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2 PROCEDIMENTI NEGOZIALI (FORZE DI POLIZIA, FORZE ARMATE, VIGILI DEL FUOCO, CARRIERA DIPLOMATICA, CARRIERA PREFETTIZIA, CARRIERA DIRIGENZIALE PENITENZIARIA) RACCOLTA NORMATIVA Edizione

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4 PREMESSA Come ogni anno, l Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della funzione pubblica propone una raccolta delle norme in materia di procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico (personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, Vigili del fuoco, carriere diplomatica e prefettizia, carriera dirigenziale penitenziaria), aggiornata con una selezione dei principali provvedimenti adottati sull argomento alla data del 26 aprile La raccolta normativa, la cui finalità si inquadra in quelle più generali di agevolazione e di sostegno di tutti gli operatori del settore rispetto alla esigenza di semplificazione e di razionalizzazione normativa, comprende, in primo luogo, la consueta sezione dedicata ai vigenti decreti di recepimento degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, sia quadriennali sia relativi ai bienni economici, nonchè agli interventi legislativi che, più direttamente, hanno inciso sulla struttura retributiva (es. parametrazione stipendiale per le Forze di polizia e per le Forze armate) o sul rapporto di impiego del personale interessato (es. riconduzione al regime di diritto pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; nuovo ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria). La raccolta comprende, inoltre, uno stralcio delle disposizioni della legge finanziaria per il 2006 che interessano specificamente il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo agli aspetti giuridici ed economici relativi al personale statale. Rispetto alla precedente edizione, la novità contenuta nella presente pubblicazione è costituita, oltre che dai decreti presidenziali di recepimento di tutti gli accordi sindacali sottoscritti nel corso del 2005 e nei primi mesi del 2006, in particolare dal complesso delle disposizioni legislative che hanno introdotto il nuovo ordinamento per due categorie di lavoratori nel pubblico impiego, quali il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la carriera dirigenziale penitenziaria. Il Direttore dell Ufficio Antonio Naddeo 3

5 Il presente volume, aggiornato al 26 aprile 2006, è stato curato dal Servizio per i procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico dell Ufficio per le relazioni sindacali - Dipartimento della Funzione Pubblica (Francesco Aloè e Caterina Fontana, con il coordinamento di Antonella Caliendo). La raccolta normativa contenuta nel presente volume non riveste carattere di ufficialità. 4

6 SOMMARIO Premessa I. PROCEDIMENTI NEGOZIALI... 9 I.1 Forze di polizia e Forze armate... 9 D. Lgs. 12 maggio 1995, n Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. D. Lgs. 30 maggio 2003, n Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate, a norma dell articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86. D.P.R. 18 giugno 2002, n Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo ed al biennio economico D.P.R. 13 giugno 2002, n Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo ed al biennio economico D.P.R. 19 novembre 2003, n Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. D.P.R. 20 novembre 2003, n Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate. D.P.R. 5 novembre 2004, n Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico

7 D.P.R. 5 novembre 2004, n Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico I.2 Corpo nazionale dei Vigili del fuoco L.30 settembre 2004, n Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. D.L. 30 gennaio 2004, n. 24. Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati. Testo integrato e modificato dalla legge di conversione 31 marzo 2004, n. 87 (articoli 1-3 ter, 5, 6). D.L. 31 marzo 2005, n. 45. Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Testo integrato e modificato dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n. 89 (articolo 8). D.Lgs. 13 ottobre 2005, n Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n I.3 Carriera diplomatica D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18. Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri (articolo 112). D.P.R. 20 gennaio 2006, n Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio giuridico e per il biennio economico , riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del D.Lgs. 24 marzo 2000, n

8 I.4 Carriera prefettizia D.Lgs. 19 maggio 2000, n Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266 (articoli 26-32). D.P.R. 1 agosto 2003, n Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio per gli aspetti giuridici ed il biennio per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n D.P.R. 28 novembre 2005, n Recepimento dell accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al biennio economico , ai sensi dell articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n D.P.R. 3 aprile 2006 Recepimento dell accordo sindacale integrativo relativo al biennio economico , riguardante il personale della carriera prefettizia (in attesa di registrazione della Corte dei conti) I.5 Carriera dirigenziale penitenziaria L. 27 luglio 2005, n Delega al Governo per la disciplina dell ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria. D. Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63. Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n II. DISPOSIZIONI DELLA LEGGE FINANZIARIA Legge 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (stralcio articolo 1, commi , , , 246, ) 7

