgimento dell elezione, ad eccezione di quelli di cui agli articoli successivi. 4. Il Comitato Tecnico Regionale cura l attuazione del presente regolamento e lo svolgimento dell elezione, a partire dalla predisposizione dei moduli e dalla definizione delle modalità di presentazione delle candidature. Entro quindici giorni dalla nomina dei suoi componenti, predispone i regolamenti necessari a specificare le procedure operative per la gestione delle operazioni di voto. 5. Il Direttore del CTR è responsabile del coordinamento organizzativo delle attività di voto. Articolo 4 (Garanti) 1. Il Comitato Regionale dei Garanti nominato per le elezioni primarie del 14 ottobre resta in carica e svolge le sue funzioni anche per le elezioni primarie del 24 febbraio Il Collegio Regionale dei Garanti decide sulle controversie sorte in fase di applicazione delle norme contenute nel presente regolamento-quadro e nei Regolamenti di cui all articolo precedente e vigila sul corretto e imparziale svolgimento dell elezione. 3. Gli eventuali reclami o ricorsi possono essere presentati da ciascuno dei partecipanti alla votazione al Collegio dei Garanti. I reclami e i ricorsi relativi alla presentazione delle candidature devono essere presentati entro due giorni dalla decisione sulla loro ammissibilità. 4. I reclami e i ricorsi relativi alle operazioni di voto e alla proclamazione dei risultati devono essere presentati entro le 48 ore successive. 5. I Garanti si pronunciano sulle questioni di cui al comma 4 entro le 24 ore successive. Articolo 5 (Comitato regionale di Tesoreria) Il Comitato Regionale di Tesoreria del Partito Democratico, presieduto dal Tesoriere Regionale del Partito, è responsabile per la gestione finanziaria delle attività connesse con lo svolgimento

3 dell elezione, deve predisporre la rendicontazione e renderla pubblica attraverso i mezzi di comunicazione. Articolo 6 (Modalità di composizione delle Assemblee Costituenti Provinciali) 1. Le Assemblee Costituenti Provinciali (da qui Assemblee), vengono elette attraverso elezioni primarie con sistema proporzionale con doppia preferenza e su liste concorrenti 2. Sono composte in numero paritario per genere secondo la procedura di assegnazione dei seggi di cui al successivo art La provincia di Cagliari è suddivisa in tre collegi: Cagliari città, Cagliari nord-ovest, Cagliari nord-est 4. La provincia di Sassari è suddivisa in due collegi: Sassari città, Sassari provincia 5. Le altre sei province costituiscono ciascuna un collegio. 6. L Assemblea di Cagliari è costituita da 120 componenti elettivi. Il collegio Cagliari città ne elegge x, quello nord ovest x e quello nord est x 7. L assemblea di Sassari è costituita da 100 componenti elettivi. Il collegio di Sassari città ne elegge x. Sassari provincia ne elegge x 8. La Provincia dell Ogliastra è composta da 60 componenti elettivi. 9. Tutte le altre province sono composte da 80 componenti elettivi. 10. La ripartizione dei seggi nei diversi collegi della provincia di Cagliari e Sassari avviene sulla base dei voti all ulivo nelle elezioni del Art. 7 Dell Assemblea Provinciale fanno parte con diritto di parola ma non di voto gli eletti nelle Assemblee costituenti regionale e nazionale, i Parlamentari, i componenti del governo nazionale e regionale, i Presidenti di Provincia, i consiglieri e gli assessori provinciali, i sindaci delle città capoluogo, i coordinamenti provinciali provvisori, i Consiglieri Regionali, i capigruppo del PD dei comuni capoluogo di Provincia.

