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1 PROGETTO DI RIFORMA DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI A CURA DEL CENTRO STUDI GIURIDICI EX PARTE CREDITORIS E DELLA REDAZIONE DI EX PARTE CREDITORIS Copyright Ex Parte Creditoris

2 [Bozza prima al ] PROPOSTA DI LEGGE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI Lo stato delle procedure esecutive immobiliari in corso presso i Tribunali italiani non è confortante. Numerosi fattori di ordine processuale e/o fattuale ostacolano lo svolgimento celere ed economico delle operazioni di vendita. Lo stato di crisi finanziaria dell ultimo decennio contribuisce ad accrescere il numero di procedure esecutive e la stagnazione del mercato immobiliare rendono pressoché nulle le possibilità di realizzo per i creditori e tanto anche alla luce degli ingenti costi della procedura stessa. Mai come in questo momento, tuttavia, la fase esecutiva del processo civile rappresenta il punto nodale del sistema Giustizia, in quanto consente (o dovrebbe consentire) la concreta realizzazione del diritto di credito solo teoricamente affermato e cristallizzato in un titolo esecutivo giudiziale o stragiudiziale. In particolare per effetto di riforme non strutturate le procedure esecutive non consentono ai debitori che voglio adempiere al proprio debito con il consenso unanime dei creditori di poter avere uno strumento flessibile che possa essere utilizzato come alternativo alla vendita in quanto le modalità per la gestione del debito sono assolutamente insoddisfacenti. Il seguente progetto di riforma mira, con alcuni accorgimenti di carattere tecnicoprocessuale, allo snellimento delle procedure immobiliari, con particolare riferimento alle tempistiche ed alle modalità di vendita, cercando di conciliare gli interessi dei creditori al soddisfacimento concreto della propria pretesa con i diritti costituzionalmente garantiti dei debitori esecutati con tutela per la prima casa. Le aree di intervento sono le seguenti: 1). Trascrizione pignoramento; 2). Rinnovazione della trascrizione dopo il decorso del ventennio; 3). Modalità di redazione della perizia di stima; 4). Custodia dell immobile ed immediata liberazione; 5). Tutela prima casa; 6). Concentrazione degli incanti di vendita; 7). Trasparenza nella pubblicità; 8). Ulteriori e varie modifiche; 9). Spunti di modifica non inclusi nella presente proposta. Nel quadro sinottico che segue, si illustreranno pertanto le principali modifiche alla normativa vigente. 1

3 QUADRO SINOTTICO DEGLI INTERVENTI 1). TRASCRIZIONE PIGNORAMENTO Nel caso di notificazione ai sensi dell art.140 cpc, la mancata restituzione dell avviso di ricevimento da parte dell ufficio postale comporta notevoli ritardi nella esecuzione della trascrizione. Nel progetto di riforma è espressamente contemplata una norma che consente la trascrizione del pignoramento anche nell ipotesi di mancata ricezione dell avviso di ricevimento ex art. 140 cpc. 2). RINNOVAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DOPO IL DECORSO DEL VENTENNIO Si prevede la possibilità di procedere alla rinnovazione della trascrizione del pignoramento, in deroga alla previsione dell art bis cc, anche dopo la scadenza del termine di vent anni, nel caso in cui il creditore procedente ovvero il surrogante depositi relazione notarile da cui emerge l assenza di trascrizioni pregiudizievoli. 3). MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA Al fine di consentire ai potenziali acquirenti la massima chiarezza informativa ed illustrativa dell immobile espropriato, il perito dovrà acquisire una ampio materiale fotografico, da numerarsi progressivamente ed abbinarsi (foto per foto) alla corrispondente area della pianta catastale, onde rappresentare in maniera più diretta lo stato dei luoghi. Inoltre, il perito dovrà depositare l elaborato in formato digitale, predisponendo una copia senza alcun riferimento al debitore esecutato, al fine di agevolare le operazioni di vendita da parte del professionista delegato. 4). CUSTODIA DELL IMMOBILE ED IMMEDIATA LIBERAZIONE Una rilevante innovazione è prevista in tema di custodia dell immobile pignorato. Dovrà procedersi alla nomina immediata di un custode in luogo del debitore nella gestione dei beni sottoposti ad esecuzione. Un punto critico dell attuale sistema processuale è rappresentato dal fatto che il debitore diventa custode ex lege dalla notifica del pignoramento e che lo stesso può essere autorizzato ad abitare l immobile fino al momento dell aggiudicazione. Sta di fatto che la permanenza del debitore nel possesso del bene durante la procedura può costituire un ostacolo alla ricollocazione del bene sul mercato immobiliare al giusto prezzo di vendita. Tanto è causa di danno sia per il creditore sia per il debitore, e, più in generale, per la gestione della procedura. È più difficile, infatti, che l immobile occupato attragga un potenziale acquirente, in considerazione delle pressioni che il debitore potrebbe implicitamente esercitare nel permanere nell immobile. 2