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10 I. PROCEDIMENTI NEGOZIALI I.1 Forze di polizia e Forze armate 9

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12 D.Lgs , n. 195, come integrato e modificato dal D.Lgs , n. 129 Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. (G. U. del 27 maggio 1995, n. 122, S.O.) Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 2; Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130; Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentativo sul piano nazionale e degli organismi di rappresentanza del personale militare; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994; Acquisito il parere della competente Commissione permanente del Senato della Repubblica; Considerato che la competente Commissione permanente della Camera dei deputati non ha espresso nei termini il proprio parere; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la funzione pubblica e del tesoro; Emana il seguente decreto legislativo: 11

13 Art. 1. (Ambito di applicazione) 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate. Art. 2. (Provvedimenti) 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato: A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore, il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo. B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'arma dei carabinieri e della Guardia di finanza 12

14 o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza). 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica). 3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate. Art. 3. (Forze di polizia ad ordinamento civile) 1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), per il personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile sono oggetto di contrattazione: a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio; b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; d) i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; e) le misure per incentivare l'efficienza del servizio f) il congedo ordinario ed il congedo straordinario; g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; h) i permessi brevi per esigenze personali; i) le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali; l) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario; m) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; n) i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per la gestione degli enti di assistenza del personale; o) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n Le procedure di contrattazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), disciplinano le materie di cui al comma 1, le relazioni sindacali nonché la durata dei contratti collettivi nazionali di amministrazione, la struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli. Ciascuna amministrazione attiva, mediante accordi, autonomi livelli di contrattazione, nel 13

15 rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie previste al comma 1 e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Essa può avere àmbito territoriale. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata accordi in contrasto con i vincoli risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo derivante dalle predette procedure di contrattazione o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Gli accordi decentrati sottoscritti, corredati da un'apposita relazione tecnico-finanziaria, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria. 3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni. 4. Nell'àmbito territoriale la titolarità all'esercizio delle relazioni sindacali è riconosciuta sulla base della rappresentatività, individuata tenendo anche conto del dato elettorale secondo i criteri dettati nell'apposito accordo per la definizione delle modalità di espressione del dato elettorale e delle relative forme di rappresentanza. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del predetto accordo continuano ad avere vigenza le previsioni dettate sulla materia dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Art. 4. (Forze di polizia ad ordinamento militare) 1. Per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), riguardano: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio; b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; d) le licenze; e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità; f) i permessi brevi per esigenze personali; g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario; h) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia; i) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale; 14

16 l) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), individuano e disciplinano le modalità attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione. Art. 5. (Forze armate) 1. Per il personale appartenente alle Forze armate, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, riguardano: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio; b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; d) le licenze; e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità; f) i permessi brevi per esigenze personali; g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario; h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale; i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, individuano e disciplinano le modalità attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione. 15

17 Art. 6. (Materie riservate alla legge) 1. Per il personale di cui all'art. 1, restano comunque riservate alla disciplina per legge, ovvero per atto normativo o amministrativo adottato in base alla legge, secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, le materie indicate dall'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n Art. 7. (Procedimento) 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze può presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente. 1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate. 2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che 16

18 compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. 5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. 6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali. 7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. 8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa. 9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza. 10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e 17

19 certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economicofinanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime. 11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni. 12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi. 13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. Art. 8. (Procedure di raffreddamento dei conflitti) 1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione, anche attraverso apposite riunioni. 2. Le procedure di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 2 disciplinano le modalità di raffreddamento dei conflitti che eventualmente insorgano nell'àmbito delle 18