4 Articolo 8 (Candidature nelle liste per le Assemblee provinciali) 1. Le liste per l'elezione dell Assemblea Provinciale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere nei relativi collegi e non inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a Le liste devono essere composte in numero paritario di uomini e donne (alternando il genere ), e devono contenere un numero di candidati di età compresa tra i 16 e 30 anni non inferiore al 20% del totale. 3. Si vota con la doppia preferenza (uomo/donna). Qualora venissero indicati due nomi appartenenti allo stesso genere (uomo/uomo o donna/donna) la preferenza è annullata, si considera valido il voto alla lista. È consentito esprimere una sola preferenza. 4. Le liste di collegio sono presentate al Comitato Tecnico Provinciale competente. Le liste per le Assemblee Provinciali devono essere corredate dalle sottoscrizioni di almeno 80 e non più di 120 firme per i collegi superiori ai abitanti; tra le 40 e 60 per i collegi con un numero di abitanti inferiore ai Le firme devono essere raccolte in non meno di 5 comuni diversi e nessun comune può contribuire con un numero di firme superiore al 40% del totale. 6. Il comma precedente non si applica nei collegi con un numero massimo di comuni non superiore a Le firme devono essere autenticate da un consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale e da tutti i soggetti che la legge abilita all autentica. 8. Nessuno può sottoscrivere più di una lista. 9. Nessuno può candidarsi in più di un collegio. 10. Non è ammessa la candidatura di persone notoriamente appartenenti a forze politiche o ad ispirazioni ideali non riconducibili al progetto Partito Democratico. 11. È ammessa la doppia candidatura all Assemblea Provinciale e a quella cittadina. 12. Gli eletti il 14 ottobre nelle assemblee costituenti regionale e nazionale possono candidarsi all Assemblea Costituente Provinciale. In caso di elezione devono optare per una sola Assemblea. 13. Non è ammessa la candidatura di persone che, alla data di presentazione delle candidature, si trovino in una delle situazioni previste dall art. 1 del codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare d inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare il 3 aprile Le liste l Assemblea Provinciale sono valide solo se accompagnate dai seguenti documenti sottoscritti: a. dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di tutti i candidati b. dichiarazione di adesione al processo costituente del Partito Democratico;

5 c. nome o slogan identificativo della lista; d. dichiarazione politica avente riguardo agli intenti che la lista si propone in relazione ai compiti dell Assemblea Provinciale; e. indicazione di un referente provinciale della lista, corredata dalla corrispondente dichiarazione di accettazione del ruolo di referente da parte di quest ultimo; f. eventuale dichiarazione di collegamento con liste di candidati presentate in altri collegi della medesima provincia identificate dalla medesima denominazione, dalla medesima dichiarazione di intenti e dal medesimo referente provinciale; g. indicazione della persona che la lista sostiene come candidato alla carica di Segretario Provinciale, corredata dalla corrispondente dichiarazione di accettazione da parte di quest ultimo; h. autocertificazione che non ricorrano per nessuno dei candidati inclusi nella lista le condizioni di inammissibilità di cui al precedente comma Le liste per l Assemblea Provinciale devono essere presentate, a pena di nullità, tra il 2 e il 3 febbraio 2008 alle ore 12, Le dichiarazioni di candidatura alla carica di Segretario Provinciale sono presentate al Comitato Tecnico Provinciale entro il 26 gennaio alle ore 20,00 unitamente a una dichiarazione di intenti e a un numero di firme compreso tra 150 e 250 autenticate come da comma Nel caso in cui una candidatura alla carica di Segretario Provinciale sia stata dichiarata non valida, il referente provinciale della lista può, entro i 5 giorni successivi al termine di cui al comma 11, indicare il nome di un ulteriore candidato alla carica di Segretario Provinciale, scelto fra i soggetti che abbiano regolarmente presentato la propria candidatura e corredata dall accettazione dell interessato. In caso di mancata accettazione la lista decade. 18. L eventuale mendace autocertificazione costituisce causa di ineleggibilità. In caso di elezione l accertamento della mendace dichiarazione comporta l immediata decadenza da qualsiasi carica del partito e la trasmissione degli atti all autorità giudiziaria per il reato di falsità ideologica in atti privati (art. 485 c.p.) nonché la revoca di tutti i componenti della stessa lista di collegio alla quale appartiene il candidato. Articolo 9 (Ripartizione dei seggi per le Assemblee Cittadine) 1. I seggi per le Assemblee Cittadine, vengono distribuiti in proporzione al numero di abitanti per comune. Comuni fino a 500 abitanti Comuni da 500 a 1000 abitanti Comuni da 1000 a 3000 abitanti Comuni da 3000 a 5000 Comuni dai 5000 ai abitanti 8 seggi 10 seggi 15 seggi 20 seggi 30 seggi Comuni dai ai abitanti 40 seggi

