BANDO ATTIVITA 2.3.a.1

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1 ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL 7 OTTOBRE 2016 AIUTI AGLI INVESTIMENTI TECNOLOGICI DELLE PMI. BANDO ATTIVITA 2.3.a.1 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Struttura regionale attuatrice: Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione Servizio per l accesso al credito delle imprese Organismo Intermedio: Unioncamere FVG che opera per mezzo di Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine Ultimo aggiornamento 04/10 1

2 Sommario Capo I. FINALITÀ E RISORSE... 4 Art. 1 - Inquadramento, finalità e regimi di aiuto... 4 Art. 2 Definizioni... 6 Art. 3 - Dotazione finanziaria... 8 Capo II. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ... 8 Art. 4 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità... 8 Capo III. PROGETTI DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI Art. 5 - Progetti di investimento ammissibili Art. 6 - Spese ammissibili Art. 7 - Spese non ammissibili Art. 8 - Limiti di spesa e di aiuto Art. 9 - Intensità dell aiuto Art Durata e termini di realizzazione del progetto di investimento Art Cumulo Capo IV. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Art Composizione della domanda Art Presentazione della domanda Capo V. PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELL AIUTO Art Procedimento e istruttoria della domanda Art Valutazione dei progetti e graduatorie provinciali parziali Art. 16 Graduatoria regionale unica e concessione dell aiuto Capo VI. REALIZZAZIONE E VARIAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO Art Erogazione dell anticipo e garanzia fideiussoria Art Variazioni al progetto di investimento Art Variazioni soggettive dei beneficiari Capo VII. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELL INCENTIVO Art Rendicontazione Art. 21 Liquidazione ed erogazione dell aiuto Capo VIII. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO

3 Art Obblighi del beneficiario Art. 23 Indicatori di realizzazione e di risultato Capo IX. CONTROLLI E REVOCHE Art Controlli e ispezioni Art. 25 Annullamento, revoca e rideterminazione dell aiuto Capo X. DISPOSIZIONI FINALI Art Informativa e tutela ai sensi del decreto legislativo 196/ Art Responsabile del procedimento, informazioni e contatti Art Disposizioni finali, reclami e ricorsi Capo XI. RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 29 Riferimenti normativi ALLEGATI AL BANDO Allegato 1 Comuni rientranti nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi della Carta degli aiuti di stato a finalità regionale Allegato 2 Modalità per determinazione della capacità amministrativa, finanziaria e operativa dell impresa in relazione al progetto proposto Allegato 3 Criteri di valutazione Allegato 4 Comuni rientranti nelle zone montane omogenee Allegato 5 Delimitazione delle aree di specializzazione tramite codici Istat Ateco individuati nell ambito della strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (s3) Allegato 6 Traiettorie di sviluppo della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (s3) Allegato 7 Comuni rientranti nelle aree territoriali colpite da crisi diffusa 3

4 Capo I. FINALITÀ E RISORSE Art. 1 - Inquadramento, finalità e regimi di aiuto A.1: Asse POR A.2: Azione POR A.3: Attività POR A.4: Linea di intervento POR A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC) 2. Promuovere la competitività delle PMI 2.3 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale 2.3.a Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI Sostenere la competitività e l innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici Codice natura 07 Concessione incentivi ad unità produttive A.6: Obiettivo tematico (da Regolamento UE n. 215/2014) A.7: Priorità di investimento A.8: Obiettivo specifico (da Accordo di Partenariato) A.9: Campo di intervento (da Regolamento UE n. 215/2014) A.10: Forma di finanziamento (da Regolamento UE n. 215/2014) A.11: Meccanismo di erogazione territoriale (MET) (da Reg. UE 215/14) OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese 3. c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi 3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo 067 Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out) 01 Sovvenzione a fondo perduto 07 non pertinente 1. Il presente Bando, di seguito denominato il Bando, è approvato ai sensi dell articolo 7, comma 3, lettera a), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136 (Regolamento per l attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Investimenti a favore della crescita e dell occupazione ), di seguito denominato Regolamento POR FESR Con il Bando è data attuazione all Attività a) Sostenere la competitività e l innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici dell Azione 2.3 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale del Programma Operativo Regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell occupazione, di seguito denominato POR. 4