4 A ciò è da aggiungere che al momento della effettiva liberazione, l immobile potrebbe subire un ulteriore deterioramento, con la necessità di ripetere la stima del bene in caso di modifica dello stato dei luoghi all esito della liberazione. Non isolati i casi di cronaca ove i debitori si sono barricati in casa murando fisicamente l ingresso, con minaccia anche di far saltare l edificio in caso di esecuzione del provvedimento di liberazione dell immobile dopo l aggiudicazione del bene. A tali eclatanti casi, la stampa ha dato un notevole risalto mediatico, con la conseguenza che tale rappresentazione scoraggia i potenziali acquirenti e fa ristagnare il mercato delle vendite giudiziarie immobiliari. È recentissimo il caso di Comiso (Ragusa), in cui i debitori - occupanti l immobile aggiudicato all asta per un prezzo assai inferiore al valore di mercato si sono murati nell appartamento al fine di evitare lo sfratto (cfr. ad es. La Stampa.it Cronache del ). Tali episodi, uniti a considerazioni di ordine economico e processuale, impongono una rivalutazione della disciplina in merito alla liberazione dell immobile al fine di dare certezza a coloro che partecipano alle vendite giudiziarie. Nel progetto di riforma si prevede che il Giudice dell Esecuzione provveda alla immediata nomina del custode dei beni pignorati, con obbligo all accesso nel più breve tempo possibile dalla nomina e con ulteriore onere di procedere ad una relazione dettagliata sullo stato della procedura. All esito, il custode dovrà, nei successivi trenta giorni, depositare una relazione dettagliata sulle possibilità di consentire al debitore di poter occupare l immobile fino all emissione dell ordinanza di vendita e sulla possibilità dello stesso di sanare l esposizione debitoria. Con tale modifica, da un lato, i debitori verranno sensibilizzati sulla necessità di trovare una soluzione stragiudiziale con i creditori ed, in caso di impossibilità di sanare la propria esposizione debitoria, si potranno accelerare le operazioni tese alla liberazione, in modo da arrivare al giorno dell emissione dell ordinanza di vendita con l immobile già libero da persone e da cose. Unica eccezione alla liberazione anticipata è rappresentata solo nel caso in cui l immobile sia occupato da un terzo e vi sia il consenso unanime dei creditori e la manifesta convenienza la procedura potrà desistere dalla liberazione del bene. La liberazione prima della vendita consentirà di aumentare il valore dell immobile, al fine di parificarlo il più possibile al valore di mercato. 5). TUTELA PRIMA CASA A fronte della previsione di cui al paragrafo precedente, è opportuno predisporre una tutela più efficace ai debitori, nel caso in cui l immobile occupato sia adibito a prima casa ed in mancanza di ulteriori proprietà utili da adibire ad abitazione. A tal uopo si prevede che siano raddoppiati i termini per la conversione del pignoramento da 18 a 36 mesi, al fine di favorire possibili soluzioni stragiudiziali, con un sistema più flessibile. 3

