REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO"

Transcript

1 Deliberazione n. 751 /2014/PARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell udienza pubblica del 25 settembre 2014, composta dai seguenti magistrati: Dott. Claudio IAFOLLA Dott.ssa Elena BRANDOLINI Dott. Giampiero PIZZICONI Dott. Tiziano TESSARO Dott. Francesco MAFFEI Dott.ssa Francesca DIMITA Dott.ssa Daniela ALBERGHINI Presidente Consigliere Primo Referendario, relatore Primo Referendario Referendario Referendario, relatore Referendario ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l esercizio finanziario 2013; VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione; VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

2 VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; VISTA le deliberazioni n. 9/SEZAUT/2013/INPR del 20 marzo 2013 e n. 14/SEZAUT/2014/INPR dell 11 luglio 2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti; VISTA le deliberazioni n. 7/SSRRCO/QMIG/13 depositata in segreteria in data 14 giugno 2013, delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti; VISTE la legge statutaria regionale 17 aprile 2012, n. 1 e le leggi della Regione del Veneto: 29 novembre 2001, n. 35, recante Nuove norme sulla programmazione ; 29 novembre 2001, n. 39, recante Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione, 31 dicembre 2012, n. 51, recante Autorizzazione all esercizio provvisorio del bilancio per l anno finanziario 2013 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno, 5 aprile 2013, n. 3, recante Legge finanziaria regionale per l esercizio 2013, 5 aprile 2013, n. 4, recante Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2013 e pluriennale e 24 dicembre 2013, n. 33, recante Assestamento del bilancio di previsione per l esercizio finanziario VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/DDL dell 1 luglio 2014 con la quale è stata deliberata la proposta di rendiconto generale (conto del bilancio e conto generale del patrimonio) della Regione del Veneto per l esercizio finanziario 2013; 2

3 VISTA la nota n del 10 luglio 2014, con la quale l Amministrazione Regionale ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti il proprio rendiconto generale (conto del bilancio e conto generale del patrimonio) per l esercizio finanziario 2013 ai fini del giudizio di parificazione previsto dall art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; VISTA la nota e le risultanze contabili contenute nella Relazione n. 611 del 28 agosto 2014 emessa dal magistrato della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti del Veneto addetto all esame dei conti resi dagli agenti contabili della Regione del Veneto, contenente la proposta di discarico del Tesoriere, Agente contabile della Regione medesima, in relazione al conto giudiziale n , relativo all esercizio finanziario 2013; VISTE le richieste istruttorie formulate alla Regione del Veneto con note, trasmesse per conoscenza alla Procura regionale, del 12 marzo, 8 luglio, 8 e 12 agosto, 2014; RILEVATO che alla Procura regionale sono state trasmesse le risposte istruttorie pervenute al Collegio, dall Amministrazione regionale; RILEVATO che alla Procura regionale, a conclusione della fase istruttoria, è stato trasmesso, in data 8 settembre 2014, lo schema di Relazione contenente le risultanze del controllo; 3

4 CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio con l Amministrazione regionale, alla presenza della Procura regionale, che ha concluso la fase istruttoria, intervenuto in data 15 settembre 2014 previo inoltro alla predetta Amministrazione, in data 8 settembre 2014, dello schema di Relazione contenente le risultanze del controllo; VALUTATE le controdeduzioni pervenute dalla Regione con nota del Segretario Generale della Programmazione della Regione del Veneto, inoltrate in data 15 settembre 2014; VISTI i contenuti della nota del 16 settembre 2014 inviata alla Regione con la quale si operava una modifica delle considerazioni in merito ad una parte della Relazione; CONSIDERATE le controdeduzioni a detta nota pervenute a firma del Presidente dalla Regione in data 19 settembre 2014; RILEVATO che tutte le suddette controdeduzioni sono state inoltrate e che sono pervenute alla Procura regionale; VISTA l ordinanza n. 82 del 17 settembre 2014, con la quale il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha fissato per il giorno 25 settembre 2014, alle ore 11.00, presso gli Uffici di rappresentanza della Prefettura di Venezia, la pubblica udienza per la decisione sulla parificazione del Rendiconto generale della Regione del Veneto per l esercizio finanziario 2013; CONSIDERATO che le irregolarità e/o prassi gestionali che necessitano di doverosa correzione da parte dell Amministrazione 4

5 rilevate nel controllo propedeutico al giudizio di parificazione, e riportate nella allegata relazione concernente la verifica di attendibilità del Rendiconto regionale 2013, non inficiano le risultanze contabili del medesimo rendiconto; UDITI nella pubblica udienza del 25 settembre 2014 il relatore, primo referendario dott. Giampiero Pizziconi, e il pubblico ministero, nella persona del Procuratore Regionale dott. Carmine Scarano, che ha concluso chiedendo la parificazione del rendiconto dell esercizio 2013; UDITO l intervento del Presidente della Regione del Veneto dr. Luca Zaia; FATTO Il rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2013 è stato presentato alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Veneto il 10 luglio 2014, nella duplice componente del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio. Quanto alla gestione di competenza, le risultanze del conto del bilancio, come nel dettaglio esplicitate dalle tabelle da n. 1 a n. 10 di seguito riportate, hanno evidenziato che: 1) la Regione del Veneto ad inizio esercizio 2013 in sede di bilancio di previsione ha stanziato le seguenti somme: 5

6 entrate correnti (Titoli da I a III) per euro ,15; spese correnti (Titolo I) per euro ,80; partite di giro (Titolo IV contabilità speciali) per euro ; 2) che in sede di assestamento la previsione delle entrate e delle spese risulta come di seguito: entrate correnti (Titoli da I a III) per euro ,70; spese correnti (Titolo I) per euro ,50 alle quali si aggiunge il disavanzo assestato dell esercizio 2012 pari ad euro ,63; partite di giro (Titolo IV contabilità speciali) per euro ,15; 3) che al termine dell esercizio sono state accertate complessivamente entrate per euro ,95 (titoli da I a V) oltre ad euro ,24 (al titolo VI per partite di giro) e impegnate spese per euro ,41 (titoli da I a III) oltre ad euro ,24 (al titolo IV per partite di giro); 4) che il saldo della gestione di competenza dell esercizio 2013 è pari ad euro ,54; 6

7 5) che, in relazione alla gestione di cassa, allegato al progetto di rendiconto approvato dalla Giunta regionale, vi è il conto del Tesoriere - già ammesso a discarico con la nota citata in preambolo dalla Sezione Giurisdizionale del Veneto della quale si assumono certe le relative risultanze; 6) che dette risultanze, riportate nella successiva tabella n. 6, confermano la coincidenza tra i dati contenuti nel documento del Tesoriere e i dati risultanti dal rendiconto; 7) che il saldo finale di cassa è pari ad euro ,96; 8) che, in relazione alla gestione dei residui, al termine dell esercizio 2013 i residui attivi sono risultati ammontare ad euro ,89 e che i residui passivi sono risultati pari ad euro ,48; 9) che il risultato finanziario (Giacenza di cassa Tesoreria regionale al 31 dicembre Residui attivi al 31 dicembre Residui passivi al 31 dicembre 2013) è stato, quindi, pari ad euro ,63; 10) che il conto del patrimonio, al 31 dicembre 2013 ha esposto le seguenti risultanze: totale attività: euro ,35; totale passività: euro ,64; deficit patrimoniale: euro ,29; 7

8 11) che nel 2013, in base ai dati pervenuti dall amministrazione la Regione ha raggiunto gli obiettivi programmatici posti dal Patto di stabilità interno: infatti, a fronte di un obiettivo annuale 2013, sia in termini di competenza eurocompatibile che finanziaria, pari ad euro , il risultato finale ammonta rispettivamente ad euro (impegni e pagamenti) ed euro (impegni). I differenziali risultano, pertanto, pari a euro in termini di competenza eurocompatibile e euro in termini di competenza finanziaria; 12) che, in base ai dati pervenuti dall amministrazione, l indebitamento complessivo della Regione, alla fine dell esercizio 2013, è risultato pari ad ,09 euro, di cui ,09 euro riguardanti mutui e prestiti obbligazionari ( ,32 euro a carico del bilancio regionale e ,77 euro assistito da contributo statale o a carico dello Stato) e ,00 euro riferiti all anticipazione di liquidità ex DL n. 35/2013, come analiticamente specificato nella Relazione di accompagnamento alla presente deliberazione. 8

9 CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DI COMPETENZA Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle compartecipazioni ai tributi erariali Titolo II: entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato, dell'unione Europea e di altri soggetti ENTRATE A B C Previsioni iniziali Previsioni in sede di assestamento Accertamenti di competenza , , , , , ,59 Titolo III: entrate extratributarie , , ,91 Totale entrate correnti , , ,91 Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie , , , , , ,00 di cui entrate per anticipazioni di cassa 0, , ,00 Totale entrate in c/capitale , , ,04 Sub-totale (sommatoria Titoli da I a V) Titolo VI: entrate per partite di giro (Contabilità speciali) TABELLA 1 GESTIONE DI COMPETENZA , , , , , ,24 TOTALE ENTRATE , , ,19 TABELLA 2 GESTIONE DI COMPETENZA SPESE (classificazione economica di 1 grado) A B C Previsioni iniziali Previsioni in sede di assestamento Disavanzo di Amministrazione ,63 Impegni di competenza Titolo I: Spesa corrente , , ,51 Titolo II: Spesa in conto capitale , , ,46 Titolo III: Spesa per rimborso prestiti , , ,44 di cui spese per rimborsi di anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 Titolo IV: Spesa per partite di giro , , ,24 Totale Titoli da I a IV , , ,65 TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , ,65 9

10 SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA TABELLA 3 SALDO GESTIONE DI COMPETENZA A B C D Totale entrate correnti (Titoli da I a III) Totale spese correnti + totale spese per rimborso prestiti al netto dei rimborsi per anticipazioni di cassa Totale entrate in conto capitale (Titoli IV e V) Totale spese in conto capitale , , , , Saldo della gestione corrente (A-B) Saldo della gestione in conto capitale (C-D) Saldo finale al netto delle partite di giro rettificate (1+2) , , ,42 Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle compartecipazioni ai tributi erariali Titolo II: entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato, dell'unione Europea e di altri soggetti GESTIONE DI CASSA A B C da rendiconto da SIOPE Differenze (A-B) , ,48 0, , ,11 0,00 Titolo III: entrate extratributarie , ,53 0,00 Totale entrate correnti , ,12 0,00 Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie , ,10 0, , ,37 0,00 di cui entrate per anticipazioni di cassa , ,00 0,00 Totale entrate in c/capitale , ,47 0,00 Sub-totale (sommatoria Titoli da I a V) Titolo VI: entrate per partite di giro (Contabilità speciali) TABELLA 4 GESTIONE DI CASSA ENTRATE Riscossioni (competenza + residui) , ,59 0, , ,79 0,00 TOTALE ENTRATE , ,38 0,00 10

11 TABELLA 5 GESTIONE DI CASSA SPESE Pagamenti (competenza + residui) A B C da rendiconto da SIOPE Differenze (A-B) Titolo I: Spesa corrente , ,15 0,00 Titolo II: Spesa in conto capitale , ,55 0,00 Titolo III: Spesa per rimborso prestiti , ,44 0,00 di cui spese per rimborsi di anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 Titolo IV: Spesa per partite di giro , ,59 0,00 TOTALE SPESE DA RENDICONTO (1) , ,73 0,00 TOTALE RISULTANTE DAL CONTO DEL TESORIERE (2) , ,73 0,00 EVENTUALI DIFFERENZE (1-2) 0,00 0,00 0,00 SALDO DELLA GESTIONE DI CASSA GESTIONE DEI RESIDUI TABELLA 7 CONSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI derivanti da esercizi precedenti derivanti dalla competenza 2013 Totale al 31 dicembre 2013 TOTALE , , ,89 11

12 TABELLA 8 CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI derivanti da esercizi precedenti derivanti dalla competenza 2013 Totale al 31 dicembre 2013 TOTALE , , ,48 RISULTATO FINANZIARIO TABELLA 9 RISULTATO FINANZIARIO A Giacenza di cassa Tesoreria regionale al 31 dicembre ,96 B Residui attivi al 31 dicembre ,89 C Residui passivi al 31 dicembre ,48 E RISULTATO FINANZIARIO (A+B+C) ,63 CONTO DEL PATRIMONIO TABELLA 10 CONTO DEL PATRIMONIO Consistenza al 1 gennaio 2013 Attività: Consistenza al 31 dicembre 2013 Variazione esercizio 2013 Valore % Attività finanziarie , , ,25-36,91% Beni immobili e mobili , , ,31 12,62% Fondi Veneto Sviluppo , , ,68 8,35% Altri fondi , , ,20-25,13% Depositi cauzionali , , ,04 6,01% Totale attività , , ,42-30,70% Passività: Passività finanziarie , , ,25-35,64% Mutui passivi , , ,17-5,51% Altri debiti 0, , ,00 Depositi cauzionali , , ,04 6,01% Totale passività , , ,38-25,50% NETTO PATRIMONIALE (Attività - Passività) , , ,04-61,03% 12

13 DIRITTO - ai fini del presente giudizio, in assenza di scritture controllate dalla Corte, la Sezione si è avvalsa dei dati e dei chiarimenti via via forniti dai competenti uffici della Regione; ciò ha consentito di condurre un esame del Rendiconto generale della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 2013, nelle sue componenti del conto del bilancio, del conto generale del patrimonio e del conto economico e della documentazione agli stessi allegata, esclusivamente attraverso un confronto fra i dati esposti in detti documenti e negli altri che concorrono a definire la manovra di bilancio, come la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, quella che dispone l assestamento del bilancio e la legge di stabilità regionale; - l analisi compiuta sulla regolarità delle operazioni contabili selezionate, concretizzatasi nella verifica dell osservanza di tutte le disposizioni normative, statali e regionali, nonché dei principi contabili applicabili a tali operazioni, sulla completezza delle procedure seguite e sulla legittimità, in generale, dell'attività amministrativa, presupposta e legittimante l 'attività contabile consequenziale, nonostante alcune gravi criticità rilevate, ha condotto alla formulazione di un giudizio di attendibilità, sulla gestione del conto del bilancio della Regione; - in base ai dati di rendiconto 2013 e ai dati pervenuti in sede istruttoria dalla Regione, sono stati rispettati i limiti di impegno e pagamento assunti con legge di bilancio e i successivi provvedimenti di variazione; - in base ai dati forniti dall Amministrazione, risultano rispettati i limiti 13

14 legali dell indebitamento ed i tetti di spesa (euro in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria) del Patto di stabilità interno; - le criticità riscontrate nel controllo propedeutico al giudizio di parificazione, analiticamente riportate nell allegata Relazione di attendibilità, non inficiano le risultanze contabili del rendiconto. - nell allegata Relazione sono contenute le osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione nonché i suggerimenti di modificazioni e riforme ritenute opportune al fine di assicurare, in particolare, l equilibrio del bilancio e di migliorare l efficienza e l efficacia della spesa, ai sensi dell art. 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213; P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, sulla base dei dati acquisiti e nei limiti delle verifiche effettuate: - PARIFICA, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, il rendiconto generale della Regione del Veneto per l esercizio 2013; - APPROVA l annessa Relazione, elaborata ai sensi dell art. 41 del T.U. delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n e dell art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 14

15 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, con richiamo alle osservazioni ivi formulate propositive delle necessarie misure correttive; - DISPONE che copia della presente decisione, con l unita Relazione, sia trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente della Regione del Veneto. Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 25 settembre I magistrati relatori f.to dott. Giampiero Pizziconi Il Presidente f.to dott. Claudio Iafolla f.to dott.ssa Francesca Dimita Depositato in Segreteria il 04/11/2014 IL DIRETTORE DI SEGRETERIA f.to dott.ssa Raffaella Brandolese 15

16 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO DICHIARAZIONE DI ATTENDIBILITA DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE DEL VENETO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

17 PRESIDENTE COORDINATORE REFERENDARIO RELATORE DIREZIONE AMMINISTRATIVA REFERENTE COORDINATORE dott. Claudio Iafolla dott.ssa Francesca Dimita dott.ssa Raffaella Brandolese dott.ssa Alessandra Torresan FUNZIONARI REVISORI dott.ssa Alessia Boldrin dott. Luca Bovolato dott.ssa Annalisa de Cesare dott. Luigi Luongo dott.ssa Alessandra Torresan FUNZIONARIO (metodo di campionamento) dott. Luca Castellaro EDITING dott. Luca Bovolato dott. Luigi Luongo dott.ssa Alessandra Torresan 2

18 INDICE 1. NATURA E FUNZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ATTENDIBILITÀ 5 2. QUADRO NORMATIVO 9 3. METODO E PROCEDURA DEL CONTROLLO ANALISI DEI DATI CONTABILI Analisi dei capitoli di entrata Analisi dei capitoli di spesa selezionati con metodo di campionamento statistico Analisi dei capitoli di spesa selezionati con metodo professionale CONSIDERAZIONI GENERALI VALUTAZIONI CONCLUSIVE CONCLUSIONI 94 3

19 4

20 1. NATURA E FUNZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ATTENDIBILITÀ La dichiarazione di attendibilità (meglio conosciuta con l acronimo di DAS) nasce in ambito europeo, quale attività di controllo demandata alla Corte dei Conti Europea, in qualità di revisore esterno delle finanze e delle Istituzioni dell Unione (artt del Trattato che istituisce la Comunità), con la finalità principale di offrire al Parlamento europeo, al Consiglio dei ministri dell Unione e, più in generale, a tutti i cittadini europei, una valutazione ufficiale sul modo in cui sono stati utilizzati i fondi comunitari. In particolare, con la DAS la Corte dei conti esprime un giudizio sull affidabilità dei conti dell U.E. e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Sotto il primo aspetto, la verifica concerne l esaustività e l esattezza della rappresentazione dei flussi di cassa e dei risultati finanziari nei conti consolidati definitivi dell Unione nonché la correttezza della registrazione, a fine esercizio, delle attività e passività ed, in definitiva, della fedele rappresentazione della situazione finanziaria. Sotto il secondo aspetto, la verifica concerne l effettività e la correttezza dell utilizzo dei fondi comunitari, intesa, quest ultima, quale conformità alle condizioni contrattuali e legislative esistenti. Dette verifiche presuppongono com è, in generale, per ogni attività di controllo la conoscenza del quadro giuridico di riferimento, denominato anche ambiente di audit, sia per quanto concerne la disciplina delle operazioni sottostanti sia per quanto riguarda le norme di audit da applicare, e la pianificazione della relativa procedura, necessaria a fini di garanzia ovvero per fornire le indispensabili garanzie procedimentali al soggetto e/o soggetti controllati, e, soprattutto, per contenere il rischio intrinseco del controllo ovvero il rischio di compiere errori di valutazione dipendenti dalla non corretta impostazione dell analisi. In particolare, le norme internazionali sulle quali si fonda il controllo dei rendiconti finanziari delle società private e degli organismi pubblici (gli ISA, Principi internazionali di audit, pubblicati dall IFAC, e gli INTOSAI, Principi di audit) non forniscono linee guida in merito alla regolarità e legittimità delle operazioni. Tale audit, comunque, si svolge attraverso test di convalida di un campione rappresentativo di operazioni, effettuati sulla base di una specifica metodologia che utilizzata consolidati principi statistici, ai fini della selezione dei dati da assoggettare a controllo, i quali possono estendersi anche a processi e procedure analitiche. Le risultanze dei test, una volta valutate, consentono di accertare se, nel complesso, le operazioni sottostanti siano, per gli aspetti ritenuti significativi, legittime e regolari. I test sono finalizzati a rilevare eventuali errori, vale a dire operazioni o parti di esse che non siano state effettuate in conformità alle disposizioni giuridiche applicabili. Oltre a questo specifico aspetto, assumono, altresì, rilevanza anche l incompletezza od insufficienza della documentazione giustificativa dell operazione esaminata, che inevitabilmente ostacola o rende più difficoltosa l attività di controllo, nonché il ritardo con il quale si svolgono le varie fasi nelle quali si articola l operazione medesima. 5

21 Il campionamento delle operazioni da esaminare, peraltro, può avvenire anche mediante un metodo di selezione fondato, non su principi statistici, bensì su valutazioni di carattere professionale e, quindi, su un giudizio professionale di livello elevato, affidato all organo di audit. All esito, tale organo dovrebbe essere in grado di concludere se, complessivamente, i conti presentano un quadro veritiero e corretto e, quindi, di formulare quello che viene definito un giudizio senza riserve sulla affidabilità dei conti medesimi. In caso contrario, deve essere formulato un giudizio con riserva. In ambito nazionale, la dichiarazione di attendibilità, pur possedendo delle grandi potenzialità rispetto alla verifica della capacità delle amministrazioni di dare contezza del corretto e legittimo esercizio delle risorse pubbliche e di fornire le informazioni necessarie a consentire il controllo, prima ancora che del rispetto del vincolo di destinazione pubblicistico nell utilizzo delle risorse impiegate, della veritiera rappresentazione dei fatti di gestione nel rendiconto, non è molto diffusa. In alcune esperienze regionali (Friuli Venezia Giulia e Sicilia), costituisce una parte fondamentale del giudizio di parificazione, accompagnando la relazione sul rendiconto generale della regione. Generalmente, tuttavia, non costituisce strumento di audit sulle finanze regionali. Della c.d. relazione di attendibilità si sono occupate le SS.RR. della Corte dei conti, che ne hanno previsto l utilizzo nell ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione (deliberazioni nn. 7/SSRRCO/2013/QMIG e 15/SSRRCO/INPR/2013), prevedendo, in particolare, che Accanto alle attività istruttorie finalizzate al giudizio di parificazione, può essere esplorata la possibilità di procedere a stime dell attendibilità e dell affidabilità degli aggregati contabili mediante campionamento statistico, basato su modelli consolidati in ambito europeo. Tra l altro, le stesse Sezioni riunite centrali, già da qualche anno, hanno introdotto, nell ambito dell attività di parifica, accanto alle attività di auditing finanziario-contabile, verifiche sulla regolarità dei procedimenti di spesa dell amministrazione statale in aree di specifico interesse, dirette proprio a valutare l attendibilità e l affidabilità dei dati contabili esposti nel rendiconto generale dello Stato. Anche la Sezione delle Autonomie della Corte (deliberazioni nn. 9/SEZAUT/2013/INPR e 14/SEZAUT/2014/INPR) è intervenuta in merito, affermando che l ottica di riferimento debba essere quella della verifica dell attività posta in essere dalla regione allo scopo di rimuovere le irregolarità riscontrate nella relazione allegata alla parifica sulle risultanze del precedente esercizio, atteso che le relative valutazioni, in linea di massima, sono parte integrante della relazione allegata e non della decisione di parifica in senso stretto (deliberazione n. 14/SEZAUT/2014/INPR cit.). Le verifiche di regolarità e legittimità, proprio perché condotte su un numero limitato di operazioni, benché adeguatamente selezionate sulla base di procedure di campionamento in grado di esprimere i rischi tecnici connessi, pur legittimando la formulazione di un giudizio di 6

22 affidabilità (o non affidabilità) sull intera gestione di bilancio, non possono influire sull esito del giudizio di parificazione, rimanendo accessorie alle valutazioni sui fenomeni gestori contenute nella relazione allegata. La funzione svolta dalla stima di affidabilità dei conti, in ogni caso, risulta più ampia di quella dianzi considerata. Essa, infatti, è certamente utile ai fini dell accertamento del grado di accountability del soggetto controllato - intesa quest ultima non soltanto come responsabilità del risultato conseguito, ma anche come accessibilità alle informazioni concernenti ogni aspetto dell organizzazione (tra cui anche la predisposizione del rendiconto), e come rispetto delle norme e garanzia della legittimità dell azione (compliance) costituendo un efficace strumento di verifica dell utilizzo delle risorse a carico della finanza pubblica sotto il profilo della trasparenza della gestione e dell adeguato assolvimento dell obbligo di fornire, secondo la disciplina contabile, di volta in volta, applicabile, le informazioni necessarie a soddisfare l interesse pubblico e di conoscere come tali risorse siano state utilizzate. L analisi della regolarità e della legittimità delle operazioni contabili, che può essere affiancata anche dalla verifica della regolarità della procedura di formazione del rendiconto, consente di esprimere un giudizio sulla veridicità e correttezza della rappresentazione dei dati nel rendiconto medesimo e, più in generale, della situazione finanziaria del soggetto controllato; giudizio che integra le valutazioni espresse, in merito, nella relazione allegata alla parifica, sì da fornire un quadro esaustivo e completo della finanza regionale. La Sezione, ritenendo di grande utilità, ai fini della valutazione, oltre che dei dati di rendiconto, del complesso dell attività svolta dalla regione nell arco dell esercizio finanziario di riferimento, per il secondo anno consecutivo, ha affiancato alla relazione di accompagnamento alla Parifica una relazione sull attendibilità delle operazioni sottostanti il conto del Bilancio, opportunamente individuate all interno di capitoli selezionati con metodo statistico e, per una parte limitata, mediante scelta professionale (sul punto, si veda il successivo paragrafo 3), predisposta all esito di verifiche di regolarità e legittimità delle operazioni medesime. In assenza di specifiche disposizioni normative che disciplinino siffatta attività di controllo nonché il contenuto della relativa relazione, la Sezione ha tratto spunti sia dalla esperienza della Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia (l art. 33, comma 3, del D.P.R. n. 902/1975 prevede la presentazione annuale al Consiglio regionale di una dichiarazione attestante l affidabilità del conto e la regolarità delle relative operazioni, esplicitando le modalità di verifica ) sia da quella della Corte dei conti europea e della DAS, con specifico riferimento ai cc.dd. test di convalida, dei quali si è detto, limitatamente alla verifica postuma della legittimità e regolarità delle operazioni (avendo questi ultimi una portata molto più ampia, come si è visto in precedenza). Allo scopo di rendere più efficace il controllo, ampliare il numero delle operazioni campionate e semplificare l attività istruttoria, infine, la Sezione ha promosso l adozione di un protocollo d intesa con la Regione del Veneto, sottoscritto in data 24 giugno 2014, con il quale è stato previsto e disciplinato l accesso informatico ai sistemi di contabilità ed informativi 7

23 regionali e che consentirà l acquisizione diretta ed immediata delle informazioni necessarie per l attività di parifica nonché di quelle ad essa connesse (relazione e stima dell affidabilità dei conti), evitando, nella più parte dei casi, l inoltro, da parte del Magistrato Istruttore, e l evasione, da parte dell articolazione organizzativa regionale competente, dei documenti in formato cartaceo. Tale accesso (che, almeno per la parte che qui interessa, avrà ad oggetto l applicativo informatico di contabilità Finanziario 2k), considerati i tempi della stipulazione, intervenuta ad istruttorie ormai in corso, non è stato utilizzato nell ambito dell attività di parifica del rendiconto 2013, ma sarà operativo per le verifiche sul rendiconto relativo all esercizio

24 2. QUADRO NORMATIVO Il sistema di contabilità della Regione del Veneto è attualmente regolato, in primo luogo ed al pari di quello di tutte le regioni, dal D.lgs. 28 marzo 2000, n. 76, recante Principi fondamentali e norme di coordinamento di bilancio e di contabilità, in attuazione dell art. 1, comma 4, della Legge 25 giugno 1999, n. 208, ed, in conformità ai detti principi e nel dettaglio, dalla L.R , n. 39 ( Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione ). La disciplina appena richiamata deve essere coordinata con quella prevista dal D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come modificata, di recente, dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Tali ultimi interventi legislativi hanno riscritto sostanzialmente il quadro normativo di riferimento delineato dal D.lgs. n. 76/2000 (abrogandolo, con decorrenza dall esercizio finanziario 2015), nell ottica di una maggiore effettività del principio del coordinamento della finanza pubblica nell ordinamento contabile nazionale. Ed, infatti, l armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci pubblici, che costituisce l obiettivo del menzionato D.lgs. n. 118/ e che, con la modifica introdotta dalla Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (art. 3, comma 1, lett. a), a partire dall esercizio finanziario 2015, entrerà nella competenza legislativa esclusiva dello Stato - si connette al suddetto principio, quale strumento essenziale ai fini del rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici, derivante sia dall ordinamento comunitario che da quello interno; essa, inoltre, è giustamente e generalmente considerata presupposto indefettibile per la completa attuazione del principio del pareggio di bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione ed alla Legge 17 ottobre 2012, n L esigenza di uniformare i sistemi contabili dell intero comparto pubblico ha comportato, tra l altro, la previsione di una compiuta disciplina dell ordinamento finanziario e contabile delle regioni, con la conseguente cessazione (a decorrere dall esercizio finanziario 2015) della competenza normativa di rango primario di queste ultime e la conservazione di una competenza esclusivamente di rango regolamentare. La sostanziale modifica del sistema delle competenze, come più volte sottolineato dalla Corte costituzionale (più di recente ed ex multis, sent. nn. 4/2014, 40/2014, 19/2014 e 27/2014), è frutto della necessità di fissare una disciplina contabile unitaria, come tale idonea a tutelare il suddetto principio del coordinamento. Come osservato ripetutamente dalla Sezione delle Autonomie in sede di referto al Parlamento sulla finanza regionale, infatti, ogni regione si è data un proprio ordinamento 9

25 contabile ed ha adottato un proprio modello di bilancio, benché proprio il coordinamento della finanza pubblica richieda senza, con ciò, compromettere l esercizio della discrezionalità delle scelte politiche l adozione di modalità di rappresentazione contabile univoche. Nell ottica del graduale superamento, in prospettiva futura, dell attuale contabilità finanziaria in favore di un sistema di contabilità economica ispirato al sistema europeo dei conti pubblici (passaggio dal SEC 95 al SEC 2010), è stata introdotta, sempre dal menzionato decreto, la sperimentazione, prevedente, per gli enti che vi hanno aderito, l adozione immediata, già dall esercizio finanziario 2012, della c.d. competenza a scadenza, più idonea a far fronte alle esigenze contabili degli enti, comportando una maggiore conoscenza delle obbligazioni attive e passive, una più efficace programmazione degli stanziamenti ed il sostanziale avvicinamento della competenza alla cassa, con il consequenziale accrescimento della trasparenza sia nella fase della programmazione che nella fase gestionale (così, Sezione delle Autonomie della Corte in sede di audizione sullo schema di decreto legislativo n. 126/2014). Nell attesa di valutare il contenuto e la portata delle ulteriori modifiche apportate dal D.lgs. n. 216/2014 al sistema contabile unificato di cui al D.lgs. n. 118/2011, è certo che l entrata a regime di quest ultimo, a partire dal prossimo esercizio finanziario, comporterà un rilevante cambiamento se non proprio uno stravolgimento - dell attuale sistema di contabilità regionale. Ai fini della presente analisi ovvero ai fini della verifica della legittimità e correttezza delle operazioni contabili estratte dal conto del bilancio della Regione del Veneto per l esercizio 2013, in ogni caso, deve farsi ancora applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nella menzionata L.R. n. 39/2001 (Legge di contabilità regionale), adottata in conformità ai principi del D.lgs. n. 76/2000 ed ai sensi dell art. 119 della Costituzione, nonché alle Direttive per la gestione del bilancio 2013, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 631 del 7 maggio 2013 e, per taluni aspetti espressamente individuati, ancora alle Direttive adottate per l esercizio finanziario 2012 (approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 710 del 2 maggio 2012). Per quanto di specifico interesse ai fini della verifica dei dati contabili, la disciplina di riferimento è contenuta nel Capo V (intitolato Gestione delle entrate e delle spese ) ossia negli artt. 36 e ss. della Legge di contabilità regionale e nei paragrafi 8, 9, 10, 11 e 12 delle citate Direttive. Tale disciplina, in attuazione degli artt. 20 e 34 del menzionato D.lgs. n. 76/2000 (a norma dei quali la legge regionale stabilisce le modalità e determina le competenze per la gestione delle spese ed, in generale, le procedure di gestione del bilancio), prevede una serie di prescrizioni dirette a regolamentare tutti gli atti ed i documenti che realizzano le fasi gestionali delle entrate e delle spese, attribuendo, in via generale, alla struttura regionale preposta alla ragioneria il controllo di regolarità contabile ed il riscontro degli adempimenti e dei termini stabiliti (art. 36, 2 comma, L.R. n. 39/2001). Essa, fondamentalmente, ricalca 10

26 quelle che sono le prescrizioni, sostanziali e procedurali, dettate dall ordinamento contabile nazionale in materia di entrata e di spesa, quanto alla individuazione delle fasi e dei presupposti giuridici di esistenza dei principali atti contabili nei quali le stesse si articolano. In particolare, per quanto concerne le entrate, gli artt. 38, 39 e 40 dispongono che le stesse possano essere accertate dal dirigente della struttura regionale competente, con proprio provvedimento, solo in presenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata (credito) e che a tale accertamento debba seguire la registrazione contabile da parte della ragioneria; la riscossione viene effettuata, di norma, dal Tesoriere regionale (salvo che per entrate per le quali ciò non risulti possibile o conveniente) sulla base di ordinativi emessi dal dirigente preposto alla ragioneria, emessi separatamente per competenza e per residui, in mancanza dei quali la riscossione deve comunque avvenire, e dietro rilascio di apposita bolletta di quietanza; le somme non riscosse ma accertate formano i residui attivi, ove il dirigente che ha compiuto l accertamento dichiari il permanere delle condizioni dell accertamento medesimo. All interno delle Direttive per la gestione del bilancio 2013, al paragrafo 10 ( Indirizzi per la gestione dell entrata ) rinviando a quanto stabilito nel paragrafo 9 delle Direttive del 2012 (il quale, a sua volta, rimanda al punto 4.1 della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 11 del 2 agosto 2002, approvata con D.G.R. n di pari data), si prevede che, nel caso di assegnazioni statali e/o comunitarie o, comunque, di finanziamenti aventi natura vincolata, l accertamento dell entrata, laddove non assunto nelle forme di cui al citato art. 36 della L.R. n. 39/2001, deve essere richiesto tempestivamente, sempre dal dirigente competente, alla Direzione ragioneria mediante apposito modulo, a pena della impossibilità di assumere i correlativi impegni di spesa, si prescrive il monitoraggio dei residui attivi e si disciplina l applicazione della codificazione SIOPE. Per quanto concerne le spese, gli artt. 41 e ss., analogamente a quanto avviene per le entrate, dispongono che i dirigenti delle strutture regionali competenti e la Giunta regionale assumo gli impegni di spesa in presenza di debiti giuridicamente perfezionati ovvero che siano destinati a perfezionarsi entro il termine dell esercizio e nei limiti degli stanziamenti di competenza, salvo che si tratti di tipologie di spesa (indennità per il Presidente della Giunta ed i consiglieri, spese di funzionamento del Consiglio regionale, oneri per il personale dipendente e di ammortamento relativi a mutui e prestiti obbligazionari), per le quali l impegno di spesa si costituisce automaticamente con l approvazione del bilancio di previsione. Anche gli atti amministrativi (dei dirigenti e della Giunta) che dispongono impegni di spesa devono essere trasmessi alla ragioneria per il visto preventivo di regolarità contabile (art. 43), alla cui apposizione corrisponde la prenotazione contabile dell impegno di spesa, che rende indisponibili le relative somme sullo stanziamento di riferimento. Le richiamate disposizioni, oltre a disciplinare le fasi della liquidazione e del pagamento, prevedono speciali procedure (artt. 49 e 50) per i casi nei quali non sia possibile o risulti meno conveniente ricorrere alla normale procedura di gestione della spesa (budget operativi) ovvero ricorrere alle ordinarie modalità di pagamento o all assegnazione di budget operativi (fondi economali). All interno 11

27 delle Direttive per la gestione del bilancio 2013, al paragrafo 8 ( Indirizzi per la gestione della spesa ) si rimanda a quanto stabilito nel paragrafo 6.1 delle Direttive per l esercizio provvisorio 2013 (approvate con D.G.R. n. 77/2013), anche con riguardo alla tempestività dei pagamenti, si disciplina l applicazione della codificazione SIOPE, si richiama la disciplina legislativa sulla certificazione dei crediti pro-soluto e si forniscono delle prime indicazioni circa l applicazione del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 (poi convertito nella Legge 6 giugno 2013, n. 64 ). Le Direttive, inoltre, regolamentano la Gestione decentrata delle registrazioni contabili attraverso l applicativo informatico di contabilità Finanziario 2k e prevedono disposizioni di dettaglio sulle fasi contabili dell impegno, della liquidazione del pagamento nonché sui budget di spesa ed i fondi economali. Questo, per grandi linee, il quadro normativo nell ambito del quale si è svolta l attività della regione oggetto di disamina, con riferimento al quale la Sezione ha effettuato le verifiche di regolarità c.d. intrinseca (delle operazioni contabili campionate e degli atti amministrativi ad esse connessi) ed estrinseca (aventi ad oggetto le procedure di formazione del rendiconto), incentrate, in primo luogo e soprattutto, sull accertamento della conformità alle norme, nazionali e regionali, dianzi richiamate ed attualmente vigenti, al fine di giungere alla formulazione di un giudizio complessivo di attendibilità e, quindi, di affidabilità dell intera gestione di bilancio per l esercizio

28 3. METODO E PROCEDURA DEL CONTROLLO Considerato il cospicuo numero di capitoli che costituisce il bilancio regionale, l approccio alla verifica è stato opportunamente fondato sull analisi campionaria, sia in relazione alla variabile capitoli sia in relazione alla variabile operazione di entrata/spesa, all interno della gestione dei capitoli stessi. Posto che l analisi di un fenomeno oggetto d indagine, qualora basata sull esame di un campione, deve consentire di trarre conclusioni sulla manifestazione del fenomeno complessivo ovvero sulla popolazione complessiva dalla quale il campione è stato estratto, si è ritenuto di considerare quale popolazione d indagine non tanto l insieme di tutti i capitoli del bilancio regionale, bensì l insieme di tutti quelli in cui, nel corso dell esercizio, sia avvenuta almeno un operazione di pagamento o di riscossione. Procedendo in tal senso, la popolazione iniziale di 2104 capitoli (473 di entrata e 1631 di spesa) è stata ridotta a 1375 capitoli (332 di entrata e 1043 di spesa). L ordine adottato per il database della popolazione di capitoli è stato il seguente: i capitoli di entrata e di spesa sono stati separati e ordinati per segreteria / struttura / n capitolo, al fine di favorire l estrazione di capitoli che potessero rappresentare adeguatamente sia le entrate che le spese di tutte le segreterie regionali e delle altre macrostrutture. La dimensione del campione di capitoli selezionato da questa popolazione, mediante la tecnica del campionamento statistico casuale, tiene conto dei rischi tipici di tale approccio, secondo principi, modelli statistici e livelli di significatività standard. La scelta di ricorrere al campionamento, adottata dalla Sezione, è analoga a quella di altre Sezioni di controllo regionali, in particolare delle regioni ad autonomia speciale, che seguono da tempo la procedura di parifica prevista dai relativi Statuti regionali, e osserva le prescrizioni imposte dai principi internazionali di auditing indicati in materia dall INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) e adottati a livello europeo dalla stessa Corte dei Conti Europea. L approccio in parola tiene in considerazione il rischio connesso all attività di controllo (AR - Audit Risk). Tale rischio, che si può esprimere (secondo gli abituali standard) in valore percentuale (o, altrettanto classicamente, in valori tra 0 e 1), è definibile quale combinazione di tre fattori: il Rischio Intrinseco (IR - Inherent-Risk), che definisce la possibilità che un saldo contabile possa contenere irregolarità o errori rilevanti, e ciò indipendentemente dalla presenza o meno di adeguati controlli interni relativi a tali conti o classi di operazioni; il Rischio di Controllo Interno (CR - Control Risk), che è il rischio che una irregolarità o un errore, che potrebbero verificarsi in un conto o in una classe di operazioni e che potrebbero essere significativi, non siano tempestivamente individuati e corretti dal sistema di controllo interno dell'organismo controllato; il Rischio di Non Individuazione (DR - Detect Risk), che è il rischio che una qualsiasi irregolarità o errore rilevante, non corretto dai controlli interni dell organismo 13

29 controllato (in questo caso la Regione), non venga individuato nell ambito dell attività di revisione effettuata dall organo di controllo esterno (la Sezione di Controllo della Corte dei Conti, in questo caso). Il Rischio Intrinseco IR e il Rischio di Controllo Interno CR sono rischi propri dell organismo controllato, mentre il Rischio DR è legato all attività di revisione dell organo di controllo esterno ed è connesso, pertanto, alla natura ed alla portata delle verifiche poste in essere dalla Sezione di Controllo. Il rischio del controllo (Audit Risk) è quindi un rischio congiunto, prodotto dalla combinazione dei suddetti tre elementi: AR = IR x CR x DR. Il Rischio di Non Individuazione, quindi, si può definire come DR = AR / (IR x CR) ed il Livello di Affidabilità del sistema di verifica posto in essere dalla Sezione di Controllo può essere definito come valore complementare a quello del Rischio di Non Individuazione: LA = 100% DR. La Sezione, per la verifica del rendiconto 2012, ha ritenuto di riconoscere ai rischi IR e CR un valore medio (50% su scala da 0 a 100%), mentre ha deciso di assumere, quale valore di AR, il valore del 5%, in riferimento agli standard in materia di auditing (secondo i quali un valore accettabile di Audit Risk è compreso tra il 5% e il 10%). Secondo la formula DR = AR / (IR x CR), si ha DR = 20% e LA = 80%, ossia un Livello di Affidabilità conforme agli standard in materia di audit (che prevedono un valore tra il 60% e il 90%). Prima di procedere al campionamento, oltre al Livello di Affidabilità, è necessario stabilire anche il valore della Soglia di Rilevanza (SR), ossia il livello massimo tollerabile di inesattezza che consente di non ritenere rilevanti ai fini del controllo (cioè significativi) eventuali errori o irregolarità del consuntivo. Gli standard in materia indicano come adeguata una SR collocata tra lo 0,5% e il 2%. Più la soglia è elevata, più diminuisce la dimensione del campione che è necessario esaminare. La Sezione ha deciso di utilizzare un valore SR = 2%. La definizione del Livello di Affidabilità e della Soglia di Rilevanza sono il presupposto per effettuare il campionamento attraverso il Reliability Factor (RF), un coefficiente che viene adottato nei sistemi di auditing per determinare una numerosità campionaria adeguata in relazione ai predetti parametri. Secondo le relative tavole dei valori della funzione, in corrispondenza di un Livello di Affidabilità dell 80%, RF assume un valore pari a 1,61. Il valore della Soglia di Rilevanza (SR), quindi, applicato alla numerosità della Popolazione d indagine (POP), determina il valore della Soglia di Rilevanza applicata alla Popolazione (SRP) secondo la formula SRP=POP*SR. Quest ultimo valore, diviso per il valore di RF, determina l Intervallo di Selezione del Campione (Average Sampling Interval: ASI = SRP/RF, o passo di estrazione dell unità campionaria). La Dimensione del Campione (DIM) risulterà quindi pari a DIM=POP/ASI. Il modello appena illustrato, applicato alla popolazione d indagine (POP) di 1375 capitoli, per i predetti valori del Livello di Affidabilità (LA=80%) e della Soglia di Rilevanza (SR=2%), ha determinato quindi: 14

30 RF=1,61 ; SRP=1375*2%=27,5 ; ASI=27,5/1,61=17,09 ; DIM=1375/17,09=80,47 ; ossia ha individuato un intervallo di selezione di un capitolo ogni 17 capitoli e una dimensione campionaria di 80 unità. Partendo da un capitolo estratto a caso (attraverso un generatore di numeri casuali), la distribuzione delle unità campionarie (capitoli) estratte tra entrata e spesa è risultata quindi la seguente: CAPITOLI n. capitoli movimentati (popolazione statistica di riferimento) Ripartizione (%) n. capitoli estratti (n. unità campionate) Intervallo di selezione Spesa % Entrata % Totale % 80 CAPITOLI DI SPESA CAPITOLI DI ENTRATA SEGRETERIA campione popolazione % campione popolazione % Programmazione ,8% ,3% Bilancio ,0% ,3% Ambiente ,2% ,8% Cultura ,9% ,4% Sanità ,5% ,6% Infrastrutture ,0% ,8% Altro ,4% ,0% TOTALI L osservazione dei capitoli estratti evidenzia una ripartizione soddisfacente degli stessi tra le varie Segreterie o macrostrutture e, dal punto di vista dell ammontare dei pagamenti e delle riscossioni imputate nei medesimi, una distribuzione che copre uniformemente le diverse fasce d importo. 15

31 Oltre agli 80 capitoli estratti, la Sezione ha ritenuto di esaminare altri due capitoli di spesa, selezionati per scelta professionale. Trattasi di una scelta mirata, fondata, in parte sulla conoscenza dei fenomeni gestori maturata nel corso degli anni nell ambito del referto annuale sulla gestione finanziaria della regione (artt. 3, Legge 14/1/1994. n. 20 e 7, Legge 5/6/2003, n. 131), ed in parte, sulla individuazione di aree maggiormente critiche e soggette a fattori di rischio, così come risultanti dalle attività di verifica svolte sulle operazioni sottostanti il rendiconto di esercizio

32 All interno degli 80 capitoli estratti si è proceduto, per la selezione delle operazioni contabili da esaminare, all individuazione dell operazione di pagamento (per le spese) e d incasso (per le entrate), di maggior importo. All interno dei due capitoli selezionati per scelta professionale, si è proceduto, per la selezione delle operazioni contabili da esaminare, all individuazione dell impegno più datato e, all interno di questo, dell operazione di pagamento di maggior importo. Sotto il profilo procedurale, l effettuazione della verifica di regolarità c.d. estrinseca (avente ad oggetto la regolarità e la legittimità dei singoli atti) si è svolta attraverso la previa acquisizione di uno schema contenente l elencazione, in forma sintetica (vale a dire con descrizione esclusivamente della tipologia, del valore e del contenuto), di tutte le operazioni contabili afferenti ai capitoli di entrata e di spesa effettuate nel corso del suddetto esercizio finanziario e la successiva acquisizione, da ciascuna delle articolazioni organizzative regionali competenti (ossia da ciascuna delle Segreterie), della documentazione amministrativa e contabile relativa alle operazioni campionate, esaminata ed integrata, a seguito di apposite richieste istruttorie formulate dalla Sezione, da ulteriore documentazione utile ai fini della verifica di cui sopra. La verifica di regolarità c.d. intrinseca, invece, si è svolta attraverso l accertamento della conformità della procedura seguita ai fini della formazione del rendiconto alle norme che la disciplinano. 17

33 4. ANALISI DEI DATI CONTABILI 4.1. Analisi dei capitoli di entrata I capitoli di entrata, di seguito, riportati, selezionati sulla scorta del metodo di campionamento statistico illustrato nel paragrafo precedente, sono stati esaminati per gruppi omogenei, a seconda della specifica articolazione regionale che ne ha curato la gestione (Segreteria). Di ciascuna operazione sono state verificate la regolarità e la legittimità ovvero l osservanza di tutte le disposizioni normative, statali e regionali, regolanti la fattispecie nonché dei principi contabili applicabili, il rispetto delle procedure previste, la completezza ed adeguatezza della documentazione fornita nel corso dell istruttoria. SEGRETERIA PER LA PROGRAMMAZIONE - CAPITOLO E RESIDUI, Entrate derivanti dalla revoca di contributi assegnati nell ambito del Programma Obiettivo 2 relativo al periodo ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Reversale n del 2013 di importo pari ad euro 3.000,00 (Rif. Accertamento n. 1074/2009). Trattasi di capitolo sul quale confluiscono le entrate derivanti dalla revoca dei contributi assegnati nell ambito del programma obiettivo 2 relativo al periodo L operazione selezionata afferisce al rientro dell importo di euro 40.00,00, oltre interessi, dapprima assegnato alla SUN & WIND sas, liquidato con Decreto dirigenziale n. 269 del e successivamente revocato, a causa della sopravvenuta esclusione di un importo inizialmente ammesso (a seguito di comunicazione della Guardia di Finanza attestante il mancato pagamento di una fattura per importo comunque rendicontato alla Regione) e del conseguente accertamento del mancato conseguimento della percentuale minima di spese (80%), prevista ai fini dell ottenimento del contributo. In particolare, l operazione riguarda la restituzione e, quindi, l accertamento e la riscossione dell importo di euro 3.000,00, quale terza rata sull importo complessivo da restituire, giusta piano di rateizzazione previsto dal Decreto del Dirigente della Direzione Industria n. 1 dell Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 1) Dalla revoca del contributo (disposta con Decreto del Dirigente della Direzione Industria n. 1 dell ) e la registrazione dell accertamento in contabilità sono trascorsi quasi otto mesi; 2) L importo oggetto dell operazione selezionata (euro 3.000,00) non corrisponde a quello della terza rata prevista dal piano di rateizzazione; 18

34 3) Sempre nel suddetto piano si prevede che l ultima rata avrebbe dovuto essere riscossa in data ; 4) In ultimo, si rileva che lo stanziamento di cassa finale, pari ad euro ,09 (corrispondente all importo dei residui iniziali) e che, nel 2013, risultano riscossi soltanto ,15. AVVOCATURA REGIONALE - CAPITOLO E8315 COMPETENZA, Introito di somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente (R.D. 27/11/1933, n L.R. 10/06/1991, n. 12); OPERAZIONE CAMPIONATA: Reversale n. 730 del 2013 di importo pari ad euro ,29 (Rif. Accertamento n. 246 del 2013). Trattasi di capitolo destinato alle entrate di natura extra-tributaria ed, in particolare, di somme versate da soggetti diversi per diritti, onorari ed ogni altro compenso dovuto alla Regione in quanto soccombenti all esito di procedure giudiziali. L operazione considerata afferisce ad un unico ordinativo di riscossione, per l importo complessivo di euro ,29, in relazione a n. 14 provvedimenti giurisdizionali (ordinanze e sentenze di Tribunali, Corte d Appello e TAR). Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 1) Nella specie, non risultano rispettati i principi contabili in materia di gestione dell entrata (in particolare, paragrafo 9 delle Direttive per la gestione del bilancio 2012, cui rinvia il paragrafo 10.1 delle Direttive per la gestione del bilancio 2013, art. 38 della Legge di contabilità regionale), a norma dei quali il credito, non appena venuto ad esistenza giuridicamente (formazione di idoneo titolo giuridico), deve essere iscritto a bilancio. Manca, infatti, il vero e proprio atto di accertamento e l accertamento, in senso contabile, è stato registrato manualmente e contestualmente all introito delle somme; 2) L accertamento delle somme è avvenuto con ritardo (in alcuni casi, notevole) rispetto all esercizio nel quale i crediti sono sorti (2002, 2006, 2011 e 2012). SEGRETERIA PER L AMBIENTE - CAPITOLO E COMPETENZA, Proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie in materia di acque (artt. 65 bis, 65 quater, L.R. 16/04/1985, n. 33 Art. 136, D.lgs. 03/04/2006, n. 152); OPERAZIONE CAMPIONATA: Reversale n del 2013 di importo pari ad euro ,26 (Rif. Accertamento n. 184/2013). 19

35 Trattasi di capitolo di entrata sul quale confluiscono i proventi derivanti dall applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tutela delle acque dall inquinamento, come previsto dagli artt. 65 bis e 65 quater della L.R. n. 33/1985 e dall art. 136 del D.lgs. 152/2006. Secondo quanto riferito dalla Regione, non viene adottato un atto di accertamento di tali entrate, che vengono registrate d ufficio per cassa. L operazione selezionata si riferisce al versamento, da parte della Provincia di Verona, per l anno 2012, per complessivi euro ,26. Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 1) Come si è già evidenziato, nella specie, risulta omesso il decreto dirigenziale di accertamento dell entrata; 2) La documentazione trasmessa, in generale, non consente di ricostruire e, quindi, analizzare compiutamente le modalità ed i tempi della riscossione delle entrate in questione. - CAPITOLO E RESIDUI, Entrata derivante dalla contrazione di mutui per la realizzazione di ulteriori interventi nelle zone interessate dalle avversità atmosferiche del 1993 (D.L. 03/05/1995, n. 154 L. 30/06/1995, n. 265); OPERAZIONE CAMPIONATA: Reversale n del 2013 di importo pari ad euro ,92 (Rif. Accertamento n /1997). Trattasi di capitolo di entrata sul quale confluiscono le risorse derivanti dalla contrazione di mutui per la realizzazione di ulteriori interventi nelle zone interessate dalle avversità atmosferiche del 1993 ed, in particolare, derivanti dalla contrazione di un mutuo ventennale con la Cassa Depositi e Prestiti, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per interventi di manutenzione straordinaria per i danni causati dagli eventi alluvionali del settembre/dicembre 1993, per complessivi euro ,00. L operazione esaminata concerne l accertamento e la riscossione, per la causale suddetta, dell importo di euro ,92. Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 1) Manca, nella specie, l atto dirigenziale di accertamento, assunto ai sensi dell art. 38, 1 comma, della L.R. n. 39/2001 ( Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione ); 2) La documentazione trasmessa, in generale, non consente di ricostruire e, quindi, analizzare compiutamente le modalità ed i tempi della riscossione delle entrate in questione, tanto più grave ove si consideri che tra l atto di accertamento e la riscossione sono trascorsi 16 anni. 20

36 - CAPITOLO E COMPETENZA, Recupero da Veneto Sviluppo spa di risorse del fondo di rotazione costituito ex Lege 2/1999 (art. 5, L.R. 18/03/2011, n. 7); OPERAZIONE CAMPIONATA: Reversale n del 2013 di importo pari ad euro ,40 (Rif. Accertamento n. 1693/2013). Trattasi di capitolo di entrata, già esaminato in sede di parifica del rendiconto regionale per l esercizio 2012, destinato alle risorse provenienti dal fondo di rotazione costituito ex L.R. n. 2/1999, gestito dalla Veneto Sviluppo spa (partecipata dalla Regione al 50%). L operazione selezionata si riferisce all accertamento ed alla riscossione, dalla suddetta società, in forza della D.G.R. n del , con la quale è stato disposto il recupero delle somme giacenti presso la società medesima, destinate alla realizzazione delle iniziative previste dalla L.R. n. 2/1999, costituite da disponibilità finanziarie non utilizzate e quantificate, giusta D.G.R. n. 184/2012, alla data del , in euro ,51, e da rientri semestrali dei finanziamenti regionali concessi nell ambito della iniziativa di cui all art. 5, della citata L.R. n. 2/1999, ammontanti a complessivi euro ,00 l anno (e quantificati successivamente, per l esercizio finanziario 2013, in euro ,40). E previsto che tali risorse verranno utilizzate nell ambito delle politiche per la casa, secondo le modalità previste dalla D.G.R. n del L operazione selezionata si riferisce alla riscossione del suddetto importo di euro ,40. Sono state accertate le seguenti irregolarità: 1) Come già rilevato in sede di parifica del rendiconto 2012, la D.G.R. n. 1691/2012, pur stabilendo che una parte del recupero interesserà il rientro con cadenza semestrale dei finanziamenti regionali, quantificati in circa ,00 l anno, non indica il numero di anni né quantifica il totale degli introiti dei finanziamenti da recuperare; 2) Come pure rilevato in sede di parifica del rendiconto 2012, la Regione avrebbe dovuto provvedere alla stima dei rientri futuri, sempre relativi al 2012, con registrazione, in contabilità, dell accertamento degli stessi già nel 2012, in ossequio a quanto previsto dall art. 38, 2 comma, della L.R. n. 39/2001 ( Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione ), secondo cui La struttura regionale preposta alla ragioneria procede alla registrazione contabile delle somme accertate, per la parte che viene a scadenza nell esercizio. Ciò non è stato fatto, sicché la Regione avrebbe dovuto quantomeno stanziare, nel bilancio di previsione per il 2013, la quota stimata inizialmente. E stato accertato, invece, che, solo con D.G.R. n del , si è provveduto allo stanziamento, per competenza e per cassa, sul bilancio di previsione 2013, e, quindi, all accertamento di tali rientri; 3) Benché le entrate in questione siano caratterizzate da un vincolo di destinazione, l iscrizione della relativa spesa sul competente capitolo è avvenuta tardivamente; 21

37 4) Come previsto dalla D.G.R. n. 1691/2012, Veneto Sviluppo spa ha effettuato due versamenti (il primo, in data , di euro ,64 ed il secondo, in data , di euro ,76). Le relative riscossioni, tuttavia, sono state regolarizzate dalla Direzione ragioneria solo in data , con registrazione in contabilità dell accertamento e della riscossione. SEGRETERIA PER IL BILANCIO - CAPITOLO E RESIDUI, Trasferimenti da amministrazioni pubbliche per la realizzazione di interventi in delega a tutela del territorio e dell incremento del patrimonio silvo-pastorale (art. 1, L.R. 15/01/1985, n. 8); OPERAZIONE CAMPIONATA: Reversale n del 2013 di importo pari ad euro ,46 (Rif. Accertamento n del 2012). Trattasi di capitolo di entrata destinato all introito del corrispettivo per la realizzazione dell intervento di riqualificazione ambientale e sistemazione della viabilità silvo-pastorale denominata Traversata centro Cadore, affidato dal Comune di Lozzo di Cadore al Servizio Forestale regionale, per complessivi euro ,36. L operazione considerata consiste nella riscossione dell importo di euro dell importo di euro ,46, a titolo di secondo acconto per la realizzazione del predetto intervento. Non sono state rilevate irregolarità. - CAPITOLO E COMPETENZA, Ritenute su competenze ed assegni corrisposti al personale della Regione per contributi previdenziali e assistenziali; OPERAZIONE CAMPIONATA: Reversale n del 2013 di importo pari ad euro ,05 (Rif. Accertamento n. 7 del 2013). Trattasi di capitolo di entrata per partite di giro, destinato all introito delle ritenute su competenze ed assegni corrisposti al personale dipendente della Regione per contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese di dicembre In particolare, poiché, in forza della previsione di cui all art. 42, comma 2, lett. c), della L.R. n. 39/2001 ( Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione), gli stanziamenti delle somme sui capitoli per spese ed oneri per il personale dipendente (c.d. spese obbligatorie e ripetitive) costituiscono comunque impegni di spesa, senza necessità di ulteriori atti, nella specie, alla comunicazione della Direzione Ragioneria e Tributi circa l assunzione degli impegni, tra i quali il giroconto contributi previdenziali e assistenziali su capitolo di spesa corrispondente al capitolo di entrata in questione, nei limiti previsti dalla legge di approvazione dell esercizio provvisorio, che permettono la gestione nei limiti dei 4/12 (perché la procedura si è svolta nel corso 22

38 dell esercizio provvisorio), è seguito il pagamento di euro ,46, di cui euro ,05 per ritenute INPS, oggetto dell operazione di riscossione in esame. E stata rilevata la seguente irregolarità: poiché, come si è detto, l accertamento della suddetta somma è avvenuto in regime di esercizio provvisorio, doveva essere imputato per massimo 4/12 e non per l intera annualità, in conformità a quanto previsto dall art. 15 della L.R. n. 39/2001 ( Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione ) ed al paragrafo 2.4 delle Direttive per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio 2013, approvate con D.G.R. n. 77 del , che consentono l assunzione degli impegni di spesa per un importo non superiore ai 4/12 dello stanziamento di competenza previsto dal progetto di legge di approvazione del bilancio di previsione CAPITOLO E COMPETENZA, Proventi derivanti dal controllo fiscale in materia di IRAP (art. 3, L.R. 17/12/2007, n. 36); OPERAZIONE CAMPIONATA: Reversale n del 2013 di importo pari ad euro ,87 (Rif. Accertamento n. 270 del 2013). Trattasi di capitolo di entrata destinato all introito dei proventi derivanti dal controllo fiscale in materia di IRAP versati dall Agenzia delle Entrate in esecuzione di apposita convenzione stipulata in data (valida per l esercizio in esame), in forza dell art. 5, comma 2, della L.R , n. 29, recante Disposizioni in materia di tributi regionali, la quale prevede, appunto, che i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni di accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l IRAP siano riversati direttamente alla Regione. L operazione considerata afferisce alla riscossione della somma di euro ,87, versati dall Agenzia delle entrate, per la causale suddetta. A tale riscossione è seguita la registrazione dell accertamento ed emesso l ordinativo di riscossione, al fine di regolarizzare il sospeso costituito dalla predetta riscossione da parte della Tesoreria regionale. E stata rilevata la seguente irregolarità: nella specie, manca il vero e proprio atto di accertamento e si è provveduto alla registrazione in contabilità dell accertamento medesimo solo dopo la riscossione. - CAPITOLO E COMPETENZA, Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile (art. 2, L. 16/05/1970, n L.R. 17/01/1972, n.1); OPERAZIONE CAMPIONATA: Reversale n del 2013 di importo pari ad euro ,58 (Rif. Accertamento n. 524 del 2013). 23

39 Trattasi di capitolo di entrata destinato all introito dell imposta sulle concessioni statali, introdotta dalla Legge n. 281/1970 e disciplinata dalla L.R. n. 1/1972. L operazione considerata si riferisce alla riscossione di complessivi euro ,14, per diritti proporzionali ed imposta regionale per concessione mineraria, regolarizzati con l emissione dell ordinativo di riscossione per euro ,58, con imputazione al capitolo di entrata in esame. E stata rilevata la seguente irregolarità: nella specie, manca il vero e proprio atto di accertamento e si è provveduto alla registrazione in contabilità dell accertamento medesimo solo dopo l incasso. SEGRETERIA PER LA CULTURA - CAPITOLO E COMPETENZA, Assegnazione comunitaria per la realizzazione del progetto Young graduates and social sector: developing new job opportunities (contratto tra Regione del Veneto e Fondazione CUOA 08/03/2013, n. 15) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Reversale n del 2013 di importo pari ad euro 5.250,43 (Rif. Accertamento n. 676 del 2013). Trattasi di capitolo di entrata a finanziamento comunitario, con stanziamento iniziale di cassa e di competenza pari a zero e sul quale è intervenuta apposita variazione di bilancio (DGR n. 823 del 4/6/2013) per l importo di euro ,43. L operazione considerata afferisce all incasso - necessario per effettuare il pagamento, in favore della Fondazione CUOA, per il progetto Young graduates and social sector: developing new job opportunities del 30% del finanziamento assentito (pari a complessivi euro ,43), in conformità all art. 6 del contratto stipulato tra la summenzionata Fondazione e la Regione in data dell importo di euro 5.250,43. L accertamento dell entrata, in questo caso, è avvenuto nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 10.1 delle Direttive per la gestione del bilancio 2013 (che rinvia al paragrafo 9 delle Direttive del 2012), in quanto tempestivamente richiesto alla Direzione Ragioneria e Tributi. L operazione esaminata non presenta irregolarità. - CAPITOLO E COMPETENZA, Assegnazione comunitaria per la realizzazione del progetto Nuovo orientamento per l integrazione lavorativa dei cittadini dei paesi terzi NOI LAVORO (D.M. Interno 05/07/2013, n. 4291) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Reversale n del 2013 di importo pari ad euro ,37 (Rif. Accertamento n del 2013). Trattasi di capitolo di entrata con stanziamento iniziale di cassa e di competenza pari a zero, sul quale è intervenuta apposita variazione di bilancio (DGR n del 06/08/2013) per euro ,74, a seguito della assegnazione di tale somma. L operazione considerata 24

40 afferisce all incasso dell importo di euro ,37 erogato dall Autorità Responsabile del FEI (Ministero dell Interno), a titolo di anticipazione sulla quota comunitaria per il progetto Nuovo orientamento per l integrazione lavorativa dei cittadini dei paesi terzi NOI LAVORO, nell ambito del Programma Annuale 2012 del Fondo Europeo per l integrazione dei cittadini di Paesi terzi , finanziato complessivamente per euro ,65 (di cui euro ,74 finanziati, appunto, dall Unione europea). L accertamento dell entrata, in questo caso, è avvenuto nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 10.1 delle Direttive per la gestione del bilancio 2013 (che rinvia al paragrafo 9 delle Direttive del 2012), in quanto tempestivamente richiesto alla Direzione Ragioneria e Tributi. L operazione esaminata presenta una irregolarità: il codice SIOPE non appare corretto. Trattandosi di trasferimento da parte del Ministero dell Interno, tramite il Ministero del Tesoro, sia pure in via di anticipazione, doveva essere utilizzato il codice 2215, relativo ai Trasferimenti dallo Stato per la realizzazione di programmi comunitari, anziché il codice 2211, relativo ai Trasferimenti correnti da Unione Europea. - CAPITOLO E3068 RESIDUI, Assegnazione del F.S.E. per la realizzazione del programma operativo multiregionale POM /I/3 a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Interventi per la formazione e occupazione dell Obiettivo 3; OPERAZIONE CAMPIONATA: Reversale n del 2013 di importo pari ad euro ,72 (Rif. Accertamento n del 1999). Trattasi di capitolo di entrata per il finanziamento di progetti comunitari, con stanziamento iniziale di cassa e di competenza pari a zero, sul quale è intervenuta apposita variazione di bilancio (L.R. 24/12/2013, n. 33. Disegno di legge relativo a Assestamento del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 213) per euro ,72, a seguito della erogazione, da parte del Ministero dell Economia e delle Finanze, di tale somma, quale saldo finale della quota comunitaria di finanziamento di n. 3 progetti a valere sulle risorse del POM I 3 Asse 2 annualità 1998/1999, realizzati dalla Regione e rendicontati con note del L operazione considerata afferisce all incasso della suddetta somma. L accertamento dell entrata, in questo caso, è avvenuto nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 10.1 delle Direttive per la gestione del bilancio 2013 (che rinvia al paragrafo 9 delle Direttive del 2012), in quanto tempestivamente richiesto alla Direzione Ragioneria e Tributi. L operazione esaminata alcune presenta criticità: 1) Il codice SIOPE non pare corretto: trattandosi di trasferimento da parte del Ministero dell Interno, tramite il Ministero del Tesoro, sia pure in via di anticipazione, doveva essere utilizzato il codice 2215, relativo ai Trasferimenti dallo Stato per la realizzazione di programmi comunitari, anziché il codice 2211, relativo ai Trasferimenti correnti da Unione Europea; 25

41 2) E trascorso un notevole lasso di tempo (dieci anni) tra la rendicontazione delle spese ( ) e l incasso della quota di finanziamento da parte della Regione (bolletta n. 18 del ). SEGRETERIA PER LE INFRASTRUTTURE - CAPITOLO E COMPETENZA, Introito relativo all errato versamento delle risorse per la realizzazione dei lavori di miglioramento della viabilità di accesso in Comune di Cadoneghe da restituire alla Provincia di Padova (Nota 10/10/2013, n ); OPERAZIONE CAMPIONATA: Reversale n del 2013 di importo pari ad euro ,00 (Rif. Accertamento n del 2013). Trattasi di capitolo di entrata da destinare a partite di giro. L operazione esaminata si riferisce ad una partita di giro per errato versamento da parte della Provincia di Padova per ,00 euro, in quanto il pagamento era già stato effettuato. Non sono state rilevate irregolarità. - CAPITOLO E COMPETENZA, Rimborso da parte dello Stato di una quota dell IVA per i contratti di servizi ferroviari d interesse locale (art. 9, c. 4, L. 07/12/1999, n. 472 Acc. Prog. 27/01/2000 Acc. Prog. 08/02/2000 D.M. 22/12/2000); OPERAZIONE CAMPIONATA: Reversale n del 2013 di importo pari ad euro ,49 (Rif. Accertamento n del 2013). Trattasi di capitolo di entrata destinato all introito dei rimborsi provenienti dallo Stato e relativi ai maggiori oneri IVA, sostenuti dalla Regione per l attuazione dell art. 19 del D.lgs. n. 422/97 e derivanti dai contratti di servizio in materia di servizi ferroviari d interesse locale. L operazione esaminata si riferisce all accertamento ed alla riscossione, quale saldo del contributo statale per l anno 2012, dell importo di euro ,49. E stata rilevata la seguente irregolarità: l accertamento dell entrata in questione è avvenuto nel mese di dicembre del 2013, solo a seguito della riscossione dell importo suddetto da parte della Tesoreria regionale, in violazione dell art. 38 della L.R. n. 39/2001 ( Ordinamento del bilancio e della contabilità regionale ). SEGRETERIA PER LA SANITÀ - CAPITOLO E RESIDUI, Assegnazione statale per la realizzazione del progetto speciale Informatizzazione della terapia farmacologica in ospedale e della prescrizione di farmaci sul territorio (Art. 12, c. 2, D.LGS. 30/12/1992, n. 502) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Reversale n del 2013 di importo pari ad euro ,87. 26

42 Trattasi di capitolo di entrata relativo a trasferimenti correnti di provenienza statale, destinati alla ricerca sanitaria finalizzata, secondo quanto previsto dal D.lgs. 502/1992. L operazione esaminata si riferisce al progetto Informatizzazione della terapia farmacologica in ospedale e della prescrizione di farmaci sul territorio, realizzato dall Azienda Ospedaliera di Verona finanziato, da Regione e Stato, per un importo complessivo di euro ,70, oggetto di variazione di bilancio (DGR n del ) ed accertato, pur in mancanza di provvedimento formale. L operazione esaminata presenta criticità, mancando il provvedimento formale di accertamento dell entrata, in difformità a quanto espressamente disposto dall art. 38, commi 1 e 2, della L.R. n. 39/2001 (disciplinante l ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione), a norma dei quali la registrazione contabile della somme accertate può avvenire solo a seguito dell accertamento, da parte del dirigente della struttura regionale competente, evidentemente con provvedimento formale, le ragioni del credito della Regione e il soggetto debitore. - CAPITOLO E RESIDUI, Assegnazione statale per la realizzazione del progetto Metabolic defects in stem cells as majior causes of age-related diseases (D.lgs. 30/12/1992, n. 502 Convenzione 04/11/2011, n. 48) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Reversale n del 2013 di importo pari ad euro ,87 (Rif. Accertamento n del 2011). Trattasi di capitolo di entrata relativo a trasferimenti correnti di provenienza statale, destinati alla ricerca sanitaria finalizzata, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 502/1992. L operazione esaminata si riferisce al Bando di Ricerca Finalizzata 2009 ed alla connessa graduatoria, contemplante, tra i beneficiari del finanziamento, anche l Azienda Ospedaliera di Padova, per il progetto Metabolic defects in stem cells as majior causes of age-related diseases e per un importo di euro ,00, oggetto di variazione in conto competenza (DGR n. 2328/2011) è stato formalmente accertato con provvedimento del Segretario regionale per la Sanità n. 800 del Di tale importo, mediante la reversale suindicata, è stata incassata la seconda rata, pari ad euro ,87 (30% dell importo complessivamente finanziato). L operazione esaminata non presenta criticità. - CAPITOLO E COMPETENZA, Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di tutela igienico-sanitaria dall esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per tele radiocomunicazioni (art. 8, c. 4, L.R. n. 29/93 art. 8, c. 2bis, L.R. n. 23/07) ; 27

43 OPERAZIONE CAMPIONATA: Reversale n del 2013 di importo pari ad euro 1.032,00 (Rif. Accertamento n del 2013). Trattasi di capitolo di entrata che, pur rientrando nella gestione sanitaria, non risulta compreso tra quelli perimetrati. In esso, comunque, confluiscono le somme introitate dalla Regione a titolo di sanzioni amministrative comminate dai comuni ai titolari di impianti per tele radiocomunicazioni, per le infrazioni previste dalla L.R. n. 29/93, destinate, in quota parte all ARPAV, ai sensi della L.R. n. 18/2009, sulla scorta di criteri predeterminati annualmente dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. L operazione si riferisce all accertamento, in entrata, nei confronti del Comune di Venezia, della somma di euro 1.032,00. L operazione non presenta criticità. Desta, tuttavia, perplessità il mancato inserimento del capitolo tra quelli perimetrati, benché nell applicativo informatico di contabilità (Finanziario 2K) esso figuri nella gestione sanitaria. - CAPITOLO E2321 COMPETENZA, Assegnazione statale per finanziare le misure per la lotta contro l afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali (L. 02/06/1988, n. 218) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Reversale n del 2013 di importo pari ad euro ,11 (Rif. Accertamento n del 2013). Trattasi di capitolo di entrata sul quale confluiscono le risorse statali (provenienti dal Fondo sanitario nazionale) destinate al pagamento dell indennità prevista dalla L. 218/88 a seguito dell abbattimento di animali infetti o sospetti di infezione da afta epizootica o altre malattie epizootiche erogate dal Ministero del tesoro, su proposta del Ministero della sanità, alla Regione in relazione agli abbattimenti già effettuati ovvero a quelli previsti. L operazione esaminata si riferisce all assegnazione ed incasso della somma di euro ,11 nonché alla connessa variazione di bilancio per adeguare, corrispondentemente, lo stanziamento sul capitolo di entrata considerato e su quello di spesa correlato (n. U100397), utilizzato, per corrispondente importo, ad indennizzare, tramite le Aziende sanitarie di Rovigo e di Bussolengo, 3 allevatori (impegni di spesa e liquidazioni, rispettivamente, del mese di settembre e novembre 2012). L operazione considerata presenta alcune irregolarità: 1) L accertamento dell entrata in questione non risulta conforme a quanto disposto dalle Direttive per la gestione del bilancio 2013 della Regione. Il paragrafo 9 delle Direttive per la gestione del bilancio 2012, al quale fa espresso rinvio il corrispondente paragrafo delle Direttive del 2013, infatti, prevede che l accertamento di un entrata derivante da assegnazioni statali e/o comunitarie o da finanziamenti aventi natura vincolata, qualora non assunto con Decreto Dirigenziale ( ) deve essere comunque tempestivamente richiesto alla Direzione Ragioneria e Tributi mediante la compilazione, in ogni sua parte, del modulo scaricabile dal sito intranet della stessa. Nella specie, la richiesta di 28

44 accertamento alla Ragioneria è intervenuta contestualmente alla richiesta di variazione di bilancio (presentata in data ) ad oltre un mese di distanza dall incasso della somma (avvenuto in data , come si evince dalla bolletta n ); 2) L impegno e la liquidazione della spesa correlata, a valere sul capitolo n. U100397, sono avvenuti un anno prima dell accertamento della relativa entrata. - CAPITOLO E COMPETENZA, Assegnazione statale per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (L. 30/03/2001, n. 125) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Reversale n del 2013 di importo pari ad euro ,00 (Rif. Accertamento n del 2013). Trattasi di capitolo di entrata sul quale confluisce l incasso della quota di spettanza regionale, per il 2012, delle risorse stanziate dallo Stato per le attività di monitoraggio in materia di alcol e problemi alcol correlati previste dalla L. 125/2001. L operazione considerata si riferisce alla riscossione dell entrata di euro ,00. L operazione presenta alcune irregolarità: 1) L accertamento dell entrata non risulta conforme a quanto disposto dalle Direttive per la gestione del bilancio 2013 della Regione. Il paragrafo 9 delle Direttive per la gestione del bilancio 2012, al quale fa espresso rinvio il corrispondente paragrafo delle Direttive del 2013, infatti, prevede che l accertamento di un entrata derivante da assegnazioni statali e/o comunitarie o da finanziamenti aventi natura vincolata, qualora non assunto con Decreto Dirigenziale ( ) deve essere comunque tempestivamente richiesto alla Direzione Ragioneria e Tributi mediante la compilazione, in ogni sua parte, del modulo scaricabile dal sito intranet della stessa. Nella specie, la richiesta di accertamento alla Ragioneria è stata presentata in data (con nota prot. n ) a distanza di più di tre mesi dall incasso della somma (avvenuto in data , come si evince dalla bolletta n ); 2) Nella suddetta richiesta di accertamento viene indicato uno stanziamento di competenza in bilancio pari ad euro ,00, che, da verifiche effettuate, risulta invece pari a zero, e viene indicato un codice SIOPE errato; 3) La riscossione ed il versamento sono avvenute erroneamente mediante accredito delle somme al Conto Sanità della Regione del Veneto anziché sul conto ordinario (sul quale, poi, la somma è stata trasferita). 29

45 4.2 Analisi dei capitoli di spesa selezionati con metodo di campionamento statistico I capitoli di spesa, di seguito, riportati, sono stati esaminati per gruppi omogenei, a seconda della specifica articolazione regionale che ne ha curato la gestione. Le operazioni individuate, all interno degli stessi, sono state oggetto di verifica sotto i profili della regolarità e della legittimità ovvero dell osservanza di tutte le disposizioni normative, statali e regionali, regolanti la fattispecie nonché dei principi contabili applicabili, il rispetto delle procedure previste, la completezza ed adeguatezza della documentazione fornita nel corso dell istruttoria. GABINETTO DEL PRESIDENTE - CAPITOLO U RESIDUI, Spese per acquisizioni, riadattamento e riuso di immobili per gli operatori della sicurezza (art. 2, c. 2, L.R. 07/05/2002, n. 9) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,10 (Rif. Impegno di spesa n del 2006). Trattasi di capitolo di spesa d investimento a finanziamento regionale utilizzato per l erogazione di fondi, sotto forma di contributi, a favore degli Enti locali che intendono costruire, acquisire o riadattare immobile da adibire a presidi delle Forze dell Ordine a competenza nazionale nel Veneto, in attuazione del Protocollo d Intesa sottoscritto tra la Regione del Veneto ed il Ministero dell Interno in data L operazione considerata afferisce alla liquidazione, in favore del Comune di Dueville, dell importo di euro ,10, a titolo di secondo acconto sul contributo concesso per la realizzazione di una nuova caserma per l Arma dei Carabinieri, ai sensi dell art. 2, comma 2, della L.R. n. 9/2002 ed in attuazione del Protocollo d Intesa tra la Regione, il predetto comune e la Prefettura di Vicenza (approvato con D.G.R. n del ) per l istituzione della Tenenza dei Carabinieri di Dueville, prevedente l assegnazione del contributo in questione per euro ,00. In particolare con mandato di pagamento n /2013 è stata corrisposta al Comune il già menzionato acconto di euro ,10. Non sono state rilevate irregolarità. - CAPITOLO U COMPETENZA, Fondo per il ristoro urgente al volontariato per interventi di protezione civile Trasferimenti correnti Risorse regionali (art. 25, L.R. 30/01/2004, n. 1) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,18 (Rif. Impegno di spesa n del 2013). 30

46 Trattasi di capitolo di spesa corrente a finanziamento regionale a copertura del ristoro al volontariato (rimborso ai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi ed alle Organizzazioni di volontariato) impiegato in interventi di protezione civile e antincendio boschivo, in forza di apposita legge regionale (L.R. n. 1/2004), la quale prevede l istituzione di apposito Fondo di rotazione per interventi urgenti di protezione civile. Le somme erogate, a tale titolo, dalla Regione vengono rimborsate dallo Stato negli esercizi successivi, a seguito di rendicontazione da parte della Regione medesima. L operazione esaminata afferisce alla regolarizzazione di ordine di accreditamento (n. 311 del ) relativo a liquidazioni effettuate mediante budget operativo di euro ,00, nel periodo giugno dicembre 2013, giusta provvedimento di autorizzazione (D.G.R. n. 783 del ) ed in deroga alla normale procedura di gestione della spesa, in applicazione dell art. 49 della L.R. n. 39/2001 ( Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione ). Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 1) Il provvedimento di autorizzazione del budget operativo (D.G.R. n. 783/2013) è stato disposto in favore del Dirigente dell Unità di Progetto, ovvero in favore del Dirigente titolare del competente centro di responsabilità, in conformità al 1 comma del citato art. 49 della Legge di contabilità regionale, nonché in favore del funzionario titolare di P.O., in caso di assenza o impedimento del primo. Tale ultima previsione non compare nella norma che disciplina l apertura dei budget operativi; 2) Il suddetto provvedimento, inoltre, non prevede la durata dell autorizzazione, richiesta espressamente dal 3 comma dell art. 49 cit.; 3) Il visto di regolarità contabile, datato , è anteriore al provvedimento (D.G.R. n. 783 del ), mentre, di norma, per gli atti che impegnano la spesa il visto è sempre successivo; 4) Dal rendiconto delle anticipazioni ricevute e delle spese sostenute non si rileva se l importo originariamente attribuito con il budget, ma non utilizzato, concorra o meno a ricostituire la disponibilità del capitolo in esame; 5) Si evidenzia la sovrastima degli stanziamenti finali di competenza rispetto agli impegni effettivi. AVVOCATURA REGIONALE - CAPITOLO U5180 COMPETENZA, Spese per attività a difesa della Regione ed istituzionali di inerenza legale; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,95 (Rif. Impegno di spesa n. 534 del 2013). 31

47 Trattasi di capitolo di spesa corrente a finanziamento regionale destinato a coprire le spese per la difesa della Regione. L operazione considerata afferisce all incarico di difesa affidato all Avv. Angelo Clarizia, del Foro di Roma, avente ad oggetto l impugnazione, dinanzi alla Corte d Appello di Roma (autorizzata con D.G.R. n. 399 del ), dei lodi arbitrali che hanno messo capo ai giudizi promossi dalla Astaldi s.p.a., in relazione al primo stralcio S.F.M.R. lotti A e B ed, in particolare, alla liquidazione, in favore del predetto professionista, a titolo di saldo sull importo complessivo di euro ,04, della somma di euro ,95 (comprensiva di spese generali, CAP ed IVA), con prenotazione di spesa per l erogazione del saldo (pari ad euro ,95), sullo stesso capitolo del bilancio di previsione del 2013, a seguito di presentazione di regolare fattura. Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 1) La prenotazione di impegno di spesa non risulta conforme a quanto disposto dall art. 42, comma 3, della L.R. n. 39/2001 ( Ordinamento del bilancio e della contabilità regionale ), che ne restringe l applicazione alle quote di obbligazioni pluriennali, derivanti dall approvazione di piani e programmi adottati dalla Giunta regionale (fattispecie, questa che evidentemente non ricorrere nella specie); 2) L atto di impegno non risulta conforme a quanto disposto dall art. 42, comma 1, della citata legge regionale, secondo cui gli impegni di spesa vengono assunti sempre che la relativa obbligazione si perfezioni entro il termine dell esercizio di riferimento, in quanto, nel caso in esame, l impegno di spesa non è stato assunto entro il termine dell esercizio nel quale l obbligazione si è perfezionata. L avviso di parcella inviato dall Avv. Clarizia, infatti, è stato trasmesso in data , mentre il primo impegno dell Avvocatura regionale risale al ; 3) La liquidazione dell acconto e del saldo della parcella del professionista sono avvenute contestualmente, così come il pagamento (mandati emessi in pari data, ovvero il , benché nel Decreto del Coordinatore dell Avvocatura regionale n. 381 del 21/12/2012, la somma da corrispondere a titolo di acconto (euro ,09) fosse stata non solo impegnata ma anche liquidata; 4) Nella delibera con la quale l incarico è stato conferito non si rinviene alcuna indicazione delle ragioni che hanno condotto all affidamento a professionista esterno, benché l art. 4, comma 3, della L.R. n. 24/2001 abbia previsto, in via tassativa, le ipotesi nelle quali tale affidamento è possibile (la norma, infatti, dispone espressamente che Nel caso di impossibilità di impiego degli avvocati dell Avvocatura regionale per incompatibilità, carico di lavoro o specificità della materia trattata, è ammesso il ricorso all Avvocatura dello Stato o al patrocinio esterno ). 32

48 SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE - CAPITOLO U RESIDUI, Assistenza tecnica dei programmi di cooperazione Quota comunitaria Spesa in c/capitale (Reg.to CE 05/07/2006, n Reg.to CE 11/07/2006, n. 1083); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro 5.339,17 (Rif. Impegno di spesa n del 2011). Trattasi di capitolo di spesa d investimento a finanziamento comunitario, destinato a coprire i costi derivanti dall attuazione di due Programmi di cooperazione transfrontaliera (Italia/Slovenia e Italia/Austria), cofinanziati anche dalla Regione. Al fine di far fronte all esborso necessario per l individuazione di personale aggiuntivo, in regime di tempo pieno ed a termine, destinato a far fronte alle esigenze di espletamento dell attività di assistenza tecnica necessaria alla realizzazione dei suddetti Programmi, con Decreto del Dirigente dell Unità di Progetto Cooperazione Transfrontaliera n. 16 del , veniva impegnata, sul capitolo in esame nonché su altro capitolo di spesa il cui finanziamento è di competenza regionale, la somma di euro ,00. Successivamente, con atto di impegno n del , è stata impegnata, a valere sul capitolo in questione, la somma di euro ,00 (pari al 75% dell importo finanziato), cui è seguita l aggiudicazione, all esito di apposita gara, in favore della GI.GROUP s.p.a., del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. L operazione considerata afferisce alla liquidazione (con atto n del ) ed al pagamento, a titolo di anticipo sulla fattura di euro 7.118,90, emessa dalla predetta società per il servizio di somministrazione di n. 2 dipendenti a tempo determinato (competenze mese di gennaio 2013), della somma di euro 5.339,17. Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 1) Il decreto dirigenziale che impegna la spesa per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato (datato ) precede il provvedimento di aggiudicazione di tale servizio ( ), sicché è stato assunto quando l obbligazione non si era ancora perfezionata dal punto di vista giuridico, in difformità a quanto previsto dall art. 42 della L.R. n. 39/2001 ( Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione ); 2) La qualificazione del capitolo in esame come capitolo di spesa d investimento risulta impropria, atteso che la spesa per il corrispettivo di un appalto di servizi riveste natura corrente; 3) Anche il codice SIOPE attribuito (classificato nell ambito del titolo II Spese in conto investimenti beni immobili) risulta errato; 4) Il pagamento della fattura n emessa dalla GI.GRUOP SPA del è avvenuto in data (bolletta di quietanza del Tesoriere n ), oltre 30 giorni dalla scadenza della fattura medesima ( ). 33

49 - CAPITOLO U RESIDUI, Interventi regionali in materia di promozione dei diritti umani e della cultura di pace (L.R. 16/12/1999, n. 55); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,00 (Rif. Impegno di spesa n. 826 del 2012). Trattasi di capitolo di spesa corrente a finanziamento regionale destinato a fornire risorse per la promozione ed il sostegno, nell ambito delle previsioni della L.R. n. 55/1999 (recante Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà ), dell Archivio Pace, diritti umani, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, già istituito con precedente L.R. n. 18/1988, ed, in particolare, per la gestione, sulla base di apposita convenzione, da parte del Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell Università degli studi di Padova, di tale Archivio. La convenzione, stipulata originariamente per il triennio , è stata rinnovata, giusta D.G.R. n. 629 del , per il quinquennio , con contestuale impegno della somma di euro ,00 in favore dell Università, quale sostegno finanziario per il 2009, e con incarico al Dirigente competente a provvedere con propri decreti all assunzione dell impegno di spesa di euro ,00 per le annualità , nell ambito delle risorse stanziate sul capitolo n L operazione selezionata afferisce all impegno (con Decreto del Dirigente della Direzione Relazioni Internazionali n. 70 del ) del suddetto importo per il 2012, a valere sul capitolo in esame, ed alla liquidazione, in attuazione delle specifiche modalità a tal fine stabilite dall art. 7 della convenzione (acconto del 70%, pari ad euro ,00, entro il , e saldo del 30%, pari a d euro ,00, dietro presentazione, da parte dell Università di apposita rendicontazione delle spese affrontate e di apposita relazione sulle attività svolte, comunque non oltre il ), con atto n del , a titolo di saldo, della somma di euro ,00, successivamente pagata in data (bolletta di quietanza del Tesoriere n ). Non sono state rilevate irregolarità. - CAPITOLO U RESIDUI, POR FESR ASSE 5 AZIONI DI COOPERAZIONE Quota statale e regionale (Reg.to CE 11/07/2006, n. 1083); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,49 (Rif. Impegno di spesa n del 2010). Trattasi di capitolo di spesa d investimento finanziamento misto, destinato all erogazione dei contributi assegnati in relazione al Programma Operativo POR CRO FESR 2007/2013, nell ambito dell attività di cooperazione territoriale sostenuta dai Fondi strutturali (Reg. CE n. 1083/2006) ed, in particolare, di una quota del contributo assegnato al Comune di 34

50 Dolcé, per la realizzazione di piste ciclabili di collegamento tra percorsi ciclabili esistenti in comune di Dolcé (VR) ed in comune di Avio (TN), ammontante a complessivi euro ,00 (pari al 90% della spesa complessiva di ,00), ovvero quella di euro ,68, impegnata con Decreto del Dirigente della Direzione Infrastrutture n. 332/45500 del A seguito di specifica richiesta istruttoria, avente ad oggetto la compiuta descrizione dell iter procedurale seguito nonché la produzione della relativa documentazione, all origine mancante, è emerso che la Regione ha stipulato con il predetto Comune apposita convenzione per disciplinare i rapporti tra soggetto erogante e soggetto beneficiario, che all art. 12 prevede l erogazione, a titolo di anticipo, del 15% del contributo. L operazione selezionata afferisce proprio alla liquidazione (atto di liquidazione di spesa n del ), in favore del Comune di Dolcè, a valere sul capitolo in esame, dell importo di euro ,49, quale quota dell importo spettante a titolo di prima tranche del 1 acconto, determinato complessivamente in euro ,81, ed al pagamento di tale somma (bolletta di quietanza del Tesoriere n del ). E emersa la seguente irregolarità: è stata rilevata una discrepanza tra la data posta in calce all atto di liquidazione n ( ) e la data riportata nell epigrafe dell atto medesimo ( ). Il pagamento, da parte del Tesoriere regionale (effettuato in data ), peraltro, risulta precedente all apposizione della firma digitale da parte del dirigente responsabile (avvenuta in data ). - CAPITOLO U RESIDUI, Realizzazione del progetto COCAP Cooperazione e coordinamento per le filiere produttive: azioni integrate tra Europa e America Latina (Contratto DCI-ALA/ /2008/19157/ /URB AL III 42 19/11/2008); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,00 (Rif. Impegno di spesa n del 2012). Trattasi di capitolo di spesa corrente a finanziamento comunitario, destinato ma coprire i costi derivanti dall incarico di consulenza affidato al dott. Antonio Stefano da Venezia, nell ambito del Progetto denominato COCAP, finanziato dall Union Europea (per l 80%), e più, precisamente per lo svolgimento dell attività di Coordinatore operativo del progetto medesimo, il cui corrispettivo è stato determinato in euro ,00 (oltre rimborso spese di missioni all estero), per complessivi euro ,00. L operazione selezionata si riferisce alla liquidazione, a seguito di sottoscrizione di apposito atto transattivo che ha definito la complessa vicenda giudiziale originata dalla risoluzione, da parte della Regione, del contratto di consulenza per inadempimento del professionista, a saldo e stralcio di ogni pretesa, della somma di euro ,00 (atto di liquidazione di spesa n del ), ed al pagamento di tale somma (bolletta di quietanza del Tesoriere n del ). Non sono state rilevate irregolarità. 35

51 - CAPITOLO U COMPETENZA, Retribuzioni lorde del personale regionale (L.R. 10/01/1997, n. 1); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,91 (Rif. Impegno di spesa n del 2013). Trattasi di capitolo di spesa corrente a finanziamento regionale, destinato all erogazione delle retribuzioni dei dipendenti della Regione, ai sensi della L.R. n. 1/97, disciplinante le funzioni degli organi di governo e l organizzazione delle strutture della Regione, lo svolgimento delle attività amministrative e l assetto della dirigenza. L operazione selezionata si riferisce alla liquidazione, in favore dei dipendenti regionali a tempo indeterminato, della mensilità di dicembre L impegno di spesa, nella specie, è scaturito automaticamente dall approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall art. 42, comma 2, lett. c), della L.R. n. 39/2001 ( Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione ). Non sono state rilevate irregolarità. - CAPITOLO U RESIDUI, Spese per divise al personale (L.R. 10/06/1991, n. 12); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro 1.089,00 (Rif. Impegno di spesa n del 2012). Trattasi di capitolo di spesa corrente a finanziamento regionale destinato alla copertura dei costi delle divise del personale della Regione. L operazione campionata, in particolare, riguarda il rimborso dovuto per la scomparsa di un giaccone di marca Canadian Goose, appartenente alla Tessil Forniture Srl, in deposito per campionatura presso gli uffici della Regione, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal capitolato di fornitura e, quindi, la liquidazione (preceduta dall impegno di spesa assunto con Decreto del Dirigente della Direzione Affari Generali n. 140 del ) ed il pagamento, in favore della predetta ditta, della somma di euro 1.089,00. Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 1) L imputazione della spesa per il rimborso del costo del giaccone scomparso a capitolo destinato alle spese per l acquisto delle divise del personale non appare corretta, in quanto la prima presenta natura (risarcimento del danno) totalmente diversa dalle seconde; 2) Le previsioni iniziali del capitolo non appaiono attendibili, atteso che lo stanziamento di competenza iniziale risulta pari ad euro ,00, ridotto successivamente ad euro ,00, e che gli impegni poi effettivamente assunti a fine esercizio ammontano a complessivi euro 500,00. La cassa inziale stanziata, inoltre, risulta superiore alle esigenze non solo nell esercizio in esame, ma anche nel triennio precedente. 36

52 SEGRETERIA PER L AMBIENTE - CAPITOLO U COMPETENZA, Contributo annuale di funzionamento dell Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale ARPAV - (art. 27, c. 1, lett. B, L.R. 18/10/1996, n. 32); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,00 (Rif. Impegno di spesa n del 2013). Trattasi di capitolo di spesa corrente a finanziamento regionale destinato all erogazione, in favore dell Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV) del contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l espletamento delle attività ordinarie assegnate all ARPAV, previsto dall art. 27 della L.R. n. 32/1996 (Legge istitutiva dell ARPAV), assegnato, per l esercizio finanziario 2013, con D.G.R. n del , nell ammontare di euro ,00, approvando, nel contempo, lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra ARPAV e Regione. Tale importo è stato impegnato, a valere sul capitolo di spesa in esame, con Decreto del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 184 del L operazione selezionata si riferisce alla liquidazione della somma di euro ,00 (contributo relativo al periodo gennaio-settembre 2013) ed al pagamento della stessa (bolletta di quietanza del Tesoriere n del ). Non sono state rilevate irregolarità. - CAPITOLO U RESIDUI, Spese per il servizio idrografico e mereografico trasferito alla Regione (art. 84, L.R. 13/04/2001, n. 11 D.P.C.M. 24/07/2002); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,00 (Rif. Impegno di spesa n del 2012). Trattasi di capitolo di spesa corrente a finanziamento regionale destinato a coprire i costi del servizio idrografico e mareografico trasferito alla Regione. In particolare, il D.P.C.M. del , in esecuzione di quanto disposto dall art. 92, comma 4, del D.lgs. n. 112/1998, ha disposto il trasferimento degli uffici compartimentali, delle sezioni staccate e dell Officina di Strà del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN) alle regioni presso le quali hanno sede, al fine di essere incorporati nelle strutture operative regionali competenti, per l esercizio, in ambito regionale, delle funzioni ai sensi dell art. 22 del D.P.R. n. 85/1991. Con D.G.R. n del , la Regione ha provveduto ad assegnare all ARPAV (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale) delle predette funzioni, attribuendo alla stessa il personale trasferito dallo Stato nonché i beni immobili funzionali all esercizio di dette competenze, del pari trasferiti dallo Stato alla Regione. L operazione selezionata segue l impegno, in favore dell ARPAV e con decreto del Dirigente della Direzione difesa del suolo n. 455 del , della somma di euro ,00, quale anticipo sulle spese che la stessa avrebbe dovuto sostenere nell anno 2012, per le funzioni trasferite dalla Regione, onerando 37

53 l ARPAV di rendicontare tali spese entro il e si concretizza nel pagamento, previa liquidazione (DDR n. 455 del ed atto di liquidazione di spesa n dell ), del suddetto importo (bolletta del Tesoriere n ). Sono emerse le seguenti irregolarità: 1) Si rileva una discrepanza tra la data posta in calce all atto di liquidazione n ( ) e la data riportata nell epigrafe dell atto medesimo ( ). Il pagamento, da parte del Tesoriere regionale (effettuato in data ), peraltro, risulta precedente all apposizione della firma digitale da parte del dirigente responsabile (avvenuta in data ); 2) La procedura di spesa è stata alquanto lenta. Il decreto di liquidazione, infatti, risale al , la liquidazione è stata disposta l e l ordinativo di pagamento è stato emesso solo in data (per carenza di cassa, implementata con D.G.R. n. 828 del ). La rilevata dilatazione dei tempi della procedura contrasta con la ratio del trasferimento, che era quella di anticipare all ARPAV le risorse per far fronte alle spese relative all anno 2012, considerata la grave situazione finanziaria della stessa, tale da impedire l anticipazione anche delle somme necessarie a coprire il costo della manutenzione (come affermato nel DDR n. 455/2012). - CAPITOLO U COMPETENZA, Trasferimento ai comuni dei contributi compensativi a carico dei concessionari all attività di stoccaggio del gas naturale (art. 2, c. 588, 559, L. 24/12/2007, n. 244); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,95 (Rif. Impegno di spesa n del 2013). Trattasi di capitolo di spesa corrente a finanziamento statale destinato all erogazione del contributo compensativo previsto in favore dei comuni per il mancato uso alternativo del territorio causato dallo stoccaggio del gas naturale in giacimenti, previsto dall art. 2, commi 558 e 559, della Finanziaria per il Per l esercizio 2013, con D.G.R. n del , la Regione ha stabilito di far fronte al contributo, secondo la ripartizione prevista dal Ministero dello Sviluppo Economico, per euro ,76, mediante la disponibilità del capitolo di spesa in esame, indicando, in apposito allegato A alla delibera, i beneficiari del contributo medesimo. Lo stanziamento di cassa del capitolo è stato oggetto di incremento (variazione con D.G.R. n. 828 del ), in quanto inizialmente pari a zero. L operazione selezionata afferisce alla liquidazione (atto di liquidazione di spesa n del ), dell importo di euro ,95 in favore di alcuni comuni beneficiari, ed al pagamento di tale somma (bollette del Tesoriere nn , , e Non sono state rilevate irregolarità. 38

54 - CAPITOLO U RESIDUI, Interventi per l ottimizzazione dell uso dell acqua, per la salvaguardia delle risorse idriche, per la ricarica di falde sotterranee e per la tutela delle fonti (art. 39, c. 2, lette. B, L.R. 27/02/2008, n. 1); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,51 (Rif. Impegno di spesa n del 2009). Trattasi di capitolo di spesa d investimento, destinato al finanziamento, con risorse regionali, di interventi per la tutela quantitativa delle risorse idriche, previsti dall art. 39 della L.R. n. 1/2008 e dalla L.R. n. 23/2009 ed, in particolare, per il finanziamento, in esecuzione del Protocollo d intesa fra Regione, Magistrato alle Acque, Comune di Chioggia e Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione approvato con D.G.R. n del , per dello sbarramento antintrusione salina alle foci del fiume Brenta nonché del programma per l esercizio 2009, approvato con D.G.R. n del , per un importo totale di euro ,00, con contestuale impegno della somma di euro ,00. Lo stanziamento di cassa del capitolo è stato oggetto di incremento (variazione con D.G.R. n. 748 del ), in quanto inizialmente pari a zero. L operazione selezionata afferisce alla liquidazione (con atto di liquidazione di spesa n del ), in favore del Consorzio di Bonifica Piave, per gli interventi di tutela delle risorse idriche menzionati, ed al pagamento dell importo di euro ,51 (bolletta del Tesoriere n del ). Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 1) Si rileva una discrepanza tra la data posta in calce all atto di liquidazione n ( ) e la data riportata nell epigrafe dell atto medesimo ( ). Il pagamento, da parte del Tesoriere regionale (effettuato in data ), peraltro, risulta precedente all apposizione della firma digitale da parte del dirigente responsabile (avvenuta in data ); 2) Dalla documentazione prodotta non si evince il collegamento tra il Protocollo d intesa, approvato con D.G.R. n. 1811/2009, ed il programma di cui alla D.G.R. n. 4152/2009, entrambi finanziati con le risorse stanziate sul capitolo in esame; 3) Sempre dalla documentazione prodotta, emerge che la liquidazione oggetto della presenta analisi è stata effettuata in favore di un soggetto (Consorzio di Bonifica Piave), non previsto dal provvedimento di impegno (D.G.R. n. 4152/2009), riferito ad altri consorzi beneficiari; 4) Nell estratto dell applicativo contabile Finanziario 2K dell impegno di cui alla summenzionata D.G.R., tra i beneficiari, non compare il Consorzio di Bonifica Brenta, pure contemplato in tale provvedimento; 5) Gli impegni assunti sul capitolo in esame, nel periodo 2010/2013, sono esigui rispetto agli stanziamenti di competenza finali (37% nel 201, 49% nel 2011, 15% nel 2012 e 1% del 2013). 39

55 - CAPITOLO U RESIDUI, Trasferimenti alle A.T.E.R. per interventi edilizi da destinare alla locazione (L.R. 02/04/1996, n. 10); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,33 (Rif. Impegno di spesa n del 2006). Trattasi di capitolo di spesa d investimento destinato ai trasferimenti in favore delle A.T.E.R. per la realizzazione di interventi edilizi da destinare alla locazione, ai sensi della L.R. n. 10/1996. In particolare, tra gli interventi programmati, rientra anche quello realizzato sulla base di apposito accordo di programma (approvato con D.G.R. n. 3340/2006) con l Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale della provincia di Padova, finalizzato alla riqualificazione urbanistica di Padova, mediante la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale, finanziato per complessivi euro ,00, da erogarsi nel termine di sette anni, in tranche. L operazione selezionata si riferisce all erogazione della terza tranche, per l avanzamento dei lavori suddetti, sulla base di precedente atto di impegno, assunto in favore della predetta ATER dal Dirigente della Direzione Edilizia Abitativa con decreto n del , per complessivi euro ,00, poi determinata, con decreto n del , in euro ,00, di cui euro ,33 imputati al capitolo in esame ed, in particolare, alla liquidazione (con atto di liquidazione di spesa n del ) ed al pagamento (bolletta del Tesoriere n del ) di tale importo. E stata rilevata la seguente criticità: la terza tranche di acconto (pari ad euro ,00) è stata erogata (DDR n del ) con più di due anni di ritardo dalla richiesta formulata dall ATER (datata ). - CAPITOLO U COMPETENZA, Progetto di cooperazione transnazionale ( ) SOUTH EAST EUROPE (SEE) CULTEMA Quota comunitaria (Reg.to CE 05/07/2006, n. 1080); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,96 (Rif. Impegno di spesa n del 2013). Trattasi di capitolo di spesa d investimento destinato al finanziamento, per la quota comunitaria, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), del progetto CULTEMA. Con decreto del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici n del , è stata impegnata la somma di euro ,18 a valere sul capitolo in esame, a favore di determinati partner progettuali, tra i quali la Graz University of technology (Austria), per un importo di euro ,96, poi liquidato con decreto dirigenziale n dell L operazione selezionata attiene proprio a tale liquidazione (cui è seguito atto di liquidazione di spesa n del ) ed al conseguente pagamento della somma suddetta (bolletta del Tesoriere n del ). 40

56 E stata rilevata la seguente irregolarità: l atto di liquidazione di spesa è stato inviato alla Ragioneria in data , ossia in data precedente a quella di adozione del decreto di liquidazione (DDR n del ). - CAPITOLO U RESIDUI, Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per interventi di restauro e manutenzione straordinaria in edifici di interesse storico artistico (art. 12, c. 1, L. 24/12/1993, n. 537 art. 78, L.R. 30/01/1997, n. 6); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,76 (Rif. Impegno di spesa n del 2007). Trattasi di capitolo di spesa d investimento destinati a finanziare gli interventi di restauro e manutenzione di edifici di interesse storico-artistico, sulla base di apposite graduatorie delle istanze presentate dai beneficiari e della ripartizione di cui al relativo programma. Lo stanziamento di cassa del capitolo è stato oggetto di incremento (variazione con D.G.R. n. 828 del ), in quanto inizialmente pari a zero. L operazione campionata attiene all assegnazione, con D.G.R. n del , in favore del Comune di Trissino, di un contributo di euro ,00, per il restauro dell immobile adiacente alla Biblioteca da adibire a Centro Culturale e informa giovani, confermato, in via definitiva, con decreto del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici n. 933 del , ed definitivamente determinato, con Decreto dirigenziale n del , nel medesimo importo. In particolare, con tale ultimo provvedimento, si riconosce al comune un credito, a saldo, di euro ,76 (detratto l importo di euro ,24, erogato in acconto), del quale si autorizza il pagamento a valere sull impegno di spesa assunto con la D.G.R. n. 3892/2007. Tale importo è stato, poi, liquidato (con atto di liquidazione n del ) e pagato (bolletta del Tesoriere n del ). Non sono state rilevate irregolarità. - CAPITOLO U RESIDUI, Interventi per la sistemazione ed il ristabilimento delle opere idrauliche di competenza regionale (L.R. 08/05/1980, n. 52); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,80 (Rif. Impegno di spesa n del 2008). Trattasi di capitolo di spesa d investimento destinato al finanziamento della manutenzione e sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale di competenza, ripartiti dalla D.G.R. n. 926 del , in relazione alle risorse stanziate per tale anno, che ha anche delegato il Dirigente della Direzione Difesa del Suolo ad adottare impegno di spesa sul bilancio regionale 2008 degli importi corrispondenti a ciascun intervento, tra cui quello di sistemazione idraulica del torrente Alpone tra i Comuni di San Bonifacio e 41

57 Montecchia di Crosara. Lo stanziamento di cassa del capitolo è stato oggetto di incremento (variazione con D.G.R. n. 748/2013), in quanto inizialmente pari a zero. L operazione selezionata afferisce alla liquidazione, direttamente dall unità periferica del Genio civile di Verona, per i lavori suddetti, della somma di euro ,80 alla Buzzi Primo srl, a saldo della fattura n. 27 del , quale terzo ed ultimo stato di avanzamento dei lavori. Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 1) Lo Stato avanzamento lavori n. 3, è stato redatto in data , benché si riferisca allo stato finale dei lavori al ; 2) Il pagamento, da parte del Tesoriere (bolletta di quietanza n dell ) è avvenuto quasi tre mesi dopo la liquidazione, a causa della mancanza di stanziamento di cassa, poi reintegrato. - CAPITOLO U RESIDUI, Interventi regionali per la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici dei comuni minori (L.R. 01/02/2001, n. 2); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,39 (Rif. Impegno di spesa n del 2009). Trattasi di capitolo di spesa d investimento destinato al finanziamento degli interventi volti al recupero ed alla riqualificazione dei centri storici dei comuni con popolazione fino a 3500 abitanti, previsti dalla L.R. n. 2/2001, così come modificata dalla L.R. n. 4/2008, sulla base di apposito programma di riparto tra i comuni, approvato dalla Giunta regionale, con delibera n del , prevedente l assegnazione e l impegno, a favore dei beneficiari, dei contributi, per un importo complessivo di euro ,00, di cui euro ,79, a valere sul capitolo in esame. La citata legge regionale (art. 5, comma 3) prevede l erogazione del contributo in due soluzioni (40% con l ammissione a contributo e 60% alla presentazione del rendiconto) senza, tuttavia, individuare la relativa tempistica, soprattutto ai fini della presentazione del rendiconto e del pagamento del saldo. Lo stanziamento di cassa del capitolo è stato oggetto di incrementi (D.G.R. nn. 828 del e 2057 del di variazione di cassa), in quanto inizialmente pari a zero. L operazione selezionata si riferisce all assegnazione al Comune di Velo Veronese, per la ditta individuale Gasparri Roberto, di un contributo di complessivi euro ,97 (citata D.G.R. n. 2969/2009), in relazione all intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d uso (struttura agrituristica) in ambito comunale, a saldo, ed, in particolare, l accertamento, con decreto del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici n del , sempre in favore di detto comune e per ditta suindicata, del credito di euro ,39 (in considerazione della corresponsione di acconti per complessivi euro ,58), del quale si autorizza il pagamento, poi effettuato, a seguito di adozione di atto di liquidazione di spesa (n del ), in data (bolletta del Tesoriere n ). 42

58 Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 1) Il codice SIOPE attribuito all operazione non risulta corretto, in quanto riferito a Trasferimenti in conto capitale a famiglie, benché, nella specie, il beneficiario sia una ditta individuale, per il tramite di un Comune; 2) A causa della mancata determinazione, nella L.R. n. 2/20012, dei tempi della rendicontazione finale, non individuati neppure nella D.G.R. n. 2969/2009 di assegnazione dei contributi, non si comprende, con riferimento alla fattispecie in esame, secondo quali criteri sia avvenuta l erogazione degli acconti e del saldo finale; 3) La procedura di spesa è caratterizzata da rilevante lentezza, in quanto tra la presentazione della richiesta della corresponsione del saldo del contributo (Determina del Comune di Velo Veronese n. 85 del , pervenuta alla Regione in data e protocollata solo in data ) ed il pagamento effettivo (bolletta del Tesoriere del ) sono trascorsi più di dieci mesi. SEGRETERIA PER IL BILANCIO - CAPITOLO U COMPETENZA, Interessi passivi sul mutuo contratto dalla Regione per il proseguimento degli interventi di superamento dell emergenza a seguito degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nel mese di ottobre 2000 (Ordinanza Ministeriale 10/05/2001, n. 3135); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,31 (Rif. Impegno di spesa n. 619 del 2013). Trattasi di capitolo di spesa corrente a finanziamento statale sul quale confluiscono i rimborsi della quota di interessi sui mutui contratti dalla Regione con la Cassa Depositi e prestiti s.p.a. per il proseguimento degli interventi di superamento dell emergenza a seguito degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nel mese di ottobre del 2000, di cui all Ordinanza Ministeriale n del L operazione esaminata afferisce al versamento della prima rata semestrale di interessi, con scadenza il , a favore della Cassa depositi e Prestiti Spa. E stata rilevata la seguente irregolarità: nei provvedimenti esaminati (atti di impegno e di liquidazione) non si dà atto dell avvenuto accertamento della relativa entrata, comunque, previsto anche nel caso di assegnazioni statali dal paragrafo 9 delle Direttive per la gestione del bilancio 2012, cui espressamente rinvia il paragrafo 10.1 delle Direttive del 2013 in materia di gestione contabile dell entrata. 43

59 - CAPITOLO U COMPETENZA, Interessi passivi su mutuo per gli investimenti relativi ai servizi di trasporto ferroviario non in concessione alle ferrovie dello stato S.p.a. (III Limite) (D.lgs. 19/11/1997, n. 422 D.M. Infrastrutture e Trasporti 07/05/2001, n. 73T); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,36 (Rif. Impegno di spesa n. 630 del 2013). Trattasi di capitolo di spesa corrente a finanziamento statale sul quale confluiscono i rimborsi della quota di interessi sul mutuo contratto dalla Regione con Intesa San Paolo per investimenti relativi ai servizi di trasporto ferroviario non in concessione alle Ferrovie dello Stato s.p.a. (III Limite) di cui al D.lgs. n. 422 del e di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del L operazione esaminata afferisce al versamento della prima rata semestrale di interessi, con scadenza il , in favore di Intesa San Paolo. E stata rilevata la seguente irregolarità: nei provvedimenti esaminati (atti di impegno e di liquidazione) non si dà atto dell avvenuto accertamento della relativa entrata, comunque, previsto anche nel caso di assegnazioni statali dal paragrafo 9 delle Direttive per la gestione del bilancio 2012, cui espressamente rinvia il paragrafo 10.1 delle Direttive del 2013 in materia di gestione contabile dell entrata. - CAPITOLO U COMPETENZA, Costituzione dei Fondi Economali agli economi regionali (L.R. 29/11/2001, n. 39); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,88 (Rif. Impegno di spesa n del 2013). Trattasi di capitolo di spesa istituito ai fini dell assegnazione ai Dirigenti responsabili delle Strutture ed Unità Periferiche regionali (o Funzionari dai medesimi incaricati) dei c.d. Fondi economali, disciplinati dall art. 50 della L.R. n. 39/2001 ( Ordinamento del bilancio e della contabilità regionale ), utilizzabili solo in presenza di condizioni determinate ossia qualora il Dirigente assegnatario del Fondo ritenga che l iter ordinario di spesa presenti tempi di estinzione dell obbligazione non compatibili con le esigenze di efficiente funzionamento degli Uffici ovvero quando il pagamento della spesa debba essere effettuato con la massima urgenza e tempestività, onde evitare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività con obbligo di rendicontazione dei pagamenti effettuati che, in ossequio alla D.G.R. n. 829 del , deve essere presentata al Dirigente o alla Struttura gerarchicamente sovraordinata a quella cui appartiene il Dirigente titolare del fondo economale per l approvazione. Con una prima deliberazione (D.G.R. n. 124 dell ), la Giunta ha provveduto ad assegnare ai Dirigenti delle strutture periferiche un importo complessivo di euro ,00; con la già menzionata D.G.R. n. 829/2013, a seguito dell approvazione del bilancio di previsione per il 2013, la Giunta ha provveduto ad assegnare l ulteriore importo di euro ,00. L operazione considerata si riferisce all assegnazione (con la D.G.R. n. 44

60 829/2013), in favore della struttura regionale denominata Posizione Organizzativa di Coord. Ro, e, quindi, del Dirigente della stessa, la somma di euro ,00, al cui impegno (inteso quale inserimento del relativo atto nell applicativo contabile F2k) è seguito la contestuale registrazione di un accertamento di pari importo sul capitolo di entrata n , denominato Reintegro dei fondi economali da parte degli economi regionali (art. 50, L.R. n. 39/2001). A chiusura del fondo economale in questione, infine, all inizio dell esercizio 2014, l impegno viene modificato per effetto di un economia di euro ,12 ed aggiornato l importo impegnato in euro ,88. Non sono state rilevate irregolarità. - CAPITOLO U RESIDUI, Cofinanziamento regionale delle iniziative previste dal programma di sviluppo rurale (Reg.to CE 20/09/2005, n art. 4, L.R. 19/02/2007, n. 2); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,00 (Rif. Impegno di spesa n del 2009). Trattasi di capitolo di spesa d investimento destinato a coprire la quota di cofinanziamento regionale del Programma di sviluppo rurale per il Veneto , previsto dagli artt del Reg. (CE) n. 1698/2005 e art. 4 e 5 Reg. (CE) n. 1974/2006, assegnata ad AVEPA (Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura), ente strumentale della Regione, responsabile delle attività di pagamento e dei connessi controlli sull ammissibilità delle spese sostenute nell ambito del suddetto Programma, per complessivi euro ,77, al fine di erogarli ai beneficiari (GAL -Gruppi di Azione Locale) individuati mediante apposita procedura indetta con D.G.R. n. 199 del Lo stanziamento di cassa del capitolo è stato oggetto di integrazione, mediante variazione di cassa (D.G.R. n. 828 del ), per euro ,00, perché, inizialmente, pari a zero. L operazione esaminata afferisce alla liquidazione, in favore dell AVEPA, di tale importo, a valere su impegno di spesa di euro ,00. Non sono emerse irregolarità. - CAPITOLO U COMPETENZA, CFEP ( ) Asse 2 Acquacoltura, Pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell acquacoltura Quota statale e regionale (Reg.to CE 27/07/2006, n. 1198); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,00 (Rif. Impegno di spesa n. 230 del 2013). Trattasi di capitolo di spesa d investimento a finanziamento misto destinato all erogazione di contributi per la realizzazione di progetti nell ambito degli interventi nel 45

61 settore della pesca e dell acquacoltura cofinanziati dalla Unione Europea, tramite il FEP (Fondo europeo per la pesca). Lo stanziamento di cassa del capitolo è stato reintegrato, perché originariamente pari a zero. L operazione considerata si riferisce alla liquidazione, in favore della società Genesi Società cooperativa, quale quota del contributo assentito di euro ,00, della somma di euro ,00 a valere sull impegno di complessivi euro ,11, assunto con Decreto Dirigente regionale dell Unità di Progetto Caccia e Pesca n. 8 del Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 1) Nella specie, l ordinativo di pagamento è stato emesso più di quattro mesi dopo la liquidazione della quota di contributo; 2) Manca il decreto di liquidazione di competenza del Dirigente responsabile. Risulta adottata soltanto una proposta di liquidazione, sottoscritta dal funzionario responsabile delle c.d. verifiche in loco (controllo di 1 livello sull impiego del finanziamento in conformità al progetto assentito e sulle spese effettuate), in difformità a quanto previsto dall art. 44 della L.R. n. 39/2001 ( Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione ), a norma del quale Il dirigente della struttura regionale competente liquida le spese nei limiti dell ammontare dell impegno assunto, determinando la somma da pagare in base ai titoli e ai documenti che comprovano il diritto acquisito dal creditore. - CAPITOLO U11005 RESIDUI, Contributi in conto capitale per ripristino strutture fondiarie aziendali e delle scorte (art. 5, c. 3, D.lgs. 29/03/2004, n. 102); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,00 (Rif. Impegno di spesa n del 2012). Trattasi di capitolo di spesa d investimento a finanziamento statale, destinato a coprire i contributi in conto capitale concessi alle aziende agricole ed agli organismi associativi che ricadano nelle zone interessate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale, così come previsto dal D.lgs. n. 102/2004 (così come integrato dal D.lgs. n. 82/2008). Gli artt. 5 e 6 del citato Decreto, prevedono misure di intervento per favorire la ripresa dell attività produttiva dei summenzionati soggetti, qualora abbiano subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile e, per quanto di interesse nella specie, la concessione di un contributo in conto capitale, a titolo di indennizzo, in misura pari all 80% dei costi affrontati, elevabile anche al 90% nelle zone svantaggiate di cui all art. 17 del Reg. CE n. 1257/1999 (art. 5). Lo stanziamento di cassa del capitolo è stato oggetto di integrazione, con provvedimento di variazione (D.G.R. n del ), per euro ,00, in quanto inizialmente pari a zero. L operazione considerata afferisce all erogazione in favore degli agricoltori danneggiati a seguito degli eccezionali eventi atmosferici degli anni

62 (riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), per il tramite della AVEPA (Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura), ente strumentale della Regione, cui è affidata la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria della procedura di concessione del contributo (D.G.R. n. 301 del ), per complessivi euro ,00, di cui euro ,00 assegnati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n del , e per euro ,99 derivanti dalla reiscrizione di economie accertate con la legge di assestamento del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2012 (L.R. n. 45 del ). A tal fine, la Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari della Regione, con apposito decreto dirigenziale assunto in data , ha provveduto alla liquidazione, in favore di AVEPA, dell importo di euro ,00, e successivamente pagata. Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 1) L impegno di spesa, assunto con D.G.R. n del , non risulta conforme al disposto ai principi contabili in materia di gestione della spesa ed, più specificamente, all art. 42, 1 comma, della L.R. n. 39/2001 ( Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione ), il quale espressamente prevede che gli impegni di spesa possono essere assunti in favore di creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione si perfezioni entro il termine di esercizio. Nella specie, infatti, con la citata delibera, la Giunta ha rinviato ad un successivo provvedimento la determinazione della quota finanziabile sulla base della valutazione di massima dei danni risultanti dalle richieste di indennizzo pervenute, effettuata da AVEPA, sicché l impegno è stato assunto quando la relativa obbligazione non si era ancora perfezionata ossia quando i soggetti creditori non erano neppure determinabili ; 2) Sempre la medesima delibera non riporta le modalità di liquidazione né indica i termini per gli adempimenti a carico dei beneficiari, limitandosi a prevedere che la somma impegnata sia trasferita con provvedimenti del Dirigente della Direzione Competitività sistemi agroalimentari ad Avepa.., senza altre specificazioni; 3) Non risulta essere stato adottato il provvedimento di liquidazione del Dirigente responsabile, espressamente previsto dall art. 44, 1 comma, L.R. n. 39/2001, tanto più necessario nel caso in esame in quanto il provvedimento di impegno non specifica le modalità di liquidazione. - CAPITOLO U RESIDUI, Interventi per la rivitalizzazione del sistema distributivo nei centri storici e di minore consistenza demografica (artt. 24, 28 L.R. 13/08/2004, n. 15); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,00 (Rif. Impegno di spesa n del 2010). Trattasi di capitolo di spesa d investimento a finanziamento regionale destinato a coprire la spesa per la realizzazione della seconda fase esecutiva del progetto strategico 47

63 regionale del settore commercio, approvato con D.G.R. n del 2/11/2010 ed, in particolare, per la realizzazione dei programmi integrati di cui all azione speciale B, relativa agli interventi per la rivitalizzazione del sistema distributivo nei contri storici e di minore consistenza demografica, per un ammontare di euro ,00, mediante la concessione di contributi erogati sulla base di apposita graduatoria delle domande presentate dai comuni, approvata con Decreto del Dirigente della Direzione Commercio. Lo stanziamento di cassa del capitolo è stato oggetto prima di incremento, per euro ,00, tramite prelevamento dal Fondo cassa (con D.G.R. n del ) e, poi, di diminuzione per euro ,00 (D.G.R. n del ), attestandosi ad euro ,00. L operazione considerata si riferisce al finanziamento della domanda proposta dal Comune di Oderzo, per un importo complessivo di euro ,00 ed, in particolare, alla liquidazione ed al pagamento, in favore del Comune, a seguito di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del programma in misura pari al 60% dell importo complessivo ammesso a contributo, della prima quota del contributo medesimo, pari ad euro ,00. Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 1) L impegno di spesa è stato assunto con la delibera di adozione del bando che disciplina la procedura finalizzata all assegnazione del contributo (D.G.R. n del ) e non con il successivo provvedimento di approvazione della graduatoria, che individua i comuni beneficiari, in difformità ai principi contabili in materia di gestione della spesa ed, più specificamente, all art. 42, 1 comma, della L.R. n. 39/2001 ( Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione ), il quale espressamente prevede che gli impegni di spesa possono essere assunti in favore di creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione si perfezioni entro il termine di esercizio ; 2) All atto di impegno (n del 2010) risulta attribuito un codice SIOPE non corretto, in quanto relativo ai Trasferimenti in conto capitale a imprese private, mentre, nella specie, il destinatario del trasferimento è un Comune. Risulta, invece, corretto il codice attribuito all atto di liquidazione. - CAPITOLO U COMPETENZA, Spese per il consolidamento della rete dei nuclei Conti Pubblici Consolidati (Del. CIPE 03/03/2002, n. 36 Del. CIPE 19/12/2003, n. 134 Del. CIPE 22/03/2006, n. 1 Del. CIPE 22/03/2006, n. 6 Del. CIPE 21/02/2008, n. 19); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro 5.076,64 (Rif. Impegno di spesa n. 872 del 2013). Trattasi di capitolo di spesa corrente a finanziamento statale per la copertura delle spese relative al progetto obiettivo denominato Conti Pubblici territoriali, presentato dalla Direzione bilancio e finanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). L operazione 48

64 considerata si riferisce all assunzione di n. 2 dipendenti a tempo determinato, di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale amministrativo, per un periodo di 9 mesi (prorogabili di altri 9), per le quali è stata impegnata la somma di complessivi euro ,00, ed, in particolare, alla liquidazione, a tale titolo, della somma di euro 5.076,64. Non sono state rilevate irregolarità. - CAPITOLO U RESIDUI, Programma di cooperazione transnazionale ( ) Spazio Alpino Progetto ALPSTAR - Quota statale Spesa in c/capitale (Reg. CE 05/07/2006, n Del. CIPE 15/06/2007, n. 36); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,81 (Rif. Impegno di spesa n del 2011). Trattasi di capitolo di spesa d investimento a finanziamento statale, utilizzato per il pagamento del corrispettivo dell appalto del servizio di assistenza scientifica, tecnicoamministrativa, coordinamento e comunicazione relativa al progetto ALPSTAR, aggiudicato, in un primo momento, alla Ambiente Italia srl, prima classificata all esito di apposita procedura negoziata, ed, in un secondo momento, a seguito dell esclusione della predetta, per il mancato possesso di un requisito previsto dal disciplinare di gara, alla società EURIS srl, seconda classificata. L importo originariamente impegnato di euro ,00, di cui euro ,80 sul capitolo di spesa in esame (quota statale), ed euro ,20 su altro capitolo (quota comunitaria), è stato aumentato di ulteriori euro ,92, di cui euro 6.835,18 sul capitolo di spesa in esame ed il resto sull altro capitolo coinvolto, a causa della maggiore elevatezza dell importo offerto da quest ultima. Lo stanziamento di cassa del capitolo è stato oggetto di incremento, per effetto di variazione con prelevamento dal Fondo di cassa (D.G.R. n del ), in quanto inizialmente pari a zero. L operazione considerata consiste nel pagamento della seconda rata del corrispettivo, pari a complessivi euro ,22 (40% dell intero corrispettivo), per la parte imputata al presenta capitolo, ossia euro ,81. In sede istruttoria, la Regione non ha prodotto il contratto stipulato con la EURIS srl. Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 1) L imputazione della spesa al capitolo non risulta corretta, in quanto la spesa ha natura corrente (corrispettivo del servizio di assistenza scientifica, tecnico-amministrativa, coordinamento e comunicazione) ed il capitolo, invece, è destinato alla copertura di spese di investimento; 2) Non corretta risulta anche l attribuzione del codice SIOPE, riferito ai Beni immateriali ed, in particolare, Spese per l acquisto del diritto di sfruttamento di beni immateriali (opere dell ingegno, brevetti, diritti d autore, diritti reali di godimento) e previsto per le spese in conto capitale, mentre, nella specie, si tratta di spese correnti; 49

65 3) Nonostante negli anni precedenti ( ) siano state stanziate risorse in bilancio su tale capitolo, gli impegni sono stati assunti solo nel 2013 (e solo per il 7% degli stanziamenti finali). - CAPITOLO U RESIDUI, Cofinanziamento delle azioni in materia di imprenditoria femminile (L. 25/02/1992, n. 215 D.P.R. 28/07/2000, n. 314); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,20 (Rif. Impegno di spesa n del 2006). Trattasi di capitolo di spesa d investimento a finanziamento statale utilizzato per l attuazione del Programma regionale di intervento e sostegno allo sviluppo dell imprenditoria femminile, di cui alla L. n. 215/1992, nell ambito del quale la Giunta regionale, con delibera n del , ha affidato ad Italia Lavoro spa, ente strumentale della pubblica amministrazione, l incarico di realizzare e gestire i servizi di formazione, informazione e consulenza tecnica a favore dell imprenditoria femminile (cui è seguita la stipula, nel 2007, di apposita convenzione), impegnando, a tal fine, complessivi euro ,00 sul bilancio di previsione A seguito della cessazione degli effetti della convenzione del 2007, su sollecitazione della stessa Italia Lavoro spa, con successiva delibera n. 324 del , la Giunta ha riconosciuto in favore di quest ultima, per le spese sostenute, l importo di euro ,00, individuando la CCIA di Vicenza quale nuovo soggetto incaricato della rimodulazione del programma e della gestione dello stesso, approvando lo schema di convenzione. Lo stanziamento di cassa del capitolo è stato incrementato mediante variazione (D.G.R. n dek ), in quanto inizialmente pari a zero. L operazione considerata consiste nel pagamento della somma di euro ,20 (quota di cofinanziamento statale) in favore di Italia Lavoro spa. Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 1) Risulta pagato, attingendo al capitolo in esame, un importo maggiore di quello impegnato e liquidato. Con D.G.R. n. 324/2008, infatti, è stata impegnata la somma di euro ,00, successivamente liquidata, con decreto del Dirigente della Direzione Industria ed Artigianato n. 855 del , a valere, per euro ,83 sul capitolo in esame, ed euro ,17, su altro capitolo. Dalla bolletta di quietanza del Tesoriere (n del ), tuttavia, emerge il pagamento, a valere sul capitolo in oggetto ed in favore di Italia Lavoro spa, della somma di euro ,20, ossia di euro 7.100,37 in più (42.602, ,83); 2) Emerge, peraltro, una difformità tra il summenzionato decreto dirigenziale di liquidazione della spesa, che prevede la corresponsione all Italia Lavoro spa di euro ,83 (su complessivi euro ,00), a valere sul capitolo esaminato, e l atto di liquidazione della spesa medesima (n del ), che prevede la 50

66 corresponsione di euro ,20, sempre a valere sul medesimo capitolo. Quest ultimo atto, inoltre, precede, anche se di un solo giorno, il decreto dirigenziale; 3) Dal riconoscimento, in favore della predetta società, a titolo di rimborso spese, dell importo di euro ,00 alla data di emissione del decreto di liquidazione sono passati quasi 6 anni; 4) Il codice SIOPE attribuito all operazione, denominato Trasferimenti in conto capitale a imprese private e che si riferisce ad erogazioni di risorse finanziarie per fini di investimento in assenza di controprestazioni, effettuate a imprese private non soggette al controllo di amministrazioni pubbliche, non risulta corretto. Nella specie, infatti, il rapporto instaurato tra la Regione e l Italia Lavoro spa ha natura sinallagmatica, nel senso che nella relativa convenzione è prevista una prestazione da parte della società (gestione del programma regionale di interventi di sostegno all imprenditoria femminile) ed una controprestazione a carico della Regione (pagamento di un corrispettivo complessivo di euro ,00). Il suddetto codice, inoltre, si riferisce a spesa in conto capitale, mentre quella in esame, conseguente all acquisizione di un servizio, ha natura corrente. Infine, il codice attribuito si utilizza nel caso in cui i beneficiari siano imprese private non soggette al controllo di amministrazioni pubbliche, mentre l Italia Lavoro spa, totalmente partecipata dal Ministero dell Economia e delle Finanze, come si legge nello stessa convenzione stipulata con la Regione nel 2007, è un ente strumentale della Pubblica Amministrazione, come tale, certamente assoggettato a controllo pubblico; 5) Per quanto osservato al punto precedente, anche l imputazione della spesa (appunto di natura corrente) ad un capitolo per spesa d investimento non risulta corretta. - CAPITOLO U RESIDUI, Realizzazione del progetto LIFE PLUS CARBOMARK (AGREEMENT LIFE07 ENV/IT/ /11/2008); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,77 (Rif. Impegno di spesa n del 2009). Trattasi di capitolo di spesa d investimento a finanziamento comunitario utilizzato per sostenere il Programma Life Progetto CARBOMARK. L operazione considerata afferisce alla liquidazione, in favore dell Università degli Studi di Udine, in qualità di beneficiario associato al summenzionato progetto, a seguito di autorizzazione al pagamento intermedio (massimo 30% del contributo) da parte della Commissione Europea, dell importo di euro ,10 (Decreto Dirigente dell Unità di Progetto Foreste e Parchi n. 417 del ), ed, in particolare, del pagamento della somma di euro ,77. Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 51

67 1) Il decreto dirigenziale suindicato ha ad oggetto la liquidazione, in favore dell Università degli Studi di Udine, dell importo di euro ,10, mentre l atto di liquidazione, a firma del medesimo dirigente, n del , riporta la somma, inferiore di euro ,77 (quella effettivamente pagata). I due atti, molto distanti, peraltro, nel tempo, pertanto, sono difformi, tanto da far pensare a due operazioni diverse; 2) Non vi è chiarezza circa la procedura seguita ai fini della liquidazione della tranche di contributo. Il Manuale di implementazione del progetto CARBOMARK LIFE , in merito all erogazione delle somme spettanti ai partner di progetto, infatti, prevede n. 3 report finanziari, con scadenza il , il ed , ai quali corrisponde, rispettivamente, il primo anticipo del contributo, il pagamento intermedio ed il pagamento del saldo. Mancando nell atto di liquidazione e nella documentazione inviata il riferimento ad una delle predette fasi e, soprattutto, risultando tale atto non coincidente, nell importo, con il decreto dirigenziale di liquidazione, non si comprende se l operazione in esame costituisca un pagamento intermedio ovvero il pagamento del saldo (nel quale caso, occorrerebbe spiegare le ragioni per le quali è stato liquidato un importo inferiore a quello riconosciuto a titolo di saldo). - CAPITOLO U RESIDUI, Difesa Fito-Sanitaria (art. 18, L.R. 13/09/1978, n. 52); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro 407,62 (Rif. Impegno di spesa n del 2007). Trattasi di capitolo di spesa d investimento a finanziamento regionale utilizzato per la corresponsione degli incentivi destinati ai soggetti considerati dall art. 92, comma 5, del D.lgs. n. 163/06, inerenti il progetto denominato Interventi di difesa fitosanitaria in Comuni vari (VI), approvato con D.G.R. n del , per complessivi euro ,00. L operazione selezionata si concretizza nel pagamento a n. 2 dipendenti del Servizio Forestale regionale di euro 407,62 per incentivi, comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico della Regione, per attività svolte in epoca anteriore al 1 gennaio Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 1) Risulta non corretta l imputazione della spesa effettuata per incentivi al personale, di natura evidentemente corrente, ad un capitolo destinato alla spesa d investimento; 2) Tale rilievo si estende anche all attribuzione del codice SIOPE all operazione, in quanto destinato a classificare le spese in conto capitale; 3) La procedura di spesa è connotata da ripetuti e notevoli ritardi: l approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione è intervenuto in data (Decreto del Dirigente dell Unità di Progetto Foreste e Parchi n. 20), benché la D.G.R. n del , che ha approvato gli interventi fitosanitari, preveda la 52

68 conclusione degli stessi entro il ; la liquidazione è stata disposta in data (atto n ), mentre l ordinativo di pagamento è stato emesso dalla ragioneria solo in data (n ). - CAPITOLO U RESIDUI, Contributi a favore delle Unioni di Comuni per l esercizio di funzioni e servizi comunali (art. 6, c. 1, lett. B, C, L.R. 03/02/2006, n. 2); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,24 (Rif. Impegno di spesa n del 2010). Trattasi di capitolo di spesa d investimento a finanziamento regionale utilizzato ai fini della erogazione di contributi in conto investimenti alle Unioni di Comuni costituite per l esercizio associato di funzioni e servizi (anno 2010), secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale con delibera n. 541 del , ai sensi dell art. 6 della L.R. n. 2/2006. LO stanziamento iniziale di cassa del capitolo è stato oggetto di incremento, mediante variazione (D.G.R. n del ), per euro ,24, in quanto inizialmente pari a zero. L operazione selezionata si riferisce alla liquidazione, giusta Decreto del Dirigente della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo atti n. 43 del , e pagamento in favore dell Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta del suddetto contributo per l effettuazione delle spese per il potenziamento dei servizi di polizia locale, attività produttive e del personale, assegnate con D.G.R. n del , per complessivi euro ,24. Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 1) Dalla documentazione fornita è emerso che la liquidazione è stata effettuata su di un importo maggiore di quello effettivamente rendicontato dall Unione di Comuni suddetta. Quest ultima, infatti, ha trasmesso alla Regione, ai fini dell erogazione del contributo, tre note di rendicontazione e relative attestazioni del Responsabile del servizio Economico Finanziario, corredate di note di addebito e/o fatture, oltre alle determinazioni del Servizio di Polizia Locale, che si riportano nel seguente prospetto 53

69 Nota prot. n del 29/12/ Attestazione prot. n del 20/12/2011 Fattura n. 161 del CONCATENO Italia srl 7.526,40 Fattura n. 37 del A+Co design srl 318,00 Fattura n. 3 del Centrufficio srl 132,00 Fattura n del SAGA spa 4.340,00 Fattura n. 1/806 del HALLEY VENETO srl ,00 Fattura n. 1/629 del HALLEY VENETO srl 3.715,20 Fattura n. 1/1018 del ACCATRE srl 4.777,08 TOTALE ,68 Nota prot. n del 25/06/ Attestazione prot. n del 25/06/2012 Nota di addebito Ing. Dittadi del ,00 Nota di addebito Ing. Dittadi del ,00 Nota di addebito Ing. Dittadi del ,00 Fattura n. 133 del TFE ingegneria srl 8.562,02 Fattura n. 109 del TFE ingegneria srl 8.480,86 Fattura n. 820 del RETECO srl ,84 TOTALE ,72 Nota prot. n del 14/12/ Attestazione prot. n del 06/12/2012 Fattura n. 977 del B.M. Servizi srl ,06 TOTALE RENDICONTATO TOTALE , ,46 Difformemente da quanto attestato nel decreto dirigenziale di liquidazione, secondo cui le spese rendicontante dall Unione ammonterebbero a complessivi euro ,46 (lettera D delle premesse del Decreto medesimo), dalle note su riportate e dalla documentazione ad esse allegata risulta che tali spese ammontano, invece, ad euro ,46. Poiché il contributo in questione, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 2706/2010 (lett. A delle premesse), va erogato nella misura dell 80% delle spese rendicontate ed ammesse, dunque, la somma che la Regione avrebbe dovuto liquidare e pagare, sulla base delle risultanze documentali sopra indicate, avrebbe dovuto essere pari ad euro ,17; 2) Per altro verso, poiché, sempre dalla documentazione presentata dall Unione a supporto della rendicontazione, emerge che una delle spese effettuate (fattura emessa dalla ACCATRE srl, per complessivi euro 4.777,08, allegata alla nota di rendicontazione prot. n del ) è di importo superiore rispetto a quanto previsto in sede di impegno (determina n. 361 del del Responsabile del servizio Economico Finanziario dell Unione, che aveva impegnato, a tal fine, euro 4.737,60), la spesa ammessa a finanziamento, sulla quale avrebbe dovuto essere calcolato il contributo da erogare, avrebbe dovuto essere determinata in euro ,98 e, conseguenzialmente, il contributo avrebbe dovuto essere liquidato in euro ,58 anziché euro ,24 (differenza di euro 1.684,66 pagati in più del dovuto); 54

70 3) Il termine indicato nella D.G.R. n. 2706/2010 (punto 3 del dispositivo), per la produzione, da parte delle Unioni di Comuni ammesse al contributo, della documentazione richiesta, ai fini della rendicontazione, fissato al è stato ripetutamente prorogato (prima al , giusta nota prot. n del , non prodotta dalla Regione, e, poi, al , giusta nota prot. n del ), nonostante la D.G.R. summenzionata non abbia previsto la possibilità di una proroga. Dagli atti, inoltre, benché il decreto dirigenziale di liquidazione n. 43/2013, nel menzionare l avvenuta proroga, dia atto della presentazione, da parte dell Unione beneficiaria, di una richiesta motivata, non si rinviene traccia di tale motivazione. SEGRETERIA PER LA CULTURA - CAPITOLO U RESIDUI, Progetto di cooperazione transfrontaliera - IPA Adriatico AdriaMuse Quota comunitaria (Reg.to CE 05/07/2006, n. 1080) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro 6.800,00 (Rif. Impegno di spesa n del 2012). Trattasi di capitolo di spesa d investimento a finanziamento comunitario. L operazione considerata afferisce al pagamento, in favore della dott.ssa Beniamina Viola, dell importo di euro 6.800,00, quale compenso per lo svolgimento dell incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per il completamento dell attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione di beni del patrimonio demoetnoantropologico di cui al Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico Progetto AdriaMuse, originariamente affidato, all esito di procedura selettiva, ad altro soggetto. Il corrispettivo pattuito con la dott.ssa Viola, pari a complessivi euro ,00 (al lordo di oneri, contributi e spese), di cui euro ,50 a carico del capitolo in esame (quale quota comunitaria, appunto) ed euro 2.212,50 a carico di altro capitolo (quale quota statale), è stato ridotto ad euro 8.000,00 a seguito della verifica, da parte della Regione e sulla scorta della relazione finale redatta dalla dott.ssa Viola, della incompletezza del lavoro, in applicazione di specifica clausola del disciplinare di incarico sottoscritto in data (art. 5, comma 5), prevedente la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito in proporzione al lavoro svolto ed ai risultati raggiunti nell ipotesi di risultati solo parzialmente soddisfacenti. In ogni caso, la relazione finale è stata prodotta oltre il termine fissato e già prorogato dalla Regione (originariamente, nel disciplinare, il , spostato al ), ossia in data A seguito della riduzione, dunque, è stato liquidato e pagato l importo di euro 6.800,00 (quota comunitaria a valere sul capitolo in esame). Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 55

71 1) L imputazione della spesa al capitolo non è pertinente, in quanto si tratta di spesa corrente, mentre il capitolo è classificato come spesa di investimento ; 2) Il codice SIOPE non risulta corretto, trattandosi, nella specie, di spesa di personale e non, come indicato, di spesa per Beni immateriali ; 3) Nel provvedimento di liquidazione (Decreto Dirigente Unità complessa progetti strategici e politiche comunitarie n. 125 del ) non si da atto delle economie di spesa realizzatesi per effetto della decurtazione del compenso spettante alla collaboratrice; 4) Il disciplinare di incarico, all art. 5, comma 1, prevede una penale pari allo 0,1% del compenso complessivo di euro ,00 per ogni giorno di ritardo imputabile al collaboratore nella presentazione della relazione finale. Tale penale non è stata applicata dalla Regione nonostante il ritardo con il quale la collaboratrice ha presentato la relazione; 5) Risulta, inoltre, una sovrastima degli stanziamenti, di cassa e di competenza, finali, rispetto agli impegni assunti ed ai pagamenti effettuati (ciò anche nei due esercizi precedenti). - CAPITOLO U RESIDUI, Programma di Cooperazione Transnazionale ( ) Progetto SOUTH EAST EUROPE (SEE) CMC Quota comunitaria Spesa c/capitale (Reg.to CE 05/07/2006, n. 1080) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,08 (Rif. Impegno di spesa n del 2012). Trattasi di capitolo di spesa di investimento a finanziamento comunitario assegnato per il progetto CMC Clusters meet culture: an opportunity for development, nell ambito del Programma U.E. di Cooperazione Transnazionale Europa Sud Orientale (SEE) L operazione considerata afferisce alla liquidazione della quota comunitaria in favore di n. 6 partners di progetto, tra i quali la Unioncamere del Veneto, alla quale viene pagata la somma di euro ,08. Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 1) L imputazione della spesa al capitolo non è pertinente, in quanto si tratta di spesa corrente (spese di personale, vitto, alloggio, trasporto, cancelleria), mentre il capitolo è classificato come spesa di investimento ; 2) Il codice SIOPE non risulta corretto, trattandosi, nella specie, di spesa di personale e non, come indicato, di spesa per Beni immateriali ; 3) Nell esercizio in esame (al pari di quello precedente), si è rilevata un eccedenza degli stanziamenti finali di cassa rispetto ai pagamenti effettuati e ciò anche per gli 56