5 3. Il Bando, conformemente alle scelte operate nella Strategia regionale di ricerca e innovazione per la Specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 17 aprile 2015, e da ultimo modificata con deliberazione della Giunta Regionale n. 590 dell 8 aprile 2016, sostiene gli investimenti in coerenza con le Aree di specializzazione e con le relative Traiettorie di sviluppo attraverso l attribuzione di punteggi premiali volti alla definizione della graduatoria. 4. Il Bando disciplina i criteri e le modalità per l accesso agli aiuti a fondo perduto per la realizzazione nel territorio regionale di progetti di investimento da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, finalizzati all aumento della competitività ed all innovazione tecnologica. 5. Il Bando concorre al raggiungimento dei risultati attesi che la Regione si propone di perseguire in linea con i seguenti indicatori di cui alla Tabella 5 dell Azione 2.3 del Programma: N. Indicatore Tipologia di indicatore Unità di misura Indicatore COo1 Indicatore CO02 Numero di imprese che ricevono un sostegno n. imprese: 430 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni n. imprese: 430 Indicatore CO06 Indicatore CO08 Indicatore CO28 Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni) Crescita dell occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno Ricerca, innovazione: numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all introduzione di nuovi prodotti per il mercato : ,00 Crescita dell occupazione in equivalenti a tempo pieno: n. 400 n. imprese: 50 Indicatore CO29 Ricerca, innovazione: numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all introduzione di nuovi prodotti per l azienda n. imprese: In conformità all articolo 97, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), ed alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1576, la gestione amministrativa relativa agli aiuti di cui al Bando è affidata all'unione regionale delle camere di commercio del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Unioncamere FVG, in qualità di Organismo Intermedio ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera n), del Regolamento POR FESR , che opera, secondo quanto previsto specificamente dal Bando, per mezzo delle singole Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate CCIAA. 7. In relazione alle spese di cui all articolo 6, comma 1, lettere a) e b), gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi in osservanza dell articolo 17 Aiuti agli investimenti a favore delle PMI del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno

6 8. In relazione alle spese di cui all articolo 6, comma 1, lettera c), gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi in osservanza dell articolo 18 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza del regolamento (UE) n. 651/ In relazione alle spese di cui all articolo 6, comma 1, lettere a) e b), in deroga al comma 7, su espressa indicazione dell impresa richiedente gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento possono essere concessi in osservanza: a) dell articolo 14 Aiuti a finalità regionale agli investimenti del regolamento (UE) n. 651/2014, qualora si tratti di investimenti effettuati nei settori e nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale in conformità a quanto stabilito nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell aiuto, riportate nell Allegato 1. oppure b) del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea serie L 352 del 24 dicembre Ai fini dell applicazione della regola de minimis, il legale rappresentante dell impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà redatta ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla impresa unica di cui l impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell esercizio finanziario in corso. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del Bando si utilizzano le seguenti definizioni: a) microimprese, piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI : le imprese che soddisfano i requisiti di cui all Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento, in particolare, ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui al regolamento citato, in particolare per quanto concerne le definizione di impresa associata e collegata: Dimensione ULA (tenuto conto delle imprese associate e collegate) Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate) Microimpresa 0-9 Max 2 ML Max 2 ML Piccola impresa Max 10 ML Max 10 ML Media impresa Max 50 ML Max 43 ML b) CCIAA competente : la CCIAA nel cui territorio provinciale di pertinenza è realizzato il progetto di investimento; c) soggetti non indipendenti : imprese e altri soggetti associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, o soggetti a controllo da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado; d) impresa in difficoltà : impresa di cui all articolo 2, paragrafo 1, n. 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, ossia impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: 6