6 Comuni dai ai abitanti Comuni dai ai abitanti La Città di Sassari La città di Cagliari 60 seggi 80 seggi 90 seggi 100 seggi 2. Si vota con la doppia preferenza (uomo/donna). Qualora venissero indicati due nomi appartenenti allo stesso genere (uomo/uomo o donna/donna) la preferenza è annullata, si considera valido il voto alla lista.. E consentito esprimere una sola preferenza. 3. Le liste per l assemblea costituente comunale vanno presentate al Comitato Tecnico Provinciale competente. Le candidature all Assemblea Cittadina devono essere corredate dalle sottoscrizioni di almeno 20 firme e non più di 50 sino a abitanti. Tra le 50 e 150 firme per i comuni al disopra dei abitanti. Le firme vanno autenticate come da art. 7 comma 7. Nessuno può sottoscrivere più di una lista. 4. Nessuno può candidarsi in più di un comune. Non è ammessa la candidatura di persone notoriamente appartenenti a forze politiche o ad ispirazioni ideali non riconducibili al progetto Partito Democratico. 5. È ammessa la doppia candidatura all assemblea provinciale e a quella cittadina. Non è ammessa la candidatura di persone che, alla data di presentazione delle candidature, si trovino in una delle situazioni previste dall art. 1 del codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare d inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare il 3 aprile Le candidature per l Assemblea Cittadina sono valide solo se accompagnate dai seguenti documenti sottoscritti: a) dichiarazione di accettazione della candidatura e dichiarazione di adesione al processo costituente del Partito Democratico; b) nome o slogan identificativo della lista; c) dichiarazione politica avente riguardo agli intenti che la lista si propone in relazione ai compiti dell Assemblea Cittadina; d) indicazione di un referente comunale della lista, corredata dalla corrispondente dichiarazione di accettazione del ruolo di referente da parte di quest ultimo; e) indicazione della persona che la lista sostiene come candidato alla carica di Segretario Cittadino, corredata dalla corrispondente dichiarazione di accettazione da parte di quest ultimo; f) autocertificazione che non ricorrano per nessuno dei candidati inclusi nella lista le condizioni di inammissibilità di cui al precedente comma Le liste per l Assemblea Cittadina e del candidato alla carica di Segretario cittadino devono essere presentate, a pena di nullità, tra il 2 e il 3 febbraio 2008 alle ore 12,00 presso il Comitato Tecnico Provinciale 8. Nel caso in cui una candidatura alla carica di Segretario Cittadino sia stata dichiarata non valida, il referente comunale della lista che lo aveva presentato può, entro i 5 giorni successivi al termine di cui al comma 10, indicare il nome di un ulteriore candidato alla carica di Segretario Cittadino, scelto fra i soggetti che abbiano regolarmente presentato la propria e corredata dall accettazione dell interessato. In caso di mancata accettazione la lista decade.

7 9. L eventuale mendace autocertificazione costituisce causa di ineleggibilità. In caso di elezione l accertamento della mendace dichiarazione comporta l immediata decadenza da qualsiasi carica del partito e la trasmissione degli atti all autorità giudiziaria per il reato di falsità ideologica in atti privati (art. 485 c.p.) nonché la revoca di tutti i componenti della stessa lista di collegio alla quale appartiene il candidato. Articolo 10 (Composizione assemblee cittadine) Dell assemblea cittadina fanno parte con diritto di parola ma non di voto: gli eletti nelle assemblee Provinciali, Regionale e Nazionale i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, i Presidenti di Provincia, i componenti del Governo nazionale e regionale, i consiglieri e assessori provinciali e comunali, che sono residenti Articolo 11 (Confronto tra i candidati) Il Coordinamento Provinciale provvisorio promuove almeno due iniziative pubbliche nel corso delle quali ha luogo un confronto tra i candidati o i loro delegati a parità di condizioni. Tali assemblee si svolgono nei 20 giorni antecedenti la data di svolgimento dell elezione. Iniziative analoghe possono essere promosse anche tramite l utilizzo delle reti di comunicazione telematica. Articolo 12 (Disciplina della campagna elettorale) 1. Al fine di contenere i costi della campagna elettorale in vista delle elezioni di cui al presente regolamento, non è in ogni caso ammessa la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda elettorale nonché di annunci di iniziative pubbliche a pagamento su mezzi radiotelevisivi, testate giornalistiche o altri organi di stampa e informazione. 2. La diffusione degli annunci relativi a dibattiti, tavole rotonde, conferenze è garantita dal Comitato Tecnico Provinciale 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Collegio regionale dei Garanti, entro quindici giorni dalla nomina dei suoi componenti, predispone un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale. 2. Agli eventuali reclami relativi all applicazione del presente articolo si applicano le procedure di cui ai ricorsi previsti dall art. 4 del presente regolamento. Per le questioni riguardanti la campagna elettorale dei candidati alla carica di Segretario Provinciale è competente il Collegio Regionale dei garanti.