5 In tal caso, si renderà necessario il consenso unanime di tutti i creditori a prestare il consenso al raddoppio dei termini per la conversione del pignoramento, con l ulteriore previsione che il debitore possa presentare fino a due istanze di conversione (in deroga alla regola generale che prevede che l istanza possa essere presentata solo una volta, a pena di inammissibilità). 6). CONCENTRAZIONE DEGLI INCANTI DI VENDITA Del pari appare alquanto obsoleto e dispendioso il sistema della vendita senza incanto e con incanto a distanza di pochi giorni l uno dall altro - e con il medesimo prezzo - con la conseguenza che tali modalità di vendita di fatto appaiono una inutile duplicazione, non più compatibile con le attuali esigenze di celerità. È evidente, inoltre, l aggravio di costi per la procedura. È preferibile, pertanto, adottare unico sistema di vendita, con tre successivi e predeterminati tentativi da esperirsi a distanza di trenta giorni l uno dall altro, con riduzione progressiva di un quarto del valore. In tal modo si avrebbe una notevole concentrazione delle attività di vendita, le quali potrebbero concludersi nel termine di 90 giorni. I vantaggi sarebbero evidenti, anche in termini di costi di pubblicità, senza considerare il grande risparmio di tempo, in quanto attualmente - tra un esperimento di vendita ed un altro intercorre un tempo non inferiore a 120 giorni. Statisticamente, si registra che gli immobili vengono aggiudicati, di regola, al terzo tentativo di vendita, con la conseguenza che per la celebrazione dei tre tentativi di vendita si devono computare all incirca 400 giorni, oltre i possibili tempi morti che appesantiscono notevolmente i tempi della procedura. 7). TRASPARENZA NELLA PUBBLICITÀ È inoltre importante l intervento in materia di trasparenza delle procedure esecutive, in quanto si prescrive l obbligo di procedere alla pubblicazione integrale sui siti internet sia degli allegati planimetrici sia di quelli fotografici, oltre all indirizzo di posta certificata del custode, ai quali qualunque interessato potrà scrivere al fine di ottenere chiarimenti in merito alla procedura. In tal modo si creerà la massima chiarezza informativa sull immobile posto in vendita con la possibilità di creare un rapporto diretto ed immediato tra gli organi della procedura e i potenziali interessati. 8). ULTERIORI E VARIE MODIFICHE Si prevede l estensione anche ai commercialisti della possibilità di presentare l offerta per persona da nominare, in quanto appare iniquo restringere la possibilità ai soli procuratori legali. In merito alle modalità di vendita è stato previsto che le offerte in aumento in caso di gara non dovranno essere inferiori al 1%. E stata inoltre prevista la riduzione dei tempi di versamento del prezzo di vendita da 60 a 30 giorni al fine di accelerare le operazioni di predisposizione del riparto. 9). SPUNTI DI MODIFICA NON INCLUSI NELLA SEGUENTE PROPOSTA 4