7 1) nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto; 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; 3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) impresa unica : ai sensi dell articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, l insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 1) un impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un altra impresa; 2) un impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un altra impresa; 3) un impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest ultima; 4) un impresa azionista o socia di un altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest ultima; 5) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), della presente lettera per il tramite di una o più altre imprese; f) tecnologia : insieme delle tecniche e dei procedimenti impiegati in un dato settore, nonché delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle elaborazioni teoriche e sistematiche, applicabili alla pianificazione e alla razionalizzazione dell intervento produttivo; g) tecnologie abilitanti : le tecnologie di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Una strategia europea per le tecnologie abilitanti Un ponte verso la crescita e l occupazione COM(2012) 341 final; h) impresa femminile : l impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne o l impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società; i) impresa giovanile : l impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società; l) giovane : persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni; m) innovazione : ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della pubblica Amministrazione, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o della scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati ; in particolare, fermi restando i requisiti della misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione: 7

8 1) il rinnovo o l ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati; 2) l introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione; 3) l introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane. Art. 3 - Dotazione finanziaria 1. Ai sensi dell articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell occupazione" cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), la dotazione finanziaria del Bando è pari a ,00 ed è così articolata in termini di fonti di finanziamento: a) piano finanziario del POR così ripartito: Quota dell Unione Europea ,00 Quota statale ,00 Quota regionale ,00 b) piano finanziario del Piano aggiuntivo regionale (PAR) ,00 così ripartito: Quota dell Unione Europea ,00 Quota statale ,00 Quota regionale ,00 2. Nell ambito della dotazione del piano finanziario del POR di cui al comma 1, una quota pari ad euro ,00 è stanziata a titolo di riserva relativa alla Strategia regionale per il rilancio dell area montana, destinata alla scorrimento della graduatoria come previsto dall articolo 16, comma Le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive tramite deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dell articolo 1, comma 2, della legge regionale 14/2015, al fine di aumentare l efficacia dell azione. Capo II. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ Art. 4 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità 1. Possono presentare domanda e beneficiare degli aiuti le PMI aventi i seguenti requisiti : a) essere regolarmente costituite e registrate presso il Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio della Repubblica italiana al momento della presentazione della domanda devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato membro di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; b) essere attive; c) avere sede legale o unità operativa, nella quale è realizzato il progetto di investimento oggetto della domanda, attiva nel territorio regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2; d) nel caso in cui l aiuto sia richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, non essere imprese in difficoltà; e) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della 8

9 Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune; f) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria; g) non essere sottoposte a procedure concorsuali e non avere in corso nei propri confronti un iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale; h) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell industria, dell artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004); i) possedere, in relazione al progetto di investimento proposto, il requisito di capacità amministrativa, finanziaria ed operativa in conformità all Allegato 2; j) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) k) possedere il requisito di regolarità contributiva ai sensi dell articolo 10, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria). 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera c), possono presentare domanda di aiuto anche le imprese non aventi sede legale o unità operativa attive nel territorio regionale al momento della presentazione della domanda. L attivazione e la registrazione nel Registro delle imprese della sede o dell unità operativa dove l impresa intende realizzare il progetto deve intervenire prima dell avvio del progetto medesimo. Nel caso in cui l attivazione e l iscrizione non intervengano entro tale termine, il contributo non è concesso ovvero la concessione è revocata qualora sia già intervenuta. 3. Non sono ammesse all aiuto le imprese che svolgono attività di fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco identificate dai seguenti codici ISTAT ATECO 2007: a) Industria del tabacco; b) Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo; c) Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco. 4. In conformità all articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti di cui al Bando non possono essere concessi ai sensi di tale regolamento europeo: a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. 5. In conformità all articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 651/2014, se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a) e b) del comma 4 opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia possibile garantire, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del presente regolamento. 6. In conformità all articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera e), nonché all articolo 13 del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti di cui al Bando non possono essere concessi ai sensi dell articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014: a) a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei 9