8 Articolo 13 (Voto) 1. Per essere ammessi al voto, che si svolge in unica giornata dalle ore 8 alle ore 20, occorre esibire al seggio un documento di identificazione e/o, ad eccezione dei non ancora maggiorenni e dei non cittadini, la propria tessera elettorale. Non è ammessa la conoscenza personale. 2. Il Comitato Tecnico Regionale determina le modalità di voto per i non ancora maggiorenni e per gli extracomunitari. 3. Il Comitato Tecnico Provinciale deve provvedere a garantire l affissione in tutti i seggi dei manifesti contenenti le liste dei candidati e il loro collegamento ai candidati alla carica di Segretario 4. Il Comitato Tecnico Regionale determina le modalità con le quali gli studenti universitari fuorisede e i lavoratori fuorisede sono ammessi a votare rispettivamente nella loro sede universitaria o di lavoro. 5. È necessario inoltre dare espresso consenso a che il proprio nominativo ed i propri recapiti siano inseriti nell elenco dei partecipanti alla votazione e a che l elenco stesso sia reso consultabile per ogni eventuale verifica relativa all effettiva partecipazione al voto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali. Articolo 14 (Procedimento elettorale) 1. Entro quindici giorni dall approvazione del presente Regolamento il Comitato Tecnico Regionale, nomina i Comitati Tecnici Provinciali e i Direttori che sono anche i responsabili del procedimento elettorale e del funzionamento tecnico e organizzativo delle elezioni. Il Collegio Regionale dei Garanti, qualora riscontri irregolarità o elementi di turbativa nello svolgimento del procedimento, può, di sua iniziativa, revocare il mandato conferito, surrogando contestualmente il responsabile revocato. Tale determinazione può essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti. 2. In ciascun comune è costituito almeno un seggio per lo svolgimento delle elezioni ed almeno un seggio aggiuntivo per ogni diecimila voti validi ricevuti nel 2006 dall Ulivo. 3. I responsabili del procedimento nominano gli scrutatori per ciascun seggio e coordinano le attività necessarie a garantire il corretto svolgimento della consultazione. Un seggio è validamente costituito se formato da almeno 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente. 4. Le schede di voto, in formato cartaceo o informatico, sono predisposte a cura del Comitato Tecnico Provinciale nel rispetto delle indicazioni tecniche predisposte dal CTR. Le schede contengono una colonna per ciascuna lista preceduta dal nominativo del segretario Provinciale, ovvero cittadino, al quale la lista è collegata. All interno della colonna è contenuto lo spazio per scrivere il nome e cognome del candidato e della candidata, ovvero del numero da essi occupato nelle lista, cui si vuole assegnare la preferenza.