6 Le società che gestiscono il sistema di pubblicità telematica per le procedure esecutive immobiliari utilizzano un interfaccia grafica tra loro spesso assai differente, con funzioni di ricerca diverse e modalità differenti di indicazione dei dati rilevanti, con la conseguenza che gli eventuali acquirenti e gli operatori in generale possono trovarsi disorientati. Si suggerisce la possibilità, con un intervento legislativo ad hoc, di introdurre l obbligo, per le società che gestiscono la pubblicità telematica, di adottare una medesima struttura grafica, mediante la quale sia più facile avere un quadro complessivo dello stato della procedura. I gestori dei portali web dovranno inoltre rendere accessibili le informazioni relative al numero di visualizzazioni di ogni singolo annuncio, con la possibilità di individuare la vendita con maggior ribasso, al fine di amplificare l effetto di mercato ed incentivare le offerte per gli immobili di maggior valore, oltre che consentire ai potenziali acquirenti un più rapido accesso agli annunci più interessanti. ***** RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI PRINCIPALI Possibilità di procedere alla trascrizione del pignoramento presso la conservatoria dei registri immobiliari anche in mancanza della restituzione degli avvisi ex art. 140 cpc; Obbligo del CTU stimatore di predisporre la perizia con fotografie progressivamente numerate che consentano un tour virtuale nell immobile in vendita; Obbligo del CTU stimatore di predisporre una copia della perizia senza alcuna indicazione del debitore al fine di agevolare le successive operazioni di vendita; Obbligo alla nomina del custode giudiziario contestualmente alla nomina del CTU con l ordinanza ex art. 569 cpc; Obbligo del custode giudiziario di procedere all accesso nei 15 giorni dalla nomina e di depositare nei successivi 30 giorni relazione approfondita sull opportunità di consentire il prosieguo nell occupazione dell immobile; Possibilità dell immediata liberazione dell immobile anche prima dell emissione dell ordinanza di vendita, anche su richiesta del custode; Possibilità del terzo occupante di non abbandonare l immobile in vendita, con consenso unanime dei creditori ed in caso di manifesta utilità; In ipotesi di esproprio della prima casa, effettivamente occupata dal debitore, raddoppio dei termini di conversione del pignoramento con possibilità di depositare l istanza anche due volte; Abolizione della vendita senza incanto e con incanto, con la prescrizione di un unico sistema di vendita a valori progressivamente ridotti di un quarto (100% - 75%- 50%), con esperimenti di vendita da celebrarsi ogni 30 giorni; Riduzione dei termini per il versamento del prezzo di vendita da 60 a 30 giorni; Possibilità per il commercialisti di partecipare con persona da nominare con modifica da 3 a 7 giorni per il deposito. Obbligo di pubblicazione di tutti gli allegati planimetrici e fotografici con la pec del custode giudiziario e del professionista delegato; ***** In conclusione, le modifiche sopra elencate comporterebbero un evidente efficientamento delle procedure esecutive immobiliari, con possibile risparmio di tempo stimato in 540 5

7 giorni circa, oltre ad una evidente una riduzione dei costi ed una maggiore trasparenza, con l ausilio delle più recenti tecnologie informatiche per consentire ad ogni possibile interessato di avere una corretta informazione e contatti diretti con gli organi della procedura. Il tutto anche con l obiettivo di parificare il mercato delle aste immobiliari con i valori del libero mercato, ridando credibilità ed efficienza al momento concreto di realizzazione della giustizia. QUADRO PREVISIONALE DELLE TEMPISTICHE E DEI COSTI PRE E POST- RIFORMA SISTEMA ATTUALE POST RIFORMA FASI COSTI MESI COSTI MESI Fino al pignoramento 1.000, ,00 3 Trascrizione 2 1 Relazione notarile 2.000, ,00 4 Ctu 3.000, ,00 3 Custode giudiziario 3.000, ,00 1 Professionista delegato 3.000, ,00 4 Liberazione immobile 2.000, ,00 1 Tentativi di vendita 1.000, ,00 1 Tentativi di vendita 1.000, Tentativi di vendita 1.000, Versamento prezzo 2 1 Piano di riparto 5 3 Totale , ,00 24 QUADRO SINTETICO DELLE TEMPISTICHE SISTEMA ATTUALE MESI 52 SISTEMA POST RIFORMA MESI 24 PREVISIONE COMPLESSIVA DI RISPARMIO: MESI 28 *Segue testo integrale degli interventi di riforma, con normativa previgente a fronte ed, in evidenza, le singole modifiche proposte. 6