10 trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche; b) a favore di un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analoga attività nello Spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, abbia concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata. 7. In conformità all articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti di cui al Bando non possono essere concessi quali aiuti de minimis : a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio; b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. 8. In conformità all articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a) e b), del comma 7, opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento. Capo III. PROGETTI DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI Art. 5 - Progetti di investimento ammissibili 1. Possono essere ammessi i progetti di investimento che, utilizzando i mutamenti della tecnologia al fine dell aumento della competitività della PMI da realizzarsi attraverso l introduzione di innovazioni aziendali, si sostanziano: a) nella creazione di un nuovo stabilimento o b) nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente o c) nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere beni o servizi mai realizzati precedentemente o d) in un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. 2. Non sono finanziabili investimenti di mera sostituzione. 3. I progetti di investimento devono essere realizzati nel territorio regionale, nella sede legale o in un unità operativa della PMI. 4. Sono finanziabili, in particolare: a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino una o più fasi del ciclo tecnologico (lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, magazzinaggio); b) sistemi di automazione e robotica industriale, anche collaborativa, che, tramite l'interazione tra parti meccaniche e dispositivi elettronici, permettono il governo e il controllo di una o più fasi del ciclo produttivo; c) sensoristica e attrezzature di controllo dei macchinari e degli impianti per la gestione e tracciabilità dei dati relativi alla produzione, anche a fini predittivi e per la manutenzione e la diagnostica avanzata; d) apparecchiature elettroniche nonché sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche finalizzati alla riduzione dell impatto ambientale, al miglior utilizzo delle risorse energetiche e/o al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori; e) apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi tecnologicamente avanzati ed informatizzati; f) hardware e software per l utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi suddetti non incorporati nelle apparecchiature e nei sistemi stessi. 5. Gli interventi non ricompresi al comma 4 sono oggetto di valutazione della loro natura tecnologica e innovativa ai sensi del comma 1. 10

11 Art. 6 - Spese ammissibili 1. Ai fini della realizzazione dei progetti di investimento di cui all articolo 5, sono ammissibili le spese concernenti l acquisto e l installazione di: a) macchinari, impianti, strumenti, attrezzature e sensoristica; b) hardware e beni immateriali quali software e licenze d uso, funzionali all utilizzo dei beni di cui alla lettera a); c) servizi specialistici e di consulenza tecnologica e informatica per la pianificazione dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale connessi ai progetti di investimento, nel limite del 30% della spesa ammessa di cui alle lettere a) e b), forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono ammissibili le spese per la realizzazione del progetto di investimento sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 3. In deroga a quanto previsto al comma 2, in conformità all articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e nel rispetto del paragrafo 6 dell articolo 65 medesimo, qualora, su espressa indicazione dell impresa richiedente, gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento in relazione alle spese di cui all articolo 6, comma 1, lettere a) e b), siano concessi in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013, ai fini del Bando sono considerate ammissibili anche le spese sostenute a partire dal 1 marzo 2016, se non costituiscono la totalità delle spese complessive per la realizzazione del progetto di investimento, la cui conclusione deve essere comunque successiva alla data di presentazione della domanda. 4. Ai fini della loro ammissibilità, le spese di cui al comma 1 devono essere: a) pertinenti e imputabili alla realizzazione del progetto di investimento; b) conformi alla normativa richiamata all articolo 29 del Bando. 5. Nel caso in cui i pertinenti aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, le spese relative ai beni immateriali di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili alle seguenti condizioni cumulative: a) i beni finanziati sono utilizzati esclusivamente dall impresa beneficiaria; nel caso in cui l agevolazione è concessa ai sensi dell articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, i beni finanziati devono altresì restare ed essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell aiuto; b) i beni finanziati sono ammortizzabili; c) i beni finanziati sono acquistati da terzi a condizioni di mercato; d) i beni finanziati devono figurare all attivo di bilancio dell impresa beneficiaria per almeno tre anni; nel caso in cui l agevolazione è concessa ai sensi dell articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, i beni finanziati devono restare associati all iniziativa di investimento per il medesimo periodo di tempo. Art. 7 - Spese non ammissibili 1. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste all articolo 6 e, in particolare, le spese relative a: a) spese di personale; b) beni immobili e opere edili; c) materiali presenti a magazzino, scorte e materiali di consumo; d) beni usati; e) beni in leasing; f) spese di noleggio; g) servizi di consulenza continuativi o periodici inclusi nei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità; h) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di aiuto e della rendicontazione; i) canoni di manutenzione e assistenza; j) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari; 11