9 5. Gli elettori possono esprimere due preferenze. Qualora non venisse espressa alcuna preferenza, il segno posto sulla lista o sul nome del candidato segretario, verrà attribuito alla lista. Il voto, in questo caso, si considera valido in qualsiasi punto della colonna sia stato apposto un segno. Si considerano valide, altresì, qualora fossero indicate le due preferenze di lista, più la croce sul nome del candidato segretario. Sono considerate non valide le schede che presentino segni di votazione che ricadono all interno di due o più colonne. 6. Lo scrutinio inizia subito dopo il voto dell ultimo elettore presente nel seggio al momento della chiusura. Si procede prima allo scrutinio delle schede per l elezione dell assemblea provinciale e, subito dopo, allo scrutinio delle schede per l elezione dell assemblea cittadina. 7. Ultimate le operazioni di scrutinio il Presidente di seggio deve comunicare tempestivamente al CTP il risultato elettorale del seggio e consegnare entro la giornata del 26 Febbraio alle ore 15,00 i verbali di scrutinio al Direttore del CTP. 8. Il direttore del CTP deve redigere e sottoscrivere un verbale riepilogativo del risultato elettorale e trasmettere copia al CTR. Articolo 15 (Assegnazione alle liste dei seggi per l Assemblea provinciale) 1. Dopo aver ricevuto le schede e i fogli riepilogativi dello spoglio dei voti relativi all elezione dell Assemblea provinciale avvenuto in ciascun collegio, il Comitato Tecnico Provinciale procede al riparto dei seggi assegnati a ciascun collegio in base al sistema proporzionale applicando il metodo del quoziente naturale. A tal fine, divide il totale dei voti validi di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati al collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio; nell effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Gli eventuali resti andranno alle liste con il resto più alto. Una volta stabilito il numero di seggi che spetta a ciascuna lista risulteranno eletti i candidati secondo l ordine di preferenza fino alla concorrenza del numero dei seggi assegnati alla lista, rispettando il rapporto di genere e alternando l ordine a partire dal genere del più votato. L alternanza di genere va garantita anche nel caso che un genere risulta con zero preferenze, in questo caso si procede ad assegnare i seggi rispettando l ordine della lista. 2. Il Comitato Tecnico Provinciale procede quindi alla assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista. A tal fine procede al riparto sulla base del metodo individuato da questo regolamento. 3. Il presidente del Comitato Tecnico Provinciale, in conformità dei risultati accertati dal Comitato stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati con il maggior numero di preferenze secondo le modalità indicati nel punto 1 del presente articolo

10 Articolo 16 (Assegnazione alle liste dei seggi per l Assemblea cittadina) 1. Dopo aver ricevuto le schede e i fogli riepilogativi dello spoglio dei voti relativi all elezione dell Assemblea cittadina avvenuto in ciascun comune, il Comitato Tecnico Provinciale procede al riparto dei seggi assegnati a ciascun comune in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine applica lo stesso sistema indicato nell articolo 15 di questo regolamento 2. Il Comitato Tecnico Provinciale procede quindi alla assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista. A tal fine procede al riparto sulla base del metodo individuato da questo regolamento. 3. Il presidente del Comitato Tecnico Provinciale, in conformità dei risultati accertati dal Comitato stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati con il maggior numero di preferenze secondo le modalità indicati nel punto 1 dell art. 15 Articolo 17 (Elezione dei segretari provinciali) Qualora vi sia, tra i componenti eletti all Assemblea provinciale, una maggioranza assoluta di componenti eletti a sostegno di un candidato segretario provinciale il Presidente dell Assemblea lo proclama eletto all apertura della prima seduta dell Assemblea stessa; in caso contrario il Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l Assemblea eletti e proclama coordinatore provinciale il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi. Articolo 18 (Elezione dei segretari cittadini) Qualora vi sia, tra i componenti eletti all Assemblea cittadina, una maggioranza assoluta di componenti eletti a sostegno di un candidato segretario cittadino, il Presidente dell Assemblea lo proclama eletto all apertura della prima seduta dell Assemblea stessa; in caso contrario il Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l Assemblea eletti e proclama coordinatore cittadino il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

11 Articolo 19 (Regole sulla trasparenza) 1. Il presente regolamento, unitamente a tutti i regolamenti integrativi previsti dagli articoli precedenti, verrà pubblicato in apposita sezione sul sito regionale del Partito Democratico. 2. Nella sezione del sito web, sono altresì pubblicati, via via che si procede alla loro determinazione, costituzione o individuazione, i nomi dei componenti gli organi di cui al presente regolamento nonché il recapito presso cui è possibile indirizzare comunicazioni dirette agli organi medesimi, l elenco dei candidati, l elenco dei componenti i seggi elettorali ed ogni altro dato o documento 3. Il Collegio dei Garanti di cui all art. 4 definisce le ulteriori disposizioni dirette a garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure dirette all elezione delle assemblee costituenti provinciali e cittadine. Articolo 20 (Norma transitoria sui coordinatori provinciali provvisori) Nella fase transitoria fino alle elezioni primarie, si affida il coordinamento politico ai coordinatori provvisori eletti secondo il dispositivo dell Assemblea Costituente Regionale. I Coordinatori Provinciali provvisori eletti nella giornata di sabato 24 novembre non sono candidabili alla carica di Segretari Provinciali del PD.

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