72 stanziamenti finali di competenza rispetto agli impegni assunti (euro ,84 rispetto ad euro ,83 di impegni). E evidente che non si effettua un monitoraggio costante del capitolo ai fini dell assestamento di bilancio. - CAPITOLO U COMPETENZA, Finanziamento statale Finanziamento delle azioni di formazione professionale rivolte a persone con contratto di apprendistato (D.M. lavoro e politiche sociali 15/05/2003 art. 2, comma 154, L. 23/12/2009, n. 191 art. 1, comma 2, lett. b e c, D.lgs. 14/09/2011, n. 167) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,60 (Rif. Impegno di spesa n del 2013). Trattasi di capitolo di spesa corrente destinato alle attività formative finalizzate all apprendistato per le annualità , a finanziamento statale. Le risorse disponibili sono state ripartite tra le province venete con DGR n del 08/06/2010. L operazione considerata afferisce alla assegnazione, per l anno 2010 ed in favore della Provincia di Venezia, dell importo di euro ,00 ed, in particolare, la erogazione del secondo acconto, pari al 40%. La liquidazione della somma di euro ,60 è avvenuta a seguito di assunzione di un nuovo impegno a competenza 2013, atteso che l impegno originario era stato eliminato per decorrenza dei termini previsti dall art. 51, comma 2, della L.R. n. 39/2001 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione), secondo cui le somme impegnate possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l impegno si è perfezionato, se relative a spese correnti, e per non più di sette anni successivi, se relative a spese di investimento. Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 1) Risulta una sovrastima degli stanziamenti, di cassa e di competenza, finali, rispetto agli impegni assunti ed ai pagamenti effettuati (ciò anche negli esercizi precedenti); 2) Rilevante discrasia tra gli impegni assunti nel corso dell esercizio (euro ,01) ed i pagamenti effettuati nel medesimo periodo (circa l 11%, pari ad euro ,40); 3) La liquidazione dell acconto alla Provincia di Venezia (atto di liquidazione del ) è intervenuta a distanza di oltre un anno dall invio della richiesta (nota prot. n del ). - CAPITOLO U70226 RESIDUI, Finanziamenti per interventi culturali nell ambito di accordi di programma con gli enti locali (art. 51, L.R. 22/02/1999, n. 7) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,00 (Rif. Impegno di spesa n del 2011). 57

73 Trattasi di capitolo di spesa corrente a finanziamento regionale destinato agli interventi culturali nell ambito del progetto RetEventi Cultura Veneto e del relativo Accordo di Programma, approvato dalla Giunta con deliberazione n del 29/11/2011, ai sensi dell art. 51 della L.R. n. 7/1999, per un importo complessivo di euro ,00, diviso in parti uguali tra le sette province del Veneto. Lo stanziamento iniziale di cassa era pari a zero, sicché sul capitolo in esame sono intervenute tre variazioni (D.G.R. n. 828 del 04/06/2013, per euro ,00, D.G.R. n del 17/09/2013, per euro ,68 e D.G.R. n del 28/10/2013, per euro ,00). L operazione considerata afferisce all erogazione, in favore della Provincia di Verona, dell importo di euro ,00, a titolo di contributo spettante per l esercizio 2011, a seguito di presentazione, da parte della stessa, della rendicontazione delle spese sostenute. Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 1) L art. 51 della L.R. n. 7/1999 prevede che Nelle more della applicazione della nuova disciplina in materia di attività culturali, la Giunta regionale è autorizzata per l anno 1999 a partecipare ad accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali fino all importo complessivo di lire milioni (capitolo 70226). Tale disposizione, nonostante la chiara delimitazione temporale, viene richiamata nella D.G.R. n. 1992/2011 che approva l Accordo di programma relativo al progetto RetEventi Cultura Veneto, in esecuzione del quale è avvenuto il pagamento in favore della Provincia di Verona; 2) L attestazione che si sono realizzate le condizioni stabilite, prevista dall art. 44, comma 2, lett b), della L.R. 39/2001 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione) ai fini della erogazione di contributi, redatta dal dirigente preposto alla struttura regionale competente, manca della data di redazione, della sottoscrizione, del richiamo all art. 44 cit. nonché del riferimento alla documentazione prodotta dalla Provincia di Verona in sede di rendicontazione delle spese sostenute (art. 5 dell Accordo di programma, secondo cui, ai fini della liquidazione del contributo, a seguito dell invio, da parte delle amministrazioni provinciali beneficiarie, della attestazione delle spese sostenute e delle entrate percepite, della relazione sullo svolgimento della attività programmate nonché della dichiarazione del Dirigente/Responsabile della mancata fruizione di altri finanziamenti regionali per la medesima iniziativa); 3) L emissione del mandato di pagamento (n del ) a distanza di 90 giorni dalla liquidazione (atto di liquidazione n del ). - CAPITOLO U RESIDUI, Contributo straordinario alla fondazione musicale S. Cecilia di Portogruaro (art. 60, L.R. 16/02/2010, n.11) ; 58

74 OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,00 (Rif. Impegno di spesa n del 2011). Trattasi di capitolo di spesa corrente a finanziamento regionale utilizzato al fine di erogare un contributo straordinario in favore del Comune di Portogruaro per il sostegno delle attività della scuola di musica gestita dalla Fondazione Musicale S. Cecilia di Portogruaro, ai sensi dell art. 60 della L.R. n. 11/2010. Il capitolo è stato oggetto di variazioni di bilancio per complessivi euro ,00 nel 2013 (D.G.R. nn. 828 del 04/06/2013 e D.G.R. n del 17/09/2013), in quanto lo stanziamento iniziale di cassa era pari a zero. La suddetta Fondazione, come risulta dalla documentazione esaminata, al termine dell anno scolastico , aveva chiuso il bilancio con una perdita di euro ,00 che, sommata a quella dell anno precedente, portava ad una perdita complessiva di euro ,00. A seguito della presentazione del Piano di riorganizzazione previsto dal citato art. 60, approvato dalla Giunta del Comune di Portogruaro (del quale la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n del ), la Giunta regionale, con deliberazione n del , ha concesso il contributo straordinario di euro ,00, subordinando, tuttavia, la liquidazione al raggiungimento, da parte della Fondazione, del pareggio di bilancio nell anno scolastico 2011/2012. L operazione considerata afferisce all erogazione in favore del Comune, del predetto contributo, a seguito della presentazione di apposita richiesta (nota prot. n del ), corredata della deliberazione della Giunta comunale n. 11 del , con la quale sono stati approvati la relazione ed il rendiconto economico della Scuola di Musica per l a.s. 2011/2012, da cui si evince il pareggio di bilancio nonché la determinazione dirigenziale n. 177 del di liquidazione, in favore della Fondazione, del contributo. Si rilevano le seguenti irregolarità: 1) L attestazione che si sono realizzate le condizioni stabilite, prevista dall art. 44, comma 2, lett b), della L.R. 39/2001 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione) ai fini della erogazione di contributi, redatta dal dirigente preposto alla struttura regionale competente, manca della data di redazione e del richiamo all art. 44 cit. nonché del riferimento alla documentazione prodotta dal Comune di Portogruaro (manca, infatti, la dichiarazione che attesti il pareggio di bilancio nell anno scolastico 2011/2012 della Fondazione Santa Cecilia come previsto dall art. 60 della L.R. 11/2010, richiesta espressamente, quale condizione della liquidazione dell importo assentito, dalla D.G.R. n del ); 2) In ogni caso, anche a voler equiparare l allegazione del rendiconto economico, dal quale si evincerebbe il richiesto pareggio di bilancio, la nota del Comune di Portogruaro (datata ) è stata presentata oltre il termine di 60 giorni dal termine dell esercizio finanziario relativo (ossia il 2012, atteso che il pareggio di bilancio è stato richiesto per l anno scolastico 2011/2012) fissato nella D.G.R. n del , ai fini del corretto adempimento dell onere previsto a carico del Comune medesimo; 59

75 3) Il mandato di pagamento (n del ) è stato emesso 90 giorni dopo la adozione dell atto di liquidazione (n del ). - CAPITOLO U COMPETENZA, Obiettivo CRO FSE ( ) Asse Occupabilità Area Lavoro Quota Comunitaria (Reg.to CE 05/07/2006, n.1081) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,00 (Rif. Impegno di spesa n. 244 del 2013). Trattasi di capitolo di spesa corrente a finanziamento comunitario, sul quale confluiscono le risorse derivanti dal Fondo Sociale Europeo per il pagamento dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.) e della Mobilità in deroga, sulla base della convenzione stipulata tra Regione ed I.N.P.S. in data , con la quale la Regione si è impegnata a costituire la necessaria provvista presso l Istituto, nella misura concordata e secondo gli accordi stipulati a livello nazionale (Accordi quadro Stato Regioni del , del e del ) e stanziate dalla U.E. nell ambito del P.O.R. Veneto F.S.E Obiettivo Competitività regionale ed Occupazione Asse I Adattabilità Asse II Occupabilità Asse III Inclusione sociale anno L importo complessivamente erogato all I.N.P.S. è pari ad euro ,00, di cui euro ,00 imputati al capitolo oggetto della presente analisi. L operazione considerata afferisce al pagamento, in favore del predetto Istituto, dell importo di euro ,00 per l erogazione dei trattamenti degli ammortizzatori sociali in deroga. Non sono state rilevate irregolarità. - CAPITOLO U RESIDUI, Obiettivo CRO FSE ( ) Asse Adattabilità Area Formazione Quota Comunitaria (Reg.to CE 05/07/2006, n. 1081) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,40 (Rif. Impegno di spesa n del 2011). Trattasi di capitolo di spesa corrente a finanziamento comunitario destinato ai progetti per la formazione dei lavori iscritti nelle liste di mobilità o a quelle di disoccupazione. L operazione considerata afferisce all assegnazione, nell ambito della convenzione stipulata con l Ente Bilaterale Artigianato Veneto (E.B.A.V.) per l attività di formazione e la promozione degli incentivi all assunzione dei lavoratori suddetti nonché sostenere l avvio di imprese innovative ovvero l innovazione nelle imprese già costituite, di un contributo di complessivi euro ,00 in favore della U.P.A. Servizi s.r.l. di Verona, ed, in particolare, al pagamento, sempre a quest ultima, della somma di euro ,40. Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 60

76 1) La sovrastima degli stanziamenti finali di competenza rispetto agli impegni effettivamente assunti al termine dell esercizio (12,7 mln su 23 mln); 2) Analogo discorso deve farsi per gli stanziamenti di cassa, sovrastimati rispetto ai pagamenti effettuati (3,9 mln su 32 mln); 3) L eliminazione, nell esercizio in esame, di 1,4 mln di residui perché ritenuti insussistenti. - CAPITOLO U71208 RESIDUI, Interventi per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti (art. 30, L.R. 07/04/1998, n. 8) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,40 (Rif. Impegno di spesa n del 2012). Trattasi di capitolo di spesa corrente a finanziamento regionale utilizzato per l erogazione, in favore delle Università del Veneto, del contributo denominato Borsa di studio universitaria per la mobilità internazionale, di cui alla L.R. n. 8 del , per l anno accademico Lo stanziamento di cassa iniziale del capitolo, pari a zero, è stato integrato, mediante variazione di cassa disposta, ai sensi dell art. 19 della L.R. 39/2001 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione), ossia con prelevamento dal Fondo di riserva, con D.G.R. n. 828 del , per euro ,00. L operazione considerata si riferisce all assegnazione, per l anno accademico , alle Università venete, previo affidamento (con D.G.R. 847 del , con la quale è stato approvato il Piano Annuale degli Interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l Anno Accademico ) della gestione delle borse di studio e della riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, dell importo complessivo di ,00 euro, di cui euro ,40 alle Università di Padova, Cà Foscari di Venezia, IUAV di Venezia e di Verona ed, in particolare, al pagamento alle stesse di tale importo. E stata rilevata la seguente irregolarità: l atto dirigenziale di liquidazione delle somme (Decreto Dirigente Direzione Istruzione n. 174 del ) è successivo all effettiva liquidazione delle somme medesime; entrambi gli atti, in ogni caso, precedono la deliberazione di Giunta con la quale è stato integrato lo stanziamento di cassa, pari a zero (D.G.R. n. 828 del ). - CAPITOLO U COMPETENZA, Trasferimenti per iniziative di formazione, istruzione e culturali a favore dei Veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro (artt. 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, L.R. 09/10/2003, n. 2) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,00 (Rif. Impegno di spesa n del 2013). 61

77 Trattasi di capitolo di spesa corrente finanziato dalla Regione ed utilizzato ai fini della assegnazione ed erogazione di un contributo per le spese di gestione a sostegno dei Comitati e delle Federazioni di circoli veneti all estero iscritti al registro regionale di cui all art. 18 della L.R. n. 2/2003, secondo un Programma annuale degli interventi (art. 14 della citata legge), approvato con D.G.R. n. 615 del , sulla base degli indirizzi programmatici definiti dal Piano triennale , approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 34 del L operazione considerata si riferisce al riparto ed assegnazione delle risorse regionali per il contributo in questione a favore di 13 soggetti (Comitati e Federazioni), sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi relativi all anno 2012, per l importo complessivo di euro ,00. Si rileva la seguente irregolarità: il criterio individuato nella D.G.R. n. 615/2013 ai fini della erogazione del contributo in esame, costituito dalle risultanze dei bilanci consuntivi presentati dai Comitati e Federazioni beneficiari, appare troppo generico e, addirittura, incomprensibile. - CAPITOLO U RESIDUI, Contributo straordinario alla Provincia di Venezia per interventi volti alla promozione turistica (art. 50, L.R. 27/02/2008, n. 1) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,54 (Rif. Impegno di spesa n del 2009). Trattasi di capitolo di spesa d investimento a finanziamento regionale, utilizzato per l erogazione del contributo straordinario concesso a favore della Provincia di Venezia per i lavori di ristrutturazione e le opere di adeguamento normativo e di riqualificazione funzionale della sede dell ambito turistico Jesolo-Eraclea dell Azienda di Promozione Turistica A.P.T. a Jesolo Lido, ai sensi dell art. 50 della L.R. n. 1/2008, complessivamente assentito per euro ,00. Lo stanziamento iniziale di cassa (oltre che di competenza), del capitolo era pari a zero ed è stato integrato con D.G.R. n. 828 del per euro ,00 e con D.G.R. n del , per euro ,00, per un totale di euro ,00 (entrambe le variazioni sono state effettuate con prelevamento dal fondo di cassa). L operazione considerata consiste nel pagamento dell importo di euro ,54 in favore della predetta Provincia, a titolo di saldo per il completamento dei lavori suindicati. E stata rilevata la seguente irregolarità: dalla documentazione esaminata (Decreto Dirigente della Direzione Turismo n. 76 del ) è emersa la concessione alla Provincia di Venezia di numerose proroghe per la conclusione/rendicontazione dell iniziativa, senza l indicazione delle ragioni delle richieste in tal senso avanzate dalla Provincia medesima, nonostante la D.G.R. n del (con la quale è stato concesso alla suddetta amministrazione il contributo straordinario di euro ,00 per i lavori in esame nonché per analogo intervento sulla sede dell A.P.T. di Chioggia) avesse disposto che i lavori relativi al 62

78 contributo concesso dovranno iniziare entro il termine di nove mesi dalla data di notifica del presente provvedimento e concludersi entro il termine di trentasei mesi dall inizio dei lavori. Tali termini possono essere prorogati su preventiva richiesta motivata per comprovate cause di forza maggiore. Tali ragioni emergono dalle note con le quali la Provincia ha richiesto la proroga, richieste e trasmesse successivamente (invio con mail del ), nella quali si fa riferimento alla difficoltà di reperire la documentazione da presentare alla Regione viste le note vicende giudiziarie che hanno interessato l Ufficio Edilizia e la drastica riduzione del personale in servizio. - CAPITOLO U RESIDUI, Interventi per la tutela e la valorizzazione del territorio e dell ambiente rurale montano (artt. 25, 26, L.R. 13/09/1978, n. 52 artt. 20, 21 e 22, L.R. 18/10/1994, n. 2) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,54 (Rif. Impegno di spesa n del 2012). Trattasi di capitolo di spesa d investimento a finanziamento regionale destinato a coprire i finanziamenti previsti in favore delle Comunità Montane dalla L.R. n. 2/1994, recante Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani nonché di quelli previsti dalla L.R. n. 52/1978 ( Legge Forestale regionale ), ammontante ad euro ,00, ripartito tra 19 Comunità e la cui assegnazione è stata disposta con D.G.R. n del In tale ultimo provvedimento, si stabilisce che le Comunità Montane beneficiarie dovranno produrre una relazione annuale sullo stato degli interventi e sulle spese sostenute entro il 31 gennaio di ogni anno (punto 7 del dispositivo) e che la realizzazione degli interventi deve avvenire entro 36 mesi dal provvedimento di liquidazione delle somme, con presentazione di rendicontazione finale delle spese entro i sei mesi successivi, secondo le Direttive per l esercizio delle funzioni amministrative attribuite alle Comunità Montane nel settore primario, di cui alla D.G.R. n del (precedente punto 6). Lo stanziamento di cassa del capitolo in esame, originariamente pari a zero, è stato integrato per euro ,00, con D.G.R. n. 828 del e, successivamente, con D.G.R del , ridotto per euro 6.000,00, pari al saldo del finanziamento, rinviato ad un successivo provvedimento. Lo stanziamento di cassa, infine, è stato nuovamente reintegrato per detto importo, con D.G.R. n del L operazione considerata afferisce alla liquidazione alle Comunità Montane dell importo di euro ,00 (Decreto Dirigente Direzione Economia e Sviluppo Montano n. 96 del ) e rinviata la liquidazione del saldo di euro 6.000,00 a successivo provvedimento, sulla base di programmi annuali trasmessi dalle Comunità. Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 63

79 1) Nel decreto dirigenziale di liquidazione non compare alcun riferimento alla relazione sullo stato degli interventi realizzate e sulle spese sostenute che le Comunità Montane devono trasmettere in ossequio alle previsioni della D.G.R. n del ; 2) Lo stanziamento di euro 6.000,00, disponibile sul capitolo a seguito di reintegrazione disposta con D.G.R. n. 828 del risulta poi destinato ad altro capitolo di spesa relativo ad un progetto comunitario, in ragione della maggiore urgenza del pagamento, senza alcuna indicazione del criterio seguito per determinare la priorità dei pagamenti; 3) In tutti i provvedimenti esaminati non si attesta il rispetto, da parte delle Comunità Montane, del divieto di cumulo del beneficio concesso con altri erogati dallo Stato, dalla Regione o dalla U.E., per le medesime iniziative (art. 37 della L.R. n. 2/1994). - CAPITOLO U RESIDUI, Azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio culturale (art. 102, L.R. 27/02/2008, n. 1) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,00 (Rif. Impegno di spesa n del 2012). Trattasi di capitolo di spesa corrente a finanziamento regionale a copertura del corrispettivo riconosciuto alla Veneto Promozione S.c.p.a. (società interamente pubblica, partecipata dalla Regione Veneto al 50% e, per il restante 50%, dalla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto), affidataria, in via diretta ed in forza di D.G.R. n del , della realizzazione di attività di promozione, a livello nazionale ed internazionale, volte a valorizzare il patrimonio di luoghi e memorie della Grande Guerra nel Veneto, previste dall art. 102 ( Valorizzazione del patrimonio culturale ) della L.R. n. 1/2008 (Legge Finanziaria regionale per l esercizio 2008). Lo statuto della predetta società consortile esclude che soggetti privati (persone fisiche o imprese) possano partecipare al capitale sociale e l affidamento è stato disposto in ragione della natura dell iniziativa, rientrante tra le attività di competenza della stessa e del controllo esercitato su di essa, ritenuto assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. controllo analogo, richiesto ai fini della legittimità degli affidamenti in regime di in house providing). I rapporti tra Regione e società sono disciplinati da un accordo di collaborazione, il cui schema è stato approvato con D.G.R del e che, al paragrafo 4, impegna la società al rispetto delle direttive impartite dalla prima con D.G.R. n del (in particolare, quelle in materia di affidamento lavori, forniture, servizi e personale dipendente) ed, all art. 5, prevede che la rendicontazione dovrà avvenire entro il 15 settembre L operazione esaminata afferisce alla liquidazione, in favore di Veneto Promozione S.c.p.a., dell importo di euro ,00, a saldo della fattura del Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 64

80 1) L atto con il quale si impegna la spesa (D.G.R. n del ) e sulla scorta del quale sono stati effettuati liquidazione e pagamento dell importo di euro ,00 non risulta conforme a quanto previsto dagli artt. 42, comma 1, e 43 della L.R. n. 39/2001 ( Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione ), in quanto la disposizione in base alla quale è stato disposto l affidamento (art. 102 della Finanziaria regionale per il 2008) prevede la copertura della relativa spesa limitatamente al 2008, mentre l impegno è stato assunto nel 2012; 2) Si nutrono dubbi sulla qualificazione dell affidamento in favore della Veneto Promozione S.c.p.a. e, soprattutto, sull esercizio del controllo analogo sulla stessa da parte della Regione (che detiene il 50% del capitale sociale), atteso che si tratta di società partecipata al 50% da altro soggetto pubblico. SEGRETERIA PER LE INFRASTRUTTURE - CAPITOLO U COMPETENZA, Interventi per la Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna Opere di risanamento (L. 29/11/1984, n. 798 L. 05/02/1992, n. 139 DEL. CIPE 31/07/2009, n. 59) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n di importo pari ad euro ,19 (Rif. Impegno di spesa n del ), in esecuzione di Decreto del Dirigente della Direzione Progetto Venezia n. 125 del Trattasi di capitolo di spesa d investimento gestito in conto competenza e connesso al capitolo di entrata n L impegno di spesa, cui il mandato fa seguito, per complessivi euro ,00, è stato assunto in favore della Diocesi Patriarcato di Venezia per il restauro conservativo della Chiesa di San Silvestro I Papa e finanziato con i fondi della Legge Speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna. L importo complessivo finanziato dallo Stato è pari ad euro 5 mln. I pagamenti sono previsti sulla base della presentazione della documentazione giustificativa della spesa. Il termine ultimo di rendicontazione dei lavori effettuati è fissato in anni 5. Non sono state rilevate irregolarità. - CAPITOLO U50527 RESIDUI, Interventi per la Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna Quarta Fase (L. 04/19/1996, n. 515) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n di importo pari ad euro ,96 (Rif. Impegno di spesa n del 2006), in esecuzione, da ultimo, del Decreto del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 161 del Trattasi di capitolo di spesa d investimento a finanziamento statale costituito per effetto di reiscrizione vincolata del residuo dell importo di euro ,20, stanziato per le opere 65

81 previste dalla Legge n. 515/1996 (di conversione del D.L. n. 408 del 02/08/1996, recante Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna nonché per l aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa ), dichiaratamente connesso al capitolo di entrata n che, però, non figura nel bilancio L operazione esaminata si inscrive in una procedura di spesa complessa, caratterizzata da ripetute rimodulazione del finanziamento di opere di fognatura in alcuni Comuni (Meolo, Marcon, San Biagio di Callalta e Roncade), affidate in concessione, per il Comune di San Biagio di Callalta, all Azienda Sile di Piave s.p.a., per un importo complessivo riconosciuto dapprima dalla Regione (Decreto Dirigente Direzione Progetto Venezia n. 108 dell 11/07/2006) in euro ,23, rideterminato, da ultimo, con Decreto del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 161 del 24/12/2012, in euro ,45, dei quali, con il mandato di pagamento in esame, viene corrisposto il saldo, pari ad euro ,96. Il termine originariamente fissato per la rendicontazione dei lavori ( ), sempre con il menzionato decreto del 2012, inoltre, è stato prorogato al Non sono state rilevate irregolarità. - CAPITOLO U45135 RESIDUI, Interventi per la realizzazione del Sistema idroviario Padano Veneto (L. 29/11/1990, n. 380) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n di importo pari ad euro ,00 (Rif. Impegno di spesa n del 31/12/2009), in esecuzione, da ultimo, del Decreto del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 161 del Trattasi di capitolo di spesa d investimento statale con stanziamento finalizzato, in particolare, al finanziamento dei lavori di pavimentazione antistante la banchina dell interporto di Rovigo, affidati alla Sistemi territoriali S.p.a., in qualità di soggetto gestore delle linee navigabili ricadenti in territorio regionale ed inseriti nel piano degli interventi, aggiornato con Delibera della Giunta regionale n del 04/08/2009, prevedente lo stanziamento di complessivi euro ,00. L operazione esaminata si inscrive nell ambito del rapporto con detto gestore, regolamentato da apposito Disciplinare, approvato con DGR n del , anche sotto il profilo dei modi e dei tempi di trasferimento delle risorse ed ha ad oggetto la corresponsione del saldo (euro ,00), a seguito dell avvenuta rendicontazione dei lavori entro il termine stabilito nel richiamato Disciplinare. Non sono state rilevate irregolarità. - CAPITOLO U RESIDUI, Contributi regionali a favore degli interventi nelle aree sciabili di interesse locale (ART. 11, L.R. 19/02/2007, n. 2) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n di importo pari ad euro ,00 (Rif. Impegno di spesa n. 949 del 25/03/2010), in esecuzione, da ultimo, del Decreto del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 161 del

82 Trattasi di capitolo di spesa d investimento a finanziamento regionale destinato alle aree sciabili definite di interesse locale ai sensi dell art. 16 della L.R. n. 21/2008, nelle forme di contributi in conto capitale per la realizzazione di aree sciabili e l ammodernamento di impianti di risalita, piste da sci, ecc. L operazione contabile selezionata si collega allo scorrimento della graduatoria dei beneficiari dei suddetti contributi, deliberato dalla Giunta regionale (DGR n del 29/12/2009), per effetto dell ulteriore stanziamento di euro ,00 aveva reso possibile il soddisfacimento di tutte le richieste pervenute (importo totale finanziato pari ad euro ,17, di cui euro ,77 impegnati con l atto indicato in epigrafe) e consiste nella liquidazione in conto residui di euro ,00 a favore della Fiorenti Folgaria s.r.l., quale contributo per la realizzazione della seggiovia Val delle Lanze Costa d Agra, a seguito della realizzazione dei lavori. Non sono state rilevate irregolarità. - CAPITOLO U45298 RESIDUI, Contributi ai comuni per l adozione di misure per la razionalizzazione del traffico commerciale in ambito urbano (L.R. 09/08/1999, n. 36) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n di importo pari ad euro ,46 (Rif. Impegno di spesa n del 25/10/2006). Trattasi di capitolo di spesa d investimento a finanziamento regionale, gestito da anni solo in conto residui, istituito ai sensi della L.R. n. 36/99, avente, quale obiettivo, favorire la razionalizzazione del traffico commerciale in ambito urbano e ridurre il conseguente impatto di carattere ambientale, anche mediante la concessione di contributi in favore dei comuni capoluogo di provincia dotati di piano urbano del traffico. L operazione selezionata consiste nel pagamento, a seguito di espressa richiesta formulata dal Comune di Rovigo in data (nota prot. n ), dell importo di euro ,46, a fronte di un importo complessivo assentito con DGR n del , pari ad euro ,38. La fattispecie esaminata presenta la seguente irregolarità: si è rilevato un notevole ritardo nell erogazione del contributo (la nota del Comune di Rovigo con la quale si dà atto dell avvenuta realizzazione delle opere è dell agosto del 2012 e la liquidazione del dovuto è intervenuta oltre un anno dopo, ossia nel novembre del 2013). - CAPITOLO U RESIDUI, Contributi regionali per la progettazione di parcheggi scambiatori (art. 12 L.R. 25/02/2005, n. 9) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n di importo pari ad euro ,20 (Rif. Impegno di spesa n del 26/10/2006). Trattasi di capitolo di spesa d investimento a finanziamento regionale istituito ai sensi dell art. 12 della L.R. n. 9/2005, che prevede la concessione di finanziamenti in favore dei 67

83 comuni per la progettazione di parcheggi scambiatori, sulla scorta di criteri e requisiti determinati dalla Giunta regionale. Con DGR n del , il finanziamento è stato concesso, tra gli altri, al Comune di Mogliano Veneto per un importo pari ad euro ,00, con corresponsione in più tranche (20% a seguito dell affidamento della progettazione, 20% alla ultimazione del progetto preliminare, 30% alla ultimazione del progetto definitivo e 30% alla ultimazione del progetto esecutivo) e con la previsione di un termine per la presentazione della rendicontazione finale ( ). Con successiva DGR n del , è stato ammesso a finanziamento regionale anche l intervento oggetto della progettazione (finanziato da diverso capitolo di spesa), il cui termine di realizzazione, sempre secondo la menzionata DGR, è stato fissato al I suddetti termini sono stati, poi, prorogati e fissati entrambi al (con Decreto dirigenziale n. 92 del ). Con Decreto del Dirigente della Direzione Infrastrutture n. 253 del , risulta liquidata in favore del Comune di Mogliano Veneto, per l attività di progettazione, la somma di euro ,20 anziché quella originariamente riconosciuta di euro ,00. La fattispecie esaminata presenta la seguente irregolarità: a seguito della rideterminazione del contributo riconosciuto per l attività di progettazione, ridotto da euro ,00 ad euro ,20, dovrebbero essersi prodotte economie per euro ,80, che però non figurano contabilmente (nel bilancio ). - CAPITOLO U RESIDUI, Realizzazione di uno svincolo all interconnessione tra la S.P. 89 Dei Colli e la S.P. 2 Romana Aponense (Accordo ) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n di importo pari ad euro ,67 (Rif. Impegno di spesa n del 29/12/2011). Trattasi di capitolo di spesa d investimento, cofinanziato anche dalla Provincia e dal Comune di Padova, in conformità a quanto previsto dal Piano Triennale degli interventi per l adeguamento della rete viaria , di cui all art. 95 della L.R. n. 11/2001. L operazione oggetto di verifica riguarda la realizzazione di uno svincolo autostradale inserito nell Accordo di Programma sottoscritto in data tra Regione, Comune e Provincia di Padova, ratificato con DGR n del e finanziato, rispettivamente, per 2,7 mln di euro dalla Regione), per 2,6 mln di euro dal Comune di Padova e per 2,5 mln di euro dalla Provincia di Padova ed, in particolare, l impegno, da parte della Regione, in via di anticipazione sulla quota di competenza di Comune e Provincia, di 5,1 mln di euro in favore di Veneto Strade s.p.a. (partecipata dalla Regione Veneto) a titolo di acconto. Tale importo, pagato (sia pure nella misura di ,67) nel giugno del 2013, in assenza di riscossione, al termine dell esercizio, risulta contabilizzato come residuo attivo. In merito alle modalità di trasferimento dei contributi da parte dei co-finanziatori, l art. 8 dell Accordo di Programma prevede la possibilità di stipulare uno specifico ed eventuale accordo. Inizialmente, la Regione non ha fornito il testo integrale di tale Accordo, successivamente prodotto a seguito di 68

84 espressa richiesta istruttoria di questo ufficio ed ha precisato di non aver sottoscritto alcun accordo ulteriore con i soggetti co-finanziatori. La fattispecie esaminata presenta le seguenti irregolarità: 1) Il pagamento della quota di finanziamento di competenza degli altri due soggetti finanziatori, in favore di società partecipata dalla Regione, è avvenuto prima della riscossione, in entrata, del corrispondente importo, in via di anticipazione. Siffatta modalità di pagamento, tra l altro, non risulta legittimata da apposita pattuizione con i soggetti co-finanziatori, ai sensi dell art. 8 dell Accordo di programma; 2) La procedura di riscossione della somma anticipata risulta avviata solo otto mesi dopo il pagamento; 3) L utilizzo, per far fronte ad un pagamento di competenza di altri soggetti e, quindi, non doveroso e necessario, del Fondo di riserva di cassa. - CAPITOLO U RESIDUI, Azioni regionali per favorire il trasferimento alle Province delle competenze in materia urbanistica (ART. 6, L.R. 16/02/2010, n. 11 ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n di importo pari ad euro ,39 (Rif. Impegno di spesa n del 30/11/2011). Trattasi di capitolo di spesa corrente a finanziamento regionale. L operazione esaminata si riferisce ad una procedura aperta (art. 5 e ss. Del D.lgs. n. 163/2006) per l affidamento del servizio di assistenza sistemistica e specialistica per la verifica di banche dati territoriali e monitoraggio ed, in particolare, per l acquisizione, da Comuni e Province, di informazioni in materia urbanistica e assetto territoriale, indetta con Decreto dirigenziale n. 109 del L importo complessivo impegnato (euro ,00) viene parzialmente posto a carico del capitolo in oggetto (euro ,00). A seguito dell aggiudicazione della gara ed in quella sede, la somma originariamente impegnata viene ridotta ad euro ,24, di cui euro ,24 a valere sul capitolo in esame. La liquidazione fa seguito alla fattura di euro ,70, emessa dalla società aggiudicatrice del servizio e pagata solo parzialmente (per euro ,39). Non sono state rilevate irregolarità. - CAPITOLO U5126 COMPETENZA, Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta regionale ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n di importo pari ad euro ,66 (Rif. Impegno di spesa n. 419 del 06/03/2013). 69

85 Trattasi di capitolo di spesa corrente e, precisamente, destinato alle spese obbligatorie. L operazione oggetto di verifica si riferisce alla gestione del contratti di appalto per la pulizia degli uffici della Giunta regionale, del cui corrispettivo, con il mandato in esame, viene pagata la parte relativa alle prime due mensilità del 2013, in relazione ad un impegno di spesa, assunto in regime di Esercizio Provvisorio e per le prime quattro mensilità dell esercizio, per euro ,00. Non sono state rilevate irregolarità. - CAPITOLO U COMPETENZA, Programma di cooperazione transnazionale ( ) Spazio Alpino progetto Transafe-Alp Quota statale Spesa in c/capitale (Reg.to CE 05/07/2006, n Del. CIPE 15/06/2007, n. 36) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del di importo pari ad euro 3.498,84 (Rif. Impegno di spesa n. 179 del 17/12/2012). Trattasi di capitolo di spesa d investimento istituito nel L operazione esaminata si riferisce alla gestione dell incarico di assistenza tecnica connesso alle attività progettuali di attuazione del programma di cooperazione transnazionale Spazio Alpino affidato al Consorzio CFLI e disciplinato da apposita Convenzione, sottoscritta in data , prevedente, tra l altro, il pagamento del corrispettivo, per il 40%, entro il , e, per il restante 60%, entro il , a fronte della presentazione del rapporto finale sulle attività svolte (art. 6). Con il mandato in esame viene effettuato un pagamento parziale della fattura emessa dal Consorzio per il saldo (60% importo totale), nei termini previsti dall art. 6 della Convenzione e, cioè, a seguito di presentazione della rendicontazione finale. Non sono state rilevate irregolarità. SEGRETERIA PER LA SANITÀ - CAPITOLO U COMPETENZA, Realizzazione del Progetto Sostegno alle funzioni di interfaccia tra le Regioni e le Province autonome e il Centro Nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (L. 26/05/2004 n. 138 D.M. Salute 05/12/2006) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,00 (Rif. Impegno di spesa n del ). Trattasi di capitolo di spesa corrente a finanziamento statale. L operazione esaminata, di pertinenza della Direzione Prevenzione, si riferisce all accordo di collaborazione stipulato, in data , tra il Ministero della Salute e la Regione per la realizzazione del progetto Sorveglianza epidemiologica e controllo della strongilodialisi in aree endemiche delle regioni Veneto, Friuli Venzia Giulia e Lombardia, prevedente, in particolare, per la Regione Veneto un finanziamento pari ad euro ,00, da erogare in tre tranche (40% all atto della stipula e 70

86 restante 70% - in due soluzioni alla consegna di apposita relazione ed alla trasmissione della rendicontazione finale); essa ha ad oggetto il pagamento, in favore della Azienda Sanitaria n. 20 di Verona, incaricata della gestione contabile ed amministrativa del summenzionato progetto, della seconda tranche del finanziamento, pari ad euro ,00. Non sono state rilevate irregolarità. - CAPITOLO U60329 RESIDUI, Spese per l organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi e di tessuti (Art. 2, C. 3, Art. 10, C. 2, Art. 12, C. 4, ART. 16, C. 3, ART. 17, C. 2, L. 01/04/1999, n. 91) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,63 (Rif. Impegno di spesa n del ). Trattasi di capitolo di spesa corrente a finanziamento statale destinato a supportare finanziariamente, mediante assegnazione di contributi, i progetti curati dalle aziende, ospedaliere e sanitarie, del Veneto. L operazione esaminata, di pertinenza della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, è riferita al finanziamento di due progetti (uno dell Azienda Ospedaliera di Padova e l altro dell azienda Ospedaliera di Verona) ed ha ad oggetto, in particolare, la liquidazione ed il pagamento del saldo, rispettivamente, di euro ,56 e di euro ,07. Non sono state rilevate irregolarità. - CAPITOLO U RESIDUI, Progetto di cooperazione transnazionale ( ) DART Quota Comunitaria (Reg.to CE 05/07/2006, n. 1080) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro 2.003,09 (Rif. Impegno di spesa n del ). Trattasi di capitolo di spesa d investimento a finanziamento comunitario e Statale, connesso a capitolo di entrata (n ) che finanzia spesa corrente (assunzione di personale). In particolare, il progetto finanziato prevede l assunzione a tempo determinato (9 mesi) di un dipendente di categoria D1, profilo professionale amministrativo, per la cui copertura vengono impiegati sia il capitolo in esame (per il 75%) che altro capitolo sempre di spesa di investimento (restante 25%), per un totale di euro ,00. L operazione oggetto di verifica segue la liquidazione in favore del lavoratore della mensilità di maggio 2013 per euro 2.003,00. E stata rilevata la seguente irregolarità: la spesa per il trattamento economico di lavoratore assunto a tempo determinato (spesa prettamente corrente) è stata sostenuta facendo ricorso a stanziamento su capitolo destinato a spesa di investimento. 71

87 - CAPITOLO U COMPETENZA, Realizzazione del Progetto CCM OKKIO alla ristorazione Progetto interregionale in rete per la sorveglianza, il monitoraggio e la promozione della salute nella ristorazione collettiva (convenzione tra la Regione del Veneto e la Regione Siciliana 24/04/2013) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,00 (Rif. Impegno di spesa n del ). Trattasi di capitolo di spesa corrente finanziato dalla Regione Siciliana. L operazione si riferisce ad un progetto promosso dal centro di prevenzione e controllo delle malattie (CCM), del quale è capofila la Regione Siciliana, la quale, in forza di convenzione sottoscritta anche dal Ministero della salute, si occupa della supervisione delle attività esecutive previste dal progetto medesimo. Detta convenzione, peraltro, prevede la corresponsione, da parte della Regione Siciliana, in favore della Regione Veneto, la somma di euro ,00, per la realizzazione delle attività di competenza di quest ultima, da erogarsi in tranche (40% alla stipula della convenzione ed il restante 60% - in due soluzioni in corso d opera ed alla rendicontazione finale). L operazione in esame si riferisce all utilizzo della prima tranche di finanziamento. Non sono state rilevate irregolarità. - CAPITOLO U RESIDUI, Interventi a favore dei Patronati (art. 63, L.R. 14/01/2003, n. 3) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,00 (Rif. Impegno di spesa n del ). Trattasi di capitolo di spesa d investimento finanziato dalla Regione ai sensi dell art. 63 della L.R. 3/2003 (Legge finanziaria regionale per il 2003), per sostenere i Patronati mediante contributi in conto capitale per la costruzione, riadattamento e riqualificazione di strutture già esistenti (per un importo non superiore a ,00 euro per ciascun intervento) e per l arredamento, attrezzature e strumenti didattici (per un importo non superiore a ,00 euro per ciascun acquisto). L operazione si riferisce al finanziamento, per l esercizio 2008, di n. 35 domande, per un totale di euro ,00, impegnati con DGR n. 65 del ed, in particolare, al finanziamento erogato ad una parrocchia del Padovano per i lavori di ristrutturazione del patronato locale. Non sono state rilevate irregolarità. - CAPITOLO U RESIDUI, Quote fondo sanitario ed ulteriori risorse da destinarsi a copertura dei maggiori costi correlati all erogazione dei LEA per l anno 2012 (art. 4, c. 2, D.L. 18/09/2001, n. 347) ; 72

88 OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,63 (Rif. Impegno di spesa n del ). Trattasi di capitolo di spesa corrente finanziato dalla Regione per la copertura di maggiori costi della sanità (e, specificamente per l erogazione dei LEA) rilevati nel corso dell esercizio. L operazione selezionata si inserisce in una più complessa manovra diretta ad attribuire ad alcune Aziende sanitarie (quelle di Venezia, Padova e Verona) risorse in acconto sull integrazione regionale per la copertura dei maggiori costi correlati all erogazione dei LEA per l anno 2012 a valere su tre distinti capitoli, per un importo totale di euro ,51 e si concretizza nella erogazione, in favore dell Azienda sanitaria di Verona, della somma di euro ,63. Non sono state rilevate irregolarità. - CAPITOLO U COMPETENZA, Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA fondo regionale per la non autosufficienza (L.R. 18/12/2009, n. 30 art. 20, c. 1, p.to b., lett. a), D.lgs. 23/06/2011, n. 118) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,50 (Rif. Impegno di spesa n del 2013). Trattasi di capitolo di spesa corrente finanziato dalla Regione ed utilizzato per la Corresponsione alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto ed all Istituto Oncologico del Veneto di una quota di F.S.R di parte corrente a valere per il mese di novembre 2013, nonché finanziamento mensile destinato all Accentrata regionale, disposta con Decreto del Dirigente della Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR n. 59 del Con tale provvedimento, la Regione riconosce, nelle more dell approvazione della delibera della Giunta regionale che dispone il riparto del Fondo Sanitario Regionale tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere (ed all Istituto Oncologico del Veneto), per il finanziamento dei LEA, un acconto per il mese di novembre 2013 di euro ,00, di cui euro ,50 a valere sul capitolo in esame. L operazione selezionata si riferisce all erogazione (liquidazione e pagamento), in favore delle 21 Aziende beneficiarie, del suddetto acconto. Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 1) L atto di liquidazione della spesa non risulta conforme a quanto previsto dalle Direttive per la gestione del bilancio In particolare, il paragrafo 9.5 di tali Direttive, con riferimento alla spesa imputata alla gestione sanitaria che comporta l emissione di ordinativi di pagamento sul conto di tesoreria unica n intestato a Regione Veneto Sanità, prevede che debba essere necessariamente indicata la fonte di finanziamento della spesa, i riferimenti contabili dell incasso della correlata Entrata, se sia già avvenuta e su quale conto (gestione ordinaria o sanitaria) nonché l eventuale 73

89 girofondi e il relativo importo che si chiede di effettuare alla Direzione Ragioneria (ordinario/sanità sanità/ordinario). Nonostante, nella specie, la spesa venga imputata alla gestione sanitaria ed abbia comportato l emissione di ordinativi di pagamento sul conto suddetto (come si evince dal menzionato Decreto dirigenziale n. 59/2013), nell atto di liquidazione, non figurano le suddette indicazioni; 2) Sempre nell atto di liquidazione non risulta indicato il codice SIOPE, in difformità a quanto previsto dal paragrafo 9.1 delle già richiamate Direttive. - CAPITOLO U RESIDUI, Realizzazione di progettualità socio-sanitarie in materia di dipendenza da sostanze d abuso (art. 127, d.p.r. 09/10/1990, n. 309 art. 18, l.r. 03/02/1996, n. 5) ; OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,00 (Rif. Impegno di spesa n del 16/09/2011). Trattasi di capitolo di spesa corrente a finanziamento regionale diretta a sostenere i progetti di interesse regionale in materia di dipendenza da droghe. L operazione considerata si riferisce al pagamento, in conto residui, della somma di euro ,00, quale saldo sull importo complessivamente riconosciuto per i progetti realizzati da 4 Aziende sanitarie della Regione ed, in particolare, alla erogazione di euro ,00, con atto di impegno n del Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 1) L atto di liquidazione della spesa (n del ) non riporta il codice SIOPE, in difformità a quanto espressamente previsto dal paragrafo n delle Direttive per la gestione del bilancio della Regione 2013, secondo cui l attribuzione della codifica negli atti che realizzano le fasi della gestione contabile delle entrate e delle spese, è obbligatoria e deve essere curata dai dirigenti competenti con particolare attenzione, posto che il codice marca permanentemente il movimento contabile in tutte le fasi successive della procedura di spesa ; 2) L atto suddetto, inoltre, è privo di sottoscrizione e reca l erronea indicazione dell imputazione alla competenza anziché ai residui. 74

90 4.3 Analisi dei capitoli di spesa selezionati con metodo professionale I capitoli di spesa, di seguito, riportati, sono stati esaminati per gruppi omogenei, a seconda della specifica articolazione regionale che ne ha curato la gestione. Le operazioni individuate, all interno degli stessi, sono state oggetto di verifica sotto i profili della regolarità e della legittimità ovvero dell osservanza di tutte le disposizioni normative, statali e regionali, regolanti la fattispecie nonché dei principi contabili applicabili, il rispetto delle procedure previste, la completezza ed adeguatezza della documentazione fornita nel corso dell istruttoria. SEGRETERIA PER L AMBIENTE - CAPITOLO U RESIDUI, Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per interventi in materia di edilizia pubblica (artt. 89, 94, D.lgs. 31/03/1998, n. 112 art. da 88 a 91, L.R. 13/04/2001, n. 11); OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,17 (Rif. Impegno di spesa n del 2006). Trattasi di capitolo di spesa d investimento destinato a finanziare interventi di edilizia pubblica. Con D.G.R. n del , la Regione ha assegnato al Comune di Comelico Superiore, per i lavori di realizzazione di una passerella pedonale tra le frazioni di Dosoledo e Candide, la causale suddetta, un contributo pari ad euro di euro ,95, su una spesa ammissibile di complessivi euro ,69, poi elevata, con D.G.R. n del , a seguito di modifiche progettuali intervenute (riconducibili alla situazione geologica dell area dell intervento), ad euro ,00. Lo stanziamento di cassa del capitolo è stato oggetto di incremento, in quanto inizialmente pari a zero L operazione campionata si riferisce alla corresponsione, quale primo acconto sui lavori, l importo di euro ,17 ed, in particolare, alla liquidazione (atto di liquidazione di spesa n del ) e pagamento (bolletta del Tesoriere n del ) di tale somma. E stata rilevata la seguente irregolarità: la procedura di pagamento del saldo del contributo, è stata lenta, essendo trascorsi dieci mesi tra la richiesta del contributo da parte del Comune (nota del ) e l erogazione da parte della Tesoreria (bolletta del ) e quasi nove mesi tra la concessione del Nulla osta al pagamento, da parte del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici (datata ) ed il pagamento medesimo. SEGRETERIA PER LE INFRASTRUTTURE - CAPITOLO U45288 RESIDUI, Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale (L.R. 30/12/1991, n. 39) ; 75

91 OPERAZIONE CAMPIONATA: Mandato n del 2013 di importo pari ad euro ,39 (Rif. Impegno di spesa n del 2006). Trattasi di capitolo di spesa d investimento finanziato dalla Regione, la cui copertura è stata assicurata mediante indebitamento, istituito per dare attuazione alla L.R. n. 39/1991 ( Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale ), la quale prevede, tra l altro, che la Giunta provveda nei limiti delle risorse annualmente destinate, al finanziamento degli interventi per la sicurezza stradale e per la mobilità comunale (art. 9, comma 1), attraverso apposita procedura e formulazione di graduatorie degli enti locali richiedenti. L operazione esaminata si riferisce alla concessione di un contributo a favore del Comune di Megliadino San Fidenzio per la realizzazione di interventi sulla viabilità comunale (assentito con DGR n del 28/12/2006) ed, in particolare, alla erogazione del 2 acconto, pari ad euro ,39 (su un importo totale di euro ,00). La richiesta di corresponsione di tale acconto è stata presentata dall ente in data , l atto di liquidazione della relativa spesa è stato adottato in data 5 febbraio 2013 e il pagamento è intervenuto in data Sono state rilevate le seguenti irregolarità: 1) Il pagamento al Comune della somma riconosciuta, a titolo di 2 tranche, è stato disposto a distanza di un notevole lasso di tempo dalla liquidazione (9 mesi); 2) Complessivamente, tra l invio della richiesta di corresponsione dell importo ed il pagamento è trascorso un anno; 3) Dal Decreto del Dirigente della Direzione Infrastrutture n. 120/45500 del emerge che la rendicontazione finale, ai fini della corresponsione del saldo del contributo, sarebbe dovuta avvenire, a pena di decadenza dal contributo medesimo, entro il Nel 2013, come si è evidenziato, è stata corrisposta ancora la seconda tranche, pur non risultando dalla documentazione prodotta alcuna proroga in favore del comune beneficiario. 76

92 5. CONSIDERAZIONI GENERALI Nel presente paragrafo, si espongono alcune criticità che, pur non costituendo vere e proprie irregolarità contabili o, comunque, pur non concretizzando un vulnus alla legittimità degli atti amministrativi presupposti, meritano, tuttavia, una disamina specifica, in quanto influenti sulla corretta gestione delle procedure di entrata e di spesa e sul legittimo ed ordinato svolgimento dell azione amministrativa della Regione, in generale. Nel corso dell esame dei capitoli e delle operazioni selezionate, è emerso in più occasioni che il c.d. visto di regolarità contabile, previsto e disciplinato dall art. 43 della Legge di contabilità regionale (il quale dispone espressamente che: Gli atti amministrativi che dispongono impegni di spesa sono trasmessi preventivamente al dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria per l apposizione del visto di regolarità contabile che attesta: a) l esistenza degli elementi costitutivi dell impegno; b) la corretta imputazione della spesa; c) la disponibilità nell ambito dello stanziamento di competenza autorizzato ) viene apposto con modalità diverse a seconda che si tratti di Deliberazioni della Giunta regionale (DGR) o di decreto dirigenziale (DDR). Ed, infatti, mentre per le prime, l apposizione del visto avviene antecedentemente all adozione dell atto, nel caso dei provvedimenti dei dirigenti responsabili l apposizione interviene successivamente all adozione. Ciò nonostante non sia previsto, né nella Legge di contabilità né nelle Direttive per la gestione del bilancio, un regime differenziato e che la stessa amministrazione regionale, nel descrivere l istituto e le sue applicazioni (vedasi Relazione annuale del Presidente della Regione per l anno 2014, punto ), si sia limitata ad affermare che Il controllo di regolarità contabile (visto di regolarità) si applica a tutti gli atti che comportano impegni di spesa approvati dalla Giunta o adottati dai dirigenti regionali, senza rappresentare alcuna distinzione, ai fini che qui interessano, tra le due tipologie di atti; In merito alla gestione degli stanziamenti di cassa sui capitoli esaminati, è stato riscontrato che, nella gran parte dei casi, i capitoli medesimi presentavano uno stanziamento iniziale pari a zero, poi reintegrato in corso di esercizio mediante variazioni di cassa (disposte con apposite delibere di Giunta, anche cumulative). Tale gestione lascia trasparire una certa inadeguatezza nella programmazione degli stanziamenti e della programmazione della spesa, sotto il profilo della definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi. Tale conclusione risulta, peraltro, confermata dalla precisazione, contenuta nei provvedimenti di impegno e/o liquidazione, che il pagamento avverrà.. in base alle disponibilità di cassa ; Dall analisi dei capitoli destinati a finanziari i progetti comunitari, è emerso che non viene eseguito un adeguato monitoraggio sugli stanziamenti di cassa (Segreteria Cultura). Tali stanziamenti, benché in alcuni casi risultino superiori agli impegni assunti nel corso dell esercizio (sicuramente per ragioni riconducibili alla rendicontazione da 77

93 parte dei soggetti destinatari dei finanziamenti), non sono soggetti a revisione, al fine di destinare la disponibilità cassa in eccesso ad altri impieghi; In merito all obbligo di pubblicazione dei contributi a privati di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro, si osserva che nei provvedimenti di concessione dei suddetti benefici non si da contezza dell assolvimento di tale obbligo e che, nella sezione Amministrazione trasparente del sito web della Regione (dove, secondo quanto previsto dal 2 comma dell art. 27 cit., devono essere inseriti anche i dati identificativi dei suddetti soggetti) l ultimo albo dei beneficiari pubblicato è quello del 2012 e gli ultimi provvedimenti pubblicati risalgono all agosto del 2013; E stato riscontrato che, nel modello utilizzato ai fini dell adozione dell atto di liquidazione e di impegno di spese di importo superiore ai diecimila euro, non viene data contezza dell assolvimento dell obbligo di cui all art. 48 bis del D.P.R , n. 602 di verifica dell esistenza di eventuali inadempienze del beneficiario rispetto all obbligo di pagamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali; Sempre in via generalizzata, si è riscontrato che gli atti di impegno e di liquidazione non contengono alcune informazioni essenziali, quali il riferimenti alle variazioni di competenza e/o di cassa intervenute sul capitolo di riferimento, alla rendicontazione delle spese (ove si tratti di contributi), della data, ecc.. Si rileva, infine, che, in un gran numero di casi, la documentazione inviata dagli uffici regionali competenti alla Sezione, ai fini delle verifiche di attendibilità sulle operazioni contabili, è risultata carente, incompleta (addirittura mancante di pagine o illeggibile, a causa, evidentemente, di una scannerizzazione a bassa risoluzione), sì da richiedere la reiterazione della richiesta istruttoria già inviata, con notevole dilatazione dei tempi dell attività di controllo. 78

94 6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE A seguito dell esame delle controdeduzioni ai rilievi contenuti nella bozza di relazione di attendibilità, trasmesse dalla Regione con nota prot. n del 19 settembre 2014, la Sezione ha ritenuto di superare solo alcune delle contestazioni formulate. In particolare, si confermano le irregolarità accertate con riferimento ai capitoli di entrata di seguito (ed analiticamente) riportati, con indicazione, per ciascuno di essi, delle ragioni del permanere delle irregolarità medesime. - CAPITOLO E RESIDUI, Entrate derivanti dalla revoca di contributi assegnati nell ambito del Programma Obiettivo 2 relativo al periodo (Segreteria per la Programmazione). Le irregolarità riscontrate possono essere solo parzialmente superate, in quanto: 1) la motivazione addotta dalla Regione a sostegno della rilevata tardività della registrazione dell entrata rispetto alla fattispecie giuridica che l ha originata (revoca contributo), ossia che, trattandosi di entrata non certa e non essendo previsto dall ordinamento contabile l istituto del fondo svalutazione crediti, in applicazione del principio di prudenza, la registrazione in contabilità è stata effettuata utilizzando la modalità di accertamento per cassa, pur giustificando l operato dell ufficio, evidenzia la necessità di istituire il suddetto fondo proprio per evitare prassi non pienamente conformi ai principi di efficacia ed efficienza nella gestione delle entrate; 2) Non risulta giustificata l esiguità delle riscossioni effettuate nel corso dell esercizio. - CAPITOLO E8315 COMPETENZA, Introito di somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente (R.D. 27/11/1933, n L.R. 10/06/1991, n. 12) (Avvocatura regionale); Le irregolarità riscontrate non possono essere superate, in quanto: 1) la motivazione addotta dalla Regione a sostegno della rilevata violazione dei principi contabili in materia di gestione dell entrata (in forza dei quali il credito, non appena venuto ad esistenza giuridicamente, deve essere iscritto a bilancio), ossia che, il deposito di una sentenza non definitiva offre un titolo esecutivo che è precario fino al passaggio in giudicato della decisione medesima, per cui le azioni di recupero delle somme riconosciute ( ) vengono avviate quando il titolo è definitivo, di tal che l accertamento viene effettuato solo con il passaggio in giudicato delle sentenze di condanna con soccombenza della parte avversa, è priva di pregio, costituendo la semplice emissione della pronuncia di primo grado, immediatamente esecutiva, condizione necessaria e sufficiente ai fini dell accertamento medesimo; 79

95 2) la suesposta considerazione non consente di superare la rilevata tardività dell accertamento, avvenuto, peraltro, solo contabilmente (manca il decreto dirigenziale prescritto dalla normativa regionale). - CAPITOLO E COMPETENZA, Proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie in materia di acque (artt. 65 bis, 65 quater, L.R. 16/04/1985, n. 33 Art. 136, D.lgs. 03/04/2006, n. 152) (Segreteria per l Ambiente). Le irregolarità riscontrate non possono essere superate, in quanto: l omissione del decreto dirigenziale di accertamento (previsto dall art. 38 della Legge di contabilità regionale) è stata giustificata in forza di una non meglio precisata prassi operativa in essere, che, in ogni caso, si afferma essere stata abbandonata a partire dal 1 gennaio CAPITOLO E RESIDUI, Entrata derivante dalla contrazione di mutui per la realizzazione di ulteriori interventi nelle zone interessate dalle avversità atmosferiche del 1993 (D.L. 03/05/1995, n. 154 L. 30/06/1995, n. 265) (Segreteria per l Ambiente). Le irregolarità riscontrate non possono essere superate, in quanto: 1) l omissione del decreto dirigenziale di accertamento (previsto dall art. 38 della Legge di contabilità regionale) viene giustificata in forza delle previsioni normative vigenti all epoca in cui è intervenuto l accertamento contabile (1997), che, secondo l interpretazione offerta nelle controdeduzioni, non ne avrebbe imposto l adozione. In vero, l art. 36 della L.R. n. 72/1977, al quale si fa riferimento, prevedeva due momenti, ossia quello dell accertamento vero e proprio, mediante l individuazione delle ragioni del credito e del soggetto debitore e quello, successivo, dell iscrizione contabile dell entrata. L unica differenza, sotto questo profilo, tra la norma precedente e quella attualmente in vigore, è che quest ultima attribuisce espressamente al dirigente della struttura competente l adozione del provvedimento di accertamento; 2) il ritardo con il quale è avvenuta la riscossione dell entrata in esame rispetto all accertamento (ben 16 anni), ricondotto dalla Regione alla esistenza di un contenzioso ed alla necessità di espletamento delle procedure espropriative, del pari, non può ritenersi giustificato, in quanto non vengono precisati i tempi di tale contenzioso e che le suddette procedure, per stessa ammissione della Regione, si sono concluse nel CAPITOLO E COMPETENZA, Recupero da Veneto Sviluppo spa di risorse del fondo di rotazione costituito ex Lege 2/1999 (art. 5, L.R. 18/03/2011, n. 7) (Segreteria per l Ambiente). Le irregolarità riscontrate non possono essere superate, in quanto: 1) la ragione della mancata indicazione, nella DGR con la quale è stato disposto il rientro semestrale dei finanziamenti regionali gestiti da Veneto Sviluppo s.p.a., del numero 80

96 delle annualità e del totale degli importi da recuperare - già, peraltro, rilevata in sede di parifica del rendiconto relativo all esercizio ossia l esigenza di procedere alle richieste di variazione di bilancio e all accertamento al momento dell effettivo incasso e ciò in via prudenziale, non appare del tutto convincente, in quanto la dedotta variabilità delle risorse in esame non giustifica la totale assenza di stime, sia pure prudenziali; tanto anche in ossequio all art. 38, 2 comma, della legge di contabilità regionale, in forza del quale la Regione avrebbe dovuto registrare, in contabilità, l accertamento dei rientri previsti già nel 2012 (anno nel quale è stata adottata la richiamata DGR) o, quantomeno, stanziare, nel bilancio di previsione 2013, la quota stimata inizialmente; 2) nessuna giustificazione è stata, poi, addotta sulla tardiva iscrizione della spesa correlata all entrata (caratterizzata da vincolo di destinazione) né sulla tardiva regolarizzazione della riscossione dei due versamenti effettuati da Veneto Sviluppo s.p.a. - CAPITOLO E COMPETENZA, Ritenute su competenze ed assegni corrisposti al personale della Regione per contributi previdenziali e assistenziali ; (Segreteria per il Bilancio). L irregolarità riscontrata non può essere superata, in quanto: l imputazione, per l intera annualità, dell accertamento dell entrata effettuato in regime di esercizio provvisorio è stata giustificata facendo richiamo ad una presunta esclusione dalle limitazioni della gestione in dodicesimi dell entrata medesima, prevista sia dalla L.R. n. 51 del ( Autorizzazione all esercizio provvisorio del bilancio per l anno finanziario 2013 ) sia dalla DGR n. 77/2013 ( Direttive gestione in esercizio provvisorio del bilancio 2013 ). Di tale esclusione, tuttavia, non v è traccia né nella citata legge regionale né nelle richiamate direttive di gestione dell esercizio provvisorio. - CAPITOLO E RESIDUI, Assegnazione statale per la realizzazione del progetto speciale Informatizzazione della terapia farmacologica in ospedale e della prescrizione di farmaci sul territorio (Art. 12, c. 2, D.LGS. 30/12/1992, n. 502) (Segreteria per la Sanità); L irregolarità riscontrata non può essere superata, in quanto: la mancanza del decreto dirigenziale di accertamento dell entrata (prevista dall art. 38, comma 1, della Legge di contabilità regionale), contrariamente a quanto affermato nelle controdeduzioni, non può ritenersi ovviata attraverso la rinvenibilità aliunde, ossia in altro atto (nella specie, nota del Dirigente competente, menzionata nella DGR di variazione di bilancio, avente chiara natura endoprocedimentale) degli elementi (ragioni del credito e soggetto debitore) che caratterizzano l accertamento, considerato che la norma in questione richiede l adozione di apposito provvedimento. - CAPITOLO E COMPETENZA, Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di tutela igienico-sanitaria dall esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per 81

97 tele radiocomunicazioni (art. 8, c. 4, L.R. n. 29/93 art. 8, c. 2bis, L.R. n. 23/07) (Segreteria per la Sanità). Le perplessità manifestate in merito al mancato inserimento del capitolo nella perimetrazione, non possono essere superate. Alla luce dell osservazione formulata dalla Regione, infatti, si rileva una contraddizione tra la natura del soggetto beneficiario (che, appunto, non è una USL) e l inserimento del capitolo nella gestione sanitaria, all interno dell applicativo informatico di contabilità (Finanziario 2K). - CAPITOLO E COMPETENZA, Assegnazione statale per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (L. 30/03/2001, n. 125) (Segreteria per la Sanità). Le irregolarità riscontrate possono essere solo parzialmente superate, in quanto: 1) la tardività della richiesta di accertamento dell entrata alla Ragioneria, in difformità a quanto previsto dalle Direttive per la gestione del bilancio (che ne impongono la tempestività ) è stata ricondotta ad un disguido nell individuazione dell ufficio regionale competente per materia. Tale giustificazione non appare convincente; 2) l erronea indicazione, nella richiesta di registrazione, dello stanziamento di competenza, pur non inficiando la regolarità dell accertamento costituisce comunque un inesattezza rilevante. La Sezione ritiene di confermare le irregolarità accertate con riferimento ai capitoli di spesa di seguito ed analiticamente riportati, con indicazione, per ciascuno di essi, delle ragioni del permanere delle irregolarità medesime: - CAPITOLO U COMPETENZA, Fondo per il ristoro urgente al volontariato per interventi di protezione civile Trasferimenti correnti Risorse regionali (art. 25, L.R. 30/01/2004, n. 1) (Gabinetto del Presidente). Le irregolarità riscontrate possono essere solo parzialmente superate, in quanto: 1) la ragione della mancata indicazione, nel provvedimento di autorizzazione del budget operativo in favore del Dirigente competente, della durata dell autorizzazione medesima, individuata nella circostanza che si tratterebbe di budget operativo che si conclude entro l anno solare dell autorizzazione, non appare sufficiente, atteso che l art. 49, 3 comma, della Legge di contabilità regionale ne prevede espressamente la quantificazione; 2) in merito all apposizione del visto di regolarità contabile che, per i decreti dirigenziali, per prassi, è successivo, mentre per le Delibere della Giunta è preventivo, si rimanda a quanto evidenziato nelle considerazioni generali (paragrafo 6). 82

98 - CAPITOLO U5180 COMPETENZA, Spese per attività a difesa della Regione ed istituzionali di inerenza legale (Avvocatura Regionale). Le irregolarità riscontrate permangono in gran parte, in quanto: 1) la dedotta carenza di motivazione del provvedimento di conferimento dell incarico di difesa dell ente a professionista esterno non può essere superata per effetto del richiamo alla motivazione di precedente provvedimento, sempre di conferimento di incarico al medesimo professionista, atteso che la motivazione dell atto esaminato non si configura come motivazione per relationem (manca ogni riferimento a o richiamo alla motivazione dell atto precedente), l atto precedente comunque non appare conforme, sotto questo profilo, all art. 4, comma 3, della L.R. n. 24/2001, non avendo dato atto della ricorrenza dei presupposti previsti dalla citata disposizione (impossibilità degli avvocati interni ovvero specificità della materia trattata) e, comunque, si fonda esclusivamente sulla continuità rispetto alla scelta già operata nel sottostante giudizio arbitrale (esigenza, quest ultima, che pur risultando comprensibile, non è contemplata dalla norma); 2) la contestazione della violazione dell art. 42, comma 1, della Legge di contabilità regionale (in base al quale gli impegni di spesa vengono assunti sempre che la relativa obbligazione si perfezioni entro il termine dell esercizio) risulta confermata, anche se sulla base di elementi diversi, dalle stesse controdeduzioni della Regione. Anche volendo considerare sorta l obbligazione al momento della presentazione della fattura (avvenuta nel 2013) e non della notula da parte del difensore e così non è - la condizione prevista dalla norma (perfezionamento dell obbligazione entro l esercizio nel quale è stato assunto l impegno di spesa) non può dirsi verificata quanto meno per il primo impegno di spesa adottato dall Avvocatura, risalente al (Decreto n. 381 del Coordinatore dell Avvocatura); 3) la replica alla contestazione formulata in merito alla irritualità dell impiego della prenotazione di impegno di spesa, in fattispecie diversa da quella contemplata dall art. 42, comma 3, della Legge di contabilità regionale, oltre a non essere chiarissima, appare comunque non convincente, in quanto, come si è rilevato, l istituto della prenotazione di impegno, a prescindere dal momento di perfezionamento dell obbligazione, è stato utilizzato al di fuori della previsione normativa (che limita lo stesso alle quote di obbligazioni pluriennali, derivanti dall approvazione di piani e programmi adottati dalla Giunta regionale ). - CAPITOLO U RESIDUI, Assistenza tecnica dei programmi di cooperazione Quota comunitaria Spesa in c/capitale (Reg.to CE 05/07/2006, n Reg.to CE 11/07/2006, n. 1083) (Segreteria Generale della Programmazione). Le irregolarità riscontrate permangono in gran parte, in quanto: 83

99 1) la dedotta violazione dell art. 42 della Legge di contabilità regionale, riconducibile all adozione del decreto dirigenziale di impegno antecedentemente al perfezionarsi dell obbligazione (nella specie, per effetto di aggiudicazione, trattandosi di spesa per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato) non può ritenersi superata alla luce delle giustificazioni addotte (necessità di garantire continuità al servizio in pendenza della procedura di gara di cui era già noto a dicembre, ossia al momento dell assunzione dell impegno di spesa, l elenco delle ditte partecipanti, dunque il beneficiario dell impegno era individuabile ), non potendo ritenersi giuridicamente perfezionata l obbligazione prima della formale aggiudicazione; 2) la tardività del pagamento della fattura alla società affidataria del servizio, ricondotta, in parte, alla problematica delle limitate risorse di cassa collegate alla necessità di rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità, non può ritenersi superata, sia perché l argomentazione è generica (nel senso che viene utilizzata, in generale e senza specificazioni, per giustificare tutti i ritardi nei pagamenti), sia perché, comunque, l assoggettamento ai vincoli del Patto non fa venir meno la necessità di programmare adeguatamente i pagamenti. - CAPITOLO U RESIDUI, POR FESR ASSE 5 AZIONI DI COOPERAZIONE Quota statale e regionale (Reg.to CE 11/07/2006, n. 1083) (Segreteria Generale della Programmazione). L irregolarità riscontrata può ritenersi superata, in forza dell intervenuta dimostrazione, mediante esibizione dell estratto dell applicativo F2K, della data di apposizione della firma digitale da parte del dirigente sull atto di liquidazione (della quale era stata rilevata la difformità rispetto a quella riportata nell epigrafe dell atto medesimo). Tuttavia, desta perplessità l affermazione che la data posta accanto alla suddetta firma digitale corrisponderebbe alla data in cui è stata scaricata e stampata dall applicativo informatico di contabilità la copia del suddetto atto, visto che la stessa è apposta in calce all atto e proprio nello spazio destinato alla indicazione della data della firma. - CAPITOLO U RESIDUI, Spese per divise al personale (L.R. 10/06/1991, n. 12) (Segreteria Generale della Programmazione). Le irregolarità riscontrate permangono, in quanto: 1) l erroneità della imputazione della spesa per il rimborso del giaccone lasciato in conto campione presso gli uffici regionali dalla ditta fornitrice delle divise per il personale non può ritenersi superata in virtù dell osservazione che si trattava di un capo riconducibile alle spese di divise per il personale. Il capo in questione, infatti, non era oggetto di fornitura, ma era stato messo a disposizione per campionatura, con obbligo di restituzione al fornitore, al cui inadempimento segue non il pagamento del corrispettivo bensì il risarcimento del danno; 84

100 2) l inattendibilità delle previsioni inziali del capitolo (stanziamento inziale di competenza pari ad euro ,00, ridotto ad euro ,00, a fronte di impegni per soli euro 500,00) non risulta smentita dalle considerazioni formulate, in merito, in sede di controdeduzioni (non si sarebbero riscontrate, a differenza degli anni precedenti, le medesime necessità di spesa), atteso che, evidentemente, la previsione di spesa non è stata aderente alle necessità. - CAPITOLO U RESIDUI, Spese per il servizio idrografico e mereografico trasferito alla Regione (art. 84, L.R. 13/04/2001, n. 11 D.P.C.M. 24/07/2002) (Segreteria per l Ambiente). Le irregolarità riscontrate permangono, in quanto: 1) nella specie, pur essendosi verificata la medesima discrepanza di date già riscontrata con riferimento al Capitolo U101002, non è stata fornita dimostrazione, mediante esibizione dell estratto dell applicativo F2K, di una data di apposizione della firma digitale da parte del dirigente diversa da quella che compare in calce all atto di liquidazione. In questo caso, inoltre, la Regione si è limitata ad affermare che l applicativo informatico di contabilità non consente di firmare una liquidazione nell esercizio contabile successivo a quello della emissione. Non si comprende, comunque (perché la Regione, in questo caso, non lo spiega), a quale momento si riferisca la data che compare accanto alla firma digitale del dirigente (se alla stampa o ad altro). 2) La rilevata lentezza della procedura di spesa, imputata alla circostanza che la liquidazione è intervenuta a ridosso del 30 novembre, quando non è più possibile inserire nell applicativo informatico le liquidazioni sì da procedere all invio delle stesse alla ragioneria, non consente di superare il rilievo, atteso che il pagamento, in ogni caso, è avvenuto solo a fine giugno dell esercizio successivo. - CAPITOLO U RESIDUI, Interventi per l ottimizzazione dell uso dell acqua, per la salvaguardia delle risorse idriche, per la ricarica di falde sotterranee e per la tutela delle fonti (art. 39, c. 2, lette. B, L.R. 27/02/2008, n. 1) (Segreteria per l Ambiente). Le irregolarità riscontrate permangono in parte, in quanto: 1) nella specie, pur essendosi verificata la medesima discrepanza di date già riscontrata con riferimento al Capitolo U101002, non è stata fornita dimostrazione, mediante esibizione dell estratto dell applicativo F2K, di una data di apposizione della firma digitale da parte del dirigente diversa da quella che compare in calce all atto di liquidazione. In questo caso, inoltre, la Regione si è limitata ad affermare che l applicativo informatico di contabilità non consente di firmare una liquidazione nell esercizio contabile successivo a quello della emissione. Non si comprende, comunque (perché la Regione, in questo caso, non lo spiega), a quale momento si 85

101 riferisca la data che compare accanto alla firma digitale del dirigente (se alla stampa o ad altro); 2) Nessuna spiegazione è stata fornita dalle Regione in merito alla mancata menzione, nell estratto dell applicativo informatico F2K, per la parte relativa all impegno di spesa, del Consorzio di Bonifica Brenta, tra i soggetti pure contemplati nel relativo provvedimento. - CAPITOLO U RESIDUI, Trasferimenti alle A.T.E.R. per interventi edilizi da destinare alla locazione (L.R. 02/04/1996, n. 10) (Segreteria per l Ambiente). L irregolarità riscontrata non può ritenersi superata, sia perché il ritardo con il quale è stata erogata la terza tranche del finanziamento in favore dell ATER (più di due anni) non può essere ricondotto semplicemente all esigenza di rispettare il Patto di stabilità, sia perché, come già rilevato, l argomentazione è generica (nel senso che viene utilizzata, in generale e senza specificazioni, per giustificare tutti i ritardi nei pagamenti) e, comunque, l assoggettamento ai vincoli del Patto non fa venir meno la necessità di programmare adeguatamente i pagamenti. - CAPITOLO U RESIDUI, Interventi per la sistemazione ed il ristabilimento delle opere idrauliche di competenza regionale (L.R. 08/05/1980, n. 52) (Segreteria per l Ambiente). Le irregolarità riscontrate permangono in parte, in quanto il ritardo con il quale è stato redatto lo stato di avanzamento lavori n. 3 (maggio 2013 anziché, come previsto, ottobre 2011), verosimilmente, non può essere ricondotto esclusivamente agli eventi alluvionali che hanno colpito la zona interessata nel 2010 e, poi, nel CAPITOLO U COMPETENZA, CFEP ( ) Asse 2 Acquacoltura, Pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell acquacoltura Quota statale e regionale (Reg.to CE 27/07/2006, n. 1198) (Segreteria per il Bilancio). Le irregolarità riscontrate permangono in parte, in quanto, sia dalle giustificazioni formulate che dalla documentazione esibita, emerge inequivocabilmente che non è stato adottato il decreto dirigenziale di liquidazione (tale non potendo considerarsi l atto di liquidazione prodotto) e che la proposta di liquidazione è stata adottata dal funzionario e non dal dirigente competente. - CAPITOLO U RESIDUI, Interventi per la rivitalizzazione del sistema distributivo nei centri storici e di minore consistenza demografica (artt. 24, 28 L.R. 13/08/2004, n. 15) (Segreteria per il Bilancio). Le irregolarità riscontrate permangono in parte, in quanto la dedotta violazione dell art. 42, 1 comma, della Legge di contabilità regionale, riconducibile all adozione del decreto dirigenziale di impegno antecedentemente al perfezionarsi dell obbligazione (nella specie, per effetto dell approvazione della graduatoria dei soggetti beneficiari del contributo) non può 86

102 ritenersi superata alla luce delle giustificazioni addotte (necessità di assicurare la piena operatività del bando, ivi compresa la disponibilità di risorse finanziarie per la relativa copertura, considerando anche che la procedura per la definitiva approvazione dei programmi integrati è articolata e complessa e si esplica in un arco temporale che può travalicare il mero esercizio finanziario ), non potendo ritenersi giuridicamente perfezionata l obbligazione prima della formale individuazione di tali soggetti. - CAPITOLO U RESIDUI, Programma di cooperazione transnazionale ( ) Spazio Alpino Progetto ALPSTAR - Quota statale Spesa in c/capitale (Reg. CE 05/07/2006, n Del. CIPE 15/06/2007, n. 36) (Segreteria per il Bilancio). Le irregolarità riscontrate (errata imputazione di spese correnti a capitolo destinato a spese di investimento e conseguente attribuzione di codice SIOPE errato) permangono, pur dovendosi dare atto alla Regione della eliminazione delle irregolarità medesime nell esercizio finanziario in corso. - CAPITOLO U RESIDUI, Cofinanziamento delle azioni in materia di imprenditoria femminile (L. 25/02/1992, n. 215 D.P.R. 28/07/2000, n. 314) (Segreteria per il Bilancio). Le irregolarità riscontrate permangono in parte, in quanto: 1) Nonostante i chiarimenti forniti in merito alla quantificazione della quota imponibile del rimborso riconosciuto ad Italia Lavoro spa, comunque, non si comprende come dall importo di euro ,83, liquidati a valere sul capitolo esaminato, si giunga alla somma (comprensiva di IVA) di euro ,20; 2) Il lungo lasso di tempo trascorso tra il riconoscimento del rimborso e la emissione del decreto di liquidazione (6 anni) non si giustifica alla luce del dedotto contrasto con la società in merito alla quantificazione di detto riconoscimento, atteso che dello stesso non vi è traccia documentale. - CAPITOLO U RESIDUI, Difesa Fito-Sanitaria (art. 18, L.R. 13/09/1978, n. 52) (Segreteria per il Bilancio). Le irregolarità riscontrate permangono, in parte, in quanto i rilevati ritardi della procedura non sono stati adeguatamente giustificati dalla Regione. - CAPITOLO U RESIDUI, Contributi a favore delle Unioni di Comuni per l esercizio di funzioni e servizi comunali (art. 6, c. 1, lett. B, C, L.R. 03/02/2006, n. 2) (Segreteria per il Bilancio). Le irregolarità riscontrate permangono, in parte. La proroga del termine fissato nella DGR n. 2706/2010, per la produzione, da parte delle Unioni di Comuni ammesse al contributo, della documentazione richiesta ai fini della rendicontazione ( ), concessa pur in assenza di una specifica previsione nella stessa DGR, nonostante abbia fatto seguito (secondo quanto riferito dalla Regione) a richieste motivate dei soggetti beneficiari, infatti, non risulta 87

103 legittima, tenuto conto che la stessa Regione, in contrasto con l affermazione della natura ordinatoria e non perentoria di tale termine, tra le ragioni della concessione, menziona proprio l esigenza di evitare la revoca dei contributi (che non sarebbe certo configurabile ove il termine per la rendicontazione non fosse, invece, perentorio). - CAPITOLO U RESIDUI, Progetto di cooperazione transfrontaliera - IPA Adriatico AdriaMuse Quota comunitaria (Reg.to CE 05/07/2006, n. 1080) (Segreteria per la Cultura). Le irregolarità riscontrate permangono in parte, in quanto: 1) Non risulta adeguatamente giustificata l imputazione di una spesa evidentemente corrente (per compensi a collaboratore) ad un capitolo destinato alla spesa di investimento; 2) Tale rilievo si estende anche all attribuzione, errata, del codice SIOPE; 3) La realizzazione di economie di spesa per effetto della decurtazione del compenso della collaboratrice avrebbe dovuto essere indicata nel provvedimento di liquidazione, a prescindere dalla menzione della stessa in un unico atto per tutti i progetti in corso e realizzati; 4) Appare priva di pregio la giustificazione dell omessa applicazione della penale prevista nel disciplinare di incarico, per le ipotesi di ritardo nella consegna della relazione finale (si deduce l accertamento, a seguito di incontri e colloqui per le vie brevi con l interessata, dell avvenuta ultimazione del lavoro entro il termine); 5) La sovrastima degli stanziamenti, in ogni caso, costituisce anche l effetto di una non efficiente gestione della fase ascendente (amministrativa) nonché di una carenza di monitoraggio degli stanziamenti ai fini dell assestamento di bilancio. - CAPITOLO U RESIDUI, Programma di Cooperazione Transnazionale ( ) Progetto SOUTH EAST EUROPE (SEE) CMC Quota comunitaria Spesa c/capitale (Reg.to CE 05/07/2006, n. 1080) ((Segreteria per la Cultura). Le irregolarità riscontrate permangono in parte, in quanto: 1) L errata imputazione di spese correnti a capitolo destinato a spese di investimento nonché la conseguente attribuzione di codice SIOPE errato vengono riconosciute dalla Regione, che, comunque, dà atto di aver eliminato tali criticità nell esercizio finanziario in corso; 2) La sovrastima degli stanziamenti (di competenza e di cassa) costituisce anche l effetto di una non efficiente gestione della fase ascendente (amministrativa) nonché di una carenza di monitoraggio degli stanziamenti ai fini dell assestamento di bilancio. 88

104 - CAPITOLO U COMPETENZA, Finanziamento statale Finanziamento delle azioni di formazione professionale rivolte a persone con contratto di apprendistato (D.M. lavoro e politiche sociali 15/05/2003 art. 2, comma 154, L. 23/12/2009, n. 191 art. 1, comma 2, lett. b e c, D.lgs. 14/09/2011, n. 167) (Segreteria Cultura). Le irregolarità riscontrate permangono, in quanto: 1) La sovrastima degli stanziamenti (di competenza e di cassa) costituisce anche l effetto di una non efficiente gestione della fase ascendente (amministrativa) nonché di una carenza di monitoraggio degli stanziamenti ai fini dell assestamento di bilancio; 2) In merito alla discrasia quantitativa tra gli impegni assunti nel corso dell esercizio ed i pagamenti effettuati, frutto del vecchio sistema dell Apprendistato (come riferito dalla Regione), deve rilevarsi che, già in sede di parifica del rendiconto 2012, tale criticità era stata evidenziata e che, allora, in previsione delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 167/2011 (entrato in vigore il ), la Regione medesima aveva assicurato che il nuovo sistema avrebbe consentito il superamento di tali problematiche. Nelle controdeduzioni, tuttavia, si afferma che si è reso necessario prorogare ulteriormente le attività di formazione secondo il vecchio impianto anche per tutto il 2013 ; 3) Analoghe considerazioni devono essere formulate in merito al ritardo verificatosi nella liquidazione dell acconto in favore della Provincia di Venezia. - CAPITOLO U70226 RESIDUI, Finanziamenti per interventi culturali nell ambito di accordi di programma con gli enti locali (art. 51, L.R. 22/02/1999, n. 7) (Segreteria per la Cultura). Le irregolarità riscontrate permangono in gran parte, in quanto: 1) In merito alla dedotta delimitazione temporale dell autorizzazione (per la Giunta) a partecipare ad accordi di programma per la realizzazione di iniziative culturali sino all importo complessivo di Lire milioni (capitolo 70226), prevista dall art. 51 della L.R. n. 7/1999, la Regione sostiene che la stessa non sussisterebbe, considerato che, a seguito dell entrata in vigore dell art. 34 del D.lgs. n. 267/2000, l autorizzazione suddetta sarebbe divenuta implicita. All evidenza, trattasi di due ipotesi del tutto diverse. Mentre il T.U sugli EE.LL., nella norma richiamata, prevede un istituto amministrativo di carattere generale (l Accordo di programma, appunto) e, quindi, di altrettanto generale applicazione, la citata disposizione della legge regionale contiene l autorizzazione alla contrazione di una spesa (quantificata, com è ovvio, nell importo massimo, a valere su di uno specifico capitolo), che, per ovvie ragioni, non può ritenersi estensibile agli esercizi successivi né tanto meno suscettibile di applicazione implicita ; 2) Il rilievo formulato a proposito della mancanza, nell atto di attestazione di cui all art. 44, comma 2, lett. b), della Legge di contabilità regionale (che dovrebbe contenere la presa d atto del verificarsi di tutte condizioni stabilite ai fini della concessione dei 89

105 finanziamenti), della data, della sottoscrizione, del richiamo al citato art. 44 nonché della indicazione della documentazione prodotta dal soggetto beneficiario in sede di rendicontazione, non può ritenersi superato per effetto della presenza di tali elementi nel successivo atto di liquidazione. - CAPITOLO U RESIDUI, Contributo straordinario alla fondazione musicale S. Cecilia di Portogruaro (art. 60, L.R. 16/02/2010, n.11) (Segreteria per la Cultura). Le irregolarità riscontrate permangono in gran parte, in quanto: 1) Il rilievo formulato a proposito della mancanza, nell atto di attestazione di cui all art. 44, comma 2, lett. b), della Legge di contabilità regionale (che dovrebbe contenere la presa d atto del verificarsi di tutte condizioni stabilite ai fini della concessione dei finanziamenti), della data, della sottoscrizione, del richiamo al citato art. 44 nonché della indicazione della documentazione prodotta dal soggetto beneficiario in sede di rendicontazione, non può ritenersi superato per effetto della presenza di tali elementi nel successivo atto di liquidazione; 2) La tardiva presentazione del rendiconto economico (dal quale dovrebbe desumersi il conseguimento, da parte del soggetto beneficiario, del pareggio di bilancio, previsto quale requisito per la liquidazione del contributo straordinario) da parte del Comune di Portogruaro, ossia oltre il termine di 60 giorni dal termine dell esercizio finanziario relativo (2012), viene giustificata con la natura ordinatoria e non perentoria del detto termine, la quale, tuttavia, non si evince dal testo della DGR n. 2187/2011, con la quale è stato concesso il suddetto contributo. - CAPITOLO U RESIDUI, Obiettivo CRO FSE ( ) Asse Adattabilità Area Formazione Quota Comunitaria (Reg.to CE 05/07/2006, n. 1081) (Segreteria per la Cultura). Le irregolarità riscontrate permangono in gran parte, in quanto: 1) La sovrastima degli stanziamenti (di competenza e di cassa) costituisce anche l effetto di una non efficiente gestione della fase ascendente (amministrativa) nonché di una carenza di monitoraggio degli stanziamenti ai fini dell assestamento di bilancio; 2) Nonostante la spiegazione fornita, rimane il fatto che appare inverosimile che, al termine dell esercizio in esame, considerati, peraltro, gli esercizi pregressi (che non presentano questa caratteristica), si siano formati residui insussistenti (cioè, a chiusura dei progetti) per un ammontare così ingente; - CAPITOLO U71208 RESIDUI, Interventi per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti (art. 30, L.R. 07/04/1998, n. 8) (Segreteria per la Cultura). L irregolarità riscontrata permane, in quanto la dedotta apposizione della firma del dirigente sul decreto di liquidazione in data successiva alla acquisizione della disponibilità di 90

106 cassa (a seguito di variazione di cassa) non si evince né dall atto di liquidazione medesimo, né da altra documentazione prodotta dalla Regione in sede di controdeduzioni. - CAPITOLO U COMPETENZA, Trasferimenti per iniziative di formazione, istruzione e culturali a favore dei Veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro (artt. 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, L.R. 09/10/2003, n. 2) (Segreteria per la Sanità). L irregolarità riscontrata permane, in quanto la spiegazione fornita dalla Regione non consente di superare la genericità del criterio individuato ai fini della erogazione del contributi ( risultanze dei bilanci consuntivi presentati dai Comitati e Federazioni beneficiari). - CAPITOLO U RESIDUI, Contributo straordinario alla Provincia di Venezia per interventi volti alla promozione turistica (art. 50, L.R. 27/02/2008, n. 1. (Segreteria per la Cultura). L irregolarità riscontrata permane. La motivazione addotta dalla Provincia di Venezia a sostegno delle ripetute richieste di proroga, accolte dalla Regione, infatti, non risulta conforme a quanto previsto nella DGR n. 3564/2008, con la quale è stato concesso il contributo straordinario alla suddetta Provincia e che prevede la proroga solo per comprovate cause di forza maggiore, quali non possono certamente ritenersi le difficoltà di reperire la documentazione da presentare alla Regione viste le note vicende giudiziarie che hanno interessato l Ufficio Edilizia e la drastica riduzione del personale in servizio. - CAPITOLO U RESIDUI, Interventi per la tutela e la valorizzazione del territorio e dell ambiente rurale montano (artt. 25, 26, L.R. 13/09/1978, n. 52 artt. 20, 21 e 22, L.R. 18/10/1994, n. 2) (Segreteria per la Cultura). Le irregolarità riscontrate permangono, in quanto: 1) Le deduzioni formulate dalla Regione non consentono di superare il rilievo formulato, considerato che la relazione sullo stato degli interventi costituisce un presupposto essenziale ai fini della erogazione del contributo, proprio in virtù di quanto espressamente previsto dalla Regione medesima (DGR n. 1357/2012); 2) Nonostante la spiegazione fornita in merito alla destinazione ad altro capitolo dell importo di euro 6.000,00, reso disponibile sul capitolo in esame a seguito di reintegrazione disposta con DGR del giugno del 2013, non emerge il criterio seguito per determinare la priorità dei pagamenti (se non quello di una non meglio precisata urgenza ); 3) L assenza, nei provvedimenti esaminati, dell attestazione del rispetto, da parte della Comunità Montane beneficiarie, del divieto di cumulo del beneficio concesso con altri analoghi erogati dallo Stato, dalla Regione o dalla U.E. viene confermata in sede di controdeduzioni, con impegno di inserire la relativa, esplicita previsione (attualmente mancante) nella DGR che disciplina le modalità di rendicontazione. 91

107 - CAPITOLO U RESIDUI, Azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio culturale (art. 102, L.R. 27/02/2008, n. 1) (Segreteria per la Cultura). Le irregolarità riscontrate permangono, in parte. In merito all affidamento diretto in favore di Veneto Promozione S.c.p.a., infatti, deve rilevarsi che il richiamo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato in merito all esercizio del c.d. controllo analogo negli organismi partecipati da più enti pubblici (nella specie, la partecipazione nella società è divisa equamente tra la Regione e l Unione delle Camere di Commercio del Veneto) - attraverso la creazione di una struttura sovraordinata alla quale partecipino tutti gli Enti soci ed a condizione che le decisioni più importanti siano sempre sottoposte al vaglio preventivo dell Ente affidante o, in caso di in house frazionato, della totalità degli Enti pubblici soci - non consente di superare le perplessità espresse sulla legittimità, nella specie, dell affidamento diretto del servizio. Dai documenti prodotti (DGR n. 3514/2010, avente ad oggetto l approvazione delle modifiche Statutarie e dei patti parasociali, cui sono allegati lo statuto ed il testo dei patti) non si evince la creazione della struttura sovraordinata sopra menzionata (non vi è traccia nello Statuto prodotto) ed i patti parasociali sono privi di sottoscrizione da parte degli enti soci (trattasi del testo approvato dalla Giunta), sicché ad essi non può attribuirsi, ai fini delle presenti valutazioni, alcuna rilevanza. - CAPITOLO U45298 RESIDUI, Contributi ai comuni per l adozione di misure per la razionalizzazione del traffico commerciale in ambito urbano (L.R. 09/08/1999, n. 36) (Segreteria per le Infrastrutture). L irregolarità riscontrata permane, in quanto il ritardo con il quale è stato erogato il contributo non può ritenersi superato per effetto della dedotta carenza dello stanziamento di cassa sul capitolo in esame. La ragione addotta, infatti, evidenzia delle carenze nella programmazione dei pagamenti, che si protrae da diversi esercizi, considerato che la stessa Regione fa riferimento alla necessità di provvedere prioritariamente al pagamento di crediti risalenti ad epoca anteriore rispetto a quello sotteso all operazione (che è del 2012) e non ancora soddisfatti. - CAPITOLO U RESIDUI, Realizzazione di uno svincolo all interconnessione tra la S.P. 89 Dei Colli e la S.P. 2 Romana Aponense (Accordo ) (Segreteria per le Infrastrutture). Le irregolarità riscontrate permangono, in quanto: 1) Le giustificazioni addotte dalla Regione a sostegno del pagamento, in favore dei Veneto Strade s.p.a., delle quote del corrispettivo di competenza degli altri enti che cofinanziano l intervento, facendo ricorso, tra l altro, al Fondo di riserva di cassa, non consentono in alcun modo di giustificare siffatto pagamento, anche e soprattutto in considerazione della insussistenza di un obbligo in tale senso in capo alla Regione; 92

108 2) Anche il rilevato ritardo con il quale si è avviato il recupero delle somme anticipate (otto mesi) non viene spiegato adeguatamente dalla Regione. - CAPITOLO U RESIDUI, Progetto di cooperazione transnazionale ( ) DART Quota Comunitaria (Reg.to CE 05/07/2006, n. 1080) (Segreteria per la Sanità). Le irregolarità riscontrate (errata imputazione di spese correnti a capitolo destinato a spese di investimento, attribuzione, conseguente, di codice SIOPE non corretto) permangono, pur dovendosi dare atto alla Regione della eliminazione delle stesse nell esercizio finanziario in corso. - CAPITOLO U COMPETENZA, Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA fondo regionale per la non autosufficienza (L.R. 18/12/2009, n. 30 art. 20, c. 1, p.to b., lett. a), D.lgs. 23/06/2011, n. 118) (Segreteria per la Sanità). Le irregolarità riscontrate vengono confermate dalla Regione, che si impegna ad evitarle nei prossimi esercizi. - CAPITOLO U RESIDUI, Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per interventi in materia di edilizia pubblica (artt. 89, 94, D.lgs. 31/03/1998, n. 112 art. da 88 a 91, L.R. 13/04/2001, n. 11 (Segreteria per l Ambiente). L irregolarità riscontrata permane, in quanto la rilevata lentezza della procedura di spesa non può ritenersi superata per effetto della dedotta carenza dello stanziamento di cassa sul capitolo in esame, che evidenzia, comunque, delle carenze nella programmazione dei pagamenti. - CAPITOLO U45288 RESIDUI, Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale (L.R. 30/12/1991, n. 39) (Segreteria per le Infrastrutture). Le irregolarità riscontrate permangono, in parte. La tardività con la quale è stato disposto il pagamento della 2 tranche del finanziamento (un anno) non può ritenersi giustificato dalla circostanza che la richiesta di corresponsione del contributo (acconto) è stata presentata nel mese di dicembre del 2012 e, quindi, oltre i termini previsti per l emissione della liquidazione entro l esercizio, in quanto il pagamento, dopo l emissione dell atto di liquidazione nel mese di febbraio del 2013, è intervenuto solo nel mese di novembre dello stesso anno. La necessità di provvedere prima al pagamento dei debiti di natura commerciale (che giustificherebbe ulteriormente il ritardo), inoltre, è stata solo genericamente dedotta. 93

109 7. CONCLUSIONI Prima di procedere alla formulazione del giudizio sull attendibilità della gestione di bilancio ed, in particolare, sulle risultanze del conto del bilancio relativo all esercizio 2013, occorre precisare che, non essendo stato ancora attivato l accesso diretto all applicativo informatico di contabilità della Regione, che avrebbe consentito lo scrutinio di un numero di operazioni sottostanti molto più elevato, limitando al minimo l istruttoria tradizionale (con richiesta dei documenti in formato cartaceo), non è stato possibile selezionare, con il metodo di campionamento statistico illustrato al paragrafo 3, un numero di operazioni tale da consentire l applicazione del criterio, adottato dalla Corte dei conti europea nell ambito dell attività di audit sull utilizzo dei fondi comunitari, della c.d. rilevanza dell errore (ovvero della soglia di errore considerata accettabile), il cui superamento legittima l organo di controllo ad esprimere una valutazione di non affidabilità dei conti. Resta il fatto che, l utilizzo di un metodo di selezione consolidato e di natura oggettiva ha permesso di estrarre ed esaminare un campione di capitoli e, dunque, di operazioni comunque significativo e rappresentativo dell intera gestione, sì da conferire alla presente analisi un fondamento ed una valenza indiscutibili. Alla luce delle considerazioni svolte nel precedente paragrafo e dell esame delle irregolarità definitivamente accertate a seguito di apposito contraddittorio con la Regione, può concludersi che, nonostante alcune gravi criticità quali quelle riscontrate nell ambito dei capitoli di entrata nn. E (recupero da Veneto Sviluppo spa delle risorse del fondo di rotazione ex Lege 2/1999) ed E (Accertamento partite di giro per compensi ed assegni al personale oltre i limiti quantitativi previsti per l esercizio provvisorio), e nei capitoli di spesa nn. U (assunzione di impegno di spesa prima dell aggiudicazione del servizio), U (assunzione di impegno di spesa prima dell approvazione della graduatoria dei beneficiari di contributo regionale), U70226 (utilizzo di autorizzazione di spesa implicita insussistente), U10110 (affidamento diretto a Veneto Promozione scpa), U (accollo delle quote di finanziamento di competenza di altri enti co-finanziatori al fine di provvedere al pagamento in favore della Veneto Strade spa, partecipata della Regione) - la gestione di bilancio della Regione risulta, nel suo complesso e per quanto è stato possibile verificare, attendibile. 94

110 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DECISIONE DI PARIFICA DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE DEL VENETO per l esercizio finanziario 2013 (Art. 1, comma 5, Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e art. 41 del T.U. delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti) 1

111 PRESIDENTE COORDINATORE dott. Claudio Iafolla REFERENDARIO RELATORE dott. Giampiero Pizziconi DIREZIONE AMMINISTRATIVA dott.ssa Raffaella Brandolese REFERENTE COORDINATORE dott.ssa Alessia Boldrin FUNZIONARI REVISORI (Attività di Revisione ed Analisi Economico-Finanziaria) dott.ssa Alessia Boldrin dott. Luca Bovolato dott.ssa Annalisa de Cesare dott. Luigi Luongo dott.ssa Alessandra Torresan EDITING dott. Luca Bovolato dott.ssa Annalisa de Cesare dott. Luigi Luongo dott.ssa Alessandra Torresan 2

112 INDICE PARTE I PARTE GENERALE SEZIONE I - RELAZIONE DI SINTESI 1 Premessa e nota metodologica Premessa Nota metodologica 11 2 Sintesi e considerazioni conclusive 16 3 Sintesi dei rilievi e delle osservazioni sulla legittimità e regolarità della gestione finanziaria 2013 della Regione del Veneto 46 SEZIONE II - L ESAME DELLA GESTIONE FINANZIARIA Capitolo 1 I dati previsionali 1.1 La legge finanziaria regionale, il bilancio di previsione e l assestamento di 53 bilancio per l esercizio La programmazione regionale: un quadro di sintesi 58 Capitolo 2 La gestione finanziaria 2.1 Principali novità normative con effetti finanziari sui bilanci regionali La gestione finanziaria della Regione del Veneto per l esercizio Peculiarità della gestione 2.3 Le entrate tributarie ed extra-tributarie: un quadro di sintesi Le spese: l andamento generale per funzioni obiettivo La gestione dei residui L andamento dei residui attivi (al netto delle contabilità speciali o 93 partite di giro) L andamento dei residui passivi (al netto delle contabilità speciali o 97 partite di giro) L eliminazione dei residui passivi ex art. 51 L.R. n. 39/2001. La 102 reiscrizione in bilancio ed i relativi effetti 2.6 La gestione della cassa Riscossioni Pagamenti Le anticipazioni di tesoreria Le risultanze del conto del Tesoriere 113 Capitolo 3 Gli equilibri di bilancio, il patto di stabilità e i rapporti con le società partecipate 3.1 La verifica degli equilibri di bilancio nel Analisi degli equilibri in sede previsionale Analisi degli equilibri di bilancio. Le peculiarità emergenti dalla gestione Il risultato finale di amministrazione Il Patto di stabilità interno per il La disciplina del Patto di stabilità interno per il Regionalizzazione del Patto di stabilità interno Il Patto regionale verticale Il Patto regionale orizzontale 148 3

113 3.2.5 Verifica sul rispetto del Patto di stabilità interno per il I rapporti debitori e creditori con le partecipate regionali ed enti strumentali I rapporti debitori e creditori tra la Regione e le partecipate regionali 156 dirette ed indirette I rapporti debitori e creditori tra enti strumentali regionali e le relative 169 società partecipate Il monitoraggio dei rapporti debito/credito quale strumento per un 178 efficace esercizio della governance sulle partecipate da parte della Regione e degli enti regionali soci 3.4 I risultati d esercizio delle partecipate regionali dirette ed indirette e degli enti 180 strumentali 3.5 I crediti verso lo Stato 193 Capitolo 4 L indebitamento 4.1 L indebitamento regionale. Vincoli e sostenibilità Lo stato dell indebitamento regionale L utilizzo dell anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013. Rinvio I limiti quantitativi all indebitamento Il rispetto dei limiti quantitativi all indebitamento nell anno 2013 da parte della 211 Regione del Veneto 4.6 Il rispetto dei limiti qualitativi all indebitamento nell anno L andamento degli strumenti finanziari derivati I debiti commerciali della Regione 225 Capitolo 5 Il rispetto dei vincoli normativi di finanza pubblica 5.1 I rapporti finanziari Stato-Regione nell evoluzione del quadro normativo di 228 finanza pubblica. Un quadro d assieme 5.2 Il personale regionale e degli organismi partecipati Quadro normativo di riferimento I criteri di definizione della spesa del personale per le finalità di cui 244 all art. 1, commi 557 e 557-bis della L. n. 296/ Politiche di contenimento della spesa del personale regionale nel 246 triennio : analisi dei risultati delle politiche di riduzione della spesa Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente di cui all art. 76, 257 comma 7, del D.L. n. 112/ Risorse destinate al trattamento accessorio del personale per l anno (art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010) Consistenza del personale regionale complessivo (compresi enti 259 strumentali, agenzie regionali e società partecipate) e relativi oneri di spesa 5.3 Il rispetto dei vincoli di contenimento della spesa imposti dal legislatore 270 nazionale 5.4 Il rispetto dei vincoli e degli adempimenti di cui all art. 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n Capitolo 6 Il conto generale del Patrimonio 6.1 Premessa Il conto generale del Patrimonio dell esercizio Le attività nel conto del Patrimonio Attività finanziarie Attività patrimoniali 291 4

114 6.4 Le passività nel conto del Patrimonio Passività finanziarie Passività patrimoniali Piano di alienazione e/o valorizzazione dei beni immobili regionali 297 PARTE II LA SANITA REGIONALE Capitolo 1 - L evoluzione normativa in materia sanitaria 1.1 La produzione normativa statale per il Le Intese Stato-Regioni La normativa regionale 309 Capitolo 2 - Aspetti economico-finanziari del S.S.R. 2.1 Fonti e livelli di finanziamento del S.S.N. esercizio Il finanziamento indistinto Il finanziamento vincolato Il riparto regionale delle risorse del S.S.N La situazione finanziaria della sanità veneta al 31 dicembre Il ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile n L accertamento del risultato d esercizio Il Conto Economico delle aziende del S.S.R. e della G.S.A Valore della produzione Costi della produzione Proventi e oneri finanziari Proventi e oneri straordinari Il Conto Economico della G.S.A

115 6

116 PARTE I PARTE GENERALE SEZIONE I RELAZIONE DI SINTESI 1. PREMESSA E NOTA METODOLOGICA 1.1 PREMESSA Il Rendiconto regionale è sottoposto come accade per il rendiconto dello Stato al giudizio di parificazione, che culmina in una decisione a cui si accompagna una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale ed al Consiglio regionale. Il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione, che per la seconda volta si celebra nelle Regioni a statuto ordinario, si conferma quale novità più significativa introdotta dalla recente legislazione emergenziale in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali. In tal senso il Decreto Legge n. 174 del 2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 2012, all art. 1, comma 5 1, ha infatti previsto che Il rendiconto regionale è parificato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità ed alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l equilibrio del bilancio e di migliorare l efficacia e l efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale. La pronuncia di parificazione a cura della Sezione regionale interviene, nel periodo intercorrente tra la proposta del rendiconto regionale predisposta dalla Giunta regionale e la legge di approvazione del rendiconto. La Giunta regionale del Veneto, nella seduta del 1 luglio 2014, ha approvato con deliberazione n. 15/DDL il disegno di legge (la proposta di progetto di legge regionale) "Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013". 1 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39 depositata in data 6 marzo 2014, ha affermato la legittimità del giudizio di parificazione dei rendiconti delle Regioni. 7

117 Sul punto giova premettere che l attuale assetto ordinamentale contabile come delineato dall art. 57 della legge regionale statutaria del Veneto, 17 aprile 2012 e dall art. 53 della legge regionale di contabilità 29 novembre 2001, n. 39, evidenzia delle discrasie atteso che le due disposizioni prevedono dei termini diversi entro i quali il Consiglio regionale deve approvare il rendiconto. La norma statutaria del Veneto fissando all articolo 57 il termine per l approvazione del rendiconto da parte del Consiglio al 30 aprile dell anno successivo a quello al quale detto documento contabile si riferisce non aveva fatto altro che recepire i termini fissati dall articolo 18 del D.Lgs. 118/2011. Infatti, detta disposizione prevedeva che al comma 1 Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3 2, approvano..b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo;. La citata discrasia permane dunque tra disposizione statutaria che fissa il termine di cui trattasi al 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di riferimento del rendiconto e il citato art. 53 della legge di contabilità regionale che stabilisce al 30 giugno il termine per detto adempimento. Peraltro, appare necessario rilevare che i due termini sopra indicati non sono ora in linea con le recenti previsioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n , così come rimodulate dall articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2014 n Detta ultima disposizione infatti, che ha riscritto l intero Titolo III 5 del decreto 118/2011 ora dedicato all ordinamento contabile delle regioni, ha rimodulato il quadro normativo di riferimento delineato dal D.Lgs. 76/ (abrogandolo, con decorrenza dall esercizio finanziario 2015), mediante l uniformazione dei sistemi contabili dell intero comparto pubblico in attuazione della legge 196/ e nell ottica di una maggiore effettività del principio del coordinamento della finanza pubblica e dell ordinamento contabile nazionale. In particolare, il decreto 126/2014 prevede: l individuazione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica; l adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari 2 Art. 1 comma 3 del D.Lgs 118/2011 nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs 126/2014: 3. Il presente titolo contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del presente decreto. 3 Recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126 recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n Si evidenzia che il Titolo III del D.Lgs nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs 126/2014, era rubricato Disposizioni finali e transitorie e constava di soli 3 articoli (36, 37 e 38). Nella nuova formulazione introdotta dalla novella il Titolo III ora rubricato Ordinamento finanziario e contabile delle regioni il legislatore riscrive tutto l ordinamento contabile delle regioni. 6 Decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 recante Princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999, n Legge 31 dicembre 2009 n. 196 recante Legge di contabilità e finanza pubblica. 8

118 in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; l affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economicopatrimoniale; la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni. Tutte misure finalizzate a garantire la qualità e l efficacia del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici ed a superare l impossibilità del vigente sistema contabile di dare rappresentazione ai reali fatti economici (attraverso, ad esempio, la misurazione dei debiti commerciali). In detto ridelineato quadro normativo, dunque, il nuovo art. 66 del D.Lgs 118/2011, individua quale termine per l approvazione del rendiconto da parte delle regioni, il 31 luglio dell anno successivo a quello cui il documento contabile si riferisce 8. Appare evidente, dunque, la necessità di un urgente intervento normativo da parte della Regione del Veneto teso ad un adeguamento della legge statutaria e della legge di contabilità regionale 39/2001, per le parti non compatibili, non solo con i nuovi termini fissati dal D.Lgs 126/2014, ma soprattutto con i nuovi principi contabili come emergono da detto decreto. La funzione del giudizio di parificazione, tenuto conto della continuità dei cicli di bilancio che prescinde dalla separazione in esercizi annuali delle operazioni di contabilizzazione, è insita nel produrre a beneficio delle assemblee legislative gli elementi idonei ad analizzare la gestione finanziaria nel suo complesso, addivenire all approvazione del rendiconto ed impostare la manovra di bilancio per l esercizio successivo. Pertanto, l oggetto del giudizio di parifica è il solo rendiconto generale della Regione come approvato dalla Giunta, cioè una verifica di legittimità/regolarità, con riguardo anche alla conservazione dei residui attivi e passivi ed alla istituzione dei fondi previsti per legge quali desumibili dal bilancio preventivo e dalle successive variazioni nonché dalle scritture contabili che dovrebbero essere messe a disposizione della Corte da parte della Regione. Non forma invece oggetto del giudizio in senso proprio la relazione allegata alla decisione di parifica, nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l equilibrio del bilancio e di migliorare l efficacia e l efficienza della spesa. La relazione si colloca nell ampio alveo della funzione ausiliaria della Corte dei conti nei confronti del Parlamento e dei Consigli regionali quali previste dall art. 100 Costituzione. 8 Infatti, l attuale articolo 66 del D.Lgs. 118/2011, rubricato Modalità per la formazione e l'approvazione del rendiconto prevede: 1. Il rendiconto generale della regione è approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità e i termini per la sua presentazione al consiglio regionale. 2. Nel sito internet della regione dedicato ai bilanci è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, con il relativo allegato concernente la gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 63, comma 4, del rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli e del rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'art. 11, comma 2. 9

119 Va sottolineato, comunque, che la peculiare caratteristica del giudizio di parificazione è da rinvenire nel fatto che esso si svolge, a norma dell art. 40 del citato T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, nelle formalità della giurisdizione contenziosa, con la partecipazione, dunque, del Pubblico Ministero, rappresentato nella specie dal Procuratore Regionale, che svolge in udienza la sua requisitoria orale. Le formalità della giurisdizione contenziosa implicano il riconoscimento, da un lato, della natura sostanziale di controllo delle attività di parificazione, dall altro, del carattere di certezza che le risultanze del rendiconto generale assumono una volta che sia stato emesso la decisione di parificazione. Dal riconoscimento della formalità giurisdizionale della procedura si fa conseguire la possibilità per le Sezioni regionali di controllo di sollevare, in sede di parificazione, questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali di spesa, per la violazione del principio della copertura finanziaria di cui all art. 81 della Costituzione e per il contrasto con altri parametri costituzionali posti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica. La Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/SEZAUT/2014 del 15 maggio 2014 ha determinato i criteri di orientamento generale cui si conformano tutte le Sezioni regionali di controllo in tema di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, ai sensi dell art. 6, comma 4 del D.L. n. 174/2012. Pieno ingresso nelle modalità procedurali in cui si sostanzia il giudizio di parifica, sia nella fase istruttoria, che in quella pubblica di celebrazione del giudizio, è dato dal principio del contraddittorio tanto con la Procura contabile che con l Amministrazione controllata. Nel mutato quadro istituzionale che vede il nostro Paese fortemente impegnato nel concorso al rispetto dei vincoli di finanza europea, il giudizio di parifica non si esaurisce nell esame sull attendibilità ed affidabilità delle risultanze contabili sulla base delle scritture contabili. In effetti, le verifiche di natura finanziaria sono dirette ad accertare, non solo i risultati di esercizio e le modalità di gestione delle entrate e delle spese, ma anche la situazione di equilibrio del bilancio in una visione prospettica. In tale nuova visione della finanza pubblica, essenziali si dimostrano i riscontri in ordine alle previsioni risultanti dalle leggi di bilancio e dall assestamento, al fine di accertare i criteri di programmazione delle attività finanziarie e l osservanza del principio dell equilibrio del bilancio, avuto riguardo alla copertura finanziaria delle spese imposta dall art. 81 della Costituzione, risultando forte il richiamo fatto, in questi ultimi tempi, dalla Corte Costituzionale. Infine, si evidenzia che la parificazione del rendiconto regionale rappresenta il momento di chiusura di tutto quel complesso di verifiche dell operato del Governo della Regione, che sono demandate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ed ha il precipuo scopo di consentire al Consiglio regionale di esprimere la propria volontà legislativa sui risultati 10

120 dell azione amministrativa, basandosi sull attendibilità del sindacato del massimo Organo di controllo di rilevanza costituzionale, quale magistratura neutrale preposta a garantire l equilibrio economico-finanziario dell intero settore pubblico. La parifica, infatti, conclude un procedimento complesso che implica la verifica della regolarità amministrativo-contabile di tutte le operazioni sottostanti i conti del bilancio e del patrimonio; ciò al fine di dare giuridica certezza alle risultanze del bilancio attraverso un sistema garante dell affidabilità dei conti. 1.2 NOTA METODOLOGICA Le conclusioni sopra riferite circa la natura stessa del giudizio di parificazione in ambito regionale dopo la sua introduzione ad opera del D.L. 174/2012 influiscono sulla stessa metodologia usata per operare le verifiche anzidette. La Sezione ha provveduto all acquisizione documentale tesa alla parificazione del rendiconto 2013 attraverso specifiche richieste istruttorie. Infatti, memore dell esperienza pregressa, la richiamata istruttoria ha presentato, rispetto a quella del precedente anno, i seguenti elementi innovativi: i dati sono stati richiesti in base alle risultanze del rendiconto (preconsuntivo) alla data di marzo 2014, salvo integrazioni successive di elementi informativi definitivi, non appena disponibili alla Regione; l anticipazione della richiesta istruttoria, rispetto alla prassi degli ultimi anni, si pone nell alveo dell esigenza di poter parificare il bilancio regionale entro il termine fissato dallo Statuto della Regione del Veneto, approvato di recente, che pone come dead line la data del 30 aprile di ciascun anno quale termine per l approvazione del relativo disegno di legge regionale (art. 57); molta importanza è stata assegnata alle risultanze della gestione delle società partecipate dalla Regione atteso che..le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, (art. 1, comma 4 del decreto legge 174/2012) e che. La Regione adotta un bilancio consolidato che tiene conto dei bilanci degli enti e degli organismi dipendenti e partecipati dalla Regione. (art. 56, comma 6, dello Statuto regionale) ed ancora che Al rendiconto generale è allegato l ultimo bilancio approvato dagli enti e organismi dipendenti e partecipati dalla Regione. (articolo 57, comma 3 ultimo periodo dello Statuto regionale); 11

121 particolare attenzione è stata prestata ai prestiti contratti in qualsiasi forma nell esercizio finanziario 2013 ed alle eventuali rinegoziazioni e ristrutturazioni di mutui già esistenti atteso che, come già evidenziato nella relazione di accompagnamento alla parifica dell esercizio 2012, la sostenibilità dell indebitamento regionale oltre ad essere principio costituzionale affermato (artt. 81, 97, 119 Cost.) costituisce a regime (1 gennaio 2016) un obiettivo primario delle politiche di bilancio regionali (art. 9 e 10 della legge 243/2012, attuativa del nuovo articolo 81 della Cost.). Proprio in relazione a tale obiettivo, è stata analizzata la scelta della Regione del Veneto ad avvalersi delle prerogative offerte dal decreto legge n. 35 dell 8 aprile 2013, convertito in legge n. 64 del 6 giugno 2013, in merito alla possibilità di ricorrere all anticipazione di liquidità. Come già rilevato in precedenza l attività di parifica, proprio per esperire gli effetti positivi in termini di utilizzo delle risultanze che nella stessa vengono in evidenza, deve essere effettuata prima dell esame da parte del Consiglio regionale del disegno di legge regionale di approvazione del rendiconto. Atteso che la Giunta regionale, come evidenziato in precedenza, ha approvato il disegno di legge "Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013" l 1 luglio 2014, la Sezione regionale ha dovuto analizzare in tempi molto ristretti, vista la data della parifica fissata al 25 settembre 2014, le risultanze definitive scaturenti dal rendiconto. La Sezione non si è limitata tuttavia solo a condurre un esame del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013, nelle sue componenti del conto del bilancio, del conto generale del patrimonio e della documentazione agli stessi allegata. Infatti, non si è trattato esclusivamente di effettuare un confronto fra i dati esposti in detti documenti e negli altri che concorrono a definire la manovra di bilancio, ma si è provveduto, continuando sulla stessa linea tracciata nella parifica dello scorso anno ad una verifica di attendibilità su determinati capitoli di spesa e di entrata del rendiconto sulla cui particolarità e contenuti si riferirà nell apposita parte dedicata. La verifica dei capitoli e delle operazioni di corretta imputazione non è stato un momento meramente formale di riscontro, ma è divenuta l occasione per l applicazione dei fondamentali, più volte richiamati, principi di finanza pubblica in sede (e al livello) regionale, e correlativamente ha fornito l occasione di un utile terreno di analisi dell applicazione degli obiettivi di finanza pubblica della Regione, operata al di là di quelli che ordinariamente le derivano sulla base del patto di stabilità, ma che molte leggi statali settoriali impongono. Alla luce del descritto quadro operativo, l istruttoria ha consentito di valutare gli equilibri di bilancio, la situazione dell indebitamento, il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia contabile ed in generale la gestione dell Amministrazione regionale. A tal 12

122 fine la Sezione si è avvalsa della collaborazione dei competenti uffici della Regione, i quali hanno fornito i chiarimenti che sono stati sollecitati. Quanto alla struttura della relazione di accompagnamento alla parifica es mediante la quale, come accennato, la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione onde proporre eventuali misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa (D.L. 174/2012 articolo 1, comma 5) giova evidenziare che la stessa, seguendo uno schema collaudato nei precedenti referti e nella relazione di accompagnamento alla parifica dello scorso anno, si articola in due parti: la prima relativa all analisi della gestione finanziaria della Regione del Veneto e la seconda si occupa della sanità regionale. Dopo aver illustrato nella Sezione I la premessa e le considerazioni generali sui risultati complessivi e sulle peculiarità della gestione annuale della Regione del Veneto, la Sezione II, in relazione alla verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici imposti dallo Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica, tratta in particolare argomenti quali: il rispetto degli equilibri di bilancio, del patto di stabilità interno, dei limiti quantitativi e qualitativi all indebitamento e della riduzione delle spese di personale, le società partecipate e il conto del patrimonio. Nel dettaglio il capitolo 1 si occupa dei dati previsionali ovvero delle previsioni di entrata e di spesa delle leggi di approvazione del bilancio di previsione e di assestamento, degli effetti sulla programmazione di bilancio delle misure di stabilizzazione della finanza pubblica e di contenimento della spesa, della programmazione regionale. Il capitolo 2, dopo aver descritto le principali novità normative del 2013 ed i conseguenti effetti finanziari sul bilancio regionale, si occupa della gestione finanziaria della Regione del Veneto con la verifica dell andamento dei residui attivi e passivi e della gestione di cassa. Nel capitolo 3 si è proceduto ad un analisi complessiva degli equilibri di bilancio e del Patto di stabilità es e dei crediti regionali vantati verso lo Stato. Si punta poi l attenzione, sui rapporti debitori e creditori con le partecipate regionali e sui risultati d esercizio delle stesse. Nel capitolo 4 si è analizzato approfonditamente l indebitamento con particolare attenzione al rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi nell anno 2013; sono stati altresì esaminati gli strumenti finanziari derivati e l indebitamento derivante dall utilizzo della liquidità ex D.L. n. 35/2013. Il capitolo 5 focalizza l attenzione sul rispetto dei vincoli normativi di finanza pubblica, analizzando la spesa del personale regionale e degli organismi partecipati dalla Regione, il rispetto dei vincoli di contenimento della spesa imposti dal legislatore nazionale nonché il rispetto dei vincoli e degli adempimenti di cui all articolo 2 del decreto legge n. 174/

123 Infine, l ultimo capitolo della Sezione II si è occupato del conto generale del patrimonio, che costituisce una componente essenziale del rendiconto della Regione poiché rileva annualmente i risultati della gestione patrimoniale, riassumendo in modo sintetico la consistenza del patrimonio regionale al termine dell esercizio ed evidenziando le variazioni intervenute nel corso della gestione. Nella parte II riguardante la sanità regionale, facendo seguito ad un analisi già iniziata precedentemente nell ambito dei referti relativi alla gestione regionale (art. 7 della legge n. 131/2003) e alla parifica dello scorso anno, si è posta l attenzione sulle fonti e livelli di finanziamento, nonché sulla situazione finanziaria della sanità veneta al 31 dicembre Dal punto di vista metodologico, proseguendo la richiamata consolidata prassi che ha regolato i rapporti tra Sezione regionale di controllo e Regione del Veneto nell ambito della parifica dello scorso anno e dei referti sulla gestione finanziaria resi ai sensi della legge 131/2003, anche per questa nuova tipologia di controllo si è provveduto: a formulare una prima richiesta istruttoria finalizzata alla trasmissione di una serie di documenti già formati dall amministrazione regionale o all elaborazione da parte di quest ultima di specifici dati di bilancio sui quali si è provveduto ad un analisi specifica; a perfezionare la conoscenza di alcune dinamiche gestionali e ottenere chiarimenti in merito allo scostamento rilevante di alcuni dati mediante apposite audizioni informali di dirigenti e funzionari; all acquisizione di ulteriore documentazione resasi necessaria per approfondimenti istruttori; ad un contraddittorio con l amministrazione regionale sulle risultanze della relazione prima di procedere alla sua approvazione valutando le controdeduzioni della Regione rese in relazione alle eventuali criticità rilevate in sede di istruttoria. In particolare, si è proceduto ad osservare le seguenti linee di indirizzo: finalizzazione del controllo sulla gestione alla promozione di azioni correttive in sede organizzativa e di alta amministrazione; adozione di strumenti di indagine ed analisi di monitoraggio aventi ad oggetto il seguito dato dalle amministrazioni alle osservazioni e proposte formulate dalla Corte (art. 3, comma 6, legge n. 20 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni; art. 1, comma 168, legge n. 266 del 2005; art. 11, commi 2 e 3 della legge n. 15 del 2009), per le opportune informazioni alle assemblee elettive, anche alla luce di quanto disposto dall art. 3, comma 64, della legge n. 244 del 2007; l adozione del metodo del confronto del contraddittorio, in sede istruttoria, sino alle fasi che precedono le deliberazioni collegiali. 14

124 In tale sede, infatti, il contraddittorio nella fase istruttoria è stato, finora, garantito con l inoltro della bozza di relazione e con la possibilità per l Amministrazione di fornire chiarimenti e di presentare specifiche controdeduzioni, di cui si è tenuto conto nella versione definitiva della relazione di accompagnamento alla parifica. Inoltre, nell ambito del nuovo quadro normativo e al fine di assicurare il raccordo tra la Sezione di controllo e la Procura, quest ultima è stata tempestivamente informata del contenuto delle note istruttorie e di tutto il materiale e delle controdeduzioni pervenute, in quanto parte attiva nell audizione pubblica della Regione del Veneto in sede di parifica. Infine, si evidenzia che le attività relative al giudizio di parificazione (Decisione, Relazione di accompagnamento e Relazione di attendibilità) attribuite alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, si devono sempre di più coordinare/integrare con i numerosi nuovi controlli in capo alle Sezioni e che interessano le stesse Regioni. A tal riguardo si considerano, le sottoelencate attività di controllo: questionario-relazione del Collegio dei revisori sul bilancio di previsione per l anno 2013, trasmesso dal Collegio dei revisori della Regione, in adempimento di quanto disposto dall art. 1, commi 166 e seguenti della L. n. 266/2005, richiamato dall art. 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012, come convertito dalla L. n. 213/2012; verifica semestrale sulle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri conseguenti all'approvazione delle leggi regionali di spesa, ex art. 1, comma 2 del D.L. 174/2012 convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 (ora divenuta annuale a seguito delle modifiche apportate alla disposizione in oggetto da parte dell articolo 33 del Decreto legge 91/2014); Relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione nonché sull efficacia e sull adeguatezza del sistema dei controlli interni, in adempimento di quanto disposto dall art. 1, comma 6, del D.L. n. 174/2012, come convertito dalla L. n. 213/2012; Relazione del Collegio dei revisori sul Rendiconto 2013, trasmesso dal Collegio dei revisori della Regione in adempimento di quanto disposto dall art. 1, commi 166 e seguenti, della L. n. 266/2005, richiamato dall art. 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012, come convertito dalla L. n. 213/

125 2. SINTESI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE La Regione del Veneto nell esercizio finanziario 2013 ha acquisito e speso risorse finanziarie, in base alle previsioni normative contenute: nelle leggi tributarie regionali che spiegano effetti pluriennali; nella legge finanziaria regionale approvata con L.R. 5 aprile 2013, n. 3; nei bilanci di previsione annuale 2013 e pluriennale approvati con L.R. 5 aprile 2013, n. 4; nel rendiconto generale 2012 approvato con L.R. 29 novembre 2013, n. 30; nell assestamento del bilancio di previsione annuale 2013 e pluriennale , approvato con L.R. 24 dicembre 2013, n. 33. Come già avvenuto nel corso del 2012, il ritardo nell approvazione della legge di bilancio 2013 ha indotto la Regione ad approvare con L.R. 31 dicembre 2012, n. 51, l esercizio provvisorio 9, autorizzando la Giunta alla relativa gestione ad esclusione di specifiche spese o settori di spesa. Le regole contabili di detta gestione si rinvengono nella L.R. 29 novembre 2001, n. 39 recante Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione e successive integrazioni e modificazioni che ha disciplinato in modo organico le regole finanziarie e contabili proprie dell'ordinamento regionale. Anche per l esercizio finanziario 2013, come per il precedente, è venuta meno la buona prassi in sede previsionale di inserire, ai sensi dell art. 2, comma 3, lett. a) della L.R. n. 39/2001, all art. 1 della legge finanziaria regionale per l e.f il livello massimo del ricorso al mercato finanziario (ovvero l indebitamento autorizzato ai fini del pareggio di bilancio) anche per gli anni di riferimento del bilancio pluriennale. Di conseguenza, per le annualità del bilancio pluriennale, la Regione non ha previsto di ricorrere ad indebitamento atteso che l autorizzazione in sede di previsione (art. 5 legge di bilancio 2013) ha riguardato solo l esercizio di riferimento della manovra per un importo pari ad 1.534,90 mln di euro (erano 1.657,98 nel 2012) 10 salvo poi, in sede di assestamento al bilancio di previsione 2013, procedere all incremento dell indicata autorizzazione per dare copertura al disavanzo relativo all esercizio L articolo 1, comma 1, della Legge di autorizzazione all esercizio provvisorio 2013 prevede che: Ai sensi dell articolo 56, comma 4, dello Statuto e dell articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, dal 1 gennaio 2013 e fino al momento dell entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il termine stabilito dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il bilancio di previsione per l anno 2013, secondo gli stati di previsione dell entrata e della spesa contenuti nel disegno di legge n. 30/DDL dell 11 dicembre 2012 Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2013 e pluriennale , così come approvato dalla Giunta regionale. 10 Coincidenti con gli importi relativi agli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2013 per spese d investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati di cui alla specifica Tabella allegata al bilancio di previsione 2013 e pluriennale denominata Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2013 per spese d investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati (pag. 319 e ss. BUR Regione del Veneto n. 32 del 5 aprile 2013). 16

126 Analogamente a quanto verificatosi negli ultimi esercizi, l assestamento del bilancio di previsione 2013 e il rendiconto generale dell anno 2012 sono stati approvati in ritardo rispetto ai termini previsti dalla Legge regionale statutaria 11 e dalla L.R. 39/2001 di contabilità 12. Sul versante della programmazione giova evidenziare in questa sede che lo Statuto regionale all art. 28 recante Principi dell attività amministrativa, al comma 3, prevede che la Regione svolge la propria attività di amministrazione nel quadro di atti di indirizzo, di programmazione e di determinazione di standard e di criteri, assicurando il coinvolgimento degli enti locali e il concorso dei soggetti maggiormente rappresentativi della realtà veneta. Detto principio della programmazione e la sua centralità nell ambito dei rapporti tra indirizzo e gestione e, quindi tra Giunta e Consiglio regionale emerge chiaramente nelle altre norme statutarie che contemplano un precipuo ruolo del Consiglio nell approvazione degli atti di programmazione regionali che, assieme agli altri documenti programmatori quali il bilancio annuale e pluriennale, consentano all amministrazione regionale di avere un chiaro quadro degli interventi nel medio e lungo periodo con i quali attuare le principali politiche pubbliche individuate dall esecutivo e condivise dall organo assembleare. Come rilevato anche in occasione della Parificazione del 2012, a tale centralità non era seguita una chiara consapevolezza da parte del Consiglio regionale atteso che dall anno 2007 in poi, il D.P.E.F, seppur approvato dalla Giunta regionale, era stato visionato ma non approvato formalmente dal Consiglio. Nel corso del 2013 si assiste ad un inversione di tendenza atteso che la proposta di D.P.E.F. 2013, adottata dalla Giunta regionale con DGR/CR n. 65 del 3 luglio 2012, dopo la trasmissione al Consiglio regionale in data 5 luglio 2012 e il successivo esame da parte della I^ Commissione Consiliare, in data 8 novembre 2012, è stata approvata con provvedimento amministrativo dall organo consiliare in data 18 settembre Tuttavia, come già rilevato nella precedente relazione allegata alla decisione di parifica, si rinnova l auspicio che dopo la predisposizione da parte della Giunta regionale, la proposta di D.P.E.F. venga non solo visionata ma anche formalmente approvata dal Consiglio anteriormente all avvio della manovra di bilancio. Di tal che, quest ultima potrebbe trovare definita collocazione all'interno della cornice programmatoria atteso che, nella circostanza in esame, seppur i dati contenuti del 11 La legge regionale Statutaria n. 1 del 17 aprile 2012 all art. 56, comma 7, prevede che L'assestamento di bilancio è approvato dal Consiglio regionale con legge entro il 30 settembre di ogni anno, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio mentre al successivo art. 57, comma 3 si dispone che Il Consiglio esamina e approva, con legge, il rendiconto generale secondo le norme della legge regionale di contabilità, non oltre il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce. Al rendiconto generale è allegato l'ultimo bilancio approvato dagli enti e organismi dipendenti e partecipati dalla Regione. 12 La legge di contabilità regionale fissa l approvazione dei due documenti al 30 giugno. Peraltro, giova rilevare che l articolo 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, al comma 1 dispone che: Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, approvano: a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente; b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo; c) il bilancio consolidato entro il 30 giugno dell'anno successivo. 17

127 D.P.E.F fossero comunque a conoscenza di una Commissione del Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione 2013, in mancanza dell approvazione formale gli stessi dati mancavano di quell ufficialità che esige la coerente funzionalità del sistema della programmazione. Ciò, anche perché l'assenza del D.P.E.F. formalmente approvato, priva l organo legislativo degli elementi necessari a valutare le ipotesi assunte nella definizione degli aggregati di base del bilancio di previsione. In considerazione del complesso atteggiarsi del rapporto tra programmazione a livello macro e programmazione dell attività dell organizzazione amministrativa al fine di assicurare una coerenza della seconda alla prima, dai dati forniti in sede istruttoria si rileva che la Regione ha provveduto a realizzare e pubblicare il Piano della performance (approvato con D.G.R. n. 541 del 10 maggio 2011), mettendo a punto in modo trasparente gli obiettivi, le strategie utilizzate, le risorse disponibili per perseguire le proprie finalità istituzionali. Con la D.G.R. n del 28 giugno 2013, la Regione del Veneto ha provveduto all aggiornamento per l anno 2013 del predetto Piano Dal punto di vista della manovra finanziaria, in relazione al versante delle entrate, per il 2013 sono rimasti invariati gli aggiustamenti a suo tempo introdotti con L.R. n. 36/2007 con la quale la Regione del Veneto aveva varato una manovra tributaria, con effetti a valere per gli anni 2008 e Ne consegue che nel bilancio di previsione 2013 le entrate Tributarie di competenza di cui al titolo I venivano quantificate in circa 9.219,31 mln di euro mentre le entrate extratributarie di competenza cui al Titolo III si elevavano a 106,70 mln di euro. Sempre dal lato dell entrate ma in sede consuntiva, risulta dai dati pervenuti che, a chiusura dell esercizio 2013, la Regione del Veneto vantava nei confronti dello Stato, in relazione ai capitoli di entrata relativi al finanziamento sanitario e alle anticipazioni statali, un credito di cassa di 163 mln di euro. Tale credito è sostanzialmente riconducibile al meccanismo di finanziamento del servizio sanitario nazionale, che condiziona l accreditamento di una quota del fondo sanitario al rispetto dei vincoli posti dal tavolo di monitoraggio della sanità. Dall analisi dei medesimi dati pervenuti si è riscontrato che a fronte di un importo assegnato nel 2013 di circa 8.384,2 mln di euro (fabbisogno sanitario ex Delibera CIPE Rep. Atti n. 29/CSR del 20 febbraio 2014), a fine esercizio risultavano non ancora trasferiti alla Regione 80,8 mln di euro. Per gli esercizi precedenti, sempre al 31 dicembre 2013, risultavano non ancora trasferiti alla Regione 82,2 mln di euro (derivanti, tuttavia, esclusivamente dall esercizio 2012), mentre non risultano altri crediti riferiti a precedenti esercizi. Per quanto riguarda i crediti relativi al gettito derivante dalle manovre fiscali IRAP e addizionale IRPEF, la Regione era creditrice verso lo Stato di circa 25,7 mln di euro: di questi 22,7 mln di euro si riferiscono all anno 2013, 2,7 mln di euro risalgono al 2012 e 0,3 mln di euro al

128 Per ciò che attiene al versante della spesa, si segnala che la legge finanziaria regionale per il 2013 si compone di 45 articoli rispetto ai 49 del 2011 (19 nel 2011, 84 del 2010, 33 nel 2009 e 111 nel 2008) 13 e che la manovra, anche per l esercizio 2013 come per i precedenti, è stata caratterizzata da una serie di misure microsettoriali. Venendo alle risultanze della gestione, dall analisi del rendiconto regionale 2013 si riscontra un decremento di circa il 5,6%, rispetto al 2012, della dotazione finale di cassa che passa da 1.173,51 mln di euro a 1.107,13 mln di euro (dei quali 855,03 mln di euro quale saldo positivo della gestione di competenza e 252,10 mln di euro quale risultato della somma algebrica tra fondo cassa all 1 gennaio 2013 e residui attivi e passivi degli esercizi precedenti). E tuttavia necessario evidenziare, come emerge dalla relazione al DDL di rendiconto 2013, che per la determinazione dell'effettiva disponibilità di cassa della Regione del Veneto si deve tener conto anche delle somme in deposito al 31 dicembre 2013 nel conto corrente acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, che presenta una disponibilità liquida pari ad 122,84 14 mln di euro. Di tal che le effettive disponibilità di cassa al termine dell esercizio 2013 ammontano a 1.229,96 mln di euro. Tuttavia, dagli atti pervenuti alla Sezione si rileva, invece, che dal Quadro illustrativo della concordanza tra il conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U., trasmesso dalla Regione con nota prot. n del 13/5/2014, risulta una Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2013 di 1.109,88 mln di euro. In relazione alla discrasia sopra rilevata la Regione nelle proprie controdeduzioni 15 ha affermato che..il Quadro illustrativo della concordanza del Tesoriere di cui sopra, riporta il totale delle disponibilità con la dizione Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2013. Questa dizione è da considerarsi esclusivamente come dizione ad uso interno del Tesoriere medesimo. Nella realtà, infatti, il saldo in parola è frutto della risultanza conciliata dei conti di contabilità speciale accesi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Venezia Banca d Italia (conto n 30522/Gestione ordinaria e conto n /Gestione Sanitaria). Non è pertanto da confondersi con il saldo sul conto di contabilità speciale presso la Tesoreria Centrale dello Stato Banca d Italia n 22920/Regione Veneto-Ris. CEE-Cof. Naz. cui si riferisce la relazione tecnico contabile al Rendiconto 2013 nell indicare l importo di euro ,23 come disponibilità in deposito presso la Tesoreria Centrale dello Stato. Ed ancora che: il differenziale tra l importo indicato dal Tesoriere nel Quadro illustrativo sopra citato alla voce Fondo di Cassa, pari ad ,96 e la disponibilità totale di ,97 al , già 13 La manovra finanziaria regionale ha tra le altre disposizioni, previsto: i rifinanziamenti e i fondi speciali (art. 2); l attribuzione alla Regione del gettito derivante dalla lotta all evasione in materia di compartecipazione regionale all IVA (art. 3); gli interventi di razionalizzazione della spesa e del costo degli apparati amministrativi (artt. 4-11); le norme finalizzate ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale (artt ). 14 Disponibilità interamente riferita alla somma depositata sul c/c n "Risorse CEE - cofinanziamento nazionale", rappresentata in contabilità fra i residui attivi riportati al titolo VI dell'entrata, Entrate per Contabilità speciali", al capitolo 9818/E. 15 Nota del Presidente della Regione n del 15 settembre

129 in precedenza citata, è dovuto alle cd partite viaggianti, ovvero regolazioni contabili intercorrenti tra il Tesoriere e la Banca d Italia, che sono riportate debitamente nel quadro stesso già trasmesso alla Corte.. Le considerazioni formulate dalla Regione, non paiono superare la discrasia sopra evidenziata e sollevano non poche perplessità in ordine non solo ad un uso non corretto della terminologia contabile adottata nella stesura del quadro dimostrativo della concordanza delle scritture (seppur, come riferisce la Regione, da imputare al Tesoriere), ma anche alla completezza delle informazioni nello stesso quadro informativo contenute. Proseguendo nell analisi della gestione finanziaria risultante dal rendiconto 2013, il saldo finanziario o risultato finale di amministrazione (cioè la differenza tra la sommatoria del fondo di cassa con i residui attivi, da un lato, ed i residui passivi, dall altro) anche per il 2013 risulta negativo seppure in lieve ripresa, assestandosi a - 595,92 mln di euro. Detto disavanzo trova origine nell effetto combinato: del disavanzo dell esercizio precedente (era circa - 714,08 mln di euro) interamente applicato al bilancio 2013; del saldo positivo della gestione di competenza 2013 (differenza tra entrate accertate e spese impegnate nel 2013 pari a 213,46 mln di euro); del saldo negativo della gestione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti (sommatoria tra i minori residui attivi e i minori residui passivi accertati in corso di esercizio pari a circa 95,30 mln di euro). Come già evidenziato nelle relazioni sugli esercizi finanziari anteriori al 2012, e nella relazione di accompagnamento alla Parifica del rendiconto 2012, i ripetuti disavanzi di amministrazione conseguono alla scelta della Regione del Veneto di non ricorrere alla contrazione dei mutui a pareggio già autorizzati con leggi di bilancio e di assestamento 16. Sul punto si evidenzia come l indebitamento regionale, a garanzia della corretta gestione delle risorse pubbliche, è soggetto a vincoli posti dalla Costituzione, dalle leggi statali e dalle leggi regionali, e la relativa disciplina è sempre più orientata al limite di contrarre nuovo debito, anche e soprattutto per effetto degli impegni assunti a livello sovranazionale per l appartenenza dell Italia all Unione europea. Occorre, altresì rammentare, che l art. 119, comma 6, della Costituzione è stato modificato dall art. 4, co. 1, lett. b, della Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, norma che nel confermare il ricorso all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento ha previsto, con decorrenza dall anno 2014, che il ricorso da parte degli enti territoriali a tale fonte di finanziamento debba essere correlata alla contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. Peraltro, proprio in applicazione del vincolo costituzionale del divieto di indebitamento se non per spese di investimento e dei vincoli quantitativi dello stesso a livello regionale, le amministrazioni regionali devono effettuare un costante monitoraggio sul mantenimento del legame tra entrate derivanti dalla 16 Si veda quanto evidenziato nella Sezione dedicata agli equilibri di bilancio. 20

130 contrazione del debito e spese di investimento alle quali le stesse sono destinate 17 e individuare nei documenti di bilancio la connessione tra l indebitamento autorizzato e le spese di investimento previste 18 e autorizzate da precedenti normative regionali. Considerando che dalle risultanze del rendiconto 2013 emerge che la Regione non ha acceso i mutui autorizzati per gli importi previsti dalle leggi di bilancio e di assestamento e che, quindi, anche per l anno 2013, come negli esercizi precedenti, la mancata contrazione degli stessi non ha inciso, come si vedrà, sul rispetto dei limiti qualitativi all indebitamento, la questione si pone principalmente per la copertura degli equilibri complessivi di bilancio in sede previsionale laddove norme statali (art. 10, comma 2, della legge 281/1970 come modificato dall art. 23, comma 1, del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76) e disposizione regionale (art comma 2 della legge regionale 39/2001) consentono il ricorso all indebitamento per la copertura del disavanzo risultante tra il totale delle spese che si prevede di impegnare e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell esercizio di riferimento. La Sezione in sede di controllo finanziario, svolto sul bilancio di previsione 2013 e sul rendiconto 2012 della Regione del Veneto, ai sensi del comma 166, art. 1, legge n. 266/ aveva rilevato che.il presunto saldo netto di parte corrente (pari a euro), che risulta in notevole peggioramento rispetto ai corrispondenti saldi positivi registrati a consuntivo nei rendiconti dei due esercizi precedenti ( nel 2011 e nel 2012), risulta interamente coperto dal saldo generato dalla gestione in conto capitale ( euro), positivo grazie alle entrate iscritte al Tit. V Accensione di prestiti (pari a circa 2 miliardi). In particolare, il saldo complessivo derivante dalla gestione di competenza dell esercizio 2013 è stimato, a preventivo, pari a zero essendo le entrate che si 17 Cfr. C. conti, Sez. aut., deliberazione n. 17/SEZAUT/2010 cit., ove si legge che ai bilanci di previsione annuali dovrebbe essere allegato un importante documento che ponga in connessione l indebitamento autorizzato a pareggio con il totale o la quota parte delle spese di investimento previste ( ). 18 Nella citata legge di contabilità regionale è previsto all articolo 13, comma 2 lettera a) che al quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione venga allegato tra gli altri..b) un quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all indebitamento autorizzato;. 19 La disposizione di cui al citato art. 25 prevede: 1. La Regione può contrarre mutui o ricorrere a prestiti obbligazionari, con oneri a proprio carico, per provvedere a spese d'investimento, nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali. 2. Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 è consentito per la copertura del disavanzo risultante tra il totale delle spese che si prevede di impegnare e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell esercizio di riferimento, nel limite di un importo non superiore al totale cumulato delle spese d'investimento e delle spese per l assunzione di partecipazioni a società finanziarie regionali, se non finanziate con entrate a destinazione vincolata. 3. Il ricorso all indebitamento con oneri a carico del bilancio regionale è autorizzato esclusivamente con legge di bilancio o con legge di assestamento, per il solo esercizio a cui l autorizzazione si riferisce. 4. L importo complessivo delle annualità di ammortamento a carico della Regione per l indebitamento in estinzione nell esercizio di riferimento non può superare il venticinque per cento dell ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, a condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura nell ambito delle previsioni del bilancio annuale e riscontro di copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale, in corrispondenza degli esercizi di riferimento. 5. Il ricorso ad indebitamento non può essere autorizzato in mancanza di approvazione del rendiconto generale del penultimo esercizio rispetto a quello cui l autorizzazione all indebitamento si riferisce. 6. La Giunta regionale provvede al ricorso all indebitamento, con oneri a carico dello Stato, direttamente sulla base delle relative leggi statali di autorizzazione. 20 Relazione allegata alla deliberazione n. 427/2014/PRSE del 23/07/