12 k) spese accessorie quali IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dall impresa beneficiaria ai sensi della vigente normativa fiscale, valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese bancarie, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari. 2. Non sono ammissibili le spese relative ad acquisti tra soggetti non indipendenti così come definiti dall articolo 2, comma 1, lettera c). Art. 8 - Limiti di spesa e di aiuto 1. Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a: a) euro, nel caso in cui il richiedente è una microimpresa; b) euro, nel caso in cui il richiedente è una piccola impresa; c) euro, nel caso in cui il richiedente è una media impresa. 2. Il limite massimo di aiuto concedibile per domanda è pari a euro. 3. Nel caso in cui l aiuto è concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, il limite massimo di contributo concedibile è pari a euro. 4. Le domande per le quali, all esito dell istruttoria per la concessione dell aiuto, risultano ammissibili spese inferiori ai limiti di cui al comma 1 non sono ammesse all aiuto. Art. 9 - Intensità dell aiuto 1. Le intensità di aiuto per la realizzazione del progetto di investimento in relazione alle spese di cui all articolo 6 comma 1 lettere a) e b), sono le seguenti: a) nel caso in cui l aiuto è concesso ai sensi dell articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014: - 20 per cento della spesa ammissibile nel caso di microimprese e piccole imprese; - 10 per cento della spesa ammissibile nel caso di medie imprese; b) nel caso in cui l aiuto è concesso ai sensi dell articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014: - 30 per cento della spesa ammissibile nel caso di microimprese e piccole imprese; - 20 per cento della spesa ammissibile nel caso di medie imprese; c) nel caso in cui l aiuto è concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013: - 40 per cento della spesa ammissibile. 2. In conformità all articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, l intensità di aiuto per la realizzazione del progetto di investimento in relazione alle spese di cui all articolo 6 comma 1, lettera c), è pari al 50 per cento della spesa ammissibile. 3. La variazione della dimensione aziendale dell impresa beneficiaria, successiva alla concessione dell aiuto, non comporta la revoca o la rideterminazione dell aiuto concesso. Art Durata e termini di realizzazione del progetto di investimento 1. Il progetto di investimento deve essere concluso e rendicontato entro 12 mesi decorrenti dalla data di notificazione della concessione dell aiuto. Tale termine può essere prorogato secondo le modalità di cui all articolo 20, comma Il progetto di investimento è avviato a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda, salvo quanto previsto all articolo 6, comma Il progetto di investimento si intende avviato alla prima delle seguenti date: a) nel caso di fornitura di beni, la data dell ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto; in assenza di quest ultimo, la data della prima fattura; 12

13 b) nel caso di fornitura di servizi e consulenze, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura. 4. Il progetto di investimento si intende concluso all ultima delle seguenti date: a) nel caso di acquisto di beni, la data della fattura; b) nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della fattura; 5. Alla data di rendicontazione gli investimenti devono essere attivi nella sede o nell unità operativa dell impresa dove è stato realizzato il progetto. 6. Non sono ammissibili, in ogni caso, le spese sostenute dopo il 30 giugno Art Cumulo 1. Gli aiuti possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto: a) dall articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dall articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli aiuti concessi per il pertinente regime di aiuto applicato; b) dall articolo 65, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede che un progetto può ricevere sostegno da uno o più fondi Strutturali e di Investimento Europei oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'unione Europea, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi Strutturali e di Investimento Europei non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma. Capo IV. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Art Composizione della domanda 1. La domanda di aiuto è costituita dal documento in formato pdf generato automaticamente dal sistema informatico di cui all articolo 13, comma 1, in esito al completamento della compilazione delle parti componenti elencate al comma 2. La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell impresa richiedente o da soggetto dotato di apposita procura speciale. La firma digitale è apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio Il controllo di validità tecnica della firma è effettuato dal sistema di cui all articolo 13, comma 1, che consente l inoltro solo qualora la domanda sia validamente sottoscritta con modalità digitale. 2. La domanda di aiuto si compone dei seguenti elementi essenziali i cui schemi sono approvati con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione: a) frontespizio della domanda contenente l elenco degli altri elementi allegati che compongono la domanda di aiuto; b) istanza di aiuto, con dati sintetici del richiedente e del progetto nonché indicazione degli elementi utili alla valutazione del requisito di capacità amministrativa, finanziaria e operativa dell impresa richiedente di cui all articolo 4, comma 1, lettera i); c) dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all articolo 4 e l assunzione degli obblighi di cui all articolo 22; d) relazione dettagliata del progetto; e) piano delle spese relative al progetto; 3. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, alla domanda è allegata la documentazione pertinente ai fini delle verifiche in materia. 4. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell imposta di bollo nell importo vigente al momento della presentazione della domanda stessa da versare mediante il modello F23. 13