8 NORMATIVA VIGENTE CODICE DI PROCEDURA CIVILE CAPO I Dell'espropriazione forzata in generale SEZIONE I Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale Art. 483 Cumulo dei mezzi di espropriazione I. Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina. II. Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima. Art. 484 Giudice dell'esecuzione I. L'espropriazione è diretta da un giudice. II. La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione. III. Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175. Art. 485 Audizione degli interessati I. Quando la legge richiede, o il giudice ritiene necessario, che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti il giudice stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui. II. Il decreto è comunicato dal cancelliere. III. Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa. PROPOSTA DI RIFORMA CODICE DI PROCEDURA CIVILE CAPO I Dell'espropriazione forzata in generale SEZIONE I Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale Art. 483 Cumulo dei mezzi di espropriazione I. Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina. II. Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima. Art. 484 Giudice dell'esecuzione I. L'espropriazione è diretta da un giudice. II. La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione. III. Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175. Art. 485 Audizione degli interessati I. Quando la legge richiede, o il giudice ritiene necessario, che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti il giudice stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui. II. Il decreto è comunicato dal cancelliere. III. Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa. 7

9 Art. 486 Forma delle domande e delle istanze I. Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi. Art. 487 Forma dei provvedimenti del giudice I. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione. II. Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell'articolo 186. Art. 488 Fascicolo dell'esecuzione I. Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati. II. Il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice. Art. 486 Forma delle domande e delle istanze I. Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi. Art. 487 Forma dei provvedimenti del giudice I. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione. II. Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell'articolo 186. Art. 488 Fascicolo dell'esecuzione I. Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati. II. Il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice. Art. 489 Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni I. Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento. II. In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione. Art. 490 Pubblicità degli avvisi I. Quando la legge dispone che di un atto 8 Art. 489 Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni I. Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento. II. In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione. Art. 490 Pubblicità degli avvisi I. Quando la legge dispone che di un atto

10 esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo. II. In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. III. Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore. Art. 491 Inizio dell'espropriazione I. Salva l'ipotesi prevista nell'articolo 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento. Art. 492 Forma del pignoramento I. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo. II. In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, con tutti gli allegati planimetrici e fotografici e l indicazione dell indirizzo di posta elettronica certificata del custode e dell eventuale professionista delegato, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. III. Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine del primo incanto una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore. Art. 491 Inizio dell'espropriazione I. Salva l'ipotesi prevista nell'articolo 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento. Art. 492 Forma del pignoramento I. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto 9

11 diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. II. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. III. Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. IV. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. V. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. II. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. III. Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. IV. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. V. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, 10

12 sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti. VI. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma. VII. In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario. VIII. Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, e previa istanza del creditore procedente, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti. VI. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma. VII. In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario. VIII. Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, e previa istanza del creditore procedente, 11

13 con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché' sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché' sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore. (*) IX. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché' sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché' sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore. IX. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo 12

14 esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma. (*) (Comma così riformato dal D.L. 12 settembre 2014, n.132, come modificato, in sede di conversione, dalla L. 10 novembre 2014, n.132) Art. 492-bis Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare I. Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché', ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. II. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma. (*) (Comma così riformato dal D.L. 12 settembre 2014, n.132, come modificato, in sede di conversione, dalla L. 10 novembre 2014, n.132) Art. 492-bis Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare I. Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché', ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. II. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. 13

15 III. Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. IV. L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale. V. Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché' l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma e' notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili. VI. Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal III. Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. IV. L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale. V. Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché' l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma e' notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili. VI. Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal 14

16 creditore. VII. Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. (Articolo aggiunto dal D.L. 12 settembre 2014, n.132, come modificato, in sede di conversione, dalla L. 10 novembre 2014, n.132) Art. 493 Pignoramenti su istanza di più creditori I. Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene. II. Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori. creditore. VII. Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. (Articolo aggiunto dal D.L. 12 settembre 2014, n.132, come modificato, in sede di conversione, dalla L. 10 novembre 2014, n.132) Art. 493 Pignoramenti su istanza di più creditori I. Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene. II. Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori. III. Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo. Art. 494 Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario I. Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore. II. All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata. III. Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi Art. 495 Conversione del pignoramento I. Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. II. Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per 15 III. Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo. Art. 494 Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario I. Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore. II. All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata. III. Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi Art. 495 Conversione del pignoramento I. Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. II. Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per

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