131 prevede di accertare uguali alle spese di cui si autorizza l impegno (stimate in migliaia di euro). Sul punto non si può far a meno di effettuare una serie di considerazioni circa il costante utilizzo dell opportunità offerta dalle normativa regionale in vigore per conseguire gli equilibri iscrivendo in bilancio di previsione la copertura dei disavanzi mediante ricorso a mutui. Infatti, come già evidenziato sopra (e rilevato nelle relazioni sugli esercizi finanziari anteriori al 2012 e nella relazione di accompagnamento alla Parifica del rendiconto 2012), i ripetuti disavanzi di amministrazione che hanno caratterizzato gli ultimi anni conseguono alla scelta della Regione del Veneto di non ricorrere alla contrazione dei mutui a pareggio già autorizzati con leggi di bilancio e di assestamento 21. Seppur in tale scelta molto ha influito la capacità della Regione di valutare le ricadute di un ricorso all indebitamento per la copertura del disavanzo è intuitivo dal punto di vista contabile che l analisi globale dei risultati della gestione finanziaria deve tener conto non solo dell avanzo/disavanzo formale di amministrazione, ma anche del disavanzo reale che deve essere finanziato nell esercizio successivo. Sul punto, non appare superfluo ribadire quanto già evidenziato da questa Sezione in relazione al fatto che l incremento del disavanzo reale seppur non vada considerato necessariamente come un dato negativo, poiché potrebbe essere determinato, e nei fatti lo è, dal minor ricorso all indebitamento grazie all esistenza di una sufficiente dotazione di cassa, appare necessariamente legato alla possibilità della Regione di utilizzare appieno le proprie capacità di cassa.. Appare di palmare evidenza che un risultato di siffatta portata, che incide sulla capacità della Regione di far fronte al proprio disavanzo, pur mantenendo per l ente una sufficiente capacità potenziale di indebitamento a copertura del disavanzo, per le motivazioni legate al rispetto dei nuovi principi contabili costituzionali in precedenza evidenziati, imporrebbe non solo di non ricorrere alla contrazione di mutui a copertura del disavanzo corrente ma di ricondurre a bilancio detta copertura. Sul punto, infatti, non possono, ignorarsi le perplessità già espresse da questa Sezione 22 con la conseguenza che..il ricorso a tale soluzione ingesserebbe la politica di bilancio regionale per gli esercizi a venire venendosi a verificare un innalzamento del rapporto tra l incidenza sul bilancio dell indebitamento regionale e la gestione corrente. Detta politica di bilancio, tuttavia, seppur fondata sulla previsione normativa della legge di contabilità regionale rischia di porre in serio pericolo il mantenimento degli equilibri futuri di bilancio, atteso che la tendenza del legislatore appare finalizzata non solo all obbligo di rispetto degli equilibri di 21 Si veda quanto evidenziato nella Sezione dedicata agli equilibri di bilancio. 22 Referto sulla gestione finanziaria del 2011 reso ai sensi della legge 131/

132 bilancio 23, ma anche alla tutela di valori giuscontabili che vanno oltre il rispetto dei vincoli del patto di stabilità. Proprio per effetto delle modifiche costituzionali intervenute non appare più sufficiente solo ridurre la capacità teorica massima di indebitamento, ma occorre continuare ad operare per ricondurre la gestione corrente entro margini operativi più stringenti in grado di far conseguire avanzi da destinare alla copertura delle spese di investimento derivanti dai precedenti esercizi cercando anche di evitare la copertura del disavanzo mediante contrazione di mutui a pareggio 24. Di tale conseguenze, peraltro, appare consapevole anche l amministrazione regionale 25 laddove in sede di controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla Sezione, sopra richiamate, ha evidenziato come lo.sforzo per ricondurre la gestione del bilancio entro binari più virtuosi, sia già stato avviato dalla Regione sin dall esercizio 2011, a partire dal quale, come più volte evidenziato anche nelle relazioni ai rendiconti, la Regione ha fortemente ridotto in modo graduale il ricorso al deficit di bilancio, fino ad azzerarlo nel bilancio previsionale E che: sia evidente come negli ultimi tre esercizi la Regione abbia generato un saldo gestione di parte corrente positivo in misura tale da consentire alla Regione medesima di coprire con tale saldo anche il saldo negativo della gestione in c/capitale. In relazione poi alle espresse perplessità in ordine alla effettiva destinazione, in sede previsionale, alla sola copertura delle spese di investimento (in ossequio alle prescrizioni dell art. 119 della Costituzione) dell ammontare delle risorse per le quali in Giunta è stata autorizzata ad accendere mutui a pareggio, la Regione nelle proprie controdeduzioni ha rappresentato che:.. Prendiamo atto delle perplessità sollevate dalla Corte circa la possibilità che la Regione, in sede previsionale, possa aver previsto che un presunto disavanzo nella gestione di parte corrente potesse essere coperto mediante ricorso ad entrate iscritte al Titolo V. Tuttavia, visti i riferimenti citati in relazione al controllo finanziario svolto sul bilancio di previsione 2013 e sul rendiconto 2012, deduciamo che le perplessità sollevate derivino dalle elaborazioni condotte dalla Corte sulla tabella 3.1 del questionario-relazione bilancio di previsione Orbene, lo schema adottato per strutturare detta tabella risulta solo parzialmente rispecchiare la struttura del bilancio previsionale delle Regioni, apparendo in realtà più ritagliata sugli schemi contabili degli Enti Locali. Nella realtà, come verrà dimostrato di seguito, la Regione ha pienamente conseguito gli equilibri di bilancio previsti dalla normativa 23 Con legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 come visto, si è introdotto il principio costituzionale di pareggio di bilancio. 24 Di tale esigenza è ben cosciente la Regione del Veneto, come emerge dalla lettura dei Rendiconti Generali degli esercizi 2012 e 2013, rispettivamente a pag. 157 e Infatti, nella relazione tecnico-contabile allegata al rendiconto per gli esercizi 2012 e 2013 viene evidenziato come i peggioramenti del risultato di amministrazione e, di conseguenza del disavanzo, verificatosi a partire dal 2008, sono per gran parte riconducibili alle politiche propulsive della spesa adottate nel decennio trascorso dalla Regione, anche ricorrendo alla creazione di importanti deficit di bilancio in sede previsionale da coprirsi mediante il ricorso all indebitamento. Se tali politiche si sono rivelate utili come spinta per lo sviluppo del territorio, è altrettanto chiaro che il bilancio regionale è stato sottoposto ad un notevole stress dal punto di vista contabile e finanziario. 23

133 in vigore, compreso il rispetto dei vincoli stabiliti dall art. 119, comma 6, della Costituzione. Innanzitutto, prendiamo atto di quanto raccomandato dalla Corte affinché in sede di approvazione del bilancio previsionale e dell assestamento venga maggiormente sottolineato il collegamento tra l autorizzazione al ricorso all indebitamento a copertura del disavanzo e gli impegni per investimenti non ancora coperti con mutuo. Tuttavia, si fa notare che tale collegamento è già evidenziato in maniera analitica con allegati sia alla legge di bilancio che di assestamento. Tale elenco analitico, riportato per l assestamento 2013, all allegato E, è alla base della redazione della già più volte menzionata Tabella F, che deve, pertanto, considerarsi una tabella riassuntiva. Quanto poi al collegamento fra i due importi, richiesto dalla Corte nell articolato che autorizza il ricorso all indebitamento, si fa presente come di prassi, l articolo in questione sia elaborato riportando proprio il richiamo richiesto. Nel caso specifico del Bilancio previsionale 2013, per esempio, l art. 5 della L. R. n. 4/2013, prevede espressamente che ( ) si autorizza ( ) la contrazione di prestiti ( ) d importo complessivo non superiore ad euro ,19 ( ). Di detto ammontare è dato riscontro nella Tabella Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2013 per spese d investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati. L'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata nella formula legislativa sopra evidenziata, assicura, dunque, il rispetto dei vincoli imposti dall'art.119 c. 6 della Costituzione, sulla base dei due seguenti elementi: - il confronto fra l'importo del disavanzo e quello degli impegni da tabella F (a sua volta approvata dal Consiglio regionale): sintantoché la misura del disavanzo è inferiore, massimo uguale a quella degli impegni per spese d investimento non ancora coperti da debito, il vincolo suddetto sarà rispettato; - visto che dell'importo complessivo massimo del debito autorizzato "è dato riscontro nella Tabella" F e visto che tale tabella è la sintesi degli impegni per spese di investimento analiticamente elencati nella tabella E delle leggi di assestamento come prodromici alla redazione della tabella F medesima, il debito che dovesse essere materialmente contratto in attuazione dell'articolo autorizzatorio non può che essere contratto a copertura di impegni di spesa di investimento. Il meccanismo sopra descritto differisce profondamente da quello previsto dalla normativa contabile pertinente agli EE.LL. Per questi ultimi, infatti, vige la figura del cd mutuo di scopo, che prevede l'autorizzazione a contrarre un debito a fronte di un preciso investimento e viceversa. Le regole contabili valide per le Regioni, nello specifico per la Regione del Veneto, l art. 25 della L.R. n. 39/2001, invece, prevedono che si possa ricorrere all'indebitamento per la copertura più generale di disavanzi di bilancio nel limite di un importo non superiore al totale cumulato delle spese d investimento e delle spese per l assunzione di 24

134 partecipazioni a società finanziarie regionali, cosicché il controllo del rispetto del 119 avviene con un meccanismo più sofisticato che è quello più sopra descritto, che è debitamente recepito dalla formulazione degli articoli autorizzatori dell'indebitamento, come l'art. 5 sopra richiamato.. In relazione a quanto sopra dedotto, si evidenzia che nell ordinamento finanziario delle amministrazioni pubbliche (come da costante giurisprudenza della Corte Costituzionale), i principi del pareggio e dell equilibrio tendenziale fissati nell art. 81, quarto comma, Cost., si realizzano attraverso due regole, una statica e l altra dinamica: la prima, consiste nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa; la seconda, fondata sul carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, non consente di superare, in corso di esercizio, gli stanziamenti dallo stesso consentiti. La loro combinazione protegge l equilibrio tendenziale durante l esercizio a condizione che le pertinenti risorse correlate siano effettive e congruenti in relazione alla costruzione degli equilibri, attraverso il costante utilizzo dell opportunità, offerta dalla normativa regionale, di provvedere in bilancio di previsione alla copertura dei disavanzi mediante ricorso ai cd. mutui a pareggio (di fatto poi non contratti). Si rileva che la mancata accensione del mutuo nell anno di competenza non frena il proseguire del ciclo di spesa, che è stata giuridicamente contratta e contabilmente impegnata. In conseguenza, affinché si possano correttamente autorizzare, ai sensi della legge regionale, impegni di spesa in misura superiore al totale delle entrate (cioè in disavanzo), occorre verificare la sostenibilità prospettica del mutuo a pareggio, cioè la capacità della Regione di pagare, in futuro, tutte le spese assunte in disavanzo e coperte con entrate da indebitamento, solo stanziate. Ciò al fine di evitare che attraverso il ricorso all istituto del mutuo a pareggio venga rappresentata una situazione solo formale di equilibrio dei conti. Occorre, tra l altro, tenere presente che il calcolo dell ammontare dei finanziamenti non contratti (ovvero l importo massimo d indebitamento che le leggi regionali di assestamento possono autorizzare a copertura finanziaria dei disavanzi derivanti dagli esercizi precedenti) non può prescindere dall evoluzione contabile della spesa d investimento strettamente correlata agli stessi. In conseguenza di ciò, si impone la costruzione di tecniche di rilevazione contabile che assicurino, come in precedenza evidenziato, il mantenimento e rendano possibile il controllo, di un siffatto legame (che, chiaramente, si protrae oltre l esercizio di previsione) tra le entrate da indebitamento e le spese di investimento da esse finanziate. A tal fine, fermo restando quanto prescritto dall art. 13, co. 2, lett. b), L.R. n. 39/2001, il bilancio annuale dovrebbe contenere, oltre alla specificazione della quota di indebitamento destinata alla copertura del disavanzo derivante dalla mancata contrazione di mutui negli esercizi precedenti, un documento allegato che ponga in connessione l indebitamento autorizzato a pareggio con il totale o la quota parte delle spese di investimento previste (individuate dall art. 3, comma 17 25

135 della L. n. 350/2003). La rilevazione contabile dovrebbe proseguire in un altro documento, da allegare alla legge regionale di assestamento di bilancio, diretto a dimostrare il rispetto del limite qualitativo all eventuale indebitamento autorizzato per finanziare il disavanzo derivante degli esercizi precedenti, con la specificazione puntuale (analitica), delle spese di investimento atteso che potrebbe concretizzarsi la violazione della regola consacrata nell art. 119 Cost. (il divieto di indebitamento per spese di natura corrente) non solo nel caso in cui l indebitamento autorizzato non finanzi spese di investimento, ma anche quando non sia evidente, in sede di assestamento, la diretta riferibilità alle spese di investimento impegnate negli anni precedenti ossia nel caso di indeterminatezza ed indeterminabilità delle spese cui l indebitamento è finalizzato. Dalle risultanze contabili del Rendiconto regionale, detto principio non risulta osservato atteso che nella Tabella E allegata allo stesso, richiamata in sede di controdeduzioni, sono riportati anche impegni di spesa su capitoli inerenti a spese correnti. Ciò, tenendo in considerazione, come in precedenza rilevato, che in sede di assestamento 2013 l ammontare dell autorizzazione dell indebitamento è stata aumentata anche per dare copertura al maggiore disavanzo seguito alle risultanze definitive dell esercizio del saldo finanziario negativo comprensivo della spesa corrente. Inoltre, si evidenzia come l analisi globale dei risultati della gestione finanziaria debba tener conto non solo dell avanzo/disavanzo formale di amministrazione, ma anche del disavanzo reale che deve essere finanziato nell esercizio successivo. Si deve altresì porre in risalto che il margine della gestione corrente, è stato completamente assorbito dal disavanzo applicato degli esercizi precedenti conseguente alla richiamata scelta di non contrarre i mutui a pareggio ed operare con la liquidità conseguente all operatività dei vincoli del Patto di stabilità. In tal modo si sono sostenute contabilmente le spese d investimento (utilizzando le risorse di cassa esistenti) senza ricorrere a detta fonte straordinaria di finanziamento ma, la conseguenza è stata quella di formare un ripetuto disavanzo d esercizio seppur, costantemente ridottosi negli ultimi anni. Peraltro, in base alle considerazioni effettuate in precedenza tale meccanismo, in relazione al contenuto del nuovo articolo 40 del D.Lgs. 118/ , dovrà necessariamente trovare collocazione nell ambito della situazione complessiva dell indebitamento per spese di 26 Il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato modificato dal recente Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. L articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto 126/2014 riscrive l intero Titolo III (ora denominato Ordinamento finanziario e contabile delle regioni), del decreto legislativo 118/2011 e tra gli altri l attuale articolo 40, ora rubricato equilibri di bilanci, al comma 2, prevede che: A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa. 26

136 investimento pregresse, autorizzato e non contratto al 31 dicembre Ciò al fine di orientare la costruzione di una politica di mantenimento degli equilibri di bilancio i cui spazi di operatività appaiono estremamente risibili. Come evidenziato nella Relazione di accompagnamento alla parifica dello scorso anno, si richiama la Regione a porre particolare attenzione all evidenziato fenomeno. Venendo alle risultanze della gestione desunte dal Rendiconto 2013 e rinviando per una analisi di dettaglio alle parti dedicate, si evidenzia quanto segue. Dal lato delle entrate (al netto delle contabilità speciali del Tit. VI) le previsioni iniziali di competenza assommano circa ,39 mln di euro (2,21% in meno rispetto ai ,28 mln di euro del 2012) mentre gli stanziamenti finali di competenza, ammontano a circa ,19 mln di euro (+3,46% rispetto al medesimo dato risultante al 2012 pari a ,44 mln di euro). Gli accertamenti di competenza (sempre al netto delle contabilità speciali del Tit. VI) assommano a complessivi ,02 mln di euro, registrando un aumento del 9,93% rispetto al totale accertato nel 2012, pari a ,23 mln di euro. Per quanto riguarda l andamento della spesa desunta dal rendiconto 2013 gli stanziamenti iniziali di competenza, al netto delle partite di giro (funzione obiettivo n. 27), iscritti nel bilancio di previsione 2013, ammontano a ,39 mln di euro (-2,21% rispetto ai ,28 mln di euro del 2012). La riduzione, rispetto al 2012, degli stanziamenti iniziali (complessivamente pari a 285,89 mln di euro), riguarda la maggior parte delle funzioni obiettivo che compongono la spesa del bilancio regionale. In termini assoluti, detta riduzione deriva principalmente dalla funzione obiettivo n. 19 Tutela della salute (-129,82 mln di euro), dalla funzione n. 15 Salvaguardia di Venezia (-65,35 mln di euro), dalla funzione n. 25 Rimborso e partite compensative dell entrata (-51,10 mln di euro), dalla funzione n. 14 Politiche per l ecologia (-50,92 mln di euro) e dalla n. 13 relativa alla Tutela del territorio (- 39,12 mln di euro). L importo complessivo degli stanziamenti finali di spesa (sempre al netto delle partite di giro) pari a circa ,11 mln di euro, riscontra un significativo aumento rispetto ai ,40 mln di euro del 2012 (+4,65%), imputabile quasi interamente all incremento registrato nella spesa sanitaria e per effetto, come si dirà, del ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35/2013. Venendo agli impegni complessivi di competenza, invece, il risultato 2013 si attesta su quello dell anno 2012, con un lieve incremento dell 1,6% (euro ,62 mln di euro nel 2012 e mln di euro nel 2013). Considerando tale voce al netto delle partite di giro, la stessa risulta pari a circa ,55 mln di euro presentando un consistente incremento rispetto al medesimo dato del 27

137 2012 pari a ,16 mln di euro (+8,30%) e, con riferimento alla capacità previsionale di impegno (ossia al rapporto tra impegni di spesa e stanziamenti finali di competenza), sempre depurata delle partite di giro, si riscontra un aumento dell indice che risulta pari all 83,74% nel 2013 rispetto all 80,92% del In relazione alla composizione della spesa (sempre al netto delle partite di giro), i valori riscontrati sono i seguenti: per quanto riguarda la spesa corrente, su uno stanziamento finale di competenza di ,23 mln di euro, gli impegni assunti - desunti dal Rendiconto generale della Regione del Veneto per l anno ammontano a ,07 mln di euro circa. (la capacità previsionale di impegno del 94,5% circa, risulta in miglioramento rispetto al 93% circa del 2012); le spese d investimento vedono 1.300,21 mln di euro di impegni assunti su previsioni finali pari 2.431,60 mln di euro (indice del rapporto tra impegni su previsioni in miglioramento nel 2013 pari al 53,47% rispetto al 29,37% del 2012); in linea con l esercizio precedente è l indice riferito alle spese per rimborso di prestiti (13,09% nel 2013, 13,21% nel 2012) che calcola il rapporto tra la somma impegnata ammontante a 75,28 mln di euro e le previsioni finali di competenza, quantificate in 575,28 mln di euro circa. In relazione all attività di gestione dei residui svolta nell esercizio 2013, rimandando l analisi all apposito paragrafo della Sezione I, si rileva sinteticamente che dalla riscossione e dal riaccertamento dei residui provenienti dagli esercizi pregressi, sono risultati residui attivi per 3.325,86 mln di euro e residui passivi per 4.387,35 mln di euro mentre dalla gestione di competenza sono stati prodotti residui attivi per 2.346,99 mln di euro e residui passivi per 2.988,56 mln di euro. Complessivamente i residui mantenuti nel bilancio al 31 dicembre 2013 ammontano, a complessivi 5.672,85 mln di euro di residui attivi e a 7.375,91 mln di euro di residui passivi. Tuttavia, in questa sede appare necessario evidenziare, con riferimento all attività di gestione dei residui, quanto rimarcato nell apposito paragrafo dedicato alla questione riguardante l eliminazione dei residui passivi ex art. 51 L.R. n. 39/2001 e agli effetti della relativa reiscrizione in bilancio. Tale articolo prevede che le somme impegnate e non pagate entro il termine dell esercizio possano essere conservate nel conto dei residui per un determinato periodo di anni (non più di due anni successivi all anno di impegno, nel caso di spese correnti; non più di sette anni se relativi alle spese di investimento). Dal rendiconto 2013 i residui passivi eliminati dalla contabilità ai sensi dell art. 51, co. 2, della L.R. n. 39/2001, come risultante da apposito elenco allegato al disegno di legge del Rendiconto generale della Regione del Veneto (Allegato 1), ammontano a complessivi 110,94 mln di euro di cui mln di euro riferiti a spesa corrente e 99,87 mln di euro relativi a spese di investimento. Come previsto dal comma 3 del medesimo art. 51, ed espressamente 28

138 rilevato nella Relazione tecnico-contabile al disegno di legge concernente il Rendiconto generale della Regione per l esercizio 2013, eventuali obbligazioni nei confronti di terzi, qualora giuridicamente sussistenti, potranno essere estinte previa prioritaria e formale copertura a carico delle disponibilità finanziarie che saranno assegnate ai pertinenti capitoli del bilancio dell esercizio 2014 o successivi, in corrispondenza, quindi, del periodo in cui tali obbligazioni verranno effettivamente a scadenza, a seguito di motivata richiesta dei creditori interessati. Per quanto concerne i residui passivi eliminati dalla contabilità, sia di parte corrente che d investimento, riferiti ad interventi finanziati a suo tempo da assegnazioni statali e/o comunitarie a destinazione vincolata, già introitate o comunque accertate in bilancio, dallo stesso allegato si legge che le singole partite eliminate e riferite a spese a destinazione vincolata, saranno trasferite nella competenza dell esercizio 2014, al fine di mantenerne il vincolo, mediante specifici atti amministrativi di variazione del bilancio medesimo o con il relativo provvedimento di Assestamento, unitamente ad analoghe partite con vincolo di destinazione, sia di parte corrente che d investimento, derivanti dai minori impieghi della gestione di competenza La procedura contabile sopra rappresentata, determina l insorgere di alcune perplessità in merito al rispetto dell obbligo di copertura dei residui eliminati (o radiati), quantomeno per quelli che concernono spese finanziate da risorse regionali, problematiche che sono già state evidenziate da questa Sezione, nella relazione allegata alla propria deliberazione n. 427/2014/PRSE in sede di esercizio del controllo finanziario ex art. 1 comma 3 del Decreto Legge 174/ con riguardo al Rendiconto 2012 e Bilancio di previsione 2013 della Regione del Veneto 28. Infatti, se per i residui radiati che si riferiscono ad interventi finanziati da 27 La disposizione in questione contenuta nel decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che 3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione. 28 A pag. 14 e ss. della citata relazione si legge: Altro vulnus al principio di equilibrio di bilancio deriva dal particolare meccanismo previsto dalla legge regionale di contabilità che non contempla più l istituto della perenzione amministrativa. In particolare, i residui passivi dopo un determinato periodo di tempo vengono considerati radiati ed eliminati dalla contabilità regionale; la Regione provvede annualmente, in sede di rendiconto generale, a rilevare l importo dei residui radiati nell anno: oltretutto, nel rendiconto è indicato solo l ammontare dei residui radiati nell anno, e non anche di quelli eliminati negli esercizi precedenti.. Ed ancora che:.il principio di necessaria copertura della spesa, espressione del più generale principio di equilibrio di bilancio, viene a essere vulnerato poiché non si ha la necessaria contezza dell ammontare complessivo dei residui passivi eliminati dalla contabilità, e correlati a rapporti obbligatori non quiescenti, né esiste in bilancio un apposito fondo per il finanziamento di tali residui radiati. In definitiva, i documenti contabili non forniscono informazioni circa la capacità di onorare con puntualità le richieste di pagamento avanzate da creditori titolari di rapporti obbligatori non quiescenti... 29

139 assegnazioni statali e/o comunitarie a destinazione vincolata, già introitate o comunque accertate, sembra garantita la copertura finanziaria, venendo reiscritti nei rispettivi capitoli pertinenti a far seguito dall esercizio di radiazione, la medesima garanzia di copertura non sembra sussistere per i residui radiati finanziati con risorse regionali. In questo caso infatti, spetterà al Dirigente della Struttura competente assumere nel bilancio corrente, ai sensi dell art. 51 della legge regionale di contabilità, un nuovo impegno sullo stanziamento di competenza del capitolo a valere sul quale è stata originariamente assunta l obbligazione. Tale disposizione, non è tuttavia sufficiente a garantire che il relativo capitolo di bilancio sia dotato di uno stanziamento sufficiente a coprire eventuali richieste di pagamento relative ai residui eliminati. Detto rischio appare peraltro più rilevante in considerazione del fatto che i relativi residui radiati non sono nemmeno complessivamente quantificati a bilancio e che non esiste un apposito fondo a copertura. Nel rendiconto della Regione, infatti, è indicato solo l ammontare dei residui radiati nell anno, non anche di quelli eliminati negli esercizi precedenti e, peraltro, l informazione contabile non consente di risalire alla natura, vincolata o meno, degli impegni di spesa. Le controdeduzioni della Regione 29 in proposito, evidenziate nell apposito paragrafo dedicato della Relazione, non fanno venir meno le osservazioni sopra richiamate, di tal che parrebbe opportuno, come sopra evidenziato, istituire un apposito fondo all uopo destinato con criteri di proporzionalità in relazione alla natura ed alla qualificazione del debito. Per ciò che attiene alla gestione di cassa, dal rendiconto 2013 emerge che alla chiusura dell esercizio 2013 la stessa presenta un saldo positivo di circa 1.107,13 mln di euro dato dal fondo iniziale di cassa iniziale (1.173,51 mln di euro) cui si sommano le riscossioni (17.606,10 mln di euro) e si detraggono i pagamenti (17.672,48 mln di euro) complessivi dell esercizio. Quanto alle riscossioni gli stanziamenti iniziali di cassa si attestano, nel 2013, a circa ,01 mln di euro, (a ,57 mln di euro al netto delle partite di giro) registrando una riduzione del 5,11% rispetto ai ,16 mln di euro del 2012 mentre gli stanziamenti finali di cassa pari a ,95 mln di euro nel 2013 (19.390,41 mln di euro togliendo gli stanziamenti delle contabilità speciali) si riducono del 4,63% rispetto al 2012 (erano ,46 mln di euro). A fine esercizio le riscossioni complessive (competenza + residui), ammontano a ,10 mln di euro (15.017,93 mln di euro al netto delle partite di giro), di cui ,02 mln di euro relative alla gestione in conto competenza e 5.869,08 mln di euro riferite alle entrate in c/residui (rispettivamente 9.429,37 mln di euro e 5.588,57 mln di euro se si tolgono le partite di giro). Venendo ai pagamenti, gli stanziamenti iniziali di cassa si attestano, nel 2013, a circa ,01 mln di euro (a ,25 mln di euro al netto delle partite di giro), con una diminuzione del 5,29% rispetto ai ,16 mln di euro del 2012 mentre gli stanziamenti 29 Nota del Presidente della Regione n del 15 settembre

140 finali di cassa ammontano, nel 2013, a circa ,46 mln di euro (14.582,85 mln di euro senza le partite di giro), il 4,28% in meno rispetto ai circa ,15 mln di euro del Consegue alla rappresentata situazione contabile di cassa, che la Regione del Veneto non ha fatto ricorso ad anticipazione di cassa ordinaria con il Tesoriere, permettendo così un risparmio di oneri per gli interessi passivi. La Regione ha fatto, invece, ricorso all anticipazione di liquidità prevista dall art. 2, comma 4, del D.L. n. 35/2013, per un importo complessivo di 777,23 mln di euro 30 al fine di reperire, a condizioni finanziarie particolarmente favorevoli, la liquidità (per un totale 1.587,48 mln di euro) occorrente per aggredire immediatamente e, soprattutto, sostanzialmente, la massa del debito scaduto. Il ricorso all anticipazione è stato autorizzato con legge regionale 1 agosto 2013, n. 21 recante Misure per la copertura del rimborso dell anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale, che individua in 45 mln di euro annui la copertura finanziaria mediante apposite variazioni, limitata tuttavia ai soli esercizi del bilancio pluriennale 2014 e Rinviando l analisi agli appositi paragrafi dedicati 31, in questa sede giova tuttavia evidenziare che, proprio per evitare un effetto distorsivo sui dati di bilancio ed in particolare sull incidenza delle anticipazioni sul risultato di amministrazione, la Sezione delle Autonomie 32 della Corte dei conti aveva raccomandato alle Sezioni regionali di controllo, nell ambito delle valutazioni di competenza finalizzate alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e delle regole sull indebitamento, di verificare la corretta applicazione delle clausole contrattuali e dei principi di corretta contabilizzazione in bilancio delle risorse riferibili a dette anticipazioni. Tali regole applicative, per la Sezione delle Autonomie.. impongono la sterilizzazione dell eventuale miglioramento del risultato di amministrazione determinato dall anticipazione ricevuta, sia per l anno di riferimento sia per gli esercizi successivi, sino al completo rimborso della medesima. In relazione a detta verifica va evidenziato che, dalle risultanze del rendiconto 2013 della Regione del Veneto, la riscossione dallo Stato della prima tranche dell anticipazione (euro 777,23 mln di euro), alla quale seguirà una seconda nel corso del 2014 per ulteriori 810,25 mln di euro, ha trovato allocazione al titolo V dell entrata nell apposita Categoria rubricata Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine nel capitolo di entrata /E rubricato Anticipazioni di liquidità dallo stato a valere sul fondo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 35 ( ) per 777,23 mln di euro. Il contestuale trasferimento alle aziende sanitarie delle suddette anticipazioni ha trovato allocazione per il medesimo importo, nella Funzione obbiettivo Tutela della salute, nell Unità previsionale di base rubricata Spese di investimento in ambito sanitario e precisamente nel 30 Per una analitica descrizione di questa operazione si rinvia alla Sezione II della presente Relazione. 31 Rispettivamente nella Parte I sezione II, parte dedicata all Indebitamento ed alla Parte II sulla Sanità. 32 Con deliberazione n. 19/SEZAUT/2014/QMIG. 31

141 capitolo di spesa /U Trasferimenti in c/capitale agli enti del servizio sanitario regionale a valere sul fondo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 35 ( ). Successivamente, con apposita delibera del Responsabile della gestione Sanitaria accentrata (GSA), dette risorse sono state trasferite alle strutture sanitarie regionali interessate. Il trasferimento di dette risorse alle aziende sanitarie regionali ha determinato, dunque, nel corso dell esercizio finanziario 2013, quell effetto di sterilizzazione auspicato dalla Sezione delle Autonomie laddove in corrispondenza dell entrata nel bilancio della Regione del Veneto delle risorse destinate all anticipazione per il pagamento dei debiti pregressi delle aziende sanitarie, si è apposto un vincolo di destinazione con la creazione di un corrispondente capitolo di spesa le cui risorse sono state interamente impegnate e pagate nel corso dell esercizio 2013, di fatto evitando la possibilità di generare effetti espansivi della capacità di spesa regionale 33. Tuttavia detto effetto, per tradursi compiutamente in una pedissequa osservanza degli obblighi imposti dal contratto sottoscritto con il MEF, deve verificarsi mediante un effettivo utilizzo delle risorse, da parte delle strutture del S.S.R. destinatarie, per il pagamento delle obbligazioni assunte e non adempiute nel corso degli anni. Peraltro, si osserva, che l effetto di irrigidimento del bilancio regionale nel periodo considerato dalla norma regionale autorizzatoria e dal citato contratto (dal 2014 fino al 30 giugno 2043), dovuto alla imputazione in parte spesa del rimborso annuale delle risorse ricevute, potrebbe non essere controbilanciato da un effettivo superamento della situazione di crisi di liquidità laddove le strutture del S.S.R., non riescano nella gestione attuale e futura a garantire l equilibrio necessario ad evitare che possano nuovamente verificarsi le analoghe problematiche di ritardo nei pagamenti. Si segnala, ulteriormente, che mentre nelle premessa alla DGR 785/2013 (che delineava l operazione contabile) e nello stesso contratto con il MEF veniva chiaramente specificato come le risorse derivanti dall accesso all anticipazione fossero interamente destinate alla copertura degli oneri derivanti da debiti scaduti, nella norma regionale autorizzatoria si fa riferimento solo all utilizzo destinato agli ammortamenti non sterilizzati delle strutture del S.S.R riferiti al periodo La Corte aveva già evidenziato che La natura evidente di misura una tantum (il pagamento è inteso esclusivamente a regolare oneri pregressi e non genera nuove spese) dovrebbe comportare, verosimilmente, la sterilizzazione degli effetti sul saldo strutturale di bilancio.. Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, Deliberazione n. 6/SSRRCO/RCFP/13 approvazione del Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica. Maggio pag Vedasi, sul punto, la Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi regionali pubblicate nel semestre luglio - dicembre 2013 allegata alla Deliberazione di questa Sezione n. 393/2014/RQ. pag

142 Dal punto di vista del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la Regione ha rispettato i vincoli del Patto di stabilità, ha conseguito gli equilibri di bilancio sia di cassa che di competenza ed ha osservato i limiti normativi all indebitamento. Quanto al Patto di stabilità interno, come noto, lo stesso costituisce un vincolo all attività programmatoria dell ente anche al fine di consentire all organo consiliare di vigilare in sede di approvazione del bilancio la cui programmazione deve essere coerente con gli obiettivi imposti dalla normativa vigente. Obbligo, che deve intendersi esteso anche alle variazioni che intervengono sul bilancio di previsione nel corso dell anno, apportando i necessari adeguamenti agli stanziamenti (di competenza e di cassa) non appena noti gli obiettivi del Patto o qualora gli stessi vengano rimodulati a seguito di interventi legislativi 35. Sul punto, la Sezione in sede di controllo sul Questionario-Relazione per il collegio dei revisori sul bilancio di previsione della Regione del Veneto per l esercizio aveva rilevato, la mancata coerenza delle previsioni iniziali di competenza del bilancio per l esercizio 2013 con gli obiettivi programmatici di competenza finanziaria imposti dal Patto di stabilità (di cui all art. 1, comma 450, della Legge n. 228/2012). In quella sede si era rilevato che a fronte di un obiettivo annuale (iniziale 37 ) pari a migliaia di euro, gli stanziamenti iniziali di competenza ammontavano a migliaia di euro, evidenziando una differenza pari a migliaia di euro 38. Tuttavia, come risulta dai dati pervenuti alla Sezione in risposta alle richieste istruttorie finalizzate alla parifica del rendiconto 2013, nel corso dell esercizio finanziario la Regione, a seguito dell attivazione (con D.G.R. n. 620 del 03/05/2013) del Patto verticale incentivante 2013, ha provveduto alla ripartizione, tra gli enti locali del Veneto, di un plafond di complessivi 80 mln di euro (di cui 20 milioni alle province e 60 milioni ai comuni) riducendo del medesimo ammontare i propri obiettivi programmatici di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria per l anno 2013, quantificandoli definitivamente in migliaia di euro. La Regione del Veneto, come si potrà approfondire nella sezione dedicata, ha dunque rispettato gli obiettivi di competenza eurocompatibile e finanziaria per l anno 2013 realizzando una differenza negativa rispettivamente pari a migliaia di euro in conto competenza eurocompatibile e migliaia di euro in conto competenza finanziaria. Quanto alla regionalizzazione del Patto di Stabilità, la Regione ha attivato, con D.G.R. n. 620 del 3 maggio , il Patto regionale verticale incentivato disciplinato dall art. 1, commi 35 In relazione ai numerosi interventi del legislatore statale che hanno rimodulato relativamente all esercizio finanziario 2013 gli obbiettivi delle regioni si veda la parte dedicata nell apposita Sezione II. 36 Previsto dall art. 1, comma 166, della L. n. 266/2005 e richiamato dall art. 1, comma 3, del D.L. n. 174/ Lo stesso è stato rideterminato a seguito dell attivazione da parte della Regione del Veneto del Patto verticale incentivato. 38 Sul punto vedasi la deliberazione della Sezione n. 427/2014/PRSE del 23 luglio Con la stessa delibera la Regione ha stabilito i criteri di virtuosità, di riparto del plafond finanziario nonché le sanzioni in caso di utilizzo del plafond in percentuale inferiore al 100%, sia per i Comuni che per le Province. 33

143 , della L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) prevedendo un plafond complessivo pari a 50 milioni, di cui 37,5 milioni a favore dei Comuni e 12,5 milioni a favore delle Province. In data 13 giugno 2013, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 82, è stata avviata una nuova procedura attuativa del Patto verticale incentivato 2013, a seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 64/2013 di conversione del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 che ha consentito alla Regione del Veneto di concedere ulteriori spazi finanziari per un importo complessivo di 30 milioni. Di questi, 7,5 milioni a favore delle Province (in aggiunta ai precedenti 12,5 milioni previsti con il citato decreto Presidenziale n. 71/2013, per un totale di 20 milioni) e di 22,5 milioni a favore dei comuni (in aggiunta ai precedenti 37,5 milioni, per un totale di 60 milioni). Dalle informazioni trasmesse dalla Regione risulta che l attivazione di tale procedura, mirata a fornire un ulteriore aiuto concreto agli enti locali del Veneto attraverso l immissione nel sistema produttivo di un ammontare di liquidità finalizzato all effettuazione di pagamenti per spese d investimento (in conto residui) e per obbligazioni di parte capitale 40, ha consentito di ottenere dallo Stato un contributo pari ad euro Con D.P.G.R. n. 79 dell 11 giugno , la Regione del Veneto ha attivato, per l anno 2013, il Patto Sisma Donazioni 42 dando avvio alla procedura per determinare, nel limite complessivo di 0,5 milioni, l ammontare delle spese che ciascun ente locale può escludere dal Patto di stabilità interno 43 mentre con D.G.R. n del 17 settembre 2013, la Regione del Veneto ha avviato, per l anno 2013, il Patto Sisma 44, dando avvio alla procedura per determinare, nel limite complessivo di 5 milioni, l ammontare delle spese che ciascun ente locale può escludere dal Patto di stabilità interno. Il Patto orizzontale per l anno 2013, è stato attivato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n del 17 settembre sulla base del parere favorevole espresso in sede di Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, nella seduta del 16 luglio Le somme concesse con l attivazione di tale istituto dovevano essere utilizzate esclusivamente per pagamenti in conto capitale (sia a competenza che a residuo), effettuati entro il 31 dicembre Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) Art. 1, comma 124: La cessione di spazi finanziari di cui al comma 122, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte. Comma così modificato dall art. 1-bis, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n Successivamente ratificato con D.G.R. n. 940 del 18 giugno Previsto dal D.L. 6 giugno 2012, n. 7442, convertito dalla Legge n. 122/ Si veda, al riguardo, anche la Circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 5 del 7 febbraio Disciplinato dall articolo 6-quinquies del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla Legge n. 71/ Con tale deliberazione sono stati stabiliti i criteri di accesso, le modalità di riparto del plafond e gli obiettivi per gli enti che hanno acquisito o ceduto spazi finanziari nell esercizio 2013, fissando il termine perentorio all 11 ottobre 2013 sia per la presentazione della disponibilità degli spazi finanziari, sia per la domanda di accesso al plafond da parte degli enti interessati. 34

144 Per quanto riguarda il rispetto degli equilibri di bilancio 46 la Regione del Veneto ha rispettato il vincolo sia per quanto attiene all equilibrio di cassa che a quello di competenza. L equilibrio di cassa per ciò che concerne la gestione finanziaria 2013 risulta rispettato sia in sede di previsioni iniziali che finali, con una variazione percentuale positiva (+4,4%) delle previste entrate finali da riscuotere nel corso dell esercizio: variazione ascrivibile ad un aumento sia delle previsioni finali di entrata (+3,81%) sia del fondo iniziale di cassa (+17,35%), con corrispondente aumento delle autorizzazioni di pagamento. In particolare, le previsioni iniziali relative alle entrate di cui si prevede la riscossione nell esercizio 2013, ammontano, in sede di bilancio di previsione, a complessivi mln di euro cui, aggiungendo la giacenza presunta di cassa, stimata in mln di euro, si ottiene il tetto massimo dei pagamenti autorizzabili, pari a circa mln di euro, che corrisponde ai pagamenti autorizzati. L equilibrio è ugualmente verificato anche in sede di previsioni finali di cassa, con l eguaglianza delle previsioni finali delle entrate da riscuotere (22.674,9 mln di euro) e del fondo iniziale di cassa (1.173,5 mln di euro), alle previsioni finali dei pagamenti autorizzati, pari a complessivi ,5 mln di euro. Nel bilancio di previsione dell esercizio finanziario 2013, l equilibrio fra il totale delle spese che si prevede di impegnare e delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell esercizio, è ottenuto grazie all autorizzazione al ricorso all indebitamento per complessivi 1.534,90 mln di euro. Le entrate che si prevede di accertare nel corso dell esercizio, pareggiano alle spese autorizzate nell importo di ,3 mln di euro 47 (di ,9 mln di euro, depurate dalle componenti vincolate, pari a 1.205,4 mln di euro). Va tuttavia evidenziato che, come già riscontrato nei precedenti esercizi, fra le spese di cui si è autorizzato l impegno con la legge di approvazione del bilancio di previsione, non è stato iscritto il saldo finanziario negativo presunto alla chiusura dell esercizio precedente, diversamente da quanto disposto dall art. 8, comma 3, della legge di contabilità regionale n. 39/ Emerge, infatti, che la Regione del Veneto non ha proceduto all iscrizione obbligatoria di tale posta in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l esercizio , nonostante la legge di bilancio di previsione sia stata approvata il 5 aprile 2013 (quindi oltre tre mesi dopo la chiusura dei conti dell esercizio precedente), data alla quale l ammontare 46 L equilibrio di competenza consiste nell equivalenza fra il totale delle spese di cui si autorizza l impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nell esercizio, sommato a mutui o ad altre forme di indebitamento autorizzate con la legge di approvazione del bilancio; l equilibrio di cassa è dato dall equivalenza fra il totale dei pagamenti autorizzati ed il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla giacenza iniziale di cassa. 47 Fra le entrate complessive, sono ricomprese le entrate di cui al TIT. VI contabilità speciali a cui corrisponde, nella parte spese, la funzione obiettivo 0027 partite di giro. I relativi stanziamenti ammontano a 3.992,9 mln di euro, in sede di previsioni iniziali, ed a 2.994,1 mln di euro, in sede di previsioni finali. 48 Il comma 3, dell art. 8 della L.R. n. 39/2001, che norma i contenuti del bilancio di previsione annuale, dispone: Tra le entrate o le spese di cui al comma 2, lettera b) (ossia entrate e spese di competenza) è iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto alla chiusura dell esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce. 49 Approvato con legge regionale 5 aprile 2013, n

145 del saldo finanziario dell esercizio precedente avrebbe dovuto essere approssimativamente noto. Anche se l art. 21 della legge regionale di contabilità n. 39/2001 prevede che sia la legge di assestamento del bilancio a provvedere alla definitiva determinazione ed applicazione del saldo finanziario dell esercizio precedente, nonché alle conseguenti variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa, necessarie in correlazione all applicazione del saldo stesso risulta, tuttavia, che il saldo finanziario negativo dell esercizio 2012 sia stato quantificato solo in tale sede con approvazione della legge di assestamento In detta legge 51, approvata il 24 dicembre , veniva determinato il valore del saldo e individuata la modalità di copertura, attraverso l incremento delle risorse da acquisire mediante ricorso al mercato finanziario (fissate complessivamente in circa 2.158,97 mln di euro). La mancata previsione di tale disavanzo, seppur presunto, in sede di predisposizione del bilancio di previsione (la cui copertura è avvenuta praticamente a fine esercizio con l approvazione della legge di assestamento del bilancio 2013), va considerato elemento di criticità che incide sulla corretta rappresentazione contabile e, come detto, appare in contrasto sia con le previsioni dell articolo 8, comma 3, della L.R. n. 39/2001 sia con i principi contabili che impongono di assicurare l equilibrio di bilancio in sede previsionale, la cui necessaria osservanza appare ulteriormente rafforzata dalle disposizioni della Legge costituzionale n. 1/2012 e dal decreto legge n. 174/ , come anche richiamati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 70/ Avvenuta con legge regionale 24 dicembre 2013 n La citata disposizione prevede infatti che: Ai sensi dell articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell esercizio 2012 è determinato in euro ,63. Alla sua copertura si provvede con la presente legge. 52 L articolo 4 della legge di assestamento 2013 prevede: 1. Conseguentemente all applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all articolo 3, il disavanzo di cui all articolo 5 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 4, è rideterminato in euro ,87. Di detto ammontare è dato riscontro nella Tabella F Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2013 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati, allegata alla presente legge. 2. Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell applicazione delle definitive risultanze contabili relative all esercizio 2012, la Giunta regionale è autorizzata per l anno 2013 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d importo complessivo non superiore ad euro ,68 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui all articolo 5 della legge regionale 5 aprile 2013, n L onere annuale relativo all ammortamento di cui al comma 2, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro ,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2014 e 2015 nella parte spesa del bilancio pluriennale (upb U0199). 4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all articolo 1 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, è rideterminato in complessivi euro ,87, al netto di quanto necessario al rifinanziamento dell estinzione di prestiti in ammortamento. 53 Sul punto, giova evidenziare che il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 ha consolidato la tutela di valori giuscontabili di rilevanza costituzionale anticipando la legge attuativa del nuovo articolo 81 della Costituzione prevista dalla Legge costituzionale n. 1/2012. Detto decreto individua, infatti, nuovi valori di riferimento da tutelare nell ambito delle gestioni finanziarie degli enti territoriali individuabili: nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, nel rispetto del patto di stabilità interno e nella sostenibilità dell'indebitamento. Inoltre sono elevati a valori fondamentali il rispetto delle regole contabili, il pareggio di bilancio, l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche con riguardo ai futuri assetti economici dei conti, la sana gestione finanziaria delle Regioni. 54 La stessa Corte Costituzionale ha riaffermato l importanza della salvaguardia degli equilibri di bilancio anche in successive sentenze nelle quali viene evidenziato che l esercizio dei controlli sia funzionale all attuazione principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici e che detti controlli possano essere accompagnati anche da 36

146 In relazione all indebitamento, oltre a quanto già rilevato in precedenza, nel rinviare alla specifica parte l approfondimento dedicato, si evidenzia il rispetto dei limiti normativi all indebitamento atteso che al 31 dicembre 2013, l indebitamento complessivo della Regione del Veneto 55 risultante dal conto generale del patrimonio, allegato al disegno di legge del rendiconto es. 2013, è pari a 2.043,3 mln di euro. Di questi 1.266,1 mln di euro riguardano i mutui e i prestiti obbligazionari 56 (dei quali 1.173,04 mln di euro a carico del bilancio regionale) e i restanti 777,2 mln di euro si riferiscono all anticipazione di liquidità che la Regione del Veneto, come evidenziato in precedenza, ha attivato nel 2013, ai sensi dell articolo 3 del Decreto Legge n. 35/ La Regione del Veneto ha speso nel 2013 complessivamente circa 70,0 mln di euro (erano 79,6 mln di euro nel 2012 e 76,0 milioni nel 2011) per le quote di capitale e interessi. In relazione al rispetto dei limiti quantitativi all indebitamento autorizzato previsti dall articolo 25 58, della legge di contabilità regionale (ovvero l importo dei mutui ulteriormente stipulabili, le cui rate di ammortamento sommate a quelle dovute in esecuzione di prestiti già assunti, consentano di non superare il tetto, stabilito dalla citata norma, del 20% delle entrate a libera destinazione), per quanto riguarda il 2013, dall analisi dei dati trasmessi dalla Regione del Veneto si è rilevato che lo stesso limite è stato rispettato sia in sede previsionale che a consuntivo. Infatti, a fronte di entrate tributarie di cui al Titolo I accertate nell esercizio ammontanti a 9.267,86 mln di euro (dei quali 8.438,86 mln di euro a destinazione vincolata) la quota non vincolata è risultata pari a 829 mln di euro, mentre il limite massimo delle annualità di ammortamento pagabili per quota capitale e interessi ad inizio esercizio si attestava a 168 mln di euro. A fine esercizio 2013 detto valore si riduceva a 166 mln di euro, pari al 20% delle entrate libere (pari a 829 milioni). In relazione all operatività di detto vincolo la capacità teorica di indebitamento, che a livello previsionale ammontava mln di euro a consuntivo si assestava a mln di euro mentre, la capacità residua in sede preventiva pari a 374 mln di euro (anche in relazione alla presenza di mutui autorizzati per mln di euro non contratti a fine esercizio) si assestava a consuntivo a milioni. misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell equilibrio di bilancio (Corte Cost. sent. n. 266 e n. 60 del 2013). 55 Lo stock di debito a fine esercizio 2013 corrisponde, in buona sostanza, alla quota capitale ancora non estinta di 11 prestiti: 7 mutui bancari (di cui 5 a tasso fisso e 2 a tasso variabile) e 4 prestiti obbligazionari a tasso variabile. La scadenza finale del debito è il 2046; degli 11 prestiti, 7 scadranno nel biennio La Regione del Veneto ha comunicato che nell esercizio 2013 non sono stati contratti prestiti e i mutui già esistenti non sono stati né rinegoziati e né ristrutturati. 57 Vedasi apposita Sezione dedicata all anticipazione di liquidità di cui al D.L 35/2013 sia nell ambito della parte dedicata all indebitamento che in quella dedicata alla sanità. 58 Legge regionale 29 novembre 2001 recante Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione art Ricorso all indebitamento. Comma 4 L importo complessivo delle annualità di ammortamento a carico della Regione per l indebitamento in estinzione nell esercizio di riferimento non può superare il venti per cento (4) dell ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, a condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura nell ambito delle previsioni del bilancio annuale e riscontro di copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale, in corrispondenza degli esercizi di riferimento. 37

147 Quanto, poi, alla composizione dell indebitamento regionale giova evidenziare che i dati pervenuti dalla Regione hanno evidenziato che l amministrazione regionale nel 2006 ha stipulato due collar di tasso di interesse, in relazione ai prestiti obbligazionari Regione del Veneto 2005 e Regione del Veneto Detti strumenti al 31 dicembre 2013, presentavano rispettivamente un nozionale di euro 158,34 mln di euro di e 117,22 mln di euro e poiché alla stessa data il debito residuo regionale (escludendo le risorse assunte con ricorso l anticipazione di liquidità) ammontava a 1.173,04 mln di euro, la quota dello stesso coperta tramite strumenti finanziari derivati risultava pari al 23% (24% nel 2012). Come risulta anche dalla Tabella F al DDL del Rendiconto 2013, complessivamente per l anno 2013 gli oneri e gli impegni finanziari sostenuti dalla Regione, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati, sono pari ad euro 10,92 mln di euro. Pur se la Regione Veneto appare in linea con le disposizioni di cui all articolo 62 del D.L. 112/08, convertito dalla legge 133/08 e successive integrazioni e modificazioni, che prevedono obblighi di allegazione ai bilanci di previsione delle note evidenzianti gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da strumenti finanziari derivati, si raccomanda la predisposizione di una maggiore informativa idonea a dare una prospettazione completa degli effetti delle operazioni sui conti della Regione anche con riferimento al bilancio pluriennale ove si richiami il valore stimato di estinzione al momento di redazione del predetto documento contabile (cosiddetto mark to market). In seguito all entrata in vigore della direttiva comunitaria 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (recepita dal legislatore nazionale con il D.Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012) 59, che impone stringenti limiti temporali per gli adempimenti delle amministrazioni verso i fornitori, in sede istruttoria è stato richiesto alla Regione di fornire i dati relativi all esposizione debitoria della Regione verso terzi per la fornitura di merci e la prestazione di servizi (cd. debiti commerciali). A fronte della richiesta, i dati pervenuti evidenziano che l esposizione debitoria in relazione alle transazioni commerciali a carico della Regione al 31 dicembre 2013 ammonta a 89,44 mln di euro, mentre in relazione ai dati sull andamento dell esposizione debitoria, i tempi medi di pagamento e i giorni di ritardo relativamente ai debiti commerciali registrati alla medesima data, suddivisi per ogni singola macrostruttura (segreterie regionali), sono evidenziati nell apposita parte dedicata all indebitamento. Sul punto, la Regione rappresenta che le ragioni che hanno portato alla mancata estinzione dei debiti in oggetto sono prevalentemente da 59 Tale direttiva prevede, infatti, che il periodo di pagamento non superi i 30 giorni di calendario dal ricevimento della fattura, salvo proroga fino ad un massimo di 60 giorni per le Amministrazioni che svolgano attività economica o commerciale e per gli Enti pubblici che forniscano assistenza sanitaria o salvo diversamente concordato nel contratto e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche (comunque non oltre i 60 giorni). A ulteriore rafforzamento della tutela del creditore, la nuova direttiva innalza il saggio di interessi moratori da applicare in caso di ritardato pagamento (8%), con conseguente rischio di aggravio a carico del bilancio regionale. 38

148 ricercarsi nei vincoli e nei limiti di spesa imposti dal patto di stabilità interno il cui rispetto rimane prioritario per l Ente. In relazione, poi, al rispetto di specifici vincoli di contenimento della spesa corrente imposti al fine del coordinamento della finanza pubblica, rinviando all apposito paragrafo dedicato della Relazione, si rileva che la Regione del Veneto già a partire dall esercizio 2011, ha provveduto ad allineare la normativa regionale alle disposizioni di cui al D.L. 25 gennaio 2010, n recante Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni e al D.L. 31 maggio 2010, n recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica intervenendo su un ampia tipologia di spese 62 attinenti gli organi politici e gli apparati amministrativi, ivi compresi quelli della cd. amministrazione regionale indiretta 63. Alle richiamate disposizioni sono poi seguite nel corso del 2012 ulteriori interventi legislativi statali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica 64 che hanno reso necessario, da parte della Regione, un aggiornamento delle direttive già emanate in attuazione delle richiamate normative, al fine di informare le strutture regionali in merito alle nuove norme ed ai relativi effetti che esse producono sull attività dell amministrazione regionale. Rinviando l analisi di dettaglio alla specifica parte dedicata, dai dati istruttori, si rileva come la Regione del Veneto ha osservato i vincoli di cui trattasi ed ha provveduto alla rideterminazione, nel corso dell anno 2013, dei limiti per alcune tipologie di dette spese. Venendo poi all osservanza del rispetto dei vincoli specifici di finanza pubblica relativi alla spesa di personale, rinviando all apposita parte dedicata un analisi approfondita, dai dati pervenuti dalla Regione (riferibili al solo personale in servizio presso la Regione del Veneto in quanto organizzazione amministrativa dell ente Regione in senso stretto - personale della Regione e del Consiglio regionale - e non al personale degli enti e degli organismi strumentali), emerge il rispetto della disciplina prevista dall articolo art. 1, comma 557, della legge 296/2006. Si evince, infatti, la diminuzione progressiva in sede storica della spese del 60 Convertito in legge 26 marzo 2010, n Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n Le spese contemplate dalle disposizioni in questione, il cui importo va ridotto in percentuale alle analoghe sostenute nell anno 2009, riguardano: relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; studi e consulenze; missioni; formazione. 63 La L.R. 7 gennaio 2011, n. 1 avente ad oggetto Modifica della L.R. 30 gennaio 1997, n. 5 Trattamento indennitario dei consiglieri regionali e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi ha operato quanto segue: riduzione dei costi degli organi di governo (art. 11); riduzione delle spese degli apparati amministrativi regionali, con riferimento alle spese per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e delle spese per attività esclusivamente di formazione (art. 12); revisione dei trattamenti economici degli organi di enti e dei compensi per la partecipazione ad organismi regionali (art. 13); riduzione delle auto blu e dei relativi costi di esercizio (art. 15). 64 Tra i quali il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 135; il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 recante Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito, con modificazioni, in L. 7 dicembre 2012, n. 213; la L. 24 dicembre 2012, n. 228 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013). 39

149 personale regionale, spesa che (nell accezione sopra puntualizzata), nell ultimo triennio mostra i seguenti valori assoluti: anno 2011: 140,69 mln di euro; anno 2012: 136,64 mln di euro (riduzione rispetto a esercizio precedente: - 2,88%); anno 2013: 132,75 65 mln di euro (riduzione rispetto a esercizio precedente: - 2,85%). Sempre in base all analisi dei dati trasmessi dalla Regione emerge poi il contenimento della spesa del lavoro flessibile (comma 557, primo periodo lettera a), che rileva i seguenti valori nell arco triennale: anno 2011: 9,21 mln di euro; anno 2012: 8,83 mln di euro; anno 2013: 8,01 mln di euro. Tuttavia, considerato che il rispetto dei detti vincoli andrebbe effettuato su un dato globale consolidato, al momento non disponibile, la Sezione si riserva di approfondire la citata tematica nel proseguo delle ulteriori attività di controllo ad essa intestate. Una particolare attenzione, sempre con riferimento ai dati del triennio , va attribuita al rapporto tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale (non considerando nel calcolo la categoria dei giornalisti e dei Commissari attesa la specificità delle funzioni e degli incarichi svolti), della Regione. Dall elaborazione dei dati trasmessi dalla Regione e considerando solo il personale a tempo indeterminato, risulta un rapporto di un dirigente ogni 12,88 dipendenti per il 2011 che passa a 12,91 nel 2012 e poi a 12,73 nel Volendo considerare invece tutte le tipologie di personale 66 i dati rappresentati in precedenza non mutano di molto atteso che in questo caso risulta un rapporto di un dirigente ogni 11,02 dipendenti per il 2011 che passa a 11,91 nel 2012 e poi a 11,81 nel Per le evidenze specifiche riguardanti la consistenza del personale regionale complessivo (compresi enti strumentali, agenzie regionali e società partecipate) e i relativi oneri di spesa, si rinvia ai paragrafi all uopo dedicati nella Parte I, Sezione II di questa relazione ove vengono forniti dati sul numero di dipendenti e sugli oneri del personale, complessivi e per singola struttura. Per ciò che attiene ai rapporti tra la Regione del Veneto e le proprie società partecipate, rinviando all apposito paragrafo dedicato della Relazione, giova evidenziare che al rendiconto generale, come peraltro previsto anche dalla legge regionale statutaria e dalla legge di 65 I medesimi dati coincidono con quelli prodotti dalla Regione del Veneto anche in sede di attività di controllo finanziario del Rendiconto generale 2012 e Bilancio di previsione 2013, ex art. 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012 e art. 1, commi 166 e segg.. L. n. 266/2005 (legge finanziaria per l anno 2006). 66 Rapporti di lavoro con l ente regione riconducibili al tempo indeterminato, a tempo determinato (sia dirigenziale comprensivo dei segretari che delle categorie A, B,C e D); personale assunto ai sensi della legge regionale 1/1997 (sia dirigenziale comprensivo dei Segretari) e di altre amministrazioni in comando (sia dirigenziale che delle categorie A, B, C, D) oltre che il personale assegnato a progetti obiettivo (di categoria B, C e D) e quello in somministrazione lavoro. 40

150 contabilità regionale, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria. In sede istruttoria, si è rilevato che i dati oggetto dell analisi e trasmessi dalla Regione attinenti ai bilanci d esercizio 2013 delle partecipate regionali non sono presenti nel DDL di Rendiconto generale 2013, in quanto in esso sono allegati, nella quasi totalità dei casi (ad eccezione di 4 partecipate dirette per le quali è allegato anche il bilancio d esercizio relativo al 2013), soltanto i bilanci delle partecipate relativi all esercizio Ciò, non consente di trarre dal rendiconto elementi utili per la valutazione dell impatto della gestione societaria sul bilancio regionale e della redditività della partecipazione (che la Sezione si riserva comunque di effettuare nel prosieguo delle attività di controllo ad essa attribuite anche in relazione agli obblighi di comunicazione e trasparenza vigenti nonché in relazione agli impatti sulle poste patrimoniali connesse alle partecipazioni). In via generale, dunque, si riscontra la necessità di osservare pedissequamente l obbligo di allegazione dei documenti contabili previsti dalla normativa vigente anche al fine di sottoporre a costante verifica le reciproche partite debitorie/creditorie. Alla luce delle esposte considerazioni è di palmare evidenza come il monitoraggio del rapporto debiti/crediti tra ente pubblico socio e proprie partecipate assuma un indubbio rilievo laddove in presenza di elevati crediti questi vengono iscritti a bilancio dell amministrazione quali poste attive andando ad alimentare i residui. Qualora, dunque alla presenza di elevati crediti si accompagnino situazioni di difficoltà societarie (anche con perdite reiterate) una corretta governance societaria ed un prudente atteggiamento dell amministrazione dovrebbe far propendere ad una attenta valutazione se crediti vantati verso le partecipate ed iscritti in bilancio siano in grado, falsando il risultato di amministrazione, di alimentare una situazione di disequilibrio duraturo. In tal caso, sarebbe auspicabile una prudenziale loro valutazione al fine della costituzione di un apposito Fondo Svalutazione crediti o di un incremento di quello già esistente. Detto accorgimento consentirebbe di impedire agli enti interessati di costruire i propri equilibri di bilancio contando sulla contabilizzazione di residui attivi di dubbia esigibilità (se non in relazione al quantum ma, invece, al quando della riscuotibilità) 67. Ciò in quanto il principio della prudenza e di converso quello della veridicità, che devono trovare applicazione in tutto il sistema di bilancio anche regionale, esigono che nel documento di previsione debbano essere iscritte solo le entrate che si prevede siano accertabili nel periodo amministrativo considerato. In realtà non è solo l attendibilità delle previsioni per i motivi sopra indicati - ad essere compromessa, ma anche il computo dei valori rilevanti al fine del calcolo del Patto di stabilità. Infatti è di logica intuizione che questi ultimi siano totalmente travisati ove vengano immessi elementi che non attengono alla corretta contabilizzazione di poste che la legge ritiene invece 67 Cfr. in tal senso questa Sezione deliberazioni n. 859/2012/PRSP e 435 e 459/2013/PRSP. 41

151 rilevanti a tal fine. Al riguardo si sottolinea come anche le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertare il rispetto del Patto di stabilità interno possono estendersi all esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma. Sul punto, inoltre, si evidenzia che la circolarizzazione dei rapporti credito/debito tra società ed ente socio, corrisponde all esigenza di una effettività, suscettibile di più ampio sviluppo e riflessione, della programmazione degli equilibri finanziari, a fronte della quale l indeterminatezza delle relazioni finanziarie tra i vari soggetti costituisce un potenziale vulnus ai principi del coordinamento della finanza pubblica e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, i quali devono essere preservati nei rispettivi bilanci secondo modalità di leale collaborazione. In altri termini nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici debbono essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo (Corte cost. 9 novembre 2012, n. 246). Le predette informazioni sono funzionali alla verifica che le partecipate regionali osservino tutte le disposizione vincolistiche previste dalla normativa vigente ivi comprese quelle tese al contenimento della spesa pubblica. Con riferimento, poi, alla fideiussione rilasciata dalla Regione Veneto in favore della partecipata Veneto Acque S.p.A., la Sezione osserva che la concessione di garanzie in favore di terzi, potendo comportare una responsabilità patrimoniale in capo all ente pubblico, deve avere adeguata rilevazione contabile in apposito conto d ordine e, in applicazione del principio contabile di prudenza, in caso di escussione mediante la creazione di apposito fondo. Dai dati istruttori pervenuti dalla Regione, risulta che al 31 dicembre 2013 l importo totale dei crediti vantati nei confronti della Regione del Veneto dalle proprie società controllate (partecipate dirette e indirette) ammonta a 27,40 mln di euro (dei quali 27,37 dalle dirette e 0,03 dalle indirette), mentre il totale dei debiti è pari a 150,92 mln di euro (dei quali 150,73 mln di euro delle dirette e 0,19 mln di euro delle indirette). Infine, per ciò che attiene al Conto del patrimonio rinviando l analisi all apposito capitolo dedicato di questa Relazione, si evidenzia tuttavia che il risultato della gestione patrimoniale dell esercizio 2013 è negativo e in netto peggioramento rispetto all analogo dato del 2012 (- 746,19 mln di euro), poiché fra le attività e le passività si registra una differenza pari a ,59 mln di euro. In relazione alla parte della relazione dedicata alla sanità veneta giova evidenziare che a partire dal 2012, la gestione delle risorse destinate al funzionamento del Servizio Sanitario Regionale (di seguito SSR) trova rappresentazione, nei Conti economici e dagli Stati Patrimoniali delle 23 aziende costituenti il SSR e, con separata evidenziazione, da quelli della 42

152 Gestione Sanitaria Accentrata (nuovo centro di responsabilità amministrativa regionale di seguito GSA). Il Conto economico Consolidato regionale, che per il 2013 non risulta tuttavia approvato, dà invece contezza dei risultati dell aggregato veneto (Aziende + GSA) al netto delle voci elise in sede di consolidamento (cosiddette Poste R ). Quanto alle risorse rese disponibili per il SSR 2013 giova premettere che alla data di stesura della presente relazione, non risulta ancora deliberato dal CIPE il riparto delle disponibilità finanziarie tra le regioni a valere sul Fondo Sanitario Nazionale Una prima ipotesi di distribuzione, definita in sede di Conferenza Stato-Regioni il 19 dicembre 2013 (Rep. Atti 181/CSR), è stata successivamente modificata (nelle tabelle allegate dell atto di ripartizione B ed E) con Intesa Stato-Regioni del 20 febbraio 2014 (Rep. Atti 29/CSR). Alla luce di quanto sopra evidenziato ed in relazione alle analisi che seguiranno (come tratte dall apposita Parte II della Relazione) si puntualizza che i dati esposti non essendo definitivi, attesa la mancata approvazione dei bilanci 2013 delle strutture del sistema sanitario regionale e del conseguente consolidato regionale in sanità, sono suscettibili di ulteriori modifiche. Ne consegue che le considerazioni di effettuate anche nelle dedicate Sezioni, potranno essere riviste in sede di analisi condotte dalla Sezione nell esercizio del controllo sulla sanità regionale riferito alle gestioni economiche dell anno Dai dati trasmessi dalla Regione risulta che nelle more del riparto definitivo del CIPE, l Intesa Stato-Regioni ha assegnato, per l anno 2013, le risorse di cassa statali a valere sul FSR Veneto per 8.384,54 mln di euro, risultanti dalla somma algebrica di 8.552,84 mln di euro quota indistinta post mobilità, 19,31 mln di euro del saldo di mobilità internazionale e 363mila del finanziamento vincolato per l attività di medicina penitenziaria. A questi sono stati detratti i 187,98 mln di euro, finanziati con risorse proprie regionali 68. La Regione ha ritenuto necessario rimodulare le assegnazioni regionali a vantaggio delle aziende strutturalmente prive della liquidità necessaria a onorare le proprie obbligazioni con DGR 2358 denominata di Assegnazione definitiva del 16 dicembre 2013, seppur sulla base di stime delle risorse finanziarie complessive A tale data le risorse resesi disponibili ammontavano a 8.348,40 mln di euro dai quali andavano detratti 85 mln di euro di contributo alle manovre di finanza pubblica riducendo l importo stimato a 8.263,40 mln di euro (al netto della mobilità extraregionale). Nell ambito degli 8.263,40 mln di euro sono stati preliminarmente confermati il finanziamento degli investimenti (70 mln di euro) e l assegnazione di somme a vario titolo riconducibili alla Gestione Sanitaria Accentrata (di seguito GSA) (281,20 mln di euro), di cui 195,90 mln di euro per le spese afferenti i capitoli della GSA e 85,30 mln di euro quale voce 68 Degli 8.384,5 mln di euro spettanti, ne risultano incassati 8.279,8 (al ). 43

153 di finanziamento dedicata alla risoluzione delle prevalenti criticità finanziarie che permangono nel SSR, anche dopo l immissione della liquidità consentita dal D.L. 35/2012. In buona sostanza, all operazione di natura straordinaria ex D.L. 35/2013, che comporterà per le casse regionali un esborso annuale di oltre 70 mln di euro per 30 anni, si affianca un ulteriore accantonamento in sede di GSA, a valere sul 2013 (85,3 mln di euro) a favore delle aziende che presentano i maggiori disavanzi e particolarmente esposte verso i propri fornitori 69. In relazione al risultato di esercizio e tenendo in debita evidenza la non definitività dei dati pervenuti dalla Regione, si conferma il trend di progressiva riduzione della perdita d esercizio con specifico riferimento all Aggregato regionale delle 24 aziende del SSR (G.S.A. esclusa): rispetto al 2012 si evidenzia un miglioramento del risultato di circa 31 mln di euro. Rispetto al 2012, cresce il numero delle aziende in utile (13, rispetto alle 12), per un importo complessivo di 41,47 mln di euro (contro 30,20 mln di euro), mentre diminuisce il volume delle perdite accumulate dalle restanti 11 aziende (203,80 mln di euro contro 223,30 mln di euro). Tra le realtà aziendali in utile nel 2013, spicca il dato dell Asl n. 3 di Bassano del Grappa (+7,31 mln di euro, circa il 18% degli utili regionali), mentre si conferma il buon risultato di Pieve di Soligo. Di converso, si conferma azienda con la peggior performance di bilancio la n. 12 Veneziana, i cui -47,42 mln di euro costituiscono quasi un quarto delle perdite accumulate dall intero SSR nel Quanto alle risultanze del conto economico delle strutture del SSR del Veneto, rinviando l analisi alla Parte II dicata alla Sanità di seguito si evidenziano i dati salienti. Quanto al saldo della gestione caratteristica delle 24 aziende (della G.S.A. si dirà in Relazione con apposito paragrafo) lo stesso si è chiuso nel 2013 in negativo per circa -15,52 mln di euro, in peggioramento rispetto ai +34,92 mln di euro del La metà delle aziende (12) presenta costi superiori ai ricavi (erano 8 del 2012) mentre 13 Aziende peggiorano il dato del L azienda sanitaria con un rapporto più favorevole è la n. 15 di Cittadella (95,7%); quella più sbilanciata risulta la n. 14 di Chioggia (106,5%). Entrambe in miglioramento rispetto al Nel 2013 il valore della produzione ha subito una contrazione di circa lo 0,9% rispetto all esercizio precedente, passando da ,51 a ,03 mln di euro. Per quanto riguarda i costi della produzione, il 2013 si è chiuso con una diminuzione percentuale, rispetto al 2012, dello 0,4% (10.463,55 mln di euro contro ,59 mln di euro). La diminuzione ha operato in particolar modo sulle macro-voci Acquisti di servizi (- 1,2% sul 2012) che da sola costituisce il 55% del totale dei Costi e, in misura più contenuta (- 69 Vedasi l apposito paragrafo della Sezione II dedicato all utilizzo delle anticipazioni per far fronte ai debiti pregressi delle strutture del S.S.R.. 44

154 0,1%), sulla spesa per il Personale, che ne rappresenta il 26%. Di converso, crescono dell 1,4% sul 2012 i costi per Acquisti di beni (che incidono per il 12%). Per quanto riguarda la spesa del personale sanitario pari complessivamente a 2.725,52 mln di euro 70, risulta che la leggera contrazione nel costo totale (-0,1%) è dovuta interamente alle aree del personale professionale, tecnico e amministrativo. Sale, invece, dello 0,1% il costo del personale sanitario, che rappresenta circa il 79% del totale. Tuttavia, l obiettivo di costo indicato dalla Regione nell Allegato A alla DGR 2864 fissato in 2.734,81 mln di euro risulta conseguito. L esercizio 2013 degli organi del SSR si è chiuso con un saldo proventi/oneri finanziari pari a -42,67 mln di euro, l 1,4% in più rispetto ai -42,06 mln di euro iscritti nel Il dato complessivo del +1,4% è dovuto in realtà al peggioramento dei saldi a carico delle due aziende ospedaliere di Padova e Universitaria Integrata di Verona le quali registrano, rispettivamente, +15,8% e +35,4%. L insieme delle 21 aziende sanitarie mostra invece un miglioramento del 3,4%. Dato che risulterebbe migliore se non fosse per le risultanze dell azienda n. 12 Veneziana (+7,1%), che da sola iscrive quasi il 50% degli oneri complessivi. 70 La già citata DGR 2864 del ,a proposito delle azioni da porre in essere in materia di Personale, rinviava al contenuto dell Allegato A della DGR 2621 del ( L. 7 agosto 2012, n. 135 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (c.d. spending review) : ulteriori determinazioni per l'anno 2012 e seguenti ) che recava, tra le altre, disposizioni riguardo l ammontare e l utilizzo delle risorse disponibili, l assunzione di personale medico, veterinario, del ruolo sanitario e di altri ruoli. 45

155 3. SINTESI DEI RILIEVI E DELLE OSSERVAZIONI SULLA LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2013 DELLA REGIONE DEL VENETO Per quanto concerne la gestione finanziaria, sulla base della documentazione acquisita e dell attività svolta, la Corte formula alla Regione i rilievi aventi ad oggetto i seguenti profili, al fine di indurre l Amministrazione ad adottare le relative misure auto-correttive. In proposito si ricorda anche che ai sensi dell art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013 (norma che riguarda tutto il plesso pubblicistico, comprese le autonomie territoriali) Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, ( ) tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei Conti, riguardanti l organizzazione e l attività dell amministrazione o di singoli uffici. Pertanto, nel rispetto della norma posta a tutela dei cittadini, i rilievi e le osservazioni di seguito formulate dovranno essere oggetto di apposita pubblicazione sul sito Internet della Regione, sezione Amministrazione trasparente sottosezione controlli e rilievi sull Amministrazione (art. 2 comma 2 D.Lgs. n. 33/2013). A) in relazione al rispetto delle regole finanziarie e contabili, si rileva che: 1. anche per l esercizio finanziario 2013, come pure per gli anni precedenti, si è riscontrato il ritardo nell approvazione della legge di bilancio 2013 a cui è conseguito l esercizio provvisorio. Il ritardo ha caratterizzato l approvazione di tutti i documenti del ciclo di bilancio, e particolare significatività ha assunto quello con cui la Giunta ha presentato il Rendiconto generale dell esercizio 2013 al Consiglio per l adozione della relativa legge, che ha comportato notevoli difficoltà anche all attività di questa Sezione Regionale nell ambito del giudizio di parifica del Rendiconto. Occorre, pertanto, adoperarsi, per riallineare il ciclo di bilancio ad una tempistica conforme a normativa; 2. diversamente da quanto prescritto all art. 2, comma 3, lett. a) della L.R. n. 39/2001, in sede previsionale, all art. 1 della legge finanziaria regionale, per l e.f non è stato inserito il livello massimo del ricorso al mercato finanziario (ovvero l indebitamento autorizzato ai fini del pareggio di bilancio) anche per gli anni di riferimento del bilancio pluriennale. Di conseguenza, per le annualità del bilancio pluriennale, la Regione non ha previsto di ricorrere ad indebitamento atteso che l autorizzazione in sede di previsione (art. 5 legge di bilancio 2013) ha riguardato solo l esercizio di riferimento della manovra per un importo pari ad 1.534,90 mln di euro, coincidenti con gli importi relativi agli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2013 per spese d investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati di cui alla specifica tabella allegata alla legge di bilancio, salvo poi, in sede di assestamento del bilancio di previsione 2013, procedere all incremento dell ammontare della indicata autorizzazione di ulteriori 624,06 mln di euro, 46

156 elevando l importo massimo autorizzato derivante da prestiti a 2.158,97 mln di euro. Ciò al fine di dare immediata copertura al maggiore disavanzo determinatosi a seguito dell applicazione delle risultanze contabili definitive relative all esercizio 2012; 3. a tale ultimo proposito, contrariamente a quanto stabilito dall art. 8, comma 3, della L.R. n. 39/2001, nel bilancio di previsione dell esercizio 2013, non è stato iscritto il saldo finanziario presunto dell esercizio precedente (determinato in via definitiva in sede di approvazione del Rendiconto dell esercizio 2012 ed ammontante a -714,08 mln di euro). Ciò nonostante, la legge di bilancio sia stata approvata oltre tre mesi dopo la chiusura dei conti 2013 e, di conseguenza, il dato relativo all ammontare del saldo finanziario dell esercizio precedente doveva essere noto. Anche se l art. 21 della legge regionale di contabilità n. 39/2001 prevede che sia la legge di assestamento del bilancio a provvedere alla definitiva determinazione ed applicazione del saldo finanziario dell esercizio precedente, nonché alle conseguenti variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa necessarie in correlazione all applicazione del saldo stesso risulta, tuttavia, che il saldo finanziario negativo dell esercizio 2012 sia stato quantificato solo in tale sede con approvazione della legge di assestamento 2013, approvata solo il 24 dicembre In essa veniva determinato il valore del saldo e, contestualmente, individuata la modalità di copertura attraverso l incremento delle risorse da acquisire mediante ricorso al mercato finanziario. La mancata previsione di tale disavanzo, seppur presunto, in sede di predisposizione del bilancio di previsione (la cui copertura è avvenuta praticamente a fine esercizio con l approvazione della legge di assestamento del bilancio 2013), va considerato elemento di criticità che incide sulla corretta rappresentazione contabile e si pone in contrasto sia con le previsioni dell articolo 8, comma 3, della L.R. n. 39/2001 sia con i principi contabili che impongono di assicurare l equilibrio di bilancio in sede previsionale, la cui necessaria osservanza appare ulteriormente rafforzata dalle disposizioni della legge costituzionale n. 1/2012 e dal decreto legge n. 174/2012, come anche richiamati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 70/2012; 4. diversamente da quanto prescritto dallo Statuto regionale (art. 28 in particolare) e dalle altre norme statutarie che contemplano un precipuo ruolo del Consiglio nell approvazione degli atti di programmazione regionali che, assieme agli altri documenti programmatori quali il bilancio annuale e pluriennale, consentano all amministrazione regionale di avere un chiaro quadro degli interventi nel medio e lungo periodo con i quali attuare le principali politiche pubbliche individuate dall esecutivo e condivise dall organo assembleare, il D.P.E.F, è stato adottato tempestivamente dalla Giunta regionale ma approvato formalmente dal Consiglio con provvedimento amministrativo solo nel settembre dell anno (2013) di riferimento. La centralità del principio della programmazione, auspicherebbe, 47

157 invece, che la proposta di D.P.E.F. venisse non solo visionata ma anche formalmente approvata dal Consiglio anteriormente all avvio della manovra di bilancio. Nella circostanza evidenziata, infatti, i dati contenuti del D.P.E.F, se pur noti ad una Commissione del Consiglio (I^ Commissione) in sede di approvazione del bilancio di previsione, poiché non formalmente approvati mancano di ufficialità. A ciò consegue che l organo legislativo nel complesso viene privato, di fatto, degli elementi necessari ai fini della valutazione delle ipotesi assunte nella definizione degli aggregati di base del bilancio di previsione; 5. al rendiconto generale, come peraltro previsto anche dalla legge regionale statutaria e dalla normativa contabile regionale vigente, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria. Tali disposizioni risultano sostanzialmente disattese dall Amministrazione regionale, in relazione ai contenuti essenziali poiché al DDL di Rendiconto generale 2013 non sono stati allegati gli ultimi bilanci approvati da ciascuna società partecipata. Infatti, al rendiconto sono allegati i bilanci aggiornati solo al 31 dicembre 2012 ad eccezione di 4 partecipate dirette per le quali è allegato anche il bilancio d esercizio relativo al Ciò, non consente di trarre dal rendiconto elementi utili per la valutazione dell impatto della gestione societaria sul bilancio regionale e della redditività della partecipazione (che la Sezione si riserva comunque di effettuare nel prosieguo delle attività di controllo ad essa attribuite anche in relazione agli obblighi di comunicazione e trasparenza vigenti nonché in relazione agli impatti sulle poste patrimoniali connesse alle partecipazioni). In via generale, dunque, si riscontra la necessità di osservare pedissequamente l obbligo di allegazione dei documenti contabili previsti dalla normativa vigente anche al fine di sottoporre a costante verifica le reciproche partite debitorie creditorie. Sul punto, si evidenzia che la circolarizzazione dei rapporti credito/debito tra società ed ente socio, corrisponde all esigenza di una effettività, suscettibile di più ampio sviluppo e riflessione, della programmazione degli equilibri finanziari, a fronte della quale l indeterminatezza delle relazioni finanziarie tra i vari soggetti costituisce un potenziale vulnus ai principi del coordinamento della finanza pubblica e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, i quali devono essere preservati nei rispettivi bilanci secondo modalità di leale collaborazione. In altri termini, nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici debbono essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo (Corte cost. 9 novembre 2012, n. 246). Le predette informazioni sono funzionali alla verifica che le partecipate regionali osservino tutte le disposizione vincolistiche previste dalla normativa vigente ivi comprese quelle tese al contenimento della spesa pubblica. Inoltre, con riferimento alla fideiussione rilasciata dalla Regione del Veneto in favore della partecipata Veneto Acque S.p.A., la 48

158 Sezione osserva che la concessione di garanzie in favore di terzi, potendo comportare una responsabilità patrimoniale in capo alla Regione, deve avere adeguata rilevazione contabile in apposito conto d ordine e, in applicazione del principio contabile di prudenza, in caso di escussione mediante la creazione di apposito fondo. B) Nell ordinamento finanziario delle amministrazioni pubbliche (come da costante giurisprudenza della Corte Costituzionale) i principi del pareggio e dell equilibrio tendenziale fissati nell art. 81, quarto comma, Cost. si realizzano attraverso due regole, una statica e l altra dinamica: la prima consiste nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa; la seconda, fondata sul carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, non consente di superare in corso di esercizio gli stanziamenti dallo stesso consentiti. La loro combinazione protegge l equilibrio tendenziale in corso di esercizio a condizione che le pertinenti risorse correlate siano effettive e congruenti, in relazione alla costruzione degli equilibri attraverso il costante utilizzo dell opportunità, offerta dalla normativa regionale, di provvedere in bilancio di previsione alla copertura dei disavanzi mediante ricorso ai cd. mutui a pareggio (di fatto poi non contratti). In relazione a quanto sopra evidenziato, si rileva che: 1. la mancata accensione del mutuo nell anno di competenza non frena il proseguire del ciclo di spesa, che è stata giuridicamente contratta e contabilmente impegnata. In conseguenza, affinché si possano correttamente autorizzare, ai sensi della legge regionale, impegni di spesa in misura superiore al totale delle entrate (cioè in disavanzo), occorre verificare la sostenibilità prospettica del mutuo a pareggio, cioè la capacità della Regione di pagare, in futuro, tutte le spese assunte in disavanzo e coperte con entrate da indebitamento solo stanziate. Ciò al fine di evitare che attraverso il ricorso all istituto del mutuo a pareggio venga rappresentata una situazione solo formale di equilibrio dei conti. Occorre, tra l altro, tenere presente che il calcolo dell ammontare dei finanziamenti non contratti (ovvero l importo massimo d indebitamento che le leggi regionali di assestamento possono autorizzare a copertura finanziaria dei disavanzi derivanti dagli esercizi precedenti) non può prescindere dall evoluzione contabile della spesa d investimento strettamente correlata agli stessi. In conseguenza si impone la costruzione di tecniche di rilevazione contabile che assicurino (e ne rendano possibile il controllo) il mantenimento di un siffatto legame (che, chiaramente, si protrae oltre l esercizio di previsione) tra le entrate da indebitamento e le spese di investimento da esse finanziate. A tal fine, fermo restando quanto prescritto dall art. 13, co. 2, lett. b), L.R. n. 39/2001, il bilancio annuale dovrebbe contenere, oltre alla specificazione della quota di indebitamento destinata alla copertura del disavanzo derivante dalla mancata contrazione di mutui negli esercizi precedenti, un documento allegato che ponga in connessione l indebitamento autorizzato a pareggio con il totale o la quota parte delle spese di investimento previste, quali 49

159 individuate dall art. 3, comma 17 della L. n. 350/2003. La rilevazione contabile dovrebbe proseguire in un altro documento, da allegare alla legge regionale di assestamento di bilancio, diretto a dimostrare il rispetto del limite qualitativo all eventuale indebitamento autorizzato per finanziare il disavanzo derivante degli esercizi precedenti, con la specificazione puntuale (analitica), delle spese di investimento atteso che potrebbe concretizzarsi la violazione della regola consacrata nell art. 119 Cost. (il divieto di indebitamento per spese di natura corrente) non solo nel caso in cui l indebitamento autorizzato non finanzi spese di investimento, ma anche quando non sia evidente, in sede di assestamento, la diretta riferibilità alle spese di investimento impegnate negli anni precedenti ossia nel caso di indeterminatezza ed indeterminabilità delle spese cui l indebitamento è finalizzato. Dalle risultanze contabili del Rendiconto regionale, detto principio non risulta osservato atteso che nella Tabella E) allegata allo stesso, richiamata anche in sede di controdeduzioni, sono riportati anche impegni di spesa su capitoli inerenti a spese correnti anche tenendo in considerazione, come in precedenza rilevato, che in sede di assestamento 2103 l ammontare dell autorizzazione dell indebitamento è stata aumentata anche per dare copertura al maggiore disavanzo seguito alle risultanze definitive dell esercizio del saldo finanziario negativo comprensivo della spesa corrente. Inoltre, si evidenzia come l analisi globale dei risultati della gestione finanziaria deve tener conto non solo dell avanzo/disavanzo formale di amministrazione, ma anche del disavanzo reale che deve essere finanziato nell esercizio successivo. Si deve, altresì, porre in risalto, che il margine della gestione corrente è stato completamente assorbito dal disavanzo applicato degli esercizi precedenti conseguente alla richiamata scelta di non contrarre i mutui a pareggio ed operare con la liquidità conseguente all operatività dei vincoli del Patto di stabilità. In tal modo si sono sostenute contabilmente le spese d investimento (utilizzando le risorse di cassa esistenti) senza ricorrere a detta fonte straordinaria di finanziamento ma, la conseguenza è stata quella di formare un ripetuto disavanzo d esercizio seppur, costantemente ridottosi negli ultimi anni. Peraltro, in base alle considerazioni effettuate in precedenza tale meccanismo, in relazione al contenuto del nuovo articolo 40 del D.Lgs. 118/ , dovrà necessariamente trovare collocazione nell ambito della situazione complessiva dell indebitamento per spese di investimento 71 Il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato modificato dal recente Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. L articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto 126/2014 riscrive l intero Titolo III (ora denominato Ordinamento finanziario e contabile delle regioni ), del decreto legislativo 118/2011 e tra gli altri l attuale articolo 40, ora rubricato equilibri di bilanci, al comma 2, prevede che: A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa. 50

160 pregresse, autorizzato e non contratto al 31 dicembre Ciò al fine di orientare la costruzione di una politica di mantenimento degli equilibri di bilancio i cui spazi di operatività appaiono estremamente risibili. Come evidenziato nella Relazione di accompagnamento alla parifica dello scorso anno, si richiama la Regione a porre particolare attenzione all evidenziato fenomeno. 2. In relazione alle quota di indebitamento regionale riferibile alla finanza derivata pur se la Regione del Veneto appare in linea con le disposizioni di cui all articolo 62 del D.L. 112/08, convertito dalla L. 133/08, e successive integrazioni e modificazioni che prevedono obblighi di allegazione ai bilanci di previsione delle note evidenzianti gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da strumenti finanziari derivati, si raccomanda la predisposizione di una maggiore informativa idonea a dare una prospettazione completa degli effetti delle operazioni sui conti della Regione anche con riferimento al bilancio pluriennale ove si richiami il valore stimato di estinzione al momento di redazione del predetto documento contabile (cosiddetto mark to market). C) Per quanto concerne i residui passivi eliminati dalla contabilità, sia di parte corrente che d investimento, riferiti ad interventi finanziati a suo tempo da assegnazioni statali e/o comunitarie a destinazione vincolata, già introitate o comunque accertate in bilancio, si rileva che permangono perplessità in merito al rispetto dell obbligo di copertura dei residui eliminati (o radiati), quantomeno per quelli che concernono spese finanziate da risorse regionali. Infatti, se per i residui radiati che si riferiscono ad interventi finanziati da assegnazioni statali e/o comunitarie a destinazione vincolata, già introitate o comunque accertate, sembra esserne garantita la copertura finanziaria, venendo reiscritti nei rispettivi capitoli pertinenti a far seguito dall esercizio di radiazione, la medesima garanzia di copertura non sembra sussistere per i residui radiati finanziati con risorse regionali. In questo caso infatti, spetterà al Dirigente della Struttura competente assumere nel bilancio corrente, ai sensi dell art. 51 della legge regionale di contabilità, un nuovo impegno sullo stanziamento di competenza del capitolo a valere sul quale è stata originariamente assunta l obbligazione. Tale disposizione, non è tuttavia sufficiente a garantire che il relativo capitolo di bilancio sia dotato di uno stanziamento sufficiente a coprire eventuali richieste di pagamento relativi ai residui eliminati. Detto rischio appare peraltro più rilevante in considerazione del fatto che i relativi residui radiati non sono nemmeno complessivamente quantificati a bilancio e che non esiste un apposito fondo a copertura. Nel rendiconto della Regione, infatti, è indicato solo l ammontare dei residui radiati nell anno, non anche di quelli eliminati negli esercizi precedenti e, peraltro, l informazione contabile non consente di risalire alla natura, vincolata o meno, degli impegni di spesa. Di tal che parrebbe opportuno, come sopra evidenziato, istituire un apposito fondo all uopo destinato con criteri di proporzionalità in relazione alla natura ed alla qualificazione del debito. 51

161 52

162 SEZIONE II L ESAME DELLA GESTIONE FINANZIARIA CAPITOLO 1 I DATI PREVISIONALI 1.1 LA LEGGE FINANZIARIA REGIONALE, IL BILANCIO DI PREVISIONE E L ASSESTAMENTO DI BILANCIO PER L ESERCIZIO 2013 Con le leggi regionali n. 3 e n. 4 del 5 aprile 2013 sono stati approvati, rispettivamente, la Legge Finanziaria regionale per l esercizio 2013 ed il Bilancio di Previsione per l esercizio 2013 e pluriennale Sul versante della manovra finanziaria 2013 si segnala che la legge finanziaria regionale per il 2013 si compone di 45 articoli rispetto ai 49 del 2012 (19 nel 2011, 84 del 2010, 33 nel 2009 e 111 nel 2008) e la stessa disposizione ha previsto in particolare: i rifinanziamenti e i fondi speciali (art. 2) 72 ; le disposizioni transitorie in materia di vincoli di destinazione di spesa alle entrate proprie regionali (art. 3); gli interventi di razionalizzazione della spesa e del costo degli apparati amministrativi (artt. 4-10); le norme finalizzate ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale (artt ). La manovra, per l esercizio 2013, come per i precedenti, anche in considerazione della situazione di crisi che ha coinvolto il sistema economico finanziario nazionale e regionale e della drastica riduzione dei trasferimenti di risorse statali, è stata caratterizzata da una serie di misure microsettoriali. Questa Sezione nella propria deliberazione n. 48/RQ/2014 recante Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi regionali pubblicate nel semestre gennaio - giugno 2013 ha rilevato come la legge finanziaria regionale per il 2013 si caratterizzi per la presenza di una pluralità di interventi di diverso respiro e portata, diretti ad individuare il quadro finanziario di riferimento per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, interventi rispetto ai quali non è stato trasmesso alcun 72 L art. 2 della legge finanziaria 2013 dispone: 1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2013 e pluriennale , in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell articolo 2, comma 3, lettera c), della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione, sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge. 2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell esercizio 2013, sono determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d investimento.. 53

163 documento in ordine alla quantificazione dei relativi oneri. Ed ancora che, in alcuni casi, non sono stati neppure evidenziati gli oneri connessi ai vari interventi previsti. Si segnala, in particolare, il caso degli articoli 5 e Il Collegio, proprio in relazione alle accennate criticità, relative ad una corretta attuazione della normativa vigente in ordine al rispetto della procedura sulla corretta esposizione della quantificazione degli oneri finanziari delle disposizioni in discussione tradottesi poi in norme regionali, ha concluso nel senso che anche la legge finanziaria regionale dovrebbe essere accompagnata da una relazione tecnica dettagliata dalla quale risulti un analitica ed idonea quantificazione degli oneri finanziari che la manovra comporta, a tutela degli stessi equilibri contabili che con questo provvedimento si intendono salvaguardare. Si evidenzia che all art. 1 della legge finanziaria regionale per il 2013, è stato fissato in termini di competenza il livello massimo del ricorso al mercato finanziario (ovvero l indebitamento autorizzato ai fini del pareggio di bilancio) ai sensi dell art. 2, comma 3, lett. a) della L.R. 29 novembre 2001, n. 39, in euro ,19. Detto limite è stato poi ulteriormente rideterminato in euro ,87 dall articolo 4 della Legge regionale 24 dicembre 2013 n, 33 recante Assestamento del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2013 di cui si dirà a breve. Come per i precedenti esercizi il bilancio di previsione per l esercizio 2013 è stato approvato oltre il 31 dicembre ed in conseguenza si è reso necessario l esercizio provvisorio del bilancio per l anno finanziario 2013 approvato con legge regionale 31 dicembre 2012, n. 51. A tal riguardo si evidenzia che la Giunta regionale è stata autorizzata dalla richiamata disposizione 75 ad esercitare provvisoriamente, dal 1 gennaio 2013 e fino al momento dell entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il termine stabilito dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, (per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi, pertanto non oltre il 30 aprile), il bilancio di previsione per l anno 2013, secondo gli stati di previsione dell entrata e della spesa contenuti nel disegno di legge n. 30/DDL dell 11 dicembre 2012 Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2013 e pluriennale , così come approvato dalla Giunta regionale. 73.Infatti, l art. 14 della legge finanziaria, modificando l art. 4 della legge regionale n. 37/2012, proroga di un anno la possibilità per la Regione di concedere un contributo integrativo a favore degli organismi di formazione professionale beneficiari di finanziamenti pubblici di cui alla L.R. 10/1990, nei casi in cui detti organismi debbano ricorrere al mercato creditizio, a causa di differimenti dell'amministrazione regionale nell'erogazione dei finanziamenti previsti per temporanea indisponibilità di cassa. Con riferimento, invece, all art. 5, che dispone la sospensione dell applicazione dell imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, si fa presente che gli oneri finanziari vanno considerati non solo con riferimento alle nuove spese ma anche quando si prevedono delle minori entrate. Relazione citata pagg. 19 e Criticità già rilevata in sede di controllo finanziario del rendiconto 2012 e del bilancio di previsione 2013 della Regione del Veneto (vedasi Deliberazione n. 427/2014/PRSE della scrivente Sezione). 75 Ai sensi dell articolo 56, comma 4, dello Statuto e dell articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione. 54

164 La richiamata legge di contabilità della Regione del Veneto stabilisce che le variazioni al bilancio sono disposte con legge regionale, fatti salvi i casi nei quali è stabilito diversamente dalla legge di tal che, la Giunta regionale, con provvedimento amministrativo ai sensi dell art. 22 della legge di contabilità regionale, può effettuare variazioni al bilancio nel corso dell esercizio 76. Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre salvo quelle previste all art. 22, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale n. 39/2001, nonché quelle necessarie per far fronte a situazioni urgenti o eccezionali da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività. Si segnala a tal proposito che nel corso dell esercizio 2013, la Regione del Veneto ha disposto le seguenti variazioni di bilancio: n. 7 provvedimenti legislativi, a cui sono seguiti n. 6 provvedimenti amministrativi attuativi (art. 9, legge regionale n. 39/2001); n. 74 provvedimenti deliberativi della Giunta regionale; n. 14 decreti del Dirigente regionale della Direzione ragioneria. Con la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 33, è stato approvato l assestamento del bilancio regionale per l esercizio 2013, apportando variazioni agli stati di previsione dell entrata e della spesa, per complessivi euro ,68 in conto competenza e euro ,98 di cassa. Ai sensi dell articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario negativo risultante in detta disposizione alla chiusura dell esercizio 2012 è stato determinato in euro ,63. Si rileva che anche per l approvazione della legge regionale di assestamento si sono registrati dei ritardi, rispetto sia ai termini previsti dalla legge di contabilità regionale (30 giugno di ogni anno) 77, che dallo Statuto regionale (30 settembre di ogni anno) 78. Come previsto dalla normativa vigente, il Bilancio di previsione 2013 soddisfa il principio contabile dell'equilibrio per il quale il totale delle entrate e il totale delle spese devono 76 Dette variazioni possono essere apportate per: a) l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'unione europea o da altri soggetti, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte; b) di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata; c) l adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali; d) conseguenti all attuazione del ricorso all indebitamento con oneri a carico dello Stato; e) l'approvazione o la variazione di un Piano di attuazione e spesa. Si evidenzia che entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento. 77 Ai sensi dell art. 21, comma 1, della L.R. n. 39/ Ai sensi dell art. 56, comma 7, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n

165 coincidere. Infatti, gli stati di previsione dell entrata e della spesa del bilancio della Regione del Veneto per l esercizio finanziario 2013 ammontano ad euro ,18 in termini di competenza e ad euro ,98 in termini di cassa. Di seguito viene riportata, per funzione obiettivo, l allocazione a bilancio dell ammontare definitivo delle spese a destinazione vincolata come risultante dalla Relazione al DDL di approvazione della citata legge di assestamento al bilancio di previsione FUNZIONE OBIETTIVO IMPORTO ORGANI ISTITUZIONALI ,83 RELAZIONI ISTITUZIONALI ,44 SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO ,94 SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE ,92 ENERGIA ,12 CULTURA ,27 RISORSE UMANE E STRUMENTALI ,80 COMMERCIO ,11 TURISMO ,87 EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA ,93 AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE ,56 INTERVENTI SOCIALI ,96 POLITICHE PER L'ECOLOGIA ,67 CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE ,57 FONDI INDISTINTI ,15 PROTEZIONE CIVILE ,67 SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO E DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE ,94 TUTELA DELLA SALUTE ,61 TUTELA DEL TERRITORIO ,16 MOBILITA' REGIONALE ,42 LAVORO ,78 INTERVENTI PER LE ABITAZIONI ,80 ISTRUZIONE E FORMAZIONE ,50 RIMBORSI E PARTITE COMPENSATIVE DELL'ENTRATA ,38 SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA ,84 TOTALE ,24 Si evidenzia che l assestamento per l anno 2013 ha dovuto tener conto delle continue modifiche normative apportate dai provvedimenti statali susseguitisi nel corso dell anno e che hanno impattato, anche indirettamente, su alcune voci del bilancio regionale, con la conseguenza che le previsioni iniziali hanno subito in taluni ambiti modifiche non indifferenti. In particolare sul fronte dell entrata si sono registrate le seguenti variazioni: il mancato introito da alienazione del patrimonio immobiliare (ex articolo 16 della Legge regionale 18 marzo 2011, n.7) per un ammontare di 40 milioni; 56

166 la riduzione dei gettiti derivanti dalla Tassa Automobilistica regionale per 35 milioni, che nella risposta istruttoria e negli allegati al rendiconto la regione ricollega quale effetto collaterale del calo dei relativi consumi conseguente alla crisi economica che sta investendo la Regione, e più in generale l intero Paese; la riduzione dei gettiti derivanti dalle attività di accertamento e riscossione coattiva della Tassa Automobilistica regionale per 14 milioni; i maggiori introiti relativi alle attività di accertamento e/o riscossione coattiva dell addizionale Irpef per 4,8 milioni e dell Irap per 19,3 milioni; l assegnazione statale per oltre 4 milioni, corrispondenti alle somme ex Bassanini, di pertinenza regionale, precedentemente accantonate ai sensi del D.L. 78/2010, il cui svincolo era subordinato alla verifica della tenuta di un comportamento virtuoso da parte delle Regioni. Mentre sul fronte della spesa le variazioni intervenute hanno riguardato: la riduzione degli oneri finanziari per oltre 26 milioni, dovuta al favorevole andamento dei tassi d interesse e alla non rinegoziazione in via anticipata dei mutui; gli ulteriori risparmi di spesa per 8,8 milioni; la rimodulazione di alcune linee di spesa, all interno dei settori della formazione professionale (5 milioni), dei fondi speciali (1 milione) e delle politiche sociali (15 milioni) Nella Relazione alla legge di assestamento 2013 a pag. 9 la Regione sul punto afferma che: Relativamente a queste ultime, il fondo per le politiche sociali assegnato alle U.L.S.S. è stato in ogni caso salvaguardato attraverso l utilizzo di risorse del fondo sanitario regionale, garantendo così la realizzazione degli interventi in esso previsti. Infine, su indicazione della strutture competenti, sono state apportate una serie di variazioni compensative; tra tutte, quelle di maggior rilievo hanno riguardato i settori dell Agricoltura, della Istruzione e Formazione e della Sanità. 57

167 1.2 LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE: UN QUADRO DI SINTESI La programmazione regionale, come metodo fondamentale di intervento, in concorso con lo Stato e gli Enti Locali, definisce obiettivi, criteri e modalità dell azione dell Ente, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall art. 118 della Costituzione e richiamato dall art. 5 del nuovo Statuto del Veneto approvato con Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1. Finalità, modalità, termini e strumenti per l attuazione della programmazione regionale sono definiti dalla L.R. 29 novembre 2001, n. 35 Nuove norme sulla programmazione. Al processo di programmazione partecipano gli Enti Locali e le parti economiche e sociali che, attraverso la concertazione, individuano le strategie e la condivisione delle forme di intervento nel rispetto delle reciproche competenze (art. 2, comma 2, della L.R. n. 35/2001). Il ciclo della programmazione si compone di diverse fasi: individuazione delle strategie e degli obiettivi; determinazione delle forme e dei modi dell intervento regionale; monitoraggio continuo delle attività; misurazione dei risultati; valutazione dell impatto dei risultati sulla società, sull economia, sul territorio. L art. 7 della citata L.R. n. 35/2001 individua gli strumenti su cui si fonda il processo di programmazione che sono: il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) che individua le linee fondamentali dell attività regionale nel campo economico, sociale e territoriale nel medio-lungo periodo; i Piani di settore in ambito economico, sociale e territoriale, attuati attraverso i Piani di Attuazione e Spesa (P.A.S.); il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (D.P.E.F.) che determina le eventuali necessità di variazione del P.A.S.; i bilanci annuali e pluriennali. Giova evidenziare altresì, come sopra accennato, che lo Statuto regionale all art. 28 recante Principi dell attività amministrativa, al comma 3, prevede che la Regione svolge la propria attività di amministrazione nel quadro di atti di indirizzo, di programmazione e di determinazione di standard e di criteri, assicurando il coinvolgimento degli enti locali e il concorso dei soggetti maggiormente rappresentativi della realtà veneta. Detto principio della programmazione e la sua centralità nell ambito dei rapporti tra indirizzo e gestione e, quindi tra Giunta e Consiglio regionale emerge chiaramente nelle altre norme statutarie che contemplano un precipuo ruolo del Consiglio nell approvazione degli atti di programmazione regionali che, assieme agli altri documenti programmatori quali il bilancio annuale e pluriennale, consentono all amministrazione regionale di avere un chiaro quadro degli interventi nel medio e lungo periodo con i quali attuare le principali politiche pubbliche individuate dall esecutivo e condivise dall organo assembleare. Si ricordano in questa sede tutti 58

168 gli altri interventi del Consiglio regionale, previsti nella norma statutaria, in sede di approvazione dei principali atti regionali 80. La richiamata centralità della programmazione si rinviene anche nelle disposizioni della legge di contabilità regionale ed in particolare all articolo 1 recante Finanza regionale e strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio ove, dopo aver affermato, al comma 2, che la finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi comuni in coerenza con i vincoli posti dalla normativa statale, prevede, al successivo comma 3, che gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio adottati dalla Regione sono: a) il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) e i piani di attuazione e spesa (PAS) di cui alla legge regionale sulla programmazione; b) la legge finanziaria; c) il bilancio pluriennale; d) il bilancio di previsione annuale nonché in numerosi altri articoli dell ordinamento contabile regionale in cui viene elevata a strumento principe dell attuazione delle politiche regionali (L.R. 29 novembre 2001, n. 35 citata). Come rilevato anche in occasione della Parificazione del rendiconto generale della Regione del Veneto per l esercizio 2012, a tale centralità è sembrata non seguire una chiara consapevolezza da parte del Consiglio regionale circa l importanza dello strumento di cui trattasi. Era infatti emerso in tale sede che la Regione del Veneto, seppur avesse elaborato, dall anno 2007 in poi, il D.P.E.F, che si ricorda è lo strumento principale di programmazione, lo stesso nonostante la trasmissione al Consiglio per il recepimento, non risultava adottato con provvedimento del parlamento regionale. Sul punto, relativamente alle annualità , a seguito di apposita richiesta alla Regione del Veneto da parte della scrivente Sezione era emerso quanto segue: 1. il disegno di legge n. 12/DDL del 28/06/2005 avente ad oggetto Approvazione del Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) ai sensi dell art. 10 della L.R. n. 35/2001 è stato approvato dal Consiglio regionale in data 22/02/2007 (L.R. n. 5 del 03/03/2007); 2. solo il D.P.E.F. per l anno 2007 è stato approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 91 del 29/11/2007; 3. i D.P.E.F. relativi alle annualità dal 2008 al 2012 non sono mai stati approvati dal Consiglio regionale. Con riferimento, invece, all esercizio 2013, si è riscontrato che il relativo D.P.E.F., adottato dalla Giunta regionale con DGR/CR n. 65 del 3 luglio 2012, è stato approvato dall organo consiliare in data 18 settembre 2013 con provvedimento amministrativo. Come già rilevato nella precedente relazione allegata alla decisione di parifica, si conferma alla luce della illustrata centralità del principio della programmazione, non solo per il rilievo 80 L articolo 33 dello Statuto recante Funzioni del Consiglio regionale, al comma 3, prevede che Il Consiglio, inoltre: a) discute il programma di governo presentato dal Presidente della Giunta, indicando in particolare gli indirizzi e i progetti ritenuti prioritari; b) approva i seguenti atti: 1. principi e indirizzi generali della programmazione regionale generale; 2. programma regionale di sviluppo e piani di settore, verificandone periodicamente l attuazione; 3. documento di programmazione economica e finanziaria, elaborando, in coerenza con questo, gli indirizzi alla Giunta regionale per la predisposizione del bilancio preventivo; 4. bilancio di previsione e rendiconto generale; 5. atti con cui la Regione partecipa alla programmazione interregionale, nazionale ed europea ( ). 59

169 normativo ad esso attribuito dallo Statuto e dalla legge di contabilità regionale ma anche per l'utilità che detto principio riveste in concreto in un periodo caratterizzato da una significativa contrazione delle risorse finanziarie, l auspicio che per il prossimo futuro dopo la predisposizione da parte della Giunta regionale il D.P.E.F. venga non solo visionato ma anche formalmente approvato dal Consiglio anteriormente all avvio della manovra di bilancio. Di tal che, quest ultima potrebbe trovare definita collocazione all'interno della cornice programmatoria. Ciò, anche perché l'assenza del D.P.E.F. priva l organo legislativo degli elementi necessari a valutare le ipotesi assunte nella definizione degli aggregati di base del bilancio di previsione. Solo in tal modo il ciclo della programmazione, che sarà supportato sempre più da nuovi strumenti di comunicazione e condivisione al fine di rendere partecipi cittadini e parti sociali al processo di definizione delle strategie regionali, potrà spiegare gli effetti positivi che dallo stesso si attendono. In relazione a detta osservazione la Regione del Veneto nelle controdeduzioni fatte pervenire in data 15 settembre ha evidenziato quanto segue: Se quanto asserito dall organo di controllo è condivisibile sotto un profilo meramente formale (vero è che il DPEF 2013 è stato approvato dal Consiglio regionale in data 18 settembre 2013 e, quindi successivamente alla approvazione del bilancio previsionale avvenuta con L.R. 5 aprile 2013, n. 4), nel merito e sotto un profilo sostanziale si evidenzia che il DPEF 2013 è stato adottato dalla Giunta Regionale con DGR/CR n. 65 del 3 luglio 2012 (non 31 luglio come erroneamente riportato nella relazione), quindi, sia prima della formulazione della proposta di bilancio da parte della Giunta, sia, ovviamente, dell approvazione dello stesso da parte del Consiglio. La proposta di DPEF di cui alla succitata DGR/CR, peraltro, è stata trasmessa al Consiglio regionale in data 5 luglio 2012 ed è stata esaminata dalla I^ Commissione Consiliare in data 8 novembre Dalla sequenza temporale sopra descritta, si può chiaramente evincere che il bilancio di previsione 2013, pur essendo stato approvato antecedentemente al DPEF, era comunque inserito in un contesto programmatorio generale, di cui il DPEF è espressione, già definito e noto ai componenti dell organo legislativo, considerato anche che il documento in parola era stato licenziato con parere positivo dalla commissione consiliare competente. Tuttavia, le considerazioni formulate dalla Regione non paiono superare le osservazioni in precedenza evidenziate atteso che, comunque il DPEF risulta formalmente approvato nel settembre dell esercizio finanziario di riferimento. Seppur i dati ivi contenuti fossero comunque a conoscenza di una Commissione del Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione 2013 non fa venir meno la circostanza che in mancanza dell approvazione formale gli stessi dati mancavano di quell ufficialità che esige la coerente funzionalità del sistema della programmazione. 81 Con nota a firma del Presidente della Regione n in data 15 settembre

170 Atteso il complesso atteggiarsi del rapporto tra programmazione a livello macro e programmazione dell attività dell organizzazione amministrativa al fine di assicurare una coerenza della seconda alla prima, dai dati forniti in sede istruttoria si rileva che la Regione ha provveduto a realizzare e pubblicare del Piano della performance (approvato con D.G.R. n. 541 del 10 maggio 2011), mettendo a punto in modo trasparente gli obiettivi, le strategie utilizzate, le risorse disponibili per perseguire le proprie finalità istituzionali. In relazione a detta esigenza programmatoria, la Regione ha rappresentato che sono state definite le azioni che hanno portato alla predisposizione del piano, finalizzato a garantire un miglioramento delle performance, anche attraverso l implementazione e la diffusione di modelli e tecniche di analisi e progettazione organizzativa innovativi, nell ottica del miglioramento continuo. Con la D.G.R. n. 880 del 22 maggio 2012, la Regione del Veneto ha provveduto all aggiornamento per l anno 2012 del predetto Piano : detto aggiornamento si è reso necessario a seguito dell evoluzione della congiuntura economica, dello scenario normativo, delle esigenze organizzative e delle nuove linee di razionalizzazione individuate dalla Giunta regionale. Per l esercizio 2013, l aggiornamento al Piano della Performance è avvenuto con la D.G.R. n del 28 giugno In particolare, tenendo conto delle esigenze che discendono da vincoli normativi e di finanza pubblica e quelle più propriamente organizzativogestionali che la Regione ha concentrato sulle esigenze della riorganizzazione della macchina regionale e sulla messa a punto di nuove tecniche per la gestione delle risorse scarse, sono state individuate le linee di intervento di seguito elencate: a) attivazione di una attività di revisione dei costi Costing review che comprende attività connesse con la riduzione di spesa ai sensi dell art. 16 del D.L. 98/2011, (costi del personale, costi di funzionamento, costi per servizi, consulenze, ecc.); b) introduzione degli obiettivi di performance organizzativa rivolti all esterno della struttura che producono un risultato per gli utenti finali ( outcome ) come sviluppo del sistema di misurazione e valutazione della performance; c) prosecuzione nel 2013 delle attività di mappatura dei processi, l allocazione delle risorse e la rilevazione delle attività; d) affinamento delle tecniche per la valutazione della performance; e) sviluppo delle tecniche di pianificazione e controllo dei costi e delle attività mutuate dal controllo di gestione da mettere a disposizione delle strutture regionali; f) sviluppo del sistema di Business Intelligence per poter favorire l integrazione delle banche dati esistenti, l estrazione delle informazioni, al fine di favorire l impiego di strumenti di analisi, di monitoraggio e di reporting evoluti da mettere a disposizione dei Dirigenti nella gestione della attività delle strutture. 61

171 Sul punto si rammenta l importanza assegnata dal decreto Brunetta 82 al Piano delle Performance 83 alla cui adozione per le amministrazioni statali e locali 84 risultano subordinate l erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. L adozione del Piano, proprio per le conseguenze in ordine alle politiche assunzionali e retributive del personale, deve dunque assumere carattere preventivo: va quindi effettuata anteriormente all adozione delle suddette politiche. Da detta norma, si desume il principio del necessario carattere prodromico del Piano delle Performance rispetto alle richiamate politiche. 82 Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 83 Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance. 1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente: a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance. 4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. 84 Si rammenta che il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 all art. 3, rubricato Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali, lettera g-bis), integra l'articolo 169 del Testo Unico degli Enti Locali aggiungendo dopo il comma 3 il seguente: 3-bis. Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione. In tal modo il Piano delle Performance quale necessario contenuto del PEG diventa obbligatorio per gli enti locali determinandosi una piena operatività delle disposizioni limitative e sanzionatorie per detti enti contenute nello stesso articolo 10. Articolo 10 che viene peraltro richiamato espressamente nello stesso comma 3 bis. 62

172 CAPITOLO 2 LA GESTIONE FINANZIARIA 2.1 PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE CON EFFETTI FINANZIARI SUI BILANCI REGIONALI Il contributo delle Amministrazioni regionali al disegno di risanamento della finanza pubblica, di cui ai numerosi provvedimenti di emergenza adottati dal legislatore nazionale, è stato individuato attraverso due tipologie di intervento, entrambe incentrate sul versante della spesa: l inasprimento degli obiettivi del patto di stabilità ed il taglio diretto alle risorse regionali. Le manovre disposte nel corso del 2013 sono state concepite in un contesto di progressivo consolidamento dei conti pubblici, nell ottica dell armonizzazione di sistema dell intero comparto pubblico (presupposto indefettibile per la completa attuazione del principio del pareggio di bilancio). In riferimento alle principali novità normative da evidenziare, riguardanti l esercizio oggetto di parificazione, si segnala l articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (cd. Decreto sull IMU), che ha disposto il rinvio dell entrata in vigore della riforma contabile prevista dal titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e il prolungamento di un anno della sperimentazione 85. Quanto alla tempistica, la nuova disciplina di armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici (come rivista e corretta sulla base degli esiti della sperimentazione) decorrerà dal 1 gennaio 2015, mentre il pareggio strutturale di bilancio decorrerà dal 1 gennaio 2016 (slittamento di un anno rispetto a quanto previsto). L entrata a regime di questa importante riforma, che interesserà tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, porterà molteplici aspetti positivi, tra i quali: consentire di conoscere i debiti effettivi degli enti territoriali; fare pulizia nei bilanci degli enti territoriali riducendo in maniera consistente la mole dei residui; introdurre per ciascun ente territoriale il bilancio consolidato, con le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate; imporre l adozione della contabilità economico patrimoniale, anticipando l orientamento comunitario in materia di sistemi contabili pubblici. Di seguito, si evidenzieranno sinteticamente le altre principali novità normative adottate nell esercizio 2013, con effetti finanziari sui bilanci regionali. Con la legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228), alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e alla Regione Sardegna è stato attribuito un contributo 85 Con tale decreto 102/2013 sono state inoltre prese altre decisioni quali: 1) nel 2014 introduzione del bilancio di previsione finanziario pluriennale; 2) nel 2014 istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in sostituzione del fondo svalutazione crediti; 3) dall 1/1/2014 abrogazione dell adozione di uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzi le finalità della spesa; 4) verifica del rispetto del limite di spesa riguardante il personale (per il 2013 può essere effettuata con riferimento all esercizio 2011). 63

173 da destinare all estinzione del debito nei limiti di un importo complessivo di 800 mln di euro. Gli spazi finanziari di ciascuna Regione sono ripartiti tra i Comuni e le Province al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. Per quanto riguarda gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario, questi sono rideterminati per assicurare 700 mln di euro nel 2012, 2 mld di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2,05 mld di euro a decorrere dal Gli obiettivi del patto di stabilità interno per le autonomie speciali sono aumentate di 500 milioni di euro. Il mancato rispetto del patto di stabilità è sanzionato con: il versamento al bilancio statale della differenza tra l obiettivo e il risultato; il divieto di effettuare spese, al netto di quelle sanitarie, superiori all importo minimo degli impegni del triennio precedente; il divieto di ricorrere all indebitamento per investimenti; il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo; il taglio del 30% dei compensi al Presidente e agli assessori. Gli obiettivi del patto di stabilità sono fissati entro il 31 gennaio dell anno, e in caso di mancato accordo, definiti entro il 15 febbraio di ogni anno. Con la suddetta legge di stabilità è stato anche istituito un fondo di rotazione per le Regioni che nel 2009 non hanno rispettato il patto di stabilità e per questo sono sottoposte a un piano di stabilizzazione finanziaria. Inoltre viene fissato il tetto complessivo delle spese delle Regioni a Statuto ordinario: 20,9 mld di euro nel 2013 e 2014, e 20,04 mld di euro nel 2015 e Tali spese sono calcolate come somma degli impegni di parte corrente al netto di trasferimenti, imposte ed oneri straordinari, del complesso dei pagamenti sia in parte corrente che in conto capitale. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome in base alle previsioni normative concordano con il Ministro all Economia gli obiettivi del patto di stabilità riducendo la propria spesa. Di rilevante incidenza sui bilanci regionali sono gli adempimenti previsti dal decreto legge 8 agosto 2013, n. 35 (convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64), che detta disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione. Il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 delle Regioni è disciplinato dagli articoli 2 (per i debiti non sanità) e 3 (per i debiti sanità). Inoltre, ai sensi dell articolo 6 del predetto decreto legge la Regione è tenuta alla pubblicazione sul proprio sito internet dei piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti e dell elenco, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali sia stata effettuata la comunicazione ai creditori, indicando l importo e la data prevista per il pagamento. Per quanto riguarda la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di Stabilità 2014), si evidenzia che la manovra reca una serie di disposizioni relative al comparto degli enti territoriali volti a modificare il Patto di stabilità interno e ad accelerare i pagamenti dei debiti pregressi dovuti nei confronti delle imprese. Nel dettaglio, il Patto di stabilità interno 2014 delle 64

174 Regioni fa riferimento al valore complessivo delle spese finali che l insieme delle Regioni non deve superare, fissato in 20,09 miliardi di euro per il 2013, 19,39 miliardi di euro per il 2014 e 19,099 miliardi di euro per il La citata legge di stabilità stabilisce l ulteriore concorso delle Regioni a statuto ordinario agli equilibri di finanza pubblica che ammonta ad un totale di 560 milioni di euro ripartito tra le diverse Regioni, mentre per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, stabilisce in 240 milioni di euro l ulteriore concorso alla finanza pubblica. Inoltre, l art. 15 prevede che a decorrere dal 2015, anche le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali e delle regioni con una partecipazione pubblica di maggioranza e titolari di servizi in affidamento diretto per una quota superiore all 80% del valore della produzione, concorrono agli equilibri di finanza pubblica. Dal 2015, in caso di mancato rispetto degli obiettivi del patto fissato in termini di saldo economico, gli enti avranno una penalizzazione relativamente ai costi operativi sostenibili, non potranno procedere ad assunzioni del personale con qualsiasi tipologia contrattuale e il compenso del Presidente, dell Amministratore delegato e del Consiglio di Amministrazione sarà ridotto del 30%. La legge di stabilità per il 2014 reca anche una serie di misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, mediante le quali viene affidato al Commissario straordinario per la spending review, il compito di assicurare una riduzione della stessa non inferiore a complessivi milioni di euro nel periodo , disponendo nel contempo, in attesa della definizione di tali interventi correttivi, alcuni accantonamenti delle spese rimodulabili dei Ministeri, per 256 milioni di euro nel 2015 e 622 milioni annui a decorrere dal Le misure di risparmio dovranno operare anche nei confronti delle Regioni, per 344 milioni di euro a decorrere dal 2015, nonché degli enti locali, per 344 milioni di euro a decorrere dal Viene inoltre prevista l emanazione, entro il 15 gennaio 2015, di un D.P.C.M. recante riduzioni delle agevolazioni e detrazioni fiscali e riduzioni della misura delle agevolazioni e detrazioni tali da assicurare maggiori entrate per milioni di euro nel 2015, milioni di euro nel 2016 e milioni di euro dal 2017, cui peraltro potrà non procedersi qualora entro il 15 gennaio 2015, vengano emanati provvedimenti che reperiscano risorse mediante la riduzione della spesa pubblica. Per quanto riguarda la normativa regionale con effetti finanziari sul bilancio della Regione del Veneto, oltre alla legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013), e alla legge regionale 5 aprile 2013, n. 4 che approva il bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2013 e pluriennale , sono state approvate nel primo semestre del leggi regionali, di cui solo 6 sono state considerate produttive di effetti finanziari sulla contabilità regionale e precisamente: la legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 - Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne ; la legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 - Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all esercizio dell attività venatoria ; 65

175 la legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 - Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali ; la legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro e successive modificazioni ; la legge regionale 14 giugno 2014, n Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto ; la legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Mentre il secondo semestre 2013 ha registrato una più intensa attività legislativa della Regione atteso che nel periodo luglio dicembre 2013, sono state pubblicate ventiquattro leggi regionali. Tra questi provvedimenti si segnalano la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione per l esercizio finanziario 2012 (legge regionale 29 novembre 2013, n. 30), l assestamento di bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2013 (legge regionale 24 dicembre 2013, n. 33), le norme in materia di società regionali (legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39). Delle citate leggi solo sei hanno prodotto effetti finanziari sul bilancio della Regione e precisamente: la legge regionale 23 luglio 2013, n Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine - Qualità Veneto ; la legge regionale 23 luglio 2013, n. 20 Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon ; la legge regionale 1 agosto 2013, n. 21 Misure per la copertura del rimborso dell'anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Regionale ; la legge regionale 7 novembre 2013, n. 26 Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni ; la Legge regionale 29 novembre 2013 n. 31 Modifica dell articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 2009 n. 1 Legge finanziaria regionale per l esercizio 2009 e successive modificazioni ; la Legge regionale 24 dicembre 2013 n. 40 Autorizzazione all esercizio provvisorio del bilancio per l anno finanziario 2014 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno. Per un approfondimento sull analisi degli effetti finanziari e sulla copertura delle leggi regionali di spesa dell esercizio 2013 (sopra evidenziate come produttive di effetti sul bilancio regionale), si rinvia a quanto rilevato da questa Sezione di controllo, ai sensi del comma 2 66

176 dell art. 1 del decreto legge n. 174/2012, con le deliberazioni n. 48/2014/RQ del 22 gennaio 2014 e n. 393/2014/RQ dell 8 luglio LA GESTIONE FINANZIARIA DELLA REGIONE DEL VENETO PER L ESERCIZIO PECULIARITÀ DELLA GESTIONE La Regione del Veneto nell esercizio finanziario 2013 ha acquisito e speso risorse finanziarie in base alle previsioni normative contenute nelle leggi tributarie regionali che spiegano effetti pluriennali, nella legge finanziaria regionale approvata con L.R. 5 aprile 2013, n. 3, nei bilanci di previsione annuale 2013 e pluriennale approvati con L.R. 5 aprile 2013, n. 4, nel rendiconto generale 2012 approvato con L.R. 29 novembre 2013, n. 30, nell assestamento del bilancio di previsione annuale 2013 e pluriennale , approvato con L.R. 24 dicembre 2013, n. 33. Come già avvenuto nel corso del 2012, il ritardo nell approvazione della legge di bilancio 2013 ha indotto la Regione ad approvare con L.R. 31 dicembre 2012, n. 51, l esercizio provvisorio 87, autorizzando la Giunta alla relativa gestione ad esclusione di specifiche spese o settori di spesa 88. Le regole contabili di detta gestione si rinvengono nella L.R. 29 novembre 86 L art. 1, comma 2 del citato decreto prevedeva la trasmissione semestrale da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai consigli regionali di una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. L art. 33, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha modificato il suddetto comma del D.L. n. 174/2012 stabilendo che Annualmente le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. 87 L articolo 1, comma 1, della Legge di autorizzazione all esercizio provvisorio 2013 prevede che: Ai sensi dell articolo 56, comma 4, dello Statuto e dell articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, dal 1 gennaio 2013 e fino al momento dell entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il termine stabilito dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il bilancio di previsione per l anno 2013, secondo gli stati di previsione dell entrata e della spesa contenuti nel disegno di legge n. 30/DDL dell 11 dicembre 2012 Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2013 e pluriennale , così come approvato dalla Giunta regionale. 88 La medesima legge di autorizzazione all esercizio provvisorio 2013 prevede ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6, che: 2. La gestione dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 è autorizzata con esclusione delle spese di cui alle upb U0185 Fondo speciale per le spese correnti e U0186 Fondo speciale per le spese d investimento del disegno di legge n. 30/DDL dell 11 dicembre 2012 Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2013 e pluriennale , nonché delle spese di cui all allegato Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione al medesimo DDL. 3. Sono, altresì, escluse dall autorizzazione alla gestione provvisoria di cui al comma 1, le spese individuate nella Tabella A Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, allegata al disegno di legge n. 29/DDL dell 11 dicembre 2012 Legge finanziaria regionale per l esercizio 2013, fatte salve quelle per il finanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 Legge forestale regionale e successive modificazioni e per il funzionamento dei seguenti enti e società regionali per le quali è autorizzata la gestione provvisoria: a) Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA); b) Veneto agricoltura; c) Veneto lavoro; d) Veneto strade S.p.A.; e) Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV); f) enti gestori di parchi e riserve naturali regionali; g) Istituto regionale ville venete (IRVV); h) Aziende regionali per il diritto allo studio universitario ESU-ARDSU; i) Sistemi territoriali S.p.A.; j) Veneto acque S.p.A.; k) Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale; l) Veneto nanotech S.c.p.A.; m) Veneto innovazione S.p.A.; n) Rocca di Monselice S.r.l.; o) Veneto promozione S.c.p.A.. 67

177 2001, n. 39 recante Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione e successive integrazioni e modificazioni che ha disciplinato in modo organico le regole finanziarie e contabili proprie dell'ordinamento regionale. Si deve evidenziare, come meglio si preciserà nella successiva sezione dedicata alla gestione finanziaria complessiva della Regione (in particolare dell indebitamento) 89 e come già emerso nella relazione di accompagnamento resa da questa Sezione di controllo in occasione della Parifica del Rendiconto finanziario , che alcune delle regole contabili contenute nella suddetta legge di contabilità regionale suscitano perplessità in relazione alla compatibilità con le modifiche della normativa costituzionale e la conseguente stratificazione di nuovi e più rigidi principi contabili alla stessa conseguente. Come già rilevato in sede di parifica per il rendiconto 2012 anche per l esercizio finanziario 2013, come per il precedente, è venuta meno la buona prassi in sede previsionale di inserire ai sensi dell art. 2, comma 3, lett. a) della L.R. n. 39/2001, all art. 1 della legge finanziaria regionale per l e.f il livello massimo del ricorso al mercato finanziario (ovvero l indebitamento autorizzato ai fini del pareggio di bilancio) anche per gli anni di riferimento del bilancio pluriennale. Di conseguenza, per le annualità del bilancio pluriennale, la Regione non ha previsto di ricorrere ad indebitamento atteso che l autorizzazione in sede di previsione (art. 5 legge di bilancio 2013) ha riguardato solo l esercizio di riferimento della manovra per un importo pari ad euro ,19 (erano ,94 nel 2012) coincidenti con gli importi relativi agli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2013 per spese d investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati di cui alla specifica Tabella allegata alla legge di Bilancio 91. Tuttavia, nelle previsioni assestate del bilancio di previsione 2013 contenute nella citata L.R. n. 33/2013 l ammontare della indicata autorizzazione è stato incrementato di ulteriori euro ,68 che hanno elevato l importo massimo autorizzato derivante da prestiti (mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente) ad euro ,87. Detta rideterminazione consegue all esigenza di dare immediata copertura al maggiore disavanzo determinatosi a seguito dell applicazione delle risultanze contabili definitive relative all esercizio (spese a destinazione vincolata reiscritte di cui agli artt. 3 e 4 della legge di Assestamento, pari ad euro 4. È, altresì, autorizzata la gestione provvisoria volta ad erogare l anticipazione mensile alle aziende ULSS, all azienda ospedaliera di Padova, all azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona ed all istituto oncologico del Veneto, finalizzata al finanziamento del servizio sanitario regionale, nella misura massima del livello dell anticipazione mensile definita dallo Stato. 5. Con riferimento alle spese di cui ai commi 2 e 3, escluse dall autorizzazione alla gestione provvisoria, è comunque possibile procedere ai pagamenti in conto residui. 6. È inoltre autorizzata la gestione delle spese atte a far fronte a situazioni eccezionali e quelle da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività. 89 Vedasi sezione dedicata all indebitamento. 90 Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del rendiconto generale della regione del Veneto per l esercizio finanziario 2012, pagg. 92 e ss. 91 Tabella allegata al bilancio di previsione 2013 e pluriennale denominata Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2013 per spese d investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati (pag. 319 e ss. BUR Regione del Veneto n. 32 del 5 aprile 2013). 92 Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 12 e 21 della L.R. n. 39/

178 ,24 93 e saldo finanziario negativo 2012 di cui all art. 4 della medesima legge, pari ad euro ,63). Peraltro, come si avrà modo di approfondire nella sezione dedicata agli equilibri di bilancio, la Regione, come già riscontrato nei precedenti esercizi, non ha inserito fra le spese di cui si è autorizzato l impegno con la legge di approvazione del bilancio di previsione, il saldo finanziario negativo presunto alla chiusura dell esercizio precedente, diversamente da quanto disposto dall art. 8, comma 3, della legge di contabilità regionale n. 39/ Analogamente a quanto verificatosi negli ultimi esercizi, l assestamento del bilancio di previsione 2013 e il rendiconto generale dell anno 2012 sono stati approvati in ritardo rispetto ai termini previsti dall art. 21, comma 1 95, e dall art. 53, comma 3 96, della L.R. n. 39/2001. In relazione alle previsioni, dal lato entrata si evidenzia che per il 2013 sono rimasti invariati gli aggiustamenti a suo tempo introdotti con L.R. 36/2007 con la quale la Regione aveva varato una manovra tributaria, con effetti a valere per gli anni 2008 e Dette disposizioni contribuiscono a delineare l assetto tributario regionale anche per il 2013 fatta eccezione per l utilizzo della possibilità di incremento dell addizionale regionale IRPEF (max 0,5%) che la Regione anche per l esercizio 2013 ha scelto di non applicare attesi i saldi finanziari stabiliti nella relativa manovra finanziaria Ne consegue che nel bilancio di previsione 2013 di cui alla L.R. 4/2013 le entrate Tributarie di competenza di cui al titolo I venivano quantificate in circa 9.219,31 mln di euro mentre le entrate extratributarie di competenza cui al Titolo III si elevavano a 106,70 mln di euro. Sempre dal lato dell entrate ma in sede consuntiva appare utile evidenziare che, a chiusura dell esercizio 2013, la Regione del Veneto vanta nei confronti dello Stato, in relazione ai capitoli di entrata relativi al finanziamento sanitario e alle anticipazioni statali, un credito di cassa di 163 mln di euro. Tale credito è sostanzialmente riconducibile al meccanismo di finanziamento 93 Tabella G allegata all assestamento 2013 denominata Reiscrizione derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazione con vincolo di destinazione (pag. 255 e ss. BUR Regione del Veneto n. 114 del 24 dicembre 2013). 94 Il comma 3, dell art. 8 della L.R. n. 39/2001, che norma i contenuti del bilancio di previsione annuale, dispone: Tra le entrate o le spese di cui al comma 2, lettera b) (ossia entrate e spese di competenza) è iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto alla chiusura dell esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce. 95 La legge di contabilità regionale fissa l approvazione dei due documenti al 30 giugno mentre l articolo 18 del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, al comma 1 dispone che: Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, approvano: a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente; b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo; c) il bilancio consolidato entro il 30 giugno dell'anno successivo. 96 L articolo 21, al comma 1, prevede infatti che Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva con legge l assestamento del bilancio sulla base delle definitive risultanze contabili relative all esercizio precedente. 97 Come già evidenziato nella Relazione di accompagnamento alla parifica del Rendiconto della regione del Veneto 2012, gli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n hanno attribuito alle Regioni, a decorrere dal 2012, i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario riferiti alla quota di compartecipazione regionale all Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), da riversare direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale. Peraltro sul punto, l articolo 3 della legge finanziaria regionale per il 2012 recante Attribuzione alla Regione del gettito derivante dalla lotta all evasione in materia di compartecipazione regionale all IVA al comma 1 ha previsto che A decorrere dal 2012, sulla base delle modalità stabilite dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario riferiti alla quota di compartecipazione regionale all imposta sul valore aggiunto (IVA) sono attribuiti alla Regione e riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale. 69

179 del servizio sanitario nazionale, che condiziona l accreditamento di una quota del fondo sanitario al rispetto dei vincoli posti dal tavolo di monitoraggio della sanità. In particolare dall analisi dei dati pervenuti dalla Regione si è riscontrato che a fronte di un importo assegnato nel di circa 8.384,2 mln di euro, a fine esercizio risultavano non ancora trasferiti alla Regione 80,8 mln di euro. Per gli esercizi precedenti, sempre al 31 dicembre 2013, risultavano non ancora trasferiti alla Regione 82,2 mln di euro (derivanti, tuttavia, esclusivamente dall esercizio 2012), mentre non risultano altri crediti riferiti a precedenti esercizi. Per quanto riguarda i crediti relativi al gettito derivante dalle manovre fiscali IRAP e addizionale IRPEF al 31 dicembre 2013, la Regione era creditrice verso lo Stato di circa 25,7 mln di euro: di questi 22,7 mln si riferiscono all anno 2013, 2,7 mln risalgono al 2012 e 0,3 mln all esercizio Venendo alla spesa, ed in particolare a quella conseguente alla manovra finanziaria 2013, si segnala che la legge finanziaria regionale per il 2013 si compone di 45 articoli rispetto ai 49 del 2011 (19 nel 2011, 84 del 2010, 33 nel 2009 e 111 nel 2008) 99. La manovra, anche per l esercizio 2013 come per i precedenti, è stata caratterizzata da una serie di misure microsettoriali le cui disposizioni di riferimento, distinte per aree di intervento, vengono sinteticamente indicate nella sottostante tabella. Aree di intervento Articoli Sport, turismo, educazione e cultura Tutela del territorio e ambientale, protezione civile, risorse idriche Mobilità, viabilità e trasporto pubblico locale Sviluppo economico, ricerca e imprenditoria e agricoltura Sostegno del reddito e previdenza Tutela salute, assistenza sociale e SSN. 13 Edilizia abitativa pubblica e scolastica, urbanistica Organizzazione regionale, enti strumentali, patrimonio immobiliare 10 Partecipazioni in società pubbliche e fondazioni Disposizioni diverse Fabbisogno sanitario regionale ex Delibera CIPE Rep. Atti n. 29/CSR del 20 febbraio La manovra finanziaria regionale ha tra le altre disposizioni, previsto: i rifinanziamenti e i fondi speciali (art. 2); l attribuzione alla Regione del gettito derivante dalla lotta all evasione in materia di compartecipazione regionale all IVA (art. 3); gli interventi di razionalizzazione della spesa e del costo degli apparati amministrativi (artt. 4-11); le norme finalizzate ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale (artt ). 70

180 Come già rilevato, l art. 1 della legge finanziaria regionale per il 2013, fissa il livello massimo del ricorso al mercato finanziario (ovvero l indebitamento autorizzato ai fini del pareggio di bilancio) in euro ,19, limite è stato poi ulteriormente rideterminato in ,87 euro dall articolo 4 della Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 33 recante Assestamento del bilancio di previsione per l esercizio finanziario Rinviando all apposita Sezione II, della Parte I di questa Relazione, l analisi sulle problematiche relative giova evidenziare in questa sede come l indebitamento regionale, a garanzia della corretta gestione delle risorse pubbliche, è soggetto a vincoli posti dalla Costituzione, dalle leggi statali e dalle leggi regionali, e la relativa disciplina è sempre più orientata al limite di contrarre nuovo debito, anche e soprattutto per effetto degli impegni assunti a livello sovranazionale per l appartenenza dell Italia all Unione europea. Occorre, altresì rammentare, che l art. 119, comma 6, della Costituzione è stato modificato dall art. 4, co. 1, lett. b, della Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che nel confermare il ricorso all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento ha previsto, con decorrenza dall anno 2014, che il ricorso da parte degli enti territoriali a tale fonte di finanziamento debba essere correlata alla contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. Venendo alle risultanze della gestione, dall analisi del rendiconto regionale 2013 si riscontra un decremento di circa il 5,6%, rispetto al 2012, della dotazione finale di cassa che passa da euro ,31 ad euro ,96 (di cui euro ,70 quale saldo positivo della gestione di competenza ed euro ,26 quale risultato della somma algebrica tra fondo cassa all 1 gennaio 2013 e residui attivi e passivi degli esercizi precedenti). La tabella 1 indica il trend delle risultanze della gestione di cassa nel periodo : TAB. 1 DOTAZIONE DI CASSA , ,181, , , , , , , , , ,96 Fonte: Corte dei conti su dati desumibili da leggi e DDL regionale di approvazione dei Rendiconti della Regione del Veneto. 71

181 E tuttavia necessario evidenziare, come emerge dalla relazione al DDL di rendiconto 2013, che per la determinazione dell'effettiva disponibilità di cassa della Regione del Veneto è necessario tener conto anche delle somme in deposito al 31 dicembre 2013 nel conto corrente acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, che presenta una disponibilità liquida pari ad euro , Di tal che le effettive disponibilità di cassa al termine dell esercizio 2013 ammontano ad euro ,19. Tuttavia, agli atti della Sezione non risulta accertabile questo dato. Si rileva, invece, che dal Quadro illustrativo della concordanza tra il conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U., trasmesso dalla Regione con nota prot. n del 13/5/2014, risulta una Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2013 di ,97 euro. Proseguendo l analisi della gestione finanziaria, il saldo finanziario o risultato finale di amministrazione (cioè la differenza tra la sommatoria del fondo di cassa con i residui attivi, da un lato, ed i residui passivi, dall altro) anche per il 2013 risulta negativo, confermando un trend che caratterizza l ultimo quinquennio, seppure in lieve ripresa. La scomposizione del risultato di amministrazione nei saldi della gestione di competenza e della gestione dei residui consente la comparazione tra l esercizio finanziario 2013 e gli esercizi precedenti, così come dimostra la tabella 2: TAB. 2 Gestione di competenza Totale accertamenti di competenza (+) Totale impegni di competenza (-) SALDO GESTIONE COMPETENZA , , , , , , , , , , , , , ,54 Gestione dei residui Maggiori residui attivi riaccertati (+) , ,57 105, ,43 0,42 Minori residui attivi riaccertati (-) Minori residui passivi riaccertati (+) SALDO GESTIONE RESIDUI , , , , , , , , , , , , , , ,54 Riepilogo SALDO GESTIONE COMPETENZA , , , , ,54 SALDO GESTIONE RESIDUI , , , , ,54 AVANZO/DISAVANZO ES. PRECEDENTI , , , , ,63 AVANZO ES. PRECED. NON APPLICATO AVANZO/DISAVANZO D AMMINISTRAZIONE , , , , ,63 Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale della Regione del Veneto Disponibilità interamente riferita alla somma depositata sul c/c n "Risorse CEE - cofinanziamento nazionale", rappresentata in contabilità fra i residui attivi riportati al titolo VI dell'entrata, Entrate per Contabilità speciali", al capitolo 9818/E. 72

182 Come già rilevato, dunque, per il quinto anno consecutivo si realizza un disavanzo di gestione che ha spiegato i suoi effetti anche sui saldi relativi all anno 2013, come più avanti si avrà modo di evidenziare. Detto disavanzo trova origine nell effetto combinato: del disavanzo dell esercizio precedente (era circa 714,081 mln di euro) interamente applicato al bilancio 2013; del saldo positivo della gestione di competenza 2013 (differenza tra entrate accertate e spese impegnate nel 2013 pari a 213,46 mln di euro); del saldo negativo della gestione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti (sommatoria tra i minori residui attivi e i minori residui passivi accertati in corso di esercizio pari a circa 95,30 mln di euro). Come già evidenziato nelle relazioni sugli esercizi finanziari anteriori al 2012, e nella relazione di accompagnamento alla Parifica del rendiconto 2012, i ripetuti disavanzi di amministrazione conseguono alla scelta della Regione del Veneto di non ricorrere alla contrazione dei mutui a pareggio già autorizzati con leggi di bilancio e di assestamento 101. Il saldo derivante dalla gestione di competenza del 2013 è aumentato del 476% (euro ,54) rispetto a quello riscontrato nel precedente esercizio (era pari a euro ,07). Detto risultato può essere ricondotto ad un aumento complessivo degli accertamenti (che si elevano ad euro ,19) pari al +2,9% rispetto al 2012 (erano euro ,60). Detti maggiori accertamenti rispetto all esercizio 2012 vanno ricondotti principalmente alle maggiori risorse per trasferimenti al Titolo II 102 per circa 804, mln di euro e alle somme pari a circa 777,23 mln di euro derivanti dall adesione all anticipazione di liquidità prevista dal Decreto legge 35/ Per quanto riguarda gli impegni complessivi di competenza, invece, il risultato 2013 si attesta su quello dell anno 2012, con un lieve incremento dell 1,6% (euro ,53 nel 2012 ed euro ,65 nel 2013). La gestione derivante dai residui si presenta negativa (euro ,54) con un trend altalenante che ha caratterizzato gli ultimi esercizi ( ,27 nel 2012; ,04 nel 2011, ,57 nel 2010; ,57 nel 2009). Detto risultato appare in parte determinato da un effetto congiunto nella gestione dei residui attivi e passivi. In relazione alla prima componente si rileva un minore riaccertamento dei residui attivi, per complessivi euro ,13, in relazione ai quali si rappresentano le poste più significative: a) per euro ,17 alla rideterminazione dei gettiti per l anno 2010 a titolo di IRAP e dei gettiti netti derivanti dalle manovre fiscali sull IRAP degli anni ; 101 Si veda quanto evidenziato nella Sezione dedicata agli equilibri di bilancio. 102 Entrate da trasferimenti di parte corrente dell U.E., dello Stato e di altri soggetti. 103 Per maggior dettaglio si veda quanto indicato nella sezione dedicata alle entrate regionali. 104 Sulla quale si dirà nell apposita sezione 4 (indebitamento) e nella parte II (sanità). 105 Titolo I - capp. 621 e