14 5. Gli schemi di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito nelle sezioni dedicate al Bando. 6. Unioncamere FVG approva apposita nota informativa recante le informazioni sul procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000. Nella medesima nota informativa sono riportate le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Art Presentazione della domanda 1. La domanda di aiuto è presentata dalle ore 9:30:00 del giorno 28 ottobre 2016 fino alle ore 12:00:00 del giorno 30 novembre 2016 per via telematica esclusivamente tramite il sistema informatico guidato di compilazione e di inoltro denominato Front end generalizzato (FEG) accessibile dal sito nelle sezioni dedicate al Bando dove sono pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione. Non sono ammissibili domande presentate con altre modalità. Il sistema FEG è accessibile per la precompilazione della domanda a partire dalle ore 9:30:00 del giorno 24 ottobre La domanda di aiuto è presentata dall impresa richiedente alla CCIAA competente relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale o l unità operativa nella quale è realizzato il progetto di investimento. Nel caso di domanda presentata, ai sensi dell articolo 4, comma 2, da impresa non avente sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale, la domanda di aiuto è presentata alla CCIAA relativa alla provincia dove sarà ubicata la sede legale o l unità operativa che l impresa medesima si è obbligata ad attivare sul territorio regionale e presso la quale sarà realizzato il progetto di investimento oggetto della domanda. 3. La medesima impresa può presentare una sola domanda di aiuto a valere sul Bando. Non sono ammesse le domande presentate da una medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile. Capo V. PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELL AIUTO Art Procedimento e istruttoria della domanda 1. Gli aiuti sono concessi tramite procedimento a Bando ai sensi dell articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/ Ai sensi dell articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal Bando. 3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all integrazione. 4. Nei casi di cui al comma 3, si applica l articolo 7, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento. 5. Le domande che, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, risultino ammissibili all aiuto sono sottoposte alla valutazione ai sensi dell articolo Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile all aiuto, la CCIAA competente, ai sensi dell articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica all impresa richiedente i motivi che ostano all accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. 14

15 7. La regolarità contributiva dell impresa richiedente è verificata dalla CCIAA competente prima dell adozione del provvedimento di concessione dell aiuto in conformità all articolo 31 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell economia). 8. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, la CCIAA competente verifica in sede di concessione dell aiuto l assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell aiuto in conformità a tale normativa. 9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 si applica l articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento. 10. Nel caso in cui l istruttoria della domanda comporti particolare complessità tecnica in relazione alla ammissibilità del progetto di investimento, la CCIAA competente può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all articolo 15 della legge regionale 26/ Fatto salvo il rispetto, in particolare, dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, ai fini della completezza e correttezza della domanda di aiuto, sono condizioni per l ammissibilità: a) la presenza degli elementi essenziali previsti dall articolo 12, comma 2; non è prevista l integrazione dei documenti essenziali indicati all articolo 12, comma 2; è consentita la regolarizzazione e l integrazione delle informazioni fornite; b) la sottoscrizione della domanda di aiuto secondo le modalità indicate all articolo 12, comma 1; c) la presentazione della domanda di aiuto secondo le modalità ed i termini indicati dall articolo Le domande di aiuto che non soddisfano le condizioni per l ammissibilità di cui al comma 11 non sono ammesse all aiuto. 13. Non sono altresì ammesse le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell articolo 14, comma 3, nonché le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile ai sensi dell articolo 13, comma Al fine della valutazione di ammissibilità della spesa in fase istruttoria sono valutate, in particolare, le condizioni di ammissibilità poste dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Art Valutazione dei progetti e graduatorie provinciali parziali 1. La CCIAA competente applica i criteri valutativi di cui all Allegato 3 ai progetti di investimento contemplati dalle domande di cui all articolo 14, comma 5, attribuendo i relativi punteggi. 2. In sede di attribuzione del punteggio la CCIAA competente valuta esclusivamente i criteri che sono stati espressamente indicati dall impresa richiedente al fine della richiesta del relativo punteggio. 3. Non sono ammesse all aiuto le domande cui è attribuito un punteggio inferiore a In esito alla fase istruttoria di cui al comma 1, la CCIAA competente, entro 140 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, approva la graduatoria provinciale parziale delle domande ammissibili all aiuto nonché l elenco provinciale delle domande non ammesse all aiuto e li notifica ad Unioncamere FVG. 5. Nel caso in cui l applicazione dei criteri valutativi comporti particolare complessità tecnica, la CCIAA competente può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all articolo 15 della legge regionale 26/ Nel caso di cui al comma 5 si applica l articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento. 7. A parità di punteggio è data preferenza alle domande con il minore importo di aiuto ammissibile; in caso di ulteriore parità le domande sono classificate secondo l ordine cronologico di presentazione, nel rispetto dell ordine di inoltro telematico tramite il sistema di gestione informatico delle domande. Art. 16 Graduatoria regionale unica e concessione dell aiuto 1. Sulla base delle graduatorie provinciali parziali approvate dalle CCIAA competenti, in conformità all articolo 15, comma 4, Unioncamere FVG, entro 10 giorni dalla notificazione dell ultima graduatoria provinciale parziale, 15