20 rispettive amministrazioni in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui al medesimo articolo 2. Ai predetti fini in sede di contrattazione, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, presso le singole amministrazioni vengono costituite commissioni aventi natura arbitrale. 3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, i soggetti di cui al predetto articolo 2, ossia le amministrazioni, le organizzazioni sindacali e le sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello stato maggiore della Difesa, possono ricorrere al Ministro per la funzione pubblica, formulando apposita e puntuale richiesta motivata per l'esame della questione interpretativa controversa. Il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla formale richiesta, dopo aver acquisito le risultanze delle procedure di cui ai commi 1 e 2, può fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concertazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), e comma 2. L'esame della questione interpretativa controversa di interesse generale deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate. Art. 8-bis. (Consultazione delle rappresentanze del personale) 1. Le organizzazioni sindacali e le sezioni del COCER di cui all'articolo 2 sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate. Art. 9. (Norma finale) 1. Sono abrogate le norme riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e quelle riguardanti le Forze armate in contrasto con le disposizioni del presente decreto. 19

21 D.Lgs , n 193. Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate, a norma dell articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86. (G. U. 28 luglio 2003, n. 173, S.O). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n.86, che ha delegato il Governo a modificare la normativa sui livelli retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché alle Forze armate, ad esclusione di quello dirigente; Visto l articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002); Visti gli articoli 33, comma 2 e 80, comma 58, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003); Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e dell'economia e delle finanze; EMANA il seguente decreto legislativo: 20

22 CAPO I INTRODUZIONE DEL SISTEMA DEI PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate destinatario delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, escluso quello destinatario del trattamento stipendiale od economico dirigenziale. Art. 2 (Sistema dei parametri stipendiali) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005, al personale di cui all articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali. 2. I parametri correlati all anzianità nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2005 il trattamento stipendiale è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro è fissato in euro 149,15 annui lordi e l attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonché alle posizioni di provenienza al 1 gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall articolo 6, comma Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio , si effettua aumentando il valore del punto di parametro. 21

23 Art. 3 (Effetti del sistema dei parametri stipendiali) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e Il conglobamento dell indennità integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell applicazione dell articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all estero. 3. Ai fini dell applicazione del comma 2 si considera l indennità integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianità maturata al 1 gennaio 2005, l assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull assegno alimentare previsto dall articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto. 5. A decorrere dal 1 gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni, da riassorbire all atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro. 6. La corresponsione degli stipendi, nonché delle anticipazioni stipendiali di cui all articolo 5, derivanti dall applicazione del presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell indennità di ausiliaria, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale già collocato in ausiliaria al 2 gennaio

24 Art. 4 (Effetti sulla retribuzione individuale di anzianità) 1. La quota parte del valore degli scatti gerarchici e aggiuntivi, eventualmente in godimento al 1 gennaio 2005, calcolata sulla retribuzione individuale di anzianità, confluisce alla stessa data nella medesima retribuzione. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, la retribuzione individuale di anzianità, compresa anche quella eventualmente rideterminata ai sensi del comma 1, non è soggetta ad alcun ulteriore incremento o rivalutazione. CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 5 (Anticipazioni dei nuovi trattamenti stipendiali) 1. Al personale di cui all articolo 1, in servizio al 1 gennaio 2003, è corrisposta in un unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti e da attribuire, l anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle A1, A2 e A3, allegate al presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data. 2. Al personale di cui all articolo 1, in servizio al 1 gennaio 2004, è corrisposta in un unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti o da attribuire, l anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle B1, B2 e B3, allegate al presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data. 3. Le anticipazioni stipendiali di cui al presente articolo sono utili nei limiti degli importi percepiti ai fini del calcolo della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell indennità di buonuscita a favore del personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel biennio 2003 e Le anticipazioni di cui al presente articolo non producono effetti ai fini della determinazione della paga degli allievi vice ispettori, vice periti tecnici, vice revisori tecnici e qualifiche corrispondenti. 23

25 Art. 6 (Effetti sui trattamenti economici) 1. I benefici economici derivanti dall applicazione del presente decreto non hanno effetto sui trattamenti accessori che continuano ad essere corrisposti in relazione al grado o alla qualifica di appartenenza e, comunque, negli importi vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione. 2. In deroga a quanto previsto dall articolo 2, comma 3, e fino a quando non interverranno i miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, il parametro attribuito al personale con qualifica di agente e gradi corrispondenti, indicato nelle tabelle 1 e 2, non modifica il trattamento stipendiale, comprensivo dell indennità integrativa speciale, in godimento per il medesimo personale alla data di entrata in vigore del presente decreto e riportato nelle tabelle 3, 4 e 5. Art. 7 (Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005, agli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia e delle Forze armate che maturano dieci anni di anzianità nella qualifica o grado, è attribuito, dal giorno successivo al compimento del suddetto requisito, il trattamento economico previsto per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti con meno di otto anni di anzianità nella medesima qualifica o grado. 2. Il trattamento di cui al comma 1 è riassorbito all atto dell acquisizione della qualifica o del grado superiore. Art. 8 (Disposizioni per il personale della Polizia di Stato) 1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della disciplina transitoria di cui all articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, in servizio al 1 gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto. 2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con 24

26 decorrenza 1 gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti. 3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell attribuzione al parametro previsto per la medesima qualifica con otto anni di anzianità è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1 gennaio 2005 agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, destinatari della disciplina transitoria prevista dai commi 4 e 5 dell articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, che assumono a decorrere dal 1 gennaio 2005 la denominazione di sostituto commissario, di cui all articolo 31-quater del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuito, in luogo dell ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1, allegata al presente decreto. 5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianità nella qualifica ai fini dell ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario, di cui all articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito è di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche al personale che riveste una qualifica corrispondente dei ruoli tecnici e dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato, nei limiti dei rispettivi ordinamenti. 7. A decorrere dal 1 gennaio 2005: a) il comma 1 dell articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 1. Gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che al 1 gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di «sostituto commissario» con decorrenza dallo stesso 1 gennaio. ; 25

27 b) il comma 1 dell articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente: 1. I periti tecnici superiori che al 1 gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di sostituto direttore tecnico con decorrenza dallo stesso 1 gennaio. ; c) il comma 1 dell articolo 15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, è sostituito dal seguente: 1. Gli orchestrali periti tecnici superiori che al primo gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di primo livello con decorrenza dallo stesso 1 gennaio.. Art. 9 (Disposizioni per il personale dell Arma dei carabinieri) 1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della disciplina transitoria di cui all articolo 30, commi 10 e 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, in servizio al 1 gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto. 2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1 gennaio 2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all articolo 30, commi 10 e 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti. 3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1 gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni. 26

28 4. A decorrere dal 1 gennaio 2005: a) il comma 3 dell articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 3. I marescialli aiutanti che abbiano maturato ovvero maturino, nel corso dell anno, quindici anni di anzianità di grado e che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di eccellente o giudizio equivalente e nell ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del rimprovero e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, sono ammessi alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente. ; b) il comma 3 dell articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.83, è sostituito dal seguente: 3. I marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1 gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di carica speciale o di aiutante del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1 gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198, e successive modificazioni, conseguono la qualifica di luogotenente, con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso comma 3 dell articolo 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198, e successive modificazioni, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo. ; c) il comma 4 dell art. 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.83, è sostituito dal seguente: 4. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 3 dell articolo 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198, e successive modificazioni, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti è richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1 settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1 gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto. ; d) il comma 6 dell articolo 30, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, è sostituito dal seguente: 6. Per i marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, per l ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di luogotenente è richiesto il requisito di anzianità nel grado di maresciallo aiutante di cui alla tabella C3, allegata al presente decreto. ; e) al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, è aggiunta la tabella C allegata al presente decreto. 27

29 Art. 10 (Disposizioni per il personale del Corpo della Guardia di finanza) 1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della disciplina transitoria di cui all articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, in servizio al 1 gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto. 2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1 gennaio 2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all articolo 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti. 3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1 gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all articolo 58-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. 4. A decorrere dal 1 gennaio 2005: a) la lettera a), comma 1, dell articolo 58-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: a) nell anno per il quale viene effettuata la selezione dei titoli per il conferimento della citata qualifica, abbiano maturato ovvero maturino quindici anni di anzianità nel grado di maresciallo aiutante; ; b) il comma 2 dell articolo 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.67, è sostituito dal seguente: 2. Ai marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1 gennaio 2005, che hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui è stata attribuita la qualifica di aiutante e la nomina a carica speciale, con decorrenza anteriore al 1 settembre 1995, i quali, alla medesima data del 1 gennaio 2005, non risultino in possesso dei requisiti di cui all articolo 58-quater, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, la qualifica di luogotenente è conferita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell articolo 58-quater del decreto di inquadramento, ferme restando le condizioni indicate alla lettera d) dello stesso articolo. ; c) il comma 4 dell articolo 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.67, è sostituito dal seguente: 4. Per le procedure di conferimento della qualifica di 28

30 luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 1, lettera a), dell articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente, ai marescialli aiutanti è richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1 settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1 gennaio 1996 ed il giorno precedente l entrata in vigore del presente decreto. ; d) il comma 5 dell articolo 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, è sostituito dal seguente: 5. Ai marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 10 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 1, lettera a), dell articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente è richiesta una permanenza minima nel grado come indicata nella tabella B allegata al presente decreto. ; e) il periodo in calce alla tabella F allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, concernente il Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza, è sostituito dal seguente: Il personale appartenente al Ruolo Esecutori, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all articolo 58-quater, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e successive modificazioni, consegue la qualifica di luogotenente, a ruolo aperto, previo giudizio di idoneità espresso dalla competente commissione di avanzamento. ; f) la tabella B allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, è sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto. Art. 11 (Disposizioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria) 1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della disciplina transitoria prevista all articolo 18 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, in servizio al 1 gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l attribuzione dello scatto aggiuntivo è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto rispettivamente per l assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto. 2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1 gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all articolo 18, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti. 29

31 3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell attribuzione del parametro previsto per tale qualifica con otto anni di anzianità nella medesima qualifica è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1 gennaio 2005 agli ispettori superiori che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n Agli ispettori superiori destinatari della disciplina transitoria prevista dai commi 4 e 5 dell articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, che assumono a decorrere dal 1 gennaio 2005 la denominazione di sostituto commissario, di cui all articolo 30- quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è attribuito, in luogo dell ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1 allegata al presente decreto. 5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianità nella qualifica ai fini dell ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario di cui all articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito è di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n A decorrere dal 1 gennaio 2005, il comma 1 dell articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 1. Gli ispettori superiori che al 1 gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di «sostituto commissario» con decorrenza dallo stesso 1 gennaio.. Art. 12 (Disposizioni per il personale del Corpo forestale dello Stato) 1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate destinatari della disciplina transitoria prevista al comma 1 dell articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, in servizio al 1 gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l attribuzione dello scatto aggiuntivo è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto. 30

32 2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo, e qualifiche equiparate, con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1 gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti. 3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica, utile ai fini dell attribuzione del parametro previsto per la medesima qualifica con otto anni di anzianità è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1 gennaio 2005 agli ispettori superiori ed ai periti superiori che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all articolo 30, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n Agli ispettori superiori ed ai periti superiori destinatari della disciplina transitoria prevista dai commi 8 e 9 dell articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, che assumono a decorrere dal 1 gennaio 2005 la denominazione di scelto, di cui agli articoli 21-ter e 47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, è attribuito, in luogo dell ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1, allegata al presente decreto. 5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore e perito superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianità nella qualifica ai fini dell ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di scelto di cui agli articoli 21-ter e 47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, è rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito è di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore e perito superiore nel 2001, successivamente all entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n A decorrere dal 1 gennaio 2005: a) il comma 1 dell articolo 21-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 1. Gli ispettori superiori che al 1 gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di «scelto» con decorrenza dallo stesso 1 gennaio. ; b) il comma 1 dell articolo 47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: 1. I periti superiori che al 1 gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono ammessi, a domanda, ad una selezione per 31

33 titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di «scelto» con decorrenza dallo stesso 1 gennaio. 7. Al comma 10 dell articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, le parole di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, 47-bis, 47-ter sono sostituite dalle seguenti: relative alle condizioni soggettive di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 21-ter e 47-ter e quelle di cui agli articoli 21-bis, 21-quater, 47-bis.. Art. 13 (Disposizioni per il personale delle Forze Armate) 1. Per il personale che acquisisce il grado di primo maresciallo entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile, ai fini dell accesso al parametro previsto per tale grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1 gennaio 2005 ai primi marescialli che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all articolo 6-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni. 2. Il trattamento di cui all articolo 34-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, e successive modificazioni, così come integrato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, utile ai fini di pensione e di buonuscita, viene mantenuto nella misura in godimento alla data del 31 dicembre 2004 e viene riassorbito all atto del passaggio al parametro successivo. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2005: a) il comma 2, dell articolo 6-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 2. I primi marescialli, dopo che siano trascorsi quattordici anni di permanenza nel grado di primo maresciallo sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n 212. Agli stessi, se idonei, viene attribuita la qualifica di "luogotenente" secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento del quindicesimo anno di permanenza nel grado ; b) il comma 1 dell articolo 6-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 1. Per i primi marescialli con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, ai fini dell inclusione nell aliquota di valutazione di cui all articolo 6-bis per il conferimento della qualifica di luogotenente è richiesto il requisito di anzianità nel grado di primo maresciallo di cui alla tabella B4, allegata al presente decreto. ; c) al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è aggiunta la tabella E allegata al presente decreto; d) le disposizioni di cui al presente decreto si applicano in quanto compatibili al personale del ruolo dei musicisti. 32

34 Articolo 14 (Disposizioni particolari sul trattamento economico del personale militare) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai sottotenenti ed ai tenenti e gradi corrispondenti appartenenti al complemento o in ferma prefissata e rafferma è attribuito uno stipendio rispettivamente pari all 80,74 per cento e all 88,55 per cento dello stipendio parametrale dei pari grado in servizio permanente. 2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, ai volontari di truppa in ferma breve o prefissata nonché agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli ed agli allievi delle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate sono attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente. Art. 15 (Abrogazioni) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 sono abrogati: a) gli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni; b) gli articoli 12-bis, 24-quinquies.1, 24-octies, 27-quinquies, 28-bis, 31.1, 31-ter, 31- quater, comma 4, e 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni; c) gli articoli 11-bis, 20-quinquies.1, 20-octies, 25-quinquies, 28-bis, 31.1, 31-quater e 31-quinquies, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni; d) gli articoli 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e successive modificazioni; e) gli articoli 11-bis, 19-bis, 21-bis, 28-bis, 29-bis, 30.1, 30-ter, 30-quater comma 4, e 30-quinquies del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni; f) gli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis, commi 1 e 3, 31-bis, 31-ter, 31-quater, 31-quinquies e 39-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni; g) gli articoli 37-bis, 37-ter, 38-ter, commi 1 e 7, 54-bis, 54-ter, 54-quater, 54- quinquies, 54-sexies e 54-septies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni; h) gli articoli 58-ter, 73-bis, 73-ter, 73-quater e 73-quinques del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni; i) gli articoli 21-bis, 21-ter, comma 4, 21-quater, 47-bis, 47-ter, comma 4, 47-quater e i commi da 1-bis a 1-decies dell articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni; 33

35 j) l articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive modificazioni; k) l articolo 32, comma 3 bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298; l) gli articoli 1 e 2 della legge 30 novembre 2000, n. 356; m) l articolo 19, comma 3, e l articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53; n) l articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.67; o) l articolo 21, comma 3, e l articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76; p) l articolo 30, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.83. q) l articolo 30, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87. Art. 16 (Clausola finanziaria) 1. All onere derivante dall attuazione del presente decreto, pari a 189 milioni di euro per l anno 2003, a 288 milioni di euro per l anno 2004 ed a 638 milioni di euro a decorrere dall anno 2005, si provvede: quanto a 139 milioni di euro per l anno 2003 e 138 milioni di euro a decorrere dal 2004 mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa recata dall articolo 16, comma 4, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e quanto a 50 milioni di euro per l anno 2003, 150 milioni di euro per l anno 2004, 500 milioni di euro a decorrere dall anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa recata dall articolo 33, comma 2, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n La spesa derivante dal presente decreto è soggetta a monitoraggio ai sensi del decretolegge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 2002, n In caso di accertamento di livelli effettivi di spesa superiori a quelli indicati nel comma 1, lo scostamento è recuperato a valere, quale finalizzazione prioritaria, sulle risorse destinate ai rinnovi degli accordi sindacali ed alle procedure di concertazione relative alle categorie di personale interessato. 34

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