183 b) per euro ,81 alla rideterminazione del gettito dell Addizionale regionale all IRPEF, rispetto a quanto accertato a suo tempo 106 ; c) per euro ,84 alla diminuzione di quote di assegnazioni statali e/o comunitarie, eliminate per rettifica contabile e per insussistenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell art. 40 della L.R. n. 39/ Mentre i riaccertamenti in più dei residui attivi anche nell esercizio 2013 risultano pressoché inesistenti (0,42 euro), l ammontare dei residui attivi finali da riportare all esercizio 2014 si attesta, considerando anche le partite di giro al titolo VI, a circa 5.672,86 mln di euro dei quali oltre il 90% è costituito da crediti formatisi a partire dall esercizio 2010; di questi il 40% deriva da accertamenti effettuati nel 2013 e non liquidati nel corso dell anno. Soltanto il 7,3% deriva da accertamenti effettuati prima del Di detti residui finali la parte più consistente, circa 2.365,27 mln di euro, è da ricondursi ad entrate tributarie 109 del Titolo I mentre circa 912,93 mln di euro, riferibili ai Titoli I e IV, sono costituiti da somme da riscuotere per assegnazioni statali, della U.E, del Fondo di rotazione nazionale, nonché al recupero dalle ASL e dalle Aziende Ospedaliere delle anticipazioni finanziarie concesse sul fondo di rotazione per la realizzazione di progetti di investimento. Sul fronte della gestione dei residui passivi (che ha contribuito al saldo negativo nella gestione complessiva dei residui), vanno segnalati: minor riaccertamento per complessivi euro ,17 derivante da economie ed insussistenze per euro ,50 e da radiazioni (ai sensi dell art. 51, comma 2, della L.R. n. 39/2001) per euro ,67 come di seguito ripartite secondo la classificazione economica della spesa: spese correnti: euro ,53 per economie ed insussistenze ed euro ,41 per radiazioni; spese d investimento: euro ,74 per economie ed insussistenze ed euro ,26 per radiazioni; partite di giro: euro ,23 per economie ed insussistenze. Giova evidenziare che le somme relative ai residui passivi insussistenti e/o radiati, sia di parte corrente che di investimento - ammontanti complessivamente ad euro ,94 (al netto delle partite di giro ) riferendosi ad interventi finanziati a suo tempo da assegnazioni statali e/o comunitarie a destinazione vincolata, già introitate o comunque già accertate, concorrono alla formazione del saldo finanziario d esercizio, formando vincolo sul medesimo e pertanto saranno trasferite alla competenza dell esercizio 2014 riducendo l eventuale quota disponibile per impieghi in nuove o maggiori spese. 106 Titolo I - cap Titoli II e IV - capp. vari. 108 Si veda l apposita Sezione dedicata alla gestione dei residui. 109 Principalmente, per euro ,32 a titolo di IRAP, per euro ,22 a titolo di tassa automobilistica regionale, per euro ,38 a titolo di addizionale regionale all I.R.P.E.F., per euro 280,91 per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e per ,65 a titolo di compartecipazione regionale all IVA. 74

184 Per quanto riguarda le previsioni degli stanziamenti iniziali di cassa (iniziali ed assestate), giova evidenziare come si rileva nell apposita sezione dedicata che l esame dei dati mostra un sovradimensionamento delle previsioni rispetto alle effettive riscossioni, riscontrabile in tutti i titoli e in tutti gli esercizi nel triennio LE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE: UN QUADRO DI SINTESI Con riferimento al complesso delle entrate iscritte nel bilancio 2013 della Regione del Veneto, le previsioni iniziali di competenza (al netto delle contabilità speciali del Tit. VI) ammontano a circa ,39 mln di euro, il 2,21% in meno rispetto ai ,28 mln di euro del 2012; si registra, invece, un incremento del 2,23% rispetto al 2011 (per questa, come per le altre variazioni in sede storica, si rinvia alla tabella 9 a fine paragrafo). Gli stanziamenti finali di competenza (sempre al netto delle contabilità speciali del Tit. VI) desunti dal Rendiconto, ammontanti a circa ,19 mln di euro, evidenziano invece un aumento sia rispetto al medesimo dato risultante al 2012 pari a ,44 mln di euro (+3,46%) sia con riferimento alle risultanze 2011 (+2,73%). TAB. 3 (in milioni di euro) Titoli Descrizione Stanziamenti iniziali di competenza Stanziamenti finali di competenza Accertamenti I Entrate tributarie 9.219, , ,86 II Entrate da trasferimenti di parte corrente dell'u.e., dello Stato e di altri sogg. 583,32 901, ,23 III entrate extratributarie 106,70 122,91 101,89 IV V entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale entrate da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie 692,15 670,75 187, , ,20 777,23 totale Titoli I-V , , ,02 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto Per quanto riguarda i Titoli specifici dell entrata, si riscontra, nel 2013, un decisivo aumento delle entrate derivanti da trasferimenti dell UE e dello Stato (Tit. II), che vedono un incremento degli stanziamenti finali dell 81,07% (corrispondenti a circa +403,77 mln di euro) rispetto al 2012 e del 56,70% (per +326,32 mln di euro) sul Analogamente, in aumento risultano le entrate da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie (Tit. V), che registrano un incremento del 16,60% e del 13,60% in rapporto rispettivamente al 2012 e al 2011 (corrispondenti a +489,28 mln di euro sul 2012 ed a +411,44 mln di euro sul 2011) e, in 75

185 misura minore, le entrate extra-tributarie con incrementi contenuti rispettivamente al 6,01% ed all 11,31% (+6,97 mln di euro e +12,49 mln di euro). Un decremento significativo, invece, si registra al Titolo I, relativamente alle entrate tributarie, che presentano una riduzione degli stanziamenti finali di competenza del -4,17% rispetto al 2012 e del -2,94% rispetto al 2011 (rispettivamente pari a -401,80 mln di euro e - 279,37 mln di euro) mentre più contenuta, in valore assoluto, è la diminuzione degli stanziamenti finali del Titolo IV 110 rispetto ai due precedenti esercizi (-2,54% e -11,69% rispettivamente sul 2012 e sul 2011, corrispondenti a -17,47 mln di euro e -88,80 mln di euro). Gli accertamenti di competenza (sempre al netto delle contabilità speciali del Tit. VI) dell esercizio 2013, risultanti dal Rendiconto della Regione, sommano a complessivi ,02 mln di euro, registrando un aumento del 9,93% rispetto al totale accertato nel 2012, pari a ,23 mln di euro, e del 2,27% rispetto all accertato del La tabella 4 raffronta, per ciascun titolo di entrata, gli stanziamenti iniziali di competenza, quelli finali e gli accertamenti assunti con riferimento al triennio : 110 Entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale. 76

186 TAB. 4 Titoli Descrizione (in milioni di euro) Stanziamenti iniziali di competenza Stanziamenti finali di competenza Accertamenti I entrate tributarie 9.404, , , , , , , , ,86 II III IV V entrate da trasferimenti di parte corrente dell'u.e., dello Stato e di altri sogg. entrate extratributarie entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale entrate da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie totale Titoli I-V 362,83 249,67 583,32 575,52 498,07 901, ,19 500, ,23 103,40 87,08 106,70 110,43 115,94 122,91 133,74 124,93 101,89 715,25 705,32 692,15 759,56 688,22 670,75 314,14 251,59 187, , , , , , , , , , , , , , , , ,02 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto. L incidenza percentuale di ogni Titolo sul totale delle Entrate del triennio , sulla base degli importi inseriti nella precedente tabella, è di seguito evidenziata: TAB. 5 Titoli Descrizione Stanziamenti iniziali di competenza Stanziamenti finali di competenza Accertamenti I entrate tributarie 76,1% 75,2% 73,0% 68,0% 69,4% 64,3% 84,5% 91,7% 79,6% II III IV V entrate da trasferimenti di parte corrente dell'u.e., dello Stato e di altri sogg. entrate extratributarie entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale entrate da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie totale Titoli I-V 2,9% 1,9% 4,6% 4,1% 3,6% 6,3% 11,6% 4,7% 11,2% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 1,2% 1,2% 0,9% 5,8% 5,5% 5,5% 5,4% 5,0% 4,7% 2,8% 2,4% 1,6% 14,4% 16,7% 16,1% 21,6% 21,2% 23,9% 0,0% 0,0% 6,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto. Come si evince dalla precedente tabella 5, le entrate tributarie rappresentano, nel 2013, il 64,3% (pari a circa 9.227,49 mln di euro) degli stanziamenti finali di competenza ed il 79,6% (circa 9.267,86 mln di euro) degli accertamenti di competenza. Rispetto ai due esercizi precedenti si registra una significativa contrazione dell incidenza delle entrate tributarie sulle entrate complessive (nel 2012, l incidenza era del 69,4% relativamente agli stanziamenti finali e del 91,7% per gli accertamenti; nel 2011 le rispettive incidenze erano pari al 68% ed all 84,5%). 77

187 Con riferimento alle entrate tributarie (Tit. I), si evidenzia che, nell esercizio 2013, esse sono composte dalle seguenti voci: 1. IRAP (art. 3, co. 143, L. n. 662/96 e art. 1, D.Lgs. n. 446/97); 2. addizionale regionale all IRPEF (art. 3, c. 143, L. n. 662/96 e art. 50, D.Lgs. n. 446/97); 3. addizionale regionale all accisa sul gas naturale (art. 6, L. n. 158/90, D.Lgs. n. 398/90 - D.Lgs. n. 26/2007); 4. tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (L. n. 549/95): 5. tassa automobilistica regionale (D.Lgs. n. 504/92); 6. tassa regionale per il diritto allo studio universitario (art. 3, L. n. 549/1995); 7. tassa regionale di abilitazione all esercizio professionale (art.190, R.D. n. 1592/1933); 8. tasse sulle concessioni regionali 111 (art. 3, L. n. 281/1970 e D.Lgs. n. 230/1991); 9. compartecipazione regionale all'iva (artt. 1, 2 e 5, D.Lgs. n. 56/2000). Nella tabella 6 sotto riportata sono indicati gli stanziamenti finali di competenza e gli accertamenti nel triennio , per ciascuna delle voci di entrata che compongono il Tit. I Entrate tributarie. 111 Sono ricomprese le concessioni per l apertura e l esercizio delle farmacie, le tasse sulle concessioni in materia venatoria e le tasse sulle concessioni regionali in materia di pesca. 78

188 TAB. 6 TITOLO I - VOCI TRIBUTARIE (in milioni di euro) Stanziamenti finali di competenza Accertamenti TRIBUTI PROPRI (di cui): 4.428, , , , , ,23 IRAP 3.133, , , , , ,53 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 599,79 809,70 798,56 599,81 811,09 775,41 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL GAS METANO TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI 60,00 65,00 70,00 84,83 76,33 70,74 7,00 7,00 7,00 6,44 7,54 6,39 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE 608,55 658,62 581,00 677,17 696,11 583,45 TASSE UNIVERSITARIE E DI ABILITAZIONE 11,70 13,33 14,60 11,88 13,84 13,47 TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI 8,25 8,25 7,85 7,58 7,09 7,02 ALTRI TRIBUTI PROPRI 0,22 0,21 0,21 0,26 0,22 0,23 COMPARTECIPAZIONE A TRIBUTI ERARIALI (di cui): 5.078, , , , , ,63 COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA 4.761, , , , , ,63 ACCISA SULLA BENZINA ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE 316,48 273,48 0,00 292,58 278,10 0,00 TOTALE 9.506, , , , , ,86 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto. Graficamente: ENTRATE TRIBUTARIE esercizio , ,63 775,41 70,74 6,39 583,45 13,47 7,02 0,23 79

189 COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE esercizio % IRAP 52% ADD.LE IRPEF 6% 0% 9% 1% ADD.LE GAS METANO TASSA AUTOMOB. ALTRI TRIBUTI PROPRI Come si evince dalla tabella, pur riscontrando, nel 2013, maggiori accertamenti rispetto agli stanziamenti finali previsti (+40,37 mln di euro), si osserva una consistente riduzione delle entrate tributarie accertate nel 2013 rispetto all esercizio precedente (-443,20 mln di euro). Ciò è riconducibile principalmente all eliminazione delle compartecipazioni all accisa sulla benzina e sul gasolio che, per effetto del D.L. 95/2012, sono destinate, a partire dall anno 2013, al fondo statale per il finanziamento del trasporto pubblico locale. Tuttavia, a fronte della diminuzione delle entrate tributarie derivante dalla eliminazioni delle soprammenzionate accise, si evidenzia un incremento degli stanziamenti delle entrate del titolo II, pari a circa 406,21 mln di euro, a seguito della nuova istituzione del capitolo d entrata denominato assegnazione statale a valere sul fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario conseguente alle misure previste dall art. 1, c. 301, della legge 24 dicembre 2012, n Detta disposizione prevede: 301. L'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente: «Art. 16-bis. - (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale) A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse: a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015; b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale; c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono abrogati: a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei 80

190 La soppressione di tali compartecipazioni ha determinato una riduzione delle relative entrate tributarie di -278,10 mln di euro rispetto al 2012 e di -292,58 mln di euro rispetto al Da un analisi più dettagliata delle voci che compongono le entrate tributarie iscritte al Titolo I, si riscontra, nel 2013, una contrazione di tutte le poste di entrata rispetto all esercizio precedente. Le più significative sono rappresentate da: - tassa automobilistica regionale (-112,66 mln di euro circa rispetto al 2012); - I.R.A.P. (sia per la quota sostitutiva dell ex Fondo Perequativo, sia per le somme derivanti dal controllo fiscale operato dall Agenzia delle Entrate 113 e riversate nel servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante: a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica. 4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione. 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario. 6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile. 7. A decorrere dal 1 gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate. 8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall'osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico: a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta; b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale; c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta». 113 Con Delibera di Giunta Regionale n. 831 del 4 giugno 2013, la Regione Veneto ha disposto l'affidamento all'agenzia delle Entrate delle attività di gestione dell'irap e dell'addizionale regionale all'irpef per l'anno 2013, come previsto dall art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 68/

191 bilancio regionale) la cui riduzione è imputabile alla quota destinata alla sanità (-56,62 mln di euro circa); - addizionale regionale all I.R.P.E.F. (per la quota derivante dal controllo fiscale operato dall Agenzia delle Entrate 114 e riversata nel bilancio regionale) la cui riduzione è imputabile alla quota destinata alla sanità (-35,68 mln di euro circa). In controtendenza rispetto alle entrate tributarie proprie della Regione, con un leggero aumento rispetto agli accertamenti dei due esercizi precedenti, risultano le entrate derivanti dalla compartecipazione regionale all IVA, che vedono un incremento dello 0,98% rispetto al 2012 e dell 1,40% sul 2011 (pari rispettivamente a +47,03 mln di euro e +66,97 mln di euro). Va tuttavia segnalato che, sebbene in aumento, gli accertamenti di competenza del 2013 derivanti dalla compartecipazione all IVA sono comunque inferiori alle previsioni assestate (- 1,44%, corrispondenti a -70,54 mln di euro) 115. Per quanto riguarda le altre tipologie di entrate non tributarie, che costituiscono circa il 20% degli accertamenti complessivi effettuati nel 2013 (il 35,7% se si considerano gli stanziamenti finali di competenza), si riscontra un deciso incremento delle entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dell Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti (Tit. II). 114 Vedasi nota precedente. 115 Nella relazione trasmessa a questa Corte, in risposta alle richieste istruttorie, con nota prot. n del 31/3/2014, la Regione del Veneto, nel precisare che, riguardo alla compartecipazione regionale IVA, le attività gestionali sono di responsabilità dello Stato, essendo il tributo di titolarità erariale, segnala che l art. 3 della L.R. 13/2012, sulla base delle modalità stabilite dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 68/2011, prevede l attribuzione alla Regione di una quota di gettito derivante dalla lotta all evasione in materia di IVA. A tal fine, la Regione ha partecipato, nell ambito del Coordinamento Affari Finanziari in seno alla Conferenza delle Regioni, alle attività necessarie alla stipula di un accordo con l Agenzia delle Entrate per regolamentare il contributo regionale nella lotta all evasione al fine dell attribuzione della quota di tale gettito (commisurata all aliquota di compartecipazione regionale). Tuttavia il gettito da recupero fiscale sulla compartecipazione IVA deve ancora essere riversato alla Regione, poiché non è stato ancora emanato il Decreto Ministeriale previsto dal citato articolo 9 del D.Lgs. 68/

192 In particolare, si osserva un deciso incremento degli accertamenti risultanti dal Rendiconto 2013 rispetto allo stanziamento finale di competenza, incremento rispetto al 2012 quantificato in +403,39 mln di euro circa (+44,73%), cui corrispondono +804,58 mln di euro di maggiori accertamenti rispetto al medesimo esercizio (+160,71%). Ciò è imputabile principalmente alla compensazione per le minori entrate regionali in materia di IRAP e addizionale IRPEF, derivanti dall'applicazione del fondo di garanzia, previsto ai sensi dell art. 13, comma 3, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 e dell art. 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n Viceversa, in diminuzione, sia in confronto agli stanziamenti finali di competenza sia rispetto all esercizio precedente, risultano gli accertamenti di competenza dell esercizio 2013 relativi alle entrate iscritte ai titoli III e IV. Infatti, per quanto concerne le entrate extra-tributarie (Titolo III), si osserva una riduzione di 21,02 mln di euro rispetto allo stanziamento finale 2012 (-17,10%) e di 23,04 mln di euro rispetto all accertamento del medesimo esercizio (-18,44%). Molto più consistenti sono le riduzioni delle entrate accertate al titolo IV, per lo più relative a trasferimenti in conto capitale da parte dello Stato, che registrano una riduzione di 482,95 mln di euro di mancati accertamenti rispetto allo stanziamento finale di competenza (-72%) e di 63,79 mln di euro rispetto agli accertamenti dell esercizio precedente (-25,35%). Nel dettaglio, le poste più significative in aumento e in diminuzione sono rappresentate da: - Entrate Tit. III a) entrate derivanti dalla restituzione di contributi assegnati nell'ambito del programma POR-Fers : +7,1 mln di euro di maggiori accertamenti rispetto alle previsioni finali; b) recupero delle risorse a valere sul fondo PIC Pmi Retex - misura 5 - e sul Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese: circa -12,75 mln di euro; c) proventi della gestione dei canoni di derivazione di acque sotterranee: circa -13 mln di euro; d) proventi dalla gestione del demanio idrico: circa -8,85 mln di euro. - Entrate Tit. IV a) assegnazione statale per l'attuazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione della superstrada pedemontana veneta: circa -158,45 mln di euro; b) assegnazione statale per il finanziamento di interventi di edilizia sanitaria: circa - 98,6 mln di euro; 116 L art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 56/2000 recante Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un fondo di garanzia per compensare le regioni a statuto ordinario delle eventuali minori entrate dell'irap e dell'addizionale regionale all'irpef. L art. 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) limita tale fondo, nel quadro delle misure adottate per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. 83

193 c) assegnazione statale per la programmazione FSC : -210,43 mln di euro circa. Per quanto concerne il grado di attendibilità delle previsioni iniziali rispetto a quelle finali di competenza, occorre rilevare (tabella 5) un generale sottodimensionamento particolarmente elevato delle prime soprattutto in riferimento alle entrate del titolo II (trasferimenti di parte corrente dell U.E., Stato, ecc.) e del titolo V (entrate da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie): lo stanziamento finale, infatti, registra un +54,60% rispetto a quello iniziale, per le entrate del titolo II, ed un +68,86%, per quelle del titolo V. Detto sottodimensionamento è da ricondursi, per ciò che concerne al Titolo V, all adesione in corso di esercizio alle prerogative offerte dal D.L. 35/2013 che hanno determinato un acquisizione di risorse (liquidità) per circa 777 mln di euro 117 ed alla rideterminazione dell autorizzazione all indebitamento avvenuta in sede di assestamento del bilancio di previsione 2013, conseguente alle definitive risultanze contabili dell esercizio 2012, con un aumento di 624,1 mln di euro 118. TAB. 7 (in milioni di euro) Titoli Descrizione Stanziamenti iniziali di competenza (Sico) Stanziamenti finali di competenza (Sfco) Variazioni % Stanziamenti finali/iniziali (Sfco-Sico)/Sico I entrate tributarie 9.404, , , , , ,49 1,08% -0,96% 0,09% II III IV V entrate da trasferimenti di parte corrente dell'u.e., dello Stato e di altri sogg. entrate extratributarie entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale entrate da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie totale Titoli I-V 362,83 249,67 583,32 575,52 498,07 901,84 58,62% 99,49% 54,60% 103,40 87,08 106,70 110,43 115,94 122,91 6,80% 33,15% 15,19% 715,25 705,32 692,15 759,56 688,22 670,75 6,19% -2,42% -3,09% 1.774, , , , , ,20 70,48% 36,56% 68,86% , , , , , ,19 13,08% 7,40% 13,63% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto. Sul fronte accertamenti, come si desume dai dati inseriti nella successiva tabella 8, si evidenzia il marcato trend negativo che caratterizza il titolo IV (entrate in conto capitale): -72% rispetto allo stanziamento finale di competenza (-63,44% nel 2012 e -58,64% nel 2011). 117 Vedasi quanto evidenziato nel paragrafo della PARTE II 118 Quest ultimo aspetto sarà meglio sviluppato nell ambito del Capitolo 4 di questa Sezione. 84

194 TAB. 8 (in milioni di euro) Titoli* descrizione Stanziamenti finali di competenza (Sfco) Accertamenti (A) Variazioni % Variazioni Accertamenti - Stanziamenti finali di competenza (A-Sfco) Variazioni assolute Variazioni % Variazioni assolute Variazioni % Variazioni assolute I entrate tributarie 9.506, , , , , ,86 1,12% 106,09 0,85% 81,78 0,44% 40,38 II III IV V entrate da trasferimenti di parte corrente dell'u.e., dello Stato e di altri sogg. entrate extratributarie entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale entrate da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie totale Titoli I-V 575,52 498,07 901, ,19 500, ,23 129,56% 745,67 0,52% 2,58 44,73% 403,39 110,43 115,94 122,91 133,74 124,93 101,89 21,11% 23,31 7,75% 8,99-17,10% -21,02 759,56 688,22 670,75 314,14 251,59 187,80-58,64% - 445,42-63,44% -436,63-72,00% -482, , , , ,23-100,00% ,76-100,00% -2946,92-77,38% -2658, , , , , , ,02-18,57% ,11-23,71% -3290,21-18,94% -2719,18 *Al netto delle contabilità speciali (Tit. VI) Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto. TAB. 9 (in milioni di euro) Stanziamenti iniziali di competenza Stanziamenti finali di competenza Accertamenti Titoli* Descrizione Variazioni % Variazioni assolute Variazioni % Variazioni assolute Variazioni % Variazioni assolute 13/11 13/12 13/11 13/12 13/11 13/12 13/11 13/12 13/11 13/12 13/11 13/12 I entrate tributarie -1,97% -5,17% -185,66-502,93-2,94% -4,17% -279,37-401,80-3,59% -4,56% -345,08-443,20 II III IV V entrate da trasferimenti di parte corrente dell'u.e., dello Stato e di altri sogg. entrate extratributarie entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale entrate da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie totale Titoli I-V 60,77% 133,64% 220,49 333,66 56,70% 81,07% 326,32 403,77-1,21% 160,71% -15,96 804,58 3,20% 22,53% 3,30 19,62 11,31% 6,01% 12,49 6,97-23,81% -18,44% -31,85-23,04-3,23% -1,87% -23,10-13,16-11,69% -2,54% -88,80-17,47-40,22% -25,35% -126,34-63,79 14,69% -5,70% 260,61-123,07 13,60% 16,60% 411,44 489,28 777,23 777,23 2,23% -2,21% 275,66-285,89 2,73% 3,46% 382,07 480,75 2,27% 9,93% 258, ,78 *Al netto delle contabilità speciali (Tit. VI) Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto. 85

195 2.4 LE SPESE: L ANDAMENTO GENERALE PER FUNZIONI OBIETTIVO Gli stanziamenti iniziali di competenza, al netto delle partite di giro (funzione obiettivo n. 27), iscritti nel bilancio di previsione 2013, ammontano a ,39 mln di euro, il 2,21% in meno rispetto ai ,28 mln di euro del 2012 e il 2,23% in più dei ,73 mln di euro del Come rilevabile dalla tabella 10, la riduzione degli stanziamenti di spesa rispetto all esercizio 2012 è un po più marcata (-3,21%) se si escludono le previsioni relative alla spesa sanitaria (funzione obiettivo n. 19). TAB. 10 (in milioni di euro) FUNZIONI OBIETTIVO Stanziamenti iniziali di competenza Variazioni assolute Variazioni % /11 13/12 13/11 13/12 F0001 Organi istituzionali 61,46 53,94 53,32-8,15-0,62-13,26% -1,15% F0002 Relazioni istituzionali 20,27 16,64 14,74-5,53-1,90-27,27% -11,42% F0003 Solidarietà internazionale 18,33 17,45 15,74-2,59-1,71-14,14% -9,81% F0004 Sicurezza e ordine pubblico 0,82 0,35 0,32-0,50-0,04-61,50% -10,00% F0005 Risorse umane e strumentali 232,69 245,46 222,15-10,53-23,31-4,53% -9,50% F0006 Agricoltura e sviluppo rurale 89,02 97,90 96,74 7,72-1,16 8,67% -1,18% F0007 Sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 59,64 102,65 93,87 34,23-8,78 57,39% -8,56% F0008 Lavoro 66,57 121,01 124,23 57,66 3,22 86,61% 2,66% F0009 Energia 37,42 50,53 43,48 6,05-7,05 16,18% -13,96% F0010 Commercio 6,93 8,83 6,35-0,59-2,49-8,47% -28,14% F0011 Turismo 20,05 13,77 22,99 2,94 9,22 14,64% 66,93% F0012 Interventi per le abitazioni 31,80 136,35 177,62 145,82 41,28 458,56% 30,27% F0013 Tutela del territorio 114,85 169,67 130,55 15,70-39,12 13,67% -23,06% F0014 Politiche per l'ecologia 127,50 121,20 70,28-57,22-50,92-44,88% -42,01% F0015 Salvaguardia di Venezia 303,56 316,19 250,84-52,71-65,35-17,37% -20,67% F0016 Ciclo integrato delle acque 40,09 41,23 46,77 6,68 5,54 16,67% 13,44% F0017 Protezione civile 60,84 55,01 52,32-8,53-2,70-14,01% -4,90% F0018 Mobilità regionale 715,36 701,50 778,61 63,25 77,11 8,84% 10,99% F0019 Tutela della salute 7.695, , ,90 235,52-129,82 3,06% -1,61% F0020 Interventi sociali 890,81 845,62 832,31-58,50-13,31-6,57% -1,57% F0021 Cultura 17,27 17,01 17,42 0,15 0,41 0,87% 2,41% F0022 Istruzione e formazione 385,41 424,41 437,28 51,88 12,87 13,46% 3,03% F0023 Sport e tempo libero 2,82 1,89 2,19-0,63 0,30-22,46% 15,61% F0024 Fondi indistinti 282,52 298,87 292,43 9,91-6,44 3,51% -2,15% F0025 Rimborsi e partite compensative dell'entrata 438,07 356,31 305,21-132,86-51,10-30,33% -14,34% F0026 Oneri finanziari 608,94 602,88 584,39-24,55-18,49-4,03% -3,07% F0028 Edilizia speciale pubblica 30,62 41,78 29,04-1,59-12,74-5,18% -30,50% F0029 Commercio estero, promozione economica e fieristica 1,68 3,10 4,31 2,63 1,21 156,55% 39,03% Totale complessivo (al netto delle Partite di giro) , , ,39 275,66-285,89 2,23% -2,21% Totale al netto della sanità 4.665, , ,49 40,14-156,07 0,86% -3,21% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto. Da un analisi più dettagliata, si può notare come la riduzione, rispetto al 2012, degli stanziamenti iniziali (complessivamente pari a 285,89 mln di euro), riguardi la maggior parte delle funzioni obiettivo che compongono la spesa del bilancio regionale. In termini assoluti, detta riduzione deriva principalmente dalla funzione obiettivo n. 19 Tutela della salute (- 129,82 mln di euro), dalla funzione n. 15 Salvaguardia di Venezia (-65,35 mln di euro), dalla funzione n. 25 Rimborso e partite compensative dell entrata (-51,10 mln di euro), dalla funzione n. 14 Politiche per l ecologia (-50,92 mln di euro) e dalla n. 13 relativa alla Tutela del territorio (-39,12 mln di euro). 86

196 Viceversa, in controtendenza rispetto al trend generale, con consistenti incrementi degli stanziamenti iniziali di competenza, risultano le funzioni obiettivo n. 18 Mobilità regionale (+77,11 mln di euro), n. 12 Interventi per le abitazioni (+41,28 mln di euro) e n. 22 Istruzione e formazione (+12,87 mln di euro). Per quanto concerne l importo complessivo degli stanziamenti finali di spesa (tabella 11), pari a circa ,11 mln di euro, diversamente da quanto riscontrato per gli stanziamenti iniziali, si riscontra un significativo aumento rispetto ai ,40 mln di euro del 2012 (+4,65%), imputabile quasi interamente all incremento registrato nella spesa sanitaria. Infatti, escludendo la funzione obiettivo n. 19 si conferma, come riscontrato per gli stanziamenti iniziali, una non trascurabile riduzione degli stanziamenti finali di spesa (-4,23%). TAB. 11 (in milioni di euro) FUNZIONI OBIETTIVO Stanziamenti finali di competenza Variazioni assolute Variazioni % /11 13/12 13/11 13/12 F0001 Organi istituzionali 62,18 54,09 53,61-8,58-0,49-13,80% -0,90% F0002 Relazioni istituzionali 21,38 20,58 14,30-7,08-6,28-33,13% -30,51% F0003 Solidarietà internazionale 18,49 15,29 11,97-6,52-3,32-35,24% -21,70% F0004 Sicurezza e ordine pubblico 1,09 1,09 1,08-0,02-0,02-1,42% -1,42% F0005 Risorse umane e strumentali 234,06 246,18 231,72-2,34-14,46-1,00% -5,87% F0006 Agricoltura e sviluppo rurale 115,43 115,36 111,88-3,55-3,49-3,08% -3,02% F0007 Sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 76,01 104,45 93,02 17,00-11,43 22,37% -10,94% F0008 Lavoro 103,74 126,99 145,76 42,03 18,77 40,51% 14,78% F0009 Energia 39,52 53,51 19,69-19,83-33,82-50,17% -63,20% F0010 Commercio 10,20 6,63 9,76-0,44 3,14-4,29% 47,29% F0011 Turismo 23,29 24,08 22,44-0,85-1,64-3,66% -6,81% F0012 Interventi per le abitazioni 51,47 213,56 180,40 128,93-33,15 250,48% -15,52% F0013 Tutela del territorio 146,63 175,58 165,99 19,36-9,59 13,20% -5,46% F0014 Politiche per l'ecologia 142,75 115,76 62,55-80,20-53,21-56,18% -45,97% F0015 Salvaguardia di Venezia 336,08 297,74 250,83-85,25-46,92-25,37% -15,76% F0016 Ciclo integrato delle acque 43,50 48,17 54,35 10,86 6,18 24,96% 12,83% F0017 Protezione civile 71,23 58,85 53,91-17,31-4,94-24,31% -8,39% F0018 Mobilità regionale 781,82 703,92 764,07-17,76 60,14-2,27% 8,54% F0019 Tutela della salute 8.066, , ,44 869,48 814,67 10,78% 10,03% F0020 Interventi sociali 919,27 862,76 888,73-30,54 25,97-3,32% 3,01% F0021 Cultura 19,45 18,32 17,70-1,75-0,62-9,02% -3,39% F0022 Istruzione e formazione 403,59 395,37 428,80 25,21 33,43 6,25% 8,46% F0023 Sport e tempo libero 2,80 1,89 1,92-0,89 0,03-31,73% 1,32% F0024 Fondi indistinti 278,71 286,25 274,90-3,82-11,36-1,37% -3,97% F0025 Rimborsi e partite compensative dell'entrata 413,50 352,19 246,60-166,90-105,59-40,36% -29,98% F0026 Oneri finanziari 581,52 566,26 558,93-22,59-7,33-3,88% -1,29% F0028 Edilizia speciale pubblica 32,96 48,23 38,80 5,84-9,43 17,71% -19,55% F0029 Commercio estero, promozione economica e fieristica 2,23 3,50 4,97 2,74 1,47 122,65% 41,86% Totale complessivo (al netto delle Partite di giro) , , ,11 645,22 606,71 4,96% 4,65% Totale al netto della sanità 4.932, , ,67-224,25-207,96-4,55% -4,23% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto. Analizzando le singole funzioni obiettivo che compongono la spesa regionale, si riscontra, infatti, che la funzione obiettivo n. 19 Tutela della salute presenta, rispetto al biennio precedente, un consistente incremento degli stanziamenti finali (+814,67 mln di euro). Si confermano in aumento gli stanziamenti finali delle funzioni obiettivo n. 18 Mobilità regionale (+60,14 mln di euro) e della n. 22 Istruzione e formazione (+33,43 mln di euro). Le diminuzioni più significative si confermano, come riscontrato in sede di analisi delle previsioni iniziali di competenza, negli stanziamenti finali delle funzioni obiettivo n. 25 Rimborso e partite compensative dell entrata (-105,59 mln di euro), n. 14 Politiche per 87

197 l ecologia (-53,21 mln di euro) e n. 15 Salvaguardia di Venezia (-46,92 mln di euro); significativa è anche la riduzione della funzione obiettivo n. 9 Energia (-33,82 mln di euro), che in termini percentuali è quella che registra la riduzione più consistente (-63,20% sul 2012). Da evidenziare anche la contrazione della funzione obiettivo n. 12 Interventi per le abitazioni (-33,15 mln di euro), i cui stanziamenti iniziali avevano invece registrato un rilevante aumento (+41,28 mln di euro) rispetto al TAB. 12 (in milioni di euro) Indice di variazione competenza (Stanziamenti finali - Stanziamenti iniziali) FUNZIONI OBIETTIVO importo % importo % importo % F0001 Organi istituzionali 0,72 1,2% 0,16 0,3% 0,29 0,5% F0002 Relazioni istituzionali 1,11 5,5% 3,94 23,6% -0,44-3,0% F0003 Solidarietà internazionale 0,16 0,9% -2,16-12,4% -3,76-23,9% F0004 Sicurezza e ordine pubblico 0,28 33,7% 0,74 212,5% 0,76 242,3% F0005 Risorse umane e strumentali 1,38 0,6% 0,72 0,3% 9,57 4,3% F0006 Agricoltura e sviluppo rurale 26,40 29,7% 17,47 17,8% 15,14 15,6% F0007 Sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 16,37 27,4% 1,79 1,7% -0,85-0,9% F0008 Lavoro 37,16 55,8% 5,98 4,9% 21,53 17,3% F0009 Energia 2,09 5,6% 2,98 5,9% -23,79-54,7% F0010 Commercio 3,27 47,2% -2,20-24,9% 3,42 53,9% F0011 Turismo 3,24 16,1% 10,31 74,9% -0,55-2,4% F0012 Interventi per le abitazioni 19,67 61,9% 77,21 56,6% 2,78 1,6% F0013 Tutela del territorio 31,78 27,7% 5,91 3,5% 35,44 27,1% F0014 Politiche per l'ecologia 15,25 12,0% -5,44-4,5% -7,73-11,0% F0015 Salvaguardia di Venezia 32,52 10,7% -18,45-5,8% -0,02 0,0% F0016 Ciclo integrato delle acque 3,41 8,5% 6,94 16,8% 7,58 16,2% F0017 Protezione civile 10,39 17,1% 3,84 7,0% 1,60 3,1% F0018 Mobilità regionale 66,46 9,3% 2,43 0,3% -14,54-1,9% F0019 Tutela della salute 371,58 4,8% 61,05 0,8% 1.005,54 12,7% F0020 Interventi sociali 28,46 3,2% 17,14 2,0% 56,42 6,8% F0021 Cultura 2,18 12,6% 1,30 7,7% 0,27 1,6% F0022 Istruzione e formazione 18,18 4,7% -29,04-6,8% -8,48-1,9% F0023 Sport e tempo libero -0,01-0,5% 0,00 0,0% -0,27-12,4% F0024 Fondi indistinti -3,80-1,3% -12,61-4,2% -17,53-6,0% F0025 Rimborsi e partite compensative dell'entrata -24,57-5,6% -4,12-1,2% -58,61-19,2% F0026 Oneri finanziari -27,41-4,5% -36,62-6,1% -25,45-4,4% F0028 Edilizia speciale pubblica 2,34 7,6% 6,45 15,4% 9,76 33,6% F0029 Commercio estero, promozione economica e fieristica 0,55 32,7% 0,40 12,9% 0,66 15,2% Totale complessivo (al netto delle Partite di giro) 639,15 5,17% 116,13 0,90% 1.008,72 7,98% Totale al netto della sanità 267,58 5,74% 55,08 1,13% 3,19 0,07% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto. Per quanto riguarda l indice di variazione degli stanziamenti di spesa finali e iniziali (tabella 29 a pag. 112), se si considera la spesa regionale al netto di quella sanitaria, il 2013 conferma il trend di progressiva riduzione già registrata nei precedenti esercizi: 5,74% nel 2011 (su un differenziale di 267,58 mln di euro circa), 1,13% nel 2012 (55,08 mln di euro) e 0,07% nel 2013 (3,19 mln di euro). Includendo nella spesa anche la funzione obiettivo n. 19 Tutela della salute, che rappresenta circa il 65% degli stanziamenti complessivi, si rileva un innalzamento considerevole dell indice in questione che balza al 7,98% nel 2013 (era pari allo 0,90% nel 2012 e al 5,17% nel 2011). A livello di singole funzioni obiettivo, si osserva, infatti, che quella 88

198 relativa alla Tutela della salute presenta uno scostamento di circa 1 mld di euro (+12,7%) fra le previsioni iniziali e finali 119. Scostamenti significativi, seppur molto più contenuti in termini assoluti, si riscontrano nelle funzioni obiettivo n. 20 Interventi sociali (+56,42 mln di euro, +6,8%), n. 13 Tutela del territorio (+35,44 mln di euro, +27,1%), n. 8 Lavoro (+21,53 mln di euro, +17,3%), n. 25 Rimborsi e partite compensative dell entrata (-58,61 mln di euro, -19,2%) e n. 9 Energia (- 23,79 mln di euro, -54,7%). Gli impegni risultanti dal Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto (tabella 13), pari a circa ,55 mln di euro (sempre al netto delle partite di giro), presentano un consistente incremento rispetto ai ,16 mln di euro del 2012 (+8,30%) ed ai ,08 mln di euro del 2011 (+9,72%) 120. Molto più contenuto è l aumento registrato nell ultimo biennio se non si considera la spesa sanitaria (+2,96%), anche se l aumento si conferma elevato rispetto all esercizio 2011 (+9,16%). TAB. 13 (in milioni di euro) FUNZIONI OBIETTIVO Impegni Variazioni assolute Variazioni % /11 13/12 13/11 13/12 F0001 Organi istituzionali 61,92 53,53 53,13-8,78-0,39-14,18% -0,73% F0002 Relazioni istituzionali 19,07 19,24 13,24-5,84-6,00-30,61% -31,19% F0003 Solidarietà internazionale 5,23 7,91 7,78 2,56-0,13 48,96% -1,65% F0004 Sicurezza e ordine pubblico 0,10 0,35 0,47 0,37 0,12 371,00% 34,75% F0005 Risorse umane e strumentali 220,04 230,45 218,46-1,58-11,99-0,72% -5,20% F0006 Agricoltura e sviluppo rurale 89,28 93,87 86,65-2,63-7,22-2,95% -7,69% F0007 Sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 27,43 59,98 48,23 20,80-11,75 75,83% -19,60% F0008 Lavoro 32,59 47,40 88,80 56,21 41,41 172,46% 87,36% F0009 Energia 0,04 51,63 19,32 19,29-32, ,76% -62,57% F0010 Commercio 3,58 5,95 5,82 2,24-0,13 62,71% -2,15% F0011 Turismo 20,76 15,49 15,12-5,65-0,37-27,20% -2,40% F0012 Interventi per le abitazioni 19,44 48,04 105,09 85,65 57,05 440,62% 118,77% F0013 Tutela del territorio 62,54 106,76 75,09 12,55-31,66 20,07% -29,66% F0014 Politiche per l'ecologia 118,64 84,68 30,45-88,19-54,23-74,33% -64,04% F0015 Salvaguardia di Venezia 30,08 34,84 29,49-0,59-5,35-1,96% -15,35% F0016 Ciclo integrato delle acque 10,27 7,85 5,67-4,60-2,18-44,81% -27,81% F0017 Protezione civile 24,46 16,09 13,13-11,33-2,96-46,32% -18,39% F0018 Mobilità regionale 526,19 524,77 545,30 19,11 20,53 3,63% 3,91% F0019 Tutela della salute 7.975, , ,98 789,09 798,82 9,89% 10,03% F0020 Interventi sociali 884,45 839,61 850,26-34,19 10,66-3,87% 1,27% F0021 Cultura 17,56 16,21 16,90-0,66 0,68-3,75% 4,21% F0022 Istruzione e formazione 155,33 166,56 252,42 97,09 85,87 62,51% 51,55% F0023 Sport e tempo libero 2,75 1,87 1,87-0,89 0,00-32,23% -0,01% F0024 Fondi indistinti 8,55 5,58 36,96 28,41 31,37 332,30% 561,84% F0025 Rimborsi e partite compensative dell'entrata 2,68 38,76 51,67 48,99 12, ,10% 33,33% F0026 Oneri finanziari 60,59 64,25 57,07-3,52-7,18-5,80% -11,17% F0028 Edilizia speciale pubblica 32,67 39,88 28,24-4,43-11,64-13,56% -29,18% F0029 Commercio estero, promozione economica e fieristica 1,95 3,48 4,93 2,98 1,45 152,69% 41,66% Totale complessivo (al netto delle Partite di giro) , , , ,47 875,39 9,72% 8,30% Totale al netto della sanità 2.438, , ,57 223,39 76,57 9,16% 2,96% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto. 119 Tale incremento è dovuto principalmente ai trasferimenti in c/capitale agli enti del servizio sanitario regionale, a seguito dell operazione di anticipazione concessa dallo Stato, ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 35 del 08/04/2013 Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, per 777,23 mln di euro circa, iscritti sul capitolo di spesa n ed interamente impegnati nel Vedasi nota precedente. 89

199 Analizzando le diverse linee di spesa, si confermano in crescita nel periodo preso in esame, gli impegni relativi alle funzioni obiettivo n. 24 Fondi indistinti (+31,37 mln di euro rispetto al 2012, +561,84% sul 2012), n. 12 Interventi per le abitazioni (+57,05 mln di euro, +118,77%), n. 8 Lavoro (+41,41 mln di euro, +87,36%) e n. 22 Istruzione e formazione (+85,87 mln di euro, +51,55%). Viceversa in continua diminuzione appaiono gli impegni inerenti le funzioni obiettivo n. 14 Politiche per l ecologia (-54,23 mln di euro, -64,04%), n. 16 Ciclo integrato delle acque (- 2,18 mln di euro, 27,81%) e n. 17 Protezione civile (-2,96 mln di euro, -18,39%). Andamenti altalenanti nel triennio si osservano, invece, nelle funzioni obiettivo n. 9 Energia (-32,30 mln di euro, pari a -62,57% rispetto al 2012, ma +19,29 mln di euro, per ,76% nel triennio) e n. 13 Tutela del territorio (-31,66 mln di euro, -29,66%; +12,55 mln di euro, +20,07%). Il grafico sottostante evidenzia la spesa impegnata dalla Regione del Veneto, nell esercizio 2013, distinta per area d intervento (al netto della sanità e delle partite di giro). Con riferimento alla capacità previsionale di impegno (tabella 14), ossia al rapporto tra impegni di spesa e stanziamenti finali di competenza che misura il grado di traduzione dei 90

200 programmi politici in obbligazioni concrete, si riscontra un progressivo aumento dell indice pari all 83,74% nel 2013, 80,92% nel 2012 e 80,11% nel TAB. 14 FUNZIONI OBIETTIVO Capacità previsionale di impegno (impegni/stanziamenti finali) F0001 Organi istituzionali 99,57% 98,95% 99,12% F0002 Relazioni istituzionali 89,20% 93,47% 92,56% F0003 Solidarietà internazionale 28,26% 51,75% 65,00% F0004 Sicurezza e ordine pubblico 9,14% 31,95% 43,68% F0005 Risorse umane e strumentali 94,01% 93,61% 94,28% F0006 Agricoltura e sviluppo rurale 77,35% 81,37% 77,45% F0007 Sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 36,08% 57,43% 51,85% F0008 Lavoro 31,42% 37,32% 60,92% F0009 Energia 0,09% 96,48% 98,14% F0010 Commercio 35,06% 89,72% 59,60% F0011 Turismo 89,14% 64,31% 67,35% F0012 Interventi per le abitazioni 37,76% 22,49% 58,25% F0013 Tutela del territorio 42,65% 60,80% 45,24% F0014 Politiche per l'ecologia 83,12% 73,15% 48,69% F0015 Salvaguardia di Venezia 8,95% 11,70% 11,76% F0016 Ciclo integrato delle acque 23,60% 16,29% 10,42% F0017 Protezione civile 34,33% 27,33% 24,35% F0018 Mobilità regionale 67,30% 74,55% 71,37% F0019 Tutela della salute 98,87% 98,08% 98,08% F0020 Interventi sociali 96,21% 97,32% 95,67% F0021 Cultura 90,26% 88,52% 95,48% F0022 Istruzione e formazione 38,49% 42,13% 58,87% F0023 Sport e tempo libero 98,20% 98,78% 97,48% F0024 Fondi indistinti 3,07% 1,95% 13,44% F0025 Rimborsi e partite compensative dell'entrata 0,65% 11,00% 20,95% F0026 Oneri finanziari 10,42% 11,35% 10,21% F0028 Edilizia speciale pubblica 99,12% 82,69% 72,79% F0029 Commercio estero, promozione economica e fieristica 87,43% 99,37% 99,23% Totale complessivo (al netto delle Partite di giro) 80,11% 80,92% 83,74% Totale al netto della sanità 49,43% 52,58% 56,52% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto. Come si può notare, l indice scende notevolmente (56,52% nel 2013, 52,58% nel 2012 e 49,43% nel 2011) se dal totale complessivo delle spese si detrae la quota relativa alla F.O. n. 19 Tutela della salute, che rappresenta più del 75% del totale impegnato. Come già evidenziato negli esercizi precedenti, le funzioni obiettivo con valori particolarmente negativi dell indice in esame sono la n. 15 Salvaguardia di Venezia e della sua laguna (11,76%) e la n. 16 Ciclo integrato delle acque (10,42%). Per quanto riguarda la spesa corrente, l indice in questione, pari al 94,5% circa, ha avuto un miglioramento rispetto al 93% circa del Infatti, su uno stanziamento finale di 91

201 competenza di ,23 mln di euro, gli impegni assunti - desunti dal Rendiconto generale della Regione del Veneto per l anno ammontano a ,07 mln di euro circa. In notevole miglioramento è anche l indice relativo alle spese d investimento, che passa dal 29,37% nel 2012 al 53,47% nel 2013 (previsioni finali per 2.431,60 mln di euro impegni assunti 1.300,21 mln di euro). In linea con l esercizio precedente è l indice riferito alle spese per rimborso di prestiti (13,09% nel 2013, 13,21% nel 2012) che calcola il rapporto tra la somma impegnata ammontante a 75,28 mln di euro e le previsioni finali di competenza, quantificate in 575,28 mln di euro circa. TAB. 15 (in milioni di euro) STANZIAMENTI DI COMPETENZA INIZIALE STANZIAMENTI DI COMPETENZA FINALE IMPEGNI capacità previsionale di impegno SPESA CORRENTE , , ,07 94,48% SPESA D'INVESTIMENTO 1.651, , ,21 53,47% SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 575,28 575,28 75,28 13,09% TOTALE SPESA REGIONE (al netto di partite di giro) , , ,55 83,74% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto. 92

202 2.5 LA GESTIONE DEI RESIDUI Le risultanze della gestione dei residui, rilevate dal disegno di legge del Rendiconto generale dell esercizio 2013, sono le seguenti: TAB. 16 (in milioni di euro) RESIDUI ATTIVI RESIDUI PASSIVI Residui iniziali 9.573, ,20 Riscossioni/pagamenti 5.869, ,49 Riaccertamenti residui (saldo +/-) -378,67-283,36 Residui da residui 3.325, ,35 Residui di competenza 2.346, ,56 Residui finali 5.672, ,91 Residui al netto delle partite di giro 5.527, ,25 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto. Dall attività di gestione dei residui svolta nell esercizio 2013, ossia dalla riscossione e riaccertamento dei residui provenienti dagli esercizi pregressi, sono risultati residui attivi per 3.325,86 mln di euro e residui passivi per 4.387,35 mln di euro. Dalla gestione di competenza sono stati prodotti residui attivi per 2.346,99 mln di euro e residui passivi per 2.988,56 mln di euro. I residui mantenuti nel bilancio al 31 dicembre 2013 ammontano, pertanto, a complessivi 5.672,85 mln di euro di residui attivi e a 7.375,91 mln di euro di residui passivi. Nei successivi paragrafi si esaminerà l andamento dei residui attivi e dei residui passivi, al netto delle contabilità speciali L andamento dei residui attivi (al netto delle contabilità speciali o partite di giro) Come si evince dalla tabella 17, i residui attivi iniziali, si attestano, nel 2013, intorno a 9.283,22 mln di euro, in diminuzione dell 1,8% rispetto ai circa 9.455,87 mln di euro del 2012 e del -3,4% rispetto all esercizio La contrazione dello stock di residui attivi coinvolge tutti i titoli ad eccezione del III (entrate extratributarie), che registra, invece, una crescita del 38,1% rispetto al 2012 e del 24,9% su base triennale. 93

203 TAB. 17 (in milioni di euro) Titoli descrizione residui attivi iniziali riscossione residui riaccertame nti residui (saldo -/+) Residui attivi conseguenti la gestione di competenza Residui attivi finali I entrate tributarie 7.765, ,32-368, , ,84 II entrate da trasferimenti di parte corrente dell'u.e., dello Stato e di altri soggetti 546,54 368,10-4,66 354,04 527,81 III entrate extratributarie 24,52 11,66-0,34 22,13 34,65 IV entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale 916,83 173,26-4,41 107,92 847,07 V entrate da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie 30,12 4,23 0,00 0,00 25,89 TOTALE TITOLI I-V 9.283, ,57-378, , ,27 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto. Nel corso del 2013, le riscossioni in conto residui, che ammontano a complessivi 5.588,57 mln di euro, registrando un incremento di ben il 161,3% rispetto all esercizio precedente, quando le medesime riscossioni si assestavano a 2.138,77 mln di euro circa; rispetto al 2011 l aumento tocca addirittura il 190%. A tal proposito si evidenzia, infatti, che la percentuale di riscossione dei residui attivi esistenti all inizio dell esercizio balza al 60,2%, contro il 22,6% del 2012 ed il 20% del 2011; in particolare, si denota una performance decisamente soddisfacente relativamente ai titoli I e II (rispettivamente 64,8% e 67,4% contro il 21,8% e il 48,8% del 2012). Per quanto riguarda i riaccertamenti di residui attivi, l esercizio 2013 presenta un saldo negativo di 378,04 mln di euro, dovuto principalmente all eliminazione dei residui attivi iscritti al Tit. I (368,62 mln di euro circa) 121. Con riferimento ai residui attivi conseguenti alla gestione di competenza dell esercizio 2013, si osserva un aumento del 7,8% rispetto all esercizio precedente: si passa infatti dai 2.050,12 mln di euro circa del 2012 ai 2.210,65 mln di euro del Tuttavia, se si confronta la medesima grandezza con l esercizio 2011, si rileva una diminuzione considerevole (-23,8%). 121 Ciò è ascrivibile quasi esclusivamente a minori riaccertamenti di residui attivi derivanti dall IRAP. 94

204 Per effetto degli altalenanti andamenti sopra descritti, l ammontare dei residui attivi finali da riportare all esercizio 2014 si riduce a 5.527,27 mln di euro circa, con una riduzione che tocca il 40,5% (-41,5% su base triennale). Tale riduzione coinvolge tutti i titoli di entrata (in particolare il TIT. I registra un - 47,3%; -47,7% nel triennio) ad eccezione del titolo III, che ha invece registrato un aumento del 41,3% (+95,2% nel triennio). Gli andamenti sopradescritti e le variazioni in sede storica sono evidenziati, per ciascun titolo di entrata, nelle tabelle 18 e 19 di seguito riportate. TAB. 18 (in milioni di euro) Titoli descrizione Residui attivi iniziali (Rai) Riscossione residui (Rr) riaccertamenti residui (saldo -/+) Residui attivi conseguenti la gestione di competenza (Raes) Residui attivi finali (Raf) I entrate tributarie 7.871, , , , , ,32-917,39-15,13-368, , , , , , ,84 II III IV V entrate da trasferimenti di parte corrente dell'u.e., dello Stato e di altri soggetti entrate extratributarie entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale entrate da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie 551,36 549,50 546,54 246,92 268,28 368,10-4,28-8,26-4,66 249,34 273,58 354,04 549,50 546,54 527,81 19,64 17,76 24,52 6,83 5,54 11,66-0,89-0,69-0,34 5,83 12,99 22,13 17,76 24,52 34,65 936, ,81 916,83 164,62 134,84 173,26-28,40-75,05-4,41 263,18 119,92 107, ,81 916,83 847,07 234,09 52,10 30,12 1,99 21,98 4,23-180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,10 30,12 25,89 Totale Titoli I-V 9.613, , , , , , ,97-99,14-378, , , , , , ,27 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto. TAB. 19 Titoli I II III IV V descrizione entrate tributarie entrate da trasferimenti di parte corrente dell'u.e., dello Stato e di altri sogg. entrate extratributarie entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale entrate da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie totale Titoli I-V residui attivi iniziali (Rai) riscossione residui (Rr) residui attivi conseguenti la gestione di competenza (Raes) residui attivi finali (Raf) 13/11 13/12 12/11 13/11 13/12 12/11 13/11 13/12 12/11 13/11 13/12 12/11-1,3% -0,8% -0,5% 234,1% 194,5% 13,4% -27,5% 5,0% -31,0% -47,7% -47,3% -0,8% -0,9% -0,5% -0,3% 49,1% 37,2% 8,6% 42,0% 29,4% 9,7% -3,9% -3,4% -0,5% 24,9% 38,1% -9,6% 70,9% 110,7% -18,9% 279,5% 70,4% 122,7% 95,2% 41,3% 38,1% -2,1% -8,9% 7,5% 5,2% 28,5% -18,1% -59,0% -10,0% -54,4% -15,9% -7,6% -8,9% -87,1% -42,2% -77,7% 112,5% -80,8% 1005,0% -50,3% -14,0% -42,2% -3,4% -1,8% -1,6% 190,1% 161,3% 11,0% -23,8% 7,8% -29,3% -41,5% -40,5% -1,8% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto. Circa il 74% dello stock dei residui attivi finali al 31 dicembre 2013 si è formato nel titolo I (entrate tributarie). 95

205 La successiva tabella 20 evidenzia la provenienza per anno di accertamento dei residui attivi iscritti al 31 dicembre 2013, con riferimento ai singoli titoli dell entrata: TAB. 20 (in milioni di euro) Titoli Esercizi prec Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto Totale residui al 31/12/2013 Titolo I 0,25 0,02 31,76 31,89 789, ,08 400, , ,84 Titolo II 9,93 0,25 1,23 1,00 5,65 6,88 148,83 354,04 527,81 Titolo III 1,06 2,78 2,24 2,33 0,76 1,13 2,21 22,13 34,65 Titolo IV 78,80 69,86 33,35 113,98 103,92 226,37 112,87 107,92 847,07 Titolo V 25,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,89 Totale Titoli I-V 115,94 72,91 68,59 149,20 900, ,47 664, , ,27 Il grafico che segue dà dimostrazione della consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2013, suddivisi per anno di accertamento. 96

206 E possibile osservare che oltre il 90% del totale dei residui attivi finali è costituito da crediti formatisi a partire dall esercizio 2010; di questi il 40% deriva da accertamenti effettuati nel 2013 e non liquidati nel corso dell anno. Soltanto il 7,3% deriva da accertamenti effettuati prima del L andamento dei residui passivi (al netto delle contabilità speciali o partite di giro) Come dimostra la tabella 21, i residui passivi iniziali, iscritti nel Rendiconto generale della Regione per l esercizio 2013, al netto delle Partite di giro, ammontano a circa 4.086,50 mln di euro, in diminuzione del 5,3% rispetto ai 4.314,68 mln di euro dell esercizio precedente e del 19,1% rispetto ai 5.048,76 mln di euro del Con riferimento all attività di smaltimento di tali residui nel corso del 2013, si è osservata la seguente tendenza. I pagamenti in c/residui, pari a 1.550,27 mln di euro, contrariamente a quanto avvenuto nel 2012, quando si era registrato una diminuzione dell 8,5% rispetto all esercizio precedente, si presentano in aumento dell 1,7%. TAB. 21 (in milioni di euro) RESIDUI PASSIVI INIZIALI PAGAMENTI C/RESIDUI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI RESIDUI PASSIVI CONSEGUENTI LA GESTIONE RESIDUI PASSIVI FINALI Spesa corrente 1.425,19 965,44 50, , ,34 Spesa per investimenti 2.661,32 584,83 233,15 375, ,91 Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE (al netto delle Partite di giro) 4.086, ,27 283, , ,25 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto. Per quanto riguarda i residui passivi eliminati dalla contabilità, pari a complessivi 283,20 mln di euro nel 2013, si osserva, diversamente da quanto avvenuto nell esercizio precedente, un consistente aumento dello smaltimento dei residui per eliminazione (+51,7% sul 2012, -5,5% nel triennio). Questo trend è confermato sia relativamente all eliminazione dei residui passivi per radiazione, in applicazione dell art. 51, comma 2, della legge regionale di contabilità n. 39/ , pari a 110,94 mln di euro (+39,4% sul 2012, -49,7% nel triennio), 122 Si riporta il testo dell articolo 51 rubricato Residui passivi ed economie di spesa : 1. Formano residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell esercizio, per le quali il dirigente della struttura regionale competente dichiara la necessità di mantenimento a bilancio. 2. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui: a) se relative a spese correnti, per non più di due anni successivi a quello in cui l impegno si è perfezionato; b) se relative a spese d'investimento, per non più di sette anni successivi a quello in cui l impegno si è perfezionato. 3. Alla liquidazione delle spese relative ai residui passivi eliminati, anche per decorrenza dei termini di mantenimento di cui al comma 2, di cui è data evidenza in apposito allegato del rendiconto generale previsto dall articolo 53, i dirigenti delle strutture regionali competenti assumono, con proprio atto, un impegno sullo stanziamento di competenza del bilancio di previsione annuale del capitolo su cui originariamente è stato assunto l impegno, e il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria dispone le correlate registrazioni contabili. 4. Costituiscono economie di spesa le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate entro il termine dell esercizio. 97

207 sia per le eliminazioni per economie ed insussistenze di cui all art. 42, comma 5 123, della medesima legge regionale che registrano un significativo aumento in tutto il triennio (+60,9%, +117,8%). Con riferimento a quest ultimo fenomeno, si evidenzia un aumento della massa di residui cancellati dalla contabilità che si attesta sui 172,26 mln di euro (contro i 107,05 mln di euro del 2012 ed i 79 mln del 2011). Particolarmente elevati gli importi dei residui eliminati per insussistenze ed economie dalle funzioni obiettivo n. 5 Risorse umane e strumentali (19,21 mln di euro, contro i 15,04 mln del 2012), n. 6 Agricoltura e sviluppo rurale (23,80 mln di euro, erano 9,95 mln nel 2012) e n. 7 Sviluppo del sistema produttivo e delle PMI (36,15 mln di euro, erano 14,83 mln nel 2012). Con riferimento ai residui eliminati per radiazione, emerge la funzione obiettivo n. 15 Salvaguardia di Venezia, con 39,08 mln di euro di residui radiati nel 2013, pari al 35% del totale. Il volume dei residui passivi conseguenti alla gestione di competenza, formatisi per effetto dei mancati pagamenti nell esercizio degli impegni di competenza, pari a 1.425,22 mln di euro, subisce una leggera riduzione rispetto all esercizio precedente (-3,9%) contrariamente a quanto avvenuto nel 2012, quando si era registrato un sensibile aumento (+20,3%). Per le dinamiche sopra descritte, a conclusione dell esercizio 2013, lo stock dei residui passivi finali, risultanti dalla somma dei residui iniziali non smaltiti e di quelli formatisi nel corso della gestione, si attesta intorno ai 3.678,25 mln di euro, il 10% in meno di quelli iscritti a fine 2012 (erano 4.086,48 mln di euro). Su base triennale, la riduzione sale al 14,8%, per effetto della riduzione avvenuta fra il 2011 e il 2012 (-5,3%). Per un analisi dettagliata dell andamento dei residui nel corso dell ultimo triennio, riferita alle singole funzioni obiettivo, si rimanda alle tabelle 22 e 23 sotto riportate. 123 Si riporta il testo dell articolo 42 rubricato Impegni di spesa : 1. La Giunta regionale e i dirigenti delle strutture regionali competenti, nell ambito delle proprie attribuzioni, assumono gli impegni di spesa per le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione si perfezioni entro il termine dell'esercizio; gli impegni sono assunti, entro la scadenza dell esercizio di riferimento, nei limiti degli stanziamenti di competenza. 2. Con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e delle successive variazioni, costituiscono comunque impegni di spesa, e come tali sono rilevati, senza la necessità di ulteriori atti, le somme stanziate nei capitoli relativi: a) alle indennità al Presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta e del Consiglio regionale; b) alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale; c) alle spese e agli oneri per il personale dipendente ed alle altre spese di natura assimilabile; d) agli oneri di ammortamento relativi ai mutui e ai prestiti obbligazionari. 3. Il dirigente della struttura regionale preposta alla ragioneria provvede alla prenotazione degli impegni di spesa relativi a quote di obbligazioni pluriennali, derivanti dall approvazione di piani e programmi adottati dalla Giunta regionale. 4. L'accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilità speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti capitoli della spesa. 5. Quando l'obbligazione risulta definitivamente estinta per un importo inferiore a quello del corrispondente impegno, il dirigente della struttura regionale competente deve darne tempestiva comunicazione alla struttura regionale preposta alla ragioneria, la quale procede per la parte inutilizzata: a) all'immediato ripristino della disponibilità sullo stanziamento di bilancio, qualora l impegno sia stato assunto sulla competenza dell esercizio in corso; b) alla cancellazione della correlata posta di residuo passivo, qualora l obbligazione derivi da esercizi precedenti. 6. Per le risorse disposte dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall Unione europea e dalle relative deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di cofinanziamento nazionale, nonché per le risorse disposte dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto, possono essere assunte obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in corrispondenza con l importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte. 98

208 TAB. 22 (in milioni di euro) FUNZIONI OBIETTIVO Residui passivi iniziali (Rpi) Pagamenti in c/residui (Pr) Residui passivi eliminati (Rpe) Residui passivi conseguenti la gestione di competenza (Rpes) Residui passivi finali (Rpf) F0001 organi istituzionali 9,07 9,30 2,67 1,77 2,01 1,23 0,73 6,54 0,71 2,31 1,92 2,20 8,88 2,67 2,93 F0002 relazioni istituzionali 87,50 71,38 53,94 28,23 30,66 19,74 1,83 0,78 1,28 14,36 14,00 10,60 71,80 53,94 43,51 F0003 solidarietà internazionale 12,62 8,24 10,69 7,83 4,40 3,65 0,45 0,52 0,16 3,91 7,36 6,51 8,24 10,68 13,39 F0004 sicurezza e ordine pubblico 41,92 31,75 20,01 7,73 9,60 4,24 2,53 2,23 3,16 0,08 0,10 0,47 31,75 20,01 13,08 F0005 risorse umane e strumentali 164,66 148,89 124,69 64,64 58,17 46,39 6,88 16,35 21,00 55,75 50,31 54,87 148,89 124,69 112,17 F0006 agricoltura e sviluppo rurale 100,31 95,12 99,66 41,70 33,13 32,18 4,88 9,97 25,40 41,40 47,65 42,85 95,12 99,66 84,93 F0007 sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 378,05 328,00 264,43 59,89 73,77 69,92 14,52 29,37 47,82 24,36 39,57 24,73 328,00 264,43 171,42 F0008 lavoro 50,49 32,83 35,43 24,76 6,39 28,95 9,05 3,80 3,12 16,15 12,79 49,00 32,83 35,43 52,36 F0009 energia 12,23 10,27 43,90 1,74 2,71 6,02 0,25 0,29 9,31 0,03 36,63 4,85 10,27 43,90 33,43 F0010 commercio 30,24 26,11 20,65 5,63 11,16 3,91 1,99 0,24 6,26 3,50 5,93 5,78 26,11 20,65 16,27 F0011 turismo 71,43 62,29 49,81 22,73 21,54 30,41 5,42 4,87 2,21 19,00 13,93 9,49 62,29 49,81 26,68 F0012 interventi per le abitazioni 326,47 170,74 145,97 38,14 52,84 13,70 136,53 7,60 13,49 18,94 35,67 92,44 170,74 145,97 211,21 F0013 tutela del territorio 291,40 246,06 236,68 73,99 79,00 75,62 8,57 7,41 8,15 37,22 77,02 50,49 246,06 236,67 203,40 F0014 politiche per l'ecologia 131,79 146,71 120,58 34,78 38,96 14,98 3,62 2,21 16,12 53,34 23,44 13,85 146,71 128,98 103,34 F0015 salvaguardia di Venezia 242,27 208,63 210,53 44,81 18,73 29,07 6,41 7,10 42,91 17,60 27,73 27,31 208,63 210,53 165,85 F0016 ciclo integrato delle acque 126,16 112,49 96,33 16,33 19,81 15,54 6,16 2,58 2,45 8,82 6,23 4,03 112,49 96,33 82,38 F0017 protezione civile 80,80 72,46 56,56 20,13 20,91 12,36 1,02 1,30 10,40 12,81 6,32 3,41 72,46 56,56 37,21 F0018 mobilità regionale 887,18 740,79 684,11 264,13 260,03 307,03 19,80 18,95 18,15 137,54 222,30 103,83 740,79 684,11 462,76 F0019 tutela della salute 748,55 720,27 915,42 453,82 369,03 500,24 5,81 8,74 4,43 431,35 564,52 464,39 720,27 907,02 875,15 F0020 interventi sociali 365,36 353,98 294,29 147,08 138,72 117,72 9,15 5,14 16,36 144,85 84,17 167,46 353,98 294,29 327,67 F0021 cultura 74,20 49,44 38,75 36,83 22,29 12,56 0,93 0,78 2,10 12,99 12,39 15,11 49,44 38,75 39,21 F0022 istruzione e formazione 467,67 381,51 331,62 193,03 161,70 160,09 24,39 32,25 20,67 131,26 144,07 202,68 381,51 331,62 353,54 F0023 sport e tempo libero 77,33 55,87 37,69 7,54 14,63 4,22 16,43 5,05 1,84 2,51 1,50 1,87 55,87 37,69 33,50 F0024 fondi indistinti 38,27 28,58 20,40 11,60 9,37 8,31 5,67 4,09 0,68 7,59 5,28 36,00 28,58 20,40 47,42 F0025 rimborsi e partite compensative dell'entrata 0,09 0,81 0,08 0,07 0,79 0,03 0,01 0,01 0,03 0,80 0,07 0,14 0,81 0,08 0,17 F0026 oneri finanziari 0,70 0,14 0,13 0,05 0,04 0,08 0,56 0,00 0,06 0,04 0,04 0,04 0,13 0,13 0,04 F0028 edilizia speciale pubblica 224,14 196,98 166,12 54,75 63,06 28,55 4,81 7,64 4,31 32,40 39,84 27,49 196,98 166,12 160,74 F0029 commercio estero, promozione economica e fieristica 7,88 5,03 5,35 3,30 1,25 3,56 1,35 0,84 0,63 1,81 2,40 3,33 5,03 5,35 4,48 Totale complessivo (al netto delle partite di giro) Totale al netto della sanità 5.048, , , , , ,27 299,78 186,66 283, , , , , , , , , , , , ,03 293,96 177,92 278,78 801,36 918,65 960, , , ,10 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto. 99

209 TAB. 23 FUNZIONI OBIETTIVO Residui passivi iniziali (Rpi) Pagamenti in c/residui (Pr) Residui passivi eliminati (Rpe) Residui passivi conseguenti la gestione di competenza (Rpes) Residui passivi finali (Rpf) 13 /1 1 13/12 1 2/11 13/11 1 3/12 12 /1 1 13/11 1 3/1 2 12/11 1 3/11 13 /1 2 12/11 13 /1 1 13/12 1 2/11 F0001 organi istituzionali -70,5% -71,2% 2,5% -30,4% -38,7% 13,5% -3,4% -89,2% 794,0% -4,9% 14,3% -16,8% -67,0% 9,7% -69,9% F0002 relazioni istituzionali -38,4% -24,4% -18,4% -30,1% -35,6% 8,6% -30,0% 63,4% -57,2% -26,2% -24,3% -2,5% -39,4% -19,3% -24,9% F0003 solidarietà internazionale -15,3% 29,8% -34,7% -53,4% -17,1% -43,8% -64,6% -68,9% 13,8% 66,8% -11,5% 88,5% 62,6% 25,4% 29,7% F0004 sicurezza e ordine pubblico -52,3% -37,0% -24,3% -45,1% -55,8% 24,3% 25,2% 41,8% -11,7% 459,4% 370,2% 19,0% -58,8% -34,7% -37,0% F0005 risorse umane e strumentali -24,3% -16,3% -9,6% -28,2% -20,3% -10,0% 205,1% 28,4% 137,5% -1,6% 9,0% -9,7% -24,7% -10,0% -16,3% F0006 agricoltura e sviluppo rurale -0,6% 4,8% -5,2% -22,8% -2,9% -20,5% 419,9% 154,7% 104,2% 3,5% -10,1% 15,1% -10,7% -14,8% 4,8% F0007 sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. -30,1% -19,4% -13,2% 16,7% -5,2% 23,2% 229,4% 62,8% 102,3% 1,5% -37,5% 62,5% -47,7% -35,2% -19,4% F0008 lavoro -29,8% 7,9% -35,0% 16,9% 352,8% -74,2% -65,5% -17,9% -58,0% 203,5% 283,3% -20,8% 59,5% 47,8% 7,9% F0009 energia 258,9% 327,4% -16,0% 246,1% 122,5% 55,5% 3605,6% 3091,5% 16,1% 16337,9% -86,8% ,8% 225,4% -23,9% 327,4% F0010 commercio -31,7% -20,9% -13,6% -30,6% -65,0% 98,2% 213,7% 2550,6% -88,2% 65,3% -2,4% 69,5% -37,7% -21,2% -20,9% F0011 turismo -30,3% -20,0% -12,8% 33,8% 41,2% -5,3% -59,3% -54,7% -10,1% -50,1% -31,9% -26,7% -57,2% -46,4% -20,0% F0012 interventi per le abitazioni -55,3% -14,5% -47,7% -64,1% -74,1% 38,5% -90,1% 77,6% -94,4% 388,0% 159,2% 88,3% 23,7% 44,7% -14,5% F0013 tutela del territorio -18,8% -3,8% -15,6% 2,2% -4,3% 6,8% -4,9% 10,0% -13,5% 35,7% -34,4% 106,9% -17,3% -14,1% -3,8% F0014 politiche per l'ecologia -8,5% -17,8% 11,3% -56,9% -61,6% 12,0% 344,7% 630,7% -39,1% -74,0% -40,9% -56,1% -29,6% -19,9% -12,1% F0015 salvaguardia di Venezia -13,1% 0,9% -13,9% -35,1% 55,2% -58,2% 569,0% 504,5% 10,7% 55,2% -1,5% 57,6% -20,5% -21,2% 0,9% F0016 ciclo integrato delle acque -23,6% -14,4% -10,8% -4,9% -21,6% 21,3% -60,2% -4,9% -58,1% -54,3% -35,3% -29,3% -26,8% -14,5% -14,4% F0017 protezione civile -30,0% -21,9% -10,3% -38,6% -40,9% 3,9% 917,5% 697,3% 27,6% -73,4% -46,1% -50,7% -48,6% -34,2% -21,9% F0018 mobilità regionale -22,9% -7,7% -16,5% 16,2% 18,1% -1,5% -8,4% -4,2% -4,3% -24,5% -53,3% 61,6% -37,5% -32,4% -7,7% F0019 tutela della salute 22,3% 27,1% -3,8% 10,2% 35,6% -18,7% -23,8% -49,4% 50,4% 7,7% -17,7% 30,9% 21,5% -3,5% 25,9% F0020 interventi sociali -19,5% -16,9% -3,1% -20,0% -15,1% -5,7% 78,8% 218,4% -43,9% 15,6% 99,0% -41,9% -7,4% 11,3% -16,9% F0021 cultura -47,8% -21,6% -33,4% -65,9% -43,7% -39,5% 125,9% 168,5% -15,9% 16,3% 21,9% -4,6% -20,7% 1,2% -21,6% F0022 istruzione e formazione -29,1% -13,1% -18,4% -17,1% -1,0% -16,2% -15,3% -35,9% 32,2% 54,4% 40,7% 9,8% -7,3% 6,6% -13,1% F0023 sport e tempo libero -51,3% -32,5% -27,7% -44,1% -71,2% 94,0% -88,8% -63,6% -69,2% -25,7% 24,2% -40,2% -40,0% -11,1% -32,5% F0024 fondi indistinti -46,7% -28,6% -25,3% -28,4% -11,3% -19,2% -88,0% -83,4% -27,8% 374,6% 582,1% -30,4% 65,9% 132,4% -28,6% F0025 rimborsi e partite compensative dell'entrata -10,9% -90,1% 798,2% -62,8% -96,7% 1034,4% 225,0% 234,0% -2,7% -82,1% 106,2% -91,3% -79,6% 106,0% -90,1% F0026 oneri finanziari -80,9% -2,3% -80,4% 62,1% 93,5% -16,2% -89,9% -100,0% 5,0% 1,5% 3,5% -71,5% -71,9% 1,4% F0028 edilizia speciale pubblica -25,9% -15,7% -12,1% -47,9% -54,7% 15,2% -10,3% -43,5% 58,9% -15,2% -31,0% 22,9% -18,4% -3,2% -15,7% F0029 commercio estero, promozione economica e fieristica -32,1% 6,3% -36,1% 8,0% 185,7% -62,2% -53,2% -24,9% -37,7% 84,5% 38,6% 33,1% -10,9% -16,2% 6,3% Totale complessivo (al netto delle partite di giro) Totale al netto della sanità -19,1% -5,3% -14,5% -7,0% 1,7% -8,5% -5,5% 51,7% -37,7% 15,6% -3,9% 20,3% -14,8% -10,0% -5,3% -26,3% -11,8% -16,4% -13,5% -9,1% -4,7% -5,2% 56,7% -39,5% 19,9% 4,6% 14,6% -22,0% -11,8% -11,5% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto 100

210 Il grafico che segue dà conto dell anzianità dei residui passivi a fine esercizio 2013, con l indicazione dell anno del relativo impegno di spesa, e della distribuzione percentuale per esercizio di provenienza. Si riscontra che quasi il 90% dei residui passivi è costituito da impegni formatisi a partire dal 2009, pur registrandosi anche residui vetusti risalenti al periodo precedente al La successiva tabella 24 evidenzia, per ciascuna funzione obiettivo, il totale dei residui passivi al 31 dicembre 2013 suddiviso per anno di provenienza dei relativi impegni di spesa. Come già emerso negli scorsi esercizi, si conferma il dato di una concentrazione dei residui passivi finali nelle politiche di spesa relative alla funzione obiettivo n. 18 Mobilità regionale, n. 19 Tutela della salute e n. 22 Istruzione e formazione. 124 Si tratta di residui passivi, pari a circa 2 mln di euro, relativi alla funzione obiettivo n. 5 Risorse umane e strumentali. 101

211 TAB. 24 (in milioni di euro) ANZIANITA' RESIDUI PASSIVI Titoli Esercizi prec Totale residui al 31/12/2013 F0001 organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 2,20 2,93 F0002 relazioni istituzionali 0,00 1,85 6,94 14,05 5,88 0,27 3,91 10,60 43,51 F0003 solidarietà internazionale 0,00 0,00 0,00 0,13 1,66 0,24 4,85 6,51 13,39 F0004 sicurezza e ordine pubblico 0,00 0,00 4,70 2,52 5,39 0,00 0,00 0,47 13,08 F0005 risorse umane e strumentali 2,05 4,28 9,55 14,60 16,06 1,13 9,63 54,87 112,17 F0006 agricoltura e sviluppo rurale 0,00 0,57 2,69 4,78 8,15 19,56 6,34 42,85 84,93 F0007 sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 0,00 8,33 25,26 26,80 43,61 17,21 25,48 24,73 171,42 F0008 lavoro 0,00 0,00 0,02 0,10 0,93 0,56 1,76 49,00 52,36 F0009 energia 0,00 0,46 0,20 1,13 1,97 0,00 24,81 4,85 33,43 F0010 commercio 0,00 0,00 0,04 2,21 3,45 1,68 3,10 5,78 16,27 F0011 turismo 0,00 1,72 1,43 12,67 0,00 0,05 1,32 9,49 26,68 F0012 interventi per le abitazioni 0,00 3,05 9,70 32,47 28,30 12,39 32,88 92,44 211,21 F0013 tutela del territorio 0,00 19,04 15,06 34,61 30,74 13,08 40,37 50,49 203,40 F0014 politiche per l'ecologia 0,00 1,21 6,38 20,62 23,12 24,21 13,95 13,85 103,34 F0015 salvaguardia di Venezia 0,00 34,45 10,41 45,47 13,64 9,73 24,86 27,31 165,85 F0016 ciclo integrato delle acque 0,00 9,96 16,02 25,62 15,71 6,32 4,72 4,03 82,38 F0017 protezione civile 0,00 1,20 3,80 7,58 11,56 4,92 4,75 3,41 37,21 F0018 mobilità regionale 0,00 47,64 48,43 69,23 99,12 36,12 58,38 103,83 462,76 F0019 tutela della salute 0,00 12,78 7,48 33,79 24,03 68,59 264,08 464,39 875,15 F0020 interventi sociali 0,00 11,44 24,98 29,02 27,61 31,19 35,98 167,46 327,67 F0021 cultura 0,00 2,69 1,11 3,23 8,48 0,65 7,93 15,11 39,21 F0022 istruzione e formazione 0,00 9,28 17,93 42,40 22,85 4,10 54,30 202,68 353,54 F0023 sport e tempo libero 0,00 1,93 9,15 14,28 5,53 0,00 0,74 1,87 33,50 F0024 fondi indistinti 0,00 0,00 0,48 2,94 4,82 1,19 1,98 36,00 47,42 F0025 rimborsi e partite compensative dell'entrata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,14 0,17 F0026 oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 F0028 edilizia speciale pubblica 0,00 6,52 8,69 10,25 46,18 23,08 38,54 27,49 160,74 F0029 commercio estero, promozione economica e fieristica 0,00 0,52 0,52 0,00 0,00 0,00 0,12 3,33 4,48 Totale residui (al netto delle Partite di giro) 2,05 178,92 230,97 450,49 448,77 276,28 665, , ,25 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto L eliminazione dei residui passivi ex art. 51 L.R. n. 39/2001. La reiscrizione in bilancio ed i relativi effetti Particolare attenzione merita la questione relativa all eliminazione dalla contabilità effettuata ai sensi dell art. 51, comma 2, della legge regionale di contabilità n. 39/2001. Tale articolo prevede che le somme impegnate e non pagate entro il termine dell esercizio possano essere conservate nel conto dei residui per un determinato periodo di anni (non più di due anni successivi all anno di impegno, nel caso di spese correnti; non più di sette anni se relativi alle spese di investimento). Come visto in precedenza, i residui passivi eliminati dalla contabilità nell esercizio 2013 ai sensi dell art. 51, co. 2, della L.R. n. 39/2001, come risultante da apposito elenco allegato al disegno di legge del Rendiconto generale della Regione del Veneto (Allegato 1), ammontano a complessivi ,67 euro di cui ,41 euro riferiti a spesa corrente e ,26 euro relativi a spese di investimento. Come previsto dal comma 3 del medesimo art. 51, ed espressamente rilevato nella Relazione tecnico-contabile al disegno di legge concernente il Rendiconto generale della Regione per l esercizio 2013, eventuali obbligazioni nei confronti di terzi, qualora giuridicamente sussistenti, potranno essere estinte previa prioritaria e formale copertura a 102

212 carico delle disponibilità finanziarie che saranno assegnate ai pertinenti capitoli del bilancio dell esercizio 2014 o successivi, in corrispondenza, quindi, del periodo in cui tali obbligazioni verranno effettivamente a scadenza, a seguito di motivata richiesta dei creditori interessati. Per quanto concerne i residui passivi eliminati dalla contabilità, sia di parte corrente che d investimento, riferiti ad interventi finanziati a suo tempo da assegnazioni statali e/o comunitarie a destinazione vincolata, già introitate o comunque accertate in bilancio, le singole partite eliminate e riferite a spese a destinazione vincolata, saranno trasferite nella competenza dell esercizio 2014, al fine di mantenerne il vincolo, mediante specifici atti amministrativi di variazione del bilancio medesimo o con il relativo provvedimento di Assestamento, unitamente ad analoghe partite con vincolo di destinazione, sia di parte corrente che d investimento, derivanti dai minori impieghi della gestione di competenza Quanto sopra evidenziato dalla Regione determina l insorgere di alcune perplessità in merito al rispetto dell obbligo di copertura dei residui eliminati (o radiati), quantomeno per quelli che concernono spese finanziate da risorse regionali, problematiche che sono già state evidenziate da questa Sezione, nella relazione allegata alla propria deliberazione n. 427/2014/PRSE in sede di esercizio del controllo finanziario ex art. 1 comma 3 del Decreto Legge 174/ con riguardo al Rendiconto 2012 e Bilancio di previsione 2013 della Regione del Veneto 126. Infatti, se per i residui radiati che si riferiscono ad interventi finanziati da assegnazioni statali e/o comunitarie a destinazione vincolata, già introitate o comunque accertate, sembra esserne garantita la copertura finanziaria, venendo reiscritti nei rispettivi capitoli pertinenti a far seguito dall esercizio di radiazione, la medesima garanzia di copertura non sembra sussistere per i residui radiati finanziati con risorse regionali. In questo caso infatti, spetterà al Dirigente della Struttura competente assumere nel bilancio corrente, ai sensi dell art. 51 della legge regionale di contabilità, un nuovo impegno sullo stanziamento di competenza del capitolo a valere sul quale è stata originariamente assunta l obbligazione. Tale disposizione, non è tuttavia sufficiente a garantire che il relativo capitolo di bilancio sia dotato 125 La disposizione in questione contenuta nel decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che 3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione. 126 A pag. 14 e ss. della citata relazione si legge: Altro vulnus al principio di equilibrio di bilancio deriva dal particolare meccanismo previsto dalla legge regionale di contabilità che non contempla più l istituto della perenzione amministrativa. In particolare, i residui passivi dopo un determinato periodo di tempo vengono considerati radiati ed eliminati dalla contabilità regionale; la Regione provvede annualmente, in sede di rendiconto generale, a rilevare l importo dei residui radiati nell anno: oltretutto, nel rendiconto è indicato solo l ammontare dei residui radiati nell anno, e non anche di quelli eliminati negli esercizi precedenti.. Ed ancora che:.il principio di necessaria copertura della spesa, espressione del più generale principio di equilibrio di bilancio, viene a essere vulnerato poiché non si ha la necessaria contezza dell ammontare complessivo dei residui passivi eliminati dalla contabilità, e correlati a rapporti obbligatori non quiescenti, né esiste in bilancio un apposito fondo per il finanziamento di tali residui radiati. In definitiva, i documenti contabili non forniscono informazioni circa la capacità di onorare con puntualità le richieste di pagamento avanzate da creditori titolari di rapporti obbligatori non quiescenti

213 di uno stanziamento sufficiente a coprire eventuali richieste di pagamento relativi ai residui eliminati. Detto rischio appare peraltro più rilevante in considerazione del fatto che i relativi residui radiati non sono nemmeno complessivamente quantificati a bilancio e che non esiste un apposito fondo a copertura. Nel rendiconto della Regione, infatti, è indicato solo l ammontare dei residui radiati nell anno, non anche di quelli eliminati negli esercizi precedenti. A tal riguardo, si fa presente che la delibera della Sezione Autonomie n. 14/AUT/2006 ha precisato la necessità, in via prudenziale, della previsione nei bilanci degli enti di un margine di copertura pari al 70% dei residui caduti in perenzione. Al riguardo, decisive appaiono anche le considerazioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza n. 70/2012, che di seguito si riportano:. La perenzione amministrativa come è noto consiste nell eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi non smaltiti, decorso un breve arco temporale dall esercizio in cui è stato assunto il relativo impegno. Essa, fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione, non produce però alcun effetto sul diritto del creditore, la cui posizione è assolutamente intangibile da parte dei procedimenti contabili. Per questo motivo l amministrazione debitrice deve essere sempre pronta a pagare secondo i fisiologici andamenti dell obbligazione passiva: le somme eliminate, ma correlate a rapporti obbligatori non quiescenti, devono quindi essere reiscritte nell esercizio successivo a quello in cui è maturata la perenzione per onorare i debiti alle relative scadenze. Poiché dette operazioni compensative sono collegate nel caso dei residui perenti a rapporti obbligatori passivi già strutturati, è di tutta evidenza che una percentuale di copertura ( ) bassa tra risorse destinate alle reiscrizioni e somme afferenti ad obbligazioni passive pregresse orienta la futura gestione del bilancio verso un inevitabile squilibrio.... Quanto sopra rilevato, potrebbe compromettere il principio di necessaria copertura della spesa, espressione del più generale principio di equilibrio di bilancio, poiché non si ha la necessaria contezza dell ammontare complessivo dei residui passivi eliminati dalla contabilità correlati a rapporti obbligatori non quiescenti la cui insorgenza trova riscontro ad impegni assunti negli esercizi precedenti su capitoli relativi a risorse proprie della regione, atteso che in relazione a tale circostanza non è previsto in bilancio un apposito fondo per il finanziamento dei residui radiati. In definitiva, i documenti contabili non forniscono informazioni circa la capacità di far fronte con puntualità alle richieste di pagamento avanzate da creditori titolari di rapporti obbligatori non quiescenti. Di tal che, appare anche potenzialmente compromessa la capacità di poter formulare già in sede previsionale una quantificazione attendibile dell effettivo ammontare delle risorse poste a disposizione di ogni singolo dirigente regionale, atteso che le eventuali reiscrizioni delle somme radiate (che trova riscontro in impegni assunti negli esercizi precedenti su capitoli relativi a risorse proprie della regione), soprattutto nell arco finale dell esercizio finanziario, rischiano anche di compromettere la gestione del budget assegnato al singolo responsabile mediante l assegnazione delle risorse di competenza ai capitoli di pertinenza del relativo ufficio o struttura regionale. 104

214 Le considerazioni sopra svolte appaiono quanto mai attuali alla luce delle modifiche recentemente introdotte al decreto 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Infatti, giova evidenziare in questa sede, che il recentissimo D.Lgs 126/ ha modificato numerose disposizioni del D.Lgs 118/ anche riguardanti la gestione contabile delle regioni. Sul punto oggetto della presente trattazione, in particolare si fa presente che il citato decreto all articolo 1, comma 1, lettera a), ha modificato l art. 60 del D.Lgs 118/2011 che nella nuova stesura dispone: Art. 60. (Gestione dei residui) Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. 2. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 56, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate a norma dell'art A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti. 4. La gestione della competenza è separata da quella dei residui. 5. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso. 6. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione. 7. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma dell'art. 56, entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, escluse le somme iscritte negli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati in corrispondenza di impegni imputati agli esercizi successivi. La nuova disciplina prevede, dunque, il divieto, a far data dall anno 2015, di cancellare dalle scritture contabili i residui passivi per perenzione. Infatti la norma dispone che L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio E che di conseguenza: A tal fine, una quota del risultato di 127 Recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n

215 amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti. La ratio della disposizione appare chiara: far emergere in sede di ripulitura straordinaria dei residui, misura da considerarsi quale asse portante del decreto, partite contabili che possono determinare ricadute negative sugli equilibri di bilancio. Di tal che, alla luce di detta filosofia, appare necessario che la Regione del Veneto sin da ora appresti le necessarie misure contabili per l applicazione della suddetta novità giuscontabile anche in relazione al fenomeno dei residui cosiddetti radiati che caratterizzano, ex art. 51 della legge regionale di contabilità, la gestione contabile della Regione del Veneto. Ciò, in considerazione del fatto che le risultanze del rendiconto 2013 comprensive della gestione dei residui (tra i quali i radiati) sono in grado di determinare effetti non di poco conto in relazione al passaggio alla nuove regole contabili, compresa quella sopra evidenziata. La Regione nelle controdeduzioni riferibili a detta criticità con nota del 15 settembre 2014 ha evidenziato che: Per quanto riguarda i rilievi attinenti all eliminazione dei residui passivi, si sottolinea che l istituto contabile previsto dall articolo 51 della L.R. 39/2001 si differenzia e si caratterizza rispetto a quello della perenzione amministrativa, proprio per il meccanismo di copertura della spesa che il legislatore regionale ha definito ai commi 2 e La norma stessa, in particolare, stabilisce al comma 3 tale diverso meccanismo, disponendo che per liquidare le spese relative ai residui passivi eliminati (anche) per decorrenza dei termini, i dirigenti delle strutture regionali competenti assumono, con proprio atto, un impegno sullo stanziamento di competenza del bilancio di previsione annuale del capitolo su cui originariamente è stato assunto l impegno. In base a tale meccanismo, la capacità di onorare con puntualità le richieste di pagamento avanzate da creditori titolari di rapporti obbligatori non quiescenti, è data dallo stanziamento di competenza del capitolo su cui originariamente è stato assunto l impegno eliminato per decorrenza dei termini. A questo proposito, quindi, occorre necessariamente considerare le norme che regolano il processo di formazione del budget di cui agli articoli 28 e segg. della L.R. 39/2001, le quali esplicitamente stabiliscono che al dirigente preposto a ciascun centro di responsabilità, compete l elaborazione delle proposte di budget, nell ambito degli obiettivi, linee guida, criteri, vincoli e parametri posti dal documento di 129 Art Residui passivi ed economie di spesa. 1. Formano residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell esercizio, per le quali il dirigente della struttura regionale competente dichiara la necessità di mantenimento a bilancio. 2. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui: a) se relative a spese correnti, per non più di due anni successivi a quello in cui l impegno si è perfezionato; b) se relative a spese d'investimento, per non più di sette anni successivi a quello in cui l impegno si è perfezionato. 3. Alla liquidazione delle spese relative ai residui passivi eliminati, anche per decorrenza dei termini di mantenimento di cui al comma 2, di cui è data evidenza in apposito allegato del rendiconto generale previsto dall articolo 53, i dirigenti delle strutture regionali competenti assumono, con proprio atto, un impegno sullo stanziamento di competenza del bilancio di previsione annuale del capitolo su cui originariamente è stato assunto l impegno, e il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria dispone le correlate registrazioni contabili. ( ) 4. Costituiscono economie di spesa le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate entro il termine dell esercizio. 106

216 direttive, ed inoltre stabiliscono che con l attribuzione del budget da parte della Giunta regionale, al medesimo dirigente è assegnata specifica responsabilità gestionale e di risultato (art. 30 commi 2 e 3). Occorre comunque evidenziare che qualora l eliminazione per decorrenza dei termini, riguardi una somma a destinazione vincolata, la copertura della spesa è comunque garantita dal meccanismo della reiscrizione nell esercizio successivo. Inoltre, si fa presente che nel corso dell esercizio 2014, è stata avviata un ulteriore procedura per il monitoraggio dei residui radiati. Le suesposte considerazioni non paino far venir meno le criticità segnalate in sede istruttoria atteso che permane la potenziale compromissione della capacità di poter formulare già in sede previsionale una quantificazione attendibile dell effettivo ammontare delle risorse poste a disposizione di ogni singolo dirigente regionale. Sul punto, giova evidenziare come in sede di audizione pubblica 130, alla domanda del magistrato relatore sulla presenza nella Direttiva Bilancio, che annualmente indirizza le strutture regionali e i dirigenti sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie, di una puntuale indicazione di segnalare già in sede di predisposizione del budget le somme derivanti da radiazioni di competenza di ogni singola struttura di spesa, veniva risposto negativamente. 130 Tenutasi il 15 settembre 2014 presso la Sezione regionale di controllo per il Veneto. 107

217 2.6 LA GESTIONE DELLA CASSA La gestione di cassa alla chiusura dell esercizio 2013 presenta un saldo positivo di circa 1.107,13 mln di euro, dato dal fondo iniziale di cassa iniziale (1.173,51 mln di euro) cui si sommano le riscossioni (17.606,10 mln di euro) e si detraggono i pagamenti (17.672,48 mln di euro) complessivi dell esercizio. Il prospetto che segue riporta le risultanze di cassa indicate nel Rendiconto generale della Regione per l esercizio finanziario FONDO DI CASSA al 31/12/ ,31 Riscossioni in conto residui ,06 Riscossioni in conto competenza ,32 Totale riscossioni ,38 Totale ,69 Pagamenti in conto residui ,11 Pagamenti in conto competenza ,62 Totale pagamenti ,73 FONDO DI CASSA al 31/12/ ,96 Di seguito si esamina l andamento della gestione di cassa nell esercizio 2013, con riferimento alle riscossioni e ai pagamenti Riscossioni Gli stanziamenti iniziali di cassa si attestano, nel 2013, a circa ,01 mln di euro, (a ,57 mln di euro al netto delle partite di giro) registrando una riduzione del 5,11% rispetto ai ,16 mln di euro del 2012 e del 6,8% rispetto ai ,43 mln di euro del 2011; la riduzione è anche più consistente per le entrate al netto delle partite di giro (-8,63% rispetto al 2012 e -8,01% su base triennale). Anche negli stanziamenti finali di cassa si osserva una riduzione, seppur più contenuta, nel corso del triennio: essi, infatti, ammontano a ,95 mln di euro nel 2013 (a ,41 mln di euro togliendo gli stanziamenti delle contabilità speciali); essendo di ,46 mln di euro nel 2012 e ,58 mln di euro nel 2011, la riduzione è del 4,63% sul 2012 e del 3,08% sul Rispetto alle previsioni iniziali, quindi, si osserva un aumento del 3,81% delle entrate finali di cassa (+831,94 mln di euro), aumento riscontrato in tutti i titoli, ad eccezione delle entrate del tit. I, che registrano invece una riduzione rispetto alle previsioni iniziali dello 0,66% e soprattutto del tit. VI, con un -21,28%. Per quest ultimo motivo, 108

218 l incremento rispetto alle previsioni iniziali è molto più elevato se non si considerano le partite di giro (+9,73%, corrispondente a ,84 mln di euro). TAB. 25 (in milioni di euro) STANZIAMENTI DI CASSA INIZIALE STANZIAMENTI DI CASSA FINALE RISCOSSIONI C/COMPETENZA RISCOSSIONI C/RESIDUI RISCOSSIONI TOTALI Tit. I - Entrate tributarie , , , , ,62 Tit. II - Entrate da trasferimenti di parte corrente dell'u.e., dello Stato e di altri sogg. 879, ,38 951,19 368, ,29 Tit. III - Entrate extratributarie 116,05 147,43 79,75 11,66 91,42 Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale Tit. V - Entrate da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie 1.176, ,59 79,89 173,26 253,15 500, ,35 777,23 4,23 781,46 TOTALE ENTRATE (Tit. I-V) , , , , ,93 Tit. VI - Partite di giro 4.172, , ,65 280, ,16 TOTALE ENTRATE REGIONE , , , , ,10 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti dal DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto. Le riscossioni complessive (competenza + residui), ammontano a ,10 mln di euro nel 2013 (a ,93 mln di euro al netto delle partite di giro), di cui ,02 mln di euro relative alla gestione in conto competenza e 5.869,08 mln di euro riferite alle entrate in c/residui (rispettivamente 9.429,37 mln di euro e 5.588,57 mln di euro se si tolgono le partite di giro). Pur evidenziano un consistente aumento delle riscossioni rispetto agli esercizi precedenti (+28,14% rispetto al 2012 e +30,59% rispetto al 2011), si rileva un deciso decremento delle stesse rispetto alle previsioni finali: -22,35%, corrispondenti a ben 5.068,85 mln di euro in meno di quanto previsto in sede di assestamento. La seguente tabella 26 riporta le variazioni (in valore assoluto ed in percentuale), intervenute nel corso dell esercizio 2013, fra gli stanziamenti iniziali di cassa e quelli assestati e le variazioni fra le riscossioni definitive e gli stanziamenti di cassa finali, riferite ai diversi titoli che compongono le entrate del bilancio regionale. 109

219 TAB. 26 (in milioni di euro) Titoli Descrizione Variazioni stanziamenti finali/iniziali Variazioni riscossioni/stanziamenti finali Assolute % Assolute % I Entrate tributarie - 98,53-0,66% ,04-15,62% II Entrate da trasferimenti di parte corrente dell'u.e., dello Stato e di altri sogg. 568,88 64,68% - 129,09-8,91% III Entrate extratributarie 31,38 27,04% - 56,02-37,99% IV V Entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale Entrate da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie 410,75 34,90% ,44-84,05% 807,35 161,47% - 525,89-40,23% TOTALE TITOLI I-V 1.719,84 9,73% ,47-22,55% VI Partite di giro - 887,90-21,28% - 696,38-21,20% TOTALE COMPLESSIVO 831,94 3,81% ,85-22,35% I dati contenuti nella tabella 27 evidenziano l andamento delle grandezze sopra descritte, nel triennio TAB. 27 (in milioni di euro) Titoli Stanziamenti iniziali di cassa Stanziamenti finali di cassa Riscossioni complessive Tit. I , , , , , , , , ,62 Tit. II 707,10 591,75 879, , , , ,77 495, ,29 Tit. III 122,98 99,27 116,05 130,07 133,70 147,43 134,73 117,47 91,42 Tit. IV 1.209, , , , , ,59 215,59 266,51 253,15 Tit. V 1.954,29 500,00 500, ,38 552, ,35 1,99 21,98 781,46 Subtot , , , , , , , , ,93 Tit. VI 4.228, , , , , , , , ,16 Totale , , , , , , , , ,10 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Rendiconto generale della Regione del Veneto Giova evidenziare che l esame dei dati sopra riportati mostra un sovradimensionamento delle previsioni degli stanziamenti iniziali di cassa (iniziali ed assestate), rispetto alle effettive riscossioni, riscontrabile in tutti i titoli e in tutti gli esercizi del triennio considerato Pagamenti Dalla lettura delle tabelle che seguono ( ), si evince come gli stanziamenti iniziali di cassa si attestino, nel 2013, a circa ,01 mln di euro (a ,25 mln di euro al netto delle partite di giro), con una diminuzione del 5,29% rispetto ai ,16 mln di euro del 110

220 2012 e del 6,56% rispetto ai ,50 mln di euro del 2011; la riduzione è più contenuta per le spese al netto delle partite di giro (-2,48% rispetto al 2012 e -2,93% su base triennale). Gli stanziamenti finali di cassa ammontano, nel 2013, a circa ,46 mln di euro (a ,85 mln di euro senza le partite di giro), il 4,28% in meno rispetto ai circa ,15 mln di euro del 2012 e il 3,67% in meno dei mln di euro del Togliendo le spese relative alle partite di giro, il trend si inverte: in tale caso si osserva infatti un aumento degli stanziamenti finali di cassa del 4,87% rispetto al 2012 e dell 1,66% nel triennio. Dal confronto con i corrispondenti stanziamenti iniziali emerge, analogamente a quanto osservato per le entrate, un incremento del 4,40% (corrispondente a ,45 mln di euro) che aumenta al 16,25% nel caso di esclusione delle partite di giro (che corrisponde, in questo caso, a ,60 mln di euro). TAB. 28 (in milioni di euro) STANZIAMENTI DI CASSA INIZIALE STANZIAMENTI DI CASSA FINALE PAGAMENTI C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI PAGAMENTI TOTALI SPESA CORRENTE , , ,42 965, ,86 SPESA D'INVESTIMENTO 572, ,29 924,64 584, ,47 SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 575,28 575,28 75,28 0,00 75,28 Sub Totale , , , , ,61 SPESA PER PARTITE DI GIRO , ,62 880, , ,88 TOTALE SPESA REGIONE , , , , ,48 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Rendiconto generale della Regione del Veneto I pagamenti totali (competenza + residui), sommano a ,48 mln di euro nel 2013, di cui ,99 mln di euro relative alla gestione in conto competenza e 6.790,49 mln di euro riferiti ai pagamenti in c/residui (rispettivamente ,34 mln di euro e 1.550,27 mln di euro se si tolgono le partite di giro). Come visto in precedenza in relazione all andamento delle entrate, pur evidenziano un consistente aumento dei pagamenti effettuati nel 2013 rispetto agli esercizi precedenti (+28,95% rispetto al 2012 e +28,96% rispetto al 2011), si rileva un deciso decremento degli stessi rispetto alle previsioni finali: -16,33%, corrispondenti a ben 4.064,39 mln di euro in meno di quanto previsto in sede di assestamento. La seguente tabella 29 riporta, con riferimento alla parte spesa del bilancio regionale, le variazioni (in valore assoluto ed in percentuale), intervenute nel corso dell esercizio 2013, fra gli stanziamenti iniziali di cassa e quelli assestati e le variazioni fra i pagamenti e gli stanziamenti di cassa finali, classificate secondo la loro natura economica. 111

221 TAB. 29 (in milioni di euro) Descrizione Variazioni stanziamenti finali/iniziali Variazioni pagamenti/stanziamenti finali Assolute % Assolute % SPESA CORRENTE 629,77 5,53% ,41-17,12% SPESA D'INVESTIMENTO 1.408,83 246,10% -471,82-23,81% SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,00% -500,00-86,91% Sub Totale 2.038,60 16,25% ,24-20,79% SPESA PER PARTITE DI GIRO ,15-10,03% ,74-33,94% TOTALE SPESA REGIONE 1.005,45 4,40% ,98-25,90% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Rendiconto generale della Regione del Veneto I dati contenuti nella tabella che segue rilevano l andamento della gestione di cassa, riferito ai pagamenti nel triennio TAB. 30 (in milioni di euro) Titoli Stanziamenti iniziali di cassa Stanziamenti finali di cassa Pagamenti complessivi SPESA CORRENTE , , , , , , , , ,86 SPESA D'INVESTIMENTO 646,94 572,76 572, , , ,29 832,15 908, ,47 SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 583,12 576,53 575,28 583,15 576,56 575,28 77,81 76,17 75,28 Subtot , , , , , , , , ,61 SPESA PER PARTITE DI GIRO , , , , , , , , ,88 TOTALE SPESE REGIONE , , , , , , , , ,48 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Rendiconto generale della Regione del Veneto Le anticipazioni di tesoreria L art. 27 della legge di contabilità regionale n. 39/2001, dispone che la Giunta regionale, per far fronte a temporanee deficienze di cassa, provvede al ricorso ad anticipazioni di cassa, disponendo con lo stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio. L importo delle anticipazioni di cassa non può eccedere l ammontare bimestrale delle entrate tributarie regionali come desunte dall ultimo rendiconto approvato. Le anticipazioni di cassa devono essere estinte entro l esercizio finanziario nel quale sono state contratte. Nel corso dell esercizio 2013, come già avvenuto negli esercizi precedenti, la Regione del Veneto non ha fatto ricorso ad anticipazione di cassa ordinaria con il Tesoriere, permettendo così un risparmio di oneri per gli interessi passivi. 112

222 La Regione ha fatto, invece, ricorso all anticipazione di liquidità prevista dall art. 2, comma 4, del D.L. n. 35/2013, per un importo complessivo di 777,2 mln di euro Le risultanze del conto del Tesoriere Nell ambito della procedura di parifica del rendiconto regionale, assumono particolare rilevanza la verifica del conto di tesoreria e la concordanza dei risultati degli altri agenti contabili 132. Il conto più importante da allegare al rendiconto generale è quello del Tesoriere, che è soggetto ad una pluralità di controlli. Innanzitutto, al pari di ogni altro agente contabile, egli deve rendere il conto annuale della propria gestione contabile svolta per conto dell Amministrazione: il cd. conto giudiziale diventa definitivo dopo l esame ed il controllo svolti dall amministrazione ed è soggetto al controllo da parte della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti 133. Ai fini degli adempimenti previsti dal D.L. n. 174/2012, con riferimento alla verifica delle risultanze della gestione di cassa dell esercizio finanziario 2013, si è provveduto ad effettuare verifiche attraverso l analisi della documentazione acquisita in fase istruttoria (trasmessa dalla Regione con nota prot. n del 13/5/2014) e concernente: a) i dati consuntivi dell esercizio 2013 resi dal Tesoriere regionale, riportati nell apposita Appendice del Rendiconto generale della Regione, che si compone di: - quadro riassuntivo della gestione di cassa; - situazione dimostrativa del movimento dei depositi cauzionali (per numerario e titoli); - situazione dei valori di proprietà della Regione del Veneto in custodia e amministrazione presso il Tesoriere, suddivisa tra Libretti a Risparmio Nominativi e Titoli Azionari; b) il conto del Tesoriere; c) il bollettario delle riscossioni; d) il bollettario di quietanzamento dei mandati pagati; e) i verbali dell Organo di revisione in occasione delle periodiche verifiche di cassa; f) il verbale di verifica di cassa del 23/04/2014 firmato congiuntamente dal Tesoriere regionale e dal direttore regionale della Sezione Ragioneria; g) il quadro illustrativo della concordanza tra il conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U Per una analitica descrizione di questa operazione si rinvia al paragrafo della PARTE II. 132 L importanza di tale verifica è stata evidenziata dalla Sezione delle Autonomie nella delibera n. 9/2013 Prime linee di orientamento per la parifica dei rendiconti delle regioni di cui all art. 1, comma 5, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 stabilendo, tra l altro, quanto segue: le Sezioni regionali possono, anche mediante le intese sopra accennate, verificare la concordanza dei dati risultanti dal rendiconto, sia per l entrata che per la spesa, con quelli presenti nelle scritture del Servizio di ragioneria di ogni Regione (o struttura equivalente), nonché con le registrazioni dei flussi di cassa effettuate dal Tesoriere regionale, riversate nel sistema SIOPE, ferma restando la possibilità di attivare ulteriori riscontri sulle scritture contabili del medesimo Tesoriere. Al di là della valutazione della coerenza del rendiconto con gli strumenti della programmazione finanziaria, la riconciliazione con le scritture contabili del Tesoriere/Servizio di ragioneria sarà essenziale ai fini della verifica di eventuali scostamenti di cassa, nonché di possibili disallineamenti nelle scritture contabili, così da evidenziare anomalie nel conto del bilancio e in quello del patrimonio. 133 Si veda l art. 74 del R.D. 18/11/1923, n e art. 44 del R.D. 12/7/1934, n

223 Il Conto del Tesoriere La legge regionale di contabilità n. 39/2001, all art. 52, dispone che entro i tre mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio il tesoriere regionale deve rendere il conto della gestione del servizio svolto contenente tutti gli elementi necessari per il riscontro sistematico dei movimenti di cassa, nonché dei depositi in titoli e valori sia cauzionali che di proprietà della Regione. A tal fine, in data 28/03/2014, il Tesoriere ha trasmesso all amministrazione regionale la seguente documentazione: 1) Le risultanze contabili riassunte nel Quadro riassuntivo della gestione di cassa, di seguito riportato. RESIDUI CONTO COMPETENZA TOTALE FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO ,31 RISCOSSIONI , , ,38 PAGAMENTI , , ,73 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE ,96 2) La situazione dimostrativa del movimento dei depositi cauzionali, distintamente per titolo e numerario, come da prospetto che segue. in numerario 3) La situazione dei valori di proprietà della Regione del Veneto in custodia e amministrazione presso il Tesoriere, suddivisa tra Libretti a Risparmio Nominativi e Titoli azionari, sinteticamente riportata sotto. in titoli Saldo al 31/12/ , ,51 Costituzione nuovi depositi , ,17 Svincoli e restituzioni , ,92 Saldo alla chiusura dell'esercizio 2013 DEPOSITI CAUZIONALI DEFINITIVI ESERCIZIO , ,76 TITOLI AZIONARI c/o il Tesoriere Totale al n azioni della società VENETO INNOVAZIONE Spa ,00 n azioni della società VENETO ACQUE Spa ,00 n. 818 azioni della società COLLEGE VALMARANA MOROSINI Spa ,28 Toale alla chiusura dell'esercizio ,28 DEPOSITI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE c/o il Tesoriere Totale al Libretti a Risparmio Nominativi ,76 Libretti a Risparmio al Portatore ,27 Toale alla chiusura dell'esercizio ,03 114

224 Verifiche del Collegio di revisione sulla Tesoreria Con nota prot n del 13/5/2014 la Regione ha trasmesso, fra l altro, i seguenti verbali del collegio dei revisori dei conti, inerenti le verifiche periodiche di cassa e della gestione del servizio di tesoreria, effettuate con riferimento all esercizio finanziario 2013: - verbale di riunione n. 3 del 1 agosto 2013; - verbale di riunione n. 6 del 17 ottobre 2013; - verbale di riunione n. 19 del 16 gennaio 2014; - verbale n. 19/bis del 21 gennaio Prendendo in esame i verbali 19 e 19/bis rilasciati dall Organo di revisione in data 16/1/2014, riferiti all ultima verifica di cassa effettuata relativamente all esercizio 2013, e premesso che alla data di redazione dei verbali le operazioni non sono esaurite e che sono tutt ora in corso, si evidenzia che il Presidente dell organo di revisione afferma che dal prospetto di riepilogo e conciliazione emerge che il fondo risultante dal conto del tesoriere è inferiore a quello risultante dalle scritture dell ente per un importo complessivo di euro ,27. Tale differenza ( ) è riconducibile per la quasi totalità alla voce contabile reversali da riscuotere. (.) Interpellato al proposito del saldo di riconciliazione, il direttore della sezione Ragioneria riferisce che trattasi specificamente di regolazioni contabili di mandati vincolati a reversale, alla cui esecuzione si procede inviando al Tesoriere in primo luogo la reversale e successivamente il mandato vincolato. Questo sfasamento temporale tra la registrazione effettuata dalla Ragioneria rispetto al tesoriere genera la differenza nel fondo cassa. Il notevole importo è dovuto in particolare alla reversale n di euro ,34 eseguita nel 2013 e vincolata per l intero importo al mandato n firmato nel L Organo di revisione procede poi ad ulteriori analisi fra il prospetto di riconciliazione e gli allegati (non assunti agli atti della Sezione) e rileva una discordanza di 115,25 euro. A seguito dei chiarimenti forniti dall amministrazione regionale 134, il Presidente del collegio di revisione prende atto di quanto esposto e constata che ( ) il conto del Tesoriere riconcilia con il saldo contabile dell Ente. Di seguito si riporta il prospetto di riepilogo e conciliazione dei movimenti di cassa al 31 dicembre 2013, estratto dal verbale n. 19 redatto dall Organo di revisione in data 16 gennaio Al proposito, il verbale dell Organo di revisione n. 19/bis del 21 gennaio 2014 chiarisce che: La differenza di euro 115,25 tra il dato indicato nel prospetto di conciliazione alla voce mandati a copertura e quello dell allegato 8, consegue all emissione di n. 2 mandati (n rigo 23 pari ad euro 75,73 e n rigo 21 pari ad euro 79,52, entrambi concernenti rimborso tassa auto) stornati dal Tesoriere alle ore 23:00 circa del 31/12/2013 ed elaborati dal sistema informativo contabile regionale alle ore 4:00 circa del 01/01/2014. Nelle scritture dell ente, alla mezzanotte del 31/12, detti mandati risultano quindi pagati in quanto la registrazione dello storno è avvenuta dopo la mezzanotte. 115

225 PROSPETTO DI RIEPILOGO E CONCILIAZIONE DEI MOVIMENTI DI CASSA AL 31/12/2013 A) CONTO DEL TESORIERE Fondo di cassa iniziale al ,31 ENTRATE Reversali riscosse ,73 Riscossioni eseguite senza reversali ,29 Totale entrate ,33 USCITE Mandati pagati ,99 Pagamenti senza mandato ,38 Totale uscite ,37 FONDO RISULTANTE DAL CONTO DEL TESORIERE (A) RIF.: verbale trasmesso dal tesoriere del ,96 B) CONTO RISULTANTE SCRITTURE CONTABILI DELL'ENTE ENTRATE Fondo di cassa iniziale ,31 Reversali emesse in conto competenza ,56 Reversali emesse in conto residui ,95 Totale entrate (n reversali emesse al ) ,82 USCITE Mandati emessi in conto competenza ,83 Mandati emessi in conto residui ,76 Totale uscite (n mandati emessi al ) ,59 SALDO (B) ,23 SALDO (C=A-B) ,27 C) CONCILIAZIONE TRA IL SALDO DEL TESORIERE E DELL'ENTE La conciliazione è determinata dai seguenti elementi: Riscossione senza reversali ,29 Reversali da riscuotere ,78 Mandati da pagare ,60 Mandati a copertura ,38 SALDO C) ,27 Verifiche della Sezione Dall esame della documentazione, la Sezione ha verificato che: - Le risultanze del Quadro riassuntivo della gestione di cassa del conto del tesoriere coincide con le risultanze contabili della gestione finanziaria della Regione riportate nel Rendiconto generale dell esercizio Ciò è attestato anche nel Verbale di verifica di cassa redatto in data 23 aprile 2014 e firmato congiuntamente dal Tesoriere regionale e dal Direttore regionale della Sezione Ragioneria, di seguito riportato. 116

226 I. ENTRATA Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio ,31 Reversali trasmesse dall'ente ,38 Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 8976) ,38 Reversali incassate ,38 Reversali da incassare/regolarizzare - Entrate da regolarizzare - TOTALE ENTRATE ,69 Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate - II. USCITA VERBALE DI VERIFICA DI CASSA anno 2013 Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio Mandati trasmessi dall'ente ,73 Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n ) ,73 Mandati pagati ,73 Mandati da pagare/regolarizzare - Uscite da regolarizzare - TOTALE USCITE ,73 Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati - Fondi a disposizione dell'ente per la gestione del bilancio ,96 Tuttavia, pur tenendo presente che la verifica di cassa eseguita dal Collegio dei revisori dei conti è stata effettuata ad operazioni non ancora concluse, si rileva che sembrano emergere delle discrasie fra i dati indicati nel prospetto di conciliazione di cui al verbale n. 19 del 16 gennaio 2014 ed i dati sopra riportati estratti dal verbale di verifica di cassa del tesoriere regionale. In particolare, il fondo di cassa risultante dal conto del tesoriere in data 16/1/2013 risultava pari a ,96 euro (valore coincidente con il saldo finale di cassa definitivo). Come rilevato dall organo di revisione, tale importo non coincideva però con il saldo risultante dalle scritture contabili della Regione per ,27 euro (il saldo contabile risultante all Ente essendo pari a ,23 euro); ciò in quanto vi erano ancora molte operazioni da regolarizzare, come rilevato nello stesso citato verbale n. 19. Si osserva inoltre che alla stessa data (16 gennaio 2014) risultavano emesse n reversali per complessivi ,51 euro (di questi, ,78 euro risultavano non riscossi) e n mandati per complessivi ,59 euro (di cui ,60 euro non ancora pagati). Allo stesso tempo risultavano riscossi dal tesoriere ,29 euro senza reversale e pagati ,38 euro senza mandato (operazioni da regolarizzare). Da quanto rilevato, quindi, sembrerebbe che la cassa virtuale riferita all esercizio 2013, rilevata alla data del 16 gennaio 2014, ammonti a ,14 euro. Come già visto, il saldo finale di cassa definitivo risulta pari a ,96 euro, derivante dal fondo iniziale di cassa, pari a ,31 euro, sommato alle riscossioni totali di ,38 euro (relative a reversali) e sottratti i pagamenti di ,73 euro ( mandati). 117

227 Da quanto sopra rilevato, quindi, si deduce che dalla data dell ultima verifica di cassa effettuata dall organo di revisione (16 gennaio 2014) alla data di verifica di cassa finale (28 marzo 2014), sono state emesse n reversali e n mandati e riscossi e pagati dal tesoriere ulteriori ,36 euro. Se ciò venisse confermato, non risulterebbe chiara la conciliazione effettuata dall organo di revisione. Si rileva, infine, che il collegio dei revisori non ha svolto la verifica di cassa e la verifica della gestione del servizio di tesoreria con cadenza trimestrale, come previsto dall art. 24, comma 1, lett. a), della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47. Inoltre, l ultima verifica effettuata sull esercizio finanziario 2013, risalente al 16 gennaio 2014, non è stata svolta sulle risultanze definitive di cassa. Sul punto giova evidenziare che anche la Sezione giurisdizionale del Veneto, nella Relazione n. 611 del 28 agosto 2014 riguardante il conto giudiziale del Tesoriere, ha rilevato che il Collegio dei revisori ha riscontrato una differenza tra il saldo del Tesoriere e quello risultante dalla contabilità dell Ente che viene giustificata dallo sfasamento temporale tra le registrazioni effettuate dalla Sezione Ragioneria rispetto a quelle effettuate dal Tesoriere. In particolare nella Relazione si legge: risultano effettuate ex artt. 16 e 17 del Capitolato Speciale D oneri allegato alla Convenzione del 17 dicembre 2008 riscossioni senza reversali (ordini di riscossione informatici) e pagamenti in assenza di mandato da parte del Cassiere incaricato, non ancora contabilizzati (in allora) dal competente Ufficio regionale. Dalla lettura dei verbali emerge trattarsi, per lo più, di mandati vincolati a reversali, alla cui esecuzione si procede inviando al Tesoriere in primo luogo la reversale e successivamente il mandato vincolato. In ogni caso, dalla suddetta documentazione non è dato rilevare se i pagamenti da regolarizzare con mandato rientrino tra quelli previsti dall art. 47 della L.R. n. 39 del 2001 [in specie ruoli di spesa fissa (per i pagamenti da effettuare periodicamente e dei quali risultano determinati sia l ammontare che la scadenza), sospesi di cassa (per i pagamenti in valuta estera o relativi a spese per le quali sussiste una scadenza non dilazionabile e che non possono essere eseguiti in tempo utile secondo le modalità ordinarie) e ordini di domiciliazione (per i pagamenti relativi a canoni, utenze ed altre spese assimilabili)] e se le riscossioni senza reversali siano state comunicate alla Regione nei termini previsti dall art. 16 del Capitolato Speciale D oneri. In altri termini, è frequente prassi di effettuare pagamenti senza mandato e riscossioni in assenza di reversali da parte del Tesoriere, operazioni che comportano dei ritardi nella contabilizzazione da parte del competente Ufficio regionale e che se effettuate in prossimità della scadenza dell esercizio potrebbero pregiudicare la veridicità e l attendibilità dei dati gestionali. A tal riguardo sarebbe necessario, per gli esercizi futuri, che il Collegio dei revisori dia atto di aver effettuato una verifica in tal senso e attesti la conformità delle operazioni a quanto previsto dalla convenzione vigente e dalla legge regionale di contabilità. In conclusione, il Collegio dei Revisori, che provvedeva a sollecitare gli Uffici preposti per una rapida regolarizzazione del suddetto sfasamento, non segnalava comunque discordanze e irregolarità degne di rilievo nella gestione del Servizio di Tesoreria. 118

228 In conclusione la Sezione Giurisdizionale, ritiene, pur con le osservazioni di seguito indicate, che non si ravvisino, sulla base degli atti e dei documenti esaminati, elementi ostativi alla dichiarazione di regolarità della gestione in disamina e al conseguente discarico del Tesoriere UniCredit Banca SpA, quale Agente contabile. Difatti, pur non emergendo dall analisi del conto esaminato elementi preclusivi il discarico del Tesoriere, da configurarsi, diversamente da quanto riportato nella parte finale dell art. 13 del Capitolato Speciale D oneri in cui si parla di Contabile di fatto, quale Agente contabile di diritto della Regione Veneto per l esercizio finanziario considerato (in quanto legittimamente individuato a seguito di procedura di gara per l affidamento del servizio, regolato, quest ultimo, dal successivo contratto d appalto rogato il 17 dicembre 2008), si ritiene di dover comunque riprendere e segnalare i sopra indicati ritardi nella contabilizzazione, come evidenziati dalle differenze tra i saldi del conto del Tesoriere e quelli risultanti dalla contabilità dell Ente, per il possibile pregiudizio ai principi di veridicità e attendibilità posti a presidio dei dati gestionali. Peraltro, sempre in relazione alla effettiva composizione della disponibilità di cassa a fine esercizio 2013, si rileva che nella relazione tecnico-contabile allegata al Rendiconto generale dell esercizio 2013 della Regione del Veneto (pag. 121) viene precisato che: Per la determinazione dell effettiva disponibilità di cassa della Regione Veneto è necessario, tuttavia, tener conto anche delle somme in deposito al nel conto corrente acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, che presenta una disponibilità liquida pari ad euro ,23, interamente riferita alla somma depositata sul c/c n Risorse CEE cofinanziamento nazionale, rappresentata in contabilità fra i residui attivi riportati al titolo VI dell Entrata, Entrate per contabilità speciali, al capitolo 9818/E. Complessivamente, quindi, le effettive disponibilità di cassa al ammontano ad euro ,19, di cui euro ,96 quale fondo di cassa presso il Tesoriere regionale ed euro ,23, in deposito presso la Tesoreria Centrale dello Stato. Agli atti della Sezione non risulta accertabile questo dato. Si rileva, invece, che dal Quadro illustrativo della concordanza tra il conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U., trasmesso dalla Regione con nota prot. n del 13 maggio 2014, risulta una Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2013 di euro ,97. Sul punto, peraltro, non sembrano emergere considerazioni preclusive nella richiamata Relazione n. 611 del 28 agosto 2014 della Sezione giurisdizionale del Veneto riguardante il conto giudiziale del Tesoriere. In relazione alle dette osservazioni la Regione del Veneto controdeduceva 135 che: In merito a quanto rilevato dalla Corte in ordine al dato rilevato dal Quadro illustrativo della concordanza tra il conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U. trasmesso dalla Regione del Veneto con nota prot del 13/5/2014, specificamente alla voce disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2013 di ,97 euro si evidenzia quanto segue. 135 Nota del Presidente della Regione n del 15 settembre

229 Il Quadro illustrativo della concordanza del Tesoriere di cui sopra, riporta il totale delle disponibilità con la dizione Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2013. Questa dizione è da considerarsi esclusivamente come dizione ad uso interno del Tesoriere medesimo. Nella realtà, infatti, il saldo in parola è frutto della risultanza conciliata dei conti di contabilità speciale accesi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Venezia Banca d Italia (conto n 30522/Gestione ordinaria e conto n /Gestione Sanitaria). Non è pertanto da confondersi con il saldo sul conto di contabilità speciale presso la Tesoreria Centrale dello Stato Banca d Italia n 22920/Regione Veneto-Ris. CEE-Cof. Naz. cui si riferisce la relazione tecnico contabile al Rendiconto 2013 nell indicare l importo di euro ,23 come disponibilità in deposito presso la Tesoreria Centrale dello Stato. Tale disponibilità è rappresentata come residuo attivo nel capitolo di entrata 9818 PRELIEVO SOMME DAL C/C ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - RISORSE COMUNITA' EUROPEA. Si specifica inoltre che il differenziale tra l importo indicato dal Tesoriere nel Quadro illustrativo sopra citato alla voce Fondo di Cassa, pari ad ,96 e la disponibilità totale di ,97 al , già in precedenza citata, è dovuto alle cd partite viaggianti, ovvero regolazioni contabili intercorrenti tra il Tesoriere e la Banca d Italia, che sono riportate debitamente nel quadro stesso già trasmesso alla Corte. Si precisa che i rapporti tra i Tesorieri e la Tesoreria dello Stato sono regolamentati da disposizioni statali (vedasi in particolare il Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G. E. P.A. Ufficio XII - prot. n del ). Le considerazioni formulate dalla Regione, non paiono superare la discrasia sopra evidenziata e sollevano non poche perplessità in ordine non solo ad un uso non corretto della terminologia contabile adottata nella stesura del quadro dimostrativo della concordanza delle scritture (seppur come riferisce la Regione da imputare al Tesoriere), ma anche alla completezza delle informazioni nello stesso quadro informativo contenute. Per quanto riguarda le risultanze dei depositi cauzionali definitivi dell esercizio 2013, come da prospetto rilasciato dal Tesoriere, il risultato coincide con quanto indicato nel conto del patrimonio della Regione alla voce valori in numerario e titoli di terzi per depositi cauzionali per complessivi ,04 euro (di cui ,28 euro in numerario e ,76 euro in titoli), alla data del 31 dicembre In relazione ai valori indicati relativamente ai Titoli azionari presso il Tesoriere, per un valore di ,28 euro, sono stati iscritti, assieme alle altre partecipazioni della Regione, nel conto del patrimonio alla voce Titoli di credito (valore complessivo di tale posta al 31 dicembre 2013: ,27 euro). I valori indicati dei depositi in custodia e amministrazione presso il Tesoriere dei libretti a risparmio nominativi (per ,76 euro) e dei libretti al portatore (per ,27 euro), corrispondono all importo riportato nel conto del patrimonio della Regione alla voce somme di terzi in deposito per complessivi ,03 euro. Si evidenzia, poi, che nell ammontare 120

230 complessivo dei depositi in custodia non è ricompreso, l importo di 941,03 euro riferito al libretto n /2V emesso dalla Cassa di Risparmio di Venezia in quanto rientrante nella normativa dei cd. conti dormienti e, quindi, riversato nell apposito Fondo (art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 Legge Finanziaria 2006). Quanto ai dati complessivi dal Bollettario delle riscossioni risultano emesse dal Tesoriere n bollette per complessivi ,38 euro mentre dal Bollettario di quietanzamento dei mandati pagati risultano emesse n bollette per complessivi ,73 euro. 121

231 CAPITOLO 3 GLI EQUILIBRI DI BILANCIO, IL PATTO DI STABILITA E I RAPPORTI CON LE SOCIETA PARTECIPATE 3.1 LA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO NEL Analisi degli equilibri in sede previsionale Come noto, in sede di bilancio preventivo, l equilibrio degli stanziamenti deve essere garantito in termini di competenza e di cassa 136. Al riguardo, l art. 14 della L.R. del Veneto n. 39/2001, comma 1, dispone che nel bilancio di previsione annuale: a) il totale delle spese di cui si autorizza l impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo saldo negativo sia coperto da mutui o da prestiti obbligazionari; b) il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenuto conto del saldo iniziale di cassa 137. A tal fine, con la presente analisi, condotta a livello di previsioni iniziali e finali, si è proceduto alla verifica sia dell equilibrio di competenza, consistente nell equivalenza fra il totale delle spese di cui si autorizza l impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nell esercizio, sommato a mutui o ad altre forme di indebitamento autorizzate con la legge di approvazione del bilancio, che dell equilibrio di cassa, dato dall equivalenza fra il totale dei pagamenti autorizzati ed il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla giacenza iniziale di cassa. L equilibrio di cassa per ciò che concerne la gestione finanziaria 2013 della regione del Veneto risulta rispettato sia in sede di previsioni iniziali che finali, con una variazione percentuale positiva (+4,4%) delle previste entrate finali da riscuotere nel corso dell esercizio: variazione ascrivibile ad un aumento sia delle previsioni finali di entrata (+3,81%) sia del fondo iniziale di cassa (+17,35%), con corrispondente aumento delle autorizzazioni di pagamento. In particolare, le previsioni iniziali relative alle entrate di cui si prevede la riscossione nell esercizio 2013, ammontano, in sede di bilancio di previsione, a complessivi mln di euro cui, aggiungendo la giacenza presunta di cassa, stimata in mln di euro, si ottiene il 136 Si ricorda che la salvaguardia degli equilibri di bilancio è stata rafforzata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale, che ha introdotto nella Costituzione, in coerenza anche con quanto disposto da accordi internazionali quali il c.d. Fiscal compact, il principio dell'equilibrio strutturale delle entrate e delle spese del bilancio, e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 Disposizioni per l attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell articolo 81, sesto comma, della Costituzione. In particolare, relativamente agli equilibri dei bilanci delle regioni ed al concorso delle stesse alla sostenibilità del debito pubblico, si rimanda agli articoli 9 e 10 della richiamata legge n. 243/2012. Ai sensi dell art. 21, co. 3, tali disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio Il comma 2 del medesimo art. 14 precisa che Ai fini del calcolo del saldo negativo di cui al comma 1, lettera a) non si tiene conto delle spese correlate ad assegnazioni statali e comunitarie o all'utilizzazione di fondi speciali, qualora le stesse siano imputate all esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l iscrizione delle corrispondenti entrate, fino a quando non sia stato approvato il rendiconto di quest ultimo esercizio. 122

232 tetto massimo dei pagamenti autorizzabili, pari a circa mln di euro, che corrisponde ai pagamenti autorizzati. L equilibrio è ugualmente verificato anche in sede di previsioni finali di cassa, con l eguaglianza delle previsioni finali delle entrate da riscuotere (22.674,9 mln di euro) e del fondo iniziale di cassa (1.173,5 mln di euro), alle previsioni finali dei pagamenti autorizzati, pari a complessivi ,5 mln di euro. PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO - es previsioni di CASSA Entrate che si prevede di riscuotere nell'esercizio 2013 previsioni iniziali previsioni finali % - Fondo presunto di cassa ,00 - Fondo iniziale di cassa ,31 17,35% - Riscossioni Titoli * , ,55 3,81% di cui: per mutui e prestiti a pareggio del bilancio 0,00 0,00 TOTALE delle spese di cui si può autorizzare il PAGAMENTO , ,86 4,40% Totale PAGAMENTI autorizzati* , ,86 4,40% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Bilancio di previsione e del Rendiconto generale ed altri forniti dalla Regione del Veneto * Si prendono in considerazione anche le entrate di cui al titolo 6 "contabilità speciali" (sica ,00; sfca ,02) e le spese di cui all F.O "partite di giro" (sica ,00; sfca ,87) Per la verifica dell equilibrio di competenza, occorre confrontare le entrate che si prevede di accertare con le spese autorizzabili ed effettivamente autorizzate, depurate delle componenti vincolate. Nel bilancio di previsione dell esercizio finanziario 2013, l equilibrio fra il totale delle spese che si prevede di impegnare e delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell esercizio, è ottenuto grazie all autorizzazione al ricorso all indebitamento per complessivi 1.534,90 mln di euro. Le entrate che si prevede di accertare nel corso dell esercizio, pareggiano alle spese autorizzate nell importo di ,3 mln di euro 138 (di ,9 mln di euro, depurate dalle componenti vincolate, pari a 1.205,4 mln di euro). Va tuttavia evidenziato che, come già riscontrato nei precedenti esercizi, fra le spese di cui si è autorizzato l impegno con la legge di approvazione del bilancio di previsione, non è stato iscritto il saldo finanziario negativo presunto alla chiusura dell esercizio precedente, diversamente da quanto disposto dall art. 8, comma 3, della legge di contabilità regionale n. 39/ A tal proposito va evidenziato quanto sentenziato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 70/2012, ove viene rilevato che la corretta pratica contabile prescrive un atteggiamento tempestivo e prudenziale nei confronti del disavanzo presunto. Più 138 Fra le entrate complessive, sono ricomprese le entrate di cui al TIT. VI contabilità speciali a cui corrisponde, nella parte spese, la funzione obiettivo 0027 partite di giro. I relativi stanziamenti ammontano a 3.992,9 mln di euro, in sede di previsioni iniziali, ed a 2.994,1 mln di euro, in sede di previsioni finali. 139 Il comma 3, dell art. 8 della L.R. n. 39/2001, che norma i contenuti del bilancio di previsione annuale, dispone: Tra le entrate o le spese di cui al comma 2, lettera b) (ossia entrate e spese di competenza) è iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto alla chiusura dell esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce. 123

233 precisamente: Il medesimo risultato di amministrazione presunto, che a sua volta può concretarsi nella stima di un avanzo, di un pareggio o di un disavanzo, consiste in una previsione ragionevole e prudente, formulata in base alla chiusura dei conti intervenuta al 31 dicembre, del definitivo esito contabile, il quale sarà stabilizzato solo in sede di approvazione del rendiconto. Il suo ausilio in sede di impianto e gestione del bilancio di previsione la fisiologia contabile è nel senso dell iscrivibilità solo in corso di gestione, perché il termine per l approvazione del bilancio di previsione è antecedente a quello di chiusura dell esercizio precedente;( ) è soprattutto quello di ripristinare tempestivamente gli equilibri di bilancio nel caso di disavanzo presunto, attraverso l applicazione del pertinente valore negativo al bilancio in corso ed il prudenziale correlato accantonamento di risorse indispensabili nel caso in cui il rendiconto palesi successivamente, ad esercizio inoltrato, un risultato negativo certo e più difficile da correggere nel residuo arco temporale annuale a disposizione. La mancata iscrizione, nel bilancio di previsione dell esercizio 2013, del saldo finanziario presunto dell esercizio precedente (definitivamente determinato in sede di approvazione del Rendiconto dell esercizio 2012, in ,63 euro) 140, rischia in sede previsionale di compromette il principio dell equilibrio di bilancio 141. Emerge infatti dall analisi delle disposizioni e dei dati contabili, che la Regione del Veneto non ha proceduto all iscrizione obbligatoria di tale posta in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l esercizio , nonostante la legge di bilancio di previsione sia stata approvata il 5 aprile 2013 (quindi oltre tre mesi dopo la chiusura dei conti dell esercizio precedente), data alla quale l ammontare del saldo finanziario dell esercizio precedente avrebbe dovuto essere approssimativamente noto. Anche se l art. 21 della legge regionale di contabilità n. 39/2001 prevede che sia la legge di assestamento del bilancio a provvedere alla definitiva determinazione ed applicazione del saldo finanziario dell esercizio precedente, nonché alle conseguenti variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa necessarie in correlazione all applicazione del saldo stesso risulta, tuttavia, che il saldo finanziario negativo dell esercizio 2012 sia stato quantificato solo in tale sede con approvazione della legge di assestamento In detta legge, approvata solo il 24 dicembre 2013, all articolo 2, comma 1 144, veniva determinato il valore di detto saldo, mentre al successivo art veniva individuata la modalità di copertura attraverso 140 Accertato all articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 30, di approvazione del Rendiconto Come già rilevato a pag. 11 e seguenti della relazione allegata alla deliberazione n. 427/2014/PRSE del 23/07/2014, emessa da questa Sezione regionale a seguito del controllo finanziario, svolto sul bilancio di previsione 2013 e sul rendiconto 2012 della Regione del Veneto, ai sensi del co. 166, art. 1, L. n. 266/ Approvato con legge regionale 5 aprile 2013, n Avvenuta con legge regionale 24 dicembre 2013 n La citata disposizione prevede infatti che: Ai sensi dell articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell esercizio 2012 è determinato in euro ,63. Alla sua copertura si provvede con la presente legge. 145 L articolo 4 della legge di assestamento 2013 prevede: 1. Conseguentemente all applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all articolo 3, il disavanzo di cui all articolo 5 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 4, è rideterminato in euro ,87. Di detto ammontare è dato riscontro nella Tabella F Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2013 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati, allegata alla presente legge. 2. Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell applicazione delle definitive risultanze contabili relative all esercizio 2012, la Giunta regionale è autorizzata per l anno 2013 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite 124

234 l incremento delle risorse da acquisire mediante ricorso al mercato finanziario (fissate nel comma 4 di detto articolo complessivamente in circa 2.158,97 mln di euro). La mancata previsione di tale disavanzo, seppur presunto, in sede di predisposizione del bilancio di previsione (la cui copertura è avvenuta praticamente a fine esercizio con l approvazione della legge di assestamento del bilancio 2013), va considerato elemento di criticità che incide sulla corretta rappresentazione contabile e appare in contrasto sia con le previsioni dell articolo 8, comma 3, della L.R. n. 39/2001 sia con i principi contabili che impongono di assicurare l equilibrio di bilancio in sede previsionale, la cui necessaria osservanza appare ulteriormente rafforzata dalle disposizioni della Legge costituzionale n. 1/2012 e dal decreto legge n. 174/ , come anche richiamati dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 70/ Venendo invece alla verifica del rispetto degli equilibri come risultano in sede di previsioni finali da rendiconto 2013, si rileva che questi risultano rispettati; il pareggio di bilancio si attesta, definitivamente, su una somma di ,26 mln di euro (di ,66 mln di euro al netto delle componenti vincolate, quantificate in 1.503,6 mln di euro in sede di previsioni finali). dalla legislazione vigente, d importo complessivo non superiore ad euro ,68 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui all articolo 5 della legge regionale 5 aprile 2013, n L onere annuale relativo all ammortamento di cui al comma 2, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro ,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2014 e 2015 nella parte spesa del bilancio pluriennale (upb U0199). 4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all articolo 1 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, è rideterminato in complessivi euro ,87, al netto di quanto necessario al rifinanziamento dell estinzione di prestiti in ammortamento. 146 Sul punto, giova evidenziare che il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 ha consolidato la tutela di valori giuscontabili di rilevanza costituzionale anticipando la legge attuativa del nuovo articolo 81 della Costituzione prevista dalla Legge costituzionale n. 1/2012. Detto decreto individua, infatti, nuovi valori di riferimento da tutelare nell ambito delle gestioni finanziarie degli enti territoriali individuabili: nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, nel rispetto del patto di stabilità interno e nella sostenibilità dell'indebitamento. Inoltre sono elevati a valori fondamentali il rispetto delle regole contabili, il pareggio di bilancio, l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche con riguardo ai futuri assetti economici dei conti, la sana gestione finanziaria delle Regioni. 147 La stessa Corte Costituzionale ha riaffermato l importanza della salvaguardia degli equilibri di bilancio anche in successive sentenze nelle quali viene evidenziato che l esercizio dei controlli sia funzionale all attuazione dei principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici e che detti controlli possano essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell equilibrio di bilancio (Corte Cost. sent. n. 266 e n. 60 del 2013). 125

235 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO - es previsioni di COMPETENZA Entrate che si prevede di accertare nell'esercizio 2013 previsioni iniziali previsioni finali % - Avanzo presunto di amministrazione (proveniente da es. 2012) 0,00 - Avanzo di amministrazione (proveniente da es. 2012) ,63 - Accertamenti Titoli * , ,40 4,35% di cui per mutui e prestiti autorizzati , ,87 40,66% TOTALE delle spese di cui si può autorizzare l'impegno , ,77 0,06% Totale IMPEGNI autorizzati* , ,77 0,06% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Bilancio di previsione e del Rendiconto generale ed altri forniti dalla Regione del Veneto * Si prendono in considerazione anche le entrate di cui al titolo 6 "contabilità speciali" (sico ,00; sfco ,15) e le spese di cui all F.O "partite di giro" (sico ,00; sfco ,15) Come già evidenziato l art. 21, comma 3 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 dispone che, a seguito di un eventuale peggioramento dell equilibrio del bilancio, verificatosi nel corso dell esercizio di riferimento, derivante dal minore saldo positivo o dal maggiore saldo negativo definitivo dell esercizio precedente o conseguente alla gestione delle entrate e delle spese di competenza, la legge di assestamento possa autorizzare operazioni di indebitamento nel maggiore limite, rispetto a quello stabilito dalla legge di bilancio. L art. 5 della legge di bilancio ha infatti autorizzato la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d importo complessivo non superiore a circa 1.534,90 mln di euro, per la copertura del disavanzo risultante fra il totale delle spese che si prevede di impegnare ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nell esercizio di riferimento, nei limiti di un importo non superiore al totale cumulato delle spese di investimento e delle spese per l assunzione di partecipazioni a società finanziarie regionali, se non finanziate con entrate a destinazione vincolata (cd. mutuo per il finanziamento del disavanzo finanziario ex art. 25, L.R. n. 39/2001, iscritto al capitolo di entrata 9602, Tit. V, del bilancio di previsione 2013). Successivamente, in sede di assestamento del bilancio di previsione 2013 (legge regionale 24 dicembre 2013, n. 33), il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell esercizio 2012 è stato determinato in -714,1 mln di euro, mentre le economie vincolate sono state definitivamente aggiornate nell importo di 1.444,89 mln di euro (-5,86% rispetto all importo previsto a bilancio preventivo). Conseguentemente all applicazione al bilancio 2013 del saldo finanziario negativo e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincoli di destinazione, come in precedenza rilevato, il disavanzo è stato rideterminato in circa 2.158,97 mln di euro (cd. disavanzo reale ereditato dagli esercizi precedenti). Detta rideterminazione trova riscontro nella tabella denominata Riscontro degli impegni 148 Legge regionale n. 4/2013 Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2013 e pluriennale

236 complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2013 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati, allegata alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2013 (+40,7% rispetto all importo iscritto nel bilancio di previsione, pari a 1.534,90 mln di euro). Per far fronte al disavanzo determinatosi a seguito dell applicazione delle definitive risultanze contabili dell esercizio 2012, la legge di assestamento (art. 4) ha quindi rideterminato l autorizzazione all indebitamento, per l anno 2013, in 2.158,97 mln di euro, con un incremento di 624,1 mln di euro rispetto alle previsioni iniziali Analisi degli equilibri di bilancio. Le peculiarità emergenti dalla gestione 2013 La gestione di competenza dell esercizio 2013, ferme restando le evidenziate criticità, ha garantito l osservanza del principio dell equilibrio di bilancio poiché si è conclusa con una differenza (accertamenti meno impegni) positiva di 213,5 mln di euro (in miglioramento rispetto ai 37 mln di euro circa del 2012 ed in notevole peggioramento rispetto ai 967,93 mln di euro del 2011). Tale dato deriva dai risultati prodotti dalla gestione corrente, dalla gestione in c/capitale e dalle contabilità speciali. Il risultato della gestione corrente si presenta positivo. Come noto, il conseguimento di un saldo positivo, indica la capacità dell ente di fronteggiare le ordinarie necessità mediante l utilizzo delle entrate correnti e la circostanza che il bilancio è in grado di generare risparmi di risorse nella parte corrente. Il risultato della gestione corrente si ottiene raffrontando le entrate correnti (costituite dall ammontare delle entrate dei primi tre titoli di bilancio) con le spese correnti (al netto dei rimborsi per eventuali anticipazioni di cassa) 149. Il secondo elemento da prendere in considerazione, al fine dell analisi degli equilibri, è il saldo della gestione in conto capitale. In linea di massima quest area non dovrebbe generare liquidità, essendo le risorse in entrata vincolate a specifica destinazione di investimento, quindi il conseguimento di un saldo negativo della gestione in conto capitale rivela che non sono rimaste inutilizzate risorse disponibili. Ciò è particolarmente valido sotto il profilo della gestione di competenza, mentre, sotto quello della gestione di cassa, potrebbe verificarsi che i relativi flussi generino momentanea liquidità, in funzione dell acquisizione di risorse non immediatamente oggetto di pagamenti (ad es. prestito integralmente riscosso e pagamenti per stato di avanzamento dei lavori). Il risultato degli equilibri di parte capitale è ottenuto ponendo a raffronto l ammontare delle entrate del titolo IV (al netto delle riscossioni di crediti) e del titolo V (al netto delle eventuali anticipazioni di cassa) con le spese in conto capitale (al netto delle concessioni dei crediti). 149 Nel caso della Regione del Veneto, non ci sono rimborsi per anticipazioni di cassa negli esercizi presi in esame. 127

237 La tabella 1 evidenzia i saldi della gestione di competenza nel triennio 2011/2013. TAB. 1 (in milioni di euro) Gestione di competenza (accertamenti/impegni) Rendiconto 2011 Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 Totale Entrate correnti: Titoli I, II e III , , ,0 Totale Entrate conto capitale: Titoli IV e V 314,1 251,6 965,0 - di cui Riscossioni di crediti (Tit. IV) 84,1 3,3 5,1 - di cui Anticipazione di cassa (Tit. V) 0,0 0,0 777,2 Contabilità speciali: Titolo VI 3.108, , ,0 - di cui entrate correnti per Sanità registrate nelle contabilità speciali 2.817, , ,6 TOTALE ENTRATE , , ,0 Spese di parte corrente: Titolo I 9.770, , ,1 Rimborso di prestiti: Titolo III 77,8 76,2 75,3 Totale Spese correnti 9.848, , ,4 Spese in conto capitale: Titolo II 565,8 514, ,2 - di cui Concessioni di crediti 80,2 0,0 2,6 Spese per contabilità speciali: Titolo IV 3.108, , ,0 - di cui spesa corrente Sanitaria registrata nelle contabilità speciali 2.817, , ,6 TOTALE SPESE , , ,6 SALDO GESTIONE DI PARTE CORRENTE 1.219,6 300,0 548,6 SALDO GESTIONE C/CAPITALE (al netto delle concessioni di crediti e dell'anticipazione di cassa) -255,6-266, ,9 SALDO CONTABILITA' SPECIALI 0,0 0,0 0,0 SALDO GESTIONE DI COMPETENZA (ENTRATE-SPESE) 1.052,1 40,3 213,5 Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2013 ed altri forniti dalla Regione del Veneto Dai dati sopra riportati si evince che, sotto il profilo della gestione di competenza, la gestione corrente dell anno 2013 presenta un saldo positivo per 548,6 mln di euro, mentre la gestione in c/capitale presenta un saldo negativo di ,9 mln di euro. Tale saldo è stato ottenuto sottraendo dalle entrate iscritte al tit. V, l anticipazione di cassa concessa dallo Stato ai sensi del D.L. 35/ , per un importo di 777,2 mln di euro, che è stata interamente trasferita agli enti del Servizio Sanitario regionale per le finalità previste dalla citata normativa (capitolo di spesa n dell UPB U0251 Spesa di investimento in ambito sanitario ). Includendo nel calcolo detta anticipazione, il saldo di parte capitale scenderebbe a - 337,7 mln di euro. Confrontando questi risultati con quelli degli esercizi precedenti come evidenziati nella Tabella 1, si rileva che la Regione presentava saldi di parte corrente positivi anche nell esercizio 2012 (quasi 300 mln di euro) e nel 2011 (1.219,6 mln di euro), mentre negativi 150 Con il Decreto Legge n. 35 dell 8 aprile 2013 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali" convertito in Legge n. 64 del 06/06/2013, lo Stato ha messo a disposizione risorse finanziarie per 14 miliardi di euro nel biennio al fine di anticipare alle Regioni interessate i fondi necessari al pagamento dello stock di debito scaduto relativo alle aziende del SSN. Vedasi quanto evidenziato in merito nell apposita Sezione 128

238 in tutto il triennio si presentano i saldi della gestione in c/capitale (-266,2 mln di euro nel 2012 e -255,6 mln di euro nel 2011). Si può quindi constatare che, mentre nel biennio precedente, i maggiori accertamenti rispetto agli impegni registrati nella parte corrente, hanno permesso di coprire i disavanzi generati dalla gestione in c/capitale, nel 2013 ciò è stato possibile solo grazie all operazione di anticipazione prevista dal D.L. 35/2013. In relazione a detta operazione sulla quale meglio si dirà 151 giova evidenziare che la legge regionale 1 agosto 2013, n. 21 recante Misure per la copertura del rimborso dell anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale, all art. 3, rubricato Norma finanziaria ha previsto che: 1. Le entrate di cui all articolo 1 comma 2, quantificate in euro ,00 per l esercizio 2013, sono introitate nell upb di nuova istituzione E0143 Acquisizione risorse finanziarie per anticipazioni alle aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere, all interno della categoria C0019 di nuova istituzione Anticipazioni e altre operazioni di credito a breve termine del Titolo V Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie del bilancio di previsione 2013 e sono interamente destinate alla ricapitalizzazione degli enti del Servizio Sanitario Regionale, in relazione agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti l applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (U0251 Spesa di investimento in ambito sanitario del bilancio di previsione 2013). Il comma 2 di detta disposizione, individua in 45 mln di euro annui la copertura finanziaria mediante apposite variazioni 152, limitata ai soli esercizi del bilancio pluriennale 2014 e 2015 e destinata al rimborso degli interessi e delle anticipazioni. Quanto alla gestione di cassa complessiva (competenza + residui), la successiva tabella 2 mostra che la gestione corrente presenta saldi positivi in tutto il triennio, con un saldo nel solo 2013 pari a 3.941,2 mln di euro (ammontava a 688,9 mln di euro nel 2012 e a 174,5 mln di euro nel 2011). Va tuttavia rilevato che tali risultati sono fortemente condizionati dalla gestione dei fondi della sanità. Infatti, le risorse del finanziamento statale del settore sanitario, fintanto che in sede nazionale non venga determinata la quota di spettanza di ciascuna regione, sono anticipati provvisoriamente dallo Stato e successivamente recuperati all atto dell erogazione definitiva delle risorse. Tale meccanismo può provocare dei disallineamenti di notevole valore, causando variazioni di consistente entità nei saldi dei bilanci regionali da un esercizio all altro, qualora le quote anticipazioni meno rimborsi non pareggino entro l anno. Proprio in relazione a detta problematica volendo sottrarre, pertanto, dal valore del risultato di cassa di parte corrente, il saldo fra anticipazioni e rimborsi destinati alla sanità, che per 151 Vedasi sul punto i paragrafi dedicati nella parte relativa all indebitamento ed alla sanità. 152 Rappresentate in apposita Tabella che fa parte integrante dello stesso articolo 1, comma

239 l esercizio 2013 è pari a 3.603,8 mln di euro, il saldo netto di parte corrente risulterebbe pari a 337,4 mln di euro. TAB. 2 (in milioni di euro) Rendiconto Rendiconto Rendiconto Gestione di cassa (riscossioni/pagamenti totali) Riscossioni di parte corrente: Titoli I, II e III , , ,3 Riscossioni di parte capitale: Titoli IV e V 217,6 288, ,6 - di cui Riscossioni di crediti (Tit. IV) 4,6 4,2 5,0 - di cui Anticipazione di cassa (Tit. V) 0,0 0,0 777,2 Riscossioni da contabilità speciali: Titolo VI 3.073, , ,2 - di cui entrate correnti per Sanità registrate nelle contabilità speciali 2.817, , ,6 TOTALE ENTRATE , , ,1 Pagamenti di parte corrente: Titolo I 9.938, , ,9 Pagamenti per rimborso di prestiti: Titolo III 77,8 76,2 75,3 Totale pagamenti correnti , , ,1 Pagamenti in conto capitale: Titolo II 832,1 908, ,5 - di cui Concessioni di crediti 25,5 49,8 16,7 Pagamenti per contabilità speciali 2.855, , ,9 - di cui spesa corrente Sanitaria registrata nelle contabilità speciali 2.543, , ,5 TOTALE SPESE , , ,5 SALDO GESTIONE DI PARTE CORRENTE 174,5 688, ,2 SALDO GESTIONE C/CAPITALE (al netto delle concessioni di crediti e dell'anticipazione di cassa) -593,6-574, ,3 SALDO CONTABILITA' SPECIALI 217,4-34, ,7 SALDO GESTIONE DI CASSA (ENTRATE-SPESE) -222,7 34,8-66,4 Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2013 ed altri forniti dalla Regione del Veneto La gestione in conto capitale registra nel 2013 un saldo negativo, pari a ,3 mln di euro (-463,1 mln di euro includendovi le riscossioni derivanti dall anticipazione di cui al D.L. 35/2013), analogamente al 2012 (-574,2 mln di euro) e al 2011 (-593,6 mln di euro). Anche i saldi riferiti alle contabilità speciali, essendo condizionati dal meccanismo visto in precedenza relativamente alla registrazione dei fondi statali dell area sanità, presentano andamenti soggetti a variazioni di entità piuttosto rilevante. La tabella 2 evidenzia, infatti, un valore negativo di ,7 mln di euro nel 2013, mentre nel 2012 era limitato a -34,2 mln di euro e nel 2011 risultava positivo per 217,4 mln di euro. Se però si depura il dato del 2013 delle registrazioni delle anticipazioni relative alla sanità, il saldo netto risulta positivo per 71,1 mln di euro. Infine, il disavanzo complessivo fra riscosso e pagato nell anno 2013 è negativo per -66,4 mln di euro contrariamente al 2012, quando il saldo risultava positivo per 34,8 mln di euro; nel 2011 il saldo di cassa complessivo era invece negativo per -222,7 mln di euro. 130

240 3.1.3 Il risultato finale di amministrazione Per il quinto anno consecutivo, l esercizio si chiude con un risultato finale di amministrazione di segno negativo (-595,9 mln di euro). Come evidenziato nella tabella che segue, tale risultato è originato da un risultato di gestione positivo per 118,2 mln di euro, e da un disavanzo derivante dall esercizio precedente, pari a -714,1 mln di euro. A sua volta, il risultato di gestione dell esercizio 2013 deriva da un saldo della gestione di competenza positivo per 213,5 mln di euro, e da un saldo negativo per 95,3 mln di euro derivante dalla gestione dei residui. La tabella 3 riporta l andamento dei risultati di amministrazione dell ultimo quinquennio: TAB. 3 (in milioni di euro) saldo gestione competenza -699,3-563,8 967,9 37,0 213,5 saldo gestione residui -171,8 123,4-830,6 88,8-95,3 risultato di gestione dell esercizio avanzo/disavanzo esercizio precedente avanzo/disavanzo finale di amm.ne -871,1-440,4 137,3 125,8 118,2 334,2-536,8-977,2-839,9-714,1-536,9-977,2-839,9-714,1-595,9 Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto. Come si può osservare dai dati sopra riportati, nell ultimo triennio la gestione di competenza genera un risultato positivo, insufficiente però a coprire il disavanzo accumulatosi negli esercizi precedenti. A tal proposito, nella relazione tecnico-contabile allegata al disegno di legge del Rendiconto per l esercizio 2013 è evidenziato come il peggioramento del risultato di amministrazione e, di conseguenza del disavanzo, verificatosi a partire dal 2008, sono per gran parte riconducibili alle politiche propulsive della spesa adottate nel decennio trascorso dalla Regione, anche ricorrendo alla creazione di importanti deficit di bilancio in sede previsionale, da coprirsi mediante il ricorso all indebitamento. Se tali politiche si sono rivelate utili come spinta per lo sviluppo del territorio, è altrettanto chiaro che il bilancio regionale è stato sottoposto ad un notevole stress dal punto di vista contabile e finanziario... Al fine quindi di ricondurre la gestione del bilancio entro binari più virtuosi, ed in considerazione del progressivo esaurimento della capacità teorica massima di indebitamento 153, la Regione nella richiamata relazione afferma come sia sembrato opportuno, in tale ottica, sospendere, almeno per qualche anno, la politica di deficit spending così da consentire al bilancio di rifiatare e, al contempo, di 153 Vedasi apposita sezione dedicata all indebitamento regionale. 131

241 ridurre la spesa corrente per consentire la creazione di margini correnti necessari per coprire spese di investimento ritenute indispensabili per favorire la crescita 154. Nella tabella 4 sono riportati gli importi, riferiti al triennio 2011/2013, dell applicazione dell avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti, delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione e della conseguente autorizzazione all indebitamento. TAB. 4 (in milioni di euro) Bilancio di previsione Previsione assestata Bilancio di previsione Previsione assestata Bilancio di previsione Previsione assestata Avanzo es. precedente 0,0-977,3 0,0-839,9 0,0-714,1 Reiscrizioni vincolate 1.174, , , , , ,9 Copertura bilancio Indebitamento per disavanzo pregresso 1.174, , , , , ,0 Mutuo a pareggio 100,0 100,0 30,0 30,0 0,0 0,0 Totale Indebitamento autorizzato 1.274, , , , , ,0 Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto. Come si può osservare, il 2013 presenta, rispetto all esercizio precedente, un lieve decremento dell indebitamento autorizzato, che passa, in sede di assestamento, da 2.446,9 mln di euro del 2012 a mln di euro del 2013 (-12%). Tuttavia non si può non rilevare come tale valore, per le motivazioni già viste in precedenza, sia stato sottostimato in occasione dell approvazione del bilancio di previsione per la mancata contabilizzazione del disavanzo di amministrazione presunto. Peraltro la tematica del ricorso alla contrazione dei cosiddetti mutui a pareggio per la copertura degli impegni precedentemente assunti per spese di investimento e il conseguente obbligo di rispettare i relativi limiti quanti-qualitativi, verrà affrontata nell apposito capitolo dedicato all indebitamento. 154 Analoghe considerazioni erano state effettuate dalla Regione in sede di presentazione del DDL regionale di approvazione del bilancio di previsione Sul punto vedasi la relazione di accompagnamento alla Parifica del rendiconto regionale 2012 a pag

242 3.2 IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER L ANNO La disciplina del Patto di stabilità interno per il 2013 Sul versante del controllo della finanza degli enti territoriali, il Patto di stabilità interno è lo strumento cui il legislatore ha affidato il compito di stabilire obiettivi e vincoli della gestione finanziaria di regioni ed enti locali, ai fini della determinazione della misura del concorso dei medesimi al rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese in sede europea con l adesione al Patto europeo di stabilità e crescita 155. Ai fini del controllo della finanza regionale e locale, la disciplina del Patto di stabilità interno è stata affiancata da una serie di misure finalizzate al contenimento della spesa delle autonomie territoriali in relazione ai costi degli organismi politici e degli apparati amministrativi, alle spese di rappresentanza, nonché ai costi derivanti da duplicazione di funzioni. Queste norme richiamano il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal Patto di stabilità e crescita dell Unione europea. L obbligo di partecipazione delle regioni e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ha assunto valenza costituzionale con la nuova formulazione dell articolo 119 della Costituzione, operata dalla Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 volta ad introdurre il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale, il quale, oltre a specificare che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) è assicurata nel rispetto dell equilibrio dei relativi bilanci 156, prevede al contempo che tali enti siano tenuti all osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall ordinamento dell Unione Europea. Le numerose riscritture della disciplina applicativa del Patto di stabilità interno, pur confermando l impianto generale della stessa, sono volte: a superare le criticità connesse sia ai meccanismi di definizione degli obiettivi finanziari del Patto, soprattutto in una fase di recessione economica come quella che ha caratterizzato gli ultimi anni; alla diversa distribuzione del peso complessivo dei vincoli finanziari fra gli enti territoriali soggetti al Patto, introducendo il concetto di virtuosità e dei meccanismi di flessibilità nell applicazione dello stesso, soprattutto a livello regionale (misure che hanno consentito agli enti locali di poter disporre di maggiori margini per l effettuazione di spese, in particolare in conto capitale, senza incorrere nella violazione dei vincoli). 155 Con il Patto europlus, accordo non giuridicamente vincolante adottato dai Capi di Stato e di governo dell area euro nel marzo del 2011, gli Stati dell area euro e alcuni altri Stati membri dell UE hanno assunto l ulteriore obbligo di recepire nelle Costituzioni o nella legislazione nazionale le regole del Patto di stabilità e crescita. 156 La citata legge costituzionale, novellando gli articoli 81, 97, 117 e 119 Cost., introduce il principio dell equilibrio tra entrate e spese del bilancio, cd. pareggio di bilancio, correlandolo a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle suddette regole in materia economico-finanziaria, derivanti dall ordinamento europeo. 133

243 Per l applicazione del meccanismo della virtuosità è prevista la ripartizione degli enti sottoposti al Patto di stabilità in due classi (con appositi decreti del Ministro dell interno per gli enti locali e del Ministro dell economia per le regioni). La suddivisione degli enti nelle due classi è funzionale alla ripartizione, tra i singoli enti appartenenti ad un determinato comparto e fermo restando l obiettivo complessivo del comparto stesso, degli obiettivi finanziari stabiliti dal patto, con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti. L onere connesso al minor contributo che viene richiesto agli enti virtuosi è, pertanto, sostenuto interamente dagli enti non virtuosi, i cui obiettivi saranno conseguentemente rideterminati. Di conseguenza, mentre gli enti virtuosi beneficeranno di un miglioramento dei propri obiettivi imposti dal Patto di stabilità, per gli enti non virtuosi è, invece, prevista una penalizzazione, consistente nella rideterminazione in aumento del proprio obiettivo finanziario. Tale meccanismo di redistribuzione degli obiettivi finanziari sulla base dei criteri di virtuosità si configura come aggiuntivo rispetto al sistema di premialità, disciplinato ai sensi del comma 122, dell'articolo 1, della legge n. 220/ come riformulato dall articolo 7, comma 5, del D.Lgs. n. 149/ , che prevede il beneficio di una riduzione degli obiettivi imposti agli enti locali rispettosi dei vincoli, commisurata agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sui fondi degli enti locali, in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno. Il meccanismo - introdotto a decorrere dall anno 2012 dall articolo 20, comma 2, del D.L. 6 luglio 2011, n prevede che gli obiettivi siano attribuiti ai singoli enti in base alla loro virtuosità, misurata operando una valutazione ponderata di alcuni specifici parametri: 1) rispetto del Patto di stabilità interno; 2) autonomia finanziaria; 3) equilibrio di parte corrente; 4) rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente. Per tali parametri, il comma 428, dell articolo 1, della legge di stabilità ha introdotto un correttivo, finalizzato a considerare anche la realtà socio-economica dei singoli 157 La disposizione in oggetto nel testo vigente prevede: 122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione di cui al periodo successivo in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno di stabilità interno. 158 D.Lgs. 06/09/2011, n. 149 Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n La disposizione in esame prevede: 428. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' sostituito dal seguente: «2. Al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tra gli enti del singolo livello di governo, le province ed i comuni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e le regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono ripartiti in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei seguenti parametri di virtuosità: a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard; b) rispetto del patto di stabilità interno; 134

244 enti locali, mediante la valutazione dei due seguenti indicatori: valore delle rendite catastali e numero di occupati. Nell ambito delle novità introdotte sopradescritte, l impostazione del Patto di stabilità interno è rimasta comunque incentrata, per gli enti locali, sul controllo dei saldi finanziari e, per le Regioni, sul principio del contenimento delle spese finali. Occorre ricordare che la disciplina del Patto per le regioni non si applica alla spesa sanitaria che costituisce circa il 75 per cento della spesa corrente delle regioni a statuto ordinario (con riferimento agli impegni). La stessa, tuttavia, è sottoposta ad un apposito monitoraggio, a limiti e vincoli specifici la cui violazione determina responsabilità e sanzioni per la regione inadempiente. Infatti, ai sensi dell Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, del Patto per la Salute del 28 settembre 2006 e dell Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, ogni Regione deve garantire l equilibrio economico-finanziario del S.S.R. nel suo complesso, nel rispetto delle regole e delle procedure fissate dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali 160. La legge di stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228) all articolo 1, commi da 449 a 453, ha riscritto le regole del Patto di stabilità per le regioni a statuto ordinario al fine di inserire la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto di stabilità, definita competenza eurocompatibile, nonché di adeguare la normativa all'incremento di risparmio richiesto alle stesse dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come modificato dai commi 117 e 118 dell'articolo unico della medesima legge di stabilità La disciplina relativa agli esercizi precedenti fissava gli obiettivi del Patto di stabilità indicando la misura del risparmio da realizzare in relazione al complesso delle spese finali sia in termini di competenza finanziaria, sia in termini di cassa 162. Per l anno 2013, invece, viene fissato un tetto alle spese complessive e introdotta, al posto della cassa, una diversa modalità di calcolo dell'insieme da considerare, definita competenza c) a decorrere dall'anno 2014, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse; d) autonomia finanziaria; e) equilibrio di parte corrente; f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali; g) a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni; h) a decorrere dall'anno 2014, effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale; i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate; l) a decorrere dall'anno 2014, operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente. Al fine di tener conto della realtà socioeconomica, i parametri di virtuosità sono corretti con i seguenti due indicatori: il valore delle rendite catastali e il numero di occupati. Al fine della definizione della virtuosità non sono considerati parametri diversi da quelli elencati nel presente comma. 160 Vedasi quanto evidenziato nell apposita Sezione dedicata alla Sanità regionale 161 L art. 16, comma 2, del citato decreto prevede che gli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario siano rideterminati in modo tale da assicurare l importo di 700 milioni di euro per l anno 2012 e di milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e milioni di euro a decorrere dall anno Vedasi, al riguardo, i commi 2 e 3 dell art. 32 della Legge 12 novembre 2011, n

245 eurocompatibile (o saldo eurocompatibile). Il nuovo tetto di spesa è stato stabilito in collaborazione con l'istat al fine di garantire, in coerenza con le elaborazioni sull'indebitamento netto delle regioni secondo il sistema SEC '95 (Sistema europeo dei conti nazionali e regionali), l'efficacia del Patto di stabilità in termini di indebitamento netto. Le voci che concorrono a determinare il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile sono 163 : a) gli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente; b) i pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente; c) i pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti. Il complesso delle spese finali, in termini di competenza finanziaria, di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio secondo quanto previsto dall art. 1, comma 449, della legge in questione 164. A livello di comparto, il tetto massimo di spese finali in termini di competenza eurocompatibile fissato per le regioni a statuto ordinario è stato quantificato in milioni per ciascuno degli anni 2013 e , milioni per ciascuno degli anni 2015 e Tali importi sono stati determinati calcolando il tetto di competenza mista delle regioni a statuto ordinario secondo i dati relativi ai rendiconti 2011 trasmessi dalle regioni stesse alla Commissione tecnica paritetica per l attuazione del federalismo fiscale (ai sensi dell'articolo 19- bis, comma 1, del D.L. n. 135/2009) e sottraendo i risparmi richiesti alle regioni dal 2012 al Sono, pertanto, compresi i risparmi disposti dal D.L. n. 95/2012 e dall'articolo 1, commi 117 e 118 della legge di stabilità 2013, pari complessivamente a milioni nel 2013 e nel 2014 e a milioni nel 2015 e nel Il decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze 20 febbraio 2013 ha ripartito l obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile per l anno 2013 (pari complessivamente ad euro milioni per le regioni a statuto ordinario) quantificandolo in euro per la Regione del Veneto 166. Tale obiettivo è comprensivo delle risultanze derivanti dall applicazione dell art. 20, commi e 3 168, del D.L. 6 luglio 2011, n Art. 1, comma 451, L. n. 228/ Art. 1, comma 450, L. n. 228/ Obiettivo ulteriormente rideterminato dall'art. 46, comma 7, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n In sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 è stato raggiunto l accordo per il 2013 che reca la distribuzione tra le regioni sia dell'obiettivo del patto, pari a complessivi milioni di euro, sia l'ammontare dei tagli disposti dall'art. 16, comma 2, del D.L. n. 95/2012 pari a milioni di euro. 167 Il comma 2 dell art. 20 Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità (in vigore dal primo gennaio 2013) testualmente recita: Al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tra gli enti del singolo livello di governo, le province ed i comuni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e le regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono ripartiti in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei seguenti parametri di virtuosità: 136

246 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, oltre alle già citate riduzioni previste dall art. 16, comma 2, del D.L. n. 95/2012. Dal computo delle spese da considerare ai fini dell'applicazione delle regole del Patto di stabilità sono escluse le tipologie elencate al comma 4 dell'articolo 32 della legge n. 183/2011, con le limitate modifiche apportate dal comma dell'unico articolo della legge di stabilità a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard; b) rispetto del patto di stabilità interno; c) a decorrere dall'anno 2014, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse; d) autonomia finanziaria; e) equilibrio di parte corrente; f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali; g) a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni; h) a decorrere dall'anno 2014, effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale; i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate; l) a decorrere dall'anno 2014, operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente. Al fine di tener conto della realtà socio-economica, i parametri di virtuosità sono corretti con i seguenti due indicatori: il valore delle rendite catastali e il numero di occupati. Al fine della definizione della virtuosità non sono considerati parametri diversi da quelli elencati nel presente comma. 168 Comma 3 del citato art. 20: Gli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Le regioni che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocate nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, migliorano i propri obiettivi del patto di stabilità interno per l'importo di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n Il contributo degli enti territoriali alla manovra per l'anno 2012 è ridotto di 95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario, di 20 milioni di euro per le province e di 65 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a abitanti. È ulteriormente ridotto, per un importo di 20 milioni di euro, l'obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n Le predette riduzioni sono attribuite ai singoli enti con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo. 169 Comma 452: Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche: a) e lettere f) e n) sono abrogate; b) alla fine della lettera l), aggiungere le seguenti parole: «entro il limite di 1600 milioni»; c) dopo la lettera n-ter) è aggiunta la seguente: «n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilità». Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano al complesso delle spese finali di cui ai commi 449 e Le tipologie di spesa sono di seguito elencate: a) le spese per la sanità, soggette a disciplina specifica; b) le spese per la concessione di crediti; c) le spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati dall Unione europea, relativamente ai finanziamenti comunitari. L esclusione riguarda la sola parte di finanziamento europeo, restano pertanto computate nella base di calcolo e nei risultati del Patto di stabilità interno le spese relative alle quote di finanziamento statale e regionale; d) le spese relative ai beni trasferiti in attuazione del D.Lgs. n. 85/2010 sul federalismo demaniale, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni; e) le spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 85/2010 sul federalismo demaniale; f) lettera abrogata dall art. 1, comma 452, lett. a), L. n. 228/2012 a decorrere dal 01/01/2013 si prevedeva l esclusione dei pagamenti effettuati a favore di enti locali a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali; g) le spese concernenti il 15 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, il 9 censimento generale dell'industria e dei servizi, il censimento delle istituzioni non-profit, nonché il 6 censimento dell agricoltura, come previsto dal comma 3 dell'art. 50 del D.L. n. 78/2010; h) le spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza in caso di calamità naturali, di cui alla legge n. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'art. 5, comma 5-quater, della medesima legge, vale a dire dagli aumenti che il Presidente della Regione è autorizzato a deliberare, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione; 137

247 Risulta, inoltre, abrogata qualsiasi altra esclusione di spesa dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario diversa da quelle previste dal citato comma Il comma 450 della citata L. n. 228/2012 stabilisce, poi, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, che il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria per le regioni a statuto ordinario non può essere superiore all obiettivo di competenza eurocompatibile come determinato ai sensi del precedente comma 449. Il comma 429, dell art. 1, della citata legge n. 228/2012, a decorrere dal 01/01/2013, ha previsto un miglioramento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per complessivi 20 milioni per quegli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all art. 36 del D.Lgs. n. 118/ i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 68/2011, acquisite in apposito capitolo di bilancio; l) le spese finanziate dal fondo per il trasporto pubblico locale e ferroviario, istituito dal comma 3 dell'art. 21 del D.L. n. 98/2011 ed espressamente sottratte alle regole del patto dalla stessa norma, nel limite di milioni di euro; m) per gli anni 2013 e 2014, le spese per investimenti infrastrutturali di cui al comma 1, dell'art. 5, del D.L. n. 138/2011; si tratta degli investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedono alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico; n) lettera anch essa abrogata dall art. 1, comma 452, lett. a), L. n. 228/2012 a decorrere dal 01/01/2013 con la stessa si prevedeva, subordinatamente e nei limiti di quanto disposto dall'art. 5-bis, comma 2, del D.L. n. 138/2011, l'esclusione, per le sole regioni ricomprese nell Obiettivo convergenza, delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse provenienti da cofinanziamenti di programmi comunitari non utilizzate. D altro canto, la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 176 del 2012, aveva già dichiarato l illegittimità costituzionale di tale norma per lesione dell'autonomia finanziaria regionale e per violazione del principio secondo cui gli interventi perequativi e solidali devono garantire risorse aggiuntive rispetto a quelle reperite per l'esercizio delle normali funzioni e tali risorse devono provenire dallo Stato. La deroga ai vincoli del patto di stabilità in favore delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con conseguente redistribuzione dei maggiori oneri tra lo Stato e le restanti Regioni per effetto della clausola di invarianza dei tetti, comporta infatti un aggravio del bilancio delle altre regioni e una rimodulazione più onerosa dei rispettivi patti di stabilità. In sostanza interventi diretti a rimuovere gli squilibri economici devono seguire le modalità fissate dall'art. 119, quinto comma, della Costituzione; n-bis) le spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, nel limite di 1 miliardo di euro per gli anni 2012, 2013 e In assenza dell'emanazione del decreto ministeriale richiamato dalla precedente lettera n) questa specifica deroga è stata introdotta dall'art. 3, commi 1 e 1-bis, del D.L. n. 201/2011. Il citato articolo 3 ha inoltre posto la compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, a valere sulle risorse di un apposito Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell economia, con una dotazione in termini di sola cassa di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 (commi 2 e 3). Il Ministro per la Coesione territoriale ha reso noto il Decreto ministeriale (15 marzo 2012) relativo alla ripartizione del Fondo di compensazione, sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali (come stabilito dal comma 2 del citato art. 3). Per ciascuna regione e provincia autonoma è indicato il limite di spesa entro cui può operare la deroga, a patto che le spese siano effettivamente sostenute a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari; n-ter) le spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque. Questa deroga è stata introdotta dall'art. 12, comma 11, del D.L. n. 16/2012 (convertito con modificazioni dalla legge 44/2012). L'esclusione opera nei limiti dell ammontare delle entrate riscosse dalla Regione Campania entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, per un ammontare massimo pari a 60 milioni di euro annui e delle risorse già finalizzate al pagamento del canone di affitto del termovalorizzatore; n-quater) - lettera aggiunta dall art. 1, comma 452, lett. c) della legge di stabilità 2013, in vigore limitatamente al le spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni per il finanziamento delle scuole non statali, ai sensi del comma 263, dell art. 1, della legge di stabilità La norma reca un autorizzazione di spesa di 223 milioni di euro per il 2013, a favore delle scuole non statali; il contributo è attribuito alle regioni, in virtù della competenza amministrativa loro attribuita dall'art. 138, co. 1, lett. e), del D.Lgs. 112/1998, relativa ai contributi alle scuole non statali. 171 Comma 453 dell art. 1 della Legge di Stabilità D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n

248 la cui ripartizione è avvenuta con Decreto del Ministero dell economia e delle finanze del 17 dicembre La disciplina del patto di stabilità comprende termini e modalità di monitoraggio dei risultati conseguiti dagli enti, ai fini della certificazione dei risultati. Ai fini del monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni trasmettono, trimestralmente, al Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, attraverso un sistema web appositamente previsto ed entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza eurocompatibile sia quella di competenza finanziaria (art. 1, comma 460, Legge n. 228/2012). Per la verifica del rispetto degli obiettivi del Patto, ciascuna regione è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo il prospetto e con le modalità definite dal Decreto Ministeriale n del 23/08/2013. Tale decreto richiama quanto stabilito dall art. 1, comma 461, della L. n. 228/2012 laddove si afferma che La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 462, lettera d) 174. Il sistema sanzionatorio è stato completamente ridefinito con il D.L. n. 112/2008 rispetto alle misure correttive che erano state introdotte negli anni dalle relative leggi finanziarie (legge n. 196/2007 e legge n. 244/2007), basate su un meccanismo di automatismo fiscale. L impianto sanzionatorio introdotto con l articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008 è stato sostanzialmente confermato, con alcuni inasprimenti, e da ultimo ribadito dall articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che, nell ambito delle misure attuative della legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale, reca la disciplina dei meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. In particolare, per gli enti che non rispettano gli obiettivi del patto di stabilità è previsto: il taglio delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo degli enti locali, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato (per i comuni, a seguito della soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, ai sensi dell articolo 1, comma 380, della legge 173 D.M. 17/12/2013 Definizione dei criteri in base ai quali operare il miglioramento degli obiettivi 2013 del patto di stabilità interno delle Regioni e degli enti locali che, nell'esercizio 2013, partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n Comma 462, lett. d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;. 139

249 n. 228/2012 la riduzione delle risorse deve intendersi riferita al Fondo di solidarietà comunale); ovvero, per le regioni, il versamento all entrata del bilancio dello Stato dell importo corrispondente allo scostamento tra il risultato e l obiettivo prefissato. Si ricorda che, fino all anno 2011, era fissato un limite massimo alla riduzione delle risorse, pari ad un importo comunque non superiore al 5 per cento (poi abbassata al 3 per cento dal D.L. n. 149/2011) delle entrate correnti registrate nell ultimo consuntivo. il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all importo annuale medio degli impegni effettuati nell ultimo triennio; il divieto di ricorrere all indebitamento per finanziare gli investimenti; il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori. Tale misura sanzionatoria è stata introdotta per la prima volta dalla legge di stabilità per il 2011 (articolo 1, comma 120, legge n. 220/2010). Nel corso dell anno 2011, con il D.L. n. 98/2011, è stato inoltre introdotto un meccanismo sanzionatorio diretto a scoraggiare l adozione di mezzi elusivi per addivenire ad un rispetto solo formale del patto ed è stato previsto che, qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi dello stesso venga accertato in un secondo momento, le sanzioni previste dalla normativa vigente si applichino comunque nell esercizio successivo. In particolare, all art. 20 del suddetto decreto legge, commi 10 e , è prevista rispettivamente la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere da regioni e enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno (si veda anche il comma 111-bis dell art. 1 della L. n. 220/2010) nonché sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del Patto, la cui erogazione compete alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, qualora accertino che il rispetto del Patto di stabilità interno sia stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive (comma 111-ter). Il comma 470, dell art. 1, della citata legge n. 228/2012, a decorrere dal 1 gennaio 2013, infine, ha disposto l'abrogazione di alcune norme 176 contenute nell'art. 32 della legge di stabilità Il D.L. n. 98/2011 ha integrato l art. 1 della legge n. 220/2010 in quanto, dopo il comma 111, sono stati inseriti i commi 111-bis e 111-ter. 176 In particolare sono abrogati: il comma 6, che reca un criterio per il calcolo delle spese classificate nella classificazione funzionale - come Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali, che non è stato applicato in quanto non è stato emanato il D.P.C.M. che avrebbe dovuto dettare la disciplina specifica; i commi da 7 a 9 che recano disposizioni concernenti la differenziazione degli obiettivi in base alla virtuosità dell'ente, disposizioni ora superate da quanto disposto dal comma 428 della legge di stabilità 2013; il comma 20 che prevedeva una certificazione aggiuntiva rispetto a quelle previste dalle regole per il monitoraggio degli adempimenti. 177 La disposizione prevede: Il comma 2, dell'articolo 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: «2. Al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tra gli enti del singolo livello di governo, le province ed i comuni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e le regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono ripartiti in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei seguenti parametri di virtuosità: a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard; b) rispetto del patto di stabilità 140

250 3.2.2 Regionalizzazione del Patto di stabilità interno La regionalizzazione costituisce uno dei principali strumenti a disposizione degli enti regionali per migliorare l efficienza dei pagamenti e consentire di liberare a costo zero, per le imprese e per la Pubblica Amministrazione, una parte significativa delle somme dovute alle imprese, con l autorizzazione preventiva del Ministero dell Economia. Essa consente di liberare somme destinate prioritariamente ad investimenti in conto capitale e quindi di sbloccare i pagamenti per opere pubbliche. In una prospettiva di medio periodo, la regionalizzazione consente, inoltre, di assicurare una maggiore sostenibilità della finanza locale, evitando agli enti inadempienti di incorrere in pesanti sanzioni che riducono ulteriormente la loro capacità ad investire in infrastrutture e quindi a soddisfare i fabbisogni espressi dai cittadini. Con la regionalizzazione viene, quindi, ridistribuito il peso del Patto di stabilità tra i vari enti locali, fermo restando gli obiettivi complessivi fissati per l insieme degli enti della Regione, in funzione delle reali capacità di spesa degli enti. In questo senso, la regionalizzazione permette di garantire il massimo utilizzo della capacità di spesa concessa dal Ministero dell Economia ai vari enti locali, limitando le inefficienze e superando alcune rigidità del Patto. A breve termine, il principale vantaggio della regionalizzazione è di introdurre margini di flessibilità in grado di consentire un aumento della capacità di spesa degli enti locali ed uno sblocco dei pagamenti per opere pubbliche. In una prospettiva di medio periodo, invece, e sempre con riferimento agli investimenti infrastrutturali, la regionalizzazione consente anche di assicurare una maggiore sostenibilità della finanza locale. A partire dall'esercizio 2009, sono state previste due forme di flessibilità a livello regionale - la cosiddetta regionalizzazione orizzontale e verticale del patto di stabilità - che sono andate ad affiancare e ad integrare la disciplina nazionale del Patto. Questi istituti sono stati attivati a partire dal Ad essi si è aggiunta, più di recente, una forma di flessibilità a livello nazionale, limitata ai comuni: il Patto orizzontale nazionale. L art. 1, comma 433, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha esteso la regionalizzazione del Patto di stabilità interno anche all'esercizio Come evidenziato dalla Corte dei conti nel Rapporto 2012 sul coordinamento della finanza pubblica, il patto regionalizzato ha avuto innegabili effetti positivi sul raggiungimento complessivo degli obiettivi finanziari da parte degli enti locali, in particolare nell esercizio 2011, anno in cui gli obiettivi di risparmio sono stati particolarmente difficili da sostenere per gli enti interno; c) a decorrere dall'anno 2014, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse; d) autonomia finanziaria; e) equilibrio di parte corrente; f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali; g) a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni; h) a decorrere dall'anno 2014, effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale; i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate; l) a decorrere dall'anno 2014, operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa. 141

251 locali, sia per la modifica del meccanismo di calcolo dei saldi obiettivo di Patto - che ha avuto un impatto notevole sui saldi triennali già programmati con il precedente metodo - sia per la restrizione delle risorse disponibili a seguito dei tagli operati a valere sui fondi sperimentali di riequilibrio. La regionalizzazione del Patto di Stabilità nel Veneto è regolata dalla legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10. Quest ultima, all art. 1 stabilisce che, A decorrere dall anno 2012, per gli enti locali regionali, le regole riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno e gli obiettivi posti dal legislatore nazionale sono rispettivamente integrate e modificate, tenuto conto delle diversità delle situazioni finanziarie esistenti, secondo le modalità previste dalla citata legge, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato a livello regionale in applicazione della normativa statale. All art. 2 della citata norma vengono definiti i principi al fine di dare attuazione al precedente art. 1, che di seguito si elencano: a) impossibilità di autorizzare richieste di peggioramento del saldo obiettivo a copertura di spesa corrente di carattere discrezionale; b) efficacia nel contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti nella pubblica amministrazione; c) priorità allo smaltimento di residui passivi pregressi in conto capitale; d) priorità agli interventi legati a situazioni di emergenza, di cui non è già prevista l esclusione ai sensi della normativa statale vigente; e) introduzione di meccanismi orientati a premiare gli enti virtuosi e gli interventi coerenti con la programmazione regionale. L art. 3 della L.R. 10/2012 prevede che la Giunta regionale ridetermini l obiettivo per il Patto di stabilità degli enti locali interessati, sulla base dei criteri stabiliti con i rappresentanti delle autonomie locali in sede di Conferenza permanente Regione - Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali e successive modificazioni. Infine, la Giunta regionale provvede a comunicare agli enti locali interessati il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno rideterminato e a comunicare al Ministero dell economia e delle finanze, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica (art. 4). 142

252 3.2.3 Il Patto regionale verticale Con il Patto regionale verticale, disciplinato dall articolo 1, commi , della legge n. 220/2010, le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo obiettivo, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale e procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio, in termini di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile, per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari. La procedura prevede che gli enti locali devono comunicare all ANCI, all UPI e alle regioni e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell anno. Le regioni, entro il termine perentorio del 31 ottobre, comunicano i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale. Si ricorda che la c.d. regionalizzazione verticale del Patto di stabilità è stata introdotta dall articolo 7-quater del D.L. n. 5/2009, e confermata per il 2010 dall articolo 4, comma 4- sexsies, del D.L. n. 2/2010, al fine di consentire agli enti locali virtuosi di escludere dai vincoli alcune particolari tipologie di spese in conto capitale (ad esempio, pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti, pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi), considerate necessarie a fronteggiare la crisi economica. Per favorire questa forma di flessibilità, sia per il 2012 che per il 2013, è stata prevista l attribuzione alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana ed alla Regione Sardegna - vale a dire a tutte le regioni in cui i comuni ricevono risorse erariali di un incentivo consistente in un contributo massimo di complessivi 800 milioni per ciascun anno. A fronte dell attribuzione alle regioni del contributo, queste si impegnano a cedere, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, spazi finanziari da attribuire mediante le procedure che disciplinano il patto regionale verticale. Poiché l'obiettivo complessivo del comparto regioneenti locali deve comunque rimanere invariato, il contributo assegnato alle regioni è destinato esclusivamente alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti agli enti locali devono essere utilizzati dagli stessi per consentire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. Con il Patto regionale verticale, la regione può cedere ulteriori spazi ai singoli enti ovvero cedere spazi a nuovi enti richiedenti ma non ridurre gli spazi già ceduti con il Patto verticale incentivato. Per l anno 2013 la Regione del Veneto ha attivato, con D.G.R. n. 620 del 03/05/2013, sulla base dell Intesa definita in Conferenza Stato-Regioni dell 8/02/2013, il Patto regionale verticale incentivato disciplinato dall art. 1, commi , della L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) prevedendo un plafond complessivo pari a 50 milioni, di cui 37,5 milioni a favore dei Comuni e 12,5 milioni a favore delle Province. Con la stessa delibera la Regione ha 143

253 stabilito i criteri di virtuosità, di riparto del plafond finanziario nonché le sanzioni 178 in caso di utilizzo del plafond in percentuale inferiore al 100%, sia per i Comuni che per le Province. Con successivo Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 71 del 30/05/2013 la Regione ha provveduto alla ripartizione del suddetto plafond, di complessivi 50 milioni, sulla base delle richieste ad essa pervenute da parte degli enti locali, in n. 5 distinti plafond come di seguito indicato: 12,5 milioni a favore delle Province; 29 mila euro a favore dei Comuni in stato di criticità e/o emergenza oggettiva debitamente attestato e documentato; 26,221 milioni a favore dei Comuni tra e abitanti; 7,5 milioni a favore dei Comuni tra e abitanti; 3,750 milioni a favore dei Comuni con più di abitanti. Gli enti locali che hanno beneficiato di tali somme risultano essere le n. 7 province e n. 469 comuni. In data 13 giugno 2013, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 82, è stata avviata una nuova procedura attuativa del Patto verticale incentivato 2013, a seguito delle modifiche introdotte con la Legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 recante Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali norma quest ultima la cui attuazione ha consentito alla Regione del Veneto di concedere ulteriori spazi finanziari per un importo complessivo 30 milioni. Di questi: 7,5 milioni a favore delle Province (in aggiunta ai precedenti 12,5 milioni previsti con il citato decreto Presidenziale n. 71/2013, per un totale di 20 milioni) e di 22,5 milioni a favore dei comuni (in aggiunta ai precedenti 37,5 milioni, per un totale di 60 milioni). L attivazione di tale procedura, mirata a fornire un ulteriore aiuto concreto agli enti locali del Veneto attraverso l immissione nel sistema produttivo di un ammontare di liquidità finalizzato all effettuazione di pagamenti per spese d investimento (in conto residui) e per obbligazioni di parte capitale 179, ha consentito alla Regione di ottenere dallo Stato un contributo pari ad euro da utilizzare esclusivamente per l estinzione, anche parziale, del debito La sanzione prevede l esclusione dell ente locale dall eventuale applicazione del Patto verticale incentivato dell esercizio successivo. 179 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) Art. 1, comma 124 La cessione di spazi finanziari di cui al comma 122, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte. Comma così modificato dall art. 1- bis, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) Art. 1, comma 122 Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla presente legge. Il contributo è destinato dalle regioni alla estinzione anche parziale del debito. Comma così modificato dall art. 1-bis, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n

254 L importo sopra indicato pari ad euro , concesso alla Regione del Veneto quale contributo per l attivazione del Patto verticale incentivato anno 2013, deriva dalla ripartizione di cui alla seguente tabella, allegata alla Legge n. 228/2012 (comma 122) 181 : TAB. 5 (in unità di euro) Regione Ripartizione dell incentivo per spazi ceduti a province Ripartizione dell incentivo per spazi ceduti a comuni ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA-ROMAGNA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA UMBRIA VENETO TOTALE Alla luce della citata integrazione, la Regione ha, inoltre, provveduto a rideterminare i propri obiettivi programmatici, sia in termini di competenza eurocompatibile che di competenza finanziaria, riducendoli del medesimo importo concesso agli enti locali, ai sensi di quanto disposto dall art. 1, comma 138, della Legge n. 220/ Sempre con il medesimo D.P.G.R. n. 82/2013, la Regione ha approvato i criteri di virtuosità (così come condivisi nella Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali), 181 Tabella, in vigore dal 8 giugno 2013, così sostituita dall art. 1-bis, comma 1, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n Comma 138. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto. Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo. Negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile. Comma così modificato dall art. 1, comma 434, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013, e, successivamente, dall art. 1, comma 506, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1 gennaio

255 distinti tra Province e Comuni, da utilizzare per la ripartizione del plafond concesso agli enti locali del proprio territorio e per l eventuale applicazioni delle sanzioni 183. La ripartizione dell ulteriore plafond di 30 milioni (avvenuta con D.P.G.R. n. 90 del 26/06/2013) ha interessato, anche in questo caso, le n. 7 province e n. 218 comuni, con esclusione di n. 3 comuni in quanto le richieste/attestazioni sono state trasmesse alla Regione oltre il termine previsto (21 giugno 2013). Il comma 8 del citato D.L. n. 35/2013 stabilisce che i maggiori spazi finanziari nell ambito del Patto di stabilità interno delle regioni devono essere utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. La Regione del Veneto, su richiesta istruttoria (a mezzo nota prot. n del 12 marzo 2014), ha prodotto il Modello 4OB/ di cui all art. 1, commi 138 e 139 della Legge n. 220/2010, da cui si evince la ripartizione del plafond di complessivi 80 milioni, di cui 20 milioni alle province e 60 milioni ai comuni del Veneto, nonché la contestuale rideterminazione degli obiettivi programmatici di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria della Regione per l anno 2013, determinati in migliaia di euro (decurtazione operata sugli obiettivi originari di migliaia di euro). Il citato prospetto deve essere trasmesso dalle Regioni al Ministero dell Economia e delle Finanze in due fasi successive: entro il 30 giugno 2013, al fine di acquisire elementi informativi di cui all art. 1, comma , della Legge n. 228/2012 ed entro il 31 ottobre 2013 per acquisire l importo complessivo degli spazi finanziari attribuiti agli enti locali. Si rileva che la Regione ha provveduto ad inoltrare al MEF anteriormente al 30 giugno 2013 la relativa comunicazione D.P.G.R. n. 83/ punto 7. del dispositivo: CON RIFERIMENTO ALLE PROVINCE - CRITERIO DI VIRTUOSITA : Rispetto del patto di stabilità 2012; CRITERI DI RIPARTIZIONE PLAFOND FINANZIARIO: Il plafond ulteriore messo a disposizione delle Province con il decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, verrà ripartito sulla base delle attestazioni che perverranno da ciascun ente, proporzionalmente all ammontare dei residui passivi in conto capitale al 31 maggio In caso di sovradimensionamento del plafond da distribuire rispetto alle richieste pervenute dalle Province il surplus verrà riversato a favore dei Comuni. SANZIONE: In caso di utilizzo del plafond assegnato per una percentuale inferiore al 100%, l ente locale verrà escluso dall eventuale applicazione del patto verticale incentivato dell anno successivo. CON RIFERIMENTO AI COMUNI - CRITERI DI RIPARTIZIONE PLAFOND FINANZIARIO: Il plafond ulteriore messo a disposizione dei Comuni, al netto di euro ,00 necessari a sanare i meri errori materiali del riparto di cui al DPGR n. 71 del 30 maggio 2013, è interamente distribuito a favore dei comuni con popolazione fra e abitanti, al fine di garantire loro un importo complessivo pari ad almeno euro ,00, corrispondente al 50% dell intero plafond a disposizione dei Comuni così come previsto dall articolo 1 bis del D.L. 35/2013. Tale plafond verrà ripartito sulla base delle richieste e attestazioni che perverranno da ciascun ente, proporzionalmente all ammontare dei residui passivi in conto capitale al 31 maggio SANZIONE: In caso di utilizzo del plafond assegnato per una percentuale inferiore al 100%, l ente locale verrà escluso dall eventuale applicazione del patto verticale incentivato dell anno successivo. 184 Allegato alla nota regionale prot. n del 31 marzo Comma 125 Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 15 marzo, con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Comma sostituito dall art. 1-bis, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, e, successivamente, così modificato dall art. 1, comma 541, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1 gennaio D.P.G.R. 90 del 26/06/2013 trasmessa al MEF con nota prot del 28/06/2013 del Segretario generale al bilancio. 146

256 Con D.P.G.R. n. 79 dell 11 giugno 2013, successivamente ratificato con D.G.R. n. 940 del 18 giugno 2013, la Regione del Veneto ha attivato, per l anno 2013, il Patto Sisma Donazioni di cui al D.L. 6 giugno 2012, n , convertito dalla Legge n. 122/2012 dando avvio alla procedura per determinare, nel limite complessivo di 0,5 milioni, l ammontare delle spese che ciascun ente locale può escludere dal Patto di stabilità interno 188. Al riguardo, il comma 1-ter, dell art. 7, testualmente recita È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per gli anni 2013 e 2014, delle spese sostenute dai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno, gli importi di cui al periodo precedente 189. La ripartizione del plafond assegnato alla Regione (0,5 milioni) tra i comuni del Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012 è avvenuta con D.P.G.R. n. 91 del 26 giugno Con D.G.R. n del 17 settembre 2013, inoltre, la Regione del Veneto ha attivato, per l anno 2013, il Patto Sisma di cui all articolo 6-quinquies del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla Legge n. 71/2013 dando avvio alla procedura per determinare, nel limite complessivo di 5 milioni, l ammontare delle spese che ciascun ente locale può escludere dal Patto di stabilità interno. Peraltro, il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito in Legge 71/2013 recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, all art. 6-quinquies prevede che, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dell'aprile 2009, per l'anno 2013 gli obiettivi del Patto di stabilità interno dei comuni e delle province 190, siano ridotti con le procedure previste per il Patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 50 milioni per gli enti locali della regione Emilia-Romagna, di 5 milioni per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto e di 30 milioni per gli enti locali della 187 D.L. 6 giugno 2012, n. 74 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio Vedasi, anche, l art. 1, comma 357, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 3, comma 2-bis, D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dall'art. 1, comma 7-bis, D.L. 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 giugno 2014, n Si veda, al riguardo, anche la Circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 5 del 7 febbraio Comma così modificato dalla legge di conversione 1 agosto 2012, n Individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché dall'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n

257 regione Abruzzo. Ai fini dell attuazione della predetta disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Abruzzo nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non devono peggiorare contestualmente il proprio obiettivo di patto. La ripartizione del plafond assegnato alla Regione (5 milioni) tra i comuni del Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012 è avvenuta con D.G.R. n del 3 ottobre Il Patto regionale orizzontale Con il Patto regionale orizzontale, attualmente disciplinato dai commi 141 e 142 dell'articolo 1, della legge n. 220 del ed atteso che il comma 17, dell art. 32 della Legge n. 183/ , come modificato dall art. 1, comma 433, lett. a), b) e c) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha esteso anche per il 2013 le disposizioni della citata legge, la regione può intervenire per consentire una rimodulazione orizzontale degli obiettivi finanziari tra gli enti locali del proprio territorio, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti sul territorio medesimo, purché venga garantito il rispetto dell obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione. Il meccanismo si fonda sulla cessione di spazi finanziari da parte dei comuni e delle province che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all obiettivo prefissato in favore di quelli che rischiano, invece, di conseguire un differenziale negativo. Tali spazi finanziari non possono essere utilizzati dagli enti che li acquisiscono per spesa corrente discrezionale, ma soltanto per effettuare spese in conto capitale ovvero spese inderogabili ovvero spese capaci di incidere positivamente sul sistema economico. Le amministrazioni che cedono o acquisiscono spazi finanziari di patto ottengono, nel biennio successivo, rispettivamente, un alleggerimento o un aggravamento del proprio obiettivo. La procedura prevede che ogni regione provveda, dunque, a ridefinire e a comunicare agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del Patto di stabilità interno, comunicando altresì al Ministero dell'economia e delle Finanze tutti gli elementi informativi per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica per ciascun ente locale che partecipa al meccanismo di compensazione orizzontale, entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno 193. Questa tipologia di rimodulazione orizzontale delle regole per gli enti locali, contenuta in origine nella disciplina del Patto relativa al triennio (articolo 77-ter, comma 11, del 191 Legge 13 dicembre 2010 n. 220 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011). 192 Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012) - Art. 32, comma 17, ultimo capoverso:.restano ferme per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n Comma così modificato dall art. 1, comma 433, lett. a), b) e c), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013, e, successivamente, dall art. 1, comma 505, lett. a), b), c) e d), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1 gennaio Legge 13 dicembre 2010, n. 220 Art. 1, comma 142 Ai fini dell'applicazione del comma 141 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, il termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre Vedasi, al riguardo, anche il Decreto 6 ottobre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze Regionalizzazione orizzontale del patto di stabilità interno 2011 di cui all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 13 dicembre 2010, n

258 D.L. n. 112/ ), consentiva alle regioni a statuto ordinario di adattare sulla base dei criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie - le regole per gli enti locali compresi nel proprio territorio fermo restando l obiettivo determinato complessivamente dalle regole del patto di stabilità. Il Patto orizzontale per l anno 2013, è stato attivato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n del 17/09/2013 sulla base del parere favorevole espresso in sede di Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, nella seduta del 16/07/2013. Con tale deliberazione sono stati stabiliti i criteri di accesso 195, le modalità di riparto del plafond 196 e gli obiettivi per gli enti che hanno acquisito o ceduto spazi finanziari nell esercizio 2013, fissando il termine perentorio all 11 ottobre 2013 sia per la presentazione della disponibilità degli spazi finanziari, sia per la domanda di accesso al plafond da parte degli enti interessati. Le somme concesse con l attivazione di tale istituto devono essere utilizzate esclusivamente per pagamenti in conto capitale (sia a competenza che a residuo), effettuati entro il 31 dicembre La ripartizione del plafond, avvenuta con D.G.R. n del 28 ottobre 2013, ha coinvolto n. 73 enti locali. Con la stessa delibera sono stati rimodulati gli obiettivi degli enti locali interessati, per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, comunicati dalla Regione, entro il 31 ottobre 2013, agli enti stessi, nonché all Anci e all Upi Veneto. La Regione del Veneto, in risposta alla richiesta (formulata con nota istruttoria prot. n del 12 marzo 2014), ha prodotto un prospetto riepilogativo 198 delle quote cedute agli enti locali (province e comuni del Veneto) e di quelle acquisite dagli stessi, con la quantificazione 194 Art. 77-ter, comma 11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell articolo 77- bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata. 195 Punto 2. del dispositivo: CRITERI DI ACCESSO a) gli eventuali spazi finanziari concessi devono essere utilizzati esclusivamente per pagamenti in c/capitale (sia in c/competenza che in c/residui), da effettuarsi entro il 31/12/2013; b) possono partecipare tutti gli Enti locali assoggettati alla normativa del Patto di stabilità interno;. 196 Punto 2. del dispositivo: MODALITA' RIPARTO PLAFOND a) l'eventuale importo finanziario complessivamente messo a disposizione da tutti gli Enti Locali (Province e Comuni) che ritengono di conseguire nell'anno 2013 un differenziale positivo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale sul patto di stabilità interno, verrà globalmente ripartito e dedicato per l'80% ai Comuni e il 20% alle Province, costituendo così due plafond, uno a favore dei Comuni ed uno a favore delle Province, che segnaleranno l'esigenza di acquisire spazi finanziari; b) in caso di sovradimensionamento di uno dei due plafond da distribuire rispetto alle richieste pervenute dagli Enti del rispettivo comparto, il surplus verrà riversato al plafond sottodimensionato; c) laddove i plafond a disposizione risultassero comunque superiori alla somma delle richieste dei due comparti, si procederà alla ripartizione proporzionalmente agli spazi finanziari messi a disposizione; d) laddove il/i plafond a disposizione risultasse/ro inferiore/i alle richieste del rispettivo comparto, si procederà alla ripartizione proporzionalmente alle richieste pervenute; e) l'importo del fabbisogno di ulteriori spazi finanziari richiesto dall'ente nella domanda deve tener conto dei pagamenti in c/capitale effettuabili fino al 31/12/2013;. 197 Punto 2. del dispositivo: OBIETTIVI 2014 e 2015 a) gli enti che acquisiscono spazi finanziari, sono tenuti a restituire la quota ricevuta attraverso una modifica peggiorativa del loro obiettivo per ciascun anno nel biennio successivo in ragione del 50% dell'importo acquisito; b) agli enti che cedono spazi finanziari, è riconosciuta una modifica migliorativa del loro obiettivo per ciascun anno del biennio successivo in ragione del 50% dell'importo effettivamente utilizzato a beneficio di Enti Locali richiedenti;. 198 Allegato alla nota regionale prot. n del 31 marzo

259 degli importi da recuperare negli esercizi 2014 e 2015, secondo quanto disposto dall art. 1, commi 141 e 142, della più volte richiamata Legge n. 220/ Verifica sul rispetto del Patto di stabilità interno per il 2013 Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, la legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/2012) all art. 1, commi da 448 a 472, ha riscritto le regole del Patto di stabilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per gli esercizi dal 2013 al 2016 al fine di inserire la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo, definita competenza eurocompatibile, in sostituzione del limite di cassa vigente fino al La Regione del Veneto, al comma 1 dell art. 6 della L.R. 5 aprile 2013, n ha autorizzato la Giunta regionale affinché assuma le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza finanziaria che di competenza eurocompatibile, così come prescritti dalla normativa statale sopra richiamata. La stessa è, inoltre, autorizzata ad effettuare, sempre per l esercizio 2013 e ai fini del rispetto dell obiettivo di competenza eurocompatibile, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell articolo 22 della L.R. 29 novembre 2001, n (comma 2). Il complesso delle spese finali di competenza eurocompatibile è determinato dalla somma delle seguenti poste: impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari nella gestione corrente; pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente; pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti. Pertanto, a differenza dello scorso anno, i pagamenti relativi alle spese correnti per organismi istituzionali, personale, acquisto di beni e prestazioni di servizi, utilizzo beni di terzi, interessi passivi e oneri finanziari diversi non sono più assoggettati ai vincoli imposti dal Patto di stabilità interno per l anno 2013, mentre gli impegni di parte corrente relativi alle medesime tipologie di spesa concorrono sia alla definizione del tetto di competenza finanziaria, sia a quello di competenza eurocompatibile. Al fine di consentire il monitoraggio dell andamento dei flussi di competenza finanziaria (impegni) e di competenza eurocompatibile (impegni e pagamenti) soggetti ai vincoli imposti 199 Legge di approvazione del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2013 e pluriennale L.R. n. 39/ art. 22, comma 2, lett. b): La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, può effettuare variazioni al bilancio nel corso dell esercizio: a).; b) di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata; c). 150

260 dal Patto di stabilità, la Regione del Veneto ha previso nelle Direttive per la gestione del bilancio 2013 (allegato A alla D.G.R. n. 631/2013), al punto 2., rubricato Disposizioni sul Patto di stabilità interno, lo sdoppiamento dei capitoli di spesa che presentano codici SIOPE tra loro incompatibili ai fini della verifica di cui trattasi, con l utilizzo eventuale di variazioni compensative in termini di competenza secondo quanto disposto dall art. 9, comma 4, della legge regionale di contabilità (L.R. n. 39/2001). Per quanto riguarda, invece, i capitoli di spesa di parte capitale, essi rimangono assoggettati ai vincoli del Patto di stabilità sia sotto il profilo della competenza (a livello di impegni di spesa), che della cassa (a livello di pagamenti). A livello operativo, al fine di osservare un costante controllo sull andamento della spesa nel corso della gestione del bilancio dell esercizio 2013, la Regione del Veneto ha autorizzato il Segretario regionale per il Bilancio ad apporre dei blocchi di impegnabilità (punto 2.4 della citate Direttive ) sugli stanziamenti di spesa da effettuarsi, in via prioritaria, sulle reiscrizioni di economie inerenti capitoli di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, su quelli di natura statale e comunitaria e, da ultimo, sulle spese finanziate con risorse regionali. Sempre al punto 2.4 delle Direttive 2013, la Regione rileva che la situazione più critica riguarda la gestione dei limiti di competenza eurocompatibile in relazione al fatto che sconta, oltre alla necessità di provvedere ai pagamenti in conto competenza, anche a quella di far fronte alla notevole mole di residui. Sul fronte degli stanziamenti di cassa, la Regione ha ritenuto privilegiare al massimo l utilizzo dei margini di pagamento a disposizione della stessa, soprattutto alla luce dell emanazione del decreto legge n. 35/ A tal fine ha disposto che gli impegni a valere sui capitoli di spesa corrente per organi istituzionali, personale, acquisto di beni e prestazioni di servizi, utilizzo beni di terzi, interessi passivi e oneri finanziari diversi (che concorrono alla definizione del tetto di competenza eurocompatibile ) debbano essere assunti in via prioritaria e comunque entro e non oltre il 15 ottobre 2013, per poter quantificare le risorse (nell ambito del limite di competenza eurocompatibile ), da destinare ai pagamenti. Il rispetto delle regole del Patto di stabilità interno costituisce un vincolo all attività programmatoria dell ente anche al fine di consentire all organo consiliare di vigilare in sede di approvazione del bilancio la cui programmazione deve essere coerente con gli obiettivi imposti dalla normativa vigente. Obbligo, è ovvio, che deve intendersi esteso anche alle variazioni che intervengono sul bilancio di previsione nel corso dell anno, apportando adeguamenti agli stanziamenti (di competenza e di cassa) non appena noti gli obiettivi del Patto o qualora gli stessi vengano rimodulati a seguito di interventi legislativi. 201 D.L n. 35 Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 6 giugno 2013, n

261 Sul punto, la Sezione in sede di controllo sul Questionario-Relazione per il collegio dei revisori sul bilancio di previsione della Regione del Veneto per l esercizio aveva rilevato la mancata coerenza delle previsioni iniziali di competenza del bilancio per l esercizio 2013 con gli obiettivi programmatici di competenza finanziaria imposti dal Patto di stabilità (di cui all art. 1, comma 450, della Legge n. 228/2012). In quella sede si era rilevato che a fronte di un obiettivo annuale (iniziale 203 ) pari a migliaia di euro, gli stanziamenti iniziali di competenza ammontavano a migliaia di euro, evidenziando una differenza pari a migliaia di euro 204. Tuttavia, nel corso dell esercizio finanziario la regione, a seguito dell attivazione (con D.G.R. n. 620 del 03/05/2013) del più volte citato Patto verticale incentivante 2013, ha provveduto alla ripartizione, tra gli enti locali del Veneto, di un plafond di complessivi 80 milioni (di cui 20 milioni alle province e 60 milioni ai comuni) riducendo del medesimo ammontare i propri obiettivi programmatici di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria per l anno 2013, quantificandoli definitivamente in migliaia di euro. Ne consegue, come si evince dalla tabella sotto riportata, che la Regione del Veneto ha rispettato gli obiettivi di competenza eurocompatibile e finanziaria per l anno 2013 realizzando una differenza negativa rispettivamente pari a migliaia di euro e migliaia di euro. 202 Previsto dall art. 1, comma 166, della L. n. 266/2005 e richiamato dall art. 1, comma 3, del D.L. n. 174/ Lo stesso è stato rideterminato a seguito dell attivazione da parte della Regione del Veneto del Patto verticale incentivato di cui si è trattato nei paragrafi precedenti. 204 Sul punto vedasi la deliberazione della Sezione n. 427/2014/PRSE del 23 luglio

262 TAB. 6 (in migliaia di euro) Patto di stabilità interno 2013 (Legge n. 228/2012) Importi in migliaia di euro OBIETTIVO DI COMPETENZA EUROCOMPATIBILE Impegni (parte corrente) e pagamenti (parte corrente+investimento) 2013 OBIETTIVO DI COMPETENZA FINANZIARIA Impegni (parte corrente+investimento) 2013 OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI 2013 (Art. 1, comma 449, Legge n. 228/2012)* QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI OBIETTIVO ANNUALE 2013 SPESE FINALI RIDETERMINATO - IMPEGNI DI PARTE CORRENTE VALORI DELLA GESTIONE DELL'ANNO 2013 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto TOTALE IMPEGNI a detrarre Trasferimenti correnti Imposte e tasse Oneri straordinari gestione corrente Spese per la sanità Spese correlate ai cofinanziamenti UE (escluse quote statali e regionali) Spese a valere su cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari Spese a valere sul fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario TOTALE IMPEGNI CORRENTI NETTI IMPEGNI DI PARTE CAPITALE TOTALE IMPEGNI a detrarre Spese per la sanità Spese per concessioni di crediti Spese correlate ai cofinanziamenti UE (escluse quote statali e regionali) Spese in conto capitale nei limiti degli incassi derivanti dall'attività di recupero fiscale Spese a valere su cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari TOTALE IMPEGNI IN C/CAPITALE NETTI PAGAMENTI DI PARTE CORRENTE Trasferimenti correnti Imposte e tasse Oneri straordinari gestione corrente TOTALE PAGAMENTI SOGGETTI A PATTO a detrarre Spese per la sanità Spese correlate ai cofinanziamenti UE (escluse quote statali e regionali) Pagamenti c/residui a fonte di corrispondenti residui attivi degli enti locali Spese a valere su cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari Spese a valere sul fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario TOTALE PAGAMENTI CORRENTI NETTI PAGAMENTI DI PARTE CAPITALE TOTALE PAGAMENTI a detrarre Spese per la sanità Spese per concessioni di crediti Spese correlate ai cofinanziamenti UE (escluse quote statali e regionali) Spese in conto capitale nei limiti degli incassi derivanti dall'attività di recupero fiscale Spese a valere su cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari TOTALE PAGAMENTI IN C/CAPITALE NETTI RISULTATO FINALE VERIFICA DEL RISPETTO DEL TETTO DI SPESA MARGINI DI RISPETTO DEI VINCOLI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2013 * L'obiettivo programmatico in termini di competenza eurocompatibile è determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1, comma 149, della Legge n. 228/

263 L obiettivo di competenza finanziaria (come determinato in via definitiva) ha subito un contenimento, rispetto a quello dell esercizio 2012, pari al 21,40 per cento come rileva la tabella di seguito riportata: TAB. 7 REGIONE VENETO OBIETTIVI PATTO DI STABILITA INTERNO anno 2012 anno 2013 (in migliaia di euro) Variazione Percentuale 2013/2012 Competenza ,40% Cassa Eurocompatibile* Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto. Per quanto concerne l andamento della spesa corrente dell esercizio 2013, come dimostrato dalla tabella n. 5, a livello di impegni di competenza 205, si rileva come la stessa abbia subito un incremento pari allo 0,8% rispetto al 2012, derivante dall aumento della spesa relativa alla quota europea su finanziamenti UE (+105,3%) e quella finanziata dal fondo per il finanziamento del t.p.l. (+52,4%), mentre quella destinata al servizio sanitario è diminuita dello 0,9 per cento. Sul versante della spesa per investimenti si registra un incremento ben più consistente, pari al 152,7% - derivante essenzialmente dagli impegni assunti nell anno 2013, pari ad euro , relativi alla prima rata dell anticipazione di liquidità concessa alla Regione per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all art. 3 del D.L. n. 35/ Risultano, invece, in netta diminuzione le spese corrispondenti agli incassi derivanti dall attività di recupero fiscale (-43,3%). 205 Non è possibile, infatti, procedere al raffronto in termini di pagamenti in quanto l obiettivo di cassa, in vigore nel 2012, è stato sostituito da quello di competenza eurocompatibile. 206 Sul punto si veda quanto ampiamente trattato nella PARTE II, relativa alla Sanità. 154

264 TAB. 8 Andamento della spesa in termini di competenza nel biennio 2012/2013 Importi in migliaia di euro Variazioni % 2013/12 Variazioni assolute 2013/12 Impegni importo incidenza su tot. importo incidenza su tot. var. var. TOTALE SPESE CORRENTI (A) % % 0,8% spese per sanità ,1% ,7% -0,9% spese correlate a finanziam. UE (escluse quote statali e regionali) ,5% ,9% 105,3% a detrarre spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari spese da progettaz. ed esecuzione censimento nei limiti risorse ISTAT spese finanziate dal fondo per il finanziamento del t.p.l., anche ferroviario SPESE CORRENTI SOGGETTE A PATTO (X) TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (B) ,3% ,5% 73,1% ,0% 0 0,0% -100,0% ,9% ,3% 52,4% % % 4,1% % % 152,7% spese per sanità ,3% ,4% 11930,7% spese per concessione crediti ,2% a detrarre spese correlate a finanziam. UE (escluse quote statali e regionali) spese in c/capitale nei limiti incassi da attività di recupero fiscale spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari SPESE IN C/CAPITALE SOGGETTE A PATTO (Y) TOTALE SPESE COMPLESSIVE (A+B) TOTALE SPESE FINALI SOGGETTE A PATTO (X+Y) TETTO DI SPESA FINALE (RIDETERMINATO) VERIFICA RISPETTO TETTO DI SPESA Elaborazione Corte dei Conti ,4% ,6% -17,0% ,4% ,8% -43,3% ,9% % % 12,2% % % 8,3% % % 5,9% ,4% ,9%

265 3.3 I RAPPORTI DEBITORI E CREDITORI CON LE PARTECIPATE REGIONALI ED ENTI STRUMENTALI I rapporti debitori e creditori tra la Regione e le partecipate regionali dirette ed indirette La Regione del Veneto, ai sensi del proprio Statuto (Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1), può costituire o partecipare a società per attività e servizi inerenti allo sviluppo economico e sociale che, per loro natura, non possano essere delegati a enti locali o espletati avvalendosi dei loro uffici. In relazione al controllo ed al monitoraggio delle società a partecipazione regionale, dalle risultanze istruttorie in possesso di questa Sezione, risulta che la Regione del Veneto esercita detto controllo per mezzo della competente Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, attraverso l analisi e l approvazione dei bilanci societari ed il monitoraggio economico-finanziario dell attività. Il controllo si esplica anche attraverso la verifica del rispetto, da parte delle società medesime, delle direttive e delle disposizioni della Giunta regionale, anche con l ausilio di una reportistica standardizzata, atta a consentire la raccolta di dati ed informazioni idonei anche per la costituzione di indicatori di misurazione di efficienza, efficacia ed economicità, nonché di rilevazione della qualità dei servizi erogati a beneficio delle strutture regionali affidatarie dei medesimi. Relativamente all analisi dei rapporti creditori e debitori tra la Regione del Veneto con le relative partecipate controllate, a seguito di specifica richiesta istruttoria, sono stati analizzati i dati trasmessi dalla Regione con nota n del 5/6/2014. Si precisa che questi dati non sono presenti nel Rendiconto generale dell esercizio 2013 della Regione del Veneto, in quanto in esso sono allegati, nella quasi totalità dei casi, soltanto i bilanci delle società partecipate relativi all esercizio Tale sfasamento nei tempi nell approvazione dei bilanci delle partecipate e il conseguente ritardo annuale nell allegazione al rendiconto regionale, risulta dovuto anche alla mancata adozione di un bilancio consolidato, come già evidenziato dalla Sezione in sede di controllo finanziario ex comma 166 del rendiconto 2012 e del bilancio di previsione 2013 regionali. 207 Giova evidenziare che i dati trasmessi in risposta alle richieste istruttorie sono riferibili solo alle partecipazioni societarie oggetto di vigilanza della sola Sezione attività ispettiva e partecipazioni societarie della regione 208 e si riferiscono soltanto a n. 18 partecipate dirette e n. 22 partecipate indirette. Nel dettaglio il numero delle società dirette a cui si riferiscono i dati è pari a n. 16, a cui si uniscono altre n. 2 partecipate (non società), ossia Fondazione Ca 207 Tale aspetto è stato già evidenziato dalla Sezione in sede di controllo finanziario ex comma 166 del rendiconto 2012 e del bilancio di previsione 2013 regionali - vedi paragrafo della deliberazione n. 427/2014/PRSE. 208 Tale mancanza di un monitoraggio globale di tutte le partecipate regionali (e non solo quelle vigilate dalla Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie), è stato evidenziato anche in sede di controllo finanziario ex comma 166 del rendiconto 2012 e del bilancio di previsione 2013 della Regione del Veneto. In tale sede la Sezione ha rilevato che: " l Amministrazione regionale sembra non avere la piena conoscenza, e quindi il controllo, dei flussi finanziari verso tutti gli organismi partecipati regionali, trattandosi di poste che si riferiscono anche ai precedenti esercizi 2011 e 2012, il che denota la mancanza di un autentica governance relativa alla gestione degli organismi partecipati (problematica già in altre occasioni evidenziata da questa Sezione). La stessa rilevazione dei dati fornita dalla Regione concerne inoltre solo quelli monitorati dalla Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie. 156

266 Vendramin e Informest Associazione. Mancano pertanto le seguenti n. 4 società (presenti nell elenco delle società partecipate allegato al DDL di Rendiconto Generale dell esercizio 2013): 1) Ferrovie Venete Srl; 2) SIS Spa; 3) Società per l Autostrada di Alemagna Spa; 4) Terme di Recoaro Spa. Nell ambito del controllo che deve essere esercitato nei confronti delle proprie partecipate da parte delle amministrazioni socie, assume particolare rilievo l attento monitoraggio del rapporto debiti/crediti tra i due soggetti, in grado di far emergere in tempo utile eventuali criticità ed inefficienze anche imputabili ad una cattiva gestione societaria che potrebbe determinare, quale conseguenza, una ricaduta negativa sulle finanze dell ente socio, criticità che, talvolta, possono anche incidere sul mantenimento degli equilibri di bilancio. Questa Sezione si è espressa più volte circa la necessità che l ente pubblico socio eserciti una governance forte nei confronti delle proprie partecipate, soprattutto nei casi di società in house providing atteso che in relazione ai rapporti con le società partecipate occorre sottolineare, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse, radicandone la giurisdizione ed il controllo della Corte dei conti. I suddetti obblighi e cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e, pertanto, non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica, e dunque indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività. Invero, scelte politiche siffatte, proprio per il negativo e ingente impatto che producono sulle finanze e sul patrimonio dell'ente partecipante, non presuppongono soltanto che quest'ultimo sia in grado di sopportarne i relativi oneri, senza pregiudizi per il proprio equilibrio finanziario e patrimoniale (questa Sezione deliberazione n. 903/2012/INPR). Peraltro è lo stesso legislatore che eleva il monitoraggio ed il controllo dei rapporti debitori/creditori tra enti soci e partecipate quale elemento di esercizio della governance societaria laddove prevede espressamente (seppur limitatamente alle partecipazioni degli enti locali) all art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, che..a decorrere dall esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. Viene in tal modo istituita una necessaria verifica dei rapporti debitori e creditori tra Enti locali e società partecipate che seppur non contemplata espressamente dal legislatore per quanto 157

267 riguarda le autonomie regionali, viene a costituire uno dei modi di esercizio di quella governance societaria che va garantita anche da questi ultimi enti proprio al fine di evitare che le risorse pubbliche destinate alle partecipate regionali non siano utilizzate secondo criteri di efficienza efficacia ed economicità 209. Infatti, anche a fronte di enti dotati di risorse, tali da poter far fronte agli oneri connessi alle perdite delle società da essi partecipate, tra i quali sembrano annoverarsi le regioni, le scelte politiche, volte ad addossare tali oneri all'ente e dunque, in definitiva, alla collettività della quale detto ente è esponenziale, richiedono, una serie di approfondite valutazioni. Queste ultime devono essere dirette: alla coerenza dell'attività societaria sia rispetto alla missione istituzionale dell'ente, sia rispetto all'effettiva produzione di servizi di interesse generale; ai relativi costi/benefici; all'appropriatezza del modulo gestionale; alla comparazione degli vantaggi/svantaggi con i risparmi/costi/risultati offerti da possibili moduli alternativi; alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale. Inoltre, vanno effettuati: un costante ed effettivo monitoraggio sull andamento della società, con una verifica costante della permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, nonché tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati. Tale monitoraggio consentirebbe di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative a vario titolo -sul bilancio dell ente. La necessità, in altri termini, di effettuare una seria indagine sui costi e ricavi e sulla stessa pertinenza dell oggetto sociale alle finalità dell ente, non può prescindere da un azione preventiva di verifica e controllo, da parte dell Ente Socio, in merito alle attività svolte dalla società. In tale prospettiva, l'intera durata della partecipazione deve essere accompagnata dal diligente esercizio di quei compiti di vigilanza (es., sul corretto funzionamento degli organi societari, sull'adempimento degli obblighi scaturenti dalla convenzione di servizio, sul rispetto degli standard di qualità ivi previsti), d'indirizzo (es., attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche) e di controllo (es, sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio e della verifica dell'effettivo valore della partecipazione detenuta) che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano. Tali obblighi assumono particolare importanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi, che, soprattutto se reiterati, impongono all'ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica nonché di sostenibilità politico-sociale che giustificarono (o che comunque avrebbero dovuto giustificare), a monte, la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici 210. Venendo all analisi, dunque, dati comunicati dalla Regione del Veneto in merito alle società effettivamente soggette a monitoraggio, per quanto riguarda i rapporti debitori/creditori con 209 Cfr. deliberazione di questa Sezione n. 829/2012/PRSP. 210 Cfr. deliberazione di questa Sezione n. 903/2012/INPR, citata. 158

268 dette partecipate, si evidenzia che al 31 dicembre 2013 l ammontare complessivo dei crediti vantati nei confronti dell Amministrazione regionale dalle partecipate (pertanto debiti della Regione del Veneto) risultava pari a ,93 euro (di cui ,16 euro relativamente alle società direttamente partecipate dalla Regione del Veneto e ,77 euro alle società indirettamente partecipate), mentre il totale dei debiti delle partecipate verso la Regione del Veneto (pertanto crediti della Regione del Veneto) risultavano pari a ,66 euro (di cui ,66 euro 211 relativamente alle società a partecipazione diretta, mentre per quelle indirette l importo è pari a ,00 euro). Giova, tuttavia, evidenziare che nell ambito di dette relazioni debitorie/creditorie sono da annoverare tutte le risorse finanziarie riferibili ai rapporti comunque instauratisi tra i due soggetti: pubblico (regione) e privato (partecipata). Generalmente rientrano in detti rapporti come si dirà nel successivo paragrafo anche le risorse che la regione trasferisce alla propria partecipate in attuazione del contratto di servizio finalizzato proprio al soddisfacimento dell interesse pubblico che si è scelto di conseguire mediante l adozione della modalità organizzatoria in forma societaria. Una mera analisi legata solo al livello dei relativi flussi rischia di essere fuorviante atteso che l esame degli stessi deve essere letto in parallelo con l andamento gestionale delle società regionali la cui analisi sarà oggetto di successivo apposito paragrafo. Infatti, dalla verifica dell andamento societario possono emergere indicatori di criticità nella gestione societaria a fronte dei quali, qualora contestualmente emergano palesi discrasie anche nei richiamati flussi debitori/creditori, il controllo effettuato da parte dell ente socio (governance forte) deve essere ancor più approfondito al fine di evitare il verificarsi delle conseguenze deleterie sui bilanci pubblici sopra descritte. Ciò, anche perché le Sezioni regionali di controllo in sede di esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione 212. Complessivamente, i valori relativi ai crediti verso la Regione del Veneto risultano in aumento rispetto all anno precedente (2012) per le partecipate dirette (+13%) quando erano pari a ,85 euro, mentre risultano significativamente in diminuzione (-89%) per le società indirette (nel 2012 erano pari a ,32 euro). 211 L importo complessivo dei debiti delle società dirette ( ,66 euro) è dato dalla somma tra debiti della società verso la Regione del Veneto al e Altri debiti contratti dalla società verso la Regione del Veneto al (vedi relative tabelle). 212 Art. 1 comma 4 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 recante Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n

269 L ammontare dei debiti complessivi delle società verso la Regione del Veneto risulta in calo sia per le partecipate dirette (-20%) che per quelle indirette (-68%) rispetto a quelli registrati nell anno precedente (nel 2012 erano di ,83 euro per le dirette e pari a ,87 euro per le indirette). Si segnala, infine, che dall analisi dei dati forniti risulta che la Regione del Veneto ha prestato garanzie nel triennio nei confronti della società partecipata (diretta) Veneto Acque Spa 213. Nelle successive tabelle si evidenziano i quadri di sintesi e di dettaglio dei rapporti debitori/creditori tra la Regione del Veneto e le relative società sia a partecipazione diretta che quelle a partecipazione indiretta, sulla base dei dati forniti dalla stessa Regione. TAB. 9 (in unità di euro) Sintesi "rapporti debitori/creditori" al 31/12/2013 SOCIETA A PARTECIPAZIONE REGIONALE DIRETTA ( ) Rapporti debitori/creditori Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 DEBITI della Regione del Veneto verso società dirette al (crediti società) , , ,16 CREDITI 214 della Regione del Veneto verso società dirette al (debiti società) , , ,66 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 213 Si tratta di una garanzia regionale a favore della Banca Europea per gli investimenti e nell interesse di Veneto Acque Spa (DGR n del 23 marzo 2010). 214 Si evidenzia il dettaglio delle voci dell ammontare complessivo dei CREDITI vantati dalla Regione del Veneto: CREDITI della Regione del Veneto verso società dirette al , , ,66 Debiti della società verso la Regione del Veneto al , , ,61 Altri debiti contratti dalla società verso la Regione del Veneto al (di cui Anticipazioni di credito erogate dalla Regione del Veneto alla società) , , ,05 160

270 TAB. 10 (in unità di euro) Dettaglio "rapporti debitori/creditori" tra PARTECIPATE DIRETTE e REGIONE DEL VENETO al 31/12 (anni 2011/2013) Partecipate Regionali Dirette DEBITI - Regione del Veneto CREDITI - Regione del Veneto (*) Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Autovie Venete Spa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 College Valmarana Morosini Spa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C.A.V. Spa , , ,82 0,00 0,00 0,00 Finest Spa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Immobiliare Marco Polo Srl , , ,00 0,00 0,00 0,00 Informest Associazione ,29 0,00 n.d ,80 n.d n.d. Insula Spa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rocca di Moselice Srl , , , , , ,00 Rovigo Expò Spa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistemi Territoriali Spa , , ,28 0,00 0,00 0,00 Veneziana Edilizia Canalgrande Spa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veneto Acque Spa , , , , , ,00 Veneto Innovazione Spa , , , , , ,05 Veneto Nanotech Scpa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veneto Promozione Scpa 0, , ,00 19, , ,00 Veneto Strade Spa , , , , , ,61 Veneto Sviluppo Spa , , , , , ,00 Fondazione Ca Vendramin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALI , , , , , ,66 (*) Voce che comprende: debiti della società verso la Regione del Veneto al altri debiti contratti dalla società verso la Regione del Veneto al Si rileva che i dati relativi ad Informest Associazione non sono completi Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 161

271 TAB. 11 (in unità di euro) Sintesi "rapporti debitori/creditori" al 31/12 (anni 2011/2013) SOCIETA A PARTECIPAZIONE REGIONALE INDIRETTA Rapporti debitori/creditori Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 DEBITI Regione del Veneto verso società indirette al (crediti società) , , ,77 CREDITI Regione del Veneto verso società indirette al (debiti società) , , ,00 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto Per quanto riguarda il dettaglio dei rapporti debitori/creditori al 31 dicembre 2013 relativamente alle società a partecipazione regionale indiretta si specifica che per le sottoelencate n. 16 società (su n. 22 complessive) non risulta, nel triennio , alcun rapporto debito/credito con la Regione: 1) Wise Srl (partecipata in via indiretta tramite Veneto Nanotech Scpa); 2) Ananas Nanotech Srl (partecipata in via indiretta tramite Veneto Nanotech Scpa); 3) Bilcare Technologies Italia Si (partecipata in via indiretta tramite Veneto Nanotech Scpa); 4) Eurosen Srl (partecipata in via indiretta tramite Veneto Nanotech Scpa); 5) Krystalia Srl (partecipata in via indiretta tramite Veneto Nanotech Scpa); 6) Mas Srl (partecipata in via indiretta tramite Veneto Nanotech Scpa); 7) Nanto Protective Coating Srl (partecipata in via indiretta tramite Veneto Nanotech Scpa); 8) Thundernil Srl (partecipata in via indiretta tramite Veneto Nanotech Scpa); 9) Vi Holding (partecipata in via indiretta tramite Veneto Innovazione); 10) Promomarghera Srl (partecipata in via indiretta tramite Veneto Innovazione) - in Liquidazione; 11) Servizi Utenza Stradale Scpa (partecipata in via indiretta tramite Concessioni Autostradali Venete Spa); 12) Consorzio Autostrade Italiane Energia (partecipata in via indiretta tramite Concessioni Autostradali Venete Spa); 13) Portogruaro Interporto Spa (partecipata in via indiretta tramite Sistemi Territoriali Spa); 14) Ferroviaria Servizi Srl (partecipata in via indiretta tramite Sistemi Territoriali Spa); 15) Veneto Logistica (partecipata in via indiretta tramite Sistemi Territoriali Spa); 162

272 16) Nord Est Logistica (partecipata in via indiretta tramite Sistemi Territoriali Spa). Nella successiva tabella 12 è indicato il dettaglio delle movimentazioni debitorie/creditorie al 31/12/2013 relative alle partecipazioni regionali indirette (triennio ). TAB. 12 (in unità di euro) Dettaglio rapporti debitori/creditori" al 31/12 (anni 2011/2013) PARTECIPAZIONI INDIRETTE TERME DI RECOARO S.P.A. SOCIETA' PARTECIPATA IN VIA INDIRETTA TRAMITE SOCIETA' VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE Crediti della società verso la Regione del Veneto al Debiti della società verso la Regione del Veneto al Altri debiti contratti dalla società verso la Regione del Veneto al di cui Anticipazioni di credito erogate dalla Regione del Veneto alla società ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SCKI COLLEGE VENETO SRL - SOCIETA' PARTECIPATA IN VIA INDIRETTA TRAMITE SOCIETA' VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE Crediti della società verso la Regione del Veneto al Debiti della società verso la Regione del Veneto al Altri debiti contratti dalla società verso la Regione del Veneto al di cui Anticipazioni di credito erogate dalla Regione del Veneto alla società , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INTERPORTO DI VENEZIA SPA - SOCIETA' PARTECIPATA IN VIA INDIRETTA TRAMITE SISTEMI TERRITORIALI SPA Crediti della società verso la Regione del Veneto al Debiti della società verso la Regione del Veneto al Altri debiti contratti dalla società verso la Regione del Veneto al di cui Anticipazioni di credito erogate dalla Regione del Veneto alla società. n.d. n.d. n.d , ,00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. INTERPORTO DI ROVIGO SPA - SOCIETA' PARTECIPATA IN VIA INDIRETTA TRAMITE SISTEMI TERRITORIALI SPA Crediti della società verso la Regione del Veneto al Debiti della società verso la Regione del Veneto al Altri debiti contratti dalla società verso la Regione del Veneto al di cui Anticipazioni di credito erogate dalla Regione del Veneto alla società , , , , ,87 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 163

273 EXPO' VENICE - SOCIETA' PARTECIPATA IN VIA INDIRETTA VENETO SVILUPPO SPA Crediti della società verso la Regione del Veneto al Debiti della società verso la Regione del Veneto al Altri debiti contratti dalla società verso la Regione del Veneto al di cui Anticipazioni di credito erogate dalla Regione del Veneto alla società , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TBS GROUP SPA - SOCIETA' PARTECIPATA IN VIA INDIRETTA VENETO SVILUPPO SPA Crediti della società verso la Regione del Veneto al ,00 71,00 80,00 Debiti della società verso la Regione del Veneto al ,00 0,00 0,00 Altri debiti contratti dalla società verso la Regione del Veneto al di cui Anticipazioni di credito erogate dalla Regione del Veneto alla società. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RIEPILOGO TOTALI PARTECIPATE INDIRETTE TOTALE DEBITI REGIONE DEL VENETO (crediti società) TOTALE CREDITI REGIONE DEL VENETO (debiti società) Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto , , , , , ,00 Si rileva che sia per l Interporto di Venezia Spa che per l Interporto di Rovigo Spa, non sono stati trasmessi tutti i dati relativi al triennio esaminato ( ). Ciò, evidenzia oltremodo la frammentarietà degli elementi informativi a disposizione della regione nell ambito di una ricognizione dell andamento delle proprie partecipate. Elementi, come già evidenziato, necessari al socio a fine di consentire un analisi tempestiva degli andamenti societari anche in relazione alla predisposizione di una governance complessiva che sia in sintonia con le politiche pubbliche ed i fini istituzionali perseguiti dalla regione. Infine, i successivi grafici evidenziano l andamento nel triennio della posizione debitoria/creditoria della Regione del Veneto nei confronti sia delle partecipate dirette che di quelle indirette. 164

274 ,00 DEBITI/CREDITI della Regione del Veneto verso società partecipate dirette al ( ) , , , ,00 DEBITI della Regione del Veneto verso società dirette al (crediti società) CREDITI della Regione del Veneto verso società dirette al (debiti società) 0,00 Anno 2011 Anno 2012 Anno ,00 DEBITI/CREDITI della Regione del Veneto verso società partecipate indirette al ( ) , , , ,00 DEBITI della Regione del Veneto verso società indirette al (crediti società) CREDITI della Regione del Veneto verso società indirette al (debiti società) 0,00 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 In relazioni al complesso delle osservazioni sopra formulate in merito alla governance societaria la Regione, con proprie controdeduzioni, 215 oltre ad aver fornito i dati in precedenza non pervenuti relativi alla società Corte benedettina s.r.l. e Intermizoo S.p.A partecipate dalla Società Veneto Sviluppo, ha rappresentato quanto segue: si osserva che la tempistica di approvazione del Rendiconto d esercizio non appare temporalmente sincronizzata con i tempi previsti dal Codice civile per l approvazione dei bilanci d esercizio societari, che ai sensi dell art. 215 Pervenute con nota a firma del Presidente della Regione n del 15 settembre

275 2364, comma 2 c.c., deve intervenire entro 120 o 180 giorni dalla chiusura dell esercizio sociale, che, per quasi tutte le partecipate regionali, coincide con l anno solare. La Corte riconduce tale sfasatura alla mancata adozione del bilancio consolidato ed evidenzia che i dati trasmessi sono solo quelli delle partecipate oggetto di vigilanza della sola Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie e che si riferiscono soltanto a n. 18 partecipate dirette e n. 22 partecipate indirette. Si osserva che alle pagine 147 e 168 della Relazione di accompagnamento sono le tabelle per gli anni , relative, rispettivamente, ai dati sui rapporti debitori/creditori (Tab. 7) ed a quelli dei risultati d esercizio (Tab. 11), riguardanti tutte le società attive a partecipazione diretta della Regione del Veneto (non sono, infatti, indicate solo le seguenti: SIS spa in quanto ceduta, Ferrovie Venete srl e Autostrada di Alemagna spa perché liquidate e Terme di Recoaro spa poiché conferita a SVEC spa e che, peraltro, si ritrova riportata nella Tab. 9 a pag. 149 e ss. relativa alle Partecipazioni indirette ) *. Quindi, per quanto riguarda le partecipazioni dirette, i dati si possono ritenere completi, mentre, con riferimento alle società indirettamente partecipate, gli stessi si possono considerare completi, per quanto riguarda quelle detenute dalle società partecipate in via diretta, in quanto la Corte ha richiesto che tale dato fosse fornito solamente per le quelle società con le quali la Regione del Veneto avesse affidamenti in essere. La Corte si è espressa più volte circa la necessità che l ente pubblico eserciti una governance forte nei confronti delle proprie partecipate, richiamando l art. 6, c. 4 D.L. 95/2012, che tuttavia si riferisce al rendiconto degli Enti Locali e non contempla le autonomie regionali. Inoltre ribadisce la necessità di procedere ad indagini sui costi e ricavi nonché sulla pertinenza dell oggetto sociale delle partecipate alle finalità dell ente. Sul punto si richiama il contesto normativo di riferimento per le società partecipate dalla Regione. E vero che, in virtù della propria autonomia organizzativa, la Regione del Veneto ha recepito con la L.R. n. 47/2012 una serie di disposizioni vincolistiche in materia di personale e di controllo della spesa pubblica, ma è altrettanto vero che l obbligo del rispetto di tali disposizioni non può riguardare tutte le società regionali, ma solo quelle iscritte nel Conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione e riportate nell elenco ISTAT ex L. n. 196/2009. L estensione di tali vincoli alle altre società è avvenuta infatti in via volontaria con le Direttive emanate dalla Giunta Regionale con le DGR nn. 2951/2010, 1175/2011, 258/2013. Ad ogni modo, la verifica da parte dell Amministrazione Regionale circa il rispetto di dette direttive si evince, come già rappresentato alla Sezione, dai singoli provvedimenti di Giunta Regionale volti a regolare la partecipazione regionale alle assemblee societarie in occasione dell approvazione dei bilanci. * Per effetto della reimpaginazione definitiva del testo, le pagg. nn. 147, 149 e 168, e le tabb. nn. 7, 9, 11, citate nelle controdeduzioni della Regione, si intendono ora pagg. nn. 161, 164 e 184 e tabb. nn. 9, 12,

276 Per quanto riguarda, invece, gli adempimenti previsti all art. 4 commi da 9 a 11 del D.L. n. 95/2012, in materia di risorse umane, la Sezione era già stata informata del fatto che da una prima ricognizione degli Uffici regionali non risultavano società partecipate con le caratteristiche descritte dalla norma (ora abrogata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1 gennaio 2014 ). La Regione del Veneto, peraltro, ha fornito un quadro completo e dettagliato dei flussi finanziari relativamente a ciascuna Società partecipata ed inoltre, un quadro riepilogativo complessivo degli stessi da e verso le medesime partecipate, al fine di soddisfare le richieste della Corte dei Conti, secondo la classificazione prevista dalla stessa. Il riscontro alle informazioni richieste deriva da una elaborazione compiuta dall Amministrazione regionale, proprio attingendo ai dati contenuti nel sistema informativo di contabilità che è organizzato secondo norme di contabilità pubblica regionale non coincidenti con la classificazione prospettata nella richiesta della Corte medesima. Al fine di corrispondere alla richiesta, si è proceduto, pertanto, al recupero dei dati per la produzione delle informazioni richieste. Peraltro l affermazione afferente l assenza di governance non può essere desunta da una valutazione meramente formale (rispetto dei tempi) ovvero ancorata a parametri riduttivi e di mera natura finanziaria/economica. Più in generale, la governance regionale delle partecipate si attua secondo le seguenti modalità: - acquisizione dalle società degli obiettivi aziendali di breve e medio periodo, che sono oggetto di appositi rendiconti al Consiglio regionale, approvati con Deliberazione della Giunta regionale, il quale può sulla base deli stessi formulare appositi indirizzi. Tali obiettivi vengono valutati in relazione alla loro coerenza con gli atti di programmazione regionale (PRS e Piani di settore ecc.) e devono a questi ultimi riferirsi (LL.RR. 5/2001 e 39/2001); - valutazioni delle performance societarie e dei risultati di esercizio sulla base di criteri di efficienza, efficacia e qualità dei servizi prestati (L.R. 22/2007), sempre approvate con Deliberazione della Giunta regionale; - emanazione di specifiche direttive in materia di contenimento dei costi e di adozione di regolamentazioni interne in tema di assunzioni di personale, di affidamenti a terzi, risk assessment (DGR 2951/2010, 1035/2011, 258/2013 L.R. 39/2013), applicate anche attraverso l approvazione di budget e business-plan d esercizio e piani di contenimento delle spese; - verifiche del rispetto di tali direttive in sede di approvazione dei bilanci d esercizio ed eventuali richiami e raccomandazioni in merito negli atti della Giunta regionale di approvazione degli stessi, con conseguenti dichiarazioni di voto in sede di assemblea societaria; 167

277 - previsione, per alcune attività aziendali, di autorizzazioni ex-ante da parte della Giunta regionale o dell assemblea, anche in funzione dell esercizio del controllo analogo sulle società in house ; - elaborazione e approvazione di specifici piani industriali o di razionalizzazione (es. piani di dismissione delle partecipate); - designazione o nomina ex art c.c. degli organi di amministrazione e controllo e, in taluni casi, di comitati consultivi societari; - analisi ed approvazione annuale dei bilanci d esercizio, con eventuale avvio anche di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori; - richiesta di implementazione dei modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001. Inoltre, la Regione del Veneto ha già effettuato la ricognizione degli scopi societari delle proprie partecipate (Delibera CR n. 44/2011) e la valutazione di stretta necessità con i fini istituzionali dell Ente. Peraltro, la L. 244/2007 non prevede alcun obbligo in capo alla Regione Veneto di dismissione delle società a partecipazione indiretta, il processo di razionalizzazione autonomamente e volontariamente avviato con DGR n. 1931/2013 è periodicamente monitorato dalla Giunta Regionale. Pur prendendo atto dello sforzo della Regione di razionalizzare il sistema delle partecipazioni regionali e di costruire un valido sistema dei controlli si rileva, come anche sembra emergere dalla stessa controdeduzione regionale, che allo stato il monitoraggio ed il controllo su dette partecipazioni non abbia quei caratteri di tempestività e di completezza che una governance forte nel senso sopra richiamato imporrebbero. Si riscontra infatti, come anche rilevato dalla Sezione in sede di controllo finanziario sul rendiconto 2012 e bilancio di previsione una difficoltà nel recepimento dei dati informativi che si auspica possa essere superata anche in sede di rimodulazione del sistema complessivo di controllo di gestione avviato dalla Regione e già rilevato nella relazione di accompagnamento alla Parifica Inoltre, al rendiconto generale, come peraltro previsto anche dalla Legge regionale statutaria e dalla legge di contabilità regionale, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria. In sede istruttoria, come rimarcato questo non si è rilevato, atteso che i dati oggetto dell analisi e trasmessi dalla Regione attinenti ai bilanci d esercizio 2013 delle partecipate regionali non sono presenti nel DDL di Rendiconto generale 2013, in quanto in esso sono allegati, nella quasi totalità dei casi (ad eccezione di 4 partecipate dirette per le quali è allegato anche il bilancio d esercizio relativo al 2013), soltanto i bilanci delle partecipate relativi all esercizio Ciò, non consente di trarre dal rendiconto elementi utili per la valutazione dell impatto della gestione societaria sul bilancio Regionale e della redditività della partecipazione (che la Sezione si riserva comunque di effettuare nel prosieguo delle attività di controllo ad essa attribuite anche in relazione agli obblighi di comunicazione e trasparenza vigenti nonché in relazione agli impatti sulle poste patrimoniali connesse alle partecipazioni). 216 Relazione allegata alla deliberazione n. 427/2014/PRSE del 23 luglio

278 In via generale, dunque, si riscontra la necessità di osservare pedissequamente l obbligo di allegazione dei documenti contabili previsti dalla normativa vigente anche al fine di sottoporre a costante verifica le reciproche partite debitorie/creditorie I rapporti debitori e creditori tra enti strumentali regionali e le relative società partecipate In linea di continuità con le analisi svolte con riguardo ai precedenti rendiconti della Regione del Veneto ed in vista di un approfondimento del quadro ricognitivo già tratteggiato sulle partecipate regionali (sia in sede di parifica es che di referti sulla gestione finanziaria della Regione) si è proceduto, nell ambito della parificazione del rendiconto Regione es. 2013, ad approfondire i rapporti debitori e creditori che riguardano gli Enti strumentali regionali e le proprie partecipate. A tal riguardo si evidenzia che il controllo sugli Enti strumentali è disciplinato dalle singole leggi istitutive degli enti e, in linea generale dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n , la quale individua gli Enti sottoposti al controllo, le forme di controllo sotto il profilo della legittimità e/o del merito, gli atti sottoposti al controllo, nonché il procedimento di controllo dei medesimi. Si evidenzia che per gli Enti strumentali non indicati nella citata L.R. n. 53/1993, o per i quali le rispettive leggi istitutive non abbiano fatto espresso riferimento alla medesima legge, il controllo avviene attraverso disposizioni specifiche emanate in forza delle leggi istitutive degli Enti stessi, ovvero mediante provvedimenti della Giunta regionale all uopo emanati. Si evidenzia poi che, in ottemperanza alle recenti normative nazionali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, a livello regionale sono state date specifiche direttive per l osservanza di tali adempimenti. Inoltre, la medesima L.R. n. 53/1993 disciplina la vigilanza sul conseguimento degli obiettivi e sul funzionamento degli Enti e sugli Organi: in particolare, in merito al controllo sugli Organi, lo stesso avviene, qualora ne ricorrano i presupposti, attraverso le modalità indicate dagli artt. 7 e seguenti della medesima legge regionale. L attività di controllo sugli atti, da parte della Struttura regionale preposta, avviene acquisendo i pareri delle Strutture regionali competenti per materia, operando una funzione istruttoria di coordinamento propedeutica alla adozione dei provvedimenti da parte della Giunta regionale. Dall analisi dei dati è emerso, in relazione ai rapporti creditori/debitori al 31 dicembre 2013 tra società partecipate e gli enti strumentali regionali, che detti Enti strumentali vantano nei confronti delle proprie partecipate crediti per euro ,01 (in rilevante crescita rispetto il biennio precedente) a fronte di debiti pari ad euro ,17 (in diminuzione rispetto all anno precedente). 217 Recante: Disciplina dell attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali. 169

279 TAB. 13 Sintesi "rapporti debitori e creditori" al 31/12/2013 SOCIETA PARTECIPATE DA ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE DEL VENETO ( ) Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 DEBITI degli Enti Strumentali della Regione del Veneto verso le proprie società partecipate CREDITI degli Enti Strumentali della Regione del Veneto verso le proprie società partecipate , , , , , ,01 Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto Tale dato, tuttavia appare incompleto atteso che, come si potrà vedere nella successiva tabella, l ente Consorzio Piave non indica i crediti/debiti al 31 dicembre 2013 verso la propria partecipata Società Immobiliare di Via Santa Teresa Srl e l Ente strumentale Veneto Agricoltura non indica i rapporti debitori/creditori alla stessa data con la partecipata, Ente Autonomo Fiere Verona. Si riscontra tuttavia che la Regione nelle controdeduzioni alle osservazioni sopra richiamate pervenute con nota n del 15 settembre 2014 ha comunicato i dati incompleti relativi all Ente strumentale Veneto Agricoltura. Prendendo atto degli stessi, nel dettaglio si indicano di seguito i rapporti debitori/creditori al 31 dicembre 2013 integrati anche con quelli relativi alle partecipate Corte Benedettina Srl e Intermizoo Spa anch essi trasmessi con la richiamata nota. Nella sottostante tabella 14 sono evidenziati nel dettaglio, per ogni singolo Ente Strumentale, i rapporti creditori e debitori con le rispettive società partecipate (in unità di euro). 170

280 TAB Rapporti creditori e debitori tra Società partecipate ed Enti strumentali della Regione del Veneto al 31/12 (anni ) Ente Strumentale della Regione del Veneto Società partecipate dall'ente Strumentale Quota partecipazione (%) Crediti Società verso Enti Strumentali Regione del Veneto Debiti Società verso Enti Strumentali Regione del Veneto diretta indiretta Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 FORMAMBIENTE S.C.A.R.L. 2,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ARPAV VENETO FORMSS S.C.A.R.L. 3,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ATER DI BELLUNO S.I.T. S.R.L. 5,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ATER DI TREVISO PROGETTO CASA S.P.A. (in liquidazione) 62,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 RESIDENZA VENEZIANA S.R.L. 71,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ATER DI VENEZIA REST'ARTE ALVISOPOLI 6,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ATER DI VERONA S.A.C.C.A. A R.L. 97,50% 0,00 0,00 0, , , ,00 CONSORZIO ACQUE RISORGIVE BONITER S.R.L. n.d. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BONITER S.R.L. 5,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA SOCIETA' IMMOBILIARE DI VIA S. TERESA SRL 0,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UNICAENERGIA S.R.L. 58,00% 0,00 0,00 0,00 30, , ,00 171

281 Ente Strumentale della Regione del Veneto Società partecipate dall'ente Strumentale Quota partecipazione (%) Crediti Società verso Enti Strumentali Regione del Veneto Debiti Società verso Enti Strumentali Regione del Veneto diretta indiretta Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE BONITER S.R.L. n.d. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DELTAPLANNING SRL n.d. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE BONITER S.R.L. 3,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANTA TERESA SOCIETA' IMMOBILIARE 1,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BONITER S.R.L. 8,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSORZIO ALTA PIANURA VENETA C.E.A. Consorzio Energia Acque n.d , , , , , ,27 ENERGIE VENETE SRL 100,00% n.d , ,00 n.d , ,00 BONITER S.R.L. 7,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOCIETA' IMMOBILIARE DI VIA SANTA TERESA 0,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSORZIO BACCHIGLIONE GAL BASSA PADOVANA SCARL 8,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C.E.A. CONSORZIO ENERGIA ACQUE CASA DELL'AGRICOLTORE S.R.L. 1,19% 0,00 0,00 0, ,06 0,00 0,00 1,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172

282 Ente Strumentale della Regione del Veneto Società partecipate dall'ente Strumentale Quota partecipazione (%) Crediti Società verso Enti Strumentali Regione del Veneto Debiti Società verso Enti Strumentali Regione del Veneto diretta indiretta Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 BONITER S.R.L. 16,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C.E.A. CONSORZIO ENERGIA ACQUE 8,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSORZIO ADIGE EUGANEO CASA DELL'AGRICOLTORE 0,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GAL PATAVINO SOCIETA' 8,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMMOBILIARE DI SANTA TERESA AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO SPA 0,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BONITER S.R.L 3,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSORZIO ADIGE PO IMMOBILIARE DI SANTA TERESA 0,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CANALE DELLA VITTORIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSORZIO PIAVE BONITER S.R.L. 20,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOCIETA' IMMOBILIARE DI VIA SANTA TERESA S.R.L. 0,77% 0,00 0,00 n.d. 0,00 0,00 n.d. 173

283 Ente Strumentale della Regione del Veneto Società partecipate dall'ente Strumentale Quota partecipazione (%) Crediti Società verso Enti Strumentali Regione del Veneto Debiti Società verso Enti Strumentali Regione del Veneto diretta indiretta Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 DELTAPLANNING S.R.L. 41,67% 0,00 0,00 0, , , ,00 CONSORZIO DELTA DEL PO BONITER S.R.L. 2,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSORZIO LEB BONITER S.R.L. 3,61% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESU DI PADOVA ESU GESTIONE SERVIZI SRL 100,00% , ,00 49,81 0,00 0,00 0,00 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE VENEZIE VENETO FORMSS S.C.A.R.L. 3,45% 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 GAL PATAVINO SCARL 8,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARCO COLLI EUGANEI GAL BASSA PADOVANA SCARL 8,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174

284 Ente Strumentale della Regione del Veneto Società partecipate dall'ente Strumentale Quota partecipazione (%) Crediti Società verso Enti Strumentali Regione del Veneto Debiti Società verso Enti Strumentali Regione del Veneto diretta indiretta Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 CANTINA SOCIALE DI PREMAORE SOC.COOP.AGR n.d. 0,00 0,00 0, , , ,00 CENTRO CASEARIO AGR. ALTIPIANO TAMBRE-SPERT- CANSIGLIO n.d ,22 167,33 972, , , ,37 CONSORZIO MAISCOLTORI CEREALICOLI BASSO LIVENZA 0,0089% 0,00 0,00 0, , , ,36 CONSORZIO MAISCOLTORI CEREALICOLI POLESANI 25,00% 221,34 0,00 96,38 0,00 0,00 0,00 VENETO AGRICOLTURA COOP.FRUTTA CASTELBALDO SOC.COOP.AGR n.d. 0,00 0,00 0, , , ,11 COOPERATIVA ORTOLANI ROSOLINA n.d. 0,00 0,00 823, , , ,19 CORTE BENEDETTINA SRL 100,00% 2.433, , , , , ,38 MOSTRA NAZIONALE VINI n.d. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AZOVE SOC.AGR.COOP. n.d. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175

285 Ente Strumentale della Regione del Veneto Società partecipate dall'ente Strumentale Quota partecipazione (%) Crediti Società verso Enti Strumentali Regione del Veneto Debiti Società verso Enti Strumentali Regione del Veneto diretta indiretta Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 BIOAGRO SRL 98,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CANTINA DEL TERRAGLIO n.d. 257,04 153,05 302,33 0,00 0,00 0,00 COSVA n.d. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CSQA SRL 90,33% 1.810, , , , , ,33 VENETO AGRICOLTURA ENTE AUTONOMO FIERE VERONA 6,45% 0,00 0,00 n.d. 0,00 0,00 n.d. INTERMIZOO SPA 95,00% 0,00 0,00 0, , , ,00 LONGARONE FIERE SRL 3,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NUOVA PRAMAGGIORE SRL (in liquidazione) 25,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALI , , , , , ,01 Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 176

286 A tal riguardo si è riscontrato che nella maggior parte dei casi detto rapporto si azzera o è minimo. Si rileva, di contro, che al 31 dicembre 2013 la società Progetto Casa Spa (partecipata diretta di ATER Treviso, con quota pari al 62%) aveva un debito nei confronti dell Ente controllante pari ad euro ,00 (la Regione ha segnalato che la società è in liquidazione, e che tali debiti sono debiti v/controllanti esigibili entro l esercizio successivo). Parimenti anche le società Residenza Veneziana Srl (partecipata diretta di ATER Venezia, con quota pari al 71%), Intermizoo Spa (partecipata diretta di Veneto Agricoltura, con quota pari al 95%) e S.a.c.c.a. soc. coop. (partecipata diretta dall ATER di Verona al 97,50%) hanno fatto registrare a fine 2013 rispettivamente un debito pari ad euro ,00, euro ,00 e ad euro ,00. Si riporta, di seguito la rappresentazione grafica dei rapporti debitori creditori tra enti strumentali soci e partecipate in relazione ai dati pervenuti (che si ribadisce non comprendono la totalità del fenomeno). Si segnala, infine, che con DGR n. 900 del 10 giugno 2014 ( Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto ), la Giunta regionale ha approvato i piani operativi di riordino e dismissione delle partecipazioni degli Enti strumentali della Regione del Veneto. 177

287 3.3.3 Il monitoraggio dei rapporti debito/credito quale strumento per un efficace esercizio della governance sulle partecipate da parte della Regione e degli enti regionali soci Come rilevato nei precedenti paragrafi il monitoraggio dei rapporti debitori/creditori tra Regione e proprie partecipate nonché tra enti regionali e rispettive partecipate mostra degli andamenti altalenanti nel triennio considerato. Al di là di quelli che possono essere motivi contingenti di volta in volta rilevanti in relazione alle vicende che caratterizzano la vita societaria anche in relazione alle influenze della governance delle amministrazioni socie, in questa sede appare necessario evidenziare che l andamento di detto rapporto debiti/crediti può assumere rilevanza quale indicatore di problematiche situazioni della gestione societaria in grado di riverberarsi negativamente sui bilanci degli enti soci talvolta mettendone a repentaglio gli equilibri finanziari. Richiamando i principi già enucleati 218 che sono alla base della costituzione e del mantenimento della modalità organizzativa in forma societaria, si evidenzia che la recente normativa assegna all ente l analisi puntuale e concreta delle attività indicate come scopi societari: il che permetterebbe di sondare l esistenza di quel rapporto di stretta necessità richiesto dall art. 3, co. 27, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, ma anche, e più in generale, se le attività indicate siano riconducibili ad una categoria (funzioni, servizi, mere attività economiche, attività strumentali) che, come noto, ha ripercussioni sul piano della indispensabilità ed attinenza delle funzioni all ente pubblico socio. Si richiama quindi, l attenzione sull'esigenza di prestare particolare attenzione allo sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne, capaci di consentire all'ente socio un adeguato espletamento delle funzioni sopra richiamate, grazie anche ad un efficace supporto agli organi di governo nell'esercizio delle attività di loro competenza nonché all'impiego di idonei strumenti di corporate governance. Ciò anche in relazione all ulteriore esigenza di convogliare l attività gestionale al conseguimento.degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Obiettivi resi ancor più impellenti dai nuovi principi contabili conseguenti alla recente modifica costituzionale 219 ed alle disposizioni di cui al decreto legge 174/ che elevano la Corte dei conti quale giudice terzo dello Stato comunità, a garante del loro conseguimento. In detto decreto, infatti, è previsto che le Sezioni regionali di controllo debbano verificare, 221 anche per le amministrazioni regionali, i bilanci di previsione e dei 218 Vedasi paragrafo Vedasi sul punto l apposita sezione dedicata all indebitamento regionale. 220 Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio Art 1, comma 3: Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e 178

288 rendiconti regionali e che nell esercizio di detto controllo i giudici contabili tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale 222. Invero, l'utilizzo di moduli privatistici da parte di soggetti pubblici, pur vedendo subordinata la logica del profitto per il perseguimento di finalità di interesse generale, non può tuttavia prescindere da quel canone gestionale minimo imprescindibilmente e ontologicamente caratterizzante l'iniziativa privata rappresentato dall'economicità, la quale impone anzitutto che l'attività intrapresa sia atta a generare, entro un lasso di tempo ragionevole, flussi in entrata tali da coprire quelli in uscita, in modo da escludere che il soggetto possa sistematicamente operare in perdita. La realizzazione dell'equilibrio economico costituisce, infatti, garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'ente, sia con veste pubblica che privata, per la qual cosa detto equilibrio a valere nel tempo deve essere un obiettivo essenziale ed il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'ente medesimo (cfr. questa Sezione deliberazione n. 829/2012/PRSP). Si ricorda, infatti, che per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (cfr., per tutte, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Umbria, sentenza n. 354 dell'8 novembre 2006), dalla trasgressione di questi obblighi e dal perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può scaturire una responsabilità per danno erariale ricadente in capo ai pubblici amministratori. Alla luce delle esposte considerazioni è di palmare evidenza come il monitoraggio del rapporto debiti/crediti tra ente pubblico socio e proprie partecipate assuma un indubbio rilievo laddove in presenza di elevati crediti questi vengono iscritti a bilancio dell amministrazione quali poste attive andando ad alimentare i residui. Qualora, dunque alla presenza di elevati crediti si accompagnino situazioni di difficoltà societarie (anche con perdite reiterate) una corretta governance societaria ed un prudente atteggiamento dell amministrazione dovrebbe far propendere ad una attenta valutazione se crediti vantati dalle partecipate ed iscritti in bilancio siano in grado, falsando il risultato di amministrazione, di alimentare una situazione di disequilibrio duraturo. In tal caso, sarebbe auspicabile una prudenziale loro valutazione al fine della costituzione di un apposito Fondo Svalutazione crediti o di un incremento di quello già esistente. Detto degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione. 222 Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio Art. 1, comma 4: Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n

289 accorgimento consentirebbe di impedire agli enti interessati di costruire i propri equilibri di bilancio contando sulla contabilizzazione di residui attivi di dubbia esigibilità (se non in relazione al quantum ma, invece, al quando della riscuotibilità) 223. Ciò in quanto il principio della prudenza e di converso quello della veridicità, che devono trovare applicazione in tutto il sistema di bilancio anche regionale, esigono che nel documento di previsione debbano essere iscritte solo le entrate che si prevede siano accertabili nel periodo amministrativo considerato. In realtà non è solo l attendibilità delle previsioni per i motivi sopra indicati - ad essere compromessa, ma anche il computo dei valori rilevanti al fine del calcolo del Patto di stabilità. Infatti è di logica intuizione che questi ultimi siano totalmente travisati ove vengano immessi elementi che non attengono alla corretta contabilizzazione di poste che la legge ritiene invece rilevanti a tal fine. Al riguardo si sottolinea come anche le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertare il rispetto del patto di stabilità interno possono estendersi all esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma I RISULTATI D ESERCIZIO DELLE PARTECIPATE REGIONALI DIRETTE ED INDIRETTE E DEGLI ENTI STRUMENTALI Si premette che negli ultimi anni il legislatore statale ha posto sempre maggiore attenzione alla governance e al sistema di controllo e monitoraggio delle società a partecipazione regionale, dettando numerose disposizioni dirette ad incidere sull organizzazione delle società pubbliche con l obiettivo del progressivo ridimensionamento di tale fenomeno. Da ultimo si segnala il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge 23 giugno 2014, n. 89) (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) che, all art. 23, prevede il coinvolgimento del Commissario straordinario per la spending review ai fini della predisposizione di un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali attraverso liquidazioni, trasformazioni, cessioni di rami d azienda e razionalizzazioni dell attività delle società medesime. Inoltre, in sede di conversione del recente decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, con legge 2 maggio 2014, n. 68, sono stati introdotti dei commi alla legge di stabilità 2014 (commi 568-bis e 568-ter) che prevedono degli incentivi fiscali alle società per le quali viene disposto lo scioglimento o l alienazione delle quote di partecipazione. Per quanto riguarda la Regione del Veneto, in merito al controllo finanziario effettuato sul rendiconto 2012 e sul bilancio di previsione 2013, la scrivente Sezione ha già rilevato alcune criticità sull esercizio del controllo della Regione sulle sue partecipate 224. In detta sede si è ad esempio riscontrata la non completa applicazione dei vincoli di cui all art. 6 del D.L. 78/2010 da parte delle società partecipate nonché un sistematico ritardo da parte della Regione di 223 Cfr. in tal senso vedasi le deliberazioni di questa Sezione n. 859/2012/PRSP e 435 e 459/2013/PRSP. 224 Deliberazione di questa Sezione n. 427/2014/PRSE del 23/7/2014, pag

290 fornire i dati richiesti dalla Sezione di controllo della Corte dei conti, ove appare evidente che le anzidette criticità sulla governance, devono stimolare, in chiave collaborativa, l amministrazione regionale ad accelerare i tempi per l ultimazione di un sistema informatizzato ottimale relativamente alle partecipate nell ottica del consolidamento dei dati. 225 Ciò premesso, in sede di parificazione del rendiconto regionale relativamente all esercizio 2013, si è inteso approfondire e focalizzare l attenzione sui risultati d esercizio al 31 dicembre 2013, delle partecipate dirette/indirette e degli enti strumentali regionali in base ad analisi effettuate su dati trasmessi dalla Regione del Veneto (con nota prot. n del 5 giugno 2014) a seguito di specifica richiesta istruttoria. Dati che non trovano riscontro nel rendiconto regionale atteso, come detto, che i bilanci delle partecipate regionali, allegati al rendiconto generale dell esercizio 2013, si riferiscono per la quasi totalità all esercizio Sul punto, si ricorda che la Sezione, già in sede del citato controllo finanziario sul rendiconto 2012 e bilancio di previsione 2013 della Regione del Veneto analizzando le risultanze d esercizio delle società partecipate regionali in perdita, aveva evidenziato una serie di rilevanti criticità 227 tra le quali emergeva, come già sopra rilevato, un non tempestivo quadro informativo sugli andamenti societari. 225 Deliberazione di questa Sezione n. 427/2014/PRSE del 23/7/2014, pag Rendiconto generale 2013 Regione del Veneto, Elenco delle società partecipate. 227 Nella propria deliberazione n. 427/2014/PRSE del 23 luglio 2014, si evidenziava:.nello specifico dei dati forniti, la Sezione ha rilevato, al punto allegato 5, questionario sul rendiconto 2012, che le seguenti n.11 società partecipate in via diretta (su 23 complessive) risultano in perdita al 31/12/2012: Società partecipate dirette PERDITE 1. College Valmarana Morosini Spa ,00 2. Finest Spa ,00 3. Immobiliare Marco Polo Srl ,00 4. Rovigo Expò Spa ,00 5. Società per l Autostrada di Alemagna Spa ,00 6. Terme di Recoaro Spa ,00 7. Veneto Acque Spa ,00 8. Veneto Innovazione Spa ,00 9. Veneto Nanotech Scpa , Veneto Sviluppo Spa , Ski College Veneto Srl ,00 In particolare, si è riscontrato che le partecipate Finest Spa e Veneto Sviluppo Spa presentano dei risultati d esercizio molto negativi e in forte peggioramento rispetto all esercizio precedente (rispettivamente del 113% e del 133%). Infatti, nell esercizio 2011, Finest Spa registrava una perdita di ,00 mentre la perdita della partecipata regionale Veneto Sviluppo Spa era pari a ,00. In merito la Regione del Veneto ha risposto con nota prot del 18/4/2013 che, In relazione ai risultati registrati nell ultimo biennio da Veneto Sviluppo S.p.a e da Finest S.p.a., oltre alle prescrizioni sopra richiamate, giova segnalare che, rispettivamente nel corso del 2012 e 2013, gli organi societari sono stati rinnovati. Ai nuovi Consigli di amministrazione è stato dato mandato di indagare e relazionare ai soci circa eventuali situazione di mala gestio prodotte da amministratori in carica all epoca dei fatti che hanno generato i risultati negativi e, quindi, le perdite registrate, ponendo, altresì, in essere le eventuali azioni di responsabilità in caso di danni arrecati alla società. L analisi in particolare delle società in perdita. La situazione finanziaria delle società in esame è stata pertanto oggetto di specifica verifica da parte del magistrato istruttore che, con nota del 4/4/2014, ha richiesto la trasmissione di una relazione aggiornata sulla situazione delle società sopra elencate (aggiornata con i dati definitivi dei risultati dell esercizio 2012), specificando le cause che hanno portato alle perdite, i controlli posti in essere dall Amministrazione regionale, nonché le misure adottate e che si intendono adottare al riguardo, al fine di fronteggiare tale fenomeno e precisando, nei casi di perdite per più esercizi 181

291 L analisi dei dati trasmessi dalla Regione evidenzia i risultati d esercizio al 31 dicembre 2013 delle partecipate regionali dirette (tab. 15) ed indirette (tab. 16). I valori sono in unità di euro. consecutivi, se siano stati effettuati o se siano previsti, negli esercizi successivi, aumenti del capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o garanzie a favore della società in argomento. Al riguardo, la Regione ha dichiarato di avere posto in essere tutti i controlli previsti dalle direttive regionali, e, per le società in perdita per l esercizio 2012, ha raccomandato agli amministratori, nel corso delle assemblee societarie, di perseguire, per il futuro, gli equilibri di bilancio; tuttavia, per le cause che hanno determinato le perdite, la Regione rinvia alle disposizioni contenute in apposite delibere (allegate alla nota n del ) senza specificare le motivazioni in un quadro riassuntivo, come richiesto. La Regione ha precisato altresì al riguardo che nei casi di perdite per più esercizi consecutivi, si può affermare che non risultano effettuati aumenti di capitale sociale per ricapitalizzazioni a favore di società non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ( ), tranne che nel caso di Veneto Nanotech S.c.p.a. ( ). In realtà, come emerge dall analisi effettuata, risultano in perdita, oltre a Veneto Nanotech Scpa, per almeno tre esercizi consecutivi anche le seguenti società: 1. COLLEGE VALMORANA MOROSINI SPA (no flussi finanziari dal rif. nota del ) in cessione; 2. FERROVIE VENETE SRL (aumento di capitale per perdite 2010/ rif. nota del ) in liquidazione; 3. INSULA SPA (no flussi finanziari dal rif. nota del ) in cessione; 4. ROVIGO EXPO SPA (flussi in uscita per contratti di servizi per euro nel 2012 con pagamento nel rif. nota del ) - in liquidazione. La Regione ha precisato che per alcune delle Società in perdita - College Valmarana Morosini S.p.a. è stata formulata istanza di recesso dalla Società e richiesta la liquidazione della quota; - Finest S.p.a. è stata avviata l azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori in relazione a fatti e operazioni di cui la Società era venuta a conoscenza; - Rovigo Expò S.p.a. la Società è stata messa in liquidazione; - Società per l Autostrada di Alemagna S.p.a. si è conclusa la liquidazione della stessa ed è stato incassato il valore residuo di liquidazione; - Terme di Recoaro S.p.a. la Società è stata conferita in SVEC S.p.a. ed è stata autorizzata la cessione a terzi e, nel caso di insuccesso la messa in liquidazione; - Veneto Nanotech S.c.p.a. è stato sottoscritto l aumento di capitale sia per riportare lo stesso al di sopra del minimo legale (ex art cod.civ.), sia per supportare investimenti. - Ski College S.r.l. è stata data la direttiva a SVEC di dismettere la partecipazione nella Società. Riguardo a quest ultimo punto, in sede di audizione del 29/04/2014, pur rilevando che per queste società sono state attivate le procedure di liquidazione e cessione e che non rientrano nella casistica di Veneto Nanotech Scpa, si è preso atto del fatto che solo per Veneto Nanotech la Regione ha effettuato trasferimenti sia per aumento di capitale che per investimenti: in particolare dalla nota n del della Regione del Veneto si sottolinea che Per quanto riguarda il punto 1.9 della Sezione I, si rappresenta che l aumento di capitale sociale di Veneto Nanotech S.c.p.a., effettuato nel corso del 2012, è stato volto in parte alla ricostituzione dello stesso sopra il minimo legale e in parte al sostegno di investimenti per la ricerca nel settore delle nanotecnologie sulla base di un piano industriale presentato dalla Società. Dette ipotesi erano entrambe compatibili con le previsioni del D.L. 78/2010 art. 6 co. 19. La Sezione, nel prendere atto della decisione in materia di ricapitalizzazione di società partecipate ai sensi dell'art c.c., sottolinea in chiave collaborativa che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 5/3/2014 n. 96), dal principio di finanza pubblica del divieto di soccorso finanziario si deve desumere che - nonostante l'inciso "salvo quanto previsto dall'art c.c." di cui all'art. 6, c. 19, D.L. n. 78/ l'operazione tipizzata dalla norma codicistica non costituisce affatto un comportamento obbligato per la pubblica amministrazione. In altri termini, la deliberazione che autorizza la ricapitalizzazione ai sensi dell'art c.c., rappresenta l espressione dell'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione per cui in essa deve essere evidenziate le ragioni per le quali non si prende atto dello scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484, n. 4 c.c., ma piuttosto si decide di ricapitalizzarla. 182

292 TAB. 15 RISULTATI D'ESERCIZIO PARTECIPATE DIRETTE REGIONE DEL VENETO AL 31/12 (anni 2011/2013) Partecipate Regionali Dirette quota % partecipazione RISULTATI D'ESERCIZIO SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTE Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Autovie Venete Spa 4,83% , , ,00 College Valmarana Morosini Spa 18,18% , , ,00 C.A.V. Spa 50,00% , , ,00 Finest Spa 14,87% Immobiliare Marco Polo Srl 100,00% , , ,00 Informest Associazione 16,88% 0,00 0,00 n.d. Insula Spa 1,13% , , ,00 Rocca di Moselice Srl 33,33% , , ,00 Rovigo Expò Spa 65,04% , , ,00 Sistemi Territoriali Spa 99,83% , , ,00 Veneziana Edilizia Canalgrande Spa 100,00% , , ,00 Veneto Acque Spa 100,00% , , ,00 Veneto Innovazione Spa 100,00% , , ,00 Veneto Nanotech Scpa 76,67% , , ,00 Veneto Promozione Scpa 50,00% 0,00 0,00 0,00 Veneto Strade Spa 30,00% , , ,00 Veneto Sviluppo Spa 51,00% , , ,00 Fondazione Ca Vendramin 62,50% n.d. n.d. n.d. Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 183

293 In merito ai risultati d esercizio al 31 dicembre 2013 delle società partecipate regionali dirette si evidenzia che quelle in perdita sono n. 3 (rispetto alle n. 8 dell esercizio precedente come risulta dai dati trasmessi, a seguito istruttoria per l attività di parifica es. 2013), ed in particolare si evidenziano le perdite di College Valmarana Morosini Spa e Veneto Nanotech Scpa, rispettivamente pari ad euro ,00 ed euro ,00, in peggioramento rispetto l esercizio precedente (soprattutto per quanto riguarda la prima partecipata). Inoltre si evidenzia, in particolare, come Veneto Sviluppo Spa da una perdita nel 2012 pari ad euro ,00, passi ad un utile pari ad euro ,00 nel Nelle controdeduzioni pervenute dalla Regione 228 in relazione a quanto sopra evidenziato si rappresenta, in merito a detto risultato, che: tale risultato è per lo più riconducibile ad alcune operazioni che hanno caratterizzato la gestione degli attivi patrimoniali disponibili per la vendita. Nel corso del 2013 la Società ha dato luogo ad un attività di riassetto organizzativo delle partecipazioni in portafoglio, che ha riguardato in particolare il conferimento della partecipazione rappresentativa del 17,50% già posseduto in via diretta nella società VTP S.p.a., in una società di nuova costituzione, APVS S.r.l. e il beneficio economico netto dell operazione è stato pari a circa ,00. Inoltre, il processo di rifocalizzazione degli investimenti partecipativi ha comportato la parziale dismissione della partecipazione azionaria in Ascopiave S.p.a e tale operazione ha fatto emergere una plusvalenza pari ad ,002. Dette considerazioni, essendo le stesse pervenute solo a seguito del dubbio espresso dalla Sezione in questa sede, confermano quanto in precedenza rilevato sull esigenza, non soddisfatta, non solo di allegare i bilanci delle partecipate regionali nel rendiconto ma, anche, di avere a disposizione un costante quadro informativo dell andamento delle proprie partecipate da parte dei soci regione ed enti strumentali regionali. 228 Cfr. Nota del Presidente della Regione n , cit. 184

294 TAB. 16 tramite Partecipate Regionali quota % RISULTATI D'ESERCIZIO SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTE Partecipate Regionali Indirette dirette partecipazione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 WISE SRL Veneto Nanotech Scpa 9,97% , , ,00 ANANAS NANOTECH SRL Veneto Nanotech Scpa 16,45% , ,00 n.d. BILCARE TECHNOLOGIES ITALIA SRL Veneto Nanotech Scpa 7,50% , ,00 n.d. EUROSEN SRL Veneto Nanotech Scpa 27,50% , ,00 n.d. KRYSTALIA SRL Veneto Nanotech Scpa 24,00% 2.100, ,00 n.d. MAS SRL Veneto Nanotech Scpa 5,00% 703, ,00 n.d. NANTO PROTECTIVE COATING SRL Veneto Nanotech Scpa 25,00% , ,00 n.d. THUNDERNIL SRL Veneto Nanotech Scpa 16,84% -153,00-795,00 n.d. VI HOLDING SRL Veneto Innovazione Spa 100,00% , ,00 n.d. PROMOMARGHERA SRL in liquidazione Veneto Innovazione Spa 10,00% , , ,00 SKI COLLEGE VENETO SRL Veneziana Edilizia Canalgrande Spa 35,00% , , ,00 TERME DI RECOARO SPA Veneziana Edilizia Canalgrande Spa 100,00% , , ,00 SERVIZI UTENZA STRADALE SCPA Concessioni Autostradali Venete Spa 25,00% , , ,00 CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA Concessioni Autostradali Venete Spa 1,20% 0,00 0,00 0,00 PORTOGRUARO INTERPORTO SPA Sistemi Territoriali Spa 0,48% , , ,00 INTERPORTO DI VENEZIA SPA Sistemi Territoriali Spa 4,30% , ,00 n.d. INTERPORTO DI ROVIGO SPA Sistemi Territoriali Spa 32,94% , , ,00 FERROVIARIA SERVIZI SRL Sistemi Territoriali Spa 100,00% , , ,00 VENETO LOGISTICA SRL Sistemi Territoriali Spa 56,64% , , ,00 NORD EST LOGISTICA SRL Sistemi Territoriali Spa 60,00% , , ,00 EXPO VENICE Veneto Sviluppo Spa 7,63% , , ,00 TBS GROUP SPA Veneto Sviluppo Spa 2,42% 307, , ,00 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto RISULTATI D'ESERCIZIO PARTECIPATE INDIRETTE REGIONE DEL VENETO AL 31/12/

295 Quanto alle partecipate indirette si rileva che le informazioni trasmesse dalla Regione sono incomplete atteso che per ben n. 9 società i dati al 31 dicembre 2013 non sono disponibili. Dai dati pervenuti risulta, invece, la perdita di 4 partecipate indirette tra le quali si segnala Interporto di Rovigo spa ( euro ,00 nel 2013). Anche in tale circostanza non può che ribadirsi quanto evidenziato in precedenza sull esigenza, non soddisfatta, di avere a disposizione un costante quadro informativo dell andamento delle proprie partecipate da parte dei soci regione ed enti strumentali regionali. Con riferimento, poi, alla fideiussione rilasciata dalla Regione del Veneto in favore della partecipata Veneto Acque s.p.a., la Sezione osserva che la concessione di garanzie in favore di terzi, potendo comportare una responsabilità patrimoniale in capo all ente pubblico, deve avere adeguata rilevazione contabile in apposito conto d ordine e, in applicazione del principio contabile di prudenza, in caso di escussione mediante la creazione di apposito fondo. Infine, la successiva tabella 17 evidenzia i risultati d esercizio al 31 dicembre 2013 delle società partecipate degli Enti Strumentali, il cui monitoraggio è stato previsto da quest anno dalla scrivente Sezione, nell ambito della parificazione del rendiconto regionale es. 2013, vista l importanza che riveste tale analisi nell ottica della verifica della corretta gestione finanziaria pubblica come anche influenzata dalle ricadute della sana gestione societaria nella prospettiva di una riduzione della spesa corrente (valori in unità di euro). 186

296 TAB SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI STRUMENTALI REGIONALI - RISULTATI D'ESERCIZIO AL 31/12 (anni ) Ente Strumentale della Regione del Veneto Società partecipate dall'ente Strumentale Quota partecipazione (%) RISULTATI D'ESERCIZIO diretta indiretta Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 ARPAV FORMAMBIENTE S.C.A.R.L. 2,50% ,00 141, ,00 VENETO FORMSS S.C.A.R.L. 3,45% 2.046, , ,00 ATER DI BELLUNO S.I.T. S.R.L. 5,00% , ,00 n.d. ATER DI TREVISO PROGETTO CASA S.P.A. (in liquidazione) 62,00% , , ,00 ATER DI VENEZIA RESIDENZA VENEZIANA S.R.L. 71,00% , , ,00 REST'ARTE ALVISOPOLI 6,00% -961, , ,00 ATER DI VERONA S.A.C.C.A. A R.L. 97,50% , , ,00 CONSORZIO ACQUE RISORGIVE BONITER S.R.L. n.d. 926,00 651, ,00 BONITER S.R.L. 5,84% 926,00 651, ,00 CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA SOCIETA' IMMOBILIARE DI VIA S. TERESA SRL 0,86% n.d. n.d. n.d. UNICAENERGIA S.R.L. 58,00% , , ,00 187

297 Ente Strumentale della Regione del Veneto Società partecipate dall'ente Strumentale Quota partecipazione (%) RISULTATI D'ESERCIZIO diretta indiretta Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE BONITER S.R.L. n.d. 926,00 651, ,00 DELTAPLANNING SRL n.d. 0,00 0,00 0,00 CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE BONITER S.R.L. 3,97% 926,00 651, ,00 SANTA TERESA SOCIETA' IMMOBILIARE 1,40% 0,00 0,00 0,00 BONITER S.R.L. 8,00% 926,00 651, ,00 CONSORZIO ALTA PIANURA VENETA C.E.A. Consorzio Energia Acque n.d. 0,00 0,00 0,00 ENERGIE VENETE SRL 100,00% n.d , ,00 BONITER S.R.L. 7,83% 926,00 651, ,00 SOCIETA' IMMOBILIARE DI VIA SANTA TERESA 0,09% n.d. n.d. n.d. CONSORZIO BACCHIGLIONE GAL BASSA PADOVANA SCARL 8,33% , ,00 n.d. C.E.A. CONSORZIO ENERGIA ACQUE 1,19% 2.477, , ,00 CASA DELL'AGRICOLTORE S.R.L. 1,50% , ,00 n.d. 188

298 Ente Strumentale della Regione del Veneto Società partecipate dall'ente Strumentale Quota partecipazione (%) RISULTATI D'ESERCIZIO diretta indiretta Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 BONITER S.R.L. 16,70% 926,00 651, ,00 C.E.A. CONSORZIO ENERGIA ACQUE 8,27% 2.477, , ,00 CASA DELL'AGRICOLTORE 0,47% , ,00 n.d. CONSORZIO ADIGE EUGANEO GAL PATAVINO SOCIETA' 8,33% 239,00 315,16 n.d. IMMOBILIARE DI SANTA TERESA 0,33% 0,00 0,00 n.d. AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO SPA 0,005% , ,00 0,00 BONITER S.R.L 3,51% 926,00 651, ,00 CONSORZIO ADIGE PO IMMOBILIARE DI SANTA TERESA 0,09% 0,00 0,00 n.d. CANALE DELLA VITTORIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO 100,00% , , ,00 CONSORZIO PIAVE BONITER S.R.L. 20,26% 926,00 651, ,00 SOCIETA' IMMOBILIARE DI VIA SANTA TERESA S.R.L. 0,77% 0,00 0,00 n.d. 189

299 Ente Strumentale della Regione del Veneto Società partecipate dall'ente Strumentale Quota partecipazione (%) RISULTATI D'ESERCIZIO diretta indiretta Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 DELTAPLANNING S.R.L. 41,67% , , ,00 CONSORZIO DELTA DEL PO BONITER S.R.L. 2,43% 926,00 651, ,00 CONSORZIO LEB BONITER S.R.L. 3,61% 926,00 651, ,00 ESU DI PADOVA ESU GESTIONE SERVIZI SRL 100,00% 7.535, , ,00 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE VENEZIE VENETO FORMSS S.C.A.R.L. 3,45% 2.046, , ,00 GAL PATAVINO SCARL 8,33% 239,00 315,00 91,00 PARCO COLLI EUGANEI GAL BASSA PADOVANA SCARL 8,33% 3.385, , ,00 190

300 Ente Strumentale della Regione del Veneto Società partecipate dall'ente Strumentale Quota partecipazione (%) RISULTATI D'ESERCIZIO diretta indiretta Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 CANTINA SOCIALE DI PREMAORE SOC.COOP.AGR n.d. 0,00 0,00 0,00 CENTRO CASEARIO AGR. ALTIPIANO TAMBRE-SPERT- CANSIGLIO n.d. 244,00 216, ,00 CONSORZIO MAISCOLTORI CEREALICOLI BASSO LIVENZA 0,0089% 0,00 0,00 0,00 CONSORZIO MAISCOLTORI CEREALICOLI POLESANI 25,00% 0,00 0,00 0,00 VENETO AGRICOLTURA COOP.FRUTTA CASTELBALDO SOC.COOP.AGR COOPERATIVA ORTOLANI ROSOLINA n.d. 0,00 0,00 0,00 n.d , , ,00 CORTE BENEDETTINA SRL 100,00% 580, ,00 n.d. MOSTRA NAZIONALE VINI n.d. 257,00 3,00 189,00 AZOVE SOC.AGR.COOP. n.d , , ,00 BIOAGRO SRL 98,66% 1.847, , ,00 191

301 Ente Strumentale della Regione del Veneto Società partecipate dall'ente Strumentale Quota partecipazione (%) RISULTATI D'ESERCIZIO diretta indiretta Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 CANTINA DEL TERRAGLIO n.d. 0,00 0,00 0,00 COSVA n.d , ,00 n.d. CSQA SRL 90,33% , , ,00 VENETO AGRICOLTURA ENTE AUTONOMO FIERE VERONA 6,45% , , ,00 INTERMIZOO SPA 95,00% , ,00 n.d. LONGARONE FIERE SRL 3,85% , , ,00 NUOVA PRAMAGGIORE SRL (in liquidazione) 25,00% , , ,00 Fonte: elaborazione Corte dei conti (su dati forniti dalla Regione del Veneto) 192

302 3.5 I CREDITI VERSO LO STATO A chiusura dell esercizio 2013 la Regione del Veneto vantava nei confronti dello Stato, in relazione ai capitoli di entrata relativi al finanziamento sanitario e alle anticipazioni statali, un credito di cassa di 163 milioni di euro. Tale credito è sostanzialmente riconducibile al meccanismo di finanziamento del servizio sanitario nazionale, che condiziona l accreditamento di una quota del fondo sanitario al rispetto dei vincoli posti dal tavolo di monitoraggio della sanità. La situazione creditoria complessiva alla data del 31 dicembre 2013 è riportata nel dettaglio nella successiva tabella e risulta aggiornata, in relazione ai dati pervenuti con nota regionale prot. n del 26 giugno TAB. 18 milioni di euro Crediti della Regione del Veneto verso lo Stato TOTALE 2008/2013 Fabbisogno sanitario ex Delibera CIPE 7.754, , , , , , ,0 Importi erogati alla Regione 7.754, , , , , , ,4 Restituzioni eccedenze gettiti IRAP e IRPEF rispetto alle stime Crediti vs. Stato (finanziamento sanità) Gettito da manovre fiscali IRAP e add. IRPEF 23,6 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 82,2 80,8 163,0 163,5 160,0 35,1 41,4 30,6 33,5 464,1 Importi riscossi dalla Regione 163,2 160,0 35,1 41,4 27,9 10,8 438,4 Crediti vs. Stato (manovra fiscale) Comp. IVA quota a libera destinazione spettante 0,3 0,0 0,0 0,0 2,7 22,7 25,7 43,1 50,4 30,2 32,2 32,6 32,2 220,8 Importi erogati alla Regione 0,0 0,0 0,0 0,0 50,4 32,2 82,6 Crediti vs. Stato (comp. IVA libera destinazione) 43,1 50,4 30,2 32,2-17,8 0,0 138,2 TOTALE CREDITI REGIONE VERSO LO STATO 43,4 50,4 30,2 32,2 67,1 103,5 326,9 Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto. In coerenza con il meccanismo di attribuzione dei gettiti di IRAP e addizionale regionale IRPEF previsto dall articolo 77-quater del D.L. 112/ , gli importi delle manovre fiscali 229 Il D.L n. 112 titolato Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, all articolo Art. 77-quater, rubricato, Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa, dispone: 1. A decorrere dal 1 gennaio 2009 l applicazione delle disposizioni di cui all articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato dal comma 7 del presente articolo, è estesa :a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all articolo 77-ter; b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica; c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali. 2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e addizionale regionale all imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta 193

303 ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all imposta sul valore aggiunto (IVA), l applicazione delle disposizioni di cui all articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la Regione siciliana, l applicazione delle disposizioni di cui all articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n L anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all articolo 1, comma 796, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell esercizio successivo sui conti correnti di cui all articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale. I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopraccitati. 4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui al l articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio. 5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio. 6. Al fine di assicurare un ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell applicazione delle disposizioni di cui all articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, all articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative all IRAP e all addizionale regionale all IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell anno di riferimento, quale risulta dall Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull IRAP e sull addizionale regionale all IRPEF, il Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni. 7. II comma 2 dell articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è sostituito dal seguente: «2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano». 8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c), a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi. 9. A decorrere dal 1 gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n del 4 settembre 1998 e n del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell economia e delle finanze n del 19 giugno 2003 e n dell 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati. 11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE. 194

304 sono accertati e riscossi sulla base dei valori stimati dal Ministero dell Economia e delle Finanze e la quantificazione effettiva dei gettiti erogati a titolo di finanziamento sanitario e di manovre regionali avviene in seguito alla determinazione dei gettiti consuntivi delle manovre regionali effettuata dallo stesso Ministero. Ciò comporta la possibile variazione dell importo del credito conseguente alla predetta quantificazione consuntiva. Dall analisi dei dati pervenuti dalla Regione si è riscontrato che a fronte di un importo assegnato nel 2013 di circa 8.384,2 mln di euro (fabbisogno sanitario ex Delibera CIPE Rep. Atti n. 29/CSR del 20 febbraio 2014), a fine esercizio risultavano non ancora trasferiti alla Regione 80,8 mln di euro. Per gli esercizi precedenti, sempre al 31 dicembre 2013, risultavano non ancora trasferiti alla Regione 82,2 mln di euro (derivanti, tuttavia, esclusivamente dall esercizio 2012), mentre non risultano altri crediti riferiti a precedenti esercizi. Per quanto riguarda i crediti relativi al gettito derivante dalle manovre fiscali IRAP e addizionale IRPEF, di cui al citato articolo 77 quater del D.L. 112/2008, al 31 dicembre 2013, la Regione era creditrice verso lo Stato di circa 25,7 mln di euro: di questi 22,7 mln di euro si riferiscono all anno 2013, 2,7 mln di euro risalgono al 2012 e 0,3 mln di euro al Come anche evidenziato dalla Regione in sede istruttoria, per quanto riguarda l anno 2012, lo schema di DPCM di applicazione delle disposizioni di cui all articolo 13 del D.Lgs. 56/ , ha ottenuto l intesa in Conferenza Stato-Regioni ma non è ancora stato emanato, mentre per quanto riguarda l anno 2013, le modalità di ripartizione previste dal citato D.Lgs. 56/2000 avrebbero dovuto essere sostituite dai nuovi meccanismi previsti dall articolo 27 del D.Lgs. 68/ Tuttavia, lo Stato ha erogato anche nel 2013 la compartecipazione IVA a libera 230 Detta disposizione, rubricata Modifiche dell'attribuzione del gettito IRAP alle regioni a statuto ordinario prevede: 1. A decorrere dall'anno 2001 sono soppressi l'articolo 41, comma 1, e 42, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario le disposizioni previste dagli articoli 38 e 39, commi 1, 2, 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 446 del Per l'anno 2001, ai fini della determinazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni a statuto ordinario si considera come dotazione propria il gettito dell'addizionale regionale all'irpef, commisurato all'aliquota dello 0,5 per cento e il gettito dell'irap al netto dell'ammontare della quota di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, delle spettanze determinate, per il medesimo anno 2001, in applicazione dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché, limitatamente alla regione Toscana, della somma spettante ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 aprile 1999, n Per il periodo è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo di garanzia per compensare le regioni a statuto ordinario delle eventuali minori entrate dell'irap e dell'addizionale regionale all'irpef, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento rispetto alle previsioni delle imposte medesime contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria. 4. Per le regioni a statuto ordinario che realizzano in ciascuno degli anni relativi al periodo un gettito complessivo dell'irap e dell'addizionale regionale all'irpef commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento superiore a quello previsto, si provvede al recupero delle eventuali maggiori entrate a valere sulle somme spettanti ai sensi dell'articolo 7 ovvero sulle spettanze a titolo di compartecipazione all'accisa sulle benzine. 5. Alla quantificazione del fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato in misura sufficiente ad assicurare, insieme con gli accreditamenti dell'irap e dell'addizionale regionale all'irpef, l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma. 7. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si considerano i gettiti dell'irap e dell'addizionale regionale all'irpef, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento, affluiti sui conti correnti infruttiferi di tesoreria centrale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n Il Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, all art. 27, rubricato Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali dispone che: 1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la conferenza Stato-Regioni sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3 195

305 destinazione pur in assenza di DPCM applicativi; pertanto, la quota spettante si suppone essere pari a quella erogata. Dal successivo grafico si evidenzia che i crediti della Regione del Veneto verso lo Stato, relativamente alla voce finanziamento sanità (e in minor misura alla voce manovra fiscale ), dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali. 2.Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali si fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute. 3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio del 3 dicembre 2009, con riferimento ai macro livelli di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29 novembre 2001, costituiscono indicatori della programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria: a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale; c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera. 4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, è determinato, in fase di prima applicazione a decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento. In sede di prima applicazione è stabilito il procedimento di cui ai commi dal 5 all' Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. Nella individuazione delle regioni si dovrà tenere conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con almeno una regione di piccola dimensione geografica. 6. I costi standard sono computati a livello aggregato per ciascuno dei tre macro livelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Il valore di costo standard è dato, per ciascuno dei tre macro livelli di assistenza erogati in condizione di efficienza ed appropriatezza dalla media pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento. A tal fine il livello della spesa delle tre macro aree delle regioni di riferimento: a) è computato al lordo della mobilità passiva e al netto della mobilità attiva extraregionale; b) è depurato della quota di spesa finanziata dalle maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie considerate ai fini della determinazione del finanziamento nazionale. La riduzione è operata proporzionalmente sulle tre macro aree; c) è depurato della quota di spesa che finanzia livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali; d) è depurato delle quote di ammortamento che trovano copertura ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica; e) è applicato, per ciascuna regione, alla relativa popolazione pesata regionale. 7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento e le pesature sono effettuate con i pesi per classi di età considerati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento. 8. Il fabbisogno sanitario standard regionale è dato dalle risorse corrispondenti al valore percentuale come determinato in attuazione di quanto indicato al comma 6, rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard. 9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai sensi del comma 8, è annualmente applicato al fabbisogno sanitario standard nazionale definito ai sensi dell'articolo La quota percentuale assicurata alla migliore regione di riferimento non può essere inferiore alla quota percentuale già assegnata alla stessa, in sede di riparto, l'anno precedente, al netto delle variazioni di popolazione. 11. Al fine di realizzare il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori percentuali determinati ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo avviene in un periodo di cinque anni secondo criteri definiti con le modalità di cui al comma Qualora nella selezione delle migliori cinque regioni di cui al comma 5, si trovi nella condizione di equilibrio economico come definito al medesimo comma 5 un numero di regioni inferiore a cinque, le regioni di riferimento sono individuate anche tenendo conto del miglior risultato economico registrato nell'anno di riferimento, depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire 1'equilibrio ed escludendo comunque le regioni soggette a piano di rientro. 13. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale, come indicato al comma Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse. 196

306 sono concentrati nel biennio , mentre nell intero periodo sono vantati quasi esclusivamente crediti relativamente alla compartecipazione IVA libera destinazione. 120 GRAFICO 1 CREDITI VANTATI DALLA REGIONE DEL VENETO NEI CONFRONTI DELLO STATO ( ) milioni di euro Crediti vs. Stato (comp. IVA libera destinazione) Crediti vs. Stato (finanziamento sanità) Crediti vs. Stato (manovra fiscale) In conclusione, si è riscontrato (dai dati trasmessi dalla Regione) che i crediti complessivi vantati dalla Regione del Veneto verso lo Stato risultano al 31 dicembre 2013 pari a circa 326,9 milioni di euro: di questi, 163 milioni si riferiscono alla voce finanziamento sanità, circa 138 milioni alla voce compartecipazione IVA libera destinazioni, e in minor misura alla voce manovra fiscale per un credito pari a circa 25,7 milioni di euro. Detti crediti, che alimentano i residui attivi dell amministrazione regionale incidono nel calcolo dei saldi del bilancio regionale e la tempistica legata alla relativa riscossione determina effetti contingenti non solo sulla quantificazione annuale di detti residui ma anche sull effetto complessivo, anche pluriennale, su detti saldi. 197

307 CAPITOLO 4 L INDEBITAMENTO 4.1 L INDEBITAMENTO REGIONALE. VINCOLI E SOSTENIBILITÀ L indebitamento regionale, a garanzia della corretta gestione delle risorse pubbliche, è soggetto a vincoli posti dalla Costituzione, dalle leggi statali e dalle leggi regionali, e la relativa disciplina è sempre più orientata al limite di contrarre nuovo debito, anche e soprattutto per effetto degli impegni assunti a livello sovranazionale per l appartenenza dell Italia all Unione europea. Occorre rammentare, in questa sede, che l art. 119, comma 6, della Costituzione è stato modificato dall art. 4, co. 1, lett. b, della Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, norma quest ultima che nel confermare il ricorso all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento ha previsto però, con decorrenza dall anno 2014, che il ricorso da parte degli enti territoriali a tale fonte di finanziamento debba essere correlata alla contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. In attuazione di detto precetto, la Legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma della Costituzione all art prevede che 1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato. 2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. 3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della Regione interessata, compresa la medesima Regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla Regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione. 4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di 232 Collocato nel capo IV della legge e rubricato Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali. 198

308 cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della Regione interessata, compresa la medesima Regione, ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto. Come si evince dalla formulazione dell articolo in questione, dall entrata in vigore della norma di attuazione della legge costituzionale n. 1/2012 (1 gennaio 2016) 233, le regioni potranno destinare le risorse derivanti dalla contrazione di indebitamento solo alle spese di investimento e, comunque, detto indebitamento dovrà necessariamente tener conto del livello complessivo dello stesso al fine di garantire.l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della Regione interessata. In relazione alla formulazione testuale della disposizione in oggetto un primo momento di riflessione attiene alla valutazione della coerenza con i rimodulati principi giuscontabili costituzionali della possibilità di poter ricorrere alla contrazione dell indebitamento anche per la copertura di spese di investimento già impegnate e non pagate negli esercizi finanziari anteriori alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (fino quindi al 31 dicembre 2015). Difatti, parrebbe da una lettura restrittiva che detta possibilità di accendere mutui o prestiti sia limitata solo alla copertura di spese da impegnare a far data dal 1 gennaio 2016 conseguenti a nuovi programmi di investimento. Come meglio si illustrerà in questo paragrafo, tale perplessità è legata alla compatibilità di tale principio con possibilità attualmente offerta dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti che consentono il ricorso a mutui e prestiti per la copertura del disavanzo di bilancio in parte determinato dall incidenza sui saldi dei residui passivi derivanti da spese di investimento. Un ulteriore elemento di riflessione riguarda il rispetto del livello massimo dell indebitamento che gli enti territoriali dovranno necessariamente osservare. Appare, infatti, di palmare evidenza che le regioni (ma anche tutti gli altri enti territoriali di ogni singola regione) dovranno tenere in debita considerazione prima di fare ricorso alla contrazione dei mutui autorizzati o autorizzabili, delle previsioni del richiamato articolo 10 che pone necessariamente l ente regione a dover confrontare il proprio indebitamento con quello di tutti gli altri enti territoriali 234 al fine di rendere coerente con i nuovi vincoli normativi il livello complessivo dell indebitamento a livello regionale. Sul punto, giova evidenziare che il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio ha consolidato la tutela tra i richiamati valori giuscontabili costituzionali del principio del ricorso all indebitamento per le sole spese di investimento. Il decreto anticipando la richiamata legge 243/2012 (attuativa del nuovo articolo 81 della Costituzione) individua, quali valori costituzionali di riferimento da tutelare nell ambito delle gestioni finanziarie degli enti 233 Legge n. 243/2012, art. 21 Disposizioni transitorie e finali, comma 3 Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2014, ad eccezione del capo IV e dell'articolo 15, che si applicano a decorrere dal 1 gennaio La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 234 Ricadenti nel territorio regionale e contemplati nel comma 1 dell articolo 10 della legge 243/ Si veda il paragrafo relativo ai provvedimenti con ricadute finanziario contabili sulle gestioni regionali. 199

309 territoriali la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il rispetto del patto di stabilità interno e la sostenibilità dell'indebitamento. Inoltre, sono elevati a valori fondamentali il rispetto delle regole contabili, il pareggio di bilancio, l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche con riguardo ai futuri assetti economici dei conti, la sana gestione finanziaria delle Regioni. Prevedeva il suddetto decreto 236 che squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Nelle more della adozione dei provvedimenti ripristinatori e del successivo controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o la insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Detta conseguenza, di natura interdittiva, non è stata però ritenuta a legislazione costituzionale vigente in linea con il grado e la sfera di autonomia che il Titolo V della Costituzione assegna alle regioni atteso che la Corte delle leggi con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39 ha dichiarato, tra l altro, l illegittimità costituzionale della parte della disposizione che prevede l effetto interdittivo sulla capacità di spesa regionale delle delibere di controllo della Corte dei conti L articolo 1, comma 7 del decreto 174/2012 prevedeva: Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economicofinanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. 237 Sentenza 39/2014, punto :. Il comma 7 dell art. 1 del decreto-legge n. 174 del 2012 disciplina, come si è detto, gli interventi che gli enti controllati e, tra questi, le Regioni, sono tenuti a porre in essere in séguito alla pronuncia del giudizio di controllo operato dalla Corte dei conti ai sensi dei commi 3 e 4 nonché le conseguenze della mancata adozione degli stessi. In particolare, in base a tale disposizione, dalla pronuncia di accertamento adottata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti può conseguire l «obbligo di adottare [ ] i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio», cioè, nella specie, l obbligo di modificare la legge di approvazione del bilancio o del rendiconto mediante i provvedimenti, anch essi legislativi, necessari per la rimozione delle irregolarità e il ripristino degli equilibri di bilancio. Dall omissione della trasmissione di detti provvedimenti o dalla verifica negativa della sezione regionale di controllo della Corte dei conti in ordine agli stessi, deriva la preclusione («è preclusa») dell attuazione dei programmi di spesa per i quali fosse accertata la mancata copertura o l insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ciò che equivale, nella sostanza, all attribuzione, a tali omissioni e verifica negativa, di un vero e proprio effetto impeditivo dell efficacia della legge regionale in base alla quale dovevano essere realizzati i programmi di spesa la cui attuazione è interdetta. La disposizione impugnata attribuisce, dunque, alle pronunce di accertamento e di verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti l effetto, da un canto, di vincolare il contenuto della produzione legislativa delle Regioni, obbligate a modificare le proprie leggi di bilancio, dall altro, di inibire l efficacia di tali leggi in caso di inosservanza del suddetto obbligo (per la mancata trasmissione dei provvedimenti modificativi o per la inadeguatezza degli stessi). Tali effetti non possono essere fatti discendere da una pronuncia della Corte dei conti, le cui funzioni di controllo non possono essere spinte sino a vincolare il contenuto degli atti legislativi o a privarli dei loro effetti. Le funzioni di controllo della Corte dei conti trovano infatti un limite nella potestà legislativa dei Consigli regionali che, in base all assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, la esercitano in piena autonomia politica, senza che organi a essi estranei possano né vincolarla né incidere sull efficacia degli atti che ne sono espressione (salvo, beninteso, il sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale). La Corte dei conti, d altro canto, è organo che come, in generale, la giurisdizione e l amministrazione è sottoposto alla legge (statale e regionale); la previsione che una pronuncia delle sezioni regionali di controllo di detta Corte possa avere l effetto di inibire l efficacia di una legge si configura, perciò, come palesemente estranea al nostro ordinamento costituzionale e lesiva della potestà legislativa regionale. L impugnato comma 7 dell art. 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni, contrasta pertanto, anzitutto, con gli invocati parametri costituzionali e statutari che garantiscono alle Regioni la potestà legislativa nelle materie di loro competenza. 200

310 Quanto, poi, alla definizione dell esatto perimetro di ciò che debba intendersi per indebitamento, questa Sezione rinvia a quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 20/SEZAUT/2013/FRG 238 non senza rilevare che ai sensi art. 3, comma 17, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura in bilancio 240. Peraltro, il divieto di indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, con esclusione di ogni garanzia dello Stato sui prestiti contratti dagli enti territoriali, tra cui le Regioni, era già previsto, anteriormente alla Legge costituzionale n. 1/2012, dall art. 119, comma 6, della Costituzione, come sostituito dall art. 5, della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni esercizi , Volume I, pag. 67 e seguenti ove si rileva che: L indebitamento finanziario non è costituito soltanto dai mutui e dai prestiti obbligazionari, ma anche dalle operazioni di cartolarizzazione, disciplinate dall art. 3, co. 17, primo e secondo periodo, L. 24 dicembre 2003, n Esse sono state introdotte per la prima volta con la L. 30 aprile 1999, n. 130, e disciplinate dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, e, successivamente, autorizzate anche per le Regioni, le Province e gli altri Enti locali mediante L. 27 dicembre 2002, n In coerenza con i criteri fissati dal Sistema europeo dei conti (SEC 1995), costituiscono indebitamento le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata e quelle con corrispettivo iniziale inferiore all 85% del prezzo di mercato dell attività oggetto di cartolarizzazione, valutato da un unità indipendente specializzata (art. 3, co. 17, L. n. 350/2003). Inoltre, sono da qualificare come indebitamento le cartolarizzazioni assistite da garanzie fornite da pubbliche amministrazioni, le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre pubbliche amministrazioni, nonché sulla base dei criteri Eurostat - l eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate (art. 3, co. 17, L. n. 350/2003, come modificato dall art. 62, co. 9, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133). È rilevante anche la disposizione di cui all art. 1, co. 739, L. 27 dicembre 2006, n. 296, che aggiunge alle operazioni di indebitamento previste dal citato art. 3, co. 17, L. n. 350/2003, le cessioni o cartolarizzazioni dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l ente assume, anche indirettamente, nuove obbligazioni, mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento. Il medesimo art. 3, co. 17, terzo periodo, L. n. 350/2003, precisa che non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura in bilancio. Viceversa, il contratto di leasing immobiliare in costruendo rientra tra le forme di indebitamento. La lettera di patronage o di gradimento costituisce una forma di garanzia atipica (o impropria), in forza della quale un terzo c.d. patronnant fornisce alla banca finanziatrice informazioni relative al soggetto patrocinato (di solito una società partecipata dal patronnant), ed ai rapporti intercorrenti con quest ultimo. La rilevanza giuridica delle lettere di patronage varia a seconda del loro contenuto, per cui è possibile distinguere lettere di patronage forti e deboli. La lettera di patronage viene definita debole nel momento in cui non vi è alcuna intenzione di assumere un diretto obbligo di garanzia verso il creditore finanziatore e pertanto non è possibile annoverarle nelle operazioni che costituiscono indebitamento. Diverso è il discorso nel caso di lettere di patronage forte in ordine alle quali può ritenersi configurabile una ipotesi di responsabilità negoziale a carico del patronnant. Si tratta, in questo caso, di una forma di garanzia atipica assimilabile alla fideiussione, che espone l'ente garante al rischio di escussione in caso di insolvenza della società debitrice. Da ciò deriva l'obbligo di rispettare, nel caso di patronage forte, l art. 119 Cost. (ricorso all'indebitamento solo per finanziare spese d'investimento), nonché il limite di indebitamento previsto dall art. 10, co. 2, L. n. 281/1970. La Cassa Depositi e Prestiti ha alimentato la gamma dei finanziamenti dedicati alle Regioni e alla Province Autonome introducendo i prestiti senza pre-ammortamento erogati in un unica soluzione o in più soluzioni (definiti ad erogazione multipla ). Quest ultima tipologia è del tutto nuova ed è stata introdotta principalmente per consentire agli Enti di raggiungere l equilibrio di bilancio, in presenza di spese di investimento autorizzate o impegnate, mediante la contrazione di un unica operazione di indebitamento attivabile, senza oneri finanziari aggiuntivi, con una o più erogazioni nell arco di un periodo di utilizzo predeterminato all atto della stipula del contratto. Tale prestito deve necessariamente essere compreso nel monte dello stock del debito totale e rientrare nel calcolo del limite dell indebitamento, contrariamente a quanto ritenuto dalla stessa Cassa, con circolare 30 novembre (aggiornamento 2012), secondo cui il debito dovrebbe essere inserito in bilancio solo nel momento della sua effettiva erogazione, e quindi nel momento in cui maturano gli oneri finanziari. 239 La norma all articolo 3, comma 17, terzo periodo, dispone Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. 240 Sul punto si rinvia a quanto successivamente si avrà modo di analizzare circa l anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 35/

311 La disposizione costituzionale ha poi ricevuto attuazione con il citato art. 3, comma 16, della legge 350/ che ha previsto in caso di inosservanza dell'art. 119 la comminazione di una sanzione, applicabile da parte delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, che è riconducibile quale conseguenza a forme tipizzate di responsabilità, denominate sanzionatorie che si affiancano all azione di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale (art. 30, comma 15, legge 289/2002) 242. A livello di legislazione primaria, il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento è previsto dall art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970 n come sostituito dall art. 23, comma 1, del D.Lgs. 28 marzo 2000, n A livello di legislazione regionale, invece, i principi contenuti nella normativa da ultimo richiamata sono stati recepiti dalla legge 39/2001 del Veneto (e successive integrazioni e modificazioni), che all art. 25, rubricato Ricorso all indebitamento prevede: 1. La Regione può contrarre mutui o ricorrere a prestiti obbligazionari, con oneri a proprio carico, per provvedere a spese d'investimento, nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali. 2. Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 è consentito per la copertura del disavanzo risultante tra il totale delle spese che si prevede di impegnare e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell esercizio di riferimento, nel limite di un importo non superiore al totale cumulato delle spese d'investimento e delle spese per l assunzione di partecipazioni a società finanziarie regionali, se non finanziate con entrate a destinazione vincolata. 3. Il ricorso all indebitamento con oneri a carico del bilancio regionale è autorizzato esclusivamente con legge di bilancio o con legge di assestamento, per il solo esercizio a cui l autorizzazione si riferisce. 4. L importo complessivo delle annualità di ammortamento a carico della Regione per l indebitamento in estinzione nell esercizio di riferimento non può superare il venti per cento 245 dell ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, a condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura nell ambito delle previsioni del bilancio annuale e riscontro di copertura nelle previsioni del 241 Cfr. articolo 3, comma 16, L. n. 350/2003, secondo cui: Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento. 242 Cfr. art. 30, co. 15, L. n. 289/2002, secondo cui le Sezioni regionali di controllo possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la delibera autorizzativa, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione. In ordine alla natura della sanzione di cui all'art. 30, co. 15, L. n. 289/2002, sono applicabili i principi affermati da C. conti, SS.RR. giurisdizionale, con sentenza 27 dicembre 2007, n. 12/2007/QM. In particolare, è stato chiarito che: a) il procedimento per la comminazione della sanzione è quello previsto per l'ordinario giudizio di responsabilità; b) la potenziale lesione degli equilibri di bilancio, che trova sanzione nella norma della legge n. 289/2002, prescinde dal verificarsi di un danno risarcibile in senso proprio; c) per la condanna è necessario che ricorra l'ordinario elemento soggettivo del dolo o della colpa grave; d) il destinatario della sanzione è l'ente di appartenenza degli amministratori e non l'erario. 243 Art. 10, comma 2, della legge 281/1970, sostituito dall art. 23, co. 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n La disposizione prevede: Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. 245 Limite così rideterminato dall articolo 5, comma 1 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 45. In precedenza il limite era del venticinque per cento. 202

312 bilancio pluriennale, in corrispondenza degli esercizi di riferimento. 5. Il ricorso ad indebitamento non può essere autorizzato in mancanza di approvazione del rendiconto generale del penultimo esercizio rispetto a quello cui l autorizzazione all indebitamento si riferisce. 6. La Giunta regionale provvede al ricorso all indebitamento, con oneri a carico dello Stato, direttamente sulla base delle relative leggi statali di autorizzazione. In applicazione del vincolo costituzionale sopra richiamato le amministrazioni devono effettuare un costante monitoraggio sul mantenimento del legame tra entrate derivanti dalla contrazione del debito e spese di investimento alle quali le stesse sono destinate 246 e individuare nei documenti di bilancio la connessione tra l indebitamento autorizzato e le spese di investimento previste 247. Nell ambito dei documenti contabili della Regione del Veneto detta relazione, salvo quanto successivamente si dirà, è fornita per quanto riguarda l esercizio finanziario oggetto della presente relazione, dall apposito allegato 248 al bilancio annuale 2013 e pluriennale di previsione e dalle tabelle E 249 ed F 250 della legge di assestamento di bilancio per l anno LO STATO DELL INDEBITAMENTO REGIONALE Al 31 dicembre 2013, l indebitamento complessivo della Regione del Veneto risultante dal conto generale del patrimonio, allegato al disegno di legge del rendiconto es. 2013, è pari a 2.043,3 mln di euro, di cui 1.266,1 mln di euro (di questi 1.173,04 mln di euro a carico del bilancio regionale) riguardano i mutui e i prestiti obbligazionari 251 e i restanti 777,2 mln di euro si riferiscono all anticipazione di liquidità che la Regione del Veneto ha attivato nel 2013, ai sensi dell articolo 3 del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito in Legge 6 giugno 2013, n Prendendo in considerazione il debito a carico del bilancio regionale, contratto a copertura di spese di investimento, si assiste, ormai dal 2006, ad una riduzione dello stock di debito, confermando un trend discendente evidenziato nella tabella sottostante 253. Detto risultato appare conseguenza: 246 Cfr. C. conti, Sez. aut., deliberazione n. 17/SEZAUT/2010 cit., ove si legge che ai bilanci di previsione annuali dovrebbe essere allegato un importante documento che ponga in connessione l indebitamento autorizzato a pareggio con il totale o la quota parte delle spese di investimento previste ( ). 247 Nella citata legge di contabilità regionale è previsto all articolo 13, comma 2 lettera a) che al quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione venga allegato tra gli altri..b) un quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all indebitamento autorizzato;. 248 Allegato: Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedente al 2013 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati. Pag 319 del bilancio annuale 2013 e pluriennale Tabella E denominata Impegni assunti negli esercizi precedenti al 2013 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all indebitamento. 250 Tabella F denominata Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2013 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati. 251 La Regione del Veneto ha comunicato che nell esercizio 2013 non sono stati contratti prestiti e i mutui già esistenti non sono stati né rinegoziati e né ristrutturati. 252 Sul contenuto del quale si dirà in un paragrafo della Parte II dedicata alla sanità. 253 Nella tabella non si tiene conto dell'anticipazione di liquidità attivata dalla Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 3 D.L. 35/2013, convertito con L. 64/

313 della normale estinzione per ammortamento dei prestiti già contratti (circa 54,8 mln di euro in quota capitale) 254 ; della mancata contrazione dei mutui già autorizzati; dell azzeramento delle autorizzazioni di nuovi mutui a pareggio. TAB. 1 Stock del debito a carico della Regione al (anni 2006/2013) Anni Importo (milioni di euro) , , , , , , , * 1.173,04 *il dato 2013 non comprende l anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013) La Regione del Veneto ha speso nel 2013 complessivamente circa 70,0 mln di euro (erano 79,6 mln di euro nel 2012 e 76,0 milioni nel 2011) per le quote, capitale e interessi, dei prestiti evidenziati nella successiva tabella, che espone i prestiti ancora in essere al 31 dicembre 2013 con oneri finanziari ed economici a carico della Regione del Veneto. Lo stock di debito a fine esercizio 2013 corrisponde, in buona sostanza, alla quota capitale ancora non estinta di 11 prestiti: 7 mutui bancari (di cui 5 a tasso fisso e 2 a tasso variabile) e 4 prestiti obbligazionari a tasso variabile. La scadenza finale del debito è il 2046; degli 11 prestiti, 7 scadranno nel biennio I capitoli di spesa correlati ai prestiti sono stati suddivisi, per una maggiore trasparenza del bilancio, a seconda dell imputazione delle rate di ammortamento saldate nell esercizio, per quota capitale e per interessi (vedi tabella successiva). 254 Nel 2012 erano circa 53,9 milioni. 204

314 TAB. 2 Elenco dei prestiti in essere al Denominazione Data di stipula Termine Capitale iniziale Tassi Capitale residuo al Capitoli imputazione per quota capitale (K) e interessi (I) Ex Disavanzo Sanità (ristrutturato) ,36 4,389% ,74 I: K: Ex Ripiano Bilancio 2006 (ristrutturato) ,17 4,389% ,90 I: K: Disavanzo Sanità (I) ,82 Euribor 6 m -0,091% ,93 I: K: Disavanzo Sanità (II) 2006 (ristrutturato) ,00 4,389% ,29 I: K: Disavanzo Sanità (II) 2006 (ristrutturato) ,52 4,389% ,01 I: K: Disavanzo ASL 1997/ (ristrutturato) ,49 4,425% ,74 I: K: Prestiti Obbligazionario del Regione Veneto (ristrutturato) ,00 Euribor 6m +0,06125% (protetto con collar) ,00 I: K: Prestito Obbligazionario Regione del Veneto ,00 Euribor 6m +0, ,00 I: K: Prestito Obbligazionario Regione del Veneto ,00 Euribor 6m +0,0229 (protetto con collar) ,00 I: K: Mutuo a pareggio ,00 Euribor 6m + 0,0479% ,71 I: K: Emissione Internazionale ,00 Euribor 6m + 0,12% ,00 I: K: Stock di debito a carico Regione al ,32 Note: Nella tabella non si tiene conto dell'anticipazione di liquidità attivata dalla Regione Veneto ai sensi dell'articolo 3 DL 35/2013, convertito con L. 64/2013 Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto. 205

315 4.3 L UTILIZZO DELL ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ EX D.L. N. 35/2013. RINVIO La questione dei ritardi nei pagamenti ai fornitori e dei debiti fuori bilancio delle amministrazioni pubbliche ha assunto negli ultimi anni elevato grado di urgenza nella risoluzione delle problematiche inserite nell agenda di governo. Anche a seguito della spinta dettata dal continuo peggioramento delle condizioni e delle prospettive economiche generali e, in particolare, delle imprese, il rilievo assegnato alla soluzione del fenomeno e, soprattutto, l entità significativa dei riflessi sui conti pubblici hanno quindi indotto il governo, in relazione sia al peggioramento della congiuntura economica che alla necessità di adottare interventi straordinari adeguatamente motivati, ad utilizzare la procedura prevista dall art. 10-bis, comma 6, della nuova legge di contabilità nazionale (legge n. 196/2009) attraverso la modifica degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, attuata con l adozione del decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali" poi convertito in legge n. 64 del 6 giugno Come a suo tempo evidenziato dalla Corte dei conti, la scelta del Governo era da collegare alla necessità di procedere in via d urgenza allo sblocco dei pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori, favorendo per questa via il rilancio della domanda interna e l allentamento di situazioni di grave criticità dei conti aziendali. La rilevante dimensione dell operazione di smobilizzo dei debiti, che interviene in concomitanza con la presa d atto di un ulteriore appesantimento della congiuntura economica, è destinata a produrre, nel biennio , un peggioramento dei saldi di finanza pubblica (indebitamento netto e fabbisogno di cassa) e del livello del debito pubblico rispetto agli obiettivi programmatici assunti in sede di Nota di aggiornamento del DEF del settembre La natura straordinaria del provvedimento e, in particolare, la sua funzione di sanatoria di posizioni debitorie pregresse e non di assunzione di nuovi oneri - consentono, tuttavia, di contabilizzarne gli effetti con i margini di flessibilità riaffermati in occasione del Consiglio europeo del 14 marzo In altri termini, all ampliamento consistente del saldo di bilancio (l indebitamento della PA salirebbe, nel 2013, al 2,9 per cento del Pil) non dovrebbe corrispondere alcun significativo scostamento dall obiettivo programmatico di un saldo strutturale in sostanziale equilibrio. In tal modo, ad avviso del Governo, sarebbero soddisfatte entrambe le prescrizioni europee: quella di un disavanzo nominale al di sotto del 3 per cento necessario per consentire l uscita dalla procedura per disavanzi eccessivi e quella che, recepita a livello nazionale con la riforma dell art. 81 della Costituzione e con la c.d. legge rinforzata, vincola al conseguimento del pareggio strutturale (vale a dire al netto degli effetti ciclici e delle misure una tantum) già nel Nello stesso tempo, anche l innalzamento del rapporto debito/pil, connesso all operazione di pulizia contabile dei debiti commerciali (nel biennio commisurabile in circa 2,5 punti percentuali), rientrerebbe entro lo spazio di flessibilità ( fattori attenuanti ) definito in sede di Patto di stabilità e crescita, favorendo una valutazione positiva delle autorità 206

316 europee sul rispetto della c.d. regola del debito (da riscontrare, peraltro, solo a valere dal 2015) 255. Per il conseguimento degli obiettivi sopra evidenziati 256 il richiamato decreto legge ha dunque messo a disposizione 14 miliardi nel biennio per anticipare alle Regioni interessate le risorse necessarie al pagamento dello stock di debito scaduto anche relativo alle aziende del S.S.N.. Con il Decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle Finanze del 16 aprile 2013 si è proceduto al riparto della prima tranche di anticipazione ministeriale prevista dal D.L. n. 35/2013, convertito in L. n. 64/2013, che ha assegnato alla Regione del Veneto l'importo complessivo di 777,2 mln di euro. Con la D.G.R. n. 785 del 21 maggio 2013 la Giunta Regionale ha dato avvio alle attività propedeutiche per l'accesso all'anticipazione finanziaria concessa dal Ministero e con la nota regionale del 29/5/2013 (protocollo n ), entro i termini previsti dal D.L. n. 35/2013 convertito in L. n. 64/2013, la Regione del Veneto (attraverso il Presidente della Giunta e il Segretario Regionale per il Bilancio) ha formalmente presentato istanza di accesso alla prima tranche dell'anticipazione ministeriale. In relazione a detta operazione giova evidenziare che la legge regionale 1 agosto 2013, n. 21 recante Misure per la copertura del rimborso dell anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale 257, all art. 3, rubricato Norma finanziaria ha previsto che: 1. Le entrate di cui all articolo 1 comma 2, quantificate in euro ,00 per l esercizio 2013, sono introitate nell upb di nuova istituzione E Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo Deliberazione n. 6/SSRRCO/RCFP/13 approvazione del Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica. Maggio Pag 77 e Una analisi approfondita del ritardo nei pagamenti della PA e della formazione di uno stock crescente di crediti delle imprese fornitrici è resa difficile dalla complessità e dalla varietà delle fattispecie da esaminare e da gravi carenze di informazione, solo in parte colmabili nel breve periodo. Di certo si evidenzia un comportamento amministrativo, la cui devianza patologica non trova riscontro in altri paesi europei: negli ultimi anni i tempi di pagamento hanno superato in Italia, mediamente, i 180 giorni, a fronte dei 65 giorni della media europea. Se si tiene conto che il fenomeno riguarda tutto il comparto delle amministrazioni pubbliche (oltre 20 mila unità nei distinti comparti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Enti di previdenza e delle altre amministrazioni centrali e periferiche) è agevole comprendere come il ritardo medio nasconda una realtà molto differenziata, nella quale, caso per caso, le radici della patologia si connettono a vincoli di bilancio, alla complessità di norme e procedure, ai diversi sistemi contabili, ecc. Di tali complessità ed eterogeneità è opportuno tenere conto se si intende andare oltre gli interventi straordinari di liquidazione dello stock dei debiti finora maturati, per individuare le opportune misure correttive in grado di scongiurare, distintamente per ciascun settore o per ciascuna fattispecie, il rischio di una immediata ripresa del flusso di nuove posizioni debitorie verso i fornitori. Si tratterebbe, dunque, di adottare misure destinate ad assicurare rigore contabile e certezza di coperture, a garantire correttezza e affidabilità nei rapporti finanziari tra livelli di governo, a scongiurare il ripetersi dei comportamenti amministrativi impropri che hanno condotto all accumulo dei debiti, a definire regole e procedure atte ad assicurare gli effettivi equilibri strutturali del bilancio. Urgente appare, inoltre, il rafforzamento della strumentazione connessa alla normativa (D.Lgs. n. 192/2012) che ha recepito la Direttiva UE e che fissa in 30 giorni (60 in casi particolari) i termini per il pagamento delle operazioni concluse a decorrere dal 1 gennaio Non apparendo allo scopo sufficiente la deterrenza offerta dall innalzamento del tasso di interesse a carico delle amministrazioni inadempienti. Non sembra che il provvedimento ora all esame del Parlamento risponda adeguatamente alle esigenze indicate. Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, Deliberazione n. 6/SSRRCO/RCFP/13 approvazione del Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica. Maggio Pag 78 e Questa Sezione nel documento allegato alla propria deliberazione n. 393/2014/RQ avente ad oggetto Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi regionali pubblicate nel semestre luglio - dicembre 2013 in relazione alla legge regionale in oggetto ha evidenziato come Ulteriori elementi di criticità relativi alla tipologia di copertura cui il legislatore regionale ha fatto ricorso, risiedono nella circostanza che le anticipazioni in questione andranno a finanziare non solo il pagamento di pregressi debiti sanitari assunti ed impegnati, ma anche i c.d. ammortamenti non sterilizzati che costituiscono una nuova passività pregressa, rispetto alle quali sarebbe stato opportuno individuare delle autonome fonti di finanziamento. (pag. 10 del documento). 207

317 Acquisizione risorse finanziarie per anticipazioni alle aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere, all interno della categoria C0019 di nuova istituzione Anticipazioni e altre operazioni di credito a breve termine del Titolo V Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie del bilancio di previsione 2013 e sono interamente destinate alla ricapitalizzazione degli enti del Servizio Sanitario Regionale, in relazione agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti l applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (U0251 Spesa di investimento in ambito sanitario del bilancio di previsione 2013). Il comma 2 di detta disposizione, individua in 45 mln di euro annui la copertura finanziaria mediante apposite variazioni, limitata ai soli esercizi del bilancio pluriennale 2014 e 2015 e destinata al rimborso degli interessi e delle anticipazioni, come evidenziata nella tabella TAB. 3 U.P.B. U0156 Concorso finanziario alle attività istituzionali delle ulss e dei comuni nell ambito dei servizi sociali capitolo /U Fondo regionale per le politiche sociali sostegno e promozione dei servizi sociali: contributi alle aziende ulss per la gestione dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. c), L.R. 13/04/2001, n. 11) U.P.B. U0148 Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia capitolo /U Fondo regionale per le politiche sociali sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. i), L.R. 13/04/2001, n. 11 artt. 13 e 50, L.R. 16/02/2010, n. 11) U.P.B. STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA Anno 2014 Anno 2015 Stanziamento di competenza Stanziamento di competenza , , , , , , , ,00 U0147 Rimborso prestiti in materia di sanità , ,00 capitolo /U Interventi passivi per le anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul fondo anticipazione di liquidità di cui all art. 3 del D.L. n. 35 del 2013 capitolo /U Rimborso delle anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul fondo anticipazione di liquidità di cui all art. 3 del D.L. n. 35 del 2013 Fonte: Legge regionale 1 agosto 2013, n , , , ,00 In relazione al disposto della citata legge di spesa autorizzativa, con la D.G.R. n del 24 settembre 2013, la Regione del Veneto ha provveduto alla ratifica del contratto di prestito stipulato con il Ministero dell'economia e delle Finanze, impegnandosi ad utilizzare dette risorse 258 Contenuta nello stesso articolo 1, comma

318 finanziarie per la ricapitalizzazione delle Aziende del S.S.R. e al pagamento dei debiti scaduti delle stesse ed alla presa d'atto dei conseguenti provvedimenti di erogazione delle disponibilità liquide alle Aziende sanitarie 259. Come evidenziato dalla stessa Regione nelle risposte istruttorie, il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, ha rappresentato dunque, l opportunità per il Veneto di reperire la liquidità necessaria per aggredire immediatamente e in maniera sostanziale lo stock di debito scaduto, attraverso un operazione di ricapitalizzazione e l immissione di denaro liquido impensabile attraverso i canali di finanziamento tradizionali: sia come dimensione dell importo anticipato; sia come costo in termini di interessi. Il tasso di interesse legato a tale operazione è stato fissato per l anticipazione della prima tranche di circa 777,2 mln di euro al 3,059%, con una rata di rimborso annuale pari a 39,9 mln di euro per i prossimi 30 anni ( ) come previsto, tra l altro dalla citata legge regionale che delega la Giunta (art. 3, comma 3) ad apportare le variazioni di bilancio che si rendano necessarie per adeguare l'importo delle rate di cui all'articolo 2 sulla base dell'effettivo tasso di interesse posto a carico della Regione all'atto della sottoscrizione del contratto di anticipazione, rispetto a quello preventivato con la presente legge. Va inoltre rilevato che nell esercizio 2014 la Regione ha avuto accesso ad una seconda tranche per ulteriori 810,25 mln di euro. Per la restituzione di questo prestito la Regione dovrà stanziare, a partire dal 2015, ulteriori 37 mln di euro annui, che aggiunti ai 39,9 milioni della prima tranche, elevano a quasi 77 mln di euro lo stanziamento annuo a cui la Regione del Veneto dovrà trovare copertura per i prossimi trenta anni. A tal riguardo si segnala che la scrivente Sezione, in sede di esercizio del controllo finanziario ex art. 1 comma 3 del Decreto Legge 174/ con riguardo al Rendiconto 2012 e Bilancio di previsione 2013 della Regione del Veneto, nella relazione allegata alla propria deliberazione n. 427/2014/PRSE, ha avuto modo di evidenziare una serie di criticità Come si evidenzierà nell apposito paragrafo dedicato nell ambito dell analisi sulla sanità veneta. 260 La disposizione in questione contenuta nel decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che 3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione. 261 A pagina 35 e successive della citata Relazione si evidenzia che: La Regione del Veneto ha ritenuto conveniente cogliere appieno l opportunità offerta dal D.L. 35/2013 (conv. L. 64/2013), ossia ricorrere all anticipazione di cassa concessa dallo Stato, reperendo la liquidità necessaria a procedere ad uno sblocco sostanziale dei debiti scaduti, procedendo ad una ricapitalizzazione totale e immediata degli enti del SSR, e portando a 30 anni il periodo di esborso per la Regione (pari alla durata dell anticipazione). In conseguenza di ciò è stata effettuata una ricognizione straordinaria del disavanzo residuo pregresso da ripianare per il periodo , calcolato al netto degli stanziamenti già operati e in particolare, in attuazione dell art. 3, comma 3, del D.L. n. 35/2013. Tale analisi si è resa necessaria peraltro anche a seguito delle modifiche introdotte dal Titolo I del D.Lgs. 118/2011, il quale ha fissato principi contabili uniformi a livello nazionale, attraverso un apposita casistica applicativa emanata con specifici decreti ministeriali (DM 15/06/2012 e DM 17/09/2012), in particolare con riferimento al nuovo principio contabile sulla sterilizzazione degli ammortamenti. Sulla base della documentazione trasmessa dalla Regione, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, in data 30 gennaio 2014, a seguito del completamento delle attività di cui alla ricognizione straordinaria, (attività illustrate nel dettaglio in apposito verbale consegnato dalla Regione nel corso dell audizione con nota prot del 25/06/2014) ha valutato il disavanzo per il periodo quantificandolo in euro 3.297,232 mln di euro: di questo, dopo il conferimento delle coperture impegnate dal bilancio regionale a 209

319 4.4 I LIMITI QUANTITATIVI ALL INDEBITAMENTO Il ricorso all indebitamento, come noto, impone che gli oneri relativi possano essere compatibili con la garanzia del mantenimento degli equilibri complessivi di bilancio delle amministrazioni. Già la legge ordinaria, anteriormente all entrata in vigore delle modifiche costituzionali sopra ricordate, aveva posto una serie di limiti quantitativi alla facoltà degli enti di indebitarsi con il richiamato art. 10, comma 2, della legge 281/1970 (come modificato dall art. 23, co. 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76). La norma, fissava il tetto massimo di ricorso all indebitamento in relazione al rapporto (max 25%) tra le entrate tributarie non vincolate e le annualità di ammortamento (quota capitale e interessi) dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell esercizio considerato. Detto rapporto è stato ridotto al 20% dall art. 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183 norma che al comma 3 ha previsto anche, a partire dal 2013, che tutti gli Enti territoriali riducano l entità del debito pubblico con modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare 262. La nuova percentuale è stata adottata anche a livello regionale con la modifica dell articolo l art. 25 (comma 4) della legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n favore del SSR, pari a 1.709,751 mln di euro (di cui 1.499,304 mln di euro a valere su risorse regionali e 210,447 mln di euro a valere su ripiani disavanzi statali), residua un disavanzo da coprire di 1.587,480 mln di euro.il costo della rata di rimborso dell operazione sopra illustrata è stimato dalla Regione, in circa 74 mln di euro all anno per 30 anni. Va tuttavia notato che la documentazione rimessa alla Sezione dalla Regione, evidenzia che la rata di rimborso è stata quantificata in circa 77 mln di euro all anno..l esborso totale da parte della Regione si aggira quindi, alle condizioni sopradescritte, in circa 2.662,5 mln di euro nell arco di 30 anni. In particolare, diviene evidente che l importo annuale è ben superiore a quello preventivato di 74 milioni annui, salendo a oltre 88 milioni per gli anni dal 2017 al Il decreto deve prevede: a) per Regioni, Province e Comuni, distintamente la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli Enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito; b) la percentuale annua di riduzione del debito; c) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si considera, comunque, equivalente alla riduzione del debito il trasferimento di immobili al fondo o alla società prevista dall art. 6, co. 1, della stessa legge. 263 Detta disposizione che modifica l art. 10, comma 2, della legge 281/1970, prevede: 1. La Regione può contrarre mutui o ricorrere a prestiti obbligazionari, con oneri a proprio carico, per provvedere a spese d'investimento, nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali. 2. Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 è consentito per la copertura del disavanzo risultante tra il totale delle spese che si prevede di impegnare e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell esercizio di riferimento, nel limite di un importo non superiore al totale cumulato delle spese d'investimento e delle spese per l assunzione di partecipazioni a società finanziarie regionali, se non finanziate con entrate a destinazione vincolata. 3. Il ricorso all indebitamento con oneri a carico del bilancio regionale è autorizzato esclusivamente con legge di bilancio o con legge di assestamento, per il solo esercizio a cui l autorizzazione si riferisce. 4. L importo complessivo delle annualità di ammortamento a carico della Regione per l indebitamento in estinzione nell esercizio di riferimento non può superare il venti per cento dell ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, a condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura nell ambito delle previsioni del bilancio annuale e riscontro di copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale, in corrispondenza degli esercizi di riferimento. 5. Il ricorso ad indebitamento non può essere autorizzato in mancanza di approvazione del rendiconto generale del penultimo esercizio rispetto a quello cui l autorizzazione all indebitamento si riferisce. 6. La Giunta regionale provvede al ricorso all indebitamento, con oneri a carico dello Stato, direttamente sulla base delle relative leggi statali di autorizzazione. 210

320 4.5 IL RISPETTO DEI LIMITI QUANTITATIVI ALL INDEBITAMENTO NELL ANNO 2013 DA PARTE DELLA REGIONE DEL VENETO Come in precedenza evidenziato l'art. 23 (comma 1), del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 e l art. 25 (comma 4) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 in relazione alla capacità di indebitamento individuano nel 20% del totale delle entrate tributarie non vincolate l importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale ed interessi, a carico della Regione, in estinzione nell esercizio di riferimento che deve trovare copertura finanziaria nell ambito del bilancio pluriennale 264. Al valore accertato in relazione all applicazione di detto vincolo quantitativo va poi sottratto l ammontare degli oneri annuali determinati dai mutui e dalle altre forme di indebitamento in essere (limite qualitativo all indebitamento). Le entrate non vincolate sono date dalla differenza tra la totalità delle entrate tributarie accertate di cui al Titolo I e le entrate tributarie accertate vincolate, costituite dalle seguenti voci per le quote ivi specificate (cfr. tavole al termine del paragrafo): tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (28%); tasse di abilitazione all esercizio professionale e per il diritto allo studio universitario (100%); tasse di concessione regionale in materia venatoria e di pesca (80%); fabbisogno finanziario del servizio sanitario riconosciuto in sede di riparto e relativo alle entrate per IRAP, addizionale regionale IRPEF e compartecipazione al gettito dell IVA. In relazione alla modifica di detta percentuale la Regione aveva già provveduto nel corso dell esercizio finanziario 2012 a rimodulare i calcoli al fine dell individuazione dell importo massimo finanziabile con indebitamento tenendo in evidenza la circostanza che le elevate disponibilità di cassa avevano consentito all amministrazione regionale, sino ad allora, di non accendere i mutui autorizzati con legge finanziaria per il In relazione alla verifica del limite sopra evidenziato, per quanto riguarda il 2013, dall analisi dei dati trasmessi dalla Regione del Veneto si sono rilevati gli importi relativi alla capacità di indebitamento da un punto di vista quantitativo, ovvero l importo dei mutui ulteriormente stipulabili, le cui rate di ammortamento sommate a quelle dovute in esecuzione di prestiti già assunti, consentano di non superare il tetto, stabilito dalla legge, del 20% delle entrate a libere destinazione. Dalle risultanze del rendiconto 2013 e dai dati forniti dalla regione, risulta che le entrate tributarie di cui al Titolo I accertate nell esercizio ammontano a 9.267,86 mln di euro (erano 9.612,9 mln di euro nel ,2 nel 2010) dei quali 8.438,86 mln di euro a destinazione vincolata. La quota non vincolata è risultata pari a 829 mln di euro (erano 1.243,7 nel 2012, 264 Non influiscono su tale limite quantitativo l indebitamento autorizzato in deroga da leggi speciali, le operazioni di rinegoziazione dei mutui, nonché le anticipazioni ordinarie di cassa, concesse dal tesoriere per far fronte alla temporanea mancanza di liquidità per effettuare spese (di qualsiasi natura) per le quali è già prevista idonea copertura in bilancio. 265 Autorizzati con legge finanziaria regionale n. 14 del 6 aprile 2012 che ammontavano a 30 mln di euro per investimenti regionali dell anno 2012 e per 1628 mln di euro per investimenti regionali derivanti da impegni assunti però negli esercizi anteriori al

321 1.221 nel 2011, 1.203,6 nel 2010). Il limite massimo delle annualità di ammortamento pagabili per quota capitale e interessi ad inizio esercizio si attestava a 168 mln di euro mentre a fine esercizio 2013 si è attestava, sul valore di 166 mln di euro (erano 248,7 nel 2012, 305 nel 2011, 300,90 nel 2010) pari al 20% delle entrate libere (ammontanti a 829 milioni), con un decremento rispetto al dato previsionale di circa 2 milioni e, parimenti con un decremento notevole, rispetto al valore del limite percentuale che risultava lo scorso anno, di circa 82,7 milioni. Nella successiva tabella 4 viene esposto l andamento sia delle annualità di ammortamento pagabili che della capacità quantitativa (complessiva e residua) di indebitamento degli ultimi anni. TAB. 4 (in milioni di euro) Annualità di ammortamento pagabili 254,6 261, ,6 298,6 309,0 301,0 305,0 248,7 165,9 Capacità di indebitamento da un punto di vista quantitativo Capacità residua di indebitamento da un punto di vista quantitativo Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto. Per la Regione del Veneto la capacità teorica di indebitamento da un punto di vista quantitativo per il 2013, seguendo un trend costante nell ultimo biennio, è in riduzione, dopo il costante aumento registratosi nel triennio (3.995 nel 2009, nel 2010, nel 2011; +14,9% sul triennio). Percentuale che si era concretizzata anche grazie agli incrementi del gettito di alcuni tributi e alla ristrutturazione del debito avvenuta nel In relazione all indebitamento nel 2013 la differenza tra previsioni (successiva tabella 5) e consuntivo (successiva tabella 6) si è rivelata molto ampia: infatti, la capacità teorica di indebitamento, che a livello previsionale ammontava ad euro (nel 2012 erano milioni), a consuntivo si assesta a (nel 2012 erano 3.804). Mentre, la capacità residua in sede preventiva pari a 374 mln di euro (circa la metà rispetto ai 691 mln di euro del 2012), anche in relazione alla presenza di mutui autorizzati per mln di euro non contratti a fine esercizio (erano mln di euro nel 2012), si assestava a consuntivo a milioni di euro. La differenza tra previsioni e consuntivo appare influenzata: dalla differenza nelle entrate tributarie accertate rispetto a quelle previste su cui calcolare il 20% (Titolo I: 9.219,4 previste e 9.267,86 accertate delle quali a libera destinazione rispettivamente 842 previste e 829 accertate); 212

322 dalle rate effettivamente pagate rispetto a quelle previste; dalla diversa previsione del tasso di interesse applicato sulle annualità delle rate di ammortamento, ai fini del calcolo della capacità di indebitamento: in sede di preventivo il tasso IRS a 15 anni rilevato al 27 febbraio 2013 era pari al 2,25% mentre quello rilevato al 30 dicembre 2013 è stato pari al 2,610% 266 ; dalla mancata contrazione di indebitamento, a seguito della elevata disponibilità generale di cassa che ammontava al 31 dicembre 2012 a 1.173,51 mln di euro, in ossequio all articolo 26, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001, che consente di ricorrere al suddetto indebitamento solo al verificarsi di effettive esigenze di cassa 267. La Regione dunque, non ricorrendo all indebitamento autorizzato, come meglio si dirà oltre, ha impedito di caricare sul bilancio gli oneri di ammortamento dei mutui non contratti e, nel contempo, ha mantenuto elevata la capacità residua di indebitamento seppur sulla questione non ci si può esimere di evidenziare che in sede di assestamento l ammontare del mutuo a pareggio autorizzato come si è visto è stato notevolmente aumentato con ciò destando forti perplessità sull attendibilità e congruità della capacità previsionale di bilancio. TAB. 5 (in milioni di euro) Capacità di indebitamento 2013 (Bilancio di previsione) DESCRIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE A LIBERA DESTINAZIONE (iscritte nel Tit. I, Bilancio 2013) 842 Limite del 20% 168 Rate per mutui in ammortamento Per mutui totali in essere a carico della Regione 116 a sottrarre: rate per mutui in ammortamento pagati dalla Regione ma assistiti da contributo statale 12 a sottrarre: rate per mutui in ammortamento in materia di trasporto pubblico locale assistiti da contributo statale ma pagati dalla Regione a causa dei tagli operati dall'art. 14 co. 2 dalla Legge 122/ a sottrarre: rate per mutui in ammortamento pagati dalla Regione in materia di sanità ai sensi della L. 67/93 e L. 39/99 24 TOTALE rate per mutui in ammortamento a totale carico regionale 69 Residua disponibilità per rate ammortamento mutui 100 Capacità teorica di indebitamento Mutui autorizzati nel 2012 (con LR 6/4/2012, n. 14) Prestiti per investimenti regionali dell anno Prestiti per investimenti regionali impegnati negli esercizi precedenti al Totale mutui autorizzati nel Residua capacità teorica di indebitamento 374 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 266 La regione, in sede istruttoria, ha comunicato che ad entrambe le previsioni è stato aggiunto a livello prudenziale un ulteriore 1%. 267 L art. 26, comma 5 dispone: Al perfezionamento delle operazioni di mutuo e dei prestiti obbligazionari autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa. 213

323 TAB. 6 (in milioni di euro) Capacità di indebitamento 2013 (Consuntivo) DESCRIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE A LIBERA DESTINAZIONE (iscritte nel Titolo I) 829 Rate per mutui in ammortamento Limite del 20% 166 Per mutui totali in essere a carico della Regione 93 a sottrarre: rate per mutui in ammortamento pagati dalla Regione ma assistiti da contributo statale 12 a sottrarre: rate per mutui in ammortamento in materia di trasporto pubblico locale assistiti da contributo statale ma pagati dalla Regione a causa dei tagli operati dall'art. 14 co. 2 dalla Legge 122/ a sottrarre: rate per mutui in ammortamento pagati dalla Regione in materia di sanità ai sensi della L. 67/93 e L. 39/99 24 TOTALE rate per mutui in ammortamento a totale carico regionale 46 Residua disponibilità per rate ammortamento mutui 120 Capacità teorica di indebitamento Totale mutui accertati Residua capacità teorica di indebitamento Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 4.6 IL RISPETTO DEI LIMITI QUALITATIVI ALL INDEBITAMENTO NELL ANNO 2013 La possibilità per la Regione del Veneto di attingere al mercato dei capitali per sostenere le proprie spese di investimento secondo la regola aurea sancita a livello costituzionale è condizionata, come visto in base all art. 26, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001, al verificarsi di effettive esigenze di cassa 268. Nel corso degli ultimi esercizi finanziari, l applicazione del ricordato art. 26, comma 5, ha determinato che i mutui originariamente autorizzati non sono stati contratti per intero. La mancata contrazione non comporta la perdita della qualifica di fonte di finanziamento ovvero finanziamento con indebitamento. Atteso che in sede consuntiva dalle risultanze del rendiconto 2013 emerge che la Regione non ha acceso i mutui autorizzati per gli importi previsti dalle leggi di bilancio e di 268 L art. 26, comma 5 dispone: Al perfezionamento delle operazioni di mutuo e dei prestiti obbligazionari autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa. 214

324 assestamento e che, quindi, anche per l anno 2013, come negli esercizi precedenti, la mancata contrazione degli stessi non ha inciso sul rispetto dei limiti qualitativi all indebitamento, la questione si pone principalmente in sede di copertura degli equilibri complessivi di bilancio in sede previsionale laddove come visto norme statali (art. art. 10, comma 2, della legge 281/1970 come modificato dall art. 23, comma 1, del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76) e disposizione regionale (art comma 2 della legge regionale 39/2001) consentono il ricorso all indebitamento per la copertura del disavanzo risultante tra il totale delle spese che si prevede di impegnare e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell esercizio di riferimento. Peraltro, il complesso meccanismo, previsto dalle richiamate disposizioni, che consente il ricorso ai cosiddetti mutui a pareggio e che impone il rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi all indebitamento è chiaramente ricostruito dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. N. 17/SEZAUT/2010/FRG 270 alla lettura della quale si rinvia. La Sezione ha già manifestato le sue perplessità in sede di controllo finanziario, svolto sul bilancio di previsione 2013 e sul rendiconto 2012 della Regione del Veneto, ai sensi del comma 166, art. 1, legge n. 266/ ove aveva rilevato che.il presunto saldo netto di parte corrente (pari a euro), che risulta in notevole peggioramento rispetto ai corrispondenti saldi positivi registrati a consuntivo nei rendiconti dei due esercizi precedenti ( nel 2011 e nel 2012), risulta interamente coperto dal saldo generato dalla gestione in conto capitale ( euro), positivo grazie alle entrate iscritte al Tit. V Accensione di prestiti (pari a circa 2 miliardi di euro). In particolare, il saldo complessivo derivante dalla gestione di competenza dell esercizio 2013 è stimato, a preventivo, pari a zero essendo le entrate che si prevede di accertare uguali alle spese di cui si autorizza l impegno (stimate in migliaia di euro). Sul punto non si può far a meno di effettuare una serie di considerazioni circa il costante utilizzo dell opportunità offerta dalla normativa regionale in vigore per conseguire gli equilibri di bilancio iscrivendo in bilancio di previsione la copertura dei disavanzi mediante ricorso a mutui. Infatti, come già evidenziato nelle relazioni sugli esercizi finanziari anteriori al 2012, e nella relazione di accompagnamento alla Parifica del rendiconto 2012, i ripetuti disavanzi di amministrazione che hanno caratterizzato gli ultimi anni conseguono alla scelta della Regione 269 La disposizione di cui al citato art. 25 prevede: 1. La Regione può contrarre mutui o ricorrere a prestiti obbligazionari, con oneri a proprio carico, per provvedere a spese d'investimento, nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali. 2. Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 è consentito per la copertura del disavanzo risultante tra il totale delle spese che si prevede di impegnare e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell esercizio di riferimento, nel limite di un importo non superiore al totale cumulato delle spese d'investimento e delle spese per l assunzione di partecipazioni a società finanziarie regionali, se non finanziate con entrate a destinazione vincolata. 3. Il ricorso all indebitamento con oneri a carico del bilancio regionale è autorizzato esclusivamente con legge di bilancio o con legge di assestamento, per il solo esercizio a cui l autorizzazione si riferisce. 4. L importo complessivo delle annualità di ammortamento a carico della Regione per l indebitamento in estinzione nell esercizio di riferimento non può superare il venticinque per cento dell ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, a condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura nell ambito delle previsioni del bilancio annuale e riscontro di copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale, in corrispondenza degli esercizi di riferimento. 5. Il ricorso ad indebitamento non può essere autorizzato in mancanza di approvazione del rendiconto generale del penultimo esercizio rispetto a quello cui l autorizzazione all indebitamento si riferisce. 6. La Giunta regionale provvede al ricorso all indebitamento, con oneri a carico dello Stato, direttamente sulla base delle relative leggi statali di autorizzazione. 270 Recante La gestione finanziaria delle Regioni. Esercizi , pagg. 24 e ss. 271 Relazione allegata alla deliberazione n. 427/2014/PRSE del 23/07/

325 del Veneto di non ricorrere alla contrazione dei mutui a pareggio già autorizzati con leggi di bilancio e di assestamento 272. Seppur in tale scelta molto ha influito la capacità della Regione di valutare le ricadute di un ricorso all indebitamento per la copertura del disavanzo è intuitivo dal punto di vista contabile che l analisi globale dei risultati della gestione finanziaria deve tener conto non solo dell avanzo/disavanzo formale di amministrazione, ma anche del disavanzo reale che deve essere finanziato nell esercizio successivo. Sul punto, non appare superfluo ribadire quanto già evidenziato da questa Sezione in relazione al fatto che l incremento del disavanzo reale seppur non vada considerato necessariamente come un dato negativo, poiché potrebbe essere determinato, e nei fatti lo è, dal minor ricorso all indebitamento grazie all esistenza di una sufficiente dotazione di cassa, appare necessariamente legato alla possibilità della Regione di utilizzare appieno le proprie capacità di cassa.. Appare di palmare evidenza che un risultato di siffatta portata, che incide sulla capacità della Regione di far fronte al proprio disavanzo, pur mantenendo per l ente una sufficiente capacità potenziale di indebitamento a copertura del disavanzo, per le motivazioni legate al rispetto dei nuovi principi contabili costituzionali in precedenza evidenziati, imporrebbe non solo di non ricorrere alla contrazione di mutui a copertura del disavanzo corrente ma di ricondurre a bilancio detta copertura. Sul punto, infatti, non possono, ignorarsi le perplessità già espresse da questa Sezione 273 con la conseguenza che..il ricorso a tale soluzione ingesserebbe la politica di bilancio regionale per gli esercizi a venire venendosi a verificare un innalzamento del rapporto tra l incidenza sul bilancio dell indebitamento regionale e la gestione corrente. Detta politica di bilancio, tuttavia, seppur fondata sulla previsione normativa della legge di contabilità regionale rischia di porre in serio pericolo il mantenimento degli equilibri futuri di bilancio, atteso che la tendenza del legislatore appare finalizzata non solo all obbligo di rispetto degli equilibri di bilancio 274, ma anche alla tutela di valori giuscontabili che vanno oltre il rispetto dei vincoli del patto di stabilità. Di tale conseguenze, peraltro, appare consapevole anche l amministrazione regionale 275. Appare pertanto necessario ricondurre la gestione del bilancio entro binari più virtuosi, atteso che proprio per effetto delle modifiche costituzionali intervenute non appare più sufficiente solo ridurre la capacità teorica massima di indebitamento, ma occorre continuare ad operare per ricondurre la gestione corrente entro margini operativi più stringenti in grado di far conseguire avanzi da destinare alla copertura delle spese di investimento derivanti dai precedenti esercizi 272 Si veda quanto evidenziato nella Sezione dedicata agli equilibri di bilancio. 273 Referto sulla gestione finanziaria del 2011 reso ai sensi della legge 131/ Con legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 come visto, si è introdotto il principio costituzionale di pareggio di bilancio. 275 Infatti, nella relazione tecnico-contabile allegata al rendiconto per gli esercizi 2012 e 2013 viene evidenziato come i peggioramenti del risultato di amministrazione e, di conseguenza del disavanzo, verificatosi a partire dal 2008, sono per gran parte riconducibili alle politiche propulsive della spesa adottate nel decennio trascorso dalla Regione, anche ricorrendo alla creazione di importanti deficit di bilancio in sede previsionale da coprirsi mediante il ricorso all indebitamento. Se tali politiche si sono rivelate utili come spinta per lo sviluppo del territorio, è altrettanto chiaro che il bilancio regionale è stato sottoposto ad un notevole stress dal punto di vista contabile e finanziario. 216

326 cercando anche di evitare la copertura del disavanzo mediante contrazione di mutui a pareggio. 276 Tuttavia, proprio in relazione alla modalità con la quale il Consiglio autorizza la contrazione di detti mutui a pareggio, si ritiene che il richiamato e auspicato stringente legame, tra l ammontare dell indebitamento autorizzato e quello degli impegni a destinazione vincolata finalizzati al pagamento delle obbligazioni già esistenti originate da investimenti pregressi, debba trovare una migliore rappresentazione soprattutto nell articolato del bilancio di previsione e dell assestamento. Volendo analizzare il contenuto delle norme autorizzative alla contrazione dei mutui a pareggio per l esercizio 2013, il richiamo allo specifico Allegato effettuato nell articolo 5 della legge regionale 4/2013 (Legge di bilancio 2013) e della Tabella F che si riscontra nell articolo 4 della legge 33/2013 (Legge di assestamento 2013) non assicurano una stretta correlazione, rispettosa del vincolo di destinazione delle risorse derivanti da mutui a pareggio autorizzati, tra momento autorizzatorio e momento gestorio atteso che andrebbero richiamati nell articolato anche tutti gli impegni effettuati su investimenti previsti in leggi di bilancio e finanziarie pregresse, per i quali la Regione non abbia ancora provveduto alla copertura mediante materiale contrazione del debito preventivamente autorizzato. Allegato che andrebbe esplicitamente richiamato negli articoli che autorizzano la Giunta a contrarre il mutuo a pareggio ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale 39/2001. Seppur, dunque, come per gli esercizi precedenti, la mancata contrazione dei mutui autorizzati non ha inciso sul rispetto dei limiti qualitativi all indebitamento si rileva che il margine della gestione corrente, è stato completamente assorbito dal disavanzo applicato degli esercizi precedenti conseguente alla richiamata scelta di non contrarre i mutui a pareggio ed operare con la liquidità conseguente all operatività dei vincoli del Patto di stabilità. In tal modo si sono sostenute contabilmente le spese d investimento (utilizzando le risorse di cassa esistenti) senza ricorrere a detta fonte straordinaria di finanziamento ma, come visto, la conseguenza è stata quella di formare un ripetuto disavanzo d esercizio seppur costantemente ridottosi negli ultimi anni. Peraltro, in base alle considerazioni effettuate in precedenza tale meccanismo, in relazione al contenuto del nuovo articolo 40 del D.Lgs 118/2011, dovrà necessariamente trovare nella situazione complessiva dell indebitamento per spese di investimento pregresse, autorizzato e non contratto al 31 dicembre 2015, il riferimento per la costruzione di una politica di mantenimento degli equilibri di bilancio i cui spazi di operatività appaiono estremamente risibili. Come anche evidenziato nella Relazione di accompagnamento alla parifica dello scorso anno, si richiama la Regione a porre particolare attenzione all evidenziato fenomeno. Si rappresenta, che in relazione alle evidenziate criticità la Regione, in data 19 settembre 2014, ha fornito 277 le seguenti controdeduzioni: Prendiamo atto delle perplessità sollevate 276 Di tale esigenza è ben cosciente la Regione Veneto, come emerge dalla lettura dei Rendiconti Generali degli esercizi 2012 (pag. 157) e 2013 (pag. 157). 277 Cfr. Nota del Presidente della Regione n /2014, cit. 217

327 dalla Corte circa la possibilità che la Regione, in sede previsionale, possa aver previsto che un presunto disavanzo nella gestione di parte corrente potesse essere coperto mediante ricorso ad entrate iscritte al Titolo V. Tuttavia, visti i riferimenti citati in relazione al controllo finanziario svolto sul bilancio di previsione 2013 e sul rendiconto 2012, deduciamo che le perplessità sollevate derivano dalle elaborazioni condotte dalla Corte sulla tabella 3.1 del questionariorelazione bilancio di previsione Orbene, lo schema adottato per strutturare detta tabella risulta solo parzialmente rispecchiare la struttura del bilancio previsionale delle Regioni, apparendo in realtà più ritagliata sugli schemi contabili degli Enti Locali. Nella realtà, come verrà dimostrato di seguito, la Regione ha pienamente conseguito gli equilibri di bilancio previsti dalla normativa in vigore, compreso il rispetto dei vincoli stabiliti dall art. 119 comma 6 della Costituzione. Innanzitutto, prendiamo atto di quanto raccomandato dalla Corte affinché in sede di approvazione del bilancio previsionale e dell assestamento venga maggiormente sottolineato il collegamento tra l autorizzazione al ricorso all indebitamento a copertura del disavanzo e gli impegni per investimenti non ancora coperti con mutuo. Tuttavia, si fa notare che tale collegamento è già evidenziato in maniera analitica con allegati sia alla legge di bilancio che di assestamento. Tale elenco analitico, riportato per l assestamento 2013, all allegato E, è alla base della redazione della già più volte menzionata Tabella F, che deve, pertanto, considerarsi una tabella riassuntiva. Quanto poi al collegamento fra i due importi, richiesto dalla Corte nell articolato che autorizza il ricorso all indebitamento, si fa presente come di prassi, l articolo in questione sia elaborato riportando proprio il richiamo richiesto. Nel caso specifico del Bilancio previsionale 2013, per esempio, l art. 5 della L. R. n. 4/2013, prevede espressamente che ( ) si autorizza ( ) la contrazione di prestiti ( ) d importo complessivo non superiore ad euro ,19 ( ). Di detto ammontare è dato riscontro nella Tabella Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2013 per spese d investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati. L'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata nella formula legislativa sopra evidenziata, assicura, dunque, il rispetto dei vincoli imposti dall'art.119, comma 6, della Costituzione, sulla base dei due seguenti elementi: - il confronto fra l'importo del disavanzo e quello degli impegni da tabella F (a sua volta approvata dal Consiglio regionale): sintantoché la misura del disavanzo è inferiore, massimo uguale a quella degli impegni per spese d investimento non ancora coperti da debito, il vincolo suddetto sarà rispettato; - visto che dell'importo complessivo massimo del debito autorizzato "è dato riscontro nella Tabella F e visto che tale tabella è la sintesi degli impegni per spese di investimento analiticamente elencati nella tabella E delle leggi di assestamento come prodromici alla redazione della tabella F medesima, il debito che dovesse essere materialmente contratto in attuazione dell'articolo autorizzatorio non può che essere contratto a copertura di impegni di spesa di investimento. Il meccanismo sopra descritto differisce profondamente da quello 218

328 previsto dalla normativa contabile pertinente agli EE.LL. Per questi ultimi, infatti, vige la figura del cd mutuo di scopo, che prevede l'autorizzazione a contrarre un debito a fronte di un preciso investimento e viceversa. Le regole contabili valide per le Regioni, nello specifico per la Regione del Veneto, l art. 25 della L.R. n. 39/2001, invece, prevedono che si possa ricorrere all'indebitamento per la copertura più generale di disavanzi di bilancio nel limite di un importo non superiore al totale cumulato delle spese d investimento e delle spese per l assunzione di partecipazioni a società finanziarie regionali, cosicché il controllo del rispetto dell art. 119 avviene con un meccanismo più sofisticato che è quello più sopra descritto, che è debitamente recepito dalla formulazione degli articoli autorizzatori dell'indebitamento, come l'art. 5 sopra richiamato. Relativamente a quanto osservato dalla Corte al primo capoverso della terza pagina del punto 4.6, si fa notare come quanto auspicato dalla Corte medesima in termini di sforzo per ricondurre la gestione del bilancio entro binari più virtuosi, sia già stato avviato dalla Regione sin dall esercizio 2011, a partire dal quale, come più volte evidenziato anche nelle relazioni ai rendiconti, la Regione ha fortemente ridotto in modo graduale il ricorso al deficit di bilancio, fino ad azzerarlo nel bilancio previsionale Non a caso, la tabella costruita dalla stessa Corte e riportata a pag. 114 della bozza di relazione di accompagnamento inviataci, dimostra come, in particolare, depurando il valore del saldo gestione in c/capitale dell anno 2013, così come dalla nostra nota su pag. 115, già inviatavi con nota del 15 settembre 2014 n. prot , (cosicché il risultato in questione risulti ammontare a ca. 338 mln di euro), sia evidente come negli ultimi tre esercizi la Regione abbia generato un saldo gestione di parte corrente positivo in misura tale da consentire alla Regione medesima di coprire con tale saldo anche il saldo negativo della gestione in c/capitale. Sempre restando alla Tabella in parola, si fa peraltro osservare come il costante conseguimento di un saldo di gestione corrente positivo (proprio così come calcolato dalla Corte) che la tabella citata evidenzia (pari a 1,2 mld di euro nel 2011, a 300 mln di euro nel 2012 e a 549 mln di euro nel 2013), fughi definitivamente, sempre che ce ne fosse stato di bisogno, il timore che il ricorso all indebitamento a copertura del disavanzo includa la copertura di spese correnti. In relazione a quanto sopra dedotto, si evidenzia che nell ordinamento finanziario delle amministrazioni pubbliche (come da costante giurisprudenza della Corte Costituzionale), i principi del pareggio e dell equilibrio tendenziale fissati nell art. 81, quarto comma, Cost., si realizzano attraverso due regole, una statica e l altra dinamica: la prima, consiste nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa; la seconda, fondata sul carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, non consente di superare, in corso di esercizio, gli stanziamenti dallo stesso consentiti. La loro combinazione protegge l equilibrio tendenziale durante l esercizio a condizione che le pertinenti risorse correlate siano effettive e congruenti in relazione alla costruzione degli equilibri, attraverso il costante utilizzo dell opportunità, offerta dalle normativa regionale, di provvedere in bilancio di previsione alla copertura dei disavanzi mediante ricorso ai cd. mutui a pareggio (di fatto poi non contratti). 219

329 Si rileva che la mancata accensione del mutuo nell anno di competenza non frena il proseguire del ciclo di spesa, che è stata giuridicamente contratta e contabilmente impegnata. In conseguenza, affinché si possano correttamente autorizzare, ai sensi della legge regionale, impegni di spesa in misura superiore al totale delle entrate (cioè in disavanzo), occorre verificare la sostenibilità prospettica del mutuo a pareggio, cioè la capacità della Regione di pagare, in futuro, tutte le spese assunte in disavanzo e coperte con entrate da indebitamento, solo stanziate. Ciò al fine di evitare che attraverso il ricorso all istituto del mutuo a pareggio venga rappresentata una situazione solo formale di equilibrio dei conti. Occorre, tra l altro, tenere presente che il calcolo dell ammontare dei finanziamenti non contratti (ovvero l importo massimo d indebitamento che le leggi regionali di assestamento possono autorizzare a copertura finanziaria dei disavanzi derivanti dagli esercizi precedenti) non può prescindere dall evoluzione contabile della spesa d investimento strettamente correlata agli stessi. In conseguenza di ciò, si impone la costruzione di tecniche di rilevazione contabile che assicurino, come in precedenza evidenziato, il mantenimento e rendano possibile il controllo, di un siffatto legame (che, chiaramente, si protrae oltre l esercizio di previsione) tra le entrate da indebitamento e le spese di investimento da esse finanziate. A tal fine, fermo restando quanto prescritto dall art. 13, co. 2, lett. b), L.R. n. 39/2001, il bilancio annuale dovrebbe contenere, oltre alla specificazione della quota di indebitamento destinata alla copertura del disavanzo derivante dalla mancata contrazione di mutui negli esercizi precedenti, un documento allegato che ponga in connessione l indebitamento autorizzato a pareggio con il totale o la quota parte delle spese di investimento previste (individuate dall art. 3, comma 17 della L. n. 350/2003). La rilevazione contabile dovrebbe proseguire in un altro documento, da allegare alla legge regionale di assestamento di bilancio, diretto a dimostrare il rispetto del limite qualitativo all eventuale indebitamento autorizzato per finanziare il disavanzo derivante degli esercizi precedenti, con la specificazione puntuale (analitica), delle spese di investimento atteso che potrebbe concretizzarsi la violazione della regola consacrata nell art. 119 Cost. (il divieto di indebitamento per spese di natura corrente) non solo nel caso in cui l indebitamento autorizzato non finanzi spese di investimento, ma anche quando non sia evidente, in sede di assestamento, la diretta riferibilità alle spese di investimento impegnate negli anni precedenti ossia nel caso di indeterminatezza ed indeterminabilità delle spese cui l indebitamento è finalizzato. Dalle risultanze contabili del Rendiconto regionale, detto principio non risulta osservato atteso che nella Tabella E allegata allo stesso, richiamata anche in sede di controdeduzioni, sono riportati anche impegni di spesa su capitoli inerenti a spese correnti. Ciò, tenendo in considerazione, come in precedenza rilevato, che in sede di assestamento 2103 l ammontare dell autorizzazione dell indebitamento è stata aumentata anche per dare copertura al maggiore disavanzo seguito alle risultanze definitive dell esercizio del saldo finanziario negativo comprensivo della spesa corrente. Inoltre, si evidenzia come l analisi globale dei risultati della gestione finanziaria debba tener conto non solo dell avanzo/disavanzo formale di 220

330 amministrazione, ma anche del disavanzo reale che deve essere finanziato nell esercizio successivo. 4.7 L ANDAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI La Regione del Veneto nel 2006 ha stipulato due collar di tasso di interesse, in relazione ai prestiti obbligazionari Regione del Veneto 2005 e Regione del Veneto Dalle informazioni pervenute dalla Regione, è dato rilevare che detti strumenti al 31 dicembre 2013, presentavano rispettivamente un nozionale di euro ,00 e di euro ,00. Poiché alla stessa data come visto in precedenza il debito residuo regionale (escludendo le risorse assunte con ricorso l anticipazione di liquidità, di cui non si tiene conto peraltro anche nelle successive analisi) ammontava ad euro ,32, la quota dello stesso coperta tramite strumenti finanziari derivati risultava pari al 23%. Composizione del debito per tipologia di tasso al 31 dicembre 2013 Tasso variabile 55% Tasso variabile con copertura 23% Tasso fisso 22% Il primo collar stipulato, avente come sottostante il prestito obbligazionario Regione del Veneto 2005, presenta i livelli di floor e cap indicati nella seguente tabella, per i periodi e sui nozionali specificati nella tabella 7 (in unità di euro). 221

331 TAB. 7 Barriere inferiori e superiori del collar sul BOR Regione del Veneto 2005 Floor Cap Dal Al Nozionale ( ) (p.p.a.) (p.p.a.) 31/12/ /06/ ,00 2,90 5,35 30/06/ /12/ ,00 3,20 5,35 31/12/ /06/ ,00 3,30 5,35 30/06/ /12/ ,00 3,45 5,35 31/12/ /06/ ,00 3,55 5,35 30/06/ /12/ ,00 3,75 5,35 31/12/ /06/ ,00 3,90 5,35 30/06/ /12/ ,00 3,95 5,35 31/12/ /06/ ,00 4,08 5,35 30/06/ /12/ ,00 4,08 5,35 31/12/ /06/ ,00 4,08 5,35 30/06/ /12/ ,00 4,08 5,35 31/12/ /06/ ,00 4,08 5,35 30/06/ /12/ ,00 4,08 5,35 Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto Nei primi quattro periodi i valori dell Euribor rilevati alla data di riferimento sono stati compresi nel corridoio formato da floor e cap. Tali valori sono stati infatti: 3,851% (rilevato il 28 dicembre 2006, per il semestre con scadenza 30 giugno 2007); 4,313% (rilevato il 28 giugno 2007, per il semestre con scadenza 31 dicembre 2007); 4,768% (rilevato il 27 dicembre 2007, per il semestre con scadenza 30 giugno 2008); 5,121% (rilevato il 26 giugno 2008, per il semestre con scadenza 31 dicembre 2008). A dimostrazione della correttezza della previsione di rialzo dei tassi di interesse che aveva spinto la Regione del Veneto ad attuare un riequilibrio del proprio debito relativamente alla tipologia di tasso, è rilevante sottolineare che i tassi sopra elencati sono crescenti e che l Euribor a 6 mesi ha raggiunto, il 9 ottobre 2008, un picco pari a 5,448%. In entrambi i semestri del 2009, del 2010, del 2011 e del 2012 invece il tasso Euribor a 6 mesi è risultato inferiore alle bande 278. Ciò ha comportato nei semestri sopra considerati flussi in uscita per la Regione pari ad euro ,76, euro ,22, euro ,75, euro ,67, euro ,39, euro ,66, euro ,97 ed euro ,77. Anche in entrambi i semestri del 2013 il tasso Euribor a 6 mesi è risultato inferiore alle bande: 0,319% (rilevato il 27 dicembre 2012, per il semestre con scadenza 30 giugno 2013); 0,337% (rilevato il 27 giugno 2013, per il semestre con scadenza 31 dicembre 2012). 278 I valori risultanti dai dati trasmessi dalla Regione ammontano 3,037% (rilevato il 29 dicembre 2008, per il semestre con scadenza 30 giugno 2009); 1,334% (rilevato il 26 giugno 2009, per il semestre con scadenza 31 dicembre 2009); 0,993% (rilevato il 29 dicembre 2009, per il semestre con scadenza 30 giugno 2010); 1,035% (rilevato il 28 giugno 2010, per il semestre con scadenza 31 dicembre 2010); 1,238% (rilevato il 29 dicembre 2010, per il semestre con scadenza 30 giugno 2011); 1,770% (rilevato il 28 giugno 2011, per il semestre con scadenza 31 dicembre 2011); 1,625% (rilevato il 29 dicembre 2011, per il semestre con scadenza 30 giugno 2012); 0,929% (rilevato il 28 giugno 2012, per il semestre con scadenza 31 dicembre 2012). 222

332 Ciò ha comportato due flussi in uscita per la Regione pari ad euro ,57 ed euro ,21. Per il secondo collar, avente come sottostante il prestito obbligazionario Regione del Veneto 2003, valgono le stesse considerazioni: i valori dell Euribor rilevati alla data di riferimento per i primi quattro semestri (coincidenti con quelli applicabili al primo collar e sopra riportati) sono stati compresi nella banda formata dai floor e dal cap riportati nella successiva tabella 8 (in unità di euro), mentre il tasso Euribor in entrambi i semestri del 2009, del 2010 e del 2011 è risultato inferiore alle bande, comportando quattro flussi in uscita per la Regione pari, rispettivamente, ad euro ,40, ad euro ,29, ad euro ,35, ad euro ,72, ad euro ,75 e ad euro ,88. Parimenti per i semestri con scadenza 29 giugno 2012 e 31 dicembre 2012 i tasso Euribor a 6 mesi è risultato inferiore alle bande, ovvero 1,640% (rilevato il 28 dicembre 2011,) e 0,926% (rilevato il 27 giugno 2012, per il semestre con scadenza), con flussi in uscita per la Regione pari ad euro ,26 e euro ,11. Anche in entrambi i semestri del 2013 il tasso Euribor a 6 mesi è risultato inferiore alle bande: 0,319% (rilevato il 27 dicembre 2012, per il semestre con scadenza 28 giugno 2013); 0,343% (rilevato il 26 giugno 2013, per il semestre con scadenza 31 dicembre 2013). Ciò ha comportato due flussi in uscita per la Regione pari ad euro ,29 e ad euro ,26. TAB. 8 Barriere inferiori e superiori del collar sul BOR Regione del Veneto 2003 Dal Al Nozionale Floor (p.p.a.) Cap (p.p.a.) 31/12/ /06/ ,00 3,20 5,48 30/06/ /12/ ,00 3,30 5,48 31/12/ /06/ ,00 3,45 5,48 30/06/ /12/ ,00 3,55 5,48 31/12/ /06/ ,00 3,75 5,48 30/06/ /12/ ,00 3,90 5,48 31/12/ /06/ ,00 3,95 5,48 30/06/ /12/ ,00 4,10 5,48 31/12/ /06/ ,00 4,10 5,48 30/06/ /12/ ,00 4,10 5,48 31/12/ /06/ ,00 4,10 5,48 29/06/ /12/ ,00 4,10 5,48 31/12/ /06/ ,00 4,10 5,48 28/06/ /12/ ,00 4,10 5,48 Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto Come risulta anche dalla Tabella F al disegno di legge di approvazione del Rendiconto 2013 della Regione del Veneto, complessivamente per l anno 2013 gli oneri e gli impegni finanziari sostenuti dalla Regione, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati, sono pari ad euro ,

333 Se si osserva lo storico del tasso medio pagato sul debito, appare chiaro che prima della ristrutturazione del debito, avvenuta nella prima parte del 2006, lo stesso era sostanzialmente allineato all Euribor a 6 mesi, da cui differiva soprattutto in conseguenza dello spread applicato dagli istituti finanziatori, essendo allora il debito della Regione pressoché totalmente contratto a tasso variabile. Tramite la ristrutturazione dell anno 2006, la composizione del debito in termini di tasso è stata ripartita in modo più prudenziale tra fisso, variabile e variabile con copertura tramite strumenti finanziari derivati, perseguendo una strategia di diversificazione e di diminuzione dell esposizione ai rischi di tasso di mercato delle uscite di bilancio relative al servizio del debito; contemporaneamente è stata allungata la vita media residua del debito regionale, in precedenza eccessivamente breve. Nella seguente tabella 9 si evidenzia che la migliore ripartizione del debito in termini di tipologia di tasso ha permesso di dare maggiore stabilità al tasso medio pagato dalla Regione rispetto alle ampie oscillazioni presentate dall Euribor. TAB. 9 Tasso medio di interesse pagato sul debito complessivo, compresi i flussi differenziali dei derivati* Euribor 6m Tasso medio Tasso medio annuo I semestre- 2,621% 2,672% II semestre- 3,135% 3,514% I semestre- 3,801% 3,966% II semestre- 4,291% 4,348% I semestre- 4,795% 4,762% II semestre- 5,068% 4,956% I semestre- 3,322% 3,730% II semestre- 1,404% 2,650% I semestre- 0,996% 2,441% II semestre- 1,016% 2,471% I semestre- 1,247% 2,627% II semestre- 1,747% 2,905% I semestre- 1,661% 2,875% II semestre- 0,935% 2,474% I semestre- 0,326% 2,146% II semestre- 0,321% 2,143% 3,1% 4,2% 4,9% 3,2% 2,5% 2,8% 2,7% 2,1% * il tasso medio non è stato calcolato sugli oneri per l integrazione del pagamento delle rate di ammortamento del debito contratto dalla Regione per il finanziamento degli investimenti nel trasporto pubblico locale, causata dai tagli ai contributi statali pluriennali ** media dei tassi Euribor 6m di riferimento per le singole operazioni, ponderata con il loro nozionale tempo per tempo. Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto. Come si nota nella sottostante tabella 10 la diversificazione di tasso ha condotto al pagamento di un tasso medio annuo di interesse del 2,1% nel 2013, valore che appare alquanto contenuto atteso che nello stesso è compreso l onere dei flussi differenziali di interesse sul debito coperto dai derivati. 224

334 TAB. 10 Tasso medio di interesse pagato sul debito distinto per tipologia Valore nominale in milioni di euro (inizio anno 2013) Composizione debito per tipologia di tasso (inizio anno 2013)* Tasso medio annuo Debito tasso variabile ,8% 1,4% Debito tasso fisso ,5% 4,4% Debito tasso variabile con copertura ,6% 4,1% -sottostante 0,4% -differenziale derivati 3,8% Debito totale ,0% 2,1% * Eventuali discrepanze tra singoli importi e totali sono dovute ad arrotondamenti. Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto. Dopo l anno 2006 non sono stati ristrutturati i derivati in essere e non ne sono stati stipulati ulteriori. Si evidenzia, poi, che, in osservanza dell ora abrogato articolo 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono state allegate ai bilanci di previsione per l esercizio finanziario 2008 e 2009 note evidenzianti gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da strumenti finanziari, anche derivati. Inoltre sono state allegate ai bilanci preventivi per gli esercizi finanziari 2010, 2011, 2012, 2013 e ai bilanci consuntivi per gli esercizi finanziari 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, ai sensi dell articolo 62, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, le note informative evidenzianti gli oneri e gli impegni finanziari rispettivamente stimati e sostenuti derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. Pur se la Regione del Veneto, quindi, appare in linea con le disposizioni, che prevedono obblighi di allegazione si raccomanda la predisposizione di una maggiore informativa idonea a dare una prospettazione completa degli effetti delle operazioni sui conti della Regione anche con riferimento al bilancio pluriennale ove si richiami il valore stimato di estinzione al momento di redazione del predetto documento contabile (cosiddetto mark to market). 4.8 I DEBITI COMMERCIALI DELLA REGIONE Alla luce della direttiva comunitaria 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita dal legislatore nazionale con il D.Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012, appare opportuno rilevare l esposizione debitoria della Regione verso terzi per la fornitura di merci e la prestazione di servizi (cd. debiti commerciali). A partire dal 2012 la Giunta Regionale ha adottato delle misure atte a garantire tempestività e monitoraggio dei termini per i pagamenti relativi a debiti commerciali della Regione. Tra queste rileva in particolare quella relativa all adozione di un archivio informatico dei documenti passivi, introdotto con deliberazione n del 25 giugno 2012, nel quale vengono ora censite le fatture e gli altri documenti contabili recepiti dalla Regione. Tuttavia è 225

335 necessario evidenziare che sono tuttora in corso adeguamenti e nuove implementazioni del sistema informativo contabile preordinato principalmente a mappare le registrazioni contabili relative ai debiti commerciali. Allo stato attuale la fonte informativa per la determinazione del debito commerciale rimane l archivio documenti passivi e la documentazione inserita da ciascuna struttura regionale. La Regione, a fronte della richiesta istruttoria della Sezione, acquisendo elementi informativi da tale archivio, ha evidenziato che l esposizione debitoria a carico della Regione al 31 dicembre 2013, relativa alla documentazione immessa a sistema ammonta a ,83 euro. Nella successiva tabella 11 (in unità di euro), i debiti sono suddivisi per Segreteria/Dipartimento di competenza (intese come strutture di budget). A questo fine è necessario precisare che la recente riorganizzazione delle strutture regionali (D.G.R. n. 2140/2013) ha introdotto la nuova aggregazione per Dipartimenti. La ridistribuzione delle competenze non consente di associare direttamente le vecchie Segreterie regionali ai nuovi Dipartimenti e si è dunque preferito presentare i dati aggregati secondo la Struttura che effettivamente ha inserito in procedura i documenti. TAB. 11 SEGRETERIA IMPORTI (euro) % AREA SANITA' E SOCIALE ,93 2,38% AVVOCATURA ,40 0,02% AVVOCATURA REGIONALE 9.216,57 0,01% DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI DEMANIO PATRIMONIO E SEDI ,49 2,30% DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE ,89 0,06% DIPARTIMENTO AMBIENTE ,75 0,10% DIPARTIMENTO COORDINAMENTO OPERATIVO RECUPERO ,30 0,19% AMBIENTALE/TERRITORIALE DIPARTIMENTO CULTURA ,87 0,18% DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO E FORESTE ,46 4,07% DIPARTIMENTO EE.LL. PERSONE GIURID. E CONTROLLO ATTI GESTIONI COMMISSAR. E POST EMERG. STATISTICA GRANDI EVENTI ,85 0,01% DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO ,18 0,72% DIPARTIMENTO LLPP SICUREZZA URBANA POLIZIA LOCALE E R.A.S.A ,15 0,07% DIPARTIMENTO PER IL BILANCIO ,23 0,05% DIPARTIMENTO POLITICHE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALI ,80 0,04% DIPARTIMENTO RIFORMA SETTORE TRASPORTI ,43 33,61% DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI ,25 1,34% DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ,73 0,21% DIPARTIMENTO TERRITORIO ,49 0,05% DIPARTIMENTO TURISMO ,91 0,17% DIREZIONE DEL PRESIDENTE 8.598,12 0,01% GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ,09 0,10% SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE ,19 0,02% SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE ,17 0,24% SEGRETERIA REGIONALE AFFARI GENERALI 9.216,57 0,01% SEGRETERIA REGIONALE PER IL BILANCIO ,26 5,71% SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE ,90 9,86% SEGRETERIA REGIONALE PER LA CULTURA ,07 1,69% SEGRETERIA REGIONALE PER LA SANITA' ,88 2,01% SEGRETERIA REGIONALE PER LE INFRASTRUTTURE ,90 34,78% TOTALE ,83 100,00% Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto 226

336 La Regione rappresenta che le ragioni che hanno portato alla mancata estinzione dei debiti in oggetto sono prevalentemente da ricercarsi nei vincoli e nei limiti di spesa imposti dal Patto di stabilità interno il cui rispetto rimane prioritario per l Ente. La principale esposizione debitoria è relativa ai pagamenti per la superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta. Si tratta di una somma pari ad euro ,00 ad oggi (esercizio 2014) tuttavia quasi completamente saldati (26,6 mln di euro). Per ridurre i tempi di pagamento dei debiti commerciali, nel corso dell esercizio 2013 la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 621 del 3 maggio 2013 ad oggetto Approvazione di nuovi criteri di riparto del margine disponibile di cassa rispetto al limite imposto dal patto di stabilità 2013, ha adottato una specifica procedura per l integrazione degli stanziamenti di cassa del bilancio 2013, in relazione ai parametri di obbligatorietà e di priorità della spesa recati dalla normativa sulla lotta al ritardo dei pagamenti delle transazioni commerciali (D.Lgs. 192/2012) e dal D.L. 35/2013 sul pagamento dei debiti commerciali scaduti. In risposta alla richiesta istruttoria la Regione, con nota prot. n del 31 marzo 2014, ha comunicato che l esposizione debitoria, nel corso dei primi mesi dell esercizio finanziario 2014 è stata abbattuta per un importo di euro ,22. Per quanto riguarda la richiesta istruttoria di fornire, in relazione ai dati sull andamento dell esposizione debitoria, i tempi medi di pagamento e i giorni di ritardo relativamente ai debiti commerciali registrati al 31 dicembre 2013, suddivisi per ogni singola macrostruttura (segreterie regionali), la Regione del Veneto ha comunicato dapprima che è in corso l estrazione dal sistema contabile dei dati necessari per il calcolo e si provvederà a comunicarne l esito non appena disponibile e successivamente in data 30 luglio 2014, con nota prot , ha fornito i sottoelencati dati distinti per Segreteria. TAB. 12 TEMPI MEDI DI PAGAMENTO E GIORNI DI RITARDO RELATIVI AI DEBITI COMMERCIALI SUDDIVISI PER SEGRETERIA Etichette di riga Numero fatture Media di TEMPO PAGAMENTO (GG) Media di RITARDO Somma di IMPORTO SCADENZARIO AVVOCATURA REGIONALE GABINETTO DELLA PRESIDENZA SEGRETERIA PER L'AMBIENTE SEGRETERIA PER LA SANITA' SEGRETERIA PER LE INFRASTRUTTURE SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAM SEGRETERIA PER LA CULTURA SEGRETERIA DELLA GIUNTA REG.LE SEGRETERIA REGIONALE PER IL BILANCIO Totale Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto 227

337 CAPITOLO 5 IL RISPETTO DEI VINCOLI NORMATIVI DI FINANZA PUBBLICA 5.1 I RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONE NELL EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI FINANZA PUBBLICA. UN QUADRO D ASSIEME. I crescenti vincoli di finanza pubblica hanno evidenziato la necessità di intervenire ulteriormente sulla riduzione e riqualificazione della spesa delle Amministrazioni Pubbliche attraverso nuovi strumenti, di carattere più strutturale e selettivo, finalizzati a consentire un più penetrante controllo, con riferimento anche all aspetto qualitativo della spesa. L attività, avviata nel 2007 con l adozione di diverse misure di stabilizzazione di finanza pubblica e di contenimento della spesa (vedasi al riguardo il D.L. n. 112/ , convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008 e i successivi tre decreti-legge cd. anticrisi n. 185/ , n. 5/ e n. 78/ ), oltre alle leggi finanziarie poi divenute leggi di stabilità, è stata rilanciata attraverso l emanazione del D.L. n. 78/ volto ad effettuare la correzione dei saldi per il triennio al fine del rispetto degli obiettivi programmatici stabiliti in sede europea, prevedendo una riduzione dell indebitamento netto di circa 12 miliardi per il 2011 e circa 25 miliardi per ciascuna annualità 2012 e 2013 producendo un consistente impatto sui bilanci degli enti territoriali e delle Regioni in particolare. Gli effetti del citato D.L. n. 78/2010 hanno impattato fortemente anche l esercizio 2013 con la riduzione dei trasferimenti statali spettanti alle Regioni a Statuto Ordinario di milioni a decorrere dal 2012: per effetto di tale taglio, infatti, non vengono più erogate alle Regioni le risorse per il federalismo amministrativo e molti altri trasferimenti specifici, come il fondo affitti, il fondo per l edilizia residenziale agevolata, molti trasferimenti per gli investimenti del trasporto pubblico locale, il fondo per le borse di studio ed altri. Per la Regione del Veneto ciò si è tradotto in un taglio di trasferimenti statali di circa 400 milioni già a decorrere dall anno 2011 rispetto al 2010 che ha avuto ovviamente ripercussioni anche sul bilancio pluriennale attraverso il sostanziale azzeramento dei trasferimenti statali senza vincolo di destinazione (ex leggi Bassanini ) in materia di mercato 279 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. 280 D.L. 29 novembre 2008, n. 185 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 aprile 2009, n D.L. 1 luglio 2009, n. 78 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n D.L. 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n L art. 14, comma 1, del D.L. n. 78/2010 stabilisce il concorso da parte delle Regioni a Statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio in termini di fabbisogno e indebitamento netto per milioni di euro per l anno 2011 e per milioni di euro a decorrere dall anno

338 del lavoro, incentivi alle imprese, salute, agricoltura, viabilità, ambiente, e la parziale riduzione dei trasferimenti con vincolo di destinazione (ad es. il fondo per le politiche sociali). Con riferimento alla dimensione della manovra, risulta evidente l inasprimento operato nel triennio ; inoltre, si consideri comunque che la manovra per il 2009 e il 2010 (prevista dal D.L. n. 112/2008 anzi citato) ha carattere aggiuntivo rispetto agli effetti, di carattere permanente, delle manovre disposte negli esercizi precedenti. La notevole crescita dell entità delle manovre negli anni riflette l effetto dovuto al succedersi di manovre con cadenza annuale, ciascuna delle quali ha conseguenze che si sommano a quelle degli interventi precedenti, resi permanenti. In particolare, le misure che hanno determinato il notevole incremento della manovra negli esercizi 2011, 2012 e 2013 sono state, oltre al citato D.L. n. 78/2010, rispettivamente i decreti legge n e n del 2011 con i quali è stata operata la manovra di risanamento dei conti pubblici. Prima dell esercizio 2011 allo strumento del taglio dei trasferimenti non erano imputati rilevanti effetti di manovra. Il peso relativo al taglio dei trasferimenti, nell arco di tre anni, arriva a coprire quasi la metà dell intervento complessivo a carico delle amministrazioni locali (37% nel 2011, 45% nel 2013 e 47% dal 2015) 287. In merito alle ragioni di tale evoluzione, si evidenzia in primo luogo la difficoltà di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica a carico del comparto delle amministrazioni locali avvalendosi del solo Patto di stabilità interno. Quest ultimo strumento - configurato tradizionalmente come definizione di obiettivi di miglioramento del saldo (per gli enti locali) o di riduzione delle spese (per le regioni) di carattere incrementale rispetto agli obiettivi fissati da precedenti versioni del patto stesso si è tradotto, con il succedersi delle manovre, nell obbligo, per molte amministrazioni, di perseguire obiettivi di avanzo di bilancio, con evidenti profili di inefficiente allocazione delle risorse immobilizzate. Conseguentemente, al fianco del tradizionale strumento del Patto di stabilità interno, è stato inserito, nel corso degli anni, lo strumento del taglio delle risorse trasferite, che ha carattere ben più radicale. Infatti, mentre il primo impone il mero accantonamento di risorse, in vista dell obiettivo di miglioramento del saldo o di riduzione della spesa, ma ne lascia inalterata la titolarità in capo alle amministrazioni locali di appartenenza le quali possono sperare in successivi smobilizzi, il taglio dei trasferimenti opera una definitiva sottrazione di risorse. Inoltre, il taglio dei trasferimenti consente di computare risparmi anche sul saldo netto da finanziare e non solo sui saldi complessivi di finanza pubblica. 285 D.L. 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n Dati desunti dal sito internet inerente l attività del Parlamento. 229

339 Entrambi i predetti strumenti di manovra sembrano presentare elementi di criticità in merito ai profili di compatibilità con i principi contabili disposti dalla legge n. 243/ , relativa al pareggio di bilancio, e dalla legge n. 42/ , relativa al federalismo fiscale. La principale novità per la finanza regionale è rappresentata dall istituzione di un fondo vincolato per il finanziamento del trasporto pubblico locale, che per il complesso delle Regioni ammonta a 4.929,3 milioni, in cui confluiscono, oltreché il fondo istituito dal D.L. n. 98/2011, anche le compartecipazioni alle accise sul gasolio e sulla benzina. La legge n. 220/2010 (Legge Finanziaria 2011 ora Legge di Stabilità), dopo gli interventi correttivi di tale rilevanza, non ha prodotto effetti di rilievo sui saldi di finanza pubblica ma si è limitata ad introdurre misure che per le Regioni si sono tradotte in un maggior finanziamento del trasporto pubblico locale, nel ripristino di alcuni trasferimenti erariali (ad es. per quanto riguarda il Servizio Sanitario) e nella definizione delle regole riguardanti il Patto di Stabilità Interno per gli anni finalizzate al riequilibrio dei saldi di bilancio secondo i valori programmatici delineati dal D.L. n. 78/2010. Il richiamato comma 138 della suddetta legge di stabilità 2011, come successivamente modificato dall art. 1, comma 506, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge Stabilità 2014), prevede che nell anno 2013 le Regioni, con esclusione del Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedere a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo. Il successivo comma 143, per le Regioni che si avvalevano delle disposizioni anzi citate (comma 138), prevedeva lo svincolo di destinazione delle somme ad esse spettanti da parte dello Stato a condizione che non esistessero obbligazioni sottostanti già contratte e che non si trattasse di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, il cui obbligo di farvi fronte è comunque a carico delle Regioni. Le risorse svincolate potevano, però, essere utilizzate (nei limiti fissati dal Patto di Stabilità Interno) solo per spese di investimento dandone comunicazione all amministrazione statale erogante. Tale disposizione è stata, però, soppressa dall art. 1, comma 435, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio Le manovre adottate dal Governo nel corso del 2012, in particolare con il D.L. n. 52/ e il D.L. n. 95/ , hanno subito una virata in considerazione dell esigenza di conseguire una base consolidata di risparmi da destinare fondamentalmente al riequilibrio dei conti: esse hanno mirato solo marginalmente alla riconsiderazione globale dei processi di produzione o alla riduzione di servizi pubblici. 288 L. 24 dicembre 2012, n. 243 Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. 289 L. 5 maggio 2009, n. 42 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. 290 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n D.L. 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n

340 Hanno, invece, perseguito una rigorosa politica di contenimento della dinamica della spesa pubblica, particolarmente accentuata nei confronti delle spese di funzionamento (personale pubblico e acquisto di beni e servizi), ritenute dal legislatore prioritariamente comprimibili. Per un quadro di sintesi del complesso dei provvedimenti di consolidamento dei conti pubblici adottati sino all anno 2012, si espone nel prospetto seguente un profilo dinamico degli effetti cumulati sulla spesa delle Amministrazioni regionali distinte per ambito di autonomia 292. TAB 1: Manovre Effetto cumulato previsto sul settore regionale (mln di euro) Intervento /16 REGIONI A STATUTO ORDINARIO D.L. 112/2008, art.77 Obiettivo P.S.I D.L. 78/2010, art.14 Taglio risorse D.L. 98/2011, art.20 e D.L. 138/2011 Obiettivo P.S.I L. 183/2011, art.30 (Robin tax) Reintegro risorse -760 L. 183/2011, art.30 (Enti virtuosi) Attenuaz. P.S.I. -95 D.L. 95/2012, art. 16 Taglio risorse L. 228/2012, art. 1, co.117 Obiettivo P.S.I Totale manovre Regioni a Statuto ordinario di cui: Riduzione netta di risorse Inasprimento obiettivo P.S.I REGIONI A STATUTO SPECIALE D.L. 112/2008, art.77 Obiettivo P.S.I D.L. 78/2010, art.14 e D.L. 183/11 art.32 Obiettivo P.S.I D.L. 98/2011, art.20 e D.L. 138/2011 Obiettivo P.S.I L. 183/2011, art.30 (Robin tax) Reintegro risorse -370 D.L. 201/2011, art.28 Obiettivo P.S.I D.L. 1/2011, art.35 Obiettivo P.S.I D.L. 16/2012, art.4 Attenuaz. P.S.I D.L. 95/2012, art. 16 Taglio risorse L. 228/2012, art. 1, co.117 Obiettivo P.S.I Totale manovre Regioni a Statuto speciale di cui: Riduzione netta di risorse Inasprimento obiettivo P.S.I Totale manovre di cui: Riduzione netta di risorse Inasprimento obiettivo P.S.I Fonte: elaborazione Corte dei conti. Sezione delle Autonomie. Una particolare attenzione è stata rivolta alla spending review quale procedura di governo legata alle decisioni, alla gestione e al controllo della spesa pubblica al fine di migliorare la distribuzione delle risorse e la performance delle Amministrazioni pubbliche in termini di economicità, qualità ed efficienza dei servizi offerti ai cittadini. L esiguità degli spazi riconducibili sia alle spese di investimento che alle spese di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche impongono un ripensamento della revisione della spesa che, abbandonando il meccanismo dei tagli lineari e potenziando i sistemi di contabilità analitica, si faccia carico di una analisi costante dei fattori di costo, mirata alla loro razionalizzazione, con l obiettivo di fornire servizi più efficienti e quindi risparmi di spesa. 292 Tabella tratta dalla Deliberazione n. 20/SEZAUT/2013/FRG della Sezione delle Autonomie recante Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni esercizi , Volume I, pag

341 Il decreto legge sulla spending review (D.L. n. 95/2012) ha introdotto un ulteriore riduzione di 700 milioni ai trasferimenti dallo Stato alle Regioni che, se per il 2012 è stata compensata dall erogazione di un contributo statale di 800 milioni a riduzione dell indebitamento, per il 2013 si traduce in un sostanziale azzeramento dei trasferimenti statali, compensato, come si vedrà più avanti, da un contributo statale a parziale riduzione del debito delle regioni. In un simile quadro, trovano maggior visibilità gli effetti derivanti dai vincoli generali di finanza pubblica, quali le carenze di liquidità, l inadeguatezza dei criteri di costruzione dei bilanci e delle procedure contabili. Gli stretti margini che ancora sussistono nella gestione della finanza pubblica sono chiaramente evidenziati dall operazione di pagamento dei debiti accumulati fino al dicembre 2012 dalle Amministrazioni pubbliche nei confronti delle imprese fornitrici 293. Negli ultimi anni i tempi di pagamento hanno superato in Italia, mediamente, i 180 giorni, a fronte dei 65 giorni della media europea 294 ; il fenomeno riguarda tutto il comparto delle Amministrazioni pubbliche (oltre 20 mila unità nei distinti comparti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Enti di previdenza e delle altre Amministrazioni centrali e periferiche). La necessità di ricorrere a misure di intervento urgenti e di rilevanti dimensioni, come quelle previste dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35 Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali 295, origina dall esigenza di assicurare un immediato sostegno finanziario al sistema delle imprese, in una fase di crescenti difficoltà economiche. Con riguardo, in particolare, agli Enti locali, se il provvedimento sembra adeguato laddove gli squilibri siano riconducibili ad una mera carenza di liquidità, il rilievo di alcune condizioni sottostanti (insussistenza di entrate, distorsioni nell utilizzo delle risorse) richiede, per la stessa efficacia degli interventi, che si rafforzi il collegamento di dette norme con la strumentazione predisposta per la gestione di riequilibri di carattere strutturale. Un peso molto elevato nella stima dei crediti commerciali è da imputare al settore sanitario. Il ritardo dei pagamenti accumulato dagli enti del Servizio Sanitario può essere ricondotto a due ragioni principali: investimenti effettuati nel passato per importi non coerenti con le disponibilità finanziarie degli enti e/o mancate erogazioni da parte delle Regioni di somme da queste incassate quale contributo dello Stato al finanziamento della sanità o di cui era prevista la somministrazione a copertura (a carico della Regione) dei risultati economici annuali del settore sanitario regionale. 293 Vedasi, al riguardo, le disposizioni contenute nel D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività in particolare all art. 35 Misure per la tempestività dei pagamenti, per l estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica. 294 Dati desunti dal Rapporto di coordinamento della finanza pubblica della Corte dei conti Sezioni riunite in sede di controllo. 295 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n

342 In particolare, per quanto riguarda i debiti delle Regioni verso il comparto sanitario deve essere evidenziato, soprattutto per le Regioni in piano di rientro, il ripresentarsi, a distanza di pochi anni, di una crisi di liquidità che può compromettere un processo di risanamento economico di innegabile rilievo. Se, infatti, è certamente vero che le difficili condizioni della finanza pubblica hanno portato in questi ultimi anni a richiedere alla finanza territoriale crescenti sforzi di contenimento della spesa, l aumento dei ritardi di pagamento non può che segnalare l inefficacia delle misure assunte a copertura dei disavanzi o la destinazione ad altre finalità dei fondi destinati alle aziende sanitarie. La finanza regionale 2013 risente ancora pesantemente della situazione di crisi dell economia e del forte impatto delle manovre di finanza pubblica del Governo sulle Regioni e sugli Enti locali. Nel 2013 le Regioni sono chiamate a concorrere al risanamento dei conti pubblici con un apporto di 16,1 miliardi in termini di riduzione di spesa-obiettivo del patto di stabilità e di contenimento della spesa sanitaria. Il taglio per la Regione del Veneto è stato stimato in 1,3 miliardi. Con riferimento agli stanziamenti finali di competenza dell esercizio 2013 del bilancio di previsione della Regione del Veneto, si rileva che gli effetti del taglio già previsto dal D.L. n. 95/2012 (66 milioni) sono stati neutralizzati dalle manovre statali approvate in corso di esercizio (vedasi D.L. n. 35/2013) grazie alla previsione di nuovi trasferimenti statali a favore delle Regioni nel caso di attivazione del Patto Verticale Incentivato 2013 (previsto all articolo 1- bis del citato D.L. n. 35/2013) a favore degli enti locali 296. Il decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 7 agosto , che recepisce l accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni dell 11 luglio 2013, determina il riparto del concorso finanziario agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per gli anni 2013 e 2014, individuando le risorse spettanti alle Regioni stesse da assoggettare a riduzione per i medesimi esercizi, anche al fine di consentire lo sblocco dell utilizzo delle risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per le annualità 2013 e Tale norma, infatti, prevede che le quote di Patto cedute dalle regioni agli enti locali siano ripagate mediate l'erogazione alle stesse di un contributo statale in conto riduzione del debito, che per il complesso delle regioni a statuto ordinario, ammonta a 1 miliardo Vedasi, al riguardo, l apposita sezione del Capitolo III relativa al Patto di Stabilità. 297 Decreto M.E.F. 7 agosto 2013 Riparto del concorso finanziario agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per gli anni 2013 e 2014, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n Il comma 3, dell unico articolo del Decreto M.E.F. di cui alla nota precedente testualmente recita Le risorse di cui al comma 2 possono essere considerate di spettanza delle Regioni e, quindi, utili ai fini della riduzione di cui al presente decreto a condizione che le Regioni abbiano ceduto effettivamente spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno agli enti locali del proprio territorio, entro il termine del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014, come previsto dall'art. 1, comma 125, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e provvedano alla riduzione del debito. Nel caso in cui tali condizioni non si verifichino, le riduzioni di cui al comma 2 verranno imputate prioritariamente alle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione. In caso di insufficienza delle predette risorse, le Regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 233

343 Il comma 1 dell unico articolo del predetto decreto testualmente recita Per gli anni 2013 e 2014, il concorso finanziario di ciascuna Regione a statuto ordinario in termini di riduzioni delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni medesime, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n , per un ammontare complessivamente pari a milioni di euro, è determinato sulla base degli importi di cui alla tabella 1, facente parte integrante del presente decreto. Il successivo comma 2 prevede che Per gli anni 2013 e 2014, sono ridotte, per un ammontare complessivamente pari a milioni di euro, le risorse per il patto di stabilità verticale incentivato di cui all'art. 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35. La ripartizione del suddetto importo di 1 milione tra le Regioni a Statuto Ordinario, per le annualità 2013 e 2014, di cui all art , comma 122, lett. b), della Legge di Stabilità 2013, è la seguente: 299 Art. 16, comma 2. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e milioni di euro a decorrere dall'anno L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per l'importo complessivo di milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione è effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle predette risorse le regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 300 Come modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge n. 35/

344 TAB. 2 (in unità di euro) REGIONI A S.O ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA-ROMAGNA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA TOSCANA UMBRIA VENETO TOTALE Pertanto, alla luce delle manovre di finanza pubblica intervenute nel corso degli ultimi anni e fin qui richiamate (D.L. n. 78/2010, D.L. n. 95/2012, L. n. 228/2012, D.L. n. 35/2013) la tabella che segue riassume la situazione complessiva delle Regioni a Statuto Ordinario e quella della Regione del Veneto in particolare, relativamente alle riduzioni applicate ai trasferimenti statali 301 : 301 I dati indicati nella tabella sopra riportata sono stati forniti dalla Regione del Veneto con nota prot. n del 5 giugno

345 TAB. 3 TAGLIO TRASFERIMENTI PER IL VENETO E CONTRIBUTO A RIDUZIONE DEL DEBITO in mln di euro RIDUZIONI TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI REGIONI A STATUTO ORDINARIO Totale RSO Veneto Totale RSO Veneto D.L. n. 78/ D.L. n. 95/ D.L. n. 95/2012 (contributo a riduzione del debito) L. n. 228/2012 (L.S D.L. n. 35/2013) (contributo a estinzione anche parziale del debito) TOT. RIDUZIONI TRASFERIMENTI VARIAZIONI dal contributo complessivo di 800 milioni si sottrae il contributo assegnato alla Regione Sardegna. 2 in base al DM MEF 07/08/2013, il contributo a estinzione anche parziale del debito per il 2013 e 2014 può essere usato a compensazione dei trasferimenti tagliati. Il plafond iniziale di 800 milioni per il 2013 è stato aumentato dal DL 35/2013, che ha stanziato il contributo anche per il Dal contributo complessivo per il 2014 si sottraggono 272 milioni assegnati alle Regioni Sicilia e Sardegna. L attuazione del Patto Verticale Incentivato ha comportato, per la Regione, un ulteriore riduzione dell obiettivo-tetto massimo di spesa del Patto di Stabilità interno per l anno Sempre con la manovra del D.L. n. 35/2013, gli stanziamenti di competenza finale 2013 hanno beneficiato del trasferimento di 777 milioni derivanti dall accensione del prestito per il pagamento dei debiti degli Enti del servizio sanitario nazionale previsto dall articolo 3 dello stesso decreto. La Legge di stabilità per l anno 2013 ha disposto per il medesimo esercizio un ulteriore contributo alla stabilizzazione della finanza pubblica ed al contenimento della spesa, a carico del comparto delle Regioni, mediante la revisione (in riduzione) dell obiettivo-tetto massimo di spesa del Patto di Stabilità, che ha comportato una ulteriore compressione del plafond di spesa di circa il 22%, rispetto all esercizio 2012, come rappresentato dalla seguente tabella 302 dimostrativa: TAB. 4 REGIONE DEL VENETO OBIETTIVI PATTO DI STABILITA INTERNO anno 2012 anno 2013 (in mln di euro) Variazione Percentuale 2013/2012 Competenza ,0% Cassa Eurocompatibile Vedasi quanto indicato alla nota precedente. 236

346 5.2 IL PERSONALE REGIONALE E DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI Quadro normativo di riferimento La riduzione della spesa di personale rappresenta uno specifico obiettivo di finanza pubblica al cui rispetto devono concorrere sia gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, sia quelli esclusi: tale obiettivo, infatti, non è più da considerarsi come mera espressione di un principio di buona gestione al quale gli enti devono tendere, ma rappresenta un vero e proprio obiettivo vincolato (dalla legge finanziaria per il ad oggi, esso concorre a determinare i saldi finanziari del Patto di stabilità interno). Proprio al fine di monitorare l andamento della spesa per il personale, la Corte dei conti, già nelle Linee guida emanate in sede di prima attuazione del disposto dell art. 1, co. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha chiesto al Collegio dei revisori dei conti presso le Regioni, di indicare il rapporto di incidenza tra spesa di personale e spesa corrente, tenuto conto del disposto dell art. 76, co. 7, D.L. n. 112/ , che stabilisce il divieto di effettuare nuove assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, nei confronti degli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti 305. Peraltro, la Corte Costituzionale è più volte intervenuta sul punto ritenendo che il contenimento e la riduzione della spesa del personale previsti dalla norma in oggetto costituiscono proprio estrinsecazione del principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, in quanto la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale 306, affermando, di conseguenza, che tale norma violasse la competenza delle Regioni in materia di personale e di organizzazione 307. L accezione spesa di personale, tendenzialmente univoca, è suscettibile di diverse configurazioni (si parla, infatti, di aggregato di spesa di personale ) in ragione delle finalità perseguite dalle norme che di volta in volta vi fanno riferimento. Si tratta di aggregazioni di diversa composizione a seconda delle voci considerate laddove sia finalizzata al contenimento della spesa di personale (rispetto a esercizi pregressi o rispetto alla spesa corrente nel suo 303 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). 304 Cfr. art. 76, co. 7, D.L. n. 112/2008, sostituito dall art. 14, co. 9, primo periodo, D.L. n. 78/2010, modificato dall art. 1, co. 118, L. 13 dicembre 2010, n. 220, dall art. 20, co. 9, D.L. n. 98/2011, dall art. 4, co. 103, lett. a), L. n. 183/2011, dal D.L. n. 201/2011 e, per la vigenza in corso dell anno 2013 dall art. 4, co. 10-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n Cfr. C. conti, Sez. aut., deliberazione n. 6/SEZAUT/2013/INPR, cit., questionario-relazione sul bilancio di previsione 2013, sez. II, 2.6; questionario-relazione sul rendiconto 2012, sez. II, Cfr. Corte cost., 1 aprile 2011, n. 108; id., 3 marzo 2011, n. 69; id., 17 maggio 2007, n Cfr. Corte cost., 7 giugno 2012, n. 148, che ha dichiarato non fondate, tra le altre, le q.l.c. dell art. 14, co. 9, D.L. n. 78/2010, riferite al testo vigente dell art. 76, co. 7, D.L. n. 112/2008, promosse dalle Regioni Liguria, Emilia- Romagna e Puglia, per violazione, nel complesso, degli artt. 117, co. 3 e 4, 118, co. 1, e 119 Cost. 237

347 insieme) piuttosto che al controllo, all analisi e al monitoraggio del costo del lavoro nelle PP.AA 308. Si evidenzia che per l esercizio 2013 i riferimenti normativi sono rimasti sostanzialmente gli stessi del 2012, ossia quelli stabiliti dall art. 1, comma 557 (per gli enti sottoposti al patto di stabilità) e comma (per gli enti non sottoposti al Patto di stabilità) della Legge n. 296/2006 nel suo testo vigente, dal più volte modificato e già richiamato art. 76 del D.L. n. 112/ (convertito dalla Legge n. 133/2008), dal D.L. n. 78/ (convertito dalla Legge n. 122/2010) e dal D.L. n. 95/ (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012) sulla cosiddetta spending review. Il più volte riscritto comma della Legge n. 296/2006 stabilisce, per gli enti sottoposti ai vincoli del Patto di stabilità, tra cui la Regione del Veneto, quanto segue: Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Il successivo comma 557-bis 314, nello stabilire le tipologie di spesa di personale da prendere in considerazione per il computo di cui al precedente comma 557, dispone che: Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, 308 Vedasi, al riguardo, la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 27/CONTR/11 del 12 maggio Il comma 562 testualmente recita: Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Vedasi note precedenti. 311 Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. 312 Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. 313 Il citato comma, prima modificato dal comma 120, dell'art. 3, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal comma 1, dell art. 76, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n è stato, poi, così sostituito dal comma 7, dell art. 14, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione. 314 Comma aggiunto dal comma 7, dell'art. 14, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione. 238

348 per il personale di cui all'articolo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. La violazione del predetto obbligo di contenimento della spesa di personale (comma 557) viene sanzionata dal comma 557-ter del medesimo art. 1, con il divieto di procedere ad assunzioni nell esercizio successivo, secondo quanto previsto dall art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n Tale disposizione normativa, infatti, recita: In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. L obiettivo della progressiva riduzione della spesa per il personale resta un punto fermo nella disciplina vincolistica finalizzata al riequilibrio della finanza pubblica ed è annoverato tra le priorità di intervento del legislatore statale. Nella disciplina posta dal comma 557 dell unico articolo della legge finanziaria per il 2007, infatti, sono indicate le misure organizzative, da modulare nell ambito dell autonomia dei singoli enti sottoposti al Patto di stabilità, atte ad 315 L articolo 110, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Incarichi a contratto testualmente recita: 1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. 2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. 3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. 4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. 5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. 6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. La precedente versione del citato comma 1, modificato dall art. 11, comma 1, lett. a), del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari., in attesa di conversione, stabiliva Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. 239

349 assicurare il raggiungimento degli obiettivi di contenimento: esse devono rivolgersi prioritariamente alla riduzione dell incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla parziale reintegrazione del personale cessato, al contenimento della spesa per il lavoro flessibile, alla razionalizzazione delle strutture ed al contenimento della dinamica di crescita della contrattazione integrativa. Per effettuare il controllo della dinamica della spesa del personale (nel sistema delineato dal comma 557), ai fini di una sua riduzione nel tempo, devono essere individuate le componenti da considerare per il raffronto tra esercizi e quelle che devono, invece, essere escluse 316. Il periodo al quale far riferimento per il raffronto in sede storica della spesa del personale (di cui al predetto comma 557) deve essere necessariamente quello dell anno precedente 317, secondo il consolidato criterio interpretativo della stessa Corte dei conti che si rileva nella deliberazione n. 2/SEZAUT/2010/QMIG della Sezione delle Autonomie che testualmente recita: per calcolare la riduzione della spesa del personale non si potrà che fare riferimento alla spesa per il personale dell anno precedente in modo tale da garantirne una diminuzione in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro normativo, che impone la programmazione dei fabbisogni e l ottimizzazione delle risorse disponibili. Un ulteriore vincolo di contenimento della spesa del personale è quello stabilito dall art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 (anzi citato) che afferma E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la 316 Vedasi, al riguardo, la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 27/CONTR/11 del 12 maggio Salvo quanto si evidenzierà di seguito in relazione alla modalità operativa della nuova disciplina relativa al contenimento delle spesa del personale introdotta dal decreto legge n. 90/2014 all articolo 3, comma 5 e ss. 240

350 semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale. Appare utile, in questa sede, ricordare l excursus normativo che ha interessato la disposizione in questione. Fino al 31 dicembre 2010, gli enti locali in cui la spesa del personale incideva in misura inferiore al 50% della spesa corrente (art. 76, comma 7, ante D.L. n. 78/2010), avrebbero potuto procedere all assunzione di nuovo personale purché ciò non avesse determinato un aumento del volume della voce della spesa per il personale in termini assoluti (art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006). Peraltro, la Corte Costituzionale proprio in relazione all operatività della disposizione in oggetto nei confronti delle regioni ha di recente affermato che: L art. 76, comma 7, D.L. n. 112 del 2008, come novellato dall art. 14, comma 9, D.L. n. 78 del 2010 e successivamente da altri numerosi interventi legislativi (da ultimo, art. 4-ter, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dall art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44), costituisce un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica (sent. n. 148 del 2012). La norma, infatti, è ispirata all esigenza di contenere i costi per il personale ai fini dell attuazione del patto di stabilità interno. La rilevante entità di tale importante aggregato della spesa di parte corrente esclude che la disposizione possa considerarsi relativa ad una minuta voce di dettaglio. La possibilità di procedere da parte delle Regioni ad assunzioni di personale senza tener conto del limite di cui alle citate disposizioni statali di principio contrasta conseguentemente con l art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze n. 130 e n. 28 del 2013) (Corte Costituzionale sentenza n. 287/2013). A partire dal 1 gennaio 2011, gli enti territoriali, in cui la spesa del personale incide in misura inferiore al 40% della spesa corrente (art. 76, comma 7, post D.L. n. 78/2010), possono procedere all assunzione di nuovo personale solo al fine di reintegrare le vacanze per il personale cessato nell anno 2010, nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell anno precedente (cfr. questa Sezione Deliberazioni n. 227 e 274/2010; Sezioni Riunite in sede di controllo Deliberazioni n. 3 e 4/CONTR/2011) purché ciò non determini comunque un aumento del volume della voce della spesa per il personale in termini assoluti (art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006). 241

351 Con la manovra Monti (decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011) tale percentuale è stata elevata al 50%. Infatti, nell articolo 28 recante Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese al comma 11 quater si prevede che All'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 e successive modificazioni, le parole "40%" sono sostituite dalle seguenti "50 per cento". In merito all applicazione di detto principio anche alle regioni, la Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, con Circolare esplicativa 10/133/cr6/c1 recante Interpretazione disposizioni D.L. 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle regioni e delle province autonome e del S.S.N. sull applicazione del D.L. n. 78/2010, ha diramato alcune linee guida con l obiettivo di definire univoche direttive interpretative sugli aspetti applicativi delle disposizioni dettate dal legislatore statale onde favorire un omogeneità di attuazione da parte delle amministrazioni regionali. La Giunta regionale del Veneto, con D.G.R. n del 14 dicembre 2010, si è adeguata al nuovo quadro normativo dettato dal citato art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, come modificato dall art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010. Per quanto riguarda la modalità di computo della spesa di personale da raffrontare alla spesa corrente, essa deve essere considerata nel suo complesso, ossia al lordo delle voci escluse nella determinazione dell aggregato utile per il confronto in serie storica (di cui al citato comma 557, dell art. 1, della L. n. 296/2006). Inoltre, è necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal rendiconto dell esercizio precedente. Ulteriori vincoli al cui rispetto devono tendere le Autonomie territoriali ai fini del raggiungimento del riequilibrio complessivo e della stabilità della finanza pubblica sono quelli imposti dal D.L. n. 78/ , in particolare: all art. 9, comma 1: Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte 318 L art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ha prorogato al 31 dicembre 2014 l applicazione delle citate norme. 242

352 all estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall articolo 8, comma 14. ; all art. 9, comma 2-bis: A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. ; all art. 9, comma 28: A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno Le norme sopra richiamate impongono alle PP.AA. uno specifico divieto all incremento dei fondi delle risorse decentrate, stabilendo in particolare un tetto al complesso della retribuzione accessoria dell ente; a rafforzare il limite posto alla crescita della spesa di personale che prescinde da ogni considerazione relativa alla provenienza delle risorse e senza alcuna distinzione tra parte fissa e variabile (art. 9, comma 2-bis). 243

353 La Circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito, a suo tempo, delle indicazioni in merito alle modalità da adottare per la decurtazione del fondo in oggetto, al fine di rendere uniforme l applicazione della suddetta disposizione. Una novità rispetto al 2012 è stata l emanazione del D.L. n. 101/ (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2013), in vigore dal 31 ottobre 2013 che, per quanto rileva in questa sede, apporta delle modifiche alle disposizioni di cui all art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010. Infatti, l art. 10, comma 10 bis, testualmente recita: Le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle regioni sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ove siano finanziate con fondi strutturali europei e siano volte all'attuazione di interventi cofinanziati con i fondi medesimi. Al riguardo la Regione del Veneto, a fronte di specifiche richieste istruttorie, ha dichiarato che Nel corso del 2013 la spesa per assunzioni a tale titolo è diminuita nel rispetto di quanto previsto dall art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010. Le uniche assunzioni effettuate a tale titolo sono state fatte a valere sui fondi dell Unione Europea, non ricompresi nell ambito applicativo della norma 320. Quanto sopra appare confermato anche dai dati riportati nella tabella n. 5 di cui al successivo paragrafo da cui si evince il trend della spesa di personale, suddiviso per categorie, nel corso delle annualità I Criteri di definizione della spesa del personale per le finalità di cui all art. 1, commi 557 e 557-bis della L. n. 296/2006 Per l anno 2013 la Regione del Veneto ha adottato la medesima metodologia di computo dell aggregato spesa del personale adottata per l anno 2012 ai fini della riduzione progressiva della stessa. Le tipologie contrattuali nonché le voci da includere e quelle da escludere dal predetto calcolo, sono di seguito elencate: Tipologie di contratti di lavoro inclusi: - Personale a tempo indeterminato dirigenziale e non dirigenziale; - Personale a tempo determinato dirigenziale e non dirigenziale; - Personale con contatto di formazione-lavoro; 319 Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. 320 Vedasi, al riguardo, la Relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione per l anno 2013, di cui all art. 1, comma 6, del D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 213/2012, trasmessa a questa Sezione in data 06/08/2014 (prot. n. 6247/2014). Al punto 3.6 (pag. 12) della citata relazione la Regione del Veneto ha indicato le modalità ed i provvedimenti regionali che hanno dato attuazione alle disposizioni di cui all art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/

354 - Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, esclusi quelli finanziati con fondi esterni; - Personale con contratto di somministrazione lavoro; - Personale comandato in entrata da altre amministrazioni con rimborso; - Personale al quale viene applicato il C.C.N.L. giornalistico. Voci di spesa incluse: - Retribuzioni lorde, comprensive di trattamento fisso e accessorio, compresa 13^ mensilità; - Indennità di vacanza contrattuale; - Retribuzione individuale di anzianità, maturato di anzianità e assegni individuali a.p.; - Progressioni economiche orizzontali; - Istituti indennitari previsti dai C.C.N.L.; - Retribuzione di posizione e risultato di dirigenti e incaricati di posizione organizzativa; - Indennità di comparto; - Compensi relativi al sistema di incentivazione della produttività; - Compensi per lavoro straordinario; - Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge; - Equo indennizzo; - Rimborso spese legali; - Integrazione regionale T.F.R. e I.P.S.; - Buoni pasto nella misura massima prevista dalla legge; - Oneri riflessi a carico dell ente e IRAP; - Rimborso spese per personale comandato in entrata. Voci di spesa escluse: - Rimborsi e indennità di trasferta e missione; - Personale comandato in uscita con rimborso da altri enti ed amministrazioni; - Spese per la formazione del personale; - Spese per tirocini formativi e stage; - Spese derivanti dai rinnovi contrattuali; - Spese per personale appartenente alle categorie protette per cui sussiste l obbligo legale di assunzione della quota minima; - Spese finanziate esclusivamente con fondi derivanti dall Unione Europea, fondi privati o fondi statali. 245

355 5.2.3 Politiche di contenimento della spesa del personale regionale nel triennio : analisi dei risultati delle politiche di riduzione della spesa A seguito di richiesta istruttoria finalizzata a verificare da parte della Regione del Veneto il rispetto dei menzionati vincoli di spesa di personale, con nota prot. n /69.00 del 13/05/2014 la Regione ha affermato di aver tenuto conto dei vincoli legislativi e contrattuali, nonché di aver proseguito anche nel corso del triennio una attenta e puntuale azione di contenimento della spesa per il personale, sulla base della programmazione dei fabbisogni ed in conformità agli indirizzi generali di politica del personale impartiti dalla Giunta Regionale In relazione a quanto affermato la Regione ha prodotto una serie di dati contabili relativi alla spesa del personale considerata per le finalità di cui all art. 1, commi 557 e 557-bis della L. n. 296/2006 (già al netto delle voci escluse elencate al precedente paragrafo 5.2.2), suddivise per categoria di inquadramento contrattuale del personale, riferite al triennio che emergono nella successiva tabella 5. Appare tuttavia necessario puntualizzare che i dati trasmessi alla Corte dei conti sono riferibili al solo personale in servizio presso la Regione del Veneto in quanto organizzazione amministrativa dell ente regione in senso stretto (personale della Regione e del Consiglio regionale 322 ) e non contemplano il personale degli enti e degli organismi strumentali, dei cui 321 In relazione alle politiche di contenimento della spesa del personale adottate nel triennio , nella relazione allegata alla risposta istruttoria, l ente ha affermato: La Regione Veneto,.., ha proseguito anche nel corso del triennio una attenta e puntuale azione di contenimento della spesa per il personale,.., in particolare perseguendo gli obiettivi e sviluppando le azioni di seguito riportate: 1) riduzione drastica del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato (circoscritti praticamente alle sole casistiche legate al perseguimento di specifici progetti-obiettivo finanziati con fondi dell Unione Europea di cui al succitato art. 10, comma 10 bis, del D.L. n. 101/2013); 2) ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di somministrazione ed altre forme contrattuali atipiche esclusivamente in caso di finanziamento o cofinanziamento da parte della stessa Unione Europea; 3) attivazione di trasferimenti per mobilità da altri enti ed amministrazioni solo previa compensazione in uscita, in modo da non aumentare anche se indirettamente la propria spesa per il personale; 4) contingentamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato che per l anno 2013 hanno visto unicamente concludersi quanto disposto dalla Giunta Regionale, a livello di specifico piano occupazionale, per l anno 2012, sempre nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Si ricorda peraltro che nell anno 2012, per specifica scelta politica, la Giunta Regionale aveva destinato a nuove assunzioni solamente i 2/3 della cifra ipoteticamente spendibile, così come analiticamente descritto e rappresentato all interno della Deliberazione della Giunta Regionale n del 7 agosto 2012 avente ad oggetto la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2012/2014 e il conseguente piano assunzioni per l anno Sempre per specifica scelta politica, nel corso dell anno 2013, pur potendosi destinare una quota significativa di risorse all immissione di nuovo personale a tempo indeterminato, la Giunta Regionale non ha posto in essere il relativo piano occupazionale, non determinandosi, conseguentemente, nessuna ulteriore assunzione in corso d anno rispetto a quelle formalmente a valere sul ) contrazione del numero di posizioni dirigenziali e, in questo caso, assenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato a fronte del turn-over verificatosi in corso d anno; 6) attivazione per gli anni 2010 e 2011 dell istituto dell esonero dal servizio di cui all art. 72 del D.L. 112/2008, per il personale che ha maturato 35 anni di anzianità contributiva, con inibizione del turn-over fino alla data del collocamento a riposo del personale medesimo; 7) assenza di percorsi di progressione di carriera sia verticale che orizzontale nel corso dell anno Si rammenta che con Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, recante Autonomia del Consiglio regionale all articolo 14 rubricato, comma 2 si dispone che Il personale regionale e i dirigenti a tempo indeterminato del Consiglio regionale sono inquadrati in un autonomo ruolo unico. Al successivo articolo 59 recante Fondi e limiti per spese di personale viene stabilito che 1. Dalla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, l'ufficio di presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale. 2. La spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica di cui alla tabella 1 dell'allegato C alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro. 3. Della gestione delle spese per il personale risponde in modo autonomo ed esclusivo il Consiglio regionale nei limiti stabiliti dal presente articolo 4. Ai fini della quantificazione della spesa per il personale e della costituzione dei fondi delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio dei dipendenti e dei dirigenti del Consiglio regionale, l'ufficio di presidenza tiene conto delle disposizioni contrattuali e dei seguenti principi e criteri direttivi: a) la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il 246

356 oneri del personale si dirà nei successivi paragrafi, e di quello appartenente al Servizio Sanitario Regionale, organizzazione, quest ultima, che rientra nella sfera di competenza dell autonomia costituzionalmente assegnata alle regioni. TAB. 5 (in unità di euro) Prospetto di dimostrazione della riduzione di spesa del personale (Riepilogo) (Art. 1, comma 557, L. 296/2006) CATEGORIE DI PERSONALE ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 Tempo indeterminato , , ,42 Tempo determinato , , ,90 Personale segreterie (L.R. 1/97) , , ,48 Progetto obiettivo , , ,09 Collaborazioni , , ,00 Personale comandato in entrata , , ,23 Somministrazione lavoro , , ,58 Spese di competenza del 2013 esigibili nel ,94 Totale spesa (al netto delle poste escluse) , , ,64 Differenziale assoluto , ,77 Differenziale relativo (percentuale) -2,88% -2,85% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati della Regione del Veneto. personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il parametro da prendere quale riferimento per determinare l'andamento della spesa per il personale del Consiglio regionale; b) la spesa totale sostenuta per il trattamento accessorio del personale del Consiglio regionale nel 2012 a cura della competente struttura della Giunta regionale costituisce il parametro per determinare i fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa del Consiglio regionale per l'anno successivo e i seguenti; c) per il primo anno di gestione autonoma del personale del Consiglio regionale la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il monte salari iniziale su cui calcolare la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa. 5. Alla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, successivamente alla definizione della spesa e dei fondi secondo i principi di cui al presente articolo, l'ufficio di presidenza, annualmente, procede: a) alla ricognizione delle risorse assegnate al trattamento economico dei dipendenti dai contratti o dalle leggi; b) alla quantificazione delle medesime; c) alla quantificazione e all'assegnazione alla delegazione di parte pubblica delle risorse disponibili, ai sensi del comma 4, lettere b) e c) e del comma 6, per il personale del Consiglio regionale. 6. In relazione alle esigenze organizzative conseguenti al processo di autonomia del Consiglio regionale, sino alla scadenza della legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi sono quantificati entro i limiti della dotazione organica di cui alla presente legge, come da tabella 2 dell'allegato C. Annualmente l'ufficio di presidenza distribuisce, sulla base del personale in servizio al 1 gennaio di ogni anno, una quota proporzionale di tali risorse e la eventuale minore spesa derivante dall'applicazione del presente comma viene riassegnata per l'anno al fondo regionale. 7. Dalla data di prima costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti da parte dell'ufficio di presidenza, le risorse, destinate al salario accessorio dei dipendenti, che specifiche leggi dello Stato o della Regione pongono a carico del bilancio del Consiglio regionale, sono assegnate ai medesimi fondi. 8. Nel caso in cui leggi o contratti attribuiscano risorse finanziarie destinate alla retribuzione dei dipendenti, verificate le dotazioni organiche di Giunta e Consiglio al momento dell'attribuzione, il Consiglio regionale, accertata la disponibilità sul proprio bilancio, determina le proprie risorse in misura proporzionale alla Giunta e le assegna ai relativi fondi e alle pertinenti poste di bilancio. 9. Il personale appartenente al ruolo autonomo del Consiglio regionale, collocato, di diritto, in aspettativa non retribuita con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell'aspettativa, che presta, al 1 gennaio di ogni anno, attività con contratto di diritto privato a tempo determinato, nonché il personale che presta servizio presso il Consiglio regionale in posizione di comando, ai sensi del comma 6 è considerato in servizio ai fini del computo proporzionale per la determinazione dei fondi. 10. Il Consiglio regionale nell'ambito dell'adeguamento della regione del Veneto ai principi in materia di spesa di personale di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assume quale relativo limite la spesa totale sostenuta in termini di competenza nel 2012 per il personale in servizio presso il Consiglio regionale. 247

357 Dai dati sopra rappresentati si evince la riduzione progressiva in sede storica della spese del personale regionale nell accezione sopra puntualizzata che mostra i seguenti valori assoluti per anno: anno 2011 euro ,79; anno 2012 euro ,41 (riduzione rispetto a esercizio precedente: - 2,88%); anno 2013 euro , (riduzione rispetto a esercizio precedente: - 2,85%). Nella successiva tabella 6, sempre con riferimento al triennio , i dati sopra rappresentati in valore assoluto sono esplicitati in relazione al numero del personale dipendente della Regione suddiviso, oltre che per categorie di inquadramento contrattuale, anche sulla base della tipologia di contratto applicato ed alla posizione economica all interno della categoria. La Sezione, tuttavia, manifesta una qualche perplessità in relazione alla effettiva rispondenza dei dati forniti dalla Regione ed evidenziati nella tabella citata atteso che sempre in risposta alle richieste istruttorie, la stessa Regione (nota prot. n /69.00 del 31 marzo 2014) in merito all andamento della spesa per il primo semestre 2014 ha dichiarato: A metà del primo semestre dell anno 2014 possono essere già rilevati alcuni dati parziali e/o prospettici in relazione alla consistenza del personale regionale e alla relativa spesa a tale data, in attesa del consolidamento dei dati che avverrà con il prossimo 31 dicembre. Per quanto riguarda il numero effettivo di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (senza distinzione tra dipendenti a part-time e dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno), nell ultimo triennio l Amministrazione regionale del Veneto ha visto ridurre il numero dei propri dipendenti di ruolo (dirigenza compresa) dai calcolati alla data del 31/12/2010 ai calcolati alla data del 31/12/2011 ai in servizio lo scorso 31/12/2012. Le assunzioni autorizzate nel corso dell esercizio 2012 (vedasi D.G.R. n del 07/08/2012) sulla base del fabbisogno di personale approvato per il triennio sono state, per la quasi totalità, poste in essere nel periodo tra gennaio e marzo Ciò spiega il dato sulla consistenza del personale di ruolo regionale alla data del 31/12/2013 che risulta essere pari a complessive unità. Tale consistenza, alla data di stesura della presente relazione e con dati riferiti al 28 febbraio 2014, è scesa a complessive unità e nei mesi a venire sarà oggetto di ulteriore contrazione per i fisiologici episodi di cessazione dei vigenti rapporti di lavoro dovuti a casistiche quali pensionamenti, dimissioni o decessi del personale attualmente in servizio. Per quanto riguarda invece il relativo costo, lo stesso alla data del 30/06/2014 dovrebbe prospetticamente confermare il trend negativo rispetto all anno precedente (dato comunque parziale e da consolidare nel corso del secondo semestre 2014). Come emerge chiaramente dalle specificazioni fornite, il dato complessivo del personale a tempo indeterminato (comprensivo dei dirigenti) non appare in linea con quello della tabella 323 I medesimi dati coincidono con quelli prodotti dalla Regione del Veneto anche in sede di attività di controllo finanziario del Rendiconto generale 2012 e Bilancio di previsione 2013, ex art. 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012 e art. 1, commi 166 e segg.. L. n. 266/2005 (legge finanziaria per l anno 2006). 248

358 citata atteso che, a fronte dei 2641 dipendenti del 2011, dei 2557 nel 2012 e dei 2537 nel 2013, risulterebbero dalla richiamata dichiarazione circa 2711 nel 2011, 2655 nel 2012 e 2676 nel Alla luce di quanto evidenziato e in attesa di delucidazioni dalla Regione il Collegio ha ritenuto di dover prendere in considerazione per la verifica del rispetto delle disposizioni vincolistiche sopra richiamate i dati contenuti nella tabella Per quanto riguarda, quindi, l analisi sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui al comma 557, volendo effettuare delle valutazioni in relazione alle tipologie contrattuali rappresentate in tabella 3 ed ai relativi oneri maturati, si rileva come la spesa di personale per assunzioni a tempo determinato 325 (lavoro flessibile) sia diminuita nel corso del triennio (da euro ,07 nel 2011 ad euro ,85 nel 2012 per passare ad euro ,90 nel 2013) anche a fronte di una riduzione di assunzioni a tale titolo (n. 13 nel 2011 n. 7 nel 2012 e n. 4 nel 2013), mentre si denota un contenimento della stessa ai livelli dell anno 2011 per il personale dirigenziale di cui all art. 22 della L.R. n. 1/1997. In relazione a tale ultima disposizione giova evidenziare che le leggi regionali 10 gennaio 1997 n del 10 giugno 1991 n , nonché 11 settembre 2000 n , in varie disposizioni disciplinano le modalità di assunzioni finalizzate a consentire l operatività degli uffici cui il personale assunto viene destinato. In particolare, si tratta della tipologia di personale destinato all operatività delle strutture del Consiglio regionale e dei relativi Gruppi consiliari nonché dei dirigenti regionali a detta struttura destinati e i cui oneri emergenti dai dati trasmessi dalla Regione sono evidenziati nella già richiamata tabella 9. In quest ultima, infatti, vengono contemplati gli oneri di personale derivanti da assunzioni effettuate in base all articoli 8, 11, 19 e 22 della richiamata legge regionale 1/1997, quelli derivanti dalle assunzioni effettuate ex art. 178 della legge regionale 12/1991 ed ex art. 3 della legge regionale 19/2000. Sempre in relazione all obbligo di contenimento della spesa per lavoro flessibile, risulta, dalla lettura dei dati, in aumento il personale assunto nel periodo di riferimento a titolo di collaborazioni (che evidenzia i seguenti valori: n. 57 nel 2011, n.62 nel 2012 e n. 71 nel 2013) e di somministrazione di lavoro (che evidenzia i seguenti valori: n. 45 nel 2011, n. 146 nel 324 Dati che per quanto riguarda il personale in servizio con contratti a tempo a tempo indeterminato per gli anni 2011 e 2012 coincidono con quelli evidenziati nella tabella già inserita nella Relazione di accompagnamento alla parifica del Rendiconto regionale 2012 (pag. 199). 325 Si rammenta che in base al primo periodo del comma 557 lettera a), gli enti (regioni e enti locali soggetti al patto di stabilità) devono garantire la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, attraverso il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile. 326 Detta legge recante Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione, disciplina: in base all articolo 8 (ora quasi totalmente abrogato dalla Legge regionale L.R. 31 dicembre 2012, n. 53, recante Autonomia del Consiglio regionale ) l Organizzazione amministrativa del Consiglio regionale; in base all articolo 11 la Nomina dei Segretari, del Segretario della Giunta regionale e del Dirigente del Gabinetto del Presidente ; in base all articolo 19 i Commissari straordinari della Giunta regionale ; in base all articolo 22 l Incarico di dirigente regionale. 327 Recante Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione. 328 Recante Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario

359 2012 e n. 72 nel 2013) seppur la relativa spesa per entrambe le categorie evidenzia una riduzione costante nel triennio. Infatti la spesa per collaborazioni passa da ,24 euro nel 2011 a ,20 euro nel 2012 assestandosi a ,00 euro nel 2013 mentre quella per somministrazione di lavoro nel triennio ha un andamento altalenante: passa da ,97 euro nel 2011 a ,52 euro nel 2012 assestandosi a ,58 euro nel Volendo ricondurre alla spesa per lavoro flessibile gli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi delle richiamate leggi 1/1997, 12/1991 e 19/2000 emerge anche in questo caso un andamento altalenante atteso che la relativa spesa si assesta a ,99 euro nel 2011 per elevarsi a ,01 euro nel 2012 assestandosi poi a ,48 euro nel In costante riduzione invece nel triennio si mostra la spesa per i contratti a progetto: ,04 euro nel 2011, ,60 euro nel 2012 e ,09 euro nel TAB. 6 (in unità di euro) TIPOLOGIE LAVORO FLESSIBILE ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 Tempo determinato , , ,90 Personale segreterie (L.R. n. 1/97) , , ,48 Progetto obiettivo , , ,09 Collaborazioni , , ,00 Somministrazione lavoro , , ,58 Totale , , ,05 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati della Regione del Veneto Alla luce dei dati sopra riportati la Regione del Veneto come emerge anche nella precedente tabella esplicativa 5 ha osservato i vincoli del comma 557 sia in relazione alla costante riduzione della spesa del personale dell apparato regionale in senso stretto (riferibile alla regione ed al Consiglio regionale) sia il relazione al contenimento della spesa di lavoro flessibile (comma 557, primo periodo lettera a). In merito alle osservazioni sopra formulate la Regione con proprie controdeduzioni 329, dopo aver fornito i dati mancanti circa il numero dei dipendenti in posizione di comando presso gli uffici regionali (anche di livello dirigenziale) per gli anni 2012 e 2013, evidenzia quanto segue:.si osserva che i dati comunicati si riferiscono alla consistenza di personale in servizio alla data del 31 dicembre di ciascun anno. La Sezione ha ritenuto, tuttavia, di dover prendere in considerazione, per la verifica del rispetto delle disposizioni vincolistiche, sopra richiamate, i dati contenuti nella tabella 6 poiché non riportano il mero numero di dipendenti in servizio, ma il costo dettagliato del lavoro che tiene conto della percentuale di servizio e di altre variabili (es. il part-time) e delle dinamiche legate ai mesi lavorati. 329 Nota del Presidente della Regione n del 15 settembre

360 Una particolare attenzione, sempre con riferimento ai dati del triennio , va attribuita al rapporto tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale (non considerando nel calcolo la categoria dei giornalisti e dei Commissari attesa la specificità delle funzioni e degli incarichi svolti), della Regione. Detto rapporto viene esplicitato nella successiva tabella 7 in relazione tuttavia ai soli rapporti a tempo indeterminato. TAB. 7 A CATEGORIE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Dirigenti (Dirigenti + Segretari) DIPENDENTI ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO B Altro personale (cat.a+b+c+d) B/A 12,88 12,91 12,73 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati della Regione del Veneto Come si evince dalle risultanze, considerando solo il personale a tempo indeterminato, risulta un rapporto di un dirigente ogni 12,88 dipendenti per il 2011 che passa a 12,91 nel 2012 e poi a 12,73 nel Peraltro, sul punto, come meglio si vedrà più avanti, con nota prot. n del 30 giugno 2014, in risposta alla nota istruttoria di questa Sezione prot. n del 12 marzo 2014, la Regione del Veneto ha prodotto una relazione sulla consistenza del personale regionale e dei relativi oneri in un ottica di consolidamento dei conti, nella quale in prima istanza sono ribaditi i dati del personale di ruolo (a tempo indeterminato) della struttura regionale intesa nel senso stretto sopra considerato. In detta nota la Regione afferma che per il 2013 Il numero dei dipendenti della Regione, dei suoi Enti Strumentali e di altri Enti con funzioni amministrative, con contratto a tempo indeterminato si può così suddividere per macro-aree e per sotto-aree al loro interno: - Regione Veneto: dipendenti complessivi in ruolo di cui 200 dirigenti; tra questi: dipendenti di ruolo della Giunta Regionale di cui 181 dirigenti; 189 dipendenti di ruolo del Consiglio Regionale di cui 19 dirigenti.. Volendo rivedere il rapporto tra numero di dirigenti ed altro personale, (a tempo indeterminato), anche alla luce di tale ulteriore dato, che non combacia con quello che la Sezione ha ritenuto di dover utilizzare per l analisi effettuata in precedenza, detto rapporto almeno per l anno 2013 non muta radicalmente rispetto al dato rilevato. Infatti tra Regione e Consiglio regionale a fronte di circa 2476 dipendenti vi sono circa 200 dirigenti. Di tal che il rapporto tra dirigenti e dipendenti si attesta a 12,38 valore pressoché analogo a quello rilevato in precedenza. 251

361 Tuttavia nella determinazione di detto rapporto si deve tener conto che la dirigenza regionale nell ambito dell assegnazione delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi annuali imposti dalle direttive di programmazione, dirigono e indirizzano dipendenti assegnati ai relativi uffici che hanno instaurato rapporti di lavoro con l ente Regione non necessariamente riconducibili al tempo indeterminato. In base a detto assunto, dunque, nel calcolo del rapporto andrebbe considerato anche il personale assunto a tempo determinato (sia dirigenziale comprensivo dei segretari che delle categorie A, B,C e D) il personale assunto ai sensi della legge regionale 1/1997 (sia dirigenziale comprensivo dei Segretari), il personale di altre amministrazioni in comando 330 in Regione (sia dirigenziale che delle categorie A, B, C, D) oltre che il personale assegnato a progetti obiettivo (di categoria B, C e D) e quello in somministrazione lavoro. Di seguito si è proceduto, dunque, ad un ricalcolo del menzionato rapporto con l avvertenza, come già fatto in precedenza, che sono stati esclusi i dati relativi ai giornalisti e i Commissari (contemplati nella richiamata Tabella 6 trasmessa dalla Regione) per i motivi sopra richiamati stante la peculiarità delle attività svolte e la non riconducibilità della funzione ad una vera e propria subordinazione gerarchica al personale dirigenziale. TAB CATEGORIE DI PERSONALE Dirigenti (Dirigenti + Segretari) a tempo indeterminato DIPENDENTI DIPENDENTI DIPENDENTI ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO Dirigenti a tempo determinato Dirigenti (Dirigenti + Segretari) EX LL.RR. 1/1997, 12/1991, 19/ Dirigenti in comando A ( ) Personale non dirigenziale a tempo indeterminato (cat. A+B+C+D) Personale non dirigenziale a tempo determinato (cat. A+B+C+D) Personale non dirigenziale EX LL.RR. 7 1/1997, 12/1991 Personale in posizione di comando 8 presso la Regione Personale con contratto di progetto 9 (obiettivo) (cat. B+C+D) Personale in somministrazione di 10 lavoro B B/A 11,02 11,12 10,90 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati della Regione del Veneto 330 Tuttavia il calcolo appare approssimativo atteso che nella tabella 9 fornita dalla regione risultano mancati i dati per gli anni 2012 e 2013della ripartizione (dirigenti da un lato e categorie A,B,C e D, dall altro) delle unità di personale comandato. 331 I numeri dei dipendenti per ciascuna categoria sono stati acquisiti dalla tabella 8 fornita dalla Regione senza considerare i resti ma solo i valori unitari nella stessa espressi. 252

362 Alla luce di detto diverso calcolo i valori rappresentati in precedenza non mutano di molto atteso che in questo caso risulta un rapporto di un dirigente ogni 11,02 dipendenti per il 2011 che passa a 11,12 nel 2012 e poi a 10,90 nel Sul punto si rammenta che la Sezione delle Autonomie aveva già evidenziato nella propria deliberazione n. 20/SEZAUT/2013/FRG recante Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni esercizi il rapporto tra il personale dirigenziale e non dirigenziale che connotava i dati di bilancio delle regioni a statuto ordinario nel triennio e che a fini conoscitivi viene illustrato nella tabella 10 di seguito riportata. Come si può rilevare dalla stessa il rapporto medio tra il personale dirigenziale della Regione del Veneto e il restante personale si attesta nel triennio su valori al di sopra della media delle regioni del Nord Italia e, anzi per dette regioni appare lievemente superiore (12 dipendenti circa ogni dirigente nel Veneto a fronte del valore più basso per il Nord relativo alla regione Emilia Romagna di circa 18 dipendenti ogni dirigente). Tale tendenza come emerge dalla illustrata tabella 8 elaborata da questa Sezione in relazione a tutte le tipologie di rapporti di lavoro appare mantenersi in detta media anche per gli anni 2012 e Volume I pag TABELLA 3/PERS/RSO regioni a statuto ordinario - rapporto tra la consistenza media dei dirigenti e del personale non dirigente. 253

363 TAB. 9 (in unità di euro) Prospetto analitico di dimostrazione della riduzione di spesa del personale (Art. 1, comma 557, L. 296/2006) ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 TIPO CONTRATTO CATEGORIA NUMERO AL 31/12/11 SPESA 31/12/11 COSTO MEDIO UNITARIO AL 31/12/11 NUMERO AL 31/12/12 SPESA 31/12/12 COSTO MEDIO UNITARIO AL 31/12/12 NUMERO AL 31/12/13 SPESA 31/12/13 COSTO MEDIO UNITARIO AL 31/12/13 SEGRETARI 6, , ,31 6, , ,19 6, , ,86 DIRIGENTI 183, , ,83 177, , ,95 178, , ,27 Tempo indeterminato COMMISSARI 7, , ,58 7, , ,56 8, , ,74 GIORNALIST I 10, , ,74 9, , ,62 9, , ,31 CAT. A 1, , ,61 0, , ,73 0, , ,95 CAT. B 587, , ,14 563, , ,89 561, , ,30 CAT. C 739, , ,51 716, , ,13 711, , ,45 TOTALE TEMPO INDETERMINATO CAT. D 1.107, , , , , , , , , , , , , , ,42 DIRIGENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GIORNALIST I 0, , ,72 0,00 748,52 560,51 0,00 0,00 0,00 Tempo determinato CAT. A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAT. B 3, , ,47 1, , ,91 1,00 464,28 464,28 CAT. C 4, , ,80 3, , ,99 1, , ,15 CAT. D 5, , ,39 3, , ,17 2, , ,74 TOTALE TEMPO DETERMINATO 13, ,07 7, ,85 4, ,90 LR 1/1997 art.11 SEGRETARI 7, , ,58 6, , ,16 6, , ,71 LR 1/1997 art.22, L.R.19/2000 art.3 DIRIGENTI 19, , ,01 20, , ,06 21, , ,09 LR 1/1997 art.11 COMMISSARI 2, , ,72 3, , ,57 3, , ,75 GIORNALIST I 1, , ,37 1, , ,97 1, , ,75 LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178) CAT. B 17, , ,58 16, , ,41 15, , ,59 LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178) CAT. C 29, , ,74 31, , ,63 33, , ,64 LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178) CAT. D 21, , ,45 21, , ,36 22, , ,57 TOTALE L.R. 1/ , ,99 100, ,01 101, ,48 254

364 (.SEGUE TAB. 9) ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 TIPO CONTRATTO CATEGORIA NUMERO AL 31/12/11 SPESA 31/12/11 COSTO MEDIO UNITARIO AL 31/12/11 NUMERO AL 31/12/12 SPESA 31/12/12 COSTO MEDIO UNITARIO AL 31/12/12 NUMERO AL 31/12/13 SPESA 31/12/13 COSTO MEDIO UNITARIO AL 31/12/13 Progetto obiettivo CAT. B 5, , ,47 5, , ,64 4, ,89 756,47 CAT. C 5, , ,90 6, , ,86 6, , ,28 CAT. D 6, , ,99 3, , ,28 3, , ,91 TOTALE PROGETTO OBIETTIVO 16, ,04 15, ,60 13, ,09 TOTALE COLLABORAZIONI 57, , ,11 62, ,20 689,47 71, ,00 527,28 DIRIGENTI 22, , ,73 53, , ,26 47, , ,00 Comando in entrata CAT. A 0,00 0,00 CAT. B CAT. C CAT. D 9, , ,35 8,00 22,60 TOTALE COMANDATI 61, ,43 53, ,69 47, ,23 TOTALE SOMMINISTRAZIONE LAVORO ULTERIORI SPESE 0,00 45, ,97 46, ,52 72, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE PARZIALE 2.934, , , , , ,70 Esclusi collaborazioni, somministrazioni lavoro -102,00-108,00-143,00 Spese di competenza del 2013 esigibili nel ,94 TOTALE GENERALE 2.832, , , , , ,64 Differenza a.p. -92, ,38 4, ,77 Differenza percentuale a.p. -2,88% -2,85% Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto 255

365 TAB. 10 Del. sezione Autonomie N. 20/SEZAUT/2013/FRG recante Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni esercizi Volume I - pag 321- TABELLA 3/PERS/RSO REGIONI A STATUTO ORDINARIO RAPPORTO TRA LA CONSISTENZA MEDIA* DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNI RSO DIRIGENTI NON DIRIGENTI Incidenza % Dirigenti/Non dirigente TOTALE PERSONALE VARIAZIONE % /09 PIEMONTE , ,77 16,11 16, ,71 LOMBARDIA ,01 12,23 12, ,71 VENETO ,38 12,70 13, ,98 LIGURIA ,18 12,38 12, ,84 EMILIA ROMAGNA ,28 19,73 18, ,15 Totale Nord ,07 14,43 14, ,64 TOSCANA ,14 18,13 17, ,99 UMBRIA ,35 14,23 15, ,97 MARCHE ,96 17,88 19, ,08 LAZIO ,68 13,15 14, ,11 Totale Centro ,28 15,25 16, ,59 ABRUZZO ,50 13,39 14, ,00 MOLISE ,73 10,76 11, ,80 CAMPANIA ,70 23,75 26, ,07 PUGLIA ,26 17,52 18, ,15 BASILICATA ,84 14,07 13, ,95 CALABRIA ,50 14,37 14, ,25 Totale Sud ,82 17,72 18, ,71 Totale RSO ,89 15,89 16, ,40 Fonte: elaborazione Corte dei conti Sezione delle Autonomie su dati SICO. *La consistenza media (unità annue) si ottiene sommando i mesi lavorati dal personale e dividendo il totale per i 12 mesi dell anno. 256

366 5.2.4 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente di cui all art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008. Dai dati risultanti dalle richieste istruttorie formulate dalla Sezione emerge il rispetto del vincolo sopra richiamato del rapporto tra spesa del personale regionale e spesa corrente della Regione (che deve essere inferiore al 50%), come evidenziato nella seguente tabella: TAB. 11 (in unità di euro) Prospetto di dimostrazione dell'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente (impegni) ai sensi dell art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/ incidenza % su spesa corrente al lordo della spesa sanitaria 1,61% 1,56% 1,53% Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto Le risultanze sopra esposte dimostrano il contenimento della spesa del personale regionale anche in relazione all incidenza della stessa sulla spesa corrente (impegni al 31 dicembre) relativamente all esercizio Va evidenziato, tuttavia, che il dato emergente non appare tener conto, in un ottica consolidata, della spesa di personale degli enti strumentali regionali e degli organismi partecipati dalla Regione (organi che seppur non annoverabili in senso stretto alla struttura regionale vera e propria gravitano comunque all interno della sfera di influenza della Regione contribuendo a perseguire e soddisfare interessi della collettività regionale mediante l utilizzo di pubbliche risorse) sui cui oneri complessivi, per l esercizio 2013 si avrà modo di formulare alcune considerazioni nei successivi paragrafi. var var val. assoluti valori % val. assoluti Appare opportuno evidenziare, altresì, che il recentissimo decreto legge n. 90/ all articolo 3, rubricato Semplificazione e flessibilità nel turn over al comma 5, sesto periodo ha abrogato il già citato art. 76, comma 7, facendo venir meno, a decorrere dall anno 2014, per regioni ed enti locali l obbligo del rispetto del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente al di sotto del limite del 50%. In sede di prima lettura della norma potrebbe sembrare 333 Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n valori % spesa del personale , , , ,06-0,51% ,30-2,03% spesa corrente al netto della spesa sanitaria , , , ,09 13,93% ,44 25,26% incidenza % su spesa corrente al netto della spesa sanitaria 14,25% 12,77% 11,15% spesa del personale , , , ,06-0,51% ,30-2,03% spesa corrente al lordo della spesa sanitaria , , , ,71 0,91% ,37 2,87% 257

367 che l abrogazione della disposizione che contemplava il richiamato vincolo, lasci presumere che vi sia da parte del legislatore la tendenza a far assumere alle singole amministrazioni una maggiore responsabilità nelle gestione delle politiche del personale, in particolare per ciò che concerne la spesa, così abbandonando, seppur parzialmente in tale ambito, la strada a suo tempo intrapresa dei vincoli cosiddetti lineari. Detta conclusione a parere della Sezione, va però esclusa, in considerazione del fatto che il riferimento al detto rapporto permane nell ambito delle norme vincolistiche cui sono soggetti gli enti territoriali introdotte ex novo proprio dal citato decreto. Infatti, all ultimo periodo del comma 5 richiamato viene previsto che Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all art. 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 2-bis 334, come da ultimo modificato dal comma 5 quinquies del presente articolo. In pratica le regioni e gli enti locali, seppur non più tenuti al rispetto del vincolo del rapporto tra spesa del personale e corrente con riferimento esclusivamente all esercizio di competenza, debbono assicurare, mediante l esercizio di una governance efficace, che i propri soggetti comunque partecipati improntino la loro politica del personale garantendo una progressiva riduzione del rapporto tra spese (trattasi tuttavia per alcuni di detti organismi comunque partecipati di costi atteso il diverso regime contabile cui sono soggetti) del personale e correnti. Ma a detta conclusione si perviene anche tenendo in evidenza una disposizione di poco successiva a quella sopra richiamata. Infatti, sempre al citato articolo 3, ma al comma 5 quater 335, si amplia la facoltà assunzionale di enti locali e regioni qualora il rapporto tra spesa di personale e corrente sia inferiore ad una percentuale pari alla metà di quella che costituiva limite insormontabile prima dell abrogazione del citato art. 76, comma 7, del decreto legge n. 112/2008. Va poi ulteriormente evidenziato che il richiamato articolo 3, al comma 5-bis dispone: Dopo il comma 557-ter dell art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: «557-quater. Ai fini dell applicazione del comma 557, a decorrere dall anno 2014 gli enti assicurano, nell ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il 334 L art. 18, comma 2-bis, del decreto legge n. 112/2008 dispone: 2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione. 335 Decreto legge n. 90/2014, art. 3, comma 5-quater, Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nel limite dell 80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall anno

368 contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione». Si introduce, di fatto, una diversa modalità operatività del vincolo di cui ai commi 557 e successivi dell art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 laddove non è più richiesta una riduzione della spesa anno dopo anno ma un contenimento della stessa tenendo conto quale parametro di riferimento, della media di quella sostenuta nell ultimo triennio anteriore alla data di entrata in vigore del dl 90/2014 (in pratica il triennio ) Risorse destinate al trattamento accessorio del personale per l anno 2013 (art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010) In merito al rispetto di quanto disposto dall art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 al fine del contenimento della spesa relativa al trattamento accessorio del personale dipendente della Regione, la Sezione, con nota istruttoria prot. n del 12/03/2014, aveva chiesto un prospetto dimostrativo del rispetto di quanto previsto dall art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 relativamente alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale per l anno 2013, dando evidenza della composizione di detto fondo con ripartizione tra risorse stabili, variabili ed escluse da detto computo (sia per le annualità 2010 che per 2013), allegando il provvedimento di approvazione per l anno In risposta a detta richiesta l amministrazione regionale (con nota prot. n /69.00 del 13/05/2014) ha dichiarato quanto segue: Relativamente al tema delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, la riduzione del relativo fondo per l anno 2013, previsto dall art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, è stata operata secondo la metodologia contenuta nelle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome contenute nel documento approvato nella seduta del 10 febbraio 2011 e integrato il 13 ottobre Peraltro si informa che l amministrazione regionale ha in corso interlocuzioni con il Ministero dell Economia e Finanze al fine di verificare l applicabilità della metodologia indicata dal Ministero stesso per le amministrazioni centrali con circolare n. 12/ Consistenza del personale regionale complessivo (compresi enti strumentali, agenzie regionali e società partecipate) e relativi oneri di spesa Come anticipato in precedenza, la Sezione con prot. n del 12 marzo 2014 al fine di poter disporre di elementi di valutazione in ordine agli oneri di personale in un ottica consolidata tra le multiformi modalità organizzatorie regionali, provvedeva a richiedere alla Regione un apposita relazione illustrativa in tal merito. In risposta con nota prot. n del 30 giugno 2014, perveniva dalla Regione del Veneto una relazione sulla consistenza del personale regionale e dei relativi oneri in un ottica di consolidamento dei conti, considerando cioè anche il personale dei propri enti strumentali, 259

369 delle agenzie regionali e delle proprie società a partecipazione diretta sulla base dei dati trasmessi alla stessa da parte dei suddetti organismi partecipati. In pratica rispetto ai dati esposti nei paragrafi precedenti che, come visto, concernono solo la struttura regionale in senso stretto (Regione e Consiglio regionale) in detta relazione vengono forniti elementi informativi riguardanti tutte le strutture pubbliche riferibili alla sfera di controllo e influenza dell autonomia regionale che svolgono funzioni e compiti destinati a soddisfare gli interessi della collettività regionale. Dall analisi dei dati ricevuti la stessa Regione ha elaborato un aggregazione e formulato, conseguentemente, alcune considerazioni di sintesi di seguito richiamate: Il numero dei dipendenti della Regione, dei suoi Enti Strumentali e di altri Enti con funzioni amministrative, con contratto a tempo indeterminato si può così suddividere per macro-aree e per sotto-aree al loro interno: Regione Veneto: tra questi: Enti strumentali: tra questi: Altri Enti: tra questi: dipendenti complessivi in ruolo di cui 200 dirigenti; dipendenti di ruolo della Giunta Regionale di cui 181 dirigenti; 189 dipendenti di ruolo del Consiglio Regionale di cui 19 dirigenti dipendenti complessivi in ruolo di cui 205 dirigenti dipendenti di ruolo con contratto del comparto Sanità (Agenzia ARPAV e Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie); 792 dipendenti di ruolo con contratto del comparto Regioni Autonomie Locali (Agenzia AVEPA, Aziende ESU di Padova, Verona e Venezia, Veneto Lavoro, Istituto Regionale per le Ville Venete, Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, Ente parco Regionale del Delta del Po, Ente Parco Regionale del Fiume Sile); 174 dipendenti con contratto FederAmbiente + Dirigenti (Veneto Agricoltura) dipendenti complessivi in ruolo di cui 73 dirigenti 23 soggetti computabili in relazione ai Parchi della Lessinia e delle Dolomiti d Ampezzo; 399 dipendenti di ruolo con contratto FederAmbiente Dirigenti ConfServizi (Aziende Ater di Belluno, Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Treviso e Venezia); dipendenti di ruolo dei Consorzi di Bonifica, aventi il CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e miglioramento fondiario. In riferimento all anno 2013, iniziando dal dato regionale, di seguito verrà riportato lo stesso livello di aggregazione che successivamente sarà utilizzato anche per descrivere le altre realtà regionali oggetto di analisi: 260

370 Ente/società CCNL di riferimento Consistenza complessiva personale di ruolo costo complessivo personale ex art. 76 DL 112/2008 costo complessivo personale a tempo indeterminato costo complessivo personale non di ruolo costo dirigenza di ruolo costo personale non dirigente di ruolo spesa complessiva anno 2011 per raffronto triennale (numero) (euro) (euro) (euro) (euro) (euro) (euro) REGIONE DEL VENETO Regione del Veneto CCNL Regioni e AALL , , , , , ,29 Al riguardo va specificato che il dato sulla spesa 2013 tiene conto del dato presunto relativo alla quota di produttività di competenza 2013 e la sua distribuzione, tra personale con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato e più in generale tra personale del comparto e dirigenza, non è ancora disponibile. Per quanto concerne poi gli enti regionali considerati nella presente analisi, essi hanno natura giuridica, normativa di riferimento e contrattazione collettiva di lavoro diversificate e peculiari. L Agenzia Arpav, istituita con L.R. n. 32/1996 (in attuazione dell art. 3 del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni nella L. 21 gennaio 1994, n. 61), è un ente strumentale della Regione Veneto, dotato di personalità giuridica pubblica che applica ai propri dipendenti il CCNL Sanità. L agenzia Arpav non rientra tra gli enti amministrativi regionali assoggettati alla L.R. n. 53/93 (che disciplina l attività di vigilanza e controllo sugli enti amministrativi regionali); specifiche disposizioni in materia di vigilanza e controllo sono dettate dalla legge istitutiva, dalla L.R. n. 23/2012 e da provvedimenti specifici dell amministrazione regionale. L Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, riordinato con L.R. n. 34/2001 (in attuazione del D.Lgs. n. 270/1993), è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico avente valenza sovra regionale, che include oltre la Regione Veneto anche la Regione Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano e viene amministrato con un modello di cogestione nel quale rientra anche il Ministero della Salute. L Istituto rientra tra gli enti amministrativi regionali assoggettati alla L.R. n. 53/93, in materia di vigilanza e controllo, e applica ai propri dipendenti il CCNL Sanità. La tabella che segue indica, in sintesi, il costo del personale di questi due enti, accumunati dal fatto che il proprio personale è assoggettato in ambo i casi al CCNL Sanità: 261

371 Ente/società CCNL di riferimento Consistenza complessiva personale di ruolo costo complessivo personale ex art. 76 DL 112/2008 costo complessivo personale a tempo indeterminato costo complessivo personale non di ruolo costo dirigenza di ruolo costo personale non dirigente di ruolo spesa complessiva anno 2011 per raffronto triennale (numero) (euro) (euro) (euro) (euro) (euro) (euro) ARPAV Sanità , , , , , ,00 Istituto Zooprofilattivo Sanità , , , , , ,00 Totale Enti CCNL Sanità , , , , , ,00 L Agenzia AVEPA, istituita con L.R. n. 31/2001 (ai sensi dell art. 3 del D.Lgs. n. 165/1999) è un ente di diritto pubblico con funzioni di organismo pagatore per la Regione Veneto di aiuti/contributi/premi comunitari. Applica ai propri dipendenti il CCNL Regioni Autonomie Locali e non è assoggettata alla L.R. n. 53/93 in materia di vigilanza e controllo: specifiche disposizioni in materia di controllo sono contenute nella legge istitutiva e nei provvedimenti specifici dell amministrazione regionale. Le Aziende ESU di Padova, Verona e Venezia, istituite con L.R. n. 8/1998, sono aziende dotate di personalità giuridica pubblica assoggettate alla L.R. n. 53/93 in materia di vigilanza e controllo. Applicano ai propri dipendenti il CCNL Regioni e Autonomie Locali. L Ente strumentale Veneto Lavoro, avente personalità giuridica di diritto pubblico e disciplinato dalla L.R. n. 3/2009, è assoggettato alla L.R. n. 53/1993 in materia di vigilanza e controllo e applica ai propri dipendenti il CCNL Regioni Autonomie Locali. L Istituto Regionale per le Ville Venete, istituito dalla L.R. n. 63/1979 è dotato di personalità giuridica pubblica ed assoggettato alla L.R. n. 53/1993 in materia di vigilanza e controllo ed applica ai propri dipendenti il CCNL Regioni Autonomie Locali. L Ente Parco dei Colli Euganei, istituito con L.R. n. 38/1989, è un ente pubblico regionale dotato di personalità giuridica, assoggettato alla L.R. n. 53/1993 in materia di vigilanza e controllo. Applica ai propri dipendenti il CCNL Regioni Autonomie Locali. L Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, istituito con L.R. n. 8/1991, è un ente regionale assoggettato alla L.R. n. 53/1993 in materia di vigilanza e controllo. Applica ai propri dipendenti il CCNL Regioni Autonomie Locali. L Ente Parco Regionale del Delta del Po, istituito con L.R. n. 36/1997, è un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, assoggettato alla L.R. n. 53/1993 in materia di vigilanza e controllo. Applica ai propri dipendenti il CCNL Regioni Autonomie Locali. Di seguito viene riprodotta una tabella di sintesi del costo del personale di questa serie di enti, all interno dei quali si applica il CCNL Regioni e Autonomie Locali: 262

372 Ente/società CCNL di riferimento Consistenza complessiva personale di ruolo costo complessivo personale ex art. 76 DL 112/2008 costo complessivo personale a tempo indeterminato costo complessivo personale non di ruolo costo dirigenza di ruolo costo personale non dirigente di ruolo spesa complessiva anno 2011 per raffronto triennale (numero) (euro) (euro) (euro) (euro) (euro) (euro) AVEPA CCNL Regioni e AALL , , , , ,00 ESU Padova CCNL Regioni e AALL , , , , , ,30 ESU Venezia CCNL Regioni e AALL , , , , ,56 ESU Verona CCNL Regioni e AALL , , , , , ,40 Veneto Lavoro CCNL Regioni e AALL , , , , , ,00 Istituto Ville Venete CCNL Regioni e AALL , , , , , ,13 Parco Colli Euganei CCNL Regioni e AALL , , , , ,00 Parco Fiume Sile CCNL Regioni e AALL , , , , ,73 Parco Delta del PO CCNL Regioni e AALL , , , , ,59 Totale Enti CCNL Regioni e AALL , , , , , ,71 L Agenzia Veneto Agricoltura, istituita con L.R. n. 35/1997, è un ente di diritto pubblico economico dotato di personalità giuridica: non è assoggettato alla L.R. n. 53/1993 in materia di vigilanza e controllo e specifiche disposizioni in materia sono dettate dalla legge istitutiva e da provvedimenti specifici dell amministrazione regionale. Veneto Agricoltura applica ai propri dipendenti i contratti collettivi di natura privatistica CCNL Dirigenti Confservizi e CCNL delle Aziende Municipalizzate (ora denominato CCNL dei Servizi Ambientali Federambiente). Ad oggi, a differenza degli altri enti regionali (ATER e Consorzi di Bonifica) all interno dei quali si applicano rispettivamente i contratti collettivi di natura privatistica CCNL Dirigenti Confservizi e CCNL Federambiente e CCNL dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario, Veneto Agricoltura è presente nell elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ISTAT (individuate ai sensi dell art. 1, comma 3, della L. n. 196/2009). Pertanto, la spesa per il personale di Veneto Agricoltura non è stata influenzata da incrementi dovuti ai rinnovi contrattuali, a differenza delle Aziende ATER e dei Consorzi di Bonifica. La Giunta Regionale con DGR n. 11/DDL del 5 giugno 2012 ha approvato il disegno di legge di riordino di Veneto Agricoltura Istituzione dell Agenzia per l innovazione del Settore Primario, attualmente all esame del consiglio regionale. Questi, in sintesi, sono i valori del costo del personale dell Agenzia Veneto Agricoltura: 263

373 Ente/società CCNL di riferimento Consistenza complessiva personale di ruolo costo complessivo personale ex art. 76 DL 112/2008 costo complessivo personale a tempo indeterminato costo complessivo personale non di ruolo costo dirigenza di ruolo costo personale non dirigente di ruolo spesa complessiva anno 2011 per raffronto triennale (numero) (euro) (euro) (euro) (euro) (euro) (euro) Veneto Agricoltura Federambiente + ConfServizi , , , , , ,12 Totale Veneto Agricoltura CCNL Federambiente + ConfServizi , , , , , ,12 Discorso a parte va fatto per altre due realtà regionali. Il Parco Naturale Regionale della Lessinia, istituito con L.R. n. 12/1990, è un parco regionale gestito dalla Comunità Montana della Lessinia che opera con il proprio personale. Il Parco non è assoggettato alla L.R. n. 53/1993 in materia di vigilanza e controllo: la vigilanza è esercitata dalla comunità montana e i controlli sono disciplinati dall art.20 della legge istitutiva che prevede, in caso di omessa o ritardata adozione di un atto dovuto da parte degli organi del soggetto gestore, l intervento del Presidente della Giunta regionale per la nomina, previa diffida, di un commissario ad acta. Il Parco delle Dolomiti d Ampezzo, istituito con L.R. n. 21/1990, è un parco naturale regionale gestito dalla Comunanza delle Regole d Ampezzo, soggetto giuridico di diritto privato, che opera con il proprio personale. Il Parco non è assoggettato alla L.R. n. 53/1993 in materia di vigilanza e controllo: la vigilanza è esercitata dalla Comunanza delle Regole d Ampezzo e i controlli sono disciplinati dall art.17 della legge istitutiva che prevede, in caso di omessa o ritardata adozione di un atto dovuto da parte degli organi del soggetto gestore, l intervento del Presidente della Giunta regionale per la nomina, previa diffida, di un commissario ad acta. La Giunta Regionale con DGR n. 17/DDL del 3 luglio 2012 ha approvato il disegno di legge di riordino degli enti parco regionali Norme per la tutela della rete ecologica regionale, attualmente all esame del consiglio regionale. Di seguito viene riprodotta la relativa tabella con i dati sul costo del personale di questi due Parchi: Ente/società CCNL di riferimento Consistenza complessiva personale di ruolo costo complessivo personale ex art. 76 DL 112/2008 costo complessivo personale a tempo indeterminato costo complessivo personale non di ruolo costo dirigenza di ruolo costo personale non dirigente di ruolo spesa complessiva anno 2011 per raffronto triennale (numero) (euro) (euro) (euro) (euro) (euro) (euro) Parco della Lessinia ** , , , , , ,64 Parco Dolomiti d'ampezzo *** , , , , ,84 Totale Parchi Lessinia e Dolomiti d'ampezzo , , , , , ,48 ** Il Parco non dispone di proprio personale ma è gestito dalla Comunità Montana Lessinia che provvede con proprio personale *** Il Parco non dispone di proprio personale ma è gestito dalle Regole D Ampezzo che provvede con proprio personale 264

374 Le Aziende ATER (Vicenza, Verona, Treviso, Venezia, Padova, Belluno e Rovigo), istituite con L.R. n. 10/1995, sono enti pubblici economici dotati di personalità giuridica, assoggettate alla L.R. n. 53/1993 in materia di vigilanza e controllo, che applicano ai propri dipendenti i contratti collettivi di natura privatistica CCNL Dirigenti Confservizi e CCNL delle Aziende Municipalizzate (ora denominato CCNL dei Servizi Ambientali Federambiente). A differenza di Veneto Agricoltura, le Aziende ATER non sono inserite nell elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell art.1, comma 3, della L. n. 196/2009. Con L.R. n. 13/2013 il legislatore regionale ha approvato le norme per il riordino delle Aziende Ater: in particolare sono stati soppressi i consigli di amministrazione, essendo previsto il solo Direttore Generale, e i Collegi dei Revisori dei Conti sono stati sostituiti dal Revisore Unico. I valori del costo del personale delle n. 7 ATER del Veneto sono i seguenti: Ente/società CCNL di riferimento Consistenza complessiva personale di ruolo costo complessivo personale ex art. 76 DL 112/2008 costo complessivo personale a tempo indeterminato costo complessivo personale non di ruolo costo dirigenza di ruolo costo personale non dirigente di ruolo spesa complessiva anno 2011 per raffronto triennale (numero) (euro) (euro) (euro) (euro) (euro) (euro) ATER Belluno Federambiente + ConfServizi , , , , , ,00 ATER Treviso Federambiente + ConfServizi , , , , , ,00 ATER Venezia Federambiente + ConfServizi , , , , ,00 ATER Padova Federambiente + ConfServizi , , , , ,00 ATER Rovigo Federambiente + ConfServizi , , , , ,51 ATER Vicenza Federambiente + ConfServizi , , , , , ,00 ATER Verona Federambiente + ConfServizi , , , , ,44 Totale A.T.E.R. CCNL Federambiente + ConfServizi , , , , , ,95 Da ultimo, i Consorzi di Bonifica (n. 11 Consorzi), disciplinati con L.R. n. 12/2009, sono enti pubblici economici, assoggettati alla L.R. n. 53/1993 in materia di vigilanza e controllo, non sono inseriti nell elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell art.1, comma 3, della L. n. 196/2009. Applicano ai propri dipendenti il CCNL dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario. 265

375 Di seguito viene evidenziato il costo del personale di tali enti regionali: Ente/società CCNL di riferimento Consistenza complessiva personale di ruolo costo complessivo personale ex art. 76 DL 112/2008 costo complessivo personale a tempo indeterminato costo complessivo personale non di ruolo costo dirigenza di ruolo costo personale non dirigente di ruolo spesa complessiva anno 2011 per raffronto triennale (numero) (euro) (euro) (euro) (euro) (euro) (euro) Consorzio Bonifica Delta del PO Consorzio Bonifica Veronese Consorzio Bonifica Adige Po Rovigo Consorzio Bonifica Alta Pianura Veneta Consorzio Bonifica Brenta Consorzio Bonifica Adige Euganeo Consorzio Bonifica Bacchiglione Consorzio Bonifica Acque Risorgive Consorzio Bonifica Piave Consorzio di Bonifica LEB Consorzio Bonifica Veneto Orientale CCNL Bonifica , , , , , ,34 CCNL Bonifica , , , , , ,79 CCNL Bonifica , , , , , ,13 CCNL Bonifica , , , , , ,00 CCNL Bonifica , , , , , ,97 CCNL Bonifica , , , , , ,71 CCNL Bonifica , , , , , ,53 CCNL Bonifica , , , , , ,00 CCNL Bonifica , , , , , ,54 CCNL Bonifica , , , , ,32 CCNL Bonifica , , , , , ,00 Totale Consorzi di Bonifica CCNL Bonifica , , , , , ,33 Nello specifico, tra i soggetti complessivamente considerati, quelli con contratto a tempo indeterminato assunti presso realtà in cui si applicano contratti di lavoro afferenti ai vari comparti del pubblico impiego (ossia comparto Regioni ed Autonomie Locali e comparto Sanità) risultano essere n (Regione compresa), pari a circa il 74,5 % del totale. In particolare, per quanto riguarda i soli Enti/Aziende e Agenzie regionali, quelli in cui si applicano contratti di lavoro afferenti ai vari comparti del pubblico impiego (contratto regioni ed AA.LL. + Sanità) risultano essere dipendenti, pari al 56,9% del relativo totale (3.901). Il costo di tutti coloro che lavorano a vario titolo (tempo determinato e indeterminato, nonché altre forme contrattuali atipiche) tra Regione e propri enti enti/aziende e agenzie regionali è così ripartibile: Regione Veneto: ,99 Enti Strumentali in generale: ,75 tra i quali: Enti CCNL Sanità: ,00 Enti CCNL Regioni e AALL: ,28 Ente Veneto Agricoltura: ,15 Parchi Lessinia e Dolomiti d Ampezzo: ,14 Aziende A.T.E.R.: ,83 Enti Consorzi di Bonifica: ,32 266

376 Nelle tabelle sopra riprodotte sono state predisposte altre aggregazioni di dati di spesa riferiti al 2013 (costo complessivo del solo personale di ruolo e del solo personale non di ruolo, costo complessivo della dirigenza e costo complessivo del personale non dirigente), in modo da poter disporre di ulteriori dati di sintesi. Per quanto riguarda gli oneri di spesa per il personale riferiti all ultimo triennio, complessivamente considerati, dai dati raccolti si può osservare come la stessa spesa sia notevolmente diminuita in termini assoluti dal 2011 al 2013, registrando una contrazione complessiva generale di ,14 (pari al 2,08%) pur comprendendo i valori in questione dinamiche tra loro diverse, fra le quali i rinnovi contrattuali che vi sono stati in tale periodo in alcune realtà oggetto di analisi (Aziende ATER e Consorzi di Bonifica). Considerando poi le sole realtà regionali dove si applicano contratti di lavoro afferenti ai vari comparti del pubblico impiego (ossia comparto Regioni ed Autonomie Locali e comparto Sanità e assimilati), la riduzione di spesa dal 2011 al 2013 è quantificata in , pari ad un -3,32% su base triennale. In conclusione, si può quindi affermare che le molteplici azioni poste in essere dalla Regione Veneto per se stessa e per i propri enti strumentali, preordinate al contenimento della spesa del personale, hanno raggiunto tale obiettivo. Per quanto riguarda i dati del personale delle Società partecipate dalla Regione del Veneto, che sono stati forniti dalle medesime sulla base di una ricognizione effettuata presso le Società stesse, nella Tabella sottostante si riportano quelli della consistenza numerica e del relativo costo. Passando ad una breve analisi del dato sulla spesa per il personale all interno delle società in cui la Regione detiene una partecipazione diretta ed i cui valori sono analiticamente riportati, unitamente alle quote di partecipazione sociale, sempre nella tabella di seguito riportata, va anzitutto premesso che operare un raffronto storico sui dati di spesa delle stesse è ancor più difficoltoso di quanto non fosse per gli enti, le aziende e le agenzie regionali. Infatti, le dinamiche che caratterizzano la gestione di tali realtà privatistiche, sia per la loro natura, sia per le modalità con le quali le stesse operano, a volte nettamente diverse da quelle che caratterizzano anche l Ente o gli Enti controllanti (nonché, eventualmente, anche per la presenza nella compagine societaria di soci privati titolari di quote di partecipazione), rendono necessario considerare tali entità come realtà autonome, ancorché collegate alla gestione di alcune attività dell Ente controllante o quale socio. Inoltre, come si vedrà in seguito, anche la quantificazione del personale, da considerare nell ottica del consolidamento, viene definita con l applicazione al totale dei dipendenti delle Società di un criterio semplificato di proporzionalità rispetto alla quota detenuta dall Ente. 267

377 Complessivamente le società a partecipazione diretta della Regione, come sopra evidenziato, sono 17 e tra queste, in 10 casi, la Regione detiene una partecipazione totale o di controllo. Il personale avente un contratto di lavoro a tempo indeterminato all interno di queste società è quantificabile in complessive n. 577 unità. In tali contesti la spesa per il personale dal 2011 ad oggi registra un trend di crescita, le cui dinamiche sono determinate dai contratti applicati in dette Società, dall acquisizione di nuovi servizi che hanno determinato un aumento del personale dipendente, necessario alla loro gestione, ovvero dall istituzione di nuove Società (Veneto Promozione scpa), o per effetto dell incorporazione di rami d azienda di altre Società (come nel caso di Veneto Nanotech scpa con Associazione CIVEN e di C.A.V. spa con Società Autostrade Venezia e Padova spa). 268

378 Come sopra accennato, un aspetto da tenere in considerazione nella lettura e nell analisi dei dati riportati è quello della riparametrizzazione degli stessi sulla base delle quote di partecipazione sociale regionale. Premesso che tale riparametrizzazione rappresenta un criterio semplificato di attribuzione del personale alla sfera regionale, la sua applicazione porta a quantificare in 557 unità il personale imputabile al comparto consolidato regionale, rispetto alle unità complessive di personale delle Società partecipate dalla Regione Veneto. Da questa ipotesi il costo complessivo così riparametrato viene quantificato in ,94, rispetto al costo complessivo di ,35. I dati indicati nella relazione sopra riportata, prodotta dalla Regione del Veneto, non consentono però di effettuare una disamina completa sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di spesa del personale, con particolare riguardo al contenimento progressivo della stessa in sede storica (art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006) ed all incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente (art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008). Al riguardo si richiama, in particolare per le finalità di cui art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 14/AUT/2011/QMIG del 30 novembre 2011 che, in merito al computo della spesa degli organismi partecipati degli enti locali e delle regioni, enuncia i seguenti principi: Per la determinazione, ai sensi dell art. 76, co. 7, D.L. n. 112/2008, della spesa del comparto personale, si considerano: a) le società partecipate in modo totalitario da un ente pubblico o da più enti pubblici congiuntamente, tenuto conto del concetto univocamente accolto di società in house, come società che vive prevalentemente di risorse provenienti dall ente locale (o da più enti locali), caratterizzata da un valore della produzione costituito per non meno dell 80% da corrispettivi dell ente proprietario; b) le società che presentano le caratteristiche di cui all art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c., purché affidatarie dirette di servizi pubblici locali. Ai fini della determinazione della spesa del comparto personale dell ente locale e delle società partecipate o controllate, di cui all art. 76, co. 7, D.L. n. 112/2008, si assumono i dati che derivano dai documenti contabili delle società (bilancio di esercizio) e dai questionari allegati alle relazioni dei revisori degli enti locali al rendiconto degli enti, ai sensi dell art. 1, co. 166 e ss. L. n. 266/2005, senza alcuna detrazione o rettifica, in assenza di specifiche norme che definiscono modalità e termini per il consolidamento dei conti, attualmente in fase di sperimentazione (art. 36, L. n. 118/2011). Ai fini del calcolo del rapporto di incidenza previsto dall art. 76, co. 7, D.L. n. 112/2008, si agisce soltanto sul numeratore, ma le spese di personale della società partecipata da sommare a quelle dell ente sono da proporzionare in base ai corrispettivi a carico dell ente medesimo (o ai ricavi derivanti da tariffa, se presenti in luogo del corrispettivo stesso). Il calcolo va effettuato per ciascun organismo partecipato, che si tratti di società posseduta da uno o più 269

379 enti, ovvero di società miste pubblico privato, controllate dall ente a norma dell art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c. 5.3 IL RISPETTO DEI VINCOLI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA IMPOSTI DAL LEGISLATORE NAZIONALE Le misure di contenimento della spesa, a partire da quelle dettate dal D.L. 25 gennaio 2010, n Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni e dal D.L. 31 maggio 2010, n Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, sono state applicate dalla Regione del Veneto già a partire dall anno immediatamente successivo alla loro iniziale emanazione. L attuazione di tali norme è avvenuta, infatti, con l adozione dei seguenti provvedimenti: legge Regionale 7 gennaio 2011, n. 1 Modifica della Legge Regionale 30 gennaio 1997, n. 5 Trattamento indennitario dei Consiglieri Regionali e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi. Con tale legge è stata operata la riduzione dei costi degli organi di governo (art. 11), delle spese degli apparati amministrativi regionali, con riferimento alle spese per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e delle spese per attività esclusivamente di formazione (art. 12), la revisione dei trattamenti economici degli organi di enti e dei compensi per la partecipazione ad organismi regionali (art. 13), la riduzione delle auto blu e dei relativi costi di esercizio (art. 15); D.G.R. n. 742 del 7 giugno 2011 Attuazione dell'art. 13, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi". Criteri e modalità applicative ; informativa della Giunta regionale n. 12 del 21 giugno 2011: ''Modalità applicative dell'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 e degli articoli 12 e 15 della Legge Regionale 7 gennaio 2011, n. 1''; legge regionale 5 agosto 2011, n. 15 Nuove disposizioni per l'adeguamento al decretolegge 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi ; deliberazione della Giunta regionale n. 987 del 5 giugno 2012: Modalità applicative dell'art. 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 e degli artt. 12 e 15 della L.R. 7 gennaio 2011, n. 1 con la quale la Giunta Regionale ha rilevato i limiti di spesa per l anno 2012, operanti già a 336 Convertito in Legge 26 marzo 2010, n Convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n

380 decorrere dall'1 gennaio 2011, relativamente alle diverse fattispecie contemplate dalla suddetta norma. Nel corso del 2012 si sono susseguiti nuovi ulteriori interventi legislativi statali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in particolare: il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 135; il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito, con modificazioni, in L. 7 dicembre 2012, n. 213; la L. 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013). Tali provvedimenti hanno reso necessario, da parte della Regione, un aggiornamento delle direttive già emanate dalla stessa, al fine di informare le strutture regionali in merito alle nuove norme ed ai relativi effetti che esse producono sull attività dell amministrazione regionale. Con la deliberazione n del 24 dicembre , infatti, la Giunta regionale ha deliberato di dare attuazione all art. 17, comma 1, della L.R. n. 47/2012 per adempiere alle disposizioni di cui all art. 2, comma 1, lett. i), del D.L. n. 174/2012 che richiama quanto previsto: dall art. 6 rubricato Riduzione dei costi degli apparati amministrativi e dall art. 9 rubricato Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, comma 28, del D.L. n. 78/2010; dall art. 22, rubricato, Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici, commi da 2 a 4, e dall art. 23-bis, rubricato, Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, commi 5-bis e 5- ter e dall art. 23-ter, rubricato Disposizioni in materia di trattamenti economici del D.L. n. 201/ ; dall art. 3, rubricato, Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive, commi 4, 5, 6 e 9, e dall art rubricato Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche, nonché dall art. 5 rubricato Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni e 9, rubricato 338 Avente ad oggetto: Attuazione del titolo II della legge regionale , n. 47: ''Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge , n. 174: ''Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012'', convertito con modificazioni dalla L , n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto''. 339 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito, in legge 22 dicembre 2011, n A decorrere dal 1 gennaio 2014, l art. 1, comma 562, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha abrogato i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 del citato art

381 Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi", comma 1 341, del D.L. n. 95/2012. In particolare, con il predetto provvedimento si è previsto: a) la riduzione dei compensi per gli amministratori di società partecipate totalmente o in forma maggioritaria dalla Regione, il cui limite massimo del trattamento economico omnicomprensivo non può essere superiore a quello previsto per il Presidente della Giunta regionale; b) la riduzione dei canoni di locazione con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalla Regione e dai propri enti, aziende e agenzie, nella misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 2015, secondo quanto previsto all'articolo 3, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 95/2012, fatti salvi eventuali accordi fra le parti che dispongono misure superiori al 15 per cento; c) la predisposizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un piano di razionalizzazione degli spazi nel rispetto delle esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate, che tenga conto delle componenti costruttive degli edifici e garantisca un idoneo sfruttamento degli spazi stessi, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie nonché delle norme in materia di sicurezza e di barriere architettoniche; d) l'attuazione delle disposizioni in materia di società di cui all'articolo 6, commi 6, 11 e 19, del D.L. n. 78/2010, all'articolo 22, comma 3 e all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5- ter del D.L. n. 201/2011, all'articolo 4, comma 1 342, del D.L. n. 95/2012 con riferimento alla individuazione delle società da sottoporre a scioglimento o eliminazione con specifico provvedimento normativo con decorrenza 1 gennaio 2014, nonché ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 13 del medesimo articolo 4. L art. 5, comma 2 343, del D.L. n. 95/2012 ha disposto, a decorrere dall anno 2013, un ulteriore contenimento della spesa destinata all acquisto, alla manutenzione, al noleggio e all esercizio di autovetture, nonché per l acquisto di buoni taxi (in aggiunta a quella prevista dall art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/ ) consistente nella riduzione della stessa del 50% 341 Comma abrogato dall art. 1, comma 562, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1 gennaio Vedasi precedente nota n Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e dall art. 1, comma 315, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1 gennaio Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89: A decorrere dal 1 maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere Art. 6, comma 14: A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta 272

382 rispetto a quella effettuata nell anno 2011 per analoghe fattispecie, con la possibilità di deroga per l anno 2013 in virtù di contratti pluriennali in essere. La Regione ha stabilito che tali disposizioni trovino applicazione anche per le società partecipate totalmente o in via maggioritaria dalla Regione e che, Al fine di monitorare il rispetto di tale direttiva, le società di cui sopra trasmetteranno alla Giunta regionale, entro il 31 marzo 2013, una relazione attestante gli importi delle spese in questione effettuate nell anno 2011, e successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione per quelle effettuate nell anno precedente. La L.R. n. 47/2012, all art. 17, ha individuato un area di esclusione dall applicazione delle suddette limitazioni, esonerando i mezzi necessari per l espletamento dei servizi di sorveglianza, sicurezza pubblica, attività ispettiva, pubblica incolumità, controllo e monitoraggio della salute pubblica, obbligatori ai sensi di legge 345. Inoltre, la D.G.R. n. 2790/2012, sopra richiamata, ha disposto ulteriori interventi di contenimento della spesa derivanti dall utilizzo dei mezzi di trasporto regionale, individuando alcuni principi di carattere generale al fine di realizzare i risparmi indicati dalla disciplina statale, indicati nell Allegato A alla stessa, che di seguito si riportano: a) l utilizzo da parte dei componenti della Giunta regionale degli autoveicoli in dotazione degli uffici regionali è consentita per i soli trasferimenti e viaggi inerenti lo svolgimento del loro mandato; l uso dei motoscafi è consentito per l espletamento dei compiti istituzionali oltre che ai componenti della Giunta ed ai dirigenti di vertice dell amministrazione; b) l uso dell autovettura a favore del personale regionale dovrà essere tassativamente razionalizzato e limitato ai trasferimenti e ai viaggi per l espletamento delle proprie incombenze di ufficio ed ai casi, debitamente dimostrabili, in cui l uso dei normali mezzi di trasporto pubblico sia inconciliabile con gli impegni da assolvere, con la celerità dell espletamento dell incarico, l economicità e l'urgenza dello stesso; c) non è consentito utilizzare il servizio automezzi e motoscafi della Regione qualora il trasferimento o il viaggio possa essere effettuato con i normali mezzi di trasporto pubblico; d) l attuale assegnazione di autoveicoli in dotazione alle strutture regionali viene razionalizzato e riorganizzato previa ricognizione delle autovetture assegnate alle strutture e sulla base di un budget per carburanti, parcheggi e costi di esercizio, tale da consentire il raggiungimento dell obbiettivo di risparmio previsto dalla normativa vigente; e) il ricorso al noleggio di automezzi e natanti è limitato in via straordinaria ai casi di reale necessità, quando cioè il responsabile dell autorimessa regionale o il responsabile della competente struttura del Gabinetto della Presidenza, per i rispettivi ambiti di competenza, disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 345 Il richiamato comma 2, al riguardo, testualmente recita: Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. 273

383 attestino che il ricorso al noleggio è giustificato dall impossibilità di avere a disposizione un mezzo dell Amministrazione regionale. f) particolari servizi di trasporto, connessi con esigenze di rappresentanza o con lo svolgimento di convegni, riunioni o cerimonie, possono essere utilizzati previa autorizzazione del responsabile del Gabinetto della Presidenza. A tal proposito la Regione, con nota prot. n del 31 marzo 2014 (in risposta alla richiesta istruttoria di questa Sezione prot. n del 12 marzo 2014), ha prodotto una relazione dalla quale emergono le misure adottate ed i risparmi ottenuti a seguito dell attuazione della norma in questione, dichiarando quanto segue: Premettendo che nel pieno rispetto della norma non si è provveduto ad effettuare alcun nuovo acquisto di autoveicoli, si riassumono di seguito le principali misure adottate dalla Giunta Regionale nel corso del 2013 al fine di ridurre i costi: a) Sono stati ceduti n. 36 automezzi in stato di eccessiva usura o obsolescenza. Ricavo diretto derivato dalla vendita: 9.500,00; b) Alla scadenza del relativo contratto di locazione sono state rese le auto di rappresentanza di cilindrata e segmento superiori, riducendone il numero, ancora nell esercizio 2010, da 11 a 7 e sostituendole nell esercizio 2013, con altri modelli di cilindrata entro il limite di 1600 cc e di segmento inferiore. Risparmio conteggiato nel 2013 come differenza tra i due contratti di locazione su 7 automezzi: circa ,00. Se invece si considera anche la diminuzione del numero degli automezzi avvenuta già nel 2010, il risparmio complessivo ammonta a circa ,00 ; c) Minor impegno di spesa per ricorso a ditte di autonoleggio esterne: risparmio ,00 ; d) Alla D.G.R n del 24/12/12 è seguita l emanazione di circolari attuative per l ulteriore restrizione delle modalità d uso degli automezzi. L impiego è consentito prioritariamente per servizi che presentino la caratteristica di obbligatorietà di legge, sopra evidenziata, sottoscritta dal dirigente richiedente; ne è invece rigidamente limitato l uso in tutti gli altri casi. L entità dei risparmi ottenuti sulla scorta della misura appena descritta, di quella al punto a), per minori spese di manutenzione e minori tasse, ed altre di minore rilevanza, ha consentito nel 2013 minori impegni per un importo di ,00 rispetto al Con successiva deliberazione della Giunta regionale n del 12 agosto 2013, avente ad oggetto Contenimento della spesa pubblica. Anno Integrazione alle direttive di cui alla D.G.R. n. 987 del 05/06/2012, si è reso necessario aggiornare le direttive di contenimento dei costi di cui all ultima deliberazione di Giunta regionale n. 987 del 5 giugno 2012, confermandone i contenuti nella sua interezza ma aggiornando i limiti da assumere per l anno 2013 (sulla base delle risultanze dell esercizio 2009) per ciascuna tipologia di spesa contemplata dal D.L. n. 78/ Sul punto, di seguito, a soli fini informativi, si evidenzia la seguente tabella già prodotta dalla Regione del Veneto in sede di istruttoria inerente il Questionario-Relazione sul Bilancio di Previsione per l anno 2013, ex art. 1, comma 166, L. n. 266/2005: 274

384 Per quanto riguarda il contenimento delle spese per la manutenzione, il noleggio, l esercizio di autovetture e per l acquisto di buoni taxi di cui all ultima voce della tabella riportata nella precedente nota, si fa presente che il limite derivante dall applicazione del solo art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010 si configurava in euro ,40 (importo di riferimento fino all anno 2012), che viene rideterminato in euro ,50 a seguito dell applicazione di quanto disposto dall art. 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012, a decorrere dall esercizio Con la stessa deliberazione la Giunta regionale ha dato, inoltre, attuazione alle nuove disposizioni di cui all art. 1, commi da 141 a 144 della Legge di Stabilità per l anno , secondo le indicazioni ed i limiti di spesa riportati nella tabella che segue: TAB. 12 Riferimenti normativi L. 228/2012 Tipologia di spesa Disposizioni di contenimento Art. 1, comma Spese per mobili e arredi non superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni Art. 1, comma Spese per acquisto di autovetture e stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture non si possono effettuare sino al 31/12/ , fatte salve le deroghe previste dalla legge Limite di impegnabilità (in unità di euro) , Riferimenti normativi D.L. 78/2010 Tipologia di spesa Disposizioni di contenimento Art. 6, comma 7 Studi e consulenze non superiore al 20% della spesa sostenuta nel 2009 Art. 6, comma 8 Spese per relazioni pubbliche, non superiore al 20% della convegni, mostre, pubblicità e spesa sostenuta nel 2009 di rappresentanza Art. 6, comma 9 Spese per sponsorizzazione non si possono effettuare Art. 6, comma 12 Spese per missioni non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009 Art. 6, comma 13 Spese per formazione non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009 Art. 6, comma 14 e art. 5, comma 2, D.L. 95/2012 Spese per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi non superiore al 50% 346 della spesa sostenuta nel 2011 (con deroga per il solo anno 2013 per effetto di contratti pluriennali in essere) Limite di impegnabilità (in unità di euro) , , , , , Legge 24 dicembre 2012, n Comma 141 Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. 349 Comma 143 Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate. 350 L art. 1, comma 1, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 ha modificato la precedente versione del comma 143 che riportava come termine ultimo il 31 dicembre

385 Con riferimento alle nuove fattispecie oggetto di interventi normativi sul contenimento dei costi, il suddetto provvedimento di Giunta testualmente recita: 1) MOBILI E ARREDI: articolo 1, commi 141 e 142, della legge di stabilità Per quanto riguarda gli arredi non si possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. La violazione della disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Le somme derivanti da tali riduzioni di spesa sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, ad apposito capitolo dell'entrata. La disposizione non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalla regione. 2) Autovetture: articolo 1, commi 143 e 144. Dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità e fino al 31 dicembre 2014, non possono essere acquistate autovetture né stipulati contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate. La norma non trova applicazione per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. 3) CONFERIMENTO DI INCARICHI E CONSULENZE: Articolo 1, comma 146: Consulenze informatiche. Gli incarichi di consulenza in materia informatica possono essere conferiti solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. Anche in questo caso, la violazione della disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Articolo 1, comma 147: Conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa. Il presente comma integra l'articolo 7, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stabilendo che per gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo o di natura occasionale o coordinata e continuativa non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. Sempre in materia di incarichi e consulenze, si richiamano le strutture all'osservanza della DGR n. 677 del 14/05/2013 e della nota prot. n del 28/05/2013 esplicativa degli art. 15, 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013. Per quanto riguarda gli effetti prodotti sull esercizio 2013 dalle suddette misure di contenimento della spesa, la Regione del Veneto, con nota prot. n dell 8 aprile 2014, ha prodotto la seguente tabella riepilogativa, fornita in sede istruttoria da questa Sezione di 276

386 controllo, distinta per tipologia di spesa con relativa percentuale di riduzione rispetto a quella sostenuta nell anno di riferimento (2009), completa di note esplicative: TAB. 13 Tipologia spesa Studi e consulenze (riduzione dell 80%) (in unità di euro) Anni Impegni Importi Importi Variazioni rilevanti esclusi** compensative*** per il limite di spesa (a) (b) (c ) d (a-b-c) , , , * , , ,78 Rif. nota n. 1 *capitoli/pg 7010, 7039, , , , , Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (riduzione dell 80%) *capitoli/pg Missioni (riduzione del 50%) *capitoli/pg , , , * , , ,35 Rif. nota n. 2 Vedasi tabella integrale prodotta dalla Regione del Veneto con nota prot. n del 31/03/ , , , * , , ,73 Rif. nota n. 3 Vedasi tabella integrale prodotta dalla Regione del Veneto con nota prot. n del 31/03/2014 Attività di , , ,22 formazione (riduzione del 50%) 2013 * , ,00 Rif. nota n ,07 *capitoli/pg 5022, , , , Acquisto, , ,00 manutenzione, noleggio autovetture (riduzione del 20%) 2013 * , ,00 Rif. nota n ,61 *capitoli/pg , 5174, 5172, 5200, 5170 Sponsorizzazioni (riduzione del 100%) ,00 0, , * 0,00 0, ,00 *capitoli/pg * Capitoli/piani gestionali di spesa interessati, per ciascuna tipologia. ** Capitoli/piani di gestione interessati con specificazione delle ragioni che giustificano le eventuali somme escluse dalla riduzione. *** Eventuali provvedimenti di variazioni compensative adottati. 277

387 Nota n. 1 Studi e consulenze Le fattispecie di spesa escluse dall applicazione della norma in questione sono: - Impegni di spesa assunti ai fini della liquidazione di spese relative a residui passivi eliminati per decorrenza dei termini ai sensi dell art. 51, commi 2 e 3, della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e per le quali permane l obbligazione a suo tempo assunta; - Spese finanziate con fondi di altri soggetti (comunitari e/o statali), ai sensi della circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 40 del 23/12/2010 e della D.G.R. n. 987 del 5 giugno 2012, Allegato A, par. 1 delle disposizioni generali, pag. 10. Nota n. 2 - Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza Le fattispecie di spesa escluse dall applicazione della norma in questione sono: Normative e deliberazioni afferenti settori specifici previsto quale causa di esclusione dai limiti di spesa dalla D.G.R. n. 1521/2013 Contenimento della spesa pubblica. Anno Integrazione alle direttive di cui alla D.G.R. n. 987 del 5 giugno P.E.A.- Piano Esecutivo Annuale (L.R. n. 33/2002) previsto quale causa di esclusione dai limiti di spesa dalla D.G.R. n. 987/ Allegato A, pag. 6, par. 2.c.1. D.G.R. n del 17 luglio 2013 Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario, modificata e integrata con D.G.R. n del 10 dicembre Utilizzo di fondi statali e/o comunitari. Attività connessa all espletamento di rilevanti attività istituzionali regionali e a quelle di Organismi internazionali o comunitari. Esigenze di espletamento dell attività istituzionale regionale, laddove costituiscono un aspetto rilevante della stessa, in quanto necessaria e indispensabile per il funzionamento dell Ente. Promuovere la conoscenza dell esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività. Nota n. 3 - Missioni Le fattispecie di spesa escluse dall applicazione della norma in questione sono: - Spese finanziate con fondi di altri soggetti (comunitari e/o statali), ai sensi della circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 40 del 23/12/2010 e della D.G.R. n. 987 del 5 giugno 2012, Allegato A, par. 1 delle disposizioni generali, pag. 10. Nota n. 4 - Formazione Le fattispecie di spesa escluse dall applicazione della norma in questione sono: 278

388 - Attività formativa obbligatoria prevista da specifiche disposizioni di legge, collegate allo svolgimento di determinate attività (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione del 28 ottobre 2011, n. 377/2011/PAR). Nota n. 5 - Acquisto, manutenzione, noleggio autovetture Relativamente agli importi esclusi per il quantificati in Euro ,00 si rappresenta che trattasi di spese rientranti nell art. 17, lettera e), della L.R. n. 47/2012 e dal punto 1), lettera e), del deliberato della D.G.R. n. 2790/2012 di attuazione della legge regionale succitata che dispone sono escluse dall ambito di applicazione della riduzione i mezzi necessari per l espletamento dei servizi di sorveglianza, sicurezza pubblica, attività ispettiva, pubblica incolumità, controllo e monitoraggio della salute pubblica, obbligatori ai sensi di legge così come attestato dai rispettivi responsabili di struttura ai sensi della D.G.R. n. 291 del 12 marzo Prendendo atto del rispetto, da parte della Regione del Veneto, dei limiti imposti dalla normativa vigente sopra analizzata, si ritiene utile in questa sede ricordare come la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 139 del 23 maggio 2012, ha chiarito che dette disposizioni, che prevedono puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, non escludono comunque la possibilità di considerare un limite complessivo nell ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa. Ciò si desume dal dettato del comma 20 dell art. 6 che testualmente recita: Le disposizioni di tale articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali esse costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Del resto, proprio il comma 10 della norma in questione, ha previsto espressamente la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le voci di spesa di cui ai precedenti commi 7 e 8, al fine di assicurare l effettività dell intervento statale sulle politiche di spesa degli EE.LL. ed evitare interferenze con l autonomia organizzativa degli stessi, costituzionalmente garantita 351. Quanto sopra richiamato non si applica, però, alle fattispecie contemplate dalle nuove disposizioni di cui all art. 1, commi da 141 a 144 della Legge n. 228/ Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto Parere 12 settembre 2012, n

389 5.4 IL RISPETTO DEI VINCOLI E DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213 Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, reca disposizioni volte a favorire la trasparenza e la riduzione dei costi degli apparati politici regionali, nonché a riequilibrare la situazione finanziaria di enti locali in difficoltà, nell obiettivo di assicurare una gestione amministrativa e contabile efficiente e trasparente, in un quadro generale che vede le regioni e gli enti locali chiamati a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, al consolidamento dei conti e al rispetto del principio del pareggio di bilancio. Al riguardo, l articolo 2 rubricato Riduzione dei costi della politica introduce, al comma 1, una serie di misure che incidono sulle spese per gli organi regionali, tra le quali si segnalano: a) la conferma della riduzione, già disposta dal precedente decreto legge n. 138 del 2011, del numero dei consiglieri ed assessori regionali; b) la riduzione dell indennità di consiglieri ed assessori; c) il divieto di cumulo di indennità e emolumenti; d) la riduzione dei contributi ai gruppi consiliari; e) l introduzione di limiti ai vitalizi dei consiglieri e, comunque, l esclusione dal vitalizio per coloro che hanno subito un condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione; f) la rideterminazione, per le legislature successive a quella corrente, delle spese per il personale dei gruppi consiliari, in relazione anche alla predetta riduzione del numero dei consiglieri; g) la riduzione dell assegno di fine mandato per i consiglieri regionali, da determinare sulla base di quello previsto dalla regione più virtuosa da individuare secondo una specifica procedura. Tali misure dovevano essere attuate entro il 23 dicembre 2012, ovvero, se necessitavano di modifiche statutarie, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto (comma 1). La norma prevede che il rispetto delle condizioni dettate dal citato comma 1: debba essere debitamente documentato dagli enti e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell Economia e delle Finanze entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini previsti dal medesimo comma, sopra indicati (comma 3); determini, a decorrere dall anno 2013, l erogazione a favore delle regioni di una quota pari all 80 per cento dei trasferimenti erariali (diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale). Con analoga decorrenza, la mancata attuazione da parte delle regioni delle misure di cui al comma 1, entro i termini stabiliti, comporta l applicazione delle sanzioni di seguito indicate 280

390 (oltre, ovviamente, alla mancata erogazione dell 80 per cento dei trasferimenti erariali sopra citata): la decurtazione della metà delle risorse erariali trasferite e finalizzate al trattamento economico complessivo spettante ai componenti del Consiglio e della Giunta regionale per l esercizio ; l assegnazione del termine di novanta giorni alla regione inadempiente per provvedervi, secondo quanto disposto dall art. 8 Attuazione dell articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo della Legge 5 giugno 2003, n Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell art. 126, primo comma, della Costituzione 353. Con nota prot. n del 31 marzo 2014 la Regione del Veneto ha prodotto a questa Sezione (in risposta alla richiesta istruttoria prot. n del 12 marzo 2014) una relazione conoscitiva sul rispetto dei vincoli e degli adempimenti dettati dall art. 2 del decreto legge in questione dalla quale emerge che la stessa, con l approvazione della legge regionale 21 dicembre 2012, n (pubblicata nel B.U.R. n. 106 del 21 dicembre 2012), ha dato diretta attuazione alle prescrizioni normative sotto riportate relative ai consiglieri regionali e allo Statuto per quanto riguarda: e) l attuazione di quanto previsto dall art. 14, comma 1, lettere a), b), d), e) del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; f) la definizione dell'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica nonché delle spese di esercizio del mandato dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa; g) la disciplina dell assegno di fine mandato dei consiglieri regionali; h) l introduzione del divieto di cumulo di indennità o emolumenti; i) la previsione, per i consiglieri, della gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali; 352 Comma 2, dell art. 2 del D.L. 10 ottobre 2012, n Art. 126 Cost. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto. 281

391 j) la disciplina delle modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza; k) la definizione dell'importo dei contributi in favore di gruppi consiliari; l) la definizione dell ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari; m) l istituzione di un sistema informativo sui dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici; n) l adozione di provvedimenti di competenza relativi ai vitalizi. La citata legge regionale n. 47/2012 contiene, inoltre, ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 174/2012 con particolare riferimento alla riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti strumentali e al divieto di aumenti di capitale trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio garanzie a favore delle società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio 355 nonché alla riduzione degli oneri finanziari degli enti aziende ed agenzie regionali, ai fini del risparmio previsto dall articolo del D.L. n. 95/2012, prevedendo una riduzione di almeno il 20 per cento 357. In relazione a tale ultimo adempimento sono stati adottati dalla Giunta regionale i seguenti provvedimenti attuativi: D.G.R. n. 323 del 19 marzo 2013 Istituzione di un Gruppo di Lavoro per la valutazione delle proposte di riduzione degli oneri finanziari degli enti, aziende e agenzie regionali, in applicazione di quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 47 del 21 dicembre ; D.G.R. n. 418 del 10 aprile 2013 Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 355 Art. 18 L.R. n. 47/2012 Disposizioni di carattere generale per gli enti strumentali e le società partecipate. 1. Gli enti, aziende ed agenzie regionali, anche economici o con personalità giuridica di diritto privato, ove non già costituiti in forma monocratica, devono ridurre gli organi di amministrazione e di controllo in misura non superiore a cinque componenti e gli organi del collegio dei revisori in misura non superiore a tre componenti, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010 e dall'articolo 22, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge n. 214 del Tale riduzione si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, previo adeguamento dello Statuto. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, non possono essere effettuati aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciate garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del L art. 1, comma 562, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i commi da 1 a 7 dell art. 9 del D.L. n. 95/ Art. 20 L.R.. n. 47/2012 Riduzione degli oneri finanziari degli enti, aziende e agenzie regionali. 1. Ai fini del risparmio previsto dall'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012, a decorrere dal 1 gennaio 2013, gli enti, le aziende e le agenzie regionali, ad esclusione degli enti e aziende sanitarie e socio-sanitarie e di quelle richiamate al comma 1-bis del medesimo articolo, devono ridurre di almeno il 20 per cento i relativi oneri finanziari. 2. La riduzione di spesa di cui al comma 1 è comunicata alla Giunta regionale mediante relazione dettagliata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, accertata dalla Giunta regionale, i finanziamenti erogati dalla Regione a favore degli enti, aziende e agenzie regionali vengono ridotti e possono essere adottati specifici provvedimenti amministrativi o disegni di legge di soppressione, accorpamento o di razionalizzazione di tali organismi, per raggiungere il risparmio complessivo, non inferiore al 20 per cento, dei relativi oneri finanziari. 282

392 terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto. ; D.G.R. n. 911 del 18 giugno 2013 Riduzione degli oneri finanziari degli enti, aziende e agenzie regionali, in applicazione di quanto previsto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 47 del 21 dicembre Definizione delle modalità di erogazione delle risorse finanziarie per l'anno Le citate deliberazioni hanno rilevato l attività posta in essere dalla Regione, nel corso dell anno 2013, ai fini del rispetto appunto dell art. 9 del D.L. n. 95/2012, che si è svolta attraverso l espletamento di diverse fasi che si possono così riassumere: 1. con nota prot del 16 gennaio 2013 tutte le strutture regionali sono state invitate a trasmettere entro il 21 gennaio 2013, alla Segreteria Generale della Programmazione, una proposta di riduzione degli oneri finanziari di almeno il 20% da parte di enti, aziende e agenzie regionali, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, evidenzianti eventuali riduzioni già disposte, purché compatibili con le disposizioni normative sopra richiamate; 2. le proposte pervenute alla Regione presentavano una certa disomogeneità nell'interpretazione del dettato normativo, pertanto, in mancanza di chiarimenti statali sulla corretta applicazione della disciplina in questione, la Regione ha ritenuto necessario dettare ulteriori indicazioni ad ausilio dell'espletamento degli adempimenti di cui sopra. A tale scopo, la Giunta regionale, con la D.G.R. n. 323 del 19 marzo 2013 ha costituito un gruppo di lavoro per la valutazione delle proposte pervenute in attuazione dell'articolo 20 della L.R. n. 47/2012; 3. il gruppo di lavoro appositamente istituito ha esaminato il complesso delle proposte, valutando il grado di attuazione delle misure di contenimento della spesa, per ciascuno dei soggetti interessati dal dettato normativo, come di seguito indicati: a) Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.); b) Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (A.V.E.P.A.); c) Aziende Territoriali per l'edilizia Residenziale (A.T.E.R.); d) Consorzi di Bonifica; e) Istituto Regionale Ville Venete (I.R.V.V.); f) Veneto Agricoltura; g) Veneto Lavoro; h) Aziende Regionali per il Diritto allo studio universitario (E.S.U.) di Padova, Venezia e Verona; i) Ente Parco Fiume Sile; j) Ente Parco Colli Euganei; k) Ente Parco Delta del Po; 283

393 l) Parco Naturale della Lessinia; m) Parco Dolomiti d'ampezzo; 4. dall analisi delle proposte prodotte, la Regione ha appurato che taluni dei soggetti sopra menzionati (più precisamente i Consorzi di Bonifica e l I.R.V.V.) non potevano essere assoggettati ad un ulteriore contenimento in quanto, nel periodo di tempo preso in considerazione (annualità dal 2009 al 2012), le riduzioni di oneri finanziari subite erano ampiamente sufficienti ad assicurare il rispetto della normativa anche per l anno E stato rilevato, inoltre, che l'istituto Regionale Ville Venete (I.R.V.V.) non ha ricevuto, negli anni oggetto di analisi, alcun trasferimento finanziario riconducibile alla tipologia di onere finanziario, così come definita dalla D.G.R. n. 418/2013 in quanto trattasi di ente strumentale che ha come "mission" la gestione di servizi qualificabili come "servizi culturali", tipologia di attività esclusa dalla suddetta normativa. Infine, anche le Aziende Territoriali per l'edilizia Residenziale (A.T.E.R.) non hanno ricevuto alcun trasferimento finanziario riconducibile alla tipologia di onere finanziario, così come definita dalla D.G.R. n. 418/2013 e, pertanto, alcuna riduzione è stata operata nei loro confronti; 5. con la D.G.R. n. 911 del 18/06/2014 la Regione ha ritenuto di individuare i criteri e la tempistica per l'attuazione dell'articolo 9 del D.L. n. 95/2012, le modalità di erogazione delle risorse finanziarie attribuibili nel 2013 atte ad assicurare il rispetto del dettato normativo demandando a ciascun Segretario d'area, a cui fanno rifermento le strutture regionali cui compete la vigilanza sugli enti, aziende e agenzie regionali interessati dalla riduzione degli oneri finanziari, la quantificazione dell'ammontare massimo delle risorse erogabili nel corso del 2013, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. 418/2013, operando anche eventuali compensazioni tra le risorse attribuibili ai diversi soggetti, rispettando nel complesso la riduzione di almeno il 20 per cento rispetto al periodo Quanto sopra tenuto conto del progressivo contenimento della spesa (al di sopra del 20 per cento) già registrato dagli enti oggetto di monitoraggio in fase di prima applicazione di quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 47/2012), e nell'attesa che la Conferenza Unificata raggiunga l'intesa per definire in modo condiviso i soggetti interessati. Ogni Segretario d area è stato incaricato, inoltre, di effettuare un monitoraggio degli impegni assunti nel corso dell esercizio 2013 a favore di ciascun soggetto interessato dalla norma in questione e di trasmetterne le risultanze con cadenza semestrale, ossia in data 30 giugno e 31 dicembre; 6. con deliberazione n. 43/INF del 19/11/2013 la Giunta regionale ha preso atto, sulla base di apposita relazione della struttura competente, del monitoraggio semestrale (gennaio-giugno 2013) degli oneri finanziari degli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, di cui alle disposizioni impartite con la propria D.G.R. n. 911/2013 sopra citata; 284

394 7. in data 27 maggio 2014 la Regione ha preso atto del monitoraggio relativo al secondo semestre 2013 (deliberazione di Giunta regionale n. 12/INF del 27 maggio 2014) dal quale si evince il contenimento della spesa in questione da parte dei soggetti regionali interessati dalla normativa citata, pari almeno al 20 per cento di quella sostenuta nel periodo di riferimento 2009/2012. E doveroso ricordare, in questa sede, come a decorrere dall esercizio 2014 la su citata norma non sia più in vigore in quanto abrogata dall art. 1, comma 562, lett. a), della L. 27 dicembre 2013, n La prima attuazione di quanto disposto dall art. 17 della più volte richiamata L.R. n. 47/2012, che adempie alle numerose disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica secondo quanto previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 174/2012, è avvenuta con la D.G.R. n. 2790/ di cui si è ampiamente trattato nel paragrafo 5.3 Il rispetto dei vincoli di contenimento della spesa imposti dal legislatore nazionale del Capitolo 5 della presente Sezione II. Il suddetto provvedimento regionale ha previsto, tra l altro, che il mancato rispetto delle direttive in esso contenute, comporta per gli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, la nomina di un commissario ad acta per l attuazione dei prescritti adempimenti. Con riferimento, infine, a quanto disposto dal comma 3, dell art. 2, del D.L. n. 174/2012 sopra richiamato, la Regione del Veneto ha provveduto ad attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, mediante trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle Finanze delle note prot. n del 21 dicembre 2012 e n del 4 gennaio 2013, entro i termini previsti dalla normativa in questione. 358 Deliberazione di Giunta Regionale n del 24 dicembre 2012 Attuazione del titolo II della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto". 285

395 CAPITOLO 6 IL CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO 6.1 PREMESSA Il rendiconto generale della Regione del Veneto si compone di due documenti: il conto del bilancio ed il conto generale del patrimonio. Mentre il conto del bilancio riassume la gestione finanziaria nel suo svolgersi ed evidenzia le modificazioni intervenute nel corso della gestione e le risultanze finali, gli effetti della gestione finanziaria ed il grado di raggiungimento in termini finanziari degli obiettivi di bilancio, il conto generale del patrimonio rileva annualmente i risultati della gestione patrimoniale evidenziando la consistenza del patrimonio regionale all inizio dell esercizio, le variazioni intervenute nel corso della gestione e la consistenza alla fine dell esercizio. Il conto generale del patrimonio della Regione del Veneto viene compilato in conformità alle disposizioni recate dall art. 54, comma 2 e ss. della vigente legge di contabilità regionale n. 39/2001, che dispone: Il conto generale del patrimonio indica la consistenza iniziale, le variazioni intervenute, le poste rettificative e la consistenza finale relative a: a) attività e passività finanziarie; b) beni immobili e mobili; c) ogni altra attività e passività. Il conto generale del patrimonio contiene, inoltre, la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità di bilancio e le poste patrimoniali, nonché l indicazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica. Al conto generale del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio a cui il conto stesso si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e del reddito da essi prodotto 359. Al fine di consentire l armonizzazione del conto del patrimonio regionale con quello dello Stato, la Regione predispone le riclassificazioni stabilite dalla normativa statale in materia. 359 A tal fine, l art. 33 della legge regionale n. 6/1980 dispone che alla fine di ogni anno, il servizio demaniopatrimonio, sulla base degli anni di consistenza trasmessi dai singoli consegnatari e sulla scorta delle proprie rilevazioni e controlli d ufficio, compila il quadro riassuntivo generale dei beni mobili, recante la situazione all inizio dell esercizio, le variazioni intervenute nel corso dell anno e la situazione finale. Il quadro riassuntivo generale è sottoscritto dal Dirigente del servizio demanio-patrimonio, dal Segretario generale della programmazione e dal Presidente della Giunta. Il successivo art. 34 della medesima L.R. n. 6/1980, che tratta del rendiconto generale, dispone che il servizio demanio-patrimonio trasmette, in due esemplari, il riepilogo dei beni immobili ed il quadro riassuntivo dei beni mobili al dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria per la compilazione del rendiconto generale. A tal fine è necessario che siano precisate quali delle variazioni intervenute nel corso dell esercizio nel patrimonio regionale siano in corrispondenza di spese o di entrate di bilancio e quali al di fuori della gestione di bilancio. 286

396 6.2 IL CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO DELL ESERCIZIO 2013 Il conto generale del patrimonio dell esercizio 2013, redatto secondo le menzionate disposizioni della legge di contabilità regionale, è sinteticamente evidenziato nella seguente tabella 1. TAB. 1 (in unità di euro) CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO Variazione esercizio 2013 Attività/Passività Consistenza al 1 gennaio 2013 Consistenza al 31 dicembre 2013 Valore % Attività: Attività finanziarie , , ,25-36,91% Beni immobili e mobili , , ,31 12,62% Fondi Veneto Sviluppo , , ,68 8,35% Altri fondi , , ,20-25,13% Depositi cauzionali , , ,04 6,01% Totale attività , , ,42-30,70% Passività: Passività finanziarie , , ,25-35,64% Mutui passivi , , ,17-5,51% Altri debiti 0, ,00 Depositi cauzionali , , ,04 6,01% Totale passività , , ,38-25,50% NETTO PATRIMONIALE (Attività - Passività) , , ,04 61,03% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dl DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto Dall analisi dei dati emerge che il netto patrimoniale al 31/12/2013 è negativo per 1.201,6 mln di euro, con un peggioramento rispetto al valore iniziale di 455,4 mln di euro. Tale riduzione è ascrivibile ad una riduzione delle passività per 4.136,7 mln di euro a fronte di una corrispondente diminuzione delle attività per 3.814,9 mln di euro. Per una dimostrazione sintetica delle variazioni intervenute nella consistenza patrimoniale, la relazione tecnica-contabile al disegno di legge concernente il Rendiconto generale della Regione per l esercizio 2013, pone in evidenza (v. tabella 2 di seguito riportata), le variazioni intervenute nel corso dell esercizio nelle attività e passività finanziarie e patrimoniali. 287

397 TAB. 2 (in unità di euro) Conto Generale del Patrimonio Gestione finanziaria Fondo finale di cassa ,35 Residui attivi , ,25 Residui passivi Totale variazioni gestione finanziaria , , ,00 Gestione patrimoniale Attività (saldo variazioni) Passività (saldo variazioni) Beni patrimoniali ,31 Mutui passivi ed altri debiti ,83 Fondi amministrati da Veneto Sviluppo e ,48 Altri Fondi Totale variazioni gestione patrimoniale , , ,04 PEGGIORAMENTO DEL NETTO PATRIMONIALE AL 31/12/2013 Saldi differenziali ,04 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dl DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto Tale prospetto conferma, quindi, un peggioramento del Netto Patrimoniale nell esercizio 2013 di circa 455,4 milioni di euro, che sommato al deficit patrimoniale di circa 746,2 milioni registrato nel 2012, comporta un Deficit patrimoniale complessivo, al 31 dicembre 2013, di circa 1.201,6 milioni. La diminuzione del Netto Patrimoniale sopra evidenziata, risulta dal peggioramento del saldo algebrico della gestione patrimoniale, comprensiva dei Fondi amministrati da Veneto Sviluppo Spa e dagli Altri Fondi, che registra un decremento di circa 573,57 milioni, e dal miglioramento del saldo registrato fra le Attività e le Passività finanziarie per 118,16 milioni circa. Esaminando la consistenza del Netto patrimoniale negli ultimi dieci anni ( ), si evidenzia un andamento altalenante e sempre in deficit del suo valore. In particolare, come si evince dalla tabella 3, che riporta i deficit patrimoniali nell ultimo quinquennio, mentre nel triennio 2010/2012 si è registrato un costante miglioramento del netto patrimoniale (da milioni di euro nel 2010, a milioni nel 2011 per passare a circa -746 milioni nel 2012), l esercizio 2013 ne registra un brusco decremento (-1.201,6 mln di euro). Come si vedrà nel corso della presente trattazione, tale variazione negativa è sostanzialmente imputabile all aumento delle passività patrimoniali derivante dall accensione dell anticipazione di cui al D.L. n. 35/2013, finalizzata al pagamento dei debiti dei fornitori del Servizio sanitario regionale. 288

398 TAB. 3 (in mln di euro) Anno Netto patrimoniale al 31/ Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dl DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto Nelle figure che seguono è evidenziata la suddivisione complessiva tra le varie categorie delle attività e delle passività del conto del patrimonio per l esercizio 2013 (al netto dei depositi cauzionali, che costituiscono una componente neutra trattandosi di poste allocate per lo stesso importo sia fra le attività che le passività), che saranno di seguito esaminate con maggior dettaglio. 6.3 LE ATTIVITÀ NEL CONTO DEL PATRIMONIO Al 31 dicembre 2013 l attivo patrimoniale evidenziava una consistenza di 8.612,6 milioni di euro circa (era di ,5 al 31 dicembre 2012) e risulta composto: dalle risultanze della gestione finanziaria (fondo di cassa e residui attivi), pari a circa milioni; dai beni patrimoniali disponibili ed indisponibili (fabbricati, terreni, titoli di credito, beni mobili), per complessivi 789,1 milioni; dalle risorse regionali affidate alla gestione della società finanziaria regionale Veneto Sviluppo Spa, per 627,8 milioni; 289

399 da altri fondi, per 20,7 milioni nonché dalla consistenza dei depositi cauzionali in titoli ed in numerario di terzi, per circa 395 milioni. Di seguito si esaminano le voci che compongono l attivo patrimoniale e le variazioni della loro consistenza intervenute nel corso dell esercizio Attività finanziarie Le attività finanziarie ricomprendono i residui attivi ed il fondo cassa e sono di seguito rappresentate (in unità di euro): Descrizione Consistenza al 1 gennaio 2013 Consistenza al 31 dicembre 2013 Variazione % Fondo di cassa , , ,35-5,66% Residui attivi , , ,90-40,74% TOTALE , , ,25-36,91% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dl DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto Si rileva come l importo delle attività finanziarie sia diminuito nel corso del 2013 di circa 3.967,1 mln di euro, passando da ,1 mln di euro a quasi mln di euro, con un decremento del 36,91%. Tale decremento è ascrivibile alla variazione negativa intervenuta nel corso dell esercizio nella categoria dei residui attivi, che passa da un valore iniziale di 9.573,6 mln di euro ad uno finale di 5.672,8 mln di euro, con una riduzione del 40,74%. Tale riduzione è dovuta sostanzialmente alle significative riscossioni relative alle regolazioni contabili operate fra i tributi propri (IRAP e Addizionale regionale all IRPEF), principalmente riferite agli anni 2008, 2010 e 2012, conseguenti al meccanismo di recupero dello Stato delle anticipazioni mensili erogate per il finanziamento del fabbisogno sanitario. Il fondo di cassa, invece, presenta un decremento più contenuto (-5,66%), passando da 1.173,5 mln di euro all 1 gennaio 2013 a 1.107,1 mln di euro alla chiusura dell esercizio. 290

400 6.3.2 Attività patrimoniali Nel dettaglio, le voci che compongono le attività patrimoniali e le variazioni della loro consistenza intervenute nell esercizio 2013, sono di seguito esposte (in unità di euro): Beni patrimoniali disponibili: Descrizione Consistenza al 1 gennaio 2013 Consistenza al 31 dicembre 2013 Variazione % Fabbricati , , ,00-0,15% Terreni , , ,63 176,94% Titoli di credito , , ,05-0,65% Depositi per cauzione 7.875, ,97 0,00 0,00% TOTALE , , ,58 0,25% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dl DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto Dalla relazione tecnica al rendiconto regionale 2013, relativamente alle principali variazioni intervenute nel corso dell esercizio 2013, rispetto alla consistenza iniziale, si evince che: 1) Fabbricati: la riduzione per complessivi ,00 euro è ascrivibile: a) all aumento di ,00 euro, dovuto all implementazione del valore dell immobile Carrozzeria Lido in Venezia a seguito dell intervenuta variazione catastale; b) alla riduzione di complessivi ,00 euro, dovuta al decremento del valore di stima del 2012 dell immobile Ex Trattoria alla Vida in Venezia, a seguito della pervenuta congruità della stima; 2) Terreni: l aumento di complessivi ,63 euro è dovuto all incremento del valore del terreno Via Rinascita sito in località Chirignago Venezia a seguito della modificazione della destinazione urbanistica sulla base dell accordo del programma ai sensi dell art. 32 della L.R. 35/2001, fra la Regione del Veneto (promotore), Comune di Venezia (proponente) e ATER della provincia di Venezia (attuatore) con cui è stato avviato il programma per la riqualificazione urbana dell area Vaschette e della zona sud di Marghera Porta Sud di Venezia; 3) Titoli di credito (tale posta si riferisce al valore delle partecipazioni detenute dalla Regione 360 ): la diminuzione per complessivi ,05 euro, è imputabile: a) all incremento, per ,00 euro, che si riferisce all aumento del capitale sociale della società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a. mediante emissione di n nuove azioni del valore nominale di 5 euro cadauna, secondo quanto deliberato dalla Giunta regionale con DGR n del 24 settembre 2013; 360 Il valore indicato nel conto del patrimonio è dato dal prodotto fra il valore nominale della singola quota/azione per il numero delle quote/azioni possedute dalla Regione. 291

401 b) alla riduzione di complessivi ,05 euro, dovuta alle seguenti dismissioni avvenute nel corso dell anno 2013: - per ,19 euro, relativamente al capitale sociale della società Ferrovie Venete S.r.l (l assemblea del 18 luglio 2013, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale con Dgr n del 16 luglio 2013, ha messo in liquidazione la Società. In data 23 dicembre 2013 la società è stata soppressa ); - per 108,36 euro, relativamente al capitale sociale della società SIS S.p.a. (le azioni della società sono state vendute al Comune di Bassano del Grappa (VI) sulla base di quanto disposto con DGR n del 24 settembre 2013); - per 78,00 euro, relativamente al capitale sociale della società per l Autostrada di Alemagna S.p.a. (l assemblea straordinaria del 11 settembre 2013 ha deliberato la messa in liquidazione della Società); - per ,50 euro, relativamente al capitale sociale della società Terme di Recoaro S.p.a. (l intera partecipazione regionale alla Società è stata conferita alla Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a. al fine di partecipare all aumento del capitale deliberato dall assemblea straordinaria tenutasi in data 16 ottobre 2013, secondo quanto deliberato dalla Giunta regionale con DGR 1672 del 24 settembre 2013). Le variazioni suddette sono analiticamente rappresentate nell Allegato B del Rendiconto generale della Regione del Veneto, che dà dimostrazione delle variazioni intervenute nel corso dell esercizio 2013 nelle partecipazioni al capitale sociale in società. Beni patrimoniali indisponibili: Descrizione Consistenza al 1 gennaio 2013 Consistenza al 31 dicembre 2013 Variazione % Fabbricati , , ,96 32,57% Fabbricati ubicati nelle foreste 0,00 0,00 0,00 Terreni , ,95 0,00 0,00% Terreni forestali , ,28 0,00 0,00% Terreni ad uso idraulico , , ,01 14,79% Demanio regionale - Ferrovie e Strade 0,00 0,00 0,00 Mobili, arredi ed attrezzature , , ,24-1,06% TOTALE , , ,73 19,63% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dl DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto Le principali variazioni intervenute nel corso dell esercizio 2013 riguardano: a) Fabbricati: l aumento, di complessivi ,96 euro si riferisce: 292

402 - per ,46 euro, all incremento dei valori di alcuni beni immobili (ID 5, 82, 80, 83, 961, 92356) 361 nell ottica del prossimo riallineamento della contabilità finanziaria della Pubblica Amministrazione alla contabilità economica ; - per ,50 euro all acquisizione a titolo gratuito al patrimonio, delle case cantoniere gestite da Veneto Strade Spa nella provincia di Venezia, a seguito del verbale di trasferimento redatto ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998, prot. n e sottoscritto in data 4 novembre 2013 tra i rappresentanti dell Amministrazione Regionale del Veneto e dell Amministrazione provinciale di Venezia; - alla formalizzazione del trasferimento dallo Stato redatto ai sensi del D.P.R. 616/1977 D.P.C.M in materia di Opere Pubbliche e con verbale di trasferimento prot. n del delle porzioni degli immobili adibiti a sede dei Geni Civili regionali: Palazzetto Balbi sede del Genio Civile di Venezia per ,00 euro e dell ulteriore porzione del Genio Civile di Rovigo per ,00 euro, nonché del cespite Officina meccanica di precisione di Strà per ,00 euro; b) Terreni ad uso idraulico: l aumento di complessivi ,01 euro è dovuto alla valorizzazione di tali terreni gestiti dai vari Consorzi di Bonifica; c) Beni mobili, arredi ed attrezzature: la riduzione per complessivi ,24 euro è ascrivibile: - all aumento, per complessivi ,89 euro, dovuto per ,89 euro all acquisizione di tali beni per il funzionamento degli uffici e servizi regionali e per ,00 euro ad una donazione di n. 2 quadri di valore artistico (registrazione contratti di accettazione rep. nn e 6998 del 31 gennaio 2013); - alla riduzione di ,13 euro, che riguarda per ,00 euro l alienazione per ritiro ed acquisto di autoveicoli e per ,13 euro lo scarico da inventario di beni mobili dichiarati fuori uso. L elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione, alla data del 31 dicembre 2013, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e del reddito da essi prodotto è contenuto, nell Allegato C del rendiconto generale, relativamente alla consistenza dei beni immobili, e nell Allegato D, per i beni mobili. 361 Si tratta del Complesso storico Castello di Monselice (PD), delle Ville venete Contarini di Piazzola sul Brenta (PD), Villa Poiana di Poiana Maggiore (VI), Villa Venier-Contarini di Mira (VE), di Palazzo Balbi e Palazzo Molin (sedi regionali). 293

403 Fondi regionali amministrati da soggetti terzi: Descrizione Consistenza al 1 gennaio 2013 Consistenza al 31 dicembre 2013 Variazione % Fondi amministrati da Veneto Sviluppo spa per Regione del Veneto , , ,68 8,35% Altri Fondi , , ,20-25,13% TOTALE , , ,48 6,82% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dl DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto La consistenza dei Fondi amministrati da Veneto Sviluppo S.p.A., aumenta di ,68 euro. Le principali variazioni intervenute nel corso dell esercizio 2013, rispetto alla consistenza iniziale, riguardano: - l aumento, di complessivi ,95 euro, che si riferisce, per ,83 euro a conferimenti della Regione a favore della Finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. per la successiva loro gestione e per ,12 euro agli incrementi economici maturati nel corso dell esercizio 2013 sull insieme dei fondi amministrati, ovvero a seguito di rientri conseguenti a revoche di contributi; - la riduzione, di complessivi ,27 euro, che si riferisce per ,23 euro alla restituzione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. della giacenza ( ,51 euro) del Fondo di rotazione per la Tutela dell Atmosfera di cui alla L.R. n. 2/2007, di parte delle risorse ( ,40 euro) relative al Fondo di rotazione per l Edilizia di cui alla L.R. n. 2/1999, di parte delle risorse ( ,80 euro) relative al Fondo di rotazione per le piccole e medie imprese di cui alla L.R. n. 5/2001, di parte delle risorse ( ,20 euro) del Fondo di rotazione alle imprese artigiane di cui alla L.R. n. 2/2002, e di parte delle risorse ( ,32 euro) relative al V Bando Imprenditoria femminile Legge 215/1992; per ,04 euro alla rideterminazione di fondi amministrati, a seguito di erogazione di contributi a fondo perduto e/o garanzia o per decrementi economici. La consistenza di detti fondi è rappresentata analiticamente nell Allegato E/1 del rendiconto generale; trattasi di operazioni finanziarie, per la maggior parte riferite alla gestione di fondi di rotazione che trovano riscontro nei documenti contabili di Veneto Sviluppo spa. Infine, il valore della voce Altri Fondi dell attivo patrimoniale (la cui descrizione e consistenza è riportata nell Allegato E/2 del rendiconto generale della Regione) diminuisce, nell esercizio 2013, di complessivi ,20 euro. Le principali variazioni intervenute nel corso dell esercizio si riferiscono a: - per i fondi versati a Mediocredito Centrale s.p.a. (ora Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale) a titolo di stanziamento per la gestione delle agevolazioni alle imprese ai sensi della L. 1329/1965 (legge Sabatini ), la diminuzione si riferisce per l importo di ,16 euro alla restituzione alla Regione da parte del Medio 294

404 Credito ai sensi dell art. 22 della Legge regionale 5 aprile 2013 n. 3 e l aumento di ,07 euro è dato dal saldo degli altri movimenti registrati nel corrispondente conto; - per i fondi versati a Mediocredito Centrale s.p.a. (ora Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale) a titolo di stanziamento per la gestione delle agevolazioni alle imprese in base alla Legge 27 ottobre 1994, n. 598, l aumento di 8.138,38 euro è dato dal saldo dei movimenti registrati nel corrispondente conto; - per i fondi versati a titolo di accantonamento di risorse finanziarie indiviso in base alla DGR n del 22 dicembre 2004, a seguito della convenzione stipulata in data 3 dicembre 2004 tra l Autorità di Gestione (Regione Abruzzo) e Veneto Sviluppo S.p.A. (denominata Gestore) per la gestione del Fondo di Controgaranzia per le Regioni Adriatiche A.RCO.PO Interreg IIIA, l aumento di 7.835,09 euro è determinato principalmente da incrementi dovuti da interessi attivi; - per i fondi versati a Veneto Sviluppo S.p.A. a titolo di associazione in partecipazione Patrimonio destinato, ai sensi della Legge Regionale 19 agosto 2004, n. 19 e della DGR n del 27 ottobre 2009, l aumento di ,52 euro è il saldo risultante principalmente da incrementi per interessi attivi e proventi di gestione, e da decrementi per oneri di gestione; - per i fondi versati a Veneto Sviluppo SpA a titolo di costituzione del fondo POR FESR Linea di intervento Ingegneria finanziaria Fondo capitale di rischio ai sensi della DGR n. 667 del 17 marzo 2009, la diminuzione di ,64 euro è il saldo risultante principalmente da incrementi per interessi attivi e proventi di gestione, e da decrementi per oneri di gestione; - l associazione in partecipazione - Iniziativa comunitaria Retex, risulta al 31 dicembre 2013 estinta. Veneto Sviluppo spa ha provveduto a restituire ai sensi dell art. 22 della legge regionale 5 aprile 2013, la somma di ,37 euro, con un incremento di ,91 euro rispetto alla consistenza al 31 dicembre LE PASSIVITÀ NEL CONTO DEL PATRIMONIO Il passivo patrimoniale al 31 dicembre 2013 presenta una consistenza di 9.814,2 milioni di euro circa ed è composto, oltre che dai dati derivanti dalla gestione finanziaria (residui passivi), di circa 7.375,9 milioni, da altri debiti patrimoniali (mutui passivi, prestiti obbligazionari ed altri debiti) per circa 2.043,3 milioni, nonché dalla consistenza dei depositi cauzionali in titoli ed in numerario di terzi, per un ammontare complessivo di circa 395 milioni (che trova riscontro nella corrispondente voce fra le attività). Di seguito si esaminano le voci che compongono il passivo patrimoniale e le variazioni della loro consistenza intervenute nel corso dell esercizio

405 6.4.1 Passività finanziarie Le principali voci che compongono le passività finanziarie, sono di seguito esposte (in unità di euro): Descrizione Consistenza al 1 gennaio 2013 Consistenza al 31 dicembre 2013 Variazione % Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 Residui passivi , , ,25-35,64% TOTALE , , ,25-35,64% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dl DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto Le passività finanziarie, che corrispondono ai residui passivi, evidenziano una diminuzione di 4.085,3 mln di euro, derivante dalla differenza fra l importo di ,2 mln di euro, alla data dell 1/1/2013, e l importo di 7.375,9 mln di euro risultante alla data del 31/12/2013, che in termini percentuali rappresenta una riduzione del 35,64%. Tale riduzione è ascrivibile principalmente alla restituzione delle anticipazioni mensili da parte dello stato per il finanziamento del servizio sanitario regionale (iscritte fra le partite di giro) Passività patrimoniali Descrizione Consistenza al 1 gennaio 2013 Consistenza al 31 dicembre 2013 Variazione % Mutui e prestiti obbligazionari , , ,17-5,51% Altri debiti 0, , ,00 Valori capitale di livelli, canoni e annualità passive 0,00 0,00 0,00 TOTALE , , ,83 52,50% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dl DDL di Rendiconto generale 2013 della Regione del Veneto 1) Mutui passivi ed i prestiti obbligazionari: la riduzione di ,4 mln di euro è dovuta al pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari contratti dalla Regione per il finanziamento di spese di investimento, riferite ai diversi settori di intervento regionali. Ne deriva che il debito della Regione per la totalità dei mutui e prestiti obbligazionari contratti e somministrati, con oneri di ammortamento a proprio carico, presenta una consistenza complessiva, al 31/12/2013, di 1.266,1 mln di euro; 2) Altri debiti: l aumento, di complessivi 777,2 mln di euro, deriva dal ricorso all anticipazione di liquidità prevista dall art. 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla Legge n. 64/2013, ed autorizzato dall art. 1 della legge regionale 1 agosto 2013, n. 21 Misure di copertura del rimborso dell anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti degli Enti del Servizio Sanitario Regionale. 296

406 Da quanto sopra rilevato, emerge che il debito complessivo a carico della Regione ammonta, in chiusura dell esercizio 2013, a 2.043,3 mln di euro, con un peggioramento del 52,50% rispetto al corrispondente valore del 31 dicembre 2012 (1.339,9 mln di euro). Si evidenzia che tale importo è sottostimato in quanto, fra le poste delle passività patrimoniali, non è ricompreso l ammontare dei residui radiati dalla contabilità e correlati a rapporti obbligatori non quiescenti, che come è stato rilevato al precedente paragrafo del capitolo 2 della presente Sezione II, non risultano quantificati nel bilancio regionale. 6.5 PIANO DI ALIENAZIONE E/O VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI REGIONALI La Regione del Veneto con delibera CR n. 108 del 18 ottobre 2013 ha ridato avvio alla procedura prevista dall art. 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, relativa al Piano di alienazione e/o valorizzazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto, approvando l elenco degli immobili di proprietà regionale per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse all utilizzo, tra i quali sono ricompresi anche i beni da passare a patrimonio disponibile, ex art. 7 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18. Con tale atto sono state approvate, altresì, le linee guida della proposta di Piano di alienazione e/o valorizzazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto, ex art. 16 della legge regionale n. 7/2011. Il succitato articolo 16 della L.R. n. 7/2011 prevede che le linee del Piano delle Alienazioni e/o valorizzazioni vengano esposte dalla Giunta regionale alla commissione consiliare competente per materia, che entro trenta giorni esprime il proprio parere, in uno con il parere vincolante previsto dal summenzionato art. 7 della L.R. n. 18/2006 laddove alcuni dei beni ricompresi nel piano debbano essere declassificati da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile. Per dare ulteriore impulso al suddetto Piano di alienazione, nel frattempo con DGR 2945 del 30 dicembre 2011 sono state costituite, in una ottica di team building, la Cabina di regia ed il Gruppo di lavoro, articolazioni operative interne a garanzia della pronta attuazione di quanto disposto dall art. 16 della L.R. n. 7/2001, articolazioni aventi il compito di fissare gli obbiettivi strategici ed implementare le valutazioni tecniche - operative sottese alla attuazione del Piano. In data 14 febbraio 2012 e 27 marzo 2012, la Prima Commissione Consiliare si è riunita in seduta pubblica per l espressione dei pareri di competenza sulla DGR 108/CR ed in tale sede si è altresì proceduto alla audizione del Vicepresidente della Giunta regionale, competente a relazionare in materia, che ha illustrato finalità ed ambito di applicazione del Piano delle Alienazioni e/o valorizzazioni predisposto dalla Giunta regionale. Al termine della seduta del 27 marzo 2012 la Prima Commissione Consiliare ha espresso, a maggioranza dei votanti, parere favorevole al Piano così presentato, esprimendo parere 297

407 favorevole alla declassificazione dei beni ivi indicati ai sensi del summenzionato art. 7 della L.R. n. 18/2006. Con deliberazione n. 565 del 3 aprile 2012, la Giunta regionale ha preso atto dell intervenuto parere della prima Commissione consiliare ed ha autorizzato, pertanto, il Dirigente della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi alla emanazione del decreto per il passaggio da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile dei beni indicati nel Piano delle Alienazioni e/o valorizzazioni, ex art. 7, comma 2, della L.R. n. 18/2006. Con decreto n. 42 del 10 aprile 2012, il Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, ha proceduto, quindi, al passaggio da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile dei beni indicati nel Piano delle Alienazioni e/o valorizzazioni, ex art. 7, comma 2, della medesima L.R. n. 18/2006. Sulla base degli approfondimenti istruttori e delle prime conclusioni a cui la Cabina di regia ed il Gruppo di Lavoro sono giunti, dall elenco dei beni contenuti nel Piano, si è giunti alla individuazione di alcuni beni passibili di alienazione nel breve periodo, in considerazione della loro situazione catastale, tecnica e del valore presunto di stima. Con DGR n. 957 del 5 giugno 2012 la Giunta regionale ha, pertanto, autorizzato, per i suddetti beni l avvio delle procedure di alienazione, approvando, altresì, uno schema tipo di avviso di gara mediante asta pubblica da utilizzarsi dalla Direzione Demanio Patrimonio e Sedi, struttura competente per materia, per procedere alle singole alienazioni. Con successiva DGR n del 31 luglio 2012 la Giunta regionale, all esito di approfondimenti istruttori, ha approvato il nuovo elenco dei beni inseriti nel Piano delle Alienazioni e/o valorizzazioni, suscettibili di immediata alienazione. In relazione a otto di tali beni, la Direzione Demanio Patrimonio e Sedi, struttura competente per materia, ha provveduto, pertanto, ad esperire le procedure di gara, per asta pubblica, di alienazione immobiliare. I valori posti a base d asta sono stati desunti dalle perizie di stima redatte dai competenti Uffici dei Geni Civili, nelle more dell ottenimento del parere di congruità su di esse richiesto agli Uffici dell Agenzia del Territorio Direzione Regionale Veneto, quale validatore indipendente per le Amministrazioni pubbliche, in forza del dettato dell art. 64 del D.Lgs n. 300/1999 oltreché, per la Regione Veneto, giusta il disposto dell art. 25 della L.R. n. 6/1980. E quindi, in primo luogo, su tale base che si è proceduto ad indicare l importo di 40 milioni da iscrivere nel bilancio dell esercizio Le procedure d asta si sono concluse, con un doppio esperimento per n. 5 beni, dando esito negativo, atteso che nessuna offerta è stata presentata nei termini di cui agli avvisi d asta, con relativa dichiarazione di asta deserta. In ordine ai restanti n. 3 beni si è proceduto con un solo avviso di asta pubblica per la loro alienazione, anch esso andato deserto per la mancata presentazione di offerte. Successivamente, con deliberazione di Giunta regionale n del 23 ottobre 2012, sono stati recepiti gli indirizzi strategici in ordine ai succitati beni già oggetto di avvisi d asta, 298

408 formulati dalla Cabina di Regia, in esito alle considerazioni espresse dal Gruppo di Lavoro e sentito quest ultimo sul punto. In particolare, si è prevista la effettuazione di un terzo esperimento d asta pubblica per alienazione immobiliare, con ribasso del 10% sul prezzo precedentemente posto a base di gara, da condursi nel rispetto della normativa di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, al R.D. 17 maggio 1909, n. 454, nonché al R.D. 24 maggio 1924, n E stata, inoltre, approvata la previsione di un termine maggiore per la presentazione delle offerte, individuato in 60 giorni dalla pubblicazione dell avviso d asta, in luogo dei precedenti 30 giorni previsti, nonché la riduzione dell importo della polizza fideiussoria da versarsi unitamente alla presentazione dell offerta, dalla misura del 10% dell importo posto a base di gara, alla misura del 5%. Nelle more dell adozione del suddetto provvedimento giuntale, dalle informazioni fornite dalla Regione risulta che sono pervenute alla Direzione Demanio, patrimonio e Sedi, struttura competente per materia, le prime relazioni di congruità redatte dall Agenzia del Territorio Direzione Veneto sulle perizie di stima svolte dagli uffici del Geni Civili Regionali, sui beni individuati quali passibili di alienazione immediata. Tali relazioni hanno evidenziato, in alcuni casi, un valore di stima attribuito dagli uffici regionali, non in linea con la soglia di tolleranza estimale ritenuta di riferimento dalla succitata Agenzia e individuata nel 10% in diminuzione od aumento rispetto al valore stimato. Sempre in base a quanto affermato dalla Regione, in considerazione di quanto così certificato dall organo validatore, si sono interpellati in merito i Responsabili degli uffici dei Geni Civili che hanno redatto le perizie di stima, i quali sostanzialmente hanno convenuto sulla diversa valutazione effettuata dall Agenzia del Territorio. In data 4 aprile 2013 la Cabina di Regia, sentito sul punto il Gruppo di lavoro, ha autorizzato, quindi, per tutti i beni inseriti nel Piano delle Alienazioni e per i quali è intervenuta la valutazione dell Agenzia del Territorio di non congruità della stima del bene effettuata dagli uffici regionali, di avviare nuove procedure di alienazione ponendo a base d asta il valore quale determinato dalle suddette valutazioni dell organo certificatore. In data 7 maggio 2013 il Vicepresidente nonché Presidente della Cabina di Regia ha provveduto ad informare la Giunta regionale delle determinazioni a cui la Cabina di Regia medesima era addivenuta nella succitata seduta del 4 aprile. Pertanto, con successiva deliberazione di Giunta regionale n. 810/2013, a parziale modifica di quanto precedentemente disposto con la succitata DGR n. 2118/2012, si è previsto che per i beni, in relazione ai quali si è verificata il superamento della soglia di tolleranza estimale e per i quali si era autorizzato l esperimento di avviso d asta, di riavviare l intera procedura di alienazione e di porre quale valore a base di gara quello certificato dalla Agenzia del Territorio. 299

409 Le procedure si sono concluse, con un doppio esperimento per n. 7 beni, dando esito negativo, atteso che nessuna offerta è stata presentata nei termini di cui agli avvisi d asta, con relativa dichiarazione di asta deserta. In ordine ad un bene, lo stesso è stato alienato all unico soggetto che ha presentato una offerta idonea, per l importo di euro , In ordine a 3 dei 7 beni gli stessi sono stati inseriti, giusta DGR n in data 30 dicembre 2013, in permuta ai sensi dell art. 53 del D.Lgs n. 163/2006 quale parziale corrispettivo dell affidamento lavori per la realizzazione di alcune opere di tutela dal rischio idrogeologico. In ordine ai restanti beni la Direzione Demanio Patrimonio e Sedi, struttura competente per materia, ha esperito il terzo avviso di asta pubblica, di alienazione immobiliare: in ordine a tali avvisi alcuna offerta è stata presentata nei termini di rito. Nel frattempo, con DGR n. 125/CR/2013 in data 24 settembre 2013, la Giunta regionale ha proposto l inserimento nel Piano delle Alienazioni di alcuni beni pervenuti all Amministrazione regionale in forza di trasferimenti di funzioni ex lege, oltre a prevedere l adozione di procedure semplificate per la loro alienazione in ragione del modesto valore economico degli stessi. Inoltre, come segnalato dalla competente Direzione regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, la stessa deliberazione ha consentito in parziale modifica ed integrazione dello schema di bando d asta approvato con la succitata DGR n. 810/2013, ai soggetti interessati a partecipare, di presentare la somma richiesta a titolo di garanzia e pari al 5% del valore del bene messo in asta, non solo mediante versamento di essa in contanti a titolo di cauzione, ma anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, nel rispetto delle prescrizioni previste dall art. 75, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 163/2006 (Codice dei Contratti). La Prima Commissione Consiliare, competente per materia, con parere n. 446 espresso all unanimità in data 19 novembre 2013 ha approvato l inserimento dei suddetti beni nel Piano delle Alienazioni. Con deliberazione n del 30 dicembre 2013, la Giunta regionale ha preso atto dell intervenuto parere della prima Commissione consiliare ed ha autorizzato, pertanto, il Dirigente della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi alla emanazione del decreto per il passaggio da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile dei beni così inseriti nel Piano delle Alienazioni e/o valorizzazioni, ex art. 7, comma 2, della L.R. n. 18/2006. Infine, con DGR n. 174/CR, in data 30 dicembre 2013, la Giunta regionale ha proposto l inserimento nel Piano di Valorizzazione e/o Alienazione, già approvato ed implementato dalla Amministrazione regionale con le precedenti DGR nn. 957/2012, 1486/2012 e 125/CR/2013 dei beni di proprietà degli Enti strumentali e delle Aziende dipendenti della Regione del Veneto, aventi le caratteristiche di cui all art. 16 della L.R. n. 7/2011. Per quanto concerne il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, l art. 58 del D.L. n. 112/ prevede che tale documento venga allegato al bilancio di previsione dell Ente. 362 Si tratta dell immobile Locanda Cafoscari Pertinenza Complesso BALBI (ID 92242) sita a Venezia. 300

410 Si è riscontrato che ciò non è avvenuto relativamente ai Bilanci di previsione relativi agli esercizi 2012, 2013 e In relazione a detta ultima osservazione si ritiene che la stessa non appare superata neanche a seguito delle attinenti argomentazioni pervenute dalla Regione con proprie controdeduzioni 364 nelle quali viene evidenziato quanto segue: si sottolinea che il testo attuale dell'art. 58 DL 112/2008 è frutto del Dl 98/2011 successivo all'entrata in vigore della LR 7/2011: il testo vigente all'epoca non prevedeva l'allegazione al bilancio di previsione. Il Piano non poteva comunque essere allegato al bilancio di previsione 2012, atteso che lo stesso è stato approvato in via definitiva solo con la DGR n 957/2012 una volta ottenuto il parere vincolante del Consiglio regionale. Quanto alla allegazione a bilancio previsione , seppur ciò non sia stato fatto, è altrettanto vero che nessuna alterazione degli equilibri 363 La disposizione in oggetto rubricata Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali, prevede. 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di co-pianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica. 3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. 5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge. 6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'ente proprietario dei beni da valorizzare (244). 7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (246). 9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (247). 9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. 364 Pervenute con nota del Presidente della Regione n del 15 settembre

411 contabili si è verificata, considerata la mancata alienazione dei beni posti in asta e che in ogni caso le DGR 957/2012, 1486/2012 e 125/CR/2013 adottate in materia sono state ritualmente pubblicate sul BUR. 302

412 PARTE II LA SANITA REGIONALE CAPITOLO 1 L EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA SANITARIA 1.1 LA PRODUZIONE NORMATIVA STATALE PER IL Si segnalano, in ordine cronologico, i seguenti provvedimenti statali che hanno interessato il settore sanitario. Altre norme in materia, esplicando i loro effetti nel biennio , sono già state esaminate nell ambito della Relazione di accompagnamento al giudizio di Parifica 2012 ed ai contenuti della quale si rinvia 365 : L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di Stabilità 2013), con particolare riferimento ai seguenti punti: - Fondo sanitario nazionale (art. 1, c. 131): il fabbisogno del SSR, come rideterminato dall art. 15, c. 22, della L. 135/2012, viene ridotto di 600 mln di euro per il 2013; a decorrere dal 2014 il minor finanziamento sale a 1 mld di euro; - Personale precario (cc ): il provvedimento, che riguarda l intera P.A., prevede la possibilità di prorogare fino al 31 luglio 2013 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al 30 novembre 2012, anche se si protraggono da più di 36 mesi. E altresì prevista una riserva di posti del 40% nei concorsi che saranno banditi per coloro che hanno svolto almeno tre anni di servizio presso l amministrazione che emana il bando; - Dispositivi medici (c. 95): per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi e di dispositivi medici, gli importi e le prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, ad esclusione dei farmaci, stipulati dagli enti del SSN, sono ridotti del 10% a decorrere dal 1 gennaio 2013, e del 4,8% nel 2013 e 4,4% dal 2014 per quanto riguarda l acquisto di dispositivi medici (il precedente tetto, ex D.L. 95/2012 era rispettivamente del 4,9% e del 4,8%). Rimane la possibilità, in capo alle Regioni, di utilizzare allo scopo anche misure alternative, ferma restando la garanzia dell equilibrio di bilancio sanitario. Viene altresì introdotto l obbligo per le aziende di pubblicare online i prezzi unitari corrisposti per l acquisto di beni e servizi; - Fondo per la non autosufficienza (c. 109): nel 2013, il fondo ammonta a 275 mln di euro. E compresa anche l assistenza ai malati di SLA. Ulteriori risorse, fino ad un 365 Cfr. Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del Rendiconto generale della Regione del Veneto per l esercizio finanziario 2012, pp

413 massimo di 40 mln di euro, potranno essere stanziate utilizzando i risparmi ottenuti dalla revisione straordinaria delle pensioni di invalidità; - Aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale (c. 178): la norma autorizza la spesa di 2 mln di euro per il 2013 e di 4 mln di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale. Tale autorizzazione di spesa è finalizzata, tra l altro, a consentire alle imprese del settore di programmare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nel SSN, prevedendo la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza nell ottica del contenimento della spesa sanitaria. In tal senso, possono essere previste specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extra-ospedaliere; - Sistema di farmacovigilanza (c. 344) la norma prevede che, entro 60 giorni dall entrata in vigore della legge in esame, siano specificate, sentita la Conferenza Stato-Regioni, le procedure operative e le soluzioni tecniche per un efficace azione di farmacovigilanza. Viene previsto che il titolare dell autorizzazione all immissione in commercio (AIC) nomini, all interno della propria organizzazione, un soggetto responsabile del sistema di farmacovigilanza il quale: a) conserva e mette a disposizione dell autorità competente il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza; b) individua e aggiorna soluzioni organizzative per la gestione del rischio per ogni medicinale, anche con riferimento al rapporto rischio/beneficio; c) monitora i risultati dei provvedimenti volti a ridurre al minimo i rischi; Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 recante Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali (convertito con modificazioni nella L. 6 giugno 2013, n. 64). L art. 1, comma 10, istituiva, nello stato di previsione del MEF, un fondo denominato Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, dotato della seguente disponibilità (in mln di euro): Esercizio Pagamenti debiti enti locali Pagamenti debiti diversi da finanziari e sanitari Pagamenti debiti enti SSN TOTALE Per quanto riguarda il settore sanitario, l art. 3, c. 1, prevedeva l erogazione alle regioni di un anticipazione di liquidità 366 a valere sulle risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all art. 1, comma 10, al fine di favorire l accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale ed in relazione: a) agli ammortamenti non 366 Sull utilizzo delle prerogative previste nella citata disposizione da parte della regione del Veneto, si vedano l apposita trattazione in questa Sezione ed in quella relativa all indebitamento regionale. 304

414 sterilizzati antecedenti all applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari ( ). Il successivo c. 2 prevedeva che, per il 2013, in via d urgenza, il Ministero dell economia ripartisse tra le regioni, entro il 15 maggio 2013, l importo massimo di 5 mld di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati del 50%, come presenti nel NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 30 novembre 2013 il MEF avrebbe stabilito il riparto definitivo comprensivo degli importi previsti per l anno 2014, fra le regioni ( ) fino a concorrenza massima di 14 mld di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). (c. 3). Come esplicitato dal successivo Decreto Direttoriale M.E.F. del 16 aprile 2013, avente ad oggetto il riparto tra le regioni dell anticipazione di liquidità per l anno 2013, in attuazione di quanto previsto dall art. 3, comma 2 del D.L. 35/2013 (1^ tranche: 5 mld di euro), i dati di bilancio presi a riferimento sono costituiti dagli ammortamenti non sterilizzati (differenza tra le voci ammortamenti e costi capitalizzati del conti economico) e dai Crediti v/ Regione per spesa corrente o per ripiano perdite (voci presenti nello Stato Patrimoniale alla data del 9 aprile 2013). Per il Veneto risultava la seguente situazione (in migliaia di euro): Ammortamenti non sterilizzati risultanti dai modelli CE alla data del 9 aprile 2013 Crediti v/regione per spesa corrente o per ripiano perdite risultanti dai modelli SP 2011 alla data del 9 aprile 2013 Riparto anticipazione per l anno 2013 (1^ tranche) VENETO TOTALE ITALIA Il comma 4 disciplinava le modalità di accesso al fondo. Le regioni avrebbero dovuto trasmettere, entro il 31 maggio 2013 l istanza di accesso all anticipazione di liquidità di cui al comma 2 [1^ tranche ] ed entro il 15 dicembre 2013 l istanza di accesso all anticipazione di liquidità di cui al comma 3 [2^ tranche 2014], per l avvio delle procedure amministrative necessarie ai fini di cui al comma 5. Il c. 5, infatti, dettava le seguenti modalità di accesso al fondo da parte delle regioni: a) predisposizione da parte regionale di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all art. 12 dell Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005; 305

415 b) presentazione al Tavolo di verifica di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del ( ); c) sottoscrizione di apposito contratto tra il MEF e la regione interessata nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni ( ). Il tasso d interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione. Il c. 6 introduceva l effettiva ed immediata estinzione dei debiti, attraverso l anticipazione statale, quale nuovo adempimento richiesto dal Tavolo di verifica. Anche il disposto al successivo c. 7, ( entro la fine dell anno almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del SSN e delle somme che la stessa regione, a valere sulle risorse proprie dell anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitarie regionale ), misura finalizzata ad accrescere la liquidità delle aziende, veniva tradotto in un ulteriore adempimento regionale al Tavolo di verifica sopra citato. Con successivi atti, di cui si darà conto nel successivo paragrafo 1.3, la Regione Veneto ha avviato e concluso l iter di avvalimento della predetta anticipazione; Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell economia (convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98). Si segnala, in particolare, l art. 3bis, c. 1, Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale il quale ha previsto che le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della sopra citata L. 64/2013, non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possano essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. Il successivo c. 2 ha altresì differito il termine di cui all art. 3, c. 9 della L. 64/2013 al 15 luglio in luogo del 30 giugno. Altri interventi in materia sanitaria sono contenuti negli artt. 42 e 44 (semplificazione di alcune procedure relative alle certificazioni e alle autorizzazioni sanitarie, ritenute superate alla luce dell efficacia delle prestazioni, con la soppressione dell obbligo di taluni certificati attestanti l idoneità psico-fisica al lavoro e dei certificati di idoneità fisica per l assunzione nel pubblico impiego), nonché la semplificazione relative alle verifiche condotte dall INPS sull accertamento dell invalidità (articolo 42-bis). Sono state inoltre aggiunte in sede di conversione alcune disposizioni che intervengono sul decreto legge 158/2012, allo scopo di garantire tempi rapidi alla dispensazione a carico del SSN di speciali categorie di farmaci, razionalizzando e semplificando le procedure di classificazione e di rimborsabilità, di competenza dell'aifa. Sono altresì stabilite (art. 17) termini temporali certi, fissati al 30 giugno 2015 per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). 306

416 Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125). Si tratta di un provvedimento contenente disposizioni volte ad una generale riduzione della spesa pubblica, con riferimento a particolari tipologie di spesa. In particolare, sono state introdotte (art. 1) nuove norme in materia di spesa per auto di servizio e per buoni taxi (commi da 1 a 4-bis), nonché per studi ed incarichi di consulenza (commi da 5 a 7). Ulteriori disposizioni sono state introdotte durante l iter di conversione con la medesima finalità di razionalizzazione della spesa. L art. 2 ha invece disciplinato taluni istituti riguardanti il personale delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla gestione degli esuberi e alla conseguente gestione delle eccedenze. Va detto che, per quanto riguarda il comparto della sanità, attesa la specificità di un settore con caratteristiche diverse dal resto della Pubblica Amministrazione, è stato previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro tre mesi dall entrata in vigore del decreto legge, su proposta del Ministro della Salute, possano essere stabilizzati, attraverso procedure concorsuali specifiche, circa unità tra medici, personale infermieristico, tecnici e altre figure professionali. Con l obiettivo di accelerare il percorso attuativo, di competenza regionale, è stata prevista la condivisione dei contenuti del decreto nella sede naturale della Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano; Decreto Interministeriale Salute-Economia, 20 marzo 2013, recante Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale. Vengono rivisti i precedenti schemi di bilancio di cui al D.M. 15 giugno 2012, ai sensi dell art. 34 del D.Lgs. 118/2011 nella parte in cui dispone che in funzione di eventuali emergenti fabbisogni informativi, anche in conseguenza dell attività di monitoraggio dei conti sanitari e dell erogazione dei livelli di assistenza ( ) i relativi necessari aggiornamenti degli schemi allegati ( ) di cui agli articoli 26 e 32, nonché la tabella di cui all art. 29, comma 1, lettera b) 367, sono effettuati con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 368 ; 367 L art. 26 del D.Lgs. 118/2011 disciplina le modalità di redazione del bilancio d esercizio degli enti del SSN; l art. 32, quelle del bilancio consolidato del SSN, sia in termini previsionali, sia di bilancio d esercizio. La tab. di cui all art. 29, c. 1, lett. b), indica invece le percentuali di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e di quelle immateriali. 368 L intesa è stata sancita con atto n. 2/CSR del 24 gennaio

417 1.2 LE INTESE STATO-REGIONI Fra gli altri argomenti di interesse generale trattati nel corso del 2013 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ad eccezione di quelli relativi all iter di approvazione del riparto FSN che si esaminerà nei successivi paragrafi, si segnalano: Repertorio Atti n. 60/CSR del 13 marzo 2013: Accordo ai sensi dell art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni, concernente l adozione di uno schema tipo di convenzione ai fini dell esercizio dell attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del S.S.N.. Il riferimento è alla norma in materia di attività intramurale, con particolare riferimento al comma 4 dell art. 1, modificato dall art. 2, lett. b) del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 il quale prevede, tra l altro, la possibilità per le regioni nelle quali siano presenti aziende prive di idonei spazi per l esercizio dell attività intramurale, di autorizzare l adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l azienda sanitaria di appartenenza sulla base di uno schema tipo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni hanno comunque chiesto al Ministero della Salute un impegno a che l avvio della sperimentazione fosse dilazionato di almeno sei mesi, ritenuti necessari per completare l intero percorso che porterà alla definitiva predisposizione e attivazione dell infrastruttura di rete telematica per il collegamento in voce o in dati tra le strutture che erogano le prestazioni in regime di intramoenia. 369 Repertorio Atti n. 169/CSR del 5 dicembre 2013: recante Deliberazione, ai sensi dell art. 27, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sulla individuazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle tre regioni di riferimento per la determinazione del fabbisogno sanitario standard di cui all art. 27, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n L applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 68/2011 in materia di costi e fabbisogni standard nel settore sanitario era già stata oggetto di mancata intesa (cfr. rep. Atti 231/CSR del 22 novembre 2012). In particolare, l art. 27, comma 4 prevedeva inoltre che, in sede di prima attuazione (esercizio 2013), si applicassero a tutte le regioni a statuto ordinario i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento. Regioni di riferimento da individuare (comma 5) nelle tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze ( ) in quanto migliori 369 Il Ministero della Salute, con proprio decreto 21 febbraio 2013, aveva reso immediatamente operante la fase sperimentale, fissando nel termine del 31 marzo 2013 la creazione della necessaria piattaforma informatica. 308

418 cinque regioni che, avendo garantito l erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico ( ) sono individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza ( ) previa intesa della Conferenza Stato- Regioni. ( ) Nella individuazione delle regioni si dovrà tenere conto dell esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con almeno una Regione di piccola dimensione geografica. In realtà, dopo un articolata discussione che aveva visto le regioni (con il Veneto nel ruolo di coordinatrice interregionale in sanità ) avanzare richieste emendative al documento proposto dal Governo, alcune delle quali accolte, l intesa non era stata trovata e il D.P.C.M., era stato approvato d ufficio l 11 dicembre Motivo del divergenza era stato il mancato inserimento, nella cinquina da cui attingere la terna, di una regione del sud. Va ricordato che il meccanismo di scelta delle cinque regioni da parte dei Ministeri della Salute e dell Economia e Finanze, previsto dal D.P.C.M., considerava eligibili solo quelle che rispettassero tutti i seguenti criteri: - aver garantito l erogazione dei LEA e l equilibrio economico-finanziario del bilancio sanitario regionale; - non essere sottoposte a piani di rientro; - aver superato positivamente la valutazione del Tavolo di verificazione degli adempimenti regionali in materia sanitaria. Una volta individuata la cinquina, sarebbero state le regioni a scegliere le tre di riferimento nella fase di prima applicazione del D.Lgs. n. 68/2011. Con l Intesa del 5 dicembre 2013, le tre regioni prescelte sono state l Umbria, l Emilia Romagna e il Veneto. 1.3 LA NORMATIVA REGIONALE In questa sede si sono esaminati le leggi regionali in materia di assistenza sanitaria e i provvedimenti di Giunta, attuativi delle stesse o di norme di derivazione statale, intervenuti nel corso del La specifica produzione normativa concernente le modalità di riparto del finanziamento FSR 2013 e di predisposizione dei bilanci aziendali, sarà trattata al successivo paragrafo L.R. 19 marzo 2013, n. 2 recante Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario. Ai fini non solo della semplificazione amministrativa ma anche dell efficacia delle prestazioni sanitarie 309

419 erogate nella regione, vengono soppresse le certificazioni e le autorizzazioni prive di documentata efficacia per la tutela della salute pubblica 370. Va altresì segnalato come la legge in esame si occupi anche di altri aspetti, del tutto estranei alla materia delle certificazioni sanitarie, e in particolare della durata dei contratti dei direttori generali delle aziende Ulss, dell azienda ospedaliera di Padova, dell azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, dell Istituto Oncologico Veneto e del Direttore generale alla sanità e sociale, che viene fissata per tutti in 60 mesi (art. 10). La previgente normativa regionale prevedeva una durata di tre anni (comma 8ter dell art. 13 della L.R. 56/1994), poi modificata dalla successiva L.R. 46/2012 (art. 7) in di norma pari a quella della legislatura regionale. Il mandato del direttore generale scade centottanta giorni dopo l insediamento della legislatura. Il successivo l art. 11 prevede che, nella fase transitoria, il Presidente della giunta regionale possa rinegoziare, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, durata e e trattamento economico dei contratti di direttore generale delle aziende Ulss, ospedaliera, ospedaliera universitaria integrata, dell Istituto Oncologico Veneto e del Direttore generale alla sanità e sociale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. L.R. 5 aprile 2013, n. 3 recante Legge finanziaria regionale per l esercizio In materia sanitaria, si segnalano: - l art. 4 ( Certificazione somme dovute dalla Regione, dagli enti strumentali, dalle società regionali, dai consorzi di bonifica e dagli enti del servizio socio-sanitario regionale ), laddove si prevede (comma 1) che, su istanza del creditore, gli enti sopra elencati certifichino se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche, intermediari finanziari od organismi di factoring legalmente riconosciuti. Tale attività deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell istanza, scaduto il quale (comma 2) il creditore ha facoltà di rivolgere istanza al presidente della giunta regionale o a suo delegato, che entro venti giorni nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell ente debitore. E altresì previsto (comma 6) che entro il mese di marzo di ogni anno, le strutture amministrative regionali, le società e gli enti di cui al comma 1, trasmett[a]no al Presidente della giunta regionale l elenco, l ammontare e la tipologia dei crediti ceduti, con l indicazione dei casi in cui è stato nominato il commissario ad acta ; - l art. 12 ( Fondo sanitario integrativo veneto ) il quale autorizza la giunta regionale a contribuire alla costituzione di fondi regionali sanitari integrativi posti in essere da associazioni imprenditoriali e/o sindacali a favore di residenti nel Veneto, per un importo totale massimo di euro ,00 ; 370 In particolare, la norma abroga certificazioni di idoneità sanitaria (art. 2), certificazioni e adempimenti in materia di medicina scolastica (art. 3), relativi ad attività di intrattenimento (art. 4), in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande (art. 5) e di alimenti surgelati (art. 6). 310

420 - l art. 13 ( Cessazione della sperimentazione della gestione pubblico-privata dell Ospedale Codivilla-Putti di Cortina d Ampezzo. Scioglimento della società Istituto Codivilla-Putti di Cortina S.p.a. ), a far data dal 1 aprile L ospedale entra dunque a far parte delle strutture direttamente gestite dall azienda Ulss n. 1 di Belluno; L.R. 1 agosto 2013, n. 21 recante Misure per la copertura del rimborso dell anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario regionale. Il riferimento è al D.L. 35/2013 convertito nella L. 64/2013 (già esaminato nel precedente paragrafo 1.1) e al successivo Decreto MEF del 16 aprile Con la L.R. 21/2013 stabiliva le modalità la copertura nel bilancio regionale, per gli anni 2014 e 2015, delle prime due delle 30 rate da 45 mln di euro ciascuna (comprensive degli interessi, stimati intorno al 2,5-3%), concordate a titolo di rimborso dell anticipazione erogata (per il 2013, era prevista in una prima tranche di 777,2 mln di euro). Tra le D.G.R. emanate nel 2013 in materia sanitaria, si segnalano, per quanto concerne i provvedimenti attuativi il D.L. 35/2013: D.G.R. 21 maggio 2013, n. 785: ( Decreto legge n. 35 dell 8 aprile Ricorso all anticipazione ministeriale per il pagamento dei debiti scaduti del SSR del Veneto ). Si tratta del primo provvedimento con il quale la Giunta regionale del Veneto, subito dopo la pubblicazione del D.L. 35 dell 8 aprile e del successivo Decreto MEF del 16 aprile, nel prendere atto della situazione debitoria del SSR veneto e delle opportunità offerte dalla normativa in materia di anticipazioni statali di liquidità, finalizzate alla ricapitalizzazione degli enti sanitari e al pagamento dei debiti commerciali scaduti, avviava le attività propedeutiche alla concessione del finanziamento: a) incaricare il Presidente della Giunta regionale e i Segretario regionale al bilancio di presentare al MEF istanza di accesso all anticipazione di liquidità, entro il 31 maggio per la prima tranche ed entro il 15 dicembre (o a seguito del riparto definitivo delle risorse disponibili) relativamente alla seconda tranche; b) predisporre un disegno di legge consiliare allo scopo di individuare le risorse a copertura delle rate rimborso trentennale dell anticipazione (cfr. L.R. 21/2013 esaminata precedentemente); c) formalizzare, a cura dell Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR, un piano di pagamento del debito scaduto al 31 dicembre D.G.R. 24 settembre 2013, n. 1680: ( Legge n. 64 del 6 giugno 2013 Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione. Ratifica del contratto di prestito tra Ministero dell Economia e delle Finanze e Regione Veneto e presa d atto dei provvedimenti conseguenti di erogazione finanziaria ). Viene ratificato il contratto stipulato in data 7 agosto 2013, presso il MEF, riferito alla prima tranche pari a euro 777, ,00, al quale sono seguiti, con decreti del Responsabile GSA e dell U.P. 311

421 programmazione Risorse Finanziarie SSR, l impegno e la liquidazione delle risorse finanziarie oggetto del contratto alle aziende sanitarie secondo il piano dei pagamenti approvato. Il contratto, allegato alla D.G.R., prevede che l anticipazione sia destinata esclusivamente all estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 (ovvero a quelli per i quali sia stata emessa fattura entro tale termine). Il piano di ammortamento, in 30 rate costanti (dal 2014 al 2043), è elaborato dal MEF ed inserito quale parte integrate del contratto. Il tasso d interesse è pari al rendimento di mercato del BTP a 5 anni in corso di emissione [alla data di stipula del contratto], pari al 3,059% annuo. L eventuale mancata corresponsione, da parte della Regione, di una rata di ammortamento, comprensiva degli interessi di mora, verrà recuperata dal MEF, attraverso l Agenzia delle Entrate, in sede di riversamento alla Regione dell IRAP e dell addizionale IRPEF. L art. 5 del contratto disciplina le regole di contabilizzazione delle somme erogate, prevedendo che la Regione garantisce la ricapitalizzazione degli enti del Servizio sanitario regionale, in relazione agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti l applicazione del decreto legislativo 118/2011, di cui all art. 3, comma 1, del D.L. 35/2013 e alla Tabella 1 del decreto direttoriale del Ministero dell economia e delle finanze del 16 aprile 2013, per l importo di ,00 euro 371 In buona sostanza, il pagamento dei debiti ai fornitori avviene attraverso la ricapitalizzazione delle aziende, atteso che la loro esposizione finanziaria è dovuta prevalentemente alla mancata copertura degli ammortamenti non sterilizzati. Va altresì segnalato che già a valere sul bilancio regionale 2013 (analogamente a quanto avvenuto nel 2012) era stata prevista una disponibilità finanziaria di 56,2 mln di euro al cap U ( Finanziamento del disavanzo sanitario pregresso (art. 20, c. c, punto b), lett. C) del D.Lgs. 118/2011), disponibilità che non concorre all ammortamento della [prima] rata di rimborso, in caso di stipula del contratto di anticipazione, decorrente infatti dal Due sole aziende, che presentavano una maggiore criticità sotto l aspetto finanziario, sono state oggetto di erogazione delle risorse: l azienda ospedaliera di Verona (gestione liquidatoria) per 51 mln di euro (D.G.R. 18 giugno 2013, n. 967) e l azienda sanitaria n. 14 di Chioggia per 5,2 mln di euro (D.G.R. 18 giugno 2013, n. 968). Relativamente ad altri aspetti dell assistenza sanitaria, si segnalano le seguenti DD.G.R.: D.G.R. 12 marzo 2013, n. 320: ( Il governo delle liste d attesa nelle Aziende Sanitarie della Regione Veneto ). Si tratta solo dell ultimo di una lunga serie di provvedimenti in materia, prodotti a livello regionale, in attuazione di norme d indirizzo statali, nel corso di più di vent anni. L elenco, minuziosamente riportato nel provvedimento in esame (22 Deliberazioni di Giunta, a partire dalla D.G.R. 4119/1991, fino alla D.G.R. 18/2013) sembra testimoniare la scarsa efficacia ottenuta finora dagli interventi miranti a governare 371 I dati relativi al SSR veneto, sono riportati nella tabella di pag

422 il fenomeno delle liste e dei tempi d attesa. In allegato, vengono emanate ulteriori Direttive tecniche sul governo delle liste d attesa concernenti, in sintesi, la predisposizione di percorsi assistenziali, l individuazione di nuove responsabilità in capo al Direttore Generale, la correttezza prescrittiva dei medici di base in ordine all indicazione della classe di priorità nella prescrizione e gli obblighi rispetto all erogazione della prestazione (tra i quali l integrazione del sistema di prenotazione pubblico-privato). Il rispetto dei tempi d attesa prevede, inoltre, l adozione di misure organizzative finalizzate, in particolare, all incremento dell offerta attraverso il ricorso a istituti contrattuali quali l acquisto di prestazioni in regime libero-professionale intramurario, o il funzionamento dei servizi ambulatoriali in orario Viene prevista, infine, un attività di verifica e di controllo a livello regionale e aziendale. Con successiva D.G.R. 23 luglio 2013, n. 1307, ( Finanziamento DGR n. 320 del 12 marzo 2013 Il governo delle liste di attesa nelle Aziende Sanitarie della Regione Veneto ), la Giunta regionale ha costituito un fondo di un milione di euro da destinare alle aziende per l acquisto di prestazioni da personale dipendente della dirigenza medica e sanitaria da erogare in regime libero professionale ai sensi dell art. 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali dell 8 giugno 2000, con l obiettivo di ridurre i tempi di attesa in coerenza con quanto previsto dalla D.G.R. 320/2013; D.G.R. 5 luglio 2013, n. 1131: ( Recepimento dell Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante Disciplinare per la revisione della normativa dell accreditamento, in attuazione dell art. 7, comma 1, del nuovo patto per la Salute per gli anni adottata in sede di Conferenza Stato- Regioni il Rep. Atti n. 259/CSR). Si tratta del provvedimento recettivo di un Intesa Stato-Regioni in materia di modifica della normativa sull accreditamento istituzionale che si propone, quali obiettivi prioritari, la condivisione di elementi principali del sistema nelle loro caratteristiche comuni ( ), considerato che finora ciascuna regione si è data proprie regole in materia, al fine di giungere all individuazione di alcune caratteristiche che tutte le strutture sanitarie debbono possedere per l autorizzazione/accreditamento istituzionale ; D.G.R. 5 luglio 2013, n. 1140: ( Decreto legislativo n. 118/2011 Titolo II: Linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA) esercizio 2013). Viene identificata la perimetrazione dei capitoli di entrata e di spesa afferenti al finanziamento del SSR per l esercizio 2013 rientranti nella gestione sanitaria accentrata (GSA), ai sensi dell art. 20 del D.Lgs. 118/2011. Viene ribadita la necessità, tradotta nella proposta di un progetto ad hoc da presentare alla Giunta, di attribuire la piena responsabilizzazione del centro di gestione GSA attraverso l implementazione di procedure amministrativo-contabili di natura economico-patrimoniali. Questo, al fine di conseguire una maggiore efficienza 313

423 nell interfacciamento tra le procedure amministrativo-contabili regionali e quelle economico-patrimoniali della GSA ; D.G.R. 28 agosto 2013, n. 1529: ( Legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, articolo 25: avvio del percorso per l omogeneizzazione dei sistemi di contabilità analitica aziendali ). La legge regionale in oggetto ( Norme sull assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle Unità Locali Socio-Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ( ) così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ), nel disciplinare il processo di cd. aziendalizzazione delle preesistenti ulss, ha previsto, all art. 25, l applicazione, da parte delle nuove aziende, della contabilità analitica. Nel corso degli anni le aziende si sono dotate autonomamente della contabilità dei costi, ottemperando così a quanto previsto dalla norma. Scopo del provvedimento in esame è invece quello di avviare un percorso di omogeneizzazione dei principi e dei criteri contabili sui quali si basano i sistemi delle singole aziende sanitarie, con il fine ultimo di progettare ed implementare un sistema di contabilità analitica regionale, in piena coerenza con i contenuti del Piano Socio Sanitario regionale (L.R. 29 giugno 2012, n. 23), che individuano, tra gli altri, nello strumento regionale di raccolta e di analisi dei dati di costo l elemento indispensabile per supportare i programmi di programmazione e monitoraggio del SSR. Per tale obiettivo, la D.G.R. propone che l U.P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR, predisponga un documento di progetto di avvio del percorso per l omogeneizzazione dei sistemi di contabilità analitica aziendali e di sviluppo di un sistema di contabilità analitica regionale. Il Documento è stato approvato con successiva D.G.R. 10 dicembre 2013, n (Allegato A) e prevede una durata di tre anni ( ). I soggetti coinvolti nella progettualità sono individuati nella Segreteria per la sanità, in qualità di committente, e in un team di progetto qualificato di professionalità aziendali e regionali, suddivise per tematica. L azienda Ulss n. 9 di Treviso è chiamata a fornire supporto strumentale e tecnologico in tutte le fasi del progetto ( ). Viene altresì proposta l attivazione di una collaborazione con l università nella fase di individuazione, studio e analisi delle diverse metodiche possibili. E prevista una spesa a carico del bilancio regionale (Gestione Sanitaria Accentrata, cap ) pari a 700mila euro (100mila per il 2013, 300mila per il 2014 e il 2015). 314

424 CAPITOLO 2 ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DEL S.S.R. 2.1 FONTI E LIVELLI DI FINANZIAMENTO DEL S.S.N. - ESERCIZIO 2013 Alla data di stesura della presente relazione, non risulta ancora deliberato dal CIPE il riparto delle disponibilità finanziarie tra le regioni a valere sul Fondo Sanitario Nazionale Una prima ipotesi di distribuzione, definita in sede di Conferenza Stato-Regioni il 19 dicembre 2013 (Rep. Atti 181/CSR), è stata successivamente modificata (nelle tabelle allegate dell atto di ripartizione B ed E) con Intesa Stato-Regioni del 20 febbraio 2014 (Rep. Atti 29/CSR). L Intesa, nel quadro delle previsioni di cui al D.Lgs 68/2011 recante Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, prevedeva, in particolare, che: - (art. 26, c. 1) A decorrere dal 2013 il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall Italia in sede comunitaria, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) ( ) d intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In sede di determinazione, sono distinte la quota destinata complessivamente alle regioni a statuto ordinario, complessiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dei commi 34 e 34-bis della legge 662 del 1996 e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni ; - (art. 27, c. 4) Viene stabilito che il fabbisogno standard delle singole regioni a statuto ordinario cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, è determinato in fase di prima applicazione a decorrere dal 2013, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nella c.d. regioni di riferimento 372. Nell Intesa si prendeva, altresì, atto dell avvenuta riduzione per mln di euro a valere sul finanziamento del SSN per il 2013, operata dall art. 15, c. 22, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall art. 1, c. 1, della L. 7 agosto 2012 n In data 20 febbraio 2014, con Intesa Rep. Atti 29/CSR, il riparto veniva di nuovo approvato con la modifica e sostituzione, rispetto all Intesa del 19 dicembre 2013, delle allegate tabelle B e E. La seconda e definitiva proposta di riparto 2013 teneva conto delle modifiche apportate dalla L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), in particolare all art. 1, comma 234, che fissava la percentuale di quota premiale da accantonare, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 372 Le tre regioni di riferimento (Umbria, Emilia-Romagna e Veneto) sono state individuate in sede di Conferenza Stato- Regioni con Deliberazione 169/CSR del 5 dicembre

425 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n , per il 2013, pari allo 0,30%, rispetto allo 0,25% dell Intesa del 19 dicembre Nei prospetti che seguono sono riportate le disponibilità finanziarie per il SSR 2013 ed il riparto, distribuito nei diversi aggregati, secondo la proposta di deliberazione CIPE sancita dall Intesa 20 febbraio 2014 (in mln di euro): ,00 Importo previsto ex art. 17, c. 1, D.L. 98/2011, conv. in L. 111/ ,00 Decremento visite fiscali a seguito sentenza C. Cost. 207/ ,50 Avvio superamento OPG ex art. 3ter, c. 7, D.L. 211/2011 conv. in L. 9/ ,00 Ex art. 5, c. 16, D.Lgs. 109/2012 in materia di lavoratori extra-comunitari ,00 Decremento ex D.L. 95/2012, conv. in L. 135/2012 (cd. spending review) - 600,00 Ulteriore decremento, ex art. 1, c. 132, L. 228/12 (Legge di Stabilità 2013) ,50 TOTALE IMPORTO STANZIATO Tale importo è distribuito nelle diverse componenti di finanziamento, così come segue: ,36 Finanziamento indistinto 2.009,06 Finanziamento vincolato per Regioni e P.A. 592,07 Finanziamento vincolato per altri enti 321,01 Accantonamento in materia di meccanismi sanzionatori e premiali ,50 TOTALE IMPORTO STANZIATO PER COMPONENTI DI FINANZIAMENTO Di questo, con la proposta in esame, viene ripartito l importo di euro ,76, costituito da: ,36 Finanziamento indistinto 6,84 Finanziamento vincolato per Regioni e P.A. (solo per la medicina penitenziaria) 416,56 Finanziamento vincolato per altri enti ,76 TOTALE IMPORTO RIPARTITO PER COMPONENTI DI FINANZIAMENTO 373 La disposizione in esame prevede che: All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 67, è aggiunto il seguente: «67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.». 316

426 Il finanziamento indistinto ( ,36 mln di euro) Per quanto concerne i nuovi criteri di riparto, l Intesa si rifà al contenuto dell art. 26, c. 1, del D.Lgs. 68/2011 laddove si prevede che, a decorrere dall esercizio 2013, il fabbisogno sanitario nazionale standard sia determinato in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall Italia in sede comunitaria, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)... Con particolare riferimento alla determinazione dei costi e fabbisogni standard regionali, l art. 27 del D.Lgs. 68/2011 prevede che per quanto riguarda l esercizio 2013 si dovrà procedere al calcolo del costo medio standard ottenuto come media ponderata dei costi delle tre regioni benchmark per ciascuno dei tre livelli di assistenza (Umbria, Emilia-Romagna, Veneto). Si è pertanto proceduto a calcolare il costo medio pro-capite delle tre regioni benchmark (rapportato alla popolazione pesata all 1 gennaio 2012), secondo un complesso meccanismo di pesi, riportato integralmente nel testo dell Intesa 19 dicembre La tabella che segue, mostra invece il riparto delle risorse indistinte (ante mobilità) nei tre livelli assistenziali: TAB. 1 (in mln di euro) Livello di assistenza % / sottolivello assistenziale Importo ripartito Criteri di riparto Prevenzione 5% 5.204,10 Popolazione non pesata Distrettuale 51% Medicina di base 7,00% 7.285,70 Popolazione non pesata Farmaceutica 11,60% (del fabbisogno indistinto) ,80 Tetto imposto sul fabbisogno complessivo (incluse somme vincolate) Specialistica 13,30% ,10 Popolazione pesata Territoriale 17,09% ,20 Popolazione non pesata Ospedaliera 44% ,40 TOTALE FINANZIAMENTO INDISTINTO ,36 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 50% popolazione non pesata; 50% popolazione pesata Con specifico riferimento al riparto dalla quota per assistenza farmaceutica territoriale, l art. 15, c. 3 del D.L. 95/2012, ha fissato il relativo tetto di spesa all 11,35% del livello di finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato (inclusi dunque anche gli importi vincolati). Al netto di questi (quindi solo finanziamento indistinto ) la percentuale è rideterminata nell 11,60%. Si è altresì tenuto conto, nella ripartizione della quota indistinta, di quanto previsto all art. 27, c. 10, del D.Lgs. 68/2011 e cioè che la quota percentuale assicurata alla migliore regione di riferimento non può essere inferiore alla quota percentuale già assegnata alla stessa, in sede di riparto, l anno precedente, al netto delle variazione di popolazione. 317

427 Le fonti utilizzate per il finanziamento indistinto 2013 (ante Mobilità) sono le seguenti: TAB. 2 (in mln di euro) Ricavi e entrate proprie Partecipazio ne delle regioni a S.S. e P.A. IRAP Addizionale IRPEF Integrazione D.Lgs. 56/00 Fondo Sanitario Nazionale TOTALE FINANZIAMENTO INDISTINTO 1.982, , , , , , ,36 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto Si tratta di entrate dirette, partecipazioni delle regioni a statuto speciale, gettiti stimati dal DPF del MEF a normativa vigente per IRAP e Addizionale IRPEF, finanziamenti ex D.Lgs. 56/2000 anch essi stimati dal MEF, che rappresentano la disponibilità di cassa complessiva e per ciascuna regione, al netto della Mobilità. Per quanto riguarda quest ultima, è previsto che la regolazione definitiva dei saldi avvenga, come di consueto, dopo l approvazione dei relativi valori in sede di Conferenza Stato-Regioni Il finanziamento vincolato (423,40 mln di euro) La proposta di riparto ha previsto l assegnazione di 423,40 mln di euro a finanziamento vincolato (Regioni, P.A. e altri enti), così come segue: 6,84 Finanziamento dell attività di medicina penitenziaria 259,00 Finanziamento dell attività degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali 10,00 Finanziamento degli oneri contrattuali IZS e a valere sul 2010 Quota parte del finanziamento (398 mln di euro) per oneri contrattuali IZS , ,56 Finanziamento dell attività della Croce Rossa Italiana 2,00 Finanziamento per il Centro Nazionale Trapianti 423,40 TOTALE FINANZIAMENTO VINCOLATO 318

428 2.2. IL RIPARTO REGIONALE DELLE RISORSE DEL S.S.N. La tabella che segue, evidenzia la composizione del finanziamento e le quantità assegnate al SSR Veneto. Per quanto riguarda la quota di finanziamento indistinto, risulta assegnato un importo (ante mobilità) pari ad 8.477,01 mln di euro, suddiviso nei seguenti livelli assistenziali: TAB. 3 (in mln di euro) Livello di assistenza % / sottolivello assistenziale Importo ripartito Criteri di riparto Prevenzione 5% 425,26 Popolazione non pesata Distrettuale 51% Medicina di base 7,00% 595,37 Popolazione non pesata Farmaceutica 11,61% (del fabbisogno indistinto) 983,83 Tetto imposto sul fabbisogno complessivo (incluse somme vincolate) Specialistica 13,27% 1.124,79 Popolazione pesata Territoriale 19,16% 1.624,15 Popolazione non pesata Ospedaliera 44% 3.724,91 FINANZIAMENTO INDISTINTO VENETO* 8.477,01 50% popolazione non pesata; 50% popolazione pesata * Al totale di 8.478,30 mln di euro sono stati detratti 1,25 mln di euro per contributo solidarietà Abruzzo Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto Considerando anche i saldi mobilità interregionale, il riparto della quota indistinta risulta pari a 8.552,84 mln di euro (per un saldo positivo pari a circa 86 mln di euro). Per quanto riguarda la quota di finanziamento vincolato, il Veneto risulta assegnatario di risorse pari a 34,26 mln di euro, così distribuite: 0,36 Finanziamento dell attività di medicina penitenziaria 32,18 Finanziamento dell attività degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali 1,35 Finanziamento degli oneri contrattuali IZS e a valere sul 2010 Quota parte del finanziamento (398 mln di euro) per oneri contrattuali IZS , ,26 FINANZIAMENTO VINCOLATO VENETO Nelle more del riparto definitivo del CIPE, l Intesa Stato-Regioni testé esaminata ha assegnato le risorse di cassa statali a valere sul FSR Veneto per euro 8.384,54 mln di euro, risultanti dalla somma algebrica di 8.552,84 mln di euro di quota indistinta post mobilità, 19,31 mln di euro del saldo di mobilità internazionale e 363mila euro del finanziamento vincolato per l attività di medicina penitenziaria. A questi sono stati detratti i 187,98 mln di euro, finanziati con risorse proprie regionali Degli 8.384,5 mln di euro spettanti, ne risultano incassati 8.279,8 (al 31 dicembre 2013). 319

429 Va, altresì, ricordato che, con nota prot del , il MEF-RGS, nelle more dell Intesa Stato Regioni (che, come si è visto, sarebbe stata sancita un anno più tardi), aveva comunicato alle regioni l importo erogabile in via anticipata, ai sensi dell art. 2, c. 68, lett. d) della L. 191/09 (Finanziaria 2010), ai fini del finanziamento della spesa sanitaria per il 2013 (livello provvisorio). Per il Veneto, l importo era stato determinato in euro 8.279,80 mln di euro, interamente incassato 375. L iter regionale di individuazione e di riparto delle risorse disponibili per il 2013 è stato pesantemente condizionato dai ritardi del riparto statale. I consueti provvedimenti regionali di assegnazione delle risorse finanziarie alle aziende del SSR sono stati emanati con notevole ritardo (il 29 dicembre 2012 l Assegnazione provvisoria con DGR 154/CR del 24 dicembre 2012; ma quasi un anno dopo, il 16 dicembre 2013, l Assegnazione definitiva con DGR 2358 del 16 dicembre 2013 ), anche quest ultimo sulla base di stime delle risorse finanziarie complessive Considerata l incertezza delle risorse disponibili, e la situazione di sofferenza finanziaria in cui versano, ormai strutturalmente, alcune aziende sanitarie, la Regione ha ritenuto necessario rimodulare le assegnazioni regionali a vantaggio delle aziende strutturalmente prive della liquidità necessaria a onorare le proprie obbligazioni. Questo, pur tenendo conto dei positivi benefici apportati dal D.L. 35/ , con riferimento alla ricapitalizzazione delle aziende e allo smaltimento di una consistente parte del debito pregresso verso fornitori. Le risorse rese disponibili (in mln di euro), alla data del 16 dicembre 2013, sono riassunte nel prospetto che segue: Risorse finanziarie 2012(al netto della mobilità extraregionale) a detrarre: 8.348,40 - Riduzione manovre di finanza pubblica 85,00 Risorse 2013 stimate (al netto della mobilità extraregionale) a detrarre: 8.263,40 Nell ambito degli 8.263,40 mln di euro sono stati preliminarmente confermati il finanziamento degli investimenti (70 mln di euro) e l assegnazione di somme a vario titolo riconducibili alla Gestione Sanitaria Accentrata (di seguito GSA) (281,20 mln di euro), di cui 195,90 per le spese afferenti i capitoli della GSA e 85,30 mln di euro quale voce di finanziamento dedicata alla risoluzione delle prevalenti criticità finanziarie che permangono nel SSR, anche dopo l immissione della liquidità consentita dal D.L. 35/2012. In buona sostanza, all operazione di natura straordinaria ex D.L. 35/2013, che comporterà per le casse regionali un esborso annuale di oltre 70 mln di euro per 30 anni 377, si affianca un ulteriore accantonamento in sede di GSA, a valere sul 2013 (85,3 mln di euro) a favore delle aziende che presentano i maggiori disavanzi e particolarmente esposte verso i propri fornitori. 375 Come da comunicazione della Regione del Veneto prot del Di cui si dirà nell apposita sezione Gli aspetti relativi all anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013 saranno affrontati nel successivo paragrafo

430 Al netto degli importi per investimenti e GSA, l ammontare delle assegnazioni alle aziende sanitarie ex DGR 2358/2013 per il 2013 è stato pari a 7.912,20 mln di euro (7.831,70 mln di euro già previsti dalla DGR 154/CR/2012, cui vanno aggiunti 80,5 mln di euro del Fondo Regionale per le Attività Trasfusionali (di seguito FRAT)): 378 Risorse 2013 stimate (al netto della mobilità extraregionale) a detrarre: 8.263,40 Finanziamento spesa accentrata regionale (di cui) 281,20 - Capitoli di spesa accentrata 195,90 - Disponibilità finanziamento criticità finanziarie 85,30 Finanziamento degli investimenti 70,00 Risorse finanziarie 2013 da assegnare alle aziende 7.912,20 Nella tabella che segue è esposto il riparto per ciascun ente del SSR: TAB. 4 (in unità di euro) Assegnazione DGR 154/CR/2012 Quota capitaria (popol ) FRAT ASSEGNAZIONE 2013 (DGR 2358/2013) Variaz. % 2013/2012 Az. Ulss n. 1 Belluno ,5% Az. Ulss n. 2 Feltre ,6% Az. Ulss n. 3 Bassano ,6% Az. Ulss n. 4 Thiene ,3% Az. Ulss n. 5 Arzignano ,4% Az. Ulss n. 6 Vicenza ,1% Az. Ulss n. 7 Pieve di S ,4% Az. Ulss n. 8 Asolo ,5% Az. Ulss n. 9 Treviso ,1% Az. Ulss n. 10 S. Donà ,0% Az. Ulss n. 12 Veneziana ,9% Az. Ulss n. 13 Mirano ,4% Az. Ulss n. 14 Chioggia ,3% Az. Ulss n. 15 Cittadella ,5% Az. Ulss n. 16 Padova ,1% Az. Ulss n. 17 Este ,6% Az. Ulss n. 18 Rovigo ,2% Az. Ulss n. 19 Adria ,1% Az. Ulss n. 20 Verona ,1% Az. Ulss n. 21 Legnago ,5% Az. Ulss n. 22 Bussolengo ,3% Az. Osp. Padova ,1% Az. Univ. Integr. Verona ,5% IOV ,2% TOTALE AZ ,6% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 378 Gli importi FRAT sono evidenziati separatamente nella tabella allegata alla DGR 2358/2013in quanto l assegnazione non segue il criterio della quota capitaria ma è erogata in ragione dell allestimento dell offerta. 321

431 Va ricordato che anche nell esercizio 2012 (DGR 8 ottobre 2012, n. 2038), l assegnazione regionale era avvenuta nelle more della ripartizione statale definitiva(seppure in presenza, quantomeno, di un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni), per un importo pari ad euro , di cui da una prima stima consegnata alla competente Commissione Consiliare (DGR n. 84/CR del ), incrementata del Fondo Regionale per le Attività Trasfusionali (FRAT). I criteri adottati per il riparto delle risorse 2012 tra le aziende territoriali (cfr. DGR 8 ottobre 2012, n. 2038), analogamente a quanto avvenuto per il 2011, tenevano conto, per un verso, delle previsioni ex D.Lgs. 68/2011, considerando i costi sostenuti dalle aziende sanitarie del Veneto individuati, per i diversi livelli di assistenza, quali standard di riferimento, per altro verso del consueto meccanismo della quota capitaria, calcolata sulla numerosità della popolazione, pesata per età, nei diversi livelli assistenziali. Erano inoltre stati stabiliti, tra gli altri, il criterio dell intervallo minimo e massimo di incremento, rispetto al riparto 2011 (onde pervenire ad una più equa distribuzione delle risorse) e l individuazione di una quota di finanziamento pro-capite per la singola azienda territoriale non inferiore ai euro. Rispetto al 2012, dunque, il confronto tra i due riparti (2013 sul 2012) evidenzia una diminuzione complessiva dell assegnato pari al -2,6%, con un impatto non omogeneo tra le singole realtà territoriali, come dimostra l ultima colonna della precedente tabella. E stato, comunque, garantito alle 21 aziende territoriali il finanziamento minimo dei euro pro-capite. Per quanto attiene alle modalità contabili delle assegnazioni, si deve far riferimento alla disciplina prevista dal D.Lgs. 118/ , a partire dall esercizio 2012, con particolare riferimento all art. 20, ( Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali ), comma 1 ( Nell ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento ( ) ). E previsto, infatti, nella medesima disposizione, che le regioni adottino un articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze ( ). In particolare, per quanto riguarda la spesa 380, evidenziando separatamente la: 379 D.Lgs n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n Vedasi il comma 1 della disposizione in oggetto. 322

432 a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l esercizio e il pay back ; b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA ; c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso; d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell art. 20, della L. 67 del 1988 Proprio in relazione al disposto normativo, consegue che le risorse assegnate alle aziende con DGR 2358/2013 sono dunque quelle rubricate al comma 1 dell articolo 20 in questione (in particolare lettera A, sotto lettera, a)). Nel bilancio di previsione regionale 2013, esse trovano copertura nei capitoli di spesa nn , , , come prospetto che segue (in unità di euro): Capitolo di spesa Denominazione Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA Concorso regionale alla spesa per l assistenza residenziale e semiresidenziale a soggetti dipendenti da sostanze d abuso (art. 20, c. 1, punto B, lett. A, D.Lgs. 118/2011) Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA Fondo regionale per la non autosufficienza (art. 20, c. 1, punto B, lett. A, D.Lgs. 118/2011) Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l esercizio (art. 20, c. 1, punto B, lett. A, D.Lgs. 118/2011) Stanziamento in bilancio di previsione , , ,00 TOTALE ,00 Inoltre, i su richiamati capitoli fanno parte di un elenco di 117 capitoli di spesa del bilancio regionale inseriti dal responsabile regionale della Gestione Sanitaria Regionale 381 nel perimetro di quelli afferenti al finanziamento del SSR, ai sensi dell art. 20, c. 1 del D.Lgs. 118/11, che al punto B fissa le grandezze riferibili alla spesa 382. Si tratta dei tre capitoli, sui 14 inseriti nell allegato A1 della DGR 1140, che rispondono ai requisiti della lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e gestiscono circa il 98% delle risorse complessive destinate al finanziamento dei LEA. Ad alimentare i tre capitoli di spesa in esame, sono i capitoli di entrata, vincolati alla sanità: 381 Cfr DGR 1140 del , Decreto Resp. GSA n. 6 del , Decreto Resp. GSA n. 1 del L articolo 20 comma 1, lettera B) Spesa, prevede:. a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back; b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA; c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso; d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del

433 n ( Imposta regionale sulle attività produttive IRAP ); n ( Addizionale regionale all imposta sul reddito delle persone fisiche ); n ( Compartecipazione regionale all I.V.A. al netto del concorso alla solidarietà interregionale ). Sempre l art. 20, c. 1, al punto A, lett. a) prevede, infatti, che le regioni individuino le fonti di finanziamento del SSR ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l esercizio. Nel prospetto che segue sono indicati i valori inseriti nel bilancio di previsione regionale 2013 relativamente ai sopra richiamati tre capitoli di entrata (in unità di euro): Capitolo di entrata Denominazione Stanziamento in bilancio di previsione Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) , Addizionale regionale all imposta sul reddito delle persone fisiche , Compartecipazione regionale all IVA al netto del concorso alla solidarietà interregionale ,00 TOTALE ,00 Le risultanze a consuntivo dei principali capitoli che costituiscono l area perimetrata del finanziamento SSR, saranno esaminate nel successivo paragrafo. 2.3 LA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA SANITÀ VENETA AL 31 DICEMBRE 2013 Come si ha avuto modo di sottolineare nei precedenti paragrafi, l esercizio 2013 si è caratterizzato per i notevoli ritardi nella predisposizione dei necessari strumenti di programmazione finanziaria, a partire dal riparto nazionale, avvenuto, come si è visto alla fine dell esercizio (poi parzialmente modificata dall Intesa 20 febbraio 2014). Peraltro, alla data di stesura del presente documento non risulta ancora emanata la delibera CIPE che conclude l iter di assegnazione alle regioni. Con la DGR 774 del 27 maggio 2014, la Giunta veneta, nel prendere atto delle determinazioni assunte dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti nella riunione del in merito ai dati del 4 trimestre 2013 (conti economici consuntivi trimestrali al ), ha approvato definitivamente i bilanci preventivi economici annuali aggiornati relativi al Va sottolineato come i bilanci preventivi delle aziende del SSR fossero già stati oggetto di presa d atto da parte della Giunta con DGR 1428 del 6 agosto 2013, sulla base di dati stimati delle risorse messe a disposizione per i LEA. Dati resi definitivi, dalla più volte citata Intesa Stato Regioni del 19 dicembre

434 Tale situazione ha portato, inevitabilmente, a conseguenti ritardi anche nell approvazione dei bilanci d esercizio Alla data di stesura della presente relazione non è stata ancora adottata la delibera di Giunta di approvazione dei risultati d esercizio 2013 delle aziende sanitarie, della GSA e del Consolidato seppur in data 28 luglio 2014 con DGR 1341 la stessa Giunta Regionale ha preso atto dei Conti Economici consuntivi delle aziende, della GSA e del consolidato regionale, rinviando l approvazione dei bilanci una volta superate con esito positivo le verifiche del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti. In relazione alla tempistica di approvazione dei bilanci degli enti del SSR l art. 32, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 prevede che La giunta regionale approv[i] i bilanci preventivi economici annuali degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui al comma 4, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione. Per quanto riguarda l anno 2013, tuttavia, le determinazioni assunte dal Tavolo di verificazione del 26 marzo 2014 hanno fatto sì che conseguentemente, i conti economici consuntivi trimestrali del IV trimestre essendo redatti sulla base di un quadro economico finanziario completo, assumono valenza di preventivi economici annuali aggiornati per l esercizio I richiamati ritardi nella determinazione delle risorse complessive da assegnare ai SS.SS.RR. ed i relativi riparti hanno determinato la predisposizione di bilancio preventivo 2013 del SSR veneto, definitivamente approvato nel maggio dell anno successivo e che corrisponde, in tutto e per tutto, alle risultanze del bilancio d esercizio a livello di pre-consuntivo (4 trimestre). Un documento contabile che, allo stato risultava svuotato, dunque, delle funzioni che la norma (art. 32, c. 5 del D.Lgs. 118/2011) gli ha affidato anche in considerazione del fatto che il bilancio di previsione della Regione per l esercizio 2013 non ha potuto tener conto, per i ritardi di cui sopra, del bilancio preventivo annuale consolidato del SSR che, si ribadisce, è stato approvato una prima volta con DGR 1428 del ed una seconda, definitiva, con DGR 774 del Dai dati contabili dei capitoli regionali di entrata e di spesa afferenti al finanziamento del SSR (art. 20, c. 1. D.Lgs. 118/2011), e rientranti nella cosiddetta perimetrazione ex art. 20, c. 1 del D.Lgs. 118/2011 (n. 117 capitoli di spesa connessi a 100 capitoli di entrata, di cui 80 gestiti nel ), così come emergono dall analisi del Rendiconto Generale della Regione Veneto (D.D.L. n. 15, dell , trasmesso, in pari data, al Consiglio Regionale), si evidenziano le seguenti risultanze (arrotondate all unità di euro): 383 DGR 774 del , p L elenco completo dei capitoli perimetrati (competenza 2013) è riportato nelle tabelle 40 e 41 pubblicate alla fine del paragrafo (valori in unità di euro). 325

435 ENTRATE (n. 80 capitoli gestiti) STANZIAMENTI INIZIALI DI COMPETENZA STANZIAMENTI INIZIALI DI CASSA STANZIAMENTI FINALI DI COMPETENZA STANZIAMENTI FINALI DI CASSA ACCERTAMENTI RISCOSSIONI DI COMPETENZA SPESE(n. 117 capitoli gestiti) STANZIAMENTI INIZIALI DI COMPETENZA STANZIAMENTI INIZIALI DI CASSA STANZIAMENTI FINALI DI COMPETENZA STANZIAMENTI FINALI DI CASSA IMPEGNI PAGAMENTI DI COMPETENZA Dalla lettura incrociata dei dati si possono trarre alcuni indicatori finanziari, dai quali si evince l ottima performance conseguita sia in parte entrata, sia in parte spesa, in particolare per quanto attiene la capacità previsionale di accertamento e di impegno (accertamenti/impegni rispetto a stanziamenti finali di competenza). In parte spesa, molto alta anche la velocità di cassa delle spese in c/competenza (in buona sostanza, il trasferimento delle risorse correnti agli enti del SSR) che si assesta intorno al 94%. Tra il 10,8 e il 14,2% si attesta l indice di variazione tra le previsioni finali e quelli iniziali di bilancio. ENTRATE SPESE Indice di variazione della competenza Indice di variazione della cassa Capacità previsionale di accertamento Velocità di cassa delle entrate in c/competenza 14,2% 10,8% 99,8% 77,9% Indice di variazione della competenza Indice di variazione della cassa Capacità previsionale di Impegno Velocità di cassa delle spese in c/competenza 11,9% 11,2% 98,3% 94,1% Quasi il 90% delle risorse rese disponibili al SSR derivano dai capitoli perimetrati secondo le previsioni dell art. 20, c. 1, punto A, lettera a (parte entrata, n. 3 capitoli sopra descritti) e punto B, lett. a (parte spesa, n. 16 capitoli), che gestiscono il finanziamento sanitario ordinario e la spesa corrente per il finanziamento dei LEA. ENTRATE (n. 3 capitoli gestiti) STANZIAMENTI INIZIALI DI COMPETENZA STANZIAMENTI INIZIALI DI CASSA STANZIAMENTI FINALI DI COMPETENZA STANZIAMENTI FINALI DI CASSA ACCERTAMENTI RISCOSSIONI DI COMPETENZA SPESE (n. 16 capitoli gestiti) STANZIAMENTI INIZIALI DI COMPETENZA STANZIAMENTI INIZIALI DI CASSA STANZIAMENTI FINALI DI COMPETENZA 326 STANZIAMENTI FINALI DI CASSA IMPEGNI PAGAMENTI DI COMPETENZA

436 Si può osservare come, nel caso di questo aggregato di capitoli, gli indicatori utilizzati presentino valori positivi ancor più marcati, sia in parte entrata, sia in parte spesa. In particolare, il valore molto basso dell indice di variazione, è dovuto al fatto che le previsioni iniziali di entrata (e di conseguente uscita) si sono dimostrate sostanzialmente corrette. ENTRATE SPESE Indice di variazione della competenza Indice di variazione della cassa Capacità previsionale di accertamento Velocità di cassa delle entrate in c/competenza 0,4% -0,6% 100,4% 79,9% Indice di variazione della competenza Indice di variazione della cassa Capacità previsionale di Impegno Velocità di cassa delle spese in c/competenza 0,4% 0,2% 100,0% 96,0% Il ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 Un secondo importante fattore che ha caratterizzato la gestione della sanità veneta nel corso dell esercizio finanziario 2013, è costituito dalla massiccia immissione di liquidità nelle aziende sanitarie resa disponibile dal più volte citato D.L. 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali (convertito con modificazioni nella Legge 6 giugno 2013, n. 64). In particolare, l articolo 3, comma 3, prevedeva che: con Decreto Direttoriale del Ministero dell economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l anno 2014, fra le regioni dell anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell importo di milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b) ( ). In buona sostanza, la norma prevedeva che il riparto definitivo delle risorse per l anticipazione di liquidità avvenisse sulla base delle informazioni raccolte a seguito della rilevazione della situazione economico patrimoniale del S.S.R. relativa al periodo , resa necessaria a seguito delle modifiche introdotte dal Titolo II del D.Lgs. 118/2011, con particolare riferimento ai nuovi principi contabili in materia di sterilizzazione degli ammortamenti. Dal 2001 al 2011, la parte cd. non monetaria della perdita d esercizio del Consolidato regionale del S.S.R. (in larga parte ammortamenti non sterilizzati) veniva esclusa dal calcolo del disavanzo da coprire. Detta operazione contabile consistente in una sorta di ricalcolo retroattivo ha determinato per le regioni l emersione di una quota non indifferente di perdite 327

437 che per oltre un decennio le stesse non avevano, correttamente secondo le regole contabili vigenti, coperto. L iter di ricalcolo era già stato avviato il 24 marzo 2011 in sede di riunione congiunta del Tavolo di verifica con il Comitato permanente per la verifica dei LEA. Per quanto riguarda la regione del Veneto, il Tavolo congiunto aveva concordato con l amministrazione regionale una manovra di copertura venticinquennale ( ) da operare con risorse regionali proprie. Una prima stima regionale dell ottobre 2012 quantificava l onere in euro Stima che sarebbe stata sostanzialmente confermata in sede di Tavolo di verifica nella successiva nella riunione del 30 gennaio 2014 (importo che si attestava ad euro ). Coerentemente a tale quantificazione, l onere annuale di detto ricalcolo, da imputare fino al 2036 al bilancio regionale, si sarebbe attestato intorno ai 60 mln di euro. Come riportato nel prospetto che segue, nel bilancio 2012 e 2013 risultano destinati a tale scopo e, conseguentemente stanziati, rispettivamente, 60 mln di euro e 56,2 mln di euro sul capitolo di spesa U (in unità di euro) 385. Residui iniziali Stanziamenti finali di competenza Impegni Pagamenti c/compet. Pagamenti c/residui Residui finali Cap /U: Finanziamento del disavanzo sanitario pregresso (art.20, c.1, punto b, lett. c), D.Lgs. 23/06/2011, n. 118) Cap /U: Finanziamento del disavanzo sanitario pregresso (art.20, c.1, punto b, lett. c), D.Lgs. 23/06/2011, n. 118) La manovra venticinquennale avrebbe sì affrontato il tema della ricapitalizzazione gli enti del S.S.R., ma con eccessiva gradualità, senza cioè rappresentare una risposta adeguata alla crescente tensione finanziaria del sistema, in particolare all enorme massa di debiti scaduti verso i fornitori, debiti che a loro volta alimentano quote crescenti di oneri per interessi. Si rammenta infatti che il recepimento della Direttiva Europea 2011/7/UE sulla tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali anche da parte delle di enti pubblici da parte del nostro Paese 386, ha determinato a carico delle amministrazioni pubbliche che non adempiono nei termini alle obbligazioni contratte con i propri fornitori, l automatica applicazione di un 385 La misura, attuata quindi anteriormente alla decisione di attivare le possibilità offerte dal citato D.L.35/2013, ha riguardato due sole aziende: l Azienda Ospedaliera di Verona (Gestione liquidatoria) per 102 mln di euro (51 mln di euro per esercizio, cfr. rispettivamente DD.GR 2208/2012 e 967/2013) e l azienda Ulss n. 14 di Chioggia per 14,2 mln di euro (9 mln di euro nel 2012 e 5,2 mln di euro nel 2013, cfr. rispettivamente DD.G.R. 2535/2012 e 968/ Avvenuta con decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 rubricato: Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n

438 interesse (moratorio) pari all 8% 387 oltre al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte 388. Più adatte ad affrontare tale grave problematica si sono rivelate le disposizioni nel frattempo emanate con il D.L. 35/ in materia di anticipazione finanziaria alle regioni, le quali, previa richiesta, avrebbero potuto reperire la liquidità occorrente per aggredire immediatamente e, soprattutto, sostanzialmente, la massa del debito scaduto. Per tali motivazioni, la Regione del Veneto, con istanza prodotta il 29 maggio 2013, ha richiesto l accesso all anticipazione ex D.L. 35/ , ai sensi dell art. 3, comma 4 del medesimo articolo, in sostituzione del meccanismo delle quote venticinquennali ex accordo 24 marzo 2011, utilizzato, come si è visto, solo per gli esercizi 2012 (60 mln di euro) e 2013 (56,2 mln di euro). Secondo la Regione, del resto, le condizioni finanziarie che sottendono alla provvista di risorse ex D.L. 35/2013 (per un totale di euro 1.587,48 mln di euro) si sono dimostrate particolarmente favorevoli a fronte dell alternativa, rappresentata dall applicazione dell onerosa disciplina dettata dalla normativa comunitaria in tema di mancata tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al modificato decreto legislativo 231/ Per quanto riguarda la prima tranche infatti, incassata nel corso del 2013 per euro 777,23 mln di euro, la restituzione (dal 2014) è prevista ad un tasso di interesse del 3,060%; i restanti 810,25 mln di euro da introitare nel 2014 (e da restituire dal 2015) ad un tasso dell 1,442%. La rata annuale da restituire, fino al 2044, comprensiva di interessi, risulta pari a circa 74 mln di euro, circa 10,5 mln di euro in più rispetto alla previsione di stanziamento annuale secondo la precedente ipotesi di manovra venticinquennale. Va tuttavia tenuto conto che tale maggiore onere, dovrebbe essere abbondantemente controbilanciato da un cospicuo risparmio, a regime, sugli interessi moratori annualmente corrisposti per debiti commerciali scaduti ai sensi della richiamata disciplina di attuazione della normativa comunitaria. Inoltre, sempre secondo quanto comunicato dalla Regione in sede istruttoria, il miglioramento strutturale dei tempi di pagamento, dovrebbe arrecare potenziali benefici futuri, attribuendo in particolare agli enti del S.S.R. maggiore potere contrattuale nei confronti dei fornitori in sede di approvvigionamento di beni e servizi. Giova evidenziare che in 387 Di seguito si richiama l art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231come modificato dall articolo 1, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192: Art. 5 (Saggio degli interessi) Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese e' consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo Il tasso di riferimento e'cosi' determinato: a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1 gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo o ove' quello in vigore il 1 luglio di quell'anno. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.» 388 Art. 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231come modificato dall articolo 1, comma 1 lettera f), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n Vedasi apposito paragrafo 2.3.1dedicato alle misure previste dal decreto. 390 Nel frattempo quantificata, con Direttoriale RGS 16 aprile 2013, in via provvisoria (I tranche) nell importo di euro 777,23 mln di euro. 391 Come indicato nelle premesse della DGR 785/2013 autorizzativa dell intera operazione di finanziamento mediante anticipazioni. 329

439 relazione alla corretta imputazione a bilancio delle risorse derivanti dalle anticipazioni di tesoreria di cui al citato d.l 35/2013 si è pronunciata la Sezione delle Autonomie con propria deliberazione n. 19/SEZAUT/2014/QMIG. La questione era stata portata all attenzione delle sezioni centrali dalla Sezione regionale di controllo del Piemonte 392 la quale in sede di istruttoria sulla parifica del rendiconto 2013 della regione del Piemonte, dubitava della corretta imputazione contabile eseguita dalla regione relativa proprio alle risorse provenienti dalle anticipazioni di cui al predetto decreto 393. In punto di diritto la Sezione delle Autonomie dopo aver ricostruito il quadro complessivo dell operazione di anticipazione prevista dal legislatore nazionale 394 ed aver approfondito la questione della qualificazione contabile della risorse concesse dallo stato agli enti territoriali richiedenti 395, ha ritenuto che dalla riconosciuta natura di anticipazione delle somme erogate ai sensi degli artt. 2 e 3, D.L. n. 35/2013, appare evidente che il legislatore ha voluto escludere che esse potessero concorrere alla determinazione del risultato di amministrazione, generando effetti espansivi della capacità di spesa. Invero, i provvedimenti di cui al citato D.L. n. 35/2013 sono annoverati tra le misure per la crescita, atte a favorire la ripresa e dare nuovo slancio alle imprese e agli altri attori del sistema economico, piuttosto che a risanare i bilanci delle amministrazioni pubbliche.. Altresì evidenziando come:..sia mancata, da parte del legislatore, una precisa indicazione sulle modalità di rappresentazione, nel bilancio finanziario delle Regioni, della situazione determinatasi a seguito dell avvenuto pagamento agli enti creditori, in applicazione della peculiare normativa di cui al D.L. n. 35/2013. Proprio per evitare un effetto distorsivo sui 392 Vedasi la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 116/2014/SRCPIE/QMIG DEL 19 GIUGNO La Sezione piemontese in sede di rimessione alla Sezione centrale aveva rilevato che la Regione Piemonte nell adoperare e contabilizzare le anticipazioni ottenute:.. a) ha finanziato con le risorse ricevute per il pagamento dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari parte del disavanzo risultante dal rendiconto 2012 nonché alcune passività pregresse, che componevano il disavanzo extra bilancio individuato dalla Sezione nella delibera di parifica del rendiconto 2012, iscritte nella competenza del Per la contabilizzazione di tali risorse, l amministrazione ha previsto un apposito capitolo di entrata al titolo V e il corrispondente capitolo di spesa al titolo III, onde sterilizzare gli effetti dell anticipazione sul conto del bilancio e sul risultato di amministrazione. Tuttavia, il capitolo di spesa ha stanziamento (e conseguente impegno) pari a zero; b) ha finanziato con le risorse ricevute per il pagamento dei debiti sanitari i trasferimenti alle aziende sanitarie e gli ammortamenti non sterilizzati (voce, quest ultima, non prevista nella determinazione del disavanzo 2012 e, pertanto, costituente una nuova passività pregressa). Anche per queste risorse la contabilizzazione è avvenuta prevedendo il relativo capitolo di entrata al titolo V senza appostare risorse al corrispondente capitolo di spesa al titolo III. In buona sostanza le anticipazioni sarebbero state contabilizzate alla stregua di un mutuo, finanziando con i proventi le spese a cui erano destinate e registrando negli esercizi successivi l importo delle singole rate di ammortamento divise in quota capitale (Titolo III) e quota interessi (Titolo I), mentre l intero debito è stato riportato nel conto del patrimonio. 394 Ritiene la sezione delle Autonomie che:..dal punto di vista sistematico, l anticipazione di liquidità di cui agli artt. 2 e 3, D.L. n. 35/2013, si distingue dagli ulteriori strumenti previsti dall ordinamento, tra cui la sottoscrizione, da parte delle Regioni che abbiano ricevuto le anticipazioni di liquidità, di nuovi prestiti o mutui a norma dell art. 4, D.L. n. 35/2013, a condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale (sui criteri di valutazione, cfr. circolare MEF, RGS, Ispettorato generale di finanza, 27 maggio 2014, n. 17). Del pari, l operazione in esame si differenzia dalle operazioni di rinegoziazione/ristrutturazione dei debiti delle Regioni, a norma dell art. 45, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n Ed ancora che: Trattasi di un anticipazione di liquidità finalizzata a ricostruire le risorse di cassa necessarie al pagamento di spese già finanziate (oltre agli ammortamenti non sterilizzati e ai crediti vantati dagli enti del Servizio sanitario nazionale), la cui peculiarità consiste nella previsione della restituzione rateale sino ad un massimo di 30 anni. Tale anticipazione consente di superare l emergenza dei pagamenti dei debiti pregressi e si concretizza nella mera sostituzione dei soggetti creditori dell Ente (il MEF in luogo degli originari creditori). Pertanto, l anticipazione non può costituire il finanziamento di una nuova spesa Ritiene la sezione delle Autonomie che:..tali risorse hanno sostanzialmente, e non solo formalmente, la natura di anticipazione; diversamente, risulterebbe violato l art. 119, comma 6, Cost., secondo cui le Regioni possono ricorrere all indebitamento solo per finanziare spese di investimento. 330

440 dati di bilancio ed in particolare sull incidenza delle anticipazioni sul risultato di amministrazione la Sezione centrale raccomanda alle Sezioni regionali di controllo, nell ambito delle valutazioni di competenza finalizzate alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e delle regole sull indebitamento, di verificare nell ambito delle valutazioni di competenza finalizzate alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e delle regole sull indebitamento, la corretta applicazione delle clausole contrattuali e dei principi di corretta contabilizzazione in bilancio delle anticipazioni di liquidità concessa ai sensi degli art. 2 e 3, D.L. n. 35/2013. Regole che impongono la sterilizzazione dell eventuale miglioramento del risultato di amministrazione determinato dall anticipazione ricevuta, sia per l anno di riferimento sia per gli esercizi successivi, sino al completo rimborso della medesima. Alla luce delle coordinate applicative fornite dalla Sezione delle Autonomie sulla corretta contabilizzazione delle risorse ex D.L. 35/2013, va evidenziato, in relazione alle risultanze del rendiconto 2013 della regione del Veneto, che la riscossione dallo Stato della 1^ tranche dell anticipazione (euro 777,23 mln di euro), ha trova allocazione al titolo V dell entrata nell apposita Categoria rubricata Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine 396 nel seguente capitolo di entrata (in unità di euro): PARTE ENTRATA (da Stato a Regione Veneto) Cap /E: Anticipazioni di liquidità dallo stato a valere sul fondo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 35 ( ) Residui iniziali Stanziamenti finali di competenza Accert.ti Riscossioni c/compet. Riscossioni c/residui Residui finali Mentre il trasferimento alle aziende sanitarie delle suddette anticipazioni ha trovato allocazione nella Funzione obbiettivo Tutela della salute, nell Unità previsionale di base rubricata Spese di investimento in ambito sanitario e precisamente nel seguente capitolo di spesa (in unità di euro): PARTE SPESA (da Regione Veneto ad aziende SSR) Cap /U: Trasferimenti in c/capitale agli enti del servizio sanitario regionale a valere sul fondo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 35 ( ) Residui iniziali Stanziamenti finali di competenza Impegni Pagamenti c/compet. Pagamenti c/residui Residui finali In pratica, il trasferimento di dette risorse alle aziende sanitarie regionali ha determinato nel corso dell esercizio finanziario 2013 quell effetto di sterilizzazione auspicato dalla Sezione 396 Di nuova istituzione. 331

441 delle Autonomie laddove in corrispondenza dell entrata nel bilancio della regione del Veneto delle risorse destinate all anticipazione per il pagamento dei debiti pregressi delle aziende sanitarie, si è apposto un vincolo di destinazione con la creazione di un corrispondente capitolo di spesa le cui risorse sono state interamente impegnate e pagate nel corso dell esercizio Tuttavia, giova rilevare che mentre nelle premessa alla DGR 785/2013 e nello stesso contratto con il MEF veniva chiaramente evidenziato come le risorse derivanti dall accesso all anticipazione fossero interamente destinate alla copertura degli oneri derivanti da debiti scaduti, come visto la norma regionale autorizzatoria fa riferimento all utilizzo destinato agli ammortamenti non sterilizzati del periodo delle strutture del S.S.R.. Successivamente, infatti, con apposita delibera del responsabile del GSA, come si dirà di seguito, dette risorse sono state trasferite alle strutture sanitarie regionali interessate. La creazione di un vincolo di destinazione delle risorse acquisite mediante l accesso all anticipazione, al quale è immediatamente seguito l impegno ed il pagamento (con trasferimento di risorse alle strutture del S.S.R.) ha di fatto evitato la possibilità (che veniva rappresentata dalla Sezione regionale del Piemonte nelle delibera di rimessione alla Sezione delle Autonomie sopra citata) di generare effetti espansivi della capacità di spesa regionale 397. Tuttavia detto effetto, per tradursi compiutamente in una pedissequa osservanza degli obblighi imposti dal contratto sottoscritto con il MEF, deve verificarsi mediante un effettivo utilizzo delle risorse, da parte delle strutture del S.S.R. destinatarie, per il pagamento delle obbligazioni assunte e non adempiute nel corso degli anni. Peraltro, si osserva, che l effetto di irrigidimento del bilancio regionale nel periodo considerato dalla norma regionale autorizzatoria e dal citato contratto (dal 2014 fino al 30 giugno 2043), dovuto alla imputazione in parte spesa del rimborso annuale delle risorse della I^ e II^ trance di finanziamento (di cui si dirà), potrebbe non essere controbilanciato da un effettivo superamento della situazione di crisi di liquidità laddove le strutture del S.S.R., non riescano nella gestione attuale e futura a garantire l equilibrio necessario ad evitare che possano nuovamente verificarsi le analoghe problematiche di ritardo nei pagamenti (come si specificherà di seguito). Permangono, tuttavia, le perplessità a suo tempo manifestate dalla Sezione in sede di controllo semestrale sulle leggi regionali di spesa 398 in relazione alla effettiva utilizzazione delle risorse derivanti dalle anticipazioni di liquidità per finanziare non solo il pagamento di pregressi debiti sanitari assunti ed impegnati, ma anche i c.d. ammortamenti non sterilizzati che costituiscono una nuova passività pregressa 399. La restituzione allo Stato di ciascuna delle 30 rate annuali, a partire dall esercizio 2014 fino al 2044, sarà gestita dai capitoli di spesa (per la quota capitale) e (per la quota interessi) del bilancio regionale. Con proprio decreto, n. 4 del 397 La Corte aveva già evidenziato che La natura evidente di misura una tantum (il pagamento è inteso esclusivamente a regolare oneri pregressi e non genera nuove spese) dovrebbe comportare, verosimilmente, la sterilizzazione degli effetti sul saldo strutturale di bilancio.. Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, Deliberazione n. 6/SSRRCO/RCFP/13 approvazione del Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica. Maggio Pag Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi regionali pubblicate nel semestre luglio - dicembre 2013 allegata alla Deliberazione n. 393/2014/RQ. Pag 12 e ss. 399 Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi regionali pubblicate nel semestre luglio - dicembre 2013 allegata alla Deliberazione n. 393/2014/RQ. Pag

442 12 agosto 2013, recepito dal Dirigente regionale U.P. programmazione risorse finanziarie SSR con decreto n. 39 del 13 agosto 2013, il Responsabile GSA, nel prendere atto del verbale del Tavolo Tecnico 20 luglio 2013 che ha verificato positivamente gli adempimenti regionali di cui all art. 3, comma 5, del D.L. 35/2013 (predisposizione di misure a copertura del rimborso annuale dell anticipazione 400 ; presentazione di un piano dei debiti certi 401, liquidi ed esigibili; sottoscrizione di apposito contratto tra il MEF e la Regione 402 ) ha disposto il seguente riparto tra le aziende aventi titolo, delle risorse relative alla prima tranche dell anticipazione finanziaria pari a euro 777,23 mln di euro. TAB. 5 (in unità di euro) AZIENDE Riparto I^ tranche AZIENDE Riparto I^ tranche Az. Ulss n. 1 Belluno ,20 Az. Ulss n. 15 Cittadella ,02 Az. Ulss n. 3 Bassano ,53 Az. Ulss n. 16 Padova ,42 Az. Ulss n. 5 Arzignano ,35 Az. Ulss n. 17 Este ,92 Az. Ulss n. 6 Vicenza ,88 Az. Ulss n. 18 Rovigo ,06 Az. Ulss n. 8 Asolo ,43 Az. Ulss n. 19 Adria ,81 Az. Ulss n. 10 San Donà ,88 Az. Ulss n. 20 Verona ,88 Az. Ulss n. 12 Veneziana ,78 Az. Ulss n. 21 Legnago ,14 Az. Ulss n. 13 Mirano ,48 Az. Osp. PD ,68 Az. Ulss n. 14 Chioggia ,88 Az. Osp. Univ. Integr. VR ,66 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto La contabilizzazione dei predetti importi impatterà sullo Stato Patrimoniale 2013, alla voce di Patrimonio Netto Contributi per ripiano perdite Contributi per ricostituzione risorse da investimenti di esercizi precedenti. Per quanto attiene all erogazione della seconda e ultima tranche del finanziamento (per il Veneto, pari a euro 810,25 mln di euro), essa ha seguito l esito dell esame al Tavolo di verifica del 30 gennaio 2014 che ha analizzato le schede di ricognizione della situazione economicopatrimoniale, relativa al periodo , trasmesse dalle regioni. Con riferimento al Veneto, l esame dei dati ha consentito al Tavolo di ricostruire i risultati d esercizio aziendali dal 2001 al 2011 e di verificare le coperture assicurate nei corrispondenti esercizi dal bilancio regionale o da ripiani nazionali (cfr. tabb. 6, 7, 8, 9 a fine paragrafo). Le risultanze, confrontate con i dati della Regione, evidenziato un disavanzo di gestione ricostruito pari a euro , di cui euro già coperto dalla Regione nel corso degli anni e euro (valore leggermente più alto 400 Vedasi la citata legge regionale 1 agosto 2013, n. 21: Misure per la copertura del rimborso dell anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Regionale. 401 Decreto Responsabile GSA n. 2 del 10 luglio Contratto di prestito tra MEF e Regione del Veneto del 7 agosto

443 rispetto al calcolato in un primo tempo dalla Regione), non coperto, e da finanziare con l anticipazione ex D.L. 35/2013. Nelle more della conclusione del Tavolo, con nota del 13 dicembre 2013, la Regione aveva inviato istanza per l accesso alla seconda tranche dell anticipazione, rispettando così i termini previsti dal D.L. 35 (15 dicembre 2013), senza tuttavia indicare alcun importo, come espressamente richiesto dal MEF. Quantificazione avvenuta dopo l esito del Tavolo 30 gennaio 2014, attraverso due successive Direttoriali MEF del 20 febbraio 2014 e del 14 marzo La prima assegnava alla Regione del Veneto un importo a saldo pari ad euro , che tuttavia, sommato alla prima erogazione del 2013 (euro ), non avrebbe consentito di coprire l intero fabbisogno. Con successiva Direttoriale MEF 14 marzo 2014 tale importo è stato oggetto di ulteriore integrazione, alla luce di quanto previsto all art. 3, c. 4, del D.L , e definitivamente rettificato in euro Tale seconda immissione di liquidità, che sarà ripartita tra le aziende del S.S.R. non appena conclusi gli adempimenti di legge, avrà effetti sulla gestione delle aziende a partire dal bilancio Non da ultimo si evidenzia che l operazione anticipo di liquidità ex D.L. 35/2013, avrà ricadute senz altro positive sulla liquidità del SSR e sull intero tessuto economico del territorio regionale, almeno nel breve periodo. Dovrà tuttavia essere attentamente monitorata al fine di scongiurare che lo sforzo finanziario trentennale assunto dalla Regione, non sia vanificato dal riemergere, nel medio termine, di situazioni di sofferenza finanziaria, riferite in particolare ad alcune realtà aziendali strutturalmente deficitarie. Situazioni di sofferenza finanziaria che pur non inficiando l operazione nel suo complesso, richiedono ulteriori sforzi a carico del bilancio regionale o il dirottamento di risorse proprie del SSR, altrimenti destinate all assistenza, a copertura di intervenute crisi di liquidità. A quest ultimo rischio sembrerebbe riferirsi, già in sede di riparto regionale 2013 (DGR 16 dicembre 2013, n. 2358), l istituzione di un fondo specifico, gestito in via accentrata dalla GSA, pari a 85,3 mln di euro dedicato alla risoluzione delle prevalenti criticità finanziarie che permangono nel SSR, anche dopo l immissione della liquidità consentita dal D.L. 35/2012 a favore delle aziende che presentano i maggiori disavanzi e particolarmente esposte verso i propri fornitori. Secondo la richiamata DGR, nonostante i benefici apportati dall operazione di ricapitalizzazione avviata con le risorse di cui al D.L. 35/2013, da un lato permangono situazioni di grave ritardo nei tempi di pagamento, con un esposizione consistente anche per l esercizio 2012 sia in c/capitale che in c/interessi; dall altro, assistiamo ad un progressivo incremento delle fatture per interessi passivi, per effetto delle aspettative dei creditori del SSR 403 Il Ministero dell Economia e delle Finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta ( ) entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste. 334

444 per un ulteriore iniezione di liquidità derivante dalla seconda tranche del D.L. 35/2013 ed a causa delle procedure ministeriali che vedono il riconoscimento del credito a seguito di fatturazione anche degli interessi. Alla luce delle espresse considerazioni la Sezione, conclusivamente, ritiene auspicabile che la competente Segreteria regionale, in prospettiva attuale e futura, adotti una serie di atti di indirizzo ed esegua un attento monitoraggio finalizzati ad evitare le conseguenze negative sopra evidenziate onde evitare che al richiamato irrigidimento del bilancio regionale non si accompagni una soluzione solo transitoria dei problemi di liquidità che l intervento tampone dell anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013 era teso a risolvere. 335

445 TAB. 6: Risultati d esercizio ricalcolati (in migliaia di euro) Esercizio Risultato Tavolo ricostruito Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del MEF Somma bilanci negativi Utile accentrata (al netto coperture) Risorse FSN conferite a ripiano Ripiano disavanzi legge 266/05 Risultato di gestione da coprire TOTALE Ricalcolo ammortamenti Mancate sterilizzazioni TOTALE RIDETERMINATO

446 TAB. 7: Coperture effettive e differenziale da finanziare con anticipazione (in migliaia di euro) Coperture calcolate dal Tavolo Coperture impegnate da bilancio regionale Esercizio Coperture da Coperture da Coperture da TOTALE Coperture da TOTALE ripiano disavanzi ripiano disavanzi bilancio regionale COPERTURE bilancio regionale COPERTURE nazionale nazionale TOTALE TAB. 8: Calcolo effetti finanziari (in migliaia di euro) Disavanzo da coprire Coperture impegnate nei bilanci regionali Residuo disavanzo Accesso I tranche D.L. 35/2013 Residuo disavanzo da coprire dopo accesso D.L. 35/ TAB. 9: Anticipazioni di liquidità erogate al Veneto per il pagamento dei debiti sanitari (in migliaia di euro) Fabbisogno di competenza Regione Veneto Riparto complessivo Importo I tranche 2013 (Dirett. MEF ) Importo assegnato 2014 (Dirett. MEF ) Ulteriore importo in seguito a verifiche Tavolo TOTALE II tranche

447 2.3.2 L accertamento del risultato d esercizio Con D.G.R. n del la Regione del Veneto ha deliberato la presa d atto dei bilanci d esercizio delle Aziende Sanitarie, della GSA e del Consolidato Regionale. Così come avvenuto per l esercizio 2012, l approvazione definitiva avverrà una volta superato con esito positivo le verifiche e di riscontri da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti in armonia con quanto previsto dall art. 1, c. 174 della L. 311/2004, successivamente modificata. Va ricordato che a partire dall esercizio 2012, con l attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili (in particolare gli artt. 20, 21, 22), sono state introdotte nuove regole di contabilizzazione aventi la finalità ultima di garantire la quadratura tra i sistemi di contabilità pubblica di tipo finanziario (del bilancio regionale) e quelli di contabilità economico-patrimoniale, propri dei bilanci degli enti del SSN. In primis, è stato previsto l obbligo, in capo alle regioni, di individuare esattamente i capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale riconducibili al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale (cosiddetta perimetrazione, di cui si è già detto nel precedente paragrafo); coerentemente, sono stati istituiti conti di tesoreria unica dedicati esclusivamente al Servizio Sanitario Nazionale, per garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard (art. 21). Ulteriore novità apportata dal D.Lgs. 118/2011 è costituita dalla scelta data alle regioni di individuare nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.(art. 22). Lo stesso articolo prevede che la Regione nomini un Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata (G.S.A.) regionale e un Soggetto Certificatore con compiti, rispettivamente, di registrare i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da darne rappresentazione nel bilancio di esercizio e di 1) in sede di rendicontazione trimestrale [certificare] la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità; 2) in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al punto 1), nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità. Il Responsabile della G.S.A. ed il Soggetto Certificatore sono stati nominati per gli anni 2013/2014, rispettivamente con DGR 206/2013 e 2782/

448 Prima di passare alle risultanze a consuntivo del bilancio economico consolidato del SSR per il 2013, è opportuno sintetizzare le determinazioni assunte dal già citato Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti in merito ai dati di pre-consuntivo (IV trimestre 2013). Il risultato del IV trimestre CE 2013 al vaglio del Tavolo tecnico Si è già avuto modo di accennare, in precedente paragrafo, al valore assunto dal Tavolo tecnico del 26 marzo 2014, con particolare riferimento all avvenuta approvazione in via definitiva dei bilanci preventivi annuali aggiornati del 2013 (Cfr. DGR 774 del ). Diversamente da quanto avvenuto nel corso dell esame dei conti 2012, 404 la Regione non ha subito la procedura di diffida a provvedere di cui all art. 1, comma 174 della L. n. 311/2004 e successive modifiche e integrazioni in quanto non ritenuta nelle condizioni, previste dalla normativa, di disavanzo di gestione, a fronte del quale non siano stati adottati in corso di esercizio i necessari provvedimenti di copertura, ovvero i medesimi non siano risultati sufficienti. La medesima norma prevede che, nel caso di disavanzo non coperto o ritenuto non sufficiente, il Presidente del Consiglio diffida le regioni interessate a provvedervi entro il 30 aprile dell anno successivo a quello dell esercizio di riferimento. Dalla lettura dell Allegato Veneto IV trimestre 2013 al Verbale del 26 marzo 2014, nella quale il Tavolo esamina la relazione inviata dalla Regione del Veneto ha evidenziato con riferimento alle voci contabili a pre-consuntivo del cd. Riepilogativo regionale 999, si ricava un quadro di sostanziale coerenza dei dati contabili esaminati con le previsioni di riparto FSN La Regione è risultata adempiente con riferimento a tutti gli 11 parametri esaminati seppure, in alcuni casi, dopo aver fornito ulteriori chiarimenti e presentato documentazione integrativa. Rinviando ad un successivo paragrafo, l analisi di dettaglio sulle risultanze dei principali aggregati del conto economico, va sottolineato che tra i nuovi adempimenti introdotti dalla recente normativa sanitaria, particolarmente interessante risulta quello rubricato al punto K del verbale, con riferimento alla percentuale delle risorse effettivamente trasferite dalla Regione al Servizio Sanitario Regionale, distinte tra finanziamenti trasferiti dallo Stato alla Regione (a valere sul finanziamento 2013 e ante) e risorse proprie regionali. La norma di riferimento è il già citato D.L. 35/2013, recante Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali (convertito con modificazioni nella L. 6 giugno 2013, n. 64) il quale, all art. 3, c. 7, prevede che a decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n verificato dal Tavolo di verifica degli 404 Ove era stata avviata una procedura di diffida venuta meno per effetto della emanazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale n 50 del 16/04/2013 sono decaduti i presupposti che avevano dato avvio alla procedura di diffida. 339

449 adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. Anche in questo caso, come dimostra la seguente tabella, la Regione ha adempiuto, erogando risorse ben oltre il limite del 90% previsto dalla norma (97%). TAB. 10 (in unità di euro) Risorse dallo Stato Trasferite da Stato a Regione Trasferite da Regione a SSR % di trasferimento Finanziamento ordinario Finanziamento vincolato Risorse ante TOTALE RISORSE STATALI % Risorse ex D.L. 35/ TOTALE (CON D.L. 35/2013) % Risorse proprie della Regione Previste Trasferite da Regione a SSR Finanziamento disavanzo sanitario pregresso (art. 20, c. 1, punto B, lett. C, D.Lgs. 118/2011) % di trasferimento TOTALE RISORSE REGIONALI % TOTALE STATO+REGIONE % Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto Sulla base dei dati presentati dalla Regione, il Tavolo ha infine proceduto all esame del risultato di gestione 2013 (riferito, è bene ribadirlo, al pre-consuntivo - IV trimestre 2013), che presenta un avanzo lordo di 25,51 mln di euro. Detto valore è stato rideterminato in 7,58 mln di euro a seguito dell effetto combinato: - delle previsioni ex art. 30 D.Lgs 118/2011, norma che non considera nel computo totale i risultati economici delle aziende in utile (per 17,943 mln di euro nel 2013); - di ulteriori piccole rettifiche su iscrizioni fondo indistinto (0,002 mln di euro), mobilità extra-regionale (0,013 mln di euro) e mobilità internazionale (0,001 mln di euro). Conseguentemente, come anche affermato dalla regione essendo presente un avanzo ( ) non si sono verificate le condizioni di cui all art. 2, c. 77, della legge 191/ E' definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale, la regione interessata è tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non superiore al triennio (...). 340

450 Le risultanze dei bilanci d esercizio 2013 In relazione alle analisi che seguiranno si evidenzia che i dati esposti non essendo definitivi, attesa la mancata approvazione dei bilanci 2013 delle strutture del sistema sanitario regionale e del consolidato regionale in sanità, sono suscettibili di ulteriori modifiche. Consegue che le considerazioni di seguito effettuate potranno essere riviste in sede di ulteriori analisi condotte dalla Sezione in sede di successivo controllo sulla sanità regionale. Si è detto come, successivamente alle decisioni del Tavolo di verifica 26 marzo 2014 sul pre-consuntivo e all emanazione della DGR 774 del , la Giunta abbia deliberato, con DGR n.1341 del , la presa d atto dei bilanci d esercizio delle 24 Aziende del SSR, della gestione Sanitaria Accentrata e del Consolidato Regionale, rinviando l approvazione definitiva del risultato economico, ed il conseguente piano di copertura delle perdite aziendali, alla conclusione della verifica del Tavolo sui conti consuntivi Il risultato economico del Consolidato regionale 2013 presenta un utile d esercizio, derivante dalla somma algebrica di: (in mln di euro) Perdite d esercizio (11 aziende) - 203,80 Utili d esercizio (14 aziende) + 41,47 Risultato d esercizio aggregato 24 aziende - 162,33 Utile d esercizio G.S.A ,11 Risultato d esercizio Consolidato SSR + 45,77 Per le finalità del più volte citato Tavolo di verifica sugli adempimenti, tale risultato va depurato degli utili aziendali: (in mln di euro) Risultato d esercizio Consolidato SSR + 45,77 Utili d esercizio (14 aziende) - 41,47 Risultato d esercizio ai fini del Tavolo + 4,31 Si tratta di un valore che, seppur inferiore a quello emerso dai dati di pre-consuntivo risultanti dal CE IV trimestre (7,58 mln di euro), e comunque soggetto a ratifica da parte del Tavolo, attestala complessiva tenuta degli equilibri economico-finanziari del SSR Veneto per il La tabella 11 che segue consente l immediata confrontabilità tra le principali voci del preconsuntivo 2013 (CE IV), del bilancio d esercizio 2013 (CE V)e quelli del precedente bilancio d esercizio Le risultanze delle singole partizioni del Conto Economico, saranno invece analizzate, sinteticamente, nel prossimo paragrafo Il confronto su base storica nelle diverse partizioni del C.E. verrà qui effettuato solo con riferimento al 2012, primo esercizio di entrata in vigore degli schemi di bilancio ex D.Lgs. 118/ Per un analisi più dettagliata sulle risultanze dei bilanci d esercizio 2013 dei singoli enti del SSR, si rinvia al controllo che questa Sezione effettuerà, nei prossimi mesi, ai sensi dell art. 1, c. 170, L. 266/

451 TAB. 11 (in unità di euro) A (Pre-consuntivo 2013) B Bilancio d esercizio 2013 (*) C Bilancio d esercizio 2012 B/A % B/C % VALORE DELLA PRODUZIONE ,1% -0,9% COSTI DELLA PRODUZIONE ,3% -0,4% SALDO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA RAPPORTO COSTI/VALORE DELLA PRODUZIONE 100,6% 100,1% 99,7% SALDO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ,3% 1,4% RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE ,4% SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA ,1% 591,6% IMPOSTE E TASSE ,1% -0,1% RISULTATO D ESERCIZIO AZIENDE ,5% -15,95% RISULTATO D ESERCIZIO GSA RISULTATO D ESERCIZIO CONSOLIDATO REGIONALE = = = UTILI AZIENDE RISULTATO AI FINI DEL TAVOLO DI VERIFICA = = = (*) attualmente all esame del Tavolo di verifica Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 342

452 Il grafico che segue conferma il trend di progressiva riduzione della perdita d esercizio con specifico riferimento all Aggregato regionale delle 24 aziende del SSR (G.S.A. esclusa): rispetto al 2012 si evidenzia un miglioramento del risultato di circa 31 mln di euro. PERDITA AGGREGATO 24 AZIENDE ( ) -193,10-162,30-330,50-431,70-522,30 Rispetto al 2012, cresce il numero delle aziende in utile (13, rispetto alle 12), per un importo complessivo di 41,47 mln di euro (contro 30,20 mln di euro), mentre diminuisce il volume delle perdite accumulate dalle restanti 11 aziende (203,80 mln di euro contro 223,30 mln di euro). Tra le realtà aziendali in utile nel 2013 (Tab. 12), spicca il dato dell Aulss n. 3 di Bassano del Grappa (+7,31 mln di euro, circa il 18% degli utili regionali), mentre si conferma il buon risultato dell Aulss n. 7 Pieve di Soligo. Di converso, si conferma azienda con la peggior performance di bilancio la Aulss n. 12 Veneziana, i cui -47,42 mln di euro costituiscono quasi un quarto delle perdite accumulate dall intero SSR nel TAB. 12 (in unità di euro) AZIENDE IN UTILE 2013 Incid. % AZIENDE IN PERDITA 2013 Incid. % Az. Ulss n. 2 Feltre ,1% Az. Ulss n. 1 Belluno ,5% Az. Ulss n. 3 Bassano ,6% Az. Ulss n. 4 Thiene ,9% Az. Ulss n. 5 Arzignano ,2% Az. Ulss n. 10 S. Donà ,3% Az. Ulss n. 6 Vicenza ,9% Az. Ulss n. 12 Veneziana ,3% Az. Ulss n. 7 Pieve di S ,3% Az. Ulss n. 14 Chioggia ,9% Az. Ulss n. 8 Asolo ,1% Az. Ulss n. 16 Padova ,3% Az. Ulss n. 9 Treviso ,9% Az. Ulss n. 18 Rovigo ,6% Az. Ulss n. 13 Mirano ,6% Az. Ulss n. 20 Verona ,3% Az. Ulss n. 15 Cittadella ,3% Az. Ulss n. 21 Legnago ,1% Az. Ulss n. 17 Este ,1% A.O. Padova ,6% Az. Ulss n. 19 Adria ,0% A.O.U.I. Verona ,2% Az. Ulss n. 22 Bussolengo ,9% TOTALE AZ. IN PERDITA ,0% Istituto Oncologico Veneto ,1% TOTALE AZ. IN UTILE ,0% RISULTATO D ESERCIZIO

453 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto Il risultato d esercizio dell Aggregato regionale deriva dai seguenti saldi, che saranno brevemente analizzati nel prossimo paragrafo: TAB. 13 (in mln di euro) GESTIONE CARATTERISTICA - 15,52 34,92 GESTIONE FINANZIARIA - 42,67-42,07 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. FIN. - 3,96 0,12 GESTIONE STRAORDINARIA 100,12 14,48 IMPOSTE E TASSE - 200,31-200,58 RISULTATO D ESERCIZIO - 162,33-193,13 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 2.4 IL CONTO ECONOMICO DELLE AZIENDE DEL S.S.R. E DELLA G.S.A. Il saldo della gestione caratteristica delle 24 aziende (della G.S.A. si dirà in un paragrafo a parte) si è chiuso nel 2013 in negativo per circa -15,52 mln di euro, in peggioramento rispetto ai +34,92 mln di euro del 2012 e con un rapporto Costi/Valore della produzione salito dal 99,7% al 100,6% per effetto di costi scesi dello 0,4% cui ha corrisposto, tuttavia, un più che proporzionale calo del Valore della produzione (-0,9%). Come dimostra la tab. 14, metà delle aziende (12) presenta costi superiori ai ricavi (erano 8 del 2012). 13 Aziende peggiorano il dato del L azienda sanitaria con un rapporto più favorevole è la n. 15 di Cittadella (95,7%); quella più sbilanciata risulta la n. 14 di Chioggia (106,5%). Entrambe in miglioramento rispetto al TAB. 14 Rapporto Costi/Valore inferiore al 100% peggiora sul Rapporto Costi/Valore superiore al 100% Az. Ulss n. 2 Feltre 96,4% 96,4% Az. Ulss n. 1 Belluno 100,4% 98,9% Az. Ulss n. 3 Bassano 96,3% 96,9% Az. Ulss n. 4 Thiene 104,3% 99,8% Az. Ulss n. 5 Arzignano 97,5% 98,2% Az. Ulss n. 10 S. Donà 103,8% 99,9% Az. Ulss n. 6 Vicenza 98,3% 98,7% Az. Ulss n. 12 Veneziana 103,7% 104,2% Az. Ulss n. 7 Pieve di S. 96,5% 96,5% Az. Ulss n. 14 Chioggia 106,5% 108,7% Az. Ulss n. 8 Asolo 98,5% 97,2% Az. Ulss n. 16 Padova 101,7% 100,5% Az. Ulss n. 9 Treviso 98,7% 97,0% Az. Ulss n. 18 Rovigo 103,8% 103,8% Az. Ulss n. 13 Mirano 96,5% 96,8% Az. Ulss n. 19 Adria 101,3% 96,2% Az. Ulss n. 15 Cittadella 95,7% 96,8% Az. Ulss n. 20 Verona 102,2% 101,2% Az. Ulss n. 17 Este 97,8% 97,7% Az. Ulss n. 21 Legnago 100,6% 100,3% Az. Ulss n. 22 Bussolengo 99,4% 98,4% A.O. Padova 101,6% 104,2% Istit. Oncologico Veneto 97,5% 96,9% A.O.U.I. Verona 100,6% 102,5% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto peggiora sul 2012

454 2.4.1 Valore della produzione Nel 2013 il Valore della produzione ha subito una contrazione di circa lo 0,9% rispetto all esercizio precedente, passando da ,51 a ,03 mln di euro. VALORE DELLA PRODUZIONE ( ) 9.997, , , , ,0 TAB. 15 (in unità di euro) Importo Incidenza % Importo Incidenza % % 13/12 Contributi in c/esercizio ,5% ,2% -0,5% Rettifiche di contributi in c/esercizio destinati a investimenti Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati di esercizi precedenti Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitariea rilevanza sanitaria ,9% ,8% 14,3% ,3% ,4% -31,9% ,1% ,2% -1,3% Concorsi, recuperi e rimborsi ,0% ,9% 4,8% Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Quota contributi in c/capitale imputata all esercizio Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni ,8% ,9% -6,3% ,1% ,0% 11,3% ,0% ,0% 523,0% Altri ricavi e proventi ,2% ,3% -13,7% TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ,0% ,0% -0,9% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 345

455 La tabella che segue espone gli importi del Valore della produzione iscritti dalle singole aziende e li raffronta con quelli del Se ne evince come la diminuzione dello 0,9% sia la risultante di una flessione dell 1,5% registrata dal complesso delle 21 aziende territoriali (solo due la n. 14 e la n. 22 presentano segno positivo) e dell incremento del 3,8% conseguito dalle due aziende ospedaliere e dallo IOV (quest ultimo vicino al +6%). TAB. 16 (in mln di euro) Azienda % 13/12 Azienda % 13/12 Az. Ulss n. 1 Belluno 291,83 295,43-1,2% Az. Ulss n. 15 Cittadella 451,98 460,35-1,8% Az. Ulss n. 2 Feltre 174,86 180,20-3,0% Az. Ulss n. 16 Padova 922,08 936,45-1,5% Az. Ulss n. 3 Bassano 320,29 321,24-0,3% Az. Ulss n. 17 Este 327,52 329,81-0,7% Az. Ulss n. 4 Thiene 323,05 326,36-1,0% Az. Ulss n. 18 Rovigo 383,25 384,56-0,3% Az. Ulss n. 5 Arzignano 304,12 308,08-1,3% Az. Ulss n. 19 Adria 161,62 165,68-2,4% Az. Ulss n. 6 Vicenza 653,22 670,23-2,5% Az. Ulss n. 20 Verona 824,04 837,76-1,6% Az. Ulss n. 7 Pieve di S. 381,17 388,99-2,0% Az. Ulss n. 21 Legnago 282,71 288,46-2,0% Az. Ulss n. 8 Asolo 438,85 444,64-1,3% Az. Ulss n. 22 Bussolengo 609,54 609,16 0,1% Az. Ulss n. 9 Treviso 789,58 814,04-3,0% Totale az. sanitarie 9.288, ,27-1,5% Az. Ulss n. 10 S. Donà 379,61 385,09-1,4% A.O. Padova 566,18 543,57 4,2% Az. Ulss n. 12 Veneziana 682,17 694,71-1,8% A.O.U.I. Verona 514,05 498,42 3,1% Az. Ulss n. 13 Mirano 456,80 456,82-0,0% Istituto Oncologico Veneto 79,66 75,26 5,8% Az. Ulss n. 14 Chioggia 129,86 128,22 1,3% Totale az. Osped. e IOV 1.159, ,24 3,8% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto TOTALE 24 aziende , ,51-0,9% Disaggregando il dato, con l ausilio delle tabb. 17 e 18 si può osservare come la diminuzione più significativa per le aziende, in termini assoluti, si registri nelle tre macro-aree economicamente più rilevanti (98,4% del totale Valore della produzione): - Contributi in c/esercizio (da Regione, comuni e altri soggetti); - Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ; - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket. Molto diversi, anche in questi due casi, gli andamenti delle 21 aziende sanitarie da una parte e delle aziende ospedaliere e dello IOV dall altra. Per quanto riguarda i Contributi in c/esercizio(8.201,67 mln di euro) si evidenzia come il dato del -0,5% sul 2012, sia la risultante del -0,9% registrato dal complesso delle aziende territoriali (da un minimo del -3,5% dell azienda sanitaria n. 9 di Treviso al +1,3% della n. 14 di Chioggia) e del +16,8% totalizzato dalle aziende ospedaliere e dello IOV. 346

456 TAB. 17 (in mln di euro) Azienda % 13/12 Azienda % 13/12 Az. Ulss n. 1 Belluno 244,07 247,96-1,6% Az. Ulss n. 15 Cittadella 401,05 405,55-1,1% Az. Ulss n. 2 Feltre 149,28 151,83-1,7% Az. Ulss n. 16 Padova 805,74 814,65-1,1% Az. Ulss n. 3 Bassano 285,85 286,43-0,2% Az. Ulss n. 17 Este 289,77 289,84 0,0% Az. Ulss n. 4 Thiene 293,58 295,80-0,7% Az. Ulss n. 18 Rovigo 316,03 315,97 0,0% Az. Ulss n. 5 Arzignano 278,55 278,16 0,1% Az. Ulss n. 19 Adria 134,88 137,47-1,9% Az. Ulss n. 6 Vicenza 516,32 528,08-2,2% Az. Ulss n. 20 Verona 745,52 758,87-1,8% Az. Ulss n. 7 Pieve di S. 339,92 344,89-1,4% Az. Ulss n. 21 Legnago 245,26 247,88-1,1% Az. Ulss n. 8 Asolo 387,24 386,45 0,2% Az. Ulss n. 22 Bussolengo 447,37 440,08 1,7% Az. Ulss n. 9 Treviso 654,76 678,79-3,5% Totale az. sanitarie 7.979, ,16-0,9% Az. Ulss n. 10 S. Donà 341,87 343,50-0,5% A.O. Padova 106,89 81,00 32,0% Az. Ulss n. 12 Veneziana 570,52 575,28-0,8% A.O.U.I. Verona 104,46 96,38 8,4% Az. Ulss n. 13Mirano 411,41 407,77 0,9% Istituto Oncologico Veneto 10,87 12,95-16,1% Az. Ulss n. 14 Chioggia 120,44 118,90 1,3% Totale az. Osped. e IOV 222,21 190,33 16,8% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto TOTALE 24 aziende 8.201, ,49-0,5% Anche con riferimento ai Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (1.892,98 mln di euro), nel quale sono iscritti proventi in larga parte derivanti dall attività propria dell azienda (compartecipazione alla spesa, ricavi da attività intramurale, da mobilità attiva, etc.), si evidenziano differenze ancor più marcate. Si osservi come la diminuzione dei ricavi rispetto al 2012 (-1,3%) operi esclusivamente nelle 21 aziende territoriali (-3,2%), mentre le due aziende ospedaliere e lo IOV registrino una crescita pari allo 0,9%). Tali risultanze sono in larga misura condizionate dai volumi di ricavo da mobilità intraregionale, iscritti in CE secondo i dati di riferimento comunicati dalla Regione in allegato alla circ. Redazione bilancio d esercizio 2013 dell Sempre nell abito di questa macroarea risultano in flessione sul 2012 anche i Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia (-1,1%). Il fenomeno sembra riconducibile ad una flessione dei volumi prestazionali, come conferma la parallela diminuzione degli importi nella voce di costo Compartecipazione al personale per attività libero-professionale (intramoenia) (-0,7%). 347

457 TAB. 18 (in mln di euro) Azienda % 13/12 Azienda % 13/12 Az. Ulss n. 1 Belluno 36,57 36,21 1,0% Az. Ulss n. 15 Cittadella 42,48 42,99-1,2% Az. Ulss n. 2 Feltre 18,90 20,00-5,5% Az. Ulss n. 16 Padova 97,31 98,64-1,3% Az. Ulss n. 3 Bassano 21,00 21,78-3,6% Az. Ulss n. 17 Este 28,07 30,34-7,5% Az. Ulss n. 4 Thiene 14,20 16,50-14,0% Az. Ulss n. 18 Rovigo 54,51 56,24-3,1% Az. Ulss n. 5 Arzignano 15,99 18,37-12,9% Az. Ulss n. 19 Adria 22,64 23,19-2,4% Az. Ulss n. 6 Vicenza 112,44 110,31 1,9% Az. Ulss n. 20 Verona 44,15 43,84 0,7% Az. Ulss n. 7 Pieve di S. 26,30 29,82-11,8% Az. Ulss n. 21 Legnago 30,03 33,03-9,1% Az. Ulss n. 8 Asolo 32,75 37,18-11,9% Az. Ulss n. 22 Bussolengo 153,14 156,84-2,4% Az. Ulss n. 9 Treviso 113,30 112,67 0,6% Totale az. sanitarie 1.014, ,67-3,2% Az. Ulss n. 10 S. Donà 28,61 29,98-4,6% A.O. Padova 420,36 424,54-1,0% Az. Ulss n. 12 Veneziana 86,50 90,63-4,6% A.O.U.I. Verona 394,62 387,90 1,7% Az. Ulss n. 13 Mirano 28,67 32,55-11,9% Istituto Oncologico Veneto 63,21 57,52 9,9% Az. Ulss n. 14 Chioggia 7,24 7,57-4,3% Totale az. Osped. e IOV 878,19 869,96 0,9% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto TOTALE 24 aziende 1.892, ,63-1,3% Di segno ancor più negativo, rispetto al 2012, risultano i dati riferiti ai ricavi da Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket(183,09 mln di euro) che segnano una sensibile flessione pari al -6,3%. La tabella 19 delinea detto l andamento, assai diversificato, nelle diverse realtà aziendali. TAB. 19 (in mln di euro) Azienda % 13/12 Azienda % 13/12 Az. Ulss n. 1 Belluno 6,06 6,06-0,1% Az. Ulss n. 15 Cittadella 10,95 11,17-2,0% Az. Ulss n. 2 Feltre 3,95 3,95 0,0% Az. Ulss n. 16 Padova 11,65 15,41-24,4% Az. Ulss n. 3 Bassano 7,29 7,52-3,0% Az. Ulss n. 17 Este 6,76 7,21-6,2% Az. Ulss n. 4 Thiene 6,83 6,39 6,9% Az. Ulss n. 18 Rovigo 6,63 7,07-6,2% Az. Ulss n. 5 Arzignano 6,32 6,64-4,8% Az. Ulss n. 19 Adria 2,49 3,06-18,6% Az. Ulss n. 6 Vicenza 10,74 12,16-11,7% Az. Ulss n. 20 Verona 10,98 11,23-2,3% Az. Ulss n. 7 Pieve di S. 8,96 9,57-6,3% Az. Ulss n. 21 Legnago 5,31 5,81-8,7% Az. Ulss n. 8 Asolo 10,82 10,87-0,4% Az. Ulss n. 22 Bussolengo 7,27 10,03-27,5% Az. Ulss n. 9 Treviso 13,69 15,81-13,4% Totale az. sanitarie 167,22 179,48-6,8% Az. Ulss n. 10 S. Donà 7,08 6,39 10,8% A.O. Padova 8,66 8,96-3,4% Az. Ulss n. 12 Veneziana 10,75 11,35-5,3% A.O.U.I. Verona 6,54 6,34 3,2% Az. Ulss n. 13 Mirano 10,52 9,78 7,6% Istituto Oncologico Veneto 0,66 0,72-7,6% Az. Ulss n. 14 Chioggia 2,17 2,00 8,6% Totale az. Osped. e IOV 15,87 16,02-0,9% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto TOTALE 24 aziende 183,09 195,50-6,3% Si può osservare come la diminuzione dei valori, generalmente molto forte, operi in misura assai più accentuata nelle aziende sanitarie n. 6, 9, 16, 19 e 22. Flessione più contenuta 348

458 nell azienda ospedaliera di Padova, mentre l azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona registra un aumento dei ricavi da ticket Costi della produzione Per quanto riguarda i Costi della produzione, il 2013 si è chiuso con una diminuzione percentuale, rispetto al 2012, dello 0,4% (10.463,55 contro ,59 mln di euro). COSTI DELLA PRODUZIONE ( ) , , , , ,5 Come si può vedere dalla tab. 20 la diminuzione ha operato in particolar modo sulle macro-voci Acquisti di servizi (-1,2% sul 2012) che da sola costituisce il 55% del totale dei Costi e, in misura più contenuta (-0,1%), sulla spesa per il Personale, che ne rappresenta il 26%. Di converso, crescono dell 1,4% sul 2012 i costi per Acquisti di beni (che incidono per il 12%). Variazioni anche rilevanti si osservano nelle rimanenti aree di costo (che incidono per il rimanente 7%). Si registra, in particolare, un sensibile aumento degli accantonamenti d esercizio (+70,6%) dovuto in particolare al conto Accantonamenti per rischi (+120%) e al sotto-conto Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) (+1012,9%). Il riferimento normativo è la DGR 573 del , recante Approvazione di linee guida per la gestione diretta, da parte delle Aziende ULSS ed ospedaliere della Regione del Veneto, dei sinistri di responsabilità civile verso terzi. Deliberazione n. 8 CR del 1 febbraio In buona sostanza, il provvedimento delineava una nuova modalità di gestione, affidata direttamente alle Aziende del SSR, degli eventi di danno in ambito sanitario, prevedendo il ricorso al mercato assicurativo esclusivamente dei danni per un importo eccedente i euro La regione con proprie controdeduzioni pervenute in data 15 settembre 2014 ha puntualizzato alcuni elementi informativi circa la presente nota che risulta integrata, quindi, dalle informazioni rettificate: va ricordato che, nel corso degli anni 2012 e 2013, alcune compagnie assicuratrici avevano disdetto le polizze prima dell'effettiva scadenza contrattuale sottoscritte con le aziende sanitarie n. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22 e con l AOUI di Verona, prevedendone la rinegoziazione a condizioni molto più gravose, in alcuni casi più che raddoppiando i relativi premi. 349

459 TAB. 20 (in unità di euro) Importo Incidenza % Importo Incidenza % % 13/12 Acquisti di beni ,1% ,9% 1,4% Acquisti di servizi ,2% ,7% -1,2% Manutenzione e riparazione ,6% ,7% -1,2% Godimento di beni di terzi ,2% ,2% -3,3% Costo del Personale ,0% ,0% -0,1% Oneri diversi di gestione ,3% ,3% -14,4% Totale ammortamenti ,4% ,6% -6,6% Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti ,1% ,0% 229,7% Variazione delle rimanenze ,1% ,0% -231,3% Accantonamenti dell esercizio ,0% ,6% 70,6% TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ,0% ,0% -0,4% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto La tabella 21 mostra i volumi dei Costi della produzione iscritti dalle singole aziende e li raffronta con quelli del Si evidenzia un più sensibile decremento dei costi tra le 21 aziende sanitarie (-0,7%), con poche eccezioni, tra le quali, le più evidenti, sono rappresentate dalle n. 4 di Thiene (+3,4% ) e n. 10 di San Donà (+2,4%). Contestualmente, si registra un incremento nei costi delle due aziende ospedaliere e dello IOV. TAB. 21 (in mln di euro) Azienda % 13/12 Azienda % 13/12 Az. Ulss n. 1 Belluno 292,99 292,15 0,3% Az. Ulss n. 15 Cittadella 432,53 445,74-3,0% Az. Ulss n. 2 Feltre 172,05 173,72-1,0% Az. Ulss n. 16 Padova 937,83 940,72-0,3% Az. Ulss n. 3 Bassano 308,40 311,24-0,9% Az. Ulss n. 17 Este 320,30 322,28-0,6% Az. Ulss n. 4 Thiene 336,90 325,62 3,5% Az. Ulss n. 18 Rovigo 397,98 399,06-0,3% Az. Ulss n. 5 Arzignano 296,52 302,58-2,0% Az. Ulss n. 19 Adria 163,66 159,44 2,6% Az. Ulss n. 6 Vicenza 642,42 661,50-2,9% Az. Ulss n. 20 Verona 841,78 848,01-0,7% Az. Ulss n. 7 Pieve di S. 367,89 375,50-2,0% Az. Ulss n. 21 Legnago 284,44 289,29-1,7% Az. Ulss n. 8 Asolo 432,30 432,10 0,0% Az. Ulss n. 22 Bussolengo 605,93 599,27 1,1% Az. Ulss n. 9 Treviso 778,93 789,94-1,4% Totale az. sanitarie 9.293, ,41-0,7% Az. Ulss n. 10 S. Donà 393,99 384,77 2,4% A.O. Padova 575,23 566,53 1,5% Az. Ulss n. 12 Veneziana 707,74 723,70-2,2% A.O.U.I. Verona 517,13 510,70 1,3% Az. Ulss n. 13 Mirano 440,64 442,43-0,4% Istituto Oncologico Veneto 77,69 72,95 6,5% Az. Ulss n. 14 Chioggia 138,30 139,36-0,8% Totale az. Osped. e IOV 1.170, ,18 1,7% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto TOTALE 24 aziende , ,59-0,4% 350

460 Nel proseguo del presente paragrafo, si esamineranno gli andamenti delle tre aree di costo economicamente più importanti (circa il 90% del totale Costi della produzione): - Acquisti di beni ; - Acquisti di servizi ; - Costo del Personale. Per quanto riguarda gli Acquisti di beni 409 (1.263,84 mln di euro, che incidono per l 11% sulla spesa complessiva dei 24 enti del SSR), dopo il rallentamento degli ultimi esercizi, nel 2013 si è registrato un modesto incremento sul 2012 (+1,4%). La tab. 22 scompone il dato tra le due categorie dei Beni sanitari e dei Beni non sanitari. TAB. 22 (in unità di euro) Importo Incidenza % Importo Incidenza % % 13/12 Acquisti di beni sanitari ,6% ,4% 1,6% Acquisti di beni non sanitari ,4% ,6% -4,3% TOTALE ACQUISTI DI BENI ,0% ,0% 1,4% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto L aumento dell 1,4% è dovuto ad una crescita dell 1,6% registrato negli acquisti di beni sanitari, mentre prosegue la diminuzione dei costi per beni non sanitari (prodotti alimentari, cancelleria e materiale vario, che scende di altri 4,3 punti percentuali, che vanno ad aggiungersi agli 11 punti persi nel triennio Tali dinamiche opposte fanno sì che l incidenza dei costi per acquisti sanitari, nell ultimo anno, aumenti ancora (dal 96,4% al 96,6%; era al 95,9% nel 2010). Fin dal 2002 la Regione del Veneto ha implementato un sistema a rete che prevede un elevato ricorso alle procedure di acquisto centralizzato: la DGR n. 702 del 9/4/2002, aveva infatti approvato il Progetto Regionale Acquisti Centralizzati basato su un modello di convenzione con cui le aziende sanitarie del Veneto si vincolavano ad una disciplina comune degli acquisti di beni e servizi. Successivamente, veniva istituito Centro Regionale Acquisti per 409 Con DGR 2864 del ( Direttive alle aziende ULSS ed Ospedaliere e all IRCCS Istituto Oncologico Veneto per la predisposizione del Bilancio Preventivo Annale 2013 ( ) ) la Regione aveva diramato indicazioni sulla gestione delle principali aree di costo (individuando, per alcune voci, i relativi tetti di costosità ). Per quanto attiene al macroaggregato degli acquisti di beni e di servizi, la DGR, muovendo dall esigenza di dare applicazione a quanto previsto dalla normativa statale in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa, raccomandava alle aziende, di porre in essere una serie coordinata di azioni necessarie per un efficace applicazione della spending review : controllo preminente dei prezzi con quelli di riferimento redatti anche in ambito regionale; idonee politiche di acquisto che prevedano l attuazione di appositi contratti, quale ad esempio quello estimatorio, per lo spostamento del rischio e del costo scorta sul terzo fornitore e la riduzione dei corrispondenti documenti contabili da gestire; gestione ottimale della fase relativa all esecuzione dei contratti, mediante valorizzazione della figura del direttore dell esecuzione anche in relazione alla possibilità di introdurre i collaudi in materia di beni e servizi con benefici nella gestione dei tempi di pagamento; progettazione appalti con formulazione di idonee basi d asta calcolate in diminuzione rispetto ai prezzi già praticati e a quelli di riferimento/mercato; previsione che gli appalti includano tutti i costi da sostenere per quello specifico oggetto nonché la visibilità dei costi e dei prezzi 351

461 la Sanità (CRAS, con DGR n del 30 dicembre 2008 e DGR n del 19 ottobre 2010), sostituito in seguito dal Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (DGR n del 2 novembre /2011), avente funzione di Centrale di Committenza per le Aziende Sanitarie regionali per l acquisto di beni e servizi ad alto grado di standardizzazione e ad elevata omogeneità di utilizzo, nonché da acquisti strategici finalizzati al raggiungimento di obiettivi regionali rilevanti. Le tabelle 23 e 24 espongono i dati relativi ai due aggregati così come risultano dai Conti economici delle 24 aziende del SSR. TAB. 23: Acquisti di beni sanitari (in mln di euro) Azienda % 13/12 Azienda % 13/12 Az. Ulss n. 1 Belluno 27,63 28,44-2,9% Az. Ulss n. 15 Cittadella 50,09 48,56 3,2% Az. Ulss n. 2 Feltre 17,74 18,56-4,4% Az. Ulss n. 16 Padova 48,51 43,19 12,3% Az. Ulss n. 3 Bassano 35,37 35,04 0,9% Az. Ulss n. 17 Este 25,09 25,64-2,1% Az. Ulss n. 4 Thiene 36,25 36,52-0,7% Az. Ulss n. 18 Rovigo 41,89 41,59 0,7% Az. Ulss n. 5 Arzignano 27,43 26,48 3,6% Az. Ulss n. 19 Adria 10,04 9,71 3,3% Az. Ulss n. 6 Vicenza 87,21 87,97-0,9% Az. Ulss n. 20 Verona 56,09 57,54-2,5% Az. Ulss n. 7 Pieve di S. 39,49 41,63-5,1% Az. Ulss n. 21 Legnago 28,23 27,68 2,0% Az. Ulss n. 8 Asolo 53,89 48,73 10,6% Az. Ulss n. 22 Bussolengo 27,99 29,15-3,9% Az. Ulss n. 9 Treviso 85,03 84,44 0,7% Totale az. sanitarie 874,23 868,10 0,7% Az. Ulss n. 10 S. Donà 38,23 38,26-0,1% A.O. Padova 183,39 181,53 1,0% Az. Ulss n. 12 Veneziana 77,09 78,43-1,7% A.O.U.I. Verona 133,88 129,57 3,3% Az. Ulss n. 13 Mirano 46,61 46,73-0,2% Istituto Oncologico Veneto 29,05 22,53 28,9% Az. Ulss n. 14 Chioggia 14,32 13,81 3,7% Totale az. Osped. e IOV 346,32 333,63 3,8% TOTALE 24 aziende 1.220, ,73 1,6% TAB. 24: Acquisti di beni non sanitari (in mln di euro) Azienda % 13/12 Azienda % 13/12 Az. Ulss n. 1 Belluno 2,57 2,76-6,9% Az. Ulss n. 15 Cittadella 2,22 2,30-3,7% Az. Ulss n. 2 Feltre 2,87 1,31 119,2% Az. Ulss n. 16 Padova 1,92 2,00-3,9% Az. Ulss n. 3 Bassano 2,17 2,20-1,7% Az. Ulss n. 17 Este 1,05 1,35-22,1% Az. Ulss n. 4 Thiene 2,32 2,30 1,0% Az. Ulss n. 18 Rovigo 0,74 0,76-3,1% Az. Ulss n. 5 Arzignano 2,33 2,38-2,3% Az. Ulss n. 19 Adria 0,42 0,46-9,6% Az. Ulss n. 6 Vicenza 2,17 2,90-25,1% Az. Ulss n. 20 Verona 1,53 1,64-6,5% Az. Ulss n. 7 Pieve di S. 1,16 1,49-22,0% Az. Ulss n. 21 Legnago 0,78 1,00-21,4% Az. Ulss n. 8 Asolo 1,13 1,48-23,7% Az. Ulss n. 22 Bussolengo 1,19 1,38-13,6% Az. Ulss n. 9 Treviso 2,79 3,28-14,9% Totale az. sanitarie 34,88 37,23-6,3% Az. Ulss n. 10 S. Donà 2,47 2,86-13,5% A.O. Padova 3,78 3,90-3,1% Az. Ulss n. 12 Veneziana 1,46 1,72-14,9% A.O.U.I. Verona 4,20 3,59 16,9% Az. Ulss n. 13 Mirano 1,05 1,07-2,3% Istituto Oncologico Veneto 0,44 0,49-11,9% Az. Ulss n. 14 Chioggia 0,51 0,57-10,6% Totale az. Osped. e IOV 8,42 7,99 5,4% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto TOTALE 24 aziende 43,29 45,22-4,3% 352

462 Anche per l area di costo Acquisti di servizi (5.781,08 mln di euro) vale quanto detto poc anzi sul positivo impatto avuto dal ricorso massiccio alle procedure centralizzate regionali 410. Si tratta, oltretutto, dell aggregato economicamente più rilevante (più del 55,2% del totale dei costi delle 24 aziende) e complesso. Al suo interno vengono inseriti i costi della mobilità passiva intra ed extraregionale e di quella internazionale. Per quanto attiene a quella intra-regionale, va precisato che a livello di aggregato regionale, i relativi costi valgono esclusivamente come volumi di scambio, in quanto, trattandosi di transazioni tra aziende della medesima Regione che si compensano con le relative poste di ricavo (dunque, a saldo zero). TAB. 25 (in unità di euro) Importo Incidenza % Importo Incidenza % % 13/12 Acquisti di servizi sanitari ,8% ,5% -0,9% Acquisti di servizi non sanitari ,2% ,5% -3,6% TOTALE ACQUISTI DI SERVIZI ,0% ,0% -1,2% TAB. 26: Acquisti di servizi sanitari (in mln di euro) Azienda % 13/12 Azienda % 13/12 Az. Ulss n. 1 Belluno 121,78 121,35 0,4% Az. Ulss n. 15 Cittadella 202,93 214,75-5,5% Az. Ulss n. 2 Feltre 75,12 74,70 0,6% Az. Ulss n. 16 Padova 689,51 697,55-1,2% Az. Ulss n. 3 Bassano 142,23 143,91-1,2% Az. Ulss n. 17 Este 173,37 172,07 0,8% Az. Ulss n. 4 Thiene 140,15 138,24 1,4% Az. Ulss n. 18 Rovigo 186,98 191,56-2,4% Az. Ulss n. 5 Arzignano 143,93 145,48-1,1% Az. Ulss n. 19 Adria 98,00 97,29 0,7% Az. Ulss n. 6 Vicenza 286,73 295,11-2,8% Az. Ulss n. 20 Verona 603,84 603,29 0,1% Az. Ulss n. 7 Pieve di S. 168,95 168,20 0,4% Az. Ulss n. 21 Legnago 127,99 128,65-0,5% Az. Ulss n. 8 Asolo 178,07 180,92-1,6% Az. Ulss n. 22 Bussolengo 456,31 447,60 1,9% Az. Ulss n. 9 Treviso 375,86 383,10-1,9% Totale az. sanitarie 4.989, ,30-0,8% Az. Ulss n. 10 S. Donà 202,63 195,61 3,6% A.O. Padova 49,47 49,46 0,0% Az. Ulss n. 12 Veneziana 333,15 345,78-3,7% A.O.U.I. Verona 25,23 29,53-14,5% Az. Ulss n. 13 Mirano 212,90 212,08 0,4% Istituto Oncologico Veneto 9,35 9,93-5,8% Az. Ulss n. 14 Chioggia 69,20 72,06-4,0% Totale az. Osped. e IOV 84,05 88,91-5,5% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto TOTALE 24 aziende 5.073, ,21-0,9% 410 Per quanto riguarda gli indirizzi regionali in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa, si rinvia alla precedente nota. 353

463 TAB. 27: Acquisti di servizi non sanitari (in mln di euro) Azienda % 13/12 Azienda % 13/12 Az. Ulss n. 1 Belluno 18,32 17,97 2,0% Az. Ulss n. 15 Cittadella 28,28 29,08-2,7% Az. Ulss n. 2 Feltre 9,65 12,70-24,0% Az. Ulss n. 16 Padova 36,36 39,13-7,1% Az. Ulss n. 3 Bassano 17,20 16,71 3,0% Az. Ulss n. 17 Este 17,63 17,37 1,5% Az. Ulss n. 4 Thiene 29,31 28,34 3,4% Az. Ulss n. 18 Rovigo 23,89 26,20-8,8% Az. Ulss n. 5 Arzignano 19,56 19,95-2,0% Az. Ulss n. 19 Adria 7,59 7,50 1,2% Az. Ulss n. 6 Vicenza 46,35 50,51-8,2% Az. Ulss n. 20 Verona 44,50 44,55-0,1% Az. Ulss n. 7 Pieve di S. 28,86 29,42-1,9% Az. Ulss n. 21 Legnago 20,92 22,69-7,8% Az. Ulss n. 8 Asolo 19,83 20,03-1,0% Az. Ulss n. 22 Bussolengo 19,30 19,82-2,6% Az. Ulss n. 9 Treviso 65,74 71,81-8,5% Totale az. sanitarie 565,84 589,93-4,1% Az. Ulss n. 10 S. Donà 19,06 20,66-7,7% A.O. Padova 61,35 62,11-1,2% Az. Ulss n. 12 Veneziana 49,58 51,21-3,2% A.O.U.I. Verona 73,03 74,72-2,3% Az. Ulss n. 13 Mirano 35,45 35,50-0,1% Istituto Oncologico Veneto 7,21 7,01 2,8% Az. Ulss n. 14 Chioggia 8,43 8,76-3,8% Totale az. Osped. e IOV 141,59 143,84-1,6% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto TOTALE 24 aziende 707,42 733,77-3,6% Dalle tabelle 25, 26 e 27 che precedono, si può vedere come la diminuzione rispetto al 2012 (-1,2%) operi in misura diversa a seconda che si tratti di acquisti di servizi sanitari (che, come si è detto, comprendono i costi dell assistenza in regime di mobilità passiva, pari a circa un quarto del totale) che scendono solo di uno 0,9% o di servizi non sanitari che invece, analogamente a quanto osservato per l area dei beni, conseguono un risparmio di spesa ben più consistente (-3,6%) Tra le principali voci che compongono l area degli acquisti di servizi sanitari sono comprese quelle riguardanti le prestazioni erogate da soggetti privati che operano in regime di convenzione con le aziende sanitarie (farmacie, medici di base e i pediatri di libera scelta, strutture di ricovero a gestione privata, specialisti ambulatoriali). Tale aggregato (tab. 28) costituisce circa il 39.2% del totale (contro il 39,9% del 2012). TAB. 28 (in unità di euro) Importo Incidenza* % Importo Incidenza* % % 13/12 Medicina di base convenzionata ,7% ,7% -0,7% Farmaceutica convenzionata ,0% ,5% -4,4% Specialistica convenzionata ,6% ,1% -8,5% Ospedaliera convenzionata ,9% ,6% 1,5% * Sul totale degli acquisti di servizi sanitari Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 354

464 Nella tab. 29 che segue sono invece riportate tutte le voci di dettaglio che compongono l aggregato acquisti di servizi non sanitari. TAB. 29 (in unità di euro) Importo Incidenza % Importo Incidenza % % 13/12 Lavanderia ,8% ,7% -2,9% Pulizia ,5% ,3% -9,4% Mensa ,8% ,5% -1,4% Riscaldamento ,3% ,7% -0,5% Servizi di assistenza informatica ,3% ,1% 1,5% Servizi trasporti (non sanitari) ,9% ,3% -29,8% Smaltimento rifiuti ,4% ,3% -1,4% Utenze telefoniche ,8% ,9% -8,1% Utenze elettricità ,0% ,4% 3,4% Altre utenze ,9% ,0% -4,4% Premi di assicurazione ,4% ,0% -8,6% Altri servizi non sanitari ,8% ,6% -2,7% Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie ,2% ,2% -5,9% Formazione (esternalizzata e non) ,1% ,1% -3,1% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto Tra le voci economicamente più rilevanti, si osserva l ulteriore diminuzione (-8,6%) di un costo ( Premi di assicurazione ), soggetto fino al 2011 ad un costante incremento (52,43 mln di euro nel 2009, 60,35 nel 2010, 84,54 nel 2011: +61,2% su base triennale). Il fenomeno va tuttavia valutato alla luce di quanto esposto in precedenza a proposito delle disposizioni ex DGR 573 del 10 maggio 2011, in materia di cd. auto-assicurazione e ai già richiamati effetti sul bilancio in termini di accantonamenti. Per quanto riguarda la spesa del Personale (2.725,52 mln di euro) 411, si evidenziano in questa sede (tab. 30) i valori disaggregati per ruolo professionale. La leggera contrazione nel costo totale (-0,1%) è dovuta interamente alle aree del personale professionale, tecnico e amministrativo. Sale, invece, dello 0,1% il costo del personale sanitario, che rappresenta circa il 79% del totale. Tuttavia, l obiettivo di costo indicato nell Allegato A alla DGR 2864 (2.734,81 mln di euro) è stato conseguito. 411 La già citata DGR 2864 del 28 dicembre 2012,a proposito delle azioni da porre in essere in materia di Personale, rinviava al contenuto dell Allegato A della DGR 2621 del ( L. 7 agosto 2012, n. 135 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (c.d. spending review) : ulteriori determinazioni per l'anno 2012 e seguenti ) che recava, tra le altre, disposizioni riguardo l ammontare e l utilizzo delle risorse disponibili, l assunzione di personale medico, veterinario, del ruolo sanitario e di altri ruoli. 355

465 TAB. 30 Importo Incidenza % Importo (in unità di euro) Incidenza % % 13/12 Ruolo sanitario ,8% ,6% 0,1% Ruolo professionale ,4% ,4% -2,6% Ruolo tecnico ,9% % -0,6% Ruolo amministrativo ,9% ,0% -1,2% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto La tab. 31 fornisce, invece, i dati del costo del personale complessivo, desunti dai conti economici delle 24 aziende del SSR: TAB. 31 (in mln di euro) Azienda % 13/12 Azienda % 13/12 Az. Ulss n. 1 Belluno 103,90 104,05-0,1% Az. Ulss n. 15 Cittadella 125,23 125,46-0,2% Az. Ulss n. 2 Feltre 57,38 57,17 0,4% Az. Ulss n. 16 Padova 132,83 132,09 0,6% Az. Ulss n. 3 Bassano 87,19 87,47-0,3% Az. Ulss n. 17 Este 89,84 90,43-0,6% Az. Ulss n. 4 Thiene 90,21 88,96 1,4% Az. Ulss n. 18 Rovigo 113,74 114,99-1,1% Az. Ulss n. 5 Arzignano 90,18 90,60-0,5% Az. Ulss n. 19 Adria 34,29 34,64-1,0% Az. Ulss n. 6 Vicenza 181,25 181,63-0,2% Az. Ulss n. 20 Verona 108,27 108,33-0,1% Az. Ulss n. 7 Pieve di S. 104,44 104,59-0,1% Az. Ulss n. 21 Legnago 85,75 86,80-1,2% Az. Ulss n. 8 Asolo 113,95 114,17-0,2% Az. Ulss n. 22 Bussolengo 83,48 86,44-3,4% Az. Ulss n. 9 Treviso 201,82 201,19 0,3% Totale az. sanitarie 2.270, ,42-0,3% Az. Ulss n. 10 S. Donà 110,11 110,33-0,2% A.O. Padova 207,05 205,50 0,8% Az. Ulss n. 12 Veneziana 197,81 198,95-0,6% A.O.U.I. Verona 228,24 227,44 0,4% Az. Ulss n. 13 Mirano 122,13 122,48-0,3% Istituto Oncologico Veneto 20,16 19,28 4,5% Az. Ulss n. 14 Chioggia 36,26 35,65 1,7% Totale az. Osped. e IOV 455,45 452,22 0,7% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto TOTALE 24 aziende 2.725, ,64-0,1% 356

466 2.4.3 Proventi e oneri finanziari Come dimostra il grafico che segue, l esercizio 2013 si è chiuso con un saldo proventi/oneri finanziari pari a -42,67 mln di euro, l 1,4% in più rispetto ai -42,06 mln di euro iscritti nel SALDO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ( ) , , , , ,56 Le tabelle 32 e 33 presentano invece l andamento delle le voci che compongono la gestione finanziaria e il valore di saldo per ciascuna delle 24 aziende che compongono il SSR. TAB. 32 (in unità di euro) Importo Incidenza % Importo Incidenza % % 13/12 (A) PROVENTI (di cui): % % -82,7% Interessi attivi ,9% ,0% -88,3% Altri proventi ,1% ,0% -59,1% (B) ONERI (di cui): % % -2,2% Interessi passivi su anticipazioni di cassa del Tesoriere ,0% ,8% -47,9% Interessi passivi su mutui ,0% ,0% -51,9% Altri interessi passivi (interessi di mora a fornitori, oneri fin. da soc-partecip. etc.) ,6% ,4% 5,1% Altri oneri finanziari ,4% ,8% -5,9% SALDO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (A-B) Incidenza saldo finanziario su perdita d esercizio (Aggregato 24 aziende) ,4% 26,3% 21,8% Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 357

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Deliberazione n. 751 /2014/PARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell udienza pubblica del 25 settembre 2014, composta dai

Dettagli

Sezione plenaria composta dai seguenti magistrati

Sezione plenaria composta dai seguenti magistrati Deliberazione n. FVG/ 95 /2015/PARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia Sezione plenaria composta dai seguenti

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE DEI CONTI in Sezione regionale di controllo per la Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE DEI CONTI in Sezione regionale di controllo per la Lombardia Lombardia/200/2017/PARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE DEI CONTI in Sezione regionale di controllo per la Lombardia composta dai seguenti Magistrati dott. Simonetta Rosa dott.

Dettagli

Deliberazione n. 69/2013/PARI CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE. nell adunanza del 16 ottobre 2013 composta dai magistrati:

Deliberazione n. 69/2013/PARI CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE. nell adunanza del 16 ottobre 2013 composta dai magistrati: Deliberazione n. 69/2013/PARI CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE Pres. Sez. Renzo DI LUCA Presidente nell adunanza del 16 ottobre 2013 composta dai magistrati: Cons. Fabio Gaetano

Dettagli

Sezione plenaria composta dai seguenti magistrati

Sezione plenaria composta dai seguenti magistrati Deliberazione n. FVG/ 51 /2017/PARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia Sezione plenaria composta dai seguenti magistrati

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Corte dei conti. La Sezione di controllo della Regione Friuli-Venezia Giulia. Sezione plenaria. composta dai seguenti magistrati:

REPUBBLICA ITALIANA. Corte dei conti. La Sezione di controllo della Regione Friuli-Venezia Giulia. Sezione plenaria. composta dai seguenti magistrati: Del. n.10 /Sez. Pl./2005 REPUBBLICA ITALIANA Corte dei conti La Sezione di controllo della Regione Friuli-Venezia Giulia Sezione plenaria composta dai seguenti magistrati: Presidente di Sezione: Bartolomeo

Dettagli

Delibera n. 201/2014/PARI

Delibera n. 201/2014/PARI Delibera n. 201/2014/PARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE DEI CONTI Sezione regionale di controllo per l Emilia-Romagna composta dai seguenti Magistrati dott. Antonio De Salvo

Dettagli

VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione; Deliberazione n. 183 /2015/PARI CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE nell'udienza del 17 novembre 2015 composta dai magistrati: Cons. Andrea LIBERATI Presidente Primo ref. Pasquale

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo per la regione Toscana composta dai magistrati. Maria Annunziata RUCIRETA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo per la regione Toscana composta dai magistrati. Maria Annunziata RUCIRETA Deliberazione n. 68/2014/PARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo per la regione Toscana composta dai magistrati Gaetano D AURIA Maria Annunziata RUCIRETA Paolo PELUFFO

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI PER L ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI PER L ANNO 2015 Deliberazione n. 1045/2014/INPR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI CONTROLLO PER L ANNO 2015 La Sezione Regionale di Controllo

Dettagli

composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Nella camera di consiglio 15 giugno 2018

composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Nella camera di consiglio 15 giugno 2018 Deliberazione n. 33/2018/FRG REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Tullio FERRARI

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione regionale di controllo per la Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione regionale di controllo per la Lombardia LOMBARDIA/ 295/2019/ PARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione regionale di controllo per la Lombardia Presieduta dal Presidente della Corte Angelo Buscema e composta

Dettagli

dott. Paolo Romano Consigliere (relatore capitoli 14 e 17) dott. Riccardo Patumi Primo referendario (relatore capitoli 15 e 16)

dott. Paolo Romano Consigliere (relatore capitoli 14 e 17) dott. Riccardo Patumi Primo referendario (relatore capitoli 15 e 16) Delibera n.110 /2017/ PARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE DEI CONTI Sezione regionale di controllo per l Emilia-Romagna composta dai seguenti Magistrati dott. Carlo Greco Presidente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE DEI CONTI Sezione regionale di controllo per la Lombardia composta dai seguenti Magistrati

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE DEI CONTI Sezione regionale di controllo per la Lombardia composta dai seguenti Magistrati Lombardia/205/2014/PARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE DEI CONTI Sezione regionale di controllo per la Lombardia composta dai seguenti Magistrati dott. Raffaele Squitieri dott.

Dettagli

Del. n. FVG/ 40../2011/FRG

Del. n. FVG/ 40../2011/FRG Del. n. FVG/ 40../2011/FRG REPUBBLICA ITALIANA la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia V Collegio composto dai seguenti magistrati: PRESIDENTE: CONSIGLIERE: REFERENDARIO:

Dettagli

composta dai magistrati: VISTO l art. 100, comma 2, della Costituzione;

composta dai magistrati: VISTO l art. 100, comma 2, della Costituzione; Del. n. 237/2019/PRSP SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA composta dai magistrati: Cristina ZUCCHERETTI Nicola BONTEMPO Francesco BELSANTI Vincenzo DEL REGNO Paolo BERTOZZI Fabio ALPINI presidente

Dettagli

N. 24 /CONTR./D.REL.-REG SS/08 REG.S.S./08

N. 24 /CONTR./D.REL.-REG SS/08 REG.S.S./08 N. 24 /CONTR./D.REL.-REG SS/08 REG.S.S./08 In nome del Popolo Italiano composte dai magistrati: La Corte dei conti a Sezioni riunite Presidenti di sezione: dott. Vittorio ZAMBRANO dott. Angelo PATUMI dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI PER L ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI PER L ANNO 2017 Deliberazione n. 14/2017/INPR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI CONTROLLO PER L ANNO 2017 La Sezione Regionale di Controllo

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI Deliberazione n. 069/2009/PRSP REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell adunanza del 7 maggio 2009 composta da: Bruno PROTA Aldo CARLESCHI Luca FAZIO Francesco

Dettagli

composta dai Magistrati: Nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2017

composta dai Magistrati: Nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2017 Deliberazione n. 118/2017/PRNO REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Diodoro VALENTE Grazia BACCHI Massimo

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Deliberazione n. 96/2018/PRNO REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Tullio FERRARI Massimo AGLIOCCHI

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo per la regione Puglia Composta dai seguenti magistrati

REPUBBLICA ITALIANA la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo per la regione Puglia Composta dai seguenti magistrati Deliberazione n. 126/PARI/2014 REPUBBLICA ITALIANA la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo per la regione Puglia Composta dai seguenti magistrati Presidente della Corte dei conti Raffaele Squitieri Presidente

Dettagli

Corte dei conti. La Corte dei conti a Sezioni riunite composte dai magistrati:

Corte dei conti. La Corte dei conti a Sezioni riunite composte dai magistrati: Corte dei conti N. 37/CONTR/2011 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano La Corte dei conti a Sezioni riunite composte dai magistrati: Presidente: dott. Raffaele DAINELLI Presidenti di Sezione:

Dettagli

ha pronunciato la seguente D E C I S I O N E

ha pronunciato la seguente D E C I S I O N E Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti a Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede di controllo, composta dai magistrati: Petrocelli dott. Giuseppe - Presidente Pagliaro

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Deliberazione n. 73/2018/PRNO REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Tullio FERRARI Massimo AGLIOCCHI

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO composta dai magistrati:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO composta dai magistrati: Deliberazione n. 66/2017/PARI Regione Lazio REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO composta dai magistrati: Carlo Chiappinelli Presidente;

Dettagli

Il Consiglio comunale premesso che la Giunta comunale con atto del 28 novembre 2011, ha deliberato la partecipazione alla sperimentazione di cui all

Il Consiglio comunale premesso che la Giunta comunale con atto del 28 novembre 2011, ha deliberato la partecipazione alla sperimentazione di cui all Il Consiglio comunale premesso che la Giunta comunale con atto del 28 novembre 2011, ha deliberato la partecipazione alla sperimentazione di cui all art. 36 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in materia

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI Deliberazione 168/2013/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO nell adunanza del 27 giugno 2013 composta da Dott. Claudio IAFOLLA Dott.ssa Elena BRANDOLINI

Dettagli

Deliberazione n. 151/2011/INPR

Deliberazione n. 151/2011/INPR Deliberazione n. 151/2011/INPR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI CONTROLLO SULLA GESTIONE ANNO 2011 L anno 2011 nel giorno

Dettagli

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017 COMUNE DI SANT ANTONINO DI SUSA PROVINCIA DI TORINO RELAZIONE DELL ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017 (ART. 239 COMMA 1 LETT. D DEL D.LGS. 267/2000) REVISORE DEI CONTI:

Dettagli

ENTE VENETO LAVORO RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL RENDICONTO GENERALE ANNO 2014

ENTE VENETO LAVORO RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL RENDICONTO GENERALE ANNO 2014 ENTE VENETO LAVORO RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL RENDICONTO GENERALE ANNO 2014 I sottoscritti Revisori dei conti dell Ente Veneto Lavoro, dott. Cesare Andretta Presidente, dott. Lauro

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO composta dai magistrati:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO composta dai magistrati: Deliberazione n. 119/2016/PARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO composta dai magistrati: Carlo Chiappinelli Presidente; Maria

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI Deliberazione 041/2008/contr.fz REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell adunanza del 19 giugno 2008 composta da: Bruno PROTA Aldo CARLESCHI Luca FAZIO Francesco

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Deliberazione n. 49/2018/PRNO REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Tullio FERRARI Massimo AGLIOCCHI

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Deliberazione n. 118/2018/PRNO REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Tullio FERRARI Massimo AGLIOCCHI

Dettagli

Deliberazione n. 58 /I C./2006

Deliberazione n. 58 /I C./2006 Deliberazione n. 58 /I C./2006 REPUBBLICA ITALIANA la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia I Collegio composto dai seguenti magistrati: PRESIDENTE: CONSIGLIERE: CONSIGLIERE:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Deliberazione n. 124/2018/PRNO REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Tullio FERRARI Massimo AGLIOCCHI

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI Deliberazione n. 3/2016/INPR REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO composta dai Magistrati: Diodoro VALENTE Gianfranco POSTAL Massimo

Dettagli

Delibera n. 3/2008/SS.RR./CONTR.

Delibera n. 3/2008/SS.RR./CONTR. Delibera n. 3/2008/SS.RR./CONTR. Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti a Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede di controllo, composta dai magistrati: Maurizio Meloni

Dettagli

composta dai Magistrati: Nella Camera di consiglio del 21 settembre 2017

composta dai Magistrati: Nella Camera di consiglio del 21 settembre 2017 Deliberazione n. 86/2017/PRNO REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Diodoro VALENTE Gianfranco POSTAL Massimo

Dettagli

Deliberazione n. 63 /I C./2006

Deliberazione n. 63 /I C./2006 Deliberazione n. 63 /I C./2006 REPUBBLICA ITALIANA la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia I Collegio composto dai seguenti magistrati: PRESIDENTE: CONSIGLIERE: CONSIGLIERE:

Dettagli

composta dai magistrati:

composta dai magistrati: Del. n. 17/2019/PRSP SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA composta dai magistrati: Cristina ZUCCHERETTI Nicola BONTEMPO Mauro NORI Francesco BELSANTI Paolo BERTOZZI Fabio ALPINI presidente consigliere

Dettagli

In nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti a Sezioni riunite

In nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti a Sezioni riunite N. 23 /CONTR./D.REL.-REG SS/08 REG.S.S./08 In nome del Popolo Italiano composte dai magistrati: La Corte dei conti a Sezioni riunite Presidenti di sezione: dott. Vittorio ZAMBRANO dott. Angelo PATUMI dott.

Dettagli

Doti. Domenico Pavone Vico Polibio n Taormina (ME) TeL/Fax

Doti. Domenico Pavone Vico Polibio n Taormina (ME) TeL/Fax a ~) 1 1 ~) ~ '11 ~ -1 ~-' '-~ - Doti. Domenico Pavone Vico Polibio n. 4 98039 Taormina (ME) TeL/Fax 0942128894 Cornuned' Francavilla di Sicilia Provincia di Messina N Prot 0010102 in Arrivo del 16-06-2012

Dettagli

composta dai magistrati: Maria Annunziata RUCIRETA

composta dai magistrati: Maria Annunziata RUCIRETA Del. n. 133/2014/PRSP SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA composta dai magistrati: Gaetano D AURIA Maria Annunziata RUCIRETA Paolo PELUFFO Nicola BONTEMPO Emilia TRISCIUOGLIO Laura D AMBROSIO

Dettagli

composta dai Magistrati: Nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2017

composta dai Magistrati: Nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2017 Deliberazione n. 115/2017/PRNO REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Diodoro VALENTE Grazia BACCHI Massimo

Dettagli

Pronuncia n. 7 / 2008

Pronuncia n. 7 / 2008 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA nell adunanza del 18 giugno 2008 Pronuncia n. 7 / 2008 Composta dai seguenti magistrati: Cons. Francesco Amabile Presidente f.f. relatore

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Deliberazione n. 137/2018/PRNO REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Tullio FERRARI Massimo AGLIOCCHI

Dettagli

Oggetto: Area Risorse Umane e Finanziarie e Affari Generali - Quantificazione della giacenza di cassa vincolata al 31/12/2014

Oggetto: Area Risorse Umane e Finanziarie e Affari Generali - Quantificazione della giacenza di cassa vincolata al 31/12/2014 Determina N. 70 del 16/01/2015 Oggetto: Area Risorse Umane e Finanziarie e Affari Generali - Quantificazione della giacenza di cassa vincolata al 31/12/2014 Richiamato il Dlgs 23/06/2011 n. 118, come modificato

Dettagli

La riforma della contabilità nella Pubblica amministrazione: principi e strumenti operativi

La riforma della contabilità nella Pubblica amministrazione: principi e strumenti operativi Programma Inps Valore P.A La riforma della contabilità nella Pubblica amministrazione: principi e strumenti operativi Corso di formazione di II livello tipo A, a.a. 2018-19 Programma Il corso traccia un

Dettagli

composta dai Magistrati: Nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2017

composta dai Magistrati: Nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2017 Deliberazione n. 114/2017/PRNO REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Diodoro VALENTE Grazia BACCHI Massimo

Dettagli

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Deliberazione n. 39/2018/PRNO SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Tullio FERRARI Massimo AGLIOCCHI Alessia DI GREGORIO

Dettagli

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI. BILANCIO al

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI. BILANCIO al RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI BILANCIO al 31.12.2017 Il Revisore dott. Giulia Pegoretti PARTE I: relazione al rendiconto ex art. 29 del Regolamento di Contabilità a) Introduzione Signori Iscritti, il

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI Deliberazione n. 340/2017/INPR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO La Sezione regionale di controllo per il Veneto, composta dai Magistrati: Dott.ssa Diana

Dettagli

Deliberazione n. 53 /I C./2007

Deliberazione n. 53 /I C./2007 Deliberazione n. 53 /I C./2007 REPUBBLICA ITALIANA la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia I Collegio composto dai seguenti magistrati: PRESIDENTE: CONSIGLIERE: CONSIGLIERE:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Deliberazione n. 102/2018/PRNO REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Tullio FERRARI Massimo AGLIOCCHI

Dettagli

Corte dei conti. per l Emilia - Romagna

Corte dei conti. per l Emilia - Romagna Deliberazione n. 409/2011/PRSP REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l Emilia - Romagna composta dai Magistrati Dr. Massimo Romano Dr. Ugo Marchetti Dr.ssa Benedetta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Deliberazione n. 1/2019/INPR REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Tullio FERRARI Massimo AGLIOCCHI

Dettagli

Deliberazione n. 370/2012/PAR. presidente consigliere

Deliberazione n. 370/2012/PAR. presidente consigliere Deliberazione n. 370/2012/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA composta dai magistrati: dott. Mario Donno dott. Ugo Marchetti dott.ssa Benedetta Cossu dott. Riccardo Patumi presidente

Dettagli

composta dai Magistrati: Nella Camera di consiglio del 21 settembre 2017

composta dai Magistrati: Nella Camera di consiglio del 21 settembre 2017 Deliberazione n. 111/2017/INPR REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Diodoro VALENTE Gianfranco POSTAL Massimo

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Deliberazione n. 68/2018/PRNO REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Tullio FERRARI Massimo AGLIOCCHI

Dettagli

C o r t e d e i C o n t i Sezione regionale di controllo per la Basilicata Potenza

C o r t e d e i C o n t i Sezione regionale di controllo per la Basilicata Potenza C o r t e d e i C o n t i Sezione regionale di controllo per la Basilicata Potenza Deliberazione n. 1/2014/INPR La Sezione regionale di controllo per la Basilicata così composta: Presidente di Sezione

Dettagli

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA DELIBERA APPROVATIVA DEL "PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER L'ANNO 2016"

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA DELIBERA APPROVATIVA DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER L'ANNO 2016 SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA DELIBERA APPROVATIVA DEL "PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER L'ANNO 2016" Deliberazione 2 febbraio, n.3/2016/srclig Deliberazione n. 3/2016 CORTE DEI CONTI SEZIONE

Dettagli

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI. BILANCIO al

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI. BILANCIO al RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI BILANCIO al 31.12.2016 Il Revisore dott. Giulia Pegoretti PARTE I: relazione al rendiconto ex art. 29 del Regolamento di Contabilità a) Introduzione Signori Iscritti, il

Dettagli

COMUNE DI GALLICANO Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI GALLICANO Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI GALLICANO Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI 1 CAPO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Ambito d'applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Corte dei conti Sezioni riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Corte dei conti Sezioni riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol Decisione n. 1/PARI/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte dei conti Sezioni riunite per la regione TrentinoAlto Adige/Südtirol Presiedute dal Presidente Josef Hermann RÖSSLER e composte

Dettagli

DELIBERAZIONE n.25/2019/prsp. Repubblica Italiana. la Corte dei Conti. Sezione regionale di controllo per il Molise

DELIBERAZIONE n.25/2019/prsp. Repubblica Italiana. la Corte dei Conti. Sezione regionale di controllo per il Molise DELIBERAZIONE n.25/2019/prsp Repubblica Italiana la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2019 *********** composta dai magistrati: dott.

Dettagli

composta dai Magistrati: Nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2017

composta dai Magistrati: Nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2017 Deliberazione n. 112/2017/PRNO REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Diodoro VALENTE Grazia BACCHI Massimo

Dettagli

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO Comune di Rosasco (Prov. di Pavia) RELAZIONE DI INIZIO MANDATO (ai sensi dell art. 4-bis D.Lgs. 06/09/2011, n. 149) (1) PREMESSA Per effetto della nuova disciplina, al fine di garantire il coordinamento

Dettagli

Deliberazione n. 135 /I C./2007

Deliberazione n. 135 /I C./2007 Deliberazione n. 135 /I C./2007 REPUBBLICA ITALIANA la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia I Collegio composto dai seguenti magistrati: PRESIDENTE: CONSIGLIERE: CONSIGLIERE:

Dettagli

COMUNE DI COMO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE, PRESENTATA DAL SETTORE SERVIZI FINANZIARI.

COMUNE DI COMO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE, PRESENTATA DAL SETTORE SERVIZI FINANZIARI. COMUNE DI COMO Rif. P.G. n. 150467 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE, PRESENTATA DAL SETTORE SERVIZI FINANZIARI. OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2012. STATO DI ATTUAZIONE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Deliberazione n. 74/2018/PRNO REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Tullio FERRARI Massimo AGLIOCCHI

Dettagli

COMUNE DI GERMAGNANO

COMUNE DI GERMAGNANO COMUNE DI GERMAGNANO Via Roberto Miglietti, 56 10070 GERMAGNANO (TO) Telefono 012327742 Fax 012329165 Codice Fiscale 83000910014 Partita IVA 04827180011 RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL ESERCIZIO 2014 RELAZIONE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Deliberazione n. 107/2018/PRNO REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Tullio FERRARI Massimo AGLIOCCHI

Dettagli

DELIBERAZIONE N.92/F/2006

DELIBERAZIONE N.92/F/2006 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA DELIBERAZIONE N.92/F/2006 La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppeantonio Stanco Presidente

Dettagli

B I L A N C I O C O N S U N T I V O ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di TRANI

B I L A N C I O C O N S U N T I V O ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di TRANI ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione del Tribunale di TRANI Ente Pubblico non Economico Pagina 1 di 8 Relazione del Consigliere Tesoriere al Bilancio Consuntivo 2009

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI Deliberazione 104/2009/PRSP REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell adunanza del 17 giugno 2009 composta da: Bruno PROTA Diana CALACIURA Aldo CARLESCHI

Dettagli

per l Emilia - Romagna

per l Emilia - Romagna Deliberazione n. 644/2010/INPR REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l Emilia - Romagna composta dai Magistrati Dr. Mario Donno Dr. Massimo Romano Dr. Sergio Basile

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI Deliberazione n. 117/2009/PRSP REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell adunanza del 2 luglio 2009 composta da: Bruno PROTA Diana CALACIURA TRAINA Aldo CARLESCHI

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI PER L ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI PER L ANNO 2016 Deliberazione n. 87/2016/INPR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI CONTROLLO PER L ANNO 2016 La Sezione Regionale di Controllo

Dettagli

Deliberazione n. 69/2007/G

Deliberazione n. 69/2007/G Deliberazione n. 69/2007/G REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l Emilia-Romagna composta dai Magistrati dott. Mario Donno dott. Carlo Coscioni dott.ssa Rosa Fruguglietti

Dettagli

COMUNE DI CASALE LITTA (Provincia di Varese) CONTO CONSUNTIVO 2014

COMUNE DI CASALE LITTA (Provincia di Varese) CONTO CONSUNTIVO 2014 COMUNE DI CASALE LITTA (Provincia di Varese) CONTO CONSUNTIVO 2014 Relazione del Revisore dei Conti redatta ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267 2 RELAZIONE DEL REVISORE

Dettagli

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 11 DEL 26/05/2017 OGGETTO: Assestamento del Bilancio di Previsione 2017. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO RICHIAMATO l art. 10, comma 2 ter, della Legge Regionale 18

Dettagli

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ENTE PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE (L.R. 30 settembre 1996 n. 42) Con sede a RESIA (UD) Oggetto: Relazione del Revisore dei Conti sul rendiconto dell Ente Parco

Dettagli

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE Del. n. 1/2019/INPR CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE nella camera di consiglio del 23 gennaio 2019 composta dai magistrati: Pres. di Sezione Antonio CONTU Presidente relatore

Dettagli

DELIBERAZIONE N.91/F/2006

DELIBERAZIONE N.91/F/2006 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA DELIBERAZIONE N.91/F/2006 La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppeantonio Stanco Presidente

Dettagli

DELIBERAZIONE n.39/2006

DELIBERAZIONE n.39/2006 DELIBERAZIONE n.39/2006 Repubblica Italiana la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise nell adunanza del 18 dicembre 2006 *********** composta dai magistrati: dott. Raffaele Squitieri

Dettagli

PROVINCIA DI ROMA COMMISSARIO STRAORDINARIO

PROVINCIA DI ROMA COMMISSARIO STRAORDINARIO PROVINCIA DI ROMA COMMISSARIO STRAORDINARIO L anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di maggio, alle ore 15.00, presso la sede della Provincia, in via IV Novembre n. 119/A, il Commissario

Dettagli

composta dai magistrati: Maria Annunziata RUCIRETA

composta dai magistrati: Maria Annunziata RUCIRETA Del. n. 18/2014/PRSP SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA composta dai magistrati: Gaetano D AURIA Maria Annunziata RUCIRETA Paolo PELUFFO Emilia TRISCIUOGLIO Laura D AMBROSIO Marco BONCOMPAGNI

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti a Sezioni riunite composte dai magistrati:

Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti a Sezioni riunite composte dai magistrati: N. 34/CONTR/2010 Corte dei conti Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano La Corte dei conti a Sezioni riunite composte dai magistrati: Presidente: dott. Corrado CERBARA Presidenti di Sezione :

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: Rendiconto della gestione dell esercizio 2010. Approvazione. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che con Deliberazione del C.C. n. 86 del 21.12.2009, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione

Dettagli

Del. n. 19/2018/INPR

Del. n. 19/2018/INPR Del. n. 19/2018/INPR CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE nella camera di consiglio del 15 marzo 2018 composta dai magistrati: Pres. Sez. Maurizio MIRABELLA Presidente Cons. Pasquale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA. composta dai magistrati: Nella Adunanza del 22 maggio 2009

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA. composta dai magistrati: Nella Adunanza del 22 maggio 2009 Deliberazione n. 336/2009 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA composta dai magistrati: Pres. Sez. Martino COLELLA Presidente Cons. Giuseppe GINESTRA Cons.

Dettagli

RENDICONTO DI GESTIONE 2017

RENDICONTO DI GESTIONE 2017 VERBALE DELL ORGANO DI REVISIONE NR. 5/2018 DEL 10 APRILE 2018 DOTT. GIUSEPPE FANIZZA PARERE DELL ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2017 E DOCUMENTI ALLEGATI

Dettagli

composta dai magistrati: VISTO l art. 100, comma 2, della Costituzione;

composta dai magistrati: VISTO l art. 100, comma 2, della Costituzione; Del. n. 93/2018/PRNO SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA composta dai magistrati: Cristina ZUCCHERETTI Nicola BONTEMPO Mauro NORI Francesco BELSANTI Paolo BERTOZZI Fabio ALPINI presidente consigliere,

Dettagli

Relazione dell organo di revisione sullo schema di rendiconto della gestione 2015

Relazione dell organo di revisione sullo schema di rendiconto della gestione 2015 CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI C.I.S.AS CASTELLETTO SOPRA TICINO Provincia di Novara Relazione dell organo di revisione sullo schema di rendiconto della gestione 2015 Il Revisore dei

Dettagli

COMUNE DI POMEZIA (Città metropolitana di Roma Capitale) Piazza Indipendenza, 21 C.A.P COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

COMUNE DI POMEZIA (Città metropolitana di Roma Capitale) Piazza Indipendenza, 21 C.A.P COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COMUNE DI POMEZIA (Città metropolitana di Roma Capitale) Piazza Indipendenza, 21 C.A.P. 00040 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Verbale n. 7 del 22/11/2016 Parere sulla Proposta di Deliberazione sull Approvazione

Dettagli