16 elabora la graduatoria regionale unica delle domande ammissibili all aiuto e l elenco regionale unico delle domande non ammesse all aiuto e li notifica alla Struttura regionale attuatrice. 2. Entro 10 giorni dalla notificazione di cui al comma 1 ed in conformità alla stessa, la Struttura regionale attuatrice approva la graduatoria regionale unica delle domande ammissibili all aiuto e l elenco regionale unico delle domande non ammesse all aiuto e li notifica a Unioncamere FVG ed alle CCIAA. La graduatoria regionale unica delle domande ammissibili all aiuto e l elenco regionale unico delle domande non ammesse all aiuto sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet di Unioncamere FVG. 3. Entro 20 giorni dalla notificazione di cui al comma 2, la CCIAA competente adotta il provvedimento di concessione dell aiuto alle imprese le cui domande si sono meglio classificate nella predetta graduatoria unica regionale nei limiti delle risorse disponibili di cui all articolo 3, comma La riserva finanziaria relativa alla Strategia regionale per il rilancio dell area montana di cui all articolo 3, comma 2, è impiegata per lo scorrimento della graduatoria per la concessione degli aiuti alle domande che contemplano progetti di investimento da realizzare nella sede legale o in un unità operativa situata nel territorio di uno dei Comuni delle zone montane omogenee indicati nell Allegato 4 e che non sono state finanziate con le altre risorse del Bando. 5. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l ultima domanda cui spetta l aiuto, è disposta la concessione parziale nei limiti dei fondi disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute. 6. Qualora non tutte le domande ammesse in graduatoria siano state finanziate per insufficiente disponibilità di risorse e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse destinate specificamente allo scorrimento della graduatoria, si procede allo scorrimento della medesima e alla concessione di altri aiuti nei limiti di importo di tali ulteriori risorse. 7. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare: a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all articolo 20; b) gli obblighi del beneficiario, incluso l obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall articolo 22, comma 2; c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo. 8. La CCIAA competente notifica all impresa beneficiaria l adozione del provvedimento di concessione entro i trenta giorni successivi. 9. Sul sito internet della Regione sono pubblicati i dati di sintesi dei progetti di investimento finanziati, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 115, paragrafo 2 e allegato XII, che prevede in particolare la pubblicazione della denominazione del progetto e della descrizione sintetica dello stesso. 10. Ai procedimenti contributivi di cui al Bando si applicano le norme di cui all articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza). 11. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione successivo alla concessione dell aiuto, ai sensi dell articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Capo VI. REALIZZAZIONE E VARIAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO Art Erogazione dell anticipo e garanzia fideiussoria 1. Gli aiuti possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 40 per cento dell importo concesso entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, redatta secondo lo schema predisposto da Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG medesima. 2. L erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o